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Decisione

32.2016.133

Soppressione della rendita. Stigmatizzato che in Ticino il sistema aleatorio di assegnazione peritale non rispecchia la giurisprudenza. Tuttavia conferma perizia multidisciplinare, come pure della val

2 ottobre 2017Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

i quali hanno compiutamente valutato, sino al momento della resa della

decisione contestata (30 agosto 2016) – per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con

riferimenti) – le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce

una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate rispettose dei limiti

funzionali. La nuova documentazione medica prodotta pendente

causa non permette inoltre di discostarsi dalle valutazioni peritali, questo

per i seguenti motivi.

2.7.1. Contestata è in primo luogo la

valutazione psichiatrica eseguita per conto del SAM dalla dr. ssa __________ di

cui al rapporto 14 dicembre 2015.

Fondandosi su due test

(test teuropsicologico e un Millon test III), dopo aver proceduto alla consueta

anamnesi, alla descrizione dello status, la perita ha diagnosticato un disturbo

di personalità non altrimenti specificato (ICD 10; F 60.9) ed una sindrome

ansioso depressiva (ICD, F 41.2). Quanto alla diagnosi, la dr.ssa __________ si

è distanziata dal disturbo di personalità di tipo Borderline posta dallo

psichiatra curante, dr. __________, in quanto:

" (…) Non

sarei d'accordo con il curante __________ che il disturbo di personalità sia di

tipo Borderline in senso stretto, mi pare più adeguata la dizione di un

disturbo di personalità Non Altrimenti Specificato stante l'assenza a mio

avviso di stigmate più caratteristicamente borderline e la presenza di aspetti

narcisistici, inadeguati e dipendenti piuttosto evidenti.

Di fatto poi il prodotto rispetto alla percentuale di IL

riconosciutagli non cambia.

La presenza di note ansiose e depresse a mio avviso contribuisce a

n e la capacità di caricabilità, di reazione e di utilizzo di risorse ancora presenti

ma coartate. (…)” (pag. 477 incarto AI).

Ella ha poi concluso:

" (…) Soggetto

fragile, precocemente evidenzia un disagio psico-sociale che non consente

l'accesso stabile e duraturo al mondo del lavoro.

Nonostante ciò egli accede e per alcuni anni mantiene, seppure

senza continuità, una presenza nel mondo del lavoro.

Qualcosa nel 2013 ha messo in discussione questa capacità di

risposta, di reazione e fatto procedere l'A in un ritiro motivato a suo dire

dalla presenza del dolore e dell'essersi sentito non aiutato dai medici,

nessuno risponde e lo si lascia solo in questo dolore tormentoso e nel timore

di un futuro che lo spaventa.

La presa a carico psichiatrica per ora non ha potuto riportare l'A

ad un funzionamento maggiore, a mio avviso soprattutto per un atteggiamento

difeso e protetto dell'A che poco consente l'avvicinamento dell'altro, unica

possibilità di accedere ad un reale aiuto.

Consiglio di modificare la terapia farmacologica con l'uso di

modulatori e/o atipici (seppure off label) per dare mi effetto di spinta

sull'azione antidepressiva e sulla soglia del dolore ed anche per stimolare una

maggiore apertura e reazione di questo disturbo di personalità.

Manifesta una IL del 40 % per aspetti di interesse psichiatrico

che si definiscono in un difetto della caricabilità, un limite seppure lieve

del funzionamento cognitivo che rende difficoltosa la resistenza, la reazione, l’organizzazione

e il sostenere i propri percorsi e scelte, umore sfumatamente deflesso ma

disforico.

Il limite è di rendimento: consiglio un percorso di reinserimento

propedeutico in ambiente lavorativo confacente al danno fisico di base così da

non sottoporre l'A a uno stimolo superiore alle sue possibilità che attiverebbe

un peggioramento clinico psichiatrico e una maggiore resistenza e chiusura.

Utile un'attività semplice, statica, senza pesi eccessivi.

Utile la partecipazione e condivisione del programma propedeutico

con lo psichiatra curante che può funzionare da sostegno al percorso. (…)”

(pag. 477 incarto AI).

per poi porre la seguente

valutazione sulla capacità lavorativa:

" (…) CL del

60% per tutte le attività teoricamente compatibili come detto con il quadro

fisico e i sintomi dolorosi. Si consiglia reinserimento propedeutico con

adeguata riformazione.

Il limite del 50% è di rendimento e presente da inizio 2014

(reattivamente dopo il secondo intervento al ginocchio del 12.2013) e non

mostra da allora sostanziali modifiche. (…)” (pag. 478 incarto AI)

Con presa di posizione 13

maggio 2016 alla valutazione peritale, lo psichiatra curante ha rilevato:

" (…) Per

quanto riguarda la valutazione fatta dalla collega __________ sottolineo

soltanto che non accetto modifiche di diagnosi né tantomeno consigli su terapie

offlebel che non sono rimborsate dalle casse malati.

L'impostazione di una terapia farmacologica è frutto di un lavoro

complesso di interazioni continue, di rapporti continui con il paziente.

Figurarci di proporre terapie offlebel. Faccio notare inoltre, essendo medico

curante dal 9.50.2014 del signor RI 1, che la valutazione di disturbo di

personalità è molto più coerente e credibile da questa parte che in un'unica

occasione effettuata per conto dell'amministrazione.

La collega poi omette nelle valutazioni emerse dai profili

neuropsicologici la possibilità della presenza evocata dallo psicologo di un

grave disturbo di personalità, infatti per le considerazioni espresse sopra

possiamo escludere di trovarci nella presenza di un aggravamento mentre la

latenza e lentezza del paziente nell'affrontare i compiti proposti dallo

psicologo sono perfettamente consoni al quadro anamnestico che ho descritto nei

miei rapporti precedenti e che danno luogo alle problematiche di personalità in

diagnosi.

La frase quindi dello psicologo __________ che parla della

presenza possibile di un grave disturbo psicopatologico nel contribuire

attualmente ad un altro conteggio nella scala di controllo, merita quindi una

particolare attenzione da parte del clinico psichiatra, intendo riferirla

principalmente alla posizione dello psichiatra curante e non quella di uno

psichiatra osservatore per l'Amministrazione. Sostanzialmente quindi riconfermo

la mia valutazione sia diagnostica che rispetto alla capacità al guadagno di questo

paziente che rimane nulla ”. (pag. 531 incarto AI).

In risposta, con scritto 7

luglio 2016 la perita ha preso posizione in merito a quanto sostenuto dallo

psichiatra curante.

In particolare ha

rilevato:

" (…) Non

ero né sono d'accordo con il curante __________ che il disturbo di personalità

sia di tipo borderline in senso stretto, mi pare più adeguata la dizione di un

disturbo di personalità Non Altrimenti Specificato stante l'assenza a mio

avviso di stigmate più caratteristicamente borderline e la presenza di aspetti

narcisistici, inadeguati e dipendenti piuttosto evidenti.

La presenza di note ansiose e depresse a mio avviso contribuiva

a ridurre la capacità di caricabilità, di reazione e di utilizzo di risorse

ancora presenti ma coartate.

Concludevo per una IL del 40 % per aspetti di interesse

psichiatrico (…)” (sottolineatura del redattore, pag. 541 incarto AI ).

Quanto alla terapia

farmacologica proposta e criticata dallo psichiatra curante, la dr.ssa __________

sostiene:

" (…)

I miei suggerimenti in ambito farmacologico o altro hanno sempre

il senso di completare la perizia che con aspetti propositivi per

accedere ad una eventuale esigibile modifica del funzionamento degli assicurati

per ottimizzare risorse e interventi.

E' noto che le terapie in ambito di DP non sono affatto

definibili, certamente non in un ambito di "label".

Così come invece la clinica e prestigiosi autori di riviste

specializzate, si sono ampiamente espressi sull'utilità di alcune terapie

offlabel stante che la funzione del curante non è solo attenersi ad una norma

ma procedere secondo scienza e coscienza per ottenere il massimo di beneficio

per il paziente.

I dati descritti nel certificato del curante non apportano

elementi di utilità e novità che possano determinare una modifica della mia

posizione del 2015”. (sottolineature del redattore, pag. 541 incarto AI).

In data 27 gennaio 2017 lo

psichiatra curante ha ribadito le perplessità non solo in merito alla

valutazione peritale psichiatrica ma più generale riguardo alla stessa perizia

SAM:

" (…) Sostanzialmente

e concludo, ritengo non accettabile la valutazione fatta dall'Amministrazione

che non tiene conto del disturbo dell'umore del paziente con un concomitante

disturbo di personalità, sofferente per un'emicrania cronica e diverse

problematiche già riconosciute al rachide dorsale. Sinceramente mi sembra

improponibile che un paziente con una storia clinica così intricata e complessa

possa essere oggettivamente riconosciuto inseribile in un qualsiasi ambiente di

lavoro normale che tenga conto delle problematiche alla schiena dell'emicrania,

del disturbo di personalità e il suo umore altalenante,

Le comunico inoltre e termino, informandola che all'ultimo

incontro paziente era altamente reattivo alla situazione e non escludo la

possibilità di comportamenti a rischio tipo acting out in un

paziente che si sente francamente deriso sulla propria sofferenza.

Questo ovviamente determinerebbe interventi ancora più incisivi da parte mia

sul paziente a sua protezione. (…)” (Doc. B)

Infine, il 22 febbraio

2017 la dr.ssa __________ ha sostanzialmente ripreso le parti salienti della

sua perizia, rispondendo inoltre anche alle critiche formulate nei suoi

confronti dal legale dell’assicurato. Quanto alla succitata presa di posizione

del dr. __________, la perita ha rilevato:

" (…) Ciò

detto il resto del materiale del collega __________ del 01.2017 non apporta

elementi decisivi che consiglino di rivedere la mia posizione: anche al collega

mi corre l'obbligo di far notare che la sottoscritta "medico

dell'Amministrazione" (per la quale dizione ringrazio di cuore) non ha

visto il soggetto per una mezz'oretta ma per due colloqui di 60 e 30 minuti,

tempo utile e sufficiente per potersi esprimere rispetto alla diagnosi

psichiatrica visto che lo stesso collega utilizza tempi simili in attività

simili.

In pronto soccorso e nelle urgenze in generale, siamo chiamati a

fare anche in tempi minori un'accurata valutazione e a decidere di conseguenza.

Il collega manca anche di rilevare che c'è un'altra importante

differenza tra un curante ed un medico neutrale dell'Amministrazione, cioè che

quest'ultimo non è tenuto ad alcuna "lealtà" o difesa di

"interessi personali", se non quelli stabiliti dal il suo giuramento.

Peraltro sempre la sottoscritta direi che non solo deve

"permettersi di dare consigli" contrariamente a quanto supposto dal

collega: anzi, quale perito è tenuta proprio a definire la diagnosi, stabilire

la percentuale di IL e definire un progetto di cui l'approccio farmacologico è

parte integrante-determinante. Ciò detto ascoltare il consiglio di un collega

non l'ho mai trovato disdicevole né squalificante nella mia professione,

consiglio a Teodori la medesima posizione.

Suggerire un farmaco off label quando la letteratura ne suggerisce

l'utilità e la pratica anche, non è un crimine ma un atto di riflessione

autonoma e di responsabilità medica che affronto sempre con molta attenzione e

perizia.

Concordo con il collega rispetto al fatto che è suo compito agire

a tutela del paziente in merito ai "rischi tipo acting out" e della

sua - del collega-, posizione di garanzia quale curante: ricordo peraltro che

il paziente ha già in passato mostrato aspetti di impronta antisociale che lo

hanno portato a problemi legali ed anche di questo egli deve tenere conto e

chiamarsi a responsabilità.

Ciò detto, credo di aver risposto per quanto dovuto.” (doc. XVI/3)

Il 12 aprile 2017 ha

ribadito le sue perplessità sulla valutazione peritale psichiatrica (doc. F).

Ora, nel ricorso l’assicurato

contesta la valutazione della perita, sostenendo fra l’altro che:

" (…) Peraltro

tale dottoressa non è ancora, per quanto ne sappiamo, ben inserita nel nostro

sistema sanitario non avendo ancora avuto il riconoscimento di specialità, pur

operando da diversi anni. Eppure essa pretende di sostituirsi, in soli 90

minuti, al medico psichiatra curante che vede il proprio paziente tre volte al

mese.

Non si tratta di una critica personale quanto di una constatazione

di come la perita si ponga in maniera errata di fronte a tali problemi e ciò da

diversi anni malgrado le critiche già ricevute (cfr. ad esempio sentenza del

TAF C-8782/2010 del 25 novembre 2011). Vedi anche in seguito nell'ambito della

valutazione non effettuata della sindrome somatoforme. (…)” (Doc. I pag. 10-11)

In merito alle qualifiche

della dr. ssa Castra, va fatto riferimento alla STCA 32.2007.162 dell’ 8 aprile

2008 in cui questa Corte aveva rilevato:

" (…) Nella

fattispecie concreta, dalle precisazioni richieste al SAM (cfr. doc. XII),

questo Tribunale ha appurato che la dr.ssa __________, è in possesso, dal 16

novembre 2005, sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del

titolo in psichiatria e psicoterapia (doc. XII/1), sia di un certificato di

riconoscimento a livello federale del diploma di laurea in medicina e chirurgia

e del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e della chirurgia

conseguiti all’estero.” (doc. XII/2)

Pertanto, la perizia psichiatrica del 15 marzo 2006 allestita

dalla dr.ssa __________ per conto del SAM può essere presa in considerazione

dal TCA. (…)”

(cfr. anche STCA inc.

32.2007.216 del 26 maggio 2008 consid. 8).

Che poi, con riferimento

alla sentenza del TAF, in quell’occasione la valutazione della dr.ssa __________

sia stata ritenuta da quel Tribunale “non (…) compiuta in modo corretto”

non pregiudica in generale la validità delle perizie da lei eseguite.

Quanto alla durata della

perizia, va fatto presente che la validità di un rapporto medico non dipende,

di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e

concludenza (cfr. STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14

novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti).

Al di là dello scambio di

vedute tra la perita ed lo psichiatra curante riguardo ai “suggerimenti in

ambito farmacologico“, determinante è che la valutazione della dr.ssa __________

è dettagliata ed esaustiva. Essa del resto ha preso posizione in modo

convincente riguardo alla differente valutazione dello psichiatra curante, in

particolare per quel che concerne il genere di disturbo della personalità e le

conseguenze sulla capacità lavorativa.

Infine, riguardo alla

differente tipologia del disturbo della personalità posta dallo psichiatra

curante e la perita psichiatra, occorre ricordare che secondo giurisprudenza,

per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue

conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12

luglio 2012 consid. 6 con riferimenti).

Certo, il dr. __________ sostiene

“non accettabile la valutazione fatta dall'Amministrazione che non tiene

conto del disturbo dell'umore del paziente con un concomitante disturbo di

personalità, sofferente per un'emicrania cronica e diverse problematiche già

riconosciute al rachide dorsale”.

Fatto sta che

l’Ufficio AI si è fondato su una perizia multidisciplinare in cui, oltre ai

periti del SAM, hanno interagito tre diversi specialisti esterni, valutazione

ritenuta, come verrà esposto nel prosieguo, affidabile e concludente (cfr.

consid. 2.7.5).

2.7.2. Riguardo all’aspetto

reumatologico, nella perizia 29 novembre 2016 il dr. ____________,

diagnosticate le patologie reumatologiche riportate sopra (cfr. consid. 2.4),

tenuto conto dei reperti soggettivi ed oggettivi, dopo aver proceduto ad

un’accurata valutazione ha esposto i seguenti limiti funzionali:

" (…) L'assicurato

è limitato in attività lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale che

sia quella lombare come pure cervicale.

Limitato nel sollevare dei pesi per un massimo di 10 Kg

saltuariamente.

Limitato nei movimenti di rotazione, flessione ed estensione del

tronco ripetuti.

Limitato nel mantenere delle posizioni statiche prolungate sia in

posizione seduta che in piedi. La posizione seduta può essere mantenuta per

almeno un'ora mentre la posizione in piedi cambiando appoggio, a detta

dell'assicurato, al massimo per 30 min.

La deambulazione è libera per 300 m poi deve riposare.

A mio modo di vedere, al momento, non vi sono limitazioni

significative per quanto riguarda i disturbi alle ginocchia. Può

inginocchiarsi, può salire e scendere le scale senza grandi difficoltà. (…)”.

(pag. 489-490 incarto AI).

Accertato come i disturbi

più invalidanti dell’assicurata siano legati alla colonna lombare (cfr. pag.

488 incarto AI), circa l’incapacità lavorativa nell’ultima professione svolta

dall’assicurato, il perito, distanziandosi dalle valutazioni del dr. __________

e dr. __________, ha concluso:

" (…) I

colleghi reumatologi che hanno visitato l'assicurato in ambito peritale il Dr.

med. __________ e anche il Dr. med. __________ hanno determinato un'incapacità

lavorativa per questa attività professionale del 100% e questo a partire

dall'interruzione della sua attività lavorativa del 09.07.2013.

Personalmente ritengo che dopo l'intervento chirurgico avvenuto al

ginocchio destro al più tardi a sei mesi da questo intervento l'incapacità

lavorativa in questa attività professionale raggiunga il 50%. Valuto in effetti

che da parte dei colleghi questa incapacità lavorativa sia stata sovrastimata,

in particolar modo se si tiene conto del fatto che l'assicurato può

effettivamente alzare dei pesi fino a 10 kg, può spostarsi in automobile per

brevi tratti e l'entrare e uscire dall'autoveicolo non è particolarmente

limitante.

A mio modo di vedere nella valutazione della patologia alla

colonna vertebrale non si è tenuto in considerazione in modo sufficiente la

componente di tipo funzionale da me menzionata nel paragrafo 5.

Si tratterebbe, dal mio punto di vista, di una riduzione del tempo

di lavoro per un rendimento al 100% con un lavoro da svolgere sull'arco di una

mezza giornata. (…)” (Doc. AI pag. 490)

Circa la capacità

lavorativa residua in un’attività lavorativa adatta, il perito reumatologo ha

evidenziato:

" (…) Per

quanto riguarda un'attività lavorativa adatta valgono a mio modo di vedere le

medesime considerazioni espresse nel paragrafo precedente.

In particolar modo anche per un'attività lavorativa adatta mi

sembra che la capacità lavorativa determinata dai colleghi del 50% possa essere

attualmente corretta con una capacità lavorativa superiore che raggiunga, dal

punto di vista reumatologico, il 70%.

Ritengo in effetti che venute a mancare le limitazioni funzionali

determinate dalle patologie alle ginocchia per le sole problematiche alla

colonna vertebrale vi sia una residuale incapacità lavorativa del 30% in un

lavoro adatto quale riduzione del rendimento per un'attività svolta sull'arco

di un'intera giornata. Penso a questo proposito per esempio all'attività svolta

di custode o guardiano presso l'__________.

Questa incapacità lavorativa pues essere sommata in parte con

altre patologie di tipo neurologico o di tipo psichiatrico.

La prognosi per quanto riguarda la patologia alla colonna

cervicale è da considerare favorevole.

Per la colonna lombare la prognosi è piuttosto riservata. Da

evitare nell'ambito del possibile degli interventi di tipo invasivo.

Per le ginocchia da considerare favorevole.

Per quanto riguarda i disturbi accusati dall'assicurato piuttosto

sfavorevole. (…)” (pag. 490-491 incarto AI).

A tale dettagliata

valutazione va prestata adesione, ritenuto inoltre che agli atti non vi è

documentazione medica che apporti nuovi elementi e tantomeno che smentisca

quanto ritenuto dal perito.

Certo, le sue conclusioni,

debitamente motivate, in merito alla residua capacità lavorativa nell’originaria

attività svolta dall’assicurato si differiscono da quelle dei periti __________

e __________ (cfr. perizia 12 dicembre 2013 eseguita per conto del datore di

lavoro, doc. 133 incarto AI), i quali l’avevano ritenuta pienamente inabile.

Determinante è piuttosto

che la capacità lavorativa del 50% in attività adeguate sia stata condivisa sia

dr. __________ (cfr. pag. 326 incarto AI) che dal dr. __________ (pag. 293

incarto AI).

Va infine fatto presente

che la problematica dell’emicrania rilevata dal dr. __________ (“…

l’assicurato segnala episodi emicranici frequenti 2-3 episodi alla settimana

della durata di circa 4 ore che reagiscono attualmente piuttosto bene con

Maxalt”; pag. 483 incarto AI) è stata analizzata del perito neurologo, dr. __________

(cfr. consid. 2.7.3).

2.7.3. Nel referto 13 novembre 2015

il dr. __________ ha diagnosticato dal punto di vista neurologico “cefalee

in buona parte emicranico, croniche; sindrome panvertebrale su alterazioni

statico-degenerativa del rachide cervicale, prolassi medio-laterali destri,

C4-C6, grave discopatia L5- S1, con prolasso discale medio-laterale destro”

(pag. 492 incarto AI).

Dopo aver proceduto ad una

dettagliata valutazione, in merito alla capacità lavorativa ha concluso:

" (…) dal

punto di vista strettamente neurologico, prendendo in considerazione

l’emicrania cronica, con almeno tre crisi alla settimana, che passano

parzialmente con la presa di Maxalt, dal punto di vista medico-teorico

valuterei un’incapacità lavorativa per questo problema non superiore al 30%,

presenza inoltre di disturbi cronici a livello lombo-sacrale e cervicale, con

sicuramente un aumento dei dolori in posizione eretta o camminando a lungo, in

presenza di alterazioni statico-degenerative, per cui, dal punto di vista

strettamente neurologico, arriverei ad un’incapacità lavorativa del 50%. (…)”

Pendente causa

l’assicurato ha prodotto una valutazione neurologica del 17 febbraio 2017 a

cura della dr. ssa __________.

Diagnostica “un’emicrania

senza aura cronica, esaminata una risonanza magnetica (attestante grossolona

cisti aracnoidea cerebellare sx, alterazione di segnale a livello cereberellare

sx, DD: artefatto vs malformazione vascolare)”, la specialista ha

evidenziato:

" (…)

ANAMNESI:

Il paziente lamenta cefalee quasi quotidiane da ormai anni. Queste

sono caratterizzate da un dolore pulsatile, a volte più a dx, a volte più a sx,

in intensità molto elevata: 8 a 9-10/10 e accompagnate da fono e fotofobia,

nausea e peggioramento dei sintomi al movimento.

Se il paziente non assume un triptano, il dolore non cessa e può durare

fino a 72 ore legandolo al letto. Non vi sono sintomi neurologici

accompagnatori (aura) prima o durante la cefalea che a questo punto si può

ritenere di carattere emicranico. Il paziente, che è già stato visitato da un

altro neurologo e che conosce dunque la diagnosi di emicrania, aveva già

provato quasi tutti i trattamenti classici per il trattamento di fondo

dell'emicrania e nella fattispecie: medicamenti antiepilettici e antidepressivi

ma non betabloccanti, che gli ho prescritto e che oltre a non essere efficaci,

sono stati smessi per effetti secondari a livello della sfera sessuale.

Fortunatamente, per quanto riguarda le crisi emicraniche, queste vengono

placate in circa i 2/3 dei casi con i triptani. Nonostante l'anamnesi normale

non deponesse per un'emicrania secondaria, allo status si mettevano in evidenza

dei minimi segni cerebellari a sx; ho dunque voluto che il signor RI 1

beneficiasse di una RM cerebrale. Questa ha mostrato una ciste aracnoidea

pericerebellare sx, che a mio avviso non ha un significato patologico, nonché

un'alterazione di segnale cerebellare sx, che potrebbe essere spia di una

malformazione vascolare e che necessiterebbe, con una certa urgenza, di essere

approfondita. Ho spiegato l'importanza di tutto ciò al paziente, che allo stato

attuale è stanco e preoccupato e non trova la forza di pensare ad altri esami.

CONCLUSIONE:

Il signor RI 1 soffre di un'emicrania cronica e dunque

particolarmente invalidante e necessiterebbe di ulteriori indagini nonché

trattamenti, in quanto questa patologia, come nota, può ed è in questo caso

invalidante e distruttiva per quanto riguarda la qualità della vita sia in

Considerandi

ambito privato che professionale.” (Doc. D)

Con scritto 13 marzo 2017

il dr. __________ ha preso posizione in merito al succitato rapporto:

" (…) la

presenza di cefalee, in parte dal carattere emicranico, cefalee già presenti

fin da bambino, da quanto mi aveva descritto l'Assicurato, aumentate di

frequenza nel corso degli ultimi anni, apparentemente tendono a regredire con

la presa di Triptani: bisognerebbe sapere se non esiste un abuso di questi

medicamenti, che se presi più di 8 volte al mese possono provocare

assuefazione, come tutti gli altri antalgici.

L'Assicurato è stato nel frattempo seguito dal punto di vista

neurologico dalla Dottoressa __________, FMH in Neurologia a __________, che ha

confermato la natura emicranica delle cefalee, piuttosto croniche attualmente,

sempre piuttosto ribelli ad ogni tipo di trattamento preventivo. Un recente

trattamento con betabloccanti è stato interrotto dall'Assicurato

immediatamente, denunciando degli effetti secondari; consumo di Triptani abbastanza

efficaci: nel rapporto non si parla di frequenza delle crisi, nè della

frequenza di assunzione dei Triptani stessi. (…)” (Doc. XVIII/2 pag. 1)

Poi ha aggiunto:

" (…) La

Dottoressa aveva richiesto anche una MRI cerebrale il 6.2.2017 alla Clinica di __________

di __________, dove si descrive la presenza di una grossolana ciste aracnoidea

cerebellare sinistre, nonché un'alterazione di segnale dopo somministrazione di

mezzo di contrasto a livello della regione cerebellare di sinistra, nella DD un

artefatto di movimento, non si può escludere tuttavia con certezza una

malformazione vascolare: in tutti i casi non sono descritti esiti di pregresse

emorragie locali.

La Dottoressa __________ descriveva anche dei "minimi segni

cerebellari sinistri" che non vengono tuttavia descritti.

Ricordo che in passato era stato esaminato dal Dottor __________,

FMH In Neurologia a __________ e anche all'esame eseguito dal sottoscritto il

13.11.2015

non avevo messo in evidenza nessun deficit sospetto di natura

cerebellare in particolare le prove di Romberg e Unterberger erano normali così

come le prove di coordinazione e il tono muscolare.

L'Assicurato mostrava solo una marcia prudente ma senza

asimmetrie, riusciva a camminare anche a funambolo, sulle punte e sui talloni,

con gli occhi chiusi, senza problemi.

Non ho avuto a disposizione le immagini della MRI in questione.

Ricordo che le cisti aracnoidee sono solitamente di origine

congenita, e, pur essendo quasi sempre di dimensione abbastanza rilevanti, non

comportano necessariamente deficit neurologici. In assenza di segni di

ipertensione intracranica o di compressione del sistema ventricolare, non

provocano cefalee, in particolare dal carattere emicranico.

Per quel che concerne la piccola alterazione descritta dopo

somministrazione di Gadolinio, potrebbe trattarsi di una piccola

malformazione venosa, senza segni diretti o indiretti di pregressa emorragia

locale, per cui senza rapporto con le crisi di emicrania stesse.

Per quel che concerne la capacità lavorativa, nel 2015, per la

frequenza dell'emicrania, da come descritto, solamente per le stesse, avevo

previsto una capacità lavorativa del 70%, considerando gli altri fattori, a

livello del rachide, valutavo una capacità lavorativa, dal punto di vista

strettamente neurologica del 50%, quindi superiore alla capacità lavorativa poi

decisa globalmente.

Da quanto viene descritto dalla Dottoressa __________, la

frequenza delle cefalee non sembra essere aumentata e le stesse sono

controllate con la presa di Triptani. Alla componente emicranica eventualmente

anche associata una componente tensiva e spondilogena.

In conclusione il reperto e la MRI cerebrale non modificano il grado

di capacità lavorativa dell'Assicurato.” (sottolineature del redattore; doc.

XVIII/2 pag. 1-2)

Ora, con riferimento alle

osservazioni 25 aprile 2017 del ricorrente riguardo alla frequenza delle emicranie,

nelle succitate osservazioni del 13 marzo 2017 il dr. __________ sostiene che

nel rapporto della dr.ssa __________ “… non si parla di frequenza delle

crisi, ne è di frequenza di assunzione di Triptani …”, mentre la stessa specialista

aveva scritto che “.. il paziente lamenta cefalee quasi quotidiane”

(sottolineatura del redattore) senza comunque specificare la posologia di

Triptani. La dr.ssa __________ precisa poi che le crisi emicraniche “…vengono

placate in circa i 2/3 dei casi con i triptani” ed il dr. __________ evidenzia

che “ da quanto viene descritto dalla Dottoressa __________, la frequenza

delle cefalee non sembra essere aumentata e le stesse sono controllate

con la presa di Triptani” (sottolineatura del redattore).

Va qui ricordato che al

momento della perizia SAM l’assicurato aveva dichiarato di soffrire di

emicrania con episodi da uno a tre settimanalmente (cfr. pag. 452 incarto AI), ciò

che è stato fra l’altro menzionato anche dal dr. __________ nell’anamnesi (“…

cefalee pulsanti … diventate sempre più frequenti, e nettamente costanti da 10

anni, almeno 2.3 volte la settimana, durano 8-12 ore ...”, pag. 493 incarto

AI) il quale aveva del resto precisato che quale medicamento il ricorrente prendeva

Maxal 2-3 volte per settimana che “sembra ridurre nettamente il tempo di

durata delle crisi” (pag. 495 incarto AI).

Quindi, se si vuol

considerare – per ipotesi di lavoro – quanto attestato la prima volta il 17

febbraio 2017 dalla dr.ssa __________ (e ribadito nel rapporto 12 maggio 2017

prodotto in sede di dibattimento pubblico; XXIII/1) quale peggioramento delle

cefalee rispetto alla situazione valetudinaria riscontrata in ambito SAM, va

ricordato che secondo costante

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della

vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento

della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag.

220.

con riferimenti), in casu 17 ottobre 2016.

Ciò non toglie che, come

visto sopra, nella presa di posizione 13 marzo 2017 il dr. __________ ha

convincentemente spiegato, seppure non disponendo della MRI, che i .inimi

segni cerebellari sinistri” (“La

Dottoressa __________ descriveva anche dei "minimi segni cerebellari

sinistri" che non vengono tuttavia descritti. Ricordo che in passato era

stato esaminato dal Dottor __________, FMH In Neurologia a __________ e anche

all'esame eseguito dal sottoscritto il 13.11.2015 non avevo messo in evidenza

nessun deficit sospetto di natura cerebellare in particolare le prove di

Romberg e Unterberger erano normali così come le prove di coordinazione e il

tono muscolare. L'Assicurato mostrava solo una marcia prudente ma senza

asimmetrie, riusciva a camminare anche a funambolo, sulle punte e sui talloni,

con gli occhi chiusi, senza problemi”), le cisti aracnoidee (“Ricordo

che le cisti aracnoidee sono solitamente di origine congenita, e, pur essendo

quasi sempre di dimensione abbastanza rilevanti, non comportano necessariamente

deficit neurologici. In assenza di segni di ipertensione intracranica o di

compressione del sistema ventricolare, non provocano cefalee, in particolare

dal carattere emicranico”) e la piccola alterazione derivata dopo la

somministrazione del liquido di contrasto (“Per quel che concerne la piccola

alterazione descritta dopo somministrazione di Gadolinio, potrebbe trattarsi di

una piccola malformazione venosa, senza segni diretti o indiretti di pregressa

emorragia locale, per cui senza rapporto con le crisi di emicrania stesse”)

riportati dalla dr.ssa __________ nel referto del 13 novembre 2016 non apportano

alcun nuovo elemento medico suscettibile a modificare la sua valutazione

peritale (“In conclusione il reperto e la MRI cerebrale non modificano il grado

di capacità lavorativa dell'Assicurato”).

2.7.4

Infine, l’assicurato sostiene

che non sono stati esaminati i problemi visivi, l’instabilità di deambulazione

ed i problemi alle ginocchia (ricorso punto no. 6 pag. 10).

A tal riguardo è

sufficiente fare riferimento a quanto rilevato in sede di risposta dall’Ufficio

AI:

" (…) L'aspetto

oftalmologico non stato ulteriormente indagato in considerazione delle conclusioni

rese dal dr. med. __________ nel rapporto agli atti del 21 giugno 2014, senza

indicazione di inizio di trattamento ipotensivo e controllo tra un anno (cfr.

perizia del SAM, inc. Al, doc. 194, pag. 444/632 e pag. 452/632 con indicazione

che "(...) È conosciuto un tono oculare aumentato non trattato.

Presbiopia incipiente. Controlli oftalmologici annui (vedasi atti)").

La problematica alle ginocchia è stata adeguatamente verificata e

discussa nella perizia SAM (cfr. perizia del SAM, inc. Al, doc. 194, pag.

452/632, con indicazione di "(...) Nessun dolore alle ginocchia, ma

scricchiolii. Scendendo le scale accusa più dolori alla lombare" e

pag. 463/632 con indicazione che "(...) Non vi sono limitazioni

significative per le ginocchia e può inginocchiarsi, salire e scendere le scale

senza grandi difficoltà. Non sono più presenti le limitazioni determinate dalle

patologie alle ginocchia."); tale aspetto era già stato approfondito

nella perizia reumatologica precedentemente svolta dal dr. med. __________

(cfr. perizia citata, inc. Al, doc. 140).

L’assicurato sostiene

inoltre come l’amministrazione non abbia affrontato la problematica legata alla

sindrome da dolore somatoforme (punto no. 11 del ricorso).

A tal riguardo, rettamente

nella risposta l’Ufficio AI ha evidenziato che i periti del SAM non hanno

ravvisato elementi medici per porre la succitata diagnosi, sia con o senza

influsso sulla capacità lavorativa. Del resto dai vari rapporti medici presenti

agli atti, compresi quelli dei medici curanti, non risulta posta la diagnosi di

sindrome somatoforme.

Va infine rilevato che

nella perizia reumatologica il dr. __________ ha precisato che “… non vi

sono tutti i tender points necessari per la diagnosi di una fibromialgia

primaria” (pag. 489 incarto AI).

2.7.5

Da ultimo, i periti del SAM,

unitamente agli specialisti esterni, hanno proceduto ad una discussione globale

(“Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione tra i

medici periti e tra la Dr.ssa med. __________, il Dr. med. __________ ed il Dr.

med. __________ in data 22.2.2016 alle ore 11:50, tramite teleconferenza”;

pag. 458 incarto AI) e concluso “… per integrare e parzialmente sommare tra

di loro le varie limitazioni della capacità lavorativa a livello somatico e

psichiatrico “ (pag. 465 incarto AI). Essi hanno poi proceduto a rispondere

alle domande peritali standard riguardo le conseguenze sulla capacità

lavorativa (punto no. 8 della perizia) e sulla capacità d’integrazione (punto

no. 9 della perizia).

In conclusione, viste

quindi le affidabili e concludenti risultanze della perizia SAM, alla quale va

conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA

ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2

e i riferimenti ivi citati), che il ricorrente, sino al momento della

decisione contestata, è abile al 50% in attività adeguate.

Questo Tribunale ritiene

altresì che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di una perizia giudiziaria come da richiesta del

ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8

Dal profilo economico,

l’assicurato contesta l’esigibilità in attività adeguate rilevando come la

perizia SAM non menzioni le possibilità concrete di lavoro indicando unicamente

che potrebbero entrare in considerazione attività leggere. Sostiene inoltre che

non sono ipotizzabili attività da svolgere, tenuto conto che non possiede una

formazione, delle limitazioni fisiche riconosciute in perizia, delle affezioni

di cui è portatore – in particolare quella psichiatrica – e vista l’assenza prolungata

dal mercato del lavoro.

Va

innanzitutto rammentato che il concetto d’invalidità è riferito ad un

mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta

implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità

dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in

una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276

consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995

no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo

le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96;

SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno,

un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo

è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di

mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella

contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Ora, nel caso in esame nel

rapporto 5 ottobre 2016 il consulente in integrazione professionale ha indicato

i motivi per cui non riteneva proponibile una riqualifica ed altre misure professionali

in grado di aumentare sensibilmente la capacità di guadagno, rimanendo a

disposizione per valutare un aiuto al collocamento (pag. 560 incarto AI).

Solo in occasione del

dibattimento pubblico è stata prodotta una nota del succitato consulente,

datata 4 settembre 2017, del seguente tenore:

" A

complemento del rapporto SIP del 05.10.2016, per quanto concerne le attività

adeguate che l’A. è ancora in grado di svolgere, a titolo di esempio, possono

essere prese in considerazione attività semplici e non qualificate, nella quali

dopo un breve periodo d’introduzione l’attività potrà essere svolta in

autonomia.

Possono entrate in considerazione attività quali: imballaggio e

controllo in una fabbrica, aiuto amministrativo, lavori di archivio e vendita

in piccolo commerci/negozi” (XXII/3). quale esempio di attività semplice e

ripetitiva, quella di operaia generica al dettaglio.”

(doc. 77 incarto AI)

Ora, da una parte la

succitata valutazione andava espressamente fatta al più tardi con l’emanazione

della decisione contestata, dall’altra parte non va dimenticato che prendendo

in considerazione, ai fini del raffronto dei redditi, quale reddito da invalido

i dati salariali statistici (cfr. consid. 2.9.2) l’amministrazione aveva già

(implicitamente) proceduto alla valutazione sull’esigibilità lavorativa in

attività adeguate.

Va inoltre rilevato che la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni

che consentono il

cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra

le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente

confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto

2008.

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Del resto, nell'industria

e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più

spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e

sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, pag. 49 consid. 3b; RCC 1991, pag. 332

consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3). Anche

in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori

ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

Attività che nel caso

concreto dal punto fisico possono essere considerate rispettose delle limitazioni

funzionali dovute alle patologie del rachide (cfr. consid. 2.4), come lo sono

tenuto conto anche delle limitazioni d’ordine psichico visto che non

necessitano di una formazione e di capacità organizzative.

2.9

Occorre ora procedere alla

graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il

cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

2.9.1

Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado

di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag.

325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà

in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame, per il

reddito da valido (rimasto incontestato) l’Ufficio AI ha utilizzato i dati

statistici (relativi alla categoria 05-34, settore 2 produzione), cosi come del

resto è stato fatto in occasione della decisione di rendita del 12 ottobre 2008

(pag. 210 incarto AI).

Ne consegue che il dato di

fr. 68'496.-- va confermato.

2.9.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale

federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,

l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari

(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le

sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.

4.6.2

del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

Nel giudizio 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale

federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo

federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010

della rilevazione della struttura dei salari (RSS),

considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4

gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la

cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.

lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la

quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento

della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e

9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

Nel caso di

specie, l’Ufficio AI ha preso in considerazione i dati salariali statistici del

2012, disponibili a quell’epoca, aggiornandoli al 2014 (pag. 547 incarto AI).

Tenuto conto della residua capacità lavorativa del 50% e di una riduzione del

reddito del 10%, il reddito da invalido è stato definito in fr. 29'776.--.

Prendendo

ora i dati statistici del 2014, l’assicurato, lavorando al 100% in un’attività

semplice e ripetitiva (livello di competenze 1), percepirebbe un salario di fr.

5’312.-- al mese per 40 ore settimanali, pari a fr. 63’744.-- annui, che

riportato a 41.7 ore (media svizzera) ammonta a fr. 66'453.-- (5'537,75 x 12 =

66'453).

Applicata la

riduzione del rendimento del 50% per le limitazioni determinate a livello

medico e del 10% per la necessità di svolgere unicamente attività leggere, il

reddito da invalido (stato 2014) corrisponde quindi a fr. 29'903,85.

L’assicurato

contesta il tasso di riduzione del 10% sostenendo che l’Ufficio AI “…

avrebbe dovuto tener conto della situazione personale e professionale

dell’assicurato e accordare una riduzione sociale del 25%, stima massima che si

giustifica dalla difficile situazione del ricorrente, affetto da malattia

fisica e psichica e quindi difficilmente collocabile, ampiamente descritta nel

presente memoriale. Non averlo fatto configura un’errata applicazione del diritto

(cfr. ricorso punto no. 19, pag.18).

Dagli atti

risulta che l’Ufficio AI invece ha tenuto conto delle circostanze personali e

professionali per riconoscere una riduzione del 10% dovuta al fatto che

l’assicurato può accedere solo ad attività leggere, escludendo altri fattori

(cfr. a tal riguardo rapporto 28 settembre 2016 del consulente in integrazione

professionale; pagg. 549 e 550 incarto AI).

Va infine ricordato che la

riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "…

di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del

lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova

inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il

pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al

danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr.

STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad

art. 28a n. 100 e segg.), ciò che manifestamente non è il caso in esame.

Visto sopra, tenuto conto

del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una

decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in

questione, l’amministrazione abbia debitamente tenuto conto degli effetti

legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.

2.9.3

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 68'496.-- con quello da invalido di fr. 29'903,85.--, si ottiene un

grado d’invalidità del 57% ([68'496 - 29'903,85] x

100.

: 68'496 = 56,34% arrotondato, conformemente

alla DTF 130 V 121, al 57%.

L’Ufficio AI ha pertanto

rettamente ripristinato, dopo la rendita intera temporanea, il diritto alla

mezza rendita.

La decisione contestata merita

conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.10

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale

ha tuttavia postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

A norma dell’art. 3 cpv. 1

Lag, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si

estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle

tasse e spese processuali (e all’ammissione al gratuito patrocinio).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria (in casu senza gratuito

patrocinio) sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,

372.

consid. 5b e riferimenti).

Nella presente fattispecie,

dagli atti allegati alla richiesta di assistenza giudiziaria risulta che dal

luglio 2015 l’assicurato percepisce al mese fr. 695.-- di mezza rendita AI e

fr. 2’013.-- di prestazioni complementari (tolti fr. 434.-- per il premio cassa

malati). Le entrate complessive ammontano quindi a fr. 2’708.--.

Per quanto riguarda il

calcolo del fabbisogno, deve essere applicato l’importo base mensile per

coniugi di fr. 1’200.-, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.

Tale importo comprende già

le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute,

oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta

l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009).

Bisogna, poi, tenere conto

del canone di locazione di fr. 1’150.-- (non computabile il premio afferente

all'assicurazione obbligatoria perché versato dalla PC). Altre spese indicate

non sono computabili, quali debiti privati. A suo carico il ricorrente ha comunque

un attestato di carenza beni di fr. 15'287.55 rilasciato nell’agosto 2008. l’assicurato.

Si

ottiene, quindi, un onere mensile globale di fr. 2’350.--

Inoltre va tenuto conto

del fatto che all’importo di base determinato in riferimento alla Tabella per

il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va

aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia nel caso particolare fr. 180.-- sino

a fr. 300.-- conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04

del 20 settembre 2004.

In casu, partendo quindi

da un onere complessivo massimo di fr. 2'530.-- (2'350 + 180) rispettivamente

fr. 2'650.-- (2'350 + 300) da un lato, e entrate di fr. 2’708, si ottiene

comunque un’eccedenza mensile di fr. 200.-- rispettivamente di fr. 58.--.

Vista la situazione

finanziaria globale dell’assicurato, si può ritenere dato uno stato

d’indigenza.

Ritenuto inoltre che l’assicurato non possiede le necessarie conoscenze

giuridiche e che il ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale,

del tutto privo di possibilità di esito sfavorevole, la domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio merita accoglimento, riservato l'obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro

migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5; art. 6 Lag).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.

3. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono a carico del ricorrente. A seguito dell’esonero dal pagamento

delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti