32.2016.152
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22 giugno 2017Italiano28 min
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2016.152
FS
Lugano
22 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 novembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1959, è affetta
da una sclerosi multipla progrediente (cfr., tra l’altro, i rapporti medici del
dr. __________ dell’8 luglio 1997 con la relativa documentazione allegata sub
doc. AI 12/34-48 e del 16 novembre 1999 sub doc. AI 37/104-105).
L’Ufficio AI, nel corso
degli anni, ha accordato all’assicurata diversi mezzi ausiliari: scarpe
ortopediche, bicicletta a tre ruote, modificazione del veicolo __________,
carrozzella Kuschal ultra light (cfr. la storia dell’incarto sub doc. AI
42/119-121), un paio di ortesi del piede (doc. AI 88/218-219), carrozzella
elettrica Meyra GTS e Swiss Viva Grand (doc. AI 100/240-241 e 216/458-459),
installazione di rampe telescopiche (doc. AI 104/245-246), carrozzella Kuschall
(doc. AI 115/265-266), deambulatore (doc. AI 127/285-286 e 135/303-304) e
rimborso dei costi delle modifiche su veicoli a motore - riparazione e rinforzo
rampa (doc. AI 150/325-326, 153/329-330 e 215/456-457).
In particolare – previa
inchiesta economica del 17 gennaio 2002 (doc. AI 78/199-202) nella quale
l’assistente sociale ha concluso che “(…) la valutazione che emerge
dall’inchiesta assicura il diritto al rimborso integrale della spesa per il
montascale, visto che migliora la capacità lavorativa dell’assicurata di almeno
il 10%. (…)” (doc. AI 78/201) – l’amministrazione, con comunicazione
del 29 gennaio 2002 (doc. AI 82/208-209), ha riconosciuto all’assicurata “(…)
un sussidio massimo di fr. 30'945.70 per la posa di un elevatore per scale per
poter accedere al proprio appartamento. (…)” (doc. AI 82/208).
L’assicurata è stata
inoltre messa al beneficio delle seguenti prestazioni:
• diritto
ad una mezza rendita AI dal 1. dicembre 1996 ed alla rendita intera dal 1.
novembre 1999;
• assegno
per grande invalido di grado medio dal 1. febbraio 2000 e di grado elevato dal
1. ottobre 2001 (doc. AI 54/144-145, 73/179-180, 112/257-258, 128/287-288 e
197/431-432) e
• contributo
per l’assistenza dal 1. maggio 2012 aumentato con effetto dal 1. marzo 2013
(doc. AI 164/369-371 e 185/411-414).
1.2. Con decisione 15 novembre
2016, preavvisata il 22 luglio 2016 (doc. AI 205/442-443), l’Ufficio AI ha
negato a RI 1 la “(…) garanzia per le spese di riparazione, manutenzione e
altro al montascale in sua dotazione (…)” (doc. AI 217/460-462).
L’amministrazione ha in
particolare addotto che “(…) come citato nella nostra lettera del 22.7.2016
e conformemente alla cifra marginale 1021 della Circolare sui mezzi ausiliari
dell’AI (CMAI), tali mezzi ausiliari continuano ad essere riconosciuti
unicamente se permettono agli assicurati che non esercitano più un’attività
lavorativa o sono beneficiari di una rendita d’invalidità intera (come nel suo
caso specifico), unicamente se gli stessi permettono di aumentare
considerevolmente la capacità di rendimento nello svolgere le proprie mansioni
consuete, di regola almeno del 10% (Sentenza del Tribunale Federale del
17.6.2010, 8C_961 [ndr. recte:8C_961/2009]. Nel caso specifico, in base
all’analisi delle sue attuali condizioni di salute, il mezzo ausiliario non le
permette più di aumentare la sua autonomia almeno del 10%. Nonostante ciò, in
considerazione del fatto che il montascale le è stato riconosciuto in
proprietà, così come tale rimane. Per contro, per i motivi citati, le spese di
riparazione e quant’altro, non possono più essere prese a carico dell’AI. (…)”
(doc. AI 217/461).
1.3. Con il presente ricorso
l’assicurata ha evidenziato che “(…) da molteplici anni sono affetta da
sclerosi multipla a placche e nel corso della mia vita questa è progredita in
modo importante. Nonostante ciò, oggi posso ancora potermi considerare "autonoma",
ma solo con il tramite dei servizi a domicilio e dei mezzi ausiliari, in
particolare la carrozzina e il montascale elettrico, che sono divenuti
essenziali per poter continuare a vivere in modo dignitoso. Vivo da sola in un
appartamento al primo piano, dove per forza di cose, utilizzo il montascale per
poter uscire ed entrare dalla mia abitazione. Inoltre nell'economia domestica è
presente anche un giardino da curare, raggiungibile solo con il montascale. È
impossibile pensare di non doverne più far uso. Senza di esso non potrei uscire
in modo autonomo per ogni atto della vita quotidiana. Mi serve inoltre non per
una formazione o per il lavoro ma anche per svolgere alcune mansioni consuete,
che riesco ancora a fare. Cito quanto scritto nella decisione 15 novembre 2016
"in base all'analisi delle sue attuali condizioni, il mezzo ausiliario non
le permette più di aumentare la sua autonomia almeno del 10%". Poter
uscire in modo autonomo per faccende personali quotidiane non conta? Inoltre,
come è possibile prendere una decisione così importante senza che alcun
professionista faccia un sopraluogo nella mia dimora? Quindi come è stato
possibile per l'ufficio AI prendere una tale decisione, su quali basi? Ci sono
degli atti che confermano questo calcolo al momento della decisione di pagare
il montascale e al momento attuale e che attestano una differenza? Infine,
sempre dalla decisione dell'AI viene riportata la decisione del Tribunale
Federale del 17.06.2010 8C 961/2009, nella quale vengono [ndr. recte:
viene] riportato quanto segue - il 10% non è un valore che deve essere visto
come un minimo assoluto, ma come un valore guida per un giudizio. È quindi
possibile una divergenza da questo valore. (…)” (I).
L’insorgente ha pertanto
postulato di rivalutare la sua situazione.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha chiesto di respingere il ricorso. L’amministrazione ha addotto che “(…)
nell'evenienza concreta, lo scrivente Ufficio ritiene che non siano più
adempiute le condizioni per riconoscere all'assicurata le spese per il
mantenimento e/o l'eventuale riparazione del montascale, il quale era a suo
tempo stato fornito in proprietà invece che a prestito. Infatti,
l'amministrazione ha determinato che l'assicurata, nei settori che le
permettevano, utilizzando il montascale, di migliorare la propria autonomia
dell’11,5% (percentuale determinata con l'inchiesta a domicilio del 17.01.2002
- doc. 78 incarto AI) – ossia cucinare, fare la spesa e fare il bucato –
risulta completamente dipendente da terzi. L'UAI è giunta a tale conclusione
sulla base della valutazione operata dall'assistente sociale __________, la
quale si è fondata sulle informazioni raccolte in occasione della valutazione
per il contributo d'assistenza del gennaio 2013 (vedasi annotazione del
01.07.2016 - doc. 204 incarto AI). A tale proposito, si rileva la
discrepanza tra quanto affermato dalla ricorrente nel proprio ricorso, ossia
che ella è ancora autonoma negli spostamenti e in alcune mansioni consuete, e
quanto da lei stessa indicato sia nell’auto-dichiarazione compilata il
28.05.2012 (doc. 157 incarto AI) – nella quale affermava di necessitare
aiuto costante per qualsiasi tipo di trasferta e di essere completamente
dipendente da terzi per tutte le cure alla persona e per qualsiasi attività
quotidiana, indicando un grado di dipendenza 4 per preparare i pasti e fare il
bucato ed un grado 2 per fare la spesa – sia nell'accertamento eseguito in fase
di revisione nel gennaio 2013 (doc. 181 incarto AI), sfociato
nell'aumento del contributo di assistenza a causa del peggioramento del suo
stato di salute. Va qui infine sottolineato che la signora RI 1 è inoltre al
beneficio di un assegno per grandi invalidi dell’Al di grado elevato, poiché
necessità di aiuto regolare e notevole per tutti gli atti ordinari della vita e
di una sorveglianza personale permanente (v. doc. 72/73 e 195 incarto AI).
(…)” (V).
1.5. Con osservazioni del 2
febbraio 2017, tramite la __________, l’insorgente ha ricordato che “(…) grazie
al montascale può fare delle commissioni, può ritirare i pacchi in posta, cose che
le permettono di gestire la propria economia domestica e quindi di svolgere
mansioni casalinghe. Attività queste che si aggiungono alle sue terapie
giornaliere che le permettono di mantenere le sue capacità. Grazie anche al
montascale la Signora RI 1 informa che sta valutando alcune possibilità, come
quella di aiutare dei giovani ad allenare la lingua italiana, di partecipare a
corsi per adulti o ad offerte formative - come gli «Atelier creativi e
formativi della __________ », organizzati dalla __________ -. Questo in quanto
non ritiene di essere incapace a perseguire degli interessi, che possano essere
considerati attività di pubblica utilità e artistiche, nonché formative. (…)”
(VII).
1.6. Con osservazioni del 14
febbraio 2017 l’Ufficio AI – rammentato “(…) che l'assicurata
necessita di aiuto regolare e notevole per tutti gli atti ordinari della vita
(tra cui spostarsi), nonché di sorveglianza personale permanente, per cui le è stato
riconosciuto un assegno grandi invalidi di grado elevato. Inoltre, beneficia di
un contributo di assistenza per la presenza di una persona prestante servizio
per cucinare, fare la spesa e fare il bucato (attività domestiche per le quali
le era stato riconosciuto il miglioramento della propria autonomia dell' 11,5%
nel 2002) e per tutte le altre attività quotidiane (pulizie, etc.). (…)”
(IX) – si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso.
Detto documento è stato
trasmesso all’insorgente per conoscenza (X).
considerato in diritto
2.1. L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede
che gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno
diritto ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari e idonei per
ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro
capacità di svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il diritto ai
diversi provvedimenti siano adempiute.
Conformemente alla
giurisprudenza (STF 9C_439/2012 del 1. ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti;
DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a
raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti
possibili nel caso di specie (DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la
reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF
115 V 198 consid. 4e cc e 205-206 consid. 4e cc, nonché sentenze ivi citate).
Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile
del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88
consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b e riferimenti).
Fra i provvedimenti di
integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, previsa la consegna
di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Per la nozione e una
casistica in merito ai mezzi ausiliari vedi Erwin Murer, Stämpflis Handkommentar
Ivalidenversicherungs-gesetz (Art. 1-27bis IVG), Berna 2014, ad Art.
21-21quater, pagg. 850-852.
Questi provvedimenti (il
cui concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente anche
nell’assicurazione infortuni e nell’assicurazione militare, cfr. Murer, op.
cit., ad art. 21-21quater, pag. 850) sono molto importanti in quanto eliminano
rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono,
nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di
alcune parti o funzioni del corpo (Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 36 n. 1 e 2, pag. 255).
2.2. Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI
l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal
Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o
adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità
al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure
a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per
protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un
complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2
della medesima disposizione precisa che l'assicurato, che, a causa della sua
invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti
nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto,
indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi
in un elenco allestito dal Consiglio federale.
Quanto ai capoversi 3 e 4,
in vigore dal 1. gennaio 2012 (6a revisione AI, primo pacchetto di
misure), nel relativo Messaggio del 24 febbraio 2010 (FF N. 12 del 30 marzo
2010, pagg. 1603-1722) si osserva che: “(…) Capoverso 3: la modifica prevede
l'introduzione di un nuovo articolo 21quater in cui sono elencati i
vari strumenti a disposizione dell'assicurazione per la consegna dei mezzi
ausiliari. L'indennizzo forfettario è pertanto stralciato da questo articolo e
inserito in quello nuovo. È inoltre abrogato il secondo periodo dell’attuale
capoverso, poiché è stato più volte interpretato quale base legale del diritto
di sostituzione della prestazione. In futuro, questo diritto sarà disciplinato
nel nuovo articolo 21ter. Capoverso 4: la norma di delega contenuta
attualmente nel capoverso 4 è in realtà una disposizione esecutiva. Il
Consiglio federale dispone però già della facoltà di emanare le necessarie
disposizioni esecutive in virtù dell'articolo 86 capoverso 2 LAI. Per questa
ragione, la norma di delega dell'articolo 21 capoverso 4 è superflua. (…)” (FF N. 12 del 30 marzo 2010, pag.
1677; vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
2014, ad art. 21-21quater, pag. 228).
In
virtù della succitata delega ex art. 21 cpv. 1 LAI il Consiglio federale ha
emanato l'art. 14 OAI.
Secondo il cpv. 1 l'elenco
dei mezzi ausiliari da consegnare nell'ambito dell'articolo 21 LAI è oggetto di
un'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (Ordinanza sulla consegna
di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS
831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta la consegna o il rimborso dei mezzi
ausiliari.
Giusta l'art. 2 cpv. 1
OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti
tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato
di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la
propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati
nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per
esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per
studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o
per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente
dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; in argomento cfr. Murer, op. cit., ad art.
21-21quater, pagg. 879-881; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 21-21quater,
pag. 228-229; Locher/Gächter, op. cit., § 36 n. 15 e 17, pagg. 257-258; vedi
Considerandi
inoltre STCA 32.2009.92 del 17 novembre 2009 con riferimenti).
La lista contenuta
nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei
mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni
categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o
semplicemente indicativa (DTF 131 V 9 consid. 3.4.2; 121 V 260 consid. 2b, 117
V 181 consid. 3b e 115 V 193 consid. 2b; vedi anche Murer, op. cit., ad art.
21-21quater, n. 194 pag. 880). Se il mezzo richiesto non adempie ai
requisiti dell'art. 21 LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto
dall'AI nell'ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer/Reichmuth,
op. cit., ad art. 21-21quater, n. 10, pagg. 230-231).
2.3
La cifra 13 dell'allegato
OMAI elenca i mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro,
ad eseguire le mansioni consuete o a facilitare la formazione scolastica e
professionale; misure architettoniche quale ausilio per recarsi al lavoro.
La cifra 13.5* stabilisce
il riconoscimento a:
"13.05* Piattaforme
elevatrici ed elevatori per scale, rimozione o modifica di elementi
architettonici all’interno dell’abitazione e attorno ad essa sul luogo di
lavoro o di formazione scolastica o professionale
se
consentono all’assicurato di compiere il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro
o di formazione scolastica o professionale oppure di svolgere le mansioni
consuete. Consegna in prestito."
L’Ufficio AI, vista la domanda
del 2 ottobre 2001 per una piattaforma montascale (doc. AI 66/160-164), con
scritto del 24 ottobre 2001 ha affidato un mandato alla Federazione Svizzera di
Consulenza sui Mezzi Ausiliari per persone andicappate e anziane (FSCMA) (doc.
AI 68/169).
La FSCMA, nel rapporto del
27.
dicembre 2001 e per quanto qui d’interesse, ha evidenziato che “(…) a
causa delle crescenti difficoltà di movimento, la signora RI 1 non riesce in
pratica più a salire la scala dal garage al primo piano, dove si situa il suo
appartamento. Per il superamento della scala potrebbe essere impiegato uno
Scalamobil (OMAI 14.05), che va guidato però da una terza persona. La signora
invece vuole riservarsi una certa autonomia e perciò pensa all'installazione di
un montascale. II montascale potrebbe essere preso a carico da parte dell'Al,
nel caso che la sua abilità lavorativa aumentasse almeno del 10%. La signora RI
1.
fa valere, che grazie al montascale sarebbe in grado di scendere in garage
dove si trova anche la lavanderia, e almeno caricare e scaricare il bucato. Lei
riesce anche a salire nell'auto e a guidarla. Così si sposta in maniera
autonoma per arrivare in fisioterapia. Quanto sia la sua capacità per
effettuare anche la spesa e per recarsi in posta, dovrebbe essere chiarito
durante una vostra visita a domicilio. […] Nel caso che la signora RI 1 abbia
diritto al montascale secondo OMAI 13.05, vi proponiamo di accordare Fr.
30'945.75 per l'impianto e Fr. 2'000.00 per l'elettricista. (…)” (doc. AI
74/181-182).
Nell’inchiesta domestica
del 17 gennaio 2002 (doc. AI 77/195-198) (premesso che la stessa ha lo
scopo di verificare se il montascale migliora la capacità lavorativa dell’assicurata
di almeno il 10%) la consulente – indicata per l’alimentazione
una percentuale d’invalidità del 28/24%, per la spesa e acquisti diversi del
12/10.5% e per il bucato, confezioni e riparazione di indumenti del 20/14% –
ha addotto:
• per
l’alimentazione: “(…) senza montascale: l'assicurata riesce ancora a
preparare un pasto semplice (riso, pasta, carni non elaborate) ma, ricorda nel
corso del colloquio, "non può certamente preparare l'anatra
all'arancia". Per ogni attività, anche la più piccola, impiega un tempo
doppio rispetto a prima. Ed è comunque il compagno che le prepara, sul piano di
lavoro, gli alimenti necessari, presi dalla dispensa prima di uscire, e le
offre la sua collaborazione nello scolo della pasta o nell'estrarre il
vasellame dal forno. Non occorre ricordare che la pulizia a fondo della cucina
e parte del riordino richiedono la collaborazione di una terza persona; si
tratta di attività diventate improponibili, per l'assicurata, da diverso tempo.
Con montascale: il montascale le consentirebbe di raggiungere il
seminterrato e dunque la dispensa, dandole così un'autonomia oggi impensabile.
Autonomia - va ricordato - che rimane limitata al rifornimento alimentare
migliorandone la capacità di un solo 10%. (…)” (doc. AI 77/196);
• per
la spesa e acquisti diversi: “(…) senza montascale: l'assicurata
utilizza una sacca a spalla che riempie di pochi beni estremamente leggeri (il
peso non supera mai i 2 Kg). Dopo aver raggiunto il pianterreno con le
stampelle, passando dal locale __________, raggiunge l'entrata antistante
l'abitazione dove è posteggiata l'auto, Questo avviene, precisa l'assicurata,
solo nei giorni in cui se la sente di uscire - dunque, piuttosto di rado; a
volte il suo equilibrio è talmente precario che scendere o salire le scale
senza aiuto non le è assolutamente possibile. Portare qualunque merce pesante
dall'auto all'abitazione le risulta, oggi, improponibile; così, quando questo
succede, lascia il carico in auto, ed è poi il compagno che, al rientro, si
occupa del trasporto. Con montascale: l'uso del montascale potrebbe
darle una notevole autonomia: in effetti, le permetterebbe di raggiungere il
garage in qualunque momento, servirsi dell'auto e effettuare da sola il
trasporto delle merci sino all'abitazione. L'assicurata sottolinea la capacità
del montascale di trasportare qualunque peso, anche importante, un fatto che le
darebbe maggiore autonomia negli acquisti e nondimeno nel trasporto delle merci
(il girello le permetterebbe il trasporto dalla piattaforma sino in cucina di
casa). È il compagno che si occupa dei pagamenti, riferisce l'assicurata nel
corso del colloquio; anche perché, aggiunge, "si tratta di spese che lo
riguardano". Quest'ultima non lamenta problemi particolari nella
preparazione della contabilità, che effettua sempre insieme al compagno. (…)”
(doc. AI 77/197) e
• per
il bucato, confezioni e riparazioni di indumenti: “(…) senza montascale:
la dipendenza dell'assicurata nelle attività qui considerate è totale. Non
potendo raggiungere la lavanderia nel seminterrato, le è impossibile
"caricare" la lavatrice e, allo stesso modo, stendere parte degli
indumenti. Lo stiro è delegato da tempo alla disponibilità di una parente, e
così il cucito a macchina e a mano. Con montascale: l'uso del montascale
le consentirebbe di raggiungere la lavanderia e inserire il bucato in
lavatrice, potrebbe portarvi anche gli indumenti, considerata la capacità di
trasporto del mezzo. Potendo curare il lavaggio della biancheria, aggiunge, le
sarebbe anche possibile stendere quella meno ingombrante,
"buttandola" sui fili o sullo stendino. Nulla cambierebbe invece, per
le altre attività qui considerate. (…)” (doc. AI 77/197)
La consulente ha poi
concluso che “(…) la valutazione che emerge dall'inchiesta assicura il
diritto al rimborso integrale della spesa per il montascale (come da proposta
allegata), che migliora la capacità lavorativa dell'assicurata di almeno il
10%. Un uso, va detto, che non mette in discussione la rendita intera; a
suo tempo infatti l'assicurata era stata valutata secondo il metodo misto
(salariata e casalinga), con un'elevata incapacità nell'attività professionale
oltre che nell'attività domestica. Per finire vorrei fare un appunto anche
sulla grande invalidità: grazie al montascale l'assicurata potrà
senz'altro raggiungere l'esterno, e dunque il proprio mezzo, con una maggiore
autonomia; ciò nonostante rimarranno inalterate le difficoltà che incontrerà
negli spostamenti fuori casa e renderanno comunque importante, in talune
circostanze, l'aiuto diretto di terze persone. (…)” (doc. AI 77/198).
L’Ufficio AI, con comunicazione
del 29 gennaio 2002 (doc. AI 82/208-209), ha quindi riconosciuto
all’assicurata, oltre alle spese per le opere di elettricista preventivate in
fr. 2'000.--, un sussidio massimo di fr. 30'945.70 per la posa di un elevatore
per scale per poter accedere al proprio appartamento.
2.4
Con la decisione impugnata
(doc. AI 217/460-462), rilevato che “(…) in base all’analisi delle sue
attuali condizioni di salute, il mezzo ausiliario non le permette più di
aumentare la sua autonomia di almeno il 10% (…)” (doc. AI 217/461), l’Ufficio
AI ha negato all’insorgente il diritto alle spese di riparazione e di
manutenzione del montascale in sua dotazione.
Secondo la cifra 1021
della Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità
(CMAI) valida dal 1° gennaio 2013 Stato: 1° gennaio 2016 “(…) i mezzi
ausiliari per lo svolgimento delle mansioni consuete possono essere consegnati
solo se permettono di aumentare considerevolmente la capacità di rendimento (di
regola almeno del 10 % secondo l’accertamento nell’economia domestica; v. la
sentenza del TF del 17.6.2010,8C_961/2009). (…)”.
Nella DTF 129 V 67,
chiamata a pronunciarsi in un caso concernente la cifra 13.05* dell’allegato
OMAI, l’Alta Corte ha stabilito che “(…) l'esigenza
quantitativa di efficacia integrativa di almeno il 10% stabilita dalla cifra
13.05
* CMAI deve essere interpretata nell'ambito della regola generale della
cifra marginale 1019 CMAI. Non si tratta pertanto di un valore minimo assoluto,
bensì di un tasso indicativo dal quale ci si può scostare nel singolo caso se
le circostanze lo giustificano. In questo senso, la concretizzazione, mediante
direttiva, del requisito legale di efficacia integrativa non è censurabile.
(…)” (regesto della DTF 129 V 67).
La cifra marginale 1019
CMAI – nel tenore allora vigente e come previsto dalla succitata cifra 1021 CMAI
in vigore – stabiliva che “(…) se i mezzi ausiliari per lo svolgimento delle
mansioni consuete sono costosi, possono essere consegnati solo se permettono di
mantenere o di aumentare considerevolmente la capacità lavorativa (di regola
almeno del 10 % secondo accertamenti effettuati nell’economia domestica). (…)”.
La conformità alla legge
della cifra marginale 1019 CMAI è stata confermata anche nella STF 8C_961/2009
del 17 giugno 2010.
Nella STF 9C_931/2015 del
24.
febbraio 2016 – evidenziato che
la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del metodo misto va distinta da quella
applicabile al caso in cui si tratta di stabilire il diritto alla
reintegrazione di un beneficiario di una rendita AI; in questo caso vale ancora
quanto stabilito nella DTF 108 V 210 –
la nostra Massima Istanza ha confermato il giudizio con il quale l’autorità
giudiziaria aveva (in particolare) ordinato l’assunzione dei costi per la
modifica della cucina. Il TF – riconosciuto il diritto dell’assicurato ad
una reintegrazione nell’economia domestica – ha concluso che l’UFAS non
apportava nulla che mettesse in dubbio l’efficacia reintegrativa e la
proporzionalità dei costi previsti per la modifica della cucina adducendo: “(…)
Ist der Beschwerdegegner somit berechtigt, in den
Haushaltbereich eingegliedert zu werden, bringt das Bundesamt alsdann nichts
vor, was Zweifel an der vorinstanzlich bejahten Eingliederungswirksamkeit
(Steigerung von 10 % in der Verrichtung der anfallenden Haushaltsarbeiten;
Urteil 8C_961/2009 vom 17. Juni 2010 E. 7.2 mit Hinweisen u.a. auf BGE 129 V
67) und finanziellen Verhältnismässigkeit wecken würde. (...)” (STF 9C_931/2015 del 24 febbraio 2016, consid. 2.4).
Quanto alla cifra
marginale 1021 CMAI, nella STF 9C_573/2016 del 20 febbraio 2017, il TF ha
ribadito che i mezzi ausiliari per lo svolgimento delle mansioni consuete
devono aumentare la capacità di rendimento di regola almeno del 10% (“(…)
Hilfsmittel für die Tätigkeit im Aufgabenbereich können sodann
nach Rz. 1021 KHMI nur abgegeben werden, wenn die Arbeitsfähigkeit gesteigert
werden kann (in der Regel um mindestens 10 % gemäss Haushaltsabklärung; zur
Gesetzeskonformität: BGE 129 V 67 E. 1.1.2 und 2.2 S. 68 f.; Urteil 8C_961/2009
vom 17. Juni 2010 E. 7.2 mit weiteren Hinweisen). (…)” (STF 9C_573/2016 del 20 febbraio 2017, consid. 4.1) ).
2.5
Nella fattispecie concreta,
nella nota dell’11 febbraio 2016, il funzionario __________ rilevava che “(…)
rispetto al gennaio 2002 sicuramente lo stato di salute è peggiorato per cui si
impone una nuova inchiesta da parte dell’assistente sociale per verificare se
grazie al montascale l’assicurata può aumentare di almeno il 10% la propria
autonomia. (…)” (doc. AI 200/436).
L’assistente sociale __________,
nell’annotazione del 1. luglio 2016, ha concluso che “(…) l’assicurata,
nelle sue attuali condizioni di salute, non riesce ad aumentare di almeno il
10% la propria autonomia grazie all’utilizzo del montascale. Non è stato
necessario effettuare una nuova inchiesta a domicilio in quanto le informazioni
raccolte in occasione della valutazione CDA del gennaio 2013 non lasciano
spazio a dubbi sulla notevole necessità di aiuto dell’assicurata in ogni
attività. Nei settori che avevano permesso di migliorare l’autonomia dell’11,5%
utilizzando il montascale (cucinare, fare la spesa e fare il bucato), la
signora RI 1 è completamente dipendente da terzi. (…)” (doc. AI 204/441).
Questo Tribunale non ha
alcuna ragione per scostarsi dalla succitata valutazione dell’assistente
sociale per le seguenti ragioni.
Nell’accertamento del 23
gennaio 2013 concernente il contributo d’assistenza (doc. AI 181/395-402) –
sfociato nella decisione del 4 aprile 2013 con la quale il contributo è stato
aumentato con effetto dal 1. marzo 2013 (cfr. doc. AI 185/411-414 e consid.
1.
) – circa i “Pasti”, gli “Acquisti e commissioni” e il “Bucato/cura
dei vestiti” sono riportati i seguenti livelli di bisogno d’aiuto:
• Pasti:
livello 4 (bisogno di aiuto costante e completo per qualsiasi cosa). Motricità
fine così limitata che non può partecipare in alcun modo alla preparazione dei
pasti quotidiani e a tenere pulita e in ordine la cucina (cfr. doc. AI 181/399);
• Acquisti
e commissioni: livello 3 (bisogno di aiuto per la maggior parte degli atti
della vita quotidiana). È in grado di pianificare: l’assistente deve tuttavia
scrivere la lista e verificare le scorte. Ha bisogno di una mano per studiare
le ricette. È in grado di effettuare gli acquisti in negozio o a banconi con
servizio, è tuttavia tributario di un sostegno completo da parte delle persone
nei negozi in questione (prendere il denaro, sistemare gli acquisti nella borsa
ecc.). (cfr. doc. AI 181/400); e
• Bucato/cura
dei vestiti: livello 4. A causa del grave handicap fisico non può essere di
alcun aiuto tanto nello smistare il bucato/lavare/stendere/asciugare quanto nel
piegare, stirare e riporre (cfr. doc. AI 181/400).
La stessa assicurata –
a differenza di quanto addotto nel ricorso e meglio che nonostante la
progressione della sclerosi multipla a placche “(…) oggi posso ancora
potermi considerare “autonoma” (…)” (I) –, nel formulario “Contributo
d’assistenza: auto-dichiarazione” del 28 maggio 2012 (doc. AI 157/341-352) ha
così descritto il proprio handicap: “(…) sono in carrozzina, aiuto costante
per qualsiasi tipo di trasferta (trasferimenti) completamente dipendente x
tutte le cure alla persona, inoltre devo essere aiutata/assistita x qualsiasi
attività quotidiana. (…)” (doc. AI 157/343).
Sempre nello stesso
formulario, quanto al grado di bisogno di aiuto per pasti e bucato, l’assicurata
aveva segnalato il livello 4 (non può fare nulla in modo autonomo e ha bisogno
di un aiuto diretto completo in tutto o di istruzioni e un controllo costanti)
e per gli acquisti il livello 2 (può effettuare l’attività in parte da solo,
per varie azioni ha bisogno di un aiuto oppure ha bisogno di istruzioni e
controllo) (cfr. doc. AI 157/345).
Dalle succitate risultanze
– che hanno portato, lo si ribadisce all’aumento del contributo
d’assistenza a contare dal 1. marzo 2013 (da annuali fr. 42'279.90 a fr.
61'630.20; cfr. la decisione del 4 aprile 2013 sub doc. AI 185/411-414) e che
attestano, a differenza della precedente inchiesta domestica del 17 gennaio
2002.
(cfr. doc. AI 77/195- 198 e consid. 2.3), un bisogno di aiuto costante e
completo per qualsiasi cosa per quanto riguarda i “Pasti” e il “Bucato/cura
dei vestiti” – vi è da concludere che l’aumento dell’11,5% della capacità
nello svolgere le mansioni consuete riconducibile all’uso del montascale non è
più dato o, quantomeno, che lo stesso è chiaramente inferiore al 10%. Basti qui
ricordare che dall’inchiesta domestica del 17 gennaio 2002 la percentuale
d’invalidità con o senza il montascale variava per l’attività “Alimentazione”
dal 28 al 24% e per quella “Bucato, confezione e riparazione di indumenti”
dal 20 al 14% (cfr. doc. AI 77/196-197).
Va inoltre osservato che,
come rettamente sottolineato nella risposta di causa, l’insorgente è al
beneficio di un AGI di grado elevato dal 1. ottobre 2001 (cfr. doc. AI 73/179-180,
112/257-258, 128/287-288 e 197/431-432; vedi anche il consid. 1.1) e che necessita
dell’aiuto di terzi per compiere tutti gli atti della vita quotidiana (cfr.
doc. AI 72/177-178 e 195/428-430).
Visto tutto quanto precede
è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha ritenuto (considerato il peggioramento
della situazione valetudinaria) non più adempiuto il presupposto dell’aumento
considerevole della capacità di rendimento (almeno il 10% della capacità nello
svolgere le proprie mansioni consuete; cfr. consid. 2.4) posto alla base della
comunicazione del 29 gennaio 2002 (cfr. doc. AI 82/208-209 e consid. 2.3) e
necessario per poter riconoscere il diritto al montascale (cfr. consid. 2.4).
In questo senso il “(…)
poter uscire in modo autonomo per faccende personali (…)” (I) da solo non
basta, come sembrerebbe pretendere l’insorgente, per poter riconoscerle
prestazioni ai sensi della cifra 13.05* OMAI (cfr. consid. 2.3).
Quanto alle osservazioni
del 2 febbraio 2017 formulate tramite la Società SM (cfr. consid. 1.5) questo
Tribunale può fare proprie le conclusioni dell’Ufficio AI secondo le quali “(…)
lo scritto del 02.02.2017 della __________ non apporti elementi che possano
modificare la valutazione operata. Si rammenta che l'assicurata necessita di
aiuto regolare e notevole per tutti gli atti ordinari della vita (tra cui
spostarsi), nonché di sorveglianza personale permanente, per cui le è stato
riconosciuto un assegno grandi invalidi di grado elevato. Inoltre, beneficia di
un contributo di assistenza per la presenza di una persona prestante servizio
per cucinare, fare la spesa e fare il bucato (attività domestiche per le quali
le era stato riconosciuto il miglioramento della propria autonomia dell' 11,5%
nel 2002) e per tutte le altre attività quotidiane (pulizie, etc.). (…)”
(IX).
2.6
In simili circostanze, la
decisione del 15 novembre 2016 con cui l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il
diritto alle spese di riparazione e di manutenzione del montascale in sua
dotazione va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.7
Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito delle
vertenze, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti