32.2016.126
AI attribuisce mezza rendita, assicurata vuole rendita maggiore. TCA conferma. AG respinta
20 giugno 2017Italiano54 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.126
FC
Lugano
20 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 ottobre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nata nel 1972, di
professione barista, nel dicembre 2011 aveva presentato una prima domanda di
prestazioni, respinta mediante decisione del 24 maggio 2012 in assenza di un
periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità del 40% (doc. AI 27).
Il 31 ottobre 2014
l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni, sempre a seguito
della problematica relativa alla gamba sinistra (doc. AI 16). Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, compresa una perizia reumatologica,
con decisione 3 ottobre 2016 (preavvisata il 15 luglio 2016) l’Ufficio AI ha
accolto la domanda di prestazioni attribuendo all’assicurata un quarto di
rendita di invalidità (grado di invalidità del 47%) a far tempo dal 1. maggio
2015. Secondo l’amministrazione, stanti, dal marzo 2014, periodi di inabilità
completi alternati a parziali, dal 15 aprile 2015 andava infine ammessa
un’inabilità del 50% nella sua professione di barista/direttrice di locale
notturno e del 70% in un’attività leggera adeguata.
1.2. Avverso a tale decisione
l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, si aggrava al TCA, censurando le
conclusioni dell’amministrazione e postulando l’esecuzione di una nuova perizia
medica e l’attribuzione di almeno mezza rendita. Chiede inoltre il
riconoscimento dell’assistenza giudiziaria.
1.3. Con risposta di causa del 25
novembre 2016 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, ribadendo il
benfondato degli accertamenti effettuati e delle conclusioni sull’abilità
lavorativa. Con riferimento al calcolo del grado d’invalidità fa valere che,
considerata la riduzione del reddito statistico da invalida del 30% pari
all’inabilità lavorativa medico teorica, la riduzione del 5% operata
ulteriormente non sarebbe nemmeno giustificata. Ne deriverebbe un grado di
invalidità non del 47%, ma del 44%, a conferma dell’attribuzione di un quarto
di rendita.
In corso di causa, la
ricorrente, tramite il suo legale, si è ribadita nelle sue domande e
allegazioni producendo una nuova certificazione del 7 dicembre 2016 del
curante. L’Ufficio AI, presa visione della documentazione, sulla base del
parere del medico del SMR, si è riconfermato nella sua posizione (doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita di invalidità.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
2.3. Nell’ambito dell’istruttoria
a seguito della prima domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nel
dicembre 2011, dopo aver esaminato la documentazione medica raccolta, dalla
quale emergeva quale diagnosi invalidante “Esiti di intervento chirurgico su
piede piatto traverso con pseudoesostosi ed alluce valgo sinistro”, con una
conseguente inabilità lavorativa totale dall’agosto 2011 al 31 gennaio 2012,
del 50% in seguito e sino al 9 febbraio 2012 e quindi nulla in seguito (rapporto
SMR 27 marzo 2012, doc. AI 22), l’Ufficio AI ha quindi respinto la domanda
mediante decisione del 24 maggio 2012 considerato come l’assicurata non avesse
presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità del 40%
(doc. AI 27).
Presentata una nuova domanda di
prestazioni il 31 ottobre 2014, l’amministrazione ha interpellato il dr. __________,
internista curante dell’assicurata dal 1999, il quale, nel rapporto 24 novembre
2014, posta la diagnosi di “gonalgia sinistra; stato da resezione in blocco
extra-articolare e ricostruzione con protesi tumorale su misura di tipo
Starmore (giugno 1999) per osteosarcome del femore distale sinistro”, ha
concluso per un’inabilità lavorativa totale dal 14 al 25 maggio 2014 e dal 23
settembre al 31 ottobre 2014, e del 50% dal 26 maggio al 22 settembre 2014 e
dal 1. novembre 2014 (doc. AI 43). Aggiornati gli atti richiamati dalla cassa
malati __________ (che attestavano ulteriori inabilità di grado completo dal 20
novembre al 8 dicembre 2014, quindi del 50% sino al 28 febbraio 2015,
nuovamente completo dal 1. marzo al 19 aprile 2015 e in seguito del 50% (doc.
AI 75), sentito il medico SMR (doc. AI 75, 83), l’amministrazione si è quindi
nuovamente rivolta al dr. __________. Quest’ultimo, nel rapporto 7 settembre
2015, poste le diagnosi di “probabile iniziale scollamento di protesi
Stanmore su misura arto inferiore sinistro in esiti di escissione in blocco e
ricostruzione per osteosarcoma paraostale del femore distale sinistro (1999),
esiti di patellectomia longitudinale esterna (2-3-2015)”, ha confermato le
precedenti inabilità lavorative e quella al 50% dal 20 aprile 2015 (doc. AI
84). Dal canto suo i sanitari dell’ospedale di Losanna che avevano effettuato
gli interventi al femore sinistro nel 1999 e nel marzo 2015, nel rapporto
medico del 6 novembre 2015 hanno concluso per un’inabilità lavorativa completa
dal 1 marzo al 19 aprile 2015 e del 50% in seguito (doc. AI 90).
Sentito il SMR,
l’amministrazione ha quindi dato mandato al dr. __________, reumatologo, di esperire
una perizia, la quale, resa il 6 aprile 2016, ha posto le diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa di:
" Dolore al
terzo mediale del ginocchio sx su/con:
- Stato dopo PTG
sx e resezione distale del femore omolaterale per osteosarcoma nel 1999.
- Stato dopo
patellectomia longitudinale laterale e revisione della protesi al ginocchio sx
il 2.03.2015.”
e concluso quanto segue:
" (…)
Valutazione:
La paziente continua ad avere dolore al terzo medio del femore sx,
la prognosi potrebbe essere fausta nel caso di cambio di protesi, in quanto la
protesi vecchia scheggia l'osso.
La previsione per la ripresa totale dell'attività lavorativa
dipenderà dalla decisione sull'eventuale cambio della protesi.
Strategia terapeutica: Analgesia al bisogno, un programma di
fisioterapia ed eventuale cambio di protesi.
6. Conseguenze sulla capacità al lavoro
Pe quanto riguarda i periodi di IL precedenti, confermo quanto
attestato dai colleghi. Nella sua ultima attività principale quale barista, in
seguito ai limiti funzionali e di carico citati nell'allegato,
dato che questa attività implica la posizione eretta e non implica
il sollevamento di carichi superiori a quelli attualmente possibili (capacità
ridotta a 6-11 kg), non implica inoltre la posizione
inginocchiata ed accovacciata (per disponibilità e consapevolezza
del datore di lavoro), giudico che la paziente è abile al lavoro al 50% nell'
arco di una giornata lavorativa di 8 ore, sono esigibili 4 ore
al giorno a partire dal 15.04.2015.
Della capacità funzionale e del carico basata naturalmente sulla
nostra valutazione odierna, una volta che i dolori miglioreranno potrebbe
diventare meno restrittiva.
Una ricollocazione adeguata alle attuali condizioni di salute e
alle risorse dell'assicurata è possibile, a condizione che questo lavoro gli
possa consentire di evitare la stazione eretta prolungata ed eseguire la
maggiore parte delle mansioni in posizione assia, lasciando il sollevamento di
carichi (capacità ridotta 6-11 kg) ed evitando la posizione accovacciata ed inginocchiata,
giudico un
rendimento del 70% dalla data del 15.04.2015, nel arco di una
giornata lavorativa 8 ore. Questa valutazione tiene unicamente conto delle
patologie di competenza reumatologica e sarà meno
restrittiva una volta che la stabilità e il dolore, in seguito
all'intervento chirurgico migliorano. Per quanto riguarda i lavori domestici
ritengo modulare autonomamente i ritmi e i compiti del Iavoro e giudico una IL
del 20%.” (doc. AI 98)
Con complemento del 22 giugno
2016 il perito, richiesto sulla capacità nella professione di
“barista/direttrice”, ha affermato:
" Nella sua
ultima attività principale quale barista /direttrice, in seguito ai limiti
funzionali e di carico citati nell'allegato, visto che questa attività implica
la posizione eretta e non implica il sollevamento di carichi superiori a quelli
attualmente possibili (capacità ridotta a 6-11 kg), non implica inoltre la
posizione inginocchiata ed accovacciata (per disponibilità e consapevolezza dei
datore di lavoro), giudico che la paziente è abile al lavoro al 50% nell'arco
di una giornata lavorativa di 8 ore, sono esigibili 4 ore al giorno a partire
dal 15.04.2015.
Una ricollocazione adeguata alle attuali condizioni di salute e
alle risorse dell'assicurata è possibile, a condizione che questo lavoro gli
possa consentire di evitare la stazione eretta prolungata ed eseguire la
maggiore parte delle mansioni in posizione assia, lasciando il
sollevamento di carichi (capacità ridotta 6-11 kg) ed evitando la
posizione accovacciata ed inginocchiata, giudico un rendimento del 70% dalla
data del 15.04.2015, nel arco di una giornata lavorativa 8 ore. Questa
valutazione tiene unicamente conto delle patologie di competenza reumatologica
e sarà meno restrittiva una volta che la stabilità e il dolore, in seguito
all'intervento chirurgico migliorano.” (doc. AI 107)
Sentito nuovamente il SMR
(doc. AI 109 e 110), l’Ufficio AI, mediante progetto di decisione del 15 luglio
2016, ha attribuito alla richiedente il diritto a un quarto di rendita di
invalidità dal 1. maggio 2015. Con osservazioni del 9 agosto 2016 l’assicurata
si è opposta al progetto, allegando pure una certificazione del dr. __________
del 27 luglio 2016 attestante:
" (…)
Riassunto delle diagnosi:
Osteosarcoma paraostiale del femore distale sinistro, diagnosi
1999.
Stato da resezione in blocco extra-articolare e ricostruzione per
protesi tumorale su misura di tipo Stanmore (24.06. 1999).
Stato da chemioterapia secondo protocollo COS 96 per osteosarcoma
di alto grado di malignità.
Stato da patellectomia longitudinale esterna per erosione della
rotula (02.03 .2015).
Attualmente: dolori cronici terzo medio del femore a carattere
meccanico su protesi (stelo prossimale).
Discussione:
Da più di due anni ormai la signora RI 1 presenta algia alla
coscia sinistra di tipo meccanico (effetto di pompaggio intra-medullare della
protesi); i dolori sono più o meno stabili nel corso del tempo, il loro
carattere meccanico determina un'accentuazione dei dolori al carico, in
particolare dopo un paio di ore di lavoro in piedi (lavora come barista). Con
ulteriore prolungamento del tempo di lavoro i dolori si accentuano
progressivamente. Dopo consultazione pluridisciplinare superspecialistica (__________
vedi documentazione allegata) è stato per ora deciso un atteggiamento
conservativo, anche perché una eventuale sostituzione della protesi porrebbe
senz'altro dei problemi tecnici molto rilevanti. Noto inoltre che il parere
degli specialisti del __________ è che la paziente dovrebbe lavorare senz'altro
meno del 50 % di lavoro attuale. Da qualche tempo viene introdotto anche quale
analgesico un medicamento di quarto livello (Fentanyl transdermale).
In conclusione benché la signora RI 1 continua a lavorare con
notevole abnegazione al 50%, vi è da ritenere sicuramente una incapacità
lavorativa teorica senz'altro superiore.
A mio avviso è dunque senz'altro da rivedere la recente decisione
dell'AI sul grado di invalidità.” (doc. AI 115)
Ha pure prodotto
documentazione già agli atti oltre ad una certificazione dei sanitari del __________
di __________ del 5 luglio 2016 che non si è pronunciata sulla capacità
lavorativa della paziente se non affermando “la patiente pousuit son travail
à 50%, malgré notre suggestion de le diminuer” (doc. AI 90).
Sentito il medico SMR,
l’Ufficio AI, con decisione 3 ottobre 2016, ha ammesso la domanda di
prestazioni confermando il diritto a un quarto di rendita dal 1° maggio 2015,
motivando:
" (…)
Decidiamo pertanto
Dal 01 .05.2015 (dopo un anno di attesa, art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI) sorge il diritto a un quarto di rendita d'invalidità con un grado del 47%.
Esito degli accertamenti
Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico
regionale dell'Al si determina che per l'attività abituale quale
barista/direttrice di locale notturno vi è un'incapacità Iavorativa in misura
del
100% dal 27.03.2014 al 06.04.2014 (interruzione dell'anno
d'attesa)
100% dal 14.05.2014 al 11.06.2014
50% dal 12.06.2014 al 22.09.2014
100% dal 23.09.2014 al 31.10.2014
50% dal 01.11.2014 al 19.11.2014
100% dal 20.11.2014 al 08.12.2014
50% dal 09.12.2014 al 28.02.2015
100% dal 01.03.2015 al 14.04.2015
50% dal 15.04.2015 e continua
mentre in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni
presentate dallo stato di salute l'incapacità lavorativa medico teorica è del :
100% dal 27.03.2014 al 06.04.2014 (interruzione dell'anno
d'attesa)
100% dal 14.05.2014 al 11.06.2014
50% dal 12.06.2014 al 22.09.2014
100% dal 23.09.2014 al 31.10.2014
50% dal 01.11.2014 al 19.11.2014
100% dal 20.11.2014 al 08.12.2014
50% dal 09.12.2014 al 28.02.2015
100º/o dal 01.03.2015 al 14.04.2015
30% dal 15.04.2015 e continua.
L'incapacità al guadagno determinata come sopra apre il diritto a
prestazioni AI alla scadenza dell'anno d'attesa dall’insorgenza del danno alla
salute in base all'art 28 LAI.
Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)
Dal 01.05.2015 (scadenza dell'anno d'attesa)
Salario da valido
Nella sua attività di direttrice/barista di locale notturno, per
l'anno 2014, lei avrebbe potuto percepire un salario annuo di CHF 65'000.-
(fonte: questionario del datore di lavoro 25.11.2014)
Salario da invalido
Attività abituale
Nella sua professione di direttrice/barista di locale notturno al
50% ne risulta un salario annuo di CHF 32'499.90.
Attività adeguata
A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del
Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l’inapplicabilità dei
valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova
giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi
determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i
dati forniti dalla citata tabella elaborata dall’Ufficio federale di statistica
nel 2014 lei avrebbe potuto realizzare un salario mensile di CHF 4'174.60
(attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su
41.7 ore esso ammonta a CHF 4'352.05 mensili oppure a CHF 52:224.50 per
l'intero anno.
Si ritiene opportuno effettuare una riduzione del 30º/o per motivi
medico-teorici e del 5% per attività leggera.
Ne risulta un reddito da invalido di CHF 34'729.30.
ll minor discapito economico è dato in attività abituale e viene
quindi utilizzato questo dato per fare il calcolo della capacità di guadagno
residua.
Grado d'invalidità
65'000 - 34'729 x 100 = 47%
65'000
Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha messo in
luce, non si ritiene che la residua capacità di guadagno possa essere
apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine
professionale.
Su esplicita richiesta scritta da parte sua si rimane a
disposizione per valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di
collocamento.
Audizione
Abbiamo sottoposto la documentazione medica che ci ha inviato con
lettera del 09.08.2016 al nostro Servizio Medico Regionale (SMR). Quest'ultimo
ritiene che la documentazione medica trasmessaci (Dr. __________ del
27.07.2016, __________ del 17.04.2015, 10.02.2016, 05.07.2016) non modifica i
contenuti della valutazione peritale del Dr. __________ del 06.04.20l6.
La tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica
stabilisce i redditi per le attività adeguate (attività semplici e ripetitive,
valore mediano) già comprensivo della tredicesima mensilità.
Per quanto riguarda la riduzione del 30% per motivi
medico-teorici, quest'ultima è stata definita dal medico perito e corrisponde
all'inabilità valutata per un'attività adeguata e il 5% è il fattore
di riduzione per attività leggera.
Su tali presupposti dobbiamo constatare che non vengono apportati
elementi concreti né a livello medico né sotto il profilo economico che possano
indurre l'Ufficio AI a riconsiderare quanto già appurato in fase d'istruttoria
ed espresso nel progetto di decisione.” (doc. AI 119)
L’assicurata contesta questa
decisione censurando in particolare le conclusioni in merito alla capacità
lavorativa medico-teorica e il calcolo del grado di invalidità. Produce un
certificato del dr. __________ datato 7 dicembre 2016, sul quale si è
pronunciato il medico SMR (doc. E e VIII/1).
2.4. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF
137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza
ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza del 14
luglio 2009 (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF,
richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato. Al riguardo, l’Alta Corte,
nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve cosi decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14
luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).
(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre
2010, consid. 2)
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Nel caso
concreto, l’assicurata ha subito nel 1999 un intervento di resezione e
ricostruzione con protesi tumorale su misura di tipo Stantore per osteosarcoma
del femore distale sinistro. Dalla primavera del 2014 lamenta l’apparizione di
dolori alla coscia e il ginocchio sinistro, di carattere prevalentemente
meccanico.
Tutto ben considerato, dopo
attento esame della documentazione agli atti, secondo il TCA l’Ufficio AI ha
correttamente ritenuto che, malgrado le diagnosi evidenziate, sino al momento
decisivo della decisione impugnata, dopo un periodo - dal marzo 2014 - di
inabilità lavorativa completa alternata a parziale, dal 15 aprile 2015
l’assicurata andava ritenuta abile nella misura del 70% in un’attività leggera,
rispettosa dei limiti funzionali menzionati dal perito reumatologo, mentre che
nella sua attività abituale di barista/direttrice di locale notturno la
capacità era del 50%.
Il TCA ritiene in
particolare che lo stato di salute dell’assicurata sia stato approfonditamente
vagliato dall’amministrazione, segnatamente sulla base della perizia del dr. __________,
e non ha motivo per metterne in dubbio la dettagliata e convincente valutazione
specialistica. La stessa, basata su una valutazione clinico/funzionale
approfondita e sull’esame degli atti medici e radiologici, si rileva completa, approfondita
e rispettosa dei criteri probatori enunciati al considerando che precede.
Più precisamente, il
perito, dopo aver dettagliatamente esposto la situazione dell’assicurata, ha
illustrato come oggettivamente lo stato degli arti inferiori rilevava lunghezza
degli arti simmetrica, non atrofie unilaterali, la forma nella norma e
amiotrofia del segmento distale della coscia sinistra; inoltre se era presente
dolorabilità alla digitopressione al versante antero-inferiore della coscia
destra, la stessa era assente alle ginocchia e le cicatrici postoperatorie
erano calme. Anche l’abduzione e l’adduzione erano nella norma. Anche l’esame
neurologico evidenziava una deambulazione normale, senza zoppia, Lasègue
negativi bilateralmente e senza indebolimento del muscolo estensore lungo
l'alluce sinistro (M5) e dell'estensore delle dita sinistre (M5). Intatta era
pure la forza rozza ai muscoli quadricipiti, tricipiti e bicipiti bilaterali e
nella norma risultavano anche i riflessi bicipitali, tricipitali e patellari
normo-evocabili e simmetrici.
Il perito ha quindi
osservato come la paziente eseguisse i cambi posturali, raggiungesse la
stazione eretta in totale autonomia e sicurezza, camminasse in ambiente non
accidentato senza ausilio di sostegno, con un buon controllo, si svestisse e si
vestisse in completa autonomia, utilizzando normalmente anche le scale. Poste
quindi le diagnosi invalidanti di “Dolore al terzo mediale del ginocchio sx
su/con:-Stato dopo PTG sx e resezione distale del femore omolaterale per
osteosarcoma nel 1999. Stato dopo patellectomia longitudinale laterale e
revisione della protesi al ginocchio sx il 02.03.2015.”, e rilevato come
l’assicurata continuasse ad aver dolore al terzo medio del femore sinistro, ha
in ogni modo precisato che la prognosi avrebbe potuto essere favorevole, con
possibile recupero della completa capacità lavorativa, nel caso di cambio di
protesi, in quanto quella vecchia scheggiava l'osso. Il perito ha quindi concluso
che nella sua professione di barista (e barista/direttrice; cfr. il complemento
peritale del 22 giugno 2016, doc. AI 107; cfr. al consid. 2.3), confermate le
precedenti inabilità attestate dai colleghi, dal 15 aprile 2015 l’assicurata
era abile al lavoro nella misura del 50% considerato come la professione svolta
implicasse la posizione eretta e non il sollevamento di carichi superiori a
quelli attualmente possibili (capacità ridotta a 6-11 kg ) e non esigesse la
posizione inginocchiata ed accovacciata. In un’attività leggera, in cui evitare
la posizione eretta prolungata ed eseguire la maggiore parte delle mansioni in
posizione assia, evitare il sollevamento di carichi (capacità ridotta 6-11 kg)
e la posizione accovacciata ed inginocchiata, la capacità lavorativa era del 70%,
sempre dal 15 aprile 2015 (doc. 98; cfr. al consid. 2.3).
Dette approfondite conclusioni,
supportate da un accurato esame clinico, dall’esame della cospicua
documentazione clinica e radiologica, meritano conferma, in quanto giungono a risultati concludenti, in ossequio
ai succitati (cfr. consid. 2.4) requisiti posti dalla giurisprudenza in materia
di valutazione dei mezzi di prova, non sussistendo del resto indizi concreti
idonei a mettere in forse la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Le stesse sono state del
resto confermate pienamente anche dal dr. Abate, medico del SMR, nei rapporti
finali del 11 aprile e 4 luglio 2016 (doc. AI 99 e 109).
2.6. Del resto la valutazione
peritale non è stata smentita da altra documentazione medico-specialistica
attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate
o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e entro la data della
decisione contestata, ribadito come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa
di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento
contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
A ragione in effetti il
medico SMR dr. __________, nelle Annotazioni del 29 agosto 2016 (con
riferimento alla certificazione del curante del 27 luglio 2016, doc. AI 115,
117) e 10 gennaio 2017 (riferite al certificato del curante del 7 dicembre
2016, doc. E e doc. VIII/1), ha concluso che la nuova documentazione prodotta
non conteneva nuovi elementi medici/clinici rilevanti rispetto alla valutazione
peritale, non risultando dalla stessa una sostanziale modifica dello stato di
salute e non giustificando un’inabilità lavorativa maggiore.
Innanzitutto, quanto al
certificato 27 luglio 2016 del curante prodotto in fase di osservazioni al
progetto di decisione (cfr. in esteso al consid. 2.3), lo stesso conferma
sostanzialmente le diagnosi poste dal perito e la sintomatologia algica
lamentata dalla paziente, e non fornisce elementi ulteriori limitandosi a
concludere per una non ben precisata inabilità lavorativa “teorica”, nel
suo mestiere di barista, “superiore” al 50%. Del resto il dr. __________,
che peraltro non è specialista nella materia interessata, non si pronuncia
minimamente sulla perizia fatta allestire dall’amministrazione (doc. AI 115).
Sia peraltro osservato che nei vari certificati inviati in precedenza alla
cassa malati egli aveva ripetutamente attestato una capacità lavorativa
nell’attività svolta del 50%, “verosimilmente a lungo termine” (cfr.
incarto richiamato dalla __________).
Anche l’allegata
certificazione dei sanitari del __________ del 5 luglio 2016 non apporta, come
concluso dal SMR, elementi nuovi riferendo unicamente che l’assicurata avrebbe
dovuto lavorare meno del 50% effettuato come barista, ma non pronunciandosi
espressamente sulla capacità lavorativa medico-teorica, segnatamente in
un’attività leggera rispettosa dei limiti funzionali precisati dal perito (doc.
AI 90). Del resto, il medico SMR ha in proposito affermato che “le osservazioni
al progetto inoltrate dall’assicurata non possono modificare i contenuti della
valutazione peritale. Si tratterebbe, semmai, di una diversa valutazione.
Si fa comunque notare che gli specialisti del __________ di __________ non
hanno finora intrapreso alcuna strategia chirurgica cruenta, bensì mantengono
un atteggiamento conservativo” (doc. AI 117). A dette conclusioni questo
Tribunale deve aderire.
Per quanto riguarda la
certificazione del dr. Heitmann prodotta di fronte al TCA del 7 dicembre 2016
e, quindi, di data posteriore alla data - giuridicamente rilevante - della
decisione contestata (cfr. DTF 132 V 220 e riferimenti), la stessa ha esposto:
" (…)
Riassunto delle diagnosi:
Osteosarcoma paraostiale del femore distale sinistro, diagnosi
1999.
Stato da resezione in blocco extra-articolare e ricostruzione per
protesi tumorale su misura di tipo Stanmore (24.06.1999).
Stato da chemioterapia secondo protocollo COS 96 per osteosarcoma
di alto grado di malignità.
Stato da patellectomia longitudinale esterna per erosione della
rotula (02.03 .2015)
Attualmente: dolori cronici terzo medio del femore a carattere
meccanico su protesi (stelo prossimale).
Periartropatia omero-scapolare tendinopatica alla spalla sinistra,
sindrome toraco-scapolare a sinistra.
Disturbo da attacchi di panico.
Discussione:
V. anche precedente relazione medica del 27.07.2016.
Nel corso degli ultimi 4 mesi rimangono invariati i dolori alla
coscia sinistra di tipo meccanico (effetto di pompaggio intramedullare della
protesi) che si accentuano man mano al carico, in particolare dopo già un paio
di ore di lavoro in piedi.
Ricordo che dopo consultazione pluridisciplinaria
superspecialistica (__________:) è stato per ora deciso un atteggiamento
conservativo, anche perché una eventuale sostituzione della protesi
porrebbe senz'altro dei problemi tecnici molto rilevanti. Nel
frattempo è stato stoppato il trattamento analgesico con Oppiacei Transdermali
(Fentanyl) a causa di effetti collaterali. Dall'estate 2016 presenta algia alla
spalla sinistra che impedisce una corretta mobilizzazione della spalla; i
dolori sono presenti anche a riposo ma hanno però un carattere prevalentemente
meccanico. Il 14.10.2016 è stata eseguita una ecografia della spalla sinistra
(Dr. Med. __________, specialista FMH reumatologia __________) che non ha
evidenziato delle significative patologie a carico della cuffia dei rotatori.
In seguito ad una terapia con Onde d'Urto la sintomatologia algica
è parzialmente migliorata; attualmente quadro clinico caratterizzato da sindrome
toraco-scapolare sinistra oggetto di trattamento fisioterapico (in corso). Nel
corso degli ultimi mesi la signora RI 1 ha inoltre presentato sempre più
frequentemente degli attacchi di panico per i quali è stato introdotto un
trattamento farmacologico con SSRI (Escitalopram) con attualmente parziale
beneficio.
La capacità lavorativa attualmente al 50 % (durata effettiva del
lavoro quotidiano della paziente) supera già quanto si potrebbe richiedere ad
una Barmaid in queste condizioni di salute.” (doc. E)
Ora, in proposito, il 10
gennaio 2017 il dr. __________ del SMR ha concluso pertinentemente che detta
certificazione non era idonea a modificare le suesposte conclusioni.
In effetti, per quanto concerne
innanzitutto la nota problematica al femore sinistro (su/con:-Stato dopo PTG
sx e resezione distale del femore omolaterale per osteosarcoma nel 1999. Stato
dopo patellectomia longitudinale laterale e revisione della protesi al
ginocchio sx il 02.03.2015; cfr. doc. AI 98) la descritta situazione
coincide in sostanza con quella esaminata in sede di perizia dal dr. __________.
Il curante si limita in effetti a informare che a seguito di consultazione
pluridisciplinare, il __________ avrebbe deciso di optare per un atteggiamento
conservativo, rinunciando per ora alla sostituzione della protesi.
Per il resto, come osservato
dal SMR, la stessa menziona delle "nuove condizioni cliniche”.
In effetti, innanzitutto
tale certificazione datata 7 dicembre 2016 fa riferimento ad una nuova
problematica alla spalla (“Periartropatia omero-scapolare tendinopatica alla
spalla sinistra) che prima non era nota. Ricordato nuovamente che
per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa - in concreto il 3 ottobre 2016 -, quando si ritenga che fatti
verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25
consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V
366 consid. 1b) -, gli
eventuali effetti sulla capacità lavorativa della nuova problematica alla
spalla sarebbero dunque posteriori alla data del provvedimento contestato e non
potrebbero quindi in casu essere presi in considerazione. Ne discende
che tali attestazioni non potrebbero comunque essere ritenute rilevanti ai fini
della presente procedura.
In
ogni modo, va ancora detto che eccezionalmente, il giudice può anche
tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente alla data della decisione litigiosa, a condizione che questi
ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui
essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di
facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid.
2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA I 174/96 del 6
settembre 1996; I 87/97 del 3 febbraio 1998; RCC 1989 p. 123 consid. 3b, 1980
p. 263).
In
casu, la summenzionata documentazione sanitaria non è sufficiente per
poter statuire in modo completo in merito all’eventuale esistenza
rispettivamente all’eventuale natura invalidante dei “nuovi” menzionati problemi
alla spalla.
Il medico SMR, nella sua
Annotazione del 10 gennaio 2017, ha in proposito rilevato che:
" Quanto
alla diagnosi di periartropatia omeroscapolare tendinopatica, il collega __________
non fornisce elementi clinico-diagnostici sufficienti per confermarla e/o per
ritenerla incapacitante. Infatti, a parte la descrizione generica di
"un'algia che impedisce una corretta mobilizzazione della spalla",
non si dispone di un esame obiettivo specifico né di indagini strumentali
dirimenti. A questo proposito, si fa notare che l'ecografia della spalla
eseguita dallo specialista reumatologo __________ il 14.10.2016, non ha
evidenziato patologie a carico della cuffia dei rotatori. A ciò si aggiunga che
non è descritta alcuna terapia farmacologica antalgica in atto (FANS o
corticosteroidi), mentre viene comunicato che è stata sospesa quella a base di
Fentanyl transdermico. Il collega, però, afferma che il dolore è parzialmente
regredito con l'applicazione locale di onde d'urto. In seguito, il collega ___________
scrive che il quadro clinico attuale è caratterizzato da una sindrome
toraco-scapolare sinistra in trattamento fisioterapico. Anche in questo caso,
non vengono forniti elementi clinico-diagnostici che confermino l'epiteto,
tantomeno elementi funzionali che concordino con un reale impatto incapacitante
sugli aspetti valetudinari dell'assicurata.” (doc. VIII/1)
A queste conclusioni
questo Tribunale deve aderire senza riserve, ove altresì si aggiunga che il
curante nemmeno pone delle conclusioni sulla capacità lavorativa, segnatamente
in attività leggere e adeguate, riferendo solo di una “capacità lavorativa
attualmente al 50%” nella sua professione di barmaid, limitandosi a
giudicarla già oltrepassante quanto richiedibile dall’interessata. Tale conclusione
non si distanzia quindi in maniera decisiva da quella peritale (doc. AI 98 e
consid. 2.3).
Quanto alla menzione della comparsa
“negli ultimi mesi” di non meglio specificati "attacchi di
panico", che sarebbero trattati con parziale beneficio con Escitalopram
(SSRI), il medico SMR ha osservato che tale diagnosi non è codificata secondo
una classificazione conosciuta (ICD-10 e DSM V) posta da uno specialista FMH in
psichiatria. Inoltre non risulta nemmeno che l’assicurata sia in cura presso
uno specialista per tale problematica. Il medico SMR ha quindi in proposito
ritenuto che “(...) una sindrome da attacchi di panico non meglio
specificata (situazioni scatenanti, frequenza e gravità degli attacchi) che si
vuole sostenere come incapacitante, meriti un trattamento combinato con
benzodiazepine (es. Alprazolam) e psicoterapia (strategie comportamentali per
la gestione dell'attacco). Dalla certificazione del collega __________ non
emerge nulla di tutto questo” (doc. VIII/1). A tale conclusione, espressa
dal SMR, occorre aderire, ove altresì si osservi nuovamente che il curante, che
oltretutto è internista e quindi non specialista nella materia eventualmente
coinvolta (la psichiatria) non menziona alcuna inabilità lavorativa causata
dagli “attacchi di panico”, osservando nel contempo che il trattamento
farmacologico introdotto avrebbe portato un “parziale beneficio”.
Pertanto a ragione il medico
SMR ha concluso che il certificato del dr. __________ non apportava elementi
clinici in grado di modificare la valutazione medica stabilita dall'Ufficio Al
sulla base di un’approfondita perizia reumatologica.
Né del resto il fatto,
addotto dalla ricorrente, che il perito e il medico SMR avrebbero menzionato
l’opportunità di sostituire la protesi al femore sinistro, mentre secondo gli
specialisti di __________ sarebbe per ora auspicabile un atteggiamento
conservativo, modifica le suddette conclusioni. In effetti, la possibilità di
procedere alla sostituzione della protesi sarebbe stata evocata solo quale
elemento suscettibile di comportare, nel futuro, un possibile miglioramento
della capacità lavorativa (cfr. la perizia 6 aprile 2016: “(…) la prognosi
potrebbe essere fausta nel caso di cambio di protesi, in quanto la protesi
vecchia scheggia l'osso. La previsione per la ripresa totale dell'attività
lavorativa dipenderà dalla decisione sull'eventuale cambio della protesi”,
doc. AI 98), ma non ha influito sulle conclusioni sulla capacità lavorativa né,
quindi, sul grado d’invalidità.
Questa Corte deve quindi
senza riserve aderire alle conclusioni del SMR, per il quale le certificazioni
prodotte dalla ricorrente non oggettivano elementi che possano comportare una
modifica della dettagliata valutazione eseguita dal perito reumatologo e che
permettano quindi di discostarsi dalla stessa, ribadito peraltro il principio
per cui il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati). Si tratta
in definitiva di valutazioni diverse delle ripercussioni sulla capacità
lavorativa delle medesime patologie, alle quali quindi in questa sede non si
può aderire, ritenuto peraltro come le stesse non sostanzino i motivi per cui
le diagnosi poste ne limiterebbero la capacità lavorativa in misura superiore a
quella attestata dal perito e dai medici del SMR, ribadite peraltro
l’affidabilità e la completezza delle valutazioni specialistiche di questi
ultimi. In proposito siano altresì di nuovo ricordate le suesposte
considerazioni e riserve che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni
dei medici curanti degli assicurati (anche se specialisti; cfr. sopra consid.
2.4 e STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008,
consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I
701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).
A questo riguardo va pure
ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico.
Scopo e
senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere
cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.
STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.
4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
Se ne deve concludere che
la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a
dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (cfr. DTF 132 V
220, 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidevano
sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dal
perito. Né del resto le altre censure sollevate dalla ricorrente permettono di
modificare l’esito della presente vertenza.
In conclusione,
rispecchiando la perizia del dr. __________ del 6 aprile 2016 (e il complemento
22 giugno 2016; doc. AI 98 e 107) tutti i criteri di affidabilità e completezza
richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4) e non essendo provato un
peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo
la resa della perizia e prima della decisione contestata del 3 ottobre 2016 (la
quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2), a ragione l’Ufficio AI - sulla base
anche del parere del medico SMR (sul valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al
consid. 2.4) -, e richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurata di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e
572), ha ritenuto che la ricorrente andava considerata inabile in misura
completa nei periodi dal 27 marzo 2014 al 6 aprile 2014, dal 14 maggio al 11
giugno 2014, dal 23 settembre al 31 ottobre 2014, dal 20 novembre al 8 dicembre
2014, dal 1. marzo al 14 aprile 2015 e del 50% nei periodi dal 12 giugno al 22
settembre 2014, dal 1. al 19 novembre 2014, dal 9 dicembre 2014 al 28 febbraio
2015 e, quindi, definitivamente dal 15 aprile 2015. In un’attività adeguata
rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute l'incapacità
lavorativa medico teorica andava invece fissata al 70%, sempre dal 15 aprile
2015.
Visto quanto sopra, questo
Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari
e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti, come richiesto dalla ricorrente, la
quale ha postulato l’allestimento di una perizia giudiziaria. Al riguardo, va
fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d). Ne discende che la richiesta della ricorrente di procedere ad una
perizia va respinta (cfr. doc. I).
Ciò non toglie che,
ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti nei
confronti dell’AI insorti successivamente alla data del provvedimento in lite,
il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V
4), resta aperta la possibilità alla ricorrente di far valer se del caso in
futuro un peggioramento delle sue condizioni.
2.7. Per quel che concerne la
definizione del grado d’invalidità mediante il metodo ordinario del confronto
dei redditi (cfr. al consid. 2.2), nelle motivazioni della decisione contestata
sono indicati i parametri utilizzati dall’amministrazione per definire i
redditi sia da valida che da invalida, a cui va fatto riferimento.
2.7.1. Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana. il TF nella sentenza 9C_ 501/2013 del 28
novembre 2013 ha rilevato che occorre stabilire quanto la stessa, nel momento
determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita),
guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona
sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze
personali. Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà
sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari. Soltanto in
presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e
ricorrere ai dati statistici risultanti dall’ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in
particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l’ultima
attività professionale dell’assicurato o se l’ultimo salario da lui percepito
non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di
conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio
se l’assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al
lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali
a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora
percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell’invalidità (DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid.
3.2).
In concreto, per quel che
concerne il reddito da valida, l’Ufficio AI ha stabilito un importo di
fr. 65’000 conseguito nel 2014 dall’assicurata quale dipendente presso la __________
di __________ (attestazione del datore di lavoro del 25 novembre 2014, doc. AI
48 e 100). Tale determinazione del salario, che non è contestata, merita
conferma.
2.7.2. Il reddito da invalido,
secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché
l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il
reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
In una sentenza
8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la
determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione
della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano
pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17
dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
In una sentenza
9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha
confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per
la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della
rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione
amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva
pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel
corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando
così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più
attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF
8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015
consid. 3.2.2).
Inoltre, se una persona
assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di
paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da
valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito
oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda
fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido
ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto
presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere
presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da
valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello
specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi
ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che
se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo
restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte
percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15
gennaio 2010 consid. 5.5).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il principio posto dal
TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite
l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più
frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero
difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede
giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal
TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Infine, con sentenza
8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è
necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in
considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
2.7.3. Conformemente
alla citata giurisprudenza, l’amministrazione ha nel caso concreto utilizzato
Fatti
i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera 2012,
emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna nell’ottobre 2014 e,
quindi giusta il TF applicabile per gli anni successivi al 2012 nella misura in
cui è a disposizione – come in concreto – al momento della decisione di rendita
(cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015), più precisamente dalla tabella TA1
2012 skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore
centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso (
cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF
128 V 174), e relativa a personale femminile in una professione che presuppone
qualifiche inferiori e comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4)
nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV
15, pagg. 47ss.). Da tale tabella emerge che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o
manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore
privato, corrisponde ad un importo di fr. 49’344.-- (fr. 4’112.- x 12 mesi).
Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende
di 41,7 ore computabili nel 2012 e 2014 (cfr. i precitati riferimenti, ad
esempio STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la citata tabella B9.2), il salario
lordo medio ipotetico nazionale da invalida per una donna ammonta a fr.
51'441.- (fr. 49’344: 40 x 41,7), inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18
febbraio 1999). Tale dato è stato poi - correttamente - aggiornato al 2014 in
fr. 52'224.- (doc. AI 100). Tali dati salariali vanno confermati.
L’amministrazione ha poi
considerato una riduzione per la capacità lavorativa ridotta stabilita dal
perito reumatologo del 30% e un’altra del 5% per attività leggere, determinando
in tal modo un reddito da invalida di fr. 34’729 (cfr. anche scheda 12 aprile
2016 in doc. AI 100). Al riguardo, va rilevato che rettamente, conformemente
alla giurisprudenza, la riduzione percentuale è stata applicata utilizzando un
multiplo di 5 (cfr. STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 e la STCA 32.2012.36 del
31 gennaio 2013).
La
ricorrente riferisce di non comprendere l’applicazione di queste deduzioni, che
implicitamente vorrebbe maggiori.
Ora, per quanto riguarda
innanzitutto la deduzione del 30%, la stessa si riferisce all’incapacità
lavorativa medico-teorica stimata dalla perizia reumatologica in un’attività
lavorativa leggera adeguata e che, per quanto detto, questa Corte ritiene
pertinente (cfr. doc. AI 98, cfr. ai consid. 2.3 e 2.5). Tale riduzione appare
quindi chiara e del resto perfettamente in linea con l’usuale metodo del
confronto dei redditi per il calcolo del grado di invalidità. Inammissibili
sono pertanto le censure al riguardo sollevate dalla ricorrente, compresa
quella di mancata motivazione e, quindi, di violazione del diritto di essere
sentito. Come detto, il calcolo del grado di invalidità è stato presentato
dall’amministrazione in modo ineccepibile e conforme al disciplinamento legale
e giurisprudenziale applicabile. La mancata comprensione da parte della
ricorrente del calcolo effettuato per determinare il grado di invalidità è
piuttosto da ascrivere ad un’errata interpretazione dei concetti che vi stanno
alla base, inclusa la considerazione fondamentale per cui il grado di
invalidità non coincide con il grado di inabilità lavorativa medico-teorica.
Laddove
per contro la ricorrente parrebbe voler pretendere il riconoscimento di una
deduzione superiore a quella, del 5%, ammessa dall’Ufficio AI per tenere conto
della necessità di effettuare attività leggere, va detto quanto segue.
Per
quanto concerne tale riduzione, ricordato come di principio circa la questione
a sapere se, e se del caso in quale misura, al salario teorico statistico vada
applicata una riduzione secondo la giurisprudenza del TF (cfr. consid. 2.7.2)
il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti,
sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione (ATF 137 V 73
consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b) e rilevato come la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr.
STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante pronuncia del
26 agosto 2013, 9C-179/2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato
oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito
ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre
quantificate in un multiplo di 5, questa Corte non ha motivo per scostarsene,
una deduzione del 5% apparendo adeguata, considerato come in concreto si tratti
in definitiva di un unico fattore di riduzione (quello relativo alla necessità
di effettuare lavori leggeri) e come la riduzione proposta tenga adeguatamente
conto del fatto che l’interessata può ancora esercitare al 70% un’attività
adeguata e come le limitazioni fisiche da osservare non siano particolarmente
gravi.
D’altro canto occorre
anche considerare che le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute,
sono già state parzialmente considerate nell’inabilità lavorativa determinata
in ambito medico - teorico (che ha appunto riconosciuto una non trascurabile
riduzione del 30% della capacità lavorativa).
D’altra parte, per la
giurisprudenza l’attività a tempo parziale di donna non è da considerare quale
fattore di riduzione (cfr. STF 8C_379/2011 del 26 agosto 2011;9C_751/2011 del
30 aprile 2012).
Tutto ben considerato,
tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni
sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione
(cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3) questo Tribunale ritiene quindi di
non doversi scostare dalla valutazione dell’amministrazione, l’assicurata non
avendo addotto motivi pertinenti che gli permettano di sostituire il suo
Considerandi
apprezzamento (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b).
In effetti, va detto che
altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione
maggiore sul reddito statistico da invalida non ne sono state addotte né del
resto emergono dagli atti all’inserto.
A titolo abbondanziale va
detto che questo Tribunale non condivide nemmeno l’assunto
dell’amministrazione, la quale nella risposta di causa ritiene ingiustificata
l’applicazione della riduzione del 5% per “attività leggere”. A prescindere dal
fatto che la riduzione è stata decisa dal consulente professionale sulla base
di un approfondito esame del caso (cfr. doc. AI 100), la stessa risulta
motivata, considerato come in base alla perizia reumatologica il pensum del 70%
in un’attività leggera ed adeguata presuppone in ogni modo il rispetto di una
serie di limitazioni funzionali elencate dal perito (cfr. doc. AI 98 e sopra al
consid. 2.3). La questione non merita tuttavia più approfondita disamina
considerato come anche nell’ipotesi in cui si volesse eliminare tale deduzione
ne deriverebbe un grado di invalidità (44%) che comunque metterebbe ugualmente l’assicurata
al beneficio di un quarto di rendita (cfr. di seguito).
Infine, quanto alle allegazioni
formulate dall’assicurata in fase di osservazioni al progetto di decisione con
riferimento alla determinazione del salario da invalida, va ancora osservato
che la presa in considerazione di un orario medio di lavoro settimanale di 41.7
ore è conforme e basata sulle tabelle applicabili pubblicate dall’Ufficio federale
di statistica; da tali tabelle pure emerge che la tredicesima è già compresa
nel salario medio lordo statistico applicato correttamente dall’amministrazione.
Di
conseguenza, visto quanto precede, l’amministrazione ha determinato in fr.
34'729.-- il reddito da invalida [(70% di 52'224 = 36'557; 36'557 – (5% di
36'557) = 34'729].
Sulla
base di questo dato, ha quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valida di fr.
65’000 (cfr. consid. 2.7.1) con il reddito da invalida di fr. 34'729 ottenendo
un grado d’invalidità (pensionabile) del 47% (65’000 – 34'729.-- x 100 : 65’000).
Nell’ipotesi in cui, come
suggerito dall’Ufficio AI nella risposta, venisse decurtata la riduzione del 5%
per lavori leggeri (ottenendo quindi un salario da valida di fr. 36'557.--) il
grado di invalidità sarebbe del 44% (65’000
– 36'557-- x 100 :
65’000).
Ne discende che, visto
l’inizio della durevole rilevante incapacità lavorativa nel maggio 2014, alla
scadenza dell’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, ossia il 1° maggio
2015, l’assicurata, come visto sopra, presentava un grado d’invalidità del 47%
motivo per cui dal 1° maggio 2015 essa ha diritto ad un quarto di rendita.
Sia ancora osservato che, considerando
che è nello svolgimento di attività leggere adeguate che vi è il minor
discapito economico, richiamato nuovamente l’obbligo per l’assicurata di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico derivante dal danno alla salute (cfr. DTF
123.
V 233), a ragione l’amministrazione ha quantificato un grado di invalidità
del 44%.
La decisione impugnata è quindi
corretta e va confermata, mentre che il ricorso va respinto.
2.8
L’assicurata ha chiesto di
essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Presupposti per la
concessione del gratuito patrocinio – quale principio generale di
procedura valido, anche in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i
settori delle assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. –
sono (cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di
esito favorevole del processo e la necessità dell'intervento di un avvocato.
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella fattispecie, dalla
documentazione agli atti risulta che l’attrice vive con il marito pensionato e
ha come entrate il salario mensile di fr. 2'332 al mese, oltre a fr. 1’550
mensili di rendita AVS del marito per un importo globale di fr. 3’882.--
mensili (doc. D). A tale importo va ancora aggiunto il quarto di rendita AI per
fr. 352.-- (doc. C) per complessivi fr. 4'234.--.
Per quanto riguarda il
calcolo del fabbisogno, deve essere applicato l’importo base mensile per
coniugi di fr. 1’700.-, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.
Tale importo comprende già
le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute,
oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta
l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009).
Bisogna, poi, computare il
canone di locazione di fr. 1’180.-- al mese e il premio afferente
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie pari a fr. 429.10 mensili per
l’assicurata (doc. D).
Si
ottiene, quindi, un onere mensile globale di fr. 3’309.
Inoltre va tenuto conto
del fatto che all’importo di base determinato in riferimento alla Tabella per
il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va
aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia nel caso particolare fr. 255 sino a
fr. 425 conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20
settembre 2004.
In casu, partendo quindi
da un onere complessivo massimo di fr. 3’734 (3’309 oltre a fr. 425)
rispettivamente fr. 3'564 (3'309 oltre a fr. 255) da un lato, e entrate di fr.
4'234, si ottiene comunque un’eccedenza mensile mensile di fr. 500 rispettivamente
di fr. 670.
Ne discende
che, vista l’eccedenza mensile (con la quale l’assicurata può pure sostenere il
premio obbligatorio di cassa malati del marito) questo Tribunale ritiene
che l’attrice sia in grado di far fronte al pagamento delle spese legali e non
possa, quindi, essere considerata indigente (per un caso simile cfr. la STCA
36.2009.31
del 7 settembre 2009).
Di conseguenza, la
ricorrente non può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti