Lexipedia

Decisione

32.2016.125

Manovale/gessatore; peggioramento stato di salute nel 2012; reddito da valido secondo CCl gessatori (TA1 2012); deduzione sociale 20%; grado di invalidità: 60%/62%; diritto a 3/4 di rendita dal 1° apr

12 luglio 2017Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto

da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito

nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza

rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 141 V 9 consid. 6.1 pag.

13 con riferimenti menzionati; cfr. anche sentenza 9C_718/2016 del 14 febbraio

2017 consid. 6.2).

Ne consegue che il "reddito da valido" ed il "reddito da

invalido" del ricorrente devono essere stabiliti senza riferimento al

calcolo effettuato in precedenza dall'amministrazione (STF 9C_710/2016 del 18

aprile 2017, consid. 4.1).

Vengono considerati i dati del 2012, visto che il peggioramento dello stato di

salute - e, di conseguenza, della capacità lavorativa residua - risale al 3

gennaio 2012.

2.9. Per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa,

nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei

salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori

empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre

tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che

impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK

1990 pag. 519 consid. 3c).

2.9.1. Per quanto concerne

il reddito da valido, l'UAI ha ritenuto che, se non fosse subentrato il danno

alla salute (nel 2000) e avesse continuato a svolgere la sua abituale attività

lavorativa (manovale), l'assicurato avrebbe potuto percepire un salario annuo

lordo di fr. 57'369.- per l'anno 2014, sulla base di quanto indicato dall'ex

datore di lavoro (cfr. pag. 545 incarto AI).

Dal canto suo, il patrocinatore del ricorrente ritiene, in via

principale, che il salario da valido del suo assistito sarebbe ammontato ad

almeno fr. 64'896, conformemente a quanto fissato per il 2013 dalla tabella

salari OCST già agli atti dal 13 luglio 2016, visto che andrebbe presa in

considerazione la qualifica di "gessatore non qualificato", dato

che l'ultima attività svolta dal suo cliente è quella di gessatore. In via subordinata

il rappresentante del ricorrente ritiene che il salario da valido del suo

cliente debba essere calcolato in base ai dati statistici nazionali e sia

quindi ancora più elevato rispetto all'anzidetto.

Il TCA rileva che al momento in cui è occorso l'infortunio, il 2 marzo 2000

(cfr. annuncio LAINF a pag. 68 incarto LAINF), l'assicurato - che già svolgeva

lavori di gessatura presso la ditta __________ [aspetto, questo, esplicitamente

riconosciuto anche dall'amministrazione: cfr. doc. XV, pag. 2: "(…) non

si nega che l'assicurato svolgesse lavori di gessatura presso tale ditta (…)"]

stava frequentando il "corso di aggiornamento professionale per __________

" - ovvero un corso di semiqualifica (e, quindi, una formazione) - della

durata di un anno per un totale di 315 ore previo pagamento di una quota

globale di iscrizione di fr. 600.- (cfr. pag. 567 incarto AI).

In simili circostanze, conformemente a quanto già evocato al considerando 2.9

(cfr. altresì Meyer/Reichmuth, Rechts-sprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2014, ad art. 28a, pag. 332 e giurisprudenza citata), questa Corte ritiene

giustificato prendere in considerazione nel caso concreto quale "reddito

da valido" quello che avrebbe percepito l'assicurato quale

"gessatore" nel 2012.

Stante quanto precede, non consentono di giungere a diversa conclusione le

circostanze, sollevate dall'amministrazione, che "non è possibile

determinare da quando egli avesse effettivamente iniziato il corso indicato e

quando questo si sarebbe concluso. A quanto è dato di capire egli l'aveva

appena cominciato" (cfr. doc. XI, pag. 1), "era di fatto

impiegato quale "manovale" (vedasi questionario DL del 21.03.2001)"

e "non aveva la formazione specifica di gessatore e per tale motivo era

stato assunto quale manovale" (cfr. doc. XV, pag. 2). Stante quanto

già evocato al considerando 2.9 (cfr. altresì Meyer/Reichmuth, Rechts-sprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 332 e giurisprudenza

citata), l'UAI non può nemmeno essere seguita laddove ritiene che "non

vi è alcun indizio concreto che porti ad affermare che l'avrebbe (n.d.r.: il

corso) verosimilmente portato a termine con successo" (cfr. doc. XI,

pag. 1) rispettivamente che non ravvede "motivi per cui si dovrebbe

applicare il CCL della gessatura, non essendo quest'ultimo applicato

dall'azienda presso la quale l'assicurato lavorava e non avendo egli una

formazione specifica in tale ambito"" (cfr. doc. XV, pag.

2).

Può qui rimanere indecisa la questione di sapere se nel caso specifico il "reddito

da valido" debba essere stabilito in base ai dati derivanti dal CCL di

categoria oppure in applicazione dei dati forniti dalle

statistiche salariali come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura

dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS).

In ambedue i casi, infatti, si giunge ad un "reddito da

valido" che, nel confronto dei redditi di cui si dirà al considerando 2.11,

conduce ad un grado di invalidità di almeno il 60%, che apre il diritto del

ricorrente a tre quarti di rendita giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI.

Laddove si decidesse di applicare all'insorgente, di formazione

gessatore, i dati statistici dell'ISS 2012, sarebbero determinanti i dati della

Tabella TA1 2012, skill level, NOGA 08; ISS 2012 pag. 35, settore 41-43

riferito alla costruzione, per gli uomini, livello 1 di competenza. Dalla

tabella emerge che il salario mediamente percepito in quell'anno dagli uomini

per il settore d'attività costruzione, per un'attività di livello 1 di

competenza, per 40 ore settimanali nel settore privato, ammonta a fr. 65'160.-

(fr. 5'430.- x 12 mesi). Si ottiene dunque un "reddito da valido" per

il 2012 di fr. 65'160.-, che deve essere ancora adeguato all'orario medio

settimanale nelle aziende nel 2012, che corrispondeva a 41.7 ore, per giungere

all'importo di fr. 67'929.30 (fr. 65'160.- : 40 x 41.7).

Laddove si decidesse, per contro, di utilizzare i dati derivanti dal CCL

di categoria - il cui uso rimane tuttavia eccezionale (il

Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già avuto modo di stabilire

che i salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle

retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro: STF 9C_710/2016 del 18

aprile 2017, consid. 4.2 e giurisprudenza citata) - si dovrebbe prendere in

considerazione un "reddito da valido" per il 2012 per "gessatore

senza qualifica" di fr. 64'896.- (fr. 4'992.- x 13 mesi: cfr. pag. 568 incarto AI e doc. XVII).

2.10. Per quel che concerne il reddito

da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

Considerandi

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

2.10.1

Nel caso in esame, ritenuto che

l'insorgente non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, per il

calcolo del reddito da invalido vanno applicati i dati statistici.

Dall'inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari 2012, edita dall'Ufficio federale di statistica, più

precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08), risulta che il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività

semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore

settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali

nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag.

47.

segg.), corrisponde ad un importo di fr. 62'520.-- (5'210.-- x 12 mesi).

Adattando all’evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2015 si

ottiene un salario di fr. 63'626.54 (62'520 : 101.7 x 103,5) (cfr. Tabella

T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Ritenuto

che nel 2012 le ore settimanali normali di lavoro totali ammontavano a 41.7, si

ottiene un reddito da invalido di fr. 65'177.10 per il 2012 (62'520 x 41.7 :

40), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

Tenuto conto di un'esigibilità lavorativa al 50% (cfr. consid. 2.7), si giunge

ad un importo di fr. 32'588.55 (fr. 65'177.10:2).

2.10.2

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati

che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato,

al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.10.3

Nel caso di specie l’UAI ha

riconosciuto una riduzione del 20%

(per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari). Il TCA che,

di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha motivo di

scostarsi da tale valutazione, che tiene già ampiamente

conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato. Questo

Tribunale ritiene infatti che, operando una decurtazione sociale del 20%, l’amministrazione

non ha abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 26'070.85 (pari a fr.

32'588.55 meno il 20% ovvero fr. 6'517.70).

Da notare che, quand'anche si applicasse in casu - per mera

ipotesi - la deduzione sociale massima del 25% (che non sarebbe comunque

giustificata nel caso di specie), si giungerebbe ad un reddito annuo di fr. 24'441.40

(pari a fr. 32'588.55 meno il 25% ovvero fr. 8'147.15) che, nel confronto dei

redditi di cui si dirà al considerando 2.11, conduce in ogni caso ad un grado

di invalidità del 60%, che apre il diritto del ricorrente a tre quarti di

rendita giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI.

2.11

In concreto, raffrontando, nel

2012, il reddito da valido di fr. 67'929.30 (TA1 2012) oppure di fr. 64'896.- (CCL di categoria) con quello da invalido di fr. 32'588.55, ridotto del 20% a fr. 26'070.85

[oppure ridotto - giova ribadire, per pura ipotesi - del 25% a fr. 24'441.40] si

ottiene un grado di invalidità del 61,62% rispettivamente del

59.

% arrotondati al 62% e al 60% (cfr. DTF

130.

V 121, consid. 3.2) [rispettivamente del 64.01% e del 62.33% arrotondati al

64% e al 62%], ciò che corrisponde a tre quarti di rendita. Al

ricorrente spetta dunque una rendita di tre quarti in luogo della mezza rendita

d'invalidità versata fino ad ora. Visto che il peggioramento è intervenuto nel

gennaio 2012, in applicazione dell'art. 88a cpv. 1 OAI, il diritto a tre quarti

di rendita è riconosciuto dal 1° aprile 2012.

2.12

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell’assicurato nella misura di fr. 250.- e dell’UAI nella misura di fr. 250.-.

L’insorgente chiede

tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio (cfr. doc. I, pag. 4).

Ritenuti l’esito della

lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene

alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di

oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; sentenza 164/02 del 9 aprile 2003). Per

la parte del ricorso in cui l’assicurato è soccombente, l’interessato può

invece essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sempre che

adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.

626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

2.12.1

Nella fattispecie, dalla

documentazione agli atti risulta che il ricorrente, nato l'__________1971, coniugato

e padre di __________ (nata il __________ 2006), dispone, quali

entrate, della rendita AVS/AI (pari a fr. 748.- mensili; fr.

8'976.-:12), delle prestazioni complementari (pari a fr. 1'298.65 mensili; fr.

15'584.-:12) e della pensione della previdenza del II° pilastro (pari a fr.

762.75

mensili; fr. 9'152.80:12), per un importo totale di fr. 2'809.40 (cfr.

doc. Vbis). La moglie dell'assicurato è casalinga (cfr. doc. notifica di

tassazione 2015 di cui al Vbis).

Per

quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato

l’importo base mensile per coniugi di fr. 1’700.-, cui aggiungere fr. 600.- per

la figlia minorenne __________, stabilito per il calcolo del minimo

esistenziale LEF.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo del 1° settembre 2009). Bisogna, poi, computare il canone di locazione

di fr. 762.50 al mese, più spese per fr. 100.- mensili (cfr. doc. Vbis).

Si ottiene, quindi, un onere globale di almeno fr. 3’162.50.

Inoltre va tenuto conto del fatto che all’importo di base determinato in

riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 474.40

/ 790.60 conformemente a quanto stabilito dall’Alta Corte nella sentenza U

102/04 del 20 settembre 2004.

In casu, si ottiene un ammanco mensile oscillante tra almeno fr. 857.50

e fr. 1'143.70.

Ora, secondo la giurisprudenza federale, per stabilire l’indigenza di colui che

domanda l’assistenza giudiziaria, occorre tener conto anche della sua sostanza,

mobiliare e immobiliare. In effetti, egli è tenuto a intaccare il proprio

patrimonio, prima di pretendere dallo Stato l’assistenza giudiziaria (DTF 119

Ia 11 consid. 5).

Dalle tavole processuali emergono

"Titoli e capitali" per appena fr. 2'288.- (cfr. doc. Vbis).

RI 1 deve quindi essere considerato indigente.

L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze

giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo

acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

Essendo dunque nella

fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va

quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la

situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61

lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.

152.

cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;

STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione dell'UAI del 7 ottobre 2016 è riformata nel senso che

il ricorrente ha diritto a tre quarti di rendita AI dal 1° aprile

2012.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura

in cui non è diventata priva di oggetto, è accolta.

Di conseguenza RI 1 è

ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3. Le

spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’UAI nella misura di fr.

250.- e del ricorrente nella misura di fr. 250.-. A seguito della concessione

dell'assistenza giudiziaria le spese del ricorrente sono per il momento assunte

dallo Stato. L’UAI verserà fr. 1'000.- (IVA inclusa se dovuta) al ricorrente a

titolo di ripetibili parziali.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti