Lexipedia

Decisione

32.2016.18

Prima domanda di rendita AI respinta. Conferma della valutazione medico-teorica ed economica. Eventuale peggioramento subentrato dopo la decisione contestata non rilevante per il giudizio. Riservato i

9 dicembre 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale

federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,

l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari

(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le

sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.

4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

Nel giudizio 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale

ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale,

per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato

che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e

l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione

era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI

n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre

2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i

dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di

rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11

Considerandi

settembre 2015 consid. 3.2.2).

Nel caso di specie, l’Ufficio AI ha determinato il reddito da invalido

tenendo conto dei dati forniti dalla citata TA1

elaborata dall’Ufficio federale di statistica nel 2010 relativo alle attività

semplici e ripetitive, operando poi una riduzione di reddito del 15%, il cui

risultato, aggiornato al 2013, corrisponde a fr. 53'444.--.

Dal raffronto tra il reddito da valido e quello da invalido non risulta

un grado d’invalidità.

Allo

stesso risultato, ovvero nessun grado d’invalidità pensionabile, si giunge

anche dovendo applicare la tabella statistica 2012 i cui

valori sono maggiori di quelli utilizzati dall’Ufficio AI.

Non

presentando l’assicurato un grado d’invalidità (pensionabile), la decisione contestata merita

conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti