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Decisione

32.2016.145

Richiesta di una rendita AI respinta con conferma della perizia reumatologica e dell'inchiesta economica per indipendenti allestite dall'UAI

6 giugno 2017Italiano86 min

Source ti.ch

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (cfr. anche DTF 125 V 261

consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido.

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento

dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che

l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei

redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione

contestata.

In

ogni modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per

pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Secondo

la giurisprudenza per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza

l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio

della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al

momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA

I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G.,

I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag.

100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il

reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è

dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle

competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Per

quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76

consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica (Pratique

VSI 2002 pag. 68 consid. 3b;

DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid.

3b).

2.4. Va poi ricordato che, secondo

la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), nei

casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre

che la graduazione dell’invalidità avvenga ispirandosi al metodo specifico

applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI),

eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita in particolare nel caso

di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre

a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74

p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c;

DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento

nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.

121). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni

economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove

si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza

del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i

quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122

consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo

consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente

sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale

raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli

effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;

Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p.

213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione

della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente,

produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.

123 consid. 1a).

Se

si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato

ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale

secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere

stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in

particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

Secondo

giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone

con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno

dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in

maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b).

Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e

quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per

quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In

effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la

situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le

oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza l’allora TFA ha

stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire

in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;

DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.5. In concreto l’assicurato è

stato sottoposto ad una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________,

reumatologia FMH, il quale, dopo aver visitato il ricorrente in data 12 ottobre

2015, con referto del 26 ottobre 2015, dopo aver descritto l’anamnesi

familiare, sociale, sistemica, personale ed attuale, i dati soggettivi e la

constatazione oggettiva, ha posto la diagnosi di pertinenza reumatologica di

lisi istmica L5 con consecutiva spondilistesi L5/S1 (Meyerling grado II-III) e

stenosi foraminale con compressione della radice L5 bilateralmente,

compressione foraminale con compressione della radice L5; segni di

osteocondrosi con lieve anterolistesi di L3 su L4 di I° grado, protrusione

discale posteriore ad ampio raggio e la diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di lisi istmica L5 con consecutiva spondilolistesi L5/S1 (Meyerling

grado II-III) e stenosi foraminale con compressione della radice L5

bilateralmente e segni di osteocondrosi con lieve anterolistesi di L3 su L4 di

I° grado, protrusione discale posteriore ad ampio raggio (pag. da 155 a 159

incarto AI).

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro, il perito ha affermato:

" (…)

Nella sua ultima attività principale quale panettiere pasticciere,

in seguito ai limiti funzionali e di carico citati nell’allegato, dato che

questa attività implica la posizione eretta con sovente anteflessione e

sollevamento di carichi superiori a quelli attualmente possibili (capacità

ridotta a 5 kg e nulla oltre i 5 kg), giudico il paziente inabile al lavoro al

75%. Per salvaguardare la salute dell’assicurato è importante un’attività

lavorativa alternativa che non implichi la posizione eretta prolungata con

sollevamento di pesi.

Della capacità funzionale e del carico basate naturalmente sulla

nostra valutazione odierna, una volta che i dolori miglioreranno con un

eventuale intervento di stabilizzazione potrebbe diventare meno restrittiva.

Una ricollocazione adeguata alle attuali condizioni di salute e

alle risorse dell’assicurato è possibile, a condizione che questo lavoro gli

possa consentire di evitare il sollevamento di carichi (capacità ridotta a 5

kg) ed evitare l’ante-flessione e la rotazione del tronco. Giudico un

rendimento del 100%. Questa valutazione tiene unicamente conto delle patologie

di competenza reumatologica.

Per quanto riguarda i lavori domestici ritengo modulare

autonomamente i ritmi e i compiti del lavoro e giudico una IL del 20%.” (pag.

159 incarto AI)

Il

29 ottobre 2015 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato la

conclusione del SAM (pag. 164 incarto AI).

Il

30 novembre 2015 la dr.ssa med. __________, __________ dell’Ospedale __________

di __________, ha affermato che l’interessato “(…) da quando è diventato

sostituto panettiere e da quando deve caricare meno i pesi, ha un sollievo dei

suoi sintomi, riuscendo a svolgere le sue attività quotidiane in maniera

abbastanza regolare. Lavora ancora al 100% ma sollevando meno pesi” (pag.

175 incarto AI).

Il

27 settembre 2016 il dr. med. __________, “Facharzt für Neurochirurgie

speziell Wirbelsäulenchirurgie”, presso l’”__________”, dopo aver visitato

l’insorgente in data 26 settembre 2016, aver descritto l’anamnesi e i reperti

clinici e radiologici, ha affermato:

" (…)

Auch wenn ich denke dass eine Ischialgie links

vorliegt ist diese durch die Morphologie nicht ganz zu erklären. Es müsste eine

Femoralgie L4 durch die Kompression der L4 Nervenwurzel vorliegen. Es gibt aber

Innervationsvarianten so dass letzendlich bei fehlenden anderen Ursachen

insbesondere lokal am Knie diese schmerzen spinal bedingt sind. Die Beschwerden

sind rein belastungs- und bewegungsabhängig. Es bestehen morphologisch

schwerste Veränderungen an der LWS, so dass eine schwere Tätigkeit wie die des

Bäckers überhaupt nicht mehr in Frage kommt. Damit besteht eine 100%-ige Arbeitsunfähigkeit

für schwere Tätigkeiten. Ich kann mir vorstellen dass für eine leichte Tätigkeit

welche sicher nicht im Verkauf ist eine 50%-ige Arbeitsfähigkeit besteht. Dies

beurteile ich aus chirurgischer Sicht. Eine differenzierte Erfassung einzelner

Tätigkeiten ist natürlich im Rahmen meiner Sprechstunde nicht möglich. Auch

eine chirurgische Sanierung welche für den Patienten wohl nicht in Frage kommt

kann einen Wiedereinstieg in seine Tätigkeit als Bäcker wahrscheinlich nicht

ermöglichen. Es würde aber doch eine Verbesserung der Lebensqualität bringen.

Dies ist aber jetzt nicht Diskussionsthema. Ich hoffe mit den Angaben dem

Patienten weitergeholfen zu haben. (…)” (pag. 350-351 incarto AI)

L’11

ottobre 2016 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver visionato il citato

referto, ha affermato:

" (…)

La documentazione inviata dal rappresentante legale (valutazione

ortopedica del 9.2016) in fase di osservazioni al progetto non riporta

modificazioni significative rispetto alla valutazione peritale reumatologica

esperita in ottobre 2015 per quel che riguarda dati obbiettivi medici / clinici

funzionali e riferendosi ad anche Imaging radiologico del 2014; in essa ci si

esprime su esigibilità residuale in attività adeguate al 50% di esigibilità

(mentre il perito reumatologo del 10.2015 valutava l’esigibilità residuale

totale in attività adeguate).

Ricordo inoltre:

- Assenza

di nuovi accertamenti radiologici (dal 2014) e specialistici negli ultimi anni

(se non a fini assicurativi con unica consultazione a __________ dal dr. med. __________)

- Obbiettività

clinica funzionale analoga alle due visite (a distanza inoltre di praticamente

un anno e quindi indicatore di stabilità senza peggioramenti o necessità di

trattamenti nel tempo o da prevedere per il momento)

La discrepanza nella valutazione di esigibilità funzionale

residuale tra perito neutrale reumatologo e visita ortopedica a __________ su

mandato del medico curante e quindi da valutare di parte può venire

giustificata da questo motivo in diverso ruolo dei medici coinvolti.

Proposta

In conclusione non si ritiene attualmente presente documentazione

tale da motivare nuovi accertamenti medici ai fini amministrativi e si ritiene

ancora valida la valutazione riportata nel rapporto finale SMR del 29.10.2015.”

(pag. 360 incarto AI)

Il

5 dicembre 2016 il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina generale,

ha attestato che il ricorrente “a causa di dolori cronici necessita di una

medicazione antalgica giornaliera con Tramadolo 50mg una volta al giorno”

(doc. B).

Il

17 gennaio 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “di principio

l’assunzione di una capsula di Tramal 50 mg al giorno è compatibile con

un’attività lavorativa al 100%. In una prima fase di assunzione Tramal può p.

es. essere compromessa l’idoneità alla guida. Da notare che l’assicurato assume

da tempo Tramal (vedi perizia reumatologica di 10.2015). L’attuale dosaggio

risulta basso. Tramal può essere somministrato nella misura fino a 400 mg/al

giorno. Non è documentata nel presente caso una particolare intolleranza verso

il Tramal. Non vi è certificata inidoneità alla guida” (doc. VIII).

Il

31 gennaio 2017 il dr. med. __________ ha preso posizione sulle considerazioni

del medico SMR, rilevando:

" (…)

Concordo pienamente con il suo scritto che non è la capsula di

Tramal che porterà all’inabilità la lavoro del Sig. RI 1.

L’assunzione di questo farmaco anche se gli effetti secondari

possono essere molto variegati da persona a persona non è il problema è solo un

tentativo di compensare la sofferenza del paziente che presenta dei danni di

salute molto importanti.

Anche aumentando la dose del farmaco avrà forse un beneficio,

forse a discapito degli effetti secondari ma non avrà certamente una guarigione

o un miglioramento della capacità lavorativa.

Il contenzioso mi sembra piuttosto da vedere sulla decisione a mio

modo di vedere assolutamente iniqua della incapacità lavorativa attestata al

19% quando tutti i documenti presentati compresa una perizia di parte di un

Neurochirurgo di __________ attestano una inabilità superiore.” (doc. C)

2.6. Per costante giurisprudenza (cfr.

sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia

di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove

assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti,

deve confermare l’operato dell’UAI che, basandosi sulla perizia del 26 ottobre

2015 del dr. med. __________, FMH reumatologia, ha ritenuto l’insorgente

capace al lavoro al 100% in attività leggere e confacenti al suo stato di

salute con le limitazioni ivi descritte.

La valutazione peritale è

da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede. Il perito si è espresso

su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente

tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità

lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita

effettuata il 12 ottobre 2015.

Al referto va attribuita

piena forza probante.

Il ricorrente contesta la

perizia facendo capo alla valutazione del 27 settembre 2016 del dr. med. __________,

“Facharzt für Neurochirurgie speziell Wirbelsäulenchirurgie” attivo

presso l’”__________” e sostenendo che lo specialista __________ sarebbe meglio

in grado di determinare la capacità lavorativa del ricorrente, essendo

specialista in neurochirurgia e chirurgo della colonna vertebrale, a differenza

del perito incaricato dall’UAI che è specializzato in reumatologia.

A questo proposito va

rilevato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 pubblicata in RtiD

II-2010 a pag. 208, il TF ha già avuto modo di prendere posizione su una

censura simile, affermando:

" (…)

4.1 A sostegno della sua tesi, il ricorrente osserva

che non si tratta unicamente di statuire su due valutazioni mediche divergenti

(quelle dei medici incaricati dall'assicuratore malattia, da un lato, e quelle

dei medici curanti dall'altro), ma anche di considerare che il dott. F.________

è passato all'atto di un delicato intervento chirurgico che è riuscito e che

ora lo fa stare bene. Egli mette inoltre in dubbio il fatto che la Corte

cantonale si sia fondata sul parere di esperti competenti, in possesso dei

requisiti necessari. Sostiene al contrario che, essendo le ernie discali di

competenza di un neurochirurgo, la valutazione del caso non poteva essere

affidata a un reumatologo e a un chirurgo ortopedico.

4.2 Nella misura in cui contesta, per la prima volta

in sede federale, la competenza dei dott. G.________ e R.________, il

ricorrente fa (implicitamente) valere un motivo di ricusa per fondati motivi ai

sensi dell'art. 44 LPGA (cfr. Ueli Kieser, Arzt als

Gutachter, in Arztrecht in der Praxis, 2a ed. 2007, pag. 438; lo stesso,

ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, pag. 568, n. 18 all'art. 44).

Già solo per questo motivo, ci si potrebbe seriamente domandare se la censura,

che poteva senz'altro essere sollevata in sede cantonale, non sia contraria al

principio della buona fede, valido pure in ambito procedurale (DTF 130 III 66 consid. 4.3 pag. 75; 127 II 227 consid. 1b pag. 230; 121 I 30 consid. 5f pag. 38), e in particolare

all'obbligo incombente alle parti di invocare motivi di ricusazione non appena

ne abbiano conoscenza (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

I 193/05 del 7 settembre 2006, riassunta in RSAS 2007 pag. 61, consid. 3.5).

La questione può tuttavia rimanere indecisa in

quanto il primo giudice poteva validamente e senza arbitrio fondarsi sulle

valutazioni degli specialisti incaricati da [… omissis …] per statuire sul

merito. Basti a tal proposito rilevare che, come in altri settori specialistici

della medicina, i confini dell'area di competenza del neurologo, dell’ortopedico

e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale, dipendono dal

tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata. Per quanto concerne più

precisamente la problematica relativa all'ernia discale - comunque

convincentemente esclusa dai medici interpellati dall'opponente - va inoltre

precisato che essa non necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma

può anche essere di pertinenza ortopedica (cfr., alla voce ernia discale, La

grande enciclopedia medica UTET, 2007, VI vol., pag. 132), come del resto hanno

già (implicitamente) avuto modo di rilevare in altre occasioni le istanze

giudiziarie (in questo senso ad esempio sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 59/93 del 12 aprile 1994 consid. 2-4).

Per il resto, le sentenze cui rinvia il ricorrente

per dimostrare che la mancata specializzazione dei medici intervenuti

determinerebbe una palese violazione del principio dell'accertamento d'ufficio

dei fatti, riguardano accertamenti in ambito psichiatrico operati da medici non

specialisti della specifica disciplina e non sono manifestamente pertinenti

alla vertenza qui in esame. (…)”

Anche

in concreto, rilevato come l’interessato, conformemente alla giurisprudenza

(cfr. DTF 137 V 210), è stato preventivamente reso attento circa il nome del

perito e la necessità di un “esame medico reumatologico” in data 31

luglio 2015 (pag. 129 incarto AI) e non ha sollevato alcuna obiezione in merito

alla sua specializzazione nel termine assegnatogli, né ne ha chiesto la ricusa

(cfr. pag. 129 e seguenti incarto AI; cfr. anche certificato del 7 ottobre 2015

del dr. med. __________ [pag. 151 incarto AI], il quale, pur accennando al “disturbo

neurochirurgico”, non ha contestato la nomina del perito; cfr. anche la

risposta dell’UAI del 14 ottobre 2015 [pag. 153 incarto AI]), ci si potrebbe

chiedere se la sua censura non sia tardiva.

In

ogni caso, se è vero che il perito ha affermato che la sua valutazione tiene

unicamente conto delle patologie di competenza reumatologica (pag. 159 incarto

AI), dall’altra va evidenziato come le diagnosi su cui si basano il perito ed

il dr. med. __________ sono simili (“lisi istmica L5 con consecutiva

spondilistesi L5/S1 (Meyerling grado II-III) e stenosi foraminale con

compressione della radice L5 bilateralmente, compressione foraminale con

compressione della radice L5; segni di osteocondrosi con lieve anterolistesi di

L3 su L4 di I° grado, protrusione discale posteriore ad ampio raggio” (pag.

da 155 incarto AI) e “chronische rezidivierende Ischialgie links teilweise

L5 und S1 links; geringes Lumbalsyndrom bei isthmischer Spondylolisthese L2/3

und L4/5” (pag. 355 incarto AI) e che il perito, maggiormente preciso nelle

sue diagnosi, ha indicato che si tratta di “diagnosi di pertinenza

reumatologica” (pag. 158 incarto AI, punto 4).

Del resto, il medico SMR,

dr. med. __________, ha approfonditamente valutato il referto dello specialista

__________ (cfr. pag. 100 incarto AI), ed ha, giustamente, rilevato come,

malgrado il tempo trascorso (perizia del 26 ottobre 2015; visita a __________

del 26 settembre 2016), i referti oggettivi (medici e clinici funzionali) sono

rimasti stabili (pag. 356 incarto AI: “[…] LWS

ap/seitlich vom 26.09.2016: Im Vergleich zur Voruntersuchung von 2014 keine

wesentliche Befundverschelchterung, Oberkörperabweichung nach links,

Anterolisthese von L3 gegenüber L4, isthmische Spondylodese L4/5 bei Lyse L4

unter Berücksichtigung dass es zu einer Teilsakralisation von L5 gekommen ist”

Deutliche Diskusdegeneration”) e dunque la

valutazione del dr. med. __________ non fa stato di alcun peggioramento

dello stato di salute dell’interessato ma si esaurisce in una diversa

valutazione del medesimo stato valetudinario. Come evidenzia il dr. med. __________,

la discrepanza “può venire giustificata” dal “diverso ruolo dei

medici coinvolti”, ritenuto in particolare come il dr. med. __________ sia

stato incaricato dal medico curante, dr. med. __________, di effettuare l’esame

medico.

Al ricorrente va

ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti

(cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza

9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

A

nulla cambia la circostanza che il medico SMR nell’annotazione ha scritto “visita

ortopedica a __________”, allorché il dr. med. __________ è neurochirurgo e

specialista per la chirurgia vertebrale, trattandosi di una svista che non ha

alcuna incidenza sulla valutazione. Ciò trova conferma anche in una recente

sentenza federale,9C_762/2016 del 13 febbraio 2017, dove il TF ha affermato

che:

" 4.2.1. Konkret bemängelt der

Beschwerdeführer, der RAD-Bericht sei nicht beweiskräftig, weil dem RAD-Arzt

die notwendigen fachärztlichen Kenntnisse fehlten, um die Auswirkungen der

neuen Diagnosen auf die Arbeitsfähigkeit zu beurteilen, er überdies von falschen

Annahmen (falsche Jahresangabe bezüglich Begutachtung, unzutreffende Wiedergabe

der gutachtlichen Einschätzung der Arbeitsfähigkeit) ausgehe und seine

Einschätzung im Gegensatz zu derjenigen des Dr. med. C.________ nicht auf einer

klinischen Untersuchung beruhe.

Diese Rügen verfangen nicht. Zu den geltend

gemachten somatischen Diagnosen bzw. Befunden, aus welchen der Beschwerdeführer

eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes seit der Begutachtung ableiten

will, hat - wie die Vorinstanz zutreffend bemerkte - der RAD- Internist Dr.

med. D.________ nachvollziehbar und schlüssig Stellung genommen. Ihm oblag

dabei einzig die Beurteilung, ob aufgrund der neu eingereichten Berichte eine

massgebliche Verschlechterung des Gesundheitszustands seit der Begutachtung

ausgewiesen war bzw. ob weitere Abklärungen notwendig waren; hierzu bedurfte es

keiner klinischen Untersuchung. Auch ist im vorliegenden Fall nicht erkennbar,

weshalb der RAD-Arzt für diese Beurteilung nicht befähigt gewesen sein sollte.

Abweichende fachärztliche Aussagen namentlich zur Arbeitsfähigkeit, aufgrund

derer die fachärztlichen Aussagen im Gutachten hätten entkräftet werden können

(vgl. Urteil 9C_942/2008 vom 16. März 2009 E. 5.3), lagen

keine vor. Beim behandelnden Dr. med. C.________, dessen Berichte - so der

Beschwerdeführer - eine Verschlechterung der Halswirbelsäulen-Problematik

zeigten, handelt es sich um einen Allgemeinmediziner. Keine Einschätzung zur

Arbeitsfähigkeit enthält sodann der - erst nach Verfügungserlass datierende - Bericht

des Chirurgen Dr. med. E.________ vom 1. Juni 2016, soweit er überhaupt

Rückschlüsse auf die im Zeitpunkt des Abschlusses des Verwaltungsverfahrens

gegebene Situation erlaubt (Urteil 9C_136/2009 vom 10. August 2009 E. 2.5 mit

Hinweisen), was offen bleiben kann. Was den Vorwurf der falschen Annahmen

betrifft, geht aus dem RAD-Bericht ohne Weiteres hervor, dass sich Dr. med.

D.________ über die zeitlichen Abläufe im Klaren war - bei der unzutreffenden

Jahresangabe handelt es sich offensichtlich um einen Verschreiber - und er die

gutachtliche Einschätzung der Arbeitsfähigkeit korrekt wiedergegeben hat.”

Ne

segue che non vi è motivo per distanziarsi dalla perizia amministrativa.

Per quanto concerne invece

le valutazioni del medico curante, dr. med. __________, del 5 dicembre 2016

(doc. B) e del 31 gennaio 2017 (doc. C), il quale del resto è d’accordo con il

medico SMR, dr. med. __________, circa gli effetti del medicamento assunto dal

suo paziente (doc. C: “[…] concordo pienamente con il suo scritto che non è

la capsula di Tramal che porterà all’inabilità lavorativa del Sig. RI 1 […]”),

esse si esauriscono in una generica contestazione del grado d’invalidità

calcolato dall’UAI nel 19%, grado che tuttavia, come si vedrà meglio in

seguito, non va confuso con il grado d’incapacità lavorativa.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto questo TCA, sulla base della perizia del dr. med. __________,

deve di conseguenza concludere che l’insorgente in attività leggere e confacenti

al suo stato di salute è capace al lavoro al 100% con le limitazioni ivi

indicate.

2.8. L’assicurato contesta anche le

attività che sono state ritenute esigibili dal consulente professionale, e

meglio la vendita, l’addetto alla consegna di merce, l’addetto alla logistica.

Egli rileva come una prova pratica non sia mai stata eseguita e come sia

comprensibile la non disponibilità da lui espressa al cambiamento, non volendo abbandonare

la sua attività che svolge da ormai oltre 30 anni, per la quale sono stati

effettuati importanti investimenti e che rappresenta un’importante fonte di

sostentamento per tutta la famiglia composta anche dal coniuge e da 3 figli

minorenni agli studi. Essa è del resto l’unica attività svolta dal 1982. Il

ricorrente evidenzia poi come le attività pratico-manuali siano quelle che più

sollecitano il fisico e pertanto non possono essere esercitate tenuto conto

delle importanti limitazioni elencate nella perizia reumatologica. La

valutazione reumatologica, secondo il ricorrente, sarebbe inoltre in contrasto

con le attività suggerite dal CAP e confermate dal CIP. L’interessato passa poi

in rassegna le professioni proposte (addetto alla consegna di merce, addetto

alla logistica, venditore), indicando i motivi per i quali non sarebbero

esigibili.

2.9. Nel caso in esame la

consulente in integrazione professionale, nella valutazione dell’11 agosto 2016

(pag. 324 incarto AI), preso atto delle limitazioni funzionali (caricabilità

massima di 5 kg, alternanza della postura al bisogno, evitare l’ante-flessione

e rotazione del tronco), ritenuta ideale un’attività da svolgersi

principalmente in piedi, senza pesi o attività di forza che vada a sollecitare

la schiena, dopo aver esaminato il rapporto del centro d’accertamento

professionale di __________ del 4 agosto 2016 (pag. 316 e seguenti incarto AI),

ed aver rilevato che l’insorgente attualmente “si occupa della preparazione

degli impasti (attualmente più che altro supervisiona l’operato dei

collaboratori), svolge anche una parte di pratiche amministrative aiutato dalla

moglie (contabilità e fatture). Oltre a questo l’A. si occupa anche della

manutenzione dei furgoni. In caso di assenza dei fattorini l’A. si occuperebbe

anche della consegna del pane. L’orario di lavoro è compreso dalle 22.30 alle

7.30 ca.”, ha concluso che:

" (…)

Il periodo di osservazione ha messo in luce una

propensione per attività pratico-manuali e di movimento, meno per attività che

richiedono logica e ragionamento.

Il percorso è stato caratterizzato da un’evoluzione

limitata rispetto ad una proiezione professionale futura, l’A. è rimasto molto

focalizzato sulla sua attività d’indipendente e le difficoltà e implicazioni in

termini economici.

L’orientatore presente al Centro ha ravvisato delle

risorse che potrebbero essere valorizzate in un altro ambito professionale e ha

delineato alcune possibili settori professionali quali la vendita, la

logistica, la manutenzione o i trasporti.

Al termine del colloquio ho comunicato all’A. la

possibilità di svolgere un accertamento pratico nel settore della vendita (panettiere,

pasticciere) non lontano dal luogo di domicilio. L’A. ha però comunicato

nell’immediato di non essere disponibile nell’immediato (agosto e settembre) in

relazione alla sua attività.

L’A. è stato informato in merito a tale possibilità

e alla necessaria disponibilità da parte sua per poter intraprendere un nuovo

percorso. Al momento però non sembrano esserci i presupposti poiché l’A.

prosegue l’attività e ha degli obblighi verso i collaboratori. La sua attività

lavorativa permette il sostentamento della sua famiglia e questa è una delle

ragioni di maggiore preoccupazione rispetto al futuro.

(…)

Il periodo di accertamento ha confermato la buona

tenuta fisica e la capacità lavorativa completa in un’attività confacente allo

stato di salute attuale.

Sulla base degli elementi raccolti vi sono le

condizioni per attuare dei provvedimenti professionali.

Quale consulente si resta a disposizione rispetto

all’attuazione di provvedimenti in vista di una reintegrazione professionale

futura, così come discusso con l’A. in occasione del recente colloquio. (…)”

Il 21 ottobre 2016, in

sede di osservazioni al progetto di decisione, la consulente ha precisato:

" (…)

Secondo quanto emerso a __________ i possibili

ambiti professionali individuali risultano compatibili con le limitazioni

funzionali indicati in sede medica e questo sia per l’attività quale addetto

alla consegna di merce, sia per l’addetto alla logistica, sia per il settore

della vendita (resta inteso per merce leggera tenuto conto della caricabilità

ridotta). È stata presa in considerazione anche quale attività possibile quella

di addetto alla consegna di merce leggera che reputo idonea se non prevede

tratte troppo lunghe che costringano il sig. RI 1 a restare seduto per troppo

tempo, con la possibilità di alzarsi. Per contro l’attività di camionista, che

prevede il trascorrere la maggior parte del tempo seduto, non la reputo

indicata.

Inoltre osservo come il sig. RI 1 sia stato scettico

e refrattario sin dall’inizio rispetto alle proposte scaturite a __________

legate a cambiamento di attività. Questo si è evidenziato in particolar modo

durante il percorso svolto a __________ nel corso del quale ha manifestato poco

coinvolgimento e propositività mantenendo un’attitudine passiva nella

riflessione e discussione rispetto ad un possibile orientamento professionale

futuro.

Il rappresentante legale osserva che delle prove

pratiche non sono state eseguite. In realtà le proposte che sono scaturite a __________

risultano da un periodo di osservazione pratica generale (non svolti in un

settore specifico).

La fase successiva all’accertamento prevedeva

infatti un periodo di pratica professionale nel settore professionale

individuato. Al sig. RI 1, al termine dell’accertamento, è stata indicata la

Considerandi

possibilità di svolgere un periodo di pratica nel settore della vendita. Tale

proposta è stata formulata anche nel progetto di decisione emesso lo scorso

12.8.2016

ma non si è avuto nessun seguito. Pertanto, senza la disponibilità da

parte del sig. RI 1, ulteriori accertamenti pratici non hanno potuto essere

messi in atto e per tale motivo non ritengo sia plausibile contestarli a priori

da parte del rappresentante legale.” (pag. 363 incarto AI)

2.10

Va

innanzitutto rammentato che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato

del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta

implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità

dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in

una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276

consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer

1995.

no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare

in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il

TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza,

l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue

capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR

1995.

UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno,

un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo

è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di

mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella

contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Il TF ed il TCA hanno già

avuto modo di confermare la possibilità di svolgere attività leggere in

maniera completa per persone che presentavano limitazioni importanti.

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività

leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti

di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit

funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione

attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo

fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in

corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il

medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle

attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di

sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.

Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi

solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro

accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

È pure stato dichiarato in

grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività

adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in

mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una

funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a

livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da

risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38

del 3 marzo 2005).

È poi stato ritenuto

completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco

implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di

professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad

entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo

(riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle;

STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).

Con un giudizio I 27/06 e

U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Con sentenza 8C_451/2016

del 17 ottobre 2016, pubblicata in SVR 3/2017, IV Nr. 20, pag. 53, il TF ha

stabilito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono possibilità di

occupazione sufficientemente realistiche per persone ritenute funzionalmente

monche di un braccio e che possono ancore eseguire soltanto lavori leggeri

(consid. 5.1).

In concreto questo

Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro,

anche se si volesse, per pura ipotesi di lavoro, non ritenere esigibili le

professioni citate dalla consulente in integrazione, esistano delle

occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente,

nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in

maniera completa (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2

e seguenti).

Del resto questo Tribunale

ritiene che pure le professioni di addetto alla consegna di merce, di addetto

alla logistica e nel settore della vendita sarebbero esigibili. A proposito

della circostanza che il dr. med. __________ ha sostenuto che quest’ultima

professione non sarebbe esigibile, va rilevato che per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4

pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Ne

segue che spetta al consulente in integrazione professionale, come avvenuto in

concreto indicare quali professioni sono concretamente esigibili.

Ora, il consulente in

integrazione ha potuto accertare come tutte e tre le professioni citate sono

compatibili con le limitazioni funzionali indicate in sede medica (pag. 362

incarto AI).

Del resto, come si vedrà

in seguito nell’ambito del raffronto dei redditi, anche se si volesse ritenere,

per pura ipotesi di lavoro, che esse non sono esigibili e che dunque, sempre

per pura ipotesi di lavoro, occorra ridurre di un ulteriore 5% il salario da

invalido come richiesto dall’insorgente a causa del ventaglio ristretto delle

professioni esigibili, l’interessato non avrebbe comunque diritto ad alcuna

rendita.

2.11

Quanto alla circostanza che l’insorgente

non intende abbandonare la sua attività, l’unica esercitata dal 1982, per la

quale sono stati effettuati importanti investimenti e che rappresenta

un’importante fonte di sostentamento per tutta la famiglia composta anche dal

coniuge e da 3 figli minorenni agli studi, basti qui rilevare che

all’interessato, ancora relativamente giovane, essendo nato nel 1967, incombe

l’obbligo di ridurre il danno e può di conseguenza essergli imposto, oltre che

di cambiare attività, anche di svolgere un’attività dipendente in luogo di

quella indipendente esercitata finora.

Con sentenza

9C_924/2011 del 3 luglio 2012, a proposito di un garagista indipendente

dall’inizio degli anni 1990, capace al lavoro al 50% sia nella precedente

attività che in attività confacenti al suo stato di salute (grado poi aumentato

al 70%), il TF ha rammentato che nell’ambito dell’assicurazione invalidità vige

il principio generale secondo il quale una persona invalida deve, prima di

domandare prestazioni, intraprendere tutto quanto gli è possibile per attenuare

le conseguenze della sua invalidità. Per questo motivo un assicurato non ha

diritto ad una rendita quando è capace, cambiando professione, di ottenere un

reddito escludente un’invalidità che gli darebbe il diritto ad una rendita. Ciò va esaminato alla luce delle circostanze oggettive e soggettive del

caso di specie (“5.2 Au vu des arguments du recourant, il convient cependant

d'examiner si le Tribunal fédéral doit s'écarter des constatations faites par

la juridiction cantonale sur l'exigibilité d'un changement de profession de la

part du recourant ou du raisonnement suivi par celle-ci, dans les limites de

son pouvoir d'examen (cf. consid. 1 supra). 5.2.1 Dans le domaine de

l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon

lequel une personne invalide doit, avant de requérir des prestations,

entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre

d'elle pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité;

c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure,

au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité

ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de

l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente

que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage

s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir

si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de

l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113

V 22 consid. 4a p. 28 et les références) »).

Tra le

circostanze soggettive vi sono la capacità lavorativa residua o i fattori

personali come l’età e la situazione professionale concreta. Fra le circostanze oggettive vi sono l’esistenza del mercato

equilibrato del lavoro e la durata prevedibile del rapporto di lavoro (“Par

circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la

capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que

l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de

domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en

compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des

rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral 9C_540/2011 du 15 mars 2012

consid. 3.2 et les arrêts cités, destiné à la publication, et 9C_578/2009 du 29

décembre 2009 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, plus la mise à

contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à

l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par

exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage

conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession

entièrement nouvelle (ATF 113 V 22 consid. 4d p. 32 et les références citées; arrêt

du Tribunal fédéral 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.3

et les références citées). »).

Nel caso

giudicato dal TF l’interessato, per diminuire il danno, avrebbe dovuto cambiare

lavoro, guadagnando un importo superiore. Disponendo di una capacità di lavoro

residua del 70% poteva esercitare altre attività come quella di gestore della

logistica, nel commercio al dettaglio o come ricezionista di un garage.

Inoltre, avendo 53 anni al momento in cui la questione dell’esigibilità si è

posta, il ricorrente non aveva ancora raggiunto la soglia a partire dalla quale

la giurisprudenza considera generalmente che non esiste più alcuna possibilità

reale di sfruttare la capacità residua di lavoro in un mercato equilibrato (“5.2.2

En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que le revenu d'invalide que le

recourant aurait été en mesure de réaliser était plus élevé que celui perçu

dans son métier de garagiste. Contrairement à ce

que soutient ce dernier, une augmentation notable du revenu d'invalide auquel

il pourrait prétendre en cas de changement de profession n'est pas exigé. En

effet, pour diminuer son dommage, il suffit, au sens de la jurisprudence sus

exposée (consid. 5.2.1 supra), qu'un assuré puisse réaliser, dans une activité

adaptée, un revenu d'invalide supérieur à celui provenant de la poursuite de

son métier.

Par

ailleurs, les premiers juges ont constaté que la poursuite de l'entreprise du

recourant était menacée à terme et que la liquidation de cette dernière se

ferait sans difficulté, celle-ci n'ayant que très peu d'actifs. Ces

constatations ne sont pas remises en cause par le recourant. N'étant pas

manifestement inexactes, elles lient par conséquent le Tribunal fédéral (cf.

consid. 1 supra). Compte tenu des circonstances ainsi constatées, on peut

raisonnablement attendre du recourant qu'il change de profession pour diminuer

son dommage puisque sa demi-rente d'invalidité s'en verrait réduite. En effet,

en exerçant une activité salariée (voir consid. 5.2.3 infra), celui-ci serait

en mesure d'augmenter sa capacité de gain de telle sorte que seul le droit à un

quart de rente lui serait ouvert.

5.2.3

Les

autres arguments avancés par le recourant ne sont pas plus pertinents. Les

juges cantonaux ont constaté qu'il disposait d'une capacité résiduelle de travail

de 70 % et qu'il pouvait l'exercer dans une activité adaptée comme celle de

gestionnaire en logistique ou de commerce de détail ou encore comme

réceptionniste dans un garage. Il existe ainsi une large palette d'activités au

profit desquelles celui-ci peut mettre à disposition sa capacité résiduelle de

travail qui est relativement importante. Le recourant ne conteste pas que ce

genre d'activité est compatible avec son état de santé. De plus, sa capacité

résiduelle de travail fixée à 70 % tient déjà compte de ses problèmes de santé

et n'est pas de nature à l'empêcher de trouver une telle activité sur un marché

du travail équilibré. En effet, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu

d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux

conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il

pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail

lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre

(ATF 110 V 276 consid. 4b; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 332; cf. ATF 130 V 346 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2010

du 15 mars 2011 consid. 5 et les arrêts cités). Au demeurant, âgé de 53 ans au

moment où la question de l'exigibilité d'un changement de profession se posait,

le recourant n'avait de loin pas atteint le seuil à partir duquel la

jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité

réaliste d'exploiter la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail

supposé équilibré (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2010

du 15 mars 2011 consid. 6.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, on ne voit pas

en quoi l'argument selon lequel il s'est constitué une clientèle fidèle

l'entraverait pour trouver un nouveau travail. »).

Cfr. anche la sentenza 9C_501/2009 del 12 maggio 2010 relativa ad un

assicurato che aveva ottenuto il diploma d’ingegnere all’estero e che, arrivato

in Svizzera nel 1979, aveva esercitato diverse attività, tra le quali quella di

autista per cinque anni e che dal 1988 ha lavorato come indipendente nel ramo della ristorazione (specializzato nella cucina orientale). Il TF al consid. 3 ha evidenziato:

" L'intimé a mis un terme à son activité lucrative indépendante en juin

2005, invoquant des problèmes de santé. La cessation

de cette activité justifie de procéder à une révision du droit à la demi-rente

d'invalidité, en vertu de l'art. 17 LPGA. En effet, comme les champs

d'activités professionnels comparés ont disparu, la méthode extraordinaire

d'évaluation qui tenait compte de la réalité concrète de l'activité de traiteur

indépendant n'a plus de fondement.

Le degré de l'invalidité doit

ainsi être revu et déterminé désormais selon la méthode générale de comparaison

des revenus, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.”

Va segnalata anche la sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009,

pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, inerente un agricoltore indipendente. In

quel caso il TF ad un assicurato 57enne al momento della decisione litigiosa,

incapace al lavoro al 50% sia nella sua precedente attività che in attività

confacenti al suo stato di salute, ha riconosciuto la mezza rendita, rilevando

tuttavia che si trattava di un caso limite, relativo ad un agricoltore

indipendente che non possedeva alcuna esperienza professionale in un altro

ambito e che faceva fatica a comprendere e ad adattarsi alle esigenze dei

mutamenti strutturali in corso nell’agricoltura.

L’Alta Corte ha rilevato:

" 4.3.1 Selon les constatations du Tribunal cantonal, qui lient le

Tribunal fédéral (cf. supra consid. 1 et 3),

l'intimé dispose d'une capacité résiduelle de travail attestée médicalement de

50.

% qu'il peut exploiter aussi bien dans son activité habituelle d'agriculteur

que dans toute autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans la

première hypothèse, l'intimé peut prétendre à l'octroi d'une demi-rente

d'invalidité, tandis que dans la seconde hypothèse il n'aurait droit, compte

tenu du revenu qu'il pourrait raisonnablement réaliser dans une activité

adaptée (calculé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête

suisse sur la structure des salaires), qu'à l'allocation d'un quart de rente.

4.3.2

C'est à la lumière des circonstances concrètes

de la présente affaire qu'il convient d'examiner si l'intimé peut être tenu de

mettre fin à son activité indépendante d'agriculteur au profit d'une activité

salariée plus lucrative.

En premier lieu, il convient de constater que

l'intimé n'a pas véritablement mis en oeuvre, pour peu que cela soit objectivement

possible dans une entreprise agricole du type et de la

taille de celle de l'intimé, de mesures tendant à adapter son activité à ses

capacités résiduelles. Il ressort de l'enquête économique établie dans le cadre

de l'instruction du dossier - dont les constatations principales ont été

reprises dans le jugement attaqué - que l'intimé se limite désormais à

accomplir les tâches d'exploitation qui sont encore à sa portée sur le plan

physique et qu'il est désormais suppléé par son fils pour les autres travaux.

D'un point de vue objectif, rien ne fait obstacle à ce que

l'intimé change d'activité professionnelle. Âgé de 57 ans au moment de la

décision litigieuse, l'intimé n'avait pas atteint l'âge à partir duquel la

jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité

réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché

de l'emploi supposé équilibré (cf. arrêts 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid.

4.2

,9C_437/2008 du 19 mai 2009 consid. 4 et I 819/04 du 27 mai 2005 consid.

2.2

et les références). Il ne semble par ailleurs pas que le choix de postes de

travail exigibles soit si limité qu'il rende très incertaine la possibilité de

trouver un emploi dans un lieu proche de son domicile.

Cela étant, l'intimé ne semble posséder aucune expérience

professionnelle dans un domaine économique autre que celui dans lequel il

oeuvre actuellement. L'exercice d'une nouvelle activité adaptée aux limitations

fonctionnelles l'affectant impliquerait, en tout état de cause, une reconversion

professionnelle. Dans les faits, le passage du statut d'agriculteur indépendant

à celui de salarié constitue une profonde remise en question

socio-professionnelle, qui présuppose des facultés d'adaptation considérables

d'un point de vue subjectif. L'enquête économique a mis en évidence que

l'intimé peinait à comprendre et à s'adapter aux exigences liées à la mutation

structurelle actuellement en cours dans l'agriculture. Au regard de son âge et

de son état d'esprit, il apparaît douteux que l'intimé soit en mesure de

s'intégrer dans une démarche personnelle de remise en question professionnelle.

On relèvera pour finir que les perspectives de revenu offertes par

un changement d'activité ne sont que légèrement plus élevées par rapport au

revenu que l'intimé serait en mesure d'obtenir dans le cadre de son activité

agricole. Même si son exploitation agricole est très probablement condamnée à

disparaître à plus ou moins brève échéance, il paraît difficile dans ces

conditions d'exiger de l'intimé, eu égard à l'attachement subjectif et

personnel qui le lie à son entreprise, qu'il l'abandonne pour se lancer dans la

recherche aléatoire d'un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles.

4.3.3

Au vu de l'ensemble des circonstances,

aussi bien favorables que défavorables, et même si la présente affaire doit

assurément être regardée comme un cas limite, il convient d'admettre que le

Tribunal cantonal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant

qu'il ne pouvait être exigé de l'intimé qu'il change d'activité afin de

réaliser un revenu excluant le droit à une demi-rente d'invalidité.”

In concreto l’interessato è nato nel 1967, per cui, da un punto di

vista oggettivo nulla osta ad un cambiamento dell’attività lavorativa giacché

l’insorgente non ha ancora raggiunto l’età a partire dalla quale la

giurisprudenza considera generalmente che non esistono possibilità per

valorizzare la capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro ritenuto

equilibrato. Inoltre, i posti di lavoro esigibili non sono così limitati da

rendere incerta la possibilità di trovare un’occupazione in un luogo prossimo

al domicilio del ricorrente che vive in una zona densamente popolata e con

numerosi posti di lavoro (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009,

pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2; nonché la già citata sentenza

9C_924/2011 del 3 luglio 2012).

L’interessato

inoltre è già stato confrontato, almeno una volta, al passaggio da attività

dipendente ad attività indipendente, poiché dopo l’apprendistato ha lavorato

dal 1987 al 1989 per la __________ di __________, per poi lavorare come

indipendente e fondare nel corso del mese di novembre 2008 la ____________________.

Egli inoltre, come emerge dagli atti, ha continuato, seppur in maniera

saltuaria, a collaborare all’interno della propria panetteria, modificando le

proprie mansioni.

L’assicurato,

nel corso degli anni, è dunque stato capace ad adattarsi alle nuove situazioni

che si sono create e non emerge che non sia capace di comprendere e di

adattarsi alle mutate esigenze economiche e si trova di conseguenza in una

situazione ben differente rispetto a quella accertata nella sentenza

9C_578/2009 del 29 dicembre 2009 (“L'enquête économique a mis en évidence

que l'intimé peinait à comprendre et à s'adapter aux exigences liées à la

mutation structurelle actuellement en cours dans l'agriculture. Au

regard de son âge et de son état d'esprit, il apparaît douteux que l'intimé

soit en mesure de s'intégrer dans une démarche personnelle de remise en

question professionnelle. » ; cfr. anche la valutazione del 4

agosto 2016 del CAP [pag. 315 e seguenti incarto AI], da cui emergono, seppur

tra alcune difficoltà [cfr. in particolare pag. 321], risorse per potersi

reintegrare nel mondo del lavoro [pag. 322 : « […] qualora entrasse

nell’ottica del cambiamento, dispone di risorse interessanti ai fini di una

redifinizione professionale (senso del lavoro, serietà, impegno, competenze

manuali – non fini e di precisione […] » ; cfr. anche pag. 325).

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che l’UAI ha stabilito che

l’insorgente deve cambiare professione per ridurre il danno e segnatamente

svolgere un’attività dipendente dove può meglio sfruttare la sua capacità

lavorativa residua.

2.12

L’interessato

contesta infine le conclusioni dell’inchiesta per indipendenti del 4

aprile 2016 (pag. 214 incarto AI). Egli rileva che gli utili aziendali hanno

registrato un progressivo aumento e un picco in rialzo proprio nel 2014, anno

in cui si è assistito ad un aumento della produttività a causa della chiusura

di un panificio in zona e della conseguente acquisizione di parte dei clienti

da parte della sua azienda (cfr. anche pag. 139 e seguenti incarto AI).

Inoltre, proprio nel 2014 si è ammalato ed ha dovuto aumentare il personale

della sua azienda per poter far fronte da una parte ad una mole di lavoro

sempre maggiore e dall’altra ad una diminuzione del suo rendimento. Ciò ha causato

un aumento dei costi.

Secondo il ricorrente le

entrate sarebbero state maggiori, e verosimilmente sarebbero aumentate ancora

negli anni a venire, se lo stato di salute non fosse stato compromesso. Se non

si fosse ammalato avrebbe inoltre potuto far fronte con la propria forza

lavorativa all’aumento della produzione, limitando i costi aggiuntivi. Egli

avrebbe pure aumentato il proprio salario, essendoci un accrescimento

dell’attività e dell’utile aziendale. A questo proposito evidenzia che malgrado

avesse costatato una crescita dell’utile aziendale, per un agire prudenziale

non ha provveduto immediatamente ad aumentare proporzionalmente a questa

crescita anche il proprio salario. Lo avrebbe fatto l’anno seguente, una volta

chiusa la contabilità e dopo aver potuto raffrontare i bilanci. Ciò non è

accaduto, vista l’intervenuta malattia, la quale ha in parte bloccato o

perlomeno rallentato il positivo corso degli eventi.

Per cui la media degli

anni dal 2009 al 2013 non rispecchierebbe la reale situazione dell’azienda.

L’interessato contesta anche

la successiva presa di posizione della consulente in sede di osservazioni al

progetto di decisione e sostiene che è possibile provare senza ombra di dubbio

un andamento di costante crescita dell’azienda e un notevole aumento dell’utile

dal 2013 e soprattutto dal 2014. Infine l’insorgente critica l’attribuzione di

1/3 degli utili alla moglie, poiché non corrisponderebbe alla realtà, ritenuto

come ella svolge già un’attività lavorativa da dipendente a tempo parziale al

di fuori della propria panetteria-pasticcieria ed avendo anche tre figli minori

di cui occuparsi, non è credibile quantificare in 1/3 la sua presenza in

azienda. Ella si occupa prevalentemente della fatturazione una volta al mese e

del controllo dei pagamenti, ritenuto che dell’allestimento della contabilità

se ne occupa una fiduciaria.

2.12.1

A

quest’ultimo proposito la consulente ha affermato che:

" (…)

Il reddito senza invalidità, nel caso

dell’assicurato, è frutto di due componenti, il salario e l’utile aziendale; in

occasione della valutazione ho preso atto da una parte del salario che l’assicurato

si è attribuito in funzione del lavoro eseguito, dall’altra degli utili

conseguiti nell’esercizio dell’attività. Così facendo, peraltro, ho tenuto

conto del lavoro svolto effettivamente dai coniugi __________ in seno

all’azienda, attribuendo alla moglie unicamente un/terzo degli utili nonostante

sia proprietaria del 50% del capitale.

Per quel che concerne eventuali proiezioni di

guadagno per gli anni a venire, non ci sono elementi che li sostengano e

quantifichino; certamente non può essere preso a riferimento il primo anno di

malattia (bisognerebbe guardare ad un tempo più lungo) per valutare e

quantificare una capacità di guadagno maggiore.” (pag. 347 incarto AI)

Questo TCA non ha motivo

per annullare la ripartizione dell’utile aziendale stabilito dalla consulente

nell’ambito dell’accertamento d’inchiesta per l’attività professionale

indipendente.

La moglie dell’insorgente

detiene il 50% del capitale della società a garanzia limitata ed è socia e

gerente con diritto di firma individuale dell’azienda (pag. 215 incarto AI).

Dall’inchiesta emerge inoltre che l’interessata, presente al momento del

colloquio (pag. 219 incarto AI), ha spiegato di controllare le entrate della

società ogni 2-3 giorni ed ha precisato che per il proprio ruolo amministrativo,

peraltro non remunerato, ha quantificato un tempo di lavoro corrispondente ad

un normale 50%. Ella ha così descritto le mansioni in seno alla società: “il

martedì tutto il giorno e il mercoledì mattina sono giorni “fissi” in cui

settimanalmente effettua i controlli dei pagamenti; ad essi si aggiungono le 8

ore per la fatturazione oltre alle registrazioni delle entrate ed uscite che

esegue sul Banana. Nel complesso ritiene che per tutto l’impegno impieghi circa

20.

ore alla settimana.” È lei infatti che tiene la contabilità della

società e solo per la preparazione di conto economico e bilancio si rivolge ad

una fiduciaria una volta l’anno: questo con lo scopo di tenere bassi i costi

(pag. 219 incarto AI). Il 24 aprile 2015 il medesimo ricorrente aveva

quantificato in 16 ore alla settimana senza stipendio il lavoro svolto dalla

moglie (pag. 83 incarto AI).

La consulente ha

correttamente rilevato che in considerazione del fatto che si tratta di

un’attività a conduzione famigliare, tenuto conto delle dichiarazioni della

moglie che ha quantificato in modo dettagliato e circostanziato il proprio

impegno, le prestazioni effettuate vanno tenute in considerazione proporzionalmente

ai benefici aziendali; è infatti innegabile che anche la moglie dell’assicurato

concorra ad aumentare i benefici e al tempo stesso a diminuirne i costi

aziendali. E’ vero che l’interessata esercita pure un’attività di carattere

dipendente, ma essa si svolge nella misura di 2 mezze giornate alla settimana

presso uno studio medico (pag. 145 incarto AI). Ciò che, pur prendendo in

considerazione la necessità di cura dei tre figli, nati nel 1999, 2001 e 2005 e

dunque relativamente grandi, non le impedisce di occuparsi in maniera

importante della ditta di famiglia. Alla luce di quanto sopra, l’attribuzione

di un terzo degli utili aziendali alla moglie dell’insorgente va confermata.

Questo

Tribunale non ha pertanto alcun motivo per mettere in discussione le risultanze

dell’inchiesta economica (sul valore probante di tali inchieste, cfr. STF

9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; DTF 128 V 93; STCA 32.2005.197 del

6.

settembre 2006).

A

questo proposito va del resto rammentato che, in linea di massima e senza

valide ragioni, non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste

effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati e un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

2.12.2

L’insorgente contesta poi il

reddito da valido (fr. 73'533) preso in considerazione dall’UAI che ha eseguito

la media degli esercizi dal 2009 (anno subito successivo alla fondazione della

sagl) al 2013 (anno precedente l’insorgere del danno alla salute) dell’azienda.

Con sentenza

I 686/03 del 29 ottobre 2004 l’Alta Corte ha ricordato che la giurisprudenza

ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre

esercizi (si veda in proposito sentenza del 17 dicembre 1998 in re G., I

304/98, consid. 3a, pubblicata in AJP

1999.

pag. 484).

In una

sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008, a proposito del reddito da valido di un consulente assicurativo che aveva conosciuto delle forti variazioni annuali

del proprio salario il TF non ha censurato la presa in considerazione, da parte

dell’autorità inferiore, della media del reddito conseguito dall’assicurato

negli ultimi tre anni (“Wegen starker Lohnschwankungen von Jahr zu

Jahr stellte das kantonale Gericht zur Bemessung des Valideneinkommens auf den

Durchschnittsverdienst der letzten drei Jahre vor Eintritt des

Gesundheitsschadens ab. Als Bezugsgrösse wählte es die im Individuellen Konto

der gemeldenten beitragspflichtigen Einkommen (Art. 30ter Abs. 1 AHVG und Art.

135.

ff. AHVV) ausgewiesenen, vom Arbeitgeber bestätigten Lohnsummen“), ma

ha rinviato la causa all’autorità inferiore per una determinazione più precisa

del salario percepito dopo ulteriori accertamenti in ambito fiscale. In

sostanza l’Alta Corte ha stabilito che se da una parte il reddito da valido

può, di principio, essere evinto dalle registrazioni figuranti nel conto

individuale della persona assicurata, a quest’ultima non può essere impedito di

comprovare che il reddito ivi registrato non corrisponde a quello

effettivamente conseguito.

Con sentenza 8C_626/2011 del 29 marzo 2012, in un caso di un assicurato attivo quale indipendente nell’ambito della pulizia, il cui reddito

è variato notevolmente nel corso degli anni, il TF ha affermato che nel preciso

caso di specie, alla luce delle notevoli variazioni del reddito, non andava

presa in considerazione la media degli introiti degli ultimi tre anni, ma degli

ultimi 12.

Con

sentenza 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, il TF ha giudicato il caso di

un’assicurata che aveva percepito nel corso dell’ultimo anno in cui ha svolto

un’attività dipendente (1999), prima di avere problemi di salute, un reddito

nettamente superiore rispetto a quello conseguito negli anni precedenti. L’Alta

Corte ha tutelato la decisione dei giudici cantonali che avevano preso in

considerazione, quale reddito da valido, la media degli ultimi 3 anni (dal 1997

al 1999), affermando al consid. 4.1 quanto segue:

" Avant d'examiner l'unique grief du recourant, qui s'en prend à

l'abattement opéré par les premiers juges sur le revenu avec invalidité

résultant des statistiques ESS, il convient de se pencher sur l'argumentation

de l'intimée relative au revenu sans invalidité. L'assurée reproche à la

juridiction cantonale de ne pas s'être référée au salaire obtenu pendant la

seule année 1999, mais sur la moyenne des salaires réalisés entre 1997 et 1999

dans son ancienne activité d'employée de bureau. Son grief, qui relève d'une

critique des règles sur la manière de déterminer le revenu sans invalidité et

donc d'une question de droit (cf. art. 106 al. 1 LTF), est mal fondé.

Il ressort en effet des constatations de la

juridiction cantonale que l'intimée a obtenu en 1999 un revenu nettement plus

élevé que ceux réalisés les années précédentes, alors qu'elle a travaillé

auprès du même employeur jusqu'à la fin de cette année-là. Ainsi, son salaire

avait évolué de la manière suivante: 49'140 fr. (1995), 54'833 fr. (1996), 57'486

fr. (1997), 56'110 fr. (1998) et 69'651 fr. (1999). Dans un tel cas, lorsque le

dernier salaire obtenu par l'assuré avant la survenance de l'invalidité est

nettement plus élevé que les revenus obtenus jusqu'alors, il ne peut servir de

référence pour le revenu sans invalidité que s'il est établi, selon la

vraisemblance prépondérante, que l'assuré aurait continué à réaliser un tel

salaire (arrêt 9C_5/2009 du 16 juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58

p. 181). L'intimée ne fait valoir aucun argument qui permettrait de considérer

qu'elle aurait continué à gagner un salaire ayant subi une augmentation majeure

par rapport à celles accordées les années précédentes et d'établir que cette

majoration n'était pas due, comme on peut le penser, à la fin des rapports de

travail. La juridiction cantonale était donc en droit de ne pas se référer

uniquement au dernier salaire obtenu en 1999, mais de déterminer le revenu sans

invalidité à l'aide d'une moyenne des salaires obtenus dans les trois années

précédentes.”

2.12.3

In

concreto la consulente dell’UAI ha preso in considerazione la media dei salari

e della quota degli utili conseguiti dal ricorrente dal 2009 al 2013, per un

importo di fr. 73'533, così composto: fr. 78’773 nel 2009 (salario lordo di fr.

78'000), fr. 78'656 nel 2010 (salario lordo di fr. 78'000), fr. 71’970 nel 2011

(salario lordo di fr. 70'000), fr. 68'130 nel 2012 (salario lordo di fr.

66'000), fr. 70'136 nel 2013 (salario lordo di fr. 66'000).

Interpellato dall’UAI

circa il motivo della riduzione del salario dal 2009 al 2013 (circa il 15%),

l’interessato ha affermato che “probabilmente è dovuto ad un calo del lavoro”

(pag. 139 incarto AI).

Egli ha poi evidenziato

che verso la fine del 2013 il lavoro ha comunque avuto un incremento a causa della

chiusura di una __________ a __________ (pag. 139 incarto AI; cfr. anche pag.

84.

incarto AI: “[…] ho avuto un buona aumento di lavoro che stagnava da anni

[…]”).

Tuttavia, il medesimo

insorgente nell’inchiesta per l’attività indipendente svoltasi il 16 marzo 2016

ha precisato che se è vero che il lavoro è inizialmente aumentato, “ed è per

questa ragione che è stato assunto __________, mentre __________ è “tornato a

fare il panettiere” (per un certo periodo infatti, aveva assunto il ruolo di

fattorino)”, d’altra parte “tuttavia alla fine del 2015 il lavoro è di

nuovo diminuito, il che ha imposto la riduzione dell’attività dei fattorini”

(pag. 216 incarto AI).

Per

cui, come tutte le attività indipendenti, anche quella dell’insorgente è

soggetta alla normale fluttuazione della clientela, alla situazione economica,

alla presenza o meno di attività concorrenti.

Nel caso di

specie, prendendo come termine di paragone la media del reddito conseguito

dall’insorgente dal 2009 (anno successivo alla fondazione della sagl __________)

al 2013 (anno antecedente l’insorgere del danno alla salute), l’UAI ha agito

conformemente alla giurisprudenza. Tanto più che il reddito ha cominciato a

diminuire già prima del danno alla salute (nel 2009 ha conseguito un salario lordo

di fr. 78'000 ed una quota di utile di fr. 773, mentre nel 2013 il salario

lordo ammontava a fr. 66'000 e la quota di utile a fr. 4'136) e di conseguenza

prendendo in considerazione anche gli anni dal 2009 al 2010 e non solo l’ultimo

reddito conseguito prima del 2014 il salario da valido è maggiormente

favorevole all’interessato. Del resto, come emerge dall’inchiesta eseguita il

16.

marzo 2016, se è vero che nel 2014 vi è stato un incremento dell’utile che

l’interessato fa risalire alla chiusura di una panetteria concorrente (la sua

quota parte di utile ammonta a fr. 16'968 nel 2014 a fronte di fr. 4'136 nel

2013), d’altra parte va evidenziato come l’anno seguente la quota parte

dell’utile si è più che dimezzata (a fr. 8'040) e lo stesso insorgente ha precisato

che “alla fine del 2015 il lavoro è di nuovo diminuito” (pag. 216

incarto AI).

Per

cui, l’agire dell’UAI è corretto e quale reddito da valido va utilizzato

l’importo di fr. 73'533, pari alla media del reddito dal 2009 al 2013, che

aggiornato al 2015, anno di inizio dell’eventuale diritto alla rendita, ammonta

a fr. 74'417 (+ 0.8% nel 2014; + 0.4% nel 2015; cfr. la stima trimestrale

dell’evoluzione dei salari nominali).

Va

del resto evidenziato che, se per pura ipotesi di lavoro, come si vedrà qui di

seguito, si volesse aggiungere alla media del salario lordo conseguito

dal 2009 al 2013 (fr. 71’600 [78'000 + 78'000 + 70'000 + 66'000 + 66'000] : 5),

tutta la quota di utile percepita nel 2014 (fr. 16'968), pari al migliore risultato

mai conseguito tra il 2009 (ossia da quanto ha fondato, nel __________, la sagl

[cfr. pag. 8 incarto AI: iscrizione a registro di commercio del __________]) ed

il 2015, per un ammontare complessivo di fr. 88'568 (71'600 + 16'968) l’interessato

non avrebbe comunque diritto ad una rendita (cfr. consid. 2.12.4. in fine).

2.12.4

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In concreto l’insorgente

non contesta che occorre far capo ai dati statistici e non al salario

effettivamente conseguito da invalido, potendo meglio sfruttare la sua capacità

residua in attività leggere e confacenti al suo stato di salute (cfr. anche

pag. 222 incarto AI).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level

(NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo

economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino al 2015 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA

36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA

del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr. 63'990.83

(Fr. 63’744.- : 103,3 x 103,7; cfr. Tabella

T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale

di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015

(cfr. per questo aspetto, STFA I

203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la

division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'710.44 (Fr. 63'990.83

: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del

salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,

dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel

rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi

su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello

maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

Nel

caso di specie l’UAI ha applicato una riduzione del 10% per il fattore “attività

leggere” (cfr. pag. 291 e 294 incarto AI).

Il

ricorrente accenna a due ulteriori riduzioni del 5% l’una, e meglio 5% perché

deve svolgere un’attività a tempo parziale e 5% perché il ventaglio delle

attività che può svolgere è assai limitato.

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere

d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni

qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir

d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première

instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit

(y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également

à l'opportunité de la décision administrative

("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la

décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution

que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son

pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit,

n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des

assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre

appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des

circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la

mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6

p. 81).”

Va poi rilevato che nella

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è

necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2 : “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de

procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en

considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de

service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux

d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les

limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu

d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126

V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30

avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo

concetto (“[…] La deduzione va valutata complessivamente – e non

separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione –

tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il

25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della

ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI - e ritenuto corretto dal

Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due

volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già

solo per questo motivo non merita accoglimento […]”).

Nel

caso di specie questo Tribunale non ha alcun motivo per sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione la quale ha correttamente preso in

considerazione le limitazioni cui l’insorgente è soggetto ed ha deciso per una

riduzione globale del 10%. Del resto, la riduzione del 5% invocata dal

ricorrente perché potrebbe svolgere solo un’attività leggera a tempo parziale

non può essere accordata già solo per il motivo che l’interessato può

esercitare un’attività leggera a tempo pieno (cfr. consid. 2.7). Neppure la

richiesta di ridurre del 5% il salario da invalido poiché l’interessato avrebbe

un ventaglio ristretto di attività lavorative da svolgere può trovare

accoglimento, considerando le possibilità lavorative elencate dalla consulente

(cfr. consid. 2.9-2.10).

Ne

segue che la riduzione globale del 10% dal reddito da invalido va confermata.

Del

resto, anche volendo ridurre il reddito da invalido del 15%, l’interessato non

avrebbe comunque diritto ad una rendita AI.

Raffrontando il reddito

da valido di fr. 74'417 con quello da invalido di fr. 66'710.44, ridotto del 10% (deduzione sociale) a fr. 60'039.396, si

ottiene un grado d’invalidità del 19.32% arrotondato, conformemente

alla DTF 130 V 121, al 19% che non dà diritto ad alcuna rendita.

Raffrontando,

il reddito da valido di fr. 74'417 con quello da invalido

di fr. 66'710.44, ridotto, per pura ipotesi di lavoro, del 15%

(deduzione sociale) a fr. 56'703.874, si ottiene un grado d’invalidità del

23,8% arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121, al

24% che non dà diritto ad alcuna rendita.

Infine,

raffrontando, per pura ipotesi di lavoro, un reddito da valido di fr. 88'568

(cfr. consid. 2.12.3 in fine: ossia comprensivo della media del salario lordo

dal 2009 al 2013 e della quota dell’utile più alta mai conseguita), con quello

da invalido di fr. 66'710.44, ridotto, sempre per pura ipotesi di

lavoro, del 15% (deduzione sociale) a fr. 56'703.874, si ottiene un grado

d’invalidità del 35.97% arrotondato, conformemente alla DTF

130.

V 121, al 36% che non dà diritto ad alcuna rendita

Ne

segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

2.13

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti