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Decisione

32.2016.2

Decisione di restituzione di prestazioni. Ricorso irricevibile chiedente il condono

12 gennaio 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i 200/300 fr. che mi potrebbero avanzare "tenendo una oculata amministrazione

delle mie spese" se ne andrebbero nelle carte del telefono che compra mia

consorte per chiamare i suoi parenti in __________ e gli spiccioli che manda ai

suoi genitori anziani.

Per

quanto, vi ho spiegato anteriormente che vi chiedo gentilmente di condonare

questo importo anche tenendo conto che nei prossimi mesi la mia rendita di

invalidità passa a una rendita di pensione e per conseguenza verrà ridotta

ancora.” (cfr. I)

- ai

sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente ri-scosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA

prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi

difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione

delle prestazio-ni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda

scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve

essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in

giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conforme-mente alla giurisprudenza, il termine

previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una

prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42);

- è possibile pronunciare

Considerandi

una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale

della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale

obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/ 2009 del 26 febbraio 2010; STF

8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);

- dovendo – come

in casu rettamente indicato nella decisione di restituzione (cfr. doc. A/1) – essere

presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione (Kieser,

ATSG-Kom-mentar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr. art. 3 e 4 OPGA) una ri-chiesta

di condono formulata dinanzi all’autorità di ricorso non è ricevibile;

- nella

fattispecie in esame l’intenzione dell’assicurato è unicamente quella di

chiedere il condono dell’importo da restituire e non di contestare l’ordine di

restituzione in quanto tale: egli sostiene infatti di aver percepito le

prestazioni in buona fede e di trovarsi in gravi difficoltà economiche che non

gli permettono – per lo meno “in questo momento” – di restituire

l’importo dovuto;

- di conseguenza

lo scritto 7 gennaio 2016 unitamente alla documentazione prodotta vengono

trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla

domanda di condono;

- secondo l’art. 29 cpv. 2

Lptca, adottato alla luce dell’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso

concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Co-me

ha avuto modo di precisare la giurisprudenza federale, le spese devono essere

prelevate anche in caso di dispendio mini-mo (STF 9C_792/2011 del 21 febbraio

2012; STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è irricevibile.

2.- Gli

atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla domanda di

condono.

3.- Le

spese di CHF 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti