32.2016.144
Domanda di restituzione della rendita completiva per figli versata indebitamente. Diritto di essere sentito. Dati i motivi per una revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA. Trasmissione atti all'Ufficio AI af
25 aprile 2017Italiano25 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.144
FS
Lugano
25 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 16 novembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 25 marzo 2003 l’Ufficio AI ha posto RI 1 (titolare della rendita) al
beneficio, dal giugno 2000, di un quarto di rendita d’invalidità, di una rendita
completiva per la moglie e di quattro rendite completive per figli (doc. AI
42/113-114).
Il
diritto ad un quarto di rendita d’invalidità è poi stato confermato in esito a
diverse procedure di revisione che si sono susseguite negli anni (comunicazione
12 maggio 2004, doc. AI 48/127-128; comunicazione 10 novembre 2006, doc. AI
66/177-178; comunicazione 26 maggio 2011, doc. AI 79/247-248 e comunicazione 4
marzo 2015, doc. AI 102/311-312).
In
particolare, la rendita completiva per la moglie è stata soppressa con effetto
dal 1. gennaio 2008 con l’entrata in vigore della 5a revisione AI (comunicazione
del 19 novembre 2007, doc. Cassa 166 e 167).
Quanto
alle rendite per i figli __________ (nata il __________ 1991), __________ (nato
il __________ 1993) e __________ (nato il __________ 1998), dagli atti risulta
quanto segue.
La
rendita per la figlia __________ è stata soppressa con effetto al 1. dicembre
2010 (cfr. la decisione del 2 febbraio 2011 con cui è stata chiesta la restituzione
della somma di fr. 339.--, pari alla rendita completiva versata indebitamente
nei mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011, vista l’interruzione degli studi nel
mese di novembre 2010; doc. Cassa 141-143 con relativa domanda di pagamento
rateale del 25 febbraio 2011; doc. Cassa 136).
La
rendita per il figlio __________ è stata soppressa con effetto al 1. luglio
2014 visti la fine del contratto di tirocinio al 30 giugno 2014 e l’assenza di
ulteriori comunicazioni (doc. Cassa 132-133, 123, 122 e 119).
La
rendita per il figlio __________ è stata soppressa con effetto al 1. luglio
2016 visti il raggiungimento dei 18 anni e l’assenza di segnalazioni (doc.
Cassa 94, 85 e 76; vedi anche la decisione del 6 settembre 2016 con cui è stata
chiesta la restituzione della somma di fr. 606.--, pari alla rendita completiva
versata indebitamente nei mesi da luglio a settembre 2016; doc. Cassa 74-75 =
doc. AI 109/322-323).
1.2. Con
scritto del 20 aprile 2015 – segnalato che per la figlia __________,
nata il __________ 1997, con il compimento del 18esimo anno di età nel giugno
2015, il diritto alla rendita per figli decade – la Cassa, ai fini della
continuazione del versamento della prestazione, ha chiesto all’insorgente di
presentare la relativa attestazione nel caso in cui la figlia fosse ancora in
formazione (doc. Cassa 111).
Con
lettere del 20 maggio e del 24 agosto 2015 l’insorgente ha comunicato alla
Cassa che la figlia __________ “(…) attualmente non esercita nessuna attività
lucrativa essendo alla ricerca di un posto di apprendistato, abita ancora in
casa con noi e non ha diritto all’indennità di disoccupazione. (…)” (doc.
Cassa 108) precisando in seguito che “(…) il 26 agosto prossimo inizia una
nuova formazione, di cui allego il contratto di tirocinio, vi chiedo quindi di
riattivare la rendita per figli, da notare che frequenterà una scuola a tempo
pieno e non percepirà nessun salario. (…)” (doc. Cassa 106).
Con
decisione del 26 agosto 2015 l’Ufficio AI ha quindi riconosciuto il diritto
alla rendita completiva per la figlia __________ dal 1. luglio 2015 effettuando
il pagamento retroattivo di fr. 404.--per i mesi di luglio e agosto 2015 (doc.
Cassa 101).
L’addetta
agli assicurati il 4 novembre 2016 ha interpellato il __________ con una e-mail
del seguente tenore: “(…) il signor RI 1 è al beneficio di prestazioni dalla
nostra Cassa cantonale di compensazione, tra cui una rendita completiva per
figli in formazione. La figlia in questione è __________ nata il __________1997,
NSS __________ e risulta svolgere un tirocinio dallo scorso 31.08.2015 ed il
contratto di lavoro scadrà il prossimo 30.06.2018. La nostra Cassa sta tutt'ora
versando tale rendita per figli poiché non ci è stata comunicata alcuna
interruzione del rapporto di lavoro. Poiché __________ studia/studiava presso
il vostro Istituto scolastico, vi chiediamo cortesemente di aggiornarci in
merito alla sua formazione; ovvero la ragazza è attualmente frequentante la
vostra scuola? In caso contrario vi invitiamo a comunicarci la data precisa in
cui ha terminato la scuola ed il tirocinio. (…)” (doc. Cassa 65).
Con
e-mail del 7 novembre 2016 il __________ ha risposto che “(…) la giovane __________
ha interrotto la formazione quale __________ presso la nostra Scuola __________
con effetto 01.02.2016. (…)” (doc. Cassa 63).
Con
lettera del 7 novembre 2016 la Cassa ha interpellato l’insorgente invitandolo a
confermare se effettivamente sua figlia avesse interrotto la formazione durante
il mese di gennaio 2016 e, diversamente, di trasmettere copia dei certificati
di frequenza scolastica validi per gli anni accademici 2015/16 e 2016/17 (cfr.
doc. Cassa 59).
Sulla
stessa lettera è stata apposta la dicitura stante la quale in occasione della
telefonata del 15 novembre 2016 “(…) la madre conferma che non studia dal
02.2016. Dice di averci mandato la comunicazione per iscritto a suo tempo / mai
ricevuto nulla. Fare OR (…)” (doc. Cassa 59).
1.3. Con
decisione del 16 novembre 2016 l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione
di fr. 2'020.-- pari alla rendita completiva per la figlia __________ indebitamente
percepita dal 1° febbraio al 30 novembre 2016 (202.-- x 10; cfr. doc. Cassa 57
= doc. AI 116/338-339).
1.4. Contro
la decisione del 16 novembre 2016 RI 1 è insorto adducendo che “(…) durante
il mese di gennaio 2016 mia figlia __________, ha interrotto la sua formazione
scolastica per motivi di salute. A febbraio 2016, dopo un colloquio telefonico
con un impiegato dell'Ufficio delle prestazioni complementari, ho inviato loro
copia del certificato medico e della disdetta del contratto di tirocinio. Siccome
per avere una prestazione complementare bisogna essere beneficiari di una
rendita AI ho pensato che i due uffici collaborassero, non ho quindi pensato di
inviare una copia anche all’Ufficio rendite. Al momento mia figlia è iscritta
all'URC di __________, partecipa al "Bilancio giovani" e non percepisce
alcuna indennità di disoccupazione, da settembre 2016 è però a beneficio di una
prestazione assistenziale. Con la presente intendo inoltrare una domanda di
condono in quanto ho commesso un errore in buona fede e la restituzione di
questo importo mi metterebbe in seria difficoltà. Da gennaio 2016 sono inabile
al lavoro al 100% per infortunio e il mio salario è sensibilmente diminuito,
ca. 1000 fr. al mese. Devo inoltre già restituire un'importante somma per mio
figlio __________ avendo commesso lo stesso errore in buona fede, purtroppo
essendo scaduto il termine di ricorso non posso più fare niente. (…)” (I).
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI –
dopo la chiesta proroga del termine (IV e V) e rilevato che “(…)
l'assicurato ha interposto ricorso presso il lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni in data 26 novembre 2016 affermando che lo scioglimento del
contratto di tirocinio è da imputarsi a malattia. Il 13 settembre 2016 la
giovane si è poi annunciata all'URC (Ufficio regionale di collocamento) per la
ricerca di un posto di lavoro. Venuto così a conoscenza della causa imputabile
a malattia l'UAl, per il tramite della Cassa __________, ha esperito ulteriori
ricerche volte a raccogliere elementi utili per decidere il mantenimento del
diritto alla completiva per figli come previsto dall’articolo 49ter
cpv. 3 OAVS. In effetti, affinché l’interruzione dovuta alla malattia possa
essere considerata come formazione, la formazione deve essere proseguita immediatamente
dopo la scomparsa della causa dell'impedimento. Tuttavia, come deciso
dall'allora TFA nella sentenza pubblicata nella RCC 1975, p. 384, tale concetto
di immediatezza può anche essere confermato nei casi in cui la nuova formazione
inizia dopo un periodo relativamente lungo, a condizione comunque che l’estendersi
di questa interruzione sia stato provocato da difficoltà soggettive e/o
oggettive nel ritrovare un posto di tirocinio, malgrado gli sforzi evidenti
profusi dall’interessato. Questa attenuante non è però applicabile (DTFA 102
V 208) qualora l’oggetto della nuova formazione cambia completamente rispetto a
quella abbandonata. Le risultanze delle istruttorie avviate hanno così
potuto accertare che la giovane, pur essendo incapace al lavoro dal 7 gennaio
2016 al 31 marzo 2016 (vedi certificato medico del dr. __________ del 22
dicembre 2016), si è attivata per la ricerca di un nuovo posto di tirocinio, ma
cambiando radicalmente la filiera formativa e optando per altre formazioni non
attinenti con quella abbandonata (vedi candidature). Stando così la situazione
il diritto alla rendita completiva deve dunque intendersi decaduto con la
cessazione della formazione di sarta al 31 gennaio 2016 e le prestazioni
versate dopo questa data devono essere restituite. In applicazione dell'articolo
25 LPGA l’UAl ha perciò correttamente [ndr.: emanato] la decisione di
restituzione dell'indebito versato. Infine, va evidenziato che l'assicurato,
nell'atto ricorsuale, ha chiesto il condono dell'importo da restituire
adducendo la propria buona fede e le gravi difficoltà economiche in cui versa. Per
costante giurisprudenza, da parte dell’UAl sarà possibile pronunciare una
decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale delle
decisione di restituzione, ritenuto che solo in quel caso tale obbligo è
stabilito definitivamente. (…)” (VI) –
ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Il
doc. VI è stato notificato all’insorgente che è rimasto silente (VII).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’ufficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione
dell’importo di fr. 2'020.-- per prestazioni ricevute indebitamente per la
figlia __________ dal 1° febbraio al 30 novembre 2016 (cfr. consid. 1.3).
2.3. Quanto
all’importo di fr. 2'020.-- chiesto in restituzione, lo stesso non è stato
contestato né nel suo principio né nella sua quantificazione.
Al
riguardo questo Tribunale osserva, da una parte che detto importo corrisponde
alla rendita completiva per la figlia __________ erogata durante i mesi da
febbraio a novembre 2016 allorquando la stessa aveva interrotto la formazione
quale __________ (cfr. contratto di tirocinio sub doc. Cassa 68-69 e il consid.
1.2). Dall’altra parte – proprio perché il diritto alla rendita
completiva per la figlia è stato riconosciuto dal 1. luglio 2016 visto l’inizio
del suddetto tirocinio (cfr. consid. 1.2) – l’insorgente, allorquando è
stato invitato (il 7 novembre 2016, quindi prima dell’emissione della decisione
qui impugnata del 16 novembre 2016) a confermare o meno l’interruzione della
formazione della figlia durante il mese di gennaio 2016, ha avuto la
possibilità di esprimersi in merito al diritto alle prestazioni e quindi alla
loro eventuale indebita erogazione.
Inoltre,
l’insorgente – visto che nel ricorso ha addotto che la figlia ha “(…)
interrotto la sua formazione scolastica per motivi di salute (…)” (I) –
è stato interpellato al riguardo dalla Cassa che ha appurato i motivi per cui
la formazione è stata interrotta, se vi era l’intenzione di riprendere la
formazione nella stessa professione e se ricerche in tal senso erano state effettuate
(doc. Cassa 42, 37, 36 e 1).
La
procedura del preavviso ex art. 57a LAI va applicata alle questioni che rientrano
nei compiti specifici degli uffici AI (DTF 134 V 97; Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 3a edizione 2014, ad art. 57a, n.
2, pag. 553; in argomento vedi anche Müller, Das Verwaltungsverfahren in
der Invalidenversicherung, 2010, § 29, nota marginale 2067, pag. 409).
Quanto
alla restituzione ex art. 25 LPGA, non trattandosi di un compito specifico
degli uffici AI – in questo senso,
tra i compiti che incombono alle casse di compensazione e che non soggiaciono
dunque alla procedura del preavviso, Müller indica “(…) die Auszahlung
der Renten, Taggelder, Einarbeitungszuschüsse, Entschädigungen für
Betreuungskosten sowie, für Volljährige, die Auszahlung der Hilflosenentschädigungen
(Art. 60 Abs. 1 lit. c IVG). Unter den Begriff der «Aus- zahlung» fallen auch
die Verrechnung von Leistungen der IV mit Leistungen anderer
Sozialversicherungen (vgl. KSVI 3013.5) sowie die Nachzahlungen an bevorschussende
Dritte (vgl. Art. 85bis IVV) und die Rückerstattung und deren Erlass
(vgl. Art. 25 ATSG). Auch hier verfügt zwar die IV-Stelle, die verschiedenen
Geschäfte werden aber von der Ausgleichskasse vorbereitet. (…)” (Müller, op
cit., § 29, nota marginale 2075, pag. 410; la sottolineatura è del redattore) – essa non soggiace di per sé alla
succitata procedura di preavviso fermo restando che deve essere comunque
garantito il diritto di essere sentito (cfr. la succitata DTF 134 V 97).
In
concreto – richiamata la succitata
giurisprudenza, viste le suddette evenienze e considerato che le risultanze
degli accertamenti esperiti dalla Cassa sono state riprodotte nella risposta di
causa (cfr. consid. 1.5) notificata all’insorgente con la possibilità di
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. consid. 1.6) – questo Tribunale deve concludere che
prima dell’emanazione della decisione di restituzione il diritto di essere
sentito è stato rispettato.
2.4. Secondo
l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso
2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a
decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il
credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi
applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e
dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
L’art.
3 cpv. 1 e 2 OPGA prevedono che l’ammontare della restituzione è stabilito
mediante decisione e che nella decisione di restituzione l’assicuratore indica
la possibilità di chiedere il condono.
La
restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (STF
9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 e DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319 con
riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di riconsiderazione
comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della prestazione
assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle prestazioni
assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione
per l'invalidità conosce una differente regolamentazione allorché la modifica
della prestazione è dovuta a questioni specifiche al diritto dell'assicurazione
per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione
del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti
pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 pag. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2 pag. 432).
In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto
ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione
dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e
88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid.
2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33 pag. 131). Per contro se l'errore che dà
luogo alla riconsiderazione concerne degli elementi che non sono specifici al diritto
dell'AI, ma che si ritrovano per analogia anche nell'ambito della assicurazione
vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha anche qui effetto retroattivo (ex
tunc), con la conseguenza che l'obbligo di restituzione deve rispettare i
limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (succitata STF 9C_678/2011 del 4 gennaio
2012 consid. 5.1.1).
La
restituzione non è invece subordinata né a un motivo né a una decisione di
riconsiderazione se le prestazioni – indebitamente percepite – sono state
versate in contrasto con quanto stabilito da una decisione formale. In tal caso
la decisione di restituzione deve rispettare unicamente le condizioni dell'art.
25 LPGA (STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 9C_744/2012 del 15
gennaio 2013 consid. 4.2 e STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007 consid. 2.3.2).
Per contro, il vincolo alle condizioni della riconsiderazione o della revisione
processuale torna attuale se, trascorso un lasso di tempo corrispondente al
termine per ricorrere contro una decisione formale, l'amministrazione domanda
la ripetizione di prestazioni concesse mediante una decisione informale rimasta
incontestata (DTF 129 V 110).
2.5. Ai
sensi dell'art. 25 cpv. 4 LAVS, applicabile in analogia alla LAI in virtù del
rinvio di cui all’art. 35 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita si estingue
quando l'orfano, rispettivamente il figlio, compie i 18 anni. Per i figli in
formazione il diritto alla rendita dura sino al termine della stessa, ma al più
tardi fino a 25 anni compiuti (art. 25 cpv. 5 LAVS). Pertanto la rendita completiva
per figli cessa quando questi compiono 18 anni o, se ancora in formazione, fino
al termine della stessa ma non oltre i 25 anni di età.
Secondo
l’art. 25 cpv. 5 LAVS seconda frase, il Consiglio federale può stabilire che
cosa si intende per formazione. Sulla base di questa delega legislativa
l’esecutivo federale ha stabilito che la formazione è considerata
conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una
rendita d'invalidità (art. 49ter cpv. 2 OAVS).
Nel
caso in esame, venuto a conoscenza del fatto che la figlia aveva interrotto la
formazione intrapresa nel mese di gennaio 2016 (cfr. consid. 1.2), l’Ufficio AI,
con la decisione impugnata (ritenendo implicitamente dati i criteri ex
art. 53 cpv. 1 LPGA per poter procedere alla revisione delle decisioni
informali con cui ha erogato indebitamente all’insorgente la rendita completiva
per la figlia __________ per i mesi da febbraio a novembre 2016), ha
chiesto la restituzione delle rendite completive versate indebitamente dal mese
di febbraio a novembre 2016 (cfr. consid. 1.3). Nella decisione impugnata
l’amministrazio-ne ha infatti evidenziato che “(…) siccome __________ ha interrotto
la formazione, siamo obbligati a richiedere la restituzione delle prestazioni
in esubero elargite. (…)” (doc. Cassa 57 = doc. AI 116/338-339).
Quanto
al rispetto del diritto di essere sentito già si è detto al consid. 2.3.
L’amministrazione,
come accennato (cfr. consid. 1.5), visto che l’insorgente nel ricorso ha
addotto che la figlia ha “(…) interrotto la sua formazione scolastica per
motivi di salute (…)” (I), ha effettuato i necessari accertamenti per
stabilire se la suddetta interruzione fosse o meno da ritenere tale avuto riguardo
all’art. 49ter cpv. 3 lett. c OAVS secondo il quale, a condizione
che la formazione sia proseguita immediatamente dopo, le interruzioni per
motivi di salute per una durata massima di 12 mesi non sono considerate
interruzioni ai sensi dell’art. 49ter cpv. 2.
Anche
le Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità, valide dal 1. gennaio 2003 (stato 1. gennaio 2017),
stabiliscono che “(…) se la formazione è abbandonata anticipatamente, è
considerata conclusa. In caso di eventuale ripresa della formazione, il figlio
non è più considerato in formazione. Questo vale anche per il periodo che intercorre
tra l'interruzione di un apprendistato e l'inizio di uno nuovo. (…)” rispettivamente
che “(…) i figli che interrompono la formazione a causa di malattia o infortunio,
ma per non più di 12 mesi, sono considerati in formazione durante questo
periodo. (…)” (DR dell'AVS/AI n. marginali 3368 e 3373).
Ora,
a prescindere dal fatto che l’insorgente non contesta la restituzione in quanto
tale – con il ricorso egli ha
infatti postulato il condono dell’importo chiestogli in restituzione (cfr. consid.
1.5) e, anche se ha avuto la possibilità di esprimersi al riguardo (cfr.
consid. 1.6), dopo la risposta di causa è rimasto silente – questo Tribunale rileva quanto segue.
Il
ricorrente – interpellato in
merito all’incapacità lavorativa della figlia che ha portato allo scioglimento
del contratto di tirocinio e ai motivi per cui ella non ha più intrapreso una
formazione professionale iscrivendosi all’Ufficio di collocamento nel settembre
2016 (cfr. doc. Cassa 39) –, con scritto
del 27 dicembre 2016, oltre a produrre il certificato medico 22 dicembre 2016
nel quale il dr. __________ ha attestato che “(…) ho seguito, causa
malattia, la summenzionata paziente [ndr. si tratta della figlia __________]
dal 04.01.2016 al 18.11.2016 (ultima consultazione). L’impossibilità a frequentare
la scuola __________ è durata dal 07.01.2016 al 31.01.2016 mentre l’incapacità
lavorativa è durata dal 07.01.2016 al 31.03.2016. (…)” (doc. Cassa 38), ha precisato
che “(…) siccome da gennaio sono inabile al lavoro al 100% per un infortunio
e percepisco fr. 1'000.00 in meno di stipendio mensile abbiamo dovuto richiedere
una prestazione assistenziale, e di conseguenza mia figlia ha dovuto annunciarsi
all'URC. Non si è annunciata prima in quanto sapevamo che non aveva diritto a
nessuna indennità di disoccupazione, da notare che comunque lei in quel periodo
ha sempre fatto ricerche di lavoro e stage con la speranza di trovare un posto
di tirocinio, ma purtroppo non ha ancora trovato niente. (…)” (doc. Cassa
37).
Chiamato
ulteriormente a precisare se l’interruzione della formazione di sarta
intrapresa dalla figlia fosse riconducibile unicamente alla malattia, se ella
avesse l’intenzione di riprendere la formazione nella stessa professione e a
documentare le ricerche di stage per un posto di tirocinio (cfr. doc. Cassa
36), l’insorgente, con lettera del 19 gennaio 2017, ha prodotto le ricerche di
lavoro (cfr. doc. Cassa 3-35) e risposto che “(…) 1. L’interruzione della
formazione di sarta è dovuta unicamente alla malattia, avendo raggiunto il
numero massimo di assenze ammesso durante l’anno scolastico. 2. Mia figlia ha
sempre avuto intenzione di riprendere una formazione, e appena lo stato di
salute glielo ha permesso ha cominciato a fare ricerche per un posto di
apprendistato e anche di stage. (…)” (doc. Cassa 1).
In
effetti nel “Curriculum Vitae”, quale obiettivo professionale, __________
ha indicato che “(…) sulla base degli stage svolti, mi sono resa conto del
mio interesse per la formazione di impiegata di commercio e desidero ottenere
un Attestato Federale di Capacità (AFC). (…)” (doc. Cassa 2).
Anche
dalle diverse lettere di candidatura (doc. Cassa 3-35) – fatte salve quelle
in cui si è candidata quale “operatrice pubblicitaria AFC”, “assistente
di farmacia”, “disegnatrice (architettura) AFC”, “operatrice
postpress AFC”, “operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva AFC”
e “disegnatrice (ingegneria civile” AFC” (vedi i doc Cassa 33, 30, 25,
24, 15 e 8) – risulta che __________
si è indirizzata verso una formazione commerciale. Inoltre, in tutte le candidature
l’interessata ha evidenziato che, dopo aver ottenuto nel 2013 la licenzia di
scuola media “(…) in seguito ha frequentato dapprima il semestre di motivazione
__________ a __________ e poi – non avendo trovato un posto di apprendistato
quale impiegata di commercio – la scuola __________ a __________. Mi sono
presto resa conto che questa scuola a tempo pieno al momento non faceva per me
e la professione scelta nel campo della sartoria mi annoiava. Durante le mie
esperienze lavorative ho realizzato che la professione di impiegata di
commercio mi attraeva molto. (…)” (cfr. da ultimo ad esempio la candidatura
del 27 dicembre 2016 sub doc. Cassa 3).
In
concreto, avendo la figlia interrotto nel mese di gennaio 2016 la formazione di
“__________” (cfr. consid. 1.2) ed essendo la stessa intenzionata ad
iniziare una formazione nuova completamente diversa rispetto a quella
intrapresa nell’agosto 2015, la rendita complementare per la figlia __________
è stata versata indebitamente all’insorgente dal mese di febbraio a quello di
novembre 2016.
In
questo senso – ribadito che, come suesposto, l’insorgente non contesta
la restituzione in quanto tale – questo Tribunale non ha alcuna ragione
per scostarsi da quanto addotto nella risposta di causa dall’amministrazione e
meglio che “(…) in effetti, affinché l’interruzione dovuta alla malattia
possa essere considerata come formazione, la formazione deve essere proseguita
immediatamente dopo la scomparsa della causa dell'impedimento. Tuttavia, come deciso
dall'allora TFA nella sentenza pubblicata nella RCC 1975, p. 384, tale concetto
di immediatezza può anche essere confermato nei casi in cui la nuova formazione
inizia dopo un periodo relativamente lungo, a condizione comunque che
l’estendersi di questa interruzione sia stato provocato da difficoltà
soggettive e/o oggettive nel ritrovare un posto di tirocinio, malgrado gli
sforzi evidenti profusi dall’interessato. Questa attenuante non è però applicabile
(DTFA 102 V 208) qualora l’oggetto della nuova formazione cambia completamente
rispetto a quella abbandonata. Le risultanze delle istruttorie avviate
hanno così potuto accertare che la giovane, pur essendo incapace al lavoro dal
7 gennaio 2016 al 31 marzo 2016 (vedi certificato medico del dr. __________ del
22 dicembre 2016), si è attivata per la ricerca di un nuovo posto di tirocinio,
ma cambiando radicalmente la filiera formativa e optando per altre formazioni
non attinenti con quella abbandonata (vedi candidature). Stando così la
situazione il diritto alla rendita completiva deve dunque intendersi decaduto
con la cessazione della formazione di sarta al 31 gennaio 2016 e le prestazioni
versate dopo questa data devono essere restituite. (…)” (VI).
Conformemente
alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4) – ritenuto che il venire a conoscenza dell’interruzione da
parte della figlia __________ della formazione intrapresa nel mese di gennaio
2016 (cfr. consid. 1.2) costituisce un fatto nuovo già presente al momento in
cui le prestazioni sono state erogate e ricordato che l’amministrazione è tenuta
a procedere alla revisione di una decisione cresciuta formalmente in giudicato
quando sono scoperti fatti nuovi rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza e tali da indurre ad una conclusione
giuridica diversa (in argomento vedi la STF 9C_49/2015 del 28 ottobre 2015) –, essendo adempiuti i motivi per una
revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA, l’amministrazione può chiedere la ripetizione
delle prestazioni concesse indebitamente mediante le decisioni informali rimaste
incontestate.
Occorre
adesso esaminare se l’amministrazione ha per tempo chiesto la restituzione.
Dagli
atti risulta che in data 7 novembre 2016 l’amministra- zione è venuta a
conoscenza del fatto che __________ ha interrotto la formazione intrapresa con
effetto dal febbraio 2016 (cfr. doc. Cassa 63 e consid. 1.2). La decisione di
restituzione è stata emessa il 16 novembre 2016. Avendo quindi l’Ufficio AI rispettato
Fatti
il termine annuale del citato art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA, il credito da
risarcimento non è perento (in argomento vedi la STF 9C_663/2014 del 23 aprile
2015).
Va
qui rilevato che il suddetto termine di perenzione di un anno è rispettato
anche se si volesse ritenere (come sostenuto dall’insorgente con il ricorso;
cfr. consid. 1.4) che l’Ufficio AI avrebbe dovuto essere al corrente
dell’interruzione della formazione per ragioni mediche già dal mese di febbraio
2016.
In
conclusione, visto quanto sopra, giustamente con la decisione contestata
l’Ufficio AI ha tempestivamente chiesto al ricorrente la restituzione della
rendita completiva per la figlia __________ indebitamente percepita dal 1°
febbraio al 30 novembre 2016 per complessivi fr. 2'020.--, il cui importo risulta
essere corretto.
2.6. Riguardo
alla domanda di condono (cfr. consid. 1.4), rettamente l’Ufficio AI, in sede di
risposta, ha rilevato che “(…) per costante giurisprudenza, da parte
dell’UAl sarà possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della
crescita in giudicato formale delle decisione di restituzione, ritenuto che
solo in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente. (…)” (VI).
In
effetti, secondo la giurisprudenza, di regola, è possibile pronunciare una
decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della
decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è
stabilito definitivamente (vedi le STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010 consid.
3.1,8C_130/2008 dell'11 luglio 2008 consid. 3.2 e le STCA 32.2014.128 del 21
luglio 2015 consid. 2.4).
In
questo senso le argomentazioni sviluppate nel ricorso legate alla buona fede
nella percezione delle prestazioni versate indebitamente nonché alle gravi
difficoltà in cui verrebbe a trovarsi l’insorgente se fosse costretto a restituirle,
sono premature e non vanno quindi qui approfondite.
2.7. Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso
respinto.
Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato
la presenze sentenza, si pronunci sulla domanda di condono.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Considerandi
2.
Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato
la presente sentenza, si pronunci sulla domanda di condono.
3.
Le spese, per fr. 500.--,
sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti