32.2016.127
AI attribuisce mezza rendita, ma assicurata vuole di più. TCA conferma. AG accolta. Ammessa l'esistenza di lavori adatti all'assicurato
13 luglio 2017Italiano79 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.127
FC
Lugano
13 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 ottobre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 22 maggio
1992 l’Ufficio AI aveva riconosciuto a RI 1, nato nel 1964, di professione
meccanico, il diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 1990 (grado di invalidità
dell’80%; doc. AI 49). La prestazione era quindi stata confermata a seguito di
revisioni effettuate nel dicembre 1992, dicembre 1994, marzo 1998, aprile 2001,
marzo 2005 e luglio 2007 (doc. AI 29, 31, 40, 47, 52, 58). Al termine della
settima revisione nel giugno 2012 (cfr. doc. AI 67) l’amministrazione, fatta
allestire una perizia specialistica e osservato come in occasione delle
precedenti decisioni non fosse stata - per errore - valutata l’esigibilità
lavorativa in attività leggere adeguate, confermata nella misura dell’80% dalla
perizia reumatologica, con decisione del 24 marzo 2014 ha soppresso, in via di
riconsiderazione, il diritto alla rendita avendo stabilito un grado
d’invalidità del 33%. Contro tale decisione si è aggravato l’assicurato, rappresentato
dall’avv. RA 1, chiedendo pure il ripristino dell’effetto sospensivo, richiesta
quest’ultima respinta dal TCA con decreto 24 giugno 2014.
Con sentenza 32.2014.53 del
15 dicembre 2014 il TCA, ammesso un errore manifesto consistente nel non aver
valutato la capacità lavorativa dell’assicurato in attività leggere compatibili
con i limiti funzionali, ritenuta una capacità lavorativa dell’80% in attività
adeguate sino al momento decisivo della decisione impugnata, ha tuttavia
ritenuto indispensabile procedere ad un accurato esame dell’effettiva capacità
integrativa dell’assicurato, nato nel 1964 e al beneficio di una rendita intera
dal 1990. Ha quindi accolto il ricorso rinviando all’amministrazione gli atti affinché
procedesse all’esame dell’autointegrazione rispettivamente dell’effettiva
idoneità lavorativa in attività adeguate e si pronunciasse quindi nuovamente sul
diritto a prestazioni.
1.2. Esperiti gli accertamenti del
caso, segnatamente un periodo di accertamento e riallenamento professionale dal
24 agosto al 18 settembre 2015 presso il Centro d’accertamento professionale di
__________ (CAP), interpellato il SMR ed effettuati colloqui con l’assicurato, preso
atto del rapporto di chiusura del mandato di esame della consulente
professionale, con progetto di decisione del 24 agosto 2016 prima e decisione
del 14 ottobre 2016 poi, l’amministrazione, ammessa un’inabilità lavorativa
dell’80% nell’attività abituale (dal 1990) e del 40% in attività leggere
adeguate (dal 1994), con un conseguente grado di invalidità del 53%, ha
assegnato all’assicurato una mezza rendita di invalidità dal 1. maggio 2014.
1.3. Contro tale decisione
l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto con il presente ricorso
con il quale - eccepita in sostanza la mancata effettuazione di prove
all’interno del mercato del lavoro primario e considerato come l’assicurato
possa accedere solo a lavori di nicchia - ha chiesto l’annullamento della
decisione impugnata e il ripristino della rendita intera di invalidità. Ha pure
postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita.
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata, sottolineando la
correttezza e la completezza degli accertamenti esperiti.
1.5. Con ulteriori osservazioni
del 12 dicembre 2016 (il ricorrente) e 23 dicembre 2016 (l’Ufficio AI), le
parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro posizioni (VIII e X).
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Perché la perdita di
guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI, è necessario
che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute. In altre parole la
perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente quella
procedente dall'infermità. La diminuzione del reddito nella misura in cui
deriva da altre cause (di natura soggettiva od economica) non è per contro,
suscettibile di una valutazione giuridica ai fini dell'erogazione della
rendita. Quindi, l'assicurato che può svolgere ancora un'ampia gamma di lavori
rimunerativi a lui confacenti è tenuto - prima di poter pretendere una rendita
AI - a reintegrarsi o a farsi reintegrare in altra attività (ad esempio
dall'Ufficio del lavoro o, se sono dati i presupposti legali, dall'URIP; cfr.
RCC 1991, p. 47, consid. 7c).
Secondo l'art. 28 cpv. 2
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);
2.2. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI
gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai
provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a
ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro
capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto
ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Per stabilire tale diritto
deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale
rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i provvedimenti
d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti
di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3
lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che
comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione
professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il
collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).
Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del
15 gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich
um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; 124 V 110 consid. 2b;
STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis
1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità di
guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è
quindi del 20%.
Secondo l'art. 6 cpv. 1
OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione
necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza
previa formazione professionale a causa dell'invalidità.
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF
124 V 110 consid. 2a e DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
Infine, la circolare sui
provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:
"
4010 Le seguenti condizioni devono
essere adempiute cumulativa-mente:
- a causa di un’invalidità imminente o
esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente
professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
- l’assicurato deve essere idoneo
all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di
sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
- la formazione deve essere
compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato.
Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno
pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate
le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa
economicamente valorizzabile.
(…)
4013 Se un assicurato è sufficientemente integrato o
se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una
formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”
D’altra parte l’art. 15
LAI prevede che gli assicurati, cui l’invalidità rende difficile la scelta
della professione o impedisce l’esercizio dell’attività svolta fino ad allora
da essi, hanno diritto all’orientamento professionale.
L’art. 18 LAI prima frase
dispone che gli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro e che sono idonei
all’integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo nella ricerca di un posto
di lavoro appropriato nonché a una consulenza costante al fine di conservare il
loro posto di lavoro.
L’applicazione di tale
articolo presuppone che l’assicurato sia invalido ai sensi dell’art. 4 cpv. 1
LAI. Il diritto all’orientamento professionale presuppone dunque che
l’assicurato dev’essere intralciato nella ricerca di lavoro a causa del danno
alla salute. Ad esempio, una persona che non può affrontare un colloquio di
lavoro perché muta o con difficoltà motorie oppure se a causa del danno alla
salute necessita di particolari provvedimenti sul posto di lavoro (quale mezzi
ausiliari ottici) o di particolari esigenze nei confronti del datore di lavoro
(per esempio, tolleranza per le pause rese necessarie dall’invalidità
dell’assicurato) (Pratique VSI 2003 pag. 270). Il TFA ha poi precisato che
siccome il servizio di collocamento non rappresenta un provvedimento
d’integrazione particolarmente costoso, per motivarne il diritto è sufficiente
avere, nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, difficoltà relativamente
piccole dovute alla salute. Se invece la ricerca del posto di lavoro è resa
problematica per altre ragioni non legate all’invalidità, come l’assenza di
posti disponibili sul mercato del lavoro, l’età dell’assicurato ecc., l’AI non
deve intervenire ma, a dipendenza del caso, l’interessato dev’essere collocato
dall’assicurazione contro la disoccupazione (Pratique VSI 2000 pag. 71; in
merito alla differenza tra servizio di collocamento dell’AI e dell’assicurazione
contro la disoccupazione cfr. DTF 116 V 85).
Infine, secondo l’Alta
Corte, l’assicurato con una capacità lavorativa al 100% in attività leggere
adeguate non ha diritto all’aiuto al collocamento a meno che sussista una
limitazione supplementare nella ricerca del posto di lavoro (Pratique VSI 2003
pag. 270; critico Cattaneo, op.cit., RDAT 2003 I pag. 598).
D’altra parte, l’art. 18a
LAI (Lavoro a titolo di prova), nella sua versione in vigore dal 1 gennaio 2012
prevede che l’AI può assegnare all'assicurato un posto di lavoro a titolo di
prova per al massimo 180 giorni (lavoro a titolo di prova), al fine di appurare
le sue capacità effettive sul mercato del lavoro.
2.3. Nella fattispecie, questo
TCA, con la precedente pronuncia del 15 dicembre 2014 (inc. 32.2014.53) -
cresciuta incontestata in giudicato – ha stabilito in maniera vincolante che,
sulla base della perizia del 28 ottobre 2013 del dr. __________ (rispecchiante
Fatti
i criteri giurisprudenziali di affidabilità e completezza) effettuata contestualmente
alla revisione avviata nel giugno 2012 (doc. AI 82), era da ritenere
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi
citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente, poste le diagnosi
reumatologiche con influenza sulla capacità lavorativa di “sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena lungo la gamba
destra a carattere altalenante e stato dopo sindrome irritativa radicolare a
destra per ernia discale L4-L5, nonché stato dopo nucleotomia percutanea nel
1991 e sindrome cervico-vertebrale su alterazioni degenerative osteocondrotiche
C5-C6 e C6-C7”, presentava al momento della perizia
(e verosimilmente già sin dall’epoca della precedente decisione del 1992) e
sino al momento della decisione impugnata, una abilità lavorativa in attività
adeguate dell’80% (attività sull'arco di un'intera giornata con
una redditività all'80%). Con riferimento alle limitazioni
funzionali il perito ha esposto come l’assicurato fosse limitato per lavori
particolarmente pesanti in cui debba alzare dei pesi superiori ai 15
kg, mantenere la posizione seduta o restare fermo in piedi per più di 30 minuti
o camminare in modo continuo per più di 3
km o in attività non ergonomiche per la colonna vertebrale sia cervicale che
lombare in cui debba piegare ripetutamente la colonna vertebrale nella zona
lombare e la colonna cervicale o eseguire movimenti di rotazione verso destra e
comunque in attività lavorative da svolgere con movimenti ripetitivi e
monotoni.
A queste
conclusioni - fatte salve le correzioni apportate, a favore dell’assicurato,
dal SMR con l’Annotazione del 15 ottobre 2015 e di cui verrà detto di seguito
(cfr. doc. AI 123 e consid. 2.4) - va fatto riferimento anche in questa
sede. Del resto le stesse non sono sostanzialmente contestate dall’assicurato,
il quale non ha fatto valere elementi o prodotto alcuna attestazione medica che
permettano di metterne in dubbio l’attendibilità o che possano lasciar ipotizzare
un peggioramento successivo alla data dell’estensione della perizia e sino al
momento decisivo della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220
con riferimenti).
In effetti l’unica
certificazione prodotta dal ricorrente, quella del curante dr. __________ del
25 marzo 2016, attesta unicamente un’inabilità in attività medio-pesanti, ma
non si pronuncia sulla capacità lavorativa in attività leggere, non indicando
alcuna controindicazione, come pertinentemente concluso dal medico SMR nell’annotazione
30 maggio 2016 (doc. AI 138 e 144).
Così stanti le cose, questo
Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene
elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurato e in particolare le limitazioni da osservare, sino all'emanazione
del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento
di ulteriori accertamenti. Al riguardo,
va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV
no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Ne
discende che la richiesta del ricorrente, formulata con scritto del 12 dicembre
2016 (doc. VIII), di procedere a “richiamare un certificato medico completo
da parte del dr. med. __________” va respinta, ove altresì si osservi che
la stessa appare, oltre che ampiamente tardiva, anche immotivata, giacché non
specifica su quale circostanza dovrebbe esprimersi la nuova certificazione. Infine,
richiamato l’obbligo delle parti di collaborare nell’accertamento dei fatti
rilevanti, non ci si può esimere dall’osservare che sarebbe semmai stato
compito dell’assicurato di direttamente procedere, ove l’avesse reputato necessario,
a chiedere al proprio curante un certificato dettagliato e aggiornato, il
Tribunale non potendo essere chiamato a sanare le mancanze delle parti
interessate.
Appurata quindi l’esistenza
degli estremi per procedere ad una riconsiderazione, litigioso resta in questa
sede la valutazione della capacità integrativa dell’assicurato effettuata
dall’amministrazione a seguito del rinvio stabilito con la STCA del 15 dicembre
2014. Con tale pronuncia il TCA ha disposto che l’amministrazione, considerata
l’età dell’assicurato (nato nel 1964) e il fatto che egli era titolare di una
rendita intera dall’aprile 1990, prima di procedere alla diminuzione o
soppressione della prestazione a seguito di riconsiderazione, accertasse se
l’assicurato fosse concretamente in misura di mettere a profitto la sua
capacità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato mediante un esame
personale dell’effettiva idoneità lavorativa (con riferimento all’idoneità,
alla capacità di carico, ecc), valutando pure l’eventuale necessità di
provvedimenti integrativi malgrado la capacità lavorativa residua accertata, (cfr.
gli art. 7 e 16 LPGA; cfr. STF 9C-163/2009 del 10 settembre 2010).
2.4. A seguito del rinvio,
l’amministrazione, effettuato un colloquio con l’assicurato il 17 agosto 2015, ha
dato incarico al Servizio integrazione di procedere ad “un periodo di
riallenamento e introduzione al lavoro sotto forma di titolo di prova con
l’eventuale possibilità di beneficiare di incentivi d’assunzione” (doc. AI
108 e 112). È quindi seguito un periodo di osservazione di circa un mese (dal
24 agosto al 18 settembre 2015) presso il Centro d’accertamento professionale di
__________ (di seguito: CAP) per accertare la capacità reintegrativa e
lavorativa dell’assicurato, segnatamente la tenuta, le limitazioni funzionali e
le potenzialità reintegrative (comunicazione 4 settembre 2015, doc. AI 117).
Alla fine del periodo di
accertamento, il 17 agosto 2015 si è tenuto un “colloquio di bilancio finale
del percorso di aggiornamento c/o CAP” , presente anche l’assicurato. La consulente
per l’integrazione professionale (IP) __________ ha esposto quanto segue:
" (…) ll
sig. RI 1 è stato inserito c/o il Cap per un accertamento della durata di un
mese, l'a. ha svolto buona parte delle attività richieste pur presentando dei
limiti. Secondo quanto potuto osservare emergerebbe una discrepanza secondo
quanto indicato nella valutazione medica (CL 100% con riduzione del rendimento
del 20%). Durante il provvedimento I'A. avrebbe mantenuto un'attitudine
ironico-negativa per quanto accaduto (valutazione e procedura dell'Al). L'A. in
un primo tempo avrebbe affermato come premessa iniziale il fatto di non essere
sicuro di poter portare a termine che però è riuscito, nonostante le difficoltà
riscontrate, a portare a termine.
Viene precisato dagli operatori di riferimento che certe attività
che richiedevano ad es d'inginocchiarsi, stare piegato non sono state eseguite
per le difficoltà espresse dall'A., A.to che ha lamentato anche difficoltà in relazione
al fatto di salire/scendere.
L'A. è sempre stato presente, vi son state solo due giorni di
assenza nell'ultima settimana a seguito di un blocco alla schiena occorso nel
week-end che lo avrebbe costretto a restare disteso e tranquillo per 4 giorni.
Nel percorso di osservazione sono state individuate una serie di
risorse ad. es. buone capacità manuali e pratico, lettura di schemi elettrici,
etc.
Per contro lo svolgimento delle attività è stato caratterizzato da
frequenti interruzioni (ca. ogni 20-30 min. interruzione di ca. 10-20 minuti)
per deambulare e praticare esercizi. Viene osservato che la durata delle pause
è superiore nel pomeriggio e che in talune occasioni I'A. ha richiesto di
potersi sdraiare.
In generale è stato notato come vi sia stata una predilezione per
la posizione eretta (diverse attività proposte potevano essere svolte sia in
piedi, sia da seduto).
Nello svolgimento delle attività diverse si è riscontrata lentezza
nell'esecuzione (data dalle pause frequenti ma forse anche dal lungo periodo
d'inattività lavorativa).
Sono stati individuati dei settori in linea con le attitudini e
gli interessi dell'A. quali la meccanica leggera (bici), manutenzione leggera,
magazzino leggero (es. __________ ma per servizio al bancone, senza pesi)
oppure autista-fattorino per la consegna di merce leggera. Va tenuto presente
che però anche nei possibili settori individuati, bisogna tener presente che le
limitazioni influiscono (pause frequenti, ritmo, limitazioni funzionali) e si
reputa che non sia molto compatibile con il libero mercato del lavoro.
L'A. conferma la necessità di dover interrompere sovente per poter
scaricare il dolore, precisando che già la mattina i dolori sono presenti;
riferisce inoltre di aver incremento l'assunzione degli antiinfiammatori
durante il provvedimento. L'A. riferisce che la sera giunto a casa da __________
si sente distrutto e si stende sul divano
addormentandosi in breve tempo.
L'A. reputa che il percorso svolto abbia dimostrato che le
attività non siano idonee alla sua reintegrazione professionale e infatti
l'ultima settimana avrebbe avuto un cedimento (blocco alla schiena). L'A.
ribadisce che nonostante sia stato costretto al riposo ha voluto strenuamente
riprendere il percorso per poterlo concludere, come concordato. L'A. precisa
che deve fare pause frequenti e che quando riprende l'attività questo non implica
che non abbia più dolori.
Per definire l'ulteriore procedere, si informa l'A. che il
rapporto che ci sarà trasmesso da __________ sarà discusso e sottoposto al SMR
considerata la discrepanza e per esaminare gli elementi emersi.
L'A. chiede che la valutazione dell'Al sia realistica, reputa che
se l'Al stabilisse una CL parziale non reputa che ci sia un DL che lo
assumerebbe nella sua situazione.
L'A. sarà informato dopo il confronto con il SMR in merito al procedere
(ev. prova pratica in uno dei settori individuati).” (doc. AI 120)
Dal canto loro, i
responsabili del CAP, con un rapporto di bilancio finale del percorso di
aggiornamento effettuato da RI 1 datato 30 settembre 2015 - dopo aver esposto i
dati dell’assicurato riferiti alla sua formazione e attività professionale, la
descrizione del danno alla salute e della capacità lavorativa medico teorica in
base alla perizia del dr. __________ con descrizione dei limiti funzionali -, premesso
come l’intero programma avesse lo scopo di verificare il potenziale di
reinserimento valutando in maniera obiettiva e indipendente le possibilità
pratiche di valorizzare la capacità lavorativa residua, hanno esposto quanto
segue:
" (.)
Osservazione e valutazione delle attività pratico-manuali
Attitudini
Persona loquace e cordiale l'A, non ha esitato a rimarcare il
personale disappunto rispetto ad alcune considerazioni mediche e alla gestione
della sua pratica da parte dell'Ufficio AI (a volte anche con una certa autoironia).
Anche nei confronti dell'USSl ha espresso riserve in considerazione della sua situazione
economica al momento molto precaria.
Fin da subito ha affermato di non essere sicuro dì riuscire a
portare a termine il periodo di accertamento. Malgrado ciò si è messo alla
prova partecipando alle attività proposte, segnalando ed evitando di svolgere, in
parte o totalmente, quelle che secondo lui avrebbero potuto creargli eccessive
difficoltà. Di fatto ha partecipato, anche se con i propri limiti, ritmi e con
un paio di giorni di assenza per malattia,
all'intero periodo di accertamento. Ha faticato tuttavia a essere conseguente
rispetto a quanto dichiarato con frequenza (forti dolori a schiena e collo,
visibile zoppia), affermando di non riuscire a lasciare incompiuti i compiti iniziati,
sottolineando in seguito come invece avrebbe fatto meglio a interrompere le
attività per non acuire i
dolori. Si è ben adattato alle regole del CAP e ha generalmente
dimostrato di saper rispettare gli orari, sia di inizio e di fine delle: attività,
sia quelli delle pause, dove in alcune occasioni è rientrato leggermente in
ritardo. Ha saputo costruire buone relazioni sia con gli altri A, presenti, sia
con i Consulenti ai quali si è sempre riferito in modo cortese, per aspetti
legati alle attività, ma anche per
questioni inerenti la sua situazione amministrativa (mostrando
documenti e lettere varie ricevute e inviate sia all'Al sia all'USS).
Non ha mostrato particolari interessi per le attività proposte,
anche se ha dichiarato di preferire quelle con una maggiore componente
pratico-manuale rispetto a quelle con una componente prevalentemente di calcolo
o al PC. Si è in generale ben organizzato durante lo svolgimento delle attività
e ha dimostrato di saper mantenere discreto ordine e pulizia negli spazi
occupati.
Buone sono apparse l'attenzione e ,la concentrazione, sia per
quanto riguarda le spiegazioni, sia nello svolgimento degli esercizi, durante i
quali si è notata una certa pazienza. Precisione e autonomia sono variate in
funzione del tipo di compito: leggermente superiori per le attività di suo maggior
gradimento. Ha generalmente cercato di svolgere i compiti con una certa
accuratezza e qualità;
per un compito in particolare ha cercato di risolvere dei malfunzionamenti
causati da errori di manualit fine ed è riuscito a ottenere il risultato
atteso.
Abilità
L'A ha mostrato una buona capacità di comprensione delle consegne
e dì realizzazione delle stesse. Discreta è apparsa la memorizzazione; ha
infatti sollecitato i consulenti in diverse occasioni in merito ai procedimenti,
soprattutto per le attività nelle quali aveva meno conoscenze, esperienze o interesse
(calcolo, PC).
Ha mostrato dì avere delle buone competenze e conoscenze dei vari
utensili, attrezzi e materiali in uso, come una buona capacità di lettura di
schemi e piani di assemblaggio. Sì sono evidenziate delle buone abilità manuali
generali; quelle di tipo "fine" sono risultate invece limitate a
causa dell'obbligo di mantenere una postura
statica. II ritmo di lavoro è stato contraddistinto da pause ripetute
che avevano una durata regolare, la cui frequenza aumentava nella seconda parte
della giornata. Le continue interruzioni delle attività hanno portato ad
allungare in modo marcato la durata delle
attività e hanno avuto una conseguente, e non irrilevante, influenza
sulla resa generale.
Durante l'accertamento l'A. ha svolto un test di base di italiano
e di matematica di un livello situabile a fine delle scuole elementari, dove ha
mostrato buone capacità di comprensione in italiano, come nella risoluzione di
calcoli e problemi ma con alcune difficoltà nella geometria.
Ha dimostrato delle conoscenze limitate del PC e dei principali
applicativi in uso. Ha richiamato infatti frequentemente l'attenzione dei
Consulenti, anche dopo le spiegazioni, o durante lo svolgimento dì esercizi
eseguiti in precedenza, mostrando in questo modo dì non essere riuscito ad
assimilare, o di averlo fatto solo in parte, I procedimenti di base.
Funzionalità
Buoni sono risultati il coordinamento motorio, l'udito e l’olfatto.
Per quanto riguarda la vista l'A. ha invece richiesto spesso di poter avere
delle luci da tavolo aggiuntive e di poter utilizzare delle lenti d’ingrandimento,
soprattutto nelle attività di lettura o al PC.
Ha effettuato frequenti e regolari sospensioni delle attività richiedenti
sia la postura seduta sia quella eretta, avvenute mediamente ogni 30 minuti e
per una durata di circa 15-20 minuti. Durante le interruzioni deambulava,
faceva movimenti di stretching (stirandosi la schiena prono su un tavolo alto,
'appeso" con le braccia a un supporto o seduto con il busto retroflesso su
una sedia ergonomica).
Ha sempre alternato la postura al bisogno, dichiarando di preferire
quella eretta, se possibile in movimento, anche se il mantenimento dell'una o
dell'altra raramente ha superato la mezz'ora. In alcune situazioni, soprattutto
nella seconda metà dell'accertamento, ha richiesto dì potersi sdraiare per
"scaricare" meglio la schiena (nella seconda parte del pomeriggio),
con delle sospensioni arrivate fino alla durata di un'ora. Non ha mai svolto
attività (o parti di esse) prevedenti l'assunzione della postura accovacciata.
La deambulazione anche su terreni pianeggianti e regolari ha
sempre manifestato una leggera zoppia.
ln un paio di occasioni I'A. ha chiesto di poter interrompere
l'attività pomeridiana anticipatamente e di poter rientrare a casa a causa dei
dolori. L'ultima settimana dell'accertamento è mancato per due giorni a seguito
dei quali ha presentato il certificato medico (vedi allegato).
Orientamento e bilancio
Considerazioni generali
L'A. ha affrontato le attività proposte durante il periodo di accertamento
con un buon impegno. Le discussioni relative al futuro professionale hanno
messo in evidenza le preoccupazioni in merito alle possibilità reali di essere
integrato nel mercato del lavoro primario, tenuto conto sia dello stato di
salute, sia dell'età e dell'inattività professionale prolungata. Queste
preoccupazioni, unitamente a un atteggiamento piuttosto polemico riguardo alla
gestione della pratica da parte dell'Ufficio Al, non hanno permesso all'A, di
proiettarsi concretamente in un'ottica di reinserimento professionale. L'A. si
è detto disposto a fare delle prove nei settori professionali emersi durante gli
incontri individuali, senza comunque esserne realmente convinto e manifestato
numerose perplessità sulla possibilità di portarle a termine. Il discorso dell’orientamento
professionale è stato in definitiva abbozzato e si è limitato alla definizione
di alcuni settori professionali di nicchia. L'impegno dimostrato durante il periodo
di accertamento e la disponibilità a fare delle prove sono dei presupposti per un
reinserimento professionale eventuale. Le limitazioni fisiche manifestate nello
svolgimento delle diverse attività lasciano tuttavia difficilmente pensare a un
reale reinserimento professionale.
Orientamento professionale
L'esito delle attività proposte durante il periodo di accertamento
è stato tutto sommato buono. Lo stato di salute ha determinato tuttavia un
rendimento ridotto e un ritmo di esecuzione lento, accompagnato quest'ultimo da
numerose interruzioni. L'A. capisce le consegne e le sa applicare. Il periodo
di accertamento ha evidenziato
l'esigenza da parte dell’A. di portare a termine le attività,
nonostante questo atteggiamento, a suo dire, gli provocasse l'acuirsi dei dolori
lombari (vedi l'assenza, accompagnata da certificato medico, di due giornate
durante l'ultima settimana). L'A. non ha manifestato interessi particolari per
nessuna delle attività, se non un certo coinvolgimento da attribuire al fatto
di riuscire a portare a termine le stesse. Il periodo di accertamento è stato
percepito soprattutto come un'occasione per uscire dalla monotonia della quotidianità.
L'A. è stato sottoposto a una batteria di test attitudinali, il
cui scopo è di valutare !e capacità di ragionamento logico, numerico, verbale e
spaziale. I risultati attitudinali rientrano nella media di quelli ottenuti
dalla popolazione di riferimento. Unicamente il ragionamento logico e la capacità
di concentrazione sono apparse leggermente sotto
Ia media. L'A, dispone in definitiva di discrete capacità di
ragionamento, che rappresentano una buona base per un reinserimento professionale.
Il discorso dell'orientamento professionale è stato affrontato in modo piuttosto
passivo da parte dell'A., il quale non è riuscito a formulare delle ipotesi
professionali, né a immaginarsi di fatto in una qualsiasi attività lavorativa.
Le opzioni professionali scaturite dagli incontri sono infatti risultate
soprattutto delle riflessioni dei collaboratori del CAP.
Questa difficoltà di fondo a proiettarsi concretamente nell'ottica
di un reinserimento professionale è stata accompagnata, e alimentata, da un
atteggiamento rivendicativo nei confronti dell'Ufficio Al, che, a suo dire, avrebbe
dovuto applicare da subito, al momento dell'insorgenza del problema fisico,
delle misure di reinserimento professionale. Le opzioni professionali emerse
dagli incontri sono state tuttavia
accolte senza replica da parte dell'A., seppure con numerose reticenze
per quanto riguarda la loro praticabilità effettiva,
Le limitazioni fisiche mostrate dall'A. hanno indirizzato il
discorso dell'orientamento professionale verso la definizione di alcuni settori
professionali, esigibili a livello teorico, nei quali è necessario fare delle
prove per valutare le possibilità reali di esercitare un'attività lavorativa.
Si tratta di settori professionali potenziali che devono nel concreto
presentare delle condizioni particolari, adeguate allo stato di salute dell'A.
L'interrogativo relativo alle possibilità reali di reinserimento professionale
non si pone di conseguenza unicamente in termini di tenuta nell'attività
lavorativa all'interno del mercato di lavoro primario, ma ugualmente in merito
all'esistenza effettiva di simili posti di lavoro. I settori professionali
identificati sono legati: alla meccanica leggera (ad esempio, biciclette, ciclomotori,
ecc.), con la strumentazione necessaria per evitare le posizioni non
ergonomiche; alla piccola manutenzione, ugualmente senza l'obbligo dì posizioni
non ergonomiche; alla gestione di un magazzino (possibilmente nell'ambito del
bricolage, sfruttando così le buone conoscenze dell'A. dei materiali), che sia
automatizzato in modo tale da evitare il trasporto di carichi troppo pesanti;
al trasporto di materiale, in qualità di autista/fattorino, che non preveda
degli spostamenti troppo lunghi, per i quali è necessaria una posizione statica
prolungata, e dei carichi troppo pesanti; alla vendita (nella misura del
possibile sempre nell'ambito del bricolage) che non necessiti ugualmente il
trasporto di carichi troppo pesanti.
Conclusioni
In base a quanto osservato e valutato in sede di accertamento e in
relazione alle domande poste dalla Consulente Al, si esprimono le seguenti
considerazioni.
Il periodo di accertamento ha confermato quale problematica
maggiore nell'ottica dì un reinserimento professionale quella legata ai
disturbi lombari.
L'A., malgrado l'impegno, ha avuto delle difficoltà e un rendimento
limitato in tutte le attività che gli sono state proposte.
Le limitazioni fisiche manifestate nello svolgimento delle diverse
attività permettono d'immaginare un reinserimento professionale unicamente all'interno
di lavori di nicchia e con un rendimento notevolmente ridotto.
Nell'ottica di una verifica delle possibilità reali di
reinserimento professionale si devono prevedere delle prove all'interno del
mercato del lavoro primario. I settori professionali potenziali identificati
sono legati alla meccanica leggera, alla piccola manutenzione, alla gestione di
un magazzino, al trasporto di materiale e alla vendita.
Da quanto potuto osservare si ritiene nell'insieme che I'A. sia
difficilmente reintegrabile all'interno del mercato del lavoro primario.” (doc.
AI 121)
Al SMR è quindi stato chiesto
di pronunciarsi rispetto alla capacità lavorativa residua e alle limitazioni,
in particolare alla frequenza dell'alternanza della postura, alla luce degli
elementi emersi e considerato come “le conclusioni scaturite
dall'osservazione pratica svolta c/o il Centro professionale di __________ (v.
rapporto del 30.9.2015) si discostano da quanto valutato dal lato
medico-teorico (v. perizia del dr. __________ del 28.10.213)” (doc. AI
122). Nella sua Annotazione del 15 ottobre 2015 il dr. __________ del SMR ha
affermato:
" Ho riletto
e valutato la perizia reumatologica dr. __________ esperita il 28.10.2013 e la
ritengo rappresentare una buona qualità di esecuzione sia dal lato anamnestico
che clinico funzionale e valetudinario delle esigibilità residuali. De facto si
può leggere nella medesima:
assenza da anni di terapie manuali o fisioterapiche che di
controlli locomotori clinici medici e trattamenti specifici in stato clinico sì
compromesso per attività medio pesanti ed inergonomiche ma solo lievemente
limitante in attività adeguate dal lato ergonomico.
Dal lato puramente medico non posso che approvare questa
valutazione medica specialistica del dr. __________.
Come da TCA si è proceduto infine a valutazione pratica a __________
e qui è stata obiettivata nella pratica una tenuta minore anche in attività
esigibili medicalmente e questo per una riduzione del rendimento per maggiori
pause lavorative (per es. con cambiamenti di posizione).
Se anche non di stretta competenza medica si può trarre la
conclusione che se a livello puramente medico teorico ci si esprimeva con una
limitazione del 20%, a livello pratico si può affermare che vi sia un impedimento
maggiore e quantificabile nell'ordine di un 40% (IL 40%) anche per attività
ritenute adeguate ergonomicamente.
Ricordo da ultimo che dopo tutti questi anni di mancata necessità
di dover restare costantemente su un posto di lavoro non sia facile riadattarsi
a doverlo fare pur essendo esigibile.”
Dopo queste valutazioni
l’amministrazione, effettuato un nuovo colloquio d’aggiornamento con
l’assicurato il 14 dicembre 2015, ha ritenuto indicato procedere ad “un
periodo di pratica professionale da integrare con quanto osservato ed emerso
c/o la struttura di __________.” L’assicurato ha dato la sua disponibilità
all’esecuzione del periodo di pratica professionale (doc. AI 125). Tuttavia, messo
al corrente a inizio febbraio 2016 della possibilità di effettuare, a partire
dall’8 febbraio 2016, un accertamento pratico presso la ditta __________ di __________
(doc. AI 130), egli ha rifiutato di intraprendere lo stage adducendo di essere
bloccato con problemi alla schiena con necessità di stare a letto (doc. AI 130
e 131). Ribadita l’impossibilità a intraprendere quanto proposto per motivi di
salute, il patrocinatore dell’assicurato, su richiesta dell’amministrazione, ha
prodotto una certificazione del 25 marzo 2016 del dr. __________, generalista,
attestante che “il sopracitato è in mia cura per sindrome lombovertebrale
cronica ed è inabile al lavoro al 100% per lavori medio pesanti” (doc. AI
138). Richiesto in merito, il medico SMR dr. __________, con annotazione 30
maggio 2016, ha osservato di non vedere “assolutamente controindicazioni a
esigibilità in attività di tipo leggero ed ergonomico come già espresso nel
rapporto medico SMR del 15.10.2015” (doc. AI 144).
Nel rapporto di chiusura
del mandato di esame del 30 maggio 2016 la consulente IP ha quindi concluso:
" (…)
Valutazione Al rispetto alla reintegrabilità a seguito di sentenza
del TCA
Lo scorso mese di settembre l'Assicurato ha svolto un periodo di
accertamento c/o il Centro professionale di __________ aderendo alle diverse
attività proposte e con una continuità regolare sull'arco del mese.
Il percorso ha messo in luce delle buone risorse a livello
pratico, buone capacità manuali e organizzative. L'Assicurato ha dimostrato
inoltre buona capacità di concentrazione nell'esecuzione degli esercizi
assegnati e rispetto alla precisione e all'autonomia.
Dall'osservazione sono emerse delle limitazioni a carattere
fisico, in particolare la necessità di pause frequenti, affaticamento nel corso
della giornata, difficoltà lamentate dall'Assicurato rispetto a certe posture
con preferenza per attività in posizione eretta/in
movimento.
Va tenuto presente che l'Assicurato è reduce da un lungo periodo
d'inattività lavorativa e pertanto l'affaticabilità, la stanchezza e il ritmo
sono inevitabili in una prima fase. Va infatti precisato che un periodo di
osservazione limitato nel tempo come quello a __________ non permette di per sé
un vero riallenamento lavorativo che richiede dei tempi più lunghi. Secondo
quanto indicato nel rapporto di osservazioni redatto dagli operatori del Centro
l'esito delle attività proposte è risultato buono sebbene le frequenti
interruzioni abbiano determinato un rendimento ridotto e un ritmo di esecuzione
lento.
Secondo quanto emerso, in particolare in riferimento alle discussioni
avute con il diretto interessato, il percorso è stato caratterizzato da un
atteggiamento critico e rivendicativo nei confronti dell'UAl. L'Assicurato ha
però aderito a tutte le proposte e ha portato a termine l'intero percorso
(assenza di 2 giorni per un blocco alla schiena).
Nelle conclusioni del citato rapporto si è evidenziato come le
difficoltà in relazione alle problematiche lombari ridurrebbero le possibilità
reintegrative dell'Assicurato nel mercato primario. Si è proposto quindi di verificare
il reale potenziale reintegrativo in alcuni settori professionali specifici
individuati quali quello della meccanica leggera, piccola manutenzione,
magazzino, vendita, trasporto di materiale. Tale provvedimento consentirebbe la
valutazione sul di un arco di tempo più lungo e a confronto con il mercato del
lavoro primario.
In qualità di consulente della reintegrazione professionale mi discosto
però dalle considerazioni conclusive contenute nel rapporto redatto a __________
dove si indicano come possibili solo delle attività di nicchia per
l'Assicurato. Reputo infatti che nei settori individuati vi siano molte
attività presenti nel libero mercato del lavoro e che pertanto non possano
essere definite attività di nicchia.
Dopo aver sottoposto la pratica al Servizio medico per potersi
esprimere in merito alla discrepanza tra valutazione medico-teorica e
valutazione pratica, il servizio medico dell'Al ha riconosciuto una maggiore
diminuzione del rendimento nella misura del 40% in ragione della minor tenuta
riscontrata nelle attività pratiche.
L'Assicurato è stato quindi convocato per essere informato in merito
alle indicazioni mediche e al procedere, gli è stato proposto di sottoporsi ad
un periodo di pratica professionale e ha dichiarato la sua disponibilità in tal
senso (colloquio del 14 dicembre 2015).
A inizio febbraio l'Assicurato è stato contattato per comunicargli
la disponibilità di un datore di lavoro in vista di un accertamento pratico,
questi ha riferito un blocco alla schiena e ci siamo accordati per risentirci in
seguito in attesa del ristabilirsi delle sue condizioni di salute.
Nei successivi colloqui telefonici intercorsi l'Assicurato ha ribadito
di non essere in condizioni di poter dare seguito a quanto richiesto e ha
polemizzato circa il procedere dell'Al, in particolare rispetto al rifiuto di
ripristinare la rendita.
Nell'ultimo colloquio telefonico avuto con il rappresentante
legale si è discussa la situazione dell'Assicurato e il provvedimento proposto.
Come già indicato dallo stesso Assicurato, il rappresentante legale ha
confermato verbalmente che il suo cliente non sarebbe stato in condizioni di
dar seguito al provvedimento proposto per ragioni di salute. All'UAl è
pervenuto un certificato medico del curante (presente agli atti e redatto il 30.3.2016)
che certifica un’incapacità lavorativa completa.
Va precisato che il certificato medico rilasciato indica
un'incapacità lavorativa per quanto attiene le attività di media intensità e
pesanti.
In riferimento al certificato medico trasmesso, il Servizio medico
dell'Al ha preso posizione confermando l'abilità per attività di tipo leggero e
non discostandosi dalla posizione precedente (v. annotazione SMR del 15.10.2015).
Non si reputa opportuno emettere una diffida per
"obbligare" l'Assicurato a intraprendere il provvedimento proposto.
Pertanto, sulla base delle osservazioni emerse a ____________ e in riferimento
alla valutazione del Servizio medico dell'Al, e in risposta alle richieste del TCA
si conferma una capacità lavorativa residua dell'Assicurato per attività
leggere del 60% (riduzione del rendimento del 40% per le limitazioni presenti).”
(doc. AI 145)
Effettuato quindi il
confronto dei redditi (che ha concluso per un grado di invalidità del 53%), con
progetto di decisione del 24 agosto 2016, l’Ufficio AI ha concluso per
l’attribuzione di mezza rendita di invalidità, in sostituzione della prestazione
intera, dal 1 maggio 2014 (doc. AI 152). Valutate le osservazioni proposte
dall’assicurato, con la decisione 14 ottobre 2016 qui contestata l’Ufficio AI
ha confermato il progetto e statuito come segue:
" (…)
Attribuzione di una rendita d'invalidità
Egregio Signor Avvocato,
Abbiamo riesaminato il diritto ad una rendita d'invalidità per il
Signor RI 1. l requisiti per l'attribuzione di una rendita risultano essere
assolti. Le disposizioni legali che le competono si trovano in allegato. La
nostra decisione si basa su questi presupposti.
Decidiamo pertanto:
A far tempo dal 01.05.2014 il Signor RI 1 è posto al beneficio di 1/2
rendita con grado Al del 53 %.
Osservazioni al progetto di decisione del 24 agosto 2016
In data 20.09.2016 ci ha inoltrato osservazioni contro il progetto
di decisione del Signor RI 1 e più specificatamente ha ritenuto non corretta la
riduzione percentuale del 10% sul salario teorico statistico da invalido da noi
applicata.
Dopo attenta analisi del dossier, con particolare attenzione
all'insieme delle circostanze oggettive riconfermiamo la sopra citata riduzione
del 10%. Il progetto di decisione citato merita quindi piena conferma.
Esito degli accertamenti:
Come da Sentenza del Lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni sociali del 15.12.2014, abbiamo provveduto alla valutazione della
reale capacità lavorativa residua per il tramite di un periodo di accertamento
presso il Centro professionale di __________. A seguito del citato accertamento
risulta che il danno alla salute di cui il Signor RI 1 è portatore comporta i
seguenti periodi di incapacità lavorativa:
In attività abituale quale meccanico in genere:
80% dal 1990 e continua;
In attività adeguate rispettose dei limiti funzionali:
40% dal 1994 e continua (da intendere come riduzione di
rendimento).
Sulla base della valutazione medico-teorica abbiamo provveduto a
quantificare il reddito da invalido ancora ragionevolmente esigibile, basato
sulle attività adeguate dell'attuale stato di salute e calcolato secondo i
redditi espressi dall'ufficio federale di statistica.
Reddito da valido
In assenza del danno alla salute e continuando a svolgere
l'attività quale meccanico, l'assicurato nel 2014 avrebbe potuto percepire un
salario lordo annuo di CHF 76'291.- (categoria riparazione e installazione
macchine e apparecchiature, conoscenze professionali e specializzate).
Reddito da invalido
In attività abituale:
Considerata una capacità lavorativa del 20%, nell'abituale
attività l'assicurato nel 2014 avrebbe potuto realizzare un salario lordo annuo
di CHF 15'258.20.
In attività adeguate:
A seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle
indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è
stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali
(tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova
giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi
determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).
Riduzioni
Per gli assicurati che a causa della particolare situazione
personale o professionale non possono mettere completamente a frutto la loro
capacità residua nemmeno in lavori leggeri, e che pertanto non riescono di
regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,
può arrivare sino ad un massimo del 25% (DTF 126 V 76).
La questione a sapere se e in qual misura, nel singolo caso, i
salari fondati sui dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze concrete (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni
di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (STF l
870/05).
Considerandi
II TF precisa inoltre che non si devono quantificare deduzioni
distinte per ognuno dei fattori che entrano in linea di conto, sommandole
infine, perché in tal modo si perderebbero di vista gli effetti reciproci.
Così, per esempio, il salario iniziale in una nuova ditta non verrà fissato unicamente
in funzione degli anni di servizio, ma anche sulla base delle esperienze professionali
acquisite (DTF 126 V 76).
Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata
dall'Ufficio federale di statistica il Signor RI 1 avrebbe potuto realizzare
per l’anno 2014 un salario lordo annuo di CHF 66’169.70 (attività semplici e
ripetitive, valore mediano).
Sulla base di quanto appena espresso, si stabilisce una riduzione
al reddito da invalido del 10%.
Considerato quindi un reddito di partenza per l'anno 2014 si effettua
una riduzione del 40% inerente l'incapacità lavorativa stabilita in sede
medico-teorica e si applica successivamente la sopra citata riduzione del 10%
per i motivi appena menzionati; ne risulta un reddito da invalido di CHF 35'731
.65.
Per il calcolo del grado d'invalidità viene utilizzato il reddito
da invalido in cui il Signor RI 1 raggiunge il minor discapito economico, nel
caso specifico in attività adeguate.
Grado d'invalidità
(76'291- 39'731 .65) X 100= 53%
76'291
Previa richiesta scritta, l'Ufficio Al rimane a disposizione per
eventualmente attivare il nostro servizio di aiuto al collocamento (art. 18
LAI).
Indicazioni importanti
Reintegrazione
Attualmente non sono previsti provvedimenti di reintegrazione.
Una nuova verifica della situazione medica, personale e lavorativa
non escluderà, se sarà indicata, l'adozione di provvedimenti reintegrativi con lo
scopo di migliorare la capacità al guadagno.”
Con il suo ricorso
l’assicurato contesta le conclusioni dell’amministrazione, chiedendo in
sostanza l’attribuzione di una prestazione intera anche dopo il 1. maggio 2014.
2.5
Ora, tutto bene considerato,
questo Tribunale ritiene che gli accertamenti svolti dall’amministrazione per
chiarire la reale sfruttabilità della capacità lavorativa residua
dell’interessato abbiano sufficientemente permesso di chiarire la situazione,
in conformità del mandato contenuto nella sentenza di rinvio del 15 dicembre
2014.
di questo TCA.
In particolare
l’accertamento effettuato sull’arco di quasi un mese presso il CAP per poter
valutare la tenuta, le limitazioni funzionali e le potenzialità reintegrative
dell’assicurato, ha consentito di effettuare un accurato esame delle sue
capacità lavorative effettive. In proposito va prestata adesione alle conclusioni
tratte dall’amministrazione sulla base dei dettagliati rapporti stesi dalla
consulente professionale signora __________, in quanto frutto di un esame
accurato e completo.
In particolare, da tali rapporti,
sulla base di quanto verificato personalmente dalla consulente IP stessa, dei
colloqui con l’assicurato e i responsabili del CAP e di quanto attestato da
questi ultimi, emerge che l’assicurato è portatore di una effettiva capacità lavorativa
residua apprezzabile, la quale, a motivo delle frequenti pause di cui abbisogna,
il ritmo lento e il conseguente ridotto rendimento, va tuttavia fissata al 60%
in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali (da intendere come
diminuzione del rendimento), in luogo della capacità lavorativa medico teorica
dell’80% che era stata stabilita dal dr. ____________ prima dell’esecuzione del
periodo di aggiornamento professionale presso il CAP.
A queste conclusioni,
supportate da un attento esame della situazione dell’assicurato, va prestata
adesione.
In effetti, come attestato
dalla consulente professionale, nel corso del periodo di accertamento presso il
CAP della durata di quasi un mese, pur presentando dei limiti e pur mantenendo
un'attitudine ironico-negativa nei confronti dell’amministrazione, l'interessato
ha svolto buona parte delle attività richieste. Precisato come certe mansioni richiedenti
l'inginocchiarsi o lo stare piegato non sono state eseguite per le difficoltà
espresse dall'assicurato, e come fossero state ravvisate anche difficoltà in relazione
al fatto di salire/scendere, sono state comunque individuate una serie di
risorse, come ad esempio buone capacità manuali e pratiche, di lettura di
schemi elettrici, buon coordinamento motorio, discrete capacità di
ragionamento, buona attenzione e concentrazione e buone conoscenze di utensili
(cfr. anche doc. AI 121). Lo svolgimento delle attività è stato in ogni modo caratterizzato
da frequenti interruzioni per deambulare e praticare esercizi, e pure da lentezza
nell'esecuzione, verosimilmente anche a causa del lungo periodo d'inattività
lavorativa. Sulla base di quanto accertato nel corso del periodo presso il CAP,
sono stati pertanto individuati dei settori in linea con le attitudini e gli
interessi dell'assicurato quali la meccanica leggera (bici), la manutenzione
leggera, il magazzino leggero (es. __________ per servizio al bancone, senza
pesi) oppure autista-fattorino per la consegna di merce leggera (cfr. doc. AI
120).
Nel rapporto di chiusura di
mandato di esame del 30 maggio 2016 la consulente IP ha segnatamente rilevato che
il “percorso ha messo in luce delle buone risorse a livello pratico, buone
capacità manuali e organizzative. L'Assicurato ha dimostrato inoltre buona
capacità di concentrazione nell'esecuzione degli esercizi assegnati e rispetto
alla precisione e all'autonomia”. Dall'osservazione erano d’altra parte emerse
“delle limitazioni a carattere fisico, in particolare la necessità di pause
frequenti, affaticamento nel corso della giornata, difficoltà lamentate
dall'Assicurato rispetto a certe posture con preferenza per attività in
posizione eretta/in movimento”, osservato tuttavia come l'affaticabilità,
la stanchezza e il ritmo fossero da considerare
“inevitabili” in
una prima fase, dopo una lunga pausa lavorativa. Evidenziato pure l’atteggiamento
critico e rivendicativo nei confronti dell'Ufficio Al dimostrato dall’assicurato,
la consulente IP ha osservato come gli stessi responsabili del CAP nelle loro conclusioni
avessero evidenziato un potenziale reintegrativo in alcuni settori professionali
specifici quali quello della meccanica leggera, piccola manutenzione,
magazzino, vendita, trasporto di materiale.
Ha tuttavia espressamente preso
le distanze dalle conclusioni dei responsabili del Centro professionale laddove
essi hanno indicato come possibili solo delle attività “di nicchia”
ritenendo che “nei settori individuati vi siano molte attività presenti nel
libero mercato del lavoro e che pertanto non possano essere definite attività
di nicchia” (doc. AI 145; cfr. in seguito al consid. 2.7).
Del resto, pertinentemente
l’amministrazione ha sottoposto le conclusioni scaturite dall’osservazione a __________
al medico SMR, il quale, alla luce degli elementi emersi, segnatamente la
necessità per l’assicurato di effettuare frequenti pause, essendo “obiettivata
nella pratica una tenuta minore anche in attività esigibili medicalmente e
questo per una riduzione del rendimento per maggiori pause lavorative”, ha
concluso “correggendo” a favore dell’assicurato l’inabilità medico teorica (del
20%) stabilita dal perito dr. __________, in un impedimento maggiore, vale a
dire del 40% (cfr. annotazione SMR del 15 ottobre 2015, doc. AI 123).
A dette ben motivate e coerenti
conclusioni – che hanno in sostanza permesso di stabilire che l’assicurato va
considerato, quantomeno sino al momento decisivo della resa della decisione, concretamente
in misura di mettere a profitto la sua capacità di guadagno del 60% in
un’attività leggera e adeguata, sul mercato del lavoro equilibrato - occorre
aderire, non avendo peraltro egli, come di seguito verrà esposto, fatto valere
elementi o argomentazioni che permettano di dipartirsi dalle stesse.
2.6
Il ricorrente censura queste
conclusioni sostenendo che l’Ufficio AI si sarebbe pronunciato sul suo caso senza
effettuare alcuna prova all'interno del mercato del lavoro primario.
Ora, tutto bene
considerato questo Tribunale ritiene che, aperto il tema di sapere se
l’effettuazione di una prova pratica fosse in concreto necessaria al fine della
reintegrabilità dell’assicurato, la mancata esecuzione della stessa sia in
concreto addebitabile all’assicurato medesimo. Come dianzi anticipato, risulta
in effetti dagli atti che in sede di colloquio di aggiornamento del 14 dicembre
2015.
le parti avevano, in presenza dell’assicurato, fatto il punto sulla
situazione alla luce di quanto accertato a __________, e quindi concluso che
sarebbe stato effettuato a breve un periodo di pratica professionale. In base
agli accordi, a inizio febbraio 2016 l'assicurato avrebbe quindi dovuto iniziare
l'accertamento pratico presso la ditta __________ di __________ (doc. AI 125).
Tuttavia egli, informato dal servizio preposto il 3 febbraio 2016, ha dichiarato
di non essere nelle condizioni di intraprendere quanto concordato a motivo di “una
sorta di blocco” alla schiena (doc. AI 130), circostanza questa nuovamente confermata
la settimana seguente, nella quale occasione ha pure palesato l’atteggiamento
polemico e rivendicativo già dimostrato in precedenza verso l’AI (doc. AI 131).
Nessuna certificazione medica a comprova degli addotti problemi fisici è
tuttavia stata prodotta sino al 30 marzo 2016, momento in cui, su richiesta
dell’amministrazione, l’assicurato ha fatto pervenire il già menzionato certificato
del 25 marzo 2016 del curante dr. __________, il quale ha semplicemente e
succintamente attestato di avere in cura l’assicurato “per sindrome
lombovertebrale cronica” e certificato un’inabilità lavorativa “per
lavori medio e pesanti” (doc. AI 138), non esprimendosi sul periodo
precedente (lo stage pratico era previsto per l’8 febbraio 2016) e non
menzionando alcuna inabilità lavorativa per lavori leggeri e ergonomicamente
sostenibili come quelli che sarebbero stati eseguiti, d’accordo con l’ufficio
integrazione professionale, presso la __________.
Considerato quindi come da
questo, peraltro oltremodo succinto, certificato medico non emergevano elementi
clinici atti a ritenere non esigibili attività di tipo leggero ed ergonomico,
come sottolineato dal SMR nell'annotazione del 30 maggio 2016, a ragione la
consulente professionale, con rapporto del 30 maggio 2016 (doc. AI 145), ha
preso atto delle capacità residue dell'assicurato in attività adeguate, e
considerato come l' accertamento pratico concordato non fosse stato attuato per
mancata disponibilità dell'interessato, ha ritenuto dover confermare una
capacità lavorativa del 60% in attività adeguate.
Deve in proposito essere
osservato come dall’incarto emerga che l’assicurato si sia sempre
dimostrato scettico e refrattario sin dall’inizio rispetto alle proposte
scaturite dal consulente professionale e dai responsabili del Centro di __________
legate alla ripresa di un’attività professionale. Questo si è evidenziato in
particolar modo durante il percorso svolto presso il CAP dove ha manifestato
poco coinvolgimento e propositività mantenendo un’attitudine piuttosto passiva
nella riflessione e discussione rispetto ad un possibile orientamento
professionale futuro (cfr. dal rapporto dei responsabili del CAP del 30
settembre 2015, menzionato in esteso al consid. 2.4: “Non ha mostrato
particolari interessi per le attività proposte”; “queste preoccupazioni, unitamente
a un atteggiamento piuttosto polemico riguardo alla gestione della pratica da
parte dell'Ufficio Al, non hanno permesso all'A, di proiettarsi concretamente
in un'ottica di reinserimento professionale. L'A. si è detto disposto a fare
delle prove nei settori professionali emersi durante gli incontri individuali,
senza comunque esserne realmente convinto e manifestato numerose perplessità
sulla possibilità di portarle a termine. Il discorso dell’orientamento
professionale è stato in definitiva abbozzato e si è limitato alla definizione
di alcuni settori professionali di nicchia”; o ancora: “Il discorso
dell'orientamento professionale è stato affrontato in modo piuttosto passivo da
parte dell'A., il quale non è riuscito a formulare delle ipotesi professionali,
né a immaginarsi di fatto in una qualsiasi attività lavorativa. Le opzioni
professionali scaturite dagli incontri sono infatti risultate soprattutto delle
riflessioni dei collaboratori del CAP”, doc. AI 121).
Se è vero
che al periodo di osservazione pratica presso il CAP avrebbe dovuto far seguito
una pratica professionale in uno dei settori professionali individuati, tuttavia,
come esposto, alla relativa proposta di svolgere una pratica (presso la __________)
l’assicurato non ha dato seguito. A ragione quindi l’amministrazione ha
concluso per una mancata disponibilità ad effettuare ulteriori accertamenti
pratici, mancata disponibilità dovuta ad una “difficoltà di fondo a
proiettarsi concretamente nell'ottica di un reinserimento professionale (…) accompagnata,
e alimentata, da un atteggiamento rivendicativo nei confronti dell'Ufficio Al”,
ove peraltro si osservi che con pertinenza i consulenti del
CAP hanno avuto anche modo di affermare che in via generale “l'impegno
dimostrato durante il periodo di accertamento e la disponibilità a fare delle
prove sono dei presupposti per un reinserimento professionale eventuale”
(doc. AI 121).
Ma a prescindere
da questa circostanza questo Tribunale non si può esimere dall’osservare che,
come meglio verrà precisato in seguito, dall’insieme delle circostanze
l’esecuzione di un periodo di prova non appare imprescindibile, i possibili ambiti professionali individuali emersi dall’accertamento
presso il CAP in quanto compatibili con le limitazioni funzionali indicati in
sede medica, risultando accessibili direttamente e senza preventiva istruzione,
facendo nuovamente rilevare che, in virtù del già menzionato obbligo che
incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123.
V 233 consid. 3c e riferimenti), dall’assicurato può ragionevolmente essere
preteso il necessario impegno in un’attività lavorativa leggera e compatibile
con le limitazioni derivanti dalle patologie di cui è sofferente.
2.7
Il
ricorrente contesta inoltre la sua effettiva reintegrabilità all’interno del
mercato del lavoro primario, rilevando come per lui i responsabili del CAP
avessero concluso per l’esistenza solo di lavori “di nicchia”.
Effettivamente
in occasione del rapporto finale i responsabili del CAP, dopo aver identificato
quali possibili posti di lavoro per l’assicurato nei “settori professionali
legati alla meccanica leggera (ad esempio, biciclette, ciclomotori, ecc.; con
la strumentazione necessaria per evitare le posizioni non ergonomiche), alla
piccola manutenzione, ugualmente senza l'obbligo dì posizioni non ergonomiche;
alla gestione di un magazzino (possibilmente nell'ambito del bricolage,
sfruttando così le buone conoscenze dell'A. dei materiali), che sia
automatizzato in modo tale da evitare il trasporto di carichi troppo pesanti;
al trasporto di materiale, in qualità di autista/fattorino, che non preveda
degli spostamenti troppo lunghi, per i quali è necessaria una posizione statica
prolungata, e dei carichi troppo pesanti; alla vendita (nella misura del
possibile sempre nell'ambito del bricolage) che non necessiti ugualmente il
trasporto di carichi troppo pesanti”, hanno nondimeno concluso che “le
limitazioni fisiche manifestate nello svolgimento delle diverse attività
permettono d'immaginare un reinserimento professionale unicamente all'interno
di lavori di nicchia e con un rendimento notevolmente ridotto” (cfr. in
esteso al consid. 2.4).
Ora, da tale conclusione, che
appare altresì in qualche modo contradittoria, laddove da un lato elenca un discreto
numero di attività accessibili all’assicurato e dall’altro conclude per
l’esistenza unicamente di “lavori di nicchia”, si è, con motivazioni
pertinenti, fermamente distanziata la consulente professionale __________
laddove nel rapporto conclusivo del 30 maggio 2016 ha rilevato quanto segue:
" (…) Nelle
conclusioni del citato rapporto si è evidenziato come le difficoltà in relazione
alle problematiche lombari ridurrebbero le possibilità reintegrative
dell'Assicurato nel mercato primario. Si è proposto quindi di verificare il
reale potenziale reintegrativo in alcuni settori professionali specifici
individuati quali quello della meccanica leggera, piccola manutenzione,
magazzino, vendita, trasporto di materiale. Tale provvedimento consentirebbe la
valutazione sul di un arco di tempo più lungo e a confronto con il mercato del
lavoro primario.
In qualità di consulente della reintegrazione professionale mi discosto
però dalle considerazioni conclusive contenute nel rapporto redatto a __________
dove si indicano come possibili solo delle attività di nicchia per
l'Assicurato. Reputo infatti che nei settori individuati vi siano molte
attività presenti nel libero mercato del lavoro e che pertanto non possano
essere definite attività di nicchia. (…)” (doc. AI 145)
A tale conclusione questo
Tribunale ritiene di dover aderire, rilevato altresì che per il Tribunale
federale con “lavori di nicchia” si intendono offerte lavorative nei quali
persone con delle importanti limitazioni possono contare su una particolare accondiscendenza
economica da parte del datore di lavoro (cfr. in STF 9C-277/2016 del 15 marzo
2017: “Der ausgeglichene Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) umfasst
auch sogenannte Nischenarbeitsplätze, also Stellen- und Arbeitsangebote, bei
welchen Behinderte mit einem sozialen Entgegenkommen vonseiten des Arbeitgebers
rechnen können (Urteil 9C_95/2007 vom 29. August 2007 E. 4.3 mit Hinweisen).
Sulla
base anche di quanto esposto di seguito, questo Tribunale non ritiene che le
limitazioni funzionali da rispettare dall’assicurato siano tali da confinarlo nella
scelta di un “lavoro di nicchia”, ossia di un lavoro reperibile in misura solo
molto ridotta.
In
proposito, va rammentato che il concetto d’invalidità è riferito ad un
mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità
dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in
una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le
possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non
realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276
consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer
1995.
no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Secondo
la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare
in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il
TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore
industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di
controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296
consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240
pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione
per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF
110.
V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Il TF ed il TCA hanno già
avuto modo di confermare la possibilità di svolgere attività leggere in maniera
completa anche per persone che presentavano limitazioni importanti.
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere
dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di
sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit
funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione
attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo
fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in
corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il
medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle
attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di
sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione.
Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.
Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi
solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro
accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È pure stato dichiarato in
grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività
adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in
mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una
funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a
livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da
risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
35.2004.38
del 3 marzo 2005).
È poi stato ritenuto
completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco
implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di
professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad
entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo
(riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle;
STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).
Con un giudizio I 27/06 e
U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Con sentenza 8C_451/2016
del 17 ottobre 2016, pubblicata in SVR 3/2017, IV Nr. 20, pag. 53, il TF ha
stabilito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono possibilità di
occupazione sufficientemente realistiche per persone ritenute funzionalmente
monche di un braccio e che possono ancore eseguire soltanto lavori leggeri
(consid. 5.1).
In concreto questo
Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro,
pur considerando le limitazioni funzionali elencate dal perito reumatologo e la
necessità di effettuare delle pause frequenti, esistano delle occupazioni,
essenzialmente di controllo e di sorveglianza - nei settori della meccanica
leggera, piccola manutenzione, magazzinaggio, vendita, trasporti di materiale o
simili (doc. AI 145) - , che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo
interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa pur con un
rendimento ridotto nella misura del 40% (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3
aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti).
Come dianzi esposto, le
conclusioni tratte dalla consulente professionale, fondate sull’esame
approfondito della fattispecie, e che su questo punto, come detto, si è
distanziata da quelle dei consulenti del CAP, appaiono pertinenti e condivisibili
ove peraltro si rilevi che mentre al fine di poter graduare l'invalidità
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158), spetta tuttavia in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
È quanto ha fatto in
concreto la consulente IP, la quale ha potuto accertare quali professioni siano
concretamente esigibili, in quanto compatibili con le limitazioni funzionali
indicate in sede medica.
Del resto, come si vedrà
in seguito nell’ambito del raffronto dei redditi, anche se si volesse ritenere,
per ipotesi, che esse sono esigibili rispettivamente reperibili e che dunque,
sempre per pura ipotesi di lavoro, occorra ridurre di un ulteriore 5% o 10% il
salario da invalido come richiesto dall’insorgente a causa del ventaglio
ristretto delle professioni esigibili, l’interessato non avrebbe comunque
diritto ad una rendita superiore.
2.8
Resta quindi da esaminare se
l’Ufficio AI, ammessa l’effettiva idoneità lavorativa in attività adeguate
nella misura del 60%, ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi.
2.8.1
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222.
consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza
l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.
248.
consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400.
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina
citata).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In
concreto, l’insorgente non contesta il reddito figurante nella decisione
impugnata di fr. 76'291 per il 2014, riferito ai dati statistici correttamente
ammessi dall’amministrazione in considerazione del fatto che egli non lavora da
oltre venti anni e che la ditta presso il quale ha da ultimo lavorato è stata
nel frattempo radiata.
In proposito va detto che l’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella
di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA
del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza
8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la
determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione
della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano
pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17
dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
In una sentenza
9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha
confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per
la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della
rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione
amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva
pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel
corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando
così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più
attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF
8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015
consid. 3.2.2).
In concreto,
l’amministrazione ha correttamente utilizzato i dati salariali forniti
dalla RSS TA1-tirage skill level Svizzera 2012 (NOGA08, RSS 2012 pag. 35),
emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna, in relazione a personale
maschile nella categoria “riparazioni e installazioni di macchine e
apparecchiature con conoscenze professionali specializzate” fissando il
salario, dopo aver riportato la cifra statistica su un orario medio di lavoro
settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2012 e 2014 (cfr. STF I
203/03 del 21 luglio 2003 e la citata tabella B9.2) e averla adeguata al 2014
([+ 0.7% nel 2013 e + 0.7% nel 2014; cfr. evoluzione dei salari, stima
trimestrale [www.bfs.admin.ch]), in fr. 76'291.-- (doc. AI 149).
Tale dato salariale utilizzato
dall’UAI per il raffronto dei redditi nella decisione impugnata va confermato,
non essendo del resto, come detto, lo stesso contestato dal ricorrente.
2.8.2
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Come anticipato, l’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella
di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati
salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera 2012, emanata
dall'Ufficio federale di statistica di Berna nell’ottobre 2014), più
precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35;
salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello
di competenze e il sesso ( cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), e relativa a personale maschile in
una professione semplice che presuppone qualifiche inferiori e comporta
attività semplici e ripetitive (categoria 4) nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.). Da tale tabella
emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per
un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato, corrisponde ad un
importo di fr. 62’520.-- (fr. 5’210.- x 12 mesi). Riportando queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2012.
e 2014 (cfr. i precitati riferimenti, ad esempio STF I 203/03 del 21
luglio 2003 e la citata tabella B9.2), il salario lordo medio ipotetico
nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 65'177.- (fr. 62’520: 40 x
41,7), inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999). Tale dato è
stato poi - correttamente - aggiornato al 2014 in fr. 66'169.- (doc. AI 149) e
va confermato.
Del resto lo stesso non è
di principio censurato dal ricorrente, il quale contesta per contro le
deduzioni effettuate in seguito su tale dato statistico.
2.8.3
In
effetti va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati
che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il principio posto dal
TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite
l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più
frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero
difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede
giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal
TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Infine, con sentenza
8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è
necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in
considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
Nel
caso di specie l’UAI ha applicato una riduzione complessiva del 10%,
segnatamente per il fattore “attività leggere” (5%) e per “svantaggi
salariali derivanti da contingenze particolari” (5%).
Il
ricorrente pretende ulteriori riduzioni per tener conto delle limitazioni
funzionali e soprattutto per il fatto di poter lavorare “solo in lavori di
nicchia e per di più con un rendimento notevolmente ridotto” (doc. I).
In una sentenza pubblicata
in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere
d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni
qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,
l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla
base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75. L'Alta Corte al
consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première
instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit
(y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également
à l'opportunité de la décision administrative
("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la
décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution
que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son
pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait
pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre
appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la
mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6
p. 81).”
Va poi rilevato che nella
sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è
necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione
come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la
categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre
piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di
apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2 :
“[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des
déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme
les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité
ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut
bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir
d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte
tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF
ha ribadito questo concetto (“[…] La deduzione va valutata complessivamente
– e non separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di
deduzione – tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può
superare il 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza,
l’agire della ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI - e ritenuto
corretto dal Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo
schematico per due volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla
giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non merita accoglimento […]”).
Val qui la pena inoltre di
ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che
consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire
sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo
proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è
soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al
25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer
Ulrich/Reichmuth Marco, in:
Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n.
100.
e segg.).
Inoltre, il Tribunale federale ha più volte negato la
rilevanza del fattore "età" in relazione a
lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden
hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich
altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei
Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar
lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;
vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,
und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).” (STF 8C_319/2007 del 6
maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure le STF 8C_712/2012 del
30.
novembre 2012 consid. 4.2.3,8C_361/2011 del 20 luglio 2011, STF 8C_373/2008
del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid.
5.2
).
Si osservi anche che il fatto di avere una limitata formazione professionale
non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate
entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non
richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di
istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR
2002.
n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del
3.
aprile 2009 consid. 2.3.).
Nella STF 8C_482/2016 del
15.
settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che
in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 dei dati salariali
statistici sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi
di lavori ausiliari il fattore età non gioca imperativamente un effetto di
riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid.
5.4
).
Nella STF 9 C_359/2014 del
5.
settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa
a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in
considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di
effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione: “(…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique,
la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à
plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en
considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu,
en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet
2013.
consid. 2.2;8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).
(…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4).
L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF
9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016
consid. 8.1.
Fatte queste premesse, tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137.
V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una - peraltro
non trascurabile - decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia abusato
del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che,
mediante la riduzione in questione, l'UAI abbia debitamente tenuto conto
degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, e non
può di conseguenza condividere né le critiche mosse dal
rappresentante del ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore per aver applicato
una riduzione sociale del 10% né ammettere una decurtazione maggiore.
La deduzione ammessa tiene
del resto adeguatamente conto del fatto che l’interessato può ancora esercitare
al 60% un’attività adeguata e come le limitazioni fisiche da osservare non
siano oltremodo gravose.
D’altro canto occorre
anche considerare che le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute
così come il fatto che egli abbia un rendimento ridotto, sono già state
considerate nella – non trascurabile - inabilità lavorativa del 40% determinata
in ambito medico-teorico, dal perito dr. ___________ e, quindi, dal medico SMR
alla luce delle risultanze del periodo di accertamento lavorativo che hanno
evidenziato una tenuta minore anche in attività esigibili medicalmente a motivo
della necessità di maggiori pause lavorative. Come è stato dianzi illustrato
(cfr. consid. 2.4 e 2.5), alla luce delle risultanze pratiche emerse dal
soggiorno dell’assicurato a ___________, il medico SMR ha aumentato al 40%
l’inabilità lavorativa anche in attività ritenute adeguate ergonomicamente, in
luogo di quella, del 20%, fissata dalla perizia del dr. ___________ e avallata
precedentemente dal SMR (Annotazione SMR del 15 ottobre 2015, doc. AI 123). Questo
Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione
dell’amministrazione, l’assicurato non avendo addotto motivi pertinenti che gli
permettano di sostituire il suo apprezzamento (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V
80.
consid. 5b).
In effetti, va detto che
altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione
maggiore sul reddito statistico da invalido non ne sono state addotte né del
resto emergono dagli atti all’inserto.
In particolare nemmeno
l’invocata (non precisata nel quantum) ulteriore riduzione sul salario da
invalido per il motivo che l’interessato disporrebbe di un ventaglio ristretto
di attività lavorative da svolgere, può essere condivisa, considerando quanto
sopra esposto e cioè che, sulla base del competente parere della consulente
professionale __________, contrariamente a quanto concluso dai responsabili del
centro di __________ (per i quali all’assicurato sarebbero accessibili solo
lavori “di nicchia”), esistono sufficienti possibilità lavorative in
svariati settori e rami professionali (cfr. consid. 2.5, 2.7).
Ne
segue che la riduzione globale del 10% dal reddito da invalido va confermata.
Del
resto, come meglio si illustrerà in seguito, anche volendo per pura ipotesi di
lavoro ridurre il reddito da invalido del 15% o addirittura del 20%,
l’interessato non avrebbe comunque diritto ad una maggiore rendita.
2.8.4
Di
conseguenza, visto quanto precede, l’amministrazione ha determinato in fr.
35'731.-- il reddito da invalido [(60% di 66'169 = 39'701; 39'701 – (10% di
39'701) = 35'731].
Sulla
base di questo dato, ha quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr. 76'291 (cfr. consid. 2.8.1) con il reddito da
invalido di fr. 35'731, ottenendo un grado d’invalidità (pensionabile) del 53% (76'291 – 35'731.-- x 100 : 76'291) che dà diritto
a mezza rendita.
Nell’ipotesi in cui si volesse
tener conto di un’ulteriore riduzione del 5%, come preteso dall’interessato, e
quindi raffrontare il reddito da valido di fr. 76'291 con quello da invalido di
fr. 33’746 (fr. 39'701 ridotti del 15%), si otterrebbe un grado
d’invalidità del 55% che pure darebbe diritto a una mezza rendita. Sia
detto a titolo abbondanziale che al medesimo risultato, vale a dire
attribuzione di una mezza rendita di invalidità, si giungerebbe anche volendo, sempre
per pura ipotesi di lavoro, considerare una riduzione del 20%: in questa
evenienza infatti il raffronto tra un reddito da valido di fr. 76'291 con
quello da invalido di fr. 31’761 (fr. 39'701 ridotti del 20%), porterebbe
ad un grado d’invalidità del 58%.
È
dunque a ragione che l’UAI ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita
d’invalidità a far tempo dal 1. maggio 2014, vale a dire a decorrere dalla fine
del mese successivo all’intimazione della decisione del 24 marzo 2014, con la
quale l’amministrazione ha soppresso in via di riconsiderazione il diritto alla
rendita intera (doc. AI 94; cfr. consid. 1.1 e 2.3). Decisione che, come è
stato esposto, è stata ritenuta corretta da questo TCA per quanto riferito
all’accertata esistenza degli estremi per riconsiderare, in quanto
manifestamente errata, la decisione iniziale di attribuzione della rendita del
22.
maggio 1992.
La
decisione dell’UAI che attribuisce il diritto ad una mezza rendita d’invalidità
dal 1. maggio 2014 va di conseguenza tutelata. Ne segue che il ricorso va
respinto.
2.9
Va osservato che la decisione
appare condivisibile anche nella misura in cui non ha ritenuto di dover
predisporre per l’assicurato alcun provvedimento professionale, alla luce di
quanto emerso dal periodo di accertamento professionale presso il CAP.
Richiamati i principi legali e
giurisprudenziali in materia di provvedimenti di integrazione ricordati al
consid. 2.2., in effetti, come è stato ampiamente esposto nei considerandi che
precedono, all’insorgente si presenta un ventaglio relativamente ampio
di possibili professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr. STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 e per
analogia 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre
2009.
consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3; cfr. anche le STCA
32.2011.143
del 21 novembre 2011; 32.2015.83 del 4 maggio
2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21 maggio 2015, 32.2013.75
del 28 gennaio 2014).
All’assicurato
può essere in effetti richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa
in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con
mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione
professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione
al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui ribadito che
specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di
servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente
assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi
(per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di
controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura
(cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro
concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito
va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile
2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid.
4.
).
Nella decisione contestata l’amministrazione ha comunque precisato di essere a
disposizione, previa richiesta scritta, per attivare se del caso il servizio di
aiuto al collocamento.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a
carico del ricorrente, il quale tuttavia ha postulato l’assistenza giudiziaria
gratuita.
2.11
Ai sensi dell’art. 61 lett. f
LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di
farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere
diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la
disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel caso concreto, dal
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che il ricorrente è separato, vive da solo e senza attività lucrativa;
risulta inoltre che l’interessato non ha altri proventi se non la prestazione
assistenziale e che contro di lui pendono tre procedure esecutive (doc. V e
allegati).
In
queste circostanze il requisito dell’indigenza è dato.
L’assicurato
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva
essere considerato manifestamente privo di fondamento.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito
patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti
al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I
569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.
5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese, per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico dell’insorgente
sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti