32.2016.2
Decisione di restituzione di prestazioni. Ricorso irricevibile chiedente il condono
12 gennaio 2016Italiano5 min
Source ti.ch
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n.
32.2016.2
rg/gm
Lugano
12 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 23 dicembre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato che - per decisione 23 dicembre 2015 l’Ufficio
AI ha chiesto a RI 1 la restituzione di CHF 4'158.-- corrispondenti alle
rendite percepite a torto da dicembre 2014 a dicembre 2015;
- con scritto datato 7 gennaio 2016 RI 1 ha adito lo scrivente Tribunale
postulando, in relazione a suddetta decisione del 23 dicembre 2015, il condono dell’obbligo di restituzione, invocando
al riguardo la sua buona fede e la sua precaria situazione finanziaria:
" Nonostante secondo la vostra comunicazione ci sia
l'obbligo di annunciare le modifiche dello stato civile, questo per me mi era
sembrato ovvio di essere stato adempito quando sono stato in municipio per annunciare
il mio matrimonio. In buona fede ho considerato che il municipio comunicasse a
voi il mio cambio di stato civile come ha fatto con l'ufficio di tassazione e
con l'ufficio stranieri.
Pertanto
sono anch'io al quanto sorpreso quando ho ricevuto la vostra comunicazione dove
mi si chiede la restituzione delle prestazioni che secondo voi ho indebitamente
riscosso. Mi dispiace di non essere dello stesso parere vostro perché al mio
rientro in svizzera con la mia moglie ho fatto tutto quanto ero a conoscenza
che dovevo fare per annunciare il suo arrivo e il mio cambio di stato civile.
In questo
momento non sono in grado di restituire l'ammontare che mi chiedete di fr.4158
in quanto le miei spese mensili fisse comprendenti (affitto, cassa malati, assicurazioni,
avs, spese condominiali, tv via cavo, telefono, internet, leasing, imposte, elettricità,
targhe, benzina, vestiti, mangiare, ecc ammontano a 4800 fr. senza contare che
Fatti
i 200/300 fr. che mi potrebbero avanzare "tenendo una oculata amministrazione
delle mie spese" se ne andrebbero nelle carte del telefono che compra mia
consorte per chiamare i suoi parenti in __________ e gli spiccioli che manda ai
suoi genitori anziani.
Per
quanto, vi ho spiegato anteriormente che vi chiedo gentilmente di condonare
questo importo anche tenendo conto che nei prossimi mesi la mia rendita di
invalidità passa a una rendita di pensione e per conseguenza verrà ridotta
ancora.” (cfr. I)
- ai
sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente ri-scosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA
prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi
difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione
delle prestazio-ni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda
scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve
essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in
giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conforme-mente alla giurisprudenza, il termine
previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una
prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42);
- è possibile pronunciare
Considerandi
una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale
della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale
obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/ 2009 del 26 febbraio 2010; STF
8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);
- dovendo – come
in casu rettamente indicato nella decisione di restituzione (cfr. doc. A/1) – essere
presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione (Kieser,
ATSG-Kom-mentar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr. art. 3 e 4 OPGA) una ri-chiesta
di condono formulata dinanzi all’autorità di ricorso non è ricevibile;
- nella
fattispecie in esame l’intenzione dell’assicurato è unicamente quella di
chiedere il condono dell’importo da restituire e non di contestare l’ordine di
restituzione in quanto tale: egli sostiene infatti di aver percepito le
prestazioni in buona fede e di trovarsi in gravi difficoltà economiche che non
gli permettono – per lo meno “in questo momento” – di restituire
l’importo dovuto;
- di conseguenza
lo scritto 7 gennaio 2016 unitamente alla documentazione prodotta vengono
trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla
domanda di condono;
- secondo l’art. 29 cpv. 2
Lptca, adottato alla luce dell’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso
concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Co-me
ha avuto modo di precisare la giurisprudenza federale, le spese devono essere
prelevate anche in caso di dispendio mini-mo (STF 9C_792/2011 del 21 febbraio
2012; STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è irricevibile.
2.- Gli
atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla domanda di
condono.
3.- Le
spese di CHF 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti