Lexipedia

Decisione

32.2016.140

Prima domanda di rendita. Rinvio all'Ufficio AI per accertamenti di natura medica

17 febbraio 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);

- con

il presente ricorso l’assicurata ha prodotto tre rapporti del dr. __________, spec.

in ortopedia e traumatologia, del 7 giugno 2016, 31 agosto 2016 e 9 novembre

2016, il rapporto 23 novembre 2016 del medico curante, nonché il rapporto 14

novembre 2016 della dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia

(doc. B – F).

Sulla

base di tale documentazione, con annotazioni 1° dicembre 2016 il dr. __________

del SMR ha ritenuto che:

“Una rivalutazione a livello ortopedico è

essenziale alla luce del nuovo intervento chirurgico alla caviglia che potrebbe

essere inserita in una valutazione pluridisciplinare unitamente ad una valutazione

psichiatrica che potrebbe anche modificare le nostre precedenti conclusioni. IL

100% in ogni attività dal 25 agosto 2016. Rivalutazione fra 3 mesi in attesa di

un raggiungimento di un quadro clinico stazionario.” (IV/4).

- con

osservazioni 14 dicembre 2016 l’assicurata sostiene che anche prima

dell’intervento alla caviglia del 25 agosto 2016 presentava una piena inabilità

Considerandi

lavorativa, motivo per cui chiede il ripristino della rendita intera al 1° gennaio

2016;

- a

tal riguardo questo TCA non può che confermare quanto rilevato dall’Ufficio AI

in sede di osservazioni 30 dicembre 2016, ossia che non è possibile ripristinare

la rendita intera poiché non è stata riconosciuta con effetto dal 1° gennaio

2016.

e che “… il grado d’invalidità ed i relativi periodi potranno essere

stabiliti solo procedendo ad un nuovo accertamento medico, il quale, come indicato

dal dr. __________ del SMR, potrebbe portare ad una modifica delle precedenti

conclusioni, le quali potranno però essere confermate” (VIII); :

- saranno

infatti le nuove risultanze mediche a confermare o meno il miglioramento duraturo

dello stato di salute dal mese di settembre 2015;

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre

2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrens-garantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del

27.

ottobre 2011) ciò che, come visto, è il caso in esame;

- nel

caso concreto si giustifica pertanto il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché proceda alla succitata valutazione medica, rendendo

in seguito una nuova decisione, debitamente preavvisata ex art. 57a LAI, sul

diritto dell’assicurata a percepire o meno una rendita intera successivamente

al 1° gennaio 2016;

- risultando

la ricorrente, patrocinata da un sindacato, vittoriosa, essa ha diritto ad

un'indennità per ripetibili (cfr. DTF 122 V 278);

- a norma degli artt. 29 cpv.

2.

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI e alla giurisprudenza federale (DTF 138 V 122 e 133

V 402), le spese della presente procedura, di fr. 500.--, visto l’esito della

vertenza, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 27 ottobre

2016 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese per fr. 500.-- sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 1'000.-- di

ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti