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Decisione

32.2016.114

Grado d'invalidità non pensionabile. Conferma della perizia SAM. Valutazione economica (reintegrabilità nel mercato equilibrato del lavoro e raffronto dei redditi)

3 maggio 2017Italiano68 min

Source ti.ch

Fatti

I periti hanno rilevato

che “(…) in riferimento alla perizia medica interdisciplinare del 22.12.2015

effettuata presso il SAM di __________, il Servizio Medico Regionale

nell'ambito delle osservazioni del progetto di decisione dell'Ufficio Al del

Canton Ticino ci ha inviato della nuova documentazione (in particolare la

lettera dell'Avv. RA 1 del 23.5.2016 e 20.6.2016, il rapporto medico del Dr.

med. __________ del 17.5.2016 e la comunicazione dell'Assicurazione __________

del 26.1.2016) chiedendo di esprimersi in merito. Abbiamo pertanto messo a

disposizione la documentazione inviata ai nostri consulenti Dr. med. __________,

specialista FMH reumatologia a __________ e Dr. med. __________, specialista

FMH neurologia a __________ che con i loro rapporti del 25.7.2016

rispettivamente 29.7.2016 ci hanno fatto pervenire la loro presa di posizione

che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo. II Dr. med. __________

nel suo rapporto del 25.7.2016 scrive: “la

ringrazio della Sua lettera del 21.7.2016 con la quale mi sottopone della

documentazione medica e le osservazioni del legale dell’assicurato. Nella sua

lettera del 17.5.2016 il Dr. __________ spiega dettagliatamente le limitazioni

funzionali del paziente. Tra l’altro il neurologo afferma: "ll paziente

non riuscirebbe neanche ad effettuare un lavoro leggero principalmente in

posizione seduta, ricordo e sottolineo che il paziente presenta una mobilità

estremamente ridotta della colonna vertebrale con quasi impossibilità di

movimenti di rotazione e inclinazione del tronco, deve costantemente cambiare

posizione con in più netta difficoltà proprio nei cambiamenti posturali legati

alla sua mielopatia. Non posso immaginarmi quindi neanche come il paziente

possa effettuare lavori cosiddetti "lievi" con un rendimento accettabile".

Da un punto di vista reumatologico queste osservazioni del neurologo non modificano

la valutazione espressa nel consulto di reumatologia dell’8.10.2015. Poiché si

fa riferimento in particolare alla pregressa mielopatia cervicale, è utile l’opinione

del neurologo che ha partecipato all’ultima valutazione peritale SAM. Dal mio

punto di vista, globalmente, il Dr. __________ ribadisce l'opinione già

espressa a più riprese in precedenza ma non aggiunge elementi nuovi in grado di

modificare la valutazione del SAM.”. Il Dr. med. __________ nel suo

rapporto del 29.7.2016 scrive: “Ho preso

atto della documentazione più recente concernente questo A., che da parte mia

ho valutato dal punto di vista neurologico nell'ambito di una valutazione pluridisciplinare

il 13.10.2015. Abbiamo ora a disposizione uno scritto del Dr. __________, spec.

FMH neurologia, datato 17.05. 2016. Il Dr. __________ prende posizione sulla

decisione da parte dell'Al di non assegnare un diritto alla rendita di

invalidità e neanche a provvedimenti professionali. Il dr. __________ conferma

che da parte sua ritiene l'A. inabile al lavoro al 100% a partire dal 19.02.2014

sia nel suo lavoro di addetto alla segnaletica stradale che in altri lavori.

Riassume poi la situazione clinica ricordando che conosce il paziente dal 2007,

quando pose la diagnosi di mielopatia cervicale. Afferma che dopo l'intervento

per questa patologia è sempre persistita un'atassia del tronco e della marcia

oltre ad una sindrome piramidale agli arti inferiori. L'A. era ugualmente

riuscito a riprendere a lavorare e sottolinea il fatto che l’A. ha poi

sviluppato un’importante sintomatologia algica con dolori lombari. Ritiene

inoltre che l'A. non riuscirebbe neppure a svolgere lavori leggeri in posizione

principalmente seduta. Vi è inoltre una presa di posizione della Cassa malati __________

che riconosce il diritto ad una seduta di fisioterapia settimanale per tutto il

2016. Dal rapporto del Dr. __________ non emergono nuovi aspetti rispetto a

quanto mi era stato riferito dal paziente stesso in occasione della valutazione

del 13 ottobre 2015. Nella valutazione si parla di atassia alla marcia e sindrome

piramidale. A questo proposito rilevo che alla mia valutazione la marcia del

paziente era abbastanza sicura senza una franca atassia, inoltre vi erano

riflessi osteotendinei relativamente vivaci ma senza associati altri sintomi

chiaramente indicativi di una sindrome piramidale come aumento del tono

muscolare, segno di Babinski o paresi di tipo piramidale. Inoltre dal rapporto

del Dr. __________ non si evince quando abbia valutato da ultimo l'A. Infine

anche da questo rapporto emerge l’importanza della sintomatologia algica lombare,

che non è comunque riferibile primariamente ad una patologia neurologica ma che

è stata valutata nell’ambito della perizia pluridisciplinare con una

valutazione anche reumatologica e a questa si riferisce anche lo scritto

dell'Avvocato RA 1 del 20.06.2016. Per quel che riguarda dunque gli aspetti

neurologici dal mio punto di vista ritengo di poter confermare la valutazione

del 13 ottobre 2015.”. (…)” (doc. AI 110/297-299).

Nell’annotazione del 29

agosto 2016 il dr. __________ ha pertanto confermato il rapporto finale SMR del

28 dicembre 2015 (doc. AI 111/303).

L’Ufficio AI, viste le

risultanze mediche suenunciate, con decisione del 1. settembre 2016 ha negato

all’assicurato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.2).

2.4. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014,

ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe

della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di

controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al

3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di

accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Al riguardo, l’Alta Corte,

nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008

e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono

a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività

lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo

disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti).

(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2).

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio

2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.5. Ritornando al caso concreto,

dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato

a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio

AI prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in

dubbio la valutazione peritale del SAM, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al

considerando precedente.

2.5.1. Per quanto riguarda la

patologia oncologica, l’assicurato è stato sottoposto ad una valutazione

specialistica da parte del dr. __________, FMH in medicina interna, oncologia-ematologia,

il quale, nel consulto del 6 ottobre 2015 (doc. AI 78/229-230), ha evidenziato

che “(…) la diagnosi oncologica e la terapia ricevuta non hanno un influsso

sulla capacità lavorativa. (…)” (doc. AI 78/229).

Secondo il dr. __________ “(…)

la diminuzione della capacità lavorativa si giustifica con le ulteriori

diagnosi e non con la diagnosi oncologica. Per le limitazioni funzionali si

prega di riferirsi alla valutazione dei Colleghi consulenti FMH Neurologia e

FMH Reumatologia. (…)” (doc. AI 78/230).

Le conclusioni a cui è

giunto il dr. __________ non sono state contestate dall’insorgente e il TCA non

ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

2.5.2. Per quanto riguarda la patologia

reumatologica, l’assicurato è stato sottoposto ad una valutazione specialistica

da parte del dr. __________, FMH in reumatologia, il quale, nel consulto dell’8

ottobre 2015 (doc. AI 78/231-236), con influsso sulla capacità lavorativa, ha indicato

le seguenti diagnosi: “(…) Sindrome lombospondilogena cronica - alterazioni

della statica, - modiche alterazioni degenerative (MRI 11.2.2014), - esiti da

distrofia di crescita Scheuermann a livello lombare. Lieve sindrome cervicospondilogena

- protesi discale C5-C6, 25.7.2007, - lieve atassia verosimilmente nell’ambito

di una pregressa mielopatia cervicale (…)” (doc. AI 78/234).

Secondo il dr. __________ “(…)

il paziente presenta una sindrome lombospondilogena cronica. L'esame clinico

mostra alterazioni della statica con un'inversione della lordosi lombare mentre

la IRM del 11.2.2014 (referto) evidenzia alterazioni degenerative tra L1 e S1.

Non sono descritte alterazioni tipo Modic né ernie discali né sicuri conflitti

radicolari. Clinicamente non vi è alcuna evidenza per una neurocompressione. Vi

è una lieve sindrome cervicospondilogena residua in stato dopo impianto di una

protesi discale. Il paziente è disturbato da un'atassia persistente che è stata

attribuita dai neurologi che hanno avuto a carico il paziente a una pregressa

mielopatia cervicale prima della decompressione e impianto di una protesi

discale il 25.7.2007. Dopo questo intervento il paziente ha continuato comunque

a lavorare in qualità di addetto alla segnaletica stradale fino al 24.10.2013.

[…] Come addetto alla segnaletica orizzontale e in altre attività pesanti a

mediamente pesanti l'assicurato è inabile al lavoro nella misura del 50 % come

diminuzione del rendimento. […] L'attuale incapacità lavorativa può essere

fatta risalire al 24.10.2013 e da allora la situazione è invariata. […] Non

sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine. […] La diminuzione

della capacità lavorativa è dovuta ai problemi a carico della colonna lombare e

della colonna cervicale descritti dettagliatamente in precedenza. L'assicurato

è limitato in lavori pesanti a mediamente pesanti, leggermente limitato in

lavori leggeri. Sono limitati movimenti ripetitivi di flessione-estensione o

rotazione del tronco. Le sequele neurologiche della mielopatia, cioè la lieve

atassia, viene valutata separatamente nell'ambito del consulto neurologico

previsto per la perizia multidisciplinare in corso. […] L'assicurato è in grado

di svolgere un lavoro mediamente pesante che possa implicare saltuariamente

anche compiti pesanti a tempo pieno ma con un rendimento ridotto nella misura

del 50 % mentre in attività leggere e adatte vi è una diminuzione del rendimento

che non supera il 20 %. (…)” (doc. AI 78/234-235).

Le conclusioni a cui è

giunto il dr. __________ non sono state contestate validamente dall’insorgente e

il TCA non ha motivo per distanziarsi da questa valutazione peritale, che non è

del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa

residua dell’interessato.

In particolare va qui

evidenziato che il dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto del 27

maggio 2016 (doc. AI 99/281-282 = doc. C riprodotto in esteso al consid. 2.3),

non si è confrontato con la perizia del SAM.

Al riguardo, nel

complemento del 10 agosto 2016 (doc. AI 110/297-299 riprodotto in esteso al

consid. 2.3), il SAM si è allineato alla presa di posizione del 25 luglio 2016

nella quale il dr. __________ ha concluso che “(…) da un punto di vista

reumatologico queste osservazioni del neurologo non modificano la valutazione

espressa nel consulto di reumatologia dell’8.10.2015. Poiché si fa riferimento

in particolare alla pregressa mielopatia cervicale, è utile l’opinione del

neurologo che ha partecipato all’ultima valutazione peritale SAM. Dal mio punto

di vista, globalmente, il Dr. __________ ribadisce l'opinione già espressa a

più riprese in precedenza ma non aggiunge elementi nuovi in grado di modificare

la valutazione del SAM. (…)” (doc. AI 110/300).

Anche il dr. __________,

capo servizio di fisiatria della clinica __________, nella valutazione del 27

febbraio 2017 indirizzata al dr. __________ (doc. D/1), non si è confrontato né

con la perizia pluridisciplinare del SAM del 22 dicembre 2015 né con il

complemento del 10 agosto 2016 (doc. AI 78/200-243 e 110/297-302) e al riguardo

il dr __________, nell’annotazione del 14 marzo 2017, ha rilevato: “(…)

diagnosi: deficit motorio e funzionale in mielopatia cervicale del tratto C5-6

con esiti di intervento di discectomia e posizionamento di protesi discale nel

2007 – Si valuta una IL completa nell’attività abituale – Attività adatta da

svolgere con rendimento ridotto del 50%. Valutazione: – Dall’attuale rapporto

del dr. __________ non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute

rispetto alla valutazione SAM. (…)” (XIX/1).

2.5.3. Per quanto riguarda la

patologia neurologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione

specialistica da parte del dr. __________, FMH in neurologia, il quale, nel

rapporto del 14 ottobre 2015 (doc. AI 78/237-241) – posta la diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) stato da intervento di

decompressione midollare con discectomia C5/6 per: mielopatia cervicale C5/6,

attualmente con minimi deficit residui sensitivi principalmente al piede sinistro

(…)” (doc. AI 78/239) –, circa le conseguenze sulla capacità di

lavoro, si è così espresso: “(…) la sintomatologia presente è tutto sommato

molto discreta e l'incapacità lavorativa riferibile alla problematica

neurologica è quantificabile al massimo al 10% anche per l'attività da ultimo svolta

dall'A. di addetto alla segnaletica stradale. Più importanti potrebbero

risultare gli aspetti reumatologici. […] La situazione soggettiva è peggiorata

da due anni, questo in seguito ad un peggioramento dei dolori lombari. […]

Penso che la situazione neurologica dovrebbe rimanere stabile nei prossimi

anni. […] Il paziente descrive lievi disturbi di sensibilità al piede sinistro

e vi sono minimi disturbi d'equilibrio che potrebbero essere riferibili alla

pregressa mielopatia cervicale. Si tratta comunque di reperti oggettivi minimi

che determinano limitazioni pure molto discrete valutabili al massimo al 10% per

quel che riguarda gli aspetti neurologici. […] Nessuna proposta terapeutica dal

punto di vista neurologico. […] Ritengo possibili provvedimenti d'integrazione

professionale per quel che riguarda gli aspetti neurologici: attività che non

sollecitino in modo rilevante gli arti inferiori e che non necessitino di un

equilibrio perfettamente intatto potrebbero essere svolte dall'A. in misura del

100%. (…)” (doc. AI 78/240).

Le conclusioni a cui è

giunto il dr. __________ non sono state contestate validamente dall’insorgente

e il TCA non ha motivo per distanziarsi da questa valutazione peritale, che non

è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato.

Va qui ribadito che tanto il

dr. __________ nel rapporto del 27 maggio 2016 (doc. AI 99/281-282 = doc. C

riprodotto in esteso al consid. 2.3), quanto il dr. __________ nella

valutazione del 27 febbraio 2017 indirizzata al dr. Karau (doc. D/1), non si sono

confrontati con le valutazioni peritali del SAM.

Inoltre, il dr. __________,

nella presa di posizione del 29 luglio 2016 (doc. AI 110/301-302 a cui i periti

del SAM si sono allineati), ha concluso che “(…) dal rapporto del Dr. __________

non emergono nuovi aspetti rispetto a quanto mi era stato riferito dal paziente

stesso in occasione della valutazione del 13 ottobre 2015. Nella valutazione si

parla di atassia alla marcia e sindrome piramidale. A questo proposito rilevo

che alla mia valutazione la marcia del paziente era abbastanza sicura senza una

franca atassia, inoltre vi erano riflessi osteotendinei relativamente vivaci ma

senza associati altri sintomi chiaramente indicativi di una sindrome piramidale

come aumento del tono muscolare, segno di Babinski o paresi di tipo piramidale.

Inoltre dal rapporto del Dr. __________ non si evince quando abbia valutato da

ultimo l'A. Infine anche da questo rapporto emerge l’importanza della

sintomatologia algica lombare, che non è comunque riferibile primariamente ad

una patologia neurologica ma che è stata valutata nell’ambito della perizia

pluridisciplinare con una valutazione anche reumatologica e a questa si

riferisce anche lo scritto dell'Avvocato RA 1 del 20.06.2016. Per quel che

riguarda dunque gli aspetti neurologici dal mio punto di vista ritengo di poter

confermare la valutazione del 13 ottobre 2015. (…)” (doc. AI 110/301-302).

Quanto alla valutazione

del dr. __________ del 27 febbraio 2017 (doc. D/1) – rilevato anche come egli abbia, in particolare, concluso

che “(…) all'esame oggettivo non ho riscontrato deficit muscolari e di

forza, o alterazioni delle capacità di esecuzione di gesti funzionali. La

deambulazione risulta possibile senza uso di ausilio per distanze superiori ai

100 metri, con iniziale incertezza di equilibrio e compenso degli superiori.

Durante la marcia si rileva andatura modicamente atassica, possibile il cammino

su punte e talloni per brevi tratti con conservata frammentazione motoria di

tutti i segmenti presi in esame. L'esame dinamico del rachide completo,

presenta movimenti attivi e passivi conservati su tutti i piani dello spazio,

con dolore alle manovre attive e passive in massima estensione del rachide e

rotazione bilaterale con digitopressione dolorosa dei processi spinosi in sede

para lombare sinistra. II mio parere è che abbiamo un complesso quadro di

dolore cronico, su doppia componente patologica di mielopatia cervicale e

associata degenerazione artrosica lombare con discopatie multiple. Condizioni

che nel tempo risultano essere modicamente migliorate dai vari interventi

conservativi farmacologici e fisioterapici tutt'ora in uso. (…)” (doc. D/1,

pag. 5) –, questo Tribunale può

fare propria la valutazione del dr. __________ che, nell’annotazione del 14

marzo 2017, ha concluso che “(…) dall’attuale rapporto del dr. __________

non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla

valutazione SAM. (…)” (XIX/1).

2.5.4. Visto tutto quanto sopra

esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici (cfr. consid. 2.4;

va qui inoltre evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio

2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più

tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore

probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.

352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve

essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a

causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351

consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante

tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio

paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)”

(STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che – senza che sia

necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF 9C_267/2013 del 27

maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo occorre ricordare che

anche tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei

diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di

prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere

sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore - e tanto

meno a una perizia giudiziaria -, una tale perizia dovendo unicamente (ma pur

sempre) essere ordinata qualora sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo

all'attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne

dell'assicurazione (DTF 135 V 465). (…)”) – la valutazione

del SAM (confermata dai medici SMR; doc. AI 81/247-249, 111/303 e XIX/1), secondo

la quale l’assicurato, dal 24 ottobre 2013, può lavorare a tempo pieno con una

flessione del rendimento del 50% nell’attività abituale e del 20% in

un’attività adeguata, va confermata.

In questo senso la domanda

di una perizia giudiziaria: “(…) si può anche considerare opportuno

l’esperimento di una perizia giudiziaria che dia un responso definitivo fra

valutazioni specialistiche discordanti. (…)” (I, pag. 6), va respinta.

In effetti, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

Considerandi

consid. 3c con riferimenti).

Va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In concreto, lo si

ribadisce ancora una volta, l’insorgente – anche dopo l’esauriente complemento

peritale del 10 agosto 2016 del SAM – non ha prodotto alcun atto medico

specialistico che si sia confrontato compiutamente con le valutazioni del SAM.

2.6

L’insorgente sostiene che

“(…) vista la sua patologia e le palesi grandi limitazioni […] è

incollocabile in qualsiasi attività lavorativa. Si deve ritenere che

concretamente non abbia una realistica capacità di guadagno e si giustificata

una rendita intera di invalidità. Nel mondo reale del lavoro infatti è

richiesta energia, concentrazione, flessibilità, resistenza allo stress, ritmi

sostenuti e competenze tecniche, di modo che un dipendente con le citate

limitazioni fisiche è in realtà impossibile da collocare. (…)” (I, punto 6,

pag. 7) rispettivamente che“(…) con i citati evidenti gravi limiti fisici,

ma anche cognitivi e professionali, l’assicurato pure in età avanzata, non è

realisticamente collocabile in un’attività diversa da quella sempre svolta e da

lui ancora parzialmente esigibile. (…)” (XVI).

Al riguardo va rilevato

che l’insorgente si fonda sulla valutazione medica del dr. __________ e non su

quella dei periti del SAM alla quale, visti i motivi esposti al precedente

considerando, va riconosciuta piena forza probatoria.

Va inoltre rilevato che la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato

o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Il consulente in

integrazione, nel complemento del 31 ottobre 2016 (VI/1), dopo aver confermato

che “(…) in attività abituale, ossia di manovale della segnaletica

stradale, risulta non reintegrabile a causa delle difficoltà motorie di cui

egli è afflitto e, di riflesso, per il pericolo che lo stesso potrebbe generare

o essere vittima. In attività adeguata possiede una capacità lavorativa

medico-teorica dell'80% concretamente ancora sfruttabile. Si riconferma infatti

che - tenuto conto delle limitazioni funzionali e della situazione personale -

il signor RI 1, in un mercato del lavoro equilibrato, è reintegrabile in

qualsiasi attività di tipo semplice e leggero. (…)” ha puntualizzato: “(…)

Qui di seguito illustrerò degli esempi di attività confacenti alle limitazioni

funzionali. l settori d'impiego che verranno menzionati non sono di tipo

pesante, né mediamente pesante, non richiedono solitamente la ripetitiva flessione-estensione

o rotazione del tronco, non sollecitano in modo rilevante gli arti inferiori e

non necessitano di un equilibrio perfetto. Esempi di attività semplici e

leggere possono essere: - attività di magazziniere - sorvegliante -

venditore (riempimento scaffali, controllo merce, prezzatura, ecc.). l

suindicati tipi di impiego, da non considerarsi di nicchia, possono essere

svolti con mezzi ausiliari o attrezzature informatiche che permettono di non

caricare la colonna lombare e la colonna cervicale. Tali attività possono richiedere

lo spostamento di piccoli oggetti, di peso però inferiore al chilogrammo. In

particolare, per l'attività di magazziniere sono compresi dei piccoli lavori di

scrivania, quali la registrazione della merce in entrata e in uscita (gestione

dei bollettini). Le citate mansioni permetterebbero all'assicurato di cambiare

postura più volte al giorno. Le attività legate alla parte vendita comprendono

anch'esse dei piccoli lavori di scrivania quali l'ordinazione alla Casa madre

dei prodotti mancanti (mansioni idonee allo stato di salute). L'impiego di venditore

comprende altresì il riempimento degli scaffali, il controllo delle merci, la

prezzatura. Tali compiti possono essere svolti con l'ausilio di mezzi ausiliari

(es. uno sgabello, un carrello e/o una scaletta ergonomica per raggiungere gli

scaffali più alti senza dover flettere il corpo). Lo scrivente tiene a precisare

che per attività di sorvegliante si fa riferimento a tutte quelle attività

offerte dalle società di sicurezza nell'osservazione dei video di sicurezza e

del controllo degli allarmi furto scattati. Non vengono tenute in considerazione

attività esterne. Essendo le attività sopramenzionate di back-office (che non

richiedono il diretto contatto con la clientela) ed essendo le stesse a

carattere ripetitivo, le conoscenze della lingua italiana dell'assicurato sono

ritenute sufficienti. (…)” (VI/1).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.

Del resto

deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto di

quello della proporzionalità. Questo principio permette di pretendere da una

persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti,

anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini

dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto

di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017, consid. 4.1

che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato non può

pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se – ipotesi

non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile solo in

forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la

conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione

irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017; ZAK

1989.

pag. 322 consid. 4a).

Detta ipotesi

(reintegrabilità sul mercato normale del lavoro) è confermata anche dal fatto che

spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro

è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche

entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF

9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011;

RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle

indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5). Nel

caso in esame, nel succitato complemento del 31 ottobre 2016 (VI/1), il

consulente in integrazione ha elencato le diverse attività confacenti allo

stato di salute dell’assicurato.

Quanto agli aspetti legati

alla formazione (l’assicurato ha fatto solo le scuole elementari e non possiede

alcuna formazione professionale) e all’età (classe 1960) va rilevato quanto

segue.

Che l’assicurato, non di

lingua madre italiana, sia praticamente analfabeta non significa

giocoforza la non reperibilità di un’attività. Al riguardo il TCA sottolinea di

avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che

anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad

abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno

alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini

intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015

consid. 2.8; 32.2013.157 del 29 settembre 2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133

del 1. aprile 2014 consid. 2.8 e la 32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9

e riferimenti).

Ai sensi della DTF 138 V

457.

il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità

lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata

corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività

lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico. Si

tratta del momento in cui gli incarti medici permettono di accertare i fatti in

modo circostanziato (DTF 138 V 457).

Nel caso di specie il

momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 28 dicembre 2015, quando

il medico SMR ha allestito il rapporto finale in seguito alla perizia

pluridisciplinare del SAM ed ha confermato, dal mese di ottobre 2013,

un’abilità al lavoro del 50% nella sua attività abituale e dell’80% in

un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti. In quel momento

l’assicurato aveva 55 anni. Se si volesse considerare quale momento

determinante la valutazione del 29 agosto 2016 con la quale (visto il complemento

del SAM del 10 agosto 2016) il medico SMR ha confermato il precedente rapporto

finale del 28 dicembre 2015, allora l’assicurato in quel momento aveva 56 anni.

Il TF nella STF I 293/05 del

17.

luglio 2006, ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che

un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa

residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa

rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a

disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita

di vecchiaia. In un’altra fattispecie il TF, nella STF I 304/06

del 22 gennaio 2007, nel caso di un assicurato di 60 anni totalmente inabile

nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di

un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del

rendimento del 30% (per problemi reumatologici e cardiologici), lo ha

ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato

equilibrato. Nella STF I 359/2006 del 22 giugno 2007, l’Alta Corte, confermando

la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto

esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato

equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della

decisione dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’età non erano

realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per

mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità. Di analogo

tenore anche la STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato

di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il TF,

annullando il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità

lavorativa dell’assicurato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha

ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato

equilibrato del lavoro sottolineando come il fattore dell’età avanzata

costituisce essenzialmente “solo” uno dei diversi fattori personali che

influiscono sulle concrete opportunità professionali. Ai fini dell’esame della

sfruttabilità assume un ruolo rilevante la capacità lavorativa residua,

ritenuto come la possibilità di prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur

in considerazione di determinate limitazioni funzionali (segnatamente con

riferimento alle attività pesanti o alla posizione da osservare durante l’attività

lavorativa) gioca un ruolo importante nell’esame della reintegrabilità

dell’assicurato. Sempre in merito alla reintegrabilità nel mondo del lavoro

avuto riguardo all’età vedi anche la STCA 32.2015.114 del 27 giugno 2016 con

ulteriori diversi riferimenti giurisprudenziali.

Ritornando alla

fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo TCA

ritiene, da una parte che l’assicurato può mettere a frutto la sua residua

capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro considerato che (nel

momento determinate: 2015/2016) egli aveva ancora davanti a sé diversi anni

prima del pensionamento, dall’altra parte che egli (ritenuta la possibilità di

lavorare a tempo pieno con una flessione del rendimento del 50% nell’attività

abituale e del 20% in un’attività adeguata) può svolgere attività semplici e

ripetitive che non necessitano di formazione.

Visto tutto quanto sopra

esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalla surriferita valutazione

del consulente in integrazione professionale, effettuata da persona con

esperienza in ambito integrativo.

In questo senso nemmeno è

necessario procedere ad ulteriori accertamenti come paventato dal ricorrente

laddove sostiene che “(…) risulta comunque opportuno un serio approfondimento/accertamento

della reale capacità di collocamento e a tal fine, se del caso, il rinvio degli

atti all’AI. (…)” (X, pag. 4).

2.7

In merito alla valutazione

economica – considerati i dati del 2014 (termine dell’anno di carenza ex

art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) – va rilevato quanto segue.

2.7.1

Così interpellato (cfr. doc.

AI 83/252) il datore di lavoro ha comunicato che l’assicurato “(…) è stato

alle nostre dipendenze a partire dal 2013 fino 2015 con lo stesso salario

mensile lordo di Fr. 5'490.00, non ci sono stati aumenti. (…)” (doc. AI

84/253). L’Ufficio AI ha quindi stabilito che nel 2014 il salario annuo

dell’insorgente sarebbe stato di fr. 71'370.-- (5'490 x 13 = 71'370; cfr. la

tabella elaborata il 14 gennaio 2016 sub doc. AI 85/254).

Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di

verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso

qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività

professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non

corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di

conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio

se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al

lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali

a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora

percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (STF 9C_416/2010 del 26

gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).

Questo Tribunale,

conformemente alla succitata giurisprudenza e ritenuto che detto salario annuo

é rimasto incontestato, può pertanto ritenere quale reddito da valido per il

2014.

l’importo di fr. 71'370.--.

2.7.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

In una sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata

ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3 l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap

salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una

deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e

professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata nella DTF 141 V 1 consid. 5.

In concreto, per

un'attività equivalente esercitata a tempo pieno nel 2014 per 41,5 ore alla

settimana nel settore delle costruzioni, livello di competenze 1 (che prevede

attività semplici di tipo fisico o manuale), il reddito conseguibile per un

uomo ammontava a fr. 68'562.15 (5'507 x 12 x 41.5 : 40 = 68'562.15).

Il reddito da valido che

l’assicurato avrebbe conseguito nel 2014 quale addetto alla segnaletica

stradale presso un’impresa di pittura (fr. 71'370.--, cfr. consid. 2.7.1) si

situa dunque sopra la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente

svolta da un uomo nel 2014 al 100%.

Non sono pertanto

realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in

applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008 ed alla DTF 135 V 297 sopra menzionate.

Nel caso in esame,

ritenuto che l'insorgente non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui

esigibile, per il calcolo del reddito da invalido vanno applicati i dati

statistici.

Dall'inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari 2014 (vedi, a proposito del

2012, la STF 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente

dalla tabella TA1 2014 skill level (NOGA08), risulta che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di

tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali

nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.),

corrisponde ad un importo di fr. 63’744.-- (5'312 x 12 mesi).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Considerato

che nel 2014 le ore settimanali normali di lavoro totali ammontavano a 41.7, si

ottiene un reddito da invalido di fr. 66'453.12 (63'626.54 x 41.7 : 40),

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

Quanto alla pretesa

riduzione del 25% (cfr. consid. 1.3 e 1.5) va rilevato quanto segue.

L’Ufficio AI, come

accennato (cfr. consid. 1.4), in sede di risposta ha ammesso che si sarebbe

dovuto applicare una riduzione del 10% dal reddito da invalido adducendo che “(…)

l'impatto delle limitazioni funzionali è infatti già stato compreso nella riduzione

del rendimento a livello medico (cfr. rapporto SMR 28 dicembre 2015, doc. 81

incarto AI), […] non vi può essere la riduzione per nazionalità o tipo

permesso di soggiorno (essendo l'assicurato cittadino svizzero) e non vi è

alcuna riduzione per occupazione a tempo parziale (STF 9C 149/2015 consid.

4.

). Per di più, come indicato dal Servizio di integrazione professionale, le

conoscenze dell'italiano dell'assicurato non giustificano un'apposita

deduzione, poiché le stesse sono sufficienti per svolgere attività semplici e

ripetitive adeguate ai danni alla salute (cfr. in tema STF 8C 350/2013 e

sentenza 5 ottobre 2016, consid. 2.10.3, di questo lodevole Tribunale, inc.

32.2015

). (…)” (VI).

Questo Tribunale rileva

innanzitutto che con la STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione.

Occorre piuttosto

procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento,

degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto

dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid. 4.2: “[…]

Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions

distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les

limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou

la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien

plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir

d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte

tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”).

Non è dunque possibile

procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di

deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le

circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del

18.

ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Il TF, quanto alla

possibilità di applicare una riduzione al reddito da invalido allorquando è

possibile un lavoro a tempo pieno con una flessione del rendimento, nella STF

9C_767/2015 del 19 aprile 2016, ha sviluppato la seguente considerazione: “(…)

premessa l'incontestata residua capacità lavorativa di A. del 70% (che si

traduce nella presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in

un'attività rispettosa dei limiti funzionali, conformemente alla giurisprudenza

del Tribunale federale in caso di presenza lavorativa durante tutto il giorno

ma con limitazioni, in concreto del 30%, non vi è più spazio per alcuna riduzione

riconducibile all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr.

sentenza 9C_149/2015 del 22 marzo 2016 consid. 4.1 con riferimento alle

sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5;9C_980/2008 del 4 marzo 2009

consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il

fatto che l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma

unicamente nella misura del 70% è già stato considerato dall'amministrazione

allorquando ha ridotto il reddito da invalido del 30% per il minor rendimento e

non vi è più spazio per ulteriori riduzioni di sorta. (…)” (STF 9C_767/2015

del 19 aprile 2016, consid. 4.4). Questa giurisprudenza è stata confermata

anche nelle STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25

aprile 2016 consid. 8.1.

Fatte queste premesse,

tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni

sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione

(DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, riconoscendo

una decurtazione del 10%, l’amministrazione non ha abusato del proprio potere

di apprezzamento. Mediante la riduzione in questione, l’Ufficio AI ha infatti

ampiamente tenuto conto della situazione personale e professionale dell’insorgente.

Va qui rilevato che, anche

volendo applicare una riduzione del 15% – esclusa nella fattispecie

quella pretesa del 25%; nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata

in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha confermato una riduzione del 15% rilevando

che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già

considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari

il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr.

STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2) – il risultato,

come si vedrà al prossimo considerando, non cambia.

Ritenuta la flessione del

rendimento del 20% in un’attività adeguata e applicando la riduzione del 10%

rispettivamente del 15%, il reddito da invalido nel 2014 si attesta a fr.

47'846.24 (66'453.12 x 80% ridotti del 10%) e a fr. 45'188.12 (66'453.12 x 80%

ridotti del 15%).

2.7.3

Confrontando ora i redditi da

invalido di fr. 47'846.24 (riduzione del 10%) e di fr. 45'188.12 (riduzione del

15%) (cfr. consid. 2.7.2) con il relativo reddito da valido di fr. 71'370.--

(cfr. consid. 2.7.1), si ottiene un grado d’invalidità del 33% rispettivamente

del 37% ([71'370 - 47'846.24] x 100 : 71'370 = 32.96% arrotondato al 33%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 e ([71'370 - 45'188.12] x

100.

: 71'370 = 36.68% arrotondato al 37%).

È dunque a ragione che

l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non raggiungendo, in

ogni caso, il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 40% (cfr. consid.

2.

).

Quanto al diritto a

provvedimenti professionali questo Tribunale può fare propria la conclusione

del consulente in integrazione professionale che, nel complemento del 31

ottobre 2016, ha concluso che “(…) pur non potendo accordare l'UAl una

formazione biennale/triennale con AFC (assenza del titolo di studio

equivalente), si rimane a disposizione per valutare l'erogazione di corsi ad

hoc idonei a colmare eventuali lacune formative. Si evidenza che molti corsi

sono sovente finanziati direttamente dal datore di lavoro (es. patente del

muletto per l'attività di magazziniere, corso sulla sorveglianza interaziendale

e il corso sulla sicurezza/prezzatura e allarmi merci).(…)” (VI/1).

Al riguardo, il consulente

in integrazione professionale, nella valutazione del 20 settembre 2016, ha

rilevato: “(…) Contatto telefonicamente l’assicurato in data odierna. Il

Signor RI 1RI 1 mi informa che tramite il suo avvocato intende ricorrere alla

decisione del 01.09.2016, per questa ragione al momento intende rinunciare

all’aiuto al collocamento. Non appena la situazione sarà definita, se ancora

interessato, farà richiesta per un nuovo mandato. (…)” (doc. AI 115/319).

2.8

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata

confermata.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti