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Decisione

32.2016.149

Giardiniere indipendente; soppressione rendita interra (neuro e psi); 2015 miglioramento neuro; raffronto redditi al 2015; reddito da valido (estratto conto individuale) e reddito da invalido (TA1 201

22 giugno 2017Italiano82 min

Source ti.ch

Fatti

i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

2.2. Va poi ricordato che, secondo

la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei

redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione

dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla

persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente

secondo il metodo straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;

pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e

3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;

DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna

1995, p. 456).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento

nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.

121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità

sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione

del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività

dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la

sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato

a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI

1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo

metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito

direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla

base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si

valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo

straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996

IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una

determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia

forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique

VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di

persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto

delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa

categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base

all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI

1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa

T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza

infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività

lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi

determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera

affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e

quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per

quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In

effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la

situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le

oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di

conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei

mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996

p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.3. Per quanto attiene l’esame

delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la

determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già

esposto ai consid. 2.3. e 2.4. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.

227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.

3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.

228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 201).

In particolare, al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui

all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si

deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci

dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e

un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto

(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può

pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va

ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio

2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale

investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari

(RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination

von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare

sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al

riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre

2003, inc. 32.2003.15).

Per quel che concerne

invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che:

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In una sentenza del 12

ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65,

il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione

di decisioni amministrative ed ha ribadito che

una diversa valutazione di

uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente

esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di

riconsiderazione.

Per quanto concerne le conseguenze della giurisprudenza in materia di disturbi da dolore

somatoforme (cfr. DTF 130 V 352) sulle rendite correnti,

l’Alta Corte nella DTF 135 V 201 ha stabilito che una decisione cresciuta in

giudicato riguardante una prestazione durevole solo eccezionalmente deve essere

adattata, a sfavore dell'assicurato, a una modificata prassi giudiziaria.

Un'eccezione richiede in primo luogo un'ampia diffusione della nuova

giurisprudenza. È inoltre necessario che la giurisprudenza precedente sia

ancora applicabile solo a poche persone, privilegiandole in modo urtante,

oppure che l'assegnazione iniziale della prestazione appaia assolutamente

insostenibile nell'ottica della nuova prassi (consid. 6, in particolare consid. 6.4). La giurisprudenza sviluppata in DTF 130 V 352 non giustifica la riduzione o

la soppressione di una rendita corrente a titolo di adattamento a basi

giuridiche modificate (consid. 7).

In un’altra sentenza

9C_1009/2008 del 1° maggio 2009 pubblicata in DTF 135 V 215 il TF ha confermato

che la giurisprudenza esposta in DTF 130 V 352 non costituisce un

motivo sufficiente per revocare, a titolo di adattamento a basi giuridiche

modificate, delle rendite d'invalidità correnti (consid. 6). Nemmeno l'art. 7

cpv. 2 LPGA, che non modifica la nozione di incapacità al guadagno, costituisce

un titolo giuridico sufficiente per fare ciò (consid. 7).

2.5. Dal punto di vista medico,

nell’ambito della richiesta di prestazioni del 28 luglio 2013, il 4 aprile 2014

il medico SMR, __________, ha posto la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di "intervento chirurgico di discectomia C5/C6 e

C6/C7 con posizionamento di cage C5/C6 e C6/C7, placca da C5-C7 con approccio

anteriore destro il 02.09.2013 per mielopatia stenosi cervicale C5/C6 e

C6/C7"; St. d. intervento neurochirurgico (19.02.2014) di rimozione

di placca anteriore C5-C7 e di cages C5/C6 e C6/C7, corpectomia C 5 e C 6,

posizionamento di cage C5-C6 (Trabis, coLigne) e posizionamento di placca antereiore

C4 a C7 (Venture, Medtronic)" e la diagnosi senza influsso

"Lombalgia ed ipoestenia gamba sinistra in pregresse fratture tibia,

fibula biamalleolare a sinistra (1996-1997) non operate; pregressa bronchiolite

polmonare". Il medico SMR ha concluso che l'assicurato era totalmente

inabile al lavoro in qualsiasi attività (abituale e adeguata) dal febbraio 2013

continua, segnalando come indicato l'avvio di una revisione d'ufficio "tra

tre mesi" come pure la necessità di proseguire le "cure riabilitative

in corso" (pag. 119-121 incarto AI). Nell'annotazione del 27 maggio 2014 il

dr. med. __________ confermava il precedente rapporto del 4 aprile 2014

(incapacità lavorativa al 100% da febbraio 2013 e continua in qualsiasi

attività) segnalando come indicato l'avvio di una revisione d'ufficio ad

ottobre 2014 (pag. 136 incarto AI).

Sulla base di tali indicazioni, con decisione del 20 agosto 2014, preavvisata

con progetto del 30 maggio 2014 (pag. 141-143 incarto AI), l’UAI ha quindi

riconosciuto all'assicurato il diritto alla rendita intera dal 1° febbraio 2014

(pag. 144-154 incarto AI).

2.6. Nel mese di ottobre 2014

l’UAI ha avviato una procedura di revisione della rendita (pag. 155 incarto

AI).

In tale occasione l’UAI ha raccolto la perizia dell'8 luglio 2015 del dr. med. __________,

specialista FMH in neurologia, (pag. 184-188 incarto AI), che ha visitato

l'assicurato in data 6 marzo 2015 e - dopo aver puntualizzato di essersi basato

sul dossier messo a disposizione dall'amministrazione, sull'autoanamnesi datagli

dall'assicurato e l'esame clinico, in particolare neurologico, da lui eseguito

in data 6 marzo 2015, ed aver riportato l'anamnesi competa, le constatazioni

oggettive - ha posto le diagnosi di "- esiti

di mielopatia cervicale cervicale su stenosi cervicale C5-C6, C6-07, stato dopo

discectomia C5-C6, 06-07 rimossa in secondo tempo con nuovo posizionamento di

gabbia C5-C6 e di una placca anteriore da 04 a 07 (settembre 2013 e febbraio

2014) persiste sindrome parapiramidale ai membri inferiori e vaghi disturbi

sensitivi dissociati ai membri inferiori,

- esiti di pregresse fratture tibio-fibulari e bi-malleolare sinistra

(1996-1997) con deformazione vara del membro inferiore sinistro,

- broncopatia cronica ostruttiva con pregresse broncopolmoniti recidivanti,

- insufficienza surrenalica transitoria su trattamento con steroidei prolungato

(novembre 2013)",

puntualizzando che sono tutte con conseguenza sulla capacità lavorativa,

eccetto l'ultima (pag. 187 incarto AI).

Il perito neurologo ha rilevato che si trattava di una persona operata fra il

2013 e il 2014 per una stenosi del canale cervicale multifattoriale,

soprattutto ossea e discale, con spondilodesi complessa, con persistenti

sintomi parapiramidali ai membri inferiori, un'iperriflessia e cutanei planted in

estensione, gli esiti di una possibile sofferenza radicolare C6 destra con

ariflessia bidpitale e disturbi della marcia legati in parte alla problematica

midollare cervicale, in parte anche a pregresse fratture della gamba sinistre.

Lavorava come giardiniere nel 2013, in seguito non ha più potuto lavorare, tra

l'altro con una ditta in proprio. A quel momento la situazione sembra

stabilizzata, i deficit erano minori, presenza anche di una problematica

polmonare, con facilità a contrarre infezioni a questo livello, persistevano

modici disturbi della marcia, una dispnea da sforzo.

Dal punto di vista capacità lavorativa, a quel momento l'assicurato presentava

un'incapacità nella sua attività di giardiniere nella misura del 100%, sia per

la problematica neurologica che anche polmonare. In un'attività tranquille, in

ufficio, come custode, magazziniere, non soggetto ad attività pesanti, avrebbe

potuto senz'altro lavorare nella misura del 40% in quel momento. Lo specialista

ha ritenuto possibile un ulteriore miglioramento in futuro, consigliando

eventualmente una rivalutazione dopo due anni, non vedendo altre possibilità

per migliorare la capacità lavorativa e precisando che, a domicilio,

l'assicurato riusciva a fare tutto. Non aveva riscontrato alcun segno di aggravazione

o simulazione. Il perito ha quindi posto le seguenti conclusioni: "capacità di lavoro come Giardiniere: incapacità del

100%. In un'attività leggera potrebbe lavorare nella misura del 40%, prevedere

una revisione fra due anni, se la problematica polmonare peggiorasse

bisognerebbe richiedere una Perizia Specialistica a questo livello".

Nel rapporto finale del 21 luglio 2015 il medico SMR (dr. med. __________) -

dopo aver ripreso le diagnosi "con" e "senza" influsso

sulla capacità lavorativa poste dal perito neurologo (pag. 189 incarto AI) - ha

sottolineato come lo stato di salute (neurologico) dell'assicurato in sede di

revisione fosse migliorato (pag. 191 incarto AI). Chiamato a definire la

capacità lavorativa globale, il medico SMR ha quindi concluso che l’assicurato

era inabile al 100% nell'attività abituale dal febbraio 2013 mentre in

un'attività adeguata presentava un'incapacità lavorativa del 100% dal febbraio

2013 al 5 marzo 2015 rispettivamente del 60% dal 6 marzo 2015 (data della

visita peritale neurologica)in poi (pag. 190 incarto AI). Il medico SMR ha

considerato altresì i seguenti limiti funzionali: 5-10 kg quali carico massimo;

alternanza della postura al bisogno (inclusa), difficoltà nello svolgere lavori

di precisione e necessità di pause supplementari. Quali "ulteriori

limitazioni funzionali necessarie per l'integrazione professionale" ha osservato

quanto segue "Può svolgere parzialmente

un'attività adeguata tranquilla, in ufficio, come custode, non soggetto ad

attività medio-pesanti. Facilità a contrarre infezioni polmonari, con lieve

dispnea da sforzo. Lievi difficoltà alla marcia, soprattutto nel scendere le

scale. Cammina con un bastone in parte anche per la problematica a livello

della gamba sinistra, dopo fratture multiple" (pag. 190 incarto

AI). Da ultimo, il medico SMR ha concluso che andavano continuate le cure

riabilitative in corso per 24 mesi, ma che non era quantificabile con

precisione di quanto sarebbe migliorata la capacità lavorativa (pag. 191

incarto AI).

L'8 ottobre 2015 il medico curante, dr. med. __________, specialista FMH in

medicina generale, in relazione alla perizia neurologica, ha osservato quanto

segue: "confermo l'incapacità lavorativa

al 100% come giardiniere ma anche un'incapacità lavorativa al 100% per lavori

leggeri causa dolori ingravescenti che si accentuano alla minima mobilizzazione

del capo nel contesto della nota mielopatia cervicale e stato da decompressione

e discectomia a più livelli (2003). Da segnalare anche un quadro depressivo con

componente psicotica in paziente in terapia sostitutiva con metadone. Visto il

quadro psichico e fisico instabile ritengo che non possa essere integrato in

nessun ambito professionale" (pag. 220 incarto AI).

Il 16 ottobre 2015 il medico SMR, __________, ha quindi ravvisato la

necessità di esperire una perizia psichiatrica (pag. 203 incarto AI), che è

stata eseguita il 29 gennaio 2016 dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH

in psichiatria e psicoterapia, per conto del CPAS, sulla base di due colloqui

effettuati nel suo studio medico il 21 ed il 29 gennaio 2016 per una durata complessiva

pari a 125 minuti. La perita psichiatrica - che ha unicamente posto le diagnosi

senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di "Sindrome di

dipendenza da oppioidi, attualmente in un regime di mantenimento sostitutivo

(ICD10:F11.22); Sindrome di dipendenza da cannabinoidi, uso continua

(ICD10:F12.25)" - ha osservato di essere confrontata con un uomo di mezza

età che aveva sempre vissuto in maniera tendenzialmente deviante, pur senza che

questo rappresentasse un reale problema a livello delle relazioni sociali, del

contesto scolastico e successivamente professionale. L'assicurato aveva

terminato l'apprendistato senza essere mai bocciato, era stato incarcerato (per

essersi opposto ad un ordine, nell'ambito del proprio sentimento

anti-militarista) durante il servizio militare riuscendo comunque a portarlo a

termine, aveva successivamente avuto un matrimonio tendenzialmente stabile

della durata di circa 10 anni dal quale erano nati 3 figli, aveva portato

avanti per anni la professione di operaio giardiniere in maniera indipendente,

con contratti a chiamata da parte dei Comuni della __________, e in parallelo

aveva arrotondato suonando il flauto traverso davanti alle stazioni. In

occasione del divorzio conflittuale, dopo qualche tempo che gli venivano

boicottati i diritti di visita, aveva deciso di lasciare alla madre la cura

totale delle figlie rinunciando a vederle; aveva subito il ritiro della patente

circa 5 anni prima poiché consumava THC; aveva vissuto negli ultimi anni grazie

all'aiuto dell'assistenza sociale, dal momento che non guadagnava una cifra

tale da riuscire totalmente a mantenersi. In ottemperanza alle proprie idee

politiche e alla propria visione della vita aveva vissuto per lungo tempo

presso il Centro __________ e anche per strada (salvo poi cercare di reperire

un'abitazione .per non diventare un motivo di vergogna per le proprie figlie),

era stato in Centro __________ per un certo periodo prestando il proprio

servizio nei Campi __________, aveva manifestato a __________ contro la

globalizzazione rilasciando poi delle interviste a televisione e radio. Non

aveva a mai avuto altri problemi con la giustizia, non mostrava negligenza e

intolleranza globale nel confronti delle regole e dell'autorità, non presentava

una tendenza a stabilire relazioni intense e instabili, non presentava aspetti

di natura paranoide né di natura anancastica né di natura narcisistica né di

natura schizoide. Sebbene la descrizione dell'assicurato non rientrasse negli

esatti canoni di quello che prevedeva una vita regolare, tuttavia essa non

giustificava di inquadrare tali particolarità e devianze dalle modalità tipiche

del vivere all'interno di un disturbo di personalità o di un'eventuale altra

categoria diagnostica psichiatrica. In particolare la perita psichiatrica ha

ritenuto che nessuna delle modalità e delle caratteristiche presentate

dall'assicurato lo avessero permanentemente danneggiato sul piano della

funzionalità relazionale, sociale e lavorativa. Egli aveva sempre lavorato in

maniera ridotta, senza che questo per lui costituisse un grave problema, né una

necessità di reperire un impiego più stabile e/o più remunerativo. La

specialista ha inoltre sottolineato come l'assicurato, pur avendo mostrato una

traiettoria di vita sempre un po' deviante, ai margini della società, tuttavia

avesse sempre trovato il modo di lavorare in maniera limitata e di mantenersi,

mostrando anche ridotti bisogni e necessità in questo senso. Aveva una rete

amicale che faceva riferimento al Centro __________, in grado eventualmente di

venirgli in soccorso in caso di bisogno. A completezza di quanto spiegato, la

perita ha sottolineato inoltre come l'assicurato non avesse mai incontrato la

figura di uno psicologo o di uno psichiatra nel corso della propria vita, né in

urgenza né a livello ambulatoriale e come durante gli incontri allestiti avesse

a più riprese affermato di non ritenere di essere affetto da un disturbo

psichico. A mente della specialista, anche la generica diagnosi di depressione

posta da parte del medico curante non veniva rispecchiata dall'obiettività

clinica: egli mostrava un umore in asse, non aveva nè aveva mai presentato

ideazione suicidale, non aveva un disturbo del ritmo sonno-veglia, non era

rallentato, non presentava pensieri di natura depressiva. A proposito della

sindrome di dipendenza da oppiacei, allora di recente insorgenza, la perita ha

sottolineato come durante i colloqui l'assicurato aveva specificato di aver

utilizzato la sostanza per trovare rifugio dai dolori che sperimentava in

relazione alla propria situazione somatica. Anche in questo caso, non appena

accortosi di aver iniziato ad accusare dipendenza nei confronti della droga, si

era immediatamente rivolto al medico curante nel tentativo di assumere una

terapia sostitutiva che lo tenesse lontano dall'eroina stessa, mostrando la

correttezza del proprio esame di realtà, di tenere alla propria persona e di

rispettare le regole della vita comunitaria, diversamente da quanto sarebbe

accaduto nel caso di un individuo con tratti antisociali. L'utilizzo di

sostanze stupefacenti che egli metteva in atto non aveva alcuna ripercussione

sul piano lavorativo. La specialista - per quanto poc'anzi argomentato, per

quanto emerso dall'esame della documentazione messale a disposizione,

dall'anamnesi, dalla descrizione della giornata, dall'esame clinico effettuato

secondo vocabolario AMDP-System, dalla descrizione dal limiti e delle risorse

effettuata secondo schema MINI-ICE-APP e dalle dichiarazioni soggettive - ha

giudicato la capacità lavorativa dell'assicurato, per qualsiasi attività

confacente e anche come casalingo, come piena dal punto di vista psichiatrico.

Da ultimo, ha rilevato di essere di fronte ad un assicurato che si presentava

inizialmente come rivendicativo nei confronti di quello che gli sembrava un suo

diritto a causa del danno alla salute di origine somatica. Nonostante la

spiegazione da parte del perito delle motivazioni economiche e mediche alla

base della decisione di soppressione della rendita, tuttavia egli faticava a

comprendere come un'indennità gli era stata dapprima concessa e poi ritirata,

nonostante le sue condizioni somatiche non fossero grandemente variate (pag. 247-249

incarto AI).

Nell'annotazione del 19 febbraio 2016 (pag. 251 incarto AI) il medico SMR, dr.

med. __________, a fronte di una piena capacità lavorativa dal profilo

psichiatrico dell'assicurato attestata dalla precitata perizia del CPAS, ha

confermato il rapporto finale del 21 luglio 2015 (pag. 189-191 incarto AI).

Il 17 marzo 2016 il patrocinatore dell'assicurato ha versato agli atti (pag.

253-256 incarto AI) la lettera ambulatoriale dell'8 marzo 2016 del servizio di

Neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________ (pag. 257-258 incarto

AI), il certificato medico di incapacità lavorativa la 100% (dal 3 marzo al 3

aprile 2016) del suo cliente rilasciato dal precitato servizio dell'__________

(pag. 259 incarto AI), il certificato medico del 9 marzo 2016 del dr. med. __________,

specialista FMH in medicina generale (pag. 260 incarto AI) e la convocazione

del 3 marzo 2016 per la visita ambulatoriale del 31 marzo 2016 presso il

precitato servizio dell'EOC (pag. 261). Successivamente il legale

dell'assicurato ha versato agli atti le lettere ambulatoriali del 14 aprile e del

19 maggio 2016 del servizio di Neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________

(pag. 270-273) la lettera del 19 luglio 2016 del dr. med. __________, capo

servizio fisiatria del centro di riabilitazione della Clinica __________ di __________

(pag. 288-289).

Nel complemento peritale del 24 ottobre 2016 (pag. 297-298 incarto AI), il

neurologo __________, con espresso riferimento alla precitata lettera del 19

luglio 2016 del dr. med. __________, ha osservato quanto segue:

" il

rapporto del 19.7.2016 del Servizio di Neurochirurgia parla di mielopatia

cervicale residua in seguito a corpectomia C5-C6 e placca C4-C7: dopo

esecuzione di una nuova MRI cervicale che conferma un quadro di discopatia

progressiva a livello C3-C4, con un bulging discale con impronta sul sacco

durale, ma senza presentare, né un conflitto radicolare, né nuovi segni di

iperintensità midollare sospetta per peggioramento della mielopatia. Non vi

sono ulteriori alterazioni a livello midollare di recente insorgenza, mentre si

evidenzia un progressivo riassorbimento del quadro edemigeno a livello C5-C6

con persistenza di un minimo aspetto di mielomalacia centromidollare; coerente

con i sintomi residui. Dal punto di vista clinico i neurochirurghi non avevano

osservato un peggioramento della situazione. Il rapporto del Dottor __________,

Fisiatra, del 19.7.2016, non porta nessun altro fattore clinico. Nel mio

rapporto peritale dell'8.7.2015, mettevo in evidenza la persistenza di sintomi

parapiramidali ai membri inferiori, un'iperriflessia e cutanei plantari in

estensione, gli esiti di una possibile sofferenza radicolare C6 destra, con

ariflessia bicipitale e disturbi della marcia legati n parte alla problematica

midollare cervicale, in parte anche alle pregresse fratture della gamba sinistra.

Avevo dichiarato l'Assicurato inabile al lavoro come Giardiniere nella misura

del 100%, mentre avrebbe potuto lavorare, teoricamente, in un'attività leggera,

in una misura del 40%. Avevo anche proposto una revisione dopo 2 anni e

eventualmente un controllo internistico per la problematica polmonare. In base

al risultato della nuova MRI cervicale e alle conclusioni dei neurochirurghi

non vedo nessuna discrepanza fra le mie conclusioni e quanto proposto dal

dottor __________. In effetti dell'intensa fisioterapia in quadro stazionario può

sicuramente giovare ulteriormente all'Assicurato." (pag. 297-298 incarto

AI)

Nel rapporto finale dell'8

novembre 2016 il medico SMR (dr. med. __________) - dopo aver ripreso le

diagnosi "con" influsso sulla capacità lavorativa di "Esiti di mielopatia cervicale su stenosi cervicale

C5/C6, C6/C7, stato dopo discectomia C5/C6, C6/C7, rimossa in secondo tempo con

nuovo posizionamento di gabbia C5/C6 e di una placca anteriore da C4 a C7

(settembre 2013 e febbraio 2014) persiste sindrome parapiramidale ai membri

inferiori e vaghi disturbi sensitivi dissociati ai membri inferiori",

l'ulteriore diagnosi "con" influsso sulla capacità lavorativa di

"Broncopatia cronica ostruttiva, con

pregresse broncopolmoniti recidivanti" e "senza"

influsso sulla capacità lavorativa di "Insufficienza surrenalica

transitoria su trattamento con steroidei prolungato (novembre 2013)" (pag.

306 incarto AI) - ha sottolineato come lo stato di salute (neurologico)

dell'assicurato in sede di revisione fosse migliorato (pag. 308 incarto AI). Chiamato

a definire la capacità lavorativa globale, il medico SMR ha quindi

concluso che l’assicurato era inabile al 100% nell'attività abituale dal

febbraio 2013 mentre in un'attività adeguata presentava un'incapacità lavorativa

del 100% dal febbraio 2013 al 5 marzo 2015 rispettivamente del 60% dal 6 marzo

2015 (data della visita peritale neurologica) in poi (pag. 307 incarto AI). Il

medico SMR ha considerato altresì i seguenti limiti funzionali: 5-10 kg quali

carico massimo; alternanza della postura al bisogno (inclusa), difficoltà nello

svolgere lavori di precisione e necessità di pause supplementari. Quali

"ulteriori limitazioni funzionali necessarie per l'integrazione

professionale" ha osservato quanto segue "Può svolgere parzialmente un'attività adeguata tranquilla, in ufficio,

come custode, non soggetto ad attività medio-pesanti. Facilità a contrarre

infezioni polmonari, con lieve dispnea da sforzo. Lievi difficoltà alla marcia,

soprattutto nel scendere le scale. Cammina con un bastone in parte anche per la

problematica a livello della gamba sinistra, dopo fratture multiple"

(pag. 307 incarto AI). Il medico SMR ha inoltre osservato che non erano

applicabili terapie che avrebbero migliorato o mantenuto verosimilmente la

capacità lavorativa (pag. 308 incarto AI). Da ultimo, il medico SMR ha riportato

le seguenti "osservazioni conclusive":

" Dr.

med. __________

Precisazioni neurologiche del 24.10.2016

In base al risultato della nuova MRI cervicale e alle conclusioni

dei neurochirurghi non vedo nessuna discrepanza fra le mie conclusioni e quanto

proposto dal dottor __________. In effetti dell'intensa fisioterapia in quadro

stazionario può sicuramente giovare ulteriormente all'Assicurato.

Perizia neurologica dell'8.7.2015

In conclusioni: capacità di lavoro come Giardiniere: incapacità

del 100%. In un'attività leggera potrebbe lavorare nella misura del 40%,

prevedere una revisione fra due anni, se la problematica polmonare peggiorasse

bisognerebbe richiedere una Perizia Specialistica a questo livello.

Dr.ssa med. __________ (perizia psichiatrica del 29.01.2016)

Per quanto finora argomentato, per quanto emerso dall'esame della

documentazione messa a disposizione, dall'anamnesi, dalla descrizione della

giornata, dall'esame clinico effettuato secondo vocabolario AMDP-System, dalla

descrizione dal limiti e delle risorse effettuata secondo schema MINI-ICE-APP e

dalle dichiarazioni soggettive si giudica la capacità lavorativa

dell'assicurato, per qualsiasi attività confacente e anche come casalingo, come

piena dal punto di vista psichiatrico.”

(pag. 308 incarto AI; n.d.r. solo il corsivo è della redattrice).

Da notare che, stante

quanto precede, tutta la documentazione medica prodotta dal patrocinatore

dell'assicurato in sede amministrativa (e nuovamente allegata al gravame in

disamina) è stata vagliata dal perito neurologo dell'amministrazione e/o dal

medico SMR. In siffatte circostanze non può essere quindi condivisala critica

ricorsuale, giusta la quale "il fatto che la documentazione prodotta

non sia stata considerata nella presta di decisione dellUAI, risulta essere in

contrasto con il diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cst. Fed)".

2.7. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228

seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11

febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che

l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso

perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità

svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé

conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte

il Tribunale federale ha riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di

divergenze, l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione

incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona

assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura

(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446). L'Alta Corte ha

inoltre puntualizzato che, in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e

4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C

85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2). Questi principi sono stati confermati da TFA anche nella sentenza

9C_120/2011 del 25 luglio 2011 al consid. 4.1).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata

dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

Infine va ricordato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V

294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta (cfr. in questo senso anche la STF 9C_815/2012 del

12 dicembre 2012 consid. 3 e le citate DTF 131 V 49 e 130 V 396) e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della

ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve

tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Considerandi

2.8

Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo

TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale (segnatamente

la perizia dell'8 luglio 2015 ed il relativo complemento del 24 ottobre 2016)

effettuata dal dr. med. __________, specialista FMH in neurologia e la perizia

psichiatrica eseguita il 29 gennaio 2016 dalla dr.ssa med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, da considerare dettagliate,

approfondite e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati, e fatte proprie.

2.8.1

Dal punto di vista psichiatrico,

l’assicurato è stata sottoposto a una valutazione specialistica da parte della

precitata perita del CPAS, che ha posto le diagnosi senza ripercussioni

sulla capacità di lavoro di "Sindrome di dipendenza da oppioidi,

attualmente in un regime di mantenimento sostitutivo (ICD10:F11.22); Sindrome

di dipendenza da cannabinoidi, uso continua (ICD10:F12.25)" ed ha

giudicato - per quanto emerso dai due colloqui svoltisi nel suo studio medico

il 21 ed il 29 gennaio 2016 per una durata complessiva pari a 125 minuti, dall'esame

della documentazione messale a disposizione, dall'anamnesi, dalla descrizione

della giornata, dall'esame clinico effettuato secondo vocabolario AMDP-System,

dalla descrizione dal limiti e delle risorse effettuata secondo schema

MINI-ICE-APP e dalle dichiarazioni soggettive - la capacità lavorativa

dell'assicurato, per qualsiasi attività confacente e anche come casalingo, come

piena dal punto di vista psichiatrico.

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

Tanto più che neppure il rappresentante del ricorrente pretende il contrario.

2.8.2

Dal profilo della patologia

neurologica il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha posto

le diagnosi di "- esiti di mielopatia

cervicale cervicale su stenosi cervicale C5-C6, C6-07, stato dopo discectomia

C5-C6, 06-07 rimossa in secondo tempo con nuovo posizionamento di gabbia C5-C6

e di una placca anteriore da 04 a 07 (settembre 2013 e febbraio 2014) persiste

sindrome parapiramidale ai membri inferiori e vaghi disturbi sensitivi

dissociati ai membri inferiori,

- esiti di pregresse fratture tibio-fibulari e bi-malleolare sinistra

(1996-1997) con deformazione vara del membro inferiore sinistro,

- broncopatia cronica ostruttiva con pregresse broncopolmoniti recidivanti, -

insufficienza surrenalica transitoria su trattamento con steroidei prolungato

(novembre 2013)",

puntualizzando che sono tutte con conseguenza sulla capacità lavorativa,

eccetto l'ultima, ed ha giudicato - per quanto emerso dalla documentazione

medica messagli a disposizione dall'amministrazione, dall'autoanamnesi datagli

dall'assicurato e dall'esame clinico, in particolare neurologico, da lui

eseguito in data 6 marzo 2015, e dall'anamnesi competa e dalle constatazioni

oggettive - il ricorrente inabile al 100% nella sua attività di giardiniere sia

per la problematica neurologica che anche polmonare rispettivamente abile al

40% in un'attività tranquille, in ufficio, come custode, magazziniere, non

soggetto ad attività pesanti, con prognosi favorevole.

2.8.3

Il perito neurologo, nel motivato

e approfondito complemento peritale del 24 ottobre 2016 di cui si è già

ampiamente detto al consid. 2.6, con espresso riferimento alla lettera del 19

luglio 2016 del dr. med. __________, capo servizio fisiatria del centro di

riabilitazione della Clinica __________ di __________, ha spiegato nel dettaglio

i motivi per cui, per un verso, tale rapporto medico non porta nessun altro

fattore clinico rispetto alla valutazione peritale dell'8 luglio 2015 e, per

altro verso, non vede alcuna discrepanza fra le sue conclusioni e quanto

proposto dal precitato dottore di fiducia dell'assicurato.

Il TCA non ha quindi

motivo di scostarsi dalle convincenti considerazioni espresse dal perito

neurologo dell'amministrazione. Tanto più che le stesse sono state fatte

proprie anche dal medico SMR nel rapporto finale del dell'8 novembre 2016 di

cui si è pure già ampiamente detto al consid. 2.6.

A proposito del medico SMR

non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In esito alle

considerazioni che precedono, rispecchiando la valutazione del neurologo

(segnatamente la perizia dell'8 luglio 2015 ed il relativo complemento del 24

ottobre 2016) e quella della psichiatra del CPAS (segnatamente la perizia

psichiatrica del 29 gennaio 2016) i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), ad esse va dunque attribuita

piena forza probante.

Questa Corte ritiene

pertanto che lo stato di salute dell’assicurato sia stato dettagliatamente ed

approfonditamente vagliato dall'amministrazione, segnatamente dagli specialisti

dell'amministrazione e dal medico SMR, prima dell'emanazione della decisione

qui impugnata, data questa (in casu, il 17 novembre 2016) che segna il

limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali

(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014

del 23 marzo 2015 consid. 3.3).

Per quanto concerne i successivi documenti medici prodotti dal patrocinatore

dell'insorgente [segnatamente: la lettera di trasferimento del 15 dicembre 2016

dal __________ al reparto di medicina dell'Ospedale __________ di __________ (doc.

P1), la lettera d'uscita provvisoria del 20 dicembre 2016 del servizio di

medicina interna dell'Ospedale __________ al medico curante, dr. med __________

(doc. P2), il certificato medico del 2 gennaio 2017 del dr. __________ (doc.

P3) e la lettera d'uscita provvisoria del 28 dicembre 2016 del servizio di

medicina interna dell'Ospedale __________ al dr. med __________ (doc. P4) e la

lettera di dimissione del 6 febbraio 2017 del Pronto Soccorso dell'Ospedale __________

di __________ (doc. Q)], che certifica una sindrome coronarica acuta avvenuta

il 15 dicembre 2016, attestando quindi una problematica cardiaca di nuova

insorgenza, essa non porta alcun nuovo elemento

clinico per una diversa valutazione della fattispecie, così come del resto

rettamente rilevato dall'UAI sede di risposta del 26 gennaio 2017 (doc. VI,

pag. 4). Giova difatti ribadire che per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata

resa, in casu il 17 novembre 2016. I fatti accaduti posteriormente e che

hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

atto amministrativo (fra le tante cfr. DTF 130 V 138). Tale documentazione

medica viene quindi trasmessa all’UAI affinché

la tratti alla stregua di una nuova domanda di

prestazioni e renda nel merito, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti,

una nuova decisione.

Va qui pure ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.

274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119

V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, alla

"perizia neurologica/riabilitativa" "che potrà

chiarire le reali e residue capacità lavorative del signor RI 1"

chiesta dal legale dell'assicurato: cfr. doc. I), ritenendo la situazione

sufficientemente chiarita.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 nell'attività abituale di giardiniere, presenta un'incapacità

lavorativa del 100% dal febbraio 2012 e continua mentre in

un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti funzionali indicati dal

perito neurologo e confermati dal medico SMR) presenta un'incapacità lavorativa

del 100% dal febbraio 2012 al 5 marzo 2015 e del 60% dal 6 marzo 2015 (data

della visita del perito neurologo dell'amministrazione).

È peraltro utile segnalare

che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di

lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze eccessive. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr.

Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003,

consid. 4.7).

D'altra parte se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli assicurati

esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in generale

limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989,

p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato le

attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite

macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza

(cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del

20.

aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3). Anche in questo ambito, vi

sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è

il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

Va poi segnalato che, con scritto del 16 novembre 2016, la CIP, ha indicato che

l'assicurato, "in considerazione delle passate esperienze lavorative,

della formazione appresa e grazie a eventuali corsi brevi di formazione o

aggiornamento nonché una eventuale consulenza di un ergoterapista sul luogo di

lavoro" è in grado di svolgere l'attività di aiuto ufficio, aiuto

custode o custode a seconda della grandezza dell'immobile, venditore o aiuto

venditore e venditore o aiuto venditore di articoli pensanti (pag. 310 incarto

AI). Questa Corte non ha motivo di scostarsi da tali considerazioni.

2.8.4

Stante quanto precede si deve quindi concludere che, rispetto alle

valutazioni del 4 aprile e del 27 maggio 2014 del medico SMR, dr. med. __________,

sulla base delle quali l'UAI con decisione del 20 agosto 2014, preavvisata con

progetto del 30 maggio 2014, l’UAI ha riconosciuto all'assicurato (totalmente

inabile al lavoro in qualsiasi attività (abituale e adeguata) dal febbraio 2013

continua) il diritto alla rendita intera dal 1° febbraio 2014, a partire dal 6

marzo 2015 vi è stato un miglioramento della patologia neurologica (che ha

comportato un aumento al 40% della capacità lavorativa globale residua

dell'assicurato).

2.9

Occorre ora esaminare se la

capacità di guadagno dell'assicurato ha subito un miglioramento tale da

giustificare la soppressione della rendita intera di invalidità di cui beneficia

dal 1° febbraio 2014.

Questo Tribunale osserva innanzitutto

che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, se

i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto

da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito

nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza

rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 141 V 9 consid. 6.1 pag.

13.

con riferimenti menzionati; cfr. anche sentenza 9C_718/2016 del 14 febbraio

2017.

consid. 6.2).

Ne consegue che il "reddito da valido" ed il "reddito da

invalido" del ricorrente devono essere stabiliti senza riferimento al calcolo

effettuato in precedenza dall'amministrazione (STF 9C_710/2016 del 18 aprile

2017, consid. 4.1).

Vengono considerati i dati del 2015, visto che il miglioramento dello stato di

salute - e, di conseguenza, della capacità lavorativa residua - risale al 6

marzo 2015.

2.10

Per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa,

nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei

salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori

empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). In circostanze

particolari, si può infatti ricorrere ai dati statistici risultanti

dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita

dall'Ufficio federale di statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con

riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora non fosse possibile

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico, segnatamente qualora

dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale

dell'assicurato o se l'ultimo salario percepito non corrispondesse

manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni

verosimiglianza in qualità di persona valida; ad esempio se l'assicurato, prima

di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in

disoccupazione o percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali.

Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro

della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste

più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (cfr. sentenza

9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti; sentenza 9C_348/2016

del 7 dicembre 2016 consid. 3.2.3; Su questo tema vedi

anche D. Cattaneo, "Rassegna di sentenze

recenti nel diritto delle assicurazioni sociali",

in: Rivista ticinese di diritto, I-2017, pag. 342).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo

cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400.

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina

citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.10.1

Per quanto concerne

il reddito da valido, l'UAI ha ritenuto che, se non fosse subentrato il danno

alla salute (nel 2013) e avesse continuato a svolgere la sua abituale attività

lavorativa (giardiniere indipendente), l'assicurato avrebbe potuto percepire un

salario annuo lordo di fr. 5'442.65 per l'anno 2013, visto quanto effettivamente

guadagnato negli ultimi 16 anni sulla base dei dati del conto individuale

(1998-2013: cfr. pag. 196 incarto AI). L'amministrazione ha tenuto conto del

fatto che per vari decenni l'assicurato aveva svolto attività sporadiche senza

percepire un salario regolare o percependo un minimo salario e che tali

irregolarità nello svolgimento di attività lucrative con conseguimento di un

salario minimo non risultava essere motivata da problematiche alla salute (doc.

VI, pag 5).

Dal canto suo, il patrocinatore del ricorrente critica il "reddito

da valido" stabilito dall'UAI, in quanto assolutamente inferiore al

salario potenziale che il suo assistito, quale giardiniere non diplomato poteva

ottenere. Ritiene quindi che il salario da valido del suo cliente debba essere

fissato sulla base di uno stipendio annuale potenziale di fr. 48'113.00 (CCL

giardinieri, stipendio minimo di aiuto giardiniere, CHF 3'701.00 con

tredicesima). Tanto più che l'amministrazione non avrebbe neppure tenuto conto della

parte percentuale superiore del 5% nel parallelismo dei redditi (cfr. doc. I).

Il legale dell'insorgente puntualizza inoltre che, per un verso, il reddito

inferiore alla media percepito dal suo cliente "è dovuto sicuramente ad

una formazione carente, con competenze linguistiche inesistenti nonché nessuna

competenza informatica" come pure alla sua "salute cagionevole"

e, quindi, a motivi esterni e, per altro verso, che non poteva ritenersi che il

suo cliente si fosse accontentato di tali salari, visto che "ha sempre

inoltrato le numerose ricerche di lavoro richieste dall'assistenza sociale. In

alcuni periodi l'assistenza sociale chiedeva fino a 32 ricerche mensili che il

signor RI 1 effettuava regolarmente. La sua volontà di lavorare è sempre stata

pertanto cristallina" (doc. VIII).

Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale osserva

che dagli atti (cfr. perizia psichiatrica del 26 gennaio 2016 del CPAS, di cui

si è già ampiamente detto al consid. 2.6) emerge che l'assicurato è un

uomo di mezza età che ha sempre vissuto in maniera tendenzialmente deviante,

pur senza che questo rappresentasse un reale problema a livello delle relazioni

sociali, del contesto scolastico e successivamente professionale. Dopo aver iniziato

(obbligato dal padre) e terminato senza essere mai bocciato l'apprendistato

come impiegato di commercio nel 1980, diplomandosi nel 1983, non ha mai svolto

realmente quel lavoro (cfr. pag. 243 incarto AI), ma ha portato avanti per anni

la professione di operaio giardiniere in maniera indipendente, con contratti su

chiamata, e in parallelo ha arrotondato suonando il flauto traverso davanti

alle stazioni. Non guadagnando una cifra tale da riuscire totalmente a

mantenersi, ha vissuto a far tempo dal 2008 grazie all'aiuto dell'assistenza sociale.

La perita psichiatrica ha ritenuto che "sebbene la descrizione

dell'assicurato non rientrasse negli esatti canoni di quello che prevedeva una

vita regolare, tuttavia essa non giustificava di inquadrare tali particolarità

e devianze dalle modalità tipiche del vivere all'interno di un disturbo di

personalità o di un'eventuale altra categoria diagnostica psichiatrica"

e che "nessuna delle modalità e delle caratteristiche presentate

dall'assicurato lo avessero permanentemente danneggiato sul piano della funzionalità

relazionale, sociale e lavorativa". La perita psichiatrica ha pure

puntualizzato che l'assicurato "aveva sempre lavorato in maniera

ridotta, senza che questo per lui costituisse un grave problema, né una

necessità di reperire un impiego più stabile e/o più remunerativo" e

che "pur avendo mostrato una traiettoria di vita sempre un po'

deviante, ai margini della società,' tuttavia avesse sempre trovato il modo di

lavorare in maniera limitata e di mantenersi, mostrando anche ridotti bisogni e

necessità in questo senso". In siffatte circostanze, è inverosimile

che il reddito inferiore alla media percepito dall'assicurato fosse dovuto,

come sostenuto dal suo legale, "ad una formazione carente, con

competenze linguistiche inesistenti nonché nessuna competenza informatica"

come pure alla sua "salute cagionevole" (tanto più che il

danno alla salute risale al 2013).

Quella dell'insorgente è

stata, per contro, una vera e propria scelta di vita. In simili evenienze, non

permettono di giungere ad altra conclusione neppure eventuali ricerche di

lavoro che l'assicurato era tenuto ad effettuare regolarmente per l'assistenza

sociale.

Parimenti dicasi per lo

scritto del 10 marzo 2014 con cui l'assicurato comunicava all'UAI di aver

"effettuato tutte le ricerche di lavoro, anche secondo le direttive

dell'ufficio di assistenza che obbliga la ricerca di un lavoro" e che, in

assenza del danno alla salute (2013), avrebbe lavorato "da subito"

come "aiuto giardiniere, operaio in genere" "dal 50% al

100%" (pag. 117 e 188 incarto AI). Da notare che nel medesimo scritto

l'assicurato indicava di aver effettuato delle ricerche (di cui alcune erano già

in possesso dell'amministrazione), di non sapere presso quale datore di lavoro

avrebbe presumibilmente lavorato (ma, comunque, "secondo le richieste del

mercato di lavoro") e di non essere iscritto ad una cassa di

disoccupazione o ad un ufficio regionale di collocamento (pag. 117 e 188

incarto AI). Secondo la giurisprudenza, generalmente i redditi da

attività dipendente ed indipendente iscritti nel conto individuale possono

costituire la base di determinazione del reddito da valido (anche da invalido:

DTF 117 V 8 consid. 2c/aa). Spetta all’assicurato dimostrare che tali dati si

discostano in maniera rilevante dall’effettive entrate (art. 25 OAI; STF

9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STFA I

705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1.), ciò che non è stato il caso.

Nella fattispecie, il TCA ritiene quindi giustificato prendere in

considerazione, come correttamente effettuato dall'UAI, una media dell'importo

percepito dall'assicurato tra il 1998 ed il 2013

(1998: fr. 10'931.-; 1999: fr. 4'650.-; 2000: fr. 3'861.-; 2001: fr. 8'113.-;

2002: fr. 3'867.-; 2003: fr. 170.-; 2004: fr. 2'288.-; 2005: fr. 556.-; 2006:

fr. 652.-; 2007: fr. 16'435.-; 2008: fr. 12'560.-; 2009: fr. 4'554.-; 2010: fr.

4'554.-; 2011: fr. 4'612.-; 2012: fr. 4'612.- e 2013: fr. 4'667.-; pag. 196

incarto AI e doc. VI 1) ovvero fr. 5'442.65 (pari a fr. 87'082.-:16). Da notare

che tale importo è superiore di fr. 843.65 rispetto a quanto mediamente

percepito dall'assicurato annualmente nei 5 anni (2009-2013) precedenti

l'insorgere del danno alla salute, ovvero fr. 4'599.- (fr. 22'999.-:5). Ne

consegue che l'UAI ha preso in considerazione l'ipotesi maggiormente favorevole

al ricorrente. Si giunge così ad una retribuzione annua di fr. 5'442.65 per il

2014.

Ora, aggiornando al 2015 tale importo, si ottiene un reddito da valido di

fr. 5'464.40 (2015: + 0,4%).

2.11

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore

al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid.

5.

2.11.1

Circa il reddito da invalido,

con la decisione impugnata l’UAI ha preso in considerazione un importo di fr.

66'169.70 estrapolato dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, attività semplici e ripetitive, valore mediano, uomini per il 2014,

ridotto del 60% per tenere conto dell'esigibilità lavorativa al 40%, e

decurtato di un ulteriore 15% per attività leggere e per svantaggi salariali

derivanti da contingenze particolari, giungendo così ad un reddito da invalido

di fr. 22'497.70 per il 2014 (pag. 313 incarto AI).

Il rappresentante

dell'insorgente contesta il "reddito da invalido" stabilito dall'UAI,

in quanto un salario mensile di fr. 1'874.80 (pari a fr. 22'497.70 annui), è

insufficiente ad una persona per sopperire ai propri bisogni e, comunque, non è

neppure non ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 16 LPGA, visto che il

suo cliente non ha una capacità lavorativa residua del 40%, non ha alcuna

formazione, ha 52 anni ed è portatore di una particolarmente patologia dolorosa

(cfr. doc. I).

2.11.2

Nel caso in esame, ritenuto che

l'insorgente non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile (al 40%:

cfr. consid. 2.8.4), per il calcolo del reddito da invalido vanno applicati i

dati statistici.

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012, edita dall'Ufficio

federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level

(NOGA08), risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli

uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e

SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 62'520.--

(5'210.-- x 12 mesi). Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato

fino al 2014 (DTF 126 V 81 consid.

7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre

2008; STCA del 13 febbraio 2006,

36.2005

), si ottiene un salario di fr. 63'442,12 (Fr. 62'520.- : 101,7 x 103,2; cfr. Tabella

B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 90 e Tabella T1.1.10

Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014, pubblicata dall'Ufficio federale

di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2). Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo

di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro

settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio

2008.

e la

tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e la

Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da

invalido per un uomo ammonta a fr. 66'138,41 (fr. 63'442,12 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a; cfr. STCA 32.2015.175 del 28 aprile

2016). Tale salario adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 66'402.96

(fr. 66’138.41 + 0,4%) nel 2015.

Nel caso in esame, a

fronte della scelta di vita operata dall'assicurato (cfr. consid. 2.10), non

sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in

applicazione della giurisprudenza citata al consid. 2.11.

Di conseguenza, considerata un'esigibilità lavorativa del 40% (cfr. consid.

2.8

), il reddito da invalido corrisponde a fr. 26'561.18

(fr. 66'402.96:100x40).

2.11.3

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati

che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.11.4

Nel caso di specie l’UAI ha

riconosciuto una deduzione sociale del

15% (per attività leggere e svantaggi particolari derivanti da

contingenze particolari).

Il rappresentante dell'insorgente

ha puntualizzato che il suo cliente non ha alcuna formazione, ha 52 anni ed è

portatore di una particolarmente patologia dolorosa (cfr. doc. I).

Questo Tribunale rileva

innanzitutto che con la STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid.

4.

: “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de

procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en

considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de

service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux

d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les

limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu

d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126

V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30

avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Val qui la pena di

ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che

consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire

sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo

proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è

soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al

25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Riechmuth Marco, in:

Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n.

100.

e segg.).

Ferme queste premesse, tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una

decurtazione del 15%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in

questione, l'UAI abbia debitamente conto degli effetti legati al danno

alla salute di cui è affetto l'assicurato.

Val comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale

federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione

a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen

ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig

nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40.

Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002

Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c;

Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November

2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in

questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid.

4.2

, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto

2008.

consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale

non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate

entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non

richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di

istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR

2002.

n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del

3.

aprile 2009 consid. 2.3.).

Nella STF 8C_482/2016 del

15.

settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che

in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già

considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari

il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari

(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

Della circostanza che

l'assicurato è portatore di una patologia particolarmente dolorosa è già stato

tenuto conto nell'esigibilità lavorativa al 40% (cfr. consid. 2.8.4).

Applicando la riduzione

del 15%, il reddito da invalido nel 2015 si attesta a fr. 22'577.- (fr.

26'561.18 ridotto del 15% ovvero d fr. 3'984.18).

2.12

Confrontando ora il reddito da

invalido di fr. 22'577.- (riduzione del 15%) (cfr. consid. 2.11.4) con il

relativo reddito da valido di fr. 5'464.40 (cfr. consid. 2.10.1), si ottiene un

grado d’invalidità dello 0% e, quindi, nullo.

A giusta

ragione l’UAI ha quindi soppresso in via di revisione il diritto ad una

rendita intera con effetto dal 1° gennaio 2017 (cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a

OAI). La decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso

respinto.

2.13

Litigioso infine è il rifiuto

del gratuito patrocinio in ambito amministrativo deciso dall’UAI

contestualmente alla pronuncia impugnata. Secondo l’UAI il caso non presentava

particolari difficoltà procedurali o di merito e dunque l’intervento di un

legale non appariva indispensabile.

L'art. 37 cpv. 1 LPGA,

prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente

(cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare

nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4

recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di

patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Secondo la dottrina, il

fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la

formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella

"se le circostanze lo giustificano", significa che il

legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il

gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative

condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar,

2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).

Per il resto, quali

presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la

necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA

(Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).

La necessità di patrocinio

da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla

complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche

dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i

propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente

grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di

un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa

complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche

che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders

starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die

Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen

Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten

hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen

ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119

Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi,

assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in

considerazione (“Eine

anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein

Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche

Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch

Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer

Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V

201.

consid. 4.1 con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura

di opposizione dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che

vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. anche STF I 911/06 del

2.

febbraio 2007; cfr. anche STF 8C-669/2016 del 7 aprile 2017).

Occorre

poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2

marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132

V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza

nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).

Nella

presente fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un patrocinatore era

(eccezionalmente) data anche in ambito amministrativo, poiché la vertenza - iniziata con la revisione dell'ottobre 2014, sfociata nel

progetto di decisione del 7 settembre 2015 di soppressione della rendita intera

accordata a far tempo dal 1° febbraio 2014 confermata con la decisione di

soppressione del 17 novembre 2016 - non era semplice. Sono stati difatti

eseguiti complessi accertamenti medici (in particolare, la perizia neurologica

dell'8 luglio 2015 e quella psichiatrica del 26 gennaio 2016) ed, in un caso

retto dal principio inquisitorio, è stato comunque necessario esperire un complemento

peritale neurologico (24 ottobre 2016), successivamente al precitato progetto

di decisione, proprio a seguito delle osservazioni inoltrate dall'avvocato, che

è intervenuto in causa a far tempo dal 17 marzo 2016, ovvero entro il termine

entro cui l'UAI aveva chiesto all'assicurato di prendere posizione sui

risultati della perizia psichiatrica. In effetti, l'assicurato ha dato

dimostrazione di tenacia e determinazione nella tutela dei propri diritti,

facendosi pure aiutare dal proprio medico curante (cfr., ad es., pag. 117-118, 218,

219, 220-229, 232-233 e 239), sino al marzo 2016, allorquando si è reso

necessario l'intervenuto di un avvocato. Tanto più che, oltre al difficile aspetto

medico (segnatamente, neurologico), vi erano pure da esaminare tutti i

complessi aspetti economici legati in particolare alla determinazione del

reddito da valido, come pure alla necessità di valutare la correttezza

dell’applicazione del salario statistico da invalido, così come l’eventualità

di procedere ad altre deduzioni sul salario teorico statistico, rispetto a

quelle operate dall'amministrazione. Del resto, nonostante la spiegazione da

parte della perita psichiatra delle motivazioni economiche e mediche alla base

della decisione di soppressione della rendita, già nel 2015 l'assicurato "faticava

a comprendere come un'indennità gli era stata dapprima concessa e poi ritirata,

nonostante le sue condizioni somatiche non fossero grandemente variate"

(pag. 249 incarto AI).

Alla luce di quanto appena esposto è a torto che l’Ufficio AI ha

ritenuto non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato e

concluso che l’insorgente poteva difendersi senza ricorrere ad un legale.

Per quanto riguarda

gli altri presupposti, non analizzati dall’UAI, cumulativamente necessari per

riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, va detto

quanto segue.

Le

osservazioni inoltrate il 17 marzo 2016 non apparivano di primo acchito privo

di esito favorevole, prova tra l’altro ne sia che hanno evidenziato la

necessità di procedere ad un complemento peritale neurologico.

Inoltre,

come si vedrà al prossimo considerando, l’insorgente è da ritenere indigente.

Ne consegue

che gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci sull’importo

spettante all’assicurata (DTF 131 V 153).

2.14

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, nel caso concreto si giustifica di accollare le spese di complessivi

fr. 500.- al ricorrente.

Il ricorrente ha tuttavia

postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (I).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che

la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della

Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2011.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un assicurato

si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di

un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%

(cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel caso concreto, il

ricorrente, divorziato, dal 2008 al 2014 ha beneficiato dell'assistenza

pubblica (pag. 103-115 incarto AI) mentre dal febbraio 2014 aveva come uniche

entrate fr. 1'298.- della rendita (intera) AI e fr. 980.- di

prestazione complementare PC (doc. O)

In queste circostanze, il

requisito dell’indigenza è dato.

L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui

l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non

pareva essere privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è respinto.

§ Gli

atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda agli accertamenti indicati al

consid. 2.8.3.

2. RI 1 è posto al beneficio

del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa e gli atti sono

rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando

2.13.

3. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

4. Le spese, per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione

dell’assistenza giudiziaria le spese a suo carico sono per il momento assunte

dallo Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti