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32.2016.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 marzo 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione

invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e

7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo

dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la

DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre

ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo

(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sul-l’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con

riferi-menti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del

27 gennaio 2012 consid. 4.2;8C_5/2011 del 27 giugno 2011 consid. 5.4;

8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 6;8C_828/2007 del 23 aprile 2008

consid. 7; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a/cc; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più

medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; vedi anche

Meyer/Reichmuth, op. cit, ad art. 28a, pag. 395);

- nell’evenienza

concreta, l’Ufficio AI, in evasione della domanda di prestazioni del 19

novembre 2012 (doc. AI 2) –

facendo propri la perizia pluridisciplinare 16 dicembre 2014 del SAM con i

complementi del 12 febbraio e del 3 novembre 2015 (doc. AI 84, 91 e 132), il

rapporto finale SMR 3 aprile 2015 con le annotazioni 4 e 25 novembre 2015 del

dr. __________ (doc. 96, 133 e 139) e il rapporto finale SIP 9 giugno 2015 con

la tabella elaborata il 2 luglio 2015 (doc. AI 108 e 110) –, con la decisione dell’8 gennaio 2016, ha

riconosciuto all’assicurato il diritto a tre quarti di rendita d’invalidità dal

1. maggio 2013 al 30 giugno 2014 e a un quarto di rendita d’invalidità dal 1. luglio

2014;

- con

il ricorso l’insorgente ha contestato la valutazione medica adducendo che i

medici curanti (dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e dr. __________,

FMH in medicina interna) “(…) hanno costantemente diagnosticato una riduzione

del rendimento (IL) del 100% (…)” (I, pag. 4, punto 5). A sostegno delle

proprie asserzioni egli non ha prodotto alcuna documentazione medica né con il

ricorso né in corso di procedura;

- dopo

attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato a

verificare se lo stato di salute é stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI

prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere

in dubbio – fino al mese di

ottobre 2015 – la valutazione

peritale del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante

i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.

Dall’elenco

atti (cfr. doc. AI 81, pagg. 206-208) risulta infatti che il SAM ha considerato

compiutamente tutta la documentazione medica e che, con complemento 12 febbraio

2015 (doc. AI 91) – avuto riguardo

in particolare alla perizia psichiatrica 30 agosto 2013 del CPAS (doc. AI 37) e

ai rapporti 28 marzo e 6 novembre 2014 del dr. __________ (doc. AI 68 e 84,

pagg. 233-234) – ha precisato

debitamente le ragioni per le quali si è scostato dalle diagnosi e dalla

valutazione della capacità lavorativa poste nelle precedenti valutazioni psichiatriche

agli atti.

Quanto

al differente grado d’incapacità lavorativa indicato dalla consulente dr.ssa __________

nel consulto del 20 novembre 2014 e nella precisazione dell’8 febbraio 2015

(doc. AI 84 pagg. 241-247 [30%] e 91 pagg. 265-266 [40%]; eccezione, questa,

addotta dall’insorgente già in sede di osservazioni del 4 settembre 2015 sub.

doc. AI 124) – interpellata al riguardo dal dr. __________ (doc. AI 132)

– la specialista ha così preso posizione: “(…) mi scuso ma la relazione

datata 8.02.2015 parte da un refuso (30% diventa per errore 40%) da cui i

conseguenti errori riferiti esclusivamente alle percentuali di IL. […] Resta

valido quanto satbilito dalla scrivente in data 20.11.2014 e la percentuale del

30%. (…)” (doc. AI 132, pag. 333). Questo Tribunale – ritenuto anche che i

periti del SAM si sono allineati alla suddetta presa di posizione (cfr. doc. AI

132) – non ha alcun motivo per scostarsi dalle affermazioni della dr.ssa __________.

La

valutazione dei periti del SAM, confermata anche dal SMR (cfr. il rapporto

finale SMR del 3 aprile 2015 sub doc. AI 96 e l’annotazione del 4 novembre 2015

sub doc. AI 133), non è inoltre stata contestata validamente e tantomeno messa

in dubbio da nessun medico, né generico né specialista. A tale fine non basta

sostenere che i medici curanti hanno sempre attestato un’incapacità al lavoro

del 100%;

- il

dr. __________ – avuto riguardo al

rapporto 20 novembre 2015 del dr. __________ del seguente tenore: “(…) seguo

il paziente dal mese di aprile 2012 a oggi. L'anamnesi dettagliata vi è nota

dai rapporti precedenti e dalle valutazioni peritali. ll quadro depressivo di

cui soffre dall'inizio del trattamento, dopo una temporanea risposta

soddisfacente alla terapia, ha mostrato un'evoluzione negativa nella primavera

scorsa con due episodi depressivi maggiori intensi nei mesi di marzo e aprile

2015 per i quali si è rivolto anche al SPS __________ in una pesante situazione

di crisi con il riaffiorare dell'ideazione suicidale. Successivamente, il

quadro clinico è apparso come un disturbo depressivo cronico (distimia) con

ideazioni pessimistiche e deliri di povertà e di rovina e con una parziale compensazione

grazie al trattamento in corso e grazie alla scoperta della devozione religiosa

(sebbene sospetta come un nucleo delirante). Ora, nelle ultime due settimane si

osserva un nuovo pesante scompenso depressivo, idee di morte, ideazione

autosoppressiva, crisi di disperazione incontrollabile, chiusura e alterazione

notevole dell'adesione al trattamento, ideazione paranoide, conflittualità con

le figure familiari, difficoltà nella comprensione e nell'interpretazione della

realtà. Questa condizione richiede un trattamento intenso, stazionario, ma il

paziente rifiuta il ricovero. Trattasi di un importante peggioramento delle

condizioni di salute in un soggetto certamente incapace a affrontare una

qualsiasi attività lavorativa. Il decorso osservato è in netto contrasto con le

conclusioni derivanti dall'ultimo rapporto peritale fatto dalla Dr.ssa __________

un anno addietro e ritengo che il paziente sia completamente inabile al lavoro in

un'attività qualsiasi. Un ruolo innegabile nello sviluppo della malattia gioca

il fatto che egli sia privo di cespiti da più di un anno e che le sue risorse

sono state completamente esaurite. La prognosi appare infausta ed improbabile

che questo paziente possa riacquistare un funzionamento adeguato. (…)”

(doc. AI 137) –, nell’annota-zione

25 novembre 2015, ha concluso che “(…) ho preso atto del rapporto del Dr. __________

del 20 novembre 2015. Lo psichiatra curante indica chiaramente un peggioramento

dello stato di salute psichico insorto da inizio novembre 2015, pertanto fino a

Considerandi

quella data rimangono valevoli le precedenti prese di posizione SMR. (…)”

(doc. AI 139).

Questo

Tribunale – ritenuto, da una

parte, che nello scritto dell’8 marzo 2016 l’insorgente (ribadite le

argomentazioni ricorsuali) si è limitato a dichiarare che “(…) non accetta

di principio che la sua IL fino al mese di ottobre 2015 corrisponda a

quella indicata nel rapporto SMR finale del 3 aprile 2015 (…)” (VI)

e, dall’altra parte, che il dr. __________ non ha contestato puntualmente le valutazioni

del SAM per quanto riguarda il periodo antecedente il peggioramento attestato

dal novembre 2015 – deve

confermare che fino al mese di ottobre 2015 valgono le conclusioni di cui al

rapporto finale SMR del 3 aprile 2015 e meglio: IL del 50% dal maggio 2012 e IL

del 30% dal marzo 2014 sia nell’attività abituale che in un’attività adeguata

(cfr. doc. AI 96).

A

questo proposito, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art.

59.

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato – determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale;

- riguardo

alla valutazione economica va rilevato quanto segue.

Dall’attestato

del datore di lavoro (doc. AI 11) risulta che negli anni 2010, 2011 e 2012 il

salario mensile è stato di fr. 5'966.70, che l’assicurato non aveva diritto

alla tredicesima e che ha beneficiato di una gratifica annua regolare di fr.

4'000.-- (all’importo di fr. 38'600.-- indicato quale gratifica per il 2012 va

infatti dedotta la buona uscita di fr. 34'600.--; cfr. doc. AI 11, pagg. 85 e 90).

Ritenuto il salario annuo del 2012 di fr. 75'600.40 (5'966.70 x 12 + 4'000 =

75'600.40) il reddito da valido ammonta a fr. 76'205.20 per il 2013 e a fr.

76'583.20 per il 2014 (75'600.40 aumentati della variazione percentuale valida

per le attività finanziarie e assicurative dello 0.8% nel 2013 e dell’1.3% nel

2014, così come risulta dalla tabella dell’Ufficio federale di statistica

T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014).

Quanto

al reddito da invalido, in assenza di dati salariali concreti, occorre basarsi

sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari

2012.

edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella

TA1 2012 skill level (NOGA08), risulta che il salario lordo mediamente percepito

in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale

(ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato

(circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI

2001.

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un

importo di fr. 62'520.-- (5'210.-- x 12 mesi). Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato e ritenuto che nel 2013 (ultimo dato disponibile,

le ore settimanali normali di lavoro totali ammontavano a 41.7; cfr. tabella B

9.

, pubblicata in La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88) si ottiene un reddito

da invalido di fr. 65'698.51 per il 2013 (62'520 x 41.7 : 40 aumentati dello

0.

% secondo la T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014) e di fr.

66'158.40 per il 2014 (65'698.51 aumentati dello 0.7% secondo la T1.1.10 Indice

dei salari nominali, Uomini, 2011-2014).

Ritenuta

l’incapacità lavorativa (in qualsiasi attività) del 50% da maggio 2012 e del

30% dal marzo 2014 (cfr. doc. AI 96) e applicata la riduzione del 10% (in correzione dell’8% ricono-sciuto nella

tabella elaborata il 2 luglio 2015 sub doc. AI 110; va qui ricordata la

giurisprudenza di questo Tribunale che nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio

2013, confermata dal TF con STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, ha osservato

che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle

riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il

25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 e che le graduazioni

tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità

adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano conferma nella

giurisprudenza federale) il

reddito da invalido si attesta infine a fr. 29'564.32 per il 2013 (65'698.51 x

50% ridotti del 10%) e a fr. 41'679.79 per il 2014 (66'158.40 x 70% ridotti del

10%).

Di

conseguenza, il grado d’invalidità è del 61% nel 2013 ([76'205.20 - 29'564.32]

: 76'205.20 x 100 = 61.20% arrotondato al 61% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2 ) e

del 46% nel 2014 ([76'583.20 - 41'679.79]

: 76'583.20 x 100 = 45.57% arrotondato al 46%).

Allo

stesso risultato si giungerebbe anche se si volesse applicare, per pura ipotesi

di lavoro, la riduzione del 15% pretesa dal ricorrente. Infatti, in questa

ipotesi il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 27'921.86 (65'698.51 x 50%

ridotti del 15%) per il 2013 e a fr. 39'364.24 (66'158.40 x 70% ridotti del 15%)

per il 2014 e il grado d’invalidità sarebbe del 63% ([76'205.20 - 27'921.86]

: 76'205.20 x 100 = 63.35% arroton-dato al 63%) nel 2013 e del 49% ([76'583.20

- 39'364.24] : 76'583.20 x 100 = 48.59% arrotondato al 49%) nel 2014;

- ritenuti

i gradi d’invalidità del 61% nel 2013 e del 46% nel 2014 e vista l’incapacità

lavorativa (in qualsiasi attività) del 50% dal maggio 2012 e del 30% dal marzo

2014.

è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il

diritto ad una rendita di tre quarti dal maggio 2013 (dopo l’anno di attesa ex

art. 28 LAI) e ad un quarto di rendita dal luglio 2014 (tre mesi dopo il

miglioramento dello stato di salute nel mese di marzo 2014 ai sensi dell’art.

88a OAI);

- per

quanto riguarda al periodo dopo il mese di ottobre 2015, visto il possibile

peggioramento dello stato valetudinario dal novembre 2015, gli atti vanno rinviati

all’Ufficio AI – come da proposta

della stessa amministrazione condivisa nel suo principio dall’assicurato (IV e

VI) – per completare l’istruttoria;

- quanto

al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010

del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali

casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria

e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107

del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle ca-renze negli accertamenti

svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollstän-dig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensga-rantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn le-diglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

In

concreto, l’amministrazione, chiesta la retrocessione degli atti, conformemente

a quanto concluso dal medico SMR dr. __________ nell’annotazione del 15 febbraio

2016, ha indicato che avrebbe direttamente proceduto al completamento degli

atti medici (IV).

Rilevato

come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, considerato

il possibile peggioramento dello stato di salute documentato prima della

decisione impugnata, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione,

affinché metta in atto i necessari accertamenti medici, ritenuto come la

documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e

attendibile giudizio sull’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurato

dopo il mese di ottobre 2015;

- quanto

alla domanda cautelare di revoca dell’effetto sospensivo – rilevato, da una parte, che di per sé ai

sensi dell’art. 56 LPGA il ricorso ha effetto sospensivo e quindi l’impugnazione

della decisione impedisce l’esecuzione immediata della stessa non avendo del

resto in casu l’amministrazione tolto l’effet-to sospensivo ad un eventuale

ricorso (Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo 2009, ad art. 56 n. 26 e 27 pagg.

709-710) e, dall’altra parte, che l’Ufficio AI ha precisato che “(…) la decisione

impugnata (nonostante al citato provvedimento non sia stato espressamente tolto

l’effetto sospensivo ai sensi dell’art. 54 cpv. 1 lett. c LPGA) è nei fatti

immediatamente esecutiva (nel senso che la Cassa di compensazione FER CIAM di Ginevra

ha già versato all’assicurato le rendite riconosciutegli e continua tuttora a

versare a quest’ultimo il quarto di rendita a cui egli ha diritto). Tale

versamento – al fine di evitare di causare difficoltà economiche pendente causa

all’assicurato in questione – appare opportuno allo scrivente Ufficio. (…)”

(IV) – questo Tribunale ritiene

che la stessa è divenuta priva d’interesse in quanto superata dall’erogazione

continua delle prestazioni riconosciute all’assicurato.

Va

qui rilevato che – anche se il ricorso, avendo effetto sospensivo, impedisce

l’esecuzione immediata della decisione – nel caso in cui il ricorrente

chiede una prestazione superiore a quella riconosciutagli, per prassi le prestazioni

riconosciute continuano ad essere erogate (“(…)

Die rechtzeitig erhobene Beschwerde hat grundsätzlich

Suspensiveffekt, hemmt somit die Vollstreckung des angefochtenen Entscheides,

soweit ihm nicht die aufschiebende Wirkung entzogen wurde oder während des Beschwerdeverfahrens

entzogen wird (ATSG 54). Verlangt die Beschwerde führende Partei eine höhere

als die zugesprochene Leistung (zum Beispiel statt einer halben eine ganze

Invalidenrente), ist es in der Praxis allerdings so, dass die bereits

zugesprochene Leistung trotz Beschwerdeführung dennoch ausgerichtet wird. (…)”

(Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 75 Nr. 13

pag. 588));

- in

simili circostanze – visto tutto

quanto precede e fermo restando il diritto ad una rendita di tre quarti dal 1.

maggio 2013 al 30 giugno 2014 e a un quarto di rendita d’invalidità dal 1.

luglio 2014 – la decisione

impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, esperiti

i necessari accertamenti medici e aggiornata la valutazione economica, si pronunci

nuovamente sulla domanda di prestazioni del novembre 2012;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale rifonderà inoltre al ricorrente, patrocinato

dall’avv. RA 1, fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g

LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata, fermo restando il diritto ad una rendita di tre quarti dal

1. maggio 2013 al 30 giugno 2014 e a un quarto di rendita d’invalidità dal 1.

luglio 2014, va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché,

esperiti i necessari accertamenti medici e aggiornata la valutazione economica,

si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni del novembre 2012.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà al ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti