32.2016.128
Domanda di rendita AI respinta poiché il grado d'invalidità non raggiunge il 40%. Conferma della perizia amministrativa
15 maggio 2017Italiano33 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.128
cs
Lugano
15 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 ottobre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1977, di
professione impiegata d’ufficio/funzionaria amministrativa presso i __________,
il 22 dicembre 2014 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (pag.
9 incarto AI).
1.2. Dopo aver esperito gli
accertamenti ritenuti necessari, tra i quali l’allestimento di una perizia
pluridisciplinare del SAM (pag. 191 e seguenti incarto AI), con decisione del
14 ottobre 2016 (doc. B), preavvisata dal progetto del 10 giugno 2016 (pag. 277
e seguenti incarto AI), l’UAI ha respinto la domanda, essendo il grado
d’invalidità del 25%.
1.3. RI 1, rappresentata dall’avv.
RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento
e domandando il riconoscimento di ½ rendita AI (doc. I). La ricorrente, che
richiama il suo incarto AI, rammenta di essere attiva dal febbraio 2007 presso
Fatti
i __________ e di aver ridotto dal 1° settembre 2015 al 50% la sua attività in
ragione delle numerose assenze cumulate per motivi di salute e dell’incapacità
lavorativa del 50% attestata dai certificati medici. L’insorgente contesta le conclusioni
della perizia reumatologica del SAM e con riferimento ai certificati dei suoi
medici curanti, dr. med. __________, FMH reumatologia e dr. med. __________,
FMH medicina interna, sostiene di essere incapace al lavoro nella misura del
50%. A suo parere la perizia reumatologica disconosce le oggettive conseguenze
della patologia di cui è affetta, attribuendo in parte le difficoltà e le limitazioni
a difficoltà di gestione dello stress e mancanza di concentrazione che non
dipenderebbero dalla malattia.
Per la ricorrente, al
contrario, l’ulteriore evoluzione della patologia di cui è affetta, con la
sindrome di Sjögren, confermerebbe la valutazione del dr. med. __________.
Inoltre l’indicazione dei periti secondo cui la condizione di stanchezza di cui
è affetta è diffusa nella popolazione femminile di pari età non sarebbe
pertinente, ritenuto che la spiegazione nel suo caso è semmai di origine
patologica. L’interessata evidenzia di aver dovuto ridurre il proprio onere
lavorativo al 50% poiché la debilitazione e la stanchezza causata dalla
malattia non le permettono un rendimento superiore. L’onere lavorativo al 50% è
il massimo possibile, oggettivamente spendibile sul mercato del lavoro.
1.4. Con risposta del 30 novembre
2016, al quale ha allegato l’incarto AI dell’insorgente, l’UAI propone la
reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno
riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.5. Con osservazioni del 23
dicembre 2016, alle quali ha allegato un referto del 12 dicembre 2016 del dr.
med. __________ (doc. H1), la ricorrente ha ribadito la sua posizione (doc.
VI). Il 10 gennaio 2017 l’UAI ha confermato la richiesta di reiezione del
ricorso, producendo un’annotazione del medico SMR, dr. med. __________ (doc.
VIII/1).
Considerandi
2.1
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità.
Per
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore. Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.2
In
concreto l’insorgente contesta il referto reumatologico allestito nell’ambito
della perizia del SAM.
A
questo proposito, l’assicurata è stata sottoposta ad una perizia pluridisciplinare
(reumatologica [dr. med. __________], neurologica [dr. med. __________], endocrinologica
[dr. med. __________], psichiatrica [dr.ssa med. __________]) del SAM, redatta
il 14 aprile 2016 e facente seguito alle visite del 18 e 25 gennaio 2016, 13,
15.
e 16 febbraio 2016, nonché 5 marzo 2016 (pag. 191 incarto AI).
I
periti, dopo aver elencato gli atti, aver descritto l’anamnesi familiare,
personale-sociale, professionale, patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi
sistemica e le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa di collagenosi indifferenziata: diagnosi 2006,
sintomi generali: mialgie, artralgie, stanchezza, temperature subfebbrili,
assenza di lesioni viscerali (particolarmente assenza di lesioni renali o
polmonari), possibile lieve sindrome di Raynaud, microangiopatia aspecifica di
grado lieve, anticorpi antinucleari tra 1:320 e 1:1280, anticorpi anti-ds-DNA
in un’occasione debolmente positivi, anti-SSA positivi, anti-Ku
anamnesticamente positivi (pag. 217 incarto AI).
Gli
specialisti hanno inoltre posto le diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa di sindrome del tunnel carpale bilaterale recidivante, attualmente
non sintomatica, stato dopo meniscectomia mediale parziale a sinistra nel 2011,
anemia ferripriva nota con stato dopo terapia marziale endovenosa, cisti ovariche
anamnestiche, sottopeso (BMI 16,63 kg/m2), allergia alla penicillina
ed allergia alimentare (kiwi, ecc.), stato dopo conizzazione nel settembre 2013
(pag. 218 incarto AI).
I
periti hanno rilevato che le conclusioni si fondano su un’esauriente
discussione tra i medici periti del SAM, che l’unica patologia che incide sulla
capacità lavorativa è quella reumatologica e che l’insorgente presenta una
capacità lavorativa globale del 75% come impiegata d’ufficio/funzionaria
amministrativa, così come in qualsiasi attività adatta, a partire dal 22
settembre 2014, ossia da quando lavora al 50% (cfr. pag. 223 e seguenti incarto
AI).
Circa
la valutazione reumatologica, i periti hanno affermato:
"
(…)
L’A. è stata presentata al nostro consulente
Dr. med. __________. Ella presenta un quadro dominato da stanchezza cronica,
associata ad artralgie. L’esame clinico è perfettamente normale e non vi è mai
stato anamnesticamente un quadro infiammatorio, mai artriti o tenosinoviti, con
una scintigrafia perfettamente normale. A livello degli esami strumentali sono
state escluse lesioni viscerali e particolarmente lesioni renali, nonché
escluse manifestazioni neurologiche (…) Nessun evento tromboembolico in anamnesi.
Questo quadro clinico e strumentale non riempie i criteri di classificazione
per alcuna collagenosi. Può essere utilizzato empiricamente il termine di
collagenosi indifferenziata, che non ha limiti precisi. Come sopraccitato l’A.
mostra sintomi generali soggettivi. Si ritrovano alcuni autoanticorpi
compatibili con una collagenosi di tipo “lupoide”. Il consumo del complemento
può sostenere la presenza di una certa attività sistemica. Al momento l’A. non
riempie i criteri di classificazione ACR 1990 o ACR 2010 per la diagnosi di
fibromialgia.
In questa situazione, in assenza di criteri e
limiti precisi, vi è giocoforza una forte componente di soggettività nel
valutare se sia presente o meno una connettivite e con quale influsso sulla
capacità lavorativa. A causa di queste incognite, le valutazioni possono
differire in modo importante. Il nostro consulente ritiene che l’A. presenti
verosimilmente una connettivite indifferenziata, almeno in parte all’origine
della stanchezza e delle artralgie. A sostegno di questa possibilità, vi sono
segni di lieve attività con un lieve consumo del complemento C3 e forse vi è
una certa modulazione in relazione al dosaggio del Plaquenil (peggioramento
delle artralgie in concomitanza con una sospensione nel 2011). Un altro
problema è stabilire in che misura questi sintomi generali, unica espressione
clinica della connettivite, riducano la capacità lavorativa in un’attività
leggera e adatta. Da un lato il soffrire di sintomi generali aspecifici, quale
la stanchezza, non implica necessariamente un’importante riduzione del
rendimento in un lavoro d’ufficio od in un altro lavoro leggero e adatto. Il
reumatologo curante Dr. med. __________ indicava nel suo rapporto del 16.5.2007
come, a più riprese, avesse avuto l’occasione di segnalare all’A. che
l’affezione reumatologica nella sua attività non costituisse motivo d’inabilità
lavorativa prolungata, nonostante potesse esservi una certa riduzione del
rendimento. La situazione della connettivite non è cambiata da un punto di vista
clinico e strumentale. Nonostante questo, di fronte al fatto compiuto di una
paziente che non si sentisse in grado di aumentare la propria capacità
lavorativa oltre il 50%, il reumatologo curante ha attestato questa incapacità
lavorativa. Diversamente il Dr. med. __________, non coinvolto nella presa a
carico dell’A., ha attestato una piena capacità lavorativa. D’altro canto il
medico di famiglia, Dr. med. __________, nel suo rapporto del 3.2.2015, indica
quale prima causa d’incapacità lavorativa una difficoltà nella gestione di
stress ed una mancanza di concentrazione, fattori che non possono essere messi
in relazione alla connettivite e che quindi non riguardano l’ambito
reumatologico. Complessivamente si può dunque dedurre che una parte
dell’incapacità lavorativa dell’A. possa essere attribuita alla supposta
attività della connettivite, mentre una parte di questa incapacità lavorativa
sia dovuta ad altri fattori, quali una difficoltà nella gestione dello stress
ed una mancanza di concentrazione. Il nostro consulente ritiene corretto
riconoscere una parte di questa incapacità lavorativa nell’ambito della
connettivite indifferenziata, mentre una parte è dovuta a fattori soggettivi
che non sono di pertinenza reumatologica. L’A. presenta un’incapacità lavorativa
del 25% in un lavoro d’ufficio, intesa come diminuzione del rendimento su un
tempo di lavoro pieno, ma sono possibili anche altre soluzioni, come la
diminuzione del tempo di lavoro a rendimento pieno. Dal lato reumatologico la
situazione dell’A. è invariata da anni, senza una chiara soluzione di
continuità. La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta a sintomi
generali nell’ambito della collagenosi indifferenziata, con lieve riduzione del
rendimento anche in attività leggere ed adatte e particolarmente in attività
d’ufficio. La riduzione del rendimento è più importante in attività pesanti a
mediamente pesanti. Come casalinga l’A. è totalmente abile al lavoro.
Il nostro consulente non ha costatato una
discrepanza tra i sintomi descritti e la valutazione clinica e non ha alcuna
evidenza per un’amplificazione di sintomi.
Non vi sono possibilità terapeutiche per
migliorare lo stato di salute. L’A. ha già tutte le cure di cui necessita. Un
piano di riabilitazione potrebbe eventualmente migliorare alcuni disturbi. Il
miglioramento della condizione fisica può ridurre le artralgie. Vi è un’alta
probabilità che non vi siano elementi nuovi a medio-lungo termine, per quanto
riguarda la collagenosi e particolarmente i sintomi generali. Non può essere
esclusa (ma è improbabile) l’evoluzione verso una collagenosi particolare e
soprattutto l’evoluzione verso un lupus eritematoso sistemico” (pag. 219-221
incarto AI)
I
periti hanno inoltre risposto alle domande poste dall’insorgente, affermando
tra l’altro:
" (…)
Come si può mettere in discussione la diagnosi
del Dr. med. __________ e del Prof. Dr. med. __________ reumatologo
dell’Ospedale __________ di __________, esperti nella malattia della
connettivite indifferenziata con quella del Dr. med. __________?
Secondo il Dr. med. __________ il Dr. med. __________
non ha mai messo in dubbio la diagnosi del Dr. med. __________ e del Prof. Dr.
med. __________, limitandosi ad aggiungere che l’A., oltre ad una probabile
collagenosi indifferenziata, ha verosimilmente una fibromialgia. La
fibromialgia viene spesso indicata come “secondaria” nel contrasto di un’altra
malattia reumatologica infiammatoria.
È utile tuttavia rilevare come, nel presentare
i primi criteri, l’associazione americana di reumatologia abbia sconsigliato l’uso
del termine “secondaria”, poiché la fibromialgia nell’ambito di un’altra
malattia infiammatoria si comporta spesso esattamente allo stesso modo rispetto
ad una fibromialgia “primaria”.
Questo significa che non occorre aumentare
l’intensità della cura della malattia di base per influenzare i sintomi
fibromialgici.
Il fatto di mettere in dubbio la diagnosi di
connettivite indifferenziata è perfettamente lecito per i motivi che il Dr.
med. __________ ha spiegato più a monte. Si tratta infatti di sintomi generali
aspecifici associati ad autoanticorpi.
I sintomi generali sono per l’appunto
aspecifici.
Gli autoanticorpi possono non avere mai alcun
significato o acquisire un significato dopo decenni dalla loro scoperta.
Una collagenosi “indifferenziata” non riempie
per definizione i criteri necessari per alcuna collagenosi.
È del tutto abituale che diversi specialisti,
di fronte ad una problematica reumatologica infiammatoria “indifferenziata”,
affermino l’esistenza di questo problema e altri lo neghino, a seconda di come
vengono interpretati i disturbi del paziente. Questi sono per definizione “al
limite” e dunque interpretabili” (pag. 230 incarto AI)
Il
18.
aprile 2016 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni
peritali (pag. 272 incarto AI).
In
sede di osservazioni l’assicurata ha prodotto un referto del 7 luglio 2016 del
medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, il quale ha
precisato che “la stanchezza cronica è uno dei sintomi cardinali della
connettivite indifferenziata” e che “la difficoltà di concentrazione e
la difficoltà nella gestione di stress sono delle conseguenze della stanchezza
cronica nell’ambito della connettivite indifferenziata, e fanno quindi parte
della malattia di base” (pag. 306 incarto AI), nonché un referto del 12
luglio 2016 del dr. med. __________, specialista FMH reumatologia, che ha
rilevato di seguire l’interessata da 10 anni per una “connettivite
indifferenziata che, sulla base delle ultime risultanze diagnostiche, presenta
le caratteristiche di una sindrome di Sjoegren; tale affezione è quasi sempre
associata ad un’aumentata stanchezza oltre che alla secchezza delle mucose, ai
dolori articolari (…)” ed ha affermato che “la terapia di base in corso
con antimalarici rimane senz’altro valida. Rimango altrettanto convinto che la
capacità lavorativa del 50% da me attestata continui ad essere valida,
conoscendola oramai, come già detto, da moltissimi anni” (pag. 307 incarto
AI).
L’8
settembre 2016 i periti del SAM si sono espressi in merito alla nuova
documentazione medica ed alle osservazioni dell’assicurata prodotte in sede di
progetto di decisione (pag. 313 e seguenti). Il dr. med. __________ ha
affermato:
"
Volentieri prendo posizione
a riguardo dei nuovi documenti giunti dopo la perizia multidisciplinare SAM con
il mio consulto di reumatologia del 15.2.2016. Nella sua lettera all’avvocato RA
1.
del 7.7.2016 il dr. __________ afferma che la stanchezza cronica è uno dei
sintomi cardinali della connettività indifferenziata e che le difficoltà di
concentrazione e la difficoltà nella gestione di stress sono conseguenza della
stanchezza cronica nell’ambito della connettivite indifferenziata e fanno
quindi parte della malattia di base.
Non contesto queste affermazioni. Nel mio
consulto di reumatologia, a pagina 5, affermo che la paziente presenta
verosimilmente una connettivite indifferenziata e questa è verosimilmente
almeno in parte all’origine della stanchezza e della artralgie.
Trattandosi di disturbi soggettivi
estremamente frequenti nella popolazione femminile di quest’età anche in
assenza di una connettivite indifferenziata confermo anche l’uso del termine
“verosimilmente” al posto di un’affermazione perentoria.
Comunque nella mia valutazione della capacità
lavorativa si tiene pienamente conto della connettivite indifferenziata, della
stanchezza cronica e delle difficoltà di concentrazione in questo ambito,
quindi non mi sembra vi sia contraddizione con le affermazioni del medico di
famiglia.
Abbiamo a disposizione un certificato del Dr. __________
alla paziente. In riferimento al colloquio dell’11.7.2016 il Dr. __________
conferma di seguire la paziente da 10 anni per una connettivite indifferenziata
che presenta le caratteristiche di una sindrome di Sjögren. Tale affezione è
quasi sempre associata a un’aumentata stanchezza, secchezza delle mucose,
dolori articolari a lei già da tempo noti.
Il Dr. __________ rimane convinto che la
capacità lavorativa del 50% da lui attestata continua ad essere valida
conoscendola ormai da moltissimi anni.
Anche a riguardo di questa presa di posizione
del Dr. __________ non ho obiezioni. La diagnosi di collagenosi indifferenziata
è stata discussa dettagliatamente. È senz’altro ben possibile che questa
collagenosi indifferenziata evolva verso una forma classificabile come una
sindrome di Sjögren ma questo non cambia la mia valutazione della capacità
lavorativa.
Una valutazione peritale può differire da
quella dei medici che trattano la paziente ai quali la paziente stessa ha
sollecitato una certa presa di posizione a suo favore.
È utile ricordare a riguardo che la società
Svizzera di reumatologia, nelle sue direttive 2016 per la perizia
reumatologica, raccomanda di non valutare i propri pazienti.
Confermo dunque pienamente la mia valutazione
della capacità lavorativa basata sulla diagnosi di collagenosi indifferenziata
con possibilità di evoluzione verso una collagenosi definita (sindrome di
Sjögren) che si manifesta attualmente essenzialmente attraverso sintomi
generali aspecifici come la stanchezza e le difficoltà di concentrazione.”
(pag. 313-314)
I
periti hanno affermato che “la nuova documentazione medica non contiene
elementi nuovi in grado di cambiare le conclusioni della nostra perizia
pluridisciplinare del 14.4.2016. L’incapacità lavorativa attestata per motivi
reumatologici tiene pienamente conto della connettivite indifferenziata, delle
artralgie, della stanchezza cronica e delle difficoltà di concentrazione.
Ricordiamo come si tratti di disturbi soggettivi ed estremamente frequenti
nella popolazione femminile di questa età. Per quanto riguarda la valutazione
della capacità lavorativa del reumatologo curante Dr. med. __________,
confermiamo che si tratta di una diversa valutazione dello stesso quadro
clinico. Anche dal lato psichiatrico concordiamo che non ci sono elementi di
novità che motivino una modifica delle nostre conclusioni peritali. Confermiamo
dunque le conclusioni della nostra perizia pluridisciplinare del 14.4.2016”
(pag. 316 incarto AI).
Pendente
causa l’insorgente, oltre a documentazione già agli atti, ha prodotto un
referto del 12 dicembre 2016 del curante, dr. med. __________, FMH
reumatologia, il quale ha affermato:
"
(…)
La signora RI 1 si trova da me in cura da anni
per una connettivite indifferenziata, che ultimamente ha sviluppato caratteristiche
di una sindrome di Sjoergen.
b) Quali sono le
caratteristiche della/e patologie? Come si manifestano? All’effetto della
malattia si aggiunge l’effetto delle cure?
La malattia citata nella risposta alla domanda
a), si manifesta nella paziente con artralgie, mialgie, secchezza delle mucose,
stanchezza, febbriciola anamnestica. Da tempo ella è a beneficio di una terapia
di fondo con antimalarici e al bisogno ricorre ad analgesici.
c) Quale è l’effetto sulla capacità
lavorativa della signora?
La signora RI 1 oltre a sentirsi limitata dai
dolori articolari e muscolari, avverte maggiore stanchezza che le impedisce di
raggiungere una capacità lavorativa piena.
d) La capacità lavorativa
nella precedente attività ne risulta ridotta? In quale misura? Una riduzione
solo del 25% tiene conto adeguatamente delle oggettive limitazioni?
Come reumatologo curante ho attestato alla
signora RI 1, come riportato nei certificati, un’inabilità lavorativa del 50%.
A mio modo di vedere, come ho potuto intendere discutendo con la signora RI 1,
una riduzione del 25% della capacità lavorativa risulta essere insufficiente,
soprattutto per l’aumentata stanchezza.
e) È un problema duraturo?
Sì.” (doc. H1)
Il
9.
gennaio 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “dall’attuale
documentazione medica non risulta una sostanziale modifica dello stato di
salute dell’assicurata rispetto alla valutazione SAM” (doc. VIII/1).
2.3
Per
poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag.
261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili.
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e
122.
V 160 consid. 1c).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132.
V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle
perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e
della parità delle armi: cfr. DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza
ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche
sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con
riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.
), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;
8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del
23.
aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, consid. 5.3).
Va
ancora rammentato che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione
invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità
lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con
riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali
decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso
concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto
delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio
alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; cfr. sentenza 32.2016.23 del 15 marzo
2017).
Non
è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo
sulla base delle diagnosi poste.
2.4
Nel
caso di specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute
della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata non ha motivo per mettere in dubbio la
perizia pluridisciplinare del SAM che ha concluso per una capacità lavorativa
della ricorrente nella misura del 75% nella precedente attività ed in ogni e
qualsiasi attività confacente al suo stato di salute.
Tale valutazione è da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I periti si sono espressi
su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente
tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità
lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite
effettuate presso di loro.
Al referto va attribuita
piena forza probante.
Nel merito, per quanto
concerne l’aspetto reumatologico, unico contestato ed il solo che incide sulla
capacità lavorativa della ricorrente, il consulente del SAM, dr. med. __________,
FMH reumatologia e medicina interna, ha motivato dettagliatamente le ragioni
per le quali ha stabilito che l’interessata è capace al lavoro al 75% (pag. 236
e seguenti incarto AI). Lo specialista, dopo aver descritto nei minimi
particolari l’anamnesi (attuale, remota, per sistemi, famigliare di rilevanza
reumatologica, sociale recente), le limitazioni soggettive, lo status, la
radiologia ed aver posto la diagnosi di collagenosi indifferenziata (pure
denominata connettivite: cfr. www.treccani.it/vocabolario/ connettivite: “In
medicina, affezione primitiva e sistemica del tessuto connettivo, alla cui base
esiste un’abnorme reazione infiammatoria dei tessuti e un complesso di
alterazioni anatomopatologiche (degenerazione mucoide, necrosi fibrinoide,
ecc.) diffuse a più organi, di presunta natura autoimmunitaria. Alle
connettiviti, già denominate collagenosi o collagenopatie,
appartengono il lupus eritematoso sistemico, la sclerodermia, la panarterite
nodosa, la polimiosite-dermatomiosite”), ha ripercorso l’intera
fattispecie, spiegando i motivi per cui i vari specialisti che hanno visitato
l’insorgente sono giunti a conclusioni diverse per quanto concerne l’incidenza
della patologia sulla capacità lavorativa della ricorrente e motivando le
ragioni per le quali conclude per una capacità lavorativa del 75%.
Il dr. med. __________ ha
in primo luogo evidenziato che l’interessata presenta un quadro dominato da una
stanchezza cronica associata ad artralgie, che l’esame clinico è perfettamente
normale e che a livello degli esami strumentali sono state escluse lesioni
viscerali e particolarmente lesioni renali e manifestazioni neurologiche. Lo
specialista ha poi rilevato che vi è un quadro di autoanticorpi con anticorpi
nucleari a titolo variabile tra 1:320 e 1:1280, anticorpi anti-ds-DNA sempre
negativi salvo in un’occasione debolmente positivi, anticorpi anti-SSA positivi
e anamnesticamente anticorpi anti-Ku positivi, lieve consumo del complemento
C3. Il consulente ha spiegato che “questo quadro clinico e strumentale non
riempie i criteri di classificazione per alcuna collagenosi”, che “può
essere utilizzato empiricamente il termine di collagenosi indifferenziata”,
che il termine di “collagenosi indifferenziata non ha limiti precisi” e
che spesso “i pazienti lamentano sintomi generali senza elementi clinici o
strumentali oggettivamente patologici”. Il dr. med. __________ ha
sottolineato che l’insorgente “mostra dunque sintomi generali soggettivi. In
primo piano vi è una stanchezza e vi sono artralgie. Si ritrovano alcuni
autoanticorpi compatibili con una collagenosi di tipo “lupoide”. Il consumo del
complemento può sostenere la presenza di una certa attività sistemica”. Lo
specialista ha evidenziato che in assenza di criteri e limiti precisi “vi è
giocoforza una forte componente di soggettività nel valutare se sia presente o
meno una connettivite, quale e con influsso sulla capacità lavorativa” e
dunque “a causa di tutte queste incognite, le valutazioni possono differire
in modo molto importante”.
Il consulente ha così
potuto stabilire che “la paziente presenta verosimilmente una connettivite
indifferenziata e questa è verosimilmente almeno in parte all’origine della
stanchezza e delle artralgie. A sostegno di questa possibilità vi sono segni di
lieve attività con un lieve consumo del complemento C3 e forse vi è una certa
modulazione in relazione al dosaggio del Plaquentil (peggioramento delle
artralgie in concomitanza con una sospensione nel 2011)”.
Il Dr. med. __________ ha
infine esaminato in “che misura questi sintomi generali, unica espressione
clinica della connettivite, riducano la capacità lavorativa in un’attività
leggera e adatta”. Dopo aver analizzato i certificati dei curanti, Dr. med.
__________, FMH reumatologia, che ha concluso per un’incapacità del 50%, e del
Dr. med. __________, FMH medicina interna, che indica quale prima causa di
incapacità lavorativa una difficoltà nella gestione di stress e una mancanza di
concentrazione, e del dr. med. __________ “non coinvolto nella presa a
carico della paziente”, che ha attestato una completa capacità lavorativa,
il consulente ha concluso che una parte dell’incapacità lavorativa
dell’assicurata può essere attribuita “alla supposta attività della connettivite
mentre una parte di questa incapacità lavorativa” è “dovuta ad altri
fattori quali una difficoltà nella gestione dello stress e una mancanza di
concentrazione” ed ha pertanto stabilito che l’incapacità lavorativa
dell’insorgente è del 25% nell’ultima attività d’ufficio esercitata (pag. 241
incarto AI).
La valutazione è stata
confermata dai periti del SAM nell’ambito della discussione comune (pag. 223 e
seguenti incarto AI).
I successivi referti del 7
marzo 2016 del medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna e del
12.
luglio 2016 del dr. med. __________, FMH reumatologia, non apportano
elementi di novità atti a sovvertire le convincenti e motivate conclusioni
peritali.
Il dr. med. __________ ha
infatti già tenuto conto della circostanza, evidenziata dal Dr. med. __________,
non specialista in reumatologia, secondo cui “la stanchezza cronica è uno
dei sintomi cardinali della connettivite indifferenziata” ed ha preso
posizione sull’affermazione secondo cui “la difficoltà di concentrazione e
la difficoltà nella gestione di stress sono delle conseguenze della stanchezza
cronica nell’ambito della connettivite indifferenziata e fanno quindi parte
della malattia di base” (pag. 306 incarto AI). Lo specialista ha affermato
che questi ultimi due fattori (difficoltà nella gestione dello stress e di
concentrazione) “non possono essere messi in relazione alla connettivite e
che quindi non riguardano l’ambito reumatologico”, a differenza della
stanchezza (pag. 241 incarto AI).
Del resto anche il dr.
med. __________, FMH in reumatologia, nel rispondere alle domande poste dal
legale della ricorrente, in data 12 dicembre 2016 (doc. H1), e in precedenza il
12.
luglio 2016 (pag. 307 incarto AI), ha più volte rimarcato la presenza della
stanchezza, presa debitamente in considerazione dagli specialisti del SAM e
segnatamente dal dr. med. __________ nell’ambito della valutazione della
capacità lavorativa, quale conseguenza della connettivite indifferenziata. Ciò,
a conferma di quanto affermato dal consulente (pag. 241 incarto AI).
Circa le precisazioni del
dr. med. __________ del 12 luglio 2016, segnatamente in relazione alla circostanza
che la patologia di cui è affetta l’insorgente presenta le caratteristiche di
una sindrome di Sjögren, il dr. med. __________ ha spiegato come sia possibile
che la collagenosi indifferenziata evolva verso una forma classificabile come
una sindrome di Sjögren, ma che questo aspetto non modifica la valutazione
della capacità lavorativa (pag. 314 incarto AI “confermo dunque pienamente
la mia valutazione della capacità lavorativa basata sulla diagnosi di
collagenosi indifferenziata con possibilità di evoluzione verso una collagenosi
definita (sindrome di Sjögren) che si manifesta attualmente attraverso sintomi
generali aspecifici come la stanchezza e le difficoltà di concentrazione”).
A comprova di questa circostanza, e meglio della stabilità della capacità
lavorativa, vi è il fatto che anche il medico curante, malgrado l’evoluzione
della patologia verso una sindrome di Sjögren, non ha indicato una capacità
lavorativa maggiore rispetto a quella precedentemente accertata, ma continua a
ritenere l’interessata incapace al 50%, come già il 28 agosto 2014 (doc. D).
Ne
segue che il dr. med. __________, e con lui i periti del SAM, hanno debitamente
tenuto conto degli effetti della connettivite (o collagenosi) indifferenziata e
delle sue conseguenze (segnatamente la stanchezza), giungendo alla conclusione,
logica e priva di contraddizioni, secondo la quale l’interessata è incapace al
lavoro al 25% nell’ambito della precedente attività.
Le valutazioni del medico curante, dr. med. __________, FMH reumatologia
(e del dr. med. __________), che si basano sui medesimi parametri, ma che
giungono ad una diversa conclusione circa l’incidenza della capacità
lavorativa, non sono pertanto atte a sovvertire le convincenti conclusioni
peritali.
A questo
proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la
differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e
il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di
trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013.
consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza
9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre
2010).
Al ricorrente va
ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con
riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).
Con sentenza 9C_757/2016
del 10 febbraio 2017 il TF ha inoltre rammentato, al consid. 4.2, che “il
fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto
dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto
valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti)”
e che “al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere
considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei
particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid.
3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende
generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente
in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo”.
Del resto,
anche i medici SMR, dr. med. __________ (da ultimo a pag. 324 incarto AI) e dr.
med. __________ (doc. VIII/1), hanno confermato le valutazioni peritali.
A
proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Alla luce di
quanto sopra esposto, anche questo TCA deve concludere che l’insorgente è
capace al lavoro al 75% nella sua ultima attività, così come in qualsiasi
attività confacente al suo stato di salute.
2.5
In queste
condizioni, la ricorrente non ha diritto ad alcuna rendita, poiché può
continuare a svolgere l’attività amministrativa, che attualmente sta
esercitando al 50%, nella misura del 75%, sfruttando in maniera completa e
ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua.
Questo
Tribunale non ha pertanto alcun motivo per scostarsi dall’applicazione del
confronto percentuale dei redditi per il calcolo del grado d’invalidità (STCA
32.2016.23
del 15 marzo 2017).
Infatti, per
giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di
professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà
valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché
si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante
capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato
esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168,
pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; cosiddetto raffronto dei redditi
percentuale).
Il
Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora
una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al
massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,
presenta un grado di invalidità del 30%.
Da
ultimo, questo principio è stato confermato dal TF nelle sentenze 9C_ 240/2013
del 22 ottobre 2013 consid. 6 e 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 5. In
quelle occasione l’Alta Corte aveva evidenziato:
" Giova infatti ricordare che nel caso in cui - come quello di specie -
continua a beneficiare di una capacità lavorativa residua nell'attività
lucrativa che esercitava a tempo parziale prima del danno alla salute, la
persona assicurata non subisce una incapacità di guadagno nella misura in cui
la sua capacità lavorativa residua è superiore o uguale al tasso di attività
che eserciterebbe senza detto danno (DTF 137 V 334 consid. 4.1
in fine pag. 340 con riferimento). Orbene, in concreto è stabilito che
l'assicurata è in grado di riprendere - seppure con una capacità lavorativa
limitata - un impiego nel suo precedente ambito di attività. In tal modo è
effettivamente possibile procedere a un confronto percentuale per valutare la
perdita di guadagno e, di conseguenza, l'invalidità nella parte dedicata
all'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a pag.
313.
con riferimenti).”
2.6
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti