32.2016.114
Grado d'invalidità non pensionabile. Conferma della perizia SAM. Valutazione economica (reintegrabilità nel mercato equilibrato del lavoro e raffronto dei redditi)
3 maggio 2017Italiano68 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.114
FS
Lugano
3 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° settembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1960, da ultimo
attivo quale addetto alla segnaletica stradale a tempo pieno presso la __________
di __________ (doc. AI 23765-70 ), nel mese di dicembre 2007 ha inoltrato una
domanda di prestazioni AI (doc. AI 4/10-17).
Con decisione del 19
novembre 2008, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha negato il
diritto a una rendita in quanto non adempiuto l’anno di carenza ai sensi
dell’art. 28 cpv. 1 LAI (doc. AI 14/41-42; dall’esame degli atti medici è
emerso infatti che l’assicurato è stato inabile al lavoro al 100% dal 31 maggio
al 2 dicembre 2007, al 50% dal 3 al 31 dicembre 2007 e che dal 1. gennaio 2008
ha ripreso completamente il proprio lavoro).
1.2. Nel mese di marzo 2014
l’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 16/44-49).
Con decisione del 1.
settembre 2016, preavvisata il 29 aprile 2016 (doc. AI 95/273-275) e oggetto
della presente vertenza – visti la
perizia pluridisciplinare del SAM del 22 dicembre 2015 con complemento del 10
agosto 2016 (doc. AI 78/200-243 e 110/297-302), il rapporto finale 28 dicembre
2015 con annotazioni del 29 agosto 2016 del medico SMR dr. __________ (doc. AI
81/247-249 e 111/303) e il rapporto SIP del 19 aprile 2016 del consulente in
integrazione professionale (doc. AI 94/270-272) –
l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni essendo il grado
d’invalidità (26%) inferiore a quello minimo pensionabile del 40% e in quanto
in assenza di una qualifica di base provvedimenti professionali quali la
riqualifica non sono proponibili (doc. AI 112/304-308).
1.3. Con il presente ricorso
l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato tanto la valutazione medica
quanto quella economica e chiesto l’annullamento della decisione del 1.
settembre 2016 con il riconoscimento del diritto ad una rendita dal mese di
ottobre 2014. L’insorgente ha addotto che “(…) vista la sua patologia e le
palesi grandi limitazioni, il signor RI 1 è incollocabile in qualsiasi attività
lavorativa. Si deve ritenere che concretamente non abbia una realistica
capacità di guadagno e si giustificata una rendita intera di invalidità. Nel
mondo reale del lavoro infatti è richiesta energia, concentrazione,
flessibilità, resistenza allo stress, ritmi sostenuti e competenze tecniche, di
modo che un dipendente con le citate limitazioni fisiche è in realtà
impossibile da collocare. Si giustifica quindi la valutazione di una incapacità
lavorativa del 100% e quindi il diritto a una rendita d'invalidità per un grado
del 100%. Inoltre il confronto dei redditi operato nella decisione impugnata
considera un reddito teorico statistico in presenza dell’invalidità riferito ad
attività semplici e ripetitive senza alcuna riduzione sociale che invece la
giurisprudenza ammette, in misura massima al 25%. Tale riduzione in concreto
andava applicata, essendo in presenza dei fattori che la giustificano e meglio
il cambio di professione da una professione pesante a una leggera che comporta
una penalizzazione sul salario statistico (cfr. Valterio, Droit de l'AVS et de
l'AI, Schulthess 2011, pag. 570 n. 2030), lo svolgimento di attività solo
estremamente Ieggere, l'età ormai avanzata, la pessima conoscenza linguistica e
l'alfabetizzazione elementare ecc.. Nel caso in esame, per le gravi
limitazioni, l'impiego a tempo parziale e in Iavori estremamente leggeri,
sarebbe giustificata una riduzione massima del 25%, con un reddito da invalido
di CHF 39'723.- e di conseguenza un'invalidità del 44.3%. È quindi comunque giustificato
almeno il diritto ad ¼ di rendita Al. (…)” (I, punto 6, pag. 7).
1.4. Con la risposta di causa – dopo la chiesta proroga del termine (IV e
V) e osservato che “(…) in merito alle censure di ordine medico sollevate,
l'UAl tiene ad evidenziare che il complemento peritale 10 agosto 2016 del SAM (doc.
110 incarto AI) prende in debita considerazione quanto indicato dal Dr.
med. __________ in data 17 maggio 2016 (doc. 99 incarto Al e doc. C di cui
al ricorso). Per questa ragione, la scrivente amministrazione – rimarcato
che non è stata prodotta altra documentazione medica atta a modificare le
conclusioni a cui è giunto il SAM nella perizia 22 dicembre 2015 (doc. 78
incarto AI) – ritiene che al suindicato referto pluridisciplinare vada
conferito pieno valore probante (DTF 125 V 351). Per quel che concerne
l'aspetto economico, l'Ufficio Al ha sottoposto nuovamente la pratica al vaglio
del Consulente in integrazione professionale __________. Il suindicato
consulente, mediante valutazione 31 ottobre 2016 (qui di seguito allegata ed a
cui si rinvia integralmente), ha ribadito che la situazione personale
dell'assicurato e le sue limitazioni funzionali consentono allo stesso di accedere
– in un mercato del lavoro equilibrato – a un ventaglio sufficiente di attività
confacenti. Da ultimo l'UAl – pur evidenziando che sarebbe stato più appropriato
al caso di specie riconoscere una riduzione del 10% per attività leggere
(deduzione che comunque non modificherebbe gli esiti di cui alla decisione
impugnata) – ritiene che nella fattispecie non è giustificato aumentare al 25%
la riduzione al reddito statistico da invalido dell'assicurato. L'impatto delle
limitazioni funzionali è infatti già stato compreso nella riduzione del rendimento
a livello medico (cfr. rapporto SMR 28 dicembre 2015, doc. 81 incarto AI),
al momento dell'emissione della decisione impugnata l'assicurato non aveva
raggiunto da un punto di vista oggettivo l'età a partire dalla quale la giurisprudenza
considera generalmente che non sussistano possibilità per valorizzare la
capacità di guadagno residua in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. STF I
359/06 consid. 4.2), non vi può essere la riduzione per nazionalità o tipo permesso
di soggiorno (essendo l'assicurato cittadino svizzero) e non vi è alcuna
riduzione per occupazione a tempo parziale (STF 9C 149/2015 consid. 4.1). Per
di più, come indicato dal Servizio di integrazione professionale, le conoscenze
dell'italiano dell'assicurato non giustificano un'apposita deduzione, poiché le
stesse sono sufficienti per svolgere attività semplici e ripetitive adeguate ai
danni alla salute (cfr. in tema STF 8C 350/2013 e sentenza 5 ottobre 2016, consid.
2.10.3, di questo lodevole Tribunale, inc. 32.2015.160). (…)” (VI) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il
ricorso.
1.5. Con osservazioni 9 dicembre
2016 – trasmesse per conoscenza all’Ufficio AI (XI) e dopo la chiesta
proroga del termine (VIII e IX) – l’insorgente si è confermato nelle
proprie allegazioni (X).
In particolare, quanto
alla riduzione del reddito da invalido, l’insorgente ha osservato che “(…)
Si rileva che anche l'Al nella risposta è concorde sull'inadeguatezza
dell'assenza di una minima riduzione del salario da invalido per fattori
sociali, ritenendo almeno opportuno un 10%. In effetti per la situazione
dell'assicurato si giustifica una riduzione maggiore e meglio del 25%. Infatti
da lui si pretenderebbe un cambio di professione a 58 anni da una professione
pesante a una leggera che comporta una penalizzazione sul salario statistico
(cfr. Valterio, Droit de l'AVS et de /Al, Schulthess 2011, pag. 570 n. 2030),
inoltre lo svolgimento di attività solo estremamente leggere e si deve anche
considerare che non offre nessuna esperienza ma una pessima conoscenza
linguistica e l'alfabetizzazione assolutamente rudimentale. Nel caso in esame,
per le gravi limitazioni, l'impiego a tempo parziale e in lavori estremamente
leggeri, sarebbe giustificata una riduzione massima del 25%, con un reddito da
invalido di CHF 39'723.- e di conseguenza un'invalidità del 44.3%. È quindi
comunque almeno giustificato il diritto ad ¼ di rendita Al. (…)” (X, pag.
3).
1.6. Con scritto dell’8 febbraio
2017 (trasmesso, con i relativi allegati, per osservazioni all’insorgente; XIII)
l’Ufficio AI ha comunicato al TCA che “(…) con riferimento a quanto in
oggetto, per vostra debita presa di conoscenza, vi trasmettiamo lo scritto 20
dicembre 2016 della spettabile __________ (ex datore di lavoro dell'assicurato)
e la relativa presa di posizione 7 febbraio 2017 del Consulente in integrazione
professionale __________. Lo scrivente Ufficio, indipendentemente dalla
possibilità dell’assicurato di una parziale ripresa dell'attività di operaio
addetto alla segnaletica stradale, tiene ad evidenziare che il minor discapito
economico del signor RI 1 è raggiunto in attività totalmente adeguate (come da
grado Al ritenuto nella decisione impugnata). Per questo motivo, si ritiene di
dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso interposto da
controparte. (…)” (XII).
1.7. Con osservazioni del 27
febbraio e del 7 marzo 2017 – dopo la chiesta proroga del termine (XIV e
XV) – l’insorgente ha ribadito che “(…) con i citati evidenti gravi
limiti fisici, ma anche cognitivi e professionali, l’assicurato pure in età
avanzata, non è realisticamente collocabile in un’attività diversa da quella
sempre svolta e da lui ancora parzialmente esigibile. (…)” (XVI) e trasmesso
al TCA la valutazione medica 27 febbraio 2017 del dr. __________, capo servizio
di fisiatria della clinica __________, indirizzato al dr. __________ (XVII e
allegato doc. D/1).
1.8. L’Ufficio AI – invitato a
prendere posizione sugli scritti del 27 febbraio e del 7 marzo 2017 con i
relativi allegati (XVIII) –, con osservazioni del 15 marzo 2016 (trasmesse per
conoscenza all’insorgente; XX), ha, infine, rilevato “(…) di aver sottoposto
il rapporto 27 febbraio 2017 della Dr.ssa med. [ndr. recte: Dr. med.] __________
della Clinica __________ al vaglio del Dr. med. __________ del Servizio medico
regionale dell'Al (di seguito SMR) il quale – nell'annotazione 14 marzo 2017
(qui di seguito allegata) – ha indicato che non sussiste una sostanziale
modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto a quanto accertato dal
Servizio di accertamento medico in occasione della perizia pluridisciplinare 22
dicembre 2015. Per quel che concerne le contestazioni di ordine reintegrativo,
l’UAl rinvia a quanto indicato nelle valutazioni 31 ottobre 2016 e 7 febbraio
2017 del Consulente in integrazione professionale __________. In proposito, si
evidenzia che il suindicato specialista in reintegrazione – valutata la
situazione personale (compresa l'età) ed i limiti funzionali dell'assicurato –
ha considerato che quest'ultimo possa realisticamente intraprendere delle
attività adeguate al suo stato di salute. (…)” (XIX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a
prestazioni. L’assicurato postula il riconoscimento del diritto ad una rendita
dal mese di ottobre 2014 (cfr. consid. 1.3).
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:
Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Nella fattispecie in esame, come
accennato (cfr. consid. 1.2; vedi anche l’annotazione 7 novembre 2014 del
medico SMR dr. __________ sub doc. AI 45/126-127), l’Ufficio AI ha ordinato una
perizia pluridisciplinare (cfr. doc. AI 46/128-131, 63/149 e 64/150-151).
Dalla perizia
pluridisciplinare del SAM del 22 dicembre 2015 (doc. AI 78/200-243), risulta
che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di
natura oncologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e
neurologica (dr. __________).
Sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il
citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombospondilogena cronica
- alterazioni della statica,
- modiche alterazioni degenerative (MRI 11.2.2014),
- esiti da distrofia di crescita Scheuermann a livello
lombare.
Lieve sindrome cervicospondilogena
- protesi discale C5-C6, 25.7.2007,
- lieve
atassia verosimilmente nell’ambito di una pregressa mielopatia cervicale,
- dal punto
di vista neurologico attualmente con minimi deficit residui sensitivi
principalmente al piede sin.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Linfoma non-Hodgkin a localizzazione cutanea di tipo PTLD
(post-transplant-lymphoproliferative disorder) in assenza di pregressa
immunosoppressione.
- prima diagnosi ottobre 2013,
- trattamento
con radioterapia a livello di una lesione della cute della faccia posteriore
della coscia ds., Gy dal 17.7 all’8.8.2014.
Nota allergia al veleno di vespa per cui ha eseguito una terapia
di desensibilazione sino a due anni fa.
Tabagismo cronico. (…)" (doc. AI 78/215-216)
Visti tutti gli atti
medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l'attuale
grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A., nell'attività da
ultimo esercitata come addetto alla segnaletica stradale, è valutato nella
misura del 50% (…)” (doc. AI 78/219) – i periti hanno espresso la
seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e
d’integrazione:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale
8.1.1 A
quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità
lavorativa?
Conseguenze sull'attuale capacità
lavorativa derivano dalle patologie descritte in ambito reumatologico e
neurologico, mentre invece, come descritto nei capitoli precedenti, dal punto
di vista oncologico vi è una capacità lavorativa piena in qualunque attività.
Dal punto di vista reumatologico
viene descritta una sindrome lombospondilogena cronica su alterazioni della
statica, modiche alterazioni degenerative ed esiti da distrofia di crescita di
Scheuermann a livello lombare, oltre ad una lieve sindrome cervicospondilogena
con stato dopo intervento di protesi discale C5-C6 nel 2007 e lieve atassia
verosimilmente nell'ambito di una pregressa mielopatia cervicale. Sulla base di
queste constatazioni il nostro consulente ritiene che come addetto alla
segnaletica orizzontale ed in altre attività pesanti a mediamente pesanti I'A.
è inabile al lavoro nella misura del 50% come diminuzione del rendimento. La
diminuzione della capacità lavorativa è dovuta ai problemi a carico della
colonna lombare e della colonna cervicale descritti dettagliatamente in
precedenza. L'A. è limitato in lavori pesanti a mediamente pesanti, leggermente
limitato in lavori leggeri. Sono limitati movimenti ripetitivi di
flessione-estensione o rotazione del tronco.
Dal punto di vista neurologico il
nostro consulente descrive che nella documentazione a disposizione sono stati
segnalati a più riprese reperti clinici compatibili con una residua mielopatia
cervicale, pur trattandosi sempre di reperti, almeno sulla base della descrizione,
piuttosto discreti. Viene pure segnalata una atassia alla marcia ma alla
valutazione neurologica la marcia risulta piuttosto sicura e solo quando l'A.
deve muovere i primi passi tende ad avere una minima incertezza, elemento non
di sicuro rilievo patologico. D'altro canto lamenta effettivamente parestesie
al piede sin. e questo, in assenza di una spiegazione periferica, potrebbe ugualmente
essere dovuto ad un minimo residuo deficit sensitivo riferibile alla pregressa
mielopatia cervicale. Si può però ritenere, sulla base del reperto attuale ed
anche dell'evoluzione post-operatoria, che quest'ultima determini attualmente
sintomi minimi e poco rilevanti dal punto di vista funzionale. Effettivamente
bisogna sottolineare il fatto che dopo l'intervento del 2007 l'A. aveva avuto
un'evoluzione clinica favorevole ed era riuscito addirittura a riprendere
l'attività lavorativa senza limitazioni fino al 2013, quando il peggioramento
era costituito soprattutto da maggiori dolori lombari ma non sintomi di origine
cervicale. l dolori lombari descritti dall'A. non sono dovuti invece
primariamente ad una patologia neurologica e dovranno essere meglio valutati in
ambito reumatologico. Il nostro consulente pensa di poter attualmente escludere
un peggioramento della mielopatia cervicale: anche ipotizzando che i minimi
disturbi sensitivi ai piedi siano da considerare residui della pregressa mielopatia
cervicale, questa determina al massimo una incapacità lavorativa del 10% per
quel che riguarda gli aspetti strettamente neurologici. In effetti il reperto clinico
come già discusso è relativamente blando e un'atassia alla marcia spiegata
principalmente da reperti organici oggettivi non è documentabile.
Si ritiene che le incapacità
lavorative descritte dai consulenti non debbano essere sommate in quanto le
patologie che causano una diminuzione della capacità lavorativa comportano
delle limitazioni funzionali che si sovrappongono.
8.1.2 Indicare
la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al
giorno.
In considerazione di quanto descritto
al punto 8.1.1, l'attuale capacità lavorativa globale, nell'attività abituale,
è considerata nella misura del 50%.
8.1.2.1 Se
la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale
percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente
ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
Va intesa come riduzione del
rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
8.1.2.2 Se
la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se
vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.
Vedi sopra.
8.1.2.3 Se
si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state
conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
Eventuali pause supplementari sono già state
conteggiate.
8.1.3 Facendo
riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa
indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?
Secondo il nostro consulente in oncologia, dal punto di vista oncologico
non esiste un'incapacità lavorativa: un'incapacità temporanea può essere esistita
nel periodo della diagnosi e degli esami di stadiazione (data l'incertezza
diagnostica e l'incertezza riguardante il programma terapeutico) ma questi
periodi non superano la durata di un mese.
Come anche descritto dal consulente in reumatologia, l'attuale
incapacità Iavorativa può essere fatta risalire al 24.10.2013 e da allora la
situazione è invariata.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE
9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata
9.1.1 Quali
caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso
di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni
e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)
Dal punto di vista reumatologico la
diminuzione della capacità lavorativa è dovuta ai problemi a carico della colonna
lombare e della colonna cervicale descritti dettagliatamente in precedenza.
L'A. è limitato in lavori pesanti a mediamente pesanti, leggermente limitato in
lavori leggeri. Sono limitati movimenti ripetitivi di flessione-estensione o
rotazione del tronco. Le risorse fisiche sono descritte in modo dettagliato
alla fine del consulto reumatologico.
L'A. è in grado di svolgere un lavoro
mediamente pesante che possa implicare saltuariamente anche compiti pesanti a
tempo pieno ma con un rendimento ridotto nella misura del 50% mentre in
attività leggere e adatte vi è una diminuzione del rendimento che non supera il
20%.
Secondo il nostro consulente in
neurologia, attività che non sollecitino in modo rilevante gli arti inferiori e
che non necessitino di un equilibrio perfettamente intatto, potrebbero essere
svolte dall'A. in misura del 100%.
Dal punto di vista oncologico, come
già descritto nei capitoli precedenti, vi è una capacità lavorativa piena.
9.1.2 Indicare
la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al
giorno.
L'attuale capacità lavorativa
medico-teorica globale in un'attività adeguata è valutata nella misura dell'80%
sulla base di quanto descritto al punto 9.1.1.
9.1.2.1 Se
la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale
percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente
ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.
Va inteso come riduzione del
rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
9.1.2.2 Se
la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se
vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.
Vedi sopra.
9.1.2.3 Se
si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state
conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
Eventuali pause supplementari sono già state conteggiate.
9.1.3 Facendo
riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata
dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?
Secondo il nostro consulente in
oncologia, dal punto di vista oncologico non esiste un'incapacità lavorativa:
un'incapacità temporanea può essere esistita nel periodo della diagnosi e degli
esami di stadiazione (data l'incertezza diagnostica e l'incertezza riguardante
il programma terapeutico) ma questi periodi non superano la durata di un mese.
Come anche descritto dal consulente
in reumatologia, l'attuale incapacità lavorativa può essere fatta risalire al
24.10.2013 e da allora la situazione è invariata.
9.1.4 Esprimersi
anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle
diverse funzioni.
Dal punto di vista medico-teorico
come casalingo vi è una capacità lavorativa nella misura del 100%.
9.2 Reintegrazione professionale
9.2.1 Sono
medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione
nella libera economia?
Sì.
9.2.2 In
caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?
Da subito.
9.2.3 Di
quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?
Devono essere rispettate le limitazioni descritte al punto
9.1.1.
9.2.4 Se
in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è
presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato
attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.
Non si tratta di revisione.
9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.
9.3.1 Adeguatezza
della terapia attuale, esigibilità di una terapia adeguata secondo le linee guida?
Secondo il nostro consulente in
reumatologia non vi sono possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di
salute. Un piano di riabilitazione è senz'altro possibile ed auspicabile. Non
sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine. Anche secondo
il nostro consulente in neurologia non vi sono proposte terapeutiche, egli ritiene
che la situazione neurologica dovrebbe rimanere stabile nei prossimi anni.
9.3.2 Quale
miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare
con una terapia adeguata e in quanti mesi?
Vedasi risposta alla precedente domanda 9.3.1.
9.3.3 Altri
suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di
lavoro, mezzi ausiliari ecc.)
-.-
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
10.1 Altri quesiti del medico SMR.
Non ce ne sono.
10.2 Si chiede
al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo
rappresentante legale.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio
Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,
affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI
78/219-224)
Nel rapporto finale SMR
del 28 dicembre 2015 il dr. __________, confermate le diagnosi poste dai periti
del SAM, ha quindi concluso per un’incapacità lavorativa (riduzione del
rendimento), dal 24 ottobre 2013, del 50% nell’attività abituale, del 20% in
un’attività adeguata e dello 0% quale casalingo (doc. AI 81/247-249).
L’insorgente (sempre
tramite l’avv. RA 1), nell’ambito delle osservazioni del 23 maggio/20 giugno
2016 (doc. AI 99/279-280 e 105/290-291; interposte al progetto del 29 aprile
2016 sub doc AI 95/273-275), ha contestato la valutazione medica producendo il
rapporto del 17 maggio 2016 (indirizzato alla giurista dell’UNIA) nel quale il
dr. __________ si è così espresso: “(…) il paziente summenzionato mi ha
informato che da parte dell'AI non gli è stato assegnato nessun diritto di una
rendita d'invalidità e neanche di provvedimenti professionali, e che lei attualmente
segue il caso. Purtroppo da parte dell'Al non mi è stata inviata nessuna copia
della perizia pluridisciplinare, alla quale il paziente pare sia stato
sottoposto l'anno scorso; in tal senso mi risulta anche difficile esprimermi
nei particolari sulle motivazioni di questa decisione da parte dei Colleghi. Da
parte mia invece confermo, come già comunicato all'AI anche l'estate scorsa,
che il paziente presenta un'incapacità lavorativa del 100% a partire dal
19.02.2014 in maniera definitiva, sia nel suo lavoro d'addetto alla segnaletica
stradale sia in altri lavori. Ricordo che conosco il paziente dal 2007 quando
posi la diagnosi di una mielopatia cervicale, ai tempi il paziente viene anche
operato con una discectomia C5-C6. Dopo l’intervento è sempre persistita
un'atassia del tronco e della marcia, oltre ad una sindrome piramidale agli
arti inferiori. Nonostante le difficoltà legati ai suoi chiari problemi motori,
anche grazie alla buona volontà del paziente, era riuscito a mantenere la
propria capacità lavorativa nel suo lavoro abituale. Nel corso degli anni
comunque oltre ai disturbi legati alla mielopatia cervicale si sono poi aggiunti
dei dolori lombari ingravescenti, progressivi e del tutto ribelli a qualsiasi
trattamento instaurato nel corso degli ultimi anni, unicamente con la
fisioterapia e la fisioterapia in piscina riesce ad ottenere un beneficio temporaneo,
ma non duraturo. La persistente sintomatologia algica ha ovviamente anche peggiorato
la possibilità da parte del paziente di gestire i suoi problemi sensomotori
legati alla mielopatia cervicale. Attualmente il paziente presenta palesemente
un'importante difficoltà a mettersi soltanto in piedi, deambula a fatica
proprio per l'insieme dei dolori lombari associati alla mielopatia. Inizialmente
ero anche ottimista che il paziente potesse ricominciare il suo lavoro, proprio
per l'ottima volontà sempre mostrata, nel corso dei mesi si è però chiaramente
dimostrato che il paziente non possa più ricominciare il suo lavoro o lavori
analoghi, il paziente assolutamente non è in grado di fare nessun lavoro che
richieda sforzi fisici d'entità medio-grave, di dover stare in piedi o
inclinare oppure ruotare il tronco. Da annotare che magari in un paziente senza
mielopatia cervicale i dolori lombari sarebbero anche stati più gestibili,
visto però la concomitanza di 2 patologie importanti la situazione è
precipitata determinando proprio l'incapacità lavorativa completa nel suo
lavoro. Inoltre il paziente non riuscirebbe neanche ad effettuare un lavoro leggero,
da effettuare principalmente in posizione seduta, ricordo e sottolineo che il
paziente presenta una motilità estremamente ridotta della colonna vertebrale
con quasi impossibilità di movimenti di rotazione o inclinazione del tronco,
deve costantemente cambiare posizione con in più netta difficoltà proprio anche
nei cambiamenti posturali legati alla sua mielopatia. Non posso immaginarmi quindi
neanche come il paziente possa effettuare lavori cosiddetti "lievi"
con un rendimento accettabile. Ribadisco quindi che da parte mia ritengo il
paziente inabile al lavoro al 100% per qualsiasi attività professionale e non
mi aspetto un miglioramento futuro e che considero questa situazione
definitiva. (…)” (doc. AI 99/281-282 = doc. C).
Il SAM, interpellato
dall’Ufficio AI (cfr. doc. AI 108/295), con complemento peritale del 10 agosto
2016 (doc. AI 110/297-302), si è confermato nella propria valutazione.
Fatti
I periti hanno rilevato
che “(…) in riferimento alla perizia medica interdisciplinare del 22.12.2015
effettuata presso il SAM di __________, il Servizio Medico Regionale
nell'ambito delle osservazioni del progetto di decisione dell'Ufficio Al del
Canton Ticino ci ha inviato della nuova documentazione (in particolare la
lettera dell'Avv. RA 1 del 23.5.2016 e 20.6.2016, il rapporto medico del Dr.
med. __________ del 17.5.2016 e la comunicazione dell'Assicurazione __________
del 26.1.2016) chiedendo di esprimersi in merito. Abbiamo pertanto messo a
disposizione la documentazione inviata ai nostri consulenti Dr. med. __________,
specialista FMH reumatologia a __________ e Dr. med. __________, specialista
FMH neurologia a __________ che con i loro rapporti del 25.7.2016
rispettivamente 29.7.2016 ci hanno fatto pervenire la loro presa di posizione
che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo. II Dr. med. __________
nel suo rapporto del 25.7.2016 scrive: “la
ringrazio della Sua lettera del 21.7.2016 con la quale mi sottopone della
documentazione medica e le osservazioni del legale dell’assicurato. Nella sua
lettera del 17.5.2016 il Dr. __________ spiega dettagliatamente le limitazioni
funzionali del paziente. Tra l’altro il neurologo afferma: "ll paziente
non riuscirebbe neanche ad effettuare un lavoro leggero principalmente in
posizione seduta, ricordo e sottolineo che il paziente presenta una mobilità
estremamente ridotta della colonna vertebrale con quasi impossibilità di
movimenti di rotazione e inclinazione del tronco, deve costantemente cambiare
posizione con in più netta difficoltà proprio nei cambiamenti posturali legati
alla sua mielopatia. Non posso immaginarmi quindi neanche come il paziente
possa effettuare lavori cosiddetti "lievi" con un rendimento accettabile".
Da un punto di vista reumatologico queste osservazioni del neurologo non modificano
la valutazione espressa nel consulto di reumatologia dell’8.10.2015. Poiché si
fa riferimento in particolare alla pregressa mielopatia cervicale, è utile l’opinione
del neurologo che ha partecipato all’ultima valutazione peritale SAM. Dal mio
punto di vista, globalmente, il Dr. __________ ribadisce l'opinione già
espressa a più riprese in precedenza ma non aggiunge elementi nuovi in grado di
modificare la valutazione del SAM.”. Il Dr. med. __________ nel suo
rapporto del 29.7.2016 scrive: “Ho preso
atto della documentazione più recente concernente questo A., che da parte mia
ho valutato dal punto di vista neurologico nell'ambito di una valutazione pluridisciplinare
il 13.10.2015. Abbiamo ora a disposizione uno scritto del Dr. __________, spec.
FMH neurologia, datato 17.05. 2016. Il Dr. __________ prende posizione sulla
decisione da parte dell'Al di non assegnare un diritto alla rendita di
invalidità e neanche a provvedimenti professionali. Il dr. __________ conferma
che da parte sua ritiene l'A. inabile al lavoro al 100% a partire dal 19.02.2014
sia nel suo lavoro di addetto alla segnaletica stradale che in altri lavori.
Riassume poi la situazione clinica ricordando che conosce il paziente dal 2007,
quando pose la diagnosi di mielopatia cervicale. Afferma che dopo l'intervento
per questa patologia è sempre persistita un'atassia del tronco e della marcia
oltre ad una sindrome piramidale agli arti inferiori. L'A. era ugualmente
riuscito a riprendere a lavorare e sottolinea il fatto che l’A. ha poi
sviluppato un’importante sintomatologia algica con dolori lombari. Ritiene
inoltre che l'A. non riuscirebbe neppure a svolgere lavori leggeri in posizione
principalmente seduta. Vi è inoltre una presa di posizione della Cassa malati __________
che riconosce il diritto ad una seduta di fisioterapia settimanale per tutto il
2016. Dal rapporto del Dr. __________ non emergono nuovi aspetti rispetto a
quanto mi era stato riferito dal paziente stesso in occasione della valutazione
del 13 ottobre 2015. Nella valutazione si parla di atassia alla marcia e sindrome
piramidale. A questo proposito rilevo che alla mia valutazione la marcia del
paziente era abbastanza sicura senza una franca atassia, inoltre vi erano
riflessi osteotendinei relativamente vivaci ma senza associati altri sintomi
chiaramente indicativi di una sindrome piramidale come aumento del tono
muscolare, segno di Babinski o paresi di tipo piramidale. Inoltre dal rapporto
del Dr. __________ non si evince quando abbia valutato da ultimo l'A. Infine
anche da questo rapporto emerge l’importanza della sintomatologia algica lombare,
che non è comunque riferibile primariamente ad una patologia neurologica ma che
è stata valutata nell’ambito della perizia pluridisciplinare con una
valutazione anche reumatologica e a questa si riferisce anche lo scritto
dell'Avvocato RA 1 del 20.06.2016. Per quel che riguarda dunque gli aspetti
neurologici dal mio punto di vista ritengo di poter confermare la valutazione
del 13 ottobre 2015.”. (…)” (doc. AI 110/297-299).
Nell’annotazione del 29
agosto 2016 il dr. __________ ha pertanto confermato il rapporto finale SMR del
28 dicembre 2015 (doc. AI 111/303).
L’Ufficio AI, viste le
risultanze mediche suenunciate, con decisione del 1. settembre 2016 ha negato
all’assicurato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.2).
2.4. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014,
ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe
della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di
controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al
3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di
accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il
TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al riguardo, l’Alta Corte,
nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008
e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono
a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -
determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività
lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo
disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli
uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti).
(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2).
Tuttavia, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio
2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
2.5. Ritornando al caso concreto,
dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato
a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio
AI prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in
dubbio la valutazione peritale del SAM, da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al
considerando precedente.
2.5.1. Per quanto riguarda la
patologia oncologica, l’assicurato è stato sottoposto ad una valutazione
specialistica da parte del dr. __________, FMH in medicina interna, oncologia-ematologia,
il quale, nel consulto del 6 ottobre 2015 (doc. AI 78/229-230), ha evidenziato
che “(…) la diagnosi oncologica e la terapia ricevuta non hanno un influsso
sulla capacità lavorativa. (…)” (doc. AI 78/229).
Secondo il dr. __________ “(…)
la diminuzione della capacità lavorativa si giustifica con le ulteriori
diagnosi e non con la diagnosi oncologica. Per le limitazioni funzionali si
prega di riferirsi alla valutazione dei Colleghi consulenti FMH Neurologia e
FMH Reumatologia. (…)” (doc. AI 78/230).
Le conclusioni a cui è
giunto il dr. __________ non sono state contestate dall’insorgente e il TCA non
ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.
2.5.2. Per quanto riguarda la patologia
reumatologica, l’assicurato è stato sottoposto ad una valutazione specialistica
da parte del dr. __________, FMH in reumatologia, il quale, nel consulto dell’8
ottobre 2015 (doc. AI 78/231-236), con influsso sulla capacità lavorativa, ha indicato
le seguenti diagnosi: “(…) Sindrome lombospondilogena cronica - alterazioni
della statica, - modiche alterazioni degenerative (MRI 11.2.2014), - esiti da
distrofia di crescita Scheuermann a livello lombare. Lieve sindrome cervicospondilogena
- protesi discale C5-C6, 25.7.2007, - lieve atassia verosimilmente nell’ambito
di una pregressa mielopatia cervicale (…)” (doc. AI 78/234).
Secondo il dr. __________ “(…)
il paziente presenta una sindrome lombospondilogena cronica. L'esame clinico
mostra alterazioni della statica con un'inversione della lordosi lombare mentre
la IRM del 11.2.2014 (referto) evidenzia alterazioni degenerative tra L1 e S1.
Non sono descritte alterazioni tipo Modic né ernie discali né sicuri conflitti
radicolari. Clinicamente non vi è alcuna evidenza per una neurocompressione. Vi
è una lieve sindrome cervicospondilogena residua in stato dopo impianto di una
protesi discale. Il paziente è disturbato da un'atassia persistente che è stata
attribuita dai neurologi che hanno avuto a carico il paziente a una pregressa
mielopatia cervicale prima della decompressione e impianto di una protesi
discale il 25.7.2007. Dopo questo intervento il paziente ha continuato comunque
a lavorare in qualità di addetto alla segnaletica stradale fino al 24.10.2013.
[…] Come addetto alla segnaletica orizzontale e in altre attività pesanti a
mediamente pesanti l'assicurato è inabile al lavoro nella misura del 50 % come
diminuzione del rendimento. […] L'attuale incapacità lavorativa può essere
fatta risalire al 24.10.2013 e da allora la situazione è invariata. […] Non
sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine. […] La diminuzione
della capacità lavorativa è dovuta ai problemi a carico della colonna lombare e
della colonna cervicale descritti dettagliatamente in precedenza. L'assicurato
è limitato in lavori pesanti a mediamente pesanti, leggermente limitato in
lavori leggeri. Sono limitati movimenti ripetitivi di flessione-estensione o
rotazione del tronco. Le sequele neurologiche della mielopatia, cioè la lieve
atassia, viene valutata separatamente nell'ambito del consulto neurologico
previsto per la perizia multidisciplinare in corso. […] L'assicurato è in grado
di svolgere un lavoro mediamente pesante che possa implicare saltuariamente
anche compiti pesanti a tempo pieno ma con un rendimento ridotto nella misura
del 50 % mentre in attività leggere e adatte vi è una diminuzione del rendimento
che non supera il 20 %. (…)” (doc. AI 78/234-235).
Le conclusioni a cui è
giunto il dr. __________ non sono state contestate validamente dall’insorgente e
il TCA non ha motivo per distanziarsi da questa valutazione peritale, che non è
del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa
residua dell’interessato.
In particolare va qui
evidenziato che il dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto del 27
maggio 2016 (doc. AI 99/281-282 = doc. C riprodotto in esteso al consid. 2.3),
non si è confrontato con la perizia del SAM.
Al riguardo, nel
complemento del 10 agosto 2016 (doc. AI 110/297-299 riprodotto in esteso al
consid. 2.3), il SAM si è allineato alla presa di posizione del 25 luglio 2016
nella quale il dr. __________ ha concluso che “(…) da un punto di vista
reumatologico queste osservazioni del neurologo non modificano la valutazione
espressa nel consulto di reumatologia dell’8.10.2015. Poiché si fa riferimento
in particolare alla pregressa mielopatia cervicale, è utile l’opinione del
neurologo che ha partecipato all’ultima valutazione peritale SAM. Dal mio punto
di vista, globalmente, il Dr. __________ ribadisce l'opinione già espressa a
più riprese in precedenza ma non aggiunge elementi nuovi in grado di modificare
la valutazione del SAM. (…)” (doc. AI 110/300).
Anche il dr. __________,
capo servizio di fisiatria della clinica __________, nella valutazione del 27
febbraio 2017 indirizzata al dr. __________ (doc. D/1), non si è confrontato né
con la perizia pluridisciplinare del SAM del 22 dicembre 2015 né con il
complemento del 10 agosto 2016 (doc. AI 78/200-243 e 110/297-302) e al riguardo
il dr __________, nell’annotazione del 14 marzo 2017, ha rilevato: “(…)
diagnosi: deficit motorio e funzionale in mielopatia cervicale del tratto C5-6
con esiti di intervento di discectomia e posizionamento di protesi discale nel
2007 – Si valuta una IL completa nell’attività abituale – Attività adatta da
svolgere con rendimento ridotto del 50%. Valutazione: – Dall’attuale rapporto
del dr. __________ non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute
rispetto alla valutazione SAM. (…)” (XIX/1).
2.5.3. Per quanto riguarda la
patologia neurologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione
specialistica da parte del dr. __________, FMH in neurologia, il quale, nel
rapporto del 14 ottobre 2015 (doc. AI 78/237-241) – posta la diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) stato da intervento di
decompressione midollare con discectomia C5/6 per: mielopatia cervicale C5/6,
attualmente con minimi deficit residui sensitivi principalmente al piede sinistro
(…)” (doc. AI 78/239) –, circa le conseguenze sulla capacità di
lavoro, si è così espresso: “(…) la sintomatologia presente è tutto sommato
molto discreta e l'incapacità lavorativa riferibile alla problematica
neurologica è quantificabile al massimo al 10% anche per l'attività da ultimo svolta
dall'A. di addetto alla segnaletica stradale. Più importanti potrebbero
risultare gli aspetti reumatologici. […] La situazione soggettiva è peggiorata
da due anni, questo in seguito ad un peggioramento dei dolori lombari. […]
Penso che la situazione neurologica dovrebbe rimanere stabile nei prossimi
anni. […] Il paziente descrive lievi disturbi di sensibilità al piede sinistro
e vi sono minimi disturbi d'equilibrio che potrebbero essere riferibili alla
pregressa mielopatia cervicale. Si tratta comunque di reperti oggettivi minimi
che determinano limitazioni pure molto discrete valutabili al massimo al 10% per
quel che riguarda gli aspetti neurologici. […] Nessuna proposta terapeutica dal
punto di vista neurologico. […] Ritengo possibili provvedimenti d'integrazione
professionale per quel che riguarda gli aspetti neurologici: attività che non
sollecitino in modo rilevante gli arti inferiori e che non necessitino di un
equilibrio perfettamente intatto potrebbero essere svolte dall'A. in misura del
100%. (…)” (doc. AI 78/240).
Le conclusioni a cui è
giunto il dr. __________ non sono state contestate validamente dall’insorgente
e il TCA non ha motivo per distanziarsi da questa valutazione peritale, che non
è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità
lavorativa residua dell’interessato.
Va qui ribadito che tanto il
dr. __________ nel rapporto del 27 maggio 2016 (doc. AI 99/281-282 = doc. C
riprodotto in esteso al consid. 2.3), quanto il dr. __________ nella
valutazione del 27 febbraio 2017 indirizzata al dr. Karau (doc. D/1), non si sono
confrontati con le valutazioni peritali del SAM.
Inoltre, il dr. __________,
nella presa di posizione del 29 luglio 2016 (doc. AI 110/301-302 a cui i periti
del SAM si sono allineati), ha concluso che “(…) dal rapporto del Dr. __________
non emergono nuovi aspetti rispetto a quanto mi era stato riferito dal paziente
stesso in occasione della valutazione del 13 ottobre 2015. Nella valutazione si
parla di atassia alla marcia e sindrome piramidale. A questo proposito rilevo
che alla mia valutazione la marcia del paziente era abbastanza sicura senza una
franca atassia, inoltre vi erano riflessi osteotendinei relativamente vivaci ma
senza associati altri sintomi chiaramente indicativi di una sindrome piramidale
come aumento del tono muscolare, segno di Babinski o paresi di tipo piramidale.
Inoltre dal rapporto del Dr. __________ non si evince quando abbia valutato da
ultimo l'A. Infine anche da questo rapporto emerge l’importanza della
sintomatologia algica lombare, che non è comunque riferibile primariamente ad
una patologia neurologica ma che è stata valutata nell’ambito della perizia
pluridisciplinare con una valutazione anche reumatologica e a questa si
riferisce anche lo scritto dell'Avvocato RA 1 del 20.06.2016. Per quel che
riguarda dunque gli aspetti neurologici dal mio punto di vista ritengo di poter
confermare la valutazione del 13 ottobre 2015. (…)” (doc. AI 110/301-302).
Quanto alla valutazione
del dr. __________ del 27 febbraio 2017 (doc. D/1) – rilevato anche come egli abbia, in particolare, concluso
che “(…) all'esame oggettivo non ho riscontrato deficit muscolari e di
forza, o alterazioni delle capacità di esecuzione di gesti funzionali. La
deambulazione risulta possibile senza uso di ausilio per distanze superiori ai
100 metri, con iniziale incertezza di equilibrio e compenso degli superiori.
Durante la marcia si rileva andatura modicamente atassica, possibile il cammino
su punte e talloni per brevi tratti con conservata frammentazione motoria di
tutti i segmenti presi in esame. L'esame dinamico del rachide completo,
presenta movimenti attivi e passivi conservati su tutti i piani dello spazio,
con dolore alle manovre attive e passive in massima estensione del rachide e
rotazione bilaterale con digitopressione dolorosa dei processi spinosi in sede
para lombare sinistra. II mio parere è che abbiamo un complesso quadro di
dolore cronico, su doppia componente patologica di mielopatia cervicale e
associata degenerazione artrosica lombare con discopatie multiple. Condizioni
che nel tempo risultano essere modicamente migliorate dai vari interventi
conservativi farmacologici e fisioterapici tutt'ora in uso. (…)” (doc. D/1,
pag. 5) –, questo Tribunale può
fare propria la valutazione del dr. __________ che, nell’annotazione del 14
marzo 2017, ha concluso che “(…) dall’attuale rapporto del dr. __________
non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla
valutazione SAM. (…)” (XIX/1).
2.5.4. Visto tutto quanto sopra
esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici (cfr. consid. 2.4;
va qui inoltre evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio
2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più
tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore
probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.
352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve
essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a
causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351
consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante
tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio
paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)”
(STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che – senza che sia
necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF 9C_267/2013 del 27
maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo occorre ricordare che
anche tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di
prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere
sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore - e tanto
meno a una perizia giudiziaria -, una tale perizia dovendo unicamente (ma pur
sempre) essere ordinata qualora sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo
all'attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne
dell'assicurazione (DTF 135 V 465). (…)”) – la valutazione
del SAM (confermata dai medici SMR; doc. AI 81/247-249, 111/303 e XIX/1), secondo
la quale l’assicurato, dal 24 ottobre 2013, può lavorare a tempo pieno con una
flessione del rendimento del 50% nell’attività abituale e del 20% in
un’attività adeguata, va confermata.
In questo senso la domanda
di una perizia giudiziaria: “(…) si può anche considerare opportuno
l’esperimento di una perizia giudiziaria che dia un responso definitivo fra
valutazioni specialistiche discordanti. (…)” (I, pag. 6), va respinta.
In effetti, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre
2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
Considerandi
consid. 3c con riferimenti).
Va qui ricordato che se da
una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,
secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,
atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In concreto, lo si
ribadisce ancora una volta, l’insorgente – anche dopo l’esauriente complemento
peritale del 10 agosto 2016 del SAM – non ha prodotto alcun atto medico
specialistico che si sia confrontato compiutamente con le valutazioni del SAM.
2.6
L’insorgente sostiene che
“(…) vista la sua patologia e le palesi grandi limitazioni […] è
incollocabile in qualsiasi attività lavorativa. Si deve ritenere che
concretamente non abbia una realistica capacità di guadagno e si giustificata
una rendita intera di invalidità. Nel mondo reale del lavoro infatti è
richiesta energia, concentrazione, flessibilità, resistenza allo stress, ritmi
sostenuti e competenze tecniche, di modo che un dipendente con le citate
limitazioni fisiche è in realtà impossibile da collocare. (…)” (I, punto 6,
pag. 7) rispettivamente che“(…) con i citati evidenti gravi limiti fisici,
ma anche cognitivi e professionali, l’assicurato pure in età avanzata, non è
realisticamente collocabile in un’attività diversa da quella sempre svolta e da
lui ancora parzialmente esigibile. (…)” (XVI).
Al riguardo va rilevato
che l’insorgente si fonda sulla valutazione medica del dr. __________ e non su
quella dei periti del SAM alla quale, visti i motivi esposti al precedente
considerando, va riconosciuta piena forza probatoria.
Va inoltre rilevato che la
giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire
che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato
o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la
STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008
consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Il consulente in
integrazione, nel complemento del 31 ottobre 2016 (VI/1), dopo aver confermato
che “(…) in attività abituale, ossia di manovale della segnaletica
stradale, risulta non reintegrabile a causa delle difficoltà motorie di cui
egli è afflitto e, di riflesso, per il pericolo che lo stesso potrebbe generare
o essere vittima. In attività adeguata possiede una capacità lavorativa
medico-teorica dell'80% concretamente ancora sfruttabile. Si riconferma infatti
che - tenuto conto delle limitazioni funzionali e della situazione personale -
il signor RI 1, in un mercato del lavoro equilibrato, è reintegrabile in
qualsiasi attività di tipo semplice e leggero. (…)” ha puntualizzato: “(…)
Qui di seguito illustrerò degli esempi di attività confacenti alle limitazioni
funzionali. l settori d'impiego che verranno menzionati non sono di tipo
pesante, né mediamente pesante, non richiedono solitamente la ripetitiva flessione-estensione
o rotazione del tronco, non sollecitano in modo rilevante gli arti inferiori e
non necessitano di un equilibrio perfetto. Esempi di attività semplici e
leggere possono essere: - attività di magazziniere - sorvegliante -
venditore (riempimento scaffali, controllo merce, prezzatura, ecc.). l
suindicati tipi di impiego, da non considerarsi di nicchia, possono essere
svolti con mezzi ausiliari o attrezzature informatiche che permettono di non
caricare la colonna lombare e la colonna cervicale. Tali attività possono richiedere
lo spostamento di piccoli oggetti, di peso però inferiore al chilogrammo. In
particolare, per l'attività di magazziniere sono compresi dei piccoli lavori di
scrivania, quali la registrazione della merce in entrata e in uscita (gestione
dei bollettini). Le citate mansioni permetterebbero all'assicurato di cambiare
postura più volte al giorno. Le attività legate alla parte vendita comprendono
anch'esse dei piccoli lavori di scrivania quali l'ordinazione alla Casa madre
dei prodotti mancanti (mansioni idonee allo stato di salute). L'impiego di venditore
comprende altresì il riempimento degli scaffali, il controllo delle merci, la
prezzatura. Tali compiti possono essere svolti con l'ausilio di mezzi ausiliari
(es. uno sgabello, un carrello e/o una scaletta ergonomica per raggiungere gli
scaffali più alti senza dover flettere il corpo). Lo scrivente tiene a precisare
che per attività di sorvegliante si fa riferimento a tutte quelle attività
offerte dalle società di sicurezza nell'osservazione dei video di sicurezza e
del controllo degli allarmi furto scattati. Non vengono tenute in considerazione
attività esterne. Essendo le attività sopramenzionate di back-office (che non
richiedono il diretto contatto con la clientela) ed essendo le stesse a
carattere ripetitivo, le conoscenze della lingua italiana dell'assicurato sono
ritenute sufficienti. (…)” (VI/1).
Secondo la giurisprudenza,
se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi
fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del
23.
agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può,
quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà concreta
di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,
difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e
non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991
pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che il ricorrente sia in grado di
mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.
Del resto
deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto di
quello della proporzionalità. Questo principio permette di pretendere da una
persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti,
anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini
dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra
domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto
di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017, consid. 4.1
che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato non può
pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di
lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se – ipotesi
non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile solo in
forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la
conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione
irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017; ZAK
1989.
pag. 322 consid. 4a).
Detta ipotesi
(reintegrabilità sul mercato normale del lavoro) è confermata anche dal fatto che
spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro
è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche
entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF
9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011;
RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle
indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5). Nel
caso in esame, nel succitato complemento del 31 ottobre 2016 (VI/1), il
consulente in integrazione ha elencato le diverse attività confacenti allo
stato di salute dell’assicurato.
Quanto agli aspetti legati
alla formazione (l’assicurato ha fatto solo le scuole elementari e non possiede
alcuna formazione professionale) e all’età (classe 1960) va rilevato quanto
segue.
Che l’assicurato, non di
lingua madre italiana, sia praticamente analfabeta non significa
giocoforza la non reperibilità di un’attività. Al riguardo il TCA sottolinea di
avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che
anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad
abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno
alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini
intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015
consid. 2.8; 32.2013.157 del 29 settembre 2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133
del 1. aprile 2014 consid. 2.8 e la 32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9
e riferimenti).
Ai sensi della DTF 138 V
457.
il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità
lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata
corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività
lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico. Si
tratta del momento in cui gli incarti medici permettono di accertare i fatti in
modo circostanziato (DTF 138 V 457).
Nel caso di specie il
momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 28 dicembre 2015, quando
il medico SMR ha allestito il rapporto finale in seguito alla perizia
pluridisciplinare del SAM ed ha confermato, dal mese di ottobre 2013,
un’abilità al lavoro del 50% nella sua attività abituale e dell’80% in
un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti. In quel momento
l’assicurato aveva 55 anni. Se si volesse considerare quale momento
determinante la valutazione del 29 agosto 2016 con la quale (visto il complemento
del SAM del 10 agosto 2016) il medico SMR ha confermato il precedente rapporto
finale del 28 dicembre 2015, allora l’assicurato in quel momento aveva 56 anni.
Il TF nella STF I 293/05 del
17.
luglio 2006, ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che
un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa
residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa
rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a
disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita
di vecchiaia. In un’altra fattispecie il TF, nella STF I 304/06
del 22 gennaio 2007, nel caso di un assicurato di 60 anni totalmente inabile
nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di
un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del
rendimento del 30% (per problemi reumatologici e cardiologici), lo ha
ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato
equilibrato. Nella STF I 359/2006 del 22 giugno 2007, l’Alta Corte, confermando
la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto
esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato
equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della
decisione dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’età non erano
realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per
mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità. Di analogo
tenore anche la STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato
di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il TF,
annullando il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità
lavorativa dell’assicurato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha
ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato
equilibrato del lavoro sottolineando come il fattore dell’età avanzata
costituisce essenzialmente “solo” uno dei diversi fattori personali che
influiscono sulle concrete opportunità professionali. Ai fini dell’esame della
sfruttabilità assume un ruolo rilevante la capacità lavorativa residua,
ritenuto come la possibilità di prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur
in considerazione di determinate limitazioni funzionali (segnatamente con
riferimento alle attività pesanti o alla posizione da osservare durante l’attività
lavorativa) gioca un ruolo importante nell’esame della reintegrabilità
dell’assicurato. Sempre in merito alla reintegrabilità nel mondo del lavoro
avuto riguardo all’età vedi anche la STCA 32.2015.114 del 27 giugno 2016 con
ulteriori diversi riferimenti giurisprudenziali.
Ritornando alla
fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo TCA
ritiene, da una parte che l’assicurato può mettere a frutto la sua residua
capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro considerato che (nel
momento determinate: 2015/2016) egli aveva ancora davanti a sé diversi anni
prima del pensionamento, dall’altra parte che egli (ritenuta la possibilità di
lavorare a tempo pieno con una flessione del rendimento del 50% nell’attività
abituale e del 20% in un’attività adeguata) può svolgere attività semplici e
ripetitive che non necessitano di formazione.
Visto tutto quanto sopra
esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalla surriferita valutazione
del consulente in integrazione professionale, effettuata da persona con
esperienza in ambito integrativo.
In questo senso nemmeno è
necessario procedere ad ulteriori accertamenti come paventato dal ricorrente
laddove sostiene che “(…) risulta comunque opportuno un serio approfondimento/accertamento
della reale capacità di collocamento e a tal fine, se del caso, il rinvio degli
atti all’AI. (…)” (X, pag. 4).
2.7
In merito alla valutazione
economica – considerati i dati del 2014 (termine dell’anno di carenza ex
art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) – va rilevato quanto segue.
2.7.1
Così interpellato (cfr. doc.
AI 83/252) il datore di lavoro ha comunicato che l’assicurato “(…) è stato
alle nostre dipendenze a partire dal 2013 fino 2015 con lo stesso salario
mensile lordo di Fr. 5'490.00, non ci sono stati aumenti. (…)” (doc. AI
84/253). L’Ufficio AI ha quindi stabilito che nel 2014 il salario annuo
dell’insorgente sarebbe stato di fr. 71'370.-- (5'490 x 13 = 71'370; cfr. la
tabella elaborata il 14 gennaio 2016 sub doc. AI 85/254).
Secondo giurisprudenza,
riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel
momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di
verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di
circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai
dati statistici risultanti dall'ISS (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V
222.
consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso
qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività
professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non
corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di
conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio
se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al
lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali
a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora
percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell'invalidità (STF 9C_416/2010 del 26
gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).
Questo Tribunale,
conformemente alla succitata giurisprudenza e ritenuto che detto salario annuo
é rimasto incontestato, può pertanto ritenere quale reddito da valido per il
2014.
l’importo di fr. 71'370.--.
2.7.2
Per quel che concerne il
reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5.
settembre 2006).
In una sentenza del 7
aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata
ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3 l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap
salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una
deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e
professionali.
Questa
giurisprudenza è stata confermata nella DTF 141 V 1 consid. 5.
In concreto, per
un'attività equivalente esercitata a tempo pieno nel 2014 per 41,5 ore alla
settimana nel settore delle costruzioni, livello di competenze 1 (che prevede
attività semplici di tipo fisico o manuale), il reddito conseguibile per un
uomo ammontava a fr. 68'562.15 (5'507 x 12 x 41.5 : 40 = 68'562.15).
Il reddito da valido che
l’assicurato avrebbe conseguito nel 2014 quale addetto alla segnaletica
stradale presso un’impresa di pittura (fr. 71'370.--, cfr. consid. 2.7.1) si
situa dunque sopra la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente
svolta da un uomo nel 2014 al 100%.
Non sono pertanto
realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in
applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20
febbraio 2008 ed alla DTF 135 V 297 sopra menzionate.
Nel caso in esame,
ritenuto che l'insorgente non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui
esigibile, per il calcolo del reddito da invalido vanno applicati i dati
statistici.
Dall'inchiesta svizzera
sulla struttura dei salari 2014 (vedi, a proposito del
2012, la STF 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente
dalla tabella TA1 2014 skill level (NOGA08), risulta che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di
tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali
nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.),
corrisponde ad un importo di fr. 63’744.-- (5'312 x 12 mesi).
Questi dati si
riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Considerato
che nel 2014 le ore settimanali normali di lavoro totali ammontavano a 41.7, si
ottiene un reddito da invalido di fr. 66'453.12 (63'626.54 x 41.7 : 40),
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18
febbraio 1999, consid. 3a).
Quanto alla pretesa
riduzione del 25% (cfr. consid. 1.3 e 1.5) va rilevato quanto segue.
L’Ufficio AI, come
accennato (cfr. consid. 1.4), in sede di risposta ha ammesso che si sarebbe
dovuto applicare una riduzione del 10% dal reddito da invalido adducendo che “(…)
l'impatto delle limitazioni funzionali è infatti già stato compreso nella riduzione
del rendimento a livello medico (cfr. rapporto SMR 28 dicembre 2015, doc. 81
incarto AI), […] non vi può essere la riduzione per nazionalità o tipo
permesso di soggiorno (essendo l'assicurato cittadino svizzero) e non vi è
alcuna riduzione per occupazione a tempo parziale (STF 9C 149/2015 consid.
4.
). Per di più, come indicato dal Servizio di integrazione professionale, le
conoscenze dell'italiano dell'assicurato non giustificano un'apposita
deduzione, poiché le stesse sono sufficienti per svolgere attività semplici e
ripetitive adeguate ai danni alla salute (cfr. in tema STF 8C 350/2013 e
sentenza 5 ottobre 2016, consid. 2.10.3, di questo lodevole Tribunale, inc.
32.2015
). (…)” (VI).
Questo Tribunale rileva
innanzitutto che con la STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato
che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante
in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione.
Occorre piuttosto
procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento,
degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto
dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid. 4.2: “[…]
Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les
limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou
la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien
plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir
d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte
tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”).
Non è dunque possibile
procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di
deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le
circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del
18.
ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Il TF, quanto alla
possibilità di applicare una riduzione al reddito da invalido allorquando è
possibile un lavoro a tempo pieno con una flessione del rendimento, nella STF
9C_767/2015 del 19 aprile 2016, ha sviluppato la seguente considerazione: “(…)
premessa l'incontestata residua capacità lavorativa di A. del 70% (che si
traduce nella presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in
un'attività rispettosa dei limiti funzionali, conformemente alla giurisprudenza
del Tribunale federale in caso di presenza lavorativa durante tutto il giorno
ma con limitazioni, in concreto del 30%, non vi è più spazio per alcuna riduzione
riconducibile all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr.
sentenza 9C_149/2015 del 22 marzo 2016 consid. 4.1 con riferimento alle
sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5;9C_980/2008 del 4 marzo 2009
consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il
fatto che l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma
unicamente nella misura del 70% è già stato considerato dall'amministrazione
allorquando ha ridotto il reddito da invalido del 30% per il minor rendimento e
non vi è più spazio per ulteriori riduzioni di sorta. (…)” (STF 9C_767/2015
del 19 aprile 2016, consid. 4.4). Questa giurisprudenza è stata confermata
anche nelle STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25
aprile 2016 consid. 8.1.
Fatte queste premesse,
tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni
sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione
(DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, riconoscendo
una decurtazione del 10%, l’amministrazione non ha abusato del proprio potere
di apprezzamento. Mediante la riduzione in questione, l’Ufficio AI ha infatti
ampiamente tenuto conto della situazione personale e professionale dell’insorgente.
Va qui rilevato che, anche
volendo applicare una riduzione del 15% – esclusa nella fattispecie
quella pretesa del 25%; nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata
in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha confermato una riduzione del 15% rilevando
che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già
considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari
il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr.
STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2) – il risultato,
come si vedrà al prossimo considerando, non cambia.
Ritenuta la flessione del
rendimento del 20% in un’attività adeguata e applicando la riduzione del 10%
rispettivamente del 15%, il reddito da invalido nel 2014 si attesta a fr.
47'846.24 (66'453.12 x 80% ridotti del 10%) e a fr. 45'188.12 (66'453.12 x 80%
ridotti del 15%).
2.7.3
Confrontando ora i redditi da
invalido di fr. 47'846.24 (riduzione del 10%) e di fr. 45'188.12 (riduzione del
15%) (cfr. consid. 2.7.2) con il relativo reddito da valido di fr. 71'370.--
(cfr. consid. 2.7.1), si ottiene un grado d’invalidità del 33% rispettivamente
del 37% ([71'370 - 47'846.24] x 100 : 71'370 = 32.96% arrotondato al 33%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 e ([71'370 - 45'188.12] x
100.
: 71'370 = 36.68% arrotondato al 37%).
È dunque a ragione che
l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non raggiungendo, in
ogni caso, il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 40% (cfr. consid.
2.
).
Quanto al diritto a
provvedimenti professionali questo Tribunale può fare propria la conclusione
del consulente in integrazione professionale che, nel complemento del 31
ottobre 2016, ha concluso che “(…) pur non potendo accordare l'UAl una
formazione biennale/triennale con AFC (assenza del titolo di studio
equivalente), si rimane a disposizione per valutare l'erogazione di corsi ad
hoc idonei a colmare eventuali lacune formative. Si evidenza che molti corsi
sono sovente finanziati direttamente dal datore di lavoro (es. patente del
muletto per l'attività di magazziniere, corso sulla sorveglianza interaziendale
e il corso sulla sicurezza/prezzatura e allarmi merci).(…)” (VI/1).
Al riguardo, il consulente
in integrazione professionale, nella valutazione del 20 settembre 2016, ha
rilevato: “(…) Contatto telefonicamente l’assicurato in data odierna. Il
Signor RI 1RI 1 mi informa che tramite il suo avvocato intende ricorrere alla
decisione del 01.09.2016, per questa ragione al momento intende rinunciare
all’aiuto al collocamento. Non appena la situazione sarà definita, se ancora
interessato, farà richiesta per un nuovo mandato. (…)” (doc. AI 115/319).
2.8
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata
confermata.
2.9
Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti