32.2016.15
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22 marzo 2016Italiano30 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.15
FS
Lugano
22 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 gennaio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 8 gennaio 2016, preavvisata il 7 luglio 2015 (doc. AI 112) – sulla base della perizia
pluridisciplinare 16 dicembre 2014 del Servizio Accertamento Medico (SAM) con
complementi del 12 febbraio e del 3 novembre 2015 (doc. AI 84, 91 e 132), visti
il rapporto finale SMR 3 aprile 2015 e le annotazioni 4 e 25 novembre 2015 del
dr. __________ (doc. 96, 133 e 139) e ritenuto il rapporto finale SIP 9 giugno
2015 e la tabella elaborata il 2 luglio 2015 (doc. AI 108 e 110) –, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, nato
nel 1957, il diritto a tre quarti di rendita d’invalidità dal 1. maggio 2013
(dopo l’anno di attesa ex art. 28 LAI) al 30 giugno 2014 e a un quarto di
rendita d’invalidità dal 1. luglio 2014 (tre mesi dopo il miglioramento dello
stato di salute ai sensi dell’art. 88a OAI);
- con
il presente ricorso l’assicurato, tramite l’avv. RA 1 – sollevata una violazione del diritto di
essere sentito e contestata la valutazione medica e economica –, ha chiesto in via principale l’annullamento
della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad una rendita intera
dal 1. maggio 2012, in via subordinata il riconoscimento del diritto ad una
rendita intera dal 1. maggio 2012 al 28 febbraio 2014 e ad almeno una mezza
rendita dal 1. marzo 2014. Contestualmente, in via cautelare, chiede di
togliere l’effetto sospensivo al ricorso in modo da poter continuare a
percepire pendente causa le prestazioni riconosciutegli;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI –
considerata l’annotazio-ne del 15 febbraio 2016 nella quale il medico SMR dr. __________
ha espresso la seguente valutazione: “(…) Occorre rivalutare la situazione
dal punto di vista psichiatrico (vedi anche la pagina 24 della perizia SAM del
16.12.2014 dove la perita psichiatra riteneva utile rivalutare la situazione
dopo un anno) per il periodo posteriore al mese di ottobre 2015. Fino al mese
di ottobre 2015 valgono invece le precedenti IL stabilite nel rapporto SMR
finale 3.4.2015. (…)” (IV/1) –
ha postulato il rinvio degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti
medici indicati dal dr. __________. Quanto alla domanda di misure cautelari
l’amministrazione ha sottolineato che “(…) la decisione impugnata (nonostante
al citato provvedimento non sia stato espressamente tolto l’effetto sospensivo
ai sensi dell’art. 54 cpv. 1 lett. c LPGA) è nei fatti immediatamente esecutiva
(nel senso che la __________ di __________ ha già versato all’assicurato le
rendite riconosciutegli e continua tuttora a versare a quest’ultimo il quarto
di rendita a cui egli ha diritto). Tale versamento – al fine di evitare di
causare difficoltà economiche pendente causa all’assicurato in questione –
appare opportuno allo scrivente Ufficio (cfr. anche in argomento STCA del
17.06.2015, incarto 32.2014.104 al consid. 2.5). (…)” (IV);
- con
scritto 8 marzo 2016 l’insorgente ha comunicato al TCA di essere d’accordo con
il rinvio degli atti all’Ufficio AI a condizione che il versamento della
rendita d’invalidità assegntagli con la decisione impugnata continui anche
durante la procedura di rinvio e – ribadite le argomentazioni sviluppate
con il ricorso – ha asserito che “(…) non accetta di principio che la
sua IL fino al mese di ottobre 2015 corrisponda a quella indicata nel rapporto
SMR finale del 3 aprile 2015 (…)” (VI);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante
giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di
essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,
quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento,
quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V
387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130). Il diritto di essere sentito
comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale
obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni
di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione
di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la
fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia
tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni
addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio,
atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2
con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236);
- é
vero, da una parte, che alle osservazioni del 4 settembre 2015 (doc. AI 124) è
seguita la decisione qui impugnata basata, tra l’altro, sull’annotazione del 4
novembre 2015 nella quale il dr. __________ ha concluso che “(…) alla luce
della risposta del SAM del 3 novembre 2015 alle precisazioni richieste il 9 ottobre
2015, rimane valevole il rapporto SMR finale del 3 aprile 2015. (…)” (doc.
AI 133) e, dall’altra parte, che le menzionate richiesta 9 ottobre 2015 dell’Ufficio
AI (cfr. doc. AI 130) e complemento 3 novembre 2015 del SAM – essendo
detta documentazione posteriore al preavviso del 7 luglio 2015 (AI 112) –
non potevano trovarsi nell’incarto completo trasmesso all’avv. RA 1 il 15
luglio 2015 (doc. AI 115).
È
altrettanto vero che il legale dell’assicurato ha potuto successivamente fare
valere le sue ragioni dinanzi al TCA, in quanto la richiesta dell’Ufficio AI 9
ottobre e il complemento 3 novembre 2015 del SAM fanno parte dell’incarto AI
prodotto dall’amministrazione unitamente alla risposta di causa (doc. IV) e visionabile
in ogni momento dal ricorrente presso la cancelleria di questo Tribunale.
Visto
dunque che l’insorgente – che
doveva conoscere l’esistenza della richiesta di precisazioni dell’Ufficio AI
del 9 ottobre e del complemento 3 novembre 2015 del SAM in quanto menzionati
nella succitata annotazione 4 novembre 2015 del dr. __________ – ha avuto comunque la possibilità di
consultare gli atti dell’Ufficio AI e di esprimersi in merito innanzi al TCA,
autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, occorre concludere che,
in ogni caso, un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata sanata
in questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito
da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo vedi, ad
esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390; STF 8C_416/2015 del 30 settembre
2015 consid. 4.4;9C_937/2011 del 9 luglio 2012 consid. 2.3;9C_961/2009 del 17
gennaio 2011 consid. 2; STF 2C_471/2009 del 23 luglio 2010 consid. 3.2 e 3.3 e 9C_617/2008
del 6 agosto 2009 consid. 3.2.3 tutte con riferimenti);
- oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a
tre quarti di rendita d’invalidità dal 1. maggio 2013 al 30 giugno 2014 e a un
quarto di rendita d’invalidità dal 1. luglio 2014. L’assicurato postula, in via
principale il riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal 1. maggio
2012 e, subordinatamente, il diritto ad una rendita intera dal 1. maggio 2012
al 28 febbraio 2014 e ad almeno una mezza rendita dal 1. marzo 2014;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Giusta l'art. 28 cpv.
1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi
almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una
mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
con-seguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Al proposito va precisato
che, secondo la giu-risprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi
sono determinanti le circostanze esistenti al mo-mento dell'(eventuale) inizio
del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però
essere rilevati sulla me-desima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003);
- per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004). A sua volta, l’art. 17 cpv. 1
LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmen-te o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352). Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si
deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili
non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013
dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3 con riferimenti). Giusta l’art. 29 bis OAI (Risorgere
dell’invalidità dopo la soppressione della rendita), se la rendita è stata soppressa
a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel
susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile
di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI;
- quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, deter-minante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
pa-ziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'in-carto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. De-terminante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori pri-vati, in sede
d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
Fatti
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione
invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e
7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo
dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la
DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre
ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo
(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi
medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che
a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sul-l’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con
riferi-menti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla
luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del
27 gennaio 2012 consid. 4.2;8C_5/2011 del 27 giugno 2011 consid. 5.4;
8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 6;8C_828/2007 del 23 aprile 2008
consid. 7; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a/cc; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più
medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; vedi anche
Meyer/Reichmuth, op. cit, ad art. 28a, pag. 395);
- nell’evenienza
concreta, l’Ufficio AI, in evasione della domanda di prestazioni del 19
novembre 2012 (doc. AI 2) –
facendo propri la perizia pluridisciplinare 16 dicembre 2014 del SAM con i
complementi del 12 febbraio e del 3 novembre 2015 (doc. AI 84, 91 e 132), il
rapporto finale SMR 3 aprile 2015 con le annotazioni 4 e 25 novembre 2015 del
dr. __________ (doc. 96, 133 e 139) e il rapporto finale SIP 9 giugno 2015 con
la tabella elaborata il 2 luglio 2015 (doc. AI 108 e 110) –, con la decisione dell’8 gennaio 2016, ha
riconosciuto all’assicurato il diritto a tre quarti di rendita d’invalidità dal
1. maggio 2013 al 30 giugno 2014 e a un quarto di rendita d’invalidità dal 1. luglio
2014;
- con
il ricorso l’insorgente ha contestato la valutazione medica adducendo che i
medici curanti (dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e dr. __________,
FMH in medicina interna) “(…) hanno costantemente diagnosticato una riduzione
del rendimento (IL) del 100% (…)” (I, pag. 4, punto 5). A sostegno delle
proprie asserzioni egli non ha prodotto alcuna documentazione medica né con il
ricorso né in corso di procedura;
- dopo
attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato a
verificare se lo stato di salute é stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI
prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere
in dubbio – fino al mese di
ottobre 2015 – la valutazione
peritale del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante
i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.
Dall’elenco
atti (cfr. doc. AI 81, pagg. 206-208) risulta infatti che il SAM ha considerato
compiutamente tutta la documentazione medica e che, con complemento 12 febbraio
2015 (doc. AI 91) – avuto riguardo
in particolare alla perizia psichiatrica 30 agosto 2013 del CPAS (doc. AI 37) e
ai rapporti 28 marzo e 6 novembre 2014 del dr. __________ (doc. AI 68 e 84,
pagg. 233-234) – ha precisato
debitamente le ragioni per le quali si è scostato dalle diagnosi e dalla
valutazione della capacità lavorativa poste nelle precedenti valutazioni psichiatriche
agli atti.
Quanto
al differente grado d’incapacità lavorativa indicato dalla consulente dr.ssa __________
nel consulto del 20 novembre 2014 e nella precisazione dell’8 febbraio 2015
(doc. AI 84 pagg. 241-247 [30%] e 91 pagg. 265-266 [40%]; eccezione, questa,
addotta dall’insorgente già in sede di osservazioni del 4 settembre 2015 sub.
doc. AI 124) – interpellata al riguardo dal dr. __________ (doc. AI 132)
– la specialista ha così preso posizione: “(…) mi scuso ma la relazione
datata 8.02.2015 parte da un refuso (30% diventa per errore 40%) da cui i
conseguenti errori riferiti esclusivamente alle percentuali di IL. […] Resta
valido quanto satbilito dalla scrivente in data 20.11.2014 e la percentuale del
30%. (…)” (doc. AI 132, pag. 333). Questo Tribunale – ritenuto anche che i
periti del SAM si sono allineati alla suddetta presa di posizione (cfr. doc. AI
132) – non ha alcun motivo per scostarsi dalle affermazioni della dr.ssa __________.
La
valutazione dei periti del SAM, confermata anche dal SMR (cfr. il rapporto
finale SMR del 3 aprile 2015 sub doc. AI 96 e l’annotazione del 4 novembre 2015
sub doc. AI 133), non è inoltre stata contestata validamente e tantomeno messa
in dubbio da nessun medico, né generico né specialista. A tale fine non basta
sostenere che i medici curanti hanno sempre attestato un’incapacità al lavoro
del 100%;
- il
dr. __________ – avuto riguardo al
rapporto 20 novembre 2015 del dr. __________ del seguente tenore: “(…) seguo
il paziente dal mese di aprile 2012 a oggi. L'anamnesi dettagliata vi è nota
dai rapporti precedenti e dalle valutazioni peritali. ll quadro depressivo di
cui soffre dall'inizio del trattamento, dopo una temporanea risposta
soddisfacente alla terapia, ha mostrato un'evoluzione negativa nella primavera
scorsa con due episodi depressivi maggiori intensi nei mesi di marzo e aprile
2015 per i quali si è rivolto anche al SPS __________ in una pesante situazione
di crisi con il riaffiorare dell'ideazione suicidale. Successivamente, il
quadro clinico è apparso come un disturbo depressivo cronico (distimia) con
ideazioni pessimistiche e deliri di povertà e di rovina e con una parziale compensazione
grazie al trattamento in corso e grazie alla scoperta della devozione religiosa
(sebbene sospetta come un nucleo delirante). Ora, nelle ultime due settimane si
osserva un nuovo pesante scompenso depressivo, idee di morte, ideazione
autosoppressiva, crisi di disperazione incontrollabile, chiusura e alterazione
notevole dell'adesione al trattamento, ideazione paranoide, conflittualità con
le figure familiari, difficoltà nella comprensione e nell'interpretazione della
realtà. Questa condizione richiede un trattamento intenso, stazionario, ma il
paziente rifiuta il ricovero. Trattasi di un importante peggioramento delle
condizioni di salute in un soggetto certamente incapace a affrontare una
qualsiasi attività lavorativa. Il decorso osservato è in netto contrasto con le
conclusioni derivanti dall'ultimo rapporto peritale fatto dalla Dr.ssa __________
un anno addietro e ritengo che il paziente sia completamente inabile al lavoro in
un'attività qualsiasi. Un ruolo innegabile nello sviluppo della malattia gioca
il fatto che egli sia privo di cespiti da più di un anno e che le sue risorse
sono state completamente esaurite. La prognosi appare infausta ed improbabile
che questo paziente possa riacquistare un funzionamento adeguato. (…)”
(doc. AI 137) –, nell’annota-zione
25 novembre 2015, ha concluso che “(…) ho preso atto del rapporto del Dr. __________
del 20 novembre 2015. Lo psichiatra curante indica chiaramente un peggioramento
dello stato di salute psichico insorto da inizio novembre 2015, pertanto fino a
Considerandi
quella data rimangono valevoli le precedenti prese di posizione SMR. (…)”
(doc. AI 139).
Questo
Tribunale – ritenuto, da una
parte, che nello scritto dell’8 marzo 2016 l’insorgente (ribadite le
argomentazioni ricorsuali) si è limitato a dichiarare che “(…) non accetta
di principio che la sua IL fino al mese di ottobre 2015 corrisponda a
quella indicata nel rapporto SMR finale del 3 aprile 2015 (…)” (VI)
e, dall’altra parte, che il dr. __________ non ha contestato puntualmente le valutazioni
del SAM per quanto riguarda il periodo antecedente il peggioramento attestato
dal novembre 2015 – deve
confermare che fino al mese di ottobre 2015 valgono le conclusioni di cui al
rapporto finale SMR del 3 aprile 2015 e meglio: IL del 50% dal maggio 2012 e IL
del 30% dal marzo 2014 sia nell’attività abituale che in un’attività adeguata
(cfr. doc. AI 96).
A
questo proposito, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art.
59.
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato – determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale;
- riguardo
alla valutazione economica va rilevato quanto segue.
Dall’attestato
del datore di lavoro (doc. AI 11) risulta che negli anni 2010, 2011 e 2012 il
salario mensile è stato di fr. 5'966.70, che l’assicurato non aveva diritto
alla tredicesima e che ha beneficiato di una gratifica annua regolare di fr.
4'000.-- (all’importo di fr. 38'600.-- indicato quale gratifica per il 2012 va
infatti dedotta la buona uscita di fr. 34'600.--; cfr. doc. AI 11, pagg. 85 e 90).
Ritenuto il salario annuo del 2012 di fr. 75'600.40 (5'966.70 x 12 + 4'000 =
75'600.40) il reddito da valido ammonta a fr. 76'205.20 per il 2013 e a fr.
76'583.20 per il 2014 (75'600.40 aumentati della variazione percentuale valida
per le attività finanziarie e assicurative dello 0.8% nel 2013 e dell’1.3% nel
2014, così come risulta dalla tabella dell’Ufficio federale di statistica
T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014).
Quanto
al reddito da invalido, in assenza di dati salariali concreti, occorre basarsi
sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari
2012.
edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella
TA1 2012 skill level (NOGA08), risulta che il salario lordo mediamente percepito
in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale
(ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato
(circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI
2001.
U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un
importo di fr. 62'520.-- (5'210.-- x 12 mesi). Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato e ritenuto che nel 2013 (ultimo dato disponibile,
le ore settimanali normali di lavoro totali ammontavano a 41.7; cfr. tabella B
9.
, pubblicata in La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88) si ottiene un reddito
da invalido di fr. 65'698.51 per il 2013 (62'520 x 41.7 : 40 aumentati dello
0.
% secondo la T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014) e di fr.
66'158.40 per il 2014 (65'698.51 aumentati dello 0.7% secondo la T1.1.10 Indice
dei salari nominali, Uomini, 2011-2014).
Ritenuta
l’incapacità lavorativa (in qualsiasi attività) del 50% da maggio 2012 e del
30% dal marzo 2014 (cfr. doc. AI 96) e applicata la riduzione del 10% (in correzione dell’8% ricono-sciuto nella
tabella elaborata il 2 luglio 2015 sub doc. AI 110; va qui ricordata la
giurisprudenza di questo Tribunale che nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio
2013, confermata dal TF con STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, ha osservato
che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle
riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il
25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 e che le graduazioni
tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità
adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano conferma nella
giurisprudenza federale) il
reddito da invalido si attesta infine a fr. 29'564.32 per il 2013 (65'698.51 x
50% ridotti del 10%) e a fr. 41'679.79 per il 2014 (66'158.40 x 70% ridotti del
10%).
Di
conseguenza, il grado d’invalidità è del 61% nel 2013 ([76'205.20 - 29'564.32]
: 76'205.20 x 100 = 61.20% arrotondato al 61% secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2 ) e
del 46% nel 2014 ([76'583.20 - 41'679.79]
: 76'583.20 x 100 = 45.57% arrotondato al 46%).
Allo
stesso risultato si giungerebbe anche se si volesse applicare, per pura ipotesi
di lavoro, la riduzione del 15% pretesa dal ricorrente. Infatti, in questa
ipotesi il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 27'921.86 (65'698.51 x 50%
ridotti del 15%) per il 2013 e a fr. 39'364.24 (66'158.40 x 70% ridotti del 15%)
per il 2014 e il grado d’invalidità sarebbe del 63% ([76'205.20 - 27'921.86]
: 76'205.20 x 100 = 63.35% arroton-dato al 63%) nel 2013 e del 49% ([76'583.20
- 39'364.24] : 76'583.20 x 100 = 48.59% arrotondato al 49%) nel 2014;
- ritenuti
i gradi d’invalidità del 61% nel 2013 e del 46% nel 2014 e vista l’incapacità
lavorativa (in qualsiasi attività) del 50% dal maggio 2012 e del 30% dal marzo
2014.
è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il
diritto ad una rendita di tre quarti dal maggio 2013 (dopo l’anno di attesa ex
art. 28 LAI) e ad un quarto di rendita dal luglio 2014 (tre mesi dopo il
miglioramento dello stato di salute nel mese di marzo 2014 ai sensi dell’art.
88a OAI);
- per
quanto riguarda al periodo dopo il mese di ottobre 2015, visto il possibile
peggioramento dello stato valetudinario dal novembre 2015, gli atti vanno rinviati
all’Ufficio AI – come da proposta
della stessa amministrazione condivisa nel suo principio dall’assicurato (IV e
VI) – per completare l’istruttoria;
- quanto
al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010
del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali
casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria
e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107
del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle ca-renze negli accertamenti
svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollstän-dig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensga-rantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn le-diglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2011.115
del 27 ottobre 2011).
In
concreto, l’amministrazione, chiesta la retrocessione degli atti, conformemente
a quanto concluso dal medico SMR dr. __________ nell’annotazione del 15 febbraio
2016, ha indicato che avrebbe direttamente proceduto al completamento degli
atti medici (IV).
Rilevato
come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, considerato
il possibile peggioramento dello stato di salute documentato prima della
decisione impugnata, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione,
affinché metta in atto i necessari accertamenti medici, ritenuto come la
documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e
attendibile giudizio sull’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurato
dopo il mese di ottobre 2015;
- quanto
alla domanda cautelare di revoca dell’effetto sospensivo – rilevato, da una parte, che di per sé ai
sensi dell’art. 56 LPGA il ricorso ha effetto sospensivo e quindi l’impugnazione
della decisione impedisce l’esecuzione immediata della stessa non avendo del
resto in casu l’amministrazione tolto l’effet-to sospensivo ad un eventuale
ricorso (Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo 2009, ad art. 56 n. 26 e 27 pagg.
709-710) e, dall’altra parte, che l’Ufficio AI ha precisato che “(…) la decisione
impugnata (nonostante al citato provvedimento non sia stato espressamente tolto
l’effetto sospensivo ai sensi dell’art. 54 cpv. 1 lett. c LPGA) è nei fatti
immediatamente esecutiva (nel senso che la Cassa di compensazione FER CIAM di Ginevra
ha già versato all’assicurato le rendite riconosciutegli e continua tuttora a
versare a quest’ultimo il quarto di rendita a cui egli ha diritto). Tale
versamento – al fine di evitare di causare difficoltà economiche pendente causa
all’assicurato in questione – appare opportuno allo scrivente Ufficio. (…)”
(IV) – questo Tribunale ritiene
che la stessa è divenuta priva d’interesse in quanto superata dall’erogazione
continua delle prestazioni riconosciute all’assicurato.
Va
qui rilevato che – anche se il ricorso, avendo effetto sospensivo, impedisce
l’esecuzione immediata della decisione – nel caso in cui il ricorrente
chiede una prestazione superiore a quella riconosciutagli, per prassi le prestazioni
riconosciute continuano ad essere erogate (“(…)
Die rechtzeitig erhobene Beschwerde hat grundsätzlich
Suspensiveffekt, hemmt somit die Vollstreckung des angefochtenen Entscheides,
soweit ihm nicht die aufschiebende Wirkung entzogen wurde oder während des Beschwerdeverfahrens
entzogen wird (ATSG 54). Verlangt die Beschwerde führende Partei eine höhere
als die zugesprochene Leistung (zum Beispiel statt einer halben eine ganze
Invalidenrente), ist es in der Praxis allerdings so, dass die bereits
zugesprochene Leistung trotz Beschwerdeführung dennoch ausgerichtet wird. (…)”
(Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 75 Nr. 13
pag. 588));
- in
simili circostanze – visto tutto
quanto precede e fermo restando il diritto ad una rendita di tre quarti dal 1.
maggio 2013 al 30 giugno 2014 e a un quarto di rendita d’invalidità dal 1.
luglio 2014 – la decisione
impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, esperiti
i necessari accertamenti medici e aggiornata la valutazione economica, si pronunci
nuovamente sulla domanda di prestazioni del novembre 2012;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale rifonderà inoltre al ricorrente, patrocinato
dall’avv. RA 1, fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g
LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata, fermo restando il diritto ad una rendita di tre quarti dal
1. maggio 2013 al 30 giugno 2014 e a un quarto di rendita d’invalidità dal 1.
luglio 2014, va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché,
esperiti i necessari accertamenti medici e aggiornata la valutazione economica,
si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni del novembre 2012.
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale
verserà al ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti