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32.2016.137

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23 maggio 2017Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a

cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione,

né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

2.4. Va ancora ricordato che per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/

Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2

l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra

l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.

Va infine rilevato che nella DTF 141 V 281 il Tribunale federale

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

2.5. Nel caso di specie, dopo

avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e in particolare la

documentazione acquisita dall’assicuratore malattia che ha sottoposto

l’assicurato a delle visite mediche di valutazione del suo stato di salute,

sentito il parere del Servizio Medico Regionale, l’Ufficio assicurazione

invalidità ha disposto una perizia psichiatrica, che è stata affidata al Centro

peritale per le assicurazioni sociali.

La dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

steso il suo rapporto peritale il 18 agosto 2015 (doc. 86) che si basa su due

colloqui avuti con l’assicurato il 12 (120 minuti) e il 17 marzo 2015 (70 minuti),

su un terzo colloquio del 23 luglio 2015 (40 minuti), su una valutazione

neuropsicologica avvenuta il 15 luglio 2015 e sul test di Rorschach del 28

luglio 2015. Un primo tentativo di somministrazione di MMPI il 17 marzo 2015 e

un secondo il 23 luglio 2015 non sono andati a buon fine, poiché l’interessato

ha interrotto la prova. La perita psichiatra ha inoltre consultato la

documentazione messa a disposizione dall’Ufficio AI, che ha riassunto nelle

prime pagine della sua perizia.

La specialista ha poi esposto l’anamnesi, i sintomi attuali,

l’esito dell’esame clinico secondo AMDP-System, gli esiti dei vari

approfondimenti testali eseguiti anche da parte di colleghi (MMPI il 17 marzo

2015 e il 23 luglio 2015, esame neuropsicologico del dr. med. __________ che ha

messo in evidenza un profilo privo di deficit rilevanti, discussione telefonica

del 23 luglio 2015 della psichiatra con il neuropsicologo, test di Rorschach

eseguito il 28 luglio 2015 dalla psicologa __________), la descrizione della

giornata, il trattamento psichiatrico, le informazioni da terzi.

La perita ha posto la diagnosi di schizotipia (ICD-10; F21) e poi

ha fornito la propria valutazione dell’assicurato, rilevando come vi sia stata

un’evoluzione dalla valutazione del dr. med. __________ del 4 febbraio 2014 per

conto dell’assicuratore malattia a quella del dr. med. __________ del 13 maggio

2014 e alla successiva del 14 dicembre 2014. Il quadro clinico è quindi apparso

modificato.

La valutazione del CPAS è avvenuta sull’arco di quattro mesi e sono

stati effettuati dei test. Gli aspetti affettivi riscontrati nei colloqui dei

dr. med. __________ e __________ apparivano ridimensionati, non si apprezzavano

né una franca accelerazione né rallentamento psicomotorio, mentre tendevano a

persistere le anomalie della percezione, le ideazioni di riferimento che

comunque non erano sorrette da una convinzione delirante strutturata, le

alterazioni percettive non si accompagnavano ad anomalie del comportamento.

A livello diagnostico, la valutazione testistica e quella clinica

hanno portato la psichiatra a condividere la diagnosi del curante di una

sindrome schizotipica. L’esame neuropsicologico del dr. med. __________ del 15

luglio 2015 ha evidenziato funzioni cognitive nella norma, l’assicurato nei

colloqui ha riportato la presenza di una marcata affaticabilità e un’incapacità

di concentrazione che giungeva all’improvviso, aspetto che è emerso anche nei

due tentativi di somministrazione del MMPI, ma non nelle prove neurocognitive. Questi

aspetti, secondo l’esperta, venivano spiegati dalla valutazione con il test

proiettivo di Rorschach, dove è emerso che l’eccessiva elaborazione del dato

percettivo, le difese ossessive lo portavano a un pensiero disorganizzato e

potevano quindi influire e giustificare le limitazioni soggettive presentate.

La psichiatra concordava quindi con il dr. med. __________ che

appariva indicata una terapia farmacologica specifica, poiché tali sintomi,

oltre a quelli psicotici, erano poco responsivi a una psicoterapia peraltro a

cadenza ogni 3-4 settimane. L’assicurato non ha aderito alla passata proposta

di trattamento farmacologico e v’era uno stato di coscienza di malattia

fluttuante che comunque grazie alla psicoterapia era aumentato. La specialista

ha sottolineato che l’assicurato ha più volte riferito che i sintomi che

apparivano più invalidanti nella sua performance cognitiva e quindi anche

lavorativa (astenia, difficoltà a comprendere e a concentrarsi, dispercezioni,

ecc.) erano da lui vissuti in maniera egodistonica e in maniera disturbante;

l’assicurato rifiutava le cure per timore degli effetti collaterali, di fatto

in anamnesi e da lui stesso non erano rilevabili effetti collaterali o reazioni

avverse importanti e gravi avute in passato con i trattamenti precedenti, con

cui anzi si era assistito a un miglioramento dei sintomi. L’assicurato ha

riportato che dal 2006 la situazione sarebbe peggiorata e in quell’anno infatti

corrisponde l’abbandono delle cure. Al colloquio non si era evidenziata una

sintomatologia tale da compromettere la sua capacità di volere. Secondo la

perita, sarebbe stato preferibile proporre inizialmente una cura con

antipsicotici atipici a basse dosi da aumentare gradualmente in modo da

favorire la compliance.

Prima di esporre le proprie conclusioni sono state descritte le

risorse e i deficit secondo lo schema MINI ICF-APP.

Infine, per quanto concerne la capacità lavorativa, è stato

evidenziato che il decorso clinico si è accompagnato ad un ridimensionamento

dei sintomi: persistevano una difficoltà da parte dell’assicurato di mantenere

una tenuta, con necessità di pause per riposarsi. Tali aspetti potevano quindi

influire sulla sua professione attuale e si valutava un’incapacità lavorativa

del 50%, inteso come rendimento ridotto a partire dalla prima osservazione del

CPAS del marzo 2015. In precedenza si è riconfermata l’incapacità lavorativa

definita dalla visita medico fiduciaria. In attività adeguata in cui

l’assicurato potesse svolgere compiti semplici, in maniera autonoma, senza

particolari responsabilità, è stata ritenuta una incapacità lavorativa del 30%,

intesa sempre come rendimento ridotto. Come casalingo egli era abile al 100%.

Con un trattamento farmacologico adeguato (inizialmente basse dosi

di antipsicotico atipico da aumentare progressivamente in base alla risposta

clinica), accompagnato dal percorso psicoterapeutico di sostegno e di

motivazione che l’assicurato stava già seguendo e con cadenza ogni 2-3

settimane, era probabile che si avesse un miglioramento del quadro clinico come

in passato e della capacità lavorativa di almeno un 30% nell’arco di 6-9 mesi.

Infine, ritenuto come l’assicurato lavorasse come indipendente e

avesse un posto di lavoro, non erano necessari provvedimenti di integrazione.

Nel suo rapporto finale del 21 settembre 2015 (doc. 87) il dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha fatto proprio il rapporto

peritale della collega __________, riconoscendo l’esigibilità di un trattamento

medicamentoso adeguato, che il medico SMR ha ribadito nell’annotazione del 29

aprile 2016 (doc. 115).

Nel suo rapporto del 12 novembre 2016 (doc. B), che ha fatto

seguito alla decisione impugnata emessa dall’Ufficio AI un mese prima e che è

stato prodotto insieme al ricorso del 21 novembre 2016, il dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, medico curante dell’assicurato dal 2013, ha

preso atto della perizia effettuata dalla collega che ha ritenuto molto

approfondita e dimostrante in maniera inequivocabile, insieme ai diversi test

effettuati, la struttura psicotica di personalità dell’assicurato.

Lo psichiatra curante ha confermato la propria psicodiagnosi di

sindrome schizotipica (ICD-10; F21) e ha confermato di avere preso a carico

l’interessato con consulti ogni 2-3 settimane, ciò che gli ha permesso di

conoscerne il funzionamento globale.

Il medico curante ha riconosciuto che la divergenza rispetto alla

valutazione peritale verte sulla capacità lavorativa, che egli ha ritenuto

essere nulla.

In merito alla conclusione della dr.ssa med. __________ secondo

cui mediante l’assunzione di terapia psicofarmacologica appropriata la capacità

lavorativa dell’assicurato potrà migliorare, lo psichiatra ha puntualizzato due

aspetti.

Il primo riguarda il fatto che durante la presa a carico egli ha

ripetutamente proposto al paziente una medicazione, ciò che ha scaturito

nell’interessato un’ingente componente ansiosa. Ciò era già capitato nel 2014

quando il paziente ha interrotto la seduta e si è rischiato che interrompesse definitivamente

la psicoterapia, che ha poi ripreso dopo alcune settimane. Lo specialista ha

osservato che la medicazione, rappresentante in termini psicoanalitici un

oggetto esterno, costituisce un qualcosa che innesca nell’interessato

un’angoscia profonda, di frammentazione. Dal profilo soggettivo un medicamento,

secondo l’assicurato, rischierebbe di non fargli più vivere dei segnali – che

da parte del medico psichiatra corrispondono a delle dispercezioni – che gli

salvano la vita. In altre parole, ha affermato il curante, il paziente a causa

del suo disturbo psicotico non riesce ad assumere alcuna medicazione temendo

per l’incolumità della propria vita psichica. Il fatto che egli non accetti una

medicazione in realtà non è segno di cattiva volontà o di non accettazione

delle cure, ma piuttosto un aspetto del suo disturbo psichico. Il curante ha

affermato che “Può essere che grazie alla psicoterapia supportiva, egli

possa in futuro arrivare ad accettare una medicazione, ma i tempi sono ora

prematuri. Il paziente messo alle strette proprio per queste questioni

assicurative, in occasione della penultima consultazione, 27.10.2016, aveva con

difficoltà accettato di provare ad assumere Abilify 5 mg 1-0-0-0. Rientrando a

domicilio, egli ha in seguito avuto una crisi di scombussolamento interno tale,

che nuovamente sta mettendo a rischio la relazione terapeutica.”.

Il secondo aspetto evidenziato dallo specialista è che

l’assunzione di una medicazione neurolettica incisiva purché atipica della

nuova generazione non assicura in termini assoluti il ridimensionamento del

disagio psichico. Anche se dovesse lenire il disagio psichico, il recupero di

una capacità lavorativa per giunta completo non era ancora dato. Pertanto, da

un punto di vista medico psichiatrico non era possibile affermare che malgrado

l’uso di farmaci la situazione medica non avrebbe alcun miglioramento, ma

nemmeno il contrario, ossia che l’uso di farmaci permetterebbe un miglioramento

certo della situazione medica, in particolare riguardo la capacità lavorativa.

In conclusione, in ragione del suo disagio psichico l’assicurato

non poteva assumere quindi alcuna medicazione.

Su questo referto si è pronunciato il 15 dicembre 2016 (doc. V/1)

il dr. med. __________, il quale ha osservato che il collega ha riportato una

condizione soggettiva del suo paziente, affermando che l’assicurato rifiuta la

medicazione perché questa limiterebbe la sua percezione soggettiva di

benessere. Inoltre, l’assicurato avrebbe riferito una condizione di

“scombussolamento” dopo l’assunzione di una dose minima efficace di Abilify e

questa situazione avrebbe minato l’alleanza terapeutica del paziente nei

confronti del terapeuta. Anche in tale evenienza, ha affermato il medico SMR,

si tratta di osservazioni soggettive dell’assicurato in assenza di riscontri

chiaramente oggettivi del terapeuta. Egli non ha quindi motivo per modificare

le sue precedenti posizioni.

Quanto allo scritto dell’11 gennaio 2017 (doc. VII/1) che il

ricorrente ha inviato al Tribunale e alla email del 17 marzo 2015 (doc. VIII/1)

che ha inviato al suo psichiatra, il medico SMR si è pronunciato il 22 febbraio

2017 (doc. XII/1) affermando che in entrambi i casi si tratta di opinioni

personali dell’assicurato, il quale si è dichiarato affetto da una patologia

psichica grave e nel contempo contrario all’assunzione di medicamenti

psicoattivi atti a una cura efficace (ha precisato di non avere assunto

Abilify), riferendosi chiaramente al suo diritto a una rendita AI intera.

Quest’ultima affermazione, d’avviso del dottor __________, appariva in

contrasto con la riferita sofferenza psichica, che non può assolutamente essere

lenita da una compensazione monetaria.

Il medico SRM ha inoltre osservato che gli altri documenti

prodotti (schema terapeutico, ricetta per Abilify, certificato generico di

malattia) non indicano alcuna diagnosi rispettivamente prognosi e quindi non

riportano altri fatti medici oggettivi, perciò rimangono valide le sue prese di

posizione.

2.6. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio

sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato

(DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

Considerandi

1986.

pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto

pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,

a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109.

consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24.

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha

precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294). L’esperto

deve innanzitutto, come accennato, porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

del 27 settembre 2001).

2.7

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare

l'operato dell'amministrazione, in quanto la problematica psichiatrica è stata

chiarita in modo soddisfacente dalla perita che essa ha appositamente nominato.

Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunta

la specialista dr. med. __________ nella perizia psichiatrica del 18 agosto

2015.

che integra i pareri dei colleghi specialisti.

A questi referti va riconosciuta forza probatoria piena conformemente

alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.6). Questa esperta ha infatti vagliato

la documentazione medica messale a disposizione, ha attentamente valutato di

persona il ricorrente in tre occasioni sull’arco di quattro mesi (da marzo a

luglio 2015), ha eseguito degli esami personali e obiettivi, ha completato la

propria valutazione sulla scorta di una serie di test effettuati sull’interessato

da altri colleghi periti, ma ha anche avuto modo di parlare con i genitori

dell’assicurato.

Non va poi dimenticato che anche il medico SMR, intervenuto in

seguito, ha più volte confermato le conclusioni peritali.

Quanto al certificato del 12 novembre

2016.

(doc. B) rilasciato dal dr. med. __________, il TCA evidenzia come lo

stesso non infici la valutazione peritale.

Infatti, va rilevato che anche il medico curante è concorde che

l’assicurato soffre di una sindrome schizotipica (ICD-10; F21).

A suo dire, però, il grado di capacità

lavorativa sarebbe nullo in qualsiasi attività, mentre per il medico

interpellato dall’Ufficio AI l’interessato sarebbe in grado di svolgere delle

attività adeguate in ragione del 70%, nel senso di riduzione del rendimento.

In sostanza, quindi, le conseguenze dei disturbi psichici presenti

indicate dai medici intervenuti si equivalgono. Ciò che differisce sono le

diverse valutazioni sulla capacità lavorativa del ricorrente stante la medesima

patologia.

Non va al riguardo dimenticato che il Tribunale federale ha confermato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto tra mandato di cura e

mandato peritale (STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3; STF I

701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2), ossia a scopo di trattamento anziché di

perizia, in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009

consid. 3.3; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer, Budesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre, il

solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; STF 9C_717/ 2014 del 17

dicembre 2015 consid. 5.2; STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4;

STCA 36.2014.25 del 18 agosto 2014; STCA 36.2013.52 del 18 dicembre 2013).

Il fatto che il medico curante segua l’assicurato da

più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il

valore probatorio di un rapporto valetudinario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi

prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza

l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con

il paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per

cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso

di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del

rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2).

Ancora, il medico

curante, che vede il suo paziente soprattutto in fase di esacerbazione di una

patologia, raggiunge facilmente una diversa impressione circa la gravità del

danno alla salute rispetto a quella che può farsi un perito che non incentra il

proprio esame principalmente sulle esigenze terapeutiche in un determinato

momento (STF 9C_605/2008 del 2 giugno 2009, consid. 3.2.5; STF I 514/06 del 25

maggio 2007, consid. 2.2.1).

Non vi è pertanto alcun motivo per ritenere che l’Ufficio

AI abbia erroneamente fondando il proprio giudizio sugli esiti della perizia

del Centro peritale per le assicurazioni sociali del 18 agosto 2015 e sui

pareri del Servizio Medico Regionale.

Di conseguenza, nell'evenienza concreta, rispecchiando la perizia

del CPAS tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza in ambito di valore probatorio di rapporti medici ed in

particolare di una valutazione psichiatrica, questo Tribunale non può quindi

che confermare le conclusioni della specialista consultata dall’Ufficio

assicurazione invalidità.

In queste circostanze, poiché l'istruttoria ordinata

dall'Ufficio AI si è rivelata esente da critiche, non vi è la necessità di

procedere, come richiesto dal ricorrente, a un nuovo accertamento medico né

sotto forma di perizia giudiziaria ordinata da questo Tribunale né sotto forma

di rinvio degli atti all’amministrazione affinché sia essa stessa a procedervi

(STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2).

Lo scrivente Tribunale fa dunque proprie le conclusioni formulate

dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente,

ritenendolo quindi inabile al lavoro all’80% dal 25 settembre 2013 in qualsiasi

attività rispettivamente dal 12 marzo 2015 abile al 50% come ingegnere

elettrotecnico e capace al 70% in attività adeguate dove possa svolgere compiti

semplici, in modo autonomo, senza particolari responsabilità.

2.8

Stante quanto precede, poiché

l’aspetto economico non è stato contestato come tale dall’assicurato (che ha

soltanto chiesto di riesaminare la sua capacità di lavoro e non di

guadagno), ciò porta il TCA a non verificare oltre il calcolo effettuato

dall’Ufficio AI nella decisione impugnata e dunque a ritenere un grado di

invalidità del 32% (doc. 122).

Questo grado è stato quindi stabilito tenendo presente un’abilità

lavorativa residua del 70% in altre attività lucrative adeguate ed essendo

inferiore al grado minimo pensionabile in virtù dell’art. 28 cpv. 2 LAI non dà diritto

a una rendita di invalidità.

Ne discende che è a giusta ragione che il ricorrente non ha (più)

diritto al riconoscimento di una rendita di invalidità.

2.9

A

proposito dell’esigibilità evidenziata dalla dr.ssa med. __________ e dal

medico SMR __________ che il ricorrente si sottoponga ad una cura farmacologica

per migliorare la sua capacità di lavoro e di guadagno, il TCA osserva che i

medici dell’Ufficio AI non sono stati gli unici a sottolineare questa necessità

che dovrebbe portare l’assicurato ad un miglioramento delle sue condizioni di

salute e, magari, della capacità lavorativa.

A questo proposito va infatti evidenziato che anche lo psichiatra

dottor __________, che il 4 febbraio 2014 ha esaminato il ricorrente su mandato

dell’assicuratore malattia che a quel tempo è stato chiamato a versare

indennità giornaliere per malattia, ha rilevato la necessità di somministrare

una terapia farmacologica specifica all’assicurato.

Di uguale avviso è stato pure il dr. med. __________, FMH

specialista in psichiatria e psicoterapia, che è intervenuto sempre per conto

dell’assicuratore malattia e che il 9 settembre 2014, dopo avere preso atto

anche del parere dello psichiatra curante __________ del 13 maggio 2014, ha

concluso che “Alla luce di quanto riportato (decorso clinico e diagnosi), e

degli evidenti i tratti deliranti dell’assicurato, si ritiene ancor più

giustificato e proponibile un intervento farmacologico e/o un eventuale

ricovero stazionario oppure diurno. Infatti, in questi casi, la sola psicoterapia

appare insufficiente.” (doc. 33 dell’incarto Cassa malati).

A seguito quindi delle opinioni del medico SMR e

della perita del CPAS i quali, “Alfine di migliorare la capacità lavorativa

ed lo stato clinico generale”, hanno

ritenuto “esigibile un trattamento medicamentoso adeguato (come già accaduto

in passato) così come la continuazione regolare di un accompagnamento

psicoterapeutico di sostegno e di motivazione, poiché ciò porterebbe ad un

miglioramento dello stato clinico, con recupero del 30% in ogni tipo di

attività lucrativa”, l’amministrazione ha ammonito in tal senso

l’assicurato.

Nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha inserito un’ingiunzione

nei confronti dell’assicurato di sottoporsi a determinate cure, di sua

competenza, ricordandogli, con riferimento all’art. 21 cpv. 4 LPGA, che nel

caso di una nuova domanda l’amministrazione avrebbe verificato se ciò sarebbe

avvenuto e avrebbe emanato una nuova decisione in base ai principi indicati da

questa norma.

Ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 LPGA (si veda pure l’art. 7 cpv. 1

LAI), le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o

rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le

conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si

oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si

sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento di integrazione

professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole

miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non

si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che rappresentano un

pericolo per la vita o per la salute.

Il senso e lo scopo della procedura di messa in mora prescritta

dall’art. 21 cpv. 4 LPGA sono di rendere attento l’assicurato circa le

possibili conseguenze negative di un comportamento renitente a collaborare,

affinché si trovi nella situazione di prendere una decisione in piena

cognizione di causa e, all’occorrenza, di modificare il proprio comportamento.

Una tale procedura deve essere applicata anche nel caso in cui

l’assicurato abbia manifestato, in modo chiaro e incontestabile, che non

intendeva sottoporsi a un trattamento oppure a un provvedimento di integrazione

(STF I 552/06 del 13 giugno 2007, consid. 4.1 e i riferimenti ivi menzionati).

Nella DTF 134 V 189 il Tribunale federale ha

stabilito che l'assicurazione infortuni può ridurre le proprie prestazioni se

l'assicurato si rifiuta di sottoporsi a un trattamento medico ragionevolmente

esigibile. Tuttavia, essa deve precedentemente avere messo in mora per iscritto

l'assicurato e averlo reso attento sulle conseguenze del suo rifiuto (cfr.

consid. 2).

Ricordato quindi come, secondo il summenzionato principio generale

delle assicurazioni sociali, l’assicurato è tenuto a fare tutto quanto è

possibile per ridurre il danno e dunque assumere la farmacologia prescrittagli

(art. 21 cpv. 4 LPGA; cfr. STF 8C_128/2007 del 14 gennaio 2008, consid. 3.1 e

riferimenti, concernente una fattispecie nella quale la nostra Massima Istanza

ha ritenuto esigibile l’intervento di una protesi all’anca; cfr. anche STF

9C_914/2010 del 2 dicembre 2010), questo Tribunale non può che confermare l’ammonimento

deciso dall’Ufficio AI.

2.10

Infine, la decisione del 12

ottobre 2016 nega al ricorrente il diritto alla messa in atto di provvedimenti

d’ordine professionale non ritenendoli opportuni.

In concreto, pur essendo il grado d'invalidità del ricorrente (32%)

superiore alla soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno

conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale che è del 20% (DTF

130.

V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre

2006.

consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b), la

decisione con cui l'Ufficio AI ha rifiutato la concessione di provvedimenti di

integrazione professionale, ma si è messo a disposizione per un aiuto al

collocamento, merita conferma.

Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in

cui un'assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo

misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di

provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:

"

(…)

6.

(…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel

giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l'insorgente sembra dimenticare

che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si

presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e

ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per

analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del

26.

ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già

solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.".

Nel caso di specie una riqualifica professionale del

ricorrente non entra in considerazione (STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA

32.2012.39

del 24 ottobre 2012; STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

La stessa perita psichiatra, nelle sue conclusioni

del 18 agosto 2015 (pag. 17), ha espressamente indicato che non riteneva necessari

dei provvedimenti di integrazione professionale, giacché l’assicurato lavorava

come indipendente e aveva un posto di lavoro.

Era per contro utile, secondo la dr.ssa __________, la

continuazione di un trattamento psichiatrico e l’avvio di uno psicofarmacologico.

Rimane comunque aperta per l'assicurato la

possibilità di far capo ad un aiuto al

collocamento sulla base dell'art. 18 LAI per trovare un'attività confacente al

suo stato di salute, segnatamente qualora il danno alla salute sia d'impedimento

alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti;

SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012;

STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011; cfr. anche

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595).

Spetta dunque al ricorrente, se del caso, attivarsi

in questo senso e contattare l’Ufficio AI - e per esso un consulente in

integrazione professionale (STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39

del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e

STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011).

2.11

Stante

quanto precede, la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata

e di (fare) approfondire l’aspetto medico non può essere accolta.

Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio AI ha

rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la

decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA

32.2012.39

del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA

32.2011.143

e 32.2011.141 del 21 novembre 2011) e il ricorso va respinto anche

su questo punto.

2.12

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti