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Decisione

32.2016.148

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 marzo 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che seguono questo Tribunale ritiene che l’ammi-nistrazione ha

rispettato il termine relativo di perenzione di un anno.

Dagli

atti non emergono elementi che permettono di concludere che l’Ufficio AI poteva/doveva

rendersi conto dell’errore commesso prima del mese di aprile 2016, allorquando

ha intrappreso la procedura di revisione (cfr. doc. AI 48/131).

Una

revisione per quella data era già stata prevista nella delibera del 30 aprile

2012 (cfr. doc. AI 38/111-112).

Inoltre

eventuali adeguamenti dell’importo della rendita operati dopo la decisione del

7 settembre 2012 non comportano una verifica sistematica del diritto alla prestazione

(cfr. in questo senso la STCA del 14 giugno 2012, inc. 32.2011.285, consid.

2.6).

Del

resto la ricorrente, anche se rappresentata da un legale, nulla ha addotto a

sostegno dell’eccepita perenzione del diritto di chiedere la restituzione limitandosi

a sostenere, a torto, che “(…) non è infatti dato sapere quando lo IAS si

sia reso conto del proprio errore; non viene cioè in alcun modo provato che il

termine di un anno non sia decorso prima dell’emanazione della risoluzione di

restituzione. (…)” (I, pag. 5, punto 8.4).

Se

da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

L’amministrazione

ha rispettato anche il termine di cinque anni ex art. 25 cpv. 2 LPGA. Infatti

con la decisione dell’11 novembre 2016 ha chiesto la restituzione delle

prestazioni percepite indebitamente nel periodo dal 1 novembre 2011 al 30

novembre 201, ovvero nei cinque anni precedenti la decisione impugnata.

2.7. Riguardo

alla domanda di condono del 12 dicembre 2016 (menzionata nel ricorso e sub doc.

AI 64/173-176), rettamente l’Ufficio AI, in sede di risposta, ha rilevato che la

stessa “(…) va in ogni caso formulata all’amministrazione e non al

Tribunale, si osserva che, per costante giurisprudenza, é possibile pronunciare

una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale

della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale

obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010

consid. 3.1,8C_130/2008 dell'11 luglio 2008 consid. 3.2 e STCA 32.2011.289 del

30 luglio 2012 consid. 2.10). (…)” (IV, pag. 4).

In

questo senso le argomentazioni sviluppate nel ricorso legate alla buona fede

nella percezione delle prestazioni versate indebitamente nonché alle gravi

difficoltà in cui verrebbe a trovarsi l’insorgente se fosse costretta a restituirle,

sono premature e non vanno quindi qui approfondite.

Anche

riguardo all’assunto secondo il quale all’insorgente “(…) in ragione

dell’ammontare della rendita le è stato precluso negli anni qualsiasi diritto a

una rendita complementare o, per esempio, ai sussidi della cassa malati (Doc.

F). Aiuti che difficilmente ella potrebbe oggi riscuotere con effetto retroattivo.

Anche il carico fiscale si fondava sulla rendita percepita (Doc. G); si

porrebbero anche in tale contesto enormi difficoltà a provocare la revisione

delle notifiche di tassazione per il periodo di 5 anni, e la restituzione di

quanto pagato in esubero. (…)” (I, pagg. 4-4, punto 8.3), questo Tribunale

può fare proprio quanto addotto dall’Ufficio AI nelle motivazioni della

decisione impugnata e meglio che “(…) per quanto riguarda le sue domande

inerenti all’Ufficio tassazioni e l’Ufficio per il sussidio cassa malati, le

consigliamo di rivolgersi direttamente agl’enti con la nostra nuova decisione

così da poter verificare se ci sia la possibilità di un ricalcolo a suo favore.

(…)” (doc. A).

Quanto

infine alla domanda di ripristino dell’effetto sospensivo con l’emanazione

della presente sentenza essa è divenuta priva di oggetto.

Va

in ogni modo rilevato che di per sé il ricorso ha effetto sospensivo e quindi

l’impugnazione della decisione impedisce l’esecuzione immediata della stessa (Kieser,

ATSG-Kommentar, 2015, ad art. 56 n.i 37-40, pagg. 743-744; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 75, n. 12, pag. 588 e Müller,

Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, n. 2346,

pag. 457); tuttavia l’art. 97 LAVS, applicabile anche all’AI in forza del

rinvio di cui all’art. 66 LAI, dispone che l’amministrazione può togliere

l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda

prestazioni di denaro e che per il resto trova applicazione l’art. 55 cpv. 2 a

4 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) e a prescindere dal

fatto che con la decisione impugnata (a differenze di quanto indicato nella risposta)

l’Ufficio AI non ha tolto l’effetto sospensivo avendo indicando quale mezzo di

diritto il ricorso al TCA senza ulteriori precisazioni (cfr. doc. A).

2.8. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va

confermata e il ricorso respinto.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda di ripristino dell’effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto.

3.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti