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Decisione

32.2016.122

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10 maggio 2017Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i vari documenti, anche la decisione del 19 novembre 2015 (doc. 54 pag. 156) dell’assicuratore

infortuni, che gli ha attribuito una rendita di invalidità del 12% e

un’indennità per menomazione dell’integrità del 15%, ritenuto che dalla visita

medica del 17 agosto 2015 è risultata da quel dì una capacità lavorativa del

100% in attività leggere.

L’Ufficio AI ha chiesto ai medici curanti di pronunciarsi sullo stato

di salute dell’assicurato (docc. 60-62, 67) e ha sottoposto al Servizio Medico

Regionale tutta la documentazione raccolta per valutazione, il quale il 2

agosto 2016 (doc. 69) ha fatto proprie le conclusioni emerse dalla visita medica

di chiusura __________ del 17 agosto 2015 (doc. 169). Il dr. med. __________

dell’SMR ha così concluso che dal (secondo infortunio alla spalla sinistra del)

19 marzo 2013 l’assicurato era inabile al 100% nella precedente attività,

mentre in altre attività leggere rispettose dei limiti funzionali stabiliti dal

perito nominato dall’assicuratore infortuni l’interessato era abile al 100% dal

giorno della visita medica.

1.3. Con decisione del 26

settembre 2016 (doc. A), che ribadisce integralmente il progetto di decisione

del 18 agosto 2016 (doc. 70), l’Ufficio AI ha stabilito che l’assicurato non

aveva diritto né a una rendita di invalidità né a dei provvedimenti

professionali.

Sulla base della nuova documentazione medica acquisita, il

Servizio Medico Regionale ha ritenuto che lo stato di salute dell’assicurato

era rimasto invariato rispetto alle valutazioni mediche effettuate in

precedenza e ha dunque confermato che la capacità lavorativa in attività

adeguate era del 100%.

Rifacendosi al calcolo del grado della perdita di guadagno esposto

nella decisione del 24 febbraio 2016, l’amministrazione ha quindi concluso che

l’assicurato non aveva diritto a una rendita di invalidità. Partendo da un

reddito da valido medio di Fr. 48'990.- risultante dai redditi costanti e

regolari conseguiti negli anni 2009-2011, che aggiornato al 2013 corrisponde a

Fr. 49'766.-, l’Ufficio AI l’ha paragonato al reddito statistico da invalido di

Fr. 57'846.- conseguibile quell’anno per 41,7 ore di lavoro settimanali e ridotto

dell’8% per la necessità di svolgere unicamente attività leggere, per ottenere

un grado di invalidità nullo con conseguente rifiuto della rendita.

Infine, misure d’ordine professionale, volte al conseguimento di

una riqualifica di base, non risultavano attuabili.

1.4. Con ricorso del 26 ottobre

2016 (doc. I) RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto al TCA d’esperire

una “perizia equanime” sulla cui base emanare una nuova decisione che

disponga la messa in atto di provvedimenti di integrazione professionale; in

via subordinata ha postulato di concedergli “una rendita AI almeno in

ragione del 50%.”.

Il ricorrente ha evidenziato che il suo stato di salute era

compromesso sia dal profilo fisiologico sia psicologico, tanto che assumeva

antidepressivi.

L’assicurato ha inoltre posto l’accento sulla necessità di una riqualifica

professionale già proposta dall’assicuratore infortuni, sostenendo che

l’amministrazione non si deve limitare ad un aiuto al collocamento. Oltre a

ciò, le sue limitate entrate economiche l’hanno portato a chiedere prestazioni assistenziali

e questa situazione potrebbe anche comportare il mancato rinnovo del permesso

di soggiorno. “In tal senso”, ha affermato il patrocinatore del

ricorrente, “una rivalutazione della situazione potrebbe condurre a un

compromesso, ad esempio, esperiti i tentativi di riformazione, assegnare una

rendita del 50% così da permettere al fratello esercente a __________, di

impiegare il ricorrente per il rimanente 50%, ad esempio come aiuto cucina per

le insalate e i dessert, non potendo in ogni caso, come attestato dal Dr. med. __________

tornare a fare il pizzaiolo, apparendo la situazione della spalla

definitivamente compromessa. Potrebbero anche essere presi in considerazione un

collocamento part time in una casa per anziani, rispettivamente altri lavori.

Se si optasse invece per una riformazione, è evidente che il reinserimento

dovrebbe poter avvenire progressivamente, dal momento che il signor RI 1 non

lavora ormai più da 4 anni. Anche dopo il periodo di disoccupazione di 3 mesi,

egli non ha potuto tornare a lavorare, assumendo antidepressivi, ma è palese

che questa non possa essere la soluzione finale del problema.” (doc. I pag.

3).

1.5. Nella sua risposta del 3

novembre 2016 (doc. VI) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso e di

confermare la decisione impugnata.

L’amministrazione non ha ravvisato alcun motivo per distanziarsi

dal rapporto finale SMR del 2 agosto 2016, che si fonda sulla documentazione

medica raccolta e che conferma le diagnosi già poste in ambito infortunistico,

rilevando inoltre che la sindrome depressiva in trattamento e le lesioni

degenerative della colonna vertebrale, tratto cervicale, non hanno alcun influsso

sulla capacità lavorativa. Non essendovi dunque elementi medici che comprovino la

presenza di un’incapacità lavorativa maggiore a quella attestata dall’amministrazione

in occasione della prima richiesta di prestazioni del 2013, secondo l’Ufficio

AI lo stato di salute dell’assicurato è quindi rimasto invariato.

Per di più, il ricorrente ha manifestato un dissenso puramente

soggettivo nei confronti della valutazione operata dall’Ufficio AI, non

producendo nuovi elementi oggettivi di natura medica: i referti prodotti con il

ricorso erano infatti già presenti agli atti e sono stati già valutati

dall’assicuratore infortuni. In assenza di elementi tali da inficiare la

valutazione dell’SMR, la stessa va considerata come valida base di giudizio.

Non v’è dunque alcun motivo per procedere ad ulteriori accertamenti di natura

medica.

Per quanto concerne il diritto alla riformazione professionale,

l’Ufficio AI ha rilevato che oltre a non raggiungere il grado minimo del 20%

per avere diritto a simili provvedimenti, ad ogni modo già in occasione della

prima richiesta di prestazioni era stato concluso che l’assicurato, senza dover

prima intraprendere una riqualifica professionale, poteva direttamente svolgere

delle attività adeguate al suo stato di salute.

Il diniego di prestazioni va dunque confermato.

L’insorgente non ha formulato nuove osservazioni (doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha rifiutato

di concedere al ricorrente una (nuova) rendita di invalidità e dei

provvedimenti professionali, poiché dagli ulteriori accertamenti medici

esperiti è risultato che lo stato di salute dell’assicurato sarebbe rimasto

invariato rispetto alle valutazioni mediche effettuate nell’ambito della prima

domanda di prestazioni. La capacità lavorativa è quindi stata confermata essere

del 100% in attività adeguate alle sue condizioni di salute nel rispetto di una

serie di limitazioni funzionali e pertanto anche in tale evenienza farebbe

stato il calcolo effettuato in precedenza con il metodo ordinario, da cui risultava

un grado AI inferiore al grado minimo pensionabile (0%).

2.2. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio,

e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,

in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di

difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente

un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:

TF] con sentenza U 156/05 del 14

luglio 2006, consid. 5).

2.3. Secondo l’art. 87

cpv. 2 OAI, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve

dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di

assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per

il diritto alle prestazioni.

Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo

per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era

insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché

il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per

l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le

condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di

nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita

limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in

una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art.

87 cpv. 3 e 4 OAI (si tratta dell’attuale art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal

1° gennaio 2012). Scopo di questo requisito è quello di impedire che

l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non

motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una

precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V

198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta

l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in

tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile

di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare

nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198

consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag.

84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198).

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che

qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul

grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto

nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le

conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato

rimasto immutato, abbiano subìto una modificazione notevole (DTF 130 V 349

consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390

consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che

sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione

ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della

nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2).

Nella DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza, l’Alta Corte

ha stabilito che il punto di partenza per la valutazione di una modifica del

grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alle

prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato

che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale

accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei

redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche

Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art.

30/31, pag. 430-433).

Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64 il

TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un

rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti

per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta

essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente nella

domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione,

facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici,

non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve

impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in

questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della

domanda (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5).

Va ancora rilevato che per quanto concerne l’art.

87 cpv. 2 e 3 OAI, è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e

non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito

delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per

convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto

all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal

senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità

che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del

5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio

2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più

la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu

berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit

zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger

hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V

114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato

nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.4. Nel caso di specie, dopo

avere ricevuto la nuova domanda di prestazioni dell’assicurato, che ha

preceduto, in ordine di tempo, l’emanazione della decisione del 24 febbraio

2016 con cui l’Ufficio AI gli ha concesso una rendita di invalidità temporanea

dal 1° aprile 2014 al 30 novembre 2015, l’amministrazione ha interpellato i

medici curanti dell’interessato e ha sottoposto la relativa documentazione

medica al dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, il quale il 2

agosto 2016 si è espresso sullo stato di salute dell’assicurato ritenendo, in

sostanza, che non vi fosse stato alcun peggioramento rispetto alla situazione

valutata in precedenza e posta alla base della decisione di attribuzione di una

rendita intera di invalidità.

Pertanto, ritenendo nuovamente un’incapacità

lavorativa del 100% nella precedente attività di pizzaiolo e una capacità

lavorativa del 100% in attività adeguate, applicando il metodo ordinario di

raffronto dei redditi l’Ufficio AI ha ribadito che il grado di invalidità

dell’assicurato era nullo e quindi che egli non aveva alcun diritto a una

rendita e neppure a dei provvedimenti reintegrativi professionali.

Nel ricorso l’assicurato ha contestato il risultato

a cui è giunta l’amministrazione, evidenziando l’esistenza di disturbi fisici e

psichici che dovrebbero dare luogo dapprima a una riqualifica professionale e poi

da una parte all’attribuzione di una mezza rendita di invalidità e dall’altra

parte alla possibilità di esercitare un’attività lucrativa al 50%.

2.5. L’Ufficio AI ha richiamato

dall’assicuratore infortuni __________, che si è assunto i casi di infortunio alla

spalla sinistra del 25 dicembre 2012 e del 19 marzo 2013 alla base della

richiesta di prestazioni dall’assicurazione invalidità, l’intera documentazione

medica.

Fra i numerosi referti medici agli atti v’era pure la perizia che

l’assicuratore infortuni ha fatto allestire dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia generale e della mano, il quale il 17 agosto 2015

(doc. 169) ha in sostanza concluso che l’attività di pizzaiolo non era più

esigibile in rapporto ai deficit funzionali della spalla adominante sinistra.

L’esperto ha però definito un’esigibilità lavorativa con capacità lavorativa

nella misura massima possibile dal 1° settembre 2015, fermo restando una serie

di limitazioni funzionali ben descritte nel suo rapporto.

Nella sua prima decisione del 24 febbraio 2016, l’Ufficio AI si è

basato sulle predette conclusioni in ambito infortunistico per concedere

all’interessato una rendita intera temporanea.

Nell’ambito della nuova domanda che l’interessato ha formulato il

29 gennaio 2016 (doc. 54), e quindi quando la citata decisione formale non era

ancora stata emanata, l’amministrazione ha interpellato i medici curanti

dell’assicurato.

Il dr. med. __________, FMH medicina interna generale, il 7 marzo

2016 (doc. 60) ha scritto all’amministrazione di avere visto l’interessato il

15 aprile 2015 per controllare le ferite chirurgiche a seguito dell’intervento

ortopedico del 2 aprile 2015. Dopo l’emanazione del progetto di decisione del

20 agosto 2015, il medico l’ha rivisto una sola volta il 25 settembre 2015 per

discutere della situazione inerente all’infortunio.

In quell’occasione l’assicurato gli ha riferito che la situazione

era stabile, che continuava con le terapie farmacologiche e con la

fisioterapia, come pure che era sempre seguito dagli specialisti dr. med. __________

e __________. Dopodiché, il curante non ha più rivisto il ricorrente, ma

regolarmente gli ha fatto delle ricette.

L’Ufficio AI ha quindi interpellato il dr. med. __________, FMH

chirurgia ortopedica, il quale ha trasmesso numerosi rapporti medici datati

2013-2015 relativi ai vari interventi effettuati alla spalla dell’assicurato

(doc. 61).

Il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, il 23 marzo 2016

(doc. 64) ha compilato l’apposito formulario fornitogli dall’Ufficio AI,

indicando uno stato da ricostruzione artroscopica sovraspinato ed acromioplastica

della spalla sinistra il 2 aprile 2015; stato da intervento di stabilizzazione

della spalla sinistra il 14 febbraio 2008. L’ultimo controllo era avvenuto l’8

febbraio 2016 e in quell’occasione il paziente accusava ancora dolori a certi

movimenti alla spalla sinistra e la mobilità era ancora limitata. Mobilità

globale attiva: flessione ed abduzione 150, rotazione interna fino a L5,

rotazione esterna 20. Forza leggermente ridotta per elevazione. La prognosi era

riservata e il trattamento in corso prevedeva analgesici e rinforzo muscolare.

Per quanto concerne l’attività precedente di pizzaiolo, il curante

ha indicato che il paziente faceva fatica ad alzare e a portare pesi e a

lavorare con le braccia sopra il livello delle spalle e che non era possibile

una ripresa dell’attività abituale.

Considerando l’attuale stato di salute, per il medico era possibile

che l’assicurato esercitasse un’altra attività che prevedesse l’assunzione di

tutte le posizioni elencate nel formulario, negando soltanto la possibilità di

lavorare con le mani sopra la testa, di trasportare e sollevare pesi e di

salire su scale a pioli.

Riferendo a proposito dell’ultima visita del 28 aprile 2016 (doc.

67), il dr. med. __________ ha riportato le medesime annotazioni del precedente

rapporto, precisando che v’era uno stato da triplice intervento di stabilizzazione

della spalla sinistra, l’ultimo nel marzo 2014 e che eventualmente l’assicurato

poteva sottoporsi a una nuova artro-RM della spalla sinistra.

Preso atto di questa nuova documentazione medica, il medico SMR ha

riportato le diagnosi poste dallo specialista in ambito infortunistico, ossia:

trauma cranico con/su frattura del seno mascellare e laterale a sinistra,

frattura della base del naso, ematoma periorbitale sinistro senza alterazioni

della vista.

Quali ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

v’era una lussazione anteriore della spalla sinistra con riposizionamento il 25

dicembre 2012 e con instabilità cronica con/su: pregressa prima lussazione

sinistra nel 1993 e pregresso intervento di Bankart repair e shift

capsulare inferiore della spalla sinistra nel 2008, stabilizzazione della

spalla sinistra secondo Latarjet il 18 giugno 2013, AMO due viti, ristabilizzazione

anteriore della spalla sinistra con Bone-Block prelevato da cresta

iliaca omologa, ricostruzione capsulo-legamentosa anteriore con aiuto

artroscopico il 27 marzo 2014. Lesione subtotale del tendine sovraspinato con

artroscopia, ricostruzione del tendine ed acromioplastica.

Una sindrome depressiva in trattamento e delle lesioni

degenerative della colonna vertebrale, tratto cervicale, erano state

individuate quali diagnosi senza influsso.

Il dr. med. __________ aveva quindi concluso che l’attività

abituale di pizzaiolo non poteva più essere esercitata essendovi un grado di

incapacità lavorativa totale dal 19 marzo 2013, così come per altre attività

adeguate. Per contro, fermo restando determinate limitazioni fisiche elencate

dal dr. __________, l’assicurato risultava abile al 100% dal 17 agosto 2015,

ossia dal giorno in cui il perito dell’assicuratore infortuni ha effettuato la

visita di chiusura.

A seguito del progetto di decisione del 18 agosto 2016 (doc. 70)

l’assicurato non ha prodotto alcun certificato medico, mentre con il ricorso

inoltrato contro la decisione del 26 settembre 2016, con cui l’amministrazione

ha confermato che dagli atti medici acquisiti è risultato che il suo stato di

salute era rimasto invariato rispetto alle valutazioni mediche precedenti, egli

ha trasmesso al Tribunale tre certificati medici relativi alle operazioni

chirurgiche avvenute alla spalla sinistra il 27 marzo 2014 (doc. D), il 18 giugno

2013 (doc. C) e il 2 aprile 2015 (doc. E), come pure un rapporto del dr. med. __________

indirizzato il 30 giugno 2015 (doc. F) al collega dr. med. __________.

2.6. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio

sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato

(DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha

precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può

che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto le problematiche

ortopediche all’arto superiore sinistro sono state chiarite in modo

soddisfacente dai medici curanti che l’Ufficio AI ha interpellato nei mesi di

marzo e aprile 2016 e i cui pareri sono stati valutati dall’SMR.

Inoltre l’Ufficio AI, per il tramite del dr. med. __________ del

Servizio Medico Regionale, proprio per accertarsi dell’esistenza di un

eventuale peggioramento dello stato di salute del ricorrente alla base della

nuova domanda di prestazioni, ha confrontato la perizia che il dr. med. __________

ha allestito il 17 agosto 2015 per conto dell’assicuratore infortuni coinvolto con

i pareri resi in seguito dai dr. med. __________ e __________, curanti

dell’interessato.

D’avviso del TCA, vanno ritenute determinanti le conclusioni a cui

è giunto il medico SMR il 2 agosto 2016 che, analizzati tutti i rapporti medici

raccolti dopo l’introduzione della nuova domanda di prestazioni, li ha messi a

confronto con la situazione accertata in precedenza dal medico fiduciario

dell’assicuratore infortuni, che è stata posta alla base della prima decisione

di prestazioni. Non riscontrando un peggioramento delle condizioni di salute

dell’assicurato, l’amministrazione ha confermato che la capacità lavorativa in

attività adeguate era del 100%.

A nulla valgono le lamentele del ricorrente sulla legittimità

delle conclusioni che ha tratto l’Ufficio AI, a suo dire non corrette in

assenza di un approfondimento medico delle sue condizioni di salute.

Va qui rilevato che a sostegno delle proprie affermazioni il

ricorrente ha prodotto dei referti medici non solo riferiti agli anni 2013,

2014 e 2015 – e quindi antecedenti alla nuova domanda di prestazioni AI -, ma

anche già noti all’Ufficio AI e al medico SMR che si è occupato del caso,

essendo presenti nell’incarto che l’amministrazione ha a suo tempo richiamato

dall’assicuratore infortuni. In tali vesti, detti documenti non gli sono di

alcun aiuto.

Secondo il dr. med. __________, interpellato sia nel marzo sia nel

mese di aprile 2016, lo stato ortopedico non era peggiorato, anzi, i dolori

alla spalla sinistra erano invariati e la mobilità della spalla era ancora

limitata, tanto che l’assicurato faceva fatica ad alzare e portare pesi e non

riusciva a lavorare con le braccia sopra al livello delle spalle.

Il TCA evidenzia che queste limitazioni erano già state accertate

anche dal dr. med. __________ nell’agosto 2015, quando ha indicato che

l’assicurato poteva sollevare e portare molto spesso pesi leggeri tra i 5 e i

10kg fino all’altezza dei fianchi e sollevare oltre l’altezza del petto pesi

fino al massimo 5kg e non oltre. Non poteva invece mai effettuare lavori sopra

la testa.

Ciò conferma che la capacità lavorativa residua dell’assicurato stabilita

nell’agosto 2015 (100%), fermo restando la serie di limitazioni funzionali

allora individuate, era rimasta la stessa non solo dopo cinque mesi (da agosto

2015 a gennaio 2016, ossia al momento dell’introduzione della nuova domanda di

prestazioni), ma anche dopo otto mesi (da agosto 2015 ad aprile 2016, ultimo

parere del dottor __________) e quindi che non v’era stato alcun peggioramento.

L’esigibilità lavorativa così determinata è stata ripresa dal

medico SMR nel suo rapporto finale del 2 agosto 2016, non avendo egli motivo,

sulla scorta delle risposte date dai medici curanti, di giungere a una diversa

conclusione e delle condizioni di salute dell’assicurato e della sua capacità

lavorativa residua.

Stante quanto precede, contrariamente a quanto evidenziato

dall’assicurato, la situazione è chiara, perciò non v’è motivo di dare seguito

alla pretesa ricorsuale di sottoporlo nuovamente a un esame medico (“perizia

equanime”).

Per di più, in virtù della regola secondo cui il principio

inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni

non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -,

quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato

di salute (STCA 32.2016.109 dell’8 maggio 2017; STCA 32.2016.45 del 10 marzo

2017; STCA 32.2015.120 del 2 agosto 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016;

STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016; STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015;

STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA

32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA

32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata

dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009;

STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

L'insorgente, allegando semplicemente dei referti del 2013, 2014 e

2015 per di più già vagliati sia dall’assicuratore infortuni sia dall’Ufficio

AI, sostenendo che alla luce di questa documentazione la situazione non

corrisponderebbe alle conclusioni tratte dal dr. med. __________ e quindi alle

sue reali condizioni di salute, con ciò pretendendo quindi l’espletamento di

nuovi accertamenti medici, è venuto meno al proprio obbligo di comprovare le

sue allegazioni.

Esso si è limitato a contestare la valutazione e l’agire

dell’Ufficio assicurazione invalidità che non avrebbe sufficientemente vagliato

le sue condizioni alla luce dei summenzionati referti medici. Per contro,

l’assicurato non ha saputo comprovare le sue lamentele, visto che i rapporti operatori

del dr. med. __________ non forniscono un quadro clinico che comprovi un

peggioramento dopo la decisione del 24 febbraio 2016, ma riferiscono soltanto degli

interventi chirurgici effettuati negli anni 2013-2015 e quindi per un periodo

che si riferisce alla prima domanda e non alla successiva, ossia quella ora qui

in esame.

Alla luce di quanto esposto, va osservato che il dr. med. __________,

che da alcuni anni segue l’assicurato, non ha affermato né comprovato che lo

stato di salute del ricorrente fosse peggiore di quello accertato nell’agosto

2015 dal collega dr. med. __________.

Infine, il Tribunale rileva che il ricorrente ha sollevato degli

elementi extra-infortunistici per comprovare un peggioramento del suo stato di

salute. Egli ha infatti indicato di avere dei disturbi psichici che lo

costringono ad assumere antidepressivi.

Tuttavia, a specifica domanda dell’amministrazione (docc. 65, 66 e

68) a sapere i nomi dei suoi medici curanti, l’interessato ha risposto che si

tratta dei dr. med. __________ e __________, e quindi nessuno dei due è specialista

in psichiatria. Dagli atti risulta che è il dottor __________ ad avergli prescritto

degli psicofarmaci (doc. 60 pag. 194) e che già durante la visita medica di

chiusura operata dalla __________ era emerso un quadro depressivo in

trattamento, che il Servizio Medico Regionale non ha ritenuto avere

ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

Pertanto, a maggior ragione non v’è alcun motivo di discostarsi dai

referti medici agli atti, dalle conclusioni tratte dal dr. med. __________ e

tanto meno è necessario effettuare ulteriori accertamenti medici.

Il tali circostanze le lagnanze dell'assicurato, non

circostanziate, devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente

oggettivabile.

Lo scrivente Tribunale fa dunque proprie le conclusioni formulate

dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente,

ritenendolo quindi inabile al lavoro al 100% dal 19 marzo 2013 come pizzaiolo

per i problemi alla spalla sinistra rispettivamente abile al 100% dal 1°

settembre 2015 (così come stabilito dal dr. med. __________, mentre il medico

SMR ha indicato la data della visita del 17 agosto 2015) in attività adeguate

che rispettino i limiti funzionali posti dal perito infortunistico.

2.8. Stante quanto precede, poiché

l’aspetto economico non è stato contestato come tale dall’assicurato (la

richiesta di una rendita di invalidità del 50% non si basa su nessun calcolo della

perdita di guadagno), ciò porta il TCA a non verificare oltre il calcolo

effettuato dall’Ufficio AI nella decisione impugnata e dunque a ritenere un

grado di invalidità nullo dalla visita di chiusura __________.

Questo grado è stato stabilito tenendo presente un’abilità

lavorativa residua del 100% in altre attività lucrative adeguate ed essendo

inferiore al grado minimo pensionabile, in virtù dell’art. 28 cpv. 2 LAI non dà

diritto a una rendita di invalidità.

Ne discende che è a giusta ragione che il ricorrente non ha (più)

diritto al riconoscimento di una rendita di invalidità.

2.9. Il

ricorrente ha infine chiesto di essere posto al beneficio dei necessari

provvedimenti di integrazione professionale.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente

minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per

quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la

loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete

(lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano

adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata

probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono

previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione

professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali

(art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art.

15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione

professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in

capitale (art. 18b LAI).

L'art. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l'assicurato ha

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se grazie ad essa la capacità al guadagno

può essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a

causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza

una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF

130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre

2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La

soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a

provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.

Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione

professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere

o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione

professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione

professionale a causa dell'invalidità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza

intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate

a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110

consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

2.10. In concreto, il grado

d'invalidità del ricorrente è chiaramente inferiore alla soglia del 20% (grado

AI dello 0%).

Pertanto, la decisione con cui l'Ufficio AI ha rifiutato di

concedere dei provvedimenti di integrazione professionale merita conferma.

Rimane comunque aperta per l'assicurato la

possibilità di far capo ad un aiuto al

collocamento sulla base dell'art. 18 LAI per trovare un'attività confacente al

suo stato di salute, segnatamente qualora il danno alla salute sia d'impedimento

alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti;

SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012;

STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011; cfr. anche

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595).

Spetta dunque al ricorrente, se del caso, attivarsi

in questo senso e contattare l’Ufficio AI - e per esso un consulente in

integrazione professionale (STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39

del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e

STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011).

2.11. Stante

quanto precede, la pretesa dell'insorgente di ottenere una rendita (mezza) di

invalidità non può essere accolta.

Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio AI ha

rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la

decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA

32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA

32.2011.143 e 32.2011.141 del 21 novembre 2011) e il ricorso va respinto anche

su questo punto.

2.12. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

2.13. Quest’ultimo ha tuttavia

chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio (doc. II).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che

prevede che:

"

1 L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

Considerandi

2.

L'assistenza giudiziaria è

concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti,

l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3.

Essa è esclusa se la

procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se

l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte il

ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

L'insorgente non ha infatti comprovato mediante specifica

documentazione medica che il suo stato di salute era peggiorato rispetto a

quello stabilito e posto alla base della prima decisione di attribuzione di una

rendita temporanea. Egli si è limitato ad esprimere delle considerazioni

personali sul suo stato di salute, tuttavia non apportando alcuna prova a

sostegno di queste tesi. Come visto, i certificati medici richiamati e quelli

addotti in sede di ricorso attestano una situazione clinica sia superata dal

miglioramento del suo stato di salute sia, rispettivamente, non gli sono di

alcun aiuto essendo antecedenti la nuova domanda.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre

l'adempimento delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria è quindi respinta e il ricorrente

non ha diritto all'esenzione dalle tasse e dalle spese procedurali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti