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Decisione

32.2016.131

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 maggio 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione

previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di

un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

-

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

(lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra

il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per

primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,

con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti

educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato

l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi

cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.

5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato

presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al

genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi (art.

52f cpv. 4 OAVS).

Se una persona è assicurata soltanto durante determinati

mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti

educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).

2.5. Nel

caso in esame, in sede di risposta l’Ufficio AI (la Cassa cantonale di compensazione

è competente per la determinazione della rendita; cfr. art. 60 cpv. 1 lett. b

LAI) ha rettamente evidenziato che nella STCA del 7 febbraio 2011 (cfr. consid.

1.1), la mezza rendita d’invalidità di mensili fr. 443.-- è stata calcolata

sulla base di una scala di rendita (parziale) 24, determinata su una durata

contributiva di 17 anni e 2 mesi e su un reddito annuo medio di fr 38'304. -- per

un periodo di contribuzione effettivo di 16 anni e 6 mesi (cfr. consid. 1.1.).

In merito al calcolo va fatto riferimento alla sentenza cantonale cresciuta in

giudicato.

Ora,

con l’aumento del grado d’invalidità la nuova rendita è determinata secondo gli

stessi parametri di calcolo (scala di rendita e reddito annuo, attualizzato) di

cui alla STCA 7 febbraio 2011.

A

tal riguardo, rettamente l’Ufficio AI ha fatto riferimento al marg. 5629 delle

“Direttive sulle rendita (DR) dell’assicurazio- ne vecchiaia, superstiti e

invalidità federale”, valide dal 1° gennaio 2003 (stato 1.01.2016) che dispone:

“Se

con la modifica del grado d’invalidità cambia anche l’ammontare della rendita

cui si ha diritto (intera, tre-quarti, mezza o quarto di rendita), per la nuova

rendita sono determinanti le stesse basi di calcolo che per quella vecchia (scala

della rendita e reddito annuo medio). Se anche l’altro coniuge è beneficiario

di una rendita, occorre riesaminare il limite massimo”

Va

al riguardo rilevato che la succitata direttiva è stata dichiarata conforme alla

legge dal TF [DTF 126 V 157 consid. 6 (a quell’epoca era il marg. 5627); cfr. anche

STF 8C_775/2015 del 21 marzo 2016 consid. 2.1.1. con riferimenti di giurisprudenza).

Di

conseguenza, con una scala di rendita 24, un periodo contributivo di 16 anni e

Considerandi

2.

mesi ed un reddito annuo medio, attualizzato al 1° gennaio 2015 secondo le

tabelle sulle rendite edite dall’UFAS, di fr. 39'480.-- la rendita intera ammonta

a fr. fr. 941.-- mensili, così come indicato nella decisione contestata.

Infine,

va ricordato che nel calcolo di una rendita AVS i periodi assicurativi accumulati

in un altro stato dell’UE/AELS non possono essere computati; vi è tuttavia il diritto ad una rendita estera parziale

(DTF 130 V 51 consid. 4 e 5, in quella fattispecie si trattava di contributi

versati in Italia; Murer/Stauffer, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 2012, ad art. 29, N 2, pag. 249; Bettina

Kahil-Wolff, La coordination européene des systèmes nationaux de securité

sociale, in Soziale Sicherheit, volume XIV, 2007, pag. 220 nr. 69 con riferimenti),

principio che vale anche per l’AI in virtù del rinvio di cui all’art. 36 cpv.2

LAI.

A

prescindere da quanto sopra, l’Ufficio AI ha rettamente osservato che non risulta

che l’assicurata abbia mai contribuito ad un’assicurazione estera, avendo alla

domanda volta a sapere se avesse mai lavorato fuori dalla Svizzera (cfr. punto

no. 4.3 del formulario “Richiesta di prestazioni AI per adulti, compilato il 31

luglio 2008, doc. AI) risposto apponendo una crocetta sul no (pag. 3 inc. AI).

In

queste circostanze, l’importo della rendita è corretto, motivo per cui la decisione

contestata va confermata ed il ricorso respinto.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurata.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti