32.2016.110
Revisione del diritto alla rendita. Rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici
14 novembre 2016Italiano11 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.110
rg/sc
Lugano
14 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 24 agosto 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 10 aprile 1998
l’Ufficio AI aveva posto RI 1, operaio attivo nel settore edile, al beneficio
di una ren-dita intera dal 1. gennaio al 30 aprile 1997 per un grado d’in-validità
del 100% (doc. AI 19-21);
- la __________, dopo aver
concesso nel novembre 1998 un’IMI del 10%, per decisione 1. luglio 1999,
accertato un grado d’invalidità del 25%, aveva riconosciuto all’assicurato il
diritto ad una rendita dal 1. aprile 1999 (cfr. atti __________ in inc. AI);
- a
seguito di una nuova domanda presentata nel febbraio 2001, considerate anche le
problematiche extra-infortunisti-che, per decisione 11 luglio 2002 l’Ufficio AI
ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una mezza rendita dal 1. febbraio 2001 (doc.
AI 51, 58, 59). Il diritto alla mezza rendita è stato confermato con
comunicazioni 9 marzo 2007 e 23 aprile 2010 nell’ambito delle successive revisioni
intraprese d'ufficio (doc. AI 84, 91);
- nel
2013 la __________ ha riaperto il caso a seguito di ricaduta. L'assicurato è
stato quindi sottoposto ad un intervento di ricostruzione della cuffia rotatoria
alla spalla destra a causa di una nuova rottura. Con riferimento agli atti __________,
l’Ufficio AI ha preavvisato l'aumento della rendita da mezza ad intera con
effetto dal 1. agosto 2013, con successivo ripristino del diritto alla mezza
rendita d'invalidità dal 1. settembre 2014 (doc. Al 129). Alla luce delle
osservazioni dell’assicurato, tenuto conto della decisione __________ del 4
novembre 2014 e decisione su opposizione del 17 dicembre 2014 nonché della STCA
del 9 novembre 2015, l'amministrazione ha ribadito con decisione 24 agosto 2016
l'aumento del diritto alla rendita intera dal 1. agosto 2013 con riduzione a
mezza rendita a far tempo dal 1. gennaio 2015 (doc. AI 199-201);
- contro la decisione 24
agosto 2016 s’aggrava al TCA l’as-sicurato censurando – con particolare
riferimento alla perizia 21 dicembre 2015 del dr. __________ allestita per
conto del-l’assicuratore d’indennità giornaliera (doc. B) – la valutazione medica
operata dall’amministrazione e postulando in via principale l’annullamento
della decisione impugnata con consecutivo riconoscimento di una rendita intera
anche successiva-mente al 31 dicembre 2015 (recte: 2014), in subordine la retrocessione
degli atti all’amministrazione per nuova decisione dopo nuove indagini mediche;
- con la risposta di causa l’Ufficio
AI – sulla scorta dell’annota-zione 20 ottobre 2016 del medico SMR dr. __________
– ha proposto la retrocessione degli atti per l’espletamento di nuovi
accertamenti medici e successive verifiche a livello economi-co. In suddette
annotazioni il medico SMR ha segnatamente osservato:
"
La totale IL è totale in qualsiasi
attività di intensità media o pesante.
Se esistesse, una attività leggera, sedentaria, senza
la necessità di movimenti fini, la CL del 50% (presenza e rendimento diminuito)
appare medicalmente esigibile, come descritto dal dr __________ nella sua
perizia del 21 dicembre 2015, aggiungendo per completezza:
Limitazioni funzionali
Carico massimo in
KG
senza limitazioni
¨ Nessuna limitazione ý 2 kg
Alternanza
della postura al bisogno
ý No
¨ Sì ¨ Inclusa ¨ Non inclusa
Difficoltà
nello svolgimento lavori di precisione
¨ No
ý Sì ý Inclusa ¨ Non inclusa
Necessità
di pause supplementari
ý No
¨ Sì ¨ Inclusa ¨ Non inclusa
Ulteriori
limitazioni funzionali necessarie per l’integrazio-ne professionale
Mai mansioni con braccia sopra l’orizzonte.
Il dr. __________ indica che non vi sono più riserve
funzionali per questo Assicurato in una professione consona alla sua formazione
professionale, ma tale considerazione non è prettamente una valutazione medica,
bensì concerne altri aspetti di natura socio-economica.
Ad ogni buon conto ad un anno dalla perizia del dr. __________
reputiamo indicato proporre una rivalutazione peritale (9 dicembre 2016 dr. __________).” (doc. IV/1)
- con osservazioni 27 ottobre 2016
l’insorgente ha dichiarato:
"
(…)
Prendo atto con piacere che anche l'UAI ritiene
opportuno completare la procedura d'istruttoria medica ed economica in
relazione alla mia pratica, chiedendo inoltre agli Onorevoli Giudici del TCA di
retrocedere l'incarto.
Mi dichiaro quindi disponibile a sottopormi a tutti gli
accertamenti medici che il SMR dell'UAI riterrà necessari. Auspico che tali
consulti specialistici vengano disposti entro la fine dell'anno corrente.
Ad ogni buon conto, confido che l'UAI, prima di
emettere una nuova decisione, tenga debitamente conto delle considerazioni
espresse nel mio ricorso 23 settembre 2016 e della documentazione medica prodotta.”
(doc. VI);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- oggetto del contendere è
sapere se la decisione con cui l’Uf-ficio AI ha riconosciuto in via di
revisione a __________ il diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 2013,
ridotta a mezza rendita a far tempo dal 1. gennaio 2015, è corretta o meno;
- secondo l’art. 17 cpv. 1
LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare u-na revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensi-bile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze
dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto
immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5,
113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è
intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di
fatto al momento della decisione iniziale d’assegnazione di rendita con quella
vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da
questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione
di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con
riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pp. 379s). L’Alta
Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se
si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscetti-vo
di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel
caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si
fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF
9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno del-l'assicurato
migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime,
all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si
può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso
tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione
notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggrava-mento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita,
ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata
nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione;
- nella fattispecie in esame – vista la refertazione medica agli atti (in
particolare il rapporto peritale 21 dicembre 2015 del dr. __________ [prodotto
col gravame ma già contenuto agli atti AI, doc. AI 189] redatto per __________
quale assicuratore di indennità giornaliera) – questo TCA concorda con la
necessità, evidenziata pendente lite dal medico SMR (cfr, supra), di procedere,
come d’altronde chiesto in via subordinata dall’insorgente, ad ulteriori
accertamenti medici (reumatologici). Ciò allo scopo di definire, stante in
particolare il tempo tra-scorso dalla summenzionata ultima approfondita
valutazione peritale eseguita nel dicembre 2015, l’effettiva capacità lavorativa
dell’assicurato in attività adeguate (leggere), ritenuto come la capacità di
svolgere l’originaria professione di macchinista-manovale sia da ritenere ormai
compromessa in misura totale stante la permanenza di limitazione funzionali già
chiaramente definite in sede medica, che non permettono l’e-sercizio di
attività pesanti o medio pesanti. Va da sé che in esito a tali nuove indagini
mediche, come sottolineato nel gra-vame rispettivamente nella risposta di
causa, occorrerà anche predisporre i necessari accertamenti professionali rispettivamente
economici e determinare il diritto a prestazioni. E’ in ogni caso da ritenere
siccome dimostrato, sulla base del-l’approfondita valutazione peritale del dr. __________
nonchè delle successive considerazioni espresse al riguardo dal medico SMR pendente
lite, che sino a dicembre 2015 l’assicu-rato presentava un’incapacità
lavorativa del 50% in attività adeguata (“leggera, sedentaria, senza la
necessità di movimenti fini”) e che per il periodo successivo non può che
essere ipotizzato, in base ai succitati atti medici, un peggioramento della
situazione invalidante, peggioramento che dovrà appunto essere fatto oggetto di
approfondita indagine peritale in sede di rinvio;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rück-wiesung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kanntonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011. 115
del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, stante
quanto sopra, si giustifica senz’altro il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché proceda ad ulteriori accertamenti nel senso
sopra indicato e, nell’ambito della procedura di revisione avviata nel febbraio
2013 (doc. AI 97-98), renda una nuova decisione;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi
in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché,
conformemente ai consideranti, proceda a nuovi accertamenti e renda una nuova
decisione.
2.- Le spese di fr. 500 sono poste
a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti