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Decisione

32.2016.118

Assicurata, infortunio, beneficiaria di 1/4 di rendita più volte confermata, Revisione, NON ENTRATA IN MATERIA, NO AG e NO GP (non essendo patrocinata da un avvocato)

26 aprile 2017Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di revisione si applicano alle rendite correnti d’invalidità; alle rendite

correnti di vecchiaia versate per invalidità del / della coniuge, oppure se una

rendita è stata respinta per insufficiente grado d’invalidità. La persona

assicurata deve, nella sua nuova domanda di rendita, rendere plausibili i

motivi della revisione (art. 87 cpv. 4 OAI; cfr. N. 2026 e N. 5013; RCC 1984 p.

355 e 364, 1983 p. 491, 1981 p. 123).

La

cifra 5005 CIGI prevede che esiste un motivo di revisione, ossia una modifica

della situazione determinante per il diritto alle prestazioni, in particolare

nei seguenti casi: miglioramento o peggioramento (p. es. anche in caso di una

cronicizzazione; RCC 1989 p. 282) dello stato di salute; la ripresa o la

cessazione dell’attività lucrativa; l’aumento o la diminuzione del reddito

d’invalido o di persona non invalida; la modifica della capacità di svolgere le

mansioni consuete (ad. es. aumento della capacità lavorativa di una persona

attiva nella propria economia domestica grazie all’impiego di mezzi ausiliari).

Infine secondo la cifra

5014, l’Ufficio AI verifica la plausibilità della domanda: se la persona

assicurata non ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l’Ufficio AI

non entra nel merito della domanda, non procede ad accertamenti ed emana una

decisione di non entrata in materia (RCC 1985 p. 332, 1984 p. 364, 1983 p.

382).

2.3. Nel caso in

esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il

TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente

oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.

2.4. Con decisione formale del 22

aprile 2004, cresciuta incontestata in giudicato, l'UAI, a fronte di

un'incapacità lavorativa del 40% in qualsiasi tipo di attività esclusivamente

per motivi psichiatrici [cfr. perizia psichiatrica del 29 luglio 2003 del dr.

med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia nonché spec. in

medicina del lavoro (pag. 55-65 incarto AI), che ha posto la "diagnosi

con ripercussioni sulla capacità di lavoro di: a) Sindrome da conversione

(ICD-10 F44); b) Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4); c)

Stato da frattura coccige (08.05.2000); d) Stato da contusione spalla sinistra

(08.05.2000); e) Discopatia L4/L5, L5/S1; f) lombosciatalgia persistente";

il rapporto del 21 aprile 2004 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 81-82

incarto AI), la perizia ortopedica del 12 marzo 2002 del dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedica (pag. 12-16 incarto __________) e lo scritto del 22

ottobre 2002 del medesimo specialista (pag. 3-16 incarto __________) e il rapporto

medico del 12 marzo 2004 del dr. med. __________, specialista FMH in fisiatria,

riabilitazione e reumatologia (pag. 76 incarto AI)], ha deciso quanto segue

"dal 1.05.2001 (dopo un anno di attesa) ha diritto ad un quarto di

rendita, rispettivamente ad una mezza rendita in caso di rigore. Il pagamento

della prestazione decorre però unicamente dal 1°.10.2001 in quanto la domanda è

tardiva (retroattività massima di un anno della richiesta). Il caso di rigore

potrà essere riconosciuto al massimo fino al 31.12.2003 in quanto a partire dal

1.1.2014, a seguito di una revisione della legge, tale diritto non è più dato."

(pag. 83-77 incarto AI).

Successivamente alla

decisione formale del 22 aprile 2004, l'UAI - in sede di revisione della rendita,

avviata l'11 aprile 2006 (pag. 92-105, 131 e 133 incarto AI) e sfociata nella

comunicazione dell'11 ottobre 2006 con cui è stata confermata l’erogazione

della medesima rendita d’invalidità (una quarto di rendita con grado

d'invalidità del 40%; pag. 107 e 108) - aveva fatto capo alla valutazione del

9 ottobre 2006 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 106 incarto AI),

giusta il quale non vi erano le indicazioni medico cliniche necessarie per

giustificare un peggioramento - addotto dall'assicurata nel questionario per la

revisione della rendita del 9 maggio 2006, visto che "oltre i problemi

legati all'infortunio ci sono ora anche problemi psichici"

(pag. 97 e 98 incarto AI) - per cui si giustificava uno stato stazionario.

Anche la revisione della rendita avviata il 1° ottobre 2010 (pag. 117-130,

134-135 incarto AI) - durante la quale l'assicurata aveva addotto un peggioramento

dello stato di salute da ricondurre al "mal di schiena e dolori alla

gamba sinistra" (cfr. questionario per la revisione della rendita del

3 ottobre 2010: pag. 118 e 119 incarto AI) - è sfociata il 26 ottobre 2016 in

una comunicazione con cui è stato confermato il diritto dell'assicurata ad un

quarto di rendita (grado d'invalidità del 40%; pag. 136 e 137 incarto AI).

2.5. In seguito alla procedura di

revisione della rendita di invalidità avviata d’ufficio l'8 ottobre 2013 (pag.

145-167 incarto AI) - durante la quale l'assicurata aveva nuovamente asserito

un peggioramento dello stato di salute da "maggio/giugno 2013"

da ricondurre alla "riattivazione/esacerbazione dei dolori

radiculopatici gamba sx; fatica a deambulare/stare seduta, ecc." (cfr.

questionario per la revisione della rendita del 17 ottobre 2013: pag. 146 e 149

incarto AI) - l'amministrazione, con decisione formale del 23 ottobre 2014,

cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato di nuovo il diritto ad un

quarto di rendita (grado d'invalidità del 40%), a fronte di uno "stato

di salute (…) sovrapponibile a quello già valutato in precedenza, con un'incapacità

lavorativa del 40% in qualsiasi attività" (pag. 238 e 240 incarto

AI).

In quell’occasione il 17 aprile 2014 il medico SMR, dr. med. __________, aveva

ritenuto che, a fronte di una "documentazione medica non del tutto

esaustiva", si giustificava la necessità di un esame neutrale clinico

peritale di tipo reumatologico e psichiatrico, in particolare circa la prognosi

e l'esigibilità di un trattamento psichico di sostegno anche per attenuare il

dolore (pag. 178 incarto AI).

L'UAI si è quindi fondato, dal profilo medico, sulla perizia pluridisciplinare

reumatologica e psichiatrica allestita il 10 ottobre 2014 dal SAM (pag. 195-231

incarto AI).

In tale ambito i medici del SAM, dopo aver elencato gli atti ed esposto

dettagliatamente l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale,

patologica e sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive, e i reperti

esami (radiologici), hanno sottoposto l'assicurata ad un consulto reumatologico

(dr. med. __________) e ad un consulto psichiatrico (dr. med. __________).

Globalmente, nel rapporto peritale del 10 ottobre 2014, i medici del SAM, sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente:

"5 DIAGNOSI

5.1

Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome somatoforme da dolore

persistente.

Sindrome conversiva.

Sindrome dolorosa panvertebrale cronica con:

- prevalentemente nell'ambito di una sindrome del dolore cronico non specifica,

- ernia discale foraminale L2-L3 a ds., ernia discale extra foraminale L3-L4 a

sin., discopatia L2-S1 (MRI 4.11.2013),

- dal punto di vista psichiatrico viene descritta una sindrome somatoforme da

dolore persistente.

Sindrome

conversiva.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Tabagismo cronico" (pag. 207 incarto AI; il corsivo è della

redattrice).

Nel medesimo rapporto peritale i medici del SAM hanno inoltre

evidenziato quanto segue:

"Patologia reumatologica

(…) l'A. mostra un disturbo di percezione ed elaborazione del dolore

che può essere definito con il termine di sindrome del dolore cronico o di

sindrome somatoforme in accordo con tutte le valutazioni riportate agli atti.

Questa problematica si situa in primo piano. La MRI del 2013 mostra alterazioni

degenerative tra L2 e S1 con due piccole ernie discali senza neurocompressione.

Una sindrome radicolare irritativa o deficitaria non è mai stata descritta nel

decorso di questa A. e il nostro consulente non può oggettivare oggi alcun

segno radicolare irritativo deficitario. Sulla base di queste constatazioni il

nostro consulente valuta l'attuale grado di capacità lavorativa, dal punto di

vista reumatologico, nella misura dell'80% nell'attività da ultimo esercitata e

nella misura del 100% nell'attività di casalinga ed in un'attività adatta allo

stato di salute.

Patologia psichiatrica

(…) L'A. presenta ormai da diversi anni dei dolori alla

schiena postraumatici resistenti alle cure svolte sia nell'ambito della

riabilitazione sia in quello dell'approccio psicofarmacologico pur non essendo

mai stata effettivamente seguita dal lato specialistico se non per un

brevissimo periodo a distanza di quattro anni dalla data dell'infortunio.

Appare evidente come la frattura del coccige subita anni orsono, debba aver

lasciato come esito di una esperienza traumatica non risolta una sequela di

dolori che pur non essendo di per sé invalidanti sul piano funzionale hanno

sicuramente avuto delle ripercussioni dal lato psichico con un incistamento di

una psicopatologia conversiva e somatoforme causata evidentemente

dall'eccessiva amplificazione della elaborazione dei sintomi somatici. L'A.

presenta quindi una problematica legata alla percezione delle sensazioni

corporee che la portano non solo ad accentuare ma anche ad amplificare

l'esperienza del dolore ed a porla ai margini della sua stessa esistenza che

ella ha quindi vissuta sotto il suggello della sofferenza senza rimedio non

avendo ella trovato motivazioni o obiettivi validi nemmeno per sperimentare una

seppure minima misura di gioia di vivere. Si è così venuta a creare una

spaccatura tra il passato vissuto positivamente e la vita vissuta

posteriormente all'infortunio avvenuto nel 2000 in quanto l'esperienza del

dolore corporale ha segnato in maniera pervasiva la sua coscienza psicologica

non dandole la possibilità dl trovare delle vie di uscita liberatorie ma anzi

fissandola in una modalità comunicativa del proprio disagio psichico che ha

preso la forma di una sofferenza esclusivamente somatica. Sulla base di queste

constatazioni il nostro consulente pone le diagnosi di una sindrome somatoforme

da dolore persistente e di una sindrome conversiva, valutando l'attuale grado

di capacità lavorativa, dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 60%

in qualunque attività lucrativa e nella misura del 100% come casalinga." (pag. 209-210 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è

della redattrice).

Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurata abile al lavoro, nell'attività da ultimo esercitata come

ausiliaria di pulizie, "nella misura del

60%, ovvero ca. cinque ore e mezzo al giorno (come già descritto nella perizia

del 29 luglio 2003 effettuata dal dr. med. __________ per conto dell'Ufficio AI

del Cantone Ticino)" (pag. 210 incarto AI; cfr. altresì pag. 212 incarto

AI; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Nel medesimo rapporto peritale i medici del SAM hanno inoltre puntualizzato

quanto segue:

"(…) da un punto di vista reumatologico

teorico, come ausiliaria di pulizia l'A. è ritenuta inabile al lavoro nella

misura del 20%. La diminuzione della capacità lavorativa riguarda

essenzialmente attività pesanti a mediamente pesanti ed è dovuta ai problemi a

carico della colonna lombare. L'A. è limitata in attività che richiedano

movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, posizioni

statiche molto prolungate e posizioni inergonomiche molto prolungate. Dal punto

di vista psichiatrico il nostro consulente descrive una sindrome somatoforme da

dolore persistente ed una sindrome conversiva e nelle condizioni attuali

conferma sia l'ipotesi diagnostica conversiva e somatoforme in merito ai

disturbi somatici manifestati dall'A., sia l'inabilità lavorativa psichiatrica

nella misura del 40% descritte in precedenza. La diminuzione della capacità

lavorativa è giustificata dal fatto che la presenza dei disturbi legati

all'accentuazione delle percezioni corporee crea delle difficoltà all'A. nel

dare seguito ai suoi propositi, gli stati d'animo mutevoli la rendono discontinua

mentre le sensazioni dolorose continue le creano problemi con la sopportazione

del dolore e quindi anche con la resistenza. Si ritiene che le incapacità

lavorative descritte dai consulenti non debbano essere sommate in quanto le

patologie descritte si riferiscono sempre alla stessa patologia, cioè al dolore

cronico. (…)." (pag. 211 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della

redattrice).

Nel medesimo rapporto peritale i medici del SAM hanno inoltre precisato

quanto segue:

"(…) il nostro consulente in psichiatria ritiene che non vi

sono state modifiche sostanziali della capacità lavorativa psichiatrica dalla

perizia effettuata nel 2003 sino ad oggi. Pure il nostro consulente in

reumatologia ritiene che l'attuale inabilità lavorativa presente da anni senza

una soluzione di continuità e senza cambiamenti rilevanti nel corso degli

ultimi anni. Si giunge quindi alla conclusione che la capacità lavorativa

scaturita dalla presente valutazione peritale valga dall'ultima decisione

dell'Ufficio Al del Canton Ticino del 26.11.2010 sino ad oggi e continua. (…)."

(pag. 213 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale in un'attività

adeguata, i medici del SAM hanno osservato che:

"(…) Dal punto di vista reumatologico l'A. è ritenuta in

grado di svolgere un lavoro pesante a mediamente pesante a tempo pieno con un

rendimento ridotto nella misura del 20%, mentre in un lavoro leggero ed adatto

(…), l'A. è ritenuta totalmente abile al lavoro. (…) dal punto di vista

psichiatrico l'A. è ritenuta abile al lavoro nella misura del 60% in qualunque

attività (…). (…) si giunge pila conclusione che in un'attività adeguata

allo stato di salute, che tiene in considerazione le limitazioni descritte, la

capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 60%. (…).

Analogamente a quanto descritto nella perizia del 29.7.2003 effettuata dal Dr.

med. __________ per conto dell'Ufficio Al del Canton Ticino, si intendono

cinque ore e mezzo di lavoro al giorno (…). (…) la valutazione della capacità lavorativa vale dall'ultima

decisione dell'Ufficio Al del Canton Ticino del 26.11.2010 rimanendo poi

invariata sino ad oggi. (…) Come casalinga vi è una capacità lavorativa nella

misura del 100%. (…). Secondo il

nostro consulente in reumatologia non sono da prevedere cambiamenti di rilievo

a medio-lungo termine. Secondo il nostro consulente in psichiatria le

possibilità terapeutiche in ambito psichiatrico o psicologico hanno poche

realistiche percentuali di riuscita sul piano della risoluzione della struttura

della patologia psichiatrica, ritenendo che la prognosi propenda per

un'evoluzione cronica dei disturbi lamentati dall'A." (pag. 213-215 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della

redattrice).

In quell’occasione l'UAI

aveva fatto pure capo alla valutazione del 23 ottobre 2014 del medico SMR, dr.

med. __________, che - dopo aver posto la diagnosi (con influenza sulla

capacità lavorativa di: Sindrome somatoforme

da dolore persistente; Sindrome conversiva; Sindrome dolorosa panvertebrale

cronica con: - prevalentemente nell'ambito di una sindrome del dolore cronico

non specifica, - ernia discale foraminale L2-L3 a ds., ernia discale extra

Considerandi

foraminale L3-L4 a sin., discopatia L2-S1 (MRI 4.11.2013; senza

influenza sulla capacità lavorativa di: Tabagismo) - ha sottolineato come lo stato

di salute dell'assicurata in sede di revisione era invariato con prognosi di

stabilità nel tempo, in considerazione del decorso sino ad allora. Chiamato a definire

la capacità lavorativa globale, il medico SMR aveva quindi concluso che l’assicurata

presentava un'incapacità lavorativa del 40% (intesa come riduzione del

rendimento) dal 2001 sia nell'attività abituale sia in attività adeguate (con

alternanza della postura al bisogno, senza difficoltà nello svolgere lavori di

precisioni e senza necessità di pause supplementari) rispettivamente che era

completamente abile nelle mansioni consuete di casalinga dal 2001 (pag. 234-237

incarto AI).

2.6

Con la domanda di revisione

inoltrata il 27 maggio 2016 per il tramite del medico curante, dr.ssa med. __________,

l'assicurata ha nuovamente addotto un peggioramento del suo stato di salute.

A tal proposito il

precitato medico curante si è cosi espresso il 27 maggio 2016: "certifico che (…) si trova in mia cura regolare. Seguo

la paziente (…) da diversi anni. Il quadro clinico per il quale riceve la

rendita AI mostra un peggioramento graduale (…)" (pag. 243

incarto AI).

Il referto è stato sottoposto alla valutazione del medico SMR dell'UAI. Nell’annotazione

del 12 luglio 2016 il dr. med. __________, rilevato che si faceva riferimento

ad un possibile peggioramento senza apportare obbiettività, ha proposto - alla luce della valutazione pluridisciplinare del SAM

di fine 2014 (poco tempo) ed alla luce della patologie presenti - ha

proposto "il rifiuto di entrata in

materia (per il momento) che potrà venire ovviamente rivalutato se si

presenterà obbiettività di status e limitazioni funzionali che si sono

deteriorate nel periodo in esame da inizio 2015"

(pag. 245 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).

Successivamente all'emissione della decisione formale del 14 settembre 2016

(pag. 250-253 incarto AI), preavvisata dal progetto del 14 luglio 2016 (pag.

246-249 incarto AI), con cui l'UAI non è entrato in materia sulla nuova

richiesta di prestazioni, il 28 settembre 2016 l’insorgente ha trasmesso

all'amministrazione, per il tramite della dr.ssa med. __________, la lettera

d'uscita del 23 dicembre 2015, relativa alla degenza dal 18 novembre al 9 dicembre

2015.

presso la Clinica __________ di __________, redatta dal primario, dr. med.

__________ e dal caposervizio, dr. med. __________ (pag. 254-258 incarto AI),

che hanno posto la diagnosi principale di "riabilitazione

multidisciplinare e multimodale con: lombo-sacralgia cronica con irradiazione

alla gamba sinistra; emisindrome dolorosa a sinistra; RM della colonna

vertebrale del 10.11.2014: protrusione discale multilivello senza evidenti

aspetti di compressione radicolare. A livello L4-L5 protrusione discale con

fessurazione dell'anulus; stato dopo caduta sul posto di lavoro nel 2000; RM

colonna lombare, RM articolazioni sacroiliache, RM bacino del 04.12.2015:

faccettopatia bilaterale, discopatia L4/L5 mediana e paramediana e contatto con

le radici L5 in sede intra-durale, fessurazione in sede laterale sinistra senza

evidenti compressioni in sede foraminale, a carico acetabolo alterazioni

degenerative con cisti" e secondaria di "disturbo

dell'adattamento a dolore cronico; disturbo di personalità non altrimenti

specificato; DD modificazione della personalità conseguente a dolore cronico"

(pag. 255 incarto AI),

puntualizzando quanto segue:

"Decorso

Obiettivamente il decorso è stato positivo con un miglioramento progressivo

delle performances fisiche.

Soggettivamente purtroppo la sintomatologia non è cambiata e la paziente ha

preferito uscire prima del prolungo accordato dalla cassa malati. La paziente è

stata valutata dal nostro psichiatra, che pone come ipotesi diagnostica un

disturbo di adattamento al dolore cornico, consiglia la sospensione di Valdoxan

w l'introduzione di Cipralex 10 mg e l'aumento del Lyrica a 4 x 50 mg. Presenta

una certa quota d'ansia, una dubbia coscienza di malattia e una progettualità

futura scarsa. È stata prevista una ripresa a carico da parte del dr. med. __________.

Il 20.11.2015 ha presentato un cedimento improvviso dell'arto inferiore di

sinistra senza segni neurologici di lateralizzazione con un dolore al

compartimento mediale e alla mobilizzazione della rotula e del vasto mediale.

La paziente presenta una sintomatologia dolorosa da più di 15 anni con

attualmente una emisindrome dolorosa a sinistra. Clinicamente non è più

valutabile il chiaro generatore del dolore. Al laboratorio non abbiamo trovato

segni per una spondiloartrite siero negativa (HLA B27 negativa, PCR e VES nella

norma). La RMN della colonna lombare e delle articolazioni sacroiliache e del

bacino del 04.12.2015 non mostra referti che possano spiegare la sintomatologia

della paziente. Unico referto è una discopatia L4-L5 mediana e paramediana con

i contatti con la radice L5 in sede intradurale e una fissurazione in sede

laterale sinistra senza evidenti compressioni in sede foraminale. (…) abbiamo

provato a dare una spiegazione sulla neurofisiologia del dolore cronico con la sensibilizzazione

centrale e una componente psico-emotiva. (…) Abbiamo introdotto il Lyrica per

modulare la percezione del dolore e ridurre le parestesie nell'emicingolo di

sinistra. Durante la degenza l'handicap fisico dimostrato dalla paziente cambiava

a seconda della situazione. (…)." (pag. 254-258 incarto AI).

Il 5 ottobre 2016 il medico curante, dr.ssa med. __________, si è cosi

espresso: "(…). Seguo la paziente da tre

anni. La signora si presenta sempre puntuale e curata nel mio studio. Il motivo

della richiesta di revisione della prestazione AI è la persistenza e

l'aggravamento della sindrome dolorosa (discopatie note L4/L5 e L5/S1) con

irradiazione alla gamba sinistra. Inoltre, i dolori hanno preso un carattere

più diffuso anche a livello delle spalle e della cervicale destra (DD:

fibromialgia?). Il dolore cronico ha portato a una sofferenza psicologica

importante, necessitando anche una psicoterapia (ora sospesa), e l'uso di

antidepressivi. Nel tentativo di trovare una proposta terapeutica efficace

abbiamo consultato diversi specialisti (neurochirurghi, __________, Clinica __________

di __________). Purtroppo senza esito soddisfacente. Dal lato oggettivo ho

quindi assistito ad un peggioramento della situazione clinica (…) senza trovare

un approccio terapeutico efficace. (…)." (pag. 261 incarto

AI).

La precitata documentazione medica - versata agli atti anche in sede di ricorso

dal rappresentante dell'assicurato (cfr. doc. A4-A7) - è stata sottoposta alla

valutazione del medico SMR dell'UAI. Nell’annotazione del 21 ottobre 2016 il

dr. med. __________, rilevato che nel rapporto del 23 dicembre 2015 della

Clinica di __________ le diagnosi sono quelle note e che nel rapporto del

medico curante viene attestato un generico peggioramento e le diagnosi sono in

pratica le medesime, ha concluso che tali referti non permettevano di

oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurata

quale soggettivamente si ritiene invalida (doc. VI).

In concreto l’insorgente, chiamata a dimostrare che rispetto all’ultima

decisione formale del 23 ottobre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, vi

è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una

modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità

lavorativa nella precedente o in altre attività.

Il medico curante e gli specialisti della Clinica di __________ hanno in

sostanza ripreso le note diagnosi - seppur corroborate dai nuovi elementi

d'anamnesi - già valutate nell'ambito della procedura sfociata nella decisione formale

del 23 ottobre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, sulla base della

perizia pluridisciplinare reumatologica e psichiatrica del SAM del 10 ottobre

2014.

(pag. 195-231 incarto AI), dalla quale il TCA non ha valido motivo per

scostarsi. Tanto più che neppure il patrocinatore dell'assicurata sostiene il

contrario.

Questo Tribunale - attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica

agli atti (cfr., in particolare, doc. pag. 195-231 incarto AI e doc. A4-A7) - non

ha motivo di distanziarsi dall'apprezzamento del medico SMR, dr. med. __________,

nell’annotazione del 20 ottobre 2016 (doc. V 1), giusta il quale i referti

prodotti non permettono di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di

salute dell'assicurata. Tanto più che nel 2014 i periti del SAM (che avevano

concluso per un'incapacità lavorativa del 40% dal profilo psichiatrico in

qualunque attività, abituale e/o adatta) - dopo aver puntualizzato che non vi

erano state modifiche sostanziali della capacità lavorativa

"psichiatrica" dalla perizia effettuata nel 2003 rispettivamente in

quella "reumatologica" dal 26 novembre 2010 - erano giunti allo

conclusione che, dal profilo reumatologico, non fossero da prevedere

cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine mentre le possibilità terapeutiche

in ambito psichiatrico o psicologico avevano poche realistiche percentuali di

riuscita sul piano della risoluzione della struttura della patologia

psichiatrica, e quindi la prognosi, dal profilo psichiatrico, propendeva per

un'evoluzione cronica dei disturbi lamentati dall'assicurata (pag. 213-215

incarto AI). Anche il medico SMR, dr.

med. __________, nel proprio rapporto del 23 ottobre 2014, aveva sottolineato

come lo stato di salute dell'assicurata era invariato dal 2001 con prognosi di

stabilità nel tempo (pag. 234-237 incarto AI).

A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art.

59.

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra

Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -

anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -

hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo

lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007

del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid.

3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF

ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06

del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

In siffatte circostanze, il TCA non può condividere le asserzioni del

patrocinatore della ricorrente - giusta le quali "da inizio 2015 (…) è

sensibilmente peggiorata nella parte motoria sia agli arti superiori che in

quelli inferiori con forti dolori alla schiena. Da non sottovalutare è pure la

problematica psichica e depressiva" rispettivamente "non sarà

mai più in grado di poter riprendere un'attività lavorativa (…) confacente

anche in misura parziale. Anche la gestione dell'economia domestica è al quanto

difficoltosa dovendo ricorrere all'aiuto di terze persone (marito e figli)"

(cfr. doc. I, pag. 1 e 2) - che hanno pertanto il valore di una semplice

dichiarazione di parte.

Per quanto concerne la gestione dell'economia domestica, ininfluente al fine

del presente giudizio già solo per il fatto che l'assicurata è stata

considerata 100% salariata, giova comunque attirare l’attenzione del

patrocinatore della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il

danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF

115.

V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone

occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa

e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al

lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo

all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze

(DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00). Nella DTF 133

V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua

inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e

con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio

lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Questo concetto è stato ribadito dal Tribunale federale anche nella

recentissima sentenza 9C_701/2016 del 1° marzo 2017.

Concludendo, non essendo stata resa verosimile una notevole modifica

nelle condizioni di salute e/o economiche dell’assicurata, secondo questo

Tribunale, giustamente l’UAI non è entrato nel merito della nuova richiesta di

prestazioni.

Ciò

non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali

suoi diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data

decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del

giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), la ricorrente ha se del caso la facoltà

di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una

rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente

documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che

potrebbero influire sul grado d’inabilità.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell’assicurata.

Quest’ultima chiede tuttavia

"la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie" (assistenza

giudiziaria) e "la rifusione delle spese" (gratuito patrocinio

e/o ripetibili; cfr. doc. I, pag. 2).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio

è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nella

presente fattispecie la situazione valetudinaria dell'interessata era pacifica

(non avendo subìto delle modifiche rispetto al passato, in grado di

giustificare un’entrata in materia, così come pure espressamente indicato dal

medico del SMR). Alla luce della giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta

ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del

Cantone Ticino (riportata in sentenza), doveva apparire chiaro al patrocinatore

dell'assicurata che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore

rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito

della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. In simili

condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta, a

prescindere dal fatto che la richiesta di questa Corte del 14 ottobre 2016 volta

all'ottenimento del certificato municipale per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria debitamente compilato e vidimato (doc. IV), sia rimasta -

nonostante la concessione di una proroga del termine sino al 12 dicembre 2016

(doc. VIII), così come richiesto dal rappresentante dell'assicurata (doc. VII)

- inevasa a tutt'oggi.

Le

spese sono, quindi, a carico dell’assicurata.

Il

gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,

può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 9C_740/2016 del 31

gennaio 2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04,

consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4;

per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione

riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206

consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Non essendo la ricorrente patrocinata da un avvocato, il gratuito patrocinio, in

casu, va negato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione

dell'assistenza giudiziaria (con il gratuito patrocinio) è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. Non si

assegnano ripetibili.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti