32.2016.115
Soppressione della rendita. Ricorso accolto con rinvio degli atti all'ammiinistrazione per ulteriori accertamenti
20 dicembre 2016Italiano9 min
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Incarto
n.
32.2016.115
rg/sc
Lugano
20 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 agosto 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - da marzo 2012 RI 1 beneficia
di un quarto di rendita (grado d’invalidità del 45%; doc. AI 73);
- nell’ambito della revisione
avviata nell’agosto 2015, dopo a-ver il 13 novembre 2015 sospeso
cautelativamente l’eroga-zione della rendita con effetto dal 30 novembre 2015
(doc. AI 99), con (preavvisata) decisione 29 agosto 2016 l’ammini-strazione, sulla
scorta degli accertamenti medici ed economici esperiti, ha confermato il
precedente provvedimento di sospensione il tasso d’invalidità dell’assicurato
non attingendo più il minimo pensionabile (doc. AI 127);
- con il presente gravame
insorge dinanzi al TCA l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ di RA 1.
Censurando la valutazione medica – con produzione di un certificato medico
LAINF del 20 luglio 2016 e di un certificato del dr. __________ del 23 agosto
2016 (doc. A/5-6), entrambi facenti stato di una incapacità lavorativa del 100%
dal 26 giugno 2016 a seguito di infortunio – ed economica operata
dall’amministrazione ed istando per la concessione dell’assi-stenza giudiziaria
con gratuito patrocinio, l’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata
con riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita da fine dicembre 2015 e
ad una rendita intera da settembre 2016;
- con risposta di causa, preso
atto del peggioramento dello stato di salute attestato da suddetta refertazione
medica e consi-derata quindi la necessità di esperire nuovi accertamenti medici,
l’Ufficio AI propone il rinvio degli atti;
- con osservazioni 16 novembre
2016 la rappresentante dell’in-sorgente ha evidenziato come l’Ufficio AI non
abbia preso posizione sul ripristino della rendita soppressa, dichiarandosi
quindi d’accordo con la retrocessione degli atti a condizione che la decisione
contestata venga annullata e venga ripristinato il quarto di rendita (cfr.
VIII);
- con scritto 1. dicembre 2016
l’amministrazione ha comunicato che “al fine di accelerare la procedura e
poter proseguire con la revisione del caso (…) procederà, come richiesto, al
ripristino del versamento della rendita soppressa (1/4), in annulla-mento della
decisione di sospensione provvisionale del 13.11.2015 e della decisione di
soppressione del 29.08.2016” (X);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- oggetto del contendere è
sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI, confermando il precedente
provvedimento cautelare del 13 novembre 2015, ha soppresso la rendita sia giustificata;
- secondo l’art. 17 cpv. 1
LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere og-getto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensi-bile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze
dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto
immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5,
113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comun-que una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è
intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di
fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), p. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale
per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di
invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è
costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in
giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133
V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al
guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità
(o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione;
- con
il qui querelato provvedimento l’amministrazione, sulla scorta degli accertamenti
medici ed economici esperiti nell’ambito della revisione avviata nell’agosto 2015
(cfr. doc. AI 79 e segg.), ha confermato la precedente decisione di sospensione
provvisoria di prestazioni decretata nel novembre 2015 (sulla sospensione
cautelare di prestazioni in applicazione analogica dell’art. 56 PA cfr. SVR
2011 IV Nr. 12 pp. 33s; STF 9C_463/2009 dell’8 luglio 2009 consid. 1; DTF 121 V 112; Müller, Das Verwaltungsverfahren
in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, note marginali 2323 – 2340, pp. 453s e
riferimenti);
- vista
la refertazione medica prodotta con il gravame – segnatamente il rapporto medico
LAINF attestante un’incapacità lavorativa del 100% dal 27 giugno 2016 a seguito
di infortunio occorso il 26 giugno 2016 con diagnosi di “rottura subtotale
sino a totale del tendine achilleo di drt, disturbi visivi a sin da chiarire,
frattura del setto nasale, rottura del II incisivo, multipli ematomi e
contusioni” (doc. A/6) nonché il certificato del 23 agosto 2016 del
reumatologo dr. __________ attestante un’inca-pacità al lavoro del 100% dal 26
giugno 2016 (doc. A/7) – appare effettivamente necessario, stante il
documentato peggioramento (rispetto a quanto emerge dalle valutazioni mediche
ed economiche agli atti AI; cfr. in particolare doc. AI 80-123) a seguito di infortunio
dello stato valetudinario a far tempo dal 26 giugno 2016, procedere ad
ulteriori accertamenti medici come proposto con la risposta di causa e ad
eventuali consecutive nuove valutazioni economiche;
- con la decisione impugnata
l’amministrazione ha pronunciato la conferma della precedente sospensione della
rendita con effetto da fine dicembre 2015 togliendo l’effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso. Con il ricorso l’insorgente non ha po-stulato il ripristino
dell’effetto sospensivo, ma nel comunicare la sua adesione (condizionata) alla
proposta di rinvio formulata dall’amministrazione ha comunque esplicitamente
chiesto il ripristino del quarto di rendita da gennaio 2016, richiesta a cui
l’amministrazione ha espressamente dichiarato di voler dar seguito;
- di conseguenza il ricorso va
accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti retrocessi
all’amministrazione affinché, ripristinata l’erogazione del quarto di rendita dal
1. gennaio 2016 ed effettuati i necessari accertamenti medici ed economici, si
pronunci nuovamente, in via di revisione, sul diritto di RI 1 a prestazioni;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a
carico dell’Ufficio AI;
- vincente in causa, il
ricorrente ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di un'indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA U 164/02 del 9 aprile
2003);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI perchè
proceda conformemente ai considerandi e successivamente renda una nuova
decisione.
Fatti
2. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico dell’Ufficio AI il quale verserà al ricorrente fr. 1’500.-- a
titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
Considerandi
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti