32.2016.136
Decisione amministrativa di diniego di prestazioni quale sanzione per mancata presentazione di documenti da parte dell'assicurato. Ricorso respinto. Effetto devolutivo del ricorso
10 febbraio 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.136
rg/sc
Lugano
10 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 21 ottobre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
1.1. Nel mese di aprile 2016 RI 1 ha
inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
1.2. Con decisione 21 ottobre 2016,
preavvisata il 1. settembre 2016, l’Ufficio AI, richiamati gli articoli 28 e 43
LPGA e 7b cpv. 2 lett. d LAI, ha respinto la richiesta di prestazioni in quanto
l’assicurato, muratore indipendente, non ha trasmesso anche dopo diffida le
informazioni e la documentazione necessarie per la trattazione della pratica
(doc. AI 6, 12, 21; cfr. infra consid. 2.4).
1.3. Contro la succitata pronunzia
l’assicurato ha interposto il presente ricorso con il quale ha osservato:
"
Con riferimento alla lettera
ritirata in data 23.10.2016 riguardante il rifiuto delle prestazioni da parte
dell’Ufficio assicurazioni invalidità e la conseguente sospensione delle
prestazioni di assistenza, con la presente desidero inoltrare ricorso per le seguenti
motivazioni:
1.
In data 15.05.2015 sono stato
aggredito da una terza persona con conseguente danneggiamento fisico importante
alla spalla destra. La situazione che si è protratta in seguito ha avuto quale
conseguenza una operazione con gravi ripercussioni al movimento della spalla
stessa e l’impossibilità di poter riesercitare il mio lavoro.
2.
Non avendo avuto alcuna
assicurazione di perdita di guadagno mi sono ritrovato a dover ricorrere alle
prestazioni assistenziali, unica ancora di salvezza per poter far fronte alle
spese correnti quali affitto etc..
3.
La situazione mentale mia ha avuto
dei gravi traumi a causa di questa aggressione che ha comportato
l’impossibilità di poter lavorare e mi ha sprofondato in uno stato di
frustrazione. È anche a causa di questo stato che non ho potuto far fronte alle
richieste di documentazione supplementare.
Vista la mia situazione desidererei poter beneficiare
di una chance da parte del sistema e che mi si permetta di poter continuare a
lavorare anche attraverso una riqualifica professionale.” (doc. I)
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha precisato:
"
(…)
Siccome l’assicurato non ha risposto alla lettera del 6
aprile 2016 inviatagli dall’amministrazione (“Richiesta informazioni
sull’attività quale indipendente dal 2010 al 2015” ; cfr. il doc. 6 incarto
AI), con lettera raccomandata del 30 giugno 2016 l’Ufficio AI lo ha diffidato a
voler fornire le informazioni necessarie entro un ultimo termine di 10 giorni
avvertendolo delle conseguenze di un rifiuto ingiustificato dell’obbligo di
collaborare (cfr. il doc. 12 incarto AI).
Non avendo l’assicurato dato seguito alla diffida, con
decisione del 21 ottobre 2016 (preceduta dal preavviso datata 1° settembre 2016
al quale l’assicurato non ha reagito) l’amministrazione ha respinto la domanda
di prestazioni per mancata collaborazione (cfr. il doc. 21 incarto AI).
Contro detta decisione, il Signor RI 1 ha presentato in
data 21 novembre 2016 un tempestivo ricorso al TCA chiedendo di “poter
beneficiare di una chance da parte del sistema e che mi si permetta di poter
continuare a lavorare anche attraverso una riqualifica professionale”.
Il 22 novembre 2016 l’amministrazione ha finalmente
ricevuto l’intera documentazione richiesta all’assicurato mediante la missiva
06.04.2016 di cui sopra (cfr. in tal senso il doc. 24 incarto AI).
L’Ufficio AI – mediante la successiva lettera
raccomandata del 24.11.2016 (cfr. il doc. 26 incarto AI) – ha poi comunicato
all’assicurato quanto segue: “(…) Egregio Signor RI 1, con la presente le
comunichiamo che la nostra decisione del 21.10.2016 è stata annullata dopo
corretta ricezione della documentazione che attendavamo da Aprile 2016.
Pertanto ora procederemo ad andare avanti con la valutazione della sua pratica
d’invalidità. (…)”.
Ora, alla luce di quanto precede, lo scrivente Ufficio
chiede a codesto lodevole TCA di voler retrocedere gli atti all’amministrazione
affinché proceda ai necessari accertamenti (completando la relativa procedura
istruttoria) e si pronunci in seguito – mediante emissione di una nuova
decisione formale – sul diritto o meno dell’assicurato a prestazioni da parte
dell’assicurazione per l’invalidità.
Infine, lo scrivente Ufficio protesta tasse, spese e
ripetibili, tenuto conto del fatto che sono le omissioni dell’assicurato
(ovverosia la mancata collaborazione dello stesso) ad aver provocato il ricorso
in quesitone, l’amministrazione non potendo far altro che chiudere il caso come
da decisione resa (cfr. anche in argomento la STCA del 17.10.2014, incarto nr.
32.2014.106).” (doc. IV)
1.5. La risposta di causa è stata
trasmessa – con invio raccomandato recapitato il 30 novembre 2016 (cfr. VI) –
per osservazioni all’insorgente, il quale tuttavia è rimasto silente.
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Oggetto del contendere è sapere
se la decisione con la quale è stato rifiutato il diritto a prestazioni è
conforme o meno alla legislazione federale.
Si tratta dunque di
stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a
prestazioni quale sanzione per non a-ver l’assicurato presentato la
documentazione e le informazioni di cui l’amministrazione abbisognava per
adempiere ai suoi compiti legali.
2.3. L’art. 28 cpv. 2 LPGA – suscettibile di ricadere nel campo
d’applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA (Kieser, ATSG-Kom-mentar, 2009, Art.
43, Nr. 47; nel caso concreto, l’ammini-strazione non risulta tuttavia aver
fatto uso, pur menzionandolo (doc. AI 12) dell’art. 43 cpv. 3 LPGA avendo
statuito il rifiuto di prestazioni quale sanzione ex art. 7b cpv. 2 LAI per la
mancata trasmissione delle informazioni richieste e non a-vendo quindi deciso
nel merito in base agli atti o emesso una decisione di non entrata in materia) – stabilisce che colui che rivendica
prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni
necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni
assicurative.
Secondo l’art. 7b cpv. 2
lett. d LAI, in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere
ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato non
fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adem-piere
Fatti
i suoi compiti legali. Il cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce che la
decisione di ridurre o rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze
del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell’assicurato.
Al riguardo, nel Messaggio
concernente la modifica della LAI (5a revisione dell’AI) si legge che “il
capoverso 2 enumera gli obblighi la cui violazione può condurre a una riduzione
o a un rifiuto delle prestazioni senza che debba essere avviata una procedura
d’avvertimento e impartito un termine di riflessione. Nella fattispecie, si
tratta degli obblighi menzionati nell’arti-colo 3c capoverso 6, ma anche di obblighi
già sanciti nel diritto vigente, come l’obbligo di notificazione; inoltre,
potranno essere sanzionati anche l’ottenimento indebito o il tentativo di
ottenere indebitamente prestazioni dell’AI. Il capoverso 3 descrive, come
nell’assicurazione militare, in quali condizioni e in quale misura delle
prestazioni possono essere ridotte o rifiutate. Si tratta in particolare di
tener conto del grado della colpa e della situazione finanziaria
dell’assicurato” (FF N 30 del 2 agosto 2005, p. 4090).
Circa il nuovo tenore
dell’art. 7b cpv. 3 LAI, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, il Messaggio
concernente la modifica della LAI (6a revisione AI, primo pacchetto di misure) precisa
che “conformemente all’articolo 21 capoverso 4 LPGA, in caso di violazione
dell’obbligo di collaborare le prestazioni sono ridotte o rifiutate. L’attuale
articolo 7b capoverso 3 LAI stabilisce che la decisione di ridurre o di
rifiutare prestazioni deve «tener conto di tutte le circostanze del singolo
caso, in particolare del grado della colpa e della situazione finanziaria
dell’as-sicurato». In base alla DTF 114 V 316 l’ufficio AI deve basarsi in
primo luogo sul grado della colpa, decidendo però discrezionalmente nel rispetto
dei principi giuridici generali (p. es. il principio di proporzionalità). Il grado
della colpa e la gravità dell’infrazione sono pertanto un elemento importante
per decidere se ridurre o rifiutare una prestazione. La situazione finanziaria
dell’assicurato è invece soltanto uno dei vari elementi che possono essere presi
in considerazione, a seconda del caso, ai fini della decisione. L’esplicita
menzione di questo criterio gli conferisce un’importanza eccessiva, ragion per
cui il capoverso 3 va adeguato” (FF N 12 del 30 marzo 2010, pag. 1671).
2.4. Nel caso in esame, con scritto
6 aprile 2016 l’Ufficio AI, richia-mando quanto stabilito dall’art. 28 LPGA in
merito all’obbligo d’informazione, ha chiesto all’insorgente – che nella
richiesta di prestazioni aveva indicato di svolgere attività di muratore
indipendente – di fornire una serie di informazioni in merito al-l’attività
svolta (genere d’attività, ripartizione tra lavoro di direzione e attività
operative, numero dei dipendenti e distinta dei salari) nonché di produrre i
conti economici, i bilanci e le dichiarazioni fiscali relativi agli ultimi 5
anni (doc. AI 6).
Con lettera raccomandata 30
giugno 2016 l’Ufficio AI ha sollecitato l’assicurato a voler dar seguito alla
richiesta – rimasta inevasa – di cui al precedente scritto 6 aprile 2016,
facendo contestualmente presente che “conformemente all’art. 28 della Legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni so-ciali (LPGA)
l’assicurato e i suoi congiunti devono collaborare gratuitamente all’esecuzione
delle varie leggi d’assicurazio-ne sociale. Colui che rivendica prestazioni
assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare
i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Se l’assicurato
senza validi motivi si rifiuta di fornire le informazioni necessarie per
l’accertamento al diritto alle prestazioni l’Ufficio AI può pronunciarsi sugli
atti acquisiti all’incarto o emanare una decisione di non entrata in materia.
Ciò può comportare il rifiuto o la soppressione delle prestazioni (art. 43,
cpv. 3, LPGA, art. 7b, cpv. 2 lett. d LAI). Con questa com-minatoria le assegniamo
un ultimo termine di 10 giorni per produrre la documentazione o fornire
le informazioni richieste; caso contrario verrà emanato un progetto di
decisione di rifiuto o di soppressione delle prestazioni” (doc. AI 12).
Il 22 luglio 2016
l’amministrazione ha nuovamente inviato per posta semplice all’assicurato, che
non aveva provveduto a ritirare il plico raccomandato, suddetta comunicazione
del 30 giugno 2016.
Con progetto di decisione 1.
settembre 2016 – munito dell’in-dicazione circa la possibilità di presentare
nel termine di 30 giorni osservazioni al riguardo – ha respinto la domanda di
prestazioni, non avendo l’assicurato dato seguito alle reiterate richieste d’informazioni
(doc. AI 15).
Il 22 settembre 2016
l’amministrazione ha ritrasmesso per po-sta semplice all’assicurato il
summenzionato progetto di decisione (doc. AI 18).
Considerandi
Con decisione formale 21
ottobre 2016 l’Ufficio AI ha confermato, quale sanzione indicata nelle
precedenti diffide, il rifiuto di prestazioni facendo nuovamente rilevare come
nonostante i reiterati solleciti l’assicurato non abbia adempiuto al proprio obbligo
d’informare (doc. AI 21).
Dopo l’emanazione di
suddetta decisione, con scritto 3 novembre 2016 l’assicurato ha trasmesso
all’amministrazione le notifiche di tassazione 2011-2015.
Con lettera raccomandata 14
novembre 2016 all’assicurato l’Ufficio AI, facendo notare che la documentazione
trasmessa “non è sufficiente per poter annullare la nostra Decisione del 21
ottobre 2016”, ha nuovamente elencato i punti della richiesta d’informazioni
del 6 aprile 2016 rimasti ancora senza risposta, fissando un ulteriore termine scadente
il 25 novembre 2016 per produrre quanto richiesto (doc. 23) e facendo comunque presente
all’interessato la possibilità di impugnare la decisione del 21 ottobre 2016
dinanzi al TCA (doc. AI 23).
Il 21 novembre 2016
l’assicurato ha trasmesso all’amministra-zione la documentazione e le
informazioni mancanti (doc. AI 24). Nella medesima data l’assicurato ha pure
interposto (il presente) ricorso avverso la decisione di diniego del 21 ottobre
2016.
Con scritto 24 novembre 2016
un funzionario dell‘Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che, a seguito
della ricezione della documentazione richiesta, la decisione 21 ottobre 2016 è
stata annullata (doc. AI 26).
2.5
Con l’inoltro del gravame in
rassegna e in virtù quindi dell’effetto devolutivo del medesimo (sul punto
Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons
Zürich, 2009, § 19 Nr. 9) competente a – se del caso – annullare la decisione
impugnata del 21 ottobre 2016 è lo scrivente Tribunale quale autorità di
ricorso e non, come erro-neamente indicato nella risposta di causa,
l’amministrazione, la quale non risulta aver fatto corretto uso della facoltà,
che in sé le spettava, di riconsiderare – annullandola formalmente – pendente
lite la propria decisione (non risulta infatti agli atti l’emanazione di una
decisione formale di riconsiderazione ma una semplice comunicazione firmata
solo dall’addetto agli assicurati; sulla competenza decisionale e i diritti di
firma dell’Ufficio AI cfr. STCA 32.2011.218 del 29 novembre 2012).
Nel merito, viste le
risultanze suesposte questo Tribunale deve concludere che – essendo i dati economici fondamentali nel
caso concreto per poter esaminare e determinare il diritto a prestazioni – omettendo di trasmettere in tempo utile le informazioni
e la documentazione richiestagli con lettere 6 aprile 2016 e 30 aprile 2016
(quest’ultima munita di comminatoria relativamente alle conseguenze in caso di
mancata trasmissione, anche se l’art. 7b cpv. 2 LAI prevede espressamente una
deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA) e ancora con lettera 22 luglio 2016,
l’assicurato non ha fornito all’Ufficio AI le informa-zioni che abbisognava
(genere d’attività svolta, ripartizione tra lavoro di direzione e attività
operative, numero dei dipendenti e distinta dei salari nonché i conti
economici, i bilanci e le dichiarazioni fiscali relativi agli ultimi 5 anni) per
adempiere ai suoi compiti legali.
La mancata trasmissione
della documentazione richiesta prima dell’emanazione del querelato
provvedimento non può es-sere giustificata del fatto che l’assicurato nel
maggio 2015 è stato vittima di un’aggressione.
Non emergono, infatti,
circostanze o elementi agli atti che permettano – avuto riguardo a quanto
stabilito all’art. 7b cpv. 3 LAI – di prescindere dalla sanzione prevista
all’art. 7b cpv. 2 prima frase LAI in relazione con l’art. 7b cpv. 2 lett. d
LAI. Non risulta minimamente comprovato (avuto soprattutto riguardo
all’asserita sua “situazione mentale” e all’asserito suo “stato di
frustrazione”) come a dipendenza dell’aggressione ri-salente al maggio 2015
l’assicurato – che ha tra l’altro compilato e inoltrato personalmente nel
maggio 2016 la domanda di prestazioni – possa non essere stato in grado, a
distanza di oltre un anno dall’evento, di provvedere, senza una sua colpa, a
dar seguito a quanto a più riprese richiestogli dal-l’amministrazione.
Di conseguenza l’Ufficio AI
poteva rifiutare il diritto a prestazioni ai sensi dell’art. 7b LAI.
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso
respinto.
2.6
Sulla base della documentazione
e delle informazioni fornite solo dopo l’emanazione del querelato provvedimento
rispettivamente pendente la presente procedura di ricorso, l’ammi-nistrazione
procederà ai necessari accertamenti e si pronuncerà sul diritto di RI 1 a
prestazioni AI (compresi, evidentemente, eventuali provvedimenti d’integrazione
professionale come postulato nel gravame).
A tale scopo la documentazione
prodotta dall’insorgente nel-l’ambito della presente procedura viene trasmessa
per competenza all’Ufficio AI.
2.7
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI
la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Gli atti vengono trasmessi
all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.
3. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Il ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti