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Decisione

32.2016.136

Decisione amministrativa di diniego di prestazioni quale sanzione per mancata presentazione di documenti da parte dell'assicurato. Ricorso respinto. Effetto devolutivo del ricorso

10 febbraio 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi compiti legali. Il cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce che la

decisione di ridurre o rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze

del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell’assicurato.

Al riguardo, nel Messaggio

concernente la modifica della LAI (5a revisione dell’AI) si legge che “il

capoverso 2 enumera gli obblighi la cui violazione può condurre a una riduzione

o a un rifiuto delle prestazioni senza che debba essere avviata una procedura

d’avvertimento e impartito un termine di riflessione. Nella fattispecie, si

tratta degli obblighi menzionati nell’arti-colo 3c capoverso 6, ma anche di obblighi

già sanciti nel diritto vigente, come l’obbligo di notificazione; inoltre,

potranno essere sanzionati anche l’ottenimento indebito o il tentativo di

ottenere indebitamente prestazioni dell’AI. Il capoverso 3 descrive, come

nell’assicurazione militare, in quali condizioni e in quale misura delle

prestazioni possono essere ridotte o rifiutate. Si tratta in particolare di

tener conto del grado della colpa e della situazione finanziaria

dell’assicurato” (FF N 30 del 2 agosto 2005, p. 4090).

Circa il nuovo tenore

dell’art. 7b cpv. 3 LAI, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, il Messaggio

concernente la modifica della LAI (6a revisione AI, primo pacchetto di misure) precisa

che “conformemente all’articolo 21 capoverso 4 LPGA, in caso di violazione

dell’obbligo di collaborare le prestazioni sono ridotte o rifiutate. L’attuale

articolo 7b capoverso 3 LAI stabilisce che la decisione di ridurre o di

rifiutare prestazioni deve «tener conto di tutte le circostanze del singolo

caso, in particolare del grado della colpa e della situazione finanziaria

dell’as-sicurato». In base alla DTF 114 V 316 l’ufficio AI deve basarsi in

primo luogo sul grado della colpa, decidendo però discrezionalmente nel rispetto

dei principi giuridici generali (p. es. il principio di proporzionalità). Il grado

della colpa e la gravità dell’infrazione sono pertanto un elemento importante

per decidere se ridurre o rifiutare una prestazione. La situazione finanziaria

dell’assicurato è invece soltanto uno dei vari elementi che possono essere presi

in considerazione, a seconda del caso, ai fini della decisione. L’esplicita

menzione di questo criterio gli conferisce un’importanza eccessiva, ragion per

cui il capoverso 3 va adeguato” (FF N 12 del 30 marzo 2010, pag. 1671).

2.4. Nel caso in esame, con scritto

6 aprile 2016 l’Ufficio AI, richia-mando quanto stabilito dall’art. 28 LPGA in

merito all’obbligo d’informazione, ha chiesto all’insorgente – che nella

richiesta di prestazioni aveva indicato di svolgere attività di muratore

indipendente – di fornire una serie di informazioni in merito al-l’attività

svolta (genere d’attività, ripartizione tra lavoro di direzione e attività

operative, numero dei dipendenti e distinta dei salari) nonché di produrre i

conti economici, i bilanci e le dichiarazioni fiscali relativi agli ultimi 5

anni (doc. AI 6).

Con lettera raccomandata 30

giugno 2016 l’Ufficio AI ha sollecitato l’assicurato a voler dar seguito alla

richiesta – rimasta inevasa – di cui al precedente scritto 6 aprile 2016,

facendo contestualmente presente che “conformemente all’art. 28 della Legge

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni so-ciali (LPGA)

l’assicurato e i suoi congiunti devono collaborare gratuitamente all’esecuzione

delle varie leggi d’assicurazio-ne sociale. Colui che rivendica prestazioni

assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare

i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Se l’assicurato

senza validi motivi si rifiuta di fornire le informazioni necessarie per

l’accertamento al diritto alle prestazioni l’Ufficio AI può pronunciarsi sugli

atti acquisiti all’incarto o emanare una decisione di non entrata in materia.

Ciò può comportare il rifiuto o la soppressione delle prestazioni (art. 43,

cpv. 3, LPGA, art. 7b, cpv. 2 lett. d LAI). Con questa com-minatoria le assegniamo

un ultimo termine di 10 giorni per produrre la documentazione o fornire

le informazioni richieste; caso contrario verrà emanato un progetto di

decisione di rifiuto o di soppressione delle prestazioni” (doc. AI 12).

Il 22 luglio 2016

l’amministrazione ha nuovamente inviato per posta semplice all’assicurato, che

non aveva provveduto a ritirare il plico raccomandato, suddetta comunicazione

del 30 giugno 2016.

Con progetto di decisione 1.

settembre 2016 – munito dell’in-dicazione circa la possibilità di presentare

nel termine di 30 giorni osservazioni al riguardo – ha respinto la domanda di

prestazioni, non avendo l’assicurato dato seguito alle reiterate richieste d’informazioni

(doc. AI 15).

Il 22 settembre 2016

l’amministrazione ha ritrasmesso per po-sta semplice all’assicurato il

summenzionato progetto di decisione (doc. AI 18).

Considerandi

Con decisione formale 21

ottobre 2016 l’Ufficio AI ha confermato, quale sanzione indicata nelle

precedenti diffide, il rifiuto di prestazioni facendo nuovamente rilevare come

nonostante i reiterati solleciti l’assicurato non abbia adempiuto al proprio obbligo

d’informare (doc. AI 21).

Dopo l’emanazione di

suddetta decisione, con scritto 3 novembre 2016 l’assicurato ha trasmesso

all’amministrazione le notifiche di tassazione 2011-2015.

Con lettera raccomandata 14

novembre 2016 all’assicurato l’Ufficio AI, facendo notare che la documentazione

trasmessa “non è sufficiente per poter annullare la nostra Decisione del 21

ottobre 2016”, ha nuovamente elencato i punti della richiesta d’informazioni

del 6 aprile 2016 rimasti ancora senza risposta, fissando un ulteriore termine scadente

il 25 novembre 2016 per produrre quanto richiesto (doc. 23) e facendo comunque presente

all’interessato la possibilità di impugnare la decisione del 21 ottobre 2016

dinanzi al TCA (doc. AI 23).

Il 21 novembre 2016

l’assicurato ha trasmesso all’amministra-zione la documentazione e le

informazioni mancanti (doc. AI 24). Nella medesima data l’assicurato ha pure

interposto (il presente) ricorso avverso la decisione di diniego del 21 ottobre

2016.

Con scritto 24 novembre 2016

un funzionario dell‘Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che, a seguito

della ricezione della documentazione richiesta, la decisione 21 ottobre 2016 è

stata annullata (doc. AI 26).

2.5

Con l’inoltro del gravame in

rassegna e in virtù quindi dell’effetto devolutivo del medesimo (sul punto

Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons

Zürich, 2009, § 19 Nr. 9) competente a – se del caso – annullare la decisione

impugnata del 21 ottobre 2016 è lo scrivente Tribunale quale autorità di

ricorso e non, come erro-neamente indicato nella risposta di causa,

l’amministrazione, la quale non risulta aver fatto corretto uso della facoltà,

che in sé le spettava, di riconsiderare – annullandola formalmente – pendente

lite la propria decisione (non risulta infatti agli atti l’emanazione di una

decisione formale di riconsiderazione ma una semplice comunicazione firmata

solo dall’addetto agli assicurati; sulla competenza decisionale e i diritti di

firma dell’Ufficio AI cfr. STCA 32.2011.218 del 29 novembre 2012).

Nel merito, viste le

risultanze suesposte questo Tribunale deve concludere che – essendo i dati economici fondamentali nel

caso concreto per poter esaminare e determinare il diritto a prestazioni – omettendo di trasmettere in tempo utile le informazioni

e la documentazione richiestagli con lettere 6 aprile 2016 e 30 aprile 2016

(quest’ultima munita di comminatoria relativamente alle conseguenze in caso di

mancata trasmissione, anche se l’art. 7b cpv. 2 LAI prevede espressamente una

deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA) e ancora con lettera 22 luglio 2016,

l’assicurato non ha fornito all’Ufficio AI le informa-zioni che abbisognava

(genere d’attività svolta, ripartizione tra lavoro di direzione e attività

operative, numero dei dipendenti e distinta dei salari nonché i conti

economici, i bilanci e le dichiarazioni fiscali relativi agli ultimi 5 anni) per

adempiere ai suoi compiti legali.

La mancata trasmissione

della documentazione richiesta prima dell’emanazione del querelato

provvedimento non può es-sere giustificata del fatto che l’assicurato nel

maggio 2015 è stato vittima di un’aggressione.

Non emergono, infatti,

circostanze o elementi agli atti che permettano – avuto riguardo a quanto

stabilito all’art. 7b cpv. 3 LAI – di prescindere dalla sanzione prevista

all’art. 7b cpv. 2 prima frase LAI in relazione con l’art. 7b cpv. 2 lett. d

LAI. Non risulta minimamente comprovato (avuto soprattutto riguardo

all’asserita sua “situazione mentale” e all’asserito suo “stato di

frustrazione”) come a dipendenza dell’aggressione ri-salente al maggio 2015

l’assicurato – che ha tra l’altro compilato e inoltrato personalmente nel

maggio 2016 la domanda di prestazioni – possa non essere stato in grado, a

distanza di oltre un anno dall’evento, di provvedere, senza una sua colpa, a

dar seguito a quanto a più riprese richiestogli dal-l’amministrazione.

Di conseguenza l’Ufficio AI

poteva rifiutare il diritto a prestazioni ai sensi dell’art. 7b LAI.

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso

respinto.

2.6

Sulla base della documentazione

e delle informazioni fornite solo dopo l’emanazione del querelato provvedimento

rispettivamente pendente la presente procedura di ricorso, l’ammi-nistrazione

procederà ai necessari accertamenti e si pronuncerà sul diritto di RI 1 a

prestazioni AI (compresi, evidentemente, eventuali provvedimenti d’integrazione

professionale come postulato nel gravame).

A tale scopo la documentazione

prodotta dall’insorgente nel-l’ambito della presente procedura viene trasmessa

per competenza all’Ufficio AI.

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI

la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Gli atti vengono trasmessi

all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.

3. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,

entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Il ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti