32.2016.146
Condono di restituzione di rendite. Assicurata doveva rendersi conto, facendo uso della necessaria diligenza, che da anni aveva percepito indebitamente una rendita per figlio. Negato il requisito dell
17 agosto 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.146
BS
Lugano
17 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 dicembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 14 novembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 12 aprile 2001
l’Ufficio AI ha posto __________ (titolare della rendita) al beneficio, dal
luglio 2000, di una rendita intera d’invalidità e di tre rendite completive per
figli, tra le quali una a favore del figlio TERZ 1 (cfr. decisione 12 aprile
2001, inc. Cassa, doc. 214), rendite completive che, su ordine giudiziario
(cfr. sentenza di divorzio del 13 ottobre 2006, inc. Cassa, doc. 179), venivano
versate alla sua ex moglie, RI 1.
Avendo TERZ 1, nato il __________
1991, raggiunto i 18 anni nell’ottobre 2009, RI 1 aveva chiesto il prolungamento
del diritto a percepire la rendita completiva oltre la maggiore età facendo
presente come suo figlio seguisse un apprendistato. A tale riguardo il 19
agosto 2009 essa aveva prodotto il relativo contratto, il cui termine della
formazione professionale era stato fissato al 31 agosto 2012 (inc. Cassa, doc. 140,141).
Nonostante __________ avesse
terminato l’apprendistato, la Cassa __________ (in seguito: Cassa), alla quale
è delegato il compito del versamento delle rendite AI (art. 60 cpv. 1 lett. c
LAI), aveva continuato, dopo il 31 agosto 2012, a versare la rendita completiva
alla madre.
Accortosi dell’errore, con
decisione del 17 settembre 2015 l’Ufficio AI aveva chiesto a la restituzione di
fr. 18'608.-- pari alla rendita completiva per il figlio TERZ 1 indebitamente
percepita dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2015 (inc. Cassa, doc. 76).
Con sentenza del 21
settembre 2016 questo TCA, confermata la decisione di restituzione, aveva
respinto il ricorso, trasmettendo all’amministrazione gli atti affinché
quest’ultima si determinasse sulla domanda di condono formulata con il gravame
(inc. 32.2015.149).
1.2. Con decisione 14 novembre
2016 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono sulla base delle seguenti
motivazioni:
" (…)
Nella fattispecie occorre innanzitutto
rimarcare che è fuori di dubbio che il figlio __________ non assolveva più dal
settembre 2012 i requisiti per l'ottenimento della rendita completiva; ha
infatti terminato il tirocinio con agosto 2012.
Per contro lei ha continuato a vedersi versare la sopraccitata
prestazione anche dopo agosto 2012. Ora, osservando la diligenza
ragionevolmente esigibile in tali circostanze avrebbe dovuto, per lo meno,
assicurarsi presso l'Ufficio Al o presso il Servizio __________ della Cassa __________
che una simile prestazione fosse effettivamente di sua spettanza. Da un esame
dei due incarti non si rileva in alcun modo di una sua segnalazione in merito.
In simili circostanze, lei deve quindi assumersi le conseguente derivanti da
una propria grave negligenza tale da escludere la buona fede.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono,
ossia la buona fede, non è necessario esaminare l'altra, quella della grave
difficoltà. (…)” (doc. A1)
1.3. Contro la succitata decisione
RI 1 ha inoltrato il presente ricorso, confermando in sostanza la richiesta di
condono dell’importo da restituire.
Riepilogati i fatti che
hanno portato all’errato versamento della rendita completiva del figlio __________,
ribadito di aver avvisato l’amministrazione della fine dell’apprendistato del
figlio, ritiene di aver ricevuto le prestazioni in buona fede. Rileva inoltre
che la sua difficile situazione economica e familiare non le permette di
restituire la somma richiesta.
Fatti
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha invece chiesto la conferma della decisione contestata.
Evidenziando di non aver ricevuto dalla ricorrente nessuna comunicazione in
merito al termine dell’apprendistato del figlio __________, l’amministrazione
ribadisce come l’insorgente dopo il mese di agosto 2012 ha continuato a
percepire la rendita completiva senza aver intrapreso nulla per eliminare
l’errore di versamento.
1.5 Il 12 giugno 2017 (VI) ed il
20 luglio 2017 (XI) questo TCA ha chiesto all’amministrazione delle
informazioni, ricevendo risposta il 5 luglio 2017 (VIII) ed il 25 luglio 2017
(XII).
La ricorrente ha inoltrato
le proprie osservazioni in data 17 luglio 2017 (X).
Infine, il 9 agosto 2017
il Tribunale ha richiamato e ottenuto dall’amministrazione della documentazione
già nota alla ricorrente (XIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se sono adempiute le condizioni per condonare alla ricorrente fr.
18'608.-- corrispondenti alla rendita completiva per il figlio __________
versata a torto dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2015 e fissati nella
decisione di restituzione del 17 settembre 2015.
2.2. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1
LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);
Relativamente alla buona
fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità
commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato
poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione
da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica
relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto,
per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF 8C_865/2008
del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10, 2002 EL Nr. 9 pagg. 21s; Pratique VSI
1994 pag. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269). La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza
da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 481). Compete al giudice,
sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e
dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione
richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere
quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77
OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave
dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009,
consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR
2007 ALV Nr. 5 pag.17; Pratique VSI 1994 pagg. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105,
110 V 180, 102 V 245; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum
IVG, 2014, pag. 465).
La
buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è stata versata
indebitamente. L’ignoranza che egli non aveva diritto alla prestazione non è
sufficiente per ammettere che si trovava in buona fede. Piuttosto
all’assicurato non deve essere imputabile un comportamento doloso o negligenza
grave (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, § 177 n. 3281 pag. 885 con
riferimento a RCC 1986 pag. 665 consid. 2b).
Il requisito della grave
difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato alla situazione economica della
persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue
capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo
conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di
restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1 OPGA stabilisce che vi un onere
gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini della LPC e le spese
supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la
LPC.
2.3. Nel
caso in esame, a suffragio della sua buona fede nel percepire le prestazioni da
restituire, RI 1 sostiene di avere avvisato nell’agosto
2012 il funzionario incaricato, __________, della fine del tirocinio di suo
figlio __________ (“Il signor __________ controllò e mi
confermò che avevo avvisato in agosto 2012 del termine tirocinio di __________”),
circostanza che tuttavia, come risulta nello scritto 5 luglio 2017 del diretto
interessato, “… non trova alcuna conferma, tranne il fatto che all’incarto
risulta essere presente il documento (contratto) attestante la conclusione del tirocinio
al 31 agosto 2012” (VIII). Il contratto di tirocinio è stato in effetti inviato
dalla ricorrente il 19 agosto 2009, dal quale risulta che lo stesso terminava
al 31 agosto 2012 (inc. Cassa, doc. 139).
Sta di fatto che l’
informazione della fine del tirocinio è andata persa, così come indicato nel succitato
scritto del funzionario incaricato il quale, ripercorse le tappe che hanno
condotto alla notifica della decisione di restituzione del 17 settembre 2015,
ha segnatamente rilevato che “… nel corso del 2012 i dati in formato
elettronico riguardanti le rendita AI (titolare e completive figli) del signor __________
sono stati migrati dal sistema LEGACY al sistema, attualmente in uso, VISTA.
Questo trasferimento, nella fattispecie, ha però avuto quale conseguenza la
“perdita” del dato fine studi (agosto 2012) riferita alla completiva del
giovane __________” (VIII).
Considerandi
Occorre piuttosto
verificare se la ricorrente, confidando di avere comunicato il termine
dell’apprendistato del figlio __________, poteva in buona fede continuare a
percepire la relativa rendita.
A tal riguardo, è utile
far riferimento alla giurisprudenza federale. In DTF 138 V 218 e
in SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, l’Alta Corte ha stabilito che nel caso di una
domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo
percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede deve
essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla
modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte
dell’assicurato. Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire
per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di
compensazione per sapere se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia
pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto.
Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio,
al quale l’ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era
legato.
L’Alta
Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha inoltre confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni
complementari, rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa
dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al
conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza
conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio
nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica.
All’assicurato è stato
contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità
competente.
In un'altra
sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il
rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non
poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti,
in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità
competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe
dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo
giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.
Ritornando al caso in
esame, in sede di osservazioni 17 luglio 2017 l’insorgente ha fatto presente
che “ (…) ordini di pagamento delle
completive riferite a __________ non ne ho mai ricevute, tutte le mie hanno
unicamente il nome di __________ come tutti i certificati fiscali a mio nome,
risulta sempre unicamente il nome di __________ per __________ non ho mai ricevuto
niente, unica a nome di __________ è il certificato fiscale (allegato) che
termina a maggio 2012.” (X).
A tale riguardo, il 25
luglio 2017 l’amministrazione ha precisato:
" (…) con il
termine ordini di pagamento è da intendersi il documento con il quale l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità - tramite la Cassa __________ (in seguito
Cassa) alla quale è delegato questo compito ai sensi dell'articolo 60 cpv. 1
lett. c LAI) - ordina a Postfinace di accreditare un determinato importo a un
conto (postale o bancario) indicato dall'assicurato. In nessun caso questo documento,
redatto per la gestione contabile ordinaria della Cassa, è trasmesso al destinatario
finale del pagamento. Dell’avvenuto accredito l'assicurato è informato direttamente
dal gestore del conto (Postfinace o banca);
l certificati rilasciati a fini fiscali, per scelta della Cassa,
sono sempre a nome del titolare della rendita, in questo caso __________,
poiché questi ha così la possibilità di segnalare all'autorità fiscale la quota
parte della rendita versata a terze persone (es. completive figli pagate
separatamente). A loro volta quest'ultimi dovranno dichiarare, al momento
dell'allestimento della dichiarazione di tassazione, quanto direttamente incassato
di prestazioni AVS/Al. Infine, per quanto attiene al rilascio del certificato fiscale
a nome della ricorrente (periodo gennaio-maggio 2012) ciò è dovuto a espressa richiesta
dell'interessata che, verosimilmente, è stata a suo tempo chiamata a dichiarare,
a conferma di quanto sopra specificati, la riscossione nelle proprie mani delle
rendite completive per i figli dell'Al. (XXII).
Ora, secondo questa Corte,
l’insorgente doveva rendersi conto, facendo uso della necessaria diligenza a
lei ascrivibile, di aver continuato ad incassare indebitamente la rendita completiva
per il figlio __________ nonostante questi avesse terminato il tirocinio.
Ella sapeva che il diritto
alla rendita dipendeva dal percorso formativo svolto dal figlio. Infatti, lei
stessa ha sostenuto di aver avvisato nell’agosto 2012 l’amministrazione della
fine dell’apprendistato di __________. Tuttavia essa ha continuato (da
settembre 2012) ad incassare la rendita completiva in parola, ammontante nel
2012.
a fr. 512.-- al mese (fr. 6'144.-- all’anno) aumentata negli anni 2013 e
2014.
a fr. 517.-- mensili (fr. 6'204.-- annui; cfr. certificati fiscali).
La ricorrente avrebbe
dovuto chiedersi il motivo per cui nonostante la fine del tirocinio di __________
ha continuato a ricevere la rendita completiva, rispettivamente, in caso di
dubbio, avrebbe dovuto rivolgersi direttamente all’Ufficio AI o alla Cassa per
ragguagli. Di questa circostanza l’insorgente poteva rendersi conto. In
effetti, come si evince dallo specchietto degli ordini di pagamento (inc.
Cassa, doc. 296 allegato alle osservazioni 5 luglio 2017, VIII), l’importo mensile
delle prestazioni versate, comprendenti la rendita completiva per il figlio __________
ed anche quella per il figlio __________ (dal mese di maggio 2010 le rendita
completiva per il figlio __________ viene versata al padre; cfr. risoluzione 28
maggio 2010 della Commissione tutoria regionale __________ di __________; doc.
3.
sub. XIV), di complessivi fr. 1’024.-- (2 x 512; tale importo è stato adeguato
al 1° gennaio 2013 in fr. 1'034.--, ossia due rendite di fr. 517.-- ciascuna) è
rimasto invariato (a titolo informativo, il versamento mensile di fr.
1'053.-- dal 1° marzo 2013 è dovuto all’adeguamento della prestazione
complementare riconosciuta al figlio __________ e versata alla ricorrente; cfr.
la relativa decisione 28 dicembre 2012 in doc. 2 sub XIV).
In queste circostanze, la
ricorrente aveva motivo per accorgersi dell’errato versamento della rendita. Ciononostante
ella ha continuato ad incassare indebitamente la prestazione in parola.
Venendo quindi a mancare
il primo presupposto necessario per ottenere il condono dell’importo chiesto in
restituzione (la buona fede), è a ragione che l’Ufficio AI ha respinto la
relativa istanza senza verificare se l’ulteriore condizione, quella della grave
difficoltà, fosse o meno adempiuta.
La decisione impugnata va
dunque confermata e il ricorso è respinto.
2.4
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti