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Decisione

32.2016.142

Assicurato; 1/4 di rendita; revisione; metodo straordinario; inchiesta economica per indipendenti; 38.77 o 39.38%; a ragione rendtita soppressa; 88bis cpv. 2 lett. a OAI

19 giugno 2017Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

i dati [incapacità al lavoro del 10% nelle attività amministrative come pure le

basi salariali mensili estrapolate dalle pos. 21 "specialisti in

scienze e in ingegneria" (fr. 8'608.-) e 31 "professioni

tecniche in campo scientifico; ingegneristico" (fr. 7'280.-), uomini,

della T17 2012 ed aggiornate al 2014] utilizzati per il calcolo dell'invalidità

del suo cliente.

A questo proposito il

rappresentante dell'insorgente osserva innanzitutto che il calcolo dell'ispettrice

è sbagliato già solo per il fatto che ha considerato un'incapacità al lavoro

del 10% nelle attività amministrative, anziché del 20% (e senza possibilità di

miglioramento alcuno) come chiaramente stabilito dal perito reumatologo

dell'UAI. Considerando poi quale base salariale mensile i dati estrapolati

dalla posizione 21 "specialisti in scienze e in ingegneria"

(fr. 10'231) della T17 2014, a fronte di un reddito ipotetico "da

valido" di fr. 122'772.- e "da invalido" di fr. 72'435.-

e, quindi, di una diminuzione del reddito dell'attività professionale

imputabile al danno di fr. 50'337.- ovvero di un tasso di diminuzione del

reddito dell'attività professionale del 41%, il suo cliente avrebbe in ogni

caso diritto perlomeno al versamento di un quarto di rendita, come avvenuto

sinora.

Secondariamente il

patrocinatore del ricorrente puntualizza che il calcolo deve essere fondato su

di una ripartizione del 25% in attività amministrative e del 75% in quella

svolta di geologo (cantiere ed ufficio). A fronte di un'incapacità al lavoro

del 20% nelle attività amministrative e dell'80% nell'attività di geologo,

considerati pure i dati estrapolati dalle posizioni 13 "direttori e

quadri di direzione nella produzione e servizi specializzati" (fr.

10'364.-) e 21 "specialisti in scienze e in ingegneria" (fr.

10'231) della tabella T 17 2014, si giunge ad un reddito ipotetico "da

valido" di fr. 123'171.- e "da invalido" di fr.

43'289.- che porta ad una diminuzione del reddito dell'attività professionale

imputabile al danno di fr. 79'882.- e, quindi, ad un tasso di diminuzione del

reddito dell'attività professionale del 65%. Risultando invalido nella misura

del 65% il suo cliente avrebbe pertanto diritto al versamento di tre quarti di

rendita.

In terzo luogo il patrocinatore del ricorrente precisa che il suo assistito

avrebbe diritto a tre quarti di rendita, anche se si volesse fondare il

calcolo, per ipotesi, su di una ripartizione del 25% in attività

amministrative, del 35% in quella di geologo svolta in cantiere e del 40% in

quella di geologo svolta in ufficio.

A fronte di un'incapacità al lavoro del 20% nelle attività amministrative,

dell'80% in quella di geologo svolta in cantiere e del 70% in quella di geologo

svolta in ufficio, considerati pure i dati estrapolati dalle posizioni 13

"direttori e quadri di direzione nella produzione e servizi

specializzati" (fr. 10'364.-) e 21 "specialisti in scienze e

in ingegneria" (fr. 10'231) della tabella T 17 2014, si giungerebbe ad

un reddito ipotetico "da valido" di fr. 123'171.- e "da

invalido" di fr. 48'200.- che porta ad una diminuzione del reddito

dell'attività professionale imputabile al danno di fr. 74'971.- e, quindi, ad

un tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale del 61%.

Concludendo, il rappresentante dell'insorgente ritiene quindi che l'attuale

quarto di rendita andrebbe aumentato a tre quarti, a far tempo dalla prima

operazione chirurgica a cui si è sottoposto il suo assistito, ovvero dal 28

febbraio 2011.

1.6. Con risposta di causa del 12

gennaio 2017 (doc. IV), l’UAI propone la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione, confermando la correttezza della decisione del 12 luglio 2016,

sulla base dell'annotazione del 28 dicembre 2016 dell'ispettrice, __________,

che ha eseguito e redatto il 31 marzo 2016 il rapporto d'inchiesta per le

persone indipendenti (doc. IV 1).

1.7. In data 13 gennaio 2017 il

TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova ed identico termine al patrocinatore dell'insorgente per

presentare pure osservazioni scritte in merito al doc. IV 1. (doc. V).

1.8. Il 30 gennaio 2017 il

rappresentante del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti [in

particolare, puntualizzando che la situazione resta invariata anche

utilizzando "alla voce età la colonna totale" circa il salario

di riferimento indicato nella tabella T17 (fr. 9'403.- anziché fr. 10'364.- e

fr. 8'333.- anziché fr. 10'231.-), visto che il suo cliente risulterebbe in

ogni caso invalido nella misura, in via principale, del 64% e, in via

subordinata, del 60% ed avrebbe pertanto diritto al versamento di tre quarti di

rendita] nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI). A

suffragio dei propri calcoli versa agli atti le tabelle di cui al doc. L.

1.9. In data 31 gennaio 2017 il

TCA ha assegnato all'UAI un termine di 10 giorni per presentare osservazioni

scritte in merito al doc. VI e L (doc. VII).

1.10. Il 6 febbraio 2017 (doc.

VIII), l’amministrazione ha chiesto nuovamente la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione, ribadendo la correttezza della decisione del 12 luglio 2016,

sulla base dell'annotazione del 3 febbraio 2017 dell'ispettrice __________

(doc. VIII 1).

1.11. In data 7 febbraio 2017 il TCA

ha assegnato al patrocinatore del ricorrente un termine di 10 giorni per

presentare osservazioni scritte in merito ai doc. VIII e VIII 1. (doc. IX).

1.12. Il 17 febbraio 2017 il

rappresentante dell'insorgente si è riconfermato integralmente nelle proprie

tesi e domande (doc. X). Il doc. X è stato inviato all'UAI per conoscenza (doc.

XI).

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se l’UAI era legittimato oppure no a sopprimere, in via di revisione, il quarto

di rendita di invalidità, di cui era beneficiario RI 1.

Secondo l’art. 4 cpv. 1

LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,

come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche

e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,

p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

2.2

Va poi ricordato che, secondo

la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei

redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione

dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla

persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente

secondo il metodo straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;

pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e

3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;

DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna

1995, p. 456).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento

nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.

121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità

sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione

del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività

dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la

sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato

a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI

1998.

p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo

metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito

direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla

base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si

valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo

straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996

IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una

determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia

forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique

VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di

persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto

delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa

categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità

di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122

consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27

agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza

infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività

lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi

determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera

affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e

quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per

quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In

effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la

situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le

oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di

conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei

mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996

p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.3

Per quanto attiene l’esame

delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la

determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già

esposto ai consid. 2.3. e 2.4. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.

227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.

3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.

228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 201).

In particolare, al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui

all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si

deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci

dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e

un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto

(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può

pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va

ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio

2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962.

pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari

(RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination

von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità

e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita

dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche

STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc.

32.2003

).

Per quel che concerne

invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.4

L’art.

17.

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In una sentenza del 12

ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65,

il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della

riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che

una diversa valutazione di

uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente

esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

Per quanto concerne le conseguenze della giurisprudenza in materia di disturbi da dolore

somatoforme (cfr. DTF 130 V 352) sulle

rendite correnti, l’Alta Corte nella DTF 135 V 201 ha stabilito che una decisione cresciuta in giudicato riguardante una prestazione durevole solo

eccezionalmente deve essere adattata, a sfavore dell'assicurato, a una

modificata prassi giudiziaria. Un'eccezione richiede in primo luogo un'ampia

diffusione della nuova giurisprudenza. È inoltre necessario che la

giurisprudenza precedente sia ancora applicabile solo a poche persone,

privilegiandole in modo urtante, oppure che l'assegnazione iniziale della

prestazione appaia assolutamente insostenibile nell'ottica della nuova prassi

(consid. 6, in particolare consid. 6.4). La giurisprudenza sviluppata in DTF 130 V 352 non

giustifica la riduzione o la soppressione di una rendita corrente a titolo di

adattamento a basi giuridiche modificate (consid. 7).

In un’altra sentenza

9C_1009/2008 del 1° maggio 2009 pubblicata in DTF 135 V 215 il TF ha confermato

che la giurisprudenza esposta in DTF 130 V 352 non costituisce un

motivo sufficiente per revocare, a titolo di adattamento a basi giuridiche

modificate, delle rendite d'invalidità correnti (consid. 6). Nemmeno l'art. 7

cpv. 2 LPGA, che non modifica la nozione di incapacità al guadagno, costituisce

un titolo giuridico sufficiente per fare ciò (consid. 7).

2.5

Dal

punto di vista medico, l’assicurato è stato sottoposto, nell’ambito della

richiesta di prestazioni del 31 marzo 2009, a una valutazione medico specialistica ad opera del dr. med. __________.

Il dr. med. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina

interna, nella valutazione peritale del 12 gennaio 2010, dopo aver esposto

l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e le constatazioni oggettive, ha

posto la seguente diagnosi :

" (…)

Sindrome

lombospondilogena bilaterale cronica in

- Esiti

da fenestrazione selettiva bilaterale L4/L5 con recessotomia, asportazione di

lussato erniario caudale L4/L5 a destra, il 17.6.2008

- Esiti

da decompressione chirurgica, fenestrazione bilaterale L4/L5, asportazione di

recidiva erniaria L4/L5, con spondilodesi accompagnatoria di tipo PLIF con viti

transpeduncolari L4/L5, fenestrazione con recessotomia microchirurgica L3/JL4

sinistra

- Disturbi

statici del rachide (appiattimento della dorsale, scoliosi destroconvessa

cervicodorsale)

- Decondizionamento

e sbilancio muscolare

- Obesità

(peso 123,5 kg / statura 187 cm)

Probabile

gonartrosi bilaterale, in valgo a destra

- Esiti

da meniscectomia bilaterale

- Obesità

(peso 123,5 kg / statura 187 cm)

Sindrome

dell'articolazione acromeoclaveare a sinistra, in

- Probabile

artrosi acromeoclaveare bilaterale." (pag. 95-103 incarto AI).

Per quanto riguarda la

capacità lavorativa residua, il dr. med. __________ ha ritenuto RI 1 nella sua

attività di __________, abile al lavoro in misura completa nelle mansioni

dirigenziali / amministrative. Il perito ha poi indicato - sempre sull’arco di

una giornata intera di lavoro - una diminuzione del rendimento dei 2/3 nelle

mansioni che richiedono lo spostamento rispettivamente lavori su cantieri in

montagna e una diminuzione del rendimento del 50%, per mansioni svolte su

cantieri non di montagna, a decorrere dal mese di novembre 2009 (pag. 100 incarto

AI).

L’assicurato

è invece stato considerato abile nella misura del 100% con un rendimento

massimo del 100%, in un'attività rispettosa dei limiti funzionali e di carico,

a decorrere al più tardi da sei mesi dall'ultimo intervento neurochirurgico al

rachide lombare dell'8 maggio 2009, quindi a partire dal mese di novembre 2009

(pag. 100 incarto AI).

Queste

conclusioni sono poi state riprese dal medico del SMR dr. med. __________ (cfr.

rapporto medico del 21 gennaio 2010, pag. 104-105 incarto AI).

Sulla base

della perizia reumatologica del dr. med. __________ e della successiva

valutazione economica (pag. 165-175 incarto AI), l’UAI con il progetto di

decisione del 2 agosto 2010 ha comunicato all’assicurato che gli avrebbe attribuito

un quarto di rendita AI dal 1° ottobre 2009 (pag. 187-190 incarto AI).

In data 27

agosto 2010, l’assicurato ha contestato la valutazione medica del dr. med. __________,

ritenuta “azzardata ma anche lesiva nei miei confronti”, facendo valere

un netto peggioramento dei dolori alla schiena a partire da maggio/giugno 2010

e allegando nuova documentazione medica (pag. 193 incarto AI).

Agli atti vi è, in

particolare, il rapporto del dr. med. __________ del 23 ottobre 2010 che ha

diagnosticato una coxartrosi sinistra sintomatica da fine primavera 2010 (pag.

195-199 incarto AI), quello del dr. med. __________ del 6 settembre 2010 che ha

segnalato anch’egli, nel mese di settembre 2010, un’avanzata coxartrosi

attivata a sinistra (pag. 200-201 incarto AI) e quello del dr. med. __________

del 22 settembre 2010 che ha posto la medesima diagnosi (pag. 205-206 incarto

AI).

Nelle annotazioni del 29

novembre 2010 il medico del SMR, dr. med. __________, ha ritenuto determinante

la coxartrosi e proposto di interpellare il dr. med. __________, in relazione

all’impianto di protesi totale, “prima di decidere per un complemento di

perizia presso Dr. __________” (pag. 215-216 incarto AI).

Il 6 maggio 2011 il dr.

med. __________ ha comunicato all’UAI che il paziente era stato sottoposto, il

1° marzo 2011, ad un intervento di posa di protesi totale all’anca sinistra. Il

decorso post operatorio era stato complicato da un’infezione protesica che ha

reso necessaria una revisione con cambio della protesi (pag. 227 incarto AI).

Nelle annotazioni del 20

maggio 2011 il dr. med. ____________________ del SMR, sulla base dei precitati

rapporti del 6 maggio 2011 del dr. med. __________, del dr. med. __________,

del dr. med. __________ e del dr. med. __________ ha evidenziato un peggioramento

dello stato di salute almeno da settembre 2010, se non già dalla primavera

2010, con inabilità totale certa dal 1° marzo 2011 (posa protesi totale

all’anca sinistra). Il dr. med. __________ consigliava una nuova

valutazione del decorso a distanza di sei mesi dall’intervento, tramite i

rapporti dei medici curanti e probabilmente una nuova perizia (pag. 229 incarto

AI).

Nell’annotazione del 30

aprile 2012 il medesimo sanitario del SMR ha riferito che dopo l’impianto di

protesi all’anca del 1° marzo 2011 l’assicurato era stato operato ancora tre

volte per complicazioni infettive. Il dr. med. __________ ha quindi confermato

il peggioramento dello stato di salute almeno da settembre 2010, se non già

dalla primavera 2010, con inabilità totale certa dal 1° marzo 2011 e la

necessità di una nuova valutazione reumatologica da parte del dr. med. __________

(pag. 261 incarto AI).

In data 29 maggio 2012 il dr.

med. __________ ha rifiutato il mandato di esperire una nuova valutazione

peritale, in considerazione delle critiche rivolte al perito da RI 1 (pag. 266

incarto AI).

Con la decisione del 4

luglio 2012 la Cassa __________ ha emesso una decisione formale di assegnazione

di un quarto di rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° ottobre 2009 (pag.

276-278 incarto AI).

2.6

Nel mese di settembre 2012

l’Ufficio AI ha avviato una procedura di revisione della rendita (pag. 282

incarto AI).

Nella valutazione del 30 ottobre 2012 il dr. med. __________, riferendosi al

rapporto del 12 ottobre 2012 della dr.ssa med. __________ della Clinica __________

di __________ (pag. 284-287 incarto AI), aveva indicato che lo stato di salute

dell’assicurato non era stabilizzato. Una cura stazionaria di riabilitazione era

quindi prevista (pag. 289 incarto AI).

Nel rapporto successivo

del 26 luglio 2013 il dr. med. __________ aveva ritenuto necessaria “una

perizia reumatologica presso Dr. __________ per chiarire l’evoluzione dello

stato di salute e della capacità lavorativa particolarmente a partire

dall’estate 2010 e per precisare i limiti funzionali e le risorse” (pag.

324-326 incarto AI).

Con scritto del 28

settembre 2013 RI 1 ha comunicato all’UAI la rottura, presumibilmente per un

difetto di materiale, della protesi impiantata nel marzo del 2012 e

l’intervento - in data 17 settembre 2013 - di sostituzione della protesi (pag.

330.

incarto AI).

Alla luce di tale evento,

il dr. med. __________ nell’annota-zione dell’8 ottobre 2013 aveva indicato che

“la prevista perizia deve essere annullata e rimandata di ca. sei mesi, previo

rapporto della Clinica ortopedica universitaria di __________ (PD Dr. __________)

sull’evoluzione della riabilitazione” (pag. 115 incarto AI).

Successivamente, tuttavia,

l’amministrazione ha proceduto ad esperire solo accertamenti di carattere economico

(pag. 337, pag. 376, pag. 404-406 incarto AI) e con la decisione impugnata ha

soppresso il quarto di rendita (pag. 407-409 incarto AI).

Con sentenza 32.104.38 del 28 gennaio 2015, cresciuta incontestata in

giudicato, questo Tribunale ha sottolineato come - alla luce della

documentazione medica agli atti - questa maniera di procedere non potesse

essere ammessa dal TCA, in quanto i disturbi di natura reumatologica/ortopedica

dell’assicurato non erano stati chiariti in modo soddisfacente, motivo per il

quale ha accolto "ai sensi dei considerandi" il ricorso

inoltrato il 20 marzo 2014 dall'interessato, patrocinato dallo studio legale avv.

RA 1, annullando la predetta decisione e retrocedendo gli atti all'UAI

affinché, dopo aver esperito una perizia reumatologica/ortopedica volta a

chiarire l'evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa, i

limiti funzionali e le risorse dell'assicurato, a partire dall'estate 2010,

procedesse ad una nuova inchiesta economica (cfr. STCA 32.104.38 del 28 gennaio

2015: pag. 493-510 incarto AI).

Ritornati gli atti, l’UAI ha raccolto la perizia del 29 settembre 2015 del dr.

med. __________, specialista FMH in reumatologia, (pag. 574-584 incarto AI),

che ha visitato l'assicurato in medesima data e - dopo aver puntualizzato di

essersi basato sul dossier in formato elettronico messo a disposizione

dall'amministrazione e da alcuni documenti forniti dal paziente (tra cui una

lettere di valutazione del Prof. med. __________, specialista FMH in ortopedia

della Clinica __________ del 25 settembre 2015) ed aver riportato l'anamnesi

competa (famigliare, personale, sociale e del lavoro, sistemica, attuale,

abitudini e medicamenti), le constatazioni soggettive ed obiettive, e i reperti

esami (segnatamente RMN della colonna lombare del 17 settembre 2010 e

radiografia dell'anca sinistra del 13 giugno 2015) - ha posto la diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa di "Dolori lombosacrali e

dell'arto inferiore sx alla presenza di: stato dopo cambio della protesi totale

dell'anca sx in data 17.09.'13, causa rottura della diafisi femorale,

re-impianto di protesi l'08.03.'12, re-impianto di protesi il 21.03.'11 dopo

posa di protesi primaria l'11.3.'11 complicata da infetto; Dallo 01.03.'11;

Sindrome lombovertebrale cronica/recidivante alla presenza di: stato dopo

spondilodesi L4/5 nel maggio 2009 e discectomia L4/5 nel giugno 2008, con

discopatie degenerative L2/3 e L3/4 e spondiloartrosi lombare diffusa. Dal 2008

" e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di "Gonartosi

bilaterale, con deviazione in valgo a dx ed in varo a sx. Da anni; Ipertensione

arteriosa. Dal 2004; Diabete Mellito tipo II. Nel 2004; Coliche renali

recidivanti. Da anni; Lesione traumatica del tendine d'Achille dx. Operato nel

2010.

".

Dopo aver osservato che "il paziente è senz'altro molto limitato per

quel che concerne le attività di geologo eseguite sul terreno. Avendo dei

compiti dirigenziali nella ditta che gestisce la sua limitazione in questo

ambito è chiaramente minore ma tuttavia presente. È da considerare comunque che

in tutti questi anni vi sono stati dei periodi anche prolungati di incapacità

lavorativa totale o quasi totale legate alle problematiche importanti che il

paziente ha avuto, in particolare le varie operazioni, nonché i periodi in cui

era a domicilio senza protesi e che si doveva sottoporre ad infusioni

giornaliere di antibiotici. I periodi di incapacità lavorativa sono documentati"

(pag. 580 incarto AI), il perito dell'amministrazione è giunto alla conclusione

che, nell'attività abituale, l'assicurato presenta un'incapacità

lavorativa dell'80% per tutto quello che concerne l'attività di geologo sul

terreno (intesa come misto tra tempo di presenza e rendimento globalmente

ridotti nell'arco dell'intera giornata lavorativa) ed un'incapacità lavorativa

del 20% in attività dirigenziali (inteso solo come rendimento globalmente

ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa), puntualizzando che il

rendimento è pieno e che le pause supplementari sono già conteggiate nella

capacità lavorativa residua. Alla domanda del punto 9.1.3 "Facendo

riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell'attività abituale può essere considerata valida?", il perito dell'UAI ha risposto quanto

segue: "È difficile rispondere con sicurezza a tale domanda. Si può

definire dalla data della prima operazione all'anca sx, lo 01.03.2011, ma

bisogna considerare in seguito dei lunghi periodi d'incapacità lavorativa

all'80-100% in qualsiasi mestiere, nei periodi consecutivi alle operazioni o

durante il periodo che il paziente era a casa senza protesi, con infusioni

giornaliere di antibiotici; da marzo 2011 fino a fine aprile 2011; dal

15.11

'11 fino a fine luglio '12. Nuovo periodo di incapacità lavorativa totale

per la rottura e nuovo intervento di protesi dal 12.09.'13 per un periodo di

circa 4 mesi." (pag. 580 e 581

incarto AI). In un'attività adeguata (rispettosa segnatamente dei

seguenti limiti funzionali: "Il paziente deve poter cambiare posizione

da seduto (massimo un'ora) ad in piedi (massimo 10 minuti). Deve ogni tanto

avere delle pause. Deve evitare di sollevare pesi superiori a 10 kg e solo

occasionalmente. Deve evitare posizioni inergonomiche del rachide lombare,

camminare oltre i 100 - 150 m, camminare su terreni dissestati, salire o

scendere scale. Non vi è una difficoltà particolare nel lavoro di precisione.

La presenza di dolori cronici, di pause necessarie e dei frequenti cambiamenti

posizionali anche da seduto, determina comunque anche una diminuzione della capacità

lavorativa in mestieri adattati ") l'assicurato presenta una capacità

lavorativa dell'80% (intesa come rendimento globalmente ridotto nell'arco

dell'intera giornata lavorativa); il perito dell'UAI ha puntualizzato pure che

le pause supplementari sono già conteggiate nella capacità lavorativa residua.

Alla domanda "Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno)

la capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività abituale può essere

considerata valida?", il perito

dell'UAI ha risposto quanto segue: "Si può ragionevolmente

pensare a partire dallo 01.'03.11, con però le stesse limitazioni espresse nel

punto 9.1.3 (i periodi citati di inabilità lavorativa all'80-100%, valgono

anche per attività adattate)" (pag. 581 e 582 incarto AI).

In ambito domestico l'assicurato è "limitato nei lavori pesanti"

(pag. 582 incarto AI). Il perito ha precisato pure che non ci si può verosimilmente

attendere alcun miglioramento funzionale (in percentuale) con una terapia

adeguata e che non ha suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es.

adeguamento del posto di lavoro, messi ausiliari, ecc.) (pag. 583 incarto AI).

Da ultimo, ha rilevato che "Nel periodo intercorso tra lo 01.'03.11

(primo intervento di protesi totale dell'anca sx) fino al 10.01.'14 il paziente

ha avuto dei lunghi periodi di incapacità lavorativa, tra l'80 e il 100%, come

spiegato nei paragrafi precedenti, legati alle varie problematiche di cui è

stato vittima. In questo periodo l'incapacità lavorativa era diminuita nel suo

lavoro e anche in lavori adattati " (pag. 583 incarto AI). Alla

perizia ha allegato il "formulario della capacità funzionale residua"

(pag. 584 incarto AI).

Nel rapporto finale del 13 ottobre 2015 il medico SMR (dr. med. __________) -

dopo aver ripreso le diagnosi "con" e "senza" influsso

sulla capacità lavorativa poste dal perito reumatologo (pag. 585 incarto AI) -

ha sottolineato come lo stato di salute dell'assicurato in sede di revisione fosse

peggiorato a causa dei "Periodi di IL completa per problematica protesi",

con prognosi stazionaria (pag. 588 incarto AI). Chiamato a definire la capacità

lavorativa globale, il medico SMR ha quindi concluso che l’assicurato

presentava nell'attività abituale le seguenti incapacità lavorative (intese

come presenza e riduzione rendimento): 80% dal 9.10.2010 al 28.02.2011; 100%

dal 1.3.2011 al 30.04.2011; 80% dal 1.5.2011 al 14.11.2011; 100% dal 15.11.2011

al 31.7.2012; 80% dal 1.8.2012 al 11.9.2013; 100% dal 12.9.2013 al 12.1.2014 e

80% dal 10.1.2014 continua. In attività adeguate presentava le seguenti

incapacità lavorative (intese come riduzione rendimento): 20% dal 9.10.2010 al

28.02

; 100% dal 1.3.2011 al 30.04.2011; 20% dal 1.5.2011 al 14.11.2011;

100% dal 15.11.2011 al 31.7.2012; 20% dal 1.8.2012 al 11.9.2013; 100% dal 12.9.2013

al 12.1.2014 e 80% dal 10.1.2014 continua (pag. 586 incarto AI). Il medico SMR

ha considerato altresì i seguenti limiti funzionali: 10 kg quali carico

massimo; alternanza della postura al bisogno (inclusa), nessuna difficoltà

nello svolgere lavori di precisione e necessità di pause supplementari

(inclusa). Quali "ulteriori limitazioni funzionali necessarie per

l'integrazione professionale" ha ripreso integralmente quelle poste dal

perito reumatologo (pag. 586 e 587 incarto AI). Da ultimo, il medico SMR ha

concluso che non erano applicabili terapie che avrebbero migliorato o mantenuto

verosimilmente la capacità lavorativa (pag. 588 incarto AI).

2.7

Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228

seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11

febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che

l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso

perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità

svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé

conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte

il Tribunale federale ha riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di

divergenze, l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione

incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona

assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura

(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446).

2.8

Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, data questa (in casu, il 31 ottobre 2016) che segna il limite

temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132

V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr.

pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo

2015.

consid. 3.3), dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la perizia del 29

settembre 2015 del dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia (pag.

574-584 incarto AI) ed il rapporto finale del 13 ottobre 2015 del medico SMR,

dr. med. __________ (pag. 585-588 incarto AI), da considerare dettagliati,

approfonditi e quindi rispecchianti i parametri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), e fatti propri dall'UAI.

Agli stessi va dunque attribuita piena forza probante.

Del resto, la valutazione dello specialista dell'amministrazione non è stata

smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma

solo attraverso il parere del rappresentante legale dell'assicurato che medico

non è. In particolare, l'unica contestazione mossa dal patrocinatore

dell'insorgente (ovvero che il suo cliente - nell'attività lavorativa di

geologo svolta in ufficio nella misura del 40% - presenterebbe un'incapacità

lavorativa del 70% - visto che, per il resto, concorda con la perizia del 29

settembre 2015 del dr. med. __________ che reputa "estremamente chiara"

(cfr. doc. I, pag. 5) e non contesta la valutazione del medico SMR - non trova

fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno specialistico, ed ha pertanto il

valore di una semplice dichiarazione di parte. Non può quindi essere condivisa

dal TCA.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1, nell'attività abituale, presenta un'incapacità lavorativa dell'80%

per tutto quello che concerne l'attività di geologo sul terreno (intesa come

misto tra tempo di presenza e rendimento globalmente ridotti nell'arco

dell'intera giornata lavorativa) ed un'incapacità lavorativa del 20% in

attività dirigenziali (inteso solo come rendimento globalmente ridotto

nell'arco dell'intera giornata lavorativa) dal 10 gennaio 2014 continua mentre

in un'attività adeguata compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute presenta una capacità lavorativa dell'80% (intesa come

rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa) dal

10.

gennaio 2014 continua.

2.9

In applicazione del metodo

straordinario (sulla quale non vi è contestazione tra le parti: cfr. doc. I,

pag. 5; sui motivi che hanno indotto l'amministrazione ad utilizzare tale

metodo di calcolo: cfr. pag. 674 e 676 incarto AI), l'UAI ha ordinato

all'ispettorato AI di esperire un'inchiesta economica per indipendenti eseguita

il 21 marzo 2016 (pag. 666-679 incarto AI).

Nel relativo rapporto, datato 31 marzo 2016, l'ispettrice incaricata (__________),

riguardo all'attività svolta dall'assicurato prima e dopo l'insorgenza del

danno alla salute, ha rilevato quanto segue:

"Lettera assicurato del 16.11.2015:

• Attività operativa: __________

di cantiere/consulente ambientale nella misura del 50-55%

• Attività direttiva amministrativa: direttore dello studio nella misura del

45-50%

Nel corso del colloquio di inchiesta l'assicurato precisa trattarsi della

ripartizione precedente e non successive il danno alla salute.

Orari

e distribuzione delle attività dipendono dai mandati. La presenza di RI 1 sui

canteri, come titolare dello studio, risulta importante per la valutazione

delle problematiche e dei mandati e successivamente per l'impostazione del

lavoro dei collaboratori/dipendenti.

Il

maggior orientamento ambientale degli ultimi 5-6 anni ha comportato più attività di cantiere rispetto all'inizio

della Consulenze __________ e ambientali e avrebbe richiesto una maggiore

presenza al fronte di RI 1 supplita però con l'assunzione di personale

supplementare. L'attività amministrativa di coordinamento della __________ è

1-2 ore al massimo, delegando al personale della stessa __________ e/o di

__________ tutti i compiti operativi. Tale impegno ricade interamente nel

rapporto di lavoro della Consulenze __________ e ambientali.

(…)

4.3

Situazione del mercato

(concorrenza, commesse,

situazione congiunturale)

L'assicurato

spiega come con l'arrivo dell'Ing __________, che ha sostituito __________,

anch'essa ingegnere ambientale, siano arrivati anche diversi mandati nel

settore ambientale. Per quanto quello geologico resti il settore più

remunerativo all'interno della "Consulenze geologiche", grazie

all'Ing Silini si sta sviluppando anche il settore ambientale mediante le

perizie di edifici.

4.4

Cambiamenti nell'organizzazione dell'impresa: quali misure sono imputabili al

danno alla salute?

(cambiamenti logistici, sviluppo tecnologico,

diversificazione del prodotto, rinuncia a commesse, delega a terzi,

modificazioni significative dei prezzi, cambiamenti degli orari di apertura,

ecc.) Decorrenza delle modifiche.

Entra in ufficio e vi resta tutto il

giorno, spiega l'assicurato durante il colloquio, limitandosi a lavori di

carattere amministrativo. L'attività si è espansa in questi anni e hanno

ricevuto mandati anche nel campo degli idrocarburi (ad esempio la bonifica

della __________ di __________). "L'approccio al cliente lo ha sempre

lui", ammette, ma grazie alla presenza e all'apporto di alcuni

collaboratori ha potuto sviluppare anche il settore ambientale oltre a quello

geologico, che resta una peculiarità dello studio. A questo proposito il signor

RI 1 spiega come l'attività in ambito ambientale sia iniziata già nel 2000

grazie alla __________ ma solo nel 2013 lo studio abbia iniziato ad occuparsi

di perizie in edifici privati allo scopo di valutare la presenza di amianto e

sostanze tossiche; un settore che è gestito dai collaboratori. Potendo svolgere

la propria attività anche da casa, si è organizzato di conseguenza; anche la

scelta del nuovo ufficio, che dista poche centinaia di metri dall'abitazione

privata, ha avuto lo scopo di rendere il più agevole e rapido possibile lo

spostamento fisico casa-luogo di lavoro. Se deve incontrare un cliente può

farlo anche in ufficio, precisa, mentre nei cantieri non va quasi più poiché

sui terreni sconnessi non si sente sufficientemente sicuro. Solo nei luoghi in

cui sa che il terreno è piano e asfaltato accetta di eseguire il sopralluogo. Negli edifici evita le scale e solo se i dislivelli non

sono troppo alti riesce a superarli: in tal caso, dovendo procedere con cautela

e non senza evidenti sforzi, "preferisce non mostrarsi ai

committenti".

(…)

Allegato 1. Confronto tra campi di attività per la

professione di geologo

42.

ore alla settimana - orario di lavoro senza danno

25-30 ore alla settimana - orario di lavoro con danno

Campi di

attività senza danno alla salute

Ponderazione senza danno

Ponderazione con danno

Grado d'incapacità

Incapacità al lavoro ponderata

attività

amministrativa: incontri con

clienti, organizzazione e gestione del personale, attività d'ufficio in

genere

45.

65.

10%

6.

%

L'assicurato stesso ha indicato di lavorare sino a "5-6 ore al

giorno" in attività di carattere amministrativo, attività peraltro

esigibili anche per quel che concerne i limiti funzionali. Si riconosce qui

un minimo grado di impedimento considerando, da un lato la riduzione del

rendimento indicata in sede peritale (incapacità "lievemente

ridotta" nel mantenere la posizione seduta), ma dall'altro le condizioni

di lavoro particolarmente favorevoli, che rendono possibile all'assicurato di

lavorare anche da casa

Lavori

in esterno (__________): lavori sul

posto (cantieri)

55.

35.

80%

28%

questo

contesto egli stesso h In In questo contesto egli stesso ha ammesso lavori

in esterno di minima entità e solo in particolari condizioni ambientali

(terreni non sconnessi, edifici privi di scale).

Si giustifica pertanto un grado elevato di inabilità in virtù dei

limiti funzionali ma altresì la capacità lavorativa descritta in sede di

inchiesta

Totale

100%

100%

34.

%

Osservazioni:

Innanzitutto si è tenuto conto della

ripartizione tra le attività indicata per iscritto dall'assicurato nella

lettera del 16.11.2015 nonché le dichiarazioni rese durante il colloquio; per

questa ragione il peso di importanza tra le due mansioni principali si discosta

leggermente rispetto al rapporto di inchiesta del 10.06.2010. Oltre alla

ponderazione "senza danno", è stata definita quella "con

danno", nel rispetto dei limiti funzionali e delle condizioni di lavoro

attuali. Non va dimenticato come l'attività si sia evoluta proprio dopo il

danno alla salute, includendo le perizie ambientali oltre alle consulenze

geologiche. L'evoluzione dello studio e del lavoro, come l'assicurato stesso ha

indicato in alcuni momenti del colloquio, è stata successiva alla malattia e

talvolta imposta da quest'ultima, conducendo a cambiamenti significativi sia a

livello organizzativo (gestione autonoma del lavoro da parte dei collaboratori)

che aziendale (con la diversificazione delle consulenze ambientali che si sono

aggiunte a quelle geologiche). (…)"

Sulla base di tale tabella, l'ispettrice ha proceduto, applicando il reddito

con e senza invalidità, al calcolo del grado d'invalidità:

Numero dei salari versati 12

Campi di

attività senza danno alla salute

Ponderazione

senza danno

Incapacità

al lavoro nei campi di attività

Base

salariale mensile

Reddito

annuale senza danno

Diminuzione

del reddito dell'attività professiona-le dovuta al danno

Attività

amministrativa

65%

10%

1) Sfr. 8’608

Sfr. 67’142

Sfr. 6'714

Geologo

35%

80%

2) Sfr. 7’280

Sfr. 30’576

Sfr. 24’461

3)

Sfr. 0

Sfr. 0

4)

Sfr. 0

Sfr. 0

5)

Sfr. 0

Sfr.

0.

6)

Sfr. 0

Sfr. 0

Totale

100%

35%

Sfr. 97’718

Sfr. 31’175

Secondo inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2012-attualizzati al 2014

1)

TA 7 pos.

21, uomini

2)

TA 7 pos. 31,

uomini

Reddito

ipotetico senza invalidità

Sfr.

97’718

Reddito

da invalido

Sfr.

66’543

Diminuzione

del reddito dell'attività prof. imputabile al danno

Sfr.

31’175

Tasso

di diminuzione del reddito dell'attività professionale

32%

L'ispettrice ha quindi

concluso quanto segue:

"

Dall'applicazione del metodo

straordinario si evince una perdita del 32%. Con siffatta valutazione si è

voluto tener conto il più possibile del nesso di causalità tra danno e perdita

in virtù del fatto che l'attività professionale svolta dall'assicurato nel

corso degli anni si è trasformata in modo considerevole; una trasformazione che

ha portato a benefici economici estranei alla malattia, benefici che avrebbero

evidentemente inficiato la definizione del grado di invalidità nel caso in cui

si fosse applicato il metodo ordinario.

Ciò nonostante si è giunti al rifiuto delle prestazioni nonostante il grado di

inabilità medico teorico ne giustifichi il riconoscimento. Non ritengo

tuttavia, che vi sia incoerenza tra valutazione medica e risultanze economiche

poiché, come ho evidenziato nell'allegato 1 del confronto tra campi,

l'assicurato svolge oggi una professione profondamente diversa rispetto a

quella di geologo: egli sfrutta evidentemente le conoscenze professionali

acquisite negli anni ma gestendo in modo efficace un team di collaboratori che

si occupano in sua vece dei sopralluoghi esterni" (pag. 669, 670, 671,

675, 676 e 677 incarto AI).

2.10

Il patrocinatore

del ricorrente ha contestato nel merito le risultanze dell’inchiesta economica,

criticando la ripartizione delle mansioni (65% attività amministrative - 35% __________),

l'incapacità lavorativa del 10% ritenuta nelle mansioni amministrative e,

infine, le basi salariali di fr. 8'608 e fr. 7'280 stabilite sulla base della

T17 2012, pos. 21 e 31, uomini ed attualizzate al 2014 (doc. I).

2.11

Il rappresentante dell'insorgente

ha contestato la ripartizione delle mansioni (65% attività

amministrative, 35% geologo) stabilita dall'amministrazione, poiché non

corrisponderebbe alla realtà dei fatti. Delle 5-6 ore che il suo cliente

trascorre giornalmente in ufficio, infatti, 1-2 ore (ca. 25%) vengono dedicate

alla gestione della società (direzione) mentre le restanti 4-5 ore all'attività

di geologo (allestendo perizie, pareri, ecc.). Ciò che è peraltro confermato

nella dichiarazione del 28 novembre 2016 (doc. L) della dipendente (__________)

che si occupa proprio della gestione della società (doc. I). Secondo il patrocinatore

del ricorrente, il calcolo va corretto considerando, in via principale, una

ripartizione del 25% in attività amministrative e del 75% in quella svolta di

geologo (cantiere ed ufficio) ed, in via subordinata, una ripartizione del 25%

in attività amministrative, del 35% in quella di geologo svolta in cantiere e del

40% in quella di geologo svolta in ufficio (cfr. doc. I).

Nel rapporto di inchiesta, l’ispettrice incaricata ha valutato al 65% la

percentuale dedicata dall’interessato all’attività amministrativa, indicando

che l'assicurato stesso “ha indicato di lavorare sino a "5-6 ore al

giorno" in attività di carattere amministrativo, attività peraltro

esigibili anche per quel che concerne i limiti funzionali. (…)” (cfr.

allegato 1, pag. 677 incarto AI).

Quanto alla percentuale fissata al 65% nell'attività "amministrativa",

l’ispettrice incaricata, nelle annotazioni per l’incarto del 28 dicembre 2016,

prendendo espressamente posizione riguardo alle critiche sollevate dal

rappresentante legale dell’assicurato in sede di ricorso, ha osservato che "Il

rappresentante legale, ai punti 17 e seguenti del Ricorso, precisa come

l'attività di geologo non sia solo quella "sul campo" ma anche quella

svolta, sempre come geologo, "in ufficio". Siamo consapevoli che

l'attività di geologo comprende mansioni che possono essere genericamente

definite "amministrative", definizione adottata per semplicità

esplicativa come detto altrove. Ciò che le differenzia rispetto ai limiti

funzionali è che le attività in ufficio consentono l'alternanza delle posture

e, in generale, sono rispettose dei limiti funzionali, mentre ciò non avviene

con il lavoro di geologo "sul terreno". Di qui la ripartizione delle

attività e il diverso grado di inabilità applicato. Proprio perché l'assicurato

ha potuto delegare l'attività di geologo "sul terreno" ai propri

collaboratori è riuscito non solo a mantenere, bensì ad aumentare i benefici

economici della società. E' noto come il geologo, oltre ad effettuare rilievi e

coordinare le indagini geognostiche, analizzi il problema e valuti i dati

raccolti, ovvero svolga una imprescindibile attività in ufficio. Per questa

ragione, in ossequio a quanto indicato in sede peritale, si è fatto un

distinguo tra attività "sul terreno" e "in ufficio", per le

diverse implicazioni lavorative e posturali di ciascuna mansione, giungendo a

proporre il metodo straordinario quale metodo più adatto alla valutazione"

(doc. IV 1).

In sede di osservazioni, il patrocinatore del ricorrente ha nuovamente

contestato la percentuale dedicata all’attività amministrativa attribuita

dall’amministrazione all’assicurato, dato che l'attività svolta in ufficio dal

ricorrente quale geologo non può essere paragonata, come fatto dall'UAI,

all'attività di carattere amministrativo di direzione di una società. Secondo il

legale, infatti, proprio siccome il lavoro di geologo è svolto in parte sul

terreno ed in parte in ufficio, l'attività di geologo in ufficio del suo

cliente, che può recarsi sul campo solo di rado, è resa maggiormente difficoltosa

(doc. VI).

L’ispettrice incaricata, nelle annotazioni per l’incarto del 3 febbraio 2017,

prendendo espressamente posizione nuovamente riguardo alle critiche ribadite

dal rappresentante legale dell’assicurato in sede di osservazioni, ha rilevato

che: "Sulle attività cosiddette "amministrative" - termine

utilizzato per indicare le mansioni svolte dall'assicurato in ufficio, nel

ruolo di geologo e/o di dirigente, ma rispettose dei limiti funzionali

medicalmente riconosciuti - ho già descritto, sia in sede di inchiesta che in

sede di contenzioso, il cambiamento messo in atto dall'assicurato a vari

livelli: riorganizzativo, attraverso l'assunzione di personale in sua vece,

logistico attraverso la scelta di un ufficio di grandi dimensioni vicino a

casa, strategico attraverso l'allargamento dell'attività a settori imprenditoriali

nuovi, gestionale, attraverso la responsabilizzazione dei propri collaboratori.

Come detto, si è trattato di un cambiamento che gli consente, come mostrano i

profitti, di gestire il ruolo all'interno e all'esterno, in attività che

abbiamo definito genericamente amministrative ma anche, in misura assai più

limitata, sul campo." (doc.

VII 1).

Chiamato a pronunciarsi, il TCA osserva che il termine di attività

"amministrative" è stato utilizzato dall'ispettrice incaricata in senso

lato, ovvero per indicare le mansioni svolte dall'assicurato in ufficio, nel

ruolo di geologo e/o di dirigente, ma rispettose dei limiti funzionali

medicalmente riconosciuti. Questa impostazione può essere condivisa dal TCA,

ritenuto come l'attività di geologo svolta "in ufficio" presenta meno

impedimenti rispetto a quella svolta "sul terreno" e ove l'assicurato

presenta maggiori difficoltà riconducibili al danno alla salute.

Prima del danno alla salute l'assicurato consacrava il 45%/50% del proprio

lavoro ad attività amministrative (n.d.r. della redattrice: in senso

lato, ovvero le mansioni svolte dal ricorrente in ufficio, nel ruolo di

geologo e/o di dirigente; cfr. scritto dell'11 novembre 2015 dell'assicurato

all'UAI: pag. 593 incarto AI). I notevoli cambiamenti che egli ha attuato, dopo

l'insorgere del danno alla salute, a vari livelli ("riorganizzativo",

attraverso l'assunzione di personale in sua vece, "logistico"

attraverso la scelta di un ufficio di grandi dimensioni vicino a casa,

"strategico" attraverso l'allargamento dell'attività a settori

imprenditoriali nuovi e "gestionale", attraverso la

responsabilizzazione dei propri collaboratori) - e che gli hanno consentito di

gestire in modo proficuo e soddisfacente la riorganizzazione del ruolo da lui

svolto all'interno ed all'esterno (in particolare, sul campo) della propria attività

imprenditoriale in forte espansione negli ultimi anni - dimostrano chiaramente

che egli attualmente si occupa delle attività amministrative in senso lato

nella misura del 65%.

Ciò trova del resto conferma anche nel gravame (cfr. pag. 11 doc. I), visto che

il suo patrocinatore conferma che il suo assistito dedica il 25% del proprio

tempo alle attività amministrative (n.d.r. della redattrice: in senso

stretto: cfr. altresì dichiarazione del 28 novembre 2016 - doc. L

- della dipendente - __________ - che si occupa proprio della gestione)

ed il 40% all'attività di geologo in ufficio. Ciò che corrisponde ad una

percentuale complessiva del 65% di attività amministrativa (ovvero di mansioni

svolte dal ricorrente in ufficio, nel ruolo di geologo e/o di dirigente). Da

notare che - a fronte dell’obbligo di ridurre il danno che incombe

all’assicurato (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) - può anche essere ragionevolmente

preteso un tale impegno nell'attività d'ufficio (sia essa attività di geologo o

dirigenziale), alla luce di una maggiore capacità lavorativa, dal profilo

medico, in tale ambito (cfr. consid. 2.5). Stante quanto precede, questo

Tribunale ritiene corretta la ripartizione delle mansioni in 65%

per le attività "amministrative" in senso lato e 35% per l'attività

quale geologo, stabilita dall'ispettrice incaricata e fatta propria dall'UAI,

che deve quindi essere confermata.

2.12

A proposito del grado di

impedimento nello svolgimento delle mansioni consuete, il patrocinatore del

ricorrente contesta la percentuale del 10% applicata dall’ispettrice incaricata

nello svolgimento dell’attività amministrative, ritenuto che, in sede peritale,

il dr. med. __________ ha valutato l’interessato inabile al lavoro al 20% in

tale ambito ("compiti dirigenziali"), puntualizzando altresì

che non è possibile adottare nessuna misura (ad es. adeguamento del posto di

lavoro, ecc.), per migliorarla (doc. I).

Al riguardo, il TCA rileva che, in sede peritale, il dr. med. __________, ha

considerato che l'assicurato presenta, nell'attività abituale,

un'incapacità lavorativa dell'80% per tutto quello che concerne l'attività di

geologo sul terreno (intesa come misto tra tempo di presenza e rendimento

globalmente ridotti nell'arco dell'intera giornata lavorativa) ed un'incapacità

lavorativa del 20% in attività dirigenziali (inteso solo come rendimento

globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa) ed ha

puntualizzato che il rendimento è pieno e che le pause supplementari sono già conteggiate

nella capacità lavorativa residua (pag. 580 e 581 incarto AI). In un'attività

adeguata (rispettosa segnatamente dei seguenti limiti funzionali: "Il

paziente deve pater cambiare posizione da seduto (massimo un'ora) ad in piedi

(massimo 10 minuti). Deve agni tanto avere delle pause. Deve evitare di

sollevare pesi superiori a 10 kg e solo occasionalmente. Deve evitare posizioni

inergonomiche del rachide lombare, camminare oltre i 100 - 150 m, camminare su

terreni dissestati, salire o scendere scale. Non vi è una difficoltà

particolare nel lavoro di precisione. La presenza di dolori cronici, di pause necessarie

e dei frequenti cambiamenti posizionali anche da seduto, determina comunque

anche una diminuzione della capacità lavorativa in mestieri adattati ")

l'assicurato ha una capacità lavorativa dell'80% (intesa come rendimento

globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa); il perito

dell'UAI ha puntualizzato pure che le pause supplementari sono già conteggiate

nella capacità lavorativa residua. (pag. 581 e 582 incarto AI). Il perito ha

pure precisato che non ci si può verosimilmente attendere alcun miglioramento

funzionale (in percentuale) con una terapia adeguata e che non ha suggerimenti

per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di lavoro,

messi ausiliari, ecc.) (pag. 583 incarto AI). Alla perizia ha allegato il

"formulario della capacità funzionale residua" (pag. 584 incarto AI;

cfr. consid. 2.6).

Tali conclusioni sono state condivise e fatte proprie anche dal medico SMR (dr.

med. __________), nel rapporto finale del 13 ottobre 2015, il quale ha

parimenti concluso che non erano applicabili terapie che avrebbero migliorato o

mantenuto verosimilmente la capacità lavorativa (pag. 585-588 incarto AI; cfr.

consid. 2.6).

Nel rapporto d’inchiesta del 31 marzo 2016, l’ispettrice incaricata ha motivato

la propria scelta di scostarsi dalla percentuale posta dal perito reumatologo,

osservando che "Si riconosce qui un minimo grado di impedimento

considerando, da un lato la riduzione del rendimento indicata in sede peritale

(incapacità "lievemente ridotta" nel mantenere la posizione seduta),

ma dall'altro le condizioni di lavoro particolarmente favorevoli, che rendono

possibile all'assicurato di lavorare anche da casa" (cfr. Allegato 1: confronto fra campi di attività per la professione di

geologo”: pag. 677 incarto AI).

Chiamata poi dall’UAI ad esprimersi riguardo alle contestazioni sollevate in

sede di ricorso dal rappresentante legale dell’assicurato, l’ispettrice

incaricata, nell’annotazione per l’incarto del 28 dicembre 2016, dopo avere

ribadito la correttezza di quanto stabilito, ha osservato che "Come

viene indicato nell'allegato 1 del rapporto di inchiesta, per la valutazione

del grado in attività di tipo "amministrativo" si è tenuto conto, in

primis, dei limiti funzionali a dossier, delle condizioni lavorative favorevoli

in cui l'assicurato svolge la propria attività e, non da ultimo, delle

dichiarazioni di quest'ultimo. Si ricorda come il grado di inabilità

medico-teorico vada evidentemente adattato alla specificità dell'attività

lavorativa, che nel caso del signor RI 1 risulta essere particolarmente

favorevole, dato che può lavorare da casa e decidere tempi e modalità di lavoro

nella massima libertà possibile. L'assicurato ha dimostrato, dopo il danno alla

salute, di essere in grado di svolgere mansioni di tipo organizzativo,

direttivo, analitico e valutativo, genericamente definite

"amministrative" e lo ha fatto con competenza, capacità e profitto;

ed è grazie ad esse che ha potenziato i profitti personali e societari al punto

da riuscire a gestire, con efficacia e risultati apprezzabili, un numero più

elevato di collaboratori rispetto a prima dell'insorgenza del danno. Il grado

di inabilità applicato tiene dunque conto si dei limiti funzionali, ma adattati

alla realtà lavorativa dell'assicurato: per questa ragione si discosta dal

grado proposto in sede peritale. Dopo aver sentito l'assicurato, definito le

mansioni e guardato ai risultati si impone una valutazione che comprenda anche

questi aspetti, di cui l'aspetto medico è uno ma non il solo." (doc. IV 1).

In sede di osservazioni, il patrocinatore del ricorrente ha nuovamente

contestato la percentuale del 10% attribuita dall’amministrazione all'incapacità lavorativa nell'attività amministrativa, dato che

deve essere preso in considerazione il grado d'inabilità medico-teorica del 20%

fissato nella perizia reumatologica, non essendovi alcuna ragione di scostarsi

da quanto accertato dal perito reumatologo dell'UAI (doc. VI).

L’ispettrice incaricata, nelle annotazioni per l’incarto del 3 febbraio 2017,

prendendo espressamente posizione nuovamente riguardo alle critiche ribadite

dal rappresentante legale dell’assicurato in sede di osservazioni, ha rilevato

che: "Per quel che concerne l'inabilità applicata a ciascun campo, già

si è detto sia in sede di valutazione che in sede di contenzioso: è noto che si

debba tener conto di diversi elementi e non solo del grado medico-teorico;

pertanto non reputo necessario ritornare sulla questione." (doc. VII 1).

Chiamato a pronunciarsi, il TCA non condivide la scelta dell’amministrazione di

distanziarsi dalla valutazione medico-peritale fornita dal dr. med. __________

(confermata, lo si ribadisce, anche dal medico SMR, dr. med. __________), il

quale, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5), ha chiaramente indicato che

l’interessato conserva una capacità lavorativa del 20% per tutto quello che

concerne l'attività di geologo sul terreno (intesa come misto tra tempo di

presenza e rendimento globalmente ridotti nell'arco dell'intera giornata

lavorativa) ed una capacità lavorativa dell'80% in attività dirigenziali

(inteso solo come rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata

lavorativa; pag. 580 e 581 incarto AI).

Alla luce della chiara distinzione operata dal perito stesso, il TCA non

ritiene quindi corretto applicare alle mansioni amministrative in senso lato un

grado di impedimento del 10%, come stabilito dall’amministrazione, ma ritiene

di doversi attenere alla percentuale del 20% stabilita dal dr. med. __________

(cfr. STF 9C_767/2013 del 19 febbraio 2014, nella quale l’Alta Corte ha

considerato che non fosse possibile distanziarsi dalla percentuale di

incapacità lavorativa del 33.3% stabilita dal perito reumatologo, fissando il

grado di incapacità lavorativa al 30%; cfr. altresì STCA 32.2013.129 del 28

aprile 2014, consid. 2.10, nella quale questa Corte ha ritenuto che non fosse possibile

distanziarsi dalla percentuale di incapacità lavorativa del 50% stabilita dal

perito reumatologo, fissando il grado di incapacità lavorativa al 40%).

Da notare che l'obbligo per l’assicurato di ridurre il danno (cfr. al riguardo

STF 9C_394/2009 dell’8 gennaio 2010) - su cui viene in realtà fatto

implicitamente leva per motivare lo scostamento di percentuale - non consente

di giungere a diversa conclusione, visto che l'amministrazione ne ha già tenuto

conto ampiamente (rispettivamente l'assicurato l'ha debitamente ossequiato)

nell'innalzare dal 45/50% (cfr. scritto dell'11 novembre 2015 dell'assicurato

all'UAI: pag. 593 incarto AI) al 65% la percentuale consacrata allo svolgimento

di attività di carattere amministrativo in senso lato.

Sul fatto che, secondo il patrocinatore dell'assistito, il suo cliente

presenterebbe un'incapacità lavorativa del 70% nell'attività lavorativa di

geologo svolta in ufficio nella misura del 40%, si è già detto al consid. 2.8 in

fine.

2.13

Il rappresentante

dell'insorgente ha contestato nel merito le risultanze

dell’inchiesta economica, criticando anche le basi salariali di fr. 8'608 (T17

2012, pos. 21 "specialisti in scienze e ingegneria", uomini, attualizzata

al 2014) e fr. 7'280 (T17 2012, pos. 31 "professioni tecniche in campo

scientifico, ingegneristico", uomini, attualizzata al 2014) stabilite

dall'ispettrice incaricata. A suo avviso devono essere utilizzate, nel caso di

specie, le basi salariali di fr. 10'364 (T17 2014, pos. 13 "direttori

e quadri di direzione nella produzione e servizi specializzati",

50.

anni e +, uomini) e fr. 10'231 (T17 2014, pos. 21 "specialisti in

scienze e ingegneria", 50 anni e +, uomini) (doc. I).

L’ispettrice incaricata, nelle annotazioni per l’incarto del 28 dicembre 2016,

prendendo espressamente posizione riguardo alle critiche sollevate dal

rappresentante legale dell’assicurato in sede di ricorso, ha osservato che "Innanzitutto

la classe di stipendio applicata per ciascuna attività deve corrisponderle e

rappresentarla. Nel caso proposto dal Rappresentante abbiamo la stessa classe

salariale per attività sulle quali occorre invece fare un distinguo: attività a

carattere analitico/amministrativo/ organizzativo/dirigenziale, svolte "in

ufficio" e l'attività di geologo "sul terreno". Quest'ultima è

quella che l'assicurato ha affidato sempre più ai propri collaboratori in virtù

dei noti limiti funzionali. Un distinguo che è stato fatto anche durante

l'esame peritale del dott. __________ che nella "Discussione", punto

8.

pag. 7 della perizia, riporta: paziente attualmente è senz'altro molto

limitato per quel che concerne le attività di geologo eseguite sul

terreno". Anche in seguito il dott. __________ si riferisce ad attività

"dirigenziali", termine che utilizza, evidentemente, per attività

diverse ma tutte eseguite in ufficio (o a casa), in un ambiente

"adatto" e rispettoso dei limiti funzionali. La classe di stipendio

21, "Specialisti in scienze tecniche", è quella che meglio rappresenta

la formazione e le competenze dell'assicurato in ambito geologico, ma nella

quale, evidentemente, sono comprese anche altre competenze, di analisi e

valutazione dei dati, strategia gestionale e organizzazione, dirigenza e

amministrazione del personale. Le classe di stipendio 31, pur continuando a

rappresentare attività di tipo tecnico, corrisponde al lavoro di geologo

"sul terreno", ruolo che l'assicurato - come egli stesso ha

dichiarato durante l'inchiesta - continua ad eseguire ma in misura limitata;

un'attività che egli ha in parte affidato ai propri collaboratori e in cui egli

si sente limitato (di qui l'elevato grado di inabilità applicato). Per quel che

concerne, infine, il salario di riferimento il Rappresentante si è avvalso

della classe salariale 21 "50 anni e +" (CHF 10'231.-), tuttavia,

nella "Lettera circolare Al n. 328" del 22.10.2014 emanata dall'UFAS

in merito alla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) 2012, alla

tabella 117 si indica espressamente "alla voce Età utilizzare il

Totale" e così è stato fatto, in ossequio alla Circolare. " (doc.

IV 1).

In sede di osservazioni, il patrocinatore del ricorrente ha nuovamente

contestato le basi salariali stabilite dall'ispettrice

incaricata, puntualizzando che anche utilizzando "alla voce età

la colonna totale" circa il salario di riferimento indicato nella

tabella T17 2014 delle posizioni 13 "direttori e quadri di direzione

nella produzione e servizi specializzati" (fr. 9'403.- anziché fr.

10'364.-) e 21 "specialisti in scienze e in ingegneria" (fr.

8'333.- anziché fr. 10'231), la situazione resta invariata (doc.

VI).

La presa in considerazione dei redditi statistici per

ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente dell’assicurato,

tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”, è conforme alla

giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr. DTF 128 V 33 consid.

4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006; cfr. sentenza 32.2013.219

del 24 settembre 2014).

Ora, la questione di sapere se in concreto debba essere utilizzata la posizione

13, come richiesto dal patrocinatore dell'assicurato, oppure la posizione 21,

come fatto dall'ispettrice incaricata, per la parte consacrata alle attività

amministrative in senso lato rispettivamente la posizione 21, come richiesto

dal legale del ricorrente, oppure la posizione 31, come fatto dall'ispettrice

incaricata, per la parte dedicata all'attività di geologo, può rimanere qui

indecisa. Infatti, anche applicando la posizione 13 "direttori e

quadri di direzione nella produzione e servizi specializzati", totale,

uomini (fr. 9'403.-) per l'attività amministrativa in senso lato e la posizione

21.

"specialisti in scienze e in ingegneria", totale, uomini

(fr. 8'333.-) per l'attività di geologo della tabella T17 2014, così come

richiesto dal patrocinatore dell'assicurato (cfr. doc. VI), e quindi tenendo conto dell'ipotesi maggiormente favorevole al suo

cliente, l'insorgente non ne trarrebbe comunque alcun giovamento, visto che, per

i motivi esposti in seguito al consid. 2.15, non raggiungerebbe in ogni caso un

grado di invalidità sufficiente per consentirgli di continuare a

beneficiare di una rendita di invalidità.

2.14

In una STF

9C_731/2007 del 20 agosto 2008 concernente il caso di un assicurato di

professione garagista indipendente, l’Alta Corte, dopo avere stabilito,

contrariamente al parere dell’amministrazione e del primo giudice, che la

ripartizione tra lo svolgimento di lavori meccanici e di compiti di

gestione/direzione dovesse essere stabilita nella proporzione del 70% a 30%, ha

così calcolato il grado di invalidità dell’assicurato in applicazione del

metodo straordinario:

" (…)

5.

5.1

Il reste à examiner l'incidence de l'empêchement

de 50% retenu par les premiers juges dans le champ des travaux de réparations

mécaniques sur la capacité de gain du recourant, selon la formule applicable

pour la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, conformément à la

jurisprudence (ATF 128 V 29 consid. 4a p. 33):

T1 x B1 x s1 + T2 x B2 x s2

------------------------------------- = taux

d'invalidité

T1 x s1 + T2 x s2

T correspond à la part consacrée à chacun des deux

champs d'activités du travail en cause par rapport au temps total (= T1 + T2 =

100%) en pour cent, B à l'incapacité de travail dans chacune des activités et s

au revenu pour l'activité correspondante.

Sur ce point, si la juridiction cantonale a

considéré à juste titre devoir appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation

de l'invalidité, elle a en réalité procédé à un calcul revenant à une comparaison

des revenus avant et après invalidité (comme pour la méthode ordinaire

d'évaluation de l'invalidité), ce qui ne correspond pas aux modalités de calcul

de la méthode extraordinaire. Celle-ci est précisément fondée non pas sur la

méthode ordinaire, laquelle suppose que les revenus puissent être chiffrés

exactement, mais sur la méthode spécifique pour personnes sans activité

lucrative (ATF 128 V 29 consid. 4a p. 32). A

l'exemple de la méthode spécifique, il s'agit tout d'abord de procéder à une

comparaison des activités, puis de déterminer le taux d'invalidité en fonction

des répercussions financières concrètes dues aux entraves fonctionnelles.

L'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des

activités; on commence par déterminer, au moyen de la comparaison des

activités, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après

quoi on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de

gain (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30). Dès lors

que les premiers juges ont introduit dans leur calcul les éléments du revenu

sans et avec invalidité, qui ne correspondent pas à la méthode extraordinaire

d'évaluation, ils ne peuvent être suivis.

5.2

En ce qui concerne les éléments de la formule

d'évaluation dans le cas d'espèce, T1 est égal à 30 et T2 à 70 (consid. 4.2

supra), tandis que B1 est égal à 0 et B2 à 50% (consid. 4.1 [ab initio] supra).

Quant aux revenus à prendre en considération (s1 et

s2), il convient, en l'absence de données plus précises au dossier - lesquelles

n'ont apparemment pas pu être recueillies malgré l'instruction complémentaire

ordonnée par le Tribunal cantonal des assurances (cf. jugement du 21 mars 2006)

-, de reprendre les montants qu'a fixés l'autorité cantonale de recours en se

fondant sur les salaires 2002 de l'Enquête suisse sur les salaires (ESS) pour

le revenu d'un homme exerçant une activité de commerce et de réparations de

véhicules automobiles (niveau de qualifications 3; TA1-b), respectivement une

activité de secrétariat et des travaux de chancellerie (niveau de

qualifications 4), bien qu'ils ne correspondent que très imparfaitement à

l'idée de la méthode extraordinaire. Les montants de 5619 fr. (travaux de

mécanique sur voiture) et de 5350 fr. (travaux administratifs) ainsi déterminés

ne sont pas contestés en tant que tels par le recourant.

Contrairement à ce qu'il voudrait, il n'y a

toutefois pas lieu de procéder à un abattement sur ces revenus. La réduction du

salaire statistique dans le cadre de la détermination du revenu hypothétique

d'invalide prévue par la jurisprudence (ATF 126 V 75)

a pour objectif de tenir compte du fait que pour un assuré devant se réadapter

dans une activité qu'il est jugé apte à exercer malgré son handicap, les

possibilités de réaliser un gain qui se situe dans la moyenne sont forcément

diminuées. Un tel abattement n'est pas automatique, mais est justifié dans les

cas où il existe des indices suffisants pour admettre qu'en raison de

différents facteurs (par exemple, limitations liées au handicap, âge, années de

service) l'assuré ne peut mettre à profit sa capacité de travail (résiduelle)

sur le plan économique que dans une mesure inférieure à la moyenne (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa p. 79 sv.). Dans le cadre

de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, la notion même de

revenu d'invalide au sens où l'a employée la juridiction cantonale (en

effectuant une comparaison des revenus sans et avec invalidité), et, partant,

celle d'abattement, n'ont pas leur place. L'argumentation du recourant sur la

réduction du salaire d'invalide et l'étendue de celle-ci (25% au lieu de 20%)

n'est dès lors pas pertinente.

5.3

Compte tenu des valeurs déterminées ci-avant, le

taux d'invalidité du recourant se calcule de la manière suivante:

(30 x 0 x 5350 fr.) + (70 x 50 x 5619 fr.)

------------------------------------------------

= 36%

(30 x 5350 fr.) + (70 x 5619

fr.)

Ce taux d'invalidité (35,5% arrondi au pour cent

supérieur, cf. ATF 130 V 122) est insuffisant

pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.”

Il Tribunale federale ha ribadito la correttezza di

tale formula di calcolo anche nella STF 9C_820/2008 del 14 ottobre 2009 e nella STF 9C_1057/2009 del 20 ottobre

2010).

2.15

Nel caso di specie,

procedendo, conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTF 128 V 29 consid. 4c;

STF 9C_731/2007 del 20 agosto 2008 consid. 5; STF 9C_820/2008

del 14 ottobre 2009; cfr. anche STCA

32.2013.219

del 24 settembre 2014, consid. 2.10), al calcolo

dell’incidenza dell’impedimento del 20% nello svolgimento dell'attività amministrativa

in senso lato e dell'80% in quella di geologo sulla capacità di guadagno

dell’interessato secondo la formula applicabile nel metodo straordinario di

calcolo del grado di invalidità, si ottiene il seguente grado di invalidità:

(65 x 20 x 8’608 fr.) + (35 x 80 x 7'280 fr.)

------------------------------------------------------

= 38.77%

(65 x fr. 8’608) + (35 x 7’280 fr.)

Ora, questo grado di

invalidità, arrotondato al 39% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2, è insufficiente per consentire all’assicurato di continuare a

beneficiare di una rendita di invalidità.

Anche tenendo conto - giova ribadirlo - dell'ipotesi più favorevole

all'insorgente (pos. 13 e 21, totale, uomini, della T17 2014: cfr. consid.

2.

), quest'ultimo raggiungerebbe al massimo un grado d’invalidità del

39.

%, secondo il seguente calcolo:

(65 x 20 x 9’403 fr.) + (35

x 80 x 8'333 fr.)

------------------------------------------------------

= 39.38%

(65 x fr. 9’403) + (35 x 8’333 fr.)

Ora, anche questo grado di

invalidità, arrotondato al 39% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2, sarebbe insufficiente per consentire all’assicurato di

continuare a beneficiare di una rendita di invalidità.

A giusta ragione l’UAI ha quindi soppresso in via di

revisione il diritto ad un quarto di rendita con effetto dal 1 aprile 2014

(cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). La decisione impugnata va

quindi confermata e il ricorso respinto.

2.16

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.-

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti