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32.2016.139

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7 giugno 2017Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

La revisione avviene d'ufficio quando, in

previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o della

grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di

aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento

della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI);

o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare

una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI). Invece, se è fatta domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto

all'invalidità è cambiato in misura rilevante per

il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora

la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza

siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è

stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era

troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2

OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine,

il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa

impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l’art.

88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,

al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data

in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se

quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 (lett. b).

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma

anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a

edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag.

95).

Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che

l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico

dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione

avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con

effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha

violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex

tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432;

Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della

soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione

analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.4. La costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante

(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e

390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;

DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,

da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti

al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109

V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,

p. 379).

A proposito della notevole modifica del grado

d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall’art. 17 cpv. 1 LPGA,

nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite

dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di

fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un

superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione

personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).

Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una

revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche

il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha

rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le

circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il

diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130

V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti).

Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante

(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza

9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013,

l’Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17

cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige

in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole

dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa

modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una

modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid.

3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale

federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita

si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione

dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2'016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di

salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro

clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e

6).

2.5. Va ancora ricordato che per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/

Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2

l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra

l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le

nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.

Va infine rilevato che nella DTF 141 V 281 il Tribunale federale

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

2.6. Nel caso di specie, dopo

avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e la documentazione

acquisita dall’assicuratore infortuni, sentito il parere del Servizio Medico

Regionale, l’Ufficio assicurazione invalidità ha disposto dapprima una perizia reumatologica

avvenuta il 15 luglio 2013 (doc. 40), poi una perizia pluridisciplinare affidata

al Servizio Accertamento Medico, sui cui esiti si è basato il dr. med. __________

nel suo rapporto finale del 18 settembre 2014, a cui ha implicitamente rinviato

anche nelle annotazioni del 9 settembre 2016 (doc. 93). L’Ufficio AI ha a sua

volta poi fatto proprie le conclusioni del medico SMR per emettere la decisione

del 21 ottobre 2016.

Il Servizio Accertamento Medico ha effettuato degli accertamenti

ambulatoriali nei giorni 7, 15, 24 e 26 maggio come pure il 21 giugno 2014.

Nel rapporto peritale del 17 settembre 2014 (doc.

63) vengono riassunti tutti gli atti medici messi a disposizione ed esposta

l’anamnesi familiare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le

affezioni attuali, la descrizione della giornata, come pure le constatazioni

obiettive con lo status, gli esiti degli esami radiologici esperiti in

precedenza e dell’esame elettromiografico effettuato dal perito dr. med. __________.

Segue poi una sintesi dei singoli consulti

specialistici.

Il 15 maggio 2014 il dr. med. __________, FMH

reumatologia, ha visitato l’assicurato e nel suo rapporto del 7 agosto 2014

(doc. 63 pag. 250) ha esposto l’anamnesi reumatologica da terzi ricordando

altresì le sue precedenti conclusioni del 15 luglio 2013, i dati soggettivi

dell’assicurato, i dati oggettivi con lo stato generale e l’esame della colonna

vertebrale e delle articolazioni periferiche, il sistema nervoso cursorio.

Quale diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa lo specialista ha individuato una sindrome panvertebrale

con componente cervicolombospondilogena cronica, in: alterazioni degenerative

della colonna cervicale (protrusioni discali C3/C4, C4/C5, protrusione discale

ad ampio raggio con estensione intraforaminale destra C5/C6); alterazioni

degenerative della colonna lombare (protrusione discale L3/L4, osteocondrosi

L5/S1 con rilevante spondilartrosi con iniziale stenosi ossea foraminale

bilaterale prevalente a destra); esiti da morbo di Scheuermann; disturbi

statici del rachide; decondizionamento e sbilancio muscolare. Periartropatia

omeroscapolare bilaterale, in esiti da trauma contusivo alla spalla destra il

12 maggio 2014. Gonalgie bilaterali in: lesioni meniscali mediali bilaterali;

gonartrosi al compartimento anteriore bilaterale; obesità.

Una sindrome fibromialgica generalizzata è stata

posta quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa.

Nella sua valutazione il perito ha ripercorso le sue

precedenti conclusioni peritali aggiornandole e paragonandole con l’esame

attuale, che ha preso altresì in considerazione la caduta e il ricovero

d’urgenza di tre giorni prima della perizia per un trauma cranico non commotivo

con contusione diretta della spalla destra. Il reumatologo, rispetto alla

valutazione peritale del 2013, ha considerato che era praticamente presente una

sindrome fibromialgica generalizzata con 10 su 18 punti fibromialgici positivi,

ripartiti simmetricamente alla parte superiore ed inferiore del corpo che, come

tali, erano in grado di spiegare almeno una parte della sintomatologia algica

generalizzata. Molti dei limiti funzionali dimostrati dall’assicurato non si

spiegavano con le alterazioni strutturali constatate.

È stato rilevato che l’assicurato non seguiva più un

trattamento fisioterapico e, tenuto conto delle patologie riscontrate,

strutturalmente spiegabili, l’assicurato presentava una capacità funzionale e

di carico residua secondo cui poteva molto spesso sollevare e portare pesi fino

a 5kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi tra 5-10kg, mentre talvolta

poteva sollevare pesi fino a 5kg sopra l’altezza del petto. Egli poteva altresì

molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, talvolta attrezzi di media

entità. La rotazione manuale era normale. L’assicurato poteva di rado

effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del

tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, di rado

la posizione in piedi ed inclinata in avanti, di rado la posizione

inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, talvolta

assumere la posizione accovacciata. Molto spesso stare seduto per tanto tempo,

talvolta stare in piedi per una lunga durata. Poteva camminare spesso oltre 50

metri, talvolta per lunghi tragitti come pure su terreno accidentato, salire le

scale, ma mai a pioli.

Sulla scorta di questi limiti funzionali e di

carico, il perito ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro nella misura dei

3/4 come piastrellista e pittore, nel senso di diminuzione del rendimento e/o

del tempo di lavoro, a decorrere dal 14 marzo 2013.

In un lavoro adatto allo stato di salute

l’assicurato è stato giudicato abile al lavoro sull’arco di una giornata

lavorativa normale, ma con una riduzione del rendimento del 10% dal 14 marzo

2013, tenendo conto dei limiti indicati dal giorno seguente l’infortunio del 12

maggio 2014 e precisando che se gli eventuali ulteriori accertamenti delle

cuffie rotatorie non dimostreranno alterazioni strutturali di rilievo, le

limitazioni inerenti ai movimenti con le braccia sopra il livello della testa

cadranno in parte.

Il 26 maggio 2014 il dr. med. __________, FMH

neurologia, ha peritato l’assicurato e nel suo referto del giorno seguente

(doc. 63 pag. 262) ha esposto l’anamnesi, lo stato neurologico, l’esito

dell’esame elettromiografico effettuato quel giorno, la documentazione

radiologica agli atti.

Lo specialista ha posto la diagnosi di sindrome

lombovertebrale cronica con stato da ernia discale L5/S1 paramediana a sinistra

con pregressa sindrome radicolare verosimilmente S1 e/o L5 a sinistra

attualmente regredita in modo pressoché completo.

Nella sua valutazione il neurologo ha rilevato che

la situazione soggettiva, dal giorno dell’infortunio del 2012, non era migliorata

con persistenti dolori. Clinicamente, invece, non si trovavano franchi deficit

neurologici: era stato difficile esaminare il paziente da un punto di vista

clinico in particolare per gli aspetti motori. L’esame elettromiografico

all’arto inferiore sinistro non ha mostrato segni per un danno neurogeno

motorio. Unico elemento indicativo di un discreto danno pregresso neurogeno era

la lieve diminuzione del riflesso achilleo sinistro, indicativo di una

pregressa sindrome radicolare S1, comunque nel frattempo verosimilmente

regredita. Il deficit sensitivo descritto dal paziente a tutta la gamba

sinistra con corrispondeva a un territorio radicolare. Inoltre, l’ernia discale

precedentemente messa in evidenza era praticamente regredita. Vi era

sicuramente una notevole discrepanza tra i sintomi soggettivi con atteggiamento

antalgico molto sofferente e i reperti oggettivi all’esame clinico e anche il

reperto radiologico. Secondo il perito, gli aspetti neurologici concernenti la

sindrome radicolare S1 erano a quel momento regrediti in modo pressoché

completo. La sintomatologia presentata dall’assicurato consisteva dunque ora

principalmente in una sindrome lombovertebrale cronica con dolori probabilmente

accentuati da una problematica di sbilancio muscolare che avrebbe dovuto essere

meglio indagata e quantificata da un reumatologo. Dal punto di vista

strettamente neurologico i reperti oggettivi erano attualmente favorevoli e

l’assicurato teoricamente avrebbe potuto essere ritenuto abile al lavoro al

100%. Gli aspetti reumatologico-ortopedici ed eventualmente psichiatrici erano

sicuramente in primo piano in questo caso ed erano eventualmente alla base di

limitazioni funzionali. Non v’erano infine proposte terapeutiche.

Dopo il trauma alla colonna lombare del 10 febbraio

2012 inizialmente v’era un’incapacità lavorativa del 100%, poi la situazione

era migliorata e al più tardi da metà ottobre 2012, quando è stata constatata

una regressione della compressione radicolare, valevano le considerazioni

neurologiche. Inoltre, la prognosi era favorevole.

Infine, l’assicurato è stato esaminato in due

occasioni – il 24 maggio (60 minuti) e il 21 giugno 2014 (30 minuti) - dalla

dr.ssa med. __________, medico chirurgo specialista in psichiatria, alla

presenza di un mediatore culturale e interprete.

L’esperta ha riassunto alcuni certificati medici, ha

esposto l’anamnesi personale e patologica, i disturbi soggettivi (si sentiva

depresso, teso, triste, irritabile e a tratti insonne), la farmacoterapia

prescritta dallo psichiatra curante, lo status psichico (l’eloquio era

spontaneo, congruo, il pensiero non mostrava anomalie di forma e/o di contenuto

fatto salvo una sorta di idea prevalente riferita alle sofferenze fisiche e ai

fatti di guerra, assenti dispercezioni. L’umore appariva deflesso in grado

medio; il test di Hamilton per la depressione e per l’ansia ha riportato il

punteggio di 20 (depressione media) e di 16 (poco sintomatico); note di ansia

libera e somatizzata come peso retro sternale, episodi di dispnea.

Peggioramento serale e difficoltà del sonno caratterizzate da insonnia

intermedia con risvegli agitati associati a incubi. Il cognitivo era indenne).

La diagnosi era di ansia non altrimenti specificata

(ICD-10: F41.9), distimia (ICD-10: F34.1) e di disturbo somatoforme da dolore

persistente (ICD-10: F45.4). Al riguardo la psichiatra ha precisato che il

quadro somatoforme da dolore cronico si collocava in una dimensione in cui: non

esisteva una patologia psichica di rilevante intensità; non esisteva franco

ritiro sociale, ma una riduzione dei contatti motivata dal fastidio di doversi

presentare con i limiti del momento; c’era una sofferenza fisica riconosciuta

da tecnici che non mostrava miglioramenti, anzi peggiorava; si esprimeva

attraverso l’espressività somatica un disagio psico-emotivo che non trovava

altra voce, lo stesso però non era tale da compromettere l’esigibilità di uno

sforzo per recuperare almeno in parte un funzionamento lavorativo; esisteva uno

scarso successo delle terapie per la patologia fisica limitato successo dell’approccio

ad impronta psichica che avrebbe potuto coadiuvare gli interventi medici in

senso stretto; non si rilevava un aggravamento del quadro nel corso degli anni,

dal punto di vista psichiatrico, ma neanche una remissione.

Gli aspetti inerenti il richiamo dei fatti di

guerra, seppure dolorosi e intrusivi, non assumevano le stigmate di un quadro

di disturbo post-traumatico da stress, ma si collocavano nell’area delle

ruminazioni egosintoniche con l’umore.

L’esperta ha concluso che seppure comprensibilmente

provato dalla presenza di sintomi dolorosi, dai limiti funzionali e dagli

elementi di vita ridondanti nelle ruminazioni dolorose sintoniche con l’umore,

l’assicurato manteneva un investimento nei rapporti affettivi importanti e nella

rete di rapporti sociali.

Per la perita, rispetto alla valutazione dello

psichiatra curante dalla presa a carico del luglio 2012, le diagnosi nel

complesso apparivano condivise (il dr. med. __________ ha citato, ma non

diagnosticato, la presenza di ansia e di dolori cronici).

Tale quadro induceva, d’avviso della specialista, un’incapacità

lavorativa del 45% in qualsiasi attività dal luglio 2012: la sindrome distimica

per definizione non è un quadro depressivo grave e lo stesso quadro somatoforme

in assenza di aspetti psicopatologici rilevanti in comorbilità non determina

percentuali di incapacità lavorativa. In tal caso è solo l’effetto sommatorio

in comorbilità che induceva un 45% di inabilità lavorativa. L’assicurato

appariva depresso, ansioso, ruminante, ipostenico, bisognoso di recuperi

frequenti, ciò che impediva l’esercizio di un’attività lavorativa e portava a

una prognosi dubbia. La terapia in atto era ancora ottimizzabile, con ad

esempio l’inserimento di associato altro antidepressivo e/o sostituzione con

altro a doppio attacco.

Dalla perizia pluridisciplinare del Servizio

Accertamento Medico risulta che le conclusioni peritali si fondano su

un’esauriente discussione tra i medici periti del SAM e tra il dr. med. __________

e la dr.ssa __________, avvenuta il 16 settembre 2014 alle ore 11.30.

Quali diagnosi sono state riprese quelle poste dai

consulenti.

Nella valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa nell’ultima attiva esercitata come operaio gli

specialisti hanno concluso che essa andava ritenuta in misura del 15%, inteso

come riduzione del tempo di lavoro e di rendimento.

Le patologie in ambito reumatologico e psichiatrico

hanno avuto delle conseguenze sulla capacità lavorativa, mentre dal profilo

neurologico non v’erano limitazioni della capacità lavorativa.

Ritenuto che il reumatologo ha individuato dal 14

marzo 2013 un’incapacità lavorativa di 3/4 e che la psichiatra ha stabilito

un’inabilità lavorativa del 45%, i periti e i medici del SAM hanno concluso che

le incapacità lavorative descritte dai consulenti dovevano essere parzialmente

sommate, anche per il fatto che dal punto di vista reumatologico veniva

descritta anche una riduzione del rendimento, mentre dal profilo psichiatrico

la limitazione era di tipo funzionale. Pertanto, essi sono giunti alla

Considerandi

conclusione che l’attuale grado di capacità lavorativa globale era considerato

nella misura del 15% nell’attività da ultimo esercitata di posatore di finestre

e porte.

Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità di

integrazione, tenuto conto da un lato che per il reumatologo l’assicurato era

abile al 100%, ma con una riduzione del 10% del rendimento dal 14 marzo 2013 in

un lavoro adatto al suo stato di salute, mentre i limiti funzionali individuati

erano validi dal 13 maggio 2014, e che d’altro lato per la psichiatra

l’incapacità lavorativa era del 45% in qualsiasi attività, dovendo parzialmente

sommare questi gradi di inabilità, i periti e i medici del SAM hanno concluso

che in un’attività confacente allo stato di salute, che tenesse in considerazione

le limitazioni elencate, la capacità lavorativa globale era del 50%, intesa

come riduzione del tempo di lavoro e di rendimento.

Per la psichiatra non erano inoltre indicati

provvedimenti di reintegrazione professionali. Due possibilità terapeutiche

erano invece state ritenute possibili da parte dei due citati specialisti.

Il dr. med. __________, FMH medico generalista,

attivo presso il Servizio Medico Regionale, nel suo rapporto finale del 18

settembre 2014 (doc. 65) ha ripreso le diagnosi poste dal SAM con e senza

influsso sulla capacità lavorativa, ha confermato che nell’attività abituale

l’assicurato era inabile all’85% dal 14 marzo 2013, mentre in attività adeguate

la (in)capacità era del 50%.

Quali limitazioni funzionali v’era un carico massimo

di 5kg e la necessità di un’alternanza della postura, già inclusa nel grado di

capacità lavorativa stabilito. Inoltre, l’assicurato non poteva eseguire lavori

al di sopra della testa, assumere la posizione inginocchiata e salire le scale

a pioli. Era teso, triste e irritabile. Il medico SMR ha concluso di dovere

sommare parzialmente le incapacità lavorative dettate dalle diverse patologie.

Sulla scorta di queste conclusioni mediche e sentito

poi il parere del consulente in integrazione professionale, con decisione del

12.

gennaio 2015 (doc. 82) l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita

intera di invalidità da febbraio a giugno 2013, poi dal 1° luglio 2013, ovvero

tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute dell’assicurato stabilito

dal perito reumatologo, il diritto è stato fissato in una mezza rendita AI.

Nell’ambito della revisione d’ufficio avviata nel

mese di aprile 2016 dall’amministrazione, l’assicurato ha indicato di essere

peggiorato dall’ottobre 2015 e alla domanda 1.2 in cosa consiste il

peggioramento egli ha risposto “perdita di stabilità (cadute)” e “peggioramento

psicamente” (doc. 88). L’interessato ha inoltre crociato le caselle secondo

cui ha necessità dell’aiuto regolare di terzi per (s)vestirsi, per la cura del

corpo e per il mantenimento dei contatti sociali.

L’Ufficio AI ha poi interpellato i medici curanti

dell’assicurato.

Il dr. med. __________ il 3 maggio 2016 (doc. 90) ha

indicato che v’erano delle “diagnosi complesse: disturbi neurologici e

ortopedici colonna e ginocchio dx”. Dopo l’infortunio del 2012 l’interessato

lamentava dolori diffusi a tutta la colonna vertebrale e perdita di equilibrio,

oltre a dolori alle ginocchia. Per la prognosi il curante ha indicato che v’era

uno stato di cronicità, con disturbi rimasti presenti con forte neuroastenie. A

suo dire, dal giorno della caduta del 2012 l’assicurato era totalmente inabile

al lavoro a causa di un degrado psico-fisico e una ripresa lavorativa era

inimmaginabile, tanto che ha risposto negativamente a tutte le limitazioni

funzionali.

Il medico curante ha allegato dei referti del 2014

relativi alla caduta avvenuta il 12 maggio 2014 e ai disturbi alle ginocchia.

Anche il dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, il 2 giugno 2016 (doc. 91) ha compilato l’apposito formulario

trasmessogli dall’Ufficio AI ponendo una sindrome depressiva persistente di

grado medio (ICD-10: F32.1) dal 2011 e indicando di avere in cura l’interessato

dal 10 luglio 2012.

Il curante ha riferito che dalla valutazione

peritale del luglio 2014 il decorso clinico è stato poco soddisfacente, con

ricadute depressive senza mai raggiungere un periodo di eutimia. Erano presenti

dolori diffusi, espressione sofferente, atteggiamenti antalgici in seduta dove

l’assicurato si è sempre presentato con una stampella. Nell’autunno 2014, al

ritorno da un soggiorno in Patria, l’interessato ha mostrato una ricaduta

depressiva associata al riemergere di ricordi traumatici della guerra. Gli è

stata quindi modificata la terapia, ma l’umore non era migliorato e il paziente

ha riferito, oltre ai noti dolori all’apparato locomotore, un fastidioso

prurito alle mani, braccia e gambe che non risultava alleviato dalle terapie

proposte dal medico curante. Tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 il nuovo

farmaco è stato sospeso per inefficacia, la sua condizione si era aggravata

tanto che lo psichiatra ha proposto un ricovero, rifiutato dall’assicurato.

Nella primavera 2015 vi è stata un’ulteriore ricaduta depressiva e conseguente

modifica della terapia farmacologica. Oltre ai conflitti con la moglie si sono

sommate le preoccupazione per le condizioni psichiche di un figlio. Nella

seconda metà del 2015 l’aumento di un farmaco ha comportato un leggero

miglioramento nella reattività e nel sonno, ma l’umore era rimasto depresso.

Tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 l’umore era stato altalenante e

l’interessato mostrava una maggiore consapevolezza della propria fragilità

emotiva, riconoscendo che confrontato con problemi posti dalla vita l’umore si

abbassava, i dolori e il prurito peggioravano.

Si sono poi aggiunte preoccupazioni anche per la

seconda figlia. All’ultimo controllo, ha concluso lo psichiatra, le condizioni

non apparivano buone, l’assicurato era piangente, nervoso, irritabile, riferiva

di perdere spesso il controllo in famiglia, lamentava disturbi del sonno.

La prognosi psicopatologica rimaneva incerta. Erano

presenti elementi sfavorevoli legati alla storia traumatica, allo scarso

adattamento sociale, alla scarsa rispondenza alla terapia farmacologica e alla

presenza di una patologia a carico dell’apparato locomotore dolorosa e

invalidante. Anche la prognosi lavorativa restava incerta, tendenzialmente

sfavorevole. Il paziente non ha mostrato nessun periodo di remissione

sintomatologica, lo specialista non ha mai osservato condizioni di eutimia

nonostante le diverse terapie farmacologiche. La persistenza della

sintomatologia dolorosa cronica ha aggravato le condizioni depressive, che a

loro volta hanno diminuito le capacità di affrontare la patologia organica.

In conclusione, dal profilo psichiatrico

l’assicurato presentava una incapacità lavorativa del 50% che, d’avviso del

curante, andrebbe sommata a quella derivante dalla patologia osteoarticolare.

Il dr. med. __________ dell’SMR ha preso posizione

il 9 settembre 2016 (doc. 93) sulla documentazione prodotta dai medici curanti

dell’assicurato, osservando quanto segue:

" 1. Dalla documentazione medica agli atti non emergono sostanziali

cambiamenti dello stato di salute e funzionale.

2.

Dal profilo medico è

indicata una rivalutazione clinica fra 36 mesi.

3.

Medicalmente non è

oggettivata la dipendenza da terzi.”.

Il 26 settembre 2016 (doc. 94) l’Ufficio AI ha

comunicato all’interessato che la sua rendita di invalidità rimaneva immutata e

con la decisione del 21 ottobre 2016 (doc. A1) gli ha confermato che non si

faceva luogo ad un aumento del grado di invalidità.

Con il ricorso l’assicurato ha prodotto dei

certificati medici relativi alle visite ospedaliere per i noti disturbi lombari

e per una caduta con trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

Il consulto del 10 ottobre 2016 (doc. A2) presso l’Ospedale

__________ di __________ è avvenuto per cervicalgia, dorsalgia e lombalgia,

poiché a dire del ricorrente i dolori a livello lombare erano peggiorati e quindi

non riusciva più a dormire di notte.

Inoltre lamentava formicolio che irradiava nella

gamba posteriormente fino al polpaccio e alla pianta del piede.

Dall’esame clinico è emersa dolenzia alla palpazione

della muscolatura paravertebrale dorso-lombare che risultava estremamente tesa.

Non chiari deficit neurologici sebbene l’esame fosse condizionato dai dolori.

È stata posta la diagnosi di sindrome

lombo-spondilogena e cervico-vertebrale cronica su: attuale:

acutizzazione algica a livello lombare soprattutto a destra; lievi alterazioni

degenerative con condrosi C5/C6 a destra pregressa sindrome lombo-radicolare

irritativa L5/S1 sinistra su ernia discale medio-laterale L5/S1 con

compressione della radice di S1, lieve retrolistesi L5/S1 con impegno del forame

di L5 (RM lombare il 18 ottobre 2012).

Oltre alla terapia farmacologica, all’assicurato è

stata prescritta la fisioterapia ambulatoriale, che però ha rifiutato.

Due giorni dopo, il ricorrente si è recato

nuovamente presso il citato nosocomio, al pronto soccorso, per un trauma a un

arto. Mentre scendeva le scale, a causa della nota lombalgia si è procurato un

trauma distorsivo II grado della caviglia sinistra in ipersupinazione. È stata

eseguita una radiografia che ha escluso delle fratture. A causa di questo

infortunio, dal 12 al 16 ottobre 2016 è stato dichiarato inabile al lavoro al

100% (doc. A2).

Come in precedenza, anche questi referti sono stati

trasmessi al Servizio Medico Regionale per una presa di posizione. Dopo avere

riassunto la situazione dell’assicurato, il 30 novembre 2016 (doc. IV/1) il dr.

med. __________ ha osservato che “dalla documentazione raccolta in sede di

revisione non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute

dell’assicurato. La diagnosi posta dal dr. __________ è la medesima già posta

nel suo rapporto del 5.12.2013. Accanto al danno alla salute vi è una

importante problematica socio-famigliare con soggettiva invalidità completa,

problematica che non può essere conglobata nel giudizio AI. In assenza di segni

oggettivi di un peggioramento dello stato di salute una rivalutazione peritale

non è indicata.”.

Pendente causa il ricorrente ha trasmesso dei nuovi

certificati medici concernenti sia il ricovero all’Ospedale __________ di __________

dall’8 al 10 dicembre 2016 (docc. B1-B4) per una caduta che ha causato la

frattura scomposta del radio distale del polso sinistro e un trauma distorsivo

della caviglia sinistra di I grado, sia il consulto del 17 dicembre 2016 (docc.

C1-C3) al pronto soccorso della Clinica __________ per gli esiti della predetta

caduta.

Il 28 dicembre 2016 (doc. X/1) il dr. med. __________

dell’SMR ne ha preso atto e ha rilevato che “dall’attuale documentazione

risulta IL dal 8.12.2016 per caduta accidentale con frattura radio sinistro e

piede sinistro. In assenza di complicazioni vi è d’attendersi una IL inferiore

ai 3 mesi. Per il periodo precedente il 8.12.2016 rimane valida la mia nota del

30.11.2016

”.

2.7

Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio

sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato

(DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986.

pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U 329/01 ed U

330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24.

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha

precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294). L’esperto

deve innanzitutto, come accennato, porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

del 27 settembre 2001).

2.8

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare

l'operato dell'amministrazione.

Essa ha debitamente interpellato i medici curanti dell’assicurato

nell’ambito di una revisione d’ufficio e ha sottoposto i loro referti ai medici

del Servizio Medico Regionale, così come l’ulteriore documentazione medica

prodotta da essi e dall’assicurato.

Da questi atti emerge con certezza che l’inabilità lavorativa per

motivi psichici si attestava, come già in precedenza, al 50%. Lo psichiatra

curante ha infatti sempre certificato sin dal luglio 2012 un’incapacità lavorativa

del 50%, ribadendolo ancora nell’aprile 2016.

Il TCA rileva che questo grado corrisponde sostanzialmente a

quello stabilito dalla dr.ssa __________, che in qualità di perita ha valutato

l’assicurato nel 2014 e l’ha ritenuto inabile al lavoro in misura del 45%.

Si può quindi concludere che dal profilo psichiatrico non vi siano

contestazioni di sorta da parte dell’assicurato, visto che anche il suo

psichiatra curante si è allineato alla specialista nominata dall’Ufficio AI se

non per l’individuazione della patologia alla base delle limitazioni psichiche

– il dr. med. __________ ha infatti posto la diagnosi di sindrome depressiva

persistente di grado medio (ICD-10: F32.1), mentre la dr.ssa med. __________ di

ansia non altrimenti specificata (ICD-10: F41.9), distimia (ICD-10: F34.1) e di

disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4) -, per la

determinazione del grado di incapacità lavorativa.

La contestazione porta quindi essenzialmente sulla problematica

somatica, che per il ricorrente sarebbe peggiorata alla luce anche delle cadute

che gli hanno causato la fattura del polso e dei traumi alla caviglia sinistra.

Nell’ambito della revisione d’ufficio il dr. med. __________,

medico curante dell’assicurato, ha prodotto un referto medico ospedaliero che

certifica che il 12 maggio 2014 è avvenuto un ricovero d’urgenza per un trauma

cranico senza perdita di conoscenza né amnesia con diagnosi di cefalea ad

insorgenza improvvisa, in sede occipitale, associata a ipostenia agli arti

inferiori e successiva caduta a terra (doc. 90 pag. 337). Inoltre, nell’aprile

2014.

(doc. 90 pag. 340) l’assicurato ha consultato uno specialista a causa

della sintomatologia a entrambe le ginocchia.

Quanto a questi certificati il Tribunale evidenzia che, come

risulta dal suo rapporto peritale del 7 agosto 2014 (doc. 63 pag. 255), il dr.

med. __________ ne aveva tenuto conto nella sua valutazione del 15 maggio 2014,

perciò non apportano nulla di nuovo.

Il Tribunale rileva che anche il dr. med. __________ del Servizio

Medico Regionale si è pronunciato su questi referti raccolti dall’Ufficio AI nell’ambito

della revisione d’ufficio.

Nelle sue annotazioni del 30 novembre 2016 egli si è altresì

espresso sui certificati medici prodotti dall’assicurato con il ricorso e

pendente causa, più recenti siccome riferiti all’anno 2016. Il medico SMR ha

preso atto del consulto del 10 ottobre 2016 dovuto a cervicalgia, dorsalgia e

lombalgia per una acutizzazione algica a livello lombare soprattutto a destra,

come pure della distorsione di II grado della caviglia sinistra avvenuta il 12

ottobre 2016 (doc. A2) scendendo le scale e di quella di I grado occorsa l’8

dicembre 2016 (doc. B4) unitamente, quel giorno, alla frattura scomposta del

radio distale del polso sinistro. Questi ultimi eventi l’hanno reso totalmente

inabile al lavoro dal 9 dicembre 2016 al 20 gennaio 2017.

Il dr. med. __________ ha ritenuto che dai certificati raccolti in

sede di revisione non risultava una sostanziale modifica dello stato di salute

dell’assicurato, visto che il medico psichiatra curante aveva posto nell’aprile

2016.

la medesima diagnosi già tratta nel dicembre 2013. Inoltre, le

problematiche socio-familiari invocate dall’assicurato comportavano sì una

invalidità completa, ma oltre ad essere di tipo prettamente soggettivo, a

giusta ragione egli ha affermato che, in quanto tale, questa tematica non può

essere considerata e presa a carico nell’ambito dell’assicurazione invalidità.

Pertanto, senza indizi oggettivi di un peggioramento il medico SMR non ha

ritenuto dati i presupposti per procedere ad una rivalutazione della perizia.

Pronunciatosi ulteriormente il 28 dicembre 2016 sui referti

relativi alla frattura scomposta del radio distale del polso e alla frattura

navicolare e cuboide non dislocate del piede sinistro, il medico SMR ha

concluso che normalmente l’inabilità lavorativa durava meno di tre mesi e che

per il periodo precedente a quest’ultima caduta rimanevano valide le

annotazioni del mese precedente.

D’altronde, anche d’avviso di questo TCA, difficilmente è

possibile trarre in concreto una diversa conclusione.

In effetti, il ricorrente ha sostenuto di avere

problemi psico-fisici, ma i succitati referti di parte sono lungi dal

giustificare un rilevante peggioramento delle sue condizioni di salute

rispetto alla perizia SAM del 2014. L’essere caduto in due occasioni non vuol infatti

ancora dire che il suo stato di salute sia peggiorato a tal punto da modificare

la sua capacità lavorativa e quindi di guadagno.

Non va infatti dimenticato che una revisione d’ufficio avviene

quando si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una

notevole modifica del grado d'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI)

Nell’evenienza concreta, la sindrome lombo-spondilogena e

cervico-vertebrale era d’altronde già nota e stata riconosciuta dal perito

reumatologico che l’ha visitato nel 2013 e nel 2014.

In merito all’evento dell’ottobre 2016, esso è stato definito dal

medico stesso che l’ha visitato come una “acutizzazione algica a livello

lombare soprattutto a destra”, quindi come un evento (singolo) momentaneo di

aumento del dolore dovuto a una patologia cronica conosciuta.

Quanto alla doppia distorsione del piede sinistro e alla frattura

del polso sinistro, l’assicurato ha sì certificato la sua situazione mediante

specifica documentazione medica. Tuttavia la stessa, attentamente valutata da

un altro medico SMR il quale, poiché ricalcava le note condizioni di salute,

non ha ritenuto necessario trasmettere anche i più recenti referti medici al

SAM per un’ulteriore valutazione specialistica, si è rivelata poi essere

ininfluente e quindi non atta a modificare la presa di posizione degli esperti

che l’hanno compiutamente peritato nel 2014.

Infatti, questi eventi non sono tali da inficiare in modo duraturo

giusta l’art. 88a cpv. 1 OAI (secondo cui si deve in ogni caso tenere in

considerazione un peggioramento allorché è durato tre mesi, senza interruzione

notevole, e presumibilmente continuerà a durare) la sua capacità lavorativa.

Il ricorrente si è inoltre lamentato che le difficoltà economiche

non gli hanno permesso di sottoporsi ad una valida valutazione medica delle sue

condizioni di salute, ciò che l’ha portato il 17 novembre 2016 (doc. 101) a

chiedere all’amministrazione l’assunzione dei costi di una perizia di parte

stimati in Fr. 4'000.-.

L’Ufficio AI, contrariamente a quanto egli ha affermato nel suo

ricorso, gli ha risposto una settimana dopo (doc. 102) rilevando che essa copre

le spese mediche unicamente qualora fossero “causate” da una richiesta diretta

dell’Ufficio AI stesso e che nel caso concreto il Servizio Medico Regionale ha

ritenuto di potersi esprimere in via definitiva senza l’ausilio di valutazioni

peritali esterne.

In merito a questa critica ricorsuale il TCA ritiene in effetti

che, allo stato attuale, i certificati medici prodotti sia durante la fase

della revisione d’ufficio sia con il ricorso non fondino la necessità di

esperire ulteriori indagini mediche.

Da questa documentazione non emergono infatti sufficienti indizi

che attestino la presenza di una notevole modifica delle sue condizioni

di salute, perciò non v’è alcun motivo per procedere con un nuovo accertamento del

suo status e in particolare della problematica somatica (reumatologica e

neurologica).

Pertanto, oggi un’eventuale perizia di parte non avrebbe

aiutato l’assicurato a comprovare uno stato di salute peggiore rispetto a

quello valutato dai periti del SAM nel 2014.

Un rinvio degli atti all’amministrazione per procedere ad

ulteriori accertamenti medici non si rivela pertanto essere necessario.

Non va da ultimo dimenticato di osservare che anche due medici SMR

si sono pronunciati nel corso degli anni sullo stato di salute del ricorrente,

prendendo in considerazione non solo la perizia pluridisciplinare SAM, ma anche

i rapporti dei medici curanti.

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute

dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti

intervenuti su nomina dell’Ufficio AI. Il suo giudizio finale va pertanto posto

alla base del presente giudizio.

Il tali circostanze, le lagnanze dell'assicurato devono essere respinte.

Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI, che non ha

ritenuto esservi un peggioramento delle sue condizioni di salute e della sua

capacità lavorativa rispetto alla situazione accertata nel 2014. Una modifica

del suo diritto alla mezza rendita dal 1° luglio 2013 non era giustificata.

2.9

Stante

quanto precede, la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata

e di fare approfondire l’aspetto medico non può essere accolta.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti