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Decisione

32.2016.116

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 maggio 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria (in casu senza gratuito

patrocinio) sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,

372 consid. 5b e riferimenti, vedi anche Kieser, op. cit., ad art. 61, n.i 176

e 177, pag. 829).

Nella presente fattispecie

non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono

così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

Considerandi

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa. In effetti, le valutazioni del medico SMR dr. __________ hanno

permesso di concludere con la dovuta chiarezza che non era stata resa

verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute – “(…)

l’assicurato è tuttora abile in misura completa per attività fisicamente

leggere prevalentemente sedentarie. (…)” (doc. AI 81/260) – e

l’insorgente, ancorché fosse a conoscenza della necessità di produrla (tant’è che

con il ricorso l’ha preavvisata, senza tuttavia, nemmeno in seguito, produrla;

cfr. consid. 1.6), non ha apportato la benché minima documentazione medico-specialistica

atta a contraddire o a mettere in dubbio le conclusioni a cui è giunto il

medico SMR.

Ne consegue che l'istanza

tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di esonero dal

pagamento delle spese e delle tasse di giustizia è respinta.

3. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti