32.2016.16
Prima domanda di rendita. Conferma della perizia pluridisciplinare, nonché del grado d'invalidità
15 febbraio 2017Italiano40 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.16
BS/sc
Lugano
15 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 febbraio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 gennaio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1966, con
formazione di vetraio, nel febbraio 2014 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI (doc. AI 4).
Dopo avere raccolto la
documentazione medica necessaria, sottoposta al vaglio del Servizio medico
regionale (SMR; cfr. rapporti 29 aprile 2014, 17 giugno 2014; doc. AI 19, 26 e
40), con rapporto 27 agosto 2014 (doc. AI 42) lo stesso servizio medico ha
deciso di allestire una perizia multidisciplinare (doc. AI 42).
Con rapporto 28 agosto
2015 i periti SAM, fondandosi anche sui consulti esterni d’ordine reumatologico,
neurologico e psichiatrico, hanno valutato una totale inabilità lavorativa in
ogni tipo di attività da settembre 2013 ad aprile 2014; a far da tempo da
maggio 2014 un’incapacità del 60% nell’abituale professione e nulla in altre attività
adeguate (doc. AI 72).
Le conclusioni peritali
sono state ribadite dal SMR con rapporti 31 agosto 2015 e 7 settembre 2015 (doc.
AI 71 e 73).
Dopo aver proceduto alla
determinazione di un grado d’invalidità del 14% [raffronto tra un reddito da
valido di fr. 70'762.-- stabilito, in considerazione della chiusura della ditta
presso la quale l’assicurato aveva lavorato, applicando un reddito statistico (tabelle
RSS, TA 2013, divisione 43, livello 3 conoscenze professionali) ed un reddito
ipotetico statistico da invalido di
fr. 60’989.-- (tabelle
RSS, TA 2013, riferite ad attività semplici e ripetitive, con riduzione del 3%
per attività leggere)], con preavviso del 7 settembre 2015 l’Ufficio AI ha respinto
la domanda di prestazioni (doc. AI 72).
In sede di osservazioni
l’assicurato, contestando la valutazione medico-teorica, in particolare per
quel che concerne la piena abilità in attività adeguate, ha prodotto nuova
documentazione medica (doc. AI 75,82 e 86).
Tale documentazione è
stata sottoposta al vaglio del SAM, il quale con complemento del 22 dicembre
2015 ha confermato le conclusioni peritali (doc. AI 91), ribadite anche dal SMR
con rapporto finale del 15 gennaio 2016 (doc. AI 95).
Di conseguenza, con
decisione del 18 gennaio 2016 l’amministrazione ha confermato il diniego di
prestazioni (doc. AI 94).
1.2. Contro la succitata decisione
l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso, postulando
in via principale il riconoscimento di una mezza rendita (almeno) e
subordinatamente di essere posto al beneficio di provvedimenti professionali.
In sostanza contesta la valutazione medico-teorica operata dal SAM ed in
particolare l’aspetto reumatologico e psichiatrico. Rimasto incontestato è il
reddito da valido, mentre per quel che concerne quello da invalido l’insorgente
postula una riduzione del 15%. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto
necessario, nel prosieguo.
1.3. Con la risposta di causa,
datata 7 marzo 2016, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione contestata, ritenendo la valutazione medica ed
economica corretta.
1.4. Il 24 maggio 2016
l’assicurato ha prodotto due rapporti medici (dello psichiatra curante, dr. __________
e del capo-servizio di reumatologia all’Ospedale __________ di __________, dr. ssa
__________) (XII) sui quali l’Ufficio AI si è espresso il 7 giugno 2016 (XIV).
Il 13 giugno 2016
l’insorgente ha trasmesso un nuovo rapporto dello psichiatra curante (XVI),
seguito dalle osservazioni di data 27 giugno 2016 dell’Ufficio AI (XVIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere
se correttamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni
dell’assicurato.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Nella presente fattispecie, l’Ufficio
AI ha ordinato una perizia multidisciplinare al SAM per valutare il grado
d’incapacità lavorativa dell’assicurato sia nell’originaria che in altre
attività lucrative.
Dal referto datato 28
agosto 2015 (doc. AI 143) risulta che i periti hanno fatto capo a tre
consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________),
neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. ssa __________).
Sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato
centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome dorso e lombospondilogena cronica con/su:
- severa
osteocondrosi L5-S1.
Cruralgia a ds. con/su:
- possibile
irritazione del nervo otturatorio ds. da parte di neurofibromi nella regione
iliaca-otturatoria.
Neurofibromatosi di tipo I con/su:
- alterazioni
cutanee diffuse.
Degenerazioni retiniche periferiche di natura miopica e multiple
più a ds. che a sin. con/su:
- evidente
sinchisi vitreale bilaterale.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Pregresse coliche renali a ds. (2013).
Artralgie non specifiche alle spalle ed ai gomiti d’origine
indeterminata. (…)” (doc. AI pag. 169)
Accertato che le limitazioni
della capacità lavorativa sono dovute unicamente alle affezioni reumatologiche
e ortopediche, i periti del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al 40% (da
intendersi a tempo pieno con riduzione di rendimento) nella sua originaria
attività con le seguenti limitazioni:
" (…)
L’A. è limitato nel sollevamento di pesi al disopra dei 15 kg, in
movimenti ripetitivi con il tronco, nel mantenere posizioni statiche
prolungate, nello spostamento a piedi e su terreni accidentati. Per il problema
oculare deve evitare attività ad elevato impegno fisico ed attività a contatto
con macchinari vibranti. (…)” (doc. AI pag. 180)
L’assicurato è stato
invece valutato abile invece al 100% in attività adeguate rispettose delle
medesime limitazioni funzionali di cui sopra.
Essi hanno altresì
accertato una totale incapacità lavorativa in qualsiasi attività da settembre
2013 a maggio 2014.
Con rapporto finale 7 settembre
2015 il SMR ha fatto proprie le risultanze della perizia multidisciplinare
(doc. AI 73).
In sede amministrativa
l’assicurato ha prodotto due rapporti di data 11 novembre 2015; uno del dr. __________,
medico di famiglia (doc. AI 86) e l’altro del dr. __________, psichiatra
curante (doc. AI pagg. 251/2). Su indicazione del SMR tali atti sono stati
trasmessi al SAM per una presa di posizione, il quale con rapporto
complementare 22 dicembre 2015, sulla base delle osservazioni 27 novembre 2015
del dr. __________ (doc. AI pagg. 267/8), 14 dicembre 2015 del dr. __________ (doc.
AI pagg. 312/3) e 10 dicembre 2015 della dr.ssa __________ (doc. AI pagg.3
13/4), ha confermato la perizia multidisciplinare (doc. AI 91).
Contestata è la
valutazione medico-teorica operata dall’Ufficio AI e posta a fondamento della
decisione impugnata.
2.4. Per costante giurisprudenza
(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse
dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza
ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Infine, va rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza
l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,
secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V
352).
2.5. Con il presente ricorso l’assicurato,
con riferimento ai due rapporti medici già prodotti in sede amministrativa,
contesta la valutazione medico-teorica eseguita dal SAM, in particolare
l’aspetto reumatologico e psichiatrico.
2.5.1. In merito alla problematica reumatologica,
nel rapporto 11 novembre 2015 il dr. __________ ha sostenuto:
" (…)
Al punto 2, affronto la problematica locomotoria e nella
perizia vedo il Dr. med. __________ confermare le note problematiche di
osteocondrosi lombare, in particolare L5 / S1 ed il perito stesso, conferma
un’inabilità del 50% nell’attività lavorativa e sostiene la necessità, sempre
più impellente e frequente nell’attività lavorativa, di un aiuto per poter
affrontare sollevamento di pesi e spostare i vetri, il collega si contraddice
poi descrivendo il paziente, abile al lavoro in misura del 100% in attività
leggera dimenticando quanto appena esposto poco prima. Credo in realtà che
l’apparato locomotorio stia dando al paziente grossi problemi ben visibili
proprio in palestra dove le attività sono chiaramente limitate, non solo però
dalla severa osteocondrosi lombare ma anche dalla cruralgia destra con dolori
che irradiano alla gamba in modo costante ed anche estenuante. Proprio i dolori
cronici vanno ad erodere ulteriormente la riserva di forza vitale ed il quadro
psichiatrico ne risente (questo aspetto non è stato minimamente incluso nella
perizia della Dr.ssa med. __________.
La valutazione delle spalle si limita a delle radiografie standard
ed a una sonografia funzionale che sappiamo essere quanto di più soggettivo si
possa immaginare. Credo che la valutazione vada completata con una risonanza
magnetica con iniezione di mezzo di contrasto. Scopriremo così che il paziente
ha molto probabilmente, una rottura della cuffia non solo a sinistra ma, probabilmente
anche a destra. Anche la problematica della spalla è stata quindi ampiamente
sottovalutata e mal valutata.
A limitare ulteriormente la possibilità lavorativa del paziente,
oltre al problema retinico che affronterò dopo, ricordo che manca totalmente una
valutazione cervicale (sarebbe da eseguire una risonanza magnetica cervicale).
(…) (doc. AI pag. 249)
Al riguardo, con scritto
27 novembre 2015 il dr. __________ - dopo aver fatto presente di capire il
ruolo di medico di famiglia di sostenere l’assicurato nella sua vertenza
assicurativa, dichiaratosi inoltre “addolorato” per quanto scritto al punto no.
2 (“… poiché il tenore è squalificante, cioè vuole ridurre la correttezza
del lavoro svolto e anche la professionalità di chi ha svolto questo lavoro…”)
dal dr. __________ - ha ritenuto:
" (…)
Non mi sembra di contraddirmi quando dico che l’assicurato è
inabile al 50 % in un’attività pesante e mediamente pesante per dolori
dorsolombari e alla coscia destra che aumentano in relazione a sforzi,
posizione eretta e spostamenti. Al punto 5 confermo come un lavoro pesante
possa essere svolto con limitazioni perché l’assicurato dovrà chiedere più
spesso aiuto a un collega per manipolare pesanti vetrate. Avrà inoltre bisogno
di maggiori pause per compiti particolarmente gravosi.
Sempre al punto 5 annoto inoltre alcune particolari limitazioni
funzionali che sono riprese anche nella tabella a pagina 6.
Tenendo conto dunque di queste limitazioni funzionali, un’attività
leggera e adatta può a mio avviso essere svolta a tempo pieno e con pieno
rendimento.
Non vedo una contraddizione ma una logica conclusione basata su un
esame clinico accurato, sugli esami strumentali a disposizione e sulla
sonografia delle spalle che ho realizzato.
Il Dr. __________ chiede un’artro-IRM della spalla ritenendo che
il paziente abbia molto probabilmente una rottura della cuffia dei rotatori non
solo a sinistra ma probabilmente anche a destra. È vero che l’artro-IRM è un
esame con una maggiore sensibilità e specificità rispetto alla sonografia. È
anche vero che questo esame non viene mai realizzato nell’ambito di una
perizia. Se ritenuto utile tale esame avrebbe dovuto essere realizzato prima
della valutazione SAM. È anche vero che piccole lesioni parziali a livello
della cuffia dei rotatori, effettivamente frequenti all’artro-IRM, non
cambierebbero nulla alla mia valutazione. Ad esempio uno studio su 687 persone
mostra una lesione della cuffia dei rotatori nel 20.7% dei casi. La prevalenza
aumenta con l’età. Il 36% dei soggetti con sintomi correnti hanno una lesione
della cuffia mentre il 16% delle persone con sintomi non ha alcuna lesione. Uno
studio mostra una prevalenza di una rottura transmurale della cuffia dei
rotatori nel 34% dei casi in 96 volontari asintomatici. Nei soggetti di 60 anni
la prevalenza di una rottura transmurale arriva al 54%.
Come è già avvenuto per la schiena, anche per le spalle stiamo
dunque attraversando un tempo in cui ci rendiamo conto dell’altissima frequenza
di piccole o grandi lesioni della cuffia dei rotatori, di come molte siano
asintomatiche rispettivamente come vi siano molti disturbi anche in pazienti
che non hanno alcuna lesione. Lesioni anche transmurali della cuffia dei
rotatori sono da considerare una normale involuzione degenerativa del corpo
umano come le osteocondrosi alla schiena.
Ritento dunque opinabile il fatto che un’eventuale miglior
definizione di danni a carico della cuffia dei rotatori sia clinicamente
rilevante e lo stesso vale naturalmente anche per l’utilità di approfondire
ulteriormente la diagnostica a livello della colonna cervicale o altro ancora.
In ambito peritale si potrebbero sempre aggiungere nuovi esami
radiologici e si può sempre evidenziale qualunque piccola alterazione
degenerativa a carico della colonna vertebrale, delle spalle o in qualunque
altra regione esaminata.
Sta al perito e alla sua professionalità decidere quando questo è
rilevante. (…)” (doc. AI pag. 267-268)
Alla succitata esposizione
questo TCA non può che aderire, poiché dettagliata, esplicativa e convincente,
del resto resa da uno specialista nel ramo medico interessato. In particolare
il perito ha ben spiegato perché non ha ritenuto necessario ai fini della valutazione
della capacità lavorativa di procedere agli esami chiesti dal dr. __________. Non
va poi dimenticato che determinante è la piena capacità lavorativa in attività adeguate
le cui limitazioni il dr. __________ ha dettagliatamente elencato in sede
peritale (cfr. punto no. 5 della perizia), in parte, come rilevato dallo stesso
perito, riprese dal dr. __________.
Né del resto la successiva
documentazione, in particolare il rapporto 9 marzo 2015 della dr.ssa __________,
capo-servizio del Servizio di reumatologia all’Ospedale __________ di __________,
prodotta in sede giudiziaria dal ricorrente, permette di discostarsi dalla valutazione
peritale.
In quel rapporto, la capo-servizio,
poste le medesime diagnosi come il dr. __________ ed utilizzato lo stesso
materiale radiologico esaminato in sede SAM, in merito alla perizia
reumatologica ha rilevato:
" (…)
Per quanto riguarda i dolori a livello delle spalle soprattutto a
destra, concordo con Dr. __________ che l’esame clinico risulta nella norma ed
a mio avviso legati alla leggera insufficienza scapolare a destra, riscontrati
all’esame clinico in data odierna. Tale reperto clinico può spiegare in parte i
dolori del paziente siccome è stato descritto in passato (aumento dei dolori
quando si sdraia sulla pancia per leggere a letto o quando porta pesi). Tale
deficit è sicuramente meritevole di ulteriori accertamenti tenendo conto del
problema del paziente legato alla neurofibromatosi, è consigliabile effettuare
anche una RM cervicodorsale e soprattutto test elettroneuromiografico per
evidenziare un’eventuale denervazione, una TAC della parete toracica/scapolare
per poter valutare gli stabilizzatori della spalla ed in fine una valutazione
ortopedica della scapola (PD Dr. __________). Tenendo conto di questo nuovo
elemento, ritengo sia necessaria una rivalutazione peritale della capacità
lavorativa del sig. RI 1 tramite SAM oppure in un centro universitario. (…)”
(doc. B2)
In merito alla richiesta
di ulteriori accertamenti si fa riferimento a quanto lo stesso perito ha
evidenziato nella sua presa di posizione al dr. __________.
In questo contesto, rettamente
nelle annotazioni 3 giugno 2016 il SMR, in relazione al succitato rapporto
della dr.ssa __________, ha precisato:
" (…)
Dal rapporto del dr. __________ non risulta una modifica dello
stato clinico dell’assicurato.
Sicuramente non entra nel compito di una perizia escludere tutte
le diagnosi differenziali esposte dal dr. __________, diagnosi differenziali
per le quali a livello oggettivo non vi sono degli elementi di sospetto
manifesto. In assenza di una modifica dello stato clinico, fatto confermato dal
dr. __________ stesso, non ritengo necessario sottoporre l’attuale
documentazione al SAM, documentazione, nota bene, posteriore alla data di
decisione.” (doc. XIV/1)
Infine, il ricorrente
censura che l’Ufficio AI non abbia predisposto una perizia prova carico di
lavoro (EFL). Al riguardo nella risposta di causa l’amministrazione, con
riferimento alla STF 9C_730/2014 consid. del 1° dicembre 2014 consid. 2.3 –
confermata con STF 9C_132/2016 del 21 giugno 2016 consid. 3.3
– ha correttamente rilevato che un concreto accertamento riguardo alla valutazione
funzionale della capacità lavorativa è necessario nella misura in cui i medici
specialistici non sono in grado di formulare un’affidabile valutazione (“Eine solche (EFL n.d.r.) ist nach
der Gerichtspraxis allenfalls in Betracht zu ziehen, wenn sich die beteiligten
Fachärzte ausser Stande sehen, eine zuverlässige Einschätzung des
leistungsmässig Machbaren vorzunehmen und deshalb eine konkrete
leistungsorientierte berufliche Abklärung als zweckmässigste Massnahme
ausdrücklich empfehlen“). Ciò non è il caso poiché, come visto, il
perito reumatologo come pure gli altri periti coinvolti, hanno chiaramente
definito le limitazioni funzionali, come anche la capacità lavorativa residua
in ogni tipo di attività, motivo per cui la suddetta richiesta può essere
respinta.
2.5.2. Riguardo all’aspetto extra
somatico, in ambito SAM l’assicurato è stato visitato dalla dr.ssa __________.
Nel suo referto la citata specialista, dopo aver proceduto all’esame dei dati
clinici, letto la documentazione medica allegata, ha riassunto come segue il
periodo di valutazione di 15 giorni (tra il primo ed il secondo colloquio):
" (…)
Non si ritrovano disturbi dello stato di coscienza né disturbi
dell’orientamento.
È negativo per quanto riguarda i disturbi dell’attenzione e
della memoria, riferisce soltanto di essere distratto ma di non avere
problemi a tale riguardo.
Non vengono riferiti nè si ritrovano disturbi formali del
pensiero né timori, fobie e sintomi compulsivi o ossessivi.
Negativo anche il riferimento a fenomeni di tipo delirante, così
come disturbi della percezione.
È conservata la coscienza dell’io.
Per quanto riguarda i disturbi dell’affettività l’A. non
riferisce una condizione di deflessine del tono dell’umore, non riporta
fenomeni di tipo ansioso o di inadeguatezza, tanté che riferisce che
attualmente si sente tranquillo e anche fiducioso per il futuro, in quanto si
sta attivando per riuscire a trovare qualche occupazione.
Non vengono riferiti disturbi della carica vitale e della
psicomotricità.
Viene però segnalato, per quanto riguarda la variazioni
quotidiane, un leggero peggioramento serale, ma questo a suo dire legato
non tanto al tono dell’umore o alla sua condizione psichica, ma ad una sorta di
fatica.
Non vi è ritiro sociale. Non si sono pensieri negativi o
autolesivi e non vengono segnalate altri sintomi psicopatologici di riserva.
(…)” (doc. AI pag. 189-190)
Ha poi proceduto ad
esaminare le risorse e deficit (secondo lo schema MINI ICF APP) concludendo che
l’assicurato può svolgere qualsiasi tipo di attività rispecchiante le sue
competenze.
Essa ha poi rilevato che:
" (…)
L’A. arriva puntuale agli appuntamenti. Si presenta con aspetto
ordinato, adeguato, curato nella persona.
L’espressione è partecipe.
L’atteggiamento è collaborativo.
Non vi è alterazione del comportamento motorio.
La mimica è adeguata al contenuto del discorso.
La coscienza è lucida e ben orientata.
Per quanto riguarda l’eloquio, è fluido con dei
piccoli inceppamenti ma che non determinano nessuna difficoltà nella
comprensione. Il tono della voce è normale e ben modulato.
Non vi sono disturbi del linguaggio. Non vi sono aspetti
negativi né qualitativi nel contenuto del discorso e del pensiero.
Fatti
I due colloqui che ho avuto si sono svolti in modo tranquillo,
senza nessuna fatica da parte mia, nel secondo l’A. mi ha portato anche il suo
curriculum per la ricerca di lavoro dove si descrive “sono una persona
seria, affidata, precisa, di indole versatile e pronta a rimettersi in gioco
nella gestione di professioni ed attività diverse da quelle finora da me
svolte” . Inoltre parla di sé come “flessibile nella gestione di
mansioni anche diverse da quelle assegnate, perchè è disponibile anche a turni
ed eventuali straordinari. È collaborativo e educato, pronto a mettersi a
disposizione di colleghi e a collaborare attivamente. Sa gestire in maniera
professionale anche le problematiche. Gli piace far imparare il mestiere.
Afferma di avere uno spirito d’iniziativa sua vista grande esperienza lavorativa,
riesce a vedere dei compiti da effettuare e da organizzare, anche se non
richiesti. Gli piace portare a termine gli obbiettivi giornalieri nei termini e
con l’ordine e pulizia necessaria”. A questo proposito, anche se i colloqui
sono stati solo due, penso di poter confermare quello che l’A. dichiara di per
sè. Mi è parso una persona molto volenterosa, desiderosa di mettersi in gioco.
Non ho trovato stati di ansia, di perplessità o di preoccupazione per il suo
futuro. Vero è che ricordando il fratello ne sente ancora la mancanza e
dichiara che il fratello è stato per lui un grande supporto per tutta la vita.
A proposito della perdita della madre non ritrovo nessun segnale di lutto non
elaborato. (…)” (doc. AI pag. 192)
La perita ha pertanto
concluso:
" (…)
A mio parere dai colloqui che ho avuto con l’A., dalla lettura
degli atti, posso esprimere il mio punto di vista specialistico quale il non
ritrovare una condizione patologica di tipo psichiatrico come dall’ultimo
rapporto medico del Dr. med. __________ del 29.4.2014 che riporta una diagnosi
di F 42.2 sindrome mista ansioso-depressiva riferita dal 2011 dalla malattia
della madre, con descrizione di “le crisi ansiose e la deflessione timica
impediscono di svolgere la professione di vetraio che prevede la frequentazione
di cantieri e il maneggiare lastre di vetro”. A questo proposito saranno i
colleghi che valuteranno questa capacità mentre dal punto di vista psichiatrico
non ritrovo nessun impedimento allo svolgere attività lavorative. (…)” (doc. AI
pag. 193)
Con rapporto 11 novembre
2015 il dr. __________, il quale ha in cura l’assicurato dall’8 settembre 2014,
ha in particolare rilevato:
" (…)
Il paziente riferisce di essere sempre stato ansioso, fin da
bambino, soprattutto in quanto ritenuto da tutti gracilino e portato di sovente
dal pediatra. Anche in giovinezza, soprattutto a causa della manifestazione
cutanea della neurofibromatosi di tipo I da cui è affetto, si è sempre sentito
a disagio rispetto agli altri coetanei. Lo scivolamento timico è avvenuto dopo
la morte della madre, che egli ha sempre accudito a discapito di una propria
famiglia e dopo la morte del fratello __________ a causa di un IMA durante un
litigio con il figlio (nipote psicotico già menzionato).
Non presenti disturbi afferenti alla sfera psicotica, non presenti
fenomeni dispercettivi di qualsivoglia natura.
Presenti esami di realtà e critica di malattia. Nessi logici nella
norma.
La capacità mnesiche sono ben conservate sia per la memoria a
breve termine sia per quella a medio e lungo termine.
Attenzione e concentrazione mantenute. Ritmo sonno-veglia
conservato sebbene talvolta il paziente lamenti difficoltà
nell’addormentamento.
Era inizialmente stata intrapresa una terapia antidepressiva con
Sertralina, che però il paziente ha voluto sospendere in quanto non ne
percepiva il beneficio e ha sempre preferito la psicoterapia per l’elaborazione
dei propri vissuti. Non è mai emersa una suicidalità, nè attiva, nè passiva.
Dopo la morte del fratello __________, che egli vedeva come colonna
portante dell’intera famiglia, il paziente è andato incontro ad un
peggioramento del tono dell’umore, su una struttura di personalità già di per
sè ansiosa. È stato pervaso da sentimenti di autosvalutazione e allo stato
attuale non potrebbe sostenere un’occupazione lavorativa oltre quanto già
praticato, quindi nella misura del 20%.
Ci siamo confrontati anche con un invecchiamento sensibile della
struttura somatica del paziente con un peggioramento del quadro locomotorio che
di fatto impedisce che egli possa sostenere ritmi lavorativi normali.
Egli desidera lavorare e non lo ha mai tenuto nascosto infatti
prosegue con la ricerca di un’occupazione da oltre un anno, senza però essere
mai stato accolto da alcuna azienda.
Prosegue con le sedute psichiatriche e di psicoterapia integrata
con cadenza settimanale mostrandosi sempre estremamente disponibile e
collaborante.
Siamo disposti ad allestire anche una perizia psichiatrica e
medico-assicurativa qualora vi fossero ancora dubbi e/o necessità di ulteriori
approfondimenti.” (doc. AI pag. 251-252)
Sottoposto da parte del
SAM – su indicazione del SMR – il succitato scritto alla perita, quest’ultima
il 10 dicembre 2015 ha ribadito di non condividere la diagnosi posta dallo
psichiatra curate: “(…) Per quanto riguarda la diagnosi e le posizioni del
Dr. med. __________, posso ancora ribadire che ritrova: “solo una quota
d’ansia”, riferito dall’A. “come essere sempre stato ansioso”, non angosce ed
una “lieve deflessione timica”. A mio parere è “normale” soffrire della perdita
della madre, che egli per altro ha lungamente accudito (questo denota la
presenza di risorse interne da parte dell’A.) e così anche della morte
“improvvisa” del fratello __________, suo “referente/sostegno”. (…)” (doc.
AI pag. 313), ricordando come lo stesso curante non abbia riscontrato disturbi
psicotici, né disturbi dispercettivi e ritenuto normale negli altri aspetti
psichici. La perita ribadisce l’importanza di continuare il trattamento
psicoterapico non senza tuttavia rimarcare quanto segue:
" (…)
Può essere d’aiuto il frequentare la palestra ma non è sufficiente
e sarà la psicoterapeuta a dare gli stimoli e l’aiuto più corretto.
In questo vedo la ripresa lavorativa come estremamente
terapeutico, mentre l’etichettare l’A. come “patologico” possiamo solo che
danneggiarlo riducendo ulteriormente la fiducia nelle sue capacità (come è
sempre stato fatto da parte della sua famiglia ingenerando quell’ansia che
ancora è presente).
Di fatto i nuovi dati presentati non producono elementi di reale
novità e appare difficile sostenere in tal senso qualsiasi modifica della mia
posizione di allora.” (doc. AI pag. 314)
Il TCA non può che confermare
la valutazione peritale in cui la dr.ssa __________ ha dettagliatamente preso
posizione in merito alla differente valutazione operata dallo psichiatria
curante, spiegando in modo convincente perché non ritiene l’assicurato
portatore di una patologia psichiatrica invalidante ai sensi della
giurisprudenza.
Nemmeno la perizia privata
eseguita il 12 maggio 2016, quattro mesi dopo la decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della
decisione contestata; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),
dal dr. __________ e prodotta pendente causa, è idonea a modificare la
valutazione peritale. Diagnosticando una sindrome mista ansioso depressiva (ICD
10: F 42.2), il sanitario ha concluso per un’inabilità lavorativa dell’80%
(B1). Ora, nelle già citate annotazioni 3 giugno 2016 rettamente il dr. __________,
specialista in psichiatrica e psicoterapia, ha sottolineato come lo psichiatra
curante abbia posto come diagnosi una sindrome mista ansioso-depressiva codificata,
secondo il codice ICD 10, con F 42.2 allorquando con tale codice s’intende “associazione
di pensieri ossessivi ed atti compulsivi” non descritti nella succitata
perizia privata. Correttamente il codice per un disturbo misto
ansioso-depressivo è F 41.2:
" Questa categoria
deve essere utilizzata quando i sintomi dell’ansia e della depressione sono
contemporaneamente presenti ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da
giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Se presente un’ansia grave
con minore grado di depressione va utilizzata una delle categorie per le
sindromi ansiose o fobiche. Quando la sindrome depressiva e quella ansiosa sono
presenti contemporaneamente e sono entrambe di una gravità tale da giustificare
una diagnosi individuale, va posta diagnosi di entrambe le condizioni morbose e
questa categoria non deve essere utilizzata.”
Inoltre, si ribadisce come
pertinentemente nelle citate annotazioni lo psichiatria del SMR non abbia
rilevato nella perizia privata elementi descrittivi che denotino una diagnosi
di “associazione di pensieri ossessivi e atti compulsivi” secondo ICD F 42.2. A
tal riguardo va fatto presente che i pensieri o ruminazioni prevalentemente (la
sottolineatura è del redattore) “ …possono prendere la forma di idee,
rappresentazioni mentali o impulsi a compiere certi atti, quasi sempre
penosi per l'individuo. Qualche volta le idee consistono unicamente nella
valutazione inconcludente di alternative, associata ad una incapacità a
prendere decisioni banali ma necessarie alla vita quotidiana. La relazione tra
le ruminazioni ossessive e la depressione è particolarmente stretta e la
diagnosi di disturbo ossessivo-compulsivo dovrebbe essere preferita solo se le
ruminazioni iniziano o persistono in assenza di un episodio depressivo. (F.42.0),
mentre “ la gran parte degli atti compulsivi riguarda la pulizia (in
particolare il lavarsi le mani), ripetuti controlli per assicurarsi che una
situazione potenzialmente pericolosa non abbia avuto modo di realizzarsi,
oppure l'ordine e la pulizia. Alla base del comportamento manifesto vi è la
paura in genere di un pericolo per il soggetto e/o da lui causato, e il rituale
è un tentativo inefficace o simbolico-di allontanare tale pericolo “(F.
42.1). Di simili pensieri e atti, come detto, non vi è traccia nel quadro psicopatologico
dell’assicurato.
Non va poi dimenticato che
nel rapporto 28 aprile 2015 lo psichiatra curante aveva diagnosticato una
sindrome ansioso-depressiva, utilizzando il corretto codice F 41.2 (doc. AI
63).
Il SMR rileva che “una
diagnosi di sindrome ansioso-depressiva, come definita in ICD 10, non
giustifica per se alcuna inabilità lavorativa in qualsiasi percentuale in
qualsiasi attività lavorativa” (XIV/1).
Dalla perizia della dr.ssa
__________ risulta peraltro che non sono dati tutti i fattori invalidanti, in
particolare il carattere premorboso dell'affezione psichica, la perdita
d'integrazione sociale, l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici
Considerandi
secondo la regola d'arte (cfr. consid. 2.4).
Anche volendo prendere in
considerazione quanto sostenuto dal dr. __________ nella perizia privata in
merito allo stato ansioso/depressivo dell’assicurato (“ la timia appare
deflessa secondo un’alterazione moderata... “; “ i livelli di
ansia appaiono anch’essi moderatamente alterati rispetto alla norma…”; sottolineatura
del redatto), va fatto presente che, secondo giurisprudenza, lievi e medi
disturbi depressivi – siano essi episodici o ricorrenti – vanno ritenuti a
priori quale malattia invalidante quando sono dimostratamente resistenti alla
terapia (“(…) Leichte bis mittelgradige
depressive Störungen fallen - ob rezidivierend oder episodisch - zum Vornherein
nur dann als invalidisierende Krankheiten in Betracht, wenn sie
erwiesenermassen therapieresistent sind (Urteil 9C_13/2016 vom 14. April 2016 mit Hinweis auf BGE 140 V 193 E. 3.3 S. 197). (…)”
(STF 8C_212/2016 dell’8 agosto 2016), situazione manifestamente non presente
nel caso in esame.
Alla luce di
quanto sopra esposto, il TCA ritiene la valutazione peritale della dr.ssa __________
pienamente probante.
2.5.3
Pertanto, sulla base delle
affidabili e concludenti risultanze della perizia SAM, alla quale va conferito
probatorio (cfr. consid. 2.4), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati), che dal 1° maggio 2014 il ricorrente è abile al
100% in attività adeguate rispettanti le limitazioni fisiche.
Infine, questo Tribunale
ritiene altresì che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.6
Occorre
ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr.
consid. 2.3, il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.
2.6.1
Secondo
giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico
conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe
secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto
conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale
reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto
in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e
ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.
4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni
riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo
salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli
sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di
persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011
consid. 3.2).
Nel
caso in esame, come precisato in sede di risposta (cfr. l’allegato rapporto 4
settembre 2015 del consulente in integrazione professionale), in considerazione
del fatto che la ditta è stata chiusa (cfr. estratto informatizzato della __________)
l’Ufficio AI ha fissato il reddito da valido in fr. 70’762.-desunto dai dati
statistici (anno 2010) relativi al settore delle costruzione (categoria 43),
livello di qualifica no. 3 corrispondente a conoscenze specializzate,
aggiornandolo al 2013. Tale dato è rimasto incontestato.
2.6.2
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76
consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui
esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia
spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei
due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello
di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente
conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di
reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In
una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito
da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,
va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere
presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico
riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo
stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un
parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo
parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia
del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio
AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010)
elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che
presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario
mensile, aggiornato al 2013, di fr. 5'026.--. Riportando tale dato su 41.7 ore
di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr.
62’875.-- per un impiego a tempo pieno.
L’amministrazione,
tenuto conto di una riduzione di reddito per attività leggere del 3%, ha
determinato il reddito da invalido in fr. 62'875.-- (cfr. il citato rapporto 4 settembre
2015.
del consulente in integrazione professionale).
In
sede di risposta l’Ufficio AI ha giustamente aggiornato i redditi tenendo conto
dei dati statistici applicando la tabella salariale TA1 2012 skill level. Per
quel che concerne solo il reddito da invalido, l’amministrazione ha aumento la
riduzione dal 3 al 5 % in quanto, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013,
il Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo
Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei
multipli di 5. Di conseguenza il reddito da valido è stato nuovamente definito
in fr. 72'955.-- e quello da invalido in fr. 62'831,50. Dal raffronto tra i
redditi si giunge ad un grado d’invalidità (arrotondato) del 14%.
Il
ricorrente chiede che un aumento delle riduzione dal 15% , 10% per attività
leggera e 5% per età e formazione. Al riguardo, sempre in sede di risposta di
causa, l’amministrazione ha pertinentemente ritenuto non giustificata tale
richiesta. A prescindere che il fattore età non cosituisce un motivo di
riduzione ma piuttosto un elemento di valutazione generale sulla residua
capacità lavorativa, nel caso in esame al momento della decisione contestata l’assicurato
aveva 49 anni e quindi ben lontano dall’età di pensionamento che, a determinte
condizioni, può limitare, appunto, la capacità lavorativa. Inoltre, la
limitazione di sollevamento sopra i 15 chili è stata generosamente ritenuta con
la riduzione del 5%.
Del
resto, anche con una riduzione del 15%, come postulato dal ricorrente, l’assicurato
non presenterebbe una grado d’invalidità pensionabile.
Visto
quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita.
Infine,
per quel che riguarda la richiesta subordinata di poter beneficiare di
provvedimenti professionali, a prescindere dal fatto che l’assicurato non
presenta un grado d’invalidità minimo del 20% (fra le tante al riguardo cfr.
DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b), nella risposta di causa l’amministrazione
ha fatto presente che nel verbale di chiusura del 19 agosto 2014 (doc. 36) il
consulente in integrazione professionale non aveva individuato particolari
misure professionali da attuare se non limitatamente ad un mandato di aiuto al
collocamento, conclusosi nel febbraio 2016 (cfr. verbale 19 febbraio 2016 allegato
alla risposta di causa).
In
conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,
mentre il ricorso va respinto.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per
fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti