32.2016.134
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20 gennaio 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.134
rg/sc
Lugano
20 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 ottobre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 26 ottobre 2016,
l’Ufficio AI – dopo aver affettu-ato accertamenti medici (raccolta di atti
medici e valutazione peritale da parte della dr.ssa __________ del Servizio di
riabilitazione di __________) e aver verificato (telefonicamente) presso la
dr.ssa __________, indicata dall’assicurato quale specialista presso cui era
prevista una visita neurologica, che in realtà non vi era stata alcuna
richiesta di visita da parte dell’assicu-rato – ha negato a RI 1 il diritto a
prestazioni (rendita e provvedimenti integrativi) non raggiungendo il grado
d’in-validità, stabilito in applicazione del metodo ordinario (27%), il minimo
pensionabile (40%) e non entrando per il resto in con-siderazione – come da
valutazione CIP – l’adozione di provvedimenti professionali;
- contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurato rappresentato dall’avv. RA 1. Rimprovera
all’amministra-zione un accertamento lacunoso e frettoloso dei fatti per non
aver in particolare essa verificato, interpellando (non solo telefonicamente)
la neurologa dr.ssa __________ presso cui era prevista una visita neurologica,
la necessità di ulteriori indagi-ni mediche da mettere in atto prima di emanare
una decisione;
- il 6 dicembre 2016 il
patrocinatore dell’insorgente a fatto pervenire al Tribunale una e-mail che
conferma la convocazione dell’assicurato (su indicazione della dr. __________)
in data 13 gennaio 2017 per un consulto presso il Servizio di urologia della
Clinica __________ (IV/1);
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha dichiarato di aver ricevuto in data 7 dicembre 2016 due
rapporti medici della dr.ssa __________, datati 28 ottobre 2016 rispettivamente
2 dicembre 2016, osservando al riguardo come, alla luce di tale nuova
documentazione, a giudizio del SMR nel frattempo interpellato, “si impone
rivalutazione peritale in ambito MEDAP con valutazione reumatologica,
psichiatrica e neurologica per definire la residua esigibilità lavorativa”
e concludendo quindi con la richiesta di rinvio degli atti per nuovi
accertamenti medici;
- con scritto 29 dicembre 2016
l’insorgente, dopo aver evidenziato come l’amministrazione non avrebbe dovuto
limitarsi a verificare telefonicamente se fosse effettivamente stato fissato un
appuntamento per una valutazione presso la dr.ssa __________, ribadisce la
propria richiesta di annullamento della decisione impugnata e produce inoltre
uno scritto nel quale il reumatologo dr. __________ certifica di aver fissato
un appuntamento a RI 1 in data 15 febbraio 2017 per una visita specialistica
(VIII);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicher-heit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso
concreto dai rapporti medici della dr.ssa __________ allestiti dopo
l’emanazione della decisione di diniego del 26 ottobre 2016 emerge, come
evidenziato dall’amministrazione e per essa dal medico SMR, la necessità di
procedere ad un accertamento medico pluridisciplinare (reumatologico, psichiatrico
e neurologico) al fine di valutare l’effettiva capacità al lavoro
dell’assicurato.
La specialista
in neurologia ha infatti attestato:
"
(…)
Valutazione neurologica del 28.10.2016
Diagnosi principale
Lombosciatalgia bilaterale, predominanza sinistra,
clinicamente di origine pseudoradicolare, in corso di rivalutazione diagnostica
in paziente con:
-
stato dopo decompressione e
fissazione transpeduncolare da L3 a L5 per claudicato neurogena sx>dx
(20.08.2015);
-
impingement femoro-acetabolare
bilaterale.
Anamnesi
Paziente finora in buona salute, 53-enne, di
professione muratore. Da circa due anni ha iniziato ad accusare dolori agli
arti inferiori e al rachide, presenti sia durante il lavoro che nei cambi di
postura (la mattina faceva fatica ad alzarsi dal letto, aveva difficoltà a
mobilizzarsi dopo essere rimasto seduto a lungo ecc.). Il dolore irradiava
specialmente alla gamba sinistra, fino alla pianta del piede. È rimasto inabile
al lavoro e poi è stato licenziato.
Si è rivolto a te ed è stato operato; dopo l'operazione
inizialmente il dolore sembrava migliorato, poi è progressivamente riapparso.
Si tratta di dolore che irradia dalla regione lombare fino alla pianta del piede,
appare sia quando cammina (riesce a camminare 30 minuti), sia quando rimane
seduto. Da sdraiato il dolore si attenua fino a scomparire, ma riappare dolore
lombare quando si gira nel letto.
Si è aggiunto anche un dolore alla gamba destra, che si
irradia sempre alla pianta del piede. Il dolore lombare lentamente si è esteso
anche in sede dorsale, con importante limitazione dei movimenti. A volte quando
piega la schiena in avanti avverte una sensazione di scossa che si irradia
lungo il rachide fino alla regione dorsale e poi alle gambe.
Il paziente riferisce di non riuscire ä piegarsi in
avanti, deve farsi aiutare dalla moglie a infilarsi le calze e i pantaloni. Fa
fatica a lavarsi.
È stato già valutato da un ortopedico che ha escluso
una coxartrosi, ma ha mostrato un confitto coxofemorale; una infiltrazione
all'anca ha portato a lieve e transitorio sollievo.
La fisioterapia è stata poco efficace. Riferisce umore
depresso, si isola, preferisce stare da solo, anche quando la moglie torna a
casa ha paura di confrontarsi con lei perchè si sente in colpa per la perdita
del lavoro; ha un piccolo orto a __________ del quale non si è più occupato, ma
ci trascorre molte ore al giorno, da solo seduto o passeggiando, parla da solo,
pensa alla sua situazione, piange spesso, si dichiara molto triste e
preoccupato.
Riferisce pollachiuria e difficoltà erettive insorti
sempre dopo l'intervento.
È in attesa di una decisione Al. Si è sottoposto ad una
perizia eseguita dalla dr.ssa __________ ed è motto preoccupato per l'esito
perchè la perizia l'ha giudicato abile al 95% in attività adatta.
In attesa di visita psichiatrica, al momento si
sottopone a psicoterapia presso Studio __________ a __________.
Esame neurologico mirato
Paziente molto sofferente, umore depresso, piange
spesso durante la visita, sofferente nei movimenti spontanei. Cambia spesso
posizione durante raccolta anamnestica. Nervi cranici ed arti superiori nella
norma. Spurling e Lhermitte negativi.
Peso 86 kg, alt 166, addome globoso. Trofismo degli arti
inferiori preservato. Pseudolasegue bilaterale, Lasègue inverso negativo,
movimenti delle anche dolenti, anteroflessione del tronco limitata a pochi
gradi per dolore, muscolatura paravertebrale motto dolente al tatto, ROT
presenti, simmetrici, fatica a camminare sulle punte, cammina sui talloni. Il
paziente fa molta fatica a girarsi sul lettino, presenta dolori alla palpazione
della articolazione sacro-iliaca, non dolori al trocantere, non dolori sulle
masse muscolari degli arti inferiori. Forza muscolare normale al testing
selettivo, sensibilità superficiali e profonde preservate.
Valutazione
Il paziente lamenta quindi persistenza di dolori
lombari e lombosciatalgici che hanno carattere prevalentemente pseudoradicolare
(peggiorano dopo inattività prolungata) e non si associano a deficit
sensitivo-motori ma ad una importante limitazione dei movimenti del rachide
(secondaria alla fissazione su 3 livelli, ma con una componente antalgica
importante) e dolenzia alla palpazione delle inserzioni tendinee specialmente
in regione sacro-iliaca.
Si associa stato depressivo molto importante, con umore
depresso e tendenza ad isolarsi, per il quale è già iniziata una presa a carico
psichiatrica e psicoterapeutica, che può aver giocato un ruolo nella cronicizzazione
del dolore.
Si associano disturbi urinari che non sembrano in
relazione con l'intensità del dolore e per i quali consiglio una valutazione
specialistica.
Da parte mia ho previsto ancora una RMN lombare di
controllo, una RX del rachide ed un esame elettromiografico, in occasione del
quale rivedrò il paziente per discutere ulteriore procedere terapeutico in
funzione dei risultati. Se si confermasse l'assenza di un coinvolgimento
radicolare nella sintomatologia algica, una valutazione reumatologica potrebbe
rivelarsi indicata, anche una riabilitazione stazionaria a __________ potrebbe
accelerare il recupero.
Ti terrò informato in merito.
Al momento il paziente rimane inabile al 100% come
muratore, la capacità lavorativa in attività adatta dipenderà chiaramente anche
dall'esito del bilancio diagnostico previsto e dall'andamento dello stato
depressivo, che al momento sembra molto importante.” (doc. VI/1)
" (…)
Valutazione
neurologica del 25.11.2016
Diagnosi
principale
Lombosciatalgia
bilaterale, a predominanza sinistra, di origine pseudoradicolare all'arto
inferiore dx, dolore neuropatico in territorio L5-S1 sx.
- stato dopo decompressione e fissazione
transpeduncolare da L3 a L5 per claudicatio neurogena sx>dx (20.08.2015);
- impingement
femoro-acetabolare bilaterale ,
- RMN lombare del 11.11.2016: discopatia da L2 a S1,
spondilodesi da L3 a L5, assenza di compressioni radicolari;
- ENMG sofferenza neurogena cronica e acuta in
territorio radicolare L5 e S1 sx;
- grave
stato depressivo reattivo con tendenza a isolamento sociale
- disturbi
urinari in corso di indagini.
Anamnesi
Non
ritorno sull'anamnesi dettagliata descritta nel mio precedente rapporto.
Il
paziente torna in data odierna per discutere esito della RMN lombare e per
eseguire un esame elettroneuromiografico. Riferisce persistenza di dolori già
descritti durante la mia precedente valutazione. Ha eseguito una Rx del rachide
e una RMN che mostrano corretto posizionamento del materiale di osteosintesi e
assenza di significative compressioni lombari in atto. Il paziente ha iniziato
un percorso di sostegno psicologico, ma tutt'ora lamenta una importante
depressione del tono dell'umore con tendenza a isolarsi in casa, paura di non
essere creduto.
(…)
Conclusioni
Clinicamente
il paziente lamenta quindi una lombosciatalgia bilaterale, che a destra ha
caratteristiche psedudoraricolari, mentre a sinistra vi è una sofferenza
radicolare cronica e acuta evidenziata dall'EMG in territorio L5 e S1 che
spiega lentezza del recupero post-operatorio e persistenza di dolori radicolari
nonostante l'assenza di una compressione sulla RMN di controllo.
Dal punto
di vista lavorativo non concordo assolutamente con la valutazione della dr.ssa __________
che ha stilato la perizia fisiatrica, sia perché essa non prendeva in
considerazione le componenti neurologiche della problematica del paziente nè la
sua situazione psichica (non proponendo neppure accertamenti specialistici in
tal senso o esami radiologici di controllo). Inoltre non mi pare realistico
concedere 1 minuto per le pause per la verticalizzazione in un paziente che
presenta una limitazione della mobilità lombare di entità osservata durante la
mia valutazione.
Infine,
un limite di sollevamento pesi di 5 kg corrisponde ad un lavoro di tipo puramente
amministrativo, non proponibile in un paziente di professione muratore e non di
madrelingua italiana.
È chiaro
che il paziente sia inabile allo svolgimento del lavoro precedente in maniera
definitiva; per valutare la capacità lavorativa residua in attività adatta ritengo
indicato procedere ad una perizia multidiscipilnare neurologica, psichiatrica e
reumatologica e consiglio al curante e al paziente di richiedere all'Assicurazione
Invalidità di affidare tale compito Centro Perizie mediche di __________.
Parallelamente
il paziente dovrebbe essere valutato anche dal punto di vista urologico, lo
invio al dr. __________ presso la Clinica __________, per un parere sull'origine
dei disturbi urinari che presenta, non spiegato dalle problematiche lombari.
Dal punto
di vista terapeutico consiglio intensificare fisioterapia e instaurare presa a
carico reumatologica. Il paziente ha già iniziato una terapia antidepressiva
con l'effetto sulla soglia del dolore. Lo indirizzo al dr. __________ per una
valutazione reumatologica e richiedo alla Cassa Malati copertura dei costi di
un trattamento fisioterapico in regime di Day Hospital.” (doc. VI/2);
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein
in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, come detto, si giustifica l’annullamento del querelato provvedimento
con retrocessione degli atti all’am-ministrazione affinché
proceda, come detto, ad una valutazio-ne peritale pluridisciplinare rendendo in
seguito una nuova decisione sul diritto di RI 1 a prestazioni;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- l’insorgente, come detto –
rimprovera all’amministrazione di aver accertato i fatti in maniera lacunosa e
incompleta.
L’Ufficio AI non avrebbe
segnatamente verificato in maniera corretta – contattando cioè per iscritto la
dr.ssa __________ e non accontentandosi di interpellare telefonicamente la sua
segreteria – la necessità (attestata poi nelle more della presente procedura
tramite la produzione dei due citati rapporti della specialista) di eseguire
accertamenti pluridisciplinari già nel corso della procedura amministrativa e
quindi prima di emanare la contestata decisione.
Al riguardo è bene ricordare
che se da un lato sussiste l’obbligo per l’amministrazione, in virtù del
principio inquisitorio, di costatare d’ufficio i fatti pertinenti ed
intraprendere quindi tutti gli accertamenti necessari (art. 43 cpv. 1 LPGA; DTF
122 V 158, 125 V 195), d’altro lato all’assicurato incombe l’obbligo di
collaborare nell’accertamento dei fatti (art. 43 cpv. 2 LPGA; DTF 122 V 158,
121 V 210). V’è quindi da chiedersi se l’amministrazione abbia in concreto
messo in atto tutte le verifiche necessarie a chiarire la fattispecie rispettivamente
se l’assicurato abbia dal canto suo sufficientemente collaborato
nell’assunzione dei mezzi probatori atti a dimostrare l’asserita prevista visita
specialistica presso la dr.essa __________, i cui esiti sarebbero stati
decisivi per l’istruzione della pratica. La questione – non senza rilevare come in ogni caso l’assicurato
non risulti essersi premurato di fornire nell’ambito della procedura dinanzi
all’Ufficio AI valida prova atta a dimostrare quanto sostenuto (il certificato
prodotto in sede di osservazioni al progetto di decisione dell’8 settembre 2016
nulla riporta se non il nome della specialista e non dimostra pertanto alcunché,
cfr. doc. AI 28) – può rimanere indecisa.
Per giurisprudenza infatti anche in caso di accoglimento, come nella presente
fattispecie, di un gravame sulla base di nuovi mezzi di prova emersi solo in
sede ricorsuale ma che avrebbero potuto essere forniti in precedenza (la produzione
tardiva, solo in sede ricorsuale, di mezzi di prova decisivi nell’ambito di una
nuova domanda o domanda di revisione comporta invece la reiezione del gravame,
cfr. DTF 130 V 64, STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012), si giustifica – ed è ciò
che in concreto ha rilevanza pratica ed occorre considerare – l’attribuzione
di ripetibili alla parte ricorrente vincente in causa (sul punto Zünd/Pfiffner
Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich,
2009, § 34 n. 6 e ivi riferimenti);
- visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio
AI;
- all’insorgente, patrocinato
in causa da un avvocato, vanno come visto riconosciute congrue ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 26 ottobre
2016 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr.
1'500.-- per ripetibili (IVA compresa).
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti