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Decisione

32.2016.138

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 giugno 2017Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla

capacità lavorativa e d’integrazione:

" (…)

8 CONSEGUENZE

SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1 Capacità di

lavoro nell'attività abituale

8.1.1 A quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della

capacità lavorativa?

Conseguenze

sull'attuale capacità lavorativa derivano dalle patologie descritte in ambito

reumatologico e psichiatrico, mentre invece, come descritto nei capitoli

precedenti, dal punto di vista cardiologico ed angiologico vi è una capacità lavorativa

piena nell'attività da ultimo esercitata, come pure in attività adatte allo stato

di salute.

Dal punto di

vista reumatologico, con ripercussione sulla capacità lavorativa, il nostro

consulente descrive dolori all'anca sin. di origine non chiara, con stato dopo

intervento chirurgico di protesi totale all'anca sin. in agosto 2007.

Secondo il Dr.

med. __________ valgono le limitazioni funzionali da lui già determinate nella

perizia del 2007.

In particolar

modo l'A. è limitato sempre per questi dolori nella zona dell'anca sin. in

un'attività lavorativa particolarmente pesante e non ergonomica per la colonna vertebrale

ma anche soprattutto per i movimenti dell'anca sin.

È limitato nel mantenere

delle posizioni statiche per lungo tempo più di 30-60 min., limitato nel

camminare in salita e discesa e su terreni sconnessi, limitato nel salire e

scendere le scale, limitato nell'alzare dei pesi superiori ai 10 kg e limitato

in attività da svolgere prevalentemente in posizione in piedi.

Per quanto riguarda

l'ultima attività professionale svolta quale addetto alla manutenzione ed aiuto

cucina presso il __________ a __________ I'A. è da ritenere attualmente inabile

al lavoro nella forma del 70%. Questo a partire al più tardi da sei mesi dopo

l'intervento chirurgico di posa di una protesi totale dell'anca sin. Dal

momento dell'operazione fino a questa data può essere ritenuto inabile al

lavoro nella forma completa. Si tratta di una riduzione del rendimento sul

posto di lavoro.

Dal punto di

vista psichiatrico, con ripercussione sulla capacità lavorativa, la nostra

consulente descrive un disturbo da sintomi somatici con dolore predominante

persistente, moderato. La sua diagnosi collima con la diagnosi formulata nella

precedente perizia psichiatrica effettuata il 22.8.2007 dal Dr. med. __________

(sindrome somatoforme da dolore persistente). Nell'attuale perizia la nostra consulente

ritrova degli aspetti di aggravamento rispetto alla valutazione di allora,

questo anche perché I'A. non è stato seguito dal punto di vista psichiatrico in

modo corretto e nell'ultimo anno per niente. La nostra consulente valuta

l'attuale grado di capacità lavorativa, dal punto di vista psichiatrico, nella

misura dell'80% nell'attività da ultimo esercitata, inteso come riduzione del

rendimento, per via della quota di ansia, di tensioni e d'irritabilità.

Rivedendo gli

atti la nostra consulente può evincere la riduzione della capacità lavorativa

dal 2005, con percentuale nella misura del 10% sino all'inizio del 2014, data

della presa in carico della Dr.ssa med. __________. In quest'ultimo anno secondo

la nostra consulente vi è stato un aggravamento che porta alla riduzione della

capacità lavorativa al 20% come stabilito attualmente.

La diminuzione

della capacità lavorativa, nell'attività finora svolta, è legata alla ripercussione

della sintomatologia algica sulle condizioni psichiche, quali la maggiore

affaticabilità, l'esauribilità determinato anche dalla presenza di una grave insonnia.

(non curata).

Secondo il

nostro consulente in reumatologia per un’eventuale incapacità lavorativa dal

punto di vista psichiatrico questa non dovrebbe essere sommata in modo

rilevante all'incapacità lavorativa determinata dalla patologia di tipo reumatologico.

In effetti questa tiene in considerazione prevalentemente i disturbi dell'A. e

non tanto un reperto clinico significativo. Viene quindi già considerata di per

sé la problematica della percezione del dolore.

8.1.2 Indicare la capacità lavorativa per l'attività abituale, in

percentuale oppure in ore al giorno.

In considerazione

di quanto descritto al punto 8.1.1, l'attuale capacità lavorativa globale

nell'attività abituale è considerata nella misura del 30%.

8.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare

se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento

globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

Va inteso come riduzione

del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

8.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno,

precisare se vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è

pieno.

Vedi

sopra.

8.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se

queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa

residua.

Eventuali pause

supplementari sono già state conteggiate.

8.1.3 Facendo riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità

lavorativa indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata

valida?

L'attuale

valutazione della capacità lavorativa nell'attività abituale è rimasta invariata

rispetto a quella scaturita dalla precedente perizia SAM del 26.9.2007. La

capacità lavorativa globale in un'attività adatta allo stato di salute valutata

nella precedente perizia SAM del 26.9.2007 vale sino a dicembre 2013: a partire

da gennaio 2014 (in corrispondenza dell'inizio della presa a carico psichiatrica

da parte della Dr.ssa med. __________) vale una capacità lavorativa nella misura

dell'80% sino ad oggi e continua. Si ricorda che dal punto di vista

cardiologico ed angiologico il nostro consulente ritiene che non vi è nessuna

riduzione prolungata dal punto di vista specialistico, a parte tre mesi d'incapacità

lavorativa totale in qualunque attività dopo gli interventi (e le relative

degenze) effettuati in marzo 2013 ed agosto 2013.

9 CONSEGUENZE

SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

9.1 Capacità di

lavoro in un'attività adeguata

9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata?

(nel caso di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza

limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

Secondo il

nostro consulente in reumatologia per quanto riguarda un'attività lavorativa

adatta che tenga in considerazione le limitazioni funzionali da lui sopra elencate,

durante la quale possa cambiare di posizione sovente, fare dei brevi spostamenti,

evitare di salire e scendere le scale, di inginocchiarsi, di camminare su

terreni sconnessi, di stare seduto per più di 30 min. ed evitare di alzare dei

pesi superiori ai 10 kg l'A. presenta ancora attualmente una capacità lavorativa

nella forma completa sull'arco di un'intera giornata con un rendimento al 100%.

Questo a partire

al più tardi da sei mesi dopo l'intervento chirurgico di posa di una protesi

totale all'anca sin.

Durante il periodo

fino a sei mesi dall'intervento chirurgico può essere considerato inabile al

lavoro nella forma completa anche per un'attività lavorativa adatta.

Come descritto

dal nostro consulente, nessuna diminuzione della capacità lavorativa prolungata

sia dal punto di vista cardiologico che angiologico nelle attività svolte in

precedenza, come pure in un'attività adatta. Limiti esistono in professioni che

lo obbligano a degli spostamenti a piedi che raggiungano e superino la soglia

del dolore (attualmente sui 100 metri) o che implicano degli sforzi fisici

intensi (esempio certe professioni dell'edilizia).

Dal punto di

vista psichiatrico, la nostra consulente ritiene che l'A. sia in grado di svolgere

altre attività con capacità lavorativa dell'80% in attività che non richiedano

concentrazione o elevata attenzione nei limiti delle sue condizioni fisiche con

possibilità di diluire nel tempo l'operato, sicuramente non turni vista la

presenza d'insonnia. A suo parere l'essere impegnato potrebbe anche aiutare

l'A. ad uscire dalla sua condizione di ritiro con un effetto positivo sulle sue

condizioni psichiche da subito.

9.1.2 Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in

percentuale oppure in ore al giorno.

Sulla base di quanto

descritto al punto 9.1.1, l'attuale capacità lavorativa globale in un'attività

adeguata è considerata nella misura dell'80%.

9.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare

se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.

Va inteso come

riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

9.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno,

precisare se vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

Vedi sopra.

9.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se

queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa

residua.

Eventuali

pause supplementari sono già state conteggiate.

9.1.3 Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità

lavorativa indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata

valida?

L'attuale

valutazione della capacità lavorativa nell'attività abituale è rimasta invariata

rispetto a quella scaturita dalla precedente perizia SAM del 26.9.2007. La

capacità lavorativa globale in un'attività adatta allo stato di salute valutata

nella precedente perizia SAM del 26.9.2007 vale sino a dicembre 2013: a partire

da gennaio 2014 (in corrispondenza dell'inizio della presa a carico psichiatrica

da parte della Dr.ssa med. __________) vale una capacità lavorativa nella misura

dell'80% sino ad oggi e continua. Si ricorda che dal punto di vista cardiologico

ed angiologico il nostro consulente ritiene che non vi è nessuna riduzione prolungata

dal punto di vista specialistico, a parte tre mesi d'incapacità lavorativa

totale in qualunque attività dopo gli interventi (e le relative degenze) effettuati

in marzo 2013 ed agosto 2013.

9.1.4 Esprimersi anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo

riferimento alle diverse funzioni.

Dal punto di

vista medico-teorico nella misura del 100%.

9.2 Reintegrazione

professionale

9.2.1 Sono medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla

reintegrazione nella libera economia?

Il nostro

consulente in reumatologia non ritiene indicati provvedimenti di riqualifica o

reinserimento professionale.

9.2.2 In caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

-.-

9.2.3 Di quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

-.-

9.2.4 Se in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato,

definire se è presente un potenziale di integrazione professionale che può

essere valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

Secondo il

nostro consulente in reumatologia non sono indicati provvedimenti di

riqualifica o reinserimento professionale.

9.3 Obbligo di

diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1 Adeguatezza della terapia attuale, esigibilità di una terapia adeguata

secondo le linee guida?

Il nostro

consulente in reumatologia non ritiene che dal punto di vista terapeutico vi

siano possibilità di migliorare le condizioni di salute dell'A. in modo da

migliorare la sua capacità professionale. La prognosi per quanto riguarda i disturbi

dell'A. all'anca sin. è da considerarsi negativa, per quanto riguarda i reperti

clinici favorevole.

Secondo il

nostro consulente in cardiologia ed angiologia si potrebbe aumentare il margine

libero con un intervento di angioplastica a ds. che però non è ragionevole

proporre in quanto prevale la problematica ortopedica. Il controllo dei fattori

di rischio incide sicuramente sulla prognosi, che secondo il nostro consulente

a medio-lungo termine è da considerare favorevole.

Secondo la

nostra consulente in psichiatria vi sono possibilità terapeutiche per

migliorare lo stato di salute che sono quelle della presa in carico psichiatrica

con terapia psicofarmacologica ed un monitoraggio dell'assunzione della stessa

ed anche un sostegno di tipo psicologico in particolare per determinare una

maggior tolleranza al dolore ed a sviluppare maggiori legami di tipo sociale.

La prognosi a

medio lungo termine è stazionaria, se viene approntata la presa in carico

psichiatrica, in caso contrario, potrebbe evolvere verso un peggioramento e

cronicizzazione.

9.3.2 Quale miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente

aspettare con una terapia adeguata e in quanti mesi?

Vedasi risposta

alla precedente domanda 9.3.1.

9.3.3 Altri suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento

del posto di lavoro, mezzi ausiliari ecc.)

-.-

10 OSSERVAZIONI

e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

10.1 Altri

quesiti del medico SMR.

Non ce ne sono.

10.2

Si chiede al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo

rappresentante legale.

Domande particolari

non sono poste.

Lasciamo al

Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di

inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato

sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI

137/498-504)

Il

dr. __________, nel rapporto finale SMR del 29 febbraio 2016 (doc. AI

139/545-549), ha confermato le diagnosi poste dai periti del SAM e concluso per

i seguenti periodi d’incapacità lavorativa (riduzione del rendimento):

IL

in attività abituale:

70% dal

11.2006

100% dal

2.3.2013 (cuore)

70% dal

2.6.2013

100% dal

3.8.2013 (ischemia arto)

70% dal

3.11.1013

IL in attività adeguata:

10% dal

11.2006

100% dal

2.3.2013 (cuore)

10% dal

2.6.2013

100% dal

3.8.2013 (ischemia arto)

10% dal

3.11.1013

20% dal

1.1.2014

Al

riguardo questo Tribunale precisa che l’intervento a causa di un’ischemia

all’arto inferiore destro è stato in realtà effettuato il 3 agosto 2014 (cfr.

doc. AI 106/412-417).

Questo

fatto nulla modifica nel caso concreto ritenuto da una parte che (conformemente

all’art. 29 cpv. 1 LAI e vista la domanda di prestazioni del 21 agosto 2014 sub

doc. AI 105/363-371) il diritto alla rendita nasce al più presto il 1. febbraio

2015, dall’altra che, come attestato dai periti del SAM (doc. AI 137/500 punto

8.1.3 sopra riprodotto), il peggioramento dovuto all’intervento dell’agosto

2014 è durato tre mesi e pertanto, conformemente all’art. 88a cpv. 1 OAI, i

relativi effetti non si sono estesi oltre la fine di gennaio 2015 (tre mesi

dopo il miglioramento del novembre 2014) e sono quindi terminati prima

dell’eventuale nascita del diritto alla rendita nel mese di febbraio 2015.

L’Ufficio

AI, viste le risultanze mediche suenunciate, con decisione del 24 ottobre 2016

ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.3).

2.5. Per

poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso)

deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag.

261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid.

1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto

riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid.

1c).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento

Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha

rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una

perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti

dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie

SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della

parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre

ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo

(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato

redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha

precisato quanto segue:

" (…)

per il nuovo art.

59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte -

applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo

va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49

OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici

per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi

ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi

chia-mati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo

modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e

assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così

decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece

no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 pag. 174 con riferimenti).

(…)" (STF

9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2).

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF

8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare,

alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del

27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio

2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag.

398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministra-zione e a imporre nuovi accertamenti

(STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre

2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008, consid. 5.3).

2.6. Ritornando

al caso concreto, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo

TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato

dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo

per mettere in dubbio la valutazione peritale del SAM, da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando precedente.

Dall’elenco

atti (cfr. doc. AI 137/476-480) risulta infatti che il SAM ha considerato

compiutamente tutta la documentazione medica e che ha precisato debitamente le

ragioni per le quali ha concluso che, al più tardi sei mesi dopo l’intervento

di protesi totale all’anca sinistra dell’agosto 2007, la capacità lavorativa

nell’attività abituale è del 30% e in un’attività adeguata del 90%. Parimenti i

periti hanno esaurientemente spiegato le ragioni per le quali, fatti salvi i

tre mesi d’incapacità lavorativa totale dopo gli interventi del marzo 2013 e

dell’agosto 2014, la capacità lavorativa nell’attività abituale è rimasta del

30% rispettivamente quella globale in un’attività adeguata è diminuita all’80%

dal gennaio 2014 (doc. AI 137/502 punto 9.1.3 riprodotto al consid. 2.4).

La

valutazione dei periti del SAM, confermata anche dal SMR (cfr. il rapporto

finale SMR del 29 febbraio 2016 sub doc. AI 139/545-549 con la precisazione del

TCA sviluppata al consid. 2.4), non è inoltre stata contestata validamente e

tantomeno messa in dubbio da nessun medico, né generico né specialista.

A

tale fine non bastano né il rapporto del 10 novembre 2016 (doc. C) nel quale il

dr. __________, FMH chirurgia, pone le diagnosi note, non si pronuncia sulla

capacità lavorativa e nemmeno si confronta con la perizia del SAM del 26

febbraio 2016. Né quello del 9 giugno 2016 del Servizio di angiologia

dell’Ospedale __________ di __________ (doc. D), nel quale anche la dr.ssa __________,

capo clinica, e la dr.ssa __________, assistente, non si esprimono sulla

capacità lavorativa, non si confrontano con la perizia del SAM del 26 febbraio

2016 e dichiarano il controllo doppler e pletismografico attuale sostanzialmente

sovrapponibile al precedente controllo del 16 settembre 2015 (controllo questo

già considerato dai periti del SAM; vedi il rapporto 19 ottobre 2015 del dr. __________

menzionato sub. doc. AI 137/480).

Al

riguardo il dr. __________, nell’annotazione del 19 dicembre 2016 –

rilevato che il rapporto del 10 novembre 2016 del dr. __________ contiene

l’elenco delle note diagnosi e che quello del servizio di angiologia del 9

giugno 2016 mostra una stabilità clinica – ha concluso che “(…) l’attuale

documentazione non mostra minimamente una modifica dello stato di salute

dell’assicura-to. (…)” (IV/1).

Visto

tutto quanto sopra esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici (cfr.

consid. 2.5; va qui inoltre evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua

da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il

valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid.

3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di

principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei

medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza

comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi

in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce

a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che –

senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF

9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo

occorre ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza

della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti

l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non

sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da

parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una

tale perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora

sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla

concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V

465). (…)”) – la valutazione del SAM (confermata dal dr. __________;

doc. AI 139/545-549), secondo la quale l’assicurato, dal gennaio 2014, può

lavorare a tempo pieno con una flessione del rendimento del 20% in un’attività

adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti, va confermata.

In

questo senso la domanda di rinviare gli atti all’amministra-zione: “(…) L’incarto

è retrocesso all’autorità di prime cure per una più accurata valutazione medica.

(…)” (I, pag. 5), va respinta.

In

effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal

principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove

ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con riferimenti).

In

concreto, lo si ribadisce ancora una volta, l’insorgente non ha prodotto alcun

atto medico specialistico che si sia confrontato compiutamente con le valutazioni

del SAM.

2.7. L’insorgente

sostiene che “(…) all’età di cinquantacinque anni, molto difficilmente egli

potrebbe immaginare di affrontare una riqualifica professionale e ciò anche in

ragione delle carenze linguistiche. (…)” (I, pag. 5).

Al

riguardo va rilevato che circa la capacità di lavoro residua si sono espressi i

periti del SAM alla cui valutazione, visti i motivi esposti al precedente

considerando, va riconosciuta piena forza probatoria.

Va

inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già

avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente

la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr.,

tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente

confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21

agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.

4.6.3).

Il

consulente in integrazione, nella valutazione del 16 agosto 2016 (doc. AI

145/557-558), dopo aver confermato che “(…) il rapporto finale del SMR del

29.2.2016 (in riferimento alla perizia SAM) stabilisce una IL del 70%

nell'attività da ultimo svolta e una CL completa con riduzione del rendimento

del 20 per problematica psi dal 1.1.2014. Dal lato medico sono indicate limitazioni

di caricabilità (10 kg), alternanza della postura e difficoltà a mantenere

posizioni statiche oltre 30-60 minuti o attività da svolgere prevalentemente in

piedi. (…)” ha concluso che “(…) dal lato medico l’A. risulta abile in

una misura quasi completa. Tenuto conto dell'iter formativo e professionale non

sono previsti dei provvedimenti professionali. Il mercato del lavoro presenta

un numero sufficiente di professioni compatibili con le limitazioni indicate in

sede medica. Si tratta di professioni semplici e ripetitive che non richiedono

conoscenze specifiche es. operaio di produzione, addetto al controllo e alla

qualità, sorvegliante (con monitor e sopraluoghi all'occorrenza), etc.. Da

parte dell'Al vi è la possibilità di un sostegno nella fase introduttiva in

caso di assunzione. (…)” (doc. AI 145/557).

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare

in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il

TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso,

d’assem-blaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata

STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla

difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza

della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la

disoccupazione e non dall’assicu-razione contro l’invalidità (DTF 110 V 276

consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.

Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura

un aspetto di quello della proporzionalità. Questo principio permette di

pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti, anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai

fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017,

consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato

non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto

di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se

– ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016

del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).

Detta

ipotesi (reintegrabilità sul mercato normale del lavoro) è confermata anche dal

fatto che spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di

chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle

attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute

e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5

luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo

alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid.

3.5). Nel caso in esame, nella succitata valutazione del 16 agosto 2016 (doc.

AI 145/557-558), il consulente in integrazione ha elencato le diverse attività

confacenti allo stato di salute dell’assicurato.

Quanto

agli aspetti legati alla formazione (l’assicurato ha fatto le scuole dell’obbligo

nel paese d’origine e non ha intrapreso una formazione specifica; cfr. doc. AI

145/557) e all’età (classe 1961) va rilevato quanto segue.

Che

l’assicurato, non di lingua madre italiana, abbia svolto solo le scuole dell’obbligo

e non abbia intrapreso una formazione specifica non significa giocoforza la non

reperibilità di un’attività. Al riguardo il TCA sottolinea di avere già più

volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli

assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro

originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono

reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente

leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le

altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 consid. 2.8; 32.2013.157 del 29

settembre 2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133 del 1. aprile 2014 consid. 2.8 e

la 32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9 e riferimenti).

Ai

sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a profitto

della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene

esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di

un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista

medico. Si tratta del momento in cui gli incarti medici permettono di accertare

i fatti in modo circostanziato (DTF 138 V 457).

Nel

caso di specie il momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 29

febbraio 2016, quando il medico SMR ha allestito il rapporto finale in seguito

alla perizia pluridisciplinare del SAM ed ha confermato, dal mese di gennaio

2014 un’abilità al lavoro dell’80% (flessione del rendimento) in un’attività

adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti. In quel momento l’assicurato

non aveva ancora compiuto i 55 anni.

Il

TF nella STF I 293/05 del 17 luglio 2006, ha ritenuto ancora ragionevolmente

esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato

una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse

un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che

ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter

beneficiare di una rendita di vecchiaia. In un’altra fattispecie

il TF, nella STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, nel caso di un assicurato di 60

anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a

svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una

flessione del rendimento del 30% (per problemi reumatologici e cardiologici),

lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego

sul mercato equilibrato. Nella STF I 359/2006 del 22 giugno 2007, l’Alta Corte,

confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha

ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul

mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento

della decisione dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’età non erano

realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per

mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità. Di analogo

tenore anche la STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato

di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando

il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa

dell’assicu-rato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto

esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del lavoro

sottolineando come il fattore dell’età avanzata costituisce essenzialmente

“solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle concrete opportunità

professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità assume un ruolo rilevante

la capacità lavorativa residua, ritenuto come la possibilità di prestare ancora

un’attività a tempo pieno, pur in considerazione di determinate limitazioni

funzionali (segnatamente con riferimento alle attività pesanti o alla posizione

da osservare durante l’attività lavorativa) gioca un ruolo importante

nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato. Sempre in merito alla reintegrabilità

nel mondo del lavoro avuto riguardo all’età vedi anche la STCA 32.2015.114 del

27 giugno 2016 con ulteriori diversi riferimenti giurisprudenziali.

Ritornando

alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo

TCA ritiene, da una parte che l’assicurato può mettere a frutto la sua residua

capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro considerato che (nel

momento determinate: 2016) egli aveva ancora davanti a sé diversi anni prima

del pensionamento, dall’altra parte che egli (ritenuta la possibilità di

lavorare a tempo pieno con una flessione del rendimento del 20% nell’attività

in un’attività adeguata) può svolgere attività semplici e ripetitive che non

necessitano di formazione.

Visto

tutto quanto sopra esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalla

surriferita valutazione del consulente in integrazione professionale, effettuata

da persona con esperienza in ambito integrativo.

In

questo senso va confermata la reintegrabilità dell’insorgen-te senza la necessità

di provvedimenti professionali.

È

dunque a ragione che l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto a provvedimenti

professionali.

2.8. Quanto

alla valutazione economica – l’insorgente si è limitato a contestare “(…)

la capacità lavorativa residua di guadagno, valutata da UAI in Fr. 39'702.--

annui. (…)” (I, pag. 5) – va osservato quanto segue.

Nel

2015 – anno rilevante vista la nascita del diritto alla rendita al più

presto dal 1. febbraio 2015 (cfr. consid. 1.3) – i redditi da valido e

da invalido raggiungono i seguenti importi.

Reddito

da valido: fr. 55'806.92 (fr. 55'640.-- ritenuti e rimasti incontestati

dall’amministrazione per il 2014 aumentati dello 0.3%; cfr. Tabella T1.1.10 Indice

dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica).

Quanto

al reddito da invalido vale quanto segue.

Dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla tabella TA1

2014_tirage_skill_level Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile

lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e

il sesso; DTF 142 V 178, in particolare il consid. 2.5.7),

emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini

per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze)

di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439

pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un

importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Adattando

all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2015, si ottiene un

salario di fr. 63'929.30 (fr. 63’744.-- : 103,2 x 103,5; cfr.

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013

del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi

dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende

di 41,7 ore computabili nel 2015 (cfr. per questo aspetto, STFA I

203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi. anche sentenza U 8/07 del

20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans

les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico

nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'646.29

(fr. 63'929.30 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Ritenuta

la capacità lavorativa dell’80% e applicata la riduzione del 25% (stabilita dal

consulente in integrazione e rimasta incontestata; cfr. la tabella allestita il

14 settembre 2016 con le relative spiegazioni sub doc. AI 145/559-562) il

reddito da invalido si attesta, infine, a fr. 39'987.77 (fr. 66'646.29

x 80% ridotti del 25% = fr. 39'987.77).

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 55'806.92 con quello da invalido di fr. 39'987.77, si ottiene un grado d’invalidità del 28% ([55'806.92 - 39'987.77]

x 100 : 55'806.92 = 28.34% arrotondato, conformemente

alla DTF 130 V 121, al 28%) che non dà diritto ad alcuna rendita.

È

dunque a ragione che l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto ad una rendita

non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 40% (cfr.

consid. 2.3).

2.9. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione

impugnata confermata.

2.10. Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell'insorgente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti