32.2016.132
Decisione di non entrata in materiua su una nuova domanda di prestazioni (art. 87 OAI). Gravame respinto con trasmissione degli atti all'amministrazione
17 febbraio 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.132
rg/sc
Lugano
17 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 ottobre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 2 marzo 2016,
passata in giudicato, l’Ufficio AI – valutati gli aspetti medici e
professionali – aveva respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nell’ottobre
2014, non avendo egli presentato un’incapacità lavorativa almeno del 40% per un
periodo senza notevoli interruzioni ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
(doc. AI 54);
- nel luglio 2016 l’assicurato
ha presentato una nuova domanda di prestazioni producendo della documentazione riguardante
la sua formazione professionale (certificati della __________ e del __________
con contratto di tirocinio; doc. AI 57-61);
- con decisione 17 ottobre
2016 l’amministrazione – prendendo posizione sulle osservazioni presentate al
progetto del 29 luglio 2016 con le quali l’assicurato ha prodotto rapporti medici
del medico curante dr. __________ e del neurochirurgo dr. __________ di __________
(doc. AI 66) – sulla base del parere medico SMR (doc. AI 68) ha emesso una decisione
di non entrata in materia non essendo stata dimostrata una modifica rilevante
delle circostanze successivamente all’emanazione del precedente provvedimento
del 6 marzo 2016;
- contro la suddetta decisione
insorge dinanzi al TCA l’assicu-rato, rappresentato dall’avv. RA 1, postulando
il ricono-scimento del diritto ad una rendita e a provvedimenti integrati-vi
professionali, riservandosi di completare il gravame dopo accesso completo agli
atti;
- con
la risposta di causa l’amministrazione si è riconfermata nella sua decisione di
non entrata in materia;
-
il 20/21 dicembre 2016 l’amministrazione ha prodotto i risultati della “Prova
degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” a tempo pieno,
facendo notare come gli stessi dimostrino come l’assicurato sia in grado di
svolgere attività lavorative in misura del 100% (cfr. VIII);
-
con scritto 12 gennaio 2017 l’insorgente, producendo un rapporto
dell’Istituto Radiologico __________ del 5 dicembre 2016 ed evidenziando come
da questo referto – ma comunque anche dal rapporto 19 luglio 2016 del dr. __________
prodotto in se-de di osservazioni al progetto di decisione del 29 luglio 2016 –
risulti un peggioramento della situazione invalidante (peggioramento delle
limitazioni funzionali e della capacità lavorativa), si è riconfermato nella propria
domanda di giudizio, chiedendo in subordine il rinvio degli atti
all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni;
-
con osservazioni 25 gennaio 2017 l’Ufficio AI ha fatto nuovamente notare come
in sede di procedura amministrativa l’as-sicurato non ha reso verosimile un
peggioramento. Precisa che la nuova documentazione prodotta sub doc. B1
(referto radiologico del 5 dicembre 2016) verrà trattata alla stregua di nuova
domanda in relazione alla quale verrà resa una decisione nel merito dopo
eventuali accertamenti;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87
cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio
2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel
caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita
limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in
una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art.
87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione
debba costantemente chinarsi su domande i-dentiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito
della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa
verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla
rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta
(DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108
consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie
da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del
grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni
sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur
von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen
in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64,
il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un
rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso contro la
decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato
di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione
dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle
circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR
2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.
269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo
l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art.
87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con
riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);
- nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante
cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015
consid. 4.2,8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza
ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi
pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen
hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,
und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe
Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114
Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);
- come accennato, se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Ne consegue, nel caso concreto, che la richiesta principale
del ricorrente di riconoscergli il diritto ad una rendita e a provvedimenti
integrativi s’appalesa irricevibile. Occorre quindi unicamente esaminare se,
come chiesto in via subordinata dall’insorgente, la decisione di non entrata in
materia sia giustificata o meno;
- come visto, con
decisione 2 marzo 2016, passata in giudicato, l’Ufficio AI aveva respinto la
prima domanda di prestazioni l’assicurato (incapace al lavoro al 100% dal 13
giugno 2014 al 13 agosto 2014; doc. AI 54) non avendo presentato un’in-capacità
del 40% (almeno) per un periodo ininterrotto di un anno giusta l’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI;
- nell’ambito
della nuova domanda del luglio 2016 – dopo aver prodotto documentazione
relativa alla sua formazione professionale (certificati della __________
e del __________ con contratto di tirocinio; doc. AI 57-61) che in realtà nulla
certificano quo all’asserito peggioramento – con le osservazioni
al progetto di decisione di non entrata in materia l’assicurato ha prodotto
alcuni certificati del curante dr. __________ e del neurochirurgo dr. __________
(doc. AI 66). Contestando nella presente sede il provvedimento di non entrata
in materia, l’assicurato ha prodotto un certificato del 5 dicembre 2016
dell’Istituto Radiologico __________ sostenendo come questo documenti un
peggioramento dello stato di salute e quindi della capacità lavorativa dopo
l’emanazione della prima decisione di diniego. Sostiene pure che tale peggioramento
emergeva d’altronde già dal rapporto del 19 luglio 2016 del dr. __________
presentato in sede amministrativa.
Ora, se da un
lato, come a ragione sostenuto da entrambe le parti in causa, v’è da ritenere
che il referto attesti l’intervento di un verosimile peggioramento dello stato
valetudinario (cfr. doc. B1), d’altro lato il rapporto del dr. __________ del
19 luglio 2016 risulta in sostanza limitarsi a contestare la valutazione
medica posta alla base della decisione di diniego del marzo 2016, riformulando
in pratica, o anche completandole, le considerazioni relative alle limitazioni
che incontra l’assicurato nello svolgimento della propria attività lavorativa
già espresse nelle precedenti sue certificazioni rilasciate in occasione della
prima procedura (cfr. in particolare i rapporti sub doc. AI 66 e doc. AI 42);
- v’è quindi da
ritenere che per la prima volta nelle more della presente procedura l’assicurato
ha prodotto documenti che rendono verosimile un peggioramento delle sue condizioni
di salute;
- con sentenza
8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova
domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta
deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova,
segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione
atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso
l’ammini-strazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il
mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà
nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di
ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una
nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
Nel caso
giudicato dall’Alta Corte si trattava di un’assicurata alla quale – dopo che con
sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale
aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande
di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d’invali-dità
pensionabile e l’Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata
in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio
2010 –, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di
prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20
maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che
non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per
la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata nell’ambito di
una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente
comprovata una modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im
kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt
werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen
sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE
130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den
angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).
Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del
15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un
Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso
in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso.
L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile
che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per
l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile
la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende
verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a
mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende
trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire
d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a
mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della
domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui
all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla
decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito
di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione;
- in
conclusione non avendo l’assicurato reso validamente verosimile
una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione della
decisione impugnata, la non entrata in materia sancita con quest’ultima merita
conferma;
- gli
atti vanno tuttavia trasmessi all’Ufficio AI affinché, tenuto conto del rapporto
dell’Istituto Radiologico __________, entri in materia e, esperiti eventuali ulteriori
accertamenti, renda un provvedimento in merito al diritto
dell’assicurato a prestazioni;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
2.- Gli atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle
proprie incombenze conformemente ai considerandi.
3.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
4.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
Considerandi
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti