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32.2016.152

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 giugno 2017Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

32.2016.152

FS

Lugano

22 giugno 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 novembre 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1959, è affetta

da una sclerosi multipla progrediente (cfr., tra l’altro, i rapporti medici del

dr. __________ dell’8 luglio 1997 con la relativa documentazione allegata sub

doc. AI 12/34-48 e del 16 novembre 1999 sub doc. AI 37/104-105).

L’Ufficio AI, nel corso

degli anni, ha accordato all’assicurata diversi mezzi ausiliari: scarpe

ortopediche, bicicletta a tre ruote, modificazione del veicolo __________,

carrozzella Kuschal ultra light (cfr. la storia dell’incarto sub doc. AI

42/119-121), un paio di ortesi del piede (doc. AI 88/218-219), carrozzella

elettrica Meyra GTS e Swiss Viva Grand (doc. AI 100/240-241 e 216/458-459),

installazione di rampe telescopiche (doc. AI 104/245-246), carrozzella Kuschall

(doc. AI 115/265-266), deambulatore (doc. AI 127/285-286 e 135/303-304) e

rimborso dei costi delle modifiche su veicoli a motore - riparazione e rinforzo

rampa (doc. AI 150/325-326, 153/329-330 e 215/456-457).

In particolare – previa

inchiesta economica del 17 gennaio 2002 (doc. AI 78/199-202) nella quale

l’assistente sociale ha concluso che “(…) la valutazione che emerge

dall’inchiesta assicura il diritto al rimborso integrale della spesa per il

montascale, visto che migliora la capacità lavorativa dell’assicurata di almeno

il 10%. (…)” (doc. AI 78/201) – l’amministrazione, con comunicazione

del 29 gennaio 2002 (doc. AI 82/208-209), ha riconosciuto all’assicurata “(…)

un sussidio massimo di fr. 30'945.70 per la posa di un elevatore per scale per

poter accedere al proprio appartamento. (…)” (doc. AI 82/208).

L’assicurata è stata

inoltre messa al beneficio delle seguenti prestazioni:

• diritto

ad una mezza rendita AI dal 1. dicembre 1996 ed alla rendita intera dal 1.

novembre 1999;

• assegno

per grande invalido di grado medio dal 1. febbraio 2000 e di grado elevato dal

1. ottobre 2001 (doc. AI 54/144-145, 73/179-180, 112/257-258, 128/287-288 e

197/431-432) e

• contributo

per l’assistenza dal 1. maggio 2012 aumentato con effetto dal 1. marzo 2013

(doc. AI 164/369-371 e 185/411-414).

1.2. Con decisione 15 novembre

2016, preavvisata il 22 luglio 2016 (doc. AI 205/442-443), l’Ufficio AI ha

negato a RI 1 la “(…) garanzia per le spese di riparazione, manutenzione e

altro al montascale in sua dotazione (…)” (doc. AI 217/460-462).

L’amministrazione ha in

particolare addotto che “(…) come citato nella nostra lettera del 22.7.2016

e conformemente alla cifra marginale 1021 della Circolare sui mezzi ausiliari

dell’AI (CMAI), tali mezzi ausiliari continuano ad essere riconosciuti

unicamente se permettono agli assicurati che non esercitano più un’attività

lavorativa o sono beneficiari di una rendita d’invalidità intera (come nel suo

caso specifico), unicamente se gli stessi permettono di aumentare

considerevolmente la capacità di rendimento nello svolgere le proprie mansioni

consuete, di regola almeno del 10% (Sentenza del Tribunale Federale del

17.6.2010, 8C_961 [ndr. recte:8C_961/2009]. Nel caso specifico, in base

all’analisi delle sue attuali condizioni di salute, il mezzo ausiliario non le

permette più di aumentare la sua autonomia almeno del 10%. Nonostante ciò, in

considerazione del fatto che il montascale le è stato riconosciuto in

proprietà, così come tale rimane. Per contro, per i motivi citati, le spese di

riparazione e quant’altro, non possono più essere prese a carico dell’AI. (…)”

(doc. AI 217/461).

1.3. Con il presente ricorso

l’assicurata ha evidenziato che “(…) da molteplici anni sono affetta da

sclerosi multipla a placche e nel corso della mia vita questa è progredita in

modo importante. Nonostante ciò, oggi posso ancora potermi considerare "autonoma",

ma solo con il tramite dei servizi a domicilio e dei mezzi ausiliari, in

particolare la carrozzina e il montascale elettrico, che sono divenuti

essenziali per poter continuare a vivere in modo dignitoso. Vivo da sola in un

appartamento al primo piano, dove per forza di cose, utilizzo il montascale per

poter uscire ed entrare dalla mia abitazione. Inoltre nell'economia domestica è

presente anche un giardino da curare, raggiungibile solo con il montascale. È

impossibile pensare di non doverne più far uso. Senza di esso non potrei uscire

in modo autonomo per ogni atto della vita quotidiana. Mi serve inoltre non per

una formazione o per il lavoro ma anche per svolgere alcune mansioni consuete,

che riesco ancora a fare. Cito quanto scritto nella decisione 15 novembre 2016

"in base all'analisi delle sue attuali condizioni, il mezzo ausiliario non

le permette più di aumentare la sua autonomia almeno del 10%". Poter

uscire in modo autonomo per faccende personali quotidiane non conta? Inoltre,

come è possibile prendere una decisione così importante senza che alcun

professionista faccia un sopraluogo nella mia dimora? Quindi come è stato

possibile per l'ufficio AI prendere una tale decisione, su quali basi? Ci sono

degli atti che confermano questo calcolo al momento della decisione di pagare

il montascale e al momento attuale e che attestano una differenza? Infine,

sempre dalla decisione dell'AI viene riportata la decisione del Tribunale

Federale del 17.06.2010 8C 961/2009, nella quale vengono [ndr. recte:

viene] riportato quanto segue - il 10% non è un valore che deve essere visto

come un minimo assoluto, ma come un valore guida per un giudizio. È quindi

possibile una divergenza da questo valore. (…)” (I).

L’insorgente ha pertanto

postulato di rivalutare la sua situazione.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha chiesto di respingere il ricorso. L’amministrazione ha addotto che “(…)

nell'evenienza concreta, lo scrivente Ufficio ritiene che non siano più

adempiute le condizioni per riconoscere all'assicurata le spese per il

mantenimento e/o l'eventuale riparazione del montascale, il quale era a suo

tempo stato fornito in proprietà invece che a prestito. Infatti,

l'amministrazione ha determinato che l'assicurata, nei settori che le

permettevano, utilizzando il montascale, di migliorare la propria autonomia

dell’11,5% (percentuale determinata con l'inchiesta a domicilio del 17.01.2002

- doc. 78 incarto AI) – ossia cucinare, fare la spesa e fare il bucato –

risulta completamente dipendente da terzi. L'UAI è giunta a tale conclusione

sulla base della valutazione operata dall'assistente sociale __________, la

quale si è fondata sulle informazioni raccolte in occasione della valutazione

per il contributo d'assistenza del gennaio 2013 (vedasi annotazione del

01.07.2016 - doc. 204 incarto AI). A tale proposito, si rileva la

discrepanza tra quanto affermato dalla ricorrente nel proprio ricorso, ossia

che ella è ancora autonoma negli spostamenti e in alcune mansioni consuete, e

quanto da lei stessa indicato sia nell’auto-dichiarazione compilata il

28.05.2012 (doc. 157 incarto AI) – nella quale affermava di necessitare

aiuto costante per qualsiasi tipo di trasferta e di essere completamente

dipendente da terzi per tutte le cure alla persona e per qualsiasi attività

quotidiana, indicando un grado di dipendenza 4 per preparare i pasti e fare il

bucato ed un grado 2 per fare la spesa – sia nell'accertamento eseguito in fase

di revisione nel gennaio 2013 (doc. 181 incarto AI), sfociato

nell'aumento del contributo di assistenza a causa del peggioramento del suo

stato di salute. Va qui infine sottolineato che la signora RI 1 è inoltre al

beneficio di un assegno per grandi invalidi dell’Al di grado elevato, poiché

necessità di aiuto regolare e notevole per tutti gli atti ordinari della vita e

di una sorveglianza personale permanente (v. doc. 72/73 e 195 incarto AI).

(…)” (V).

1.5. Con osservazioni del 2

febbraio 2017, tramite la __________, l’insorgente ha ricordato che “(…) grazie

al montascale può fare delle commissioni, può ritirare i pacchi in posta, cose che

le permettono di gestire la propria economia domestica e quindi di svolgere

mansioni casalinghe. Attività queste che si aggiungono alle sue terapie

giornaliere che le permettono di mantenere le sue capacità. Grazie anche al

montascale la Signora RI 1 informa che sta valutando alcune possibilità, come

quella di aiutare dei giovani ad allenare la lingua italiana, di partecipare a

corsi per adulti o ad offerte formative - come gli «Atelier creativi e

formativi della __________ », organizzati dalla __________ -. Questo in quanto

non ritiene di essere incapace a perseguire degli interessi, che possano essere

considerati attività di pubblica utilità e artistiche, nonché formative. (…)”

(VII).

1.6. Con osservazioni del 14

febbraio 2017 l’Ufficio AI – rammentato “(…) che l'assicurata

necessita di aiuto regolare e notevole per tutti gli atti ordinari della vita

(tra cui spostarsi), nonché di sorveglianza personale permanente, per cui le è stato

riconosciuto un assegno grandi invalidi di grado elevato. Inoltre, beneficia di

un contributo di assistenza per la presenza di una persona prestante servizio

per cucinare, fare la spesa e fare il bucato (attività domestiche per le quali

le era stato riconosciuto il miglioramento della propria autonomia dell' 11,5%

nel 2002) e per tutte le altre attività quotidiane (pulizie, etc.). (…)”

(IX) – si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso.

Detto documento è stato

trasmesso all’insorgente per conoscenza (X).

considerato in diritto

2.1. L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede

che gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno

diritto ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari e idonei per

ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro

capacità di svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il diritto ai

diversi provvedimenti siano adempiute.

Conformemente alla

giurisprudenza (STF 9C_439/2012 del 1. ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti;

DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a

raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti

possibili nel caso di specie (DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la

reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF

115 V 198 consid. 4e cc e 205-206 consid. 4e cc, nonché sentenze ivi citate).

Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile

del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88

consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b e riferimenti).

Fra i provvedimenti di

integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, previsa la consegna

di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

Per la nozione e una

casistica in merito ai mezzi ausiliari vedi Erwin Murer, Stämpflis Handkommentar

Ivalidenversicherungs-gesetz (Art. 1-27bis IVG), Berna 2014, ad Art.

21-21quater, pagg. 850-852.

Questi provvedimenti (il

cui concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente anche

nell’assicurazione infortuni e nell’assicurazione militare, cfr. Murer, op.

cit., ad art. 21-21quater, pag. 850) sono molto importanti in quanto eliminano

rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono,

nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di

alcune parti o funzioni del corpo (Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 36 n. 1 e 2, pag. 255).

2.2. Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI

l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal

Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o

adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità

al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure

a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per

protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un

complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2

della medesima disposizione precisa che l'assicurato, che, a causa della sua

invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti

nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto,

indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi

in un elenco allestito dal Consiglio federale.

Quanto ai capoversi 3 e 4,

in vigore dal 1. gennaio 2012 (6a revisione AI, primo pacchetto di

misure), nel relativo Messaggio del 24 febbraio 2010 (FF N. 12 del 30 marzo

2010, pagg. 1603-1722) si osserva che: “(…) Capoverso 3: la modifica prevede

l'introduzione di un nuovo articolo 21quater in cui sono elencati i

vari strumenti a disposizione dell'assicurazione per la consegna dei mezzi

ausiliari. L'indennizzo forfettario è pertanto stralciato da questo articolo e

inserito in quello nuovo. È inoltre abrogato il secondo periodo dell’attuale

capoverso, poiché è stato più volte interpretato quale base legale del diritto

di sostituzione della prestazione. In futuro, questo diritto sarà disciplinato

nel nuovo articolo 21ter. Capoverso 4: la norma di delega contenuta

attualmente nel capoverso 4 è in realtà una disposizione esecutiva. Il

Consiglio federale dispone però già della facoltà di emanare le necessarie

disposizioni esecutive in virtù dell'articolo 86 capoverso 2 LAI. Per questa

ragione, la norma di delega dell'articolo 21 capoverso 4 è superflua. (…)” (FF N. 12 del 30 marzo 2010, pag.

1677; vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2014, ad art. 21-21quater, pag. 228).

In

virtù della succitata delega ex art. 21 cpv. 1 LAI il Consiglio federale ha

emanato l'art. 14 OAI.

Secondo il cpv. 1 l'elenco

dei mezzi ausiliari da consegnare nell'ambito dell'articolo 21 LAI è oggetto di

un'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (Ordinanza sulla consegna

di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS

831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta la consegna o il rimborso dei mezzi

ausiliari.

Giusta l'art. 2 cpv. 1

OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti

tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato

di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la

propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati

nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per

esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per

studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o

per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente

dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; in argomento cfr. Murer, op. cit., ad art.

21-21quater, pagg. 879-881; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 21-21quater,

pag. 228-229; Locher/Gächter, op. cit., § 36 n. 15 e 17, pagg. 257-258; vedi

Considerandi

inoltre STCA 32.2009.92 del 17 novembre 2009 con riferimenti).

La lista contenuta

nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei

mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni

categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o

semplicemente indicativa (DTF 131 V 9 consid. 3.4.2; 121 V 260 consid. 2b, 117

V 181 consid. 3b e 115 V 193 consid. 2b; vedi anche Murer, op. cit., ad art.

21-21quater, n. 194 pag. 880). Se il mezzo richiesto non adempie ai

requisiti dell'art. 21 LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto

dall'AI nell'ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer/Reichmuth,

op. cit., ad art. 21-21quater, n. 10, pagg. 230-231).

2.3

La cifra 13 dell'allegato

OMAI elenca i mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro,

ad eseguire le mansioni consuete o a facilitare la formazione scolastica e

professionale; misure architettoniche quale ausilio per recarsi al lavoro.

La cifra 13.5* stabilisce

il riconoscimento a:

"13.05* Piattaforme

elevatrici ed elevatori per scale, rimozione o modifica di elementi

architettonici all’interno dell’abitazione e attorno ad essa sul luogo di

lavoro o di formazione scolastica o professionale

se

consentono all’assicurato di compiere il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro

o di formazione scolastica o professionale oppure di svolgere le mansioni

consuete. Consegna in prestito."

L’Ufficio AI, vista la domanda

del 2 ottobre 2001 per una piattaforma montascale (doc. AI 66/160-164), con

scritto del 24 ottobre 2001 ha affidato un mandato alla Federazione Svizzera di

Consulenza sui Mezzi Ausiliari per persone andicappate e anziane (FSCMA) (doc.

AI 68/169).

La FSCMA, nel rapporto del

27.

dicembre 2001 e per quanto qui d’interesse, ha evidenziato che “(…) a

causa delle crescenti difficoltà di movimento, la signora RI 1 non riesce in

pratica più a salire la scala dal garage al primo piano, dove si situa il suo

appartamento. Per il superamento della scala potrebbe essere impiegato uno

Scalamobil (OMAI 14.05), che va guidato però da una terza persona. La signora

invece vuole riservarsi una certa autonomia e perciò pensa all'installazione di

un montascale. II montascale potrebbe essere preso a carico da parte dell'Al,

nel caso che la sua abilità lavorativa aumentasse almeno del 10%. La signora RI

1.

fa valere, che grazie al montascale sarebbe in grado di scendere in garage

dove si trova anche la lavanderia, e almeno caricare e scaricare il bucato. Lei

riesce anche a salire nell'auto e a guidarla. Così si sposta in maniera

autonoma per arrivare in fisioterapia. Quanto sia la sua capacità per

effettuare anche la spesa e per recarsi in posta, dovrebbe essere chiarito

durante una vostra visita a domicilio. […] Nel caso che la signora RI 1 abbia

diritto al montascale secondo OMAI 13.05, vi proponiamo di accordare Fr.

30'945.75 per l'impianto e Fr. 2'000.00 per l'elettricista. (…)” (doc. AI

74/181-182).

Nell’inchiesta domestica

del 17 gennaio 2002 (doc. AI 77/195-198) (premesso che la stessa ha lo

scopo di verificare se il montascale migliora la capacità lavorativa dell’assicurata

di almeno il 10%) la consulente – indicata per l’alimentazione

una percentuale d’invalidità del 28/24%, per la spesa e acquisti diversi del

12/10.5% e per il bucato, confezioni e riparazione di indumenti del 20/14% –

ha addotto:

• per

l’alimentazione: “(…) senza montascale: l'assicurata riesce ancora a

preparare un pasto semplice (riso, pasta, carni non elaborate) ma, ricorda nel

corso del colloquio, "non può certamente preparare l'anatra

all'arancia". Per ogni attività, anche la più piccola, impiega un tempo

doppio rispetto a prima. Ed è comunque il compagno che le prepara, sul piano di

lavoro, gli alimenti necessari, presi dalla dispensa prima di uscire, e le

offre la sua collaborazione nello scolo della pasta o nell'estrarre il

vasellame dal forno. Non occorre ricordare che la pulizia a fondo della cucina

e parte del riordino richiedono la collaborazione di una terza persona; si

tratta di attività diventate improponibili, per l'assicurata, da diverso tempo.

Con montascale: il montascale le consentirebbe di raggiungere il

seminterrato e dunque la dispensa, dandole così un'autonomia oggi impensabile.

Autonomia - va ricordato - che rimane limitata al rifornimento alimentare

migliorandone la capacità di un solo 10%. (…)” (doc. AI 77/196);

• per

la spesa e acquisti diversi: “(…) senza montascale: l'assicurata

utilizza una sacca a spalla che riempie di pochi beni estremamente leggeri (il

peso non supera mai i 2 Kg). Dopo aver raggiunto il pianterreno con le

stampelle, passando dal locale __________, raggiunge l'entrata antistante

l'abitazione dove è posteggiata l'auto, Questo avviene, precisa l'assicurata,

solo nei giorni in cui se la sente di uscire - dunque, piuttosto di rado; a

volte il suo equilibrio è talmente precario che scendere o salire le scale

senza aiuto non le è assolutamente possibile. Portare qualunque merce pesante

dall'auto all'abitazione le risulta, oggi, improponibile; così, quando questo

succede, lascia il carico in auto, ed è poi il compagno che, al rientro, si

occupa del trasporto. Con montascale: l'uso del montascale potrebbe

darle una notevole autonomia: in effetti, le permetterebbe di raggiungere il

garage in qualunque momento, servirsi dell'auto e effettuare da sola il

trasporto delle merci sino all'abitazione. L'assicurata sottolinea la capacità

del montascale di trasportare qualunque peso, anche importante, un fatto che le

darebbe maggiore autonomia negli acquisti e nondimeno nel trasporto delle merci

(il girello le permetterebbe il trasporto dalla piattaforma sino in cucina di

casa). È il compagno che si occupa dei pagamenti, riferisce l'assicurata nel

corso del colloquio; anche perché, aggiunge, "si tratta di spese che lo

riguardano". Quest'ultima non lamenta problemi particolari nella

preparazione della contabilità, che effettua sempre insieme al compagno. (…)”

(doc. AI 77/197) e

• per

il bucato, confezioni e riparazioni di indumenti: “(…) senza montascale:

la dipendenza dell'assicurata nelle attività qui considerate è totale. Non

potendo raggiungere la lavanderia nel seminterrato, le è impossibile

"caricare" la lavatrice e, allo stesso modo, stendere parte degli

indumenti. Lo stiro è delegato da tempo alla disponibilità di una parente, e

così il cucito a macchina e a mano. Con montascale: l'uso del montascale

le consentirebbe di raggiungere la lavanderia e inserire il bucato in

lavatrice, potrebbe portarvi anche gli indumenti, considerata la capacità di

trasporto del mezzo. Potendo curare il lavaggio della biancheria, aggiunge, le

sarebbe anche possibile stendere quella meno ingombrante,

"buttandola" sui fili o sullo stendino. Nulla cambierebbe invece, per

le altre attività qui considerate. (…)” (doc. AI 77/197)

La consulente ha poi

concluso che “(…) la valutazione che emerge dall'inchiesta assicura il

diritto al rimborso integrale della spesa per il montascale (come da proposta

allegata), che migliora la capacità lavorativa dell'assicurata di almeno il

10%. Un uso, va detto, che non mette in discussione la rendita intera; a

suo tempo infatti l'assicurata era stata valutata secondo il metodo misto

(salariata e casalinga), con un'elevata incapacità nell'attività professionale

oltre che nell'attività domestica. Per finire vorrei fare un appunto anche

sulla grande invalidità: grazie al montascale l'assicurata potrà

senz'altro raggiungere l'esterno, e dunque il proprio mezzo, con una maggiore

autonomia; ciò nonostante rimarranno inalterate le difficoltà che incontrerà

negli spostamenti fuori casa e renderanno comunque importante, in talune

circostanze, l'aiuto diretto di terze persone. (…)” (doc. AI 77/198).

L’Ufficio AI, con comunicazione

del 29 gennaio 2002 (doc. AI 82/208-209), ha quindi riconosciuto

all’assicurata, oltre alle spese per le opere di elettricista preventivate in

fr. 2'000.--, un sussidio massimo di fr. 30'945.70 per la posa di un elevatore

per scale per poter accedere al proprio appartamento.

2.4

Con la decisione impugnata

(doc. AI 217/460-462), rilevato che “(…) in base all’analisi delle sue

attuali condizioni di salute, il mezzo ausiliario non le permette più di

aumentare la sua autonomia di almeno il 10% (…)” (doc. AI 217/461), l’Ufficio

AI ha negato all’insorgente il diritto alle spese di riparazione e di

manutenzione del montascale in sua dotazione.

Secondo la cifra 1021

della Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità

(CMAI) valida dal 1° gennaio 2013 Stato: 1° gennaio 2016 “(…) i mezzi

ausiliari per lo svolgimento delle mansioni consuete possono essere consegnati

solo se permettono di aumentare considerevolmente la capacità di rendimento (di

regola almeno del 10 % secondo l’accertamento nell’economia domestica; v. la

sentenza del TF del 17.6.2010,8C_961/2009). (…)”.

Nella DTF 129 V 67,

chiamata a pronunciarsi in un caso concernente la cifra 13.05* dell’allegato

OMAI, l’Alta Corte ha stabilito che “(…) l'esigenza

quantitativa di efficacia integrativa di almeno il 10% stabilita dalla cifra

13.05

* CMAI deve essere interpretata nell'ambito della regola generale della

cifra marginale 1019 CMAI. Non si tratta pertanto di un valore minimo assoluto,

bensì di un tasso indicativo dal quale ci si può scostare nel singolo caso se

le circostanze lo giustificano. In questo senso, la concretizzazione, mediante

direttiva, del requisito legale di efficacia integrativa non è censurabile.

(…)” (regesto della DTF 129 V 67).

La cifra marginale 1019

CMAI – nel tenore allora vigente e come previsto dalla succitata cifra 1021 CMAI

in vigore – stabiliva che “(…) se i mezzi ausiliari per lo svolgimento delle

mansioni consuete sono costosi, possono essere consegnati solo se permettono di

mantenere o di aumentare considerevolmente la capacità lavorativa (di regola

almeno del 10 % secondo accertamenti effettuati nell’economia domestica). (…)”.

La conformità alla legge

della cifra marginale 1019 CMAI è stata confermata anche nella STF 8C_961/2009

del 17 giugno 2010.

Nella STF 9C_931/2015 del

24.

febbraio 2016 – evidenziato che

la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del metodo misto va distinta da quella

applicabile al caso in cui si tratta di stabilire il diritto alla

reintegrazione di un beneficiario di una rendita AI; in questo caso vale ancora

quanto stabilito nella DTF 108 V 210

la nostra Massima Istanza ha confermato il giudizio con il quale l’autorità

giudiziaria aveva (in particolare) ordinato l’assunzione dei costi per la

modifica della cucina. Il TF – riconosciuto il diritto dell’assicurato ad

una reintegrazione nell’economia domestica – ha concluso che l’UFAS non

apportava nulla che mettesse in dubbio l’efficacia reintegrativa e la

proporzionalità dei costi previsti per la modifica della cucina adducendo: “(…)

Ist der Beschwerdegegner somit berechtigt, in den

Haushaltbereich eingegliedert zu werden, bringt das Bundesamt alsdann nichts

vor, was Zweifel an der vorinstanzlich bejahten Eingliederungswirksamkeit

(Steigerung von 10 % in der Verrichtung der anfallenden Haushaltsarbeiten;

Urteil 8C_961/2009 vom 17. Juni 2010 E. 7.2 mit Hinweisen u.a. auf BGE 129 V

67) und finanziellen Verhältnismässigkeit wecken würde. (...)” (STF 9C_931/2015 del 24 febbraio 2016, consid. 2.4).

Quanto alla cifra

marginale 1021 CMAI, nella STF 9C_573/2016 del 20 febbraio 2017, il TF ha

ribadito che i mezzi ausiliari per lo svolgimento delle mansioni consuete

devono aumentare la capacità di rendimento di regola almeno del 10% (“(…)

Hilfsmittel für die Tätigkeit im Aufgabenbereich können sodann

nach Rz. 1021 KHMI nur abgegeben werden, wenn die Arbeitsfähigkeit gesteigert

werden kann (in der Regel um mindestens 10 % gemäss Haushaltsabklärung; zur

Gesetzeskonformität: BGE 129 V 67 E. 1.1.2 und 2.2 S. 68 f.; Urteil 8C_961/2009

vom 17. Juni 2010 E. 7.2 mit weiteren Hinweisen). (…)” (STF 9C_573/2016 del 20 febbraio 2017, consid. 4.1) ).

2.5

Nella fattispecie concreta,

nella nota dell’11 febbraio 2016, il funzionario __________ rilevava che “(…)

rispetto al gennaio 2002 sicuramente lo stato di salute è peggiorato per cui si

impone una nuova inchiesta da parte dell’assistente sociale per verificare se

grazie al montascale l’assicurata può aumentare di almeno il 10% la propria

autonomia. (…)” (doc. AI 200/436).

L’assistente sociale __________,

nell’annotazione del 1. luglio 2016, ha concluso che “(…) l’assicurata,

nelle sue attuali condizioni di salute, non riesce ad aumentare di almeno il

10% la propria autonomia grazie all’utilizzo del montascale. Non è stato

necessario effettuare una nuova inchiesta a domicilio in quanto le informazioni

raccolte in occasione della valutazione CDA del gennaio 2013 non lasciano

spazio a dubbi sulla notevole necessità di aiuto dell’assicurata in ogni

attività. Nei settori che avevano permesso di migliorare l’autonomia dell’11,5%

utilizzando il montascale (cucinare, fare la spesa e fare il bucato), la

signora RI 1 è completamente dipendente da terzi. (…)” (doc. AI 204/441).

Questo Tribunale non ha

alcuna ragione per scostarsi dalla succitata valutazione dell’assistente

sociale per le seguenti ragioni.

Nell’accertamento del 23

gennaio 2013 concernente il contributo d’assistenza (doc. AI 181/395-402) –

sfociato nella decisione del 4 aprile 2013 con la quale il contributo è stato

aumentato con effetto dal 1. marzo 2013 (cfr. doc. AI 185/411-414 e consid.

1.

) – circa i “Pasti”, gli “Acquisti e commissioni” e il “Bucato/cura

dei vestiti” sono riportati i seguenti livelli di bisogno d’aiuto:

• Pasti:

livello 4 (bisogno di aiuto costante e completo per qualsiasi cosa). Motricità

fine così limitata che non può partecipare in alcun modo alla preparazione dei

pasti quotidiani e a tenere pulita e in ordine la cucina (cfr. doc. AI 181/399);

• Acquisti

e commissioni: livello 3 (bisogno di aiuto per la maggior parte degli atti

della vita quotidiana). È in grado di pianificare: l’assistente deve tuttavia

scrivere la lista e verificare le scorte. Ha bisogno di una mano per studiare

le ricette. È in grado di effettuare gli acquisti in negozio o a banconi con

servizio, è tuttavia tributario di un sostegno completo da parte delle persone

nei negozi in questione (prendere il denaro, sistemare gli acquisti nella borsa

ecc.). (cfr. doc. AI 181/400); e

• Bucato/cura

dei vestiti: livello 4. A causa del grave handicap fisico non può essere di

alcun aiuto tanto nello smistare il bucato/lavare/stendere/asciugare quanto nel

piegare, stirare e riporre (cfr. doc. AI 181/400).

La stessa assicurata –

a differenza di quanto addotto nel ricorso e meglio che nonostante la

progressione della sclerosi multipla a placche “(…) oggi posso ancora

potermi considerare “autonoma” (…)” (I) –, nel formulario “Contributo

d’assistenza: auto-dichiarazione” del 28 maggio 2012 (doc. AI 157/341-352) ha

così descritto il proprio handicap: “(…) sono in carrozzina, aiuto costante

per qualsiasi tipo di trasferta (trasferimenti) completamente dipendente x

tutte le cure alla persona, inoltre devo essere aiutata/assistita x qualsiasi

attività quotidiana. (…)” (doc. AI 157/343).

Sempre nello stesso

formulario, quanto al grado di bisogno di aiuto per pasti e bucato, l’assicurata

aveva segnalato il livello 4 (non può fare nulla in modo autonomo e ha bisogno

di un aiuto diretto completo in tutto o di istruzioni e un controllo costanti)

e per gli acquisti il livello 2 (può effettuare l’attività in parte da solo,

per varie azioni ha bisogno di un aiuto oppure ha bisogno di istruzioni e

controllo) (cfr. doc. AI 157/345).

Dalle succitate risultanze

– che hanno portato, lo si ribadisce all’aumento del contributo

d’assistenza a contare dal 1. marzo 2013 (da annuali fr. 42'279.90 a fr.

61'630.20; cfr. la decisione del 4 aprile 2013 sub doc. AI 185/411-414) e che

attestano, a differenza della precedente inchiesta domestica del 17 gennaio

2002.

(cfr. doc. AI 77/195- 198 e consid. 2.3), un bisogno di aiuto costante e

completo per qualsiasi cosa per quanto riguarda i “Pasti” e il “Bucato/cura

dei vestiti” – vi è da concludere che l’aumento dell’11,5% della capacità

nello svolgere le mansioni consuete riconducibile all’uso del montascale non è

più dato o, quantomeno, che lo stesso è chiaramente inferiore al 10%. Basti qui

ricordare che dall’inchiesta domestica del 17 gennaio 2002 la percentuale

d’invalidità con o senza il montascale variava per l’attività “Alimentazione”

dal 28 al 24% e per quella “Bucato, confezione e riparazione di indumenti”

dal 20 al 14% (cfr. doc. AI 77/196-197).

Va inoltre osservato che,

come rettamente sottolineato nella risposta di causa, l’insorgente è al

beneficio di un AGI di grado elevato dal 1. ottobre 2001 (cfr. doc. AI 73/179-180,

112/257-258, 128/287-288 e 197/431-432; vedi anche il consid. 1.1) e che necessita

dell’aiuto di terzi per compiere tutti gli atti della vita quotidiana (cfr.

doc. AI 72/177-178 e 195/428-430).

Visto tutto quanto precede

è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha ritenuto (considerato il peggioramento

della situazione valetudinaria) non più adempiuto il presupposto dell’aumento

considerevole della capacità di rendimento (almeno il 10% della capacità nello

svolgere le proprie mansioni consuete; cfr. consid. 2.4) posto alla base della

comunicazione del 29 gennaio 2002 (cfr. doc. AI 82/208-209 e consid. 2.3) e

necessario per poter riconoscere il diritto al montascale (cfr. consid. 2.4).

In questo senso il “(…)

poter uscire in modo autonomo per faccende personali (…)” (I) da solo non

basta, come sembrerebbe pretendere l’insorgente, per poter riconoscerle

prestazioni ai sensi della cifra 13.05* OMAI (cfr. consid. 2.3).

Quanto alle osservazioni

del 2 febbraio 2017 formulate tramite la Società SM (cfr. consid. 1.5) questo

Tribunale può fare proprie le conclusioni dell’Ufficio AI secondo le quali “(…)

lo scritto del 02.02.2017 della __________ non apporti elementi che possano

modificare la valutazione operata. Si rammenta che l'assicurata necessita di

aiuto regolare e notevole per tutti gli atti ordinari della vita (tra cui

spostarsi), nonché di sorveglianza personale permanente, per cui le è stato

riconosciuto un assegno grandi invalidi di grado elevato. Inoltre, beneficia di

un contributo di assistenza per la presenza di una persona prestante servizio

per cucinare, fare la spesa e fare il bucato (attività domestiche per le quali

le era stato riconosciuto il miglioramento della propria autonomia dell' 11,5%

nel 2002) e per tutte le altre attività quotidiane (pulizie, etc.). (…)”

(IX).

2.6

In simili circostanze, la

decisione del 15 novembre 2016 con cui l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il

diritto alle spese di riparazione e di manutenzione del montascale in sua

dotazione va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito delle

vertenze, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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