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Decisione

32.2016.16

Prima domanda di rendita. Conferma della perizia pluridisciplinare, nonché del grado d'invalidità

15 febbraio 2017Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I due colloqui che ho avuto si sono svolti in modo tranquillo,

senza nessuna fatica da parte mia, nel secondo l’A. mi ha portato anche il suo

curriculum per la ricerca di lavoro dove si descrive “sono una persona

seria, affidata, precisa, di indole versatile e pronta a rimettersi in gioco

nella gestione di professioni ed attività diverse da quelle finora da me

svolte” . Inoltre parla di sé come “flessibile nella gestione di

mansioni anche diverse da quelle assegnate, perchè è disponibile anche a turni

ed eventuali straordinari. È collaborativo e educato, pronto a mettersi a

disposizione di colleghi e a collaborare attivamente. Sa gestire in maniera

professionale anche le problematiche. Gli piace far imparare il mestiere.

Afferma di avere uno spirito d’iniziativa sua vista grande esperienza lavorativa,

riesce a vedere dei compiti da effettuare e da organizzare, anche se non

richiesti. Gli piace portare a termine gli obbiettivi giornalieri nei termini e

con l’ordine e pulizia necessaria”. A questo proposito, anche se i colloqui

sono stati solo due, penso di poter confermare quello che l’A. dichiara di per

sè. Mi è parso una persona molto volenterosa, desiderosa di mettersi in gioco.

Non ho trovato stati di ansia, di perplessità o di preoccupazione per il suo

futuro. Vero è che ricordando il fratello ne sente ancora la mancanza e

dichiara che il fratello è stato per lui un grande supporto per tutta la vita.

A proposito della perdita della madre non ritrovo nessun segnale di lutto non

elaborato. (…)” (doc. AI pag. 192)

La perita ha pertanto

concluso:

" (…)

A mio parere dai colloqui che ho avuto con l’A., dalla lettura

degli atti, posso esprimere il mio punto di vista specialistico quale il non

ritrovare una condizione patologica di tipo psichiatrico come dall’ultimo

rapporto medico del Dr. med. __________ del 29.4.2014 che riporta una diagnosi

di F 42.2 sindrome mista ansioso-depressiva riferita dal 2011 dalla malattia

della madre, con descrizione di “le crisi ansiose e la deflessione timica

impediscono di svolgere la professione di vetraio che prevede la frequentazione

di cantieri e il maneggiare lastre di vetro”. A questo proposito saranno i

colleghi che valuteranno questa capacità mentre dal punto di vista psichiatrico

non ritrovo nessun impedimento allo svolgere attività lavorative. (…)” (doc. AI

pag. 193)

Con rapporto 11 novembre

2015 il dr. __________, il quale ha in cura l’assicurato dall’8 settembre 2014,

ha in particolare rilevato:

" (…)

Il paziente riferisce di essere sempre stato ansioso, fin da

bambino, soprattutto in quanto ritenuto da tutti gracilino e portato di sovente

dal pediatra. Anche in giovinezza, soprattutto a causa della manifestazione

cutanea della neurofibromatosi di tipo I da cui è affetto, si è sempre sentito

a disagio rispetto agli altri coetanei. Lo scivolamento timico è avvenuto dopo

la morte della madre, che egli ha sempre accudito a discapito di una propria

famiglia e dopo la morte del fratello __________ a causa di un IMA durante un

litigio con il figlio (nipote psicotico già menzionato).

Non presenti disturbi afferenti alla sfera psicotica, non presenti

fenomeni dispercettivi di qualsivoglia natura.

Presenti esami di realtà e critica di malattia. Nessi logici nella

norma.

La capacità mnesiche sono ben conservate sia per la memoria a

breve termine sia per quella a medio e lungo termine.

Attenzione e concentrazione mantenute. Ritmo sonno-veglia

conservato sebbene talvolta il paziente lamenti difficoltà

nell’addormentamento.

Era inizialmente stata intrapresa una terapia antidepressiva con

Sertralina, che però il paziente ha voluto sospendere in quanto non ne

percepiva il beneficio e ha sempre preferito la psicoterapia per l’elaborazione

dei propri vissuti. Non è mai emersa una suicidalità, nè attiva, nè passiva.

Dopo la morte del fratello __________, che egli vedeva come colonna

portante dell’intera famiglia, il paziente è andato incontro ad un

peggioramento del tono dell’umore, su una struttura di personalità già di per

sè ansiosa. È stato pervaso da sentimenti di autosvalutazione e allo stato

attuale non potrebbe sostenere un’occupazione lavorativa oltre quanto già

praticato, quindi nella misura del 20%.

Ci siamo confrontati anche con un invecchiamento sensibile della

struttura somatica del paziente con un peggioramento del quadro locomotorio che

di fatto impedisce che egli possa sostenere ritmi lavorativi normali.

Egli desidera lavorare e non lo ha mai tenuto nascosto infatti

prosegue con la ricerca di un’occupazione da oltre un anno, senza però essere

mai stato accolto da alcuna azienda.

Prosegue con le sedute psichiatriche e di psicoterapia integrata

con cadenza settimanale mostrandosi sempre estremamente disponibile e

collaborante.

Siamo disposti ad allestire anche una perizia psichiatrica e

medico-assicurativa qualora vi fossero ancora dubbi e/o necessità di ulteriori

approfondimenti.” (doc. AI pag. 251-252)

Sottoposto da parte del

SAM – su indicazione del SMR – il succitato scritto alla perita, quest’ultima

il 10 dicembre 2015 ha ribadito di non condividere la diagnosi posta dallo

psichiatra curate: “(…) Per quanto riguarda la diagnosi e le posizioni del

Dr. med. __________, posso ancora ribadire che ritrova: “solo una quota

d’ansia”, riferito dall’A. “come essere sempre stato ansioso”, non angosce ed

una “lieve deflessione timica”. A mio parere è “normale” soffrire della perdita

della madre, che egli per altro ha lungamente accudito (questo denota la

presenza di risorse interne da parte dell’A.) e così anche della morte

“improvvisa” del fratello __________, suo “referente/sostegno”. (…)” (doc.

AI pag. 313), ricordando come lo stesso curante non abbia riscontrato disturbi

psicotici, né disturbi dispercettivi e ritenuto normale negli altri aspetti

psichici. La perita ribadisce l’importanza di continuare il trattamento

psicoterapico non senza tuttavia rimarcare quanto segue:

" (…)

Può essere d’aiuto il frequentare la palestra ma non è sufficiente

e sarà la psicoterapeuta a dare gli stimoli e l’aiuto più corretto.

In questo vedo la ripresa lavorativa come estremamente

terapeutico, mentre l’etichettare l’A. come “patologico” possiamo solo che

danneggiarlo riducendo ulteriormente la fiducia nelle sue capacità (come è

sempre stato fatto da parte della sua famiglia ingenerando quell’ansia che

ancora è presente).

Di fatto i nuovi dati presentati non producono elementi di reale

novità e appare difficile sostenere in tal senso qualsiasi modifica della mia

posizione di allora.” (doc. AI pag. 314)

Il TCA non può che confermare

la valutazione peritale in cui la dr.ssa __________ ha dettagliatamente preso

posizione in merito alla differente valutazione operata dallo psichiatria

curante, spiegando in modo convincente perché non ritiene l’assicurato

portatore di una patologia psichiatrica invalidante ai sensi della

giurisprudenza.

Nemmeno la perizia privata

eseguita il 12 maggio 2016, quattro mesi dopo la decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),

dal dr. __________ e prodotta pendente causa, è idonea a modificare la

valutazione peritale. Diagnosticando una sindrome mista ansioso depressiva (ICD

10: F 42.2), il sanitario ha concluso per un’inabilità lavorativa dell’80%

(B1). Ora, nelle già citate annotazioni 3 giugno 2016 rettamente il dr. __________,

specialista in psichiatrica e psicoterapia, ha sottolineato come lo psichiatra

curante abbia posto come diagnosi una sindrome mista ansioso-depressiva codificata,

secondo il codice ICD 10, con F 42.2 allorquando con tale codice s’intende “associazione

di pensieri ossessivi ed atti compulsivi” non descritti nella succitata

perizia privata. Correttamente il codice per un disturbo misto

ansioso-depressivo è F 41.2:

" Questa categoria

deve essere utilizzata quando i sintomi dell’ansia e della depressione sono

contemporaneamente presenti ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da

giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Se presente un’ansia grave

con minore grado di depressione va utilizzata una delle categorie per le

sindromi ansiose o fobiche. Quando la sindrome depressiva e quella ansiosa sono

presenti contemporaneamente e sono entrambe di una gravità tale da giustificare

una diagnosi individuale, va posta diagnosi di entrambe le condizioni morbose e

questa categoria non deve essere utilizzata.”

Inoltre, si ribadisce come

pertinentemente nelle citate annotazioni lo psichiatria del SMR non abbia

rilevato nella perizia privata elementi descrittivi che denotino una diagnosi

di “associazione di pensieri ossessivi e atti compulsivi” secondo ICD F 42.2. A

tal riguardo va fatto presente che i pensieri o ruminazioni prevalentemente (la

sottolineatura è del redattore) “ …possono prendere la forma di idee,

rappresentazioni mentali o impulsi a compiere certi atti, quasi sempre

penosi per l'individuo. Qualche volta le idee consistono unicamente nella

valutazione inconcludente di alternative, associata ad una incapacità a

prendere decisioni banali ma necessarie alla vita quotidiana. La relazione tra

le ruminazioni ossessive e la depressione è particolarmente stretta e la

diagnosi di disturbo ossessivo-compulsivo dovrebbe essere preferita solo se le

ruminazioni iniziano o persistono in assenza di un episodio depressivo. (F.42.0),

mentre “ la gran parte degli atti compulsivi riguarda la pulizia (in

particolare il lavarsi le mani), ripetuti controlli per assicurarsi che una

situazione potenzialmente pericolosa non abbia avuto modo di realizzarsi,

oppure l'ordine e la pulizia. Alla base del comportamento manifesto vi è la

paura in genere di un pericolo per il soggetto e/o da lui causato, e il rituale

è un tentativo inefficace o simbolico-di allontanare tale pericolo “(F.

42.1). Di simili pensieri e atti, come detto, non vi è traccia nel quadro psicopatologico

dell’assicurato.

Non va poi dimenticato che

nel rapporto 28 aprile 2015 lo psichiatra curante aveva diagnosticato una

sindrome ansioso-depressiva, utilizzando il corretto codice F 41.2 (doc. AI

63).

Il SMR rileva che “una

diagnosi di sindrome ansioso-depressiva, come definita in ICD 10, non

giustifica per se alcuna inabilità lavorativa in qualsiasi percentuale in

qualsiasi attività lavorativa” (XIV/1).

Dalla perizia della dr.ssa

__________ risulta peraltro che non sono dati tutti i fattori invalidanti, in

particolare il carattere premorboso dell'affezione psichica, la perdita

d'integrazione sociale, l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici

Considerandi

secondo la regola d'arte (cfr. consid. 2.4).

Anche volendo prendere in

considerazione quanto sostenuto dal dr. __________ nella perizia privata in

merito allo stato ansioso/depressivo dell’assicurato (“ la timia appare

deflessa secondo un’alterazione moderata... “; “ i livelli di

ansia appaiono anch’essi moderatamente alterati rispetto alla norma…”; sottolineatura

del redatto), va fatto presente che, secondo giurisprudenza, lievi e medi

disturbi depressivi – siano essi episodici o ricorrenti – vanno ritenuti a

priori quale malattia invalidante quando sono dimostratamente resistenti alla

terapia (“(…) Leichte bis mittelgradige

depressive Störungen fallen - ob rezidivierend oder episodisch - zum Vornherein

nur dann als invalidisierende Krankheiten in Betracht, wenn sie

erwiesenermassen therapieresistent sind (Urteil 9C_13/2016 vom 14. April 2016 mit Hinweis auf BGE 140 V 193 E. 3.3 S. 197). (…)”

(STF 8C_212/2016 dell’8 agosto 2016), situazione manifestamente non presente

nel caso in esame.

Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA ritiene la valutazione peritale della dr.ssa __________

pienamente probante.

2.5.3

Pertanto, sulla base delle

affidabili e concludenti risultanze della perizia SAM, alla quale va conferito

probatorio (cfr. consid. 2.4), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che dal 1° maggio 2014 il ricorrente è abile al

100% in attività adeguate rispettanti le limitazioni fisiche.

Infine, questo Tribunale

ritiene altresì che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.6

Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr.

consid. 2.3, il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

2.6.1

Secondo

giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto

conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto

in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e

ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.

4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni

riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo

salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli

sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di

persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011

consid. 3.2).

Nel

caso in esame, come precisato in sede di risposta (cfr. l’allegato rapporto 4

settembre 2015 del consulente in integrazione professionale), in considerazione

del fatto che la ditta è stata chiusa (cfr. estratto informatizzato della __________)

l’Ufficio AI ha fissato il reddito da valido in fr. 70’762.-desunto dai dati

statistici (anno 2010) relativi al settore delle costruzione (categoria 43),

livello di qualifica no. 3 corrispondente a conoscenze specializzate,

aggiornandolo al 2013. Tale dato è rimasto incontestato.

2.6.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76

consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui

esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro

(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia

spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei

due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello

di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente

conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di

reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In

una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito

da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,

va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia

del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio

AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010)

elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario

mensile, aggiornato al 2013, di fr. 5'026.--. Riportando tale dato su 41.7 ore

di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr.

62’875.-- per un impiego a tempo pieno.

L’amministrazione,

tenuto conto di una riduzione di reddito per attività leggere del 3%, ha

determinato il reddito da invalido in fr. 62'875.-- (cfr. il citato rapporto 4 settembre

2015.

del consulente in integrazione professionale).

In

sede di risposta l’Ufficio AI ha giustamente aggiornato i redditi tenendo conto

dei dati statistici applicando la tabella salariale TA1 2012 skill level. Per

quel che concerne solo il reddito da invalido, l’amministrazione ha aumento la

riduzione dal 3 al 5 % in quanto, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013,

il Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo

Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei

multipli di 5. Di conseguenza il reddito da valido è stato nuovamente definito

in fr. 72'955.-- e quello da invalido in fr. 62'831,50. Dal raffronto tra i

redditi si giunge ad un grado d’invalidità (arrotondato) del 14%.

Il

ricorrente chiede che un aumento delle riduzione dal 15% , 10% per attività

leggera e 5% per età e formazione. Al riguardo, sempre in sede di risposta di

causa, l’amministrazione ha pertinentemente ritenuto non giustificata tale

richiesta. A prescindere che il fattore età non cosituisce un motivo di

riduzione ma piuttosto un elemento di valutazione generale sulla residua

capacità lavorativa, nel caso in esame al momento della decisione contestata l’assicurato

aveva 49 anni e quindi ben lontano dall’età di pensionamento che, a determinte

condizioni, può limitare, appunto, la capacità lavorativa. Inoltre, la

limitazione di sollevamento sopra i 15 chili è stata generosamente ritenuta con

la riduzione del 5%.

Del

resto, anche con una riduzione del 15%, come postulato dal ricorrente, l’assicurato

non presenterebbe una grado d’invalidità pensionabile.

Visto

quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita.

Infine,

per quel che riguarda la richiesta subordinata di poter beneficiare di

provvedimenti professionali, a prescindere dal fatto che l’assicurato non

presenta un grado d’invalidità minimo del 20% (fra le tante al riguardo cfr.

DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b), nella risposta di causa l’amministrazione

ha fatto presente che nel verbale di chiusura del 19 agosto 2014 (doc. 36) il

consulente in integrazione professionale non aveva individuato particolari

misure professionali da attuare se non limitatamente ad un mandato di aiuto al

collocamento, conclusosi nel febbraio 2016 (cfr. verbale 19 febbraio 2016 allegato

alla risposta di causa).

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura per

fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti