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Decisione

32.2016.113

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 giugno 2017Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i cambiamenti imputabili al danno alla salute, dopo aver proceduto al confronto

tra i campi di attività, all’evoluzione dei redditi dell’impresa, esaminata

l’eventuale adozione di provvedimenti d’integrazione (poi scartata), egli ha determinato

come segue il reddito da valido e quello da invalido:

" (…)

Reddito da valido:

L’assicurato ha lavorato fino al 2009 in qualità di

dipendente, anche se affiancava a questa attività anche quella di indipendente.

La ditta __________ è stata costituita nel novembre

2009, circa 18 mesi prima dell’infortunio, e ci consente di disporre di

documentazione contabile riguardante un anno completo di attività (il 2010).

Poiché l’arch. __________, da quanto risulta a Registro di Commercio, ha già

ricoperto in precedenza, nelle imprese in cui lavorava, delle posizioni che gli

conferivano potere decisionale, e quindi la possibilità di crearsi un

importante network di conoscenze nel settore, riteniamo che questo anno possa

costituire una valida base di valutazione del suo reddito da valido. Per

favorire l’Assicurato, in considerazione del fatto che la ditta era di nuova

costituzione, evitiamo di considerare la perdita contabile della società in

quell’anno.

Reddito da valido (2010) : CHF 78'400.- (cfr. C.I.)

Reddito da valido (2012) : CHF 79’809.-

Reddito da valido (2013) : CHF 80'400.-

Reddito da valido (2014) : CHF 81'043.-

Reddito da invalido:

Reddito da valido (2012) : CHF 43’042.-

Reddito da valido (2013) : CHF 58’956.-

Reddito da valido (2014) : CHF 74’312.-

Metodo di calcolo:

Reddito da invalido 2012 e 2013 : Stipendio lordo percepito più utile tassato Sagl meno indennità

Perdita di Guadagno (cfr. Tab. 7.1).

Reddito da invalido 2014

: Diversamente dai due anni precedenti, si basa sulla somma degli

stipendi lordi versati e dell’utile societario come risultante dalla

contabilità annuale consegnataci dall’Assicurato (utile dichiarato), in quanto

al momento della redazione di questo rapporto non era ancora stata presentata

la dichiarazione fiscale all’Ufficio di Tassazione.

Poiché negli anni 2012 e 2013 il tassatore aveva

effettuato delle riprese di CHF 5'000 per l’uso dell’auto, che noi non abbiamo

considerato nel 2014, il calcolo dovrebbe risultare vantaggioso per

l’Assicurato” (pagg. 219 e 220 inc. AI).

L’incaricato

ha poi proceduto al raffronto dei redditi, giungendo ai seguenti gradi

d’invalidità:

" (…)

10 VALUTAZIONE E PROPOSTA

Grado di invalidità 2012: 46%

Grado di invalidità 2013: 27%

Grado di invalidità 2014: 8%

Per l’anno 2012 riconosciamo al Sig. RI 1 un grado di

invalidità del 46%, che gli dà diritto ad un quarto di rendita erogabile

secondo i termini di legge. Dal 2013 il discapito economico scende al di sotto

del 40% e non dà diritto ad alcuna rendita a partire da tre mesi dopo il

miglioramento.” (pag. 222 inc. AI)

Per questi

motivi con la decisione contestata l’Ufficio AI ha riconosciuto un quarto di

rendita dal 1° luglio 2012 (scadenza dell’anno di attesa) sino al 31 dicembre

2012, con diritto al versamento dal 1° settembre 2012, ossia 6 mesi dopo la domanda

di prestazioni AI.

Inoltre,

nella decisione l’amministrazione ha preso dettagliatamente posizione in merito

alle osservazioni fatte dall’assicurato sul progetto di decisione, al cui

tenore va fatto riferimento.

2.6. Con complemento

11 ottobre 2016 al ricorso l’assicurato, contestando nuovamente l’inchiesta

economica, ha elencato diversi punti:

" (…)

1. La decisione UAI

avversata cerca di ricostruire un salario da invalido ed uno da valido sulla

base dei dati contabili.

2. Per quanto ne è

del salario da invalido facciamo fatica a comprendere, nonostante le

spiegazioni riportate nella decisione, come l'UAI sia giunto al suo

accertamento. Forse avremo noi dei limiti intellettivi, di cui facciamo

ammenda, ma francamente vorremmo avere delle spiegazioni.

3. Di contro il reddito da valido appare d'acchito

improponibile.

L'UAI ritiene essere buona cosa

partire dal reddito che avrebbe percetto nel 2010, quello che ritiene comunque

un anno intero di lavoro. Senonché si tratta del primo anno di attività della

Sagl: ove appare evidente a qualsiasi persona che si tratta di un reddito tutto

da consolidare, iniziale, che non ha nulla a che vedere con quello

oggettivamente perseguibile. Nondimeno negli anni successivi l'UAI non fa altro

che adeguare il salario del 2010 a non si sa cosa perché neppure lo riporta

(verosimilmente all'indice federale dei salari nominali).

4. In realtà

risulta che nel 2008 RI 1 lavorando presso lo __________ ha conseguito un

salario di fr. 5'600.- al mese per 13 mensilità, ovvero fr. 72'800.- annui.

Inoltre ha conseguito un reddito da

attività accessoria di fr. 39'800.- in Svizzera e di € 17'398.81 in Italia

(cfr. documentazione acclusa).

Nel 2009 il salario è rimasto

inalterato; il reddito accessorio è aumentato a fr. 72'724.- in Svizzera e di €

10'853.13 in Italia.

Complessivamente si tratta di un

reddito di fr. 133'479.- nel 2008 e di fr. 158'548.- nel 2009, ben superiore a

quello d'entrata nella Sagl. Si tratta di redditi fiscalmente dichiarati.

Evidentemente nessuna persona ragionevolmente

assume il rischio aziendale di mettersi in proprio, con l'ulteriore carico di

lavoro e di responsabilità che ne deriva, per conseguire un reddito inferiore.

Ci rendiamo ben conto che questo non è un dogma, ma quantomeno le potenzialità

di reddito e di lavoro di RI 1 potevano e dovevano essere valutate partendo da

tale dato. Infatti esso non solo comprova quali potevano essere gli standard di

reddito che RI 1 poteva ragionevolmente attendersi, ma soprattutto

comprovano quale fosse la sua capacità di creare reddito dalla sua attività di

architetto.

5. Nella

dichiarazione qui acclusa del signor __________ contabile e fiscalista del

signor RI 1, che lo ha seguito nel corso degli anni dacché ha lavorato in

Svizzera e che ha avuto modo di conoscerlo professionalmente come

professionista, stima in ordine di fr. 120'000.- annui il reddito che questi

avrebbe potuto conseguire alla luce dell'attività svolta, delle responsabilità

assunte e dell'andamento dei lavori in corso.

6. Vi sono

degli aspetti perlomeno irrazionali da parte dell'UAI nelle proprie

motivazioni. Da un lato afferma che nonostante la cifra d'affari sia aumentata

negli anni 2013 e 2014, ritiene invariato il reddito da valido, ma aumentato

quello da invalido. Addirittura nella decisione si afferma che i ricavi

raggiunti in ordine di fr. 300'000.- sono, con tutta verosimiglianza il limite

massimo dell'impresa, dando cos] per scontato che RI 1 non avrei mai conseguito

un reddito superiore a quello iniziale. La circostanza è paradossale e si

commenta da se ed contrario a qualsiasi realtà di cui all'incarto.

Nonostante sia stato accertato una

perdita importante di commissioni (oltre fr. 250'000.-) dalla metà del 2012, si

parte dall'assunto, a priori, che per conseguirlo sarebbe stato necessario

assumere ulteriore personale e quindi ulteriori costi.

Tale affermazione è assolutamente

fuorviante, non tiene in alcun conto le potenzialità di conseguire reddito di RI

1 dal proprio lavoro nella misura in cui questi ha dimostrato prima di iniziare

con la Sagl. Si ammette invece a priori in virtù di non si comprende quale

motivo che non vi era spazio perché RI 1 ponesse a frutto delle risorse che ha

perlomeno reso verosimile disporre.

7. Nessuna

valutazione è stata fatta sull'aumento del monte salari della ditta, sulle

potenzialità nell'insieme dei dipendenti. Nessuna ponderazione analitica o

comparativa con dati statistici viene avanzata.

La motivazione circa il fatto che RI

1 non ha aumentato il proprio salario nel primo semestre del 2011, dopo un anno

di attività e che ciò dimostrerebbe che non c'era stato incremento del reddito

è assolutamente fuorviante ed economicamente di ben poco peso. Nessuna analisi

dei potenziali lavori in corso, dei tempi delle fatturazioni, della necessità

di consolidare una struttura societaria da un profilo economico che

evidentemente doveva essere fatto, prima di cominciare a distribuire salari,

viene avanzata. Nessuna valutazione dei benefits presenti all'interno di un

conto economico. Ci troviamo dinanzi ad un'analisi assolutamente superficiale,

pretestuosa, volta ad annullare un chiaro diritto del leso, che non ha nessuna

parvenza di professionale.

8. Riteniamo

peraltro difficile stabilire sul corto periodo un raffronto dei redditi basato

sulla redditività della società, segnatamente della società in questione. Per

diversi motivi: da un lato per il fatto che comunque vi lavoravano più persone

(dalle tre alle quattro); in secondo luogo la ditta era in una fase di

sostanziale sviluppo e crescita per cui la modifica reddituale dev'essere

valutata alla luce di questo fattore; in terzo luogo le incidenze contabili nel

breve periodo.

9. Nella

propria decisione, l'UAl neppure tiene conto che, nel mentre RI 1 non aveva

alcuna aumento di salario, gli altri dipendenti della Sagl lo avevano avuto,

vedasi il reddito di __________, che aveva iniziato nel maggio 2012 con un

salario di fr. 2'800.-, che poi aumentato progressivamente per giungere a

conseguirne fr. 4'500.- all'inizio del 2015.

Solo nel 2015 RI 1 ha avuto un

accrescimento di reddito conseguendo un reddito cumulato di fr. 9'285.- (presso

__________ fr. 2'785.- e la Sagl fr. 6'500.-), ovvero ben dopo la cessazione

dell'infortunio presso la __________. Ma di questo non vi è parola.

Neppure vi è parola di quanto

accertato dalla __________ nel proprio incarto ove ha definito l'incapacità al

lavoro sino al 2014, come non esistesse. La descrizione del proprio mansionario

da parte di RI 1 e valutato dalla __________ neppure è stato oggetto della

benché minima lettura (in tutti i casi non vi è accenno). Non si valuta la

circostanza che RI 1 ha comunque accreditato un orario di lavoro di 65-70 ore

per settimana sin dall'inizio.

10. Per quanto

ne è dei ricavi lordi, si noti che la proporzione tra il costo del personale e

i ricavi lordi è rimasto pressoché invariato negli anni, allorquando invece ci

si sarebbe aspettato un deciso aumento dei ricavi, come era ipotizzabile

inizialmente.

Il metodo straordinario di calcolo ha

un suo motivo d'essere laddove non vi siano altri dati a disposizione

attendibili. Applicare il metodo straordinario in un periodo di tempo tanto

ristretto non ha motivo d'essere, oggettivamente. Soprattutto se svolto secondo

le modalità dell'UAI in questo caso, senza riferimenti statistici, pratici, ma

soltanto su mere affermazioni di parte, poco attendibili e pretestuose.

Inoltre gli incidenti hanno avuto

luogo già nel secondo anno di attività della società, troppo presto per poter

definire un andamento consolidato sul quale effettuare dei raffronti credibili,

in particolare per quanto attiene il reddito da invalido.” (doc. IV)

ai quali

l’incaricato ha risposto con osservazioni 26 ottobre 2016:

" (…)

Punti 1-5: Il legale dell'Assicurato ha

contestato il reddito senza invalidità proposto dall'Ispettore, sostenendo -

per la precisione al punto 4 - che l'assicurato avrebbe percepito un reddito

accessorio (vedi giustificativi). Tra i documenti allegati ci sono le fatture

di onorari per attività che l'Assicurato avrebbe eseguito all'estero in un

periodo limitato di tempo, negli anni 2008 e 2009.

Anche ammettendo si tratti di un guadagno da "attività

accessoria"- guadagno che non è semplicemente riconducibile ad una serie

di fatture, ma va dichiarato fiscalmente e assoggettato all'AVS, cosa che non

risulta agli atti – non è reddito addizionabile al salario conseguito

dall'Assicurato presso la __________, come vorrebbe il legale dell'assicurato,

poiché percepito durante un periodo limitato di tempo – si veda a questo

riguardo quanto indicato nel marginale 3023 1/13.

Dato che l'attività all'estero, anche qualora sia stata svolta

dall'assicurato come indipendente, riguarda un periodo di tempo circoscritto e

non successivo (a parte due fatture datate dicembre 2009) la costituzione della

Sagl, l'eventuale guadagno non è in alcun modo da computare al salario che

l'Assicurato si è attribuito come dipendente della propria Sagl e che

l'Ispettore __________, correttamente, ha valutato quale "reddito senza

invalidità".

Il signor __________ ha ipotizzato che l'assicurato avrebbe

potuto ottenere un guadagno superiore rispetto a quello attribuitosi

inizialmente sostenendo la verosimiglianza del proprio argomentare ma senza

prove oggettive a sostegno.

Come indicato dall'Ispettore __________ (vedi nota del

07.06.2016), l'attività indipendente soggetta a rischi, pertanto si può

altrettanto verosimilmente supporre che il guadagno a seguire non sarebbe stato

in linea con le sue aspettative.

Punto 6:

Al punto 6 del complemento l'Avv. ha fatto alcune

considerazioni, sulla cifra d'affari negli anni 2013 e 2014 da un lato e sul

reddito con invalidità dall'altro, mettendoli a pari livello nonostante siano,

evidentemente, di natura diversa: nello specifico, ha citato "ricavi per

fr. 300'000.- ", riferendosi presumibilmente alla cifra d'affari, ma ha

concluso la riflessione riferendosi al "reddito", che appunto tiene

conto dei costi.

Nonostante nel 2013 siano stati contabilizzati ammortamenti

significativi (14% del fatturato), mentre nel 2014 sia aumentata la massa

salariale – e ciò abbia evidentemente contribuito a diminuire il reddito – la

perdita di guadagno subita è stata, complessivamente, del 27% nel primo caso e

del 8% nel secondo, a dimostrazione di quanto l'assicurato abbia saputo

ottimizzare il lavoro proprio e dei dipendenti.

Punti 7-8:

Rispondendo ad una richiesta del legale di maggiore

approfondimento economico, vorrei rendere attenti sull’incidenza della massa

salariale dei dipendenti rispetto al fatturato:

2010

2011

2012

2013

2014

Salari

dipendenti

(detratto

il salario dell’assicurato

14’117

14’900

46’558

74’400

80’427

Incidenza

% dei salari dei dipendenti sulla

cifra d’affari

79%

28%

30%

25%

27%

Nonostante si tratti di una società che vende

"prestazioni", l'incidenza dei salari (%) minima e stabile negli

anni: solo nell'anno che precede il danno alla salute è significativa (79%),

fatto che evidentemente contrasta con quanto dovremmo attenderci dato il lungo

periodo di inabilità.

La massa salariale è certamente aumentata, come evidenzia la

tabella, tuttavia il rapporto tra costo-salari e fatturato è rimasto stabile;

questo è indice, perlomeno, della capacità dell'assicurato di ottimizzare sia

Considerandi

ii costo del proprio lavoro che quello dei propri dipendenti, a sostegno di

quanto detto sin qui.

Punto 9:

Viene da sé, dopo le riflessioni di cui sopra di carattere

economico, che la valutazione della perdita economica possa evidentemente

discostarsi rispetto alle risultanze medico-teoriche, anche qualora provengano

da un assicuratore come __________.

Anche per quel che concerne i dipendenti, l'assicurato stesso

ha riferito all'Ispettore __________ di assumere preferibilmente personale

inesperto e provvedere alla sua formazione (punto 3 del rapporto di inchiesta);

in casi come questi è comprensibile che con l'aumento delle competenze,

l'Assicurato abbia provveduto a riconoscere gli aumenti salariali adeguati,

senza per questo, necessariamente, aumentare il proprio salario.

Punto 10:

In conclusione sottolineo come il metodo adottato sia ordinario

e non straordinario, metodo che garantisce il nesso di causalità tra danno e

perdita. Pertanto si possono confermare integralmente le conclusioni del

rapporto d'inchiesta del 28.01.2016".” (doc. VIII)

Sulla base

di quanto riportato sopra, questo TCA condivide la presa di posizione dell’incaricato

nel non avere considerato gli ipotizzati guadagni accessori conseguiti

all’estero poiché non dichiarati e relativi al periodo antecedente la costituzione

della __________ (cfr. punti 1-5). Nulla da eccepire in merito ai restanti

punti, eccetto per quel che concerne la definizione del reddito da valido.

A tal

riguardo, va ricordato che l’ispettore ha aggiornato fino al 2014 (anno in cui

l’assicurato ha ripreso pienamente l’abilità lavorativa nel sua abituale

attività di architetto) il salario lordo 2010 iscritto nel suo conto individuale

di fr. 78'400.-- (in tal senso va fatto presente che l’assicurato stesso ha

dichiarato una retribuzione lorda di fr. 78'000.-- ; cfr. domanda di

prestazioni punto 5.4. in pag. 8), non considerando la perdita registrata dalla

__________ nel 2010.

Tale

soluzione è a favore dell’assicurato, ma va anche detto che la citata società è

stata costituita nel novembre 2009, circa 18 mesi precedenti il primo

infortunio, motivo per cui il risultato conseguito nel 2010 non è stato rappresentativo,

tant`è che si è concluso con una perdita. Del resto, va fatto presente

che la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi

percepiti negli ultimi tre anni (cfr. STCA 32.2015.29 del 30 novembre 2015 consid.

2.7.1

con riferimenti a diverse STF).

Altrettanto

non rappresentativo è, come ha fatto l’incaricato, attualizzare sino al 2014 il

reddito da valido tenendo in considerazione, vista la perdita aziendale,

unicamente il salario senza quindi tenere conto dell’evoluzione dell’azienda.

Certo che il

reddito di una società è fluttuante, ma è altrettanto vero è che la soluzione

scelta dall’Ufficio AI non tiene in considerazione come sarebbe stato il

reddito aziendale senza il danno alla salute. Che ci sia stata una progressione

del reddito è dimostrato dal fatto che, come si evince dallo specchietto

illustrato al punto no. 7.1 dell’inchiesta (pag. 219 incarto AI), nonostante il

danno alla salute, dopo una perdita di fr. 4'529.-- nel 2012, l’utile aziendale

tassato nel 2012 è stato di fr. 19'698.-- e nel 2013 di fr. 17'905.-- (non vi è

il dato per il 2014, l’utile dichiarato per quell’anno era di fr. 10'647.--).

In queste particolari

circostanze la soluzione prospettata dall’assicurato, ossia di determinare il

grado d’invalidità secondo le incapacità lavorative riconosciute dall’assicuratore

LAINF appare corretta, ritenuto che nel breve periodo di inabilità l’attività più

confacente al suo stato di salute è stata quella esercitata nel proprio studio

di architettura (cosiddetto raffronto percentuale: al riguardo cfr. STF 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e 8C_211/2013 del 3

ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag.

1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2014, n.

35.

e seg. ad art. 28 a LAI).

Come detto

al consid. 2.4, le incapacità al lavoro sono le seguenti:

" (…)

- 100% dal

13.07.2011

- 90% dal

03.10.2011

- 80% dal

01.04.2012

- 70% dal

01.05.2012

- 100% dal

20.06.2012

- 70% dal 30.08.2012

- 60% dal

01.04.2013

- 50% dal

01.07.2013

- 30% dal

12.02.2014

- 0%

dal 01.09.2014 (…)”

Ne consegue

che, scaduto il termine di attesa, lassicurato ha diritto ad una rendita

intera dal 1° luglio 2012, a ¾ di rendita dal 1° luglio 2013 (tre mesi dopo il

miglioramento art. 88a cpv. 1 OAI), a ½ rendita dal 1° ottobre 2013 (tre mesi

dopo il miglioramento art. 88a cpv. 1 OAI) sino al 31 maggio 2014 (tre mesi

dopo il miglioramento art. 88a cpv. 1 OAI).

In simili circostanze il

ricorso è da accogliere, mentre la decisione contestata va annullata.

2.7

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico dell'Ufficio

AI.

Da ultimo, vincente in

causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per

ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 2

settembre 2016 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad una

rendita intera dal 1° luglio 2012, a ¾ di rendita dal 1° luglio 2013, a ½ rendita

dal 1° ottobre 2013 sino al 31 maggio 2014.

2.- Le spese per fr. 500.-- sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 1'500.-- di

ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti