32.2016.19
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1 febbraio 2017Italiano9 min
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Incarto
n.
32.2016.19
BS
Lugano
1 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 febbraio 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 12 gennaio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
in relazione
all’assicurato PI
1
rappr.
da: RA 1
considerato in
fatto e in diritto
che - PI
1, nato il __________ 2013, con tre comunicazioni 9 ottobre 2013 è stato posto
dall’Ufficio AI del Canton __________ (in seguito: UAI__________) al beneficio della
copertura dei costi di provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite
OIC nr. 313 (malformazioni congenite del cuore e dei vasi) per il periodo 3
febbraio 2013 – 28 febbraio 2018 e nr. 281 (malformazioni congenite del
diaframma) per il periodo 3 febbraio 2013 – 28 febbraio 2023 (doc. AI 7 e 6);
- il
15 dicembre 2013 il succitato Ufficio ha ricevuto una fattura relativa alla fornitura
del medicamento (vaccino) Synagis, prescritto il 7 ottobre 2013 dal dr. __________
(doc. AI 10 e 14);
- con
presa di posizione 30 gennaio 2014 il competente SMR ha ritenuto che i relativi
costi del menzionato medicamento non vadano assunti dall’AI (doc. AI 17);
- venuta
a sapere di tale rifiuto, la Cassa malati presso cui il bambino – tramite i
suoi genitori – è assicurato (RI 1), ritenendo che il medicamento in questione debba
essere preso a carico dell’AI, ha chiesto una copia della succitata presa di
posizione (doc. AI 18). Il 20 marzo 2014 ha ricevuto dall’amministrazione
quanto richiesto (doc. AI 19);
- a
seguito del trasferimento del domicilio dell’assicurato in Ticino (Comune di __________),
l’UAI__________ ha trasmesso il 12 marzo 2015 l’incarto all’Ufficio AI del
Cantone Ticino (doc. AI 20 e 21). Il 2 aprile 2015 esso ha poi inviato all’Ufficio
ticinese per competenza d’evasione lo scritto 25 marzo 2015 della Cassa malati
– con allegato il rapporto 10 settembre 2009 dell’Unità di pneumologia e mucoviscidosi
del __________ di __________ – che chiede all’amministrazione di rivedere la
propria posizione o di voler emanare una decisione formale soggetta a ricorso
(doc. AI 29);
- sottoposti
gli atti all’esame del SMR, con annotazione del 22 settembre 2015 la dr.ssa __________
del citato servizio medico ha confermato che nel caso concreto non sono assolte
le condizioni per la copertura dei costi del Synagis (doc. AI 36).
- di
conseguenza, con decisione del 12 gennaio 2016, preavvisata il 16 novembre
2015, l’Ufficio AI ha confermato all’assi-curato, con copia del provvedimento
alla Cassa malati RI 1, il rifiuto di riconoscere il trattamento con il medicamento
Synagis;
- contro
la succitata decisione, la Cassa malati RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA, postulandone l’annulla-mento e la presa a carica da parte dell’AI del
Synagis;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI in primo luogo sostiene la nullità per incompetenza
territoriale della decisione impugnata. Qualora il TCA dovesse per motivi di
sicurezza del diritto e di economia processuale entrare nel merito, conferma il
rifiuto di copertura dei costi del medicamento in parola;
- interpellato
da questa Corte, con scritto del 29 febbraio 2016 il padre del bambino, facendo
presente come sia per lui difficile prendere una posizione nella controversia,
auspica che suo figlio riceva un trattamento adeguato (IV);
- con
osservazioni 25 aprile 2016 la RI 1 ribadisce la propria richiesta ricorsuale,
rimettendosi al giudizio del TCA in merito alla competenza dell’Ufficio AI del Cantone
Ticino (X);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- pacifica
è la legittimazione della Cassa malati RI 1, presso la quale il bambino è
obbligatoriamente assicurato (per il tramite dei suoi genitori), a ricorrere contro
la presente decisione che per legge le è stata correttamente notificata
dall’Ufficio AI (art. 88 quater OAI). Trattandosi di una decisione che nega la
garanzia di copertura di provvedimenti sanitari ex art. 12 -14 LAI (Müller, Das
Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 26 n. 1867 pag.
366), essa ha infatti un legittimo interesse a ricorrere ai sensi dell’art. 49
cpv. 4 LPGA (Müller, op. cit, § 15 nr. 766, pag. 137);
- secondo
l’art. 55 cpv. 1 LAI, per principio, l’Ufficio AI competente è quello del
Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni.
Per la ricezione e l’esame delle richieste è competente l’ufficio AI nel cui
campo d’attività gli assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a
OAI). L’ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane
durante tutta la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI);
- dagli
atti dell’incarto AI risulta che al momento della richiesta di assunzione dei
costi del Synagis l’assicurato (con i genitori) era domiciliato nel Canton __________.
Infatti tale richiesta è stata inoltrata all’UAI__________, il quale – nonostante
il trasferimento del domicilio dell’assicurato in Ticino – avrebbe dovuto concludere
la procedura con l’emissione di una decisione ex art. 49 LPGA, debitamente
preavvisata (art. 57a cpv. 1 LAI). Non spettava pertanto all’Ufficio AI del
Canton Ticino, come rettamente fatto presente dallo stesso in sede di risposta
di causa, pronunciarsi nel merito;
- per
costante giurisprudenza, qualora una decisione venga pronunciata da un'autorità
incompetente, tale decisione è nulla, ossia priva di effetti giuridici (DTF 114
V 319 consid. 4b pag. 327 e la giurisprudenza e dottrina vi citata). Al
riguardo va ricordato che la nullità di una decisione amministrativa può essere
ammessa solo eccezionalmente. Una decisione può in particolare essere
dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave e evidente o perlomeno
facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza
di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (DTF 132 II 21 consid.
3.1 pag. 27 e la giurisprudenza e dottrina vi citata). D'altra parte la nullità
di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni tempo e
d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (DTF
132 II 342 consid. 2.1 pag. 346). Come motivi di nullità entrano
principalmente in considerazione gravi omissioni procedurali e l'incompetenza
dell'autorità che ha pronunciato il giudizio. I difetti di merito non implicano
invece che in rare eccezioni la nullità (Müller, Das Verwaltungsverfahren in
der Invalidenversicherung, Berna 2010, pag. 452-453, numeri marginali
2319-2322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
2003, pag. 463, numeri marginali 38-39);
- secondo
giurisprudenza, di principio una decisione resa da un ufficio
AI incompetente territorialmente non è nulla ma annullabile (STF
9C_877/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 5.2 con rinvii). Per motivi di economia
processuale, si può prescindere dall’annullare il provvedimento impugnato e
rinviare gli atti all’autorità competente se l’eccezione di incompetenza non è
stata sollevata e sulla base degli atti può essere presa una decisione: “(…)
Die Verfügung einer örtlich unzuständigen IV-Stelle ist in
der Regel nicht nichtig (SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145, I 232/03 E. 4.1 mit Hinweis
auf ZAK 1989 S. 606, I 106/89 E. 1b und BGE 122 I 97 E.
3a S. 99), wohl aber anfechtbar. Die kantonalen Gerichte haben ihre
Zuständigkeit und diejenige ihrer Vorinstanzen von Amtes wegen zu prüfen. Nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann indessen aus prozessökonomischen
Gründen von der Aufhebung der angefochtenen Verfügung und der Überweisung an
die zuständige Behörde abgesehen werden unter der Voraussetzung, dass
einerseits die Unzuständigkeit nicht gerügt wird und anderseits aufgrund der
gegebenen Aktenlage in der Sache entschieden werden kann (SVR 2005 IV
Nr. 39 S. 145, I 232/03 E. 4.2.1; Urteile I 8/02 vom 16. Juli 2002 E. 1.1; U
152/02 vom 18. Februar 2003 E. 2.1). (…)” (STF 9C_891/2010 del 31 dicembre
2010, consid. 2.2; cfr. anche STF 9C_181/205 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1);
- nella
fattispecie in esame la decisione 12 gennaio 2016 dell’Ufficio AI deve essere
annullata perché emanata da un’autorità incompetente e gli atti trasmessi
all’Ufficio AI del Cantone __________ affinché, dopo esperimento di eventuali
ulteriori atti istruttori e nel rispetto della procedura di preavviso di cui
all’art. 57a LAI, si pronunci sull’assunzione o meno del medicamento Synagis. La
vertenza non è infatti suscettibile di essere decisa nel merito da parte dello
scrivente Tribunale conformemente alla suevocata giurisprudenza, già solo per
il fatto che l’eccezione d’incompetenza dell’Ufficio AI è stata (a ragione)
sollevata;
- di
conseguenza – ribadito che al momento della richiesta di prestazioni
l’assicurato era domiciliato nel Canton __________ – ai sensi dell’art 55 cpv.
1 LAI competente è l’Ufficio AI del Canton __________ al quale gli atti vanno
pertanto trasmessi;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- nella
presente fattispecie le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI del Canton Ticino.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione 12 gennaio 2016 dell’Ufficio AI del Canton Ticino è annullata.
§§ Gli
atti sono immediatamente trasmessi all’Ufficio AI del Canton __________, per
ragione di competenza.
Fatti
2. Le
spese di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI del
Canton Ticino.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti