32.2016.140
Prima domanda di rendita. Rinvio all'Ufficio AI per accertamenti di natura medica
17 febbraio 2017Italiano9 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.140
BS
Lugano
17 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 ottobre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 27 ottobre 2016,
preavvisata il 7 giugno 2016, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, classe 1961,
da ultimo attiva a tempo parziale quale ausiliaria di pulizie, il diritto ad
una rendita intera dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2015 (doc. AI 83, per le
motivazioni cfr. doc. AI 79);
- contro la succitata
decisione insorge dinanzi al TCA l’assicu-rata, rappresentata dal sindacato RA
1, postulando il riconoscimento di una rendita intera anche dal 1° gennaio 2016.
Contesta in particolare il miglioramento, con effetto da settembre 2015, delle
condizioni di salute valutato dall’Ufficio AI. Allega documentazione medica sia
di natura ortopedica che psichiatrica;
- con la risposta di causa l’Ufficio
AI, sulla base delle annotazioni 1° dicembre 2016 del SMR, ha chiesto il
ritorno degli atti per procedere ad una valutazione medica;
- interpellato dal TCA per una
presa di posizione in merito alla proposta dell’amministrazione, con scritto 14
dicembre 2016 il rappresentante dell’assicurata condivide il rinvio degli atti,
chiedendo tuttavia il ripristino della rendita intera con effetto dal 1°
gennaio 2016;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28
cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA;
- per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);
- con
il presente ricorso l’assicurata ha prodotto tre rapporti del dr. __________, spec.
in ortopedia e traumatologia, del 7 giugno 2016, 31 agosto 2016 e 9 novembre
2016, il rapporto 23 novembre 2016 del medico curante, nonché il rapporto 14
novembre 2016 della dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia
(doc. B – F).
Sulla
base di tale documentazione, con annotazioni 1° dicembre 2016 il dr. __________
del SMR ha ritenuto che:
“Una rivalutazione a livello ortopedico è
essenziale alla luce del nuovo intervento chirurgico alla caviglia che potrebbe
essere inserita in una valutazione pluridisciplinare unitamente ad una valutazione
psichiatrica che potrebbe anche modificare le nostre precedenti conclusioni. IL
100% in ogni attività dal 25 agosto 2016. Rivalutazione fra 3 mesi in attesa di
un raggiungimento di un quadro clinico stazionario.” (IV/4).
- con
osservazioni 14 dicembre 2016 l’assicurata sostiene che anche prima
dell’intervento alla caviglia del 25 agosto 2016 presentava una piena inabilità
Considerandi
lavorativa, motivo per cui chiede il ripristino della rendita intera al 1° gennaio
2016;
- a
tal riguardo questo TCA non può che confermare quanto rilevato dall’Ufficio AI
in sede di osservazioni 30 dicembre 2016, ossia che non è possibile ripristinare
la rendita intera poiché non è stata riconosciuta con effetto dal 1° gennaio
2016.
e che “… il grado d’invalidità ed i relativi periodi potranno essere
stabiliti solo procedendo ad un nuovo accertamento medico, il quale, come indicato
dal dr. __________ del SMR, potrebbe portare ad una modifica delle precedenti
conclusioni, le quali potranno però essere confermate” (VIII); :
- saranno
infatti le nuove risultanze mediche a confermare o meno il miglioramento duraturo
dello stato di salute dal mese di settembre 2015;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrens-garantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del
27.
ottobre 2011) ciò che, come visto, è il caso in esame;
- nel
caso concreto si giustifica pertanto il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché proceda alla succitata valutazione medica, rendendo
in seguito una nuova decisione, debitamente preavvisata ex art. 57a LAI, sul
diritto dell’assicurata a percepire o meno una rendita intera successivamente
al 1° gennaio 2016;
- risultando
la ricorrente, patrocinata da un sindacato, vittoriosa, essa ha diritto ad
un'indennità per ripetibili (cfr. DTF 122 V 278);
- a norma degli artt. 29 cpv.
2.
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI e alla giurisprudenza federale (DTF 138 V 122 e 133
V 402), le spese della presente procedura, di fr. 500.--, visto l’esito della
vertenza, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 27 ottobre
2016 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese per fr. 500.-- sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 1'000.-- di
ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti