32.2016.143
Conferma del diritto a 3/4 di rendita. Il calcolo del grado d'invalidità effettuato dall'UAI, e meglio la riduzione percentuale del 10% dal reddito da invalido va tutelata, mentre va respinta la richi
17 maggio 2017Italiano33 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.143
cs
Lugano
17 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 novembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1981, da
ultimo gruista, il 22 gennaio 2015 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI
per adulti (pag. 10 incarto AI).
1.2. Effettuati gli accertamenti
ritenuti necessari, tra i quali l’allestimento di una perizia neurologica ad
opera del dr. med. __________, FMH neurologia, del 26 marzo 2016 (pag. 105
incarto AI), con decisione del 2 novembre 2016 (doc. A), preavvisata dal
progetto del 18 luglio 2016 (pag. 151 incarto AI), l’UAI ha assegnato
all’assicurato una rendita intera dal 1° luglio 2015, ridotta a ¾ di rendita
(grado d’invalidità del 68%), dal 1° giugno 2016 (3 mesi dal miglioramento dello
stato di salute; art. 88a cpv. 1 OAI).
1.3. RI 1, rappresentato dal RA 1,
è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo, previo richiamo
dell’incarto AI, di essere posto al beneficio di una rendita intera (doc. I).
L’insorgente, oltre a riservarsi “di sollevare obiezioni anche dal profilo
medico, dopo aver acquisito l’eventuale documentazione medica che ci è stata
preannunciata”, contesta il calcolo del raffronto dei redditi, e meglio la riduzione
del 10% dal reddito da invalido riconosciuta dall’UAI. Secondo l’assicurato
essa andrebbe aumentata al 15-20%, in considerazione dei fattori “nazionalità
e tipo di permesso”, danno medico e grado d’occupazione parziale.
L’interessato evidenzia che la riduzione del 10% include il danno medico, ma non
tien conto né della nazionalità, né del grado di occupazione.
1.4. Con risposta del 12 gennaio
2017, al quale ha allegato l’intero incarto, l’UAI propone la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV).
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità.
Per l'art. 28 cpv. 2 LAI
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore. Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.2. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376
il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia
di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove
assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente
le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM
nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
2.3. In concreto in sede di
ricorso l’assicurato accenna in due occasioni all’aspetto medico, rilevando che
si riserva di produrre ulteriore documentazione per semmai contestare la conclusione
del perito, dr. med. __________, FMH neurologia, che nel referto del 26 marzo
2016, accertata una completa inabilità del ricorrente nella precedente attività
di gruista, ha stabilito che l’interessato è abile al lavoro al 40% in attività
leggere e confacenti alla sua salute dal mese di febbraio 2016 (pag. 105 e
seguenti incarto AI). L’insorgente fa in particolare riferimento ad una
valutazione del dr. med. __________, viceprimario della Clinica __________, che
nel mese di dicembre 2015 aveva concluso per un’incapacità lavorativa del 70% .
Questo
TCA non ha alcun motivo per mettere in dubbio la perizia del dr. med. __________.
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Lo specialista si è infatti espresso su tutte le patologie lamentate
dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua
disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base
delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata presso di lui.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
Il
dr. med __________, nel suo referto di 24 pagine, dopo aver descritto la
documentazione agli atti, tra cui i rapporti del dr. med. __________,
neurologia FMH, viceprimario della Clinica __________, compreso il referto del
23 dicembre 2015, cui accenna l’insorgente e nel quale lo specialista ha
attestato un’incapacità lavorativa del 70% “con l’ipotesi di un progressivo
aumento in considerazione delle capacità del paziente” (pag. 115 incarto
AI), l’anamnesi personale, familiare, sociale e del lavoro e da terzi, la
descrizione del ricorrente e le constatazioni oggettive, ha posto la diagnosi
principale di lesione talamica sinistra di origine probabilmente tumorale,
esiti da sanguinamento parechimale parietale sinistro e endoventricolare di
origine non chiara, in esiti da biopsia con approccio trans-parietale sinistro,
piccole lesioni focali a livello del tetto del mesencefalo, esiti da idrocefalo
acuto con oggi sindrome talamica destra, discreta emisindrome destra, quandratanopsia
inferiore destra, deficit cognitivi, epilessia post-lesionale focale con
generalizzazioni secondarie nella fase precoce post-lesionale, affaticabilità
eccessiva e le diagnosi secondarie di sospetto di lieve trombocitopenia
immunitaria, intervento alla caviglia destra, exeresi di cisti anale, esiti da
probabile tromboflebite arto inferiore destro, allergia esantematica alla penicillina.
Dopo
aver indicato il decorso e la prognosi, nonché le limitazioni funzionali, il
perito ha accertato una completa incapacità lavorativa nella precedente
attività ed una capacità lavorativa del 40% in attività adeguata. Ciò dal 1°
febbraio 2016 (pag. 127 incarto AI).
Il
medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni peritali nel
rapporto finale del 13 aprile 2016, precisando che l’incapacità del 60% va
intesa come riduzione del rendimento (pag. 129 incarto AI) e nelle successive
annotazioni del 19 agosto 2016 (pag. 172), facenti seguito, tra l’altro, alla
trasmissione di una valutazione del 7 luglio 2016 del dr. med. __________ che
tuttavia non ha indicato alcunché circa la capacità lavorativa del ricorrente e
non ha contestato la perizia del dr. med. __________ (pag. 168-169 incarto AI).
In
assenza di qualsiasi documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni
peritali non vi è alcun motivo per distanziarsi dalla conclusione di
un’incapacità lavorativa del 60% in attività adeguate. Anche perché l’insorgente
non ha più prodotto alcunché in sede processuale.
Se è vero che la procedura
dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio
ed il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle
parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le
apprezza liberamente (cfr. art. 61 LPGA), d’altra parte questo principio
non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle
parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti;
RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:
Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.).
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;
RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92;
DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni
tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti,
correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia
il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da
un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata
prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga
altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita deve fornirne la prova.
In concreto in assenza di
qualsiasi certificato medico specialistico che contesti la perizia del dr. med.
__________, non si giustifica dubitare delle conclusioni del perito.
Resta
da esaminare se l’UAI ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi.
2.4. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al
rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si
farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).
Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di
indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata
avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato
l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.
381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96
V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi
ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In
concreto l’insorgente non contesta (doc. I, pag. 3) il reddito figurante nella
decisione impugnata (cfr. pag. 157 incarto AI) di fr. 74'698.15 per il 2014,
come indicato nella lettera del datore di lavoro del 12 luglio 2016 (pag. 145
incarto AI).
In
sede di riposta l’UAI sostiene che andrebbe preso in considerazione il salario
del 2015, anno dell’inizio del diritto alla rendita, che il datore di lavoro,
nel medesimo scritto, ha indicato in fr. 73'763.94 (pag. 145 incarto AI).
La
fluttuazione del guadagno, e nel caso di specie la sua riduzione da un anno
all’altro, è dovuta alla circostanza che, nell’ambito dell’edilizia, le ore
lavorate variano ogni anno in funzione di diversi fattori (meteo, commesse
Considerandi
ricevute, ecc.). Dal questionario per il datore di lavoro del 27 febbraio 2015
figura ad esempio che nel 2012 erano state lavorate 1893, per un salario annuo
di fr. 70'433.90, mentre nel 2013 1951 ore per un reddito annuo di fr.
73'137.80 (pag. 43 incarto AI).
Nel
caso si specie, l’importo di fr. 74'698.15, utilizzato dall’UAI per il
raffronto dei redditi nella decisione impugnata, è quello più elevato degli
ultimi anni (2012-2015) ed è maggiormente favorevole all’assicurato.
Visto
l’esito del ricorso, esso può essere preso in considerazione, senza che la
questione debba essere ulteriormente approfondita.
Ritenuto
che l’insorgente è stato giudicato completamente inabile al lavoro fino al 1°
febbraio 2016, quando vi è stato il miglioramento dello stato di salute, il
salario di fr. 74'698.15 del 2014 va aggiornato al 2016, anno del confronto dei
redditi, a fr. 75'521.92 (74'698.15 [+ 0.4% nel 2015 e + 0.7% nel 2016; cfr.
evoluzione dei salari, stima trimestrale [www.bfs.admin.ch]).
2.5
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014
(cfr., a proposito
del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V
178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level
(NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo
economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza
9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato fino al 2016 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA
36.2008.148
del 12 dicembre 2008; STCA
del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr. 64'422.78
(Fr. 63’744.- : 103,3 x 104,4; cfr. Tabella
T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale
di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,
consid. 4.2).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015,
ultimo dato disponibile (cfr. per
questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr.
anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les
entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio
ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr.
67'160.74 (Fr. 64'422.78 : 40 x 41,7), ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del
salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4
Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di
adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In
tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non
sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,
dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel
rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi
su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello
maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa
dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio
dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
Nel
caso di specie l’UAI, ha applicato una riduzione del 10% per il fattore “attività
leggera” (cfr. pag. 148 incarto AI).
Il
ricorrente chiede che venga applicata una riduzione del 20%, ma almeno del 15%,
tenendo in considerazione i fattori della nazionalità, che si giustificherebbe
per la carenza di una formazione di base, del danno medico e del grado d’occupazione,
ritenuto che il danno medico è compreso nel 10% ammesso dall’UAI (doc. I, pag.
4, penultimo paragrafo).
In una sentenza pubblicata
in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere
d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni
qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,
l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla
base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première
instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit
(y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également
à l'opportunité de la décision administrative
("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la
décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution
que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son
pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit,
n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre
appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la
mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6
p. 81).”
Va poi rilevato che nella sentenza
8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario
procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione
come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la
categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre
piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di
apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2 “[…]
Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les
limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou
la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien
plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir
d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte
tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF
ha ribadito questo concetto (“[…] La deduzione va valutata complessivamente
– e non separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di
deduzione – tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può
superare il 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza,
l’agire della ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI - e ritenuto
corretto dal Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo
schematico per due volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla
giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non merita accoglimento […]”).
In
concreto l’incapacità lavorativa del ricorrente del 60% va intesa quale
riduzione del rendimento (cfr. pag. 130 incarto AI [rapporto finale SMR del 13
aprile 2016]).
A
proposito della riduzione del rendimento, con sentenza 9C_149/2015 del 22 marzo
2016.
il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:
"
Nel caso concreto
l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati peritali, ha ritenuto la
capacità lavorativa di A.________ dell'80% (che si traduce nella presenza
durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei
limiti funzionali. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in
caso di presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in
concreto del 20%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile
all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. fra tante:
sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5;9C_980/2008 del 4 marzo 2009
consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il
fatto che l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma
unicamente nella misura dell'80% è già stato considerato dall'amministrazione
allorquando ha ridotto il reddito da invalido del 20% per il minor rendimento e
non vi è più spazio per ulteriori riduzioni di sorta.”
Ne
segue che non vi è alcuna possibilità di procedere ad una riduzione per il “grado
di occupazione”.
Neppure
la nazionalità, cui l’insorgente aggiunge la sua scarsa formazione non avendo
concluso l’apprendistato, è atta ad aumentare la percentuale della riduzione
del salario da invalido.
L’assicurato
è di cittadinanza svizzera (pag. 11 incarto AI) e si trova nel nostro Paese dal
1991, dove è giunto all’età di 10 anni. Egli ha terminato le scuole
dell’obbligo ed ha indicato di capire e parlare correntemente l’italiano, di
avere una buona capacità di lettura e di scrittura, nonché un’eccellente
espressione orale nella nostra lingua (pag. 26 incarto AI). Pur non portando a
termine l’apprendistato di fabbro (pag. 116 incarto AI), ha una grande
esperienza lavorativa. Dopo aver esercitato l’attività di muratore e di
lavapiatti, dal 2000 al 2009 ha lavorato per la medesima ditta quale manovale e
poi nel corso del 2009 presso un’altra società come gruista (pag. 32 incarto AI,
con ultimo salario effettivamente percepito nel 2013 di fr. 73'137 lordi), ciò
che implica la capacità di adattarsi agevolmente a nuove e diverse sfide
professionali.
Infine,
per quanto concerne quello che l’insorgente chiama “danno medico” e che
ritiene che sia inglobato nella riduzione del 10% applicata dall’UAI per “attività
leggere”, va rilevato quanto segue.
I
limiti funzionali descritti a pag. 18 e 23 della perizia Al del dr. med. __________
(pag. 122 e 127 incarto AI) sono:
" (…) deficit
motori all’arto superiore di destra: discreta sindrome piramidale con discreta
debolezza muscolare distale e con componente atassica; disturbi dei movimenti
fini e della coordinazione a livello delle dita; deficit motori all’arto
inferiore di destra: discreta sindrome piramidale con debolezza muscolare
distale (e atrofia muscolare della gamba) e con componente atassica; discreti
disturbi del cammino sotto forma di fasi di insicurezza e movimenti
tendenzialmente in blocco. Disturbi sensitivi a destra per iperpatia. Deficit
cognitivi: problemi attentivi e di memoria di lavoro e di memoria a lungo
termine; disturbi di tipo esecutivo. Affaticabilità eccessiva. Conseguenze
della presenza di una sindrome epilettica”.
Per
il perito un lavoro adeguato “non dovrebbe essere pesante fisicamente
(limiti di carico e di destrezza del braccio destro), essere principalmente
all’interno di un edificio (a causa dell’iperpatia a destra, anche scatenata
dall’aria e dal freddo), non richiedere lavori di precisione con la mano
destra, non richiedere tratte di cammino in terreno accidentato, non mettere in
pericolo il paziente (secondo i criteri concernenti la presenza della sindrome
epilettica, in modo particolare devono essere evitati l’esecuzione di lavori in
vicinanza di fonti di calore importante o fuoco, lavori su scale o con
istrumenti pericolosi,…)”. L’interessato non può sollevare un carico
superiore ai 2 kg. Il medico ha citato quali mestieri esigibili: “portinaio”;
“custode di edifici (in collaborazione con colleghi, senza necessità di
eseguire lavori pesanti)”; “magazziniere” (pag. 127-128 incarto AI;
cfr. anche il rapporto finale del consulente in integrazione del 1° giugno 2016
[pag. 135-136 incarto AI]).
Le
limitazioni descritte sono già contenute nella riduzione del rendimento.
Infatti il perito ha affermato che “in una attività adeguata, che tenga
conto dei deficit funzionali dell’assicurato (vedi voce “Limitazioni
funzionali” nel paragrafo “Valutazione”) vi è una capacità lavorativa del 40%
iniziale. Bisognerà valutare il rendimento in considerazione dell’esperienza
pratica fatta sul posto di lavoro” (pag. 127 incarto AI).
Ora,
alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una
riduzione globale (cfr. sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 e sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1) del 10%,
rientra nei parametri giurisprudenziali e va confermata (cfr. sentenza
8C_549/2016 del 19 gennaio 2017 dove il TF, in ambito di assicurazione contro
gli infortuni, ha confermato la riduzione del 10% ad un assicurato capace al
lavoro al 60% che chiedeva una riduzione maggiore [consid. 6]; sentenza
8C_418/2015 del 7 ottobre 2015 dove il TF ha confermato una riduzione del 10%,
mentre il ricorrente ne chiedeva una del 25% [consid. 6.5]; sentenza
9C_191/2015 del 1° giugno 2015 dove il TF ha annullato la riduzione del 10%
calcolata dal Tribunale cantonale sangallese perché le limitazioni derivanti
dalla patologia psichica [possibilità di lavorare solo in certi luoghi,
attività in cui non sia messo sotto pressione] erano già comprese nella
riduzione del rendimento); sentenza 9C_845/2014 del 25 febbraio 2015 dove il TF
ha accolto un ricorso dell’UAI che aveva calcolato un grado d’invalidità del
39% senza assegnare alcuna riduzione, allorché i giudici cantonali basilesi
avevano ridotto del 10% il salario da invalido ed avevano assegnato
all’assicurato un quarto di rendita [consid. 5.2]; sentenza 9C_248/2013 del 17
ottobre 2013 dove il TF ha confermato una riduzione del 10% per un assicurato
abile al 50% nella precedente attività [consid. 3.5.3]; sentenza 9C_44/2011 del
1° settembre 2011 al consid. 5.4.1. dove per un assicurato capace al lavoro al
40% in attività leggere [consid. 4.1] a causa di una patologia cardiaca, è
stata riconosciuta una riduzione del 10%).
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 75'521.92 con quello da invalido di fr. 67'160.74, ridotto del 60% (riduzione del rendimento) a fr. 26'864.29 e
poi del 10% (deduzione sociale) a fr. 24'177.86 si ottiene un grado
d’invalidità del 67.98% arrotondato, conformemente alla
DTF 130 V 121, al 68% che dà diritto a ¾ di rendita come calcolato
dall’UAI (art. 28 cpv. 2 LAI).
Ne
segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
2.6
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito
del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti