32.2016.123
Prima domanda di rendita respinta. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare l'esigibilità, tenuto conto della sua residua capacità lavorativa, di attività adeguate
19 dicembre 2016Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.123
BS/sc
Lugano
19 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 settembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 28 settembre 2016,
preavvisata il 17 marzo 2016, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, classe 1973,
da ultimo attivo quale __________ in un programma occupazionale (cfr.
questionario del datore di lavoro compilato il 16 luglio 2015 in pag. 29
dossier AI), il diritto a ¾ di rendita dal 1° novembre 2015 per un grado
d’invalidità del 62%, con decorrenza del versamento dal 1° gennaio 2016 trattandosi
di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI (doc. AI 56, per le
motivazioni cfr. doc. AI 55);
- contro la succitata
decisione insorge dinanzi al TCA l’assicu-rato che postula il riconoscimento di
una rendita intera dal 1° novembre 2015. Contesta in particolare la perizia
psichiatrica CPAS, come pure la determinazione del reddito da valido e da
invalido. Chiede inoltre di essere esonerato dal pagamento delle spese e tasse
di giustizia;
- con lettera 10 novembre 2016
la RA 1 ha comunicato di aver assunto il patrocinio dell’assicurato e chiesto
che quest’ultimo sia posto anche al beneficio del gratuito patrocinio (VI). Con
scritto 22 novembre 2016 (XI) la patrocinatrice ha ribadito le censure
sollevate in sede ricorsuale (XI);
- con la risposta di causa l’Ufficio
AI, confermando le perizia psichiatrica, ha tuttavia chiesto il ritorno degli
atti per procedere ad una valutazione economica (aspetto integrativo) mai
eseguita;
- interpellato dal TCA per una
presa di posizione in merito alla proposta dell’amministrazione, con scritto 30
novembre 2015 la rappresentante dell’assicurato, premesso che debbano essere
considerate le motivazioni (dovute principalmente al ritardo intellettuale
manifestatosi già in giovane età) circa l’applicazione dell’art. 26 cpv. 1 OAI
per quanto riguarda il salario da valido, ha comunicato l’adesione “...alla
proposta di giudizio dell’Ufficio AI di ritorno atti allo stesso, per procedere
ai dovuti approfondimenti ed accertamenti medici ed alla rivalutazione della
pratica anche dal profilo economico...” (XII);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.
8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato
il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- per
poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid.
2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili
(Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a
n. 236, pag. 389);
- con
perizia 18 maggio 2016 il dr. __________ del CPAS, dopo aver proceduto alla
consueta raccolta degli atti medici, all’ana- mnesi, esposti gli elementi soggettivi
ed oggettivi, ha diagnosticato un livello intellettivo limite (Q01). In sede di
discussione, menzionando fra l’altro le limitazioni della capacità lavorativa, egli
ha concluso:
"
(…)
In conclusione ritengo che l’assicurato, almeno da
novembre 2014 (presa in carico psichiatrica) al novembre 2015 (interruzione
concordata della terapia con Citalopram), abbia presentato una IL del 70% in
ogni attività (riduzione del rendimento). A partire dal dicembre 2015
l’assicurato continua a presentare una IL del 70% in una attività lavorativa
particolarmente richiestiva e perfomante mentre in un’attività semplice e
ripetitiva (anche simile a quella ultima svolta ma come descritta in discussione)
la IL sia del 30% (diminuzione del rendimento).
Ritento fondamentale in questo caso un supporto nella
ricerca di tale ambiente idoneo da parte dell’AI all’interno del quale, tenendo
conto delle limitazioni cognitive, degli aumentati tempi di apprendimento,
della necessità di bassa conflittualità e competitività e di assenza di
contatto con utenti esterni, l’assicurato potrebbe ulteriormente incrementare
la sua CL in termini di rendimento. (…)”
A
tale valutazione va prestata adesione, poiché chiara e concludente. Inoltre con
complemento peritale 19 maggio 2016 il dr. __________, prendendo posizione
sullo scritto 29 aprile 2016 della psichiatra curante - la quale in particolare
aveva sostenuto come la residua capacità lavorativa del 30% fosse da intendere
in un ambiente protetto (pag. 148 atti AI) e certificato un’inabilità del 70% -
ha spiegato che:
"
Ho preso visione dello scritto
della Dr.ssa __________ del 29.04.2016 e della decisione Al in cui veniva
attribuita una rendita limitatamente al 31.03.2016.
Come avevo sottolineato in perizia a mio avviso è
fondamentale supportare l'assicurato nella ricerca di un lavoro confacente
poiché, come sostenevo nella perizia stessa, "lasciato solo nel libero
mercato del lavoro ritengo che, proprio per la sua difficoltà legata al
disturbo di confrontarsi con il mondo esterno e di proporsi in modo positivo a
causa dell'ansia sociale che deriva dalle limitazioni cognitive e dalle
rimuginazioni ossessive, l'assicurato difficilmente sarebbe in grado di ottenere
una collocazione lavorativa". Avevo approfondito anche le
caratteristiche del lavoro confacente: "un lavoro semplice e ripetitivo
che, anche in passato, l'assicurato ha dimostrato di saper sostenere seppure a
fatica per un tempo pieno, in un ambiente non conflittuale e in cui gli possa
essere dato il tempo di apprendere i propri compiti e mansioni senza eccessiva
pressione, in cui non gli vengano date responsabilità dirette se non dopo un
apprendimento particolarmente testato, in modo da limitare al minimo la
comparse di pensieri ripetitivi e comportamenti ritualistiche, che lo portano
ad una diminuzione nette delle prestazioni”. A mio avviso tuttavia non si
configurano le caratteristiche di un lavoro protetto ma certamente appare
fondamentale, al fine di evitare ulteriori fallimenti e quindi la comparsa nel
breve periodo, viste le limitazioni cognitive oggettivate, di sintomatologia
ansioso depressiva e di rimuginazioni ossessive maggiormente invalidanti, un
supporto attivo nella ricerca del lavoro da parte dell’Al potrebbe essere al
limite utile un periodo di accertamento professionale.
Ricordo come nell'attività svolta alla __________ di __________
il suo funzionamento fosse buono e sostenevo in perizia come l’aver perso quel
lavoro non a causa di malattia ma perchè l’azienda ha chiuso ha rappresentato
sicuramente un problema trattandosi allora di un impiego ideale e confacente.
Non ravviso pertanto nella certificazione informazioni,
fatto salvo le suddette precisazioni, che mi inducano a modificare la mia
posizione precedente tenendo fermo il fatto che concordo con la curante
rispetto alla necessità di identificare un ambiente poco stressante e
responsabilizzante e che rispetti i tempi di apprendimento e adattamento
dell'assicurato che sono più lunghi del normale a causa dei limiti cognitivi. “
(doc. AI 52)
Infine,
il perito ha concordato con la curante sulla necessità “d’indentificare un
ambiente poco stressante e responsabilizzante e che rispetti i tempi di apprendimento
e adattamento dell’assicurato che sono più lunghi del normale a causa dei
limiti cognitivi “(pag. 157 atti AI).
Ritenuto
dato il valore probatorio della perizia (sul valore probatorio di un rapporto
medico cfr. le tante DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid.
1c), non è necessario procedere,
come richiesto dall’assicurato nel ricorso, ad accertamenti medici (sul tema
dell'apprezzamento anticipato delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag.
211 con rinvii);
- tuttavia – come
pertinentemente indicato nelle annotazioni 8 novembre 2016 dal dr. __________,
specialista in psichiatrica e psicoterapia al SMR (IX) e confermato nella
risposta di causa – è indispensabile sottoporre la fattispecie all’esame di un
consulente in integrazione professionale il quale dovrà valutare eventuali
misure (professionali) da intraprendere e in particolar modo esaminare la
sfruttabilità della capacità residua nel mercato equilibrato del lavoro,
tenendo conto delle limitazioni elencate dal perito, valutazione economica che
non è stata sinora eseguita;
- in STF 9C_243/2010
del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali
casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria
e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già
avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;
cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi
erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrens-garantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung
oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2011.115 del 27 ottobre 2011) ciò che, come visto, è il caso in esame;
- nel
caso concreto, come detto, si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché proceda alla succitata valutazione economica,
rendendo in seguito una nuova decisione, debitamente preavvisata ex art. 57a
LAI, sul diritto dell’assicura- to a percepire o meno una rendita intera in
luogo dei ¾ di rendita assegnati con la decisione contestata;
- in
queste circostanze appare pertanto prematuro determinarsi sull’applicabilità
dell’art. 26 cpv. 1 OAI previsto per la determinazione del reddito da valido di
un assicurato senza formazione professionale;
- risultando il
ricorrente, patrocinato dalla RA 1, vittorioso, egli ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la
citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA U 164/02 del 9 aprile
2003);
- a norma degli artt. 29 cpv.
2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI e alla giurisprudenza federale (DTF 138 V 122 e 133
V 402), le spese della presente procedura, di fr. 500.--, visto l’esito della
vertenza, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 28 settembre
2016 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese per fr. 500.-- sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 1'500.-- di
ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti