32.2016.137
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23 maggio 2017Italiano42 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.137
TB
Lugano
23 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 ottobre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1974, da
ultimo attivo quale ingegnere elettrotecnico indipendente, il 20 gennaio 2014
(doc. 1) ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa di disturbi psichici
sorti il 25 settembre 2013, che l’hanno reso inabile al lavoro all’80%.
1.2. L’Ufficio assicurazione
invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti medici e professionali, l’ha
sottoposto a una perizia psichiatrica, ha sentito il medico SMR che il 21
settembre 2015 (doc. 87) si è pronunciato sul referto peritale del 18 agosto
2015 (doc. 86) e ha preso atto del rapporto di inchiesta per l’attività
professionale indipendente del 10 marzo 2016 (doc. 102), della valutazione del
consulente di integrazione professionale del 4 aprile 2016 (doc. 113), come
pure dell’annotazione del 29 aprile 2016 (doc. 115) del Servizio Medico
Regionale
1.3. Con progetto di decisione del
12 agosto 2016 (doc. 124), confermato dalla decisione del 12 ottobre 2016 (doc.
A), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità
limitata nel tempo e ha rifiutato dei provvedimenti professionali.
Basandosi sulle conclusioni tratte dal medico SMR, il quale ha
riconosciuto un’inabilità lavorativa dell’80% (intesa come riduzione del
rendimento) dal 25 settembre 2013 in qualsiasi attività, mentre una capacità lavorativa
del 50% nella sua attività abituale di ingegnere elettrotecnico e sempre dal 12
marzo 2015 del 70% in attività adeguate al suo stato di salute, l’Ufficio AI ha
calcolato la perdita di guadagno dell’assicurato partendo da un reddito da
valido ricavato dal rapporto d’inchiesta (Fr. 77'586.-) e l’ha paragonato al
reddito statistico da invalido conseguibile nel 2014 in attività adeguata (Fr. 75'838.-)
ritenuto in ragione del 70% (Fr. 53'086.-), per ottenere un grado di invalidità
del 32% (doc. 122).
1.4. Il 21 novembre 2016 (doc. I) RI
1, patrocinato dall’avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo di ordinare
una perizia giudiziaria o di rinviare l’incarto all’Ufficio AI affinché approfondisca
l’aspetto medico in considerazione dell’allegata opinione dello psichiatra
curante del 12 novembre 2016 (doc. B).
Il ricorrente non condivide il grado di capacità lavorativa
ritenuto dall’amministrazione e il conseguente obbligo di sottoporsi ad un
trattamento medicamentoso. A dire del suo psichiatra, l’inabilità lavorativa
sarebbe ancora oggi totale.
1.5. Interpellato il medico SMR
(doc. V/1) che si è pronunciato sul certificato prodotto con il ricorso (doc. B),
nella sua risposta del 20 dicembre 2016 (doc. V) l’Ufficio AI ha proposto di
respingere il ricorso. L’amministrazione ha ricordato di avere fondato la
valutazione della capacità lavorativa residua dell’assicurato sulla perizia del
Centro peritale per le assicurazioni sociali che ha fatto appositamente
esperire e che è stata completata con test neuropsicologici e test proiettivo
di Rorschach per integrare l’osservazione clinica della psichiatra, la quale ha
confermato l’esigibilità dell’assunzione di una terapia medicamentosa. Queste
conclusioni sono state confermate dal dr. med. __________ del Servizio Medico
Regionale.
Il rapporto del dr. med. __________ è stato trasmesso all’SMR, il
quale non ha rilevato elementi clinici nuovi atti a definire diversamente il
caso rispetto alle conclusioni già tratte, che si basano sul rapporto peritale
del CPAS che ha esaminato tutti gli atti medici e che si è appositamente
soffermato sulla problematica dell’assunzione del trattamento medicamentoso.
In tali circostanze, le conclusioni peritali, complete e
dettagliate, sono state confermate e con esse pure la decisione di attribuire
al ricorrente una rendita limitata nel tempo.
1.6. Nello scritto dell’11 gennaio
2017 (doc. VII) l’assicurato ha esposto le sue impressioni sullo svolgimento della
perizia psichiatrica e le sue ragioni sul perché abbia difficoltà a sottoporsi
a una terapia medicamentosa, con la speranza, però, che i colloqui con lo
psichiatra possano aiutarlo, col tempo, “a finalmente assumere tali farmaci.
Con l’aiuto di __________ mi sono reso conto di soffrire di una patologia ben
più grave delle precedenti, ed è per questo motivo penso di avere diritto
ancora ora ad un’indennità AI completa, infatti non c’è stato il benché minimo
miglioramento atto a voler togliere questo diritto AI come concessomi nel
periodo 01.09.2014-01.06.2015.”. L’assicurato ha prodotto dei documenti a
sostegno delle proprie asserzioni.
1.7. Interpellato ancora il dr.
med. __________ (doc. XII/1) che ha ribadito le sue precedenti valutazioni in
assenza di nuovi atti medici tali da modificarle, l’Ufficio AI ha riproposto di
respingere il ricorso.
L’insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha
riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità limitata nel tempo
dal 1° settembre 2014 al 30 giugno 2015, poiché dal 12 marzo 2015 egli sarebbe
abile al lavoro al 70% in attività adeguate e dal calcolo del grado della
perdita di guadagno risulterebbe una percentuale inferiore al grado minimo
pensionabile (32%).
2.2. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
2.3. Trattandosi in concreto
dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante
giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V
120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04
del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005;
Fatti
I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a
cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato
ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione,
né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer
1/06, pag. 64-65).
2.4. Va ancora ricordato che per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/
Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2
l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra
l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.
Va infine rilevato che nella DTF 141 V 281 il Tribunale federale
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
2.5. Nel caso di specie, dopo
avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e in particolare la
documentazione acquisita dall’assicuratore malattia che ha sottoposto
l’assicurato a delle visite mediche di valutazione del suo stato di salute,
sentito il parere del Servizio Medico Regionale, l’Ufficio assicurazione
invalidità ha disposto una perizia psichiatrica, che è stata affidata al Centro
peritale per le assicurazioni sociali.
La dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
steso il suo rapporto peritale il 18 agosto 2015 (doc. 86) che si basa su due
colloqui avuti con l’assicurato il 12 (120 minuti) e il 17 marzo 2015 (70 minuti),
su un terzo colloquio del 23 luglio 2015 (40 minuti), su una valutazione
neuropsicologica avvenuta il 15 luglio 2015 e sul test di Rorschach del 28
luglio 2015. Un primo tentativo di somministrazione di MMPI il 17 marzo 2015 e
un secondo il 23 luglio 2015 non sono andati a buon fine, poiché l’interessato
ha interrotto la prova. La perita psichiatra ha inoltre consultato la
documentazione messa a disposizione dall’Ufficio AI, che ha riassunto nelle
prime pagine della sua perizia.
La specialista ha poi esposto l’anamnesi, i sintomi attuali,
l’esito dell’esame clinico secondo AMDP-System, gli esiti dei vari
approfondimenti testali eseguiti anche da parte di colleghi (MMPI il 17 marzo
2015 e il 23 luglio 2015, esame neuropsicologico del dr. med. __________ che ha
messo in evidenza un profilo privo di deficit rilevanti, discussione telefonica
del 23 luglio 2015 della psichiatra con il neuropsicologo, test di Rorschach
eseguito il 28 luglio 2015 dalla psicologa __________), la descrizione della
giornata, il trattamento psichiatrico, le informazioni da terzi.
La perita ha posto la diagnosi di schizotipia (ICD-10; F21) e poi
ha fornito la propria valutazione dell’assicurato, rilevando come vi sia stata
un’evoluzione dalla valutazione del dr. med. __________ del 4 febbraio 2014 per
conto dell’assicuratore malattia a quella del dr. med. __________ del 13 maggio
2014 e alla successiva del 14 dicembre 2014. Il quadro clinico è quindi apparso
modificato.
La valutazione del CPAS è avvenuta sull’arco di quattro mesi e sono
stati effettuati dei test. Gli aspetti affettivi riscontrati nei colloqui dei
dr. med. __________ e __________ apparivano ridimensionati, non si apprezzavano
né una franca accelerazione né rallentamento psicomotorio, mentre tendevano a
persistere le anomalie della percezione, le ideazioni di riferimento che
comunque non erano sorrette da una convinzione delirante strutturata, le
alterazioni percettive non si accompagnavano ad anomalie del comportamento.
A livello diagnostico, la valutazione testistica e quella clinica
hanno portato la psichiatra a condividere la diagnosi del curante di una
sindrome schizotipica. L’esame neuropsicologico del dr. med. __________ del 15
luglio 2015 ha evidenziato funzioni cognitive nella norma, l’assicurato nei
colloqui ha riportato la presenza di una marcata affaticabilità e un’incapacità
di concentrazione che giungeva all’improvviso, aspetto che è emerso anche nei
due tentativi di somministrazione del MMPI, ma non nelle prove neurocognitive. Questi
aspetti, secondo l’esperta, venivano spiegati dalla valutazione con il test
proiettivo di Rorschach, dove è emerso che l’eccessiva elaborazione del dato
percettivo, le difese ossessive lo portavano a un pensiero disorganizzato e
potevano quindi influire e giustificare le limitazioni soggettive presentate.
La psichiatra concordava quindi con il dr. med. __________ che
appariva indicata una terapia farmacologica specifica, poiché tali sintomi,
oltre a quelli psicotici, erano poco responsivi a una psicoterapia peraltro a
cadenza ogni 3-4 settimane. L’assicurato non ha aderito alla passata proposta
di trattamento farmacologico e v’era uno stato di coscienza di malattia
fluttuante che comunque grazie alla psicoterapia era aumentato. La specialista
ha sottolineato che l’assicurato ha più volte riferito che i sintomi che
apparivano più invalidanti nella sua performance cognitiva e quindi anche
lavorativa (astenia, difficoltà a comprendere e a concentrarsi, dispercezioni,
ecc.) erano da lui vissuti in maniera egodistonica e in maniera disturbante;
l’assicurato rifiutava le cure per timore degli effetti collaterali, di fatto
in anamnesi e da lui stesso non erano rilevabili effetti collaterali o reazioni
avverse importanti e gravi avute in passato con i trattamenti precedenti, con
cui anzi si era assistito a un miglioramento dei sintomi. L’assicurato ha
riportato che dal 2006 la situazione sarebbe peggiorata e in quell’anno infatti
corrisponde l’abbandono delle cure. Al colloquio non si era evidenziata una
sintomatologia tale da compromettere la sua capacità di volere. Secondo la
perita, sarebbe stato preferibile proporre inizialmente una cura con
antipsicotici atipici a basse dosi da aumentare gradualmente in modo da
favorire la compliance.
Prima di esporre le proprie conclusioni sono state descritte le
risorse e i deficit secondo lo schema MINI ICF-APP.
Infine, per quanto concerne la capacità lavorativa, è stato
evidenziato che il decorso clinico si è accompagnato ad un ridimensionamento
dei sintomi: persistevano una difficoltà da parte dell’assicurato di mantenere
una tenuta, con necessità di pause per riposarsi. Tali aspetti potevano quindi
influire sulla sua professione attuale e si valutava un’incapacità lavorativa
del 50%, inteso come rendimento ridotto a partire dalla prima osservazione del
CPAS del marzo 2015. In precedenza si è riconfermata l’incapacità lavorativa
definita dalla visita medico fiduciaria. In attività adeguata in cui
l’assicurato potesse svolgere compiti semplici, in maniera autonoma, senza
particolari responsabilità, è stata ritenuta una incapacità lavorativa del 30%,
intesa sempre come rendimento ridotto. Come casalingo egli era abile al 100%.
Con un trattamento farmacologico adeguato (inizialmente basse dosi
di antipsicotico atipico da aumentare progressivamente in base alla risposta
clinica), accompagnato dal percorso psicoterapeutico di sostegno e di
motivazione che l’assicurato stava già seguendo e con cadenza ogni 2-3
settimane, era probabile che si avesse un miglioramento del quadro clinico come
in passato e della capacità lavorativa di almeno un 30% nell’arco di 6-9 mesi.
Infine, ritenuto come l’assicurato lavorasse come indipendente e
avesse un posto di lavoro, non erano necessari provvedimenti di integrazione.
Nel suo rapporto finale del 21 settembre 2015 (doc. 87) il dr.
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha fatto proprio il rapporto
peritale della collega __________, riconoscendo l’esigibilità di un trattamento
medicamentoso adeguato, che il medico SMR ha ribadito nell’annotazione del 29
aprile 2016 (doc. 115).
Nel suo rapporto del 12 novembre 2016 (doc. B), che ha fatto
seguito alla decisione impugnata emessa dall’Ufficio AI un mese prima e che è
stato prodotto insieme al ricorso del 21 novembre 2016, il dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, medico curante dell’assicurato dal 2013, ha
preso atto della perizia effettuata dalla collega che ha ritenuto molto
approfondita e dimostrante in maniera inequivocabile, insieme ai diversi test
effettuati, la struttura psicotica di personalità dell’assicurato.
Lo psichiatra curante ha confermato la propria psicodiagnosi di
sindrome schizotipica (ICD-10; F21) e ha confermato di avere preso a carico
l’interessato con consulti ogni 2-3 settimane, ciò che gli ha permesso di
conoscerne il funzionamento globale.
Il medico curante ha riconosciuto che la divergenza rispetto alla
valutazione peritale verte sulla capacità lavorativa, che egli ha ritenuto
essere nulla.
In merito alla conclusione della dr.ssa med. __________ secondo
cui mediante l’assunzione di terapia psicofarmacologica appropriata la capacità
lavorativa dell’assicurato potrà migliorare, lo psichiatra ha puntualizzato due
aspetti.
Il primo riguarda il fatto che durante la presa a carico egli ha
ripetutamente proposto al paziente una medicazione, ciò che ha scaturito
nell’interessato un’ingente componente ansiosa. Ciò era già capitato nel 2014
quando il paziente ha interrotto la seduta e si è rischiato che interrompesse definitivamente
la psicoterapia, che ha poi ripreso dopo alcune settimane. Lo specialista ha
osservato che la medicazione, rappresentante in termini psicoanalitici un
oggetto esterno, costituisce un qualcosa che innesca nell’interessato
un’angoscia profonda, di frammentazione. Dal profilo soggettivo un medicamento,
secondo l’assicurato, rischierebbe di non fargli più vivere dei segnali – che
da parte del medico psichiatra corrispondono a delle dispercezioni – che gli
salvano la vita. In altre parole, ha affermato il curante, il paziente a causa
del suo disturbo psicotico non riesce ad assumere alcuna medicazione temendo
per l’incolumità della propria vita psichica. Il fatto che egli non accetti una
medicazione in realtà non è segno di cattiva volontà o di non accettazione
delle cure, ma piuttosto un aspetto del suo disturbo psichico. Il curante ha
affermato che “Può essere che grazie alla psicoterapia supportiva, egli
possa in futuro arrivare ad accettare una medicazione, ma i tempi sono ora
prematuri. Il paziente messo alle strette proprio per queste questioni
assicurative, in occasione della penultima consultazione, 27.10.2016, aveva con
difficoltà accettato di provare ad assumere Abilify 5 mg 1-0-0-0. Rientrando a
domicilio, egli ha in seguito avuto una crisi di scombussolamento interno tale,
che nuovamente sta mettendo a rischio la relazione terapeutica.”.
Il secondo aspetto evidenziato dallo specialista è che
l’assunzione di una medicazione neurolettica incisiva purché atipica della
nuova generazione non assicura in termini assoluti il ridimensionamento del
disagio psichico. Anche se dovesse lenire il disagio psichico, il recupero di
una capacità lavorativa per giunta completo non era ancora dato. Pertanto, da
un punto di vista medico psichiatrico non era possibile affermare che malgrado
l’uso di farmaci la situazione medica non avrebbe alcun miglioramento, ma
nemmeno il contrario, ossia che l’uso di farmaci permetterebbe un miglioramento
certo della situazione medica, in particolare riguardo la capacità lavorativa.
In conclusione, in ragione del suo disagio psichico l’assicurato
non poteva assumere quindi alcuna medicazione.
Su questo referto si è pronunciato il 15 dicembre 2016 (doc. V/1)
il dr. med. __________, il quale ha osservato che il collega ha riportato una
condizione soggettiva del suo paziente, affermando che l’assicurato rifiuta la
medicazione perché questa limiterebbe la sua percezione soggettiva di
benessere. Inoltre, l’assicurato avrebbe riferito una condizione di
“scombussolamento” dopo l’assunzione di una dose minima efficace di Abilify e
questa situazione avrebbe minato l’alleanza terapeutica del paziente nei
confronti del terapeuta. Anche in tale evenienza, ha affermato il medico SMR,
si tratta di osservazioni soggettive dell’assicurato in assenza di riscontri
chiaramente oggettivi del terapeuta. Egli non ha quindi motivo per modificare
le sue precedenti posizioni.
Quanto allo scritto dell’11 gennaio 2017 (doc. VII/1) che il
ricorrente ha inviato al Tribunale e alla email del 17 marzo 2015 (doc. VIII/1)
che ha inviato al suo psichiatra, il medico SMR si è pronunciato il 22 febbraio
2017 (doc. XII/1) affermando che in entrambi i casi si tratta di opinioni
personali dell’assicurato, il quale si è dichiarato affetto da una patologia
psichica grave e nel contempo contrario all’assunzione di medicamenti
psicoattivi atti a una cura efficace (ha precisato di non avere assunto
Abilify), riferendosi chiaramente al suo diritto a una rendita AI intera.
Quest’ultima affermazione, d’avviso del dottor __________, appariva in
contrasto con la riferita sofferenza psichica, che non può assolutamente essere
lenita da una compensazione monetaria.
Il medico SRM ha inoltre osservato che gli altri documenti
prodotti (schema terapeutico, ricetta per Abilify, certificato generico di
malattia) non indicano alcuna diagnosi rispettivamente prognosi e quindi non
riportano altri fatti medici oggettivi, perciò rimangono valide le sue prese di
posizione.
2.6. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio
sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
Considerandi
1986.
pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto
pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,
a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.
109.
consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25.
aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24.
agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni
tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha
precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294). L’esperto
deve innanzitutto, come accennato, porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124
del 27 settembre 2001).
2.7
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare
l'operato dell'amministrazione, in quanto la problematica psichiatrica è stata
chiarita in modo soddisfacente dalla perita che essa ha appositamente nominato.
Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunta
la specialista dr. med. __________ nella perizia psichiatrica del 18 agosto
2015.
che integra i pareri dei colleghi specialisti.
A questi referti va riconosciuta forza probatoria piena conformemente
alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.6). Questa esperta ha infatti vagliato
la documentazione medica messale a disposizione, ha attentamente valutato di
persona il ricorrente in tre occasioni sull’arco di quattro mesi (da marzo a
luglio 2015), ha eseguito degli esami personali e obiettivi, ha completato la
propria valutazione sulla scorta di una serie di test effettuati sull’interessato
da altri colleghi periti, ma ha anche avuto modo di parlare con i genitori
dell’assicurato.
Non va poi dimenticato che anche il medico SMR, intervenuto in
seguito, ha più volte confermato le conclusioni peritali.
Quanto al certificato del 12 novembre
2016.
(doc. B) rilasciato dal dr. med. __________, il TCA evidenzia come lo
stesso non infici la valutazione peritale.
Infatti, va rilevato che anche il medico curante è concorde che
l’assicurato soffre di una sindrome schizotipica (ICD-10; F21).
A suo dire, però, il grado di capacità
lavorativa sarebbe nullo in qualsiasi attività, mentre per il medico
interpellato dall’Ufficio AI l’interessato sarebbe in grado di svolgere delle
attività adeguate in ragione del 70%, nel senso di riduzione del rendimento.
In sostanza, quindi, le conseguenze dei disturbi psichici presenti
indicate dai medici intervenuti si equivalgono. Ciò che differisce sono le
diverse valutazioni sulla capacità lavorativa del ricorrente stante la medesima
patologia.
Non va al riguardo dimenticato che il Tribunale federale ha confermato
che in ragione della diversità dell'incarico assunto tra mandato di cura e
mandato peritale (STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3; STF I
701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2), ossia a scopo di trattamento anziché di
perizia, in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del
medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009
consid. 3.3; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer, Budesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre, il
solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; STF 9C_717/ 2014 del 17
dicembre 2015 consid. 5.2; STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4;
STCA 36.2014.25 del 18 agosto 2014; STCA 36.2013.52 del 18 dicembre 2013).
Il fatto che il medico curante segua l’assicurato da
più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il
valore probatorio di un rapporto valetudinario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi
prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza
l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con
il paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per
cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso
di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del
rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017 consid. 4.2).
Ancora, il medico
curante, che vede il suo paziente soprattutto in fase di esacerbazione di una
patologia, raggiunge facilmente una diversa impressione circa la gravità del
danno alla salute rispetto a quella che può farsi un perito che non incentra il
proprio esame principalmente sulle esigenze terapeutiche in un determinato
momento (STF 9C_605/2008 del 2 giugno 2009, consid. 3.2.5; STF I 514/06 del 25
maggio 2007, consid. 2.2.1).
Non vi è pertanto alcun motivo per ritenere che l’Ufficio
AI abbia erroneamente fondando il proprio giudizio sugli esiti della perizia
del Centro peritale per le assicurazioni sociali del 18 agosto 2015 e sui
pareri del Servizio Medico Regionale.
Di conseguenza, nell'evenienza concreta, rispecchiando la perizia
del CPAS tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza in ambito di valore probatorio di rapporti medici ed in
particolare di una valutazione psichiatrica, questo Tribunale non può quindi
che confermare le conclusioni della specialista consultata dall’Ufficio
assicurazione invalidità.
In queste circostanze, poiché l'istruttoria ordinata
dall'Ufficio AI si è rivelata esente da critiche, non vi è la necessità di
procedere, come richiesto dal ricorrente, a un nuovo accertamento medico né
sotto forma di perizia giudiziaria ordinata da questo Tribunale né sotto forma
di rinvio degli atti all’amministrazione affinché sia essa stessa a procedervi
(STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2).
Lo scrivente Tribunale fa dunque proprie le conclusioni formulate
dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente,
ritenendolo quindi inabile al lavoro all’80% dal 25 settembre 2013 in qualsiasi
attività rispettivamente dal 12 marzo 2015 abile al 50% come ingegnere
elettrotecnico e capace al 70% in attività adeguate dove possa svolgere compiti
semplici, in modo autonomo, senza particolari responsabilità.
2.8
Stante quanto precede, poiché
l’aspetto economico non è stato contestato come tale dall’assicurato (che ha
soltanto chiesto di riesaminare la sua capacità di lavoro e non di
guadagno), ciò porta il TCA a non verificare oltre il calcolo effettuato
dall’Ufficio AI nella decisione impugnata e dunque a ritenere un grado di
invalidità del 32% (doc. 122).
Questo grado è stato quindi stabilito tenendo presente un’abilità
lavorativa residua del 70% in altre attività lucrative adeguate ed essendo
inferiore al grado minimo pensionabile in virtù dell’art. 28 cpv. 2 LAI non dà diritto
a una rendita di invalidità.
Ne discende che è a giusta ragione che il ricorrente non ha (più)
diritto al riconoscimento di una rendita di invalidità.
2.9
A
proposito dell’esigibilità evidenziata dalla dr.ssa med. __________ e dal
medico SMR __________ che il ricorrente si sottoponga ad una cura farmacologica
per migliorare la sua capacità di lavoro e di guadagno, il TCA osserva che i
medici dell’Ufficio AI non sono stati gli unici a sottolineare questa necessità
che dovrebbe portare l’assicurato ad un miglioramento delle sue condizioni di
salute e, magari, della capacità lavorativa.
A questo proposito va infatti evidenziato che anche lo psichiatra
dottor __________, che il 4 febbraio 2014 ha esaminato il ricorrente su mandato
dell’assicuratore malattia che a quel tempo è stato chiamato a versare
indennità giornaliere per malattia, ha rilevato la necessità di somministrare
una terapia farmacologica specifica all’assicurato.
Di uguale avviso è stato pure il dr. med. __________, FMH
specialista in psichiatria e psicoterapia, che è intervenuto sempre per conto
dell’assicuratore malattia e che il 9 settembre 2014, dopo avere preso atto
anche del parere dello psichiatra curante __________ del 13 maggio 2014, ha
concluso che “Alla luce di quanto riportato (decorso clinico e diagnosi), e
degli evidenti i tratti deliranti dell’assicurato, si ritiene ancor più
giustificato e proponibile un intervento farmacologico e/o un eventuale
ricovero stazionario oppure diurno. Infatti, in questi casi, la sola psicoterapia
appare insufficiente.” (doc. 33 dell’incarto Cassa malati).
A seguito quindi delle opinioni del medico SMR e
della perita del CPAS i quali, “Alfine di migliorare la capacità lavorativa
ed lo stato clinico generale”, hanno
ritenuto “esigibile un trattamento medicamentoso adeguato (come già accaduto
in passato) così come la continuazione regolare di un accompagnamento
psicoterapeutico di sostegno e di motivazione, poiché ciò porterebbe ad un
miglioramento dello stato clinico, con recupero del 30% in ogni tipo di
attività lucrativa”, l’amministrazione ha ammonito in tal senso
l’assicurato.
Nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha inserito un’ingiunzione
nei confronti dell’assicurato di sottoporsi a determinate cure, di sua
competenza, ricordandogli, con riferimento all’art. 21 cpv. 4 LPGA, che nel
caso di una nuova domanda l’amministrazione avrebbe verificato se ciò sarebbe
avvenuto e avrebbe emanato una nuova decisione in base ai principi indicati da
questa norma.
Ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 LPGA (si veda pure l’art. 7 cpv. 1
LAI), le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o
rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le
conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si
oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si
sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento di integrazione
professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole
miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non
si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che rappresentano un
pericolo per la vita o per la salute.
Il senso e lo scopo della procedura di messa in mora prescritta
dall’art. 21 cpv. 4 LPGA sono di rendere attento l’assicurato circa le
possibili conseguenze negative di un comportamento renitente a collaborare,
affinché si trovi nella situazione di prendere una decisione in piena
cognizione di causa e, all’occorrenza, di modificare il proprio comportamento.
Una tale procedura deve essere applicata anche nel caso in cui
l’assicurato abbia manifestato, in modo chiaro e incontestabile, che non
intendeva sottoporsi a un trattamento oppure a un provvedimento di integrazione
(STF I 552/06 del 13 giugno 2007, consid. 4.1 e i riferimenti ivi menzionati).
Nella DTF 134 V 189 il Tribunale federale ha
stabilito che l'assicurazione infortuni può ridurre le proprie prestazioni se
l'assicurato si rifiuta di sottoporsi a un trattamento medico ragionevolmente
esigibile. Tuttavia, essa deve precedentemente avere messo in mora per iscritto
l'assicurato e averlo reso attento sulle conseguenze del suo rifiuto (cfr.
consid. 2).
Ricordato quindi come, secondo il summenzionato principio generale
delle assicurazioni sociali, l’assicurato è tenuto a fare tutto quanto è
possibile per ridurre il danno e dunque assumere la farmacologia prescrittagli
(art. 21 cpv. 4 LPGA; cfr. STF 8C_128/2007 del 14 gennaio 2008, consid. 3.1 e
riferimenti, concernente una fattispecie nella quale la nostra Massima Istanza
ha ritenuto esigibile l’intervento di una protesi all’anca; cfr. anche STF
9C_914/2010 del 2 dicembre 2010), questo Tribunale non può che confermare l’ammonimento
deciso dall’Ufficio AI.
2.10
Infine, la decisione del 12
ottobre 2016 nega al ricorrente il diritto alla messa in atto di provvedimenti
d’ordine professionale non ritenendoli opportuni.
In concreto, pur essendo il grado d'invalidità del ricorrente (32%)
superiore alla soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno
conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale che è del 20% (DTF
130.
V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre
2006.
consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b), la
decisione con cui l'Ufficio AI ha rifiutato la concessione di provvedimenti di
integrazione professionale, ma si è messo a disposizione per un aiuto al
collocamento, merita conferma.
Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in
cui un'assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo
misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di
provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:
"
(…)
6.
(…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel
giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l'insorgente sembra dimenticare
che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si
presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e
ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per
analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del
26.
ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già
solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.".
Nel caso di specie una riqualifica professionale del
ricorrente non entra in considerazione (STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA
32.2012.39
del 24 ottobre 2012; STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
La stessa perita psichiatra, nelle sue conclusioni
del 18 agosto 2015 (pag. 17), ha espressamente indicato che non riteneva necessari
dei provvedimenti di integrazione professionale, giacché l’assicurato lavorava
come indipendente e aveva un posto di lavoro.
Era per contro utile, secondo la dr.ssa __________, la
continuazione di un trattamento psichiatrico e l’avvio di uno psicofarmacologico.
Rimane comunque aperta per l'assicurato la
possibilità di far capo ad un aiuto al
collocamento sulla base dell'art. 18 LAI per trovare un'attività confacente al
suo stato di salute, segnatamente qualora il danno alla salute sia d'impedimento
alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti;
SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012;
STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011; cfr. anche
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595).
Spetta dunque al ricorrente, se del caso, attivarsi
in questo senso e contattare l’Ufficio AI - e per esso un consulente in
integrazione professionale (STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39
del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e
STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011).
2.11
Stante
quanto precede, la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata
e di (fare) approfondire l’aspetto medico non può essere accolta.
Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio AI ha
rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la
decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA
32.2012.39
del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA
32.2011.143
e 32.2011.141 del 21 novembre 2011) e il ricorso va respinto anche
su questo punto.
2.12
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti