32.2016.138
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13 giugno 2017Italiano41 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.138
FS
Lugano
13 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 ottobre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1961, da ultimo attivo quale giardiniere e aiuto cucina presso il __________
di __________ (doc. AI 8/27-35), nel mese di marzo 2006 ha inoltrato una
domanda di prestazioni AI (doc. AI 1/1-9).
Con
decisioni del 23 aprile 2009 – visti la perizia pluridisciplinare del
SAM del 26 settembre 2007 (doc. AI 33/103-133), il rapporto medico del 29
ottobre 2007 con le annotazioni del 6 agosto, 4 settembre e 1. ottobre 2008 del
medico SMR dr. __________ (doc. AI 37/138-140, 52/164, 57/170 e 63/178 ) nonché
il rapporto finale del consulente in integrazione del 6 maggio 2008 con le
relative tabelle allestite il 13 maggio 2008 (doc. AI 44/148-150 e 45/151-152) –
l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera (oltre alle
rendite completive per i figli) dal 1. marzo 2006 al 31 gennaio 2007 (doc. AI
73/196-200 e 74/201-205). Questo Tribunale, con sentenza del 22 ottobre 2009 cresciuta
incontestata in giudicato (doc. AI 84/252-276), ha confermato i suddetti
provvedimenti e respinto il ricorso inoltrato dall’assicurato tramite l’avv. __________
il 25 maggio 2009 (doc. AI 79/214-215).
1.2. Nel
mese di gennaio 2011 l’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di
prestazioni (doc. AI 86/278-285).
Questo
Tribunale, con pronuncia del 20 gennaio 2012 cresciuta incontestata in
giudicato (doc. AI 103/352-361), ha respinto il ricorso del 9 giugno 2011 (doc.
AI 96/323-324) e confermato la decisione di non entrata nel merito dell’Ufficio
AI del 16 maggio 2011 (doc. AI 95/312-313).
1.3. Nel
mese di agosto 2014 l’assicurato ha inoltrato la terza richiesta di prestazioni
AI (doc. AI 16/44-49).
Con
decisione del 24 ottobre 2016, preavvisata il 15 settembre 2016 (doc. AI
148/564-568) e oggetto della presente vertenza – visti la perizia pluridisciplinare
del SAM del 26 febbraio 2016 (doc. AI 137/475-543), il rapporto finale 29 febbraio
2016 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 139/545-549) e la valutazione del
consulente in integrazione del 16 agosto 2016 con le relative tabelle allestite
il 14 settembre 2016 (doc. AI 145/557-563) – l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto a prestazioni (doc. AI 151/576-579).
L’amministrazione, pur riconoscendo nelle motivazioni il diritto a un quarto di
rendita dal 1. maggio 2013 e in seguito ad una rendita intera dal 1. agosto al
28 febbraio 2014, non ha erogato alcuna prestazione essendo la domanda (21
agosto 2014) tardiva e il diritto alla rendita nato il 1. febbraio 2015 (6 mesi
dopo la domanda ex art. 29 cpv. 1 LAI).
1.4. Con
il presente ricorso l’assicurato, rappresentato da RA 1, insorge dinanzi al
TCA. Contestata, con argomentazioni di cui si dirà in seguito, la valutazione
medica e la possibilità di reintegrarsi sul mercato del lavoro, il ricorrente
chiede l’annullamento della decisione dell’Ufficio AI del 24 ottobre 2016 e il
rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici.
1.5. Con
la risposta di causa l’amministrazione postula invece la reiezione del ricorso.
Confermata la decisione impugnata l’Ufficio AI, richiamando il parere del
medico SMR dr. __________ del 19 dicembre 2016, conclude che “(…) la documentazione
medica agli atti non fornisce elementi che da un lato permettano di ritenere in
maniera convincente ed oggettivabile l’esistenza di un’incapacità lavorativa
superiore a quella accertata, dall’altro che giustifichino l’esperimento di ulteriori
indagini di natura medica. (…)” (IV).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA,
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Nella
fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3; vedi anche la richiesta
del 30 dicembre 2014 del medico SMR dr. __________ sub doc. AI 123/439-440),
l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare (cfr. doc. AI 124/441-444
e 130/459-460).
Dalla
perizia pluridisciplinare del SAM del 26 febbraio 2016 (doc. AI 137/475-543),
risulta che i periti hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche
esterne, di natura reumatologica (dr. __________), cardiologica e angiologica
(dr. __________), e psichiatrica (dr.ssa __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi
con influenza sulla capacità lavorativa:
Dolori all'anca
sin. di origine non chiara in:
- stato dopo intervento chirurgico di protesi totale all'anca sin. nell'agosto
del 2007.
Disturbo da sintomi
somatici con dolore predominante persistente, moderato. (DSM-V 300.82 - ICD-10
F 45.4).
5.2 Diagnosi
senza influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome
lombovertebrale con possibile componente spondilogena a sin. su:
- minime alterazioni degenerative in particolar modo a livello L4-L5 e L5-Sl.
Cardiopatia
ischemica-valvolare con:
- esiti di NSTEMI e PTCA/Stent di stenosi sub-occlusiva dell'arteria
discendente anteriore il 2.3.2013,
- stenosi
50-70% della RCA media (coro del 2.3.2013),
- esiti di singolo by-pass aortocoronarico con vena safena su RIVP il 13.3.2013,
- esiti di sostituzione della valvola aortica con protesi meccanica ATS 26 per
stenosi severa il 13.3.2013,
- episodio di fibrillazione atriale postoperatoria convertita con Amiodarone i.v.
Arteriopatia periferica
ostruttiva con:
- esiti da embolectomia tramite Fogarty dell'arteria femorale comune ds. e dell'arteria
iliaca comune sin. per ischemia acuta su cronica da probabile fonte cardioembolica
attuale:
claudicatio cronica al polpaccio ds. su ostruzione probabilmente dell'asse
femoropopliteo.
Diabete mellito
tipo Il non insulinorichiedente con:
- sovrappeso
(BMI 28),
- dislipidemia.
Ipertensione
arteriosa trattata.
Stato dopo
nefrolitiasi nel 2002.
Obesità con BMI 29
kg/m2. (…)" (doc. AI 137/492-493)
Visti
tutti gli atti medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la
seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)
L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A.,
nell'attività da ultimo esercitata come addetto alla manutenzione ed aiuto cucina
in un motel, è considerato nella misura del 30%. (…)” (doc. AI 137/498) –
Fatti
i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla
capacità lavorativa e d’integrazione:
" (…)
8 CONSEGUENZE
SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
8.1 Capacità di
lavoro nell'attività abituale
8.1.1 A quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della
capacità lavorativa?
Conseguenze
sull'attuale capacità lavorativa derivano dalle patologie descritte in ambito
reumatologico e psichiatrico, mentre invece, come descritto nei capitoli
precedenti, dal punto di vista cardiologico ed angiologico vi è una capacità lavorativa
piena nell'attività da ultimo esercitata, come pure in attività adatte allo stato
di salute.
Dal punto di
vista reumatologico, con ripercussione sulla capacità lavorativa, il nostro
consulente descrive dolori all'anca sin. di origine non chiara, con stato dopo
intervento chirurgico di protesi totale all'anca sin. in agosto 2007.
Secondo il Dr.
med. __________ valgono le limitazioni funzionali da lui già determinate nella
perizia del 2007.
In particolar
modo l'A. è limitato sempre per questi dolori nella zona dell'anca sin. in
un'attività lavorativa particolarmente pesante e non ergonomica per la colonna vertebrale
ma anche soprattutto per i movimenti dell'anca sin.
È limitato nel mantenere
delle posizioni statiche per lungo tempo più di 30-60 min., limitato nel
camminare in salita e discesa e su terreni sconnessi, limitato nel salire e
scendere le scale, limitato nell'alzare dei pesi superiori ai 10 kg e limitato
in attività da svolgere prevalentemente in posizione in piedi.
Per quanto riguarda
l'ultima attività professionale svolta quale addetto alla manutenzione ed aiuto
cucina presso il __________ a __________ I'A. è da ritenere attualmente inabile
al lavoro nella forma del 70%. Questo a partire al più tardi da sei mesi dopo
l'intervento chirurgico di posa di una protesi totale dell'anca sin. Dal
momento dell'operazione fino a questa data può essere ritenuto inabile al
lavoro nella forma completa. Si tratta di una riduzione del rendimento sul
posto di lavoro.
Dal punto di
vista psichiatrico, con ripercussione sulla capacità lavorativa, la nostra
consulente descrive un disturbo da sintomi somatici con dolore predominante
persistente, moderato. La sua diagnosi collima con la diagnosi formulata nella
precedente perizia psichiatrica effettuata il 22.8.2007 dal Dr. med. __________
(sindrome somatoforme da dolore persistente). Nell'attuale perizia la nostra consulente
ritrova degli aspetti di aggravamento rispetto alla valutazione di allora,
questo anche perché I'A. non è stato seguito dal punto di vista psichiatrico in
modo corretto e nell'ultimo anno per niente. La nostra consulente valuta
l'attuale grado di capacità lavorativa, dal punto di vista psichiatrico, nella
misura dell'80% nell'attività da ultimo esercitata, inteso come riduzione del
rendimento, per via della quota di ansia, di tensioni e d'irritabilità.
Rivedendo gli
atti la nostra consulente può evincere la riduzione della capacità lavorativa
dal 2005, con percentuale nella misura del 10% sino all'inizio del 2014, data
della presa in carico della Dr.ssa med. __________. In quest'ultimo anno secondo
la nostra consulente vi è stato un aggravamento che porta alla riduzione della
capacità lavorativa al 20% come stabilito attualmente.
La diminuzione
della capacità lavorativa, nell'attività finora svolta, è legata alla ripercussione
della sintomatologia algica sulle condizioni psichiche, quali la maggiore
affaticabilità, l'esauribilità determinato anche dalla presenza di una grave insonnia.
(non curata).
Secondo il
nostro consulente in reumatologia per un’eventuale incapacità lavorativa dal
punto di vista psichiatrico questa non dovrebbe essere sommata in modo
rilevante all'incapacità lavorativa determinata dalla patologia di tipo reumatologico.
In effetti questa tiene in considerazione prevalentemente i disturbi dell'A. e
non tanto un reperto clinico significativo. Viene quindi già considerata di per
sé la problematica della percezione del dolore.
8.1.2 Indicare la capacità lavorativa per l'attività abituale, in
percentuale oppure in ore al giorno.
In considerazione
di quanto descritto al punto 8.1.1, l'attuale capacità lavorativa globale
nell'attività abituale è considerata nella misura del 30%.
8.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare
se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento
globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
Va inteso come riduzione
del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
8.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno,
precisare se vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è
pieno.
Vedi
sopra.
8.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se
queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa
residua.
Eventuali pause
supplementari sono già state conteggiate.
8.1.3 Facendo riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità
lavorativa indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata
valida?
L'attuale
valutazione della capacità lavorativa nell'attività abituale è rimasta invariata
rispetto a quella scaturita dalla precedente perizia SAM del 26.9.2007. La
capacità lavorativa globale in un'attività adatta allo stato di salute valutata
nella precedente perizia SAM del 26.9.2007 vale sino a dicembre 2013: a partire
da gennaio 2014 (in corrispondenza dell'inizio della presa a carico psichiatrica
da parte della Dr.ssa med. __________) vale una capacità lavorativa nella misura
dell'80% sino ad oggi e continua. Si ricorda che dal punto di vista
cardiologico ed angiologico il nostro consulente ritiene che non vi è nessuna
riduzione prolungata dal punto di vista specialistico, a parte tre mesi d'incapacità
lavorativa totale in qualunque attività dopo gli interventi (e le relative
degenze) effettuati in marzo 2013 ed agosto 2013.
9 CONSEGUENZE
SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE
9.1 Capacità di
lavoro in un'attività adeguata
9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata?
(nel caso di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza
limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)
Secondo il
nostro consulente in reumatologia per quanto riguarda un'attività lavorativa
adatta che tenga in considerazione le limitazioni funzionali da lui sopra elencate,
durante la quale possa cambiare di posizione sovente, fare dei brevi spostamenti,
evitare di salire e scendere le scale, di inginocchiarsi, di camminare su
terreni sconnessi, di stare seduto per più di 30 min. ed evitare di alzare dei
pesi superiori ai 10 kg l'A. presenta ancora attualmente una capacità lavorativa
nella forma completa sull'arco di un'intera giornata con un rendimento al 100%.
Questo a partire
al più tardi da sei mesi dopo l'intervento chirurgico di posa di una protesi
totale all'anca sin.
Durante il periodo
fino a sei mesi dall'intervento chirurgico può essere considerato inabile al
lavoro nella forma completa anche per un'attività lavorativa adatta.
Come descritto
dal nostro consulente, nessuna diminuzione della capacità lavorativa prolungata
sia dal punto di vista cardiologico che angiologico nelle attività svolte in
precedenza, come pure in un'attività adatta. Limiti esistono in professioni che
lo obbligano a degli spostamenti a piedi che raggiungano e superino la soglia
del dolore (attualmente sui 100 metri) o che implicano degli sforzi fisici
intensi (esempio certe professioni dell'edilizia).
Dal punto di
vista psichiatrico, la nostra consulente ritiene che l'A. sia in grado di svolgere
altre attività con capacità lavorativa dell'80% in attività che non richiedano
concentrazione o elevata attenzione nei limiti delle sue condizioni fisiche con
possibilità di diluire nel tempo l'operato, sicuramente non turni vista la
presenza d'insonnia. A suo parere l'essere impegnato potrebbe anche aiutare
l'A. ad uscire dalla sua condizione di ritiro con un effetto positivo sulle sue
condizioni psichiche da subito.
9.1.2 Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in
percentuale oppure in ore al giorno.
Sulla base di quanto
descritto al punto 9.1.1, l'attuale capacità lavorativa globale in un'attività
adeguata è considerata nella misura dell'80%.
9.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare
se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente
ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.
Va inteso come
riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
9.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno,
precisare se vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.
Vedi sopra.
9.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se
queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa
residua.
Eventuali
pause supplementari sono già state conteggiate.
9.1.3 Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità
lavorativa indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata
valida?
L'attuale
valutazione della capacità lavorativa nell'attività abituale è rimasta invariata
rispetto a quella scaturita dalla precedente perizia SAM del 26.9.2007. La
capacità lavorativa globale in un'attività adatta allo stato di salute valutata
nella precedente perizia SAM del 26.9.2007 vale sino a dicembre 2013: a partire
da gennaio 2014 (in corrispondenza dell'inizio della presa a carico psichiatrica
da parte della Dr.ssa med. __________) vale una capacità lavorativa nella misura
dell'80% sino ad oggi e continua. Si ricorda che dal punto di vista cardiologico
ed angiologico il nostro consulente ritiene che non vi è nessuna riduzione prolungata
dal punto di vista specialistico, a parte tre mesi d'incapacità lavorativa
totale in qualunque attività dopo gli interventi (e le relative degenze) effettuati
in marzo 2013 ed agosto 2013.
9.1.4 Esprimersi anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo
riferimento alle diverse funzioni.
Dal punto di
vista medico-teorico nella misura del 100%.
9.2 Reintegrazione
professionale
9.2.1 Sono medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla
reintegrazione nella libera economia?
Il nostro
consulente in reumatologia non ritiene indicati provvedimenti di riqualifica o
reinserimento professionale.
9.2.2 In caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?
-.-
9.2.3 Di quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?
-.-
9.2.4 Se in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato,
definire se è presente un potenziale di integrazione professionale che può
essere valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.
Secondo il
nostro consulente in reumatologia non sono indicati provvedimenti di
riqualifica o reinserimento professionale.
9.3 Obbligo di
diminuire il danno da parte dell'A.
9.3.1 Adeguatezza della terapia attuale, esigibilità di una terapia adeguata
secondo le linee guida?
Il nostro
consulente in reumatologia non ritiene che dal punto di vista terapeutico vi
siano possibilità di migliorare le condizioni di salute dell'A. in modo da
migliorare la sua capacità professionale. La prognosi per quanto riguarda i disturbi
dell'A. all'anca sin. è da considerarsi negativa, per quanto riguarda i reperti
clinici favorevole.
Secondo il
nostro consulente in cardiologia ed angiologia si potrebbe aumentare il margine
libero con un intervento di angioplastica a ds. che però non è ragionevole
proporre in quanto prevale la problematica ortopedica. Il controllo dei fattori
di rischio incide sicuramente sulla prognosi, che secondo il nostro consulente
a medio-lungo termine è da considerare favorevole.
Secondo la
nostra consulente in psichiatria vi sono possibilità terapeutiche per
migliorare lo stato di salute che sono quelle della presa in carico psichiatrica
con terapia psicofarmacologica ed un monitoraggio dell'assunzione della stessa
ed anche un sostegno di tipo psicologico in particolare per determinare una
maggior tolleranza al dolore ed a sviluppare maggiori legami di tipo sociale.
La prognosi a
medio lungo termine è stazionaria, se viene approntata la presa in carico
psichiatrica, in caso contrario, potrebbe evolvere verso un peggioramento e
cronicizzazione.
9.3.2 Quale miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente
aspettare con una terapia adeguata e in quanti mesi?
Vedasi risposta
alla precedente domanda 9.3.1.
9.3.3 Altri suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento
del posto di lavoro, mezzi ausiliari ecc.)
-.-
10 OSSERVAZIONI
e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
10.1 Altri
quesiti del medico SMR.
Non ce ne sono.
10.2
Si chiede al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo
rappresentante legale.
Domande particolari
non sono poste.
Lasciamo al
Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di
inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato
sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI
137/498-504)
Il
dr. __________, nel rapporto finale SMR del 29 febbraio 2016 (doc. AI
139/545-549), ha confermato le diagnosi poste dai periti del SAM e concluso per
i seguenti periodi d’incapacità lavorativa (riduzione del rendimento):
IL
in attività abituale:
70% dal
11.2006
100% dal
2.3.2013 (cuore)
70% dal
2.6.2013
100% dal
3.8.2013 (ischemia arto)
70% dal
3.11.1013
IL in attività adeguata:
10% dal
11.2006
100% dal
2.3.2013 (cuore)
10% dal
2.6.2013
100% dal
3.8.2013 (ischemia arto)
10% dal
3.11.1013
20% dal
1.1.2014
Al
riguardo questo Tribunale precisa che l’intervento a causa di un’ischemia
all’arto inferiore destro è stato in realtà effettuato il 3 agosto 2014 (cfr.
doc. AI 106/412-417).
Questo
fatto nulla modifica nel caso concreto ritenuto da una parte che (conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LAI e vista la domanda di prestazioni del 21 agosto 2014 sub
doc. AI 105/363-371) il diritto alla rendita nasce al più presto il 1. febbraio
2015, dall’altra che, come attestato dai periti del SAM (doc. AI 137/500 punto
8.1.3 sopra riprodotto), il peggioramento dovuto all’intervento dell’agosto
2014 è durato tre mesi e pertanto, conformemente all’art. 88a cpv. 1 OAI, i
relativi effetti non si sono estesi oltre la fine di gennaio 2015 (tre mesi
dopo il miglioramento del novembre 2014) e sono quindi terminati prima
dell’eventuale nascita del diritto alla rendita nel mese di febbraio 2015.
L’Ufficio
AI, viste le risultanze mediche suenunciate, con decisione del 24 ottobre 2016
ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.3).
2.5. Per
poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso)
deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag.
261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid.
1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto
riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid.
1c).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento
Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha
rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una
perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti
dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie
SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della
parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre
ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo
(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato
redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha
precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art.
59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte -
applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli
uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,
stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI
secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo
va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49
OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici
per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi
ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi
chia-mati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo
modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e
assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così
decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece
no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56 pag. 174 con riferimenti).
(…)" (STF
9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2).
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF
8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare,
alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla
luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del
27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio
2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag.
398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministra-zione e a imporre nuovi accertamenti
(STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre
2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008, consid. 5.3).
2.6. Ritornando
al caso concreto, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo
TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato
dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo
per mettere in dubbio la valutazione peritale del SAM, da considerare
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
ricordati al considerando precedente.
Dall’elenco
atti (cfr. doc. AI 137/476-480) risulta infatti che il SAM ha considerato
compiutamente tutta la documentazione medica e che ha precisato debitamente le
ragioni per le quali ha concluso che, al più tardi sei mesi dopo l’intervento
di protesi totale all’anca sinistra dell’agosto 2007, la capacità lavorativa
nell’attività abituale è del 30% e in un’attività adeguata del 90%. Parimenti i
periti hanno esaurientemente spiegato le ragioni per le quali, fatti salvi i
tre mesi d’incapacità lavorativa totale dopo gli interventi del marzo 2013 e
dell’agosto 2014, la capacità lavorativa nell’attività abituale è rimasta del
30% rispettivamente quella globale in un’attività adeguata è diminuita all’80%
dal gennaio 2014 (doc. AI 137/502 punto 9.1.3 riprodotto al consid. 2.4).
La
valutazione dei periti del SAM, confermata anche dal SMR (cfr. il rapporto
finale SMR del 29 febbraio 2016 sub doc. AI 139/545-549 con la precisazione del
TCA sviluppata al consid. 2.4), non è inoltre stata contestata validamente e
tantomeno messa in dubbio da nessun medico, né generico né specialista.
A
tale fine non bastano né il rapporto del 10 novembre 2016 (doc. C) nel quale il
dr. __________, FMH chirurgia, pone le diagnosi note, non si pronuncia sulla
capacità lavorativa e nemmeno si confronta con la perizia del SAM del 26
febbraio 2016. Né quello del 9 giugno 2016 del Servizio di angiologia
dell’Ospedale __________ di __________ (doc. D), nel quale anche la dr.ssa __________,
capo clinica, e la dr.ssa __________, assistente, non si esprimono sulla
capacità lavorativa, non si confrontano con la perizia del SAM del 26 febbraio
2016 e dichiarano il controllo doppler e pletismografico attuale sostanzialmente
sovrapponibile al precedente controllo del 16 settembre 2015 (controllo questo
già considerato dai periti del SAM; vedi il rapporto 19 ottobre 2015 del dr. __________
menzionato sub. doc. AI 137/480).
Al
riguardo il dr. __________, nell’annotazione del 19 dicembre 2016 –
rilevato che il rapporto del 10 novembre 2016 del dr. __________ contiene
l’elenco delle note diagnosi e che quello del servizio di angiologia del 9
giugno 2016 mostra una stabilità clinica – ha concluso che “(…) l’attuale
documentazione non mostra minimamente una modifica dello stato di salute
dell’assicura-to. (…)” (IV/1).
Visto
tutto quanto sopra esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di
valore probatorio di rapporti medici (cfr.
consid. 2.5; va qui inoltre evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua
da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il
valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid.
3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di
principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza
comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi
in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce
a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che –
senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF
9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo
occorre ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti
l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non
sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da
parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una
tale perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora
sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla
concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V
465). (…)”) – la valutazione del SAM (confermata dal dr. __________;
doc. AI 139/545-549), secondo la quale l’assicurato, dal gennaio 2014, può
lavorare a tempo pieno con una flessione del rendimento del 20% in un’attività
adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti, va confermata.
In
questo senso la domanda di rinviare gli atti all’amministra-zione: “(…) L’incarto
è retrocesso all’autorità di prime cure per una più accurata valutazione medica.
(…)” (I, pag. 5), va respinta.
In
effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre
2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove
ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla
natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di
dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.
3b con riferimenti).
In
concreto, lo si ribadisce ancora una volta, l’insorgente non ha prodotto alcun
atto medico specialistico che si sia confrontato compiutamente con le valutazioni
del SAM.
2.7. L’insorgente
sostiene che “(…) all’età di cinquantacinque anni, molto difficilmente egli
potrebbe immaginare di affrontare una riqualifica professionale e ciò anche in
ragione delle carenze linguistiche. (…)” (I, pag. 5).
Al
riguardo va rilevato che circa la capacità di lavoro residua si sono espressi i
periti del SAM alla cui valutazione, visti i motivi esposti al precedente
considerando, va riconosciuta piena forza probatoria.
Va
inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già
avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a
personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di
occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che
consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente
la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr.,
tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente
confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21
agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.
4.6.3).
Il
consulente in integrazione, nella valutazione del 16 agosto 2016 (doc. AI
145/557-558), dopo aver confermato che “(…) il rapporto finale del SMR del
29.2.2016 (in riferimento alla perizia SAM) stabilisce una IL del 70%
nell'attività da ultimo svolta e una CL completa con riduzione del rendimento
del 20 per problematica psi dal 1.1.2014. Dal lato medico sono indicate limitazioni
di caricabilità (10 kg), alternanza della postura e difficoltà a mantenere
posizioni statiche oltre 30-60 minuti o attività da svolgere prevalentemente in
piedi. (…)” ha concluso che “(…) dal lato medico l’A. risulta abile in
una misura quasi completa. Tenuto conto dell'iter formativo e professionale non
sono previsti dei provvedimenti professionali. Il mercato del lavoro presenta
un numero sufficiente di professioni compatibili con le limitazioni indicate in
sede medica. Si tratta di professioni semplici e ripetitive che non richiedono
conoscenze specifiche es. operaio di produzione, addetto al controllo e alla
qualità, sorvegliante (con monitor e sopraluoghi all'occorrenza), etc.. Da
parte dell'Al vi è la possibilità di un sostegno nella fase introduttiva in
caso di assunzione. (…)” (doc. AI 145/557).
Secondo
la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare
in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il
TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso,
d’assem-blaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata
STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla
difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza
della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la
disoccupazione e non dall’assicu-razione contro l’invalidità (DTF 110 V 276
consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che il ricorrente sia in grado di
mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.
Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura
un aspetto di quello della proporzionalità. Questo principio permette di
pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli
inconvenienti, anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai
fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017,
consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato
non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto
di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se
– ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile
solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro
praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie
alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016
del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).
Detta
ipotesi (reintegrabilità sul mercato normale del lavoro) è confermata anche dal
fatto che spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di
chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle
attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute
e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5
luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo
alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid.
3.5). Nel caso in esame, nella succitata valutazione del 16 agosto 2016 (doc.
AI 145/557-558), il consulente in integrazione ha elencato le diverse attività
confacenti allo stato di salute dell’assicurato.
Quanto
agli aspetti legati alla formazione (l’assicurato ha fatto le scuole dell’obbligo
nel paese d’origine e non ha intrapreso una formazione specifica; cfr. doc. AI
145/557) e all’età (classe 1961) va rilevato quanto segue.
Che
l’assicurato, non di lingua madre italiana, abbia svolto solo le scuole dell’obbligo
e non abbia intrapreso una formazione specifica non significa giocoforza la non
reperibilità di un’attività. Al riguardo il TCA sottolinea di avere già più
volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli
assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro
originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono
reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente
leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le
altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 consid. 2.8; 32.2013.157 del 29
settembre 2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133 del 1. aprile 2014 consid. 2.8 e
la 32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9 e riferimenti).
Ai
sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a profitto
della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene
esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di
un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista
medico. Si tratta del momento in cui gli incarti medici permettono di accertare
i fatti in modo circostanziato (DTF 138 V 457).
Nel
caso di specie il momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 29
febbraio 2016, quando il medico SMR ha allestito il rapporto finale in seguito
alla perizia pluridisciplinare del SAM ed ha confermato, dal mese di gennaio
2014 un’abilità al lavoro dell’80% (flessione del rendimento) in un’attività
adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti. In quel momento l’assicurato
non aveva ancora compiuto i 55 anni.
Il
TF nella STF I 293/05 del 17 luglio 2006, ha ritenuto ancora ragionevolmente
esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato
una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse
un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che
ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter
beneficiare di una rendita di vecchiaia. In un’altra fattispecie
il TF, nella STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, nel caso di un assicurato di 60
anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a
svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una
flessione del rendimento del 30% (per problemi reumatologici e cardiologici),
lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego
sul mercato equilibrato. Nella STF I 359/2006 del 22 giugno 2007, l’Alta Corte,
confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha
ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul
mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento
della decisione dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’età non erano
realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per
mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità. Di analogo
tenore anche la STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato
di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando
il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa
dell’assicu-rato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto
esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del lavoro
sottolineando come il fattore dell’età avanzata costituisce essenzialmente
“solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle concrete opportunità
professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità assume un ruolo rilevante
la capacità lavorativa residua, ritenuto come la possibilità di prestare ancora
un’attività a tempo pieno, pur in considerazione di determinate limitazioni
funzionali (segnatamente con riferimento alle attività pesanti o alla posizione
da osservare durante l’attività lavorativa) gioca un ruolo importante
nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato. Sempre in merito alla reintegrabilità
nel mondo del lavoro avuto riguardo all’età vedi anche la STCA 32.2015.114 del
27 giugno 2016 con ulteriori diversi riferimenti giurisprudenziali.
Ritornando
alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo
TCA ritiene, da una parte che l’assicurato può mettere a frutto la sua residua
capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro considerato che (nel
momento determinate: 2016) egli aveva ancora davanti a sé diversi anni prima
del pensionamento, dall’altra parte che egli (ritenuta la possibilità di
lavorare a tempo pieno con una flessione del rendimento del 20% nell’attività
in un’attività adeguata) può svolgere attività semplici e ripetitive che non
necessitano di formazione.
Visto
tutto quanto sopra esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalla
surriferita valutazione del consulente in integrazione professionale, effettuata
da persona con esperienza in ambito integrativo.
In
questo senso va confermata la reintegrabilità dell’insorgen-te senza la necessità
di provvedimenti professionali.
È
dunque a ragione che l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto a provvedimenti
professionali.
2.8. Quanto
alla valutazione economica – l’insorgente si è limitato a contestare “(…)
la capacità lavorativa residua di guadagno, valutata da UAI in Fr. 39'702.--
annui. (…)” (I, pag. 5) – va osservato quanto segue.
Nel
2015 – anno rilevante vista la nascita del diritto alla rendita al più
presto dal 1. febbraio 2015 (cfr. consid. 1.3) – i redditi da valido e
da invalido raggiungono i seguenti importi.
Reddito
da valido: fr. 55'806.92 (fr. 55'640.-- ritenuti e rimasti incontestati
dall’amministrazione per il 2014 aumentati dello 0.3%; cfr. Tabella T1.1.10 Indice
dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di
statistica).
Quanto
al reddito da invalido vale quanto segue.
Dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla tabella TA1
2014_tirage_skill_level Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile
lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e
il sesso; DTF 142 V 178, in particolare il consid. 2.5.7),
emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini
per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze)
di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439
pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un
importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Adattando
all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2015, si ottiene un
salario di fr. 63'929.30 (fr. 63’744.-- : 103,2 x 103,5; cfr.
Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata
dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013
del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Questi
dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende
di 41,7 ore computabili nel 2015 (cfr. per questo aspetto, STFA I
203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi. anche sentenza U 8/07 del
20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans
les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico
nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'646.29
(fr. 63'929.30 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di
tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Ritenuta
la capacità lavorativa dell’80% e applicata la riduzione del 25% (stabilita dal
consulente in integrazione e rimasta incontestata; cfr. la tabella allestita il
14 settembre 2016 con le relative spiegazioni sub doc. AI 145/559-562) il
reddito da invalido si attesta, infine, a fr. 39'987.77 (fr. 66'646.29
x 80% ridotti del 25% = fr. 39'987.77).
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 55'806.92 con quello da invalido di fr. 39'987.77, si ottiene un grado d’invalidità del 28% ([55'806.92 - 39'987.77]
x 100 : 55'806.92 = 28.34% arrotondato, conformemente
alla DTF 130 V 121, al 28%) che non dà diritto ad alcuna rendita.
È
dunque a ragione che l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto ad una rendita
non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 40% (cfr.
consid. 2.3).
2.9. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione
impugnata confermata.
2.10. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell'insorgente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti