32.2016.131
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23 maggio 2017Italiano14 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.131
BS
Lugano
23 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 ottobre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1955, da ultimo professionalmente attiva quale impiegata presso la __________
di __________ (doc. AI 8 e 144), nell’agosto 2008 ha presentato una richiesta
di prestazioni AI per adulti a seguito di una problematica agli occhi (doc. AI
1).
Con
decisione 9 febbraio 2009 (preavvisata il 12 dicembre 2008; doc. AI 18)
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita non presentando l’assicurata un grado
d’invalidità pensionabile (doc. AI 25). A seguito del ricorso inoltrato dalla
stessa, rappresentata dall’avv. RA 1, con decreto 17 giugno 2009 il vicepresidente
del TCA ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione fra le
parti, rinviando gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento d’ulteriori accertamenti
(inc. 32.2009.63; doc. AI 36).
Con
decisione 17 giugno 2010, preavvisata il 16 marzo 2010 (doc. AI 53), l’Ufficio
AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita (doc. AI 59).
Contro detta decisione, essa, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha interposto
ricorso contestando unicamente il calcolo delle rendite. Con STCA del 7 febbraio
2011, accogliendo il ricorso il TCA ha corretto gli importi delle rendite (inc.
32.2010.226, doc. AI 69; il 7 ottobre 2010 l’amministrazione ha emesso una
decisione contenente i succitati parametri di calcolo corretti, doc. AI 68).
1.2. A
conclusione di una procedura di revisione avviata nel novembre 2012 (doc. AI 75
e 147), con decisione 30 dicembre 2014, preavvisata il 28 ottobre 2014,
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a tre quarti di rendita
dal 1. aprile 2013 (doc. AI 156 e motivazioni sub doc. AI 153).
In
esito al ricorso inoltrato dall’assicurata, sempre tramite l’avv. RA 1, contro
la succitata decisione, con decreto 26 maggio 2015 il vicepresidente del TCA ha
stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione fra le parti, rinviando
gli atti all’amministrazione per l’espletamento di altri accertamenti (inc.
32.2015.24; doc. AI 163).
In
data 16 agosto 2016 l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato
al TCA un ricorso per denegata giustizia. Avendo l’Ufficio AI emesso il 1° settembre
2016 un progetto di assegnazione di rendita, mediante il quale è stato riconosciuto
il diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2013 (doc. AI 201), con decreto
del 10 ottobre 2016 il ricorso è stato stralciato dai ruoli poiché privo
d’oggetto in mancanza di un interesse giuridico attuale (inc. 32.2016.85; doc.
AI 213).
1.3. Con
decisione 12 ottobre 2016 l’Ufficio AI ha pertanto posto l’assicurata al
beneficio di una rendita intera dal 1° aprile 2013. La prestazione di fr. 941
al mese (stato 1° gennaio 2015; dal 01.04.2013 al 31.12.2014 l’importo era di
fr. 937.--), è stata determinata sulla base di un periodo di contribuzione di 17
anni e 2 mesi, pari ad una scala di rendita 24 ed un reddito annuo medio di fr.
39'480.-- determinato su un durata contributiva per il reddito annuo medio di
16 anni e 6 mesi.
1.4.
Contro la succitata decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha
interposto ricorso chiedendo il rinvio degli atti all’Ufficio AI per un nuovo
calcolo della rendita. In particolare egli ha sostenuto:
" Avantutto si accerti come si sia
tenuto conto, come risulta dall’allegato conto individuale soltanto delle
cotizzazioni al 2007. In secondo luogo risulta per nulla corretto le mensilità
e gli anni ritenuti nella decisione della cassa, segnatamente quelli relativi
al periodo 1985 – 2003, della durata di 18 anni, ove invece la signora ha nei
fatti oggettivamente contribuito. Neppure, in tale contesto sono stati
richiamati le eventuali cotizzazioni all’estero che servono a tutti gli effetti
per completare quelle svizzere necessarie ai fini della determinazio- ne
finanziaria della rendita”
1.5. Con
la risposta di causa l’amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso.
Rileva come la rendita sia stata determinata sugli stessi parametri di calcolo
(attualizzati) della precedente mezza rendita, escludendo il computo di
un’eventuale contribuzione estera.
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
2.2. Per
quanto riguardo la tempestività del ricorso, l’insorgente rileva di aver preso
conoscenza della decisione contestata, inviata non per posta raccomandata, il
17 ottobre 2016.
Secondo
la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione
incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la
notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione
fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel
caso concreto, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di non
essere in grado di accertare esattamente la data di ricezione da parte
dell’assicurato della decisione, in quanto quest’ultima non è stata inviata per
raccomandata ma per posta semplice. L’amministrazione ha comunque rilevato che
di primo acchito il ricorso è tempestivo, in quanto la decisione contestata
reca un timbro di ricezione con la data 17 ottobre 2016.
Siccome
non vi sono motivi per dubitare della versione del ricorrente, tenuto conto inoltre
del succitato timbro di ricezione, il presente ricorso è da ritenere tempestivo
essendo stato inoltrato all’ufficio postale il 16 novembre 2016 (cfr. timbro
postale), ossia entro i 30 giorni (art. 60 cpv.1 LPGA) dall’av-venuta asserita conoscenza
della decisione impugnata.
Ne
consegue che il ricorso è tempestivo.
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è l’ammontare della rendita intera spettante alla ricorrente dal
1° aprile 2013, a seguito di una revisione della precedente mezza rendita.
2.4. Secondo
l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che,
all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni.
Il
cpv. 2 prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al
calcolo delle rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare prescrizioni
completive.
2.4.1. Periodo
di contribuzione/scala di rendita.
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato
(art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero
di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter
cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
-
possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
2.4.2. Reddito
annuo medio (RAM).
La
rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art.
29 quater LAVS).
Esso
si compone:
-
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi
dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui
all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione
è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le
modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è
contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite
dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a
seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la
rendita.
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque
necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve
unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa
sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
Fatti
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione
previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di
un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
-
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
-
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett. b);
-
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
- tra
il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il
compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato
presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al
genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi (art.
52f cpv. 4 OAVS).
Se una persona è assicurata soltanto durante determinati
mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti
educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).
2.5. Nel
caso in esame, in sede di risposta l’Ufficio AI (la Cassa cantonale di compensazione
è competente per la determinazione della rendita; cfr. art. 60 cpv. 1 lett. b
LAI) ha rettamente evidenziato che nella STCA del 7 febbraio 2011 (cfr. consid.
1.1), la mezza rendita d’invalidità di mensili fr. 443.-- è stata calcolata
sulla base di una scala di rendita (parziale) 24, determinata su una durata
contributiva di 17 anni e 2 mesi e su un reddito annuo medio di fr 38'304. -- per
un periodo di contribuzione effettivo di 16 anni e 6 mesi (cfr. consid. 1.1.).
In merito al calcolo va fatto riferimento alla sentenza cantonale cresciuta in
giudicato.
Ora,
con l’aumento del grado d’invalidità la nuova rendita è determinata secondo gli
stessi parametri di calcolo (scala di rendita e reddito annuo, attualizzato) di
cui alla STCA 7 febbraio 2011.
A
tal riguardo, rettamente l’Ufficio AI ha fatto riferimento al marg. 5629 delle
“Direttive sulle rendita (DR) dell’assicurazio- ne vecchiaia, superstiti e
invalidità federale”, valide dal 1° gennaio 2003 (stato 1.01.2016) che dispone:
“Se
con la modifica del grado d’invalidità cambia anche l’ammontare della rendita
cui si ha diritto (intera, tre-quarti, mezza o quarto di rendita), per la nuova
rendita sono determinanti le stesse basi di calcolo che per quella vecchia (scala
della rendita e reddito annuo medio). Se anche l’altro coniuge è beneficiario
di una rendita, occorre riesaminare il limite massimo”
Va
al riguardo rilevato che la succitata direttiva è stata dichiarata conforme alla
legge dal TF [DTF 126 V 157 consid. 6 (a quell’epoca era il marg. 5627); cfr. anche
STF 8C_775/2015 del 21 marzo 2016 consid. 2.1.1. con riferimenti di giurisprudenza).
Di
conseguenza, con una scala di rendita 24, un periodo contributivo di 16 anni e
Considerandi
2.
mesi ed un reddito annuo medio, attualizzato al 1° gennaio 2015 secondo le
tabelle sulle rendite edite dall’UFAS, di fr. 39'480.-- la rendita intera ammonta
a fr. fr. 941.-- mensili, così come indicato nella decisione contestata.
Infine,
va ricordato che nel calcolo di una rendita AVS i periodi assicurativi accumulati
in un altro stato dell’UE/AELS non possono essere computati; vi è tuttavia il diritto ad una rendita estera parziale
(DTF 130 V 51 consid. 4 e 5, in quella fattispecie si trattava di contributi
versati in Italia; Murer/Stauffer, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 2012, ad art. 29, N 2, pag. 249; Bettina
Kahil-Wolff, La coordination européene des systèmes nationaux de securité
sociale, in Soziale Sicherheit, volume XIV, 2007, pag. 220 nr. 69 con riferimenti),
principio che vale anche per l’AI in virtù del rinvio di cui all’art. 36 cpv.2
LAI.
A
prescindere da quanto sopra, l’Ufficio AI ha rettamente osservato che non risulta
che l’assicurata abbia mai contribuito ad un’assicurazione estera, avendo alla
domanda volta a sapere se avesse mai lavorato fuori dalla Svizzera (cfr. punto
no. 4.3 del formulario “Richiesta di prestazioni AI per adulti, compilato il 31
luglio 2008, doc. AI) risposto apponendo una crocetta sul no (pag. 3 inc. AI).
In
queste circostanze, l’importo della rendita è corretto, motivo per cui la decisione
contestata va confermata ed il ricorso respinto.
2.6
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurata.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti