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Decisione

32.2016.147

Dipendente FFS; revisione; rinvio per approfondimento psi (come richiesto da UAI); STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 su disturbi depressivi; ripetibili a CAP

12 luglio 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30).

A

sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “ Se il

grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

Circa gli

effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione

determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una

prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di

informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI;

-

per costante giurisprudenza (sentenza 9C_13/2007

del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag.

158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;

Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine

con rinvii).

A proposito delle perizie

mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito

che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332);

- nel caso in

esame, dalle tavole processuali (cfr., in particolare, doc. C, doc. IV1; doc. XIII 1 e 2) emerge effettivamente la necessità di procedere ad

una valutazione di decorso dello stato di salute psichico dell'assicurato, da

parte della dr.ssa med. __________, medico chirurgo e specialista FMH in

Considerandi

psichiatria e psicoterapia, che lo ha visitato il 1° febbraio 2016 nell'ambito

della perizia pluridisciplinare del 26 febbraio 2016 del SAM;

- in tale contesto il TCA

ritiene utile segnalare la recentissima STF

9C_775/2016 del 2 giugno 2017, in particolare il considerando 6.2, secondo il

quale: "I disturbi

depressivi di grado da lieve a medio - siano essi ricorrenti o episodici -

vanno ritenuti secondo la prassi quali malattie invalidanti solo se sono

resistenti alla terapia in modo significativo (cfr. fra tante, sentenza

9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3 con riferimenti; DTF 140 V 193 consid. 3.3 pag. 197 con

riferimenti). Solo in questa costellazione - infrequente, visto che dal punto

di vista dell'esperienza psichiatrica consolidata questi disturbi sono

generalmente trattati efficacemente dal profilo terapeutico - sono ossequiate

le esigenze normative dell'art. 7 cpv. 2 seconda frase LPGA, il quale richiede

una valutazione dell'incapacità al guadagno il più possibile oggettiva (cfr.

anche DTF 141 V 281 consid. da 3.7.1 fino a

3.7.3

pag. 295 seg.). L'invalidità può essere ritenuta solo se accertata

secondo le regole della verosimiglianza preponderante in uso nelle

assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1, pag. 438) e

non può essere ammessa per il semplice motivo che non può essere esclusa.

Inoltre la terapia deve essere stata regolarmente seguita, nel senso che le

possibilità di trattamento ipotizzabili ed esigibili dal punto di vista medico

specialistico (sia di natura ambulatoriale che ospedaliera) devono essere state

utilizzate in modo ottimale e costante da un paziente collaborativo (cfr. sentenze

9C_841/2016 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.1;9C_551/2016 del 5 dicembre 2016

consid. 5.3.1 e 9C_233/2016 del 14 novembre 2016 consid.6.1)";

- eseguita la valutazione di

decorso dello stato di salute psichico

dell'assicurato da parte della dottoressa __________, è necessario che i

periti del SAM, che hanno visitato il ricorrente nell'ambito della perizia

pluridisciplinare del 26 febbraio 2016, procedano di nuovo - previo, se del

caso, ad un aggiornamento peritale nelle proprie specialità - ad un'esauriente

discussione, al termine della quale si esprimeranno nuovamente in merito alla

valutazione medico-teorica globale della sua capacità lavorativa ed

all'eventuale cumulo (parziale o totale) delle restrizioni da lui presentate

in ambito somatico e psichico. A tal

proposito è utile ricordare che lo stato di salute dell’assicurato dovrà

essere dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione,

prima dell'emanazione di una nuova decisione, la cui data segnerà - se del caso

- il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4;

cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e

8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3);

- in

STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre

2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del

27.

ottobre 2011);

- nel caso concreto, in

virtù della giurisprudenza appena citata si giustifica senz’altro il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda, come

detto, ad una valutazione di decorso dello

stato di salute psichico dell'assicurato ed alla conseguente nuova valutazione

medico-teorica globale della sua capacità lavorativa rendendo in seguito,

previa valutazione da parte anche del SMR, una nuova decisione sul diritto di RI

1.

a prestazioni AI;

- secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata

fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio

AI;

- all’insorgente,

patrocinato in causa dalla RA 1 (al riguardo va ricordato che l’indennità per

ripetibili è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un

avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona

particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente

dal fatto che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza

di un ente pubblico nell’espletamento del proprio compito: Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in:

Zünd/Pfiffner Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì STCA

35.2016.33

del 2 agosto 2016, consid. 2.6), vanno riconosciute ripetibili per

fr. 1’800.- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione dell'11

novembre 2016 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le spese di procedura di fr.

500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 1'800.-

per ripetibili (IVA compresa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti