Lexipedia

Decisione

32.2016.124

Lasciato aperto se la violazione del diritto di essere sentito possa essere sanata davanti al TCA. Sulla base degli atti il TCA non può confermare la soppressione ella rendita. Rinvio atti per ulterio

18 maggio 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i (ben più ampi) termini procedurali abituali. Il tutto, peraltro, sulla base

di confutati ragionamenti puramente teorici del tutto scollati dalle circostanze

concrete e senza procedere ad alcun approfondimento della realtà vissuta dal

signor RI 1. (…)” (VI), prodotta ulteriore documentazione medica (cfr. doc.

G/1-4) e contestata la valutazione economica –

l’avv. RA 1 ha postulato “(…) l’accoglimento del gravame, subordinatamente

il rinvio degli atti al lodevole UAI per l’esperimento degli approfondimenti

medici/economici che si impongono e conseguente trattazione del dossier nel

pieno rispetto dei diritti del mio mandante. (…)” (VI).

1.6. Con

osservazioni 7 dicembre 2016 –

viste le annotazioni 6 di-cembre 2016 nelle quali il dr. __________ (avuto

riguardo all’ulteriore documentazione medica prodotta sub. doc. G/1-4) ha

concluso che “(…) gli attuali rapporti confermano una esigibilità lavorativa

del 50% quale gommista come da valutazione precedente. L’apprezzamento

conclusivo del dr. __________ prende in considerazione fattori pronostici e questioni

di pertinenza nefrologica che non trovano conferma nella valutazione degli

specialisti. (…)” (VIII/1) e osservato che “(…) in merito alla

produzione in questa sede della valutazione 21 novembre 2016 dell’ispettorato

AI (fondata sui dati più recenti a disposizione), si tiene ad evidenziare che

l’intento dell’UAI era quello di garantire al signor RI 1 la possibilità di

essere giudicato celermente. Per questa ragione, qualora codesto lodevole

Tribunale ritenga vi sia stata una violazione del diritto di essere sentito

dell’assicurato, si postula – per motivi di economia processuale – la sanatoria

dello stesso. (…)” (VIII) –

l’Ufficio AI si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso.

considerato, in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

nel

merito

2.2. Va

innanzitutto trattata la censura secondo la quale l’ammini-strazione avrebbe

leso il diritto di essere sentito dell’insorgen-te (cfr. consid. 1.5).

L'art.

1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre

2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono

applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e

28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

L'art.

57a cpv. 1 LAI stabilisce che “(…) l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per

mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione

o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato

ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA. (…)”.

Ai

sensi dell'art. 73ter cpv. 1 e 2 OAI, le parti possono presentare all'Ufficio

AI le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni, per iscritto oppure

oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un

verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato.

Il

TF – dopo aver lasciato aperta la questione circa la prorogabilità o meno

del termine di 30 giorni stabilito dall’art. 73ter cpv. 1 OAI (STF 8C_526/2012

del 19 settembre 2012, consid. 3.1, citata in Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichtes zum IVG, 3a edizione 2014, ad art. 57a, n. 5, pag. 554) –,

nella STF 8C_372/2016 del 29 dicembre 2016 (destinata alla pubblicazione) si è

pronunciato sulla medesima ed ha stabilito che il termine ex art. 73ter cpv. 1

OAI è un termine giudiziario e quindi prorogabile se dati sufficienti motivi.

L’art.

42 LPGA prevede d’altro canto che “le parti hanno il diritto di essere sentite.

Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili

mediante opposizione”. Il diritto di essere sentito deve dunque essere garantito

soprattutto durante la procedura di opposizione. In ogni caso al più tardi

durante la procedura di opposizione, l'amministrazio-ne deve dare la possibilità

alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma

sufficiente (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2; DTF 132 V 368

consid. 6).

Il

diritto di essere sentiti delle parti è sancito anche dall’art. 29 cpv. 2 Cost.

fed. Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 9C_412/2011 del 14 luglio

2011 consid. 3.3.1), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere

dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione

sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'as-sunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 370 consid. 3.1 e sentenze

ivi citate).

Il

diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende l'obbligo

per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di

permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi

in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può

occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire

sulla decisione (STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015, consid. 3.2; DTF 129 I 232

consid. 3.2 pag. 236; 126 I 97 consid. 2b pag. 102; 125 II 369 consid. 2c pag.

372).

Secondo

la giurisprudenza, l’art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art.

29 cpv. 2 Cost. fed. conferendo all’as-sicurato la possibilità di esprimersi

non solo sull’oggetto in questione, ma anche sulla prevista decisione finale

(STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010; DTF 125 V 405 consid. 3e con riferimenti).

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione

implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle

possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 390 consid. 5.1; 127 V 437 consid.

3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella

misura in cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi

sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad

un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un

eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 437

consid. 3d/aa).

Nell’evenienza

concreta, come accennato (cfr. consid. 1.2), in un primo tempo l’amministrazione

ha soppresso il diritto al quarto di rendita in quanto ha ritenuto migliorato

lo stato di salute dell’assicurato. L’Ufficio AI si è infatti fondato sulle annotazioni

del 5 agosto 2016 – confermate in quelle del 30 settembre 2016 (doc. AI

72/358) – nelle quali il medico SMR dr. __________ ha espresso la

seguente valutazione: “(…) Evoluzione cardiologica molto buona dopo il 2012,

con Assicurato completamente asintomatico. Non vi sono più limitazioni

(˃CL 100%) a livello professionale nell’attività da ultimo svolta, da metà

giugno 2016. (…)” (doc. AI 66/331).

Con

la risposta di causa – negato da

un punto di vista medico l’asserito miglioramento della situazione valetudinaria;

il dr. __________, nell’annotazione 8 novembre 2016, ha infatti concluso per

uno “(…) stato di salute invariato rispetto alla situazione presente in

occasione della decisione del 14.2.2014 (situazione cardiologica clinicamente

stabile, sospetta progressione a livello scintigrafico, situazione a livello

dell’innesto aortale regolare). Il previsto intervento a livello popliteo

porterà ad una IL 100% di poche settimane. Prognosi stazionaria. (…)”

(IV/1) – l’Ufficio AI, quale nuovo

motivo che giustificherebbe la soppressione della rendita finora erogata e

avvalendosi dell’annotazione del 21 novembre 2016 dell’ispettrice AI (cfr.

IV/2), ha addotto (per la prima volta) che la capacità di guadagno

dell’assicurato è migliorata rispetto al momento della prima assegnazione di

prestazione (cfr. consid. 1.4.).

Nelle

osservazioni del 7 dicembre 2016 l’amministrazione, fatti valere motivi di

economia processuale, ha inoltre postulato la sanatoria da parte di questo

Tribunale di un’eventuale violazione del diritto di essere sentito (cfr.

consid. 1.6).

Questo

Tribunale osserva innanzitutto che la mancata possibilità di potersi esprimere

precedentemente sui nuovi motivi addotti dall’amministrazione (per la prima

volta con la risposta di causa) per giustificare la soppressione della

prestazione erogata, costituisce una lesione del diritto di essere sentito.

Ritenuto

che, per i motivi che verranno precisati in seguito, la causa deve essere

rinviata all’Ufficio AI, può restare aperta la questione a sapere se la violazione

del diritto di essere sentito possa o meno essere sanata davanti a questa

autorità.

2.3. In

concreto, il rinvio dell’incarto all’amministrazione è giustificato per il

fatto che dagli atti emergono diversi aspetti economici e anche medici che

devono essere ulteriormente indagati.

Innanzitutto

non è dato a sapere se l’amministrazione –

a differenza della precedente procedura sfociata nella decisione del 12

febbraio 2014 di attribuzione di rendita (cfr. consid. 1.1) –, con l’annotazione del 21 novembre 2016

(IV/2), ha proceduto ad espletare un’ulteriore completa inchiesta per indipendenti

(coinvolgendo quindi l’interessato) apparentemente limitandosi ad interpellare

telefonicamente il tassatore dell’assicurato.

Inoltre,

nel rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 2 maggio

2013 (doc. AI 36/217-224), si è ottenuto un grado d’invalidità del 40.06%

confrontando i redditi da valido di fr. 43'142.-- e da invalido di fr. 25'860.--

– redditi questi ottenuti partendo

dalla media dei redditi aziendali conseguiti negli anni 2007-2011

rispettivamente dal reddito aziendale del 2012 (cfr. le tabelle A e B sub doc.

AI 36/221 e 36/222) –, allorquando

nell’annotazione del 21 novembre 2016 si sono invece confrontati, quale reddito

da valido, l’im-porto di fr. 65'229.-- (pari alla media del reddito fiscale

lordo tassato negli anni dal 2007 al 2011; cfr. IV/2 che rinvia al punto 10 del

succitato rapporto del 2 2 maggio 2013 sub doc. AI 36/222) e, quale reddito da

invalido, gli importi di fr. 40'500.-- (così come risulta dal conto individuale

sub IV/4 e dalla tabella sub IV/2 prima pagina) rispettivamente di fr.

42'736.-- (pari al guadagno lordo tassato nel 2015 così come riportato nella

tabella sub IV/2 prima pagina essendo il dato del conto individuale per

quell’anno non disponibile).

Va

qui evidenziato che, anche se di principio i dati registrati nel conto individuale

fungono da base per stabilire l’ammon-tare del reddito da valido precedentemente

percepito, all’assi-curato non può essere impedito di comprovare che il reddito

percepito fosse diverso (STF 8C_611/2007 del 23 aprile 2008, consid. 5.1.1).

Analogamente, nel caso che ci occupa, l’insorgente deve poter provare che i

redditi considerati dall’amministrazione da valido di fr. 65'229.-- (importo

questo che nemmeno corrisponde alla media dei dati secondo il conto individuale

per il medesimo periodo; cfr. il rapporto d’in-chiesta per l’attività

professionale indipendente del 2 maggio 2013 e in particolare la tabella A sub

doc. AI 36/221) e da invalido di fr. 40'500.-- e di fr. 42'736.-- sono in

realtà diversi. Questo vale a maggior ragione ritenute anche le variazioni dei

dati del conto individuale che per gli anni dal 2012 al 2014 riportano i

seguenti importi: fr. 38'200.-- (2012), fr. 19'600.-- (2013) e fr. 40'500.--

(2014) (cfr. IV/2 la tabella in prima pagina).

Va

qui ricordato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 TF), nei casi in cui il

calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la

graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico

applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI),

eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso

di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre

a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 pag. 121 e pag. 255; SVR 1996 IV Nr.

74 pagg. 213 segg. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid. 3b e 3c; DTF 105

V 154 consid. 2a, 104 V 137 consid. 2c e 97 V 57; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995,

pag. 456). Il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con

attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei

redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera

affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.3 e I

224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 324).

Ma

vi è di più. Ritenuto come il medico SMR dr. __________ – dopo aver attestato

nell’annotazione del 5 agosto 2016 un’evoluzione cardiologica molto buona con

recupero completo della capacità lavorativa nella sua attività abituale di

gommista da metà giugno 2016 (doc. AI 66/331) – si è confermato nella

propria valutazione anche nell’annotazione del 30 settembre 2016 (doc. AI

72/358) mentre che il collega dr. __________ – sulla base della medesima

documentazione medica (fatto salvo il certificato medico del 20 ottobre 2016

della dr.ssa __________ prodotto sub doc. C) – nell’annotazione dell’8 novembre

2016 (IV/1; confermata anche i quella del 6 dicembre 2016 sub. VIII/1) ha

invece concluso per uno stato di salute invariato (cfr. consid. 2.3), questo Tribunale

ritiene che vista la contraddittorietà delle conclusioni a cui sono giunti i

diversi medici SMR coinvolti (senza peraltro essere specialisti in materia e

nemmeno aver visitato l’assicurato) anche la situazione medica necessita di

ulteriori accertamenti. In particolare dovrà essere stabilita anche la capacità

lavorativa in un’attività adeguata visto che dopo il rapporto finale del 28

febbraio 2013 nel quale il dr. __________ aveva concluso per una capacità

lavorativa del 75% in un’attività rispettosa delle limitazioni funzionali poste,

nessun medico si è pronunciato al proposito. Giova qui ricordare che nel caso

in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza

dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

2.4. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione

impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché esperiti

i necessari accertamenti medici ed economici, si pronunci nuovamente sulla

revisione intrapresa nel giugno 2016.

2.5. Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché

proceda come indicato ai consid. 2.3 e 2.4.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti