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Decisione

32.2016.120

Richiesta di una rendita AI. Conferma degli accertamenti medici in ambito psichiatrico ma rinvio degli atti all'amministrazione per approfondire l'aspetto economico

10 maggio 2017Italiano80 min

Source ti.ch

Fatti

i sintomi non possono essere spiegati da una malattia somatica e costituiscono

l’attenzione principale dell’assicurato sarebbe corretto porla ma ricordo che

tale sintomatologia si è presentata la prima volta in corso di un episodio

depressivo (2001-2002) per poi scomparire e ripresentarsi nuovamente a distanza

di anni e, pertanto, a mio avviso è corretto considerarla come una

manifestazione clinica al pari dell’ansia somatica e dei sintomi di ansia

libera mostrati durante l’ultimo episodio depressivo. Ciò rappresenta inoltre

uno dei criteri di esclusione più comunemente usati (criterio B ICD10) per il

disturbo da dolore somatoforme.

Il fatto che, anche attualmente, permanga una

polarizzazione del pensiero è comprensibile alla luce della struttura

personologica dell’assicurato, seppur ben differenziato, e delle sue difficoltà

a trovare strategie adattive pienamente efficaci ed il permanere, come

sottolineato dal curante, di una difficoltà nel mantenere l’unitarietà di psiche

e soma, facilita lo scarico dell’ansia con produzione di sintomi somatici.

Peraltro, nel rapporto di dimissione dalla clinica di __________ del novembre

2011, la diagnosi di disturbo somatoforme era considerata come collaterale

rispetto alla sindrome depressiva ricorrente.

(…)

Conclusioni

In conclusione ritengo che siano giustificate

le seguenti incapacità lavorative

(…)

In attività confacente:

- IL 100% dal settembre 2010 al maggio 2012

- IL 50% dal giugno 2012

all’aprile 2014 (tempo pieno, rendimento ridotto)

- IL 40% dal maggio 2014 al

settembre 2014 (tempo pieno, rendimento ridotto)

- IL 25% dall’ottobre 2014 al

marzo 2015 (tempo pieno, rendimento ridotto)

- IL 10% da aprile 2015 (tempo pieno,

rendimento ridotto)

L’attività confacente, ampiamente descritta in

discussione, corrisponde sostanzialmente a quella svolta dall’assicurato presso

la __________ con continuità almeno dall’agosto 2013 e che, in precedenza, aveva

svolto almeno dal giugno 2012 con le misure di riallenamento al lavoro. Nella

descrizione delle risorse e deficit secondo il vocabolario Mini-ICF e che è

stato stilato a partire dallo stato attuale, si evidenzia come in attività

confacente tutte le dimensioni risultino meno inficiate dalla psicopatologia.

Ritengo che sul piano farmacologico sia utile

mantenere una terapia antidepressiva con la Fluoxamina eventualmente

potenziandone la posologia, anche per la prevenzione delle ricadute che, dopo

il secondo episodio, peraltro più grave e soprattutto duraturo del primo,

risultano statisticamente più probabili anche se non certe. Non ritengo

opportuni al momento interventi di reintegrazione professionale peraltro già

attuati con buon esito in passato. Per quanto riguarda i quesiti dell’avvocato RA

1 cui credo di avere risposto in discussione, aggiungo che la prognosi permane

a mio avviso aperta e molto favorevole in attività confacente mentre potrebbe

non esservi un ripristino pieno della capacità lavorativa nell’attività

abituale (direttore della __________) anche se sicuramente si potrà avere un

ulteriore e sensibile miglioramento rispetto all’attuale 50% di IL. Pertanto

ritengo utile una rivalutazione del quadro e con esso della capacità

lavorativa, soprattutto in attività abituale tra 12-18 mesi.” (pag. 484-490

incarto AI)

Con

scritto del 25 marzo 2015 la dr.ssa med. __________, FMH medicina interna

generale, ha affermato che “dalla lunga anamnesi, dall’esame clinico e da

quelli paraclinici si può quindi concludere che il paziente presenta da anni e

in maniera continua un disturbo somatoforme con dolore cronico somatoforme che

non solo incide in maniera importante sull’attività lavorativa (abilità

lavorativa valutata secondo il mio parre non superiore al 50%) ma anche sulla

sfera familiare e sociale” (pag. 491 incarto AI).

L’8

febbraio 2016 il medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha affermato:

" (…)

Nel mio rapporto del 27.10.2014 ho attestato una

incapacità lavorativa nella misura del 50% senza fare distinzione fra

l’attività abituale o un’attività confacente da un punto di vista teorico.

Inoltre ho evidenziato quanto nella sua attività presso la ditta __________, il

signor RI 1 presentava ancora una perdita della capacità di concentrazione e

una stanchezza psicofisica che lo rendeva lento e con una diminuzione del

rendimento lavorativo.

Nella mia telefonata del 01.04.2015 ho precisato con

il collega Dr. med. __________ che la mia valutazione d’incapacità lavorativa

del signor RI 1 era valida sia per la sua attività attuale sia per un’attività

confacente e che prospettavo (come espresso anche nel mio rapporto) un suo

recupero totale della capacità lavorativa a medio termine (e non a breve

termine come espresso dal collega a pagina 23 del suo rapporto).

Nelle sue conclusioni il collega Dr. med. __________

ha precisato che l’assicurato presenta una incapacità lavorativa per la sua

attività attuale nella misura del 50% dal mese di aprile del 2014 e per

un’attività confacente nella misura del 40% dal mese di maggio del 2014, del

25% dal mese di ottobre del 2014 al mese di marzo del 2015 e del 10% dal mese

di aprile del 2015.

Il collega ha valutato la capacità lavorativa del

signor RI 1 alla luce di quanto osservato nelle sue visite del mese di marzo

del 2015 e ha ipotizzato che il suo recupero in un’attività confacente era

progressivo come è stato da lui esposto.

Dal mio punto di vista il recupero che ha presentato

il mio paziente è stato ben più lento rispetto a quanto sostenuto dal collega

Dr. med. __________. Mi risulta che il suo stato psichico nel mese di ottobre

2014 (vedi mio rapporto del 27.10.2014) era ancora compromesso e che la sua

incapacità lavorativa era ancora del 50% in un’attività confacente. Questo

stato è durato fino alla fine del mese di dicembre del 2014. Dal mese di

gennaio del 2015 egli presentava una incapacità lavorativa nella misura del 40%

e poi dal mese di marzo del 2015 (momento della valutazione peritale) egli

presentava una incapacità lavorativa del 30%.

In seguito il decorso del quadro clinico, nonostante

il potenziamento del trattamento antidepressivo con Fluvoxamina fino a 300

mg/dì, ha continuato a presentare delle fluttuazioni tali da giustificare una

incapacità lavorativa duratura del 40%, come tuttora.

La sintomatologia che egli manifesta è

caratterizzata da sbalzi dell’umore e stati d’ansia generalizzata che si

presentano con una frequenza settimanale e che esacerbano la sintomatologia

algica già nota. Complessivamente detto quadro clinico ha una ripercussione

sulla capacità lavorativa del paziente in quanto si sente insicuro, lento e

meno affidabile.” (pag. 567/568 incarto AI)

Il

24 febbraio 2016 i periti del CPAS hanno affermato:

" (…)

Ho preso visione dell’incarto che mi ha inviato su

supporto informatico e delle considerazioni espresse dal Dr. __________ nel suo

scritto dell’08.02.2016 forte di osservazione del decorso per 10 mesi dopo la

mia valutazione peritale. Sulla presa di posizione differente da quella da me

espressa in perizia non entro e non trovo nello scritto del collega elementi

clinici che la motivino e supportino ma si tratta evidentemente di una

differente valutazione. Mi permetto di aggiungere che il Dr. __________ nel suo

scritto non parla di un ulteriore peggioramento del quadro nonostante riferisca

(come sua diversa valutazione) una IL in attività confacente del 30% a marzo

2015 e successivamente una IL aumentata al 40% che perdurerebbe a tutt’oggi

nonostante l’incremento della farmacoterapia.

Per quello che riguarda il fatto che il curante nel

corso della telefonata a margine della perizia del 01.04.2015 avesse affermato

che prospettava un recupero nel medio e non nel breve termine evidentemente non

ci siamo compresi appieno anche se sono solito appuntare immediatamente dopo la

telefonata il contenuto del colloquio.

Per quanto riguarda lo sviluppo successivo concordo

comunque con lei che solo una valutazione dello status attuale e del decorso

sia opportuna; (…)” (pag. 574 incarto AI)

Il

14 marzo 2016 il dr. med. __________ ha affermato:

" (…)

Come già informato nel mio scritto del 08.02.2016

(vedi allegato), lo stato del signor RI 1, sebbene abbia manifestato un

miglioramento clinico con una riduzione degli stati d’ansia (al suo tempo

frequenti), un alzamento del tono dell’umore e una diminuzione degli stati in

cui manifestava una sintomatologia somatica florida (dolore lombare, dolore

agli arti inferiori, sensazione di crampi addominali), tuttavia il quadro non

ha presentato una totale remissione come avevo prospettato nel mio rapporto del

27.10.2014.

Sul piano delle attività che egli svolge regolarmente

presso la ditta __________, si evidenzia una diminuzione della resistenza, un

affaticamento psicofisico, una diminuzione della sua capacità decisionale, una

diminuita capacità di concentrazione, dell’attenzione e del ritmo lavorativo.

Sul piano clinico presenta una ruminazione di

pensieri di tipo ossessivo (pensieri ricorsivi e coatti) a tematica

pessimistica e d’insicurezza riguardo al proprio futuro. Queste idee emergono

quotidianamente in modo improvviso e permangono per alcune ore durante la giornata

provocando in lui uno stato di blocco e rallentamento del pensiero, oppure una

somatizzazione algica.

(…)

Ritengo che il quadro clinico segue un decorso

fluttuante e che complessivamente la sua incapacità lavorativa rimane nella

misura del 40% sia in una attività confacente che nella sua attività abituale.

Per quanto riguarda la prognosi sono del parere che si tratta di un quadro

resistente al trattamento e che si prospetta una sua incapacità lavorativa

parziale a lungo termine.” (pag. 582/583 incarto AI)

Il

27 aprile 2016 i periti del CPAS hanno redatto una perizia psichiatrica di

decorso, dalla quale emerge:

" (…)

6. DIAGNOSI (ICD-10)

6.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità

di lavoro

Sindrome depressiva ricorrente ultimo episodio

depressivo medio-grave in parziale remissione (F33.41).

(…)

7. DISCUSSIONE

L’esame clinico dell’attuale valutazione di decorso

appare essere del tutto sovrapponibile a quello del marzo 2015; l’assicurato

continua a presentare oscillazioni infradiane dell’umore e una polarizzazione

ideica sul somatico ma riesce comunque a gestire la propria attività

lavorativa, riesce a mantenere contatti con l’esterno e a rapportarsi con i

diversi professionisti che afferiscono alla __________. Ha mantenuto le stesse

mansioni di gestione quotidiana sia della manutenzione che delle pulizie e

anche la pianificazione, anche dopo che la moglie è ritornata a lavorare. Anche

al domicilio condivide pienamente con lei la gestione della figlia e della casa

e anche i rapporti appaiono essere migliorati dopo essere stati messi alla

prova negli anni precedenti anche se faticano (…) L’umore appare sub deflesso e

ancora fluttuante anche se non sono presenti anedonia e apatia ma

prevalentemente una maggiore insicurezza e un continuo raffronto con la

spigliatezza e prontezza che aveva mostrato negli anni in cui lavorava alla __________.

Tali confronti con il funzionamento passato tendono a portare l’assicurato ad

un vissuto soggettivo di malessere che tuttavia non ha correlati obiettivi in

sintomi che possano giustificare la diagnosi categoriale di un disturbo

depressivo endogeno. Nonostante questo, il fatto che permanga una lieve

sintomatologia depressiva, che sia palpabile il permanere di uno stato di

tensione con prevalente scarico dell’ansia a livello somatico, che perdurino,

anche se in modo minore rispetto al passato e sovrapponibile alla precedente

valutazione, periodi di maggior polarizzazione ideica e ricorso ad indagini

tese a chiarire l’origine del malessere e potenzialmente a recuperare lo stato

precedente, permettono di considerare l’episodio depressivo non ancora

completamente risolto. Questo nonostante una farmacoterapia a dosaggi adeguati

svolta per gran parte dell’anno con una breve interruzione. (…)

La volontà di diventare monitore di Nordic walking

anche per conciliate il benessere derivante dall’esercizio associa la

possibilità di reperire clientela (indice di capacità di progettazione) ma

anche ad una autostima evidente non del tutto compromessa (l’attività di

monitore comporta comunque il ritenersi ancora in grado di organizzare e

supervisionare gli altri). Non sono presenti inoltre idee di colpa e indegnità

o di rovina, né idee autolesive, né rallentamento motorio o riduzione

dell’appetito e della libido ma sostanzialmente è la componente di ansia

somatica a permanere ed a polarizzare l’ideazione, anche se il suo influsso

sulla capacità lavorativa, come dimostra la capacità di far fronte agli impegni

attuale sia come orario che come rendimento, appare molto limitato presso la __________.

Tengo a ricordare come il mandato peritale sia quello di valutare la capacità

lavorativa, anche in base alle risorse e ai limiti dettati da una patologia

codificabile secondo un sistema di classificazione internazionale; sebben

l’assicurato presenti ancora una sintomatologia questa è del tutto

sovrapponibile alla valutazione precedente in cui mi sembra che già si fosse

motivato sulla base dell’esame clinico del mini ICF il perché si ritenesse

giustificata una IL del 50% nell’attività abituale di direttore della __________

e del 10% nell’attività già allora svolta presso la __________.

(…)

Confermo, come già sottolineato nella precedente

perizia che uno dei criteri di esclusione del disturbo da dolore somatoforme

sia la sua comparsa prevalentemente all’interno di episodi depressivi e, dal

momento che non ritengo pienamente risolto l’ultimo episodio, considero tale

sintomatologia all’interno di una manifestazione patomorfica del disturbo in un

soggetto con tratti di personalità con caratteristiche di rigidità, alta

competitività, senso del dovere e di urgenza e pressione del tempo che

corrispondono alla personalità A secondo Rosenman e Friedman. Di questo

comunque si era tenuto conto sia nella precedente che nell’attuale perizia

nella valutazione dell’incapacità lavorativa.

(…)

Conclusioni

In conclusione non si sono verificati peggioramenti

né miglioramenti del quadro clinico rispetto alla precedente valutazione

dell’aprile 2015, pertanto ribadisco il permanere di una IL del 50%

(diminuzione del rendimento) in qualità di direttore della __________ e del 10%

(diminuzione del rendimento) presso la __________ da considerarsi attività

adeguata. (…)

Non ritengo attualmente medicalmente indicati

interventi di integrazione professionale.

La prognosi appare lievemente peggiore rispetto alla

stima precedente per cui, anche se non si esclude un ulteriore recupero della

capacità lavorativa, i questo dovrà essere valutato nel medio periodo (un paio

di anni). Consiglio di effettuare in associazione alla farmacoterapia una

psicoterapia mirata, attraverso la tecnica EMDR, anche se non mi è possibile

stimare se ciò potrà avere ripercussioni anche sulla capacità lavorativa.”

(pag.594 e seguenti incarto AI)

Il

25 novembre 2016 il curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha affermato:

" (…)

Il Dr. med. __________ ha visitato il signor RI 1 in

data 21 e 27.04.2016 nell’ambito di una rivalutazione del decorso del quadro

psicopatologico. Dopo una dettagliata descrizione dello stato clinico, egli

nelle sue conclusioni conferma la sua posizione riguardante il grado

d’incapacità lavorativa del mio paziente, ossia una incapacità lavorativa nella

misura del 50% per la precedente attività presso la ditta __________ e di una

incapacità lavorativa nella misura del 10% nella sua attuale attività presso la

ditta __________.

Al contrario del parere del Dr.med. __________, dal

mio punto di vista ribadisco che il mio paziente ha manifestato un

miglioramento clinico lento e progressivo che detto cambiamento sia da essere

situato solo a partire dal 01.01.2015 con una incapacità lavorativa del 40% e

poi a partire dal 01.03.2015 nella misura del 30% (stato clinico che coincide

con il momento in cui il collega ha visitato il signor RI 1 per la prima

volta).

Inoltre osservo che il decorso clinico del mio

paziente segue un andamento fluttuante e che fino al momento delle valutazioni

eseguite dal collega nel mese di aprile 2016 erano evidenti i periodi di

oscillamento della sintomatologia nonostante le terapie in atto.

Sebbene si erano ridotti gli stati d’ansia (a suo

tempo frequenti), si riscontrava un innalzamento del tono dell’umore e una

diminuzione degli stati in cui si manifestava una sintomatologia somatica

florida (dolore lombare, dolore agli arti inferiori, sensazione di crampi

addominali), tuttavia il quadro non ha presentato un assestamento tale da poter

giustificare un miglioramento duraturo e sostanziale. Ancora sul piano clinico

presenta una ruminazione di pensieri di tipo ossessivo (pensieri ricorsivi e

coatti) a tematica pessimistica e d’insicurezza riguardo al proprio futuro.

Queste idee emergono quotidianamente in modo improvviso e permangono per alcune

ore durante la giornata provocando in lui uno stato di blocco e rallentamento

del pensiero, oppure una somatizzazione algica. Per questo motivo anche nella

mia valutazione del decorso inviata all’Ufficio AI del 14.03.2016 ritenevo che

il mio paziente presentasse una incapacità lavorativa nella misura del 40%.

Va ricordato che seguo il paziente con una frequenza

regolare (ogni tre settimane) e che egli non solo si è mostrato da sempre

collaborante al trattamento propostogli ma ha messo in atto numerose strategie

terapeutiche per mitigare la sua sofferenza psicofisica quale: agopuntura,

yoga, costellazioni famigliari, trattamento chiropratico, massaggio medicale,

dieta ed esercizi diversi. Da un punto di vista farmacologico segue un

trattamento con Fluvoxamina 100 mg 0-0-0-3. E da tre mesi in trattamento EMDR

presso la Dr.ssa __________, medico psichiatra, come consigliato dal dr.med. __________.

Sul piano dell’attività che egli svolge regolarmente

presso la ditta __________, si evidenzia una diminuzione della resistenza, un

affaticamento psicofisico, una diminuzione della sua capacità decisionale, una

diminuita capacità di concentrazione, dell’attenzione e del ritmo lavorativo.

Ritengo che il quadro lavorativo segue un decorso

fluttuante e che complessivamente la sua incapacità lavorativa rimane nella

misura del 40%, nella sua attività attuale presso la ditta __________ e del 50%

presso la ditta __________. Per quanto riguarda la prognosi sono del parere che

si tratta di un quadro resistente al trattamento e che si prospetta una sua

incapacità lavorativa parziale a lungo termine” (doc. VI)

Il

15 dicembre 2016 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha affermato:

" (…)

Faccio innanzi tutto presente che l’assicurato è

stato peritato nel novembre 2011 (visita fiduciaria del Dr. __________ per __________),

nel marzo aprile 2015 dal CPAS, Dr. __________, infine ancora dallo stesso Dr. __________

per il CPAS nell’aprile 2016.

Nell’ultima sua valutazione il Dr. __________ ha

riscontrato uno status psichico rispettivamente risorse disponibili non

significativamente diverse dalla sua stessa precedente perizia.

Pur non escludendo a priori un decorso fluttuante

dei sintomi, ben 4 osservazione tra il 2015 e il 2016 hanno portato a rilevare

risorse e limiti praticamente invariati.

Quanto ritiene il Dr. __________ si inserisce

pertanto in un diverso apprezzamento dello psichiatra curante dello status

osservato dal Dr. __________, il quale concorda con il curante che permane un

certo livello d’inabilità lavorativa di lunga durata maggiormente marcata

nell’ambito lavorativo in cui l’assicurato ha maggiori responsabilità.

In conclusione, non emergono elementi nuovi

rispettivamente modificazioni significative di fatti noti che permettano di

modificare la precedente presa di posizione SMR.” (doc. VIII/1)

2.4. Per

poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di

ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261;

115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1

pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili.

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e

122 V 160 consid. 1c).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi: cfr. DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e

di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al

3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di

accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche

sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi

su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con

riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;

8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del

23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, consid. 5.3).

2.5. Va

ancora rammentato che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione

invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con

riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali

decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso

concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; cfr. sentenza 32.2016.23 del 15

marzo 2017).

Non

è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo

sulla base delle diagnosi poste.

Va

qui segnalata la STF 9C_55/2016 del 14 luglio 2016 nella quale il TF ha

sviluppato la seguente considerazione: “(…) Il est

vrai que le Tribunal fédéral fait généralement preuve de réserve avant de

reconnaître le caractère invalidant d'un trouble de la lignée dépressive. Il a

notamment précisé récemment que les troubles légers et moyens de la lignée

dépressive, qu'ils soient récurrents ou épisodiques, ne peuvent être considérés

comme des atteintes à la santé à caractère invalidant que dans les situations

où ils se révèlent résistants aux traitements pratiqués, soit lorsque

l'ensemble des thérapies (ambulatoires et stationnaires) médicalement indiquées

et réalisées selon les règles de l'art, avec une coopération optimale de

l'assuré, ont échoué. Ce n'est que dans cette hypothèse - rare, car il est

admis que les dépressions sont en règle générale accessibles à un traitement -

qu'il est possible de procéder à une appréciation de l'exigibilité sur une base

objectivée, conformément aux exigences normatives fixées à l'art. 7 al. 2, 2e

phrase, LPGA (ATF 140 V 193 consid. 3.3 p. 197 et les références; voir

également arrêts 9C_146/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.2 et 9C_13/2016 du 14

avril 2016 consid. 4.2). Cette jurisprudence a pour corollaire qu'une

évaluation médicale portant sur le caractère invalidant de troubles de la

lignée dépressive doit reposer non seulement sur un diagnostic constaté selon

les règles de l'art, mais également sur une description précise du processus

thérapeutique (y compris le traitement pharmacologique) et sur une évaluation

détaillée de l'influence d'éventuels facteurs psychosociaux et socioculturels

sur l'évolution et l'appréciation du tableau clinique. (…)” (STF

9C_55/2016 del 14 luglio 2016 consid. 4.2).

Questa

giurisprudenza è stata confermata dalla sentenza 8C_814/2016 del 3 aprile 2017,

destinata a pubblicazione (cfr. anche sentenza 8C_5/2017 dell’11 aprile 2017,

consid. 5.2; sentenza 8C_34/2017 del 12 aprile 2017, consid. 4.3), dove il TF,

al consid. 5.3.2, ha riaffermato il medesimo concetto, evidenziando che per

l’Alta Corte, con riferimento alla sentenza 8C_444/2016 del 31 ottobre 2016

(consid. 6.2.2), una visita presso lo psichiatra ogni 2 o tre settimane è

insufficiente nell’ambito di una terapia efficace in caso di depressione:

" (…)

Unter den gegebenen Umständen ist es entgegen der

Ansicht der Versicherten unbehelflich, dass der psychiatrische Experte die

Chronifizierung der depressiven Störung attestierte. Denn nach der

Rechtsprechung gelten leichte bis mittelschwere psychische Störungen grundsätzlich

als therapeutisch angehbar (SVR 2016 IV Nr. 29 S. 88 E. 4.2,

9C_340/2015); erweisen sich leichte und mittelgradige depressive Störungen

ausnahmsweise als therapieresistent, stellen sie nur dann einen

invalidisierenden Gesundheitsschaden dar, wenn eine konsequente Therapie in dem

Sinne erfolgte, dass die aus fachärztlicher Sicht zumutbaren (ambulanten und

stätionären) Behandlungsmöglichkeiten in kooperativer Weise optimal und

nachhaltig ausgeschöpft wurden (SVR 2016 IV Nr. 52 S. 176 E. 4.2 mit Hinweisen,

9C_13/2016). Die vorinstanzliche Feststellung, wonach die monatliche Behandlung

wenig intensiv sei und damit von einer psychotherapeutischen Behandlung in

nützlicher Kadenz nicht die Rede sein könne, ist zutreffend. Denn nach der

bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist ein Termin alle zwei bis drei Wochen für

eine konsequente Depressionstherapie ungenügend (Urteil 8C_444/2016 vom 31.

Oktober 2016 E. 6.2.2; vgl. auch SVR 2016 IV

Nr. 51 S. 173 E. 5.3.2 [8C_131/2016], wo die Vorinstanz es offen liess, ob eine

Behandlung alle 14 Tage ausreiche, das Bundesgericht die Therapieresistenz

hingegen v.a. wegen der zweimalig erreichten Verbesserungen als fraglich hielt,

und Urteil 8C_399/2016 vom 24. August 2016 E. 5.3, wo die Empfehlung des

Experten zur Weiterführung der bisherigen Therapie u.a. als Hinweis auf die

fehlende Therapieresistenz gewertet wurde). Somit ist im vorliegenden Fall, in

welchem die Versicherte bloss eine Konsultation pro Monat beim Externen

Psychiatrischen Dienst ihres Wohnkantons besucht und der psychiatrische Experte

zwar eine Chronifizierung, nicht aber eine Therapieresistenz festhält, kein

invalidisierender Gesundheitsschaden erstellt. An diesem Ergebnis ändert auch

der Umstand nichts, dass der psychiatrische Gutachter Aggravation und

Verdeutlichungstendenzen klar verneinte.”

2.6. In

concreto l’insorgente contesta la perizia del CPAS del 9 aprile 2015 e il

successivo referto di decorso del 27 aprile 2016 nella misura in cui conclude

per un’incapacità lavorativa, in attività adatte, del 25% dal mese di ottobre

2014 (e del 10% da aprile 2015), sostenendo che, conformemente a quanto

accertato dal medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, l’incapacità lavorativa sarebbe del 50% dal mese di ottobre al

mese di dicembre 2014, del 40% in gennaio e febbraio 2015, del 30% dal mese di

marzo 2015, per poi assestarsi al 40% (doc. I).

Nel

caso di specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio i

referti del dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia,

capo clinica del CPAS, sottoscritti anche dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria

e psicoterapia, __________ del CPAS e confermati dai medici SMR, dr. med. __________

(pag. 609 e seguenti incarto AI) e dr. med. __________ (doc. VIII/1).

Tali valutazioni sono da

considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I periti si sono espressi

su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente

tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità

lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite

effettuate presso di loro.

Ai referti va attribuita

piena forza probante.

Nel merito il dr. med. __________,

che ha visitato l’insorgente il 26 e 31 marzo 2015 (pag. 465 incarto AI),

nonché il 21 e 27 aprile 2016 (pag. 594 e seguenti incarto AI), ha spiegato

Considerandi

dettagliatamente le ragioni per le quali ha posto la diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente, ultimo episodio depressivo medio-grave in parziale

remissione (F33.41), come il curante, escludendo invece quella di disturbo del

dolore somatoforme, posta sia dal curante che dal perito dell’assicurazione

malattie. Lo specialista ha in particolare evidenziato che non è soddisfatto il

criterio C della sindrome da somatizzazione secondo l’ICD 10 e meglio il “persistente

rifiuto di accettare il responso medico che non vi è un’adeguata causa somatica

alla base dei sintomi” (pag. 484 incarto AI), poiché l’interessato, pur

rivolgendosi a diversi specialisti nella ricerca di una causa organica ai suoi

mali, ha accettato le loro diagnosi ed il fatto che vi possa essere una causa

psicogena dei sintomi, cercando di sottoporsi non solo a trattamenti

psicologici e terapeutici, ma anche ad una serie di interventi complementari.

Il dr. med. __________ ha poi rilevato che è più corretto ritenere questa

sintomatologia quale “manifestazione clinica al pari dell’ansia somatica e

dei sintomi di ansia libera mostrati durante l’ultimo episodio depressivo”,

ciò che rappresenta “uno dei criteri di esclusione più comunemente usati

(criterio B ICD 10) per il disturbo da dolore somatoforme” (pag. 487

incarto AI). Lo specialista ha inoltre rammentato che il “fatto

che, anche attualmente, permanga una polarizzazione del pensiero è

comprensibile alla luce della struttura personologica dell’assicurato, seppur

ben differenziato, e delle sue difficoltà a trovare strategie adattive

pienamente efficaci ed il permanere, come sottolineato dal curante, di una

difficoltà nel mantenere l’unitarietà di psiche e soma, facilita lo scarico

dell’ansia con produzione di sintomi somatici. Peraltro, nel rapporto di

dimissione dalla clinica di __________ del novembre 2011, la diagnosi di

disturbo somatoforme era considerata come collaterale rispetto alla sindrome

depressiva ricorrente” (pag. 487 incarto AI).

Non va del

resto dimenticato che l’insorgente non contesta la diagnosi posta dal perito,

bensì l’incapacità lavorativa accertata dal mese di ottobre 2014.

Sennonché,

anche su questo punto, lo specialista ha motivato approfonditamente le sue

conclusioni, spiegando le ragioni dell’evoluzione della patologia nel corso del

tempo. Nel referto del 9 aprile 2015 il dr. med. __________ ha rilevato che “l’evoluzione,

seppur molto lenta, di questo secondo episodio depressivo , senza dubbio più

grave e duraturo del precedente” verificatosi nel 2001-2002, “non fa

escludere un completo ripristino dello stato di salute nei prossimi 12-18 mesi

anche perché a partire dal maggio 2012, inizialmente in modo molto lento, si è

assistito ad un costante miglioramento sintomatologico che è andato di pari

passo con quello della capacità lavorativa” (pag. 487 incarto AI). Il

perito ha poi rilevato di concordare con il medico SMR, dr. med. __________, “che

l’assicurato sia complementare ed in grado di supplire alla moglie, come

dimostra anche il fatto che, durante la sua assenza da settembre 2014 che

perdura anche ad oggi, egli porti avanti autonomamente e, evidentemente, con

sufficiente efficacia, il lavoro alla __________” (pag. 487 incarto AI).

Il 24

febbraio 2016 e nel successivo referto del 27 aprile 2016 il dr. med. __________

ha preso posizione sul certificato dell’8 febbraio 2016 del medico curante, dr.

med. __________, rilevando che quest’ultimo non apporta elementi medici

oggettivi che possano sovvertire le conclusioni peritali e motivando,

approfonditamente ed in maniera convincente, le ragioni delle sue conclusioni

circa l’evoluzione dell’incapacità lavorativa (pag. 574 e 594 e seguenti

incarto AI).

Il perito ha

rammentato, con riferimento al precedente referto, che stando “agli elementi

anamnestici raccolti, l’ulteriore miglioramento oltre il 50% si può datare

proprio dopo l’aprile 2014 quando l’assicurato ha goduto, da giugno a novembre

di quell’anno, di un aiuto alla disoccupazione per mantenere un lavoro presso

la __________ e vi è stato da allora un costante e lieve ma sensibile

miglioramento come dimostra il fatto che la frequenza delle visite del curante

era diminuito dall’aprile 2014 e, ancor più, da settembre 2014, da quando cioè

la moglie aveva abbandonato il lavoro perché a termine della gravidanza e

l’assicurato si è maggiormente attivato alla __________, per la quale ha

sviluppato idee e progetti anche se, a suo dire, deve sempre costantemente

differenziare l’attività perché presenta ancora dolori”. Il dr. med. __________

ha poi sottolineato come “né la psicologa __________ né il Dr. __________

rilevano nei loro rapporti dell’ottobre-novembre 2014 la presenza di

sintomatologia francamente depressiva, così come anche nell’attualità,

l’episodio depressivo appare in seppur parziale remissione, anche perché, a

partire da febbraio 2015, la nuova curante generalista ha, in accordo con il

Dr. __________, provveduto ad inserire in terapia un antidepressivo come la

Fluvoxamina 100mg/die che l’assicurato ricorda di aver già assunto in passato,

che avrebbe favorito, nel corso dell’ultimo mese, un ulteriore miglioramento

con maggior controllo delle crisi d’ansia e maggior attivazione anche se, già

durante l’inverno, si era notato un ripristino seppur parziale delle attività

sciistiche” (pag. 596 incarto AI). Il perito ha poi affermato che l’esame

clinico della valutazione di decorso dell’aprile 2016 appare sovrapponibile a

quello del marzo 2015 e l’insorgente, pur presentando oscillazioni infradiane

dell’umore e una polarizzazione ideica sul somatico, riesce comunque a gestire

la propria attività lavorativa, a mantenere contatti con l’esterno e a

rapportarsi con i diversi professionisti che afferiscono alla __________.

L’interessato ha mantenuto le stesse mansioni di gestione quotidiana sia al

lavoro che a domicilio. “Non sono presenti inoltre idee di colpa e indegnità

o di rovina, né idee autolesive, né rallentamento motorio o riduzione

dell’appetito e della libido ma sostanzialmente è la componente di ansia

somatica a permanere ed a polarizzare l’ideazione, anche se il suo influsso

sulla capacità lavorativa, come dimostra la capacità di far fronte agli impegni

attuale sia come orario che come rendimento, appare molto limitato presso la __________”

(pag. 606 incarto AI). Lo specialista ha quindi accertato che rispetto al

precedente quadro clinico non si sono verificati peggioramenti né miglioramenti

e quindi l’incapacità lavorativa del 10% in attività leggere è confermata.

I certificati del medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria

e psicoterapia, non sono atti a sovvertire le convincenti conclusioni peritali.

Lo specialista si limita a contrapporre la sua opinione a quella del perito

senza tuttavia apportare elementi medici oggettivi di novità, non presi in

considerazione dal dr. med. __________, che possano mettere in discussione le

motivate ed approfondite valutazioni del CPAS.

A questo

proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la

differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e

il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di

trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013.

consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010).

Al ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

Con sentenza 9C_757/2016

del 10 febbraio 2017 il TF ha rammentato, al consid. 4.2, che “il fatto che

il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla

giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti)” e che “al

contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la

necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami

che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per

cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di

dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto

di fiducia che lo unisce a quest’ultimo”.

Circa

l’asserita fluttuazione dello stato di salute evidenziato dal curante, da

ultimo nel referto del 25 novembre 2016 (doc. VI), va rilevato che ciò che è

intrinseco alla patologia di cui è affetto l’insorgente e di cui il perito,

come già detto, ha tenuto conto.

Del resto,

anche il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

rilevato che, “pur non escludendo a priori un decorso fluttuante dei

sintomi, ben 4 osservazioni tra il 2015 e il 2016 hanno portato a rilevare

risorse e limiti praticamente invariati. Quanto ritiene il Dr. __________ si

inserisce pertanto in un diverso apprezzamento dello psichiatra curante dello

status osservato dal Dr. __________, il quale concorda con il curante che

permane un certo livello d’inabilità lavorativa di lunga durata maggiormente

marcata nell’ambito lavorativo in cui l’assicurato ha maggiori responsabilità”

(doc. VIII).

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere

le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Quanto alla

circostanza che il ricorrente ha rilevato, in via abbondanziale, di soffrire

delle conseguenze fisiche di due ernie del disco che gli impedirebbero

segnatamente di stare seduto per periodi prolungati va evidenziato da una parte

che nel rapporto finale del medico SMR del 3 maggio 2016 se ne è tenuto conto.

Tra le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa figura infatti lo “stato

dopo intervento per ernia del disco intervertebrale a L4-L5 nel 2012 senza

recidiva” (pag. 609 incarto AI).

L’assicurato

da parte sua in sede ricorsuale non ha prodotto alcun certificato medico

specialistico in ambito reumatologico/neurologico circa la presenza di una

patologia invalidante.

Se è vero che la procedura

dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio

ed il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle

parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le

apprezza liberamente (cfr. art. 61 LPGA), d’altra parte questo principio

non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle

parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo

comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si

avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente

richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:

in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze

dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.

158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e

assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti,

correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia

il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da

un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata

prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga

altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita deve fornirne la prova.

In concreto in assenza di

qualsiasi certificato medico specialistico in ambito reumatologico/neurologico

che attesti la presenza di una patologia invalidante, non si giustifica la

necessità di ulteriori accertamenti.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che quanto

accertato dal perito del CPAS, dr. med. __________ e confermato dai medici SMR,

dr. med. __________ e dr. med. __________, va tutelato.

Alla luce della

documentazione medica agli atti il TCA rinuncia di conseguenza all’allestimento

della perizia richiesta.

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.7

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, in attività adatte e confacenti al suo stato di salute

l’insorgente, dopo il periodo di totale incapacità lavorativa durante il quale

è stata riconosciuta una rendita intera, va ritenuto incapace al lavoro al 50%

dal 1° giugno 2012 all’aprile 2014, al 40% dal maggio 2014 al settembre 2014,

al 25% dall’ottobre 2014 al marzo 2015 ed al 10% dall’aprile 2015 (cfr. anche

decisione impugnata, doc. A).

Occorre ora stabilire

il grado d’invalidità.

2.8

Per quanto concerne il

reddito da valido, il ricorrente non censura la qualifica di dipendente, ma contesta

la presa in considerazione del salario di fr. 76'180 da ultimo conseguito quale

direttore della __________ ed afferma di essere titolare sia di un diploma

cantonale di capo posatore diplomato ASLT, sia di un diploma federale di

maestro posatore di pavimenti. Egli evidenzia che il salario di maestro

posatore a livello federale ammonta a fr. 6'300 al mese, mentre a livello

cantonale il CCL prevede un importo di fr. 5'803, ma non contempla la categoria

di maestro posatore per la quale occorre aggiungere un importo di fr. 1'000. Il

salario da valido va dunque fissato in fr. 88'439.

Subordinatamente ritiene

che occorre prendere in considerazione il reddito mensile di maestro posatore

di fr. 6'300 al mese, ossia fr. 81'900 all’anno. In ogni caso, anche volendo

prendere in considerazione il reddito da ultimo conseguito per il lavoro svolto

per la __________, secondo l’insorgente occorre ancora aggiungere “diversi

benefici in natura dipendenti dal fatto che egli lavorava come dipendente della

ditta riconducibile alla sua famiglia”.

2.8.1

Con sentenza 9C_348/2016 del 7

dicembre 2016 il TF ha rammentato che:

" (…)

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado

di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato nel modo più

concreto.

3.2.2

Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Questo

perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata

avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224; SVR 2009 IV n. 34 pag. 95, sentenza 9C_24/2009 del 6 marzo 2009,

consid. 3.2 con riferimenti).

3.2.3

Tuttavia, in

circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati

statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS)

edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora non fosse

possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico,

segnatamente qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima

attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario percepito non

corrispondesse manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di

conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; ad esempio se

l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro,

si trovava in disoccupazione o percepiva una remunerazione inferiore alle

usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui

il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno

alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione

dell'invalidità (cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con

riferimenti).

(…)

5.1

Nel caso concreto

emerge chiaramente dagli accertamenti operati dalla Corte cantonale che il

ricorrente, diplomato in Italia quale meccanico di veicoli, in seguito è stato

attivo come autista e operaio tuttofare all'estero ed è giunto in Svizzera nel

2000, dove ha lavorato quale operaio su cantieri del sottosuolo, svolgendo

molteplici mansioni: autista di veicoli pesanti e operaio tuttofare fino al

2002, in seguito come operaio generico addetto ai cantieri del sottosuolo; nel

2008.

segue un corso professionale sul brillamento di mine in galleria, ossia

acquisisce la formazione di fuochino. Dopo l'infortunio del 2006 egli ha

ripreso il lavoro sui cantieri dovendolo però interrompere più volte a causa di

ricadute d'ordine medico. La riformazione professionale non è andata a buon

fine, avendola quest'ultimo in fine rifiutata.

5.2

Alla luce di questi fatti

si deve ritenere che il reddito da valido non poteva essere determinato in

maniera attendibile come lo richiede la giurisprudenza (cf. consid. 3.2.1 e

3.2

), anche perché non vi sono indizi concreti relativi a un eventuale piano

di carriera. In assenza di elementi di base concreti ci si sarebbe dovuti

fondare su valori statistici (cfr. consid. 3.2.3), ovvero nel caso in rassegna

riferirsi al salario statistico più favorevole di fr. 77'103.- per il 2012

(cfr. consid. 4.1). Raffrontando tale reddito con quello da invalido di fr.

56'119.- ritenuto dal Tribunale cantonale (cfr. consid. 2.7 del giudizio

impugnato), non contestato dal ricorrente, si ottiene un grado di invalidità

del 27% che non dà diritto ad alcuna rendita.

5.3

La censura secondo

cui la Corte cantonale avrebbe dovuto considerare il salario da ultimo

conseguito presso il Consorzio B.________, ovvero quello del 2010 (fr.

73'194.-), adeguandolo però sull'arco di tempo di 12 mesi e aggiornato al 2012

(fr. 98'018.07), non merita accoglimento, in quanto tale attività è stata

svolta solo per alcuni mesi e, come già menzionato, non può essere ritenuta

attendibile ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata (cfr. consid. 3.2.2

e 3.2.3), considerato altresì che mai prima di allora il ricorrente aveva

ottenuto un salario del genere, ossia così elevato. Non vi è dunque arbitrio

(cfr. consid. 1) da parte della Corte cantonale che, su tale questione di fatto

(cfr. consid. 3.1), ha negato l'attendibilità dei dati postulati dal

ricorrente.

5.4

Infine, anche la

richiesta del ricorrente di utilizzare quale salario da valido quello di

minatore fuochino, così come imposto dai contratti collettivi obbligatori e da

lui cifrato in fr. 103'944.- annui, non merita accoglimento. Come già

ampiamente rilevato in assenza di salari effettivamente realizzati, ossia se

non è possibile determinare il reddito da valido in modo concreto, si

utilizzano i dati statistici (cfr. consid. 3.2.3 con rinvii). In tale contesto,

il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i

salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle

retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del

22.

agosto 2006 consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del

13.

giugno 2003 consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 pubblicata in: RCC 1986

pag. 434 seg.). Inoltre, nel caso in rassegna, si rileva altresì che non vi è

alcuna dimostrazione che il ricorrente avrebbe effettivamente ottenuto

l'importo di fr. 103'944.- su cui vorrebbe che ci si fondasse. Il ricorrente,

in modo del tutto astratto, si è solo limitato a elencare tutti i possibili

supplementi salariali potenzialmente ottenibili nell'ambito dei lavori

sotterranei dalla CNM dell'edilizia: tale modo di procedere non merita di

essere seguito. (…)”

Con sentenza 9C_710/2016

del 18 aprile 2017, in un caso relativo ad una revisione di una rendita, il TF

ha confermato quanto sopra e nel caso particolare ha affermato:

" (…)

4.3

Nel caso concreto non è

contestato il tipo di percorso, rispettivamente l'evoluzione professionale, che

il ricorrente avrebbe intrapreso (sul come trarre deduzioni supplementari dal

percorso professionale effettivamente svolto tra la determinazione della

rendita iniziale e la revisione in corso, cfr. sentenza 9C_33/2016 del 16

agosto 2016 consid. 7.1). Il disaccordo verte sull'evoluzione salariale in

tutte le sue componenti, incluse le modalità del suo aggiornamento.

Il ricorrente, pittore imbianchino dal 1972, ha

continuato a svolgere la sua attività lavorativa iniziale anche dopo il grave

infortunio agli arti inferiori, nei limiti funzionali stabiliti. È evidente che

in più di 40 anni d'attività, anche se dopo l'infortunio in modo ridotto e

benché non abbia ottenuto nessun certificato di formazione pratica, egli ha

potuto acquisire una solida esperienza professionale, di rilevante importanza

in un lavoro prevalentemente di natura manuale come quello di pittore

imbianchino. Non si giustifica pertanto nel caso di specie l'uso, che rimane

eccezionale, dei dati derivanti dal CCL di categoria in termini apodittici e

acritici. La grande esperienza lavorativa acquisita in 40 anni di attività

esclude l'utilizzo dei valori minimi previsti nel CCL di categoria. Ne consegue

che la determinazione del reddito da valido mediante i dati desumibili dal CCL

di categoria, così come menzionata dalla Corte cantonale, non può essere

seguita e il reddito da valido deve pertanto essere determinato in applicazione

dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano dall'inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (di

seguito: ISS). (…)”

Con sentenza 9C_33/2016

del 16 agosto 2016, citata nella sentenza 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, e

sempre relativa ad una revisione, il TF ha rammentato:

" (…)

7.1

En ce qui

concerne tout d'abord le revenu sans invalidité, on rappellera qu'est

déterminant le salaire qu'aurait effectivement réalisé l'assuré sans atteinte à

la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. En règle générale,

on se fonde sur le dernier salaire réalisé avant l'atteinte à la santé, compte

tenu de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente.

Au regard des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances

personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles

d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré

aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité.

Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de

la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 58 consid. 3.1 p. 59 et la référence).

Dans la procédure de révision, à la différence de

la procédure initiale à l'issue de laquelle le droit à la rente est déterminé

pour la première fois, le parcours professionnel effectivement suivi

entre-temps par la personne assurée est connu. Celui-ci permet éventuellement -

à la différence toujours de l'octroi initial de la rente - de faire des

déductions (supplémentaires) quant à l'évolution professionnelle et salariale

hypothétique sans atteinte à la santé. Pour examiner alors ce que la personne

assurée aurait atteint sur le plan professionnel et salarial sans atteinte à la

santé ou de quelle manière son salaire se serait développé, il faut tenir

compte de l'ensemble des circonstances survenues jusqu'au moment de la révision

(ATF 139 V 28 consid. 3.3.3.2 i. f. p. 31; arrêt 8C_564/2013 du 17 octobre 2013

consid. 6.1 et les références).

Selon la jurisprudence, il est aussi possible de

tirer du parcours professionnel de la personne invalide des conséquences quant

à l'évolution hypothétique qui serait survenue sans l'atteinte à la santé

lorsque la personne assurée a continué à exercer la même activité après

l'événement invalidant. On ne saurait toutefois, sans autres raisons, déduire

du succès d'une carrière professionnelle poursuivie après l'invalidité,

singulièrement d'une amélioration effective des revenus, que l'assuré aurait

aussi occupé une position semblable sans invalidité dans le domaine

professionnel habituel. Une telle évolution positive peut en effet résulter de

circonstances favorables indépendantes des compétences professionnelles de

l'assuré. Ce qui est déterminant, c'est l'ensemble des circonstances jusqu'au

moment de la révision. Si depuis la décision initiale de rente la personne

assurée a démontré des qualifications professionnelles particulières, que ce

soit en raison d'une formation continue ou d'un engagement important et que

cela a eu des répercussions sur le salaire d'invalide, il s'agit d'un indice

important que l'assuré qui a continué à exercer la même activité après

l'atteinte à la santé aurait connu une évolution équivalente s'il était resté

en bonne santé (RAMA 2005 n° U 533 p. 40 [U 339/03]; arrêts I 47/04 du 6

décembre 2004 consid. 1.2.2 et 9C_607/2012 du 17 avril 2013 consid. 3; voir

aussi arrêt 8C_255/2010 du 16 novembre 2010 consid. 2).”

2.8.2

In concreto, dopo aver

lavorato dal 1982 al 1987 presso la __________ nella posa di pavimenti,

dapprima come apprendista poi come operaio e dal 1987 al 1993 presso la __________,

azienda di famiglia di cui l’interessato non è azionista, come operaio ed in

seguito quale operaio e capo operaio, l’insorgente è diventato direttore di

quest’ultima società dal 1993 al 2011, nonché, per il periodo dal 2008 al 2011,

anche amministratore (cfr. pag. 50 incarto AI).

Il ricorrente ha nel

contempo conseguito sia un diploma cantonale di capo posatore diplomato ASLT

(doc. C), sia un diploma federale di maestro posatore di pavimenti (doc. D).

Dall’estratto conto

individuale risulta che l’insorgente sin dal 1997 e tranne nel 2002 (anno in

cui, come emerge dalla perizia del CPAS, è stato affetto da una depressione),

ha sempre conseguito salari soggetti a contribuzione attorno ai fr. 70'000 (fr.

70'630 nel 1997, fr. 71'630 nel 1998, fr. 70'159 nel 1999, fr. 73'830 nel 2000,

fr. 72'099 nel 2001, fr. 43'664 nel 2002, fr. 68'500 nel 2003, fr. 70'170 nel

2004, fr. 71'520 nel 2005, fr. 71'720 nel 2006, fr. 70'720 nel 2007, fr. 69'680

nel 2008), con l’eccezione del 2009, anno precedente il danno alla salute, quando

ha percepito fr. 76'180 (nel 2010, anno d’inizio dell’incapacità lavorativa:

fr. 58'162; cfr. doc. A; cfr. questionario del datore di lavoro del 28 marzo

2011, pag. 66 incarto AI), importo preso in considerazione dall’UAI quale

reddito da valido.

Non vi sono pertanto

motivi per far riferimento ai salari fissati nei contratti collettivi di

lavoro, né occorre far capo ai dati statistici (cfr. sentenza 9C_348/2016 del 7

dicembre 2016 consid. 3.2.1 e seguenti).

L’insorgente sostiene

tuttavia, in via subordinata, che all’ammontare di fr. 76’180 occorre

aggiungere “diversi benefici in natura dipendenti dal fatto che egli

lavorava come dipendente della ditta riconducibile alla sua famiglia” (doc.

I).

L’UAI afferma da parte sua

che l’interessato non avrebbe definito quale sarebbero i benefici in natura che

egli percepiva dalla __________ (cfr. da ultimo doc. VIII) e, con la decisione

impugnata, fa riferimento all’art. 25 cpv. 1 OAI per il quale sono considerati

redditi del lavoro secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili qui

quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, esclusi tuttavia

(lett. a) le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario, cagionata

da infortuni o malattia, implicante un’incapacità lavorativa debitamente

comprovata, (lett. b) i componenti del salario per i quali il lavoratore non

può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata

capacità al lavoro, (lett. c) le indennità di disoccupazione, le indennità per

perdita di guadagno (LIPG) le indennità giornaliere dell’assicurazione

invalidità.

Ora, nel rapporto

d’inchiesta per l’attività professionale indipendente esperita il 15 luglio

2014.

(pag. 370 e seguenti incarto AI), l’ispettrice, dopo aver esaminato anche

il certificato di salario dell’interessato, ha affermato che “il reddito

indicato dal datore di lavoro nel questionario è di fr. 76'180.-; a questa

cifra è necessario aggiungere anche la quota per rappresentanza (fr. 8'400.-

non assoggettati) indicata da certificato di salario, che l’assicurato ha

confermato, durante l’incontro, essere uno dei bonus attribuiti alla sua

posizione dirigenziale. Il reddito senza invalidità ammonta così a fr. 84'580”

(pag. 376 incarto AI). A questo proposito, dal riassunto allestito in data 25

aprile 2014 da una funzionaria dell’UAI, emerge, circa l’attività esercitata

per la __________, che “l’assicurato non avrebbe mai percepito dividendi

dalla SA di cui era dirigente. Avrebbe percepito unicamente un salario quale dipendente

e il beneficio di utilizzare l’auto della ditta a scopi privati” (pag. 342

incarto AI).

Alla luce di questi fatti,

ritenuto che l’utilizzo privato dell’automobile aziendale, come del resto i

bonus, a differenza del risarcimento spese, sono di principio considerati

salario determinante (cfr. sentenza 30.2016.19+25-26 del 22 settembre 2016,

consid. 2.9 e 2.10 e marginale 2062 delle direttive sul salario determinante

[DSD]), e dunque soggetti a contribuzione, su questo punto è necessario un

approfondimento, volto a chiarire la natura esatta di questo importo (spese di

rappresentanza, utilizzo privato dell’automobile o bonus), a stabilire per

quale motivo non è stato soggetto a contribuzione, interpellando la Cassa di

compensazione competente alla quale va segnalato questo aspetto, e a decidere se

esso va aggiunto al reddito da valido di fr. 76'180 come sembrava ritenere

l’ispettrice dell’UAI.

La necessità di ulteriori

approfondimenti, come si vedrà di seguito, non concerne unicamente il salario

da valido.

2.9

Il

reddito da invalido è determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In concreto, mentre per il

2012.

ed il 2013 occorre applicare, in assenza di dati salariali concreti, i dati

statistici nazionali evinti dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467

pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente la tabella TA1 2012 skill level

(NOGA08), per il 2014 e gli anni seguenti, si impongono ulteriori accertamenti.

Infatti, dal

1° giugno 2014 l’interessato lavora per

la __________ dove il 30 maggio 2014 ha concluso un contratto di lavoro,

sottoscritto da lui e, per la società, da suo padre __________ (pag. 366

incarto AI) e dove figura che il salario versato per un’attività al 50% ammonta

a fr. 2'000 lordi al mese per tredici mensilità (cfr. pag. 365 incarto AI),

ossia fr. 52'000 all’anno al 100% (26'000 al 50%; cfr. anche la decisione

relativa agli assegni per il periodo di introduzione [API] del 10 luglio 2014,

doc. 7 incarto assicurazione contro la disoccupazione; cfr. inoltre la nota

telefonica dell’11 giugno 2014 dove figura invece che il salario sarebbe di fr.

2'400 al mese per tredici mensilità (pag. 359).

La

questione va approfondita.

Infatti,

il medico SMR, il 23 aprile 2015 (ed il 3 maggio 2016, cfr. pag. 609 incarto

AI), ha indicato che “si considera attività adeguata quella attuale presso

la __________” (pag. 494). Lo stesso perito nel referto del 27 aprile 2016

sembra ritenere che l’attività presso la __________ sia quella più adatta e che

in altri ambienti lavorativi l’interessato non potrebbe sfruttare al meglio la

sua capacità lavorativa (pag. 602 incarto AI: “[…] riesce a reggere i ritmi

lavorativi attuali anche se il padre stesso avrebbe sottolineato che, se fosse

alle dipendenze di qualcuno o dovesse rispettare ritmi ed orari imposti,

probabilmente il suo rendimento sarebbe inferiore rispetto all’attuale impiego

alla __________, che sembra quello attualmente più confacente ai suoi disturbi

[…]”; pag. 605 incarto AI: “[…] nell’attività precedente presso la __________

la IL permanga del 50% (intesa come diminuzione del rendimento) visti i carichi

di lavoro e di responsabilità e, questo vale anche in una attività

verosimilmente dipendente in cui non possa trovare degli spazi e dei ritmi

autonomi che invece riesce a ritagliarsi presso la __________ […]”; pag.

606.

incarto AI : “[…] appare difficile nel medio periodo che l’assicurato

possa ulteriormente aumentare la sua attuale capacità lavorativa, soprattutto

in un attività differente da quella attualmente svolta presso la __________ […]”;

pag. 607 incarto AI :” […] e del 10% (diminuzione del rendimento) presso al __________

da considerarsi attività adeguata […]”).

Malgrado

queste considerazioni, per il raffronto dei redditi l’UAI ha utilizzato i dati

statistici nazionali evinti dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari anche per il periodo successivo al maggio

2014.

Questo

Tribunale ritiene invece che, alla luce delle affermazioni del perito e del

medico SMR, questo aspetto vada maggiormente approfondito. Occorre infatti stabilire,

da una parte, se l’insorgente è capace al lavoro nelle percentuali accertate

dal perito e dal medico SMR, in relazione alle attività adeguate, solo per il

lavoro svolto presso la __________ oppure anche presso altri datori di lavoro,

in un altro ambiente lavorativo, e dall’altra il salario effettivamente

conseguito presso quest’ultima società nel corso degli anni (dal giugno 2014).

Effettuati

questi accertamenti l’UAI dovrà stabilire se quale reddito da invalido, per il

periodo successivo al maggio 2014, non debba essere preso in considerazione

quello conseguito presso la __________, a condizione che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn"). In caso contrario l’amministrazione dovrà

spiegare le ragioni per le quali occorre far capo ai dati statistici

nazionali evinti dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari, del 2014.

A

questo proposito, circa l'impossibilità di esercitare, per motivi psichici,

un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro, cfr. in particolare:

sentenza 32.2011.254 dell'8 agosto 2012 nella quale il TCA ha considerato che

le condizioni poste dai periti medici a proposito del lavoro “ideale” –

corrispondente “ad un ambiente di lavoro che riesca a tollerare i limiti

dettati dal disturbo di personalità dell’interessata, quindi sereno e non

conflittuale, con possibilità di lavorare in maniera autonoma, in assenza di

colleghi competitivi ed in generale dove non sia indispensabile essere in grado

di inserirsi in uno spirito di gruppo” – sono irrealistiche considerate le

esigenze poste attualmente dal mercato del lavoro; sentenza 9C_984/2008 del 4

maggio 2009, concernente un assicurato il cui disturbo della personalità

(personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in un ambiente

confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale, nella quale

il TF ha ritenuto che le concessioni smisurate che verrebbero richieste a un

potenziale datore di lavoro, rendano l’esercizio di un’attività lucrativa

incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico e la sentenza

9C_910/2011 del 30 marzo 2012, nella quale l’Alta Corte ha considerato non realistiche,

su un mercato equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un

assicurato, ritenuto, da un punto di vista medico, ancora abile al lavoro in

maniera completa solo in un determinato ambiente lavorativo, nel quale sia

chiamato a svolgere compiti meno complessi, senza tempi assillanti, in un clima

lavorativo familiare e tollerante (per un ulteriore casistica cfr. anche le

sentenze 32.2015.14 del 2 novembre 2015 e 32.2015.139 del 6 settembre 2016).

2.10

In queste condizioni, non essendoci certezza circa l’ammontare

del salario da valido e da invalido da prendere in considerazione per il

raffronto dei redditi la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato

all’UAI per effettuare i necessari accertamenti economici.

Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha

modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente

deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in

cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita)

viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti

(consid. 3.2).

In concreto,

con la conferma delle percentuali delle rendite nel dispositivo, su questo

specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la

sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo;

cfr. sentenza 32.2014.70 del 30 marzo 2015, sentenza 32.2014.126 del 27 luglio

2015).

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi 2.8.2 e 2.9,

fermo restando il diritto ad una rendita intera dal 1° agosto 2011, a mezza

rendita dal 1° ottobre 2012 e ad un quarto di rendita dal 1° settembre 2014 al

31 gennaio 2015.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono a carico dell’UAI che verserà al ricorrente fr. 2'500.-- a

titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti