32.2016.20
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
23 maggio 2016Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.20
cr
Lugano
23 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 gennaio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1976, di
professione metalcostruttore, in data 12 febbraio 2010 ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di “frattura rotula sin. 1995;
contusione lombare 22.11.2007; frattura polso sin. 2003” (doc. 2).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con progetto di
decisione del 25 marzo 2011 (doc. 60), poi confermato con decisione del 16
maggio 2011, ha rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni, alla luce di
un grado di invalidità del 6%.
1.2.
Dopo essere rimasto vittima di un infortunio, in data 9 agosto 2013
l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti,
giustificata da “rottura scomposta capitello radiale gomito sx” (doc. 67).
In
ambito LAINF, con decisione del 14 agosto 2015, l’assicuratore infortuni ha
attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 13% a far tempo dal 1° agosto
2015 e un’IMI del 5%.
Contro
tale decisione è insorto l’assicurato, rappresentato dallo studio legale __________,
chiedendo l’attribuzione di una rendita del 30% e di un’IMI del 30% almeno.
Con
decisione su opposizione del 6 ottobre 2015, l’assicuratore LAINF, ribadita la
correttezza della valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal proprio
medico di fiducia, ha confermato la propria precedente decisione con la quale
ha attribuito all’interessato una rendita di invalidità del 13% a far tempo dal
1° agosto 2015 e un’IMI del 5% (doc. 127).
Il
TCA, con sentenza STCA 35.2015.120 del 9 maggio 2016, dopo avere interpellato
il precedente datore di lavoro del ricorrente al fine di chiarire l’entità del
reddito da valido, ha parzialmente accolto il ricorso presentato per conto
dell’assicurato dallo studio legale __________ contro la decisione su
opposizione del 6 ottobre 2015, attribuendo a RI 1 una rendita di invalidità
del 15% a decorrere dal 1° agosto 2015.
1.3. Con
progetto di decisione del 17 luglio 2015, l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo
compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2015, poi soppressa a partire
dal 1° luglio 2015 ritenuto che nello svolgimento di attività adeguate,
esigibili al 100%, egli presenti un grado d’invalidità del 3% (doc. 111).
A
seguito dell’opposizione inoltrata dall’interessato, rappresentato dallo studio
legale __________ (doc. 123), con decisione del 18 novembre 2015 (consistente
in un conteggio), l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato una rendita intera
di invalidità, indicando che la rendita per novembre 2015 corrisponde a fr.
3'595.00 (di cui fr. 1’861.00 quale rendita intera AI per l’interessato, cui vanno
aggiunte le rendite per figli) (cfr. doc. B).
1.4. Dopo essere stato informato dalla
Cassa pensione competente, nell’ambito della procedura di compensazione di
pagamenti retroattivi dell’AVS/AI, in merito al fatto che, nonostante fosse
stata assegnata all’assicurato una rendita intera di invalidità limitatamente
al periodo compreso dal 1° gennaio 2014 fino al 30 giugno 2015, la rendita in
questione continuava ad essere versata a RI 1 anche dopo il termine indicato (cfr.
annotazione per l’incarto del 15 gennaio 2016), con decisione dello stesso 15
gennaio 2016 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che “in data 18 novembre
è stata emessa una decisione a suo favore in merito alla rendita di invalidità.
Tale documento però risulta essere errato in quanto lei ha diritto ad una
rendita per un periodo limitato al 30.06.2015. Pertanto, parte dei retroattivi
andrà a compensare quanto versato a torto per i mesi di novembre e dicembre
2015” (doc. A).
A tale decisione – che,
secondo quanto riportato a pag. 1 della decisione stessa, è composta da sette
pagine, di cui le prime tre dedicate ai conteggi dettagliati relativi al
pagamento retroattivo dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2015 (per un totale di
fr. 78'922.00), alle compensazioni esterne sui pagamenti retroattivi (per fr.
56'183.95) e alla distinta sulle richieste di restituzione per il periodo dal
1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 (per un totale di fr. 21'570.00), da cui
residua un importo da versare di fr. 1'173.05 - l’amministrazione ha allegato
la motivazione (consistente in quattro pagine) posta alla base dell’attribuzione
di una rendita intera di invalidità temporanea dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno
2015, come già comunicato con progetto di decisione del 17 luglio 2015. Dalla
stessa emerge che, dal profilo medico, l’assicurato non ha dimostrato
l’esistenza di affezioni extra-infortunistiche con influsso sulla capacità
lavorativa e, dal profilo economico, che il raffronto dei redditi porta ad un
grado di invalidità del 3%, insufficiente per consentirgli di continuare a
beneficiare di una rendita intera dopo il 30 giugno 2015 (cfr. doc. A).
1.5. Con ricorso del 16 febbraio
2016, l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 dello studio legale __________,
ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una
rendita intera di invalidità anche dopo il 30 giugno 2015.
Sostanzialmente, la
patrocinatrice del ricorrente ha contestato che l’assicurato, a causa delle sue
limitazioni funzionali, possa ancora svolgere a tempo pieno e con pieno
rendimento un’attività leggera adeguata.
Inoltre, l’avv. RA 1 ha
rilevato come il proprio assistito abbia dovuto essere “ricoverato d’urgenza
presso la clinica psichiatrica __________ di __________ su prescrizione del dr.
__________ “per importante stato ansioso-depressivo””, con conseguenti
ripercussioni sulla presunta capacità lavorativa residua.
Infine, la patrocinatrice del
ricorrente ha contestato il reddito da invalido calcolato dall’Ufficio AI, a
suo avviso troppo elevato.
Ella ha, infatti,
sottolineato come “tenuto conto della situazione personale del ricorrente,
delle difficoltà linguistiche e della sua formazione, egli poteva sperare di
realizzare un reddito come quello ritenuto nella decisione solo grazie
dall’impiego delle sue abilità manuali e la forza fisica”, ciò che
evidentemente non può più fare.
Per tali ragioni la
rappresentante legale ha concluso che “l’assicurato non è più in grado di
intraprendere alcuna attività, neppure leggera, tant’è che si trova ora
ricoverato per un importante stato ansioso-depressivo” (doc. I).
1.6. In risposta l’UAI si è
riconfermato nelle proprie conclusioni sia per quanto riguarda l’aspetto medico,
che per quello economico (doc. IV).
1.7. In data 4 aprile 2016, la
patrocinatrice del ricorrente ha trasmesso al TCA una serie di referti medici
(doc. VI + D/i).
1.8. Con osservazioni del 13
aprile 2016 l’Ufficio AI, dopo avere sottoposto la documentazione medica
trasmessa dall’assicurato al vaglio del SMR - il quale ha valutato che il
peggioramento psichiatrico, così come quello somatico, non possa essere
insorto prima del 25 gennaio 2016 (cfr. doc. VIII/1) – ha ribadito la richiesta
di reiezione del ricorso, ritenuto che, per lo meno fino al momento di
emanazione della decisione impugnata, l’assicurato ha presentato un grado di
invalidità insufficiente per avere diritto ad ulteriori prestazioni.
Questo scritto
dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurato (doc. IX), per
conoscenza.
1.9. In corso di causa il TCA ha
richiamato dalla Cassa __________ l’incarto dell’interessato, al fine di
verificare le modalità secondo le quali sono state emesse le decisioni del 18
novembre 2015, rispettivamente del 15 gennaio 2016 (cfr. doc. XI).
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA
32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.3. L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che:
" Se il
grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in
plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica,
il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la
giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Per poter
graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
L’art. 72bis OAI, in
vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari
stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline
mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha
concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono
attribuiti con metodo aleatorio”.
Per mettere in pratica
quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di
attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en
sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).
In una sentenza pubblicata
in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la
scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre
avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1;
DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei
rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio
2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la
necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato
di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.
3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il Tribunale federale ha
comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale
forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha
l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato
(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances
sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.
124).
Questa
giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza
32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale
federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del
31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308
del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale
amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05
del 25 aprile 2007).
2.6. Nella decisione del 15
gennaio 2016, riprendendo quanto già indicato nelle motivazioni indicate nel
progetto di decisione del 17 luglio 2015, l’amministrazione ha attribuito
all’assicurato una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno
2015, poi soppressa ritenuto che dalla valutazione medica svolta in ambito
LAINF, seguita da un raffronto dei redditi, è emerso che l’interessato non
presentava più, dopo tale data, un grado di invalidità pensionabile.
Il TCA è, quindi, ora
chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.2. e 2.3.,
se l’Ufficio AI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI
1, a far tempo dal 1° luglio 2015.
2.7. La nozione di invalidità in ambito
AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione
militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene
apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad
un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127
V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi
ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei
diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in
presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo
differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo
assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità
fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti,
dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno
totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale,
non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V
292, 119 V 471).
In tal senso, in una
sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un
infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio
attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito
LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere
determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa
non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V
123).
In una decisione U183/98
dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve
scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si
fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di
vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono
vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni,
allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto
dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in
successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non
vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni
o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI
2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).
L’Alta Corte ha infatti
statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione
o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante
il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la
valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica
effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il medesimo principio vale
anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata
dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF
133 V 549).
Successivamente il
Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non
è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli
infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6).
2.8. Dal punto di vista medico, nelle annotazioni del 7
maggio 2015, il dr. __________ del SMR, medico generico
con attestato corso SIM, ha considerato che, nel caso di specie,
Considerandi
l’assicurato presenti unicamente delle patologie di origine infortunistica.
Il medico del SMR ha,
infatti, indicato quanto segue:
" Per questo
A. 39enne, metacostruttore con:
- Esiti
da frattura del gomito sinistro (sottocapitale del radio sinistro) 28.01.2013
- Stato
dopo osteosintesi con placca e viti 01.02.2013
- Stato
dopo revisione con AMO, artrolisisi radio-ulnare, artrotomia anteriore,
débridement della fossa radiale e coronoidea e prelievo biopsie 29.08.2014
- Attualmente
sospetto di neuroma del nervo cutaneo antebrachii posterior del nervo radiale
sinistro e leggera sindrome del solco ulnare a sinistra
Trattasi solo di patologia infortunistica.
Vedi rapporto visita medica di chiusura
SUVA 25.03.2015
Con descrizione dei limiti funzionali
(esigibilità del lavoro, pag. 3)
Non può più riprendere l’attività di
metalcostruttore
Attività adeguata: 100% CL da subito
(25.03.2015).” (Doc. 108)
Il TCA, per i motivi che
meglio verranno illustrati qui di seguito, non può concordare con queste
considerazioni del medico del SMR.
Se da una parte, con
riferimento ai soli postumi organici infortunistici, questo Tribunale, come del
resto già deciso con sentenza 35.2015.120 del 9 maggio 2016, non ha motivo per
distanziarsi dalla valutazione fornita in occasione della visita medica di
chiusura del 25 marzo 2015 dalla dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e medico __________ dell’assicuratore LAINF - con la quale ha
ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua professione di metal-costruttore,
ma pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività leggere,
compatibili con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico –
d’altra parte non può non considerare che, unitamente al ricorso e poi in corso
di causa, l’assicurato ha trasmesso al TCA della documentazione medica
attestante l’esistenza di patologie sia di natura organica, che di origine
psichica, con influsso sulla sua capacità lavorativa.
In sede ricorsuale, infatti,
l’assicurato ha prodotto il seguente referto medico, datato 1° febbraio 2016,
redatto dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia:
" Si
certifica che il paziente a margine è seguito regolarmente presso il mio studio
medico dal 25.01.2016, data in cui ho visitato il paziente per la prima volta.
A causa del suo importante stato
ansioso-depressivo ho ritenuto necessario programmare un ricovero urgente
presso la Clinica psichiatrica __________ di __________ dove il paziente è degente
tuttora.
Pertanto, nel caso in cui fossero
necessarie ulteriori informazioni vi chiedo gentilmente di contattare la
suddetta Clinica.” (Doc. C)
In seguito, il ricorrente ha prodotto ulteriori referti medici e
meglio:
- Referto
del 24 marzo 2016 del dr. __________, del seguente tenore:
"
Si certifica che il paziente a margine è seguito presso il mio studio
medico dal 25.01.2016 in seguito a segnalazione del suo medico curante, dr. __________,
FMH medicina interna __________.
Il paziente presentava
una serie di importanti disturbi psichici con idee negative e un malessere
psicofisico generale, è stato ricoverato d’urgenza presso la Clinica __________
dove ha soggiornato dal 25.01.2016 al 07.03.2016 (vedi rapporto allegato).
Successivamente, egli
veniva dimesso per avere l’opportunità di farsi curare l’Epatite B attiva ben
presente tramite l’intervento del dr. __________, epatologo di __________.
Per quel che riguarda
la sua situazione psichica effettivamente egli soffre di un disturbo
dell’adattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD10-F43.2) e altri
disturbi di personalità e forme miste (ICD10-GM F61).
Tali patologie causano
tuttora un’inabilità lavorativa completa ragion per la quale il paziente
attualmente non è capace di svolgere alcuna attività lavorativa per un periodo
da determinare.
Terapia in corso:
Mirtazapina 30 mg
0-0-0-1
Dalmadorm 30 mg 0-0-0-1
Temesta 1 mg al bisogno
Patozol 20 mg 1-0-0-0
Olanzapina 10 mg
0-0-0-1
Seropram 20 mg
0-0-0-1.” (Doc. H)
- Rapporto
di dimissione del 18 marzo 2016 dalla Clinica __________, dove l’interessato è
rimasto degente dal 25 gennaio 2016 al 7 marzo 2016, nel quale gli specialisti
della Clinica, dopo aver posto le diagnosi psichiatriche di “disturbo
dell’adattamento, reazione ansioso depressiva (ICD10-GM F43.2); altri disturbi
di personalità e forme miste (ICD10-Gm F61)” e, quali diagnosi somatiche,
quelle di “epatopatia HBV positivo; cefalea”, hanno indicato che “circa un mese
fa ha ricevuto la notizia di avere ricevuto una bassa percentuale di AI. Da quel
momento è insorta una sintomatologia caratterizzata da deflessione del tono
dell’umore, angoscia pervasiva, paure per il futuro, insonnia persistente,
ruminazione sulla salute e sul futuro, ansia libera e somatizzata, insonnia
persistente ed idee pervasive di morte. Si rivolge al dr. __________ che ne
consiglia il ricovero presso la Clinica __________”. Quale valutazione e
decorso, essi hanno rilevato, tra l’altro, come “durante la degenza è comparso
un prurito sin causa con il riscontro degli enzimi epatici molto alterati.
Veniva pertanto fatta una valutazione internistica con un’indagine infettiva
approfondita che ha rivelato una positività per epatite b. Veniva quindi preso
un appuntamento con il dr. __________ epatologo per gli accertamenti del caso una
volta dimesso dalla Clinica. Veniva dimesso di comune accordo e inviato allo
psichiatra curante dr. __________” (doc. G).
- Referto
del 23 marzo 2016 stilato dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna e
gastroenterologia, il quale, poste le diagnosi di “1. Epatite B cronica con
persistenza antigene HBs; antigene HBe negativo; HBV-DNA 165'000 IU/ml;
transaminasi 1.5-2 volte la norma; anticorpi anti-Delta da determinare; 2. St.
dopo HAV; 3. Sindrome ansioso-depressiva con 02/2016 ricovero per episodio
depressivo di media gravità”, ha rilevato come l’assicurato sia “sicuramente da
considerare come un candidato per un trattamento antivirale. Le opzioni
terapeutiche sono sostanzialmente due, un trattamento con PEG-Interferone
(PEG-IFN) per 6 mesi oppure un trattamento a lungo termine con un antivirale
sistemico”, spiegando pro e contro di entrambi i trattamenti ed indicando che
“per aiutarmi a dirimere questo quesito mi sono permesso di chiedere un parere
al PD dr. __________, Gastroenterologo e Epatologo specializzato soprattutto
nel trattamento dell’HBV che ci legge in copia”. Il dr. __________ ha concluso
il proprio referto sottolineando come “il signor RI 1 è da considerare come
infettivo” (doc. E).
Chiamato dall’Ufficio AI ad
esprimersi in merito alla documentazione medica trasmessa dal ricorrente, il
dr. __________ del SMR, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nelle
annotazioni dell’8 aprile 2016, ha rilevato quanto segue:
" Ho preso
nozione dei documenti medici pervenuti in sede di ricorso, da cui si evince che
il peggioramento psichiatrico può essere fatto risalire al 25.01.2016, non
prima, visita del dr. __________ e conseguente ricovero alla Clinica __________.
Poiché al momento dell’ingresso in clinica sono
stati eseguiti accertamenti che hanno fatto insorgere il sospetto di un
peggioramento somatico, anche quest’ultimo può essere fatto risalire al 25
gennaio 2016, non prima.” (Doc. VIII/1)
Il TCA non può, senza che
prima vengano svolti ulteriori approfondimenti di natura medica, condividere
queste considerazioni dello psichiatra del SMR, con riferimento all’insorgenza sia
della patologia psichica, che di quella somatica.
È vero che, come ricordato
dall’amministrazione, secondo un’affermata giurisprudenza federale, la data di
emanazione della decisione impugnata (in casu, il 15 gennaio 2016) segna
il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; DTF
130.
V 140 e 129 V 4; cfr. pure sentenze 9C_863/2014 del 23 marzo
2015.
consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3).
Nel caso di specie,
tuttavia, questo Tribunale ritiene che dalla documentazione medica a
disposizione agli atti non sia possibile, senza prima svolgere ulteriori
accertamenti medici, concludere - come invece fatto dall’amministrazione nelle
osservazioni del 13 aprile 2016 richiamando “ad esempio la STCA 32.2015.61 del
4.
marzo 2016” - che il peggioramento dello stato di salute dell’interessato
possa essere fatto risalire unicamente al 25 gennaio 2016 e non prima (cfr.
doc. VIII).
Al riguardo, il TCA rileva
che nel caso citato dall’amministrazione – concernente un assicurato,
inizialmente seguito, a partire dal mese di febbraio 2015, dal proprio medico
curante generalista, il quale aveva riscontrato un umore depresso e aveva
instaurato un trattamento farmacologico e che solo successivamente, dal mese di
marzo 2015, era stato segnalato dallo stesso medico curante e quindi visitato
da uno specialista in psichiatria – il medico del SMR aveva considerato che non
potesse essere fatto risalire l’esordio della patologia psichica ad un periodo
antecedente il mese di febbraio 2015, non avendo presentato l’interessato,
prima di quel momento, alcuna evidenza oggettiva di un disturbo psichico
di qualsiasi tipo e gravità (cfr. STCA 32.2015.61 del 4 marzo 2016).
Nella fattispecie oggetto
della presente vertenza, questo Tribunale rileva che lo stesso psichiatra
curante dell’assicurato, dr. __________, nel referto del 24 marzo 2016, ha
indicato di avere preso a carico l’assicurato il 25 gennaio 2016 “in seguito
alla segnalazione del suo medico curante, dr. __________, FMH Medicina interna __________”
(cfr. doc. H).
Non è, tuttavia, dato
sapere, in mancanza di una completa documentazione medica al riguardo, quando
il dr. __________ sia stato a sua volta consultato dall’interessato, in quali
condizioni di salute si trovasse quest’ultimo a quel momento e quale cura sia
stata inizialmente prescritta dal medico curante.
Ciò appare di fondamentale
importanza e deve essere oggetto di approfondimento da parte
dell’amministrazione, visto che - proprio per analogia con la giurisprudenza di
cui alla la STCA 32.2015.61 del 4 marzo 2016 citata dall’amministrazione stessa
- l’oggettivo riscontro di problemi psichici da parte del medico curante va
tenuto in debita considerazione al fine di potere determinare il momento di
insorgenza del peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato.
Tale soluzione appare
tanto più corretta, ritenuto che al momento della prima consultazione presso il
dr. __________, in data 25 gennaio 2016, lo stato di salute psichica
dell’assicurato era già a tal punto compromesso, da richiederne l’immediato
ricovero presso la Clinica __________, dove egli è rimasto degente fino al 7
marzo 2016 (cfr. doc. G).
Inoltre, dal referto di
dimissione dalla stessa Clinica __________, emerge che l’insorgenza della
sintomatologia psichiatrica sia da far risalire a “circa un mese fa”, quando
l’assicurato “ha ricevuto la notizia di avere ricevuto una bassa percentuale di
AI” (doc. G).
Ora, al riguardo, il TCA rileva
che il periodo di esordio della sintomatologia psichiatrica, ricondotto dai
medici della Clinica __________ nel rapporto di dimissioni del 18 marzo 2016 a
quando l’interessato ha saputo di “avere ricevuto una bassa percentuale di AI”,
sia difficilmente interpretabile, visto che già mediante il progetto di
decisione del 17 luglio 2015, l’amministrazione aveva informato l’interessato a
proposito dei motivi per i quali gli veniva attribuita una rendita intera di
invalidità, limitatamente tuttavia al periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e
il 30 giugno 2015, poi soppressa a seguito di un grado di invalidità del 3%
(cfr. doc. 111).
Le motivazioni alla base
di questo progetto di decisione sono poi state ribadite con la decisione del 15
gennaio 2016 (doc. A).
Sulla base di tutti gli
elementi appena illustrati, in mancanza di ulteriori approfondimenti, tali da
chiarire quando sia insorto il disturbo psichico con ripercussioni sulla
capacità lavorativa dell’interessato - e così serio da rendere necessaria una
presa a carico specialistica con contestuale ricovero stazionario - il TCA non
può, con la necessaria tranquillità, escludere che, diversamente da quanto
valutato dal dr. __________ del SMR (cfr. doc. VIII/1), il peggioramento dello
stato di salute psichiatrico possa essere fatto risalire a prima del 25 gennaio
2016.
Analoghe considerazioni
valgono, inoltre, anche con riferimento all’insorgenza del peggioramento a
livello somatico, il quale, a mente del dr. __________ del SMR, non può essere
fatto risalire a prima del 25 gennaio 2016 “poiché al momento dell’ingresso in
clinica sono stati eseguiti accertamenti che hanno fatto sorgere il sospetto di
un peggioramento somatico” (cfr. doc. VIII/1).
A mente di questo
Tribunale, difatti, senza che prima vengano svolti gli approfondimenti del
caso, non può essere escluso che, contrariamente a quanto preteso dal medico
del SMR – peraltro non specialista in materia e al quale non può essere
pertanto prestato affidamento, ricordato che nel caso in cui sussista anche il
minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V
225.
e 135 V 465) - l’insorgenza dell’epatite B infettiva che affligge l’interessato
e che è stata individuata grazie agli esami eseguiti al momento del ricovero
del 25 gennaio 2016, sia avvenuta ben prima di tale data.
Stante quanto appena esposto, si
impongono dunque ulteriori accertamenti sia dal profilo psichiatrico, che da
quello somatico, prima di potersi esprimere in maniera compiuta ed esaustiva
riguardo alla capacità lavorativa residua dell’interessato.
2.9
Nella già citata sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, (cfr.
consid. 2.5.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale
cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi
può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
"
Um solche Zweifel
auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder
die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).”
(STF 8C_59/2011
consid. 5.2)
Nella
presente fattispecie, il TCA constata che l’UAI ha fondato la decisione
impugnata esclusivamente sul parere del suo Servizio medico interno (e, più
precisamente, basandosi sulla valutazione espressa dal dr. __________, dapprima
e dal dr. __________, poi).
In un caso del genere, per
costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una perizia giudiziaria,
rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una perizia esterna ai sensi
dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015
consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.96
del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50
del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo "Les
erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans les assurances
sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).
Per le ragioni esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto
l’annullamento della decisione impugnata. L’Ufficio resistente, a cui gli atti
vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno
(cfr. art. 44 LPGA), di natura psichica e somatica, volto a definire quando
siano insorte le patologie che hanno determinato il peggioramento dello stato
di salute dell’interessato riconosciuto dallo stesso medico del SMR – seppure,
a suo modo di vedere, da ricondurre ad un’epoca posteriore alla decisione
impugnata – e quali ripercussioni abbiano sul grado complessivo di incapacità
lavorativa dell’interessato (a proposito della valutazione globale delle
patologie, cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9
aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15, STCA 32.2011.236 del 17 giugno 2013 e
32.2012
).
Quindi,
in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà
nuovamente sul diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato.
2.10
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 15 gennaio 2016 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai
considerandi 2.8. e 2.9..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre
versare all’assicurato fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti