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Decisione

32.2016.146

Condono di restituzione di rendite. Assicurata doveva rendersi conto, facendo uso della necessaria diligenza, che da anni aveva percepito indebitamente una rendita per figlio. Negato il requisito dell

17 agosto 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI ha invece chiesto la conferma della decisione contestata.

Evidenziando di non aver ricevuto dalla ricorrente nessuna comunicazione in

merito al termine dell’apprendistato del figlio __________, l’amministrazione

ribadisce come l’insorgente dopo il mese di agosto 2012 ha continuato a

percepire la rendita completiva senza aver intrapreso nulla per eliminare

l’errore di versamento.

1.5 Il 12 giugno 2017 (VI) ed il

20 luglio 2017 (XI) questo TCA ha chiesto all’amministrazione delle

informazioni, ricevendo risposta il 5 luglio 2017 (VIII) ed il 25 luglio 2017

(XII).

La ricorrente ha inoltrato

le proprie osservazioni in data 17 luglio 2017 (X).

Infine, il 9 agosto 2017

il Tribunale ha richiamato e ottenuto dall’amministrazione della documentazione

già nota alla ricorrente (XIV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se sono adempiute le condizioni per condonare alla ricorrente fr.

18'608.-- corrispondenti alla rendita completiva per il figlio __________

versata a torto dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2015 e fissati nella

decisione di restituzione del 17 settembre 2015.

2.2. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1

LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La

restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);

Relativamente alla buona

fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità

commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato

poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione

da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica

relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto,

per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF 8C_865/2008

del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10, 2002 EL Nr. 9 pagg. 21s; Pratique VSI

1994 pag. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269). La buona

fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza

da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 481). Compete al giudice,

sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e

dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione

richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere

quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77

OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave

dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009,

consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR

2007 ALV Nr. 5 pag.17; Pratique VSI 1994 pagg. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105,

110 V 180, 102 V 245; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum

IVG, 2014, pag. 465).

La

buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è stata versata

indebitamente. L’ignoranza che egli non aveva diritto alla prestazione non è

sufficiente per ammettere che si trovava in buona fede. Piuttosto

all’assicurato non deve essere imputabile un comportamento doloso o negligenza

grave (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants

(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, § 177 n. 3281 pag. 885 con

riferimento a RCC 1986 pag. 665 consid. 2b).

Il requisito della grave

difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato alla situazione economica della

persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue

capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo

conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di

restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1 OPGA stabilisce che vi un onere

gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini della LPC e le spese

supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la

LPC.

2.3. Nel

caso in esame, a suffragio della sua buona fede nel percepire le prestazioni da

restituire, RI 1 sostiene di avere avvisato nell’agosto

2012 il funzionario incaricato, __________, della fine del tirocinio di suo

figlio __________ (“Il signor __________ controllò e mi

confermò che avevo avvisato in agosto 2012 del termine tirocinio di __________”),

circostanza che tuttavia, come risulta nello scritto 5 luglio 2017 del diretto

interessato, “… non trova alcuna conferma, tranne il fatto che all’incarto

risulta essere presente il documento (contratto) attestante la conclusione del tirocinio

al 31 agosto 2012” (VIII). Il contratto di tirocinio è stato in effetti inviato

dalla ricorrente il 19 agosto 2009, dal quale risulta che lo stesso terminava

al 31 agosto 2012 (inc. Cassa, doc. 139).

Sta di fatto che l’

informazione della fine del tirocinio è andata persa, così come indicato nel succitato

scritto del funzionario incaricato il quale, ripercorse le tappe che hanno

condotto alla notifica della decisione di restituzione del 17 settembre 2015,

ha segnatamente rilevato che “… nel corso del 2012 i dati in formato

elettronico riguardanti le rendita AI (titolare e completive figli) del signor __________

sono stati migrati dal sistema LEGACY al sistema, attualmente in uso, VISTA.

Questo trasferimento, nella fattispecie, ha però avuto quale conseguenza la

“perdita” del dato fine studi (agosto 2012) riferita alla completiva del

giovane __________” (VIII).

Considerandi

Occorre piuttosto

verificare se la ricorrente, confidando di avere comunicato il termine

dell’apprendistato del figlio __________, poteva in buona fede continuare a

percepire la relativa rendita.

A tal riguardo, è utile

far riferimento alla giurisprudenza federale. In DTF 138 V 218 e

in SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, l’Alta Corte ha stabilito che nel caso di una

domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo

percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede deve

essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla

modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte

dell’assicurato. Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire

per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di

compensazione per sapere se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia

pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto.

Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio,

al quale l’ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era

legato.

L’Alta

Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha inoltre confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni

complementari, rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa

dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al

conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza

conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio

nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica.

All’assicurato è stato

contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità

competente.

In un'altra

sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il

rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non

poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti,

in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità

competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe

dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo

giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

Ritornando al caso in

esame, in sede di osservazioni 17 luglio 2017 l’insorgente ha fatto presente

che “ (…) ordini di pagamento delle

completive riferite a __________ non ne ho mai ricevute, tutte le mie hanno

unicamente il nome di __________ come tutti i certificati fiscali a mio nome,

risulta sempre unicamente il nome di __________ per __________ non ho mai ricevuto

niente, unica a nome di __________ è il certificato fiscale (allegato) che

termina a maggio 2012.” (X).

A tale riguardo, il 25

luglio 2017 l’amministrazione ha precisato:

" (…) con il

termine ordini di pagamento è da intendersi il documento con il quale l'Ufficio

dell'assicurazione per l'invalidità - tramite la Cassa __________ (in seguito

Cassa) alla quale è delegato questo compito ai sensi dell'articolo 60 cpv. 1

lett. c LAI) - ordina a Postfinace di accreditare un determinato importo a un

conto (postale o bancario) indicato dall'assicurato. In nessun caso questo documento,

redatto per la gestione contabile ordinaria della Cassa, è trasmesso al destinatario

finale del pagamento. Dell’avvenuto accredito l'assicurato è informato direttamente

dal gestore del conto (Postfinace o banca);

l certificati rilasciati a fini fiscali, per scelta della Cassa,

sono sempre a nome del titolare della rendita, in questo caso __________,

poiché questi ha così la possibilità di segnalare all'autorità fiscale la quota

parte della rendita versata a terze persone (es. completive figli pagate

separatamente). A loro volta quest'ultimi dovranno dichiarare, al momento

dell'allestimento della dichiarazione di tassazione, quanto direttamente incassato

di prestazioni AVS/Al. Infine, per quanto attiene al rilascio del certificato fiscale

a nome della ricorrente (periodo gennaio-maggio 2012) ciò è dovuto a espressa richiesta

dell'interessata che, verosimilmente, è stata a suo tempo chiamata a dichiarare,

a conferma di quanto sopra specificati, la riscossione nelle proprie mani delle

rendite completive per i figli dell'Al. (XXII).

Ora, secondo questa Corte,

l’insorgente doveva rendersi conto, facendo uso della necessaria diligenza a

lei ascrivibile, di aver continuato ad incassare indebitamente la rendita completiva

per il figlio __________ nonostante questi avesse terminato il tirocinio.

Ella sapeva che il diritto

alla rendita dipendeva dal percorso formativo svolto dal figlio. Infatti, lei

stessa ha sostenuto di aver avvisato nell’agosto 2012 l’amministrazione della

fine dell’apprendistato di __________. Tuttavia essa ha continuato (da

settembre 2012) ad incassare la rendita completiva in parola, ammontante nel

2012.

a fr. 512.-- al mese (fr. 6'144.-- all’anno) aumentata negli anni 2013 e

2014.

a fr. 517.-- mensili (fr. 6'204.-- annui; cfr. certificati fiscali).

La ricorrente avrebbe

dovuto chiedersi il motivo per cui nonostante la fine del tirocinio di __________

ha continuato a ricevere la rendita completiva, rispettivamente, in caso di

dubbio, avrebbe dovuto rivolgersi direttamente all’Ufficio AI o alla Cassa per

ragguagli. Di questa circostanza l’insorgente poteva rendersi conto. In

effetti, come si evince dallo specchietto degli ordini di pagamento (inc.

Cassa, doc. 296 allegato alle osservazioni 5 luglio 2017, VIII), l’importo mensile

delle prestazioni versate, comprendenti la rendita completiva per il figlio __________

ed anche quella per il figlio __________ (dal mese di maggio 2010 le rendita

completiva per il figlio __________ viene versata al padre; cfr. risoluzione 28

maggio 2010 della Commissione tutoria regionale __________ di __________; doc.

3.

sub. XIV), di complessivi fr. 1’024.-- (2 x 512; tale importo è stato adeguato

al 1° gennaio 2013 in fr. 1'034.--, ossia due rendite di fr. 517.-- ciascuna) è

rimasto invariato (a titolo informativo, il versamento mensile di fr.

1'053.-- dal 1° marzo 2013 è dovuto all’adeguamento della prestazione

complementare riconosciuta al figlio __________ e versata alla ricorrente; cfr.

la relativa decisione 28 dicembre 2012 in doc. 2 sub XIV).

In queste circostanze, la

ricorrente aveva motivo per accorgersi dell’errato versamento della rendita. Ciononostante

ella ha continuato ad incassare indebitamente la prestazione in parola.

Venendo quindi a mancare

il primo presupposto necessario per ottenere il condono dell’importo chiesto in

restituzione (la buona fede), è a ragione che l’Ufficio AI ha respinto la

relativa istanza senza verificare se l’ulteriore condizione, quella della grave

difficoltà, fosse o meno adempiuta.

La decisione impugnata va

dunque confermata e il ricorso è respinto.

2.4

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti