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Decisione

32.2016.126

AI attribuisce mezza rendita, assicurata vuole rendita maggiore. TCA conferma. AG respinta

20 giugno 2017Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera 2012,

emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna nell’ottobre 2014 e,

quindi giusta il TF applicabile per gli anni successivi al 2012 nella misura in

cui è a disposizione – come in concreto – al momento della decisione di rendita

(cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015), più precisamente dalla tabella TA1

2012 skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore

centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso (

cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF

128 V 174), e relativa a personale femminile in una professione che presuppone

qualifiche inferiori e comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4)

nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV

15, pagg. 47ss.). Da tale tabella emerge che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o

manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore

privato, corrisponde ad un importo di fr. 49’344.-- (fr. 4’112.- x 12 mesi).

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende

di 41,7 ore computabili nel 2012 e 2014 (cfr. i precitati riferimenti, ad

esempio STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la citata tabella B9.2), il salario

lordo medio ipotetico nazionale da invalida per una donna ammonta a fr.

51'441.- (fr. 49’344: 40 x 41,7), inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18

febbraio 1999). Tale dato è stato poi - correttamente - aggiornato al 2014 in

fr. 52'224.- (doc. AI 100). Tali dati salariali vanno confermati.

L’amministrazione ha poi

considerato una riduzione per la capacità lavorativa ridotta stabilita dal

perito reumatologo del 30% e un’altra del 5% per attività leggere, determinando

in tal modo un reddito da invalida di fr. 34’729 (cfr. anche scheda 12 aprile

2016 in doc. AI 100). Al riguardo, va rilevato che rettamente, conformemente

alla giurisprudenza, la riduzione percentuale è stata applicata utilizzando un

multiplo di 5 (cfr. STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 e la STCA 32.2012.36 del

31 gennaio 2013).

La

ricorrente riferisce di non comprendere l’applicazione di queste deduzioni, che

implicitamente vorrebbe maggiori.

Ora, per quanto riguarda

innanzitutto la deduzione del 30%, la stessa si riferisce all’incapacità

lavorativa medico-teorica stimata dalla perizia reumatologica in un’attività

lavorativa leggera adeguata e che, per quanto detto, questa Corte ritiene

pertinente (cfr. doc. AI 98, cfr. ai consid. 2.3 e 2.5). Tale riduzione appare

quindi chiara e del resto perfettamente in linea con l’usuale metodo del

confronto dei redditi per il calcolo del grado di invalidità. Inammissibili

sono pertanto le censure al riguardo sollevate dalla ricorrente, compresa

quella di mancata motivazione e, quindi, di violazione del diritto di essere

sentito. Come detto, il calcolo del grado di invalidità è stato presentato

dall’amministrazione in modo ineccepibile e conforme al disciplinamento legale

e giurisprudenziale applicabile. La mancata comprensione da parte della

ricorrente del calcolo effettuato per determinare il grado di invalidità è

piuttosto da ascrivere ad un’errata interpretazione dei concetti che vi stanno

alla base, inclusa la considerazione fondamentale per cui il grado di

invalidità non coincide con il grado di inabilità lavorativa medico-teorica.

Laddove

per contro la ricorrente parrebbe voler pretendere il riconoscimento di una

deduzione superiore a quella, del 5%, ammessa dall’Ufficio AI per tenere conto

della necessità di effettuare attività leggere, va detto quanto segue.

Per

quanto concerne tale riduzione, ricordato come di principio circa la questione

a sapere se, e se del caso in quale misura, al salario teorico statistico vada

applicata una riduzione secondo la giurisprudenza del TF (cfr. consid. 2.7.2)

il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti,

sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione (ATF 137 V 73

consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b) e rilevato come la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr.

STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante pronuncia del

26 agosto 2013, 9C-179/2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato

oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito

ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre

quantificate in un multiplo di 5, questa Corte non ha motivo per scostarsene,

una deduzione del 5% apparendo adeguata, considerato come in concreto si tratti

in definitiva di un unico fattore di riduzione (quello relativo alla necessità

di effettuare lavori leggeri) e come la riduzione proposta tenga adeguatamente

conto del fatto che l’interessata può ancora esercitare al 70% un’attività

adeguata e come le limitazioni fisiche da osservare non siano particolarmente

gravi.

D’altro canto occorre

anche considerare che le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute,

sono già state parzialmente considerate nell’inabilità lavorativa determinata

in ambito medico - teorico (che ha appunto riconosciuto una non trascurabile

riduzione del 30% della capacità lavorativa).

D’altra parte, per la

giurisprudenza l’attività a tempo parziale di donna non è da considerare quale

fattore di riduzione (cfr. STF 8C_379/2011 del 26 agosto 2011;9C_751/2011 del

30 aprile 2012).

Tutto ben considerato,

tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni

sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione

(cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3) questo Tribunale ritiene quindi di

non doversi scostare dalla valutazione dell’amministrazione, l’assicurata non

avendo addotto motivi pertinenti che gli permettano di sostituire il suo

Considerandi

apprezzamento (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b).

In effetti, va detto che

altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione

maggiore sul reddito statistico da invalida non ne sono state addotte né del

resto emergono dagli atti all’inserto.

A titolo abbondanziale va

detto che questo Tribunale non condivide nemmeno l’assunto

dell’amministrazione, la quale nella risposta di causa ritiene ingiustificata

l’applicazione della riduzione del 5% per “attività leggere”. A prescindere dal

fatto che la riduzione è stata decisa dal consulente professionale sulla base

di un approfondito esame del caso (cfr. doc. AI 100), la stessa risulta

motivata, considerato come in base alla perizia reumatologica il pensum del 70%

in un’attività leggera ed adeguata presuppone in ogni modo il rispetto di una

serie di limitazioni funzionali elencate dal perito (cfr. doc. AI 98 e sopra al

consid. 2.3). La questione non merita tuttavia più approfondita disamina

considerato come anche nell’ipotesi in cui si volesse eliminare tale deduzione

ne deriverebbe un grado di invalidità (44%) che comunque metterebbe ugualmente l’assicurata

al beneficio di un quarto di rendita (cfr. di seguito).

Infine, quanto alle allegazioni

formulate dall’assicurata in fase di osservazioni al progetto di decisione con

riferimento alla determinazione del salario da invalida, va ancora osservato

che la presa in considerazione di un orario medio di lavoro settimanale di 41.7

ore è conforme e basata sulle tabelle applicabili pubblicate dall’Ufficio federale

di statistica; da tali tabelle pure emerge che la tredicesima è già compresa

nel salario medio lordo statistico applicato correttamente dall’amministrazione.

Di

conseguenza, visto quanto precede, l’amministrazione ha determinato in fr.

34'729.-- il reddito da invalida [(70% di 52'224 = 36'557; 36'557 – (5% di

36'557) = 34'729].

Sulla

base di questo dato, ha quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valida di fr.

65’000 (cfr. consid. 2.7.1) con il reddito da invalida di fr. 34'729 ottenendo

un grado d’invalidità (pensionabile) del 47% (65’000 – 34'729.-- x 100 : 65’000).

Nell’ipotesi in cui, come

suggerito dall’Ufficio AI nella risposta, venisse decurtata la riduzione del 5%

per lavori leggeri (ottenendo quindi un salario da valida di fr. 36'557.--) il

grado di invalidità sarebbe del 44% (65’000

– 36'557-- x 100 :

65’000).

Ne discende che, visto

l’inizio della durevole rilevante incapacità lavorativa nel maggio 2014, alla

scadenza dell’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, ossia il 1° maggio

2015, l’assicurata, come visto sopra, presentava un grado d’invalidità del 47%

motivo per cui dal 1° maggio 2015 essa ha diritto ad un quarto di rendita.

Sia ancora osservato che, considerando

che è nello svolgimento di attività leggere adeguate che vi è il minor

discapito economico, richiamato nuovamente l’obbligo per l’assicurata di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico derivante dal danno alla salute (cfr. DTF

123.

V 233), a ragione l’amministrazione ha quantificato un grado di invalidità

del 44%.

La decisione impugnata è quindi

corretta e va confermata, mentre che il ricorso va respinto.

2.8

L’assicurata ha chiesto di

essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Presupposti per la

concessione del gratuito patrocinio – quale principio generale di

procedura valido, anche in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i

settori delle assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. –

sono (cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di

esito favorevole del processo e la necessità dell'intervento di un avvocato.

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella fattispecie, dalla

documentazione agli atti risulta che l’attrice vive con il marito pensionato e

ha come entrate il salario mensile di fr. 2'332 al mese, oltre a fr. 1’550

mensili di rendita AVS del marito per un importo globale di fr. 3’882.--

mensili (doc. D). A tale importo va ancora aggiunto il quarto di rendita AI per

fr. 352.-- (doc. C) per complessivi fr. 4'234.--.

Per quanto riguarda il

calcolo del fabbisogno, deve essere applicato l’importo base mensile per

coniugi di fr. 1’700.-, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.

Tale importo comprende già

le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute,

oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta

l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009).

Bisogna, poi, computare il

canone di locazione di fr. 1’180.-- al mese e il premio afferente

all'assicurazione obbligatoria contro le malattie pari a fr. 429.10 mensili per

l’assicurata (doc. D).

Si

ottiene, quindi, un onere mensile globale di fr. 3’309.

Inoltre va tenuto conto

del fatto che all’importo di base determinato in riferimento alla Tabella per

il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va

aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia nel caso particolare fr. 255 sino a

fr. 425 conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20

settembre 2004.

In casu, partendo quindi

da un onere complessivo massimo di fr. 3’734 (3’309 oltre a fr. 425)

rispettivamente fr. 3'564 (3'309 oltre a fr. 255) da un lato, e entrate di fr.

4'234, si ottiene comunque un’eccedenza mensile mensile di fr. 500 rispettivamente

di fr. 670.

Ne discende

che, vista l’eccedenza mensile (con la quale l’assicurata può pure sostenere il

premio obbligatorio di cassa malati del marito) questo Tribunale ritiene

che l’attrice sia in grado di far fronte al pagamento delle spese legali e non

possa, quindi, essere considerata indigente (per un caso simile cfr. la STCA

36.2009.31

del 7 settembre 2009).

Di conseguenza, la

ricorrente non può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti