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Decisione

32.2016.143

Conferma del diritto a 3/4 di rendita. Il calcolo del grado d'invalidità effettuato dall'UAI, e meglio la riduzione percentuale del 10% dal reddito da invalido va tutelata, mentre va respinta la richi

17 maggio 2017Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia

di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove

assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento

della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.3. In concreto in sede di

ricorso l’assicurato accenna in due occasioni all’aspetto medico, rilevando che

si riserva di produrre ulteriore documentazione per semmai contestare la conclusione

del perito, dr. med. __________, FMH neurologia, che nel referto del 26 marzo

2016, accertata una completa inabilità del ricorrente nella precedente attività

di gruista, ha stabilito che l’interessato è abile al lavoro al 40% in attività

leggere e confacenti alla sua salute dal mese di febbraio 2016 (pag. 105 e

seguenti incarto AI). L’insorgente fa in particolare riferimento ad una

valutazione del dr. med. __________, viceprimario della Clinica __________, che

nel mese di dicembre 2015 aveva concluso per un’incapacità lavorativa del 70% .

Questo

TCA non ha alcun motivo per mettere in dubbio la perizia del dr. med. __________.

Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Lo specialista si è infatti espresso su tutte le patologie lamentate

dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua

disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base

delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata presso di lui.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

Il

dr. med __________, nel suo referto di 24 pagine, dopo aver descritto la

documentazione agli atti, tra cui i rapporti del dr. med. __________,

neurologia FMH, viceprimario della Clinica __________, compreso il referto del

23 dicembre 2015, cui accenna l’insorgente e nel quale lo specialista ha

attestato un’incapacità lavorativa del 70% “con l’ipotesi di un progressivo

aumento in considerazione delle capacità del paziente” (pag. 115 incarto

AI), l’anamnesi personale, familiare, sociale e del lavoro e da terzi, la

descrizione del ricorrente e le constatazioni oggettive, ha posto la diagnosi

principale di lesione talamica sinistra di origine probabilmente tumorale,

esiti da sanguinamento parechimale parietale sinistro e endoventricolare di

origine non chiara, in esiti da biopsia con approccio trans-parietale sinistro,

piccole lesioni focali a livello del tetto del mesencefalo, esiti da idrocefalo

acuto con oggi sindrome talamica destra, discreta emisindrome destra, quandratanopsia

inferiore destra, deficit cognitivi, epilessia post-lesionale focale con

generalizzazioni secondarie nella fase precoce post-lesionale, affaticabilità

eccessiva e le diagnosi secondarie di sospetto di lieve trombocitopenia

immunitaria, intervento alla caviglia destra, exeresi di cisti anale, esiti da

probabile tromboflebite arto inferiore destro, allergia esantematica alla penicillina.

Dopo

aver indicato il decorso e la prognosi, nonché le limitazioni funzionali, il

perito ha accertato una completa incapacità lavorativa nella precedente

attività ed una capacità lavorativa del 40% in attività adeguata. Ciò dal 1°

febbraio 2016 (pag. 127 incarto AI).

Il

medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni peritali nel

rapporto finale del 13 aprile 2016, precisando che l’incapacità del 60% va

intesa come riduzione del rendimento (pag. 129 incarto AI) e nelle successive

annotazioni del 19 agosto 2016 (pag. 172), facenti seguito, tra l’altro, alla

trasmissione di una valutazione del 7 luglio 2016 del dr. med. __________ che

tuttavia non ha indicato alcunché circa la capacità lavorativa del ricorrente e

non ha contestato la perizia del dr. med. __________ (pag. 168-169 incarto AI).

In

assenza di qualsiasi documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni

peritali non vi è alcun motivo per distanziarsi dalla conclusione di

un’incapacità lavorativa del 60% in attività adeguate. Anche perché l’insorgente

non ha più prodotto alcunché in sede processuale.

Se è vero che la procedura

dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio

ed il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle

parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le

apprezza liberamente (cfr. art. 61 LPGA), d’altra parte questo principio

non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle

parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti;

RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.).

Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;

RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92;

DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni

tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti,

correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia

il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da

un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata

prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga

altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita deve fornirne la prova.

In concreto in assenza di

qualsiasi certificato medico specialistico che contesti la perizia del dr. med.

__________, non si giustifica dubitare delle conclusioni del perito.

Resta

da esaminare se l’UAI ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi.

2.4. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al

rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.

4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato

l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.

381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In

concreto l’insorgente non contesta (doc. I, pag. 3) il reddito figurante nella

decisione impugnata (cfr. pag. 157 incarto AI) di fr. 74'698.15 per il 2014,

come indicato nella lettera del datore di lavoro del 12 luglio 2016 (pag. 145

incarto AI).

In

sede di riposta l’UAI sostiene che andrebbe preso in considerazione il salario

del 2015, anno dell’inizio del diritto alla rendita, che il datore di lavoro,

nel medesimo scritto, ha indicato in fr. 73'763.94 (pag. 145 incarto AI).

La

fluttuazione del guadagno, e nel caso di specie la sua riduzione da un anno

all’altro, è dovuta alla circostanza che, nell’ambito dell’edilizia, le ore

lavorate variano ogni anno in funzione di diversi fattori (meteo, commesse

Considerandi

ricevute, ecc.). Dal questionario per il datore di lavoro del 27 febbraio 2015

figura ad esempio che nel 2012 erano state lavorate 1893, per un salario annuo

di fr. 70'433.90, mentre nel 2013 1951 ore per un reddito annuo di fr.

73'137.80 (pag. 43 incarto AI).

Nel

caso si specie, l’importo di fr. 74'698.15, utilizzato dall’UAI per il

raffronto dei redditi nella decisione impugnata, è quello più elevato degli

ultimi anni (2012-2015) ed è maggiormente favorevole all’assicurato.

Visto

l’esito del ricorso, esso può essere preso in considerazione, senza che la

questione debba essere ulteriormente approfondita.

Ritenuto

che l’insorgente è stato giudicato completamente inabile al lavoro fino al 1°

febbraio 2016, quando vi è stato il miglioramento dello stato di salute, il

salario di fr. 74'698.15 del 2014 va aggiornato al 2016, anno del confronto dei

redditi, a fr. 75'521.92 (74'698.15 [+ 0.4% nel 2015 e + 0.7% nel 2016; cfr.

evoluzione dei salari, stima trimestrale [www.bfs.admin.ch]).

2.5

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014

(cfr., a proposito

del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V

178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level

(NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo

economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino al 2016 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA

36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA

del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr. 64'422.78

(Fr. 63’744.- : 103,3 x 104,4; cfr. Tabella

T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale

di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015,

ultimo dato disponibile (cfr. per

questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr.

anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les

entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio

ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr.

67'160.74 (Fr. 64'422.78 : 40 x 41,7), ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del

salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,

dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel

rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi

su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello

maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

Nel

caso di specie l’UAI, ha applicato una riduzione del 10% per il fattore “attività

leggera” (cfr. pag. 148 incarto AI).

Il

ricorrente chiede che venga applicata una riduzione del 20%, ma almeno del 15%,

tenendo in considerazione i fattori della nazionalità, che si giustificherebbe

per la carenza di una formazione di base, del danno medico e del grado d’occupazione,

ritenuto che il danno medico è compreso nel 10% ammesso dall’UAI (doc. I, pag.

4, penultimo paragrafo).

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere

d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni

qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir

d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première

instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit

(y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également

à l'opportunité de la décision administrative

("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la

décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution

que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son

pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit,

n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des

assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre

appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des

circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la

mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6

p. 81).”

Va poi rilevato che nella sentenza

8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2 “[…]

Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions

distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les

limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou

la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien

plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir

d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte

tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF

ha ribadito questo concetto (“[…] La deduzione va valutata complessivamente

– e non separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di

deduzione – tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può

superare il 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza,

l’agire della ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI - e ritenuto

corretto dal Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo

schematico per due volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla

giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non merita accoglimento […]”).

In

concreto l’incapacità lavorativa del ricorrente del 60% va intesa quale

riduzione del rendimento (cfr. pag. 130 incarto AI [rapporto finale SMR del 13

aprile 2016]).

A

proposito della riduzione del rendimento, con sentenza 9C_149/2015 del 22 marzo

2016.

il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:

"

Nel caso concreto

l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati peritali, ha ritenuto la

capacità lavorativa di A.________ dell'80% (che si traduce nella presenza

durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei

limiti funzionali. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in

caso di presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in

concreto del 20%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile

all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. fra tante:

sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5;9C_980/2008 del 4 marzo 2009

consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il

fatto che l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma

unicamente nella misura dell'80% è già stato considerato dall'amministrazione

allorquando ha ridotto il reddito da invalido del 20% per il minor rendimento e

non vi è più spazio per ulteriori riduzioni di sorta.”

Ne

segue che non vi è alcuna possibilità di procedere ad una riduzione per il “grado

di occupazione”.

Neppure

la nazionalità, cui l’insorgente aggiunge la sua scarsa formazione non avendo

concluso l’apprendistato, è atta ad aumentare la percentuale della riduzione

del salario da invalido.

L’assicurato

è di cittadinanza svizzera (pag. 11 incarto AI) e si trova nel nostro Paese dal

1991, dove è giunto all’età di 10 anni. Egli ha terminato le scuole

dell’obbligo ed ha indicato di capire e parlare correntemente l’italiano, di

avere una buona capacità di lettura e di scrittura, nonché un’eccellente

espressione orale nella nostra lingua (pag. 26 incarto AI). Pur non portando a

termine l’apprendistato di fabbro (pag. 116 incarto AI), ha una grande

esperienza lavorativa. Dopo aver esercitato l’attività di muratore e di

lavapiatti, dal 2000 al 2009 ha lavorato per la medesima ditta quale manovale e

poi nel corso del 2009 presso un’altra società come gruista (pag. 32 incarto AI,

con ultimo salario effettivamente percepito nel 2013 di fr. 73'137 lordi), ciò

che implica la capacità di adattarsi agevolmente a nuove e diverse sfide

professionali.

Infine,

per quanto concerne quello che l’insorgente chiama “danno medico” e che

ritiene che sia inglobato nella riduzione del 10% applicata dall’UAI per “attività

leggere”, va rilevato quanto segue.

I

limiti funzionali descritti a pag. 18 e 23 della perizia Al del dr. med. __________

(pag. 122 e 127 incarto AI) sono:

" (…) deficit

motori all’arto superiore di destra: discreta sindrome piramidale con discreta

debolezza muscolare distale e con componente atassica; disturbi dei movimenti

fini e della coordinazione a livello delle dita; deficit motori all’arto

inferiore di destra: discreta sindrome piramidale con debolezza muscolare

distale (e atrofia muscolare della gamba) e con componente atassica; discreti

disturbi del cammino sotto forma di fasi di insicurezza e movimenti

tendenzialmente in blocco. Disturbi sensitivi a destra per iperpatia. Deficit

cognitivi: problemi attentivi e di memoria di lavoro e di memoria a lungo

termine; disturbi di tipo esecutivo. Affaticabilità eccessiva. Conseguenze

della presenza di una sindrome epilettica”.

Per

il perito un lavoro adeguato “non dovrebbe essere pesante fisicamente

(limiti di carico e di destrezza del braccio destro), essere principalmente

all’interno di un edificio (a causa dell’iperpatia a destra, anche scatenata

dall’aria e dal freddo), non richiedere lavori di precisione con la mano

destra, non richiedere tratte di cammino in terreno accidentato, non mettere in

pericolo il paziente (secondo i criteri concernenti la presenza della sindrome

epilettica, in modo particolare devono essere evitati l’esecuzione di lavori in

vicinanza di fonti di calore importante o fuoco, lavori su scale o con

istrumenti pericolosi,…)”. L’interessato non può sollevare un carico

superiore ai 2 kg. Il medico ha citato quali mestieri esigibili: “portinaio”;

“custode di edifici (in collaborazione con colleghi, senza necessità di

eseguire lavori pesanti)”; “magazziniere” (pag. 127-128 incarto AI;

cfr. anche il rapporto finale del consulente in integrazione del 1° giugno 2016

[pag. 135-136 incarto AI]).

Le

limitazioni descritte sono già contenute nella riduzione del rendimento.

Infatti il perito ha affermato che “in una attività adeguata, che tenga

conto dei deficit funzionali dell’assicurato (vedi voce “Limitazioni

funzionali” nel paragrafo “Valutazione”) vi è una capacità lavorativa del 40%

iniziale. Bisognerà valutare il rendimento in considerazione dell’esperienza

pratica fatta sul posto di lavoro” (pag. 127 incarto AI).

Ora,

alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una

riduzione globale (cfr. sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 e sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1) del 10%,

rientra nei parametri giurisprudenziali e va confermata (cfr. sentenza

8C_549/2016 del 19 gennaio 2017 dove il TF, in ambito di assicurazione contro

gli infortuni, ha confermato la riduzione del 10% ad un assicurato capace al

lavoro al 60% che chiedeva una riduzione maggiore [consid. 6]; sentenza

8C_418/2015 del 7 ottobre 2015 dove il TF ha confermato una riduzione del 10%,

mentre il ricorrente ne chiedeva una del 25% [consid. 6.5]; sentenza

9C_191/2015 del 1° giugno 2015 dove il TF ha annullato la riduzione del 10%

calcolata dal Tribunale cantonale sangallese perché le limitazioni derivanti

dalla patologia psichica [possibilità di lavorare solo in certi luoghi,

attività in cui non sia messo sotto pressione] erano già comprese nella

riduzione del rendimento); sentenza 9C_845/2014 del 25 febbraio 2015 dove il TF

ha accolto un ricorso dell’UAI che aveva calcolato un grado d’invalidità del

39% senza assegnare alcuna riduzione, allorché i giudici cantonali basilesi

avevano ridotto del 10% il salario da invalido ed avevano assegnato

all’assicurato un quarto di rendita [consid. 5.2]; sentenza 9C_248/2013 del 17

ottobre 2013 dove il TF ha confermato una riduzione del 10% per un assicurato

abile al 50% nella precedente attività [consid. 3.5.3]; sentenza 9C_44/2011 del

1° settembre 2011 al consid. 5.4.1. dove per un assicurato capace al lavoro al

40% in attività leggere [consid. 4.1] a causa di una patologia cardiaca, è

stata riconosciuta una riduzione del 10%).

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 75'521.92 con quello da invalido di fr. 67'160.74, ridotto del 60% (riduzione del rendimento) a fr. 26'864.29 e

poi del 10% (deduzione sociale) a fr. 24'177.86 si ottiene un grado

d’invalidità del 67.98% arrotondato, conformemente alla

DTF 130 V 121, al 68% che dà diritto a ¾ di rendita come calcolato

dall’UAI (art. 28 cpv. 2 LAI).

Ne

segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

2.6

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti