32.2016.117
Assicurata al beneficio di una mezza rendita chiede di beneficiare di una prestazione maggiore. Conferma della decisione amministrativa sulla base della perizia del SAM e dell'abituale raffronto dei r
24 aprile 2017Italiano58 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.117
cs
Lugano
24 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 ottobre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 settembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1970, da
ultimo aiuto cuoca, con decisione del 15 settembre 2011 è stata messa al
beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio 2008 fino al 31
dicembre 2009 (tre mesi dopo il miglioramento della capacità di guadagno
secondo l’art. 88a cpv. 1 OAI).
1.2. Il 16 aprile 2012 RI 1 ha
inoltrato una nuova domanda di prestazioni dell’AI. Esperiti gli accertamenti
ritenuti necessari, tra i quali una perizia psichiatrica del 23 maggio 2013 ad
opera del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,
con decisione del 15 luglio 2013, preavvisata dal progetto del 10 dicembre
2012, l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni ritenuto che fino al 31
dicembre 2012 il grado d’invalidità era del 17% ed aggiungendo che “per
quanto concerne il periodo successivo al 01.01.2013, dopo che il periodo di
attesa di un anno sarà trascorso, il 01.01.2014, saranno verificate le
condizioni di diritto per il conferimento di una rendita”.
1.3. Con sentenza 32.2013.154 del
12 maggio 2014 il TCA ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1, rappresentata
dall’avv. RA 1, contro la predetta decisione formale.
1.4. Come indicato nella decisione
del 15 luglio 2013, al fine di verificare se le condizioni di diritto per il
conferimento di una rendita erano adempiute, l’UAI ha fatto allestire una
perizia pluridisciplinare del SAM (doc. AI 180), il quale ha concluso per una
totale inabilità lavorativa dell’assicurata nella precedente attività di aiuto
cuoca e del 60% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute dal 1°
gennaio 2013. Dopo aver effettuato l’abituale raffronto dei redditi, con decisione
del 19 settembre 2016 (pag. 1074 e seguenti), preavvisata dal progetto del 16
marzo 2016 (pag. 1029 dell’incarto AI), l’UAI ha assegnato all’interessata una
mezza rendita AI (grado d’invalidità del 58%), con effetto dal 1° gennaio 2014.
1.5. RI 1, sempre rappresentata
dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione formale,
chiedendo in via principale l’annullamento della decisione impugnata ed il
riconoscimento di una rendita intera dal 1° gennaio 2013 ed in via subordinata
l’annullamento della predetta decisione ed il rinvio degli atti all’UAI per
ulteriori approfondimenti (doc. I). La ricorrente contesta sia l’aspetto
medico, che quello economico.
Circa la perizia del SAM
l’insorgente rileva che viene ritenuta abile al lavoro nella misura del 42%,
allorché come casalinga è stata ritenuta completamente inabile dal dr. med. __________,
dermatologo, nel suo rapporto del 26 ottobre 2015. L’interessata evidenzia come
Fatti
i lavori di casalinga presentino parecchi vantaggi rispetto all’attività
lavorativa, non essendoci lo stress del ritmo di lavoro, essendoci la
possibilità di eseguire le diverse mansioni quotidiane al ritmo desiderato, senza
condizionamenti di colleghi o superiori. Inoltre vi è pure la possibilità di
farsi aiutare dai familiari. Ora, se una persona è impedita in tale attività al
100%, non può essere considerata collocabile nel mondo del lavoro.
Analogo ragionamento,
secondo l’insorgente, è condiviso dal dr. med. __________ che ritiene la
ricorrente inabile al lavoro al 100% anche nella sua attività professionale.
L’interessata sostiene che se è pur vero che quest’ultimo ammette la
possibilità di esercitare attività lavorative che non implicano manualità o
contatto con sostanze suscettibili di peggiorare il quadro clinico, d’altra
parte indica quale presupposto per poter accedere a questo lavoro una
riqualifica professionale, che nel caso di specie non è neppure presa in
considerazione. Per l’insorgente ciò non è ammissibile se si pon mente al fatto
che è ormai assente dal mondo del lavoro da quasi 10 anni. In ogni caso
l’interessata contesta le conclusioni del SAM per il quale le incapacità
lavorative descritte dai consulenti non devono essere sommate ma integrate, in
quanto le patologie che causano una diminuzione della capacità lavorativa
comportano delle limitazioni funzionali che parzialmente si sovrappongono e fa
riferimento ad un referto del dr. med. __________ del 21 dicembre 2015, il
quale ha affermato che l’assicurata è “francamente debilitata ed inabile al
lavoro per la somma delle sue patologie”. Per la ricorrente questo aspetto
non è stato sufficientemente approfondito ed è stata minimizzata la componente
psichica che gioca un ruolo di fondamentale importanza nella possibilità di
reinserimento nel mondo professionale per una persona senza particolare
istruzione, con importanti limiti funzionali e che non lavora da quasi un
decennio.
Circa l’aspetto economico
la ricorrente contesta la presa in considerazione del reddito annuo di fr.
44'290.80 corrispondente al salario minimo ai sensi del CCNL, poiché
l’interessata già nel 2007 e nel 2008 guadagnava importi analoghi. Del resto il
certificato di lavoro del 30 novembre 2008 indicava che la ricorrente era una “persona
dimostratasi sempre molto pulita, puntuale, onesta e gentile verso i colleghi e
datore di lavoro”, motivo per il quale la sua collaborazione era sempre
stata “da tutti ritenuta molto apprezzata”. E’ pertanto più che
legittimo ritenere che, dopo oltre 15 anni di lavoro, avrebbe percepito
qualcosa in più del minimo sindacale. Lo stesso contratto collettivo di lavoro
precisa che la tredicesima mensilità comporta un supplemento dell’8.33% del
salario mensile conseguito. Il calcolo della capacità di guadagno residua deve
pertanto essere riformulato considerando un’entrata annua di fr. 50'000 (doc.
I).
1.6. Con risposta del 10 novembre
2016 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
Considerandi
2.1
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:
Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.2
In concreto, l’assicurata è
stata sottoposta ad una perizia pluridisciplinare (pneumologica [dr. med. __________],
reumatologica [dr. med. __________], neurologica [dr. med. __________],
dermatologica [dr. med. __________] e psichiatrica [dr. med. __________]) del
SAM (pag. 927 e seguenti incarto AI).
Nel referto del 23
dicembre 2015 i periti, dopo aver riassunto gli atti, descritto l’anamnesi
(famigliare, personale-sociale, professionale, patologica), le affezioni
attuali, le constatazioni obiettive (status, esami di laboratorio, radiologici
e pneumologici), hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa di dermatomiosite, alterazioni degenerative del rachide cervicale
(discopatie C5-C6 e C6-C7), alterazioni degenerative della colonna lombare
(discopatie lombari diffuse con ernia discale L3-L4, a contatto con la radice
di L4 a sinistra, spondilartrosi plurisegmentali), depressione di grado medio
(ICD-10 F 32.1) e sindrome da dolore persistente (ICD-10 F 45.4) e le diagnosi
senza influenza sulla capacità lavorativa di sindrome fibromialgica
generalizzata, decondizionamento e sbilancio muscolare, disturbi statici del
rachide, presenza in casa di un famigliare bisognoso di cure (ICD-10 Z 63.6),
obesità (BMI 38 kg/m2), incipiente partecipazione polmonare
nell’ambito della polidermatomiosite in regressione dal 2008 sotto terapia
immunosoppressiva.
Visti tutti gli atti
medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti hanno stabilito che il
grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’insorgente
nell’attività da ultimo esercitata come ausiliaria nel campo della ristorazione
ed aiuto cucina è pari allo 0%.
I periti hanno espresso la
seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e
d’integrazione:
" (…)
9.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE
9.1
Capacità di lavoro in un'attività adeguata
9.1.1
Quali
caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso
di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza
limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)
Secondo il nostro consulente in
reumatologia la capacità funzionale e di carico residua attuale per le
patologie muscoloscheletriche è la seguente: l’A. può spesso sollevare e
portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi , talvolta tra 5-10 kg
fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi tra 10-15 kg fino all’altezza dei
fianchi, mai pesi oltre i 15 kg fino all’altezza dei fianchi; l’A. può spesso
sollevare pesi fini a 5 kg sopra l’altezza del petto, talvolta pesi
oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L’A. può molto spesso
maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media
entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti.
La rotazione manuale è normale. L’A. può talvolta effettuare lavori al di sopra
della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso
effettuare la flessione delle ginocchia. L’A. può assumere talvolta la
posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga
durata. L’A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50
metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare sul
terreno accidentato, può talvolta salire le scale, di rado salire su scale a
pioli.
Mettendo a confronto l’attuale
capacità funzionale e di carico residua con quella precedentemente stabilita
dopo l’ultima valutazione reumatologica peritale dell’8.2.2011, si evince che
si sono aggiunti dei limiti funzionali più restrittivi, per l’insorgenza dei
dolori attribuiti dai medici curanti alle discopatie lombari.
Il nostro consulente riconferma che
l’A., in un lavoro adatto allo stato di salute, è abile al lavoro in misura del
100% con rendimento massimo del 100%, come già stabilito dopo la visita
peritale reumatologica del 28.10.2009.
Dal punto di vista dermatologico il
nostro consulente ritiene l’A. inabile nello svolgimento di attività professionali
che implicano un’attività manuale od in contatto con potenziali sostanze
tossico-irritative. Il nostro consulente ritiene però ragionevole lo
svolgimento di un’attività professionale adatta nella misura del 50%, tenuto
conto dei criteri menzionati in precedenza, quindi in attività che non
implicano una manualità od il contatto con sostanze suscettibili di peggiorarne
il quadro clinico.
Dal punto di vista psichiatrico il
nostro consulente valuta una capacità lavorativa nella misura del 50% in
qualunque attività lavorativa.
Dal punto di vista pneumologico vi è
una capacità lavorativa nella misura del 100% in lavori sedentari ed in
attività fisicamente leggere o leggero-medie.
Dal punto di vista neurologico non vi
sono limitazioni della capacità lavorativa.
Si ritiene che le incapacità
lavorative descritte dai consulenti non debbano essere sommate ma integrate, in
quanto le patologie che causano una diminuzione della capacità lavorativa
comportano delle limitazioni funzionali che parzialmente si sovrappongono.
9.1.2
Indicare
la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al
giorno.
Sulla base di quanto descritto al punto 9.1.1, la capacità
lavorativa globale in un’attività adeguata è considerata nella misura del 40%.
(…)
9.1.3
Facendo
riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa
indicata dal perito nell’attività adeguata può essere considerata valida?
In riferimento all’anamnesi la capacità lavorativa globale
indicata al punto 9.1.2 vale a partire dal momento della ripresa della
malattia, cioè da gennaio 2013. Chiaramente l’A. va ritenuta inabile al lavoro
in misura totale per qualsiasi tipo di attività durante le degenze ospedaliere
descritte agli atti.
9.1.4
Esprimersi
anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle
diverse funzioni.
Sulla base soprattutto di quanto descritto in ambito
dermatologico, si ritiene indicato effettuare un’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica.
9.2
Reintegrazione professionale
9.2.1
Sono
medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione
nella libera economia?
Sì.
9.2.2
In
caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?
Da subito. (…)”
Nel dettaglio, circa la
patologia dermatologica, il consulente del SAM, dr. med. __________, FMH
dermatologia e venereologia, nel suo referto del 26 ottobre 2015, ha affermato:
" (…)
1.
Dermatomiosite: Si tratta di una malattia sistemica con diversi
organi bersaglio. Mi permetto di giudicare l’impatto sulla capacità lavorativa
unicamente dal punto di vista dermatologico, ma sarà necessario in ogni caso
considerare il quadro clinico della malattia stilato dagli altri consulenti. Le
lesioni pruriginose oggettivate sul tronco, benché fastidiose, non limitano la
paziente per una qualsiasi attività professionale. Diverso invece il discorso
per ciò che concerne le lesioni riscontrate a livello delle mani (mechanic
hands), che limitano notevolmente la capacità lavorativa della paziente in
fase acuta, durante lo svolgimento di eventuali attività manuali. Chiaramente
l’evoluzione di queste lesioni è fluttuante ed attualmente risultano ben
controllate con la terapia immunosoppressiva in atto. Mi risulta quindi
difficile stabilire una prognosi e una percentuale lavorativa precisa a lungo
termine, sapendo che essa dovrebbe essere adattata all’evoluzione clinica.
Ritengo però la paziente inabile nello svolgimento di attività professionali
che implicano un’attività manuale o il contatto con potenziali sostanze
tossico-irritative. Mi riferisco a questo proposito all’ultima attività svolta
dalla Signora RI 1 in qualità di aiuto cucina.
(…)
5.
La professione di aiuto cucina implica un contatto ripetuto con
sostanze potenzialmente tossico-irritanti ed è quindi suscettibile di provocare
un peggioramento clinico ed un fastidio significativo alla paziente in termini
di dolori e prurito. Questo limita notevolmente la capacità manuale della
nostra paziente.
(…)
7.
Come già discusso in precedenza, ritengo la paziente inabile al
100% nello svolgimento della sua attività professionale. Dal punto di vista
prettamente dermatologico, si potrebbe però riconsiderare una riqualifica
professionale verso delle attività che non implichino una manualità o il
contatto con sostanze suscettibili di peggiorarne il quadro clinico. Come già
discusso in precedenza, questa mia valutazione si basa unicamente sul quadro
clinico dermatologico e non è di mia pertinenza valutare le altre numerose
problematiche relative allo stato di salute della nostra paziente
8.
Come già discusso in precedenza, mi risulta difficile stabilire
una percentuale lavorativa e il tipo di attività adeguato alla nostra paziente.
Ritengo però ragionevole lo svolgimento di un’attività professionale nella
misura del 50% tenuto conto dei criteri menzionati nei paragrafi precedenti.
9.
Per le ragioni citate in precedenza, ritengo la paziente
inabile al 100% nello svolgimento dell’attività di casalinga.” (pag. 1005-1006
incarto AI)
Il 12 gennaio 2016 il
medico SMR, dr. med. __________, ha confermato la valutazione peritale (pag.
1016.
incarto AI), citando, tra le limitazioni funzionali, la “non attività
manuale con sollecitazione della cute” e la “non attività con contatto
con sostanze tossico-irritative” (pagina 1017 incarto AI).
Il 18 aprile 2016 il dr.
med. __________, FMH medicina interna, ha scritto al dr. med. __________, FMH
dermatologia, affermando:
" (…)
Gentilmente ti chiedo di convocare la paziente a margine per una
nuova valutazione dermatologica.
Indicazioni
- Riacutizzazione della dermatite diffusa al corpo con lesioni da
grattamento
- Polimiosite dermatomiosite nota in trattamento con micofenolato
Osservazioni
L’anamnesi della paziente è a te ben nota.
La signora si è presentato da me in data 08.04.16, accompagnata
dal marito, a causa di peggioramento del prurito con lesioni da grattamento in
diversi parti del corpo.
In attesa di una tua nuova valutazione, ho consigliato di
continuare con i trattamenti locali che avevi prescritto in precedenza.
Da segnalare anche che, sia la paziente che il marito, erano molto
delusi perché l’assicurazione invalidità ha concesso il 58% di incapacità
lavorativa e non il 60%. (…)” (pag. 1044 incarto AI)
L’11 aprile 2016 il dr.
med. __________, __________ presso l’Ospedale __________ di __________, ha
affermato che:
" (…)
Secondo il mio giudizio clinico globale ritenevo la paziente
inabile al 100% per svolgere la professione di aiuto cuoco. La perizia A.I., di
cui non dispongo una copia, avrebbe stabilito un’inabilità non solo per la
professione svolta, ma anche per le mansioni di casalinga.
Non vedo quindi da parte mia quale altra professione possa
svolgere la signora RI 1, anche se questo tipo di valutazione esula dalle mie
competenze.” (pag. 1047 incarto AI)
In data 17 aprile 2016 il
dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:
" (…)
con il presente do seguito alla sua richiesta di informazioni in
merito alla mia paziente a margine, la cui presa a carico da parte mia è
esordita in data 21.09.2015, a me segnalatami dal medico curante, desiderando
la paziente uno specialista più prossimo al suo domicilio.
Ho preso atto della perizia psichiatrica attuata dal Collega Dr. __________,
FMH Psichiatria e Psicoterapia, in ambito degli accertamenti pluridisciplinari
SAM, __________, autunno 2015.
Concordo pienamente con le psicodiagnosi ma purtroppo da parte mia
valuto per la paziente dall’esordio del mio trattamento un’incapacità
lavorativa completa per qualsiasi attività.
Ella stessa farebbe fatica a svolgere le mansioni casalinghe.
Il decorso a tutt’oggi non ha comportato un cambiamento delle
condizioni psichiche, caratterizzate da una timia francamente depressa,
rallentamento psicomotorio con riverbero sulla capacità di concentrazione,
tendenza regressiva con contrazione delle social skills, ridotta tolleranza
allo stress in senso lato, astenia, anedonia, appiattimento affettivo,
diminuzione della spinta volitiva con tendenza all’inerzia, apragmatismo con
certa perdita di ruolo. Importante componente ansiosa con alterazione della
funzione ipnotica. Aspetti funzionali.
I colloqui avvengono all’incirca ogni 3 settimane. Si è proceduto
ad un cambio parziale della psicofarmacologia, come previamente ventilato al
fine di incidere maggiormente sulla soglia del dolore, ben tollerato ma sinora
senza successo conclamato.
La prognosi è riservata per non dire negativa; un miglioramento
delle condizioni psichiche nel prossimo prosieguo tale da avere un riverbero
sulla capacità lavorativa non è ora intravvedibile. Sussiste un forte rischio
alla cronicizzazione.
In particolare secondo mia valutazione al momento per la paziente
non è ipotizzabile che ella possa inserirsi anche in percentuale parziale ed in
un’attività lavorativa a lei adeguata.”
(pag. 1050 incarto AI)
L’11 maggio 2016 il medico
SMR, dr. med. __________, ha preso posizione sui citati referti, affermando:
" (…)
Attuale osservazioni al progetto di decisione dopo perizia SAM:
- Breve lettera
del dr. __________ del 11.4.2016 che non contiene elementi nuovi
- Lettera dr. __________
del 17.4.2016 il quale condivide la psicodiagnosi fatta dal dr. __________
nell’ambito della perizia SAM, discorda nella valutazione della IL. Decorso
cronico.
Valutazione:
dall’attuale documentazione non risulta una modifica dello stato
di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione SAM.”
(pag. 1053 incarto AI)
Il 22 luglio 2016 il
medico SMR, dr. med. __________, cui è nuovamente stata sottoposta l’intera
documentazione medica, ha affermato:
" (…)
Nuova documentazione presentata:
- Rapporto
dr. __________ del 18.4.2016
. Aumento del prurito
. A delusa di non avere grado AI 60%
- Rapporto
dr. __________ 11.4.2016
. Ritiene
genericamente l’assicurata non inseribile professionalmente
- Dr.
__________ del 17.4.2016:
. Il decorso a tutt’oggi non ha
comportato cambiamenti
Concorda con le diagnosi peritali ma
ritiene l’assicurata inabile al 100%
Come già indicato nella presa di posizione precedente la
documentazione non contiene elementi atti a rendere verosimile una modifica
dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM, quindi sottoporre la
documentazione al SAM non risulta indicato.” (pag. 1064 incarto AI)
2.3
Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni
logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329
e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376
il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia
di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove
assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72.
bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente
le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM
nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997.
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
2.4
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione
impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, deve
confermare l’operato dell’UAI che, basandosi sulla perizia pluridisciplinare (pneumologica
[dr. med. __________], reumatologica [dr. med. __________], neurologica [dr.
med. __________], dermatologica [dr. med. __________] e psichiatrica [dr. med. __________])
del SAM del 23 dicembre 2015 e sulle valutazioni del medico SMR,
dr. med. __________, il quale a sua volta si è fondato sulla documentazione
acquisita dall’UAI e prodotta dalla ricorrente in sede amministrativa, ha
stabilito che l’insorgente è totalmente inabile al lavoro nella sua precedente
attività di aiuto cuoca ed abile al lavoro nella misura del 40% in attività
leggere e confacenti al suo stato di salute dal 1° gennaio 2013.
La valutazione peritale è
da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede. I periti si sono
espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato
accuratamente tutta la documentazione messa a loro disposizione ed hanno
valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni
risultanti dalle visite effettuate il 16, 22, 23 e 28 settembre 2015, nonché il
7, l’8 e il 21 ottobre 2015.
Al referto va attribuita
piena forza probante.
2.4.1
L’insorgente contesta di poter
svolgere un’attività leggera nella misura del 40% e, sulla base di quanto
affermato l’11 aprile 2016 dal dr. med. __________, __________ presso
l’Ospedale __________ di __________ (pag. 1047 incarto AI), sostiene che anche
il consulente del SAM, dr. med. __________, FMH dermatologia e venereologia,
pur ritenendo possibile per la ricorrente lo svolgimento di un’attività, ha
accertato una completa incapacità come casalinga. Secondo l’assicurata, se per
i lavori di casalinga, che possono essere esercitata senza condizionamenti di
colleghi o superiori e con l’aiuto di familiari, vi è una totale incapacità,
non vi è spazio per essere collocabili nel mondo del lavoro.
Da un attento esame della
presa di posizione del consulente dermatologo del 26 ottobre 2015 emerge tuttavia
che lo specialista ha ritenuto l’insorgente completamente inabile “nello
svolgimento di attività professionali che implicano un’attività manuale o il
contatto con potenziali sostanze tossico-irritative” e “a questo
proposito” si riferisce all’ultima attività svolta dall’interessata “in
qualità di aiuto cucina” (cfr. pag. 1005 incarto AI). Ciò perché “la
professione di aiuto cucina implica un contatto ripetuto con sostanze
potenzialmente tossico-irritanti ed è quindi suscettibile di provocare un
peggioramento clinico ed un fastidio significativo alla paziente in termini di
dolori e prurito. Questo limita notevolmente la capacità manuale della nostra paziente”
(pag. 1005 incarto AI).
Da cui, per il consulente,
la totale incapacità lavorativa, dal lato puramente medico-teorico, anche
nell’attività di casalinga (cfr. pag. 1006 incarto AI), la quale, notoriamente,
si svolge anche in cucina.
Il medesimo dermatologo ha
invece accertato che l’interessata in attività che “non implichino una
manualità o il contatto con sostanze suscettibili di peggiorarne il quadro
clinico” è abile al 50% (cfr. pag. 1006 incarto AI).
Nel preciso caso di specie,
la circostanza che l’interessata, dal punto di vista medico-teorico, è stata
giudicata completamente inabile quale casalinga per la patologia dermatologica,
non pregiudica pertanto la possibilità di svolgere, parzialmente, un’attività
confacente al suo stato di salute in tutte quelle professioni che non implicano
una manualità o il contatto con sostanze suscettibili di peggiorarne il quadro
clinico.
Non
va del resto dimenticato che l'invalidità delle persone che si occupano
(esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita, di
regola, confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la
rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana sulla base di quanto
prevede anche la Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione
per l'invalidità (CIGI), in particolare alle cifre 3086 e seguenti. Al
riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di
massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.
235.
consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,
consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02
dell’11 agosto 2003 consid. 2).
L’allora
TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1
della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di
queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve
essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza
percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento
è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di
lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva
(RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
Nel caso di specie se
l’interessata fosse stata considerata quale casalinga, la percentuale d’invalidità
avrebbe pertanto dovuto essere stabilita con l’ausilio di un’inchiesta
economica a domicilio, come del resto stabilito dai periti del SAM (pag. 961
incarto AI, risposta 9.1.4).
Tornando al caso di
specie, per i motivi sopra esposti, le valutazioni del dr. med. __________
relative all’invalidità nell’ambito dell’attività di casalinga, non inficiano
le conclusioni del SAM relative alla capacità lavorativa in attività leggere e
confacenti allo stato di salute dell’insorgente.
2.4.2
Neppure gli ulteriori certificati
medici prodotti in seguito al progetto di decisione, e meglio quello del dr.
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del 17 aprile 2016 e quello
del dr. med. __________, FMH medicina interna, del 18 aprile 2016, sono atti a
sovvertire le convincenti conclusioni peritali.
Il curante, dr. med. __________,
non specialista in dermatologia, non si esprime sulla capacità lavorativa della
ricorrente, ma descrive la delusione dell’interessata e di suo marito “perché
l’assicurazione invalidità ha concesso il 58% di incapacità lavorativa e non il
60%” e rileva un “peggioramento del prurito con lesioni da grattamento”
in diverse parti del corpo (pag. 1044 incarto AI). Ora, il consulente
dermatologo, dr. med. __________, ne ha già tenuto conto nel suo referto
evidenziando come “l’evoluzione di queste lesioni è fluttuante ed
attualmente risultano ben controllate con la terapia immunosoppressiva” e
rilevando che “le lesioni pruriginose oggettivate sul tronco, benché
fastidiose, non limitano la paziente per una qualsiasi attività professionale”,
mentre, come evidenziato in precedenza “diverso il discorso per ciò che
concerne le lesioni riscontrate a livello delle mani”, le quali “limitano
notevolmente la capacità lavorativa della paziente in fase acuta, durante lo
svolgimento di eventuali attività manuali” (pag. 1005 incarto AI). Da cui
la capacità lavorativa, limitata al 50%, dal punto di vista dermatologico, solo
in quelle attività che non implichino manualità o il contatto con sostanze
suscettibili di peggiorarne il quadro clinico (pag. 1006 incarto AI).
Per quanto concerne la
valutazione del dr. med. __________, del 17 aprile 2016, va evidenziato che lo
specialista in psichiatria e psicoterapia non contesta la diagnosi posta dal
consulente del SAM, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (pag.
1050.
incarto AI: “[…] concordo pienamente con le psicodiagnosi […]”),
ma ne contesta la valutazione, ritenendo l’interessata completamente inabile al
lavoro in qualsiasi attività, senza tuttavia apportare alcun elemento medico
oggettivo rilevante, che non sarebbe stato preso in considerazione dal
consulente, per poter mettere in dubbio le conclusioni peritali. Egli del resto
evidenzia che “il decorso a tutt’oggi non ha comportato un cambiamento
delle condizioni psichiche” (pag. 1051 incarto AI, sottolineatura del
redattore).
Va qui rilevato che il TF ha
più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione
medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile
con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che
di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2,
sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5
luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Al
ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con
riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche
perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si
trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno
alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla
necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]). Del
resto la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la
necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami
che essi hanno con il paziente, per cui, secondo esperienza comune, il medico
curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del
proprio paziente, in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a
quest’ultimo (sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2).
2.4.3
Per quanto concerne infine la
censura della ricorrente secondo cui, con riferimento al referto del 21
dicembre 2015 del dr. med. __________, per il quale l’insorgente “è
francamente debilitata ed inabile al lavoro per la somma delle sue patologie”,
le capacità lavorative descritte dai consulenti non vanno integrate ma sommate,
va rammentato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità
lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono
semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un
giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012
del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4
settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola
eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa
era stato fatto.
In
una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,
pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione
di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione
in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
" Su questo argomento, cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg.
(245-249).
In
una sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un
assicurato affetto da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che
psichiatriche - il TCA ha, ancora una volta, avuto modo di sottolineare
l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie, di determinare
il grado complessivo dell’incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio
globale, che scaturisca da una ponderata discussione plenaria fra tutti gli
esperti interessati.
In
quell’occasione, a fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario,
secondo il quale “la patologia psichiatrica complica e peggiora quella
dell’apparato locomotorio” e vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di
una discussione globale tra perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo,
il Presidente del TCA ha provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel
corso del dibattimento che ha avuto luogo il 16 maggio 2013.
Alla
luce delle risultanze della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito
reumatologo e il perito psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei
medici del SMR, il TCA, con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo
avere ricordato che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli
esperti di principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr.
STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha
concluso che l'assicurato è praticamente inabile al lavoro in misura totale per
i suoi problemi di salute attestati dagli esperti in reumatologia e in
psichiatria.
Nel
caso di specie, il TCA evidenzia che i periti hanno determinato il grado
complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, scaturito
da una ponderata discussione plenaria fra gli esperti interessati da una
capacità lavorativa parziale o con importanti limitazioni funzionali (pag. 949
incarto AI: “[…] Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente
discussione tra i medici periti del SAM e tra il Dr. med. __________, Dr. med. __________
e Dr. med. __________ in data 22.12.2015 alle ore 7:50 tramite teleconferenza”).
Le conclusioni sono poi state sottoscritte da tutti i periti (pag. 965-969
incarto AI).
I
periti hanno inoltre motivato la conclusione secondo la quale la capacità
lavorativa globale in un’attività adeguata è stata stabilita nel 40%. Dopo aver
descritto nel dettaglio i limiti funzionali (pag. 960 incarto AI), gli
specialisti hanno stabilito che le incapacità lavorative descritte dai
consulenti non vanno sommate, bensì integrate “in quanto le patologie che
causano una diminuzione della capacità lavorativa (ndr: dermatologica e psichiatrica)
comportano delle limitazioni funzionali che parzialmente si sovrappongono”
(pag. 961 incarto AI). In effetti il perito psichiatra ha evidenziato come “la
valutazione specialistica mette in evidenza una condizione clinica depressiva
che si è praticamente cronicizzata nell’ambito di una sofferenza psicologica
legata ai temi del passato ma soprattutto ad una evoluzione di una malattia di
base auto immunitaria a prevalente espressività dermatologica che non ha
praticamente avuto una remissione sintomatologica (sono rimasti infatti
invariati sia la sensazione di bruciore sotto la pelle sia l’ispessimento della
pelle sotto la pianta dei piedi e sul palmo delle mani) a partire dalla sua
prima insorgenza e questo nonostante la serie di cure specialistiche messe in
atto. Siamo dunque confrontati con una persona che psicologicamente si sente
vittima delle circostanze venutesi a creare in quanto impossibilitata a porvi
rimedio ricorrendo alla sua forza di volontà. La coscienza psicologica dell’A.,
condizionata dalla polarizzazione verso i suoi disturbi e in modo particolare
dal prurito costante che la costringe a grattarsi in continuazione la pelle, è
oberata da sentimenti di inutilità, insufficienza, incapacità, minusvalenza.
Ciò la porta sull’onda di una deflessione umorale divenuta persistente e di una
sostanziale rassegnazione a non riuscire ad investire nella realtà della vita
quotidiana né ad avere una prospettiva rosea per il proprio futuro che si
immagina di trascorrere come una malata perennemente confinata in casa insieme
al marito anch’egli malato e beneficiario di una rendita di invalidità”
(pag. 1010 incarto AI).
In
queste condizioni, rammentato che, secondo la giurisprudenza federale, la
discussione fra gli esperti di principio non può essere rimessa in dubbio dal
giudice (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9
aprile 2013) e d’altra parte che l’insorgente, come visto in precedenza, non ha
prodotto documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni peritali,
questo TCA deve confermare che l’interessata, completamente inabile nella
precedente attività, è capace al lavoro al 40% in attività leggere e confacenti
al suo stato di salute a partire dal mese di gennaio 2013 (pag. 961 e 1017
incarto AI).
2.5
L’insorgente
sostiene, con riferimento alle valutazioni del consulente, dr. med. __________
(pag. 1006 incarto AI: “[…] si potrebbe però riconsiderare una riqualifica
professionale verso delle attività che non implichino una manualità o il
contatto con sostanze suscettibili di peggiorarne il quadro clinico […]”),
che per poter esercitare le attività lavorative confacenti al suo stato di
salute, dovrebbe poter accedere ad una riqualifica professionale.
A
questo proposito il TCA rileva che la giurisprudenza federale ha, in maniera
costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato
occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui
possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano
aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3., che ha interamente confermato la STCA
35.2012.17
del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid.
3.
;9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare -
senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di
lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata
dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità
(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b) - che la ricorrente
sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività
professionali idonee, e segnatamente che non implicano un’attività manuale o a
contatto con potenziali sostanze tossico-irritative.
Del resto deve essere ricordato che il
principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della
proporzionalità. Questo principio permette di pretendere da una persona un
determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti, anche in virtù
del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento
dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto
avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per
pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non
realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma
talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la
conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione
irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a).
In concreto questo Tribunale ritiene che, anche nel caso di specie, nel
mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di
controllo e di sorveglianza, che la ricorrente, nonostante i disturbi che la
interessano, sarebbe in grado di esercitare nella misura del 40%.
In conclusione, stante
quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata
di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF
113.
V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che la ricorrente è in grado di
svolgere, nella misura del 40%, un'attività lavorativa compatibile con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute.
2.6
Prima di
valutare le conseguenze economiche del danno alla salute, occorre stabilire
qual è l’anno di raffronto dei redditi. L’UAI ha infatti assegnato la mezza
rendita con effetto dal 1° gennaio 2014, ossia trascorso l’anno di attesa ai
sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI, mentre l’insorgente chiede che le venga
assegnata una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio 2013.
Il TCA
evidenzia che la precedente sentenza 32.2013.154 del 12 maggio 2014, cresciuta
incontestata in giudicato, portava proprio su questo aspetto. In
quell’occasione questo Tribunale ha concluso:
" (…)
Il peggioramento dello stato di salute per la
patologia psichica è avvenuto nel gennaio 2013 (cfr. perizia del dr. med. __________
del 23 maggio 2013, doc. AI 129), mentre per quanto concerne la patologia
somatica, il peggioramento è oggettivato dal mese di aprile 2013, quando
l’insorgente è stata ricoverata con diagnosi di recidiva della dermatomiosite
(doc. IV/1).
Ora, come visto, per l’art. 29bis OAI se la rendita
è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e
l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado
d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità
al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà
dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 let. b LAI.
Nel caso di specie la rendita è stata soppressa a
causa del miglioramento dello stato di salute avvenuto nel corso del mese di
settembre 2009, tre mesi dopo, ossia il 31 dicembre 2009 (doc. AI 81-3). Ne
segue che l’attuale peggioramento dello stato valetudinario con effetto dal
mese di gennaio 2013, rispettivamente marzo 2013, è avvenuto dopo i tre anni di
cui all’art. 29bis OAI.
Di conseguenza, ritenuto che l’interessata negli
anni 2010, 2011 e 2012 è stata invalida al 3% dal settembre 2009 al 30
settembre 2010 ed al 17% dal 1° ottobre 2010 (cfr. decisione del 15 settembre
2011, doc. AI 81-3/4) fino, almeno, al 31 dicembre 2012, è a giusta ragione che
l’UAI ha stabilito che l’eventuale diritto ad una rendita può essere dato solo
una volta trascorso un (nuovo) termine di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1
let. b LAI, ossia al più presto dal 1° gennaio 2014 e che ha informato
l’insorgente che in quel momento avrebbe rivalutato le condizioni per il
conferimento di una nuova prestazione.
In queste condizioni il ricorso deve essere
respinto, mentre la decisione impugnata va confermata.
L’incarto va trasmesso all’UAI per le sue incombenze
conformemente a quanto indicato nella decisione del 15 luglio 2013 ed a quanto
figura nella presa di posizione del 10 settembre 2013 del dr. med. __________
(doc. IV/1).”__________
Ne segue che
il raffronto dei redditi va effettuato con i dati del 2014, ossia l’anno di
inizio dell’eventuale diritto alla rendita.
2.7
Per quanto concerne il
reddito da valido la ricorrente contesta la presa in considerazione del salario
di fr. 44'290.80 corrispondente al salario minimo ai sensi del CCNL, poiché già
nel 2007 e nel 2008 guadagnava importi analoghi. Inoltre il contratto
collettivo di lavoro precisa che la tredicesima mensilità comporta un
supplemento dell’8.33% del salario mensile conseguito. Il calcolo della
capacità di guadagno, secondo la ricorrente, deve pertanto essere riformulato
considerando un’entrata annua di fr. 50'000.
Interpellato dall’UAI per
stabilire quanto avrebbe guadagnato l’interessata nel 2013 e nel 2014 senza il
danno alla salute, l’ex datore di lavoro ha affermato che “il salario
minimum nel nostro ramo per un impiegato senza apprendistato nel 2013 e 2014
era di CHF 3'690.90, inclusa la tredicesima. Questo è il salario per un
collaboratore senza apprendistato secondo CCNL. Comunque vogliamo nottare che
oggi non possiamo giudicare una persona che da 7 anni non lavoro più nella
nostra ditta” (pag. 1021 incarto AI). Anche l’8 giugno 2013, il medesimo
datore di lavoro, sempre interpellato dall’UAI, aveva citato i salari evinti
dal CCNL, rilevando inoltre che la ricorrente avrebbe meritato circa fr. 150 in
più al mese, ossia una maggiorazione di fr. 1'812.50 all’anno inclusa la
tredicesima (pag. 542 incarto AI).
Con sentenza 9C_348/2016
del 7 dicembre 2016 il TF ha rammentato che:
" (…)
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado
di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato nel modo più
concreto.
3.2.2
Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Questo
perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata
avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224; SVR 2009 IV n. 34 pag. 95, sentenza 9C_24/2009 del 6 marzo 2009,
consid. 3.2 con riferimenti).
3.2.3
Tuttavia, in
circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati
statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS)
edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora non fosse
possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico,
segnatamente qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima
attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario percepito non
corrispondesse manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di
conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; ad esempio se
l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro,
si trovava in disoccupazione o percepiva una remunerazione inferiore alle
usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui
il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno
alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione
dell'invalidità (cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con
riferimenti).
(…)
5.1
Nel caso concreto
emerge chiaramente dagli accertamenti operati dalla Corte cantonale che il
ricorrente, diplomato in Italia quale meccanico di veicoli, in seguito è stato
attivo come autista e operaio tuttofare all'estero ed è giunto in Svizzera nel
2000, dove ha lavorato quale operaio su cantieri del sottosuolo, svolgendo
molteplici mansioni: autista di veicoli pesanti e operaio tuttofare fino al
2002, in seguito come operaio generico addetto ai cantieri del sottosuolo; nel
2008.
segue un corso professionale sul brillamento di mine in galleria, ossia
acquisisce la formazione di fuochino. Dopo l'infortunio del 2006 egli ha
ripreso il lavoro sui cantieri dovendolo però interrompere più volte a causa di
ricadute d'ordine medico. La riformazione professionale non è andata a buon
fine, avendola quest'ultimo in fine rifiutata.
5.2
Alla luce di questi
fatti si deve ritenere che il reddito da valido non poteva essere determinato
in maniera attendibile come lo richiede la giurisprudenza (cf. consid. 3.2.1 e
3.2
), anche perché non vi sono indizi concreti relativi a un eventuale piano
di carriera. In assenza di elementi di base concreti ci si sarebbe dovuti
fondare su valori statistici (cfr. consid. 3.2.3), ovvero nel caso in rassegna
riferirsi al salario statistico più favorevole di fr. 77'103.- per il 2012
(cfr. consid. 4.1). Raffrontando tale reddito con quello da invalido di fr.
56'119.- ritenuto dal Tribunale cantonale (cfr. consid. 2.7 del giudizio
impugnato), non contestato dal ricorrente, si ottiene un grado di invalidità
del 27% che non dà diritto ad alcuna rendita.
5.3
La censura secondo
cui la Corte cantonale avrebbe dovuto considerare il salario da ultimo
conseguito presso il Consorzio B.________, ovvero quello del 2010 (fr. 73'194.-),
adeguandolo però sull'arco di tempo di 12 mesi e aggiornato al 2012 (fr.
98'018.07), non merita accoglimento, in quanto tale attività è stata svolta
solo per alcuni mesi e, come già menzionato, non può essere ritenuta
attendibile ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata (cfr. consid. 3.2.2
e 3.2.3), considerato altresì che mai prima di allora il ricorrente aveva
ottenuto un salario del genere, ossia così elevato. Non vi è dunque arbitrio
(cfr. consid. 1) da parte della Corte cantonale che, su tale questione di fatto
(cfr. consid. 3.1), ha negato l'attendibilità dei dati postulati dal
ricorrente.
5.4
Infine, anche la
richiesta del ricorrente di utilizzare quale salario da valido quello di
minatore fuochino, così come imposto dai contratti collettivi obbligatori e da
lui cifrato in fr. 103'944.- annui, non merita accoglimento. Come già
ampiamente rilevato in assenza di salari effettivamente realizzati, ossia se
non è possibile determinare il reddito da valido in modo concreto, si
utilizzano i dati statistici (cfr. consid. 3.2.3 con rinvii). In tale contesto,
il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i
salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle
retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del
22.
agosto 2006 consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del
13.
giugno 2003 consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 pubblicata in: RCC 1986
pag. 434 seg.). Inoltre, nel caso in rassegna, si rileva altresì che non vi è
alcuna dimostrazione che il ricorrente avrebbe effettivamente ottenuto
l'importo di fr. 103'944.- su cui vorrebbe che ci si fondasse. Il ricorrente,
in modo del tutto astratto, si è solo limitato a elencare tutti i possibili
supplementi salariali potenzialmente ottenibili nell'ambito dei lavori
sotterranei dalla CNM dell'edilizia: tale modo di procedere non merita di
essere seguito. (…)”
In concreto, l’interessata
rileva che, dopo essere giunta in Svizzera nei primi anni ’90 ed essersi occupata
inizialmente della famiglia, ha iniziato a lavorare quale ausiliaria aiuto
cucina dapprima presso il ristorante __________ a __________, in seguito presso
il ristorante __________ dello __________ ad __________ ed infine, dal 2000,
presso il ristorante __________ a __________. La ricorrente afferma di non aver
più svolto alcuna attività lucrativa dal 5 ottobre 2007 (doc. I; cfr. anche
pag. 359 incarto AI).
In seguito ha percepito
una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2009 e
si è poi iscritta all’assicurazione contro la disoccupazione dal 1° ottobre
2010.
al 22 febbraio 2012 (cfr. pag. 1 e 12 incarto dell’assicurazione contro la
disoccupazione).
Alla luce di questi fatti,
visto il tempo trascorso dalla cessazione dell’attività lavorativa che, come
affermato dall’ultimo datore di lavoro, il quale ha citato i salari del CCNL
(fr. 3'690.90 inclusa la tredicesima; pag. 1021 incarto AI), rende difficile
stabilire in maniera attendibile il reddito che avrebbe conseguito
l’interessata senza il danno alla salute, ritenuto inoltre che non vi sono
indizi relativi a un eventuale piano di carriera, in assenza di elementi
concreti, occorre far capo ai dati statistici (cfr. anche sentenza 9C_348/2016
del 7 dicembre 2016).
Del resto, come si vedrà
di seguito, il salario indicato dal datore di lavoro, unitamente all’aumento di
fr. 150 al mese (pag. 542 incarto AI) ossia fr. 46'103.30 all’anno ([3'690.90]
X 12 + 1'812.50) è leggermente inferiore, e dunque maggiormente sfavorevole,
rispetto a quello evinto dai dati statistici.
Va ancora evidenziato che,
come rileva la ricorrente, il CCNL prevede il versamento della tredicesima, ma,
contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, al salario indicato dal
datore di lavoro non occorre aggiungere la tredicesima, poiché è già compresa
nell’importo citato. Infatti il salario mensile corrisponde a fr. 3'407 per
tredici mesi, ossia a fr. 3'690.90 per dodici mesi (3'407 x 13 : 12) come
affermato dal datore di lavoro (cfr. http://www.l-gav.ch/fileadmin/downloads/L-GAV2014/CCNL_2014.pdf,
a pag. 12).
Circa
i dati statistici, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la
sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level
(NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo
economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza
9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dalle donne per il settore 55-56, servizi di alloggio e
di ristorazione, livello 1 (attività semplice di tipo fisico o manuale), di 40
ore settimanali, corrisponde a un importo di Fr. 45'204 all’anno (3'767
x 12 mesi, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del
18.
febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende della categoria 56
(ristorazione) di 42,3 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21
luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio
2008.
e la tabella:
“Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”),
il salario lordo ammonta a Fr. 47'803.23 (Fr. 45’204 : 40 x 42,3).
Il salario da
valida va pertanto fissato, nel 2014, anno di inizio del diritto alla rendita,
a fr. 47'803.23.
2.8
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Come appena visto, l’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella
di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA
del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014
(cfr., a proposito
del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V
178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level
(NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo
economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza
9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 51’600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014
(cfr. per questo aspetto, STFA I
203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a Fr. 53’793 (Fr. 51’600 : 40 x 41,7),
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18
febbraio 1999, consid. 3a).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del
salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4
Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di
adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In
tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non
sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,
dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel
rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi
su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello
maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa
dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio
dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
Nel
caso di specie l’UAI ha applicato una riduzione del 10% che l’insorgente non ha
contestato. Questo Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137
V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione ritenuto che
si tratta di una percentuale che rientra nei parametri fissati dalla
giurisprudenza.
Raffrontando
il reddito da valida di fr. 47'803.23 con quello da invalida di fr. 53’793,
ridotto del 60% (incapacità lavorativa) a fr. 21'517.20 e poi del 10%
(deduzione sociale) a fr. 19'365.48, si ottiene un grado d’invalidità del 59,48
% arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121 (cfr.
consid. 3.2: “[…] Demnach
ist in Zukunft bei einem Ergebnis bis x,49... % auf x % abzurunden und bei
Werten ab x,50... % auf x+1 % aufzurunden, was den
Invaliditätsgrad ergibt […]”, al
59%, che dà diritto a ½ rendita, come stabilito dall’UAI.
In
queste condizioni la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata
fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti