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Decisione

32.2016.127

AI attribuisce mezza rendita, ma assicurata vuole di più. TCA conferma. AG accolta. Ammessa l'esistenza di lavori adatti all'assicurato

13 luglio 2017Italiano79 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri giurisprudenziali di affidabilità e completezza) effettuata contestualmente

alla revisione avviata nel giugno 2012 (doc. AI 82), era da ritenere

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente, poste le diagnosi

reumatologiche con influenza sulla capacità lavorativa di “sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena lungo la gamba

destra a carattere altalenante e stato dopo sindrome irritativa radicolare a

destra per ernia discale L4-L5, nonché stato dopo nucleotomia percutanea nel

1991 e sindrome cervico-vertebrale su alterazioni degenerative osteocondrotiche

C5-C6 e C6-C7”, presentava al momento della perizia

(e verosimilmente già sin dall’epoca della precedente decisione del 1992) e

sino al momento della decisione impugnata, una abilità lavorativa in attività

adeguate dell’80% (attività sull'arco di un'intera giornata con

una redditività all'80%). Con riferimento alle limitazioni

funzionali il perito ha esposto come l’assicurato fosse limitato per lavori

particolarmente pesanti in cui debba alzare dei pesi superiori ai 15

kg, mantenere la posizione seduta o restare fermo in piedi per più di 30 minuti

o camminare in modo continuo per più di 3

km o in attività non ergonomiche per la colonna vertebrale sia cervicale che

lombare in cui debba piegare ripetutamente la colonna vertebrale nella zona

lombare e la colonna cervicale o eseguire movimenti di rotazione verso destra e

comunque in attività lavorative da svolgere con movimenti ripetitivi e

monotoni.

A queste

conclusioni - fatte salve le correzioni apportate, a favore dell’assicurato,

dal SMR con l’Annotazione del 15 ottobre 2015 e di cui verrà detto di seguito

(cfr. doc. AI 123 e consid. 2.4) - va fatto riferimento anche in questa

sede. Del resto le stesse non sono sostanzialmente contestate dall’assicurato,

il quale non ha fatto valere elementi o prodotto alcuna attestazione medica che

permettano di metterne in dubbio l’attendibilità o che possano lasciar ipotizzare

un peggioramento successivo alla data dell’estensione della perizia e sino al

momento decisivo della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220

con riferimenti).

In effetti l’unica

certificazione prodotta dal ricorrente, quella del curante dr. __________ del

25 marzo 2016, attesta unicamente un’inabilità in attività medio-pesanti, ma

non si pronuncia sulla capacità lavorativa in attività leggere, non indicando

alcuna controindicazione, come pertinentemente concluso dal medico SMR nell’annotazione

30 maggio 2016 (doc. AI 138 e 144).

Così stanti le cose, questo

Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene

elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato e in particolare le limitazioni da osservare, sino all'emanazione

del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento

di ulteriori accertamenti. Al riguardo,

va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV

no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Ne

discende che la richiesta del ricorrente, formulata con scritto del 12 dicembre

2016 (doc. VIII), di procedere a “richiamare un certificato medico completo

da parte del dr. med. __________” va respinta, ove altresì si osservi che

la stessa appare, oltre che ampiamente tardiva, anche immotivata, giacché non

specifica su quale circostanza dovrebbe esprimersi la nuova certificazione. Infine,

richiamato l’obbligo delle parti di collaborare nell’accertamento dei fatti

rilevanti, non ci si può esimere dall’osservare che sarebbe semmai stato

compito dell’assicurato di direttamente procedere, ove l’avesse reputato necessario,

a chiedere al proprio curante un certificato dettagliato e aggiornato, il

Tribunale non potendo essere chiamato a sanare le mancanze delle parti

interessate.

Appurata quindi l’esistenza

degli estremi per procedere ad una riconsiderazione, litigioso resta in questa

sede la valutazione della capacità integrativa dell’assicurato effettuata

dall’amministrazione a seguito del rinvio stabilito con la STCA del 15 dicembre

2014. Con tale pronuncia il TCA ha disposto che l’amministrazione, considerata

l’età dell’assicurato (nato nel 1964) e il fatto che egli era titolare di una

rendita intera dall’aprile 1990, prima di procedere alla diminuzione o

soppressione della prestazione a seguito di riconsiderazione, accertasse se

l’assicurato fosse concretamente in misura di mettere a profitto la sua

capacità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato mediante un esame

personale dell’effettiva idoneità lavorativa (con riferimento all’idoneità,

alla capacità di carico, ecc), valutando pure l’eventuale necessità di

provvedimenti integrativi malgrado la capacità lavorativa residua accertata, (cfr.

gli art. 7 e 16 LPGA; cfr. STF 9C-163/2009 del 10 settembre 2010).

2.4. A seguito del rinvio,

l’amministrazione, effettuato un colloquio con l’assicurato il 17 agosto 2015, ha

dato incarico al Servizio integrazione di procedere ad “un periodo di

riallenamento e introduzione al lavoro sotto forma di titolo di prova con

l’eventuale possibilità di beneficiare di incentivi d’assunzione” (doc. AI

108 e 112). È quindi seguito un periodo di osservazione di circa un mese (dal

24 agosto al 18 settembre 2015) presso il Centro d’accertamento professionale di

__________ (di seguito: CAP) per accertare la capacità reintegrativa e

lavorativa dell’assicurato, segnatamente la tenuta, le limitazioni funzionali e

le potenzialità reintegrative (comunicazione 4 settembre 2015, doc. AI 117).

Alla fine del periodo di

accertamento, il 17 agosto 2015 si è tenuto un “colloquio di bilancio finale

del percorso di aggiornamento c/o CAP” , presente anche l’assicurato. La consulente

per l’integrazione professionale (IP) __________ ha esposto quanto segue:

" (…) ll

sig. RI 1 è stato inserito c/o il Cap per un accertamento della durata di un

mese, l'a. ha svolto buona parte delle attività richieste pur presentando dei

limiti. Secondo quanto potuto osservare emergerebbe una discrepanza secondo

quanto indicato nella valutazione medica (CL 100% con riduzione del rendimento

del 20%). Durante il provvedimento I'A. avrebbe mantenuto un'attitudine

ironico-negativa per quanto accaduto (valutazione e procedura dell'Al). L'A. in

un primo tempo avrebbe affermato come premessa iniziale il fatto di non essere

sicuro di poter portare a termine che però è riuscito, nonostante le difficoltà

riscontrate, a portare a termine.

Viene precisato dagli operatori di riferimento che certe attività

che richiedevano ad es d'inginocchiarsi, stare piegato non sono state eseguite

per le difficoltà espresse dall'A., A.to che ha lamentato anche difficoltà in relazione

al fatto di salire/scendere.

L'A. è sempre stato presente, vi son state solo due giorni di

assenza nell'ultima settimana a seguito di un blocco alla schiena occorso nel

week-end che lo avrebbe costretto a restare disteso e tranquillo per 4 giorni.

Nel percorso di osservazione sono state individuate una serie di

risorse ad. es. buone capacità manuali e pratico, lettura di schemi elettrici,

etc.

Per contro lo svolgimento delle attività è stato caratterizzato da

frequenti interruzioni (ca. ogni 20-30 min. interruzione di ca. 10-20 minuti)

per deambulare e praticare esercizi. Viene osservato che la durata delle pause

è superiore nel pomeriggio e che in talune occasioni I'A. ha richiesto di

potersi sdraiare.

In generale è stato notato come vi sia stata una predilezione per

la posizione eretta (diverse attività proposte potevano essere svolte sia in

piedi, sia da seduto).

Nello svolgimento delle attività diverse si è riscontrata lentezza

nell'esecuzione (data dalle pause frequenti ma forse anche dal lungo periodo

d'inattività lavorativa).

Sono stati individuati dei settori in linea con le attitudini e

gli interessi dell'A. quali la meccanica leggera (bici), manutenzione leggera,

magazzino leggero (es. __________ ma per servizio al bancone, senza pesi)

oppure autista-fattorino per la consegna di merce leggera. Va tenuto presente

che però anche nei possibili settori individuati, bisogna tener presente che le

limitazioni influiscono (pause frequenti, ritmo, limitazioni funzionali) e si

reputa che non sia molto compatibile con il libero mercato del lavoro.

L'A. conferma la necessità di dover interrompere sovente per poter

scaricare il dolore, precisando che già la mattina i dolori sono presenti;

riferisce inoltre di aver incremento l'assunzione degli antiinfiammatori

durante il provvedimento. L'A. riferisce che la sera giunto a casa da __________

si sente distrutto e si stende sul divano

addormentandosi in breve tempo.

L'A. reputa che il percorso svolto abbia dimostrato che le

attività non siano idonee alla sua reintegrazione professionale e infatti

l'ultima settimana avrebbe avuto un cedimento (blocco alla schiena). L'A.

ribadisce che nonostante sia stato costretto al riposo ha voluto strenuamente

riprendere il percorso per poterlo concludere, come concordato. L'A. precisa

che deve fare pause frequenti e che quando riprende l'attività questo non implica

che non abbia più dolori.

Per definire l'ulteriore procedere, si informa l'A. che il

rapporto che ci sarà trasmesso da __________ sarà discusso e sottoposto al SMR

considerata la discrepanza e per esaminare gli elementi emersi.

L'A. chiede che la valutazione dell'Al sia realistica, reputa che

se l'Al stabilisse una CL parziale non reputa che ci sia un DL che lo

assumerebbe nella sua situazione.

L'A. sarà informato dopo il confronto con il SMR in merito al procedere

(ev. prova pratica in uno dei settori individuati).” (doc. AI 120)

Dal canto loro, i

responsabili del CAP, con un rapporto di bilancio finale del percorso di

aggiornamento effettuato da RI 1 datato 30 settembre 2015 - dopo aver esposto i

dati dell’assicurato riferiti alla sua formazione e attività professionale, la

descrizione del danno alla salute e della capacità lavorativa medico teorica in

base alla perizia del dr. __________ con descrizione dei limiti funzionali -, premesso

come l’intero programma avesse lo scopo di verificare il potenziale di

reinserimento valutando in maniera obiettiva e indipendente le possibilità

pratiche di valorizzare la capacità lavorativa residua, hanno esposto quanto

segue:

" (.)

Osservazione e valutazione delle attività pratico-manuali

Attitudini

Persona loquace e cordiale l'A, non ha esitato a rimarcare il

personale disappunto rispetto ad alcune considerazioni mediche e alla gestione

della sua pratica da parte dell'Ufficio AI (a volte anche con una certa autoironia).

Anche nei confronti dell'USSl ha espresso riserve in considerazione della sua situazione

economica al momento molto precaria.

Fin da subito ha affermato di non essere sicuro dì riuscire a

portare a termine il periodo di accertamento. Malgrado ciò si è messo alla

prova partecipando alle attività proposte, segnalando ed evitando di svolgere, in

parte o totalmente, quelle che secondo lui avrebbero potuto creargli eccessive

difficoltà. Di fatto ha partecipato, anche se con i propri limiti, ritmi e con

un paio di giorni di assenza per malattia,

all'intero periodo di accertamento. Ha faticato tuttavia a essere conseguente

rispetto a quanto dichiarato con frequenza (forti dolori a schiena e collo,

visibile zoppia), affermando di non riuscire a lasciare incompiuti i compiti iniziati,

sottolineando in seguito come invece avrebbe fatto meglio a interrompere le

attività per non acuire i

dolori. Si è ben adattato alle regole del CAP e ha generalmente

dimostrato di saper rispettare gli orari, sia di inizio e di fine delle: attività,

sia quelli delle pause, dove in alcune occasioni è rientrato leggermente in

ritardo. Ha saputo costruire buone relazioni sia con gli altri A, presenti, sia

con i Consulenti ai quali si è sempre riferito in modo cortese, per aspetti

legati alle attività, ma anche per

questioni inerenti la sua situazione amministrativa (mostrando

documenti e lettere varie ricevute e inviate sia all'Al sia all'USS).

Non ha mostrato particolari interessi per le attività proposte,

anche se ha dichiarato di preferire quelle con una maggiore componente

pratico-manuale rispetto a quelle con una componente prevalentemente di calcolo

o al PC. Si è in generale ben organizzato durante lo svolgimento delle attività

e ha dimostrato di saper mantenere discreto ordine e pulizia negli spazi

occupati.

Buone sono apparse l'attenzione e ,la concentrazione, sia per

quanto riguarda le spiegazioni, sia nello svolgimento degli esercizi, durante i

quali si è notata una certa pazienza. Precisione e autonomia sono variate in

funzione del tipo di compito: leggermente superiori per le attività di suo maggior

gradimento. Ha generalmente cercato di svolgere i compiti con una certa

accuratezza e qualità;

per un compito in particolare ha cercato di risolvere dei malfunzionamenti

causati da errori di manualit fine ed è riuscito a ottenere il risultato

atteso.

Abilità

L'A ha mostrato una buona capacità di comprensione delle consegne

e dì realizzazione delle stesse. Discreta è apparsa la memorizzazione; ha

infatti sollecitato i consulenti in diverse occasioni in merito ai procedimenti,

soprattutto per le attività nelle quali aveva meno conoscenze, esperienze o interesse

(calcolo, PC).

Ha mostrato dì avere delle buone competenze e conoscenze dei vari

utensili, attrezzi e materiali in uso, come una buona capacità di lettura di

schemi e piani di assemblaggio. Sì sono evidenziate delle buone abilità manuali

generali; quelle di tipo "fine" sono risultate invece limitate a

causa dell'obbligo di mantenere una postura

statica. II ritmo di lavoro è stato contraddistinto da pause ripetute

che avevano una durata regolare, la cui frequenza aumentava nella seconda parte

della giornata. Le continue interruzioni delle attività hanno portato ad

allungare in modo marcato la durata delle

attività e hanno avuto una conseguente, e non irrilevante, influenza

sulla resa generale.

Durante l'accertamento l'A. ha svolto un test di base di italiano

e di matematica di un livello situabile a fine delle scuole elementari, dove ha

mostrato buone capacità di comprensione in italiano, come nella risoluzione di

calcoli e problemi ma con alcune difficoltà nella geometria.

Ha dimostrato delle conoscenze limitate del PC e dei principali

applicativi in uso. Ha richiamato infatti frequentemente l'attenzione dei

Consulenti, anche dopo le spiegazioni, o durante lo svolgimento dì esercizi

eseguiti in precedenza, mostrando in questo modo dì non essere riuscito ad

assimilare, o di averlo fatto solo in parte, I procedimenti di base.

Funzionalità

Buoni sono risultati il coordinamento motorio, l'udito e l’olfatto.

Per quanto riguarda la vista l'A. ha invece richiesto spesso di poter avere

delle luci da tavolo aggiuntive e di poter utilizzare delle lenti d’ingrandimento,

soprattutto nelle attività di lettura o al PC.

Ha effettuato frequenti e regolari sospensioni delle attività richiedenti

sia la postura seduta sia quella eretta, avvenute mediamente ogni 30 minuti e

per una durata di circa 15-20 minuti. Durante le interruzioni deambulava,

faceva movimenti di stretching (stirandosi la schiena prono su un tavolo alto,

'appeso" con le braccia a un supporto o seduto con il busto retroflesso su

una sedia ergonomica).

Ha sempre alternato la postura al bisogno, dichiarando di preferire

quella eretta, se possibile in movimento, anche se il mantenimento dell'una o

dell'altra raramente ha superato la mezz'ora. In alcune situazioni, soprattutto

nella seconda metà dell'accertamento, ha richiesto dì potersi sdraiare per

"scaricare" meglio la schiena (nella seconda parte del pomeriggio),

con delle sospensioni arrivate fino alla durata di un'ora. Non ha mai svolto

attività (o parti di esse) prevedenti l'assunzione della postura accovacciata.

La deambulazione anche su terreni pianeggianti e regolari ha

sempre manifestato una leggera zoppia.

ln un paio di occasioni I'A. ha chiesto di poter interrompere

l'attività pomeridiana anticipatamente e di poter rientrare a casa a causa dei

dolori. L'ultima settimana dell'accertamento è mancato per due giorni a seguito

dei quali ha presentato il certificato medico (vedi allegato).

Orientamento e bilancio

Considerazioni generali

L'A. ha affrontato le attività proposte durante il periodo di accertamento

con un buon impegno. Le discussioni relative al futuro professionale hanno

messo in evidenza le preoccupazioni in merito alle possibilità reali di essere

integrato nel mercato del lavoro primario, tenuto conto sia dello stato di

salute, sia dell'età e dell'inattività professionale prolungata. Queste

preoccupazioni, unitamente a un atteggiamento piuttosto polemico riguardo alla

gestione della pratica da parte dell'Ufficio Al, non hanno permesso all'A, di

proiettarsi concretamente in un'ottica di reinserimento professionale. L'A. si

è detto disposto a fare delle prove nei settori professionali emersi durante gli

incontri individuali, senza comunque esserne realmente convinto e manifestato

numerose perplessità sulla possibilità di portarle a termine. Il discorso dell’orientamento

professionale è stato in definitiva abbozzato e si è limitato alla definizione

di alcuni settori professionali di nicchia. L'impegno dimostrato durante il periodo

di accertamento e la disponibilità a fare delle prove sono dei presupposti per un

reinserimento professionale eventuale. Le limitazioni fisiche manifestate nello

svolgimento delle diverse attività lasciano tuttavia difficilmente pensare a un

reale reinserimento professionale.

Orientamento professionale

L'esito delle attività proposte durante il periodo di accertamento

è stato tutto sommato buono. Lo stato di salute ha determinato tuttavia un

rendimento ridotto e un ritmo di esecuzione lento, accompagnato quest'ultimo da

numerose interruzioni. L'A. capisce le consegne e le sa applicare. Il periodo

di accertamento ha evidenziato

l'esigenza da parte dell’A. di portare a termine le attività,

nonostante questo atteggiamento, a suo dire, gli provocasse l'acuirsi dei dolori

lombari (vedi l'assenza, accompagnata da certificato medico, di due giornate

durante l'ultima settimana). L'A. non ha manifestato interessi particolari per

nessuna delle attività, se non un certo coinvolgimento da attribuire al fatto

di riuscire a portare a termine le stesse. Il periodo di accertamento è stato

percepito soprattutto come un'occasione per uscire dalla monotonia della quotidianità.

L'A. è stato sottoposto a una batteria di test attitudinali, il

cui scopo è di valutare !e capacità di ragionamento logico, numerico, verbale e

spaziale. I risultati attitudinali rientrano nella media di quelli ottenuti

dalla popolazione di riferimento. Unicamente il ragionamento logico e la capacità

di concentrazione sono apparse leggermente sotto

Ia media. L'A, dispone in definitiva di discrete capacità di

ragionamento, che rappresentano una buona base per un reinserimento professionale.

Il discorso dell'orientamento professionale è stato affrontato in modo piuttosto

passivo da parte dell'A., il quale non è riuscito a formulare delle ipotesi

professionali, né a immaginarsi di fatto in una qualsiasi attività lavorativa.

Le opzioni professionali scaturite dagli incontri sono infatti risultate

soprattutto delle riflessioni dei collaboratori del CAP.

Questa difficoltà di fondo a proiettarsi concretamente nell'ottica

di un reinserimento professionale è stata accompagnata, e alimentata, da un

atteggiamento rivendicativo nei confronti dell'Ufficio Al, che, a suo dire, avrebbe

dovuto applicare da subito, al momento dell'insorgenza del problema fisico,

delle misure di reinserimento professionale. Le opzioni professionali emerse

dagli incontri sono state tuttavia

accolte senza replica da parte dell'A., seppure con numerose reticenze

per quanto riguarda la loro praticabilità effettiva,

Le limitazioni fisiche mostrate dall'A. hanno indirizzato il

discorso dell'orientamento professionale verso la definizione di alcuni settori

professionali, esigibili a livello teorico, nei quali è necessario fare delle

prove per valutare le possibilità reali di esercitare un'attività lavorativa.

Si tratta di settori professionali potenziali che devono nel concreto

presentare delle condizioni particolari, adeguate allo stato di salute dell'A.

L'interrogativo relativo alle possibilità reali di reinserimento professionale

non si pone di conseguenza unicamente in termini di tenuta nell'attività

lavorativa all'interno del mercato di lavoro primario, ma ugualmente in merito

all'esistenza effettiva di simili posti di lavoro. I settori professionali

identificati sono legati: alla meccanica leggera (ad esempio, biciclette, ciclomotori,

ecc.), con la strumentazione necessaria per evitare le posizioni non

ergonomiche; alla piccola manutenzione, ugualmente senza l'obbligo dì posizioni

non ergonomiche; alla gestione di un magazzino (possibilmente nell'ambito del

bricolage, sfruttando così le buone conoscenze dell'A. dei materiali), che sia

automatizzato in modo tale da evitare il trasporto di carichi troppo pesanti;

al trasporto di materiale, in qualità di autista/fattorino, che non preveda

degli spostamenti troppo lunghi, per i quali è necessaria una posizione statica

prolungata, e dei carichi troppo pesanti; alla vendita (nella misura del

possibile sempre nell'ambito del bricolage) che non necessiti ugualmente il

trasporto di carichi troppo pesanti.

Conclusioni

In base a quanto osservato e valutato in sede di accertamento e in

relazione alle domande poste dalla Consulente Al, si esprimono le seguenti

considerazioni.

Il periodo di accertamento ha confermato quale problematica

maggiore nell'ottica dì un reinserimento professionale quella legata ai

disturbi lombari.

L'A., malgrado l'impegno, ha avuto delle difficoltà e un rendimento

limitato in tutte le attività che gli sono state proposte.

Le limitazioni fisiche manifestate nello svolgimento delle diverse

attività permettono d'immaginare un reinserimento professionale unicamente all'interno

di lavori di nicchia e con un rendimento notevolmente ridotto.

Nell'ottica di una verifica delle possibilità reali di

reinserimento professionale si devono prevedere delle prove all'interno del

mercato del lavoro primario. I settori professionali potenziali identificati

sono legati alla meccanica leggera, alla piccola manutenzione, alla gestione di

un magazzino, al trasporto di materiale e alla vendita.

Da quanto potuto osservare si ritiene nell'insieme che I'A. sia

difficilmente reintegrabile all'interno del mercato del lavoro primario.” (doc.

AI 121)

Al SMR è quindi stato chiesto

di pronunciarsi rispetto alla capacità lavorativa residua e alle limitazioni,

in particolare alla frequenza dell'alternanza della postura, alla luce degli

elementi emersi e considerato come “le conclusioni scaturite

dall'osservazione pratica svolta c/o il Centro professionale di __________ (v.

rapporto del 30.9.2015) si discostano da quanto valutato dal lato

medico-teorico (v. perizia del dr. __________ del 28.10.213)” (doc. AI

122). Nella sua Annotazione del 15 ottobre 2015 il dr. __________ del SMR ha

affermato:

" Ho riletto

e valutato la perizia reumatologica dr. __________ esperita il 28.10.2013 e la

ritengo rappresentare una buona qualità di esecuzione sia dal lato anamnestico

che clinico funzionale e valetudinario delle esigibilità residuali. De facto si

può leggere nella medesima:

assenza da anni di terapie manuali o fisioterapiche che di

controlli locomotori clinici medici e trattamenti specifici in stato clinico sì

compromesso per attività medio pesanti ed inergonomiche ma solo lievemente

limitante in attività adeguate dal lato ergonomico.

Dal lato puramente medico non posso che approvare questa

valutazione medica specialistica del dr. __________.

Come da TCA si è proceduto infine a valutazione pratica a __________

e qui è stata obiettivata nella pratica una tenuta minore anche in attività

esigibili medicalmente e questo per una riduzione del rendimento per maggiori

pause lavorative (per es. con cambiamenti di posizione).

Se anche non di stretta competenza medica si può trarre la

conclusione che se a livello puramente medico teorico ci si esprimeva con una

limitazione del 20%, a livello pratico si può affermare che vi sia un impedimento

maggiore e quantificabile nell'ordine di un 40% (IL 40%) anche per attività

ritenute adeguate ergonomicamente.

Ricordo da ultimo che dopo tutti questi anni di mancata necessità

di dover restare costantemente su un posto di lavoro non sia facile riadattarsi

a doverlo fare pur essendo esigibile.”

Dopo queste valutazioni

l’amministrazione, effettuato un nuovo colloquio d’aggiornamento con

l’assicurato il 14 dicembre 2015, ha ritenuto indicato procedere ad “un

periodo di pratica professionale da integrare con quanto osservato ed emerso

c/o la struttura di __________.” L’assicurato ha dato la sua disponibilità

all’esecuzione del periodo di pratica professionale (doc. AI 125). Tuttavia, messo

al corrente a inizio febbraio 2016 della possibilità di effettuare, a partire

dall’8 febbraio 2016, un accertamento pratico presso la ditta __________ di __________

(doc. AI 130), egli ha rifiutato di intraprendere lo stage adducendo di essere

bloccato con problemi alla schiena con necessità di stare a letto (doc. AI 130

e 131). Ribadita l’impossibilità a intraprendere quanto proposto per motivi di

salute, il patrocinatore dell’assicurato, su richiesta dell’amministrazione, ha

prodotto una certificazione del 25 marzo 2016 del dr. __________, generalista,

attestante che “il sopracitato è in mia cura per sindrome lombovertebrale

cronica ed è inabile al lavoro al 100% per lavori medio pesanti” (doc. AI

138). Richiesto in merito, il medico SMR dr. __________, con annotazione 30

maggio 2016, ha osservato di non vedere “assolutamente controindicazioni a

esigibilità in attività di tipo leggero ed ergonomico come già espresso nel

rapporto medico SMR del 15.10.2015” (doc. AI 144).

Nel rapporto di chiusura

del mandato di esame del 30 maggio 2016 la consulente IP ha quindi concluso:

" (…)

Valutazione Al rispetto alla reintegrabilità a seguito di sentenza

del TCA

Lo scorso mese di settembre l'Assicurato ha svolto un periodo di

accertamento c/o il Centro professionale di __________ aderendo alle diverse

attività proposte e con una continuità regolare sull'arco del mese.

Il percorso ha messo in luce delle buone risorse a livello

pratico, buone capacità manuali e organizzative. L'Assicurato ha dimostrato

inoltre buona capacità di concentrazione nell'esecuzione degli esercizi

assegnati e rispetto alla precisione e all'autonomia.

Dall'osservazione sono emerse delle limitazioni a carattere

fisico, in particolare la necessità di pause frequenti, affaticamento nel corso

della giornata, difficoltà lamentate dall'Assicurato rispetto a certe posture

con preferenza per attività in posizione eretta/in

movimento.

Va tenuto presente che l'Assicurato è reduce da un lungo periodo

d'inattività lavorativa e pertanto l'affaticabilità, la stanchezza e il ritmo

sono inevitabili in una prima fase. Va infatti precisato che un periodo di

osservazione limitato nel tempo come quello a __________ non permette di per sé

un vero riallenamento lavorativo che richiede dei tempi più lunghi. Secondo

quanto indicato nel rapporto di osservazioni redatto dagli operatori del Centro

l'esito delle attività proposte è risultato buono sebbene le frequenti

interruzioni abbiano determinato un rendimento ridotto e un ritmo di esecuzione

lento.

Secondo quanto emerso, in particolare in riferimento alle discussioni

avute con il diretto interessato, il percorso è stato caratterizzato da un

atteggiamento critico e rivendicativo nei confronti dell'UAl. L'Assicurato ha

però aderito a tutte le proposte e ha portato a termine l'intero percorso

(assenza di 2 giorni per un blocco alla schiena).

Nelle conclusioni del citato rapporto si è evidenziato come le

difficoltà in relazione alle problematiche lombari ridurrebbero le possibilità

reintegrative dell'Assicurato nel mercato primario. Si è proposto quindi di verificare

il reale potenziale reintegrativo in alcuni settori professionali specifici

individuati quali quello della meccanica leggera, piccola manutenzione,

magazzino, vendita, trasporto di materiale. Tale provvedimento consentirebbe la

valutazione sul di un arco di tempo più lungo e a confronto con il mercato del

lavoro primario.

In qualità di consulente della reintegrazione professionale mi discosto

però dalle considerazioni conclusive contenute nel rapporto redatto a __________

dove si indicano come possibili solo delle attività di nicchia per

l'Assicurato. Reputo infatti che nei settori individuati vi siano molte

attività presenti nel libero mercato del lavoro e che pertanto non possano

essere definite attività di nicchia.

Dopo aver sottoposto la pratica al Servizio medico per potersi

esprimere in merito alla discrepanza tra valutazione medico-teorica e

valutazione pratica, il servizio medico dell'Al ha riconosciuto una maggiore

diminuzione del rendimento nella misura del 40% in ragione della minor tenuta

riscontrata nelle attività pratiche.

L'Assicurato è stato quindi convocato per essere informato in merito

alle indicazioni mediche e al procedere, gli è stato proposto di sottoporsi ad

un periodo di pratica professionale e ha dichiarato la sua disponibilità in tal

senso (colloquio del 14 dicembre 2015).

A inizio febbraio l'Assicurato è stato contattato per comunicargli

la disponibilità di un datore di lavoro in vista di un accertamento pratico,

questi ha riferito un blocco alla schiena e ci siamo accordati per risentirci in

seguito in attesa del ristabilirsi delle sue condizioni di salute.

Nei successivi colloqui telefonici intercorsi l'Assicurato ha ribadito

di non essere in condizioni di poter dare seguito a quanto richiesto e ha

polemizzato circa il procedere dell'Al, in particolare rispetto al rifiuto di

ripristinare la rendita.

Nell'ultimo colloquio telefonico avuto con il rappresentante

legale si è discussa la situazione dell'Assicurato e il provvedimento proposto.

Come già indicato dallo stesso Assicurato, il rappresentante legale ha

confermato verbalmente che il suo cliente non sarebbe stato in condizioni di

dar seguito al provvedimento proposto per ragioni di salute. All'UAl è

pervenuto un certificato medico del curante (presente agli atti e redatto il 30.3.2016)

che certifica un’incapacità lavorativa completa.

Va precisato che il certificato medico rilasciato indica

un'incapacità lavorativa per quanto attiene le attività di media intensità e

pesanti.

In riferimento al certificato medico trasmesso, il Servizio medico

dell'Al ha preso posizione confermando l'abilità per attività di tipo leggero e

non discostandosi dalla posizione precedente (v. annotazione SMR del 15.10.2015).

Non si reputa opportuno emettere una diffida per

"obbligare" l'Assicurato a intraprendere il provvedimento proposto.

Pertanto, sulla base delle osservazioni emerse a ____________ e in riferimento

alla valutazione del Servizio medico dell'Al, e in risposta alle richieste del TCA

si conferma una capacità lavorativa residua dell'Assicurato per attività

leggere del 60% (riduzione del rendimento del 40% per le limitazioni presenti).”

(doc. AI 145)

Effettuato quindi il

confronto dei redditi (che ha concluso per un grado di invalidità del 53%), con

progetto di decisione del 24 agosto 2016, l’Ufficio AI ha concluso per

l’attribuzione di mezza rendita di invalidità, in sostituzione della prestazione

intera, dal 1 maggio 2014 (doc. AI 152). Valutate le osservazioni proposte

dall’assicurato, con la decisione 14 ottobre 2016 qui contestata l’Ufficio AI

ha confermato il progetto e statuito come segue:

" (…)

Attribuzione di una rendita d'invalidità

Egregio Signor Avvocato,

Abbiamo riesaminato il diritto ad una rendita d'invalidità per il

Signor RI 1. l requisiti per l'attribuzione di una rendita risultano essere

assolti. Le disposizioni legali che le competono si trovano in allegato. La

nostra decisione si basa su questi presupposti.

Decidiamo pertanto:

A far tempo dal 01.05.2014 il Signor RI 1 è posto al beneficio di 1/2

rendita con grado Al del 53 %.

Osservazioni al progetto di decisione del 24 agosto 2016

In data 20.09.2016 ci ha inoltrato osservazioni contro il progetto

di decisione del Signor RI 1 e più specificatamente ha ritenuto non corretta la

riduzione percentuale del 10% sul salario teorico statistico da invalido da noi

applicata.

Dopo attenta analisi del dossier, con particolare attenzione

all'insieme delle circostanze oggettive riconfermiamo la sopra citata riduzione

del 10%. Il progetto di decisione citato merita quindi piena conferma.

Esito degli accertamenti:

Come da Sentenza del Lodevole Tribunale cantonale delle

assicurazioni sociali del 15.12.2014, abbiamo provveduto alla valutazione della

reale capacità lavorativa residua per il tramite di un periodo di accertamento

presso il Centro professionale di __________. A seguito del citato accertamento

risulta che il danno alla salute di cui il Signor RI 1 è portatore comporta i

seguenti periodi di incapacità lavorativa:

In attività abituale quale meccanico in genere:

80% dal 1990 e continua;

In attività adeguate rispettose dei limiti funzionali:

40% dal 1994 e continua (da intendere come riduzione di

rendimento).

Sulla base della valutazione medico-teorica abbiamo provveduto a

quantificare il reddito da invalido ancora ragionevolmente esigibile, basato

sulle attività adeguate dell'attuale stato di salute e calcolato secondo i

redditi espressi dall'ufficio federale di statistica.

Reddito da valido

In assenza del danno alla salute e continuando a svolgere

l'attività quale meccanico, l'assicurato nel 2014 avrebbe potuto percepire un

salario lordo annuo di CHF 76'291.- (categoria riparazione e installazione

macchine e apparecchiature, conoscenze professionali e specializzate).

Reddito da invalido

In attività abituale:

Considerata una capacità lavorativa del 20%, nell'abituale

attività l'assicurato nel 2014 avrebbe potuto realizzare un salario lordo annuo

di CHF 15'258.20.

In attività adeguate:

A seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle

indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è

stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali

(tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova

giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi

determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).

Riduzioni

Per gli assicurati che a causa della particolare situazione

personale o professionale non possono mettere completamente a frutto la loro

capacità residua nemmeno in lavori leggeri, e che pertanto non riescono di

regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino ad un massimo del 25% (DTF 126 V 76).

La questione a sapere se e in qual misura, nel singolo caso, i

salari fondati sui dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle

circostanze concrete (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni

di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (STF l

870/05).

Considerandi

II TF precisa inoltre che non si devono quantificare deduzioni

distinte per ognuno dei fattori che entrano in linea di conto, sommandole

infine, perché in tal modo si perderebbero di vista gli effetti reciproci.

Così, per esempio, il salario iniziale in una nuova ditta non verrà fissato unicamente

in funzione degli anni di servizio, ma anche sulla base delle esperienze professionali

acquisite (DTF 126 V 76).

Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata

dall'Ufficio federale di statistica il Signor RI 1 avrebbe potuto realizzare

per l’anno 2014 un salario lordo annuo di CHF 66’169.70 (attività semplici e

ripetitive, valore mediano).

Sulla base di quanto appena espresso, si stabilisce una riduzione

al reddito da invalido del 10%.

Considerato quindi un reddito di partenza per l'anno 2014 si effettua

una riduzione del 40% inerente l'incapacità lavorativa stabilita in sede

medico-teorica e si applica successivamente la sopra citata riduzione del 10%

per i motivi appena menzionati; ne risulta un reddito da invalido di CHF 35'731

.65.

Per il calcolo del grado d'invalidità viene utilizzato il reddito

da invalido in cui il Signor RI 1 raggiunge il minor discapito economico, nel

caso specifico in attività adeguate.

Grado d'invalidità

(76'291- 39'731 .65) X 100= 53%

76'291

Previa richiesta scritta, l'Ufficio Al rimane a disposizione per

eventualmente attivare il nostro servizio di aiuto al collocamento (art. 18

LAI).

Indicazioni importanti

Reintegrazione

Attualmente non sono previsti provvedimenti di reintegrazione.

Una nuova verifica della situazione medica, personale e lavorativa

non escluderà, se sarà indicata, l'adozione di provvedimenti reintegrativi con lo

scopo di migliorare la capacità al guadagno.”

Con il suo ricorso

l’assicurato contesta le conclusioni dell’amministrazione, chiedendo in

sostanza l’attribuzione di una prestazione intera anche dopo il 1. maggio 2014.

2.5

Ora, tutto bene considerato,

questo Tribunale ritiene che gli accertamenti svolti dall’amministrazione per

chiarire la reale sfruttabilità della capacità lavorativa residua

dell’interessato abbiano sufficientemente permesso di chiarire la situazione,

in conformità del mandato contenuto nella sentenza di rinvio del 15 dicembre

2014.

di questo TCA.

In particolare

l’accertamento effettuato sull’arco di quasi un mese presso il CAP per poter

valutare la tenuta, le limitazioni funzionali e le potenzialità reintegrative

dell’assicurato, ha consentito di effettuare un accurato esame delle sue

capacità lavorative effettive. In proposito va prestata adesione alle conclusioni

tratte dall’amministrazione sulla base dei dettagliati rapporti stesi dalla

consulente professionale signora __________, in quanto frutto di un esame

accurato e completo.

In particolare, da tali rapporti,

sulla base di quanto verificato personalmente dalla consulente IP stessa, dei

colloqui con l’assicurato e i responsabili del CAP e di quanto attestato da

questi ultimi, emerge che l’assicurato è portatore di una effettiva capacità lavorativa

residua apprezzabile, la quale, a motivo delle frequenti pause di cui abbisogna,

il ritmo lento e il conseguente ridotto rendimento, va tuttavia fissata al 60%

in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali (da intendere come

diminuzione del rendimento), in luogo della capacità lavorativa medico teorica

dell’80% che era stata stabilita dal dr. ____________ prima dell’esecuzione del

periodo di aggiornamento professionale presso il CAP.

A queste conclusioni,

supportate da un attento esame della situazione dell’assicurato, va prestata

adesione.

In effetti, come attestato

dalla consulente professionale, nel corso del periodo di accertamento presso il

CAP della durata di quasi un mese, pur presentando dei limiti e pur mantenendo

un'attitudine ironico-negativa nei confronti dell’amministrazione, l'interessato

ha svolto buona parte delle attività richieste. Precisato come certe mansioni richiedenti

l'inginocchiarsi o lo stare piegato non sono state eseguite per le difficoltà

espresse dall'assicurato, e come fossero state ravvisate anche difficoltà in relazione

al fatto di salire/scendere, sono state comunque individuate una serie di

risorse, come ad esempio buone capacità manuali e pratiche, di lettura di

schemi elettrici, buon coordinamento motorio, discrete capacità di

ragionamento, buona attenzione e concentrazione e buone conoscenze di utensili

(cfr. anche doc. AI 121). Lo svolgimento delle attività è stato in ogni modo caratterizzato

da frequenti interruzioni per deambulare e praticare esercizi, e pure da lentezza

nell'esecuzione, verosimilmente anche a causa del lungo periodo d'inattività

lavorativa. Sulla base di quanto accertato nel corso del periodo presso il CAP,

sono stati pertanto individuati dei settori in linea con le attitudini e gli

interessi dell'assicurato quali la meccanica leggera (bici), la manutenzione

leggera, il magazzino leggero (es. __________ per servizio al bancone, senza

pesi) oppure autista-fattorino per la consegna di merce leggera (cfr. doc. AI

120).

Nel rapporto di chiusura di

mandato di esame del 30 maggio 2016 la consulente IP ha segnatamente rilevato che

il “percorso ha messo in luce delle buone risorse a livello pratico, buone

capacità manuali e organizzative. L'Assicurato ha dimostrato inoltre buona

capacità di concentrazione nell'esecuzione degli esercizi assegnati e rispetto

alla precisione e all'autonomia”. Dall'osservazione erano d’altra parte emerse

“delle limitazioni a carattere fisico, in particolare la necessità di pause

frequenti, affaticamento nel corso della giornata, difficoltà lamentate

dall'Assicurato rispetto a certe posture con preferenza per attività in

posizione eretta/in movimento”, osservato tuttavia come l'affaticabilità,

la stanchezza e il ritmo fossero da considerare

“inevitabili” in

una prima fase, dopo una lunga pausa lavorativa. Evidenziato pure l’atteggiamento

critico e rivendicativo nei confronti dell'Ufficio Al dimostrato dall’assicurato,

la consulente IP ha osservato come gli stessi responsabili del CAP nelle loro conclusioni

avessero evidenziato un potenziale reintegrativo in alcuni settori professionali

specifici quali quello della meccanica leggera, piccola manutenzione,

magazzino, vendita, trasporto di materiale.

Ha tuttavia espressamente preso

le distanze dalle conclusioni dei responsabili del Centro professionale laddove

essi hanno indicato come possibili solo delle attività “di nicchia”

ritenendo che “nei settori individuati vi siano molte attività presenti nel

libero mercato del lavoro e che pertanto non possano essere definite attività

di nicchia” (doc. AI 145; cfr. in seguito al consid. 2.7).

Del resto, pertinentemente

l’amministrazione ha sottoposto le conclusioni scaturite dall’osservazione a __________

al medico SMR, il quale, alla luce degli elementi emersi, segnatamente la

necessità per l’assicurato di effettuare frequenti pause, essendo “obiettivata

nella pratica una tenuta minore anche in attività esigibili medicalmente e

questo per una riduzione del rendimento per maggiori pause lavorative”, ha

concluso “correggendo” a favore dell’assicurato l’inabilità medico teorica (del

20%) stabilita dal perito dr. __________, in un impedimento maggiore, vale a

dire del 40% (cfr. annotazione SMR del 15 ottobre 2015, doc. AI 123).

A dette ben motivate e coerenti

conclusioni – che hanno in sostanza permesso di stabilire che l’assicurato va

considerato, quantomeno sino al momento decisivo della resa della decisione, concretamente

in misura di mettere a profitto la sua capacità di guadagno del 60% in

un’attività leggera e adeguata, sul mercato del lavoro equilibrato - occorre

aderire, non avendo peraltro egli, come di seguito verrà esposto, fatto valere

elementi o argomentazioni che permettano di dipartirsi dalle stesse.

2.6

Il ricorrente censura queste

conclusioni sostenendo che l’Ufficio AI si sarebbe pronunciato sul suo caso senza

effettuare alcuna prova all'interno del mercato del lavoro primario.

Ora, tutto bene

considerato questo Tribunale ritiene che, aperto il tema di sapere se

l’effettuazione di una prova pratica fosse in concreto necessaria al fine della

reintegrabilità dell’assicurato, la mancata esecuzione della stessa sia in

concreto addebitabile all’assicurato medesimo. Come dianzi anticipato, risulta

in effetti dagli atti che in sede di colloquio di aggiornamento del 14 dicembre

2015.

le parti avevano, in presenza dell’assicurato, fatto il punto sulla

situazione alla luce di quanto accertato a __________, e quindi concluso che

sarebbe stato effettuato a breve un periodo di pratica professionale. In base

agli accordi, a inizio febbraio 2016 l'assicurato avrebbe quindi dovuto iniziare

l'accertamento pratico presso la ditta __________ di __________ (doc. AI 125).

Tuttavia egli, informato dal servizio preposto il 3 febbraio 2016, ha dichiarato

di non essere nelle condizioni di intraprendere quanto concordato a motivo di “una

sorta di blocco” alla schiena (doc. AI 130), circostanza questa nuovamente confermata

la settimana seguente, nella quale occasione ha pure palesato l’atteggiamento

polemico e rivendicativo già dimostrato in precedenza verso l’AI (doc. AI 131).

Nessuna certificazione medica a comprova degli addotti problemi fisici è

tuttavia stata prodotta sino al 30 marzo 2016, momento in cui, su richiesta

dell’amministrazione, l’assicurato ha fatto pervenire il già menzionato certificato

del 25 marzo 2016 del curante dr. __________, il quale ha semplicemente e

succintamente attestato di avere in cura l’assicurato “per sindrome

lombovertebrale cronica” e certificato un’inabilità lavorativa “per

lavori medio e pesanti” (doc. AI 138), non esprimendosi sul periodo

precedente (lo stage pratico era previsto per l’8 febbraio 2016) e non

menzionando alcuna inabilità lavorativa per lavori leggeri e ergonomicamente

sostenibili come quelli che sarebbero stati eseguiti, d’accordo con l’ufficio

integrazione professionale, presso la __________.

Considerato quindi come da

questo, peraltro oltremodo succinto, certificato medico non emergevano elementi

clinici atti a ritenere non esigibili attività di tipo leggero ed ergonomico,

come sottolineato dal SMR nell'annotazione del 30 maggio 2016, a ragione la

consulente professionale, con rapporto del 30 maggio 2016 (doc. AI 145), ha

preso atto delle capacità residue dell'assicurato in attività adeguate, e

considerato come l' accertamento pratico concordato non fosse stato attuato per

mancata disponibilità dell'interessato, ha ritenuto dover confermare una

capacità lavorativa del 60% in attività adeguate.

Deve in proposito essere

osservato come dall’incarto emerga che l’assicurato si sia sempre

dimostrato scettico e refrattario sin dall’inizio rispetto alle proposte

scaturite dal consulente professionale e dai responsabili del Centro di __________

legate alla ripresa di un’attività professionale. Questo si è evidenziato in

particolar modo durante il percorso svolto presso il CAP dove ha manifestato

poco coinvolgimento e propositività mantenendo un’attitudine piuttosto passiva

nella riflessione e discussione rispetto ad un possibile orientamento

professionale futuro (cfr. dal rapporto dei responsabili del CAP del 30

settembre 2015, menzionato in esteso al consid. 2.4: “Non ha mostrato

particolari interessi per le attività proposte”; “queste preoccupazioni, unitamente

a un atteggiamento piuttosto polemico riguardo alla gestione della pratica da

parte dell'Ufficio Al, non hanno permesso all'A, di proiettarsi concretamente

in un'ottica di reinserimento professionale. L'A. si è detto disposto a fare

delle prove nei settori professionali emersi durante gli incontri individuali,

senza comunque esserne realmente convinto e manifestato numerose perplessità

sulla possibilità di portarle a termine. Il discorso dell’orientamento

professionale è stato in definitiva abbozzato e si è limitato alla definizione

di alcuni settori professionali di nicchia”; o ancora: “Il discorso

dell'orientamento professionale è stato affrontato in modo piuttosto passivo da

parte dell'A., il quale non è riuscito a formulare delle ipotesi professionali,

né a immaginarsi di fatto in una qualsiasi attività lavorativa. Le opzioni

professionali scaturite dagli incontri sono infatti risultate soprattutto delle

riflessioni dei collaboratori del CAP”, doc. AI 121).

Se è vero

che al periodo di osservazione pratica presso il CAP avrebbe dovuto far seguito

una pratica professionale in uno dei settori professionali individuati, tuttavia,

come esposto, alla relativa proposta di svolgere una pratica (presso la __________)

l’assicurato non ha dato seguito. A ragione quindi l’amministrazione ha

concluso per una mancata disponibilità ad effettuare ulteriori accertamenti

pratici, mancata disponibilità dovuta ad una “difficoltà di fondo a

proiettarsi concretamente nell'ottica di un reinserimento professionale (…) accompagnata,

e alimentata, da un atteggiamento rivendicativo nei confronti dell'Ufficio Al”,

ove peraltro si osservi che con pertinenza i consulenti del

CAP hanno avuto anche modo di affermare che in via generale “l'impegno

dimostrato durante il periodo di accertamento e la disponibilità a fare delle

prove sono dei presupposti per un reinserimento professionale eventuale”

(doc. AI 121).

Ma a prescindere

da questa circostanza questo Tribunale non si può esimere dall’osservare che,

come meglio verrà precisato in seguito, dall’insieme delle circostanze

l’esecuzione di un periodo di prova non appare imprescindibile, i possibili ambiti professionali individuali emersi dall’accertamento

presso il CAP in quanto compatibili con le limitazioni funzionali indicati in

sede medica, risultando accessibili direttamente e senza preventiva istruzione,

facendo nuovamente rilevare che, in virtù del già menzionato obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c e riferimenti), dall’assicurato può ragionevolmente essere

preteso il necessario impegno in un’attività lavorativa leggera e compatibile

con le limitazioni derivanti dalle patologie di cui è sofferente.

2.7

Il

ricorrente contesta inoltre la sua effettiva reintegrabilità all’interno del

mercato del lavoro primario, rilevando come per lui i responsabili del CAP

avessero concluso per l’esistenza solo di lavori “di nicchia”.

Effettivamente

in occasione del rapporto finale i responsabili del CAP, dopo aver identificato

quali possibili posti di lavoro per l’assicurato nei “settori professionali

legati alla meccanica leggera (ad esempio, biciclette, ciclomotori, ecc.; con

la strumentazione necessaria per evitare le posizioni non ergonomiche), alla

piccola manutenzione, ugualmente senza l'obbligo dì posizioni non ergonomiche;

alla gestione di un magazzino (possibilmente nell'ambito del bricolage,

sfruttando così le buone conoscenze dell'A. dei materiali), che sia

automatizzato in modo tale da evitare il trasporto di carichi troppo pesanti;

al trasporto di materiale, in qualità di autista/fattorino, che non preveda

degli spostamenti troppo lunghi, per i quali è necessaria una posizione statica

prolungata, e dei carichi troppo pesanti; alla vendita (nella misura del

possibile sempre nell'ambito del bricolage) che non necessiti ugualmente il

trasporto di carichi troppo pesanti”, hanno nondimeno concluso che “le

limitazioni fisiche manifestate nello svolgimento delle diverse attività

permettono d'immaginare un reinserimento professionale unicamente all'interno

di lavori di nicchia e con un rendimento notevolmente ridotto” (cfr. in

esteso al consid. 2.4).

Ora, da tale conclusione, che

appare altresì in qualche modo contradittoria, laddove da un lato elenca un discreto

numero di attività accessibili all’assicurato e dall’altro conclude per

l’esistenza unicamente di “lavori di nicchia”, si è, con motivazioni

pertinenti, fermamente distanziata la consulente professionale __________

laddove nel rapporto conclusivo del 30 maggio 2016 ha rilevato quanto segue:

" (…) Nelle

conclusioni del citato rapporto si è evidenziato come le difficoltà in relazione

alle problematiche lombari ridurrebbero le possibilità reintegrative

dell'Assicurato nel mercato primario. Si è proposto quindi di verificare il

reale potenziale reintegrativo in alcuni settori professionali specifici

individuati quali quello della meccanica leggera, piccola manutenzione,

magazzino, vendita, trasporto di materiale. Tale provvedimento consentirebbe la

valutazione sul di un arco di tempo più lungo e a confronto con il mercato del

lavoro primario.

In qualità di consulente della reintegrazione professionale mi discosto

però dalle considerazioni conclusive contenute nel rapporto redatto a __________

dove si indicano come possibili solo delle attività di nicchia per

l'Assicurato. Reputo infatti che nei settori individuati vi siano molte

attività presenti nel libero mercato del lavoro e che pertanto non possano

essere definite attività di nicchia. (…)” (doc. AI 145)

A tale conclusione questo

Tribunale ritiene di dover aderire, rilevato altresì che per il Tribunale

federale con “lavori di nicchia” si intendono offerte lavorative nei quali

persone con delle importanti limitazioni possono contare su una particolare accondiscendenza

economica da parte del datore di lavoro (cfr. in STF 9C-277/2016 del 15 marzo

2017: “Der ausgeglichene Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) umfasst

auch sogenannte Nischenarbeitsplätze, also Stellen- und Arbeitsangebote, bei

welchen Behinderte mit einem sozialen Entgegenkommen vonseiten des Arbeitgebers

rechnen können (Urteil 9C_95/2007 vom 29. August 2007 E. 4.3 mit Hinweisen).

Sulla

base anche di quanto esposto di seguito, questo Tribunale non ritiene che le

limitazioni funzionali da rispettare dall’assicurato siano tali da confinarlo nella

scelta di un “lavoro di nicchia”, ossia di un lavoro reperibile in misura solo

molto ridotta.

In

proposito, va rammentato che il concetto d’invalidità è riferito ad un

mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta

implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità

dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in

una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276

consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer

1995.

no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare

in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il

TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240

pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF

110.

V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Il TF ed il TCA hanno già

avuto modo di confermare la possibilità di svolgere attività leggere in maniera

completa anche per persone che presentavano limitazioni importanti.

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere

dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di

sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit

funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione

attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo

fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in

corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il

medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle

attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di

sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.

Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi

solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro

accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

È pure stato dichiarato in

grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività

adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in

mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una

funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a

livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da

risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38

del 3 marzo 2005).

È poi stato ritenuto

completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco

implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di

professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad

entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo

(riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle;

STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).

Con un giudizio I 27/06 e

U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Con sentenza 8C_451/2016

del 17 ottobre 2016, pubblicata in SVR 3/2017, IV Nr. 20, pag. 53, il TF ha

stabilito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono possibilità di

occupazione sufficientemente realistiche per persone ritenute funzionalmente

monche di un braccio e che possono ancore eseguire soltanto lavori leggeri

(consid. 5.1).

In concreto questo

Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro,

pur considerando le limitazioni funzionali elencate dal perito reumatologo e la

necessità di effettuare delle pause frequenti, esistano delle occupazioni,

essenzialmente di controllo e di sorveglianza - nei settori della meccanica

leggera, piccola manutenzione, magazzinaggio, vendita, trasporti di materiale o

simili (doc. AI 145) - , che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo

interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa pur con un

rendimento ridotto nella misura del 40% (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3

aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti).

Come dianzi esposto, le

conclusioni tratte dalla consulente professionale, fondate sull’esame

approfondito della fattispecie, e che su questo punto, come detto, si è

distanziata da quelle dei consulenti del CAP, appaiono pertinenti e condivisibili

ove peraltro si rilevi che mentre al fine di poter graduare l'invalidità

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158), spetta tuttavia in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

È quanto ha fatto in

concreto la consulente IP, la quale ha potuto accertare quali professioni siano

concretamente esigibili, in quanto compatibili con le limitazioni funzionali

indicate in sede medica.

Del resto, come si vedrà

in seguito nell’ambito del raffronto dei redditi, anche se si volesse ritenere,

per ipotesi, che esse sono esigibili rispettivamente reperibili e che dunque,

sempre per pura ipotesi di lavoro, occorra ridurre di un ulteriore 5% o 10% il

salario da invalido come richiesto dall’insorgente a causa del ventaglio

ristretto delle professioni esigibili, l’interessato non avrebbe comunque

diritto ad una rendita superiore.

2.8

Resta quindi da esaminare se

l’Ufficio AI, ammessa l’effettiva idoneità lavorativa in attività adeguate

nella misura del 60%, ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi.

2.8.1

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400.

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina

citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In

concreto, l’insorgente non contesta il reddito figurante nella decisione

impugnata di fr. 76'291 per il 2014, riferito ai dati statistici correttamente

ammessi dall’amministrazione in considerazione del fatto che egli non lavora da

oltre venti anni e che la ditta presso il quale ha da ultimo lavorato è stata

nel frattempo radiata.

In proposito va detto che l’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella

di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA

del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza

8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la

determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione

della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano

pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17

dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza

9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha

confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per

la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della

rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione

amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva

pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel

corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando

così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più

attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF

8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015

consid. 3.2.2).

In concreto,

l’amministrazione ha correttamente utilizzato i dati salariali forniti

dalla RSS TA1-tirage skill level Svizzera 2012 (NOGA08, RSS 2012 pag. 35),

emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna, in relazione a personale

maschile nella categoria “riparazioni e installazioni di macchine e

apparecchiature con conoscenze professionali specializzate” fissando il

salario, dopo aver riportato la cifra statistica su un orario medio di lavoro

settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2012 e 2014 (cfr. STF I

203/03 del 21 luglio 2003 e la citata tabella B9.2) e averla adeguata al 2014

([+ 0.7% nel 2013 e + 0.7% nel 2014; cfr. evoluzione dei salari, stima

trimestrale [www.bfs.admin.ch]), in fr. 76'291.-- (doc. AI 149).

Tale dato salariale utilizzato

dall’UAI per il raffronto dei redditi nella decisione impugnata va confermato,

non essendo del resto, come detto, lo stesso contestato dal ricorrente.

2.8.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Come anticipato, l’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella

di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati

salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera 2012, emanata

dall'Ufficio federale di statistica di Berna nell’ottobre 2014), più

precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35;

salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso ( cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), e relativa a personale maschile in

una professione semplice che presuppone qualifiche inferiori e comporta

attività semplici e ripetitive (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.). Da tale tabella

emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per

un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato, corrisponde ad un

importo di fr. 62’520.-- (fr. 5’210.- x 12 mesi). Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2012.

e 2014 (cfr. i precitati riferimenti, ad esempio STF I 203/03 del 21

luglio 2003 e la citata tabella B9.2), il salario lordo medio ipotetico

nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 65'177.- (fr. 62’520: 40 x

41,7), inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999). Tale dato è

stato poi - correttamente - aggiornato al 2014 in fr. 66'169.- (doc. AI 149) e

va confermato.

Del resto lo stesso non è

di principio censurato dal ricorrente, il quale contesta per contro le

deduzioni effettuate in seguito su tale dato statistico.

2.8.3

In

effetti va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati

che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il principio posto dal

TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite

l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal

TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Infine, con sentenza

8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è

necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

Nel

caso di specie l’UAI ha applicato una riduzione complessiva del 10%,

segnatamente per il fattore “attività leggere” (5%) e per “svantaggi

salariali derivanti da contingenze particolari” (5%).

Il

ricorrente pretende ulteriori riduzioni per tener conto delle limitazioni

funzionali e soprattutto per il fatto di poter lavorare “solo in lavori di

nicchia e per di più con un rendimento notevolmente ridotto” (doc. I).

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere

d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni

qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75. L'Alta Corte al

consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir

d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première

instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit

(y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également

à l'opportunité de la décision administrative

("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la

décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution

que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son

pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait

pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des

assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre

appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des

circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la

mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6

p. 81).”

Va poi rilevato che nella

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è

necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2 :

“[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des

déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme

les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité

ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut

bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir

d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte

tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF

ha ribadito questo concetto (“[…] La deduzione va valutata complessivamente

– e non separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di

deduzione – tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può

superare il 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza,

l’agire della ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI - e ritenuto

corretto dal Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo

schematico per due volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla

giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non merita accoglimento […]”).

Val qui la pena inoltre di

ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che

consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire

sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo

proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è

soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al

25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer

Ulrich/Reichmuth Marco, in:

Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n.

100.

e segg.).

Inoltre, il Tribunale federale ha più volte negato la

rilevanza del fattore "età" in relazione a

lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden

hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich

altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).” (STF 8C_319/2007 del 6

maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure le STF 8C_712/2012 del

30.

novembre 2012 consid. 4.2.3,8C_361/2011 del 20 luglio 2011, STF 8C_373/2008

del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid.

5.2

).

Si osservi anche che il fatto di avere una limitata formazione professionale

non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate

entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non

richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di

istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR

2002.

n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del

3.

aprile 2009 consid. 2.3.).

Nella STF 8C_482/2016 del

15.

settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che

in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 dei dati salariali

statistici sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi

di lavori ausiliari il fattore età non gioca imperativamente un effetto di

riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid.

5.4

).

Nella STF 9 C_359/2014 del

5.

settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa

a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in

considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di

effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione: “(…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique,

la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à

plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en

considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu,

en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet

2013.

consid. 2.2;8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).

(…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4).

L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF

9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016

consid. 8.1.

Fatte queste premesse, tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una - peraltro

non trascurabile - decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia abusato

del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che,

mediante la riduzione in questione, l'UAI abbia debitamente tenuto conto

degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, e non

può di conseguenza condividere né le critiche mosse dal

rappresentante del ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore per aver applicato

una riduzione sociale del 10% né ammettere una decurtazione maggiore.

La deduzione ammessa tiene

del resto adeguatamente conto del fatto che l’interessato può ancora esercitare

al 60% un’attività adeguata e come le limitazioni fisiche da osservare non

siano oltremodo gravose.

D’altro canto occorre

anche considerare che le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute

così come il fatto che egli abbia un rendimento ridotto, sono già state

considerate nella – non trascurabile - inabilità lavorativa del 40% determinata

in ambito medico-teorico, dal perito dr. ___________ e, quindi, dal medico SMR

alla luce delle risultanze del periodo di accertamento lavorativo che hanno

evidenziato una tenuta minore anche in attività esigibili medicalmente a motivo

della necessità di maggiori pause lavorative. Come è stato dianzi illustrato

(cfr. consid. 2.4 e 2.5), alla luce delle risultanze pratiche emerse dal

soggiorno dell’assicurato a ___________, il medico SMR ha aumentato al 40%

l’inabilità lavorativa anche in attività ritenute adeguate ergonomicamente, in

luogo di quella, del 20%, fissata dalla perizia del dr. ___________ e avallata

precedentemente dal SMR (Annotazione SMR del 15 ottobre 2015, doc. AI 123). Questo

Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione

dell’amministrazione, l’assicurato non avendo addotto motivi pertinenti che gli

permettano di sostituire il suo apprezzamento (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V

80.

consid. 5b).

In effetti, va detto che

altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione

maggiore sul reddito statistico da invalido non ne sono state addotte né del

resto emergono dagli atti all’inserto.

In particolare nemmeno

l’invocata (non precisata nel quantum) ulteriore riduzione sul salario da

invalido per il motivo che l’interessato disporrebbe di un ventaglio ristretto

di attività lavorative da svolgere, può essere condivisa, considerando quanto

sopra esposto e cioè che, sulla base del competente parere della consulente

professionale __________, contrariamente a quanto concluso dai responsabili del

centro di __________ (per i quali all’assicurato sarebbero accessibili solo

lavori “di nicchia”), esistono sufficienti possibilità lavorative in

svariati settori e rami professionali (cfr. consid. 2.5, 2.7).

Ne

segue che la riduzione globale del 10% dal reddito da invalido va confermata.

Del

resto, come meglio si illustrerà in seguito, anche volendo per pura ipotesi di

lavoro ridurre il reddito da invalido del 15% o addirittura del 20%,

l’interessato non avrebbe comunque diritto ad una maggiore rendita.

2.8.4

Di

conseguenza, visto quanto precede, l’amministrazione ha determinato in fr.

35'731.-- il reddito da invalido [(60% di 66'169 = 39'701; 39'701 – (10% di

39'701) = 35'731].

Sulla

base di questo dato, ha quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr. 76'291 (cfr. consid. 2.8.1) con il reddito da

invalido di fr. 35'731, ottenendo un grado d’invalidità (pensionabile) del 53% (76'291 – 35'731.-- x 100 : 76'291) che dà diritto

a mezza rendita.

Nell’ipotesi in cui si volesse

tener conto di un’ulteriore riduzione del 5%, come preteso dall’interessato, e

quindi raffrontare il reddito da valido di fr. 76'291 con quello da invalido di

fr. 33’746 (fr. 39'701 ridotti del 15%), si otterrebbe un grado

d’invalidità del 55% che pure darebbe diritto a una mezza rendita. Sia

detto a titolo abbondanziale che al medesimo risultato, vale a dire

attribuzione di una mezza rendita di invalidità, si giungerebbe anche volendo, sempre

per pura ipotesi di lavoro, considerare una riduzione del 20%: in questa

evenienza infatti il raffronto tra un reddito da valido di fr. 76'291 con

quello da invalido di fr. 31’761 (fr. 39'701 ridotti del 20%), porterebbe

ad un grado d’invalidità del 58%.

È

dunque a ragione che l’UAI ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita

d’invalidità a far tempo dal 1. maggio 2014, vale a dire a decorrere dalla fine

del mese successivo all’intimazione della decisione del 24 marzo 2014, con la

quale l’amministrazione ha soppresso in via di riconsiderazione il diritto alla

rendita intera (doc. AI 94; cfr. consid. 1.1 e 2.3). Decisione che, come è

stato esposto, è stata ritenuta corretta da questo TCA per quanto riferito

all’accertata esistenza degli estremi per riconsiderare, in quanto

manifestamente errata, la decisione iniziale di attribuzione della rendita del

22.

maggio 1992.

La

decisione dell’UAI che attribuisce il diritto ad una mezza rendita d’invalidità

dal 1. maggio 2014 va di conseguenza tutelata. Ne segue che il ricorso va

respinto.

2.9

Va osservato che la decisione

appare condivisibile anche nella misura in cui non ha ritenuto di dover

predisporre per l’assicurato alcun provvedimento professionale, alla luce di

quanto emerso dal periodo di accertamento professionale presso il CAP.

Richiamati i principi legali e

giurisprudenziali in materia di provvedimenti di integrazione ricordati al

consid. 2.2., in effetti, come è stato ampiamente esposto nei considerandi che

precedono, all’insorgente si presenta un ventaglio relativamente ampio

di possibili professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr. STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 e per

analogia 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre

2009.

consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3; cfr. anche le STCA

32.2011.143

del 21 novembre 2011; 32.2015.83 del 4 maggio

2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21 maggio 2015, 32.2013.75

del 28 gennaio 2014).

All’assicurato

può essere in effetti richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa

in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con

mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione

professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione

al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui ribadito che

specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di

servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente

assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi

(per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di

controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura

(cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro

concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito

va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile

2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid.

4.

).

Nella decisione contestata l’amministrazione ha comunque precisato di essere a

disposizione, previa richiesta scritta, per attivare se del caso il servizio di

aiuto al collocamento.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a

carico del ricorrente, il quale tuttavia ha postulato l’assistenza giudiziaria

gratuita.

2.11

Ai sensi dell’art. 61 lett. f

LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di

farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere

diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la

disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel caso concreto, dal

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che il ricorrente è separato, vive da solo e senza attività lucrativa;

risulta inoltre che l’interessato non ha altri proventi se non la prestazione

assistenziale e che contro di lui pendono tre procedure esecutive (doc. V e

allegati).

In

queste circostanze il requisito dell’indigenza è dato.

L’assicurato

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere considerato manifestamente privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese, per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico dell’insorgente

sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti