Lexipedia

Decisione

32.2016.119

Richiesta di compensazione tra indennità giornaliere e rendite AI. Incarto rinviato all'UAI per ulteriori accertamenti

26 giugno 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i quali l’assicurato svolge l’attività di custode di un palazzo di loro

proprietà, quale compensazione per il salario versato nel medesimo periodo e nella

misura di fr. 692 al Servizio prestazioni complementari.

1.2. RI

1 (di seguito: RI 1) è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo,

in via principale, il versamento dell’importo di fr. 5'830.00 (recte: 5'380: 2'751.65

+ 2'628.35; cfr. doc. A7 ed A8) a titolo di compensazione degli anticipi

versati dall’assicuratore ad PI 1, in applicazione dell’art. 85bis OAI e __________

CGA. In via subordinata l’insorgente chiede la revoca della decisione ed il

rinvio dell’incarto all’amministrazione per ulteriori accertamenti e

l’emissione di una nuova decisione.

L’assicuratore

rileva di aver iniziato a versare indennità giornaliere ad PI 1 il 5 febbraio

2015, di cui fr. 11'174.35 nel periodo litigioso, e di aver inoltrato la domanda

di compensazione già in data 26 luglio 2016.

Secondo

l’assicuratore, accertato che l’UAI ha riconosciuto al ricorrente un importo di

fr. 6'072, di cui 692 sono poi stati versati al Servizio prestazioni complementari,

l’ammontare restante di fr. 5'380 gli va interamente versato. Alla medesima

conclusione, per l’insorgente, si giunge applicando le CGA.

1.3. Il

ricorso è stato trasmesso all’UAI e ad PI 1 per l’inoltro della risposta di

causa (doc. II).

1.4. Mentre

PI 1 è rimasto silente, con risposta del 17 novembre 2016 l’amministrazione ha

proposto la reiezione del ricorso, rilevando che la compensazione retroattiva è

stata chiesta sia dalla convenuta che dal datore di lavoro dell’assicurato, __________

e di conseguenza, siccome le condizioni di cui all’art. 85bis OAI sono

risultate adempiute da entrambe le parti, l’importo è stato ripartito

proporzionalmente rispetto agli importi concessi quali anticipi, conformemente

alla nota marginale 10075 delle direttive sulle rendite (di seguito: DR), stato

al 1° gennaio 2016 (doc. IV).

1.5. Con

osservazioni del 2 dicembre 2016 l’assicuratore sostiene che malgrado quanto

stabilito dalla nota marginale 10075 DR, ha diritto all’intero importo chiesto

in compensazione e ciò in base all’art. __________ CGA, parte integrante del

contratto tra la ricorrente ed il datore di lavoro dell’assicurato, secondo cui

la persona assicurata cede a RI 1 le sue pretese nei confronti di altri

assicuratori fino a concorrenza delle prestazioni anticipate da RI 1 (doc. VI).

1.6. Con

decreto del 28 aprile 2017 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa gli

__________ mettendo loro a disposizione, a crescita in giudicato del decreto,

in visione, gli atti formanti l’inc. 32.2016.119 ed assegnando loro un termine

scadente il 19 giugno 2017 per l’esame degli atti e per determinarsi in merito

alla procedura, postulando l’acquisizione di eventuali prove (doc. VIII).

Contestualmente

a RI 1 è stato assegnato un termine di 10 giorni entro il quale precisare se la

copertura assicurativa di cui si prevale concerne solo l’attività di ausiliario

di pulizie svolta da PI 1 per la __________ oppure riguarda anche l’attività di

custode svolta per gli __________.

1.7. Dopo

aver chiesto (doc. IX), ed ottenuto (doc. X), una proroga, il 16 maggio 2017 RI

1 ha affermato:

" (…)

1.

Il sottoscritto si rende conto solo ora (purtroppo, e per questo si scusa senza

se e senza ma) – che l’assicurato aveva due datori di lavoro, e cioè la __________

e gli __________. Probabilmente l’errore, ossia il fatto di non aver realizzato

che l’assicurato avesse due datori di lavoro, è sorto analizzando il formulario

“avviso di malattia” al cui punto 8 non figurano altri datori di lavoro (all.

1). Quindi, tornando al quesito posto dal lodevole Tribunale, si può rispondere

dicendo che la copertura assicurativa riguardava solo il lavoro presso la __________”

(doc. XI)

1.8. Il

18 maggio 2017 il TCA ha interpellato l’UAI, chiedendo di prendere posizione

sulle affermazioni dell’assicuratore e rilevando che:

"

(…) nella presa di posizione del 14 novembre 2016

la Cassa __________ ha affermato di aver accertato la corrispondenza temporale

nonché i diritti al rimborso da parte di __________ e degli __________ (doc.

IV).

Ai fini del giudizio vi chiediamo di

voler precisare come è stato accertato presso gli __________ che l’importo

versato dal 1° febbraio 2016 al 31 maggio 2016 lo è stato in sostituzione

del salario, quale anticipo, e dunque a causa di malattia (cfr. doc. da

9 a 15 dell’incarto della cassa di compensazione)” (doc. XII)

1.9. Il

6 giugno 2017 l’UAI si è riconfermato nella richiesta di reiezione del ricorso,

allegando una presa di posizione del 1° giugno 2017 della Cassa __________, la

quale ha affermato:

" (…)

Per le marginali 10065 e 10066 delle

Direttive sulle rendite (DR) sono considerati anticipi che possono essere

direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:

- le prestazioni concesse

facoltativamente nell’attesa di una rendita che l’assicurato ha ottenuto con

riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo

che le ha concesse.

Ora, considerato che l’assicurato ha

continuato a beneficiare del salario (vedi conteggi allegati alla richiesta di

compensazione) anche dopo il deposito, avvenuto in data 6 luglio 2016 (recte:

2015), della domanda AI, la Cassa ha così reputato data la precondizione

prevista dalla sopraccitata direttiva ritenendo il salario una prestazione concessa

facoltativamente.

Aggiuntivamente, può essere d’aiuto una

precedente sentenza di codesto lodevole Tribunale (6 ottobre 2008 – 32.2008.33

– pag. 19) dove si indicava che in assenza di una base contrattuale, secondo il

TF, laddove fossero state fornite prestazioni liberamente, doveva essere

ritenuto sufficiente, per motivare il diritto alla compensazione il consenso

dato per scritto dall’assicurato sull’apposito formulario” (doc. XIII)

1.10. All’assicuratore

è stato assegnato un termine scadente il 16 giugno 2017 per presentare

eventuali osservazioni scritte in merito (doc. XV).

in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’UAI deve versare alla ricorrente

l’importo di fr. 2’628.35, pari alla differenza tra l’ammontare di fr. 5'380 rivendicato

dall’assicuratore e l’importo di fr. 2'751.65 riconosciutogli.

2.1.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove) per i motivi che si desumono dalla lettura delle considerazioni ai

punti di merito che seguono. Il TCA può dunque decidere nella composizione di

un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale

Federale (si vedano in particolare le STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.

Considerandi

2.

; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Con un

giudizio reso a 5 giudici dalla seconda Corte di diritto sociale il 9 settembre

2015.

(STF 9C_807/2014) l’Alta Corte si è confrontata con la materia annullando

una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni siccome emanato a

giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova prassi più

restrittiva. Tale sentenza del 2015 è stata criticata dalla dottrina (cfr. Ivano Ranzanici, La possibilità concessa

dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RTiD I – 2016, p. 307 e ss., in particolare ad 4.3.3 p. 328 e ss.)

siccome il TF si è scostato, senza argomentare e senza giustificare i

presupposti di un cambio di giurisprudenza (che devono ossequiare i presupposti

di cui alla STF 2C_768/2014 del 31 agosto 2015) dalla precedente prassi (in

particolare dal caso sfociato nella STF 9C_211/2010). L’Alta Corte non si è

confrontata con tale suo precedente e non ha riesaminato il contenuto delle

contestazioni del ricorso sfociato nella sentenza del 2011 (come ricorda la

dottrina “… con la sua sentenza 31 agosto 2015 ... Purtroppo … non si è

confrontata con la sentenza … 2011 che nemmeno cita …”). Con un successivo

giudizio della I Corte di diritto pubblico dell’11 novembre 2015 STF 1C_569/2015

il TF è tornato, implicitamente, sulla prassi precedente alla STF

9C_699/2014. Alla luce di quanto precede, e viste le motivazioni di merito

(cfr. Ranzanici, op. cit. n.

4.3.3.1

, p. 328), questa Corte può emanare il suo giudizio monocraticamente.

2.2

Giusta

l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né

costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

Per

l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni

dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:

a. al

datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;

b. a

un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

Ai

sensi dell’art. 85bis cpv. 1 OAI i datori di lavoro, gli istituti di previdenza

professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d’assistenza

pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile in Svizzera che,

in vista della concessione di una rendita dell’assicurazione invalidità, hanno

effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l’arretrato di questa

rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta

salva la compensazione prevista dall’articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno

consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario

speciale al più presto all’atto della domanda di rendita e, al più tardi, al

momento della decisione dell’ufficio AI.

Per

l’art. 85bis cpv. 2 OAI sono considerati anticipi (lett. a) le prestazioni

liberamente consentite, nella misura in cui l’assicurato si sia impegnato a

rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell’arretrato al

terzo che gli ha concesso l’anticipo, (lett. b), versate contrattualmente o

legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di

una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

Secondo

l’art. 85bis cpv. 3 OAI, gli arretrati di rendita possono essere versati

all’organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e

per il periodo nel quale sono stati forniti.

Va

ancora evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso

senza equivoco nei confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve

riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid.

8.3

con riferimenti).

La

citata disposizione di legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA

(SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in

vigore il 1° gennaio 2008.

Per

la nota marginale 10064 DR, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016, di

regola è considerata terzo che ha concesso anticipi anche una cassa malati

autorizzata con cui il datore di lavoro ha stipulato un’assicurazione collettiva

d’indennità giornaliera.

Secondo

la nota marginale 10065 DR, sono considerati anticipi che possono essere direttamente

rimborsati a terzi che li hanno concessi:

10066.

DR – le prestazioni concesse facoltativamente nell’attesa del versamento di una

rendita che l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per

iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;

10067.

DR - le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla

legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo

della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge

preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).

La

nota marginale 10068 DR prevede che sono considerate prestazioni concesse per

contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni

assicurative generali di un’assicurazione collettiva dell’indennità

giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in

campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso

di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno

menzionate soprattutto quelle dell’aiuto sociale pubblico.

Per

la nota marginale 10068.1 nel caso della prestazione di un terzo, si può

valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione

tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione

avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in

cui la rendita fosse stata versata dall’inizio del diritto, non si tratta di un

anticipo.

Per

la nota marginale 10075 se più terzi che hanno effettuato anticipi inoltrano

una richiesta di versamento retroattivo e ognuno di esse adempie le condizioni

formali poste per questo pagamento, il versamento retroattivo sarà ripartito

tra loro proporzionalmente agli importi concessi quali anticipi. Restano

riservati i N. 10068.1 e 10068.2.

A

questo proposito la marginale 10068.1 prevede che nel caso della prestazione di

un terzo si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si

hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata

che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo

importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall’inizio del

diritto, non si tratta di un anticipo. Per la marginale 10068.2 se ad esempio

l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è tenuta per contratto

a pagare dall’inizio del diritto alla rendita AI solo la differenza tra la

rendita e l’indennità giornaliera convenuta e l’importo del versamento retroattivo

copre soltanto il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione, le spese non

coperte assunte dall’aiuto sociale nello stesso periodo non sono considerate un

anticipo (Bollettino AVS n. 241 [d/f]).

2.3

In

concreto l’assicurato è stato messo al beneficio di una rendita AI intera dal

1° febbraio 2016 (ovvero dalla scadenza dell’anno d’attesa) al 31 maggio 2016 (tre

mesi dopo il miglioramento dello stato di salute avvenuto il 24 febbraio 2016) per

un totale di fr. 6'072.

Nel

medesimo periodo l’assicuratore ricorrente ha versato un importo di fr. 11'174.35.

In

applicazione dell’art. 85bis cpv. 1 OAI e __________ CGA chiede che

l’amministrazione gli rimborsi fr. 5'380 (fr. 6'072 – fr. 692, ossia dedotto

l’importo versato al Servizio prestazioni complementari).

L’UAI

ha riconosciuto un importo di fr. 2'751.65, mentre fr. 2'628.35 sono

stati versati al datore di lavoro __________.

Di

principio l’agire dell’UAI è corretto. Infatti, sia l’assicuratore che il

datore di lavoro hanno fatto valere la compensazione nelle modalità e nei tempi

previsti dalla legge (art. 85bis cpv. 1 OAI), ossia per mezzo dell’apposito

formulario prima dell’emissione della decisione AI.

In

tal caso, conformemente alla marginale 10075 DR, avendo entrambe

le parti inoltrato una richiesta di versamento retroattivo adempiendo le

condizioni formali, l’UAI ha ripartito tra loro gli importi proporzionalmente ai

rimborsi concessi quali anticipi. Come emerge dalla presa di posizione del 14

novembre 2016 della Cassa __________, “accertata la corrispondenza temporale

nonché i diritti al rimborso da parte di entrambi i terzi, la Cassa ha regolato

la pendenza con il versamento alla RI 1 dell’importo di fr. 2'751.65 e al

datore di lavoro di fr. 2'682.35” (doc. IV). Trattandosi di importi

rivendicati da terzi, superiori all’ammontare degli arretrati disponibili, la

cassa ha applicato la nota marginale 10075 ripartendo il versamento retroattivo

proporzionalmente agli importi concessi quali anticipi sulla base della

seguente formula:

RI

1: 6'072 x 5'380

= 2'751.65

11’872

Datore di lavoro: 5'800 x 5’380 = 2'628.35

11’872

L’assicuratore

non contesta l’applicabilità delle direttive, ma sostiene che “nonostante

quanto stabilito nella nota marginale 10075” RI 1 abbia diritto “all’intero

importo fatto valere”, in base all’art. __________ CGA.

Per

l’art. __________ CGA se il diritto alla rendita di un’assicurazione statale o

aziendale non è ancora stato definito, la RI 1 può anticipare in via facoltativa

l’indennità giornaliera assicurata. In questo caso, a decorrere dall’inizio del

diritto a una rendita RI 1 esige il rimborso delle prestazioni erogate in

eccesso. A tale proposito, essa può scegliere se inoltrare questa richiesta di

rimborso alla persona assicurata, oppure all’assicuratore che versa la rendita.

L’eventuale anticipo di prestazioni è perciò espressamente associato alla riserva

di domanda di rimborso al momento del versamento successivo di una rendita. La

domanda di rimborso avviene per un ammontare equivalente alla rendita assegnata

per lo stesso periodo. La persona assicurata cede alla RI 1 le sue pretese nei

confronti di altri assicuratori fino a concorrenza delle prestazioni anticipate

dalla RI 1.

Sennonché,

questo Tribunale evidenzia che PI 1 lavorava quale ausiliario di pulizie presso

la __________ e quale custode di palazzo presso gli __________.

Il

contratto assicurativo contro la perdita di guadagno in caso di malattia cui fa

riferimento la ricorrente è stato firmato solo con la __________ (doc. A2 e

doc. XI), che, rettamente, non ha fatto valere alcuna domanda di compensazione.

Lo

stesso assicuratore, in data 16 maggio 2017, ha rilevato di essersi accorto “solo

ora” che l’assicurato aveva due datori di lavoro (doc. XI). La __________

con la quale è stato sottoscritto il contratto assicurativo e che non ha

chiesto alcunché in compensazione e gli __________ che non hanno sottoscritto alcun

contratto assicurativo con l’assicuratore ricorrente e dunque non sono

vincolati dal citato art. __________ CGA e dalle altre norme del contratto contro

la perdita di guadagno in caso di malattia.

Ciò

non significa tuttavia che la decisione possa essere confermata.

Da

una parte PI 1 è stato inabile al lavoro dal 6 febbraio 2015 a causa di una

patologia alle spalle che lo ha reso incapace al lavoro al 100% nell’attività

di ausiliario di pulizia per la __________ (cfr. rapporto finale SMR dell’11

aprile 2016, doc. AI pag. 188). L’assicuratore ricorrente ha versato le indennità

giornaliere pattuite contrattualmente.

D’altra

parte fino al 5 febbraio 2015 PI 1 ha svolto l’attività di “portinaio e custode,

con compiti di sorveglianza e pulizia” per un orario di 2 ore e 30 minuti

al giorno in media ed un salario mensile di fr. 1’450 (12 ore a settimana in

media). Dal 6 febbraio 2015, ossia dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha continuato

a svolgere l’attività di “portinaio e custode, con compiti di sorveglianza” ma

“senza compiti di pulizia”. L’orario di lavoro è stato ridotto ad 1 ora al

giorno in media, per 6 ore settimanali in media, ossia del 50%. Il salario non

è stato modificato (cfr. il “questionario per il datore di lavoro: integrazione

professionale/rendita” del 24 luglio 2015; pag. 86 e seguenti incarto AI).

Quale

stipendio “attuale” è stato confermato l’importo di fr. 1'450 al mese,

pari a fr. 17'400 all’anno (pag. 88 e 89 incarto AI), come emerge anche dal

certificato di salario relativo all’intero anno 2015 (doc. 47 incarto cassa di

compensazione).

Ciò

significa che dei fr. 1'450 percepiti, fr. 725 (50%) lo erano per l’attività effettivamente

svolta, mentre fr. 725 (50%) lo erano quali prestazioni concesse

facoltativamente per compensare la perdita di salario dovuta a malattia. Alla

domanda 2.13: “Di quali prestazioni beneficia il collaboratore/la collaboratrice?”,

il datore di lavoro ha infatti indicato: “proseguimento del versamento dello

stipendio” e alla domanda: “quale assicurazione versa l’indennità per

perdita di guadagno per malattia o infortunio?” il datore di lavoro ha

indicato: “per ora, nessuna” (pag. 89 incarto AI).

Nel

corso del mese di agosto 2015 è poi stata diagnosticata una rottura completa

del sopraspinato e infraspinato con retrazione dei tendini alla spalla destra,

che ha necessitato un (nuovo) intervento chirurgico di protesi totale inversa

il 18 settembre 2015 e che ha reso l’assicurato completamente inabile al lavoro

(pag. 156-157 e 166 e seguenti AI).

Il

medico SMR, dr. med. __________, l’11 aprile 2016, sulla base del referto del

23.

febbraio 2016 del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e ortopedia

(pag. 16 incarto cassa malati dell’incarto AI), ha accertato una completa

inabilità lavorativa dell’interessato dal 6 febbraio 2015 quale ausiliario di

pulizia e un’incapacità lavorativa al 100% come custode ma solo fino al 23

febbraio 2016 (pag. 188 incarto AI). Dal 24 febbraio 2016 l’interessato è tornato

abile al lavoro al 100% quale custode (pag. 188 incarto AI), ossia proprio

nell’attività ritenuta idonea dagli __________ nel questionario compilato il 24

luglio 2015 e svolta dall’interessato dopo l’insorgere del danno alla salute. Ed

in effetti la rendita AI, in seguito all’abituale raffronto dei redditi, è

stata correttamente versata fino al 31 maggio 2016, ossia tre mesi dopo il

miglioramento dello stato di salute (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI, pag. 192 incarto

AI).

Alla

luce di quanto sopra esposto, questo TCA deve concludere che non è stato

accertato se nel periodo litigioso (1° febbraio 2016 – 31 maggio 2016 e

segnatamente dal 24 febbraio 2016) l’assicurato ha svolto la precedente attività

di custode, senza i compiti di pulizia abbandonati in seguito all’insorgere del

danno alla salute (cfr. il “questionario per il datore di lavoro:

integrazione professionale/rendita” del 24 luglio 2015; pag. 86 e seguenti

incarto AI) e dunque se parte del salario versato dagli __________ (fr. 725,

ossia il 50%) lo è in realtà stato per un’attività effettivamente svolta (quale

controprestazione per il lavoro esercitato), oppure se l’assicurato non ha più

lavorato e dunque l’intero importo (fr. 1'450) costituisce una prestazione

concessa liberamente come vuole l’art. 85bis cpv. 2 OAI. Ciò porterebbe ad una

modifica del calcolo di ripartizione degli importi da versare proporzionalmente

alle parti, giacché gli __________ potrebbero rivendicare “solo” la metà

dell’importo versato in quel periodo, ossia fr. 2'900.

Ne

segue che prima di decidere sull’effettiva ripartizione dell’importo da compensare,

occorre effettuare ulteriori accertamenti.

La

decisione deve pertanto essere annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché

interpelli gli __________ e PI 1 circa la natura dei loro rapporti nel periodo

litigioso e meglio per stabilire se l’interessato ha svolto ed in che misura

l’attività di custode come descritta nel questionario per il datore di lavoro

del 24 luglio 2015. A questo proposito, quale ulteriore indizio per stabilire

se l’interessato ha svolto o meno tale attività, occorrerà verificare, con

l’ausilio della Cassa di compensazione alla quale sono affiliati gli __________,

se in quel periodo PI 1 è stato sostituito da un’altra persona per lo

svolgimento dell’attività di custode.

2.4

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per ulteriori accertamenti.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti