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Decisione

32.2016.144

Domanda di restituzione della rendita completiva per figli versata indebitamente. Diritto di essere sentito. Dati i motivi per una revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA. Trasmissione atti all'Ufficio AI af

25 aprile 2017Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

il termine annuale del citato art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA, il credito da

risarcimento non è perento (in argomento vedi la STF 9C_663/2014 del 23 aprile

2015).

Va

qui rilevato che il suddetto termine di perenzione di un anno è rispettato

anche se si volesse ritenere (come sostenuto dall’insorgente con il ricorso;

cfr. consid. 1.4) che l’Ufficio AI avrebbe dovuto essere al corrente

dell’interruzione della formazione per ragioni mediche già dal mese di febbraio

2016.

In

conclusione, visto quanto sopra, giustamente con la decisione contestata

l’Ufficio AI ha tempestivamente chiesto al ricorrente la restituzione della

rendita completiva per la figlia __________ indebitamente percepita dal 1°

febbraio al 30 novembre 2016 per complessivi fr. 2'020.--, il cui importo risulta

essere corretto.

2.6. Riguardo

alla domanda di condono (cfr. consid. 1.4), rettamente l’Ufficio AI, in sede di

risposta, ha rilevato che “(…) per costante giurisprudenza, da parte

dell’UAl sarà possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della

crescita in giudicato formale delle decisione di restituzione, ritenuto che

solo in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente. (…)” (VI).

In

effetti, secondo la giurisprudenza, di regola, è possibile pronunciare una

decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente (vedi le STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010 consid.

3.1,8C_130/2008 dell'11 luglio 2008 consid. 3.2 e le STCA 32.2014.128 del 21

luglio 2015 consid. 2.4).

In

questo senso le argomentazioni sviluppate nel ricorso legate alla buona fede

nella percezione delle prestazioni versate indebitamente nonché alle gravi

difficoltà in cui verrebbe a trovarsi l’insorgente se fosse costretto a restituirle,

sono premature e non vanno quindi qui approfondite.

2.7. Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso

respinto.

Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato

la presenze sentenza, si pronunci sulla domanda di condono.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

Considerandi

2.

Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato

la presente sentenza, si pronunci sulla domanda di condono.

3.

Le spese, per fr. 500.--,

sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti