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32.2016.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 maggio 2016Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.4. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica,

il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte

ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la

giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.5. Per poter

graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

L’art. 72bis OAI, in

vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari

stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline

mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha

concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono

attribuiti con metodo aleatorio”.

Per mettere in pratica

quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di

attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en

sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

In una sentenza pubblicata

in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la

scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre

avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1;

DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei

rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio

2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc).

La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la

necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato

di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.

3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Il Tribunale federale ha

comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale

forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha

l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato

(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances

sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.

124).

Questa

giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza

32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale

federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del

31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308

del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale

amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

2.6. Nella decisione del 15

gennaio 2016, riprendendo quanto già indicato nelle motivazioni indicate nel

progetto di decisione del 17 luglio 2015, l’amministrazione ha attribuito

all’assicurato una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno

2015, poi soppressa ritenuto che dalla valutazione medica svolta in ambito

LAINF, seguita da un raffronto dei redditi, è emerso che l’interessato non

presentava più, dopo tale data, un grado di invalidità pensionabile.

Il TCA è, quindi, ora

chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.2. e 2.3.,

se l’Ufficio AI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI

1, a far tempo dal 1° luglio 2015.

2.7. La nozione di invalidità in ambito

AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione

militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene

apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad

un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127

V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi

ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei

diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in

presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo

differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante, il singolo

assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità

fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti,

dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno

totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale,

non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V

292, 119 V 471).

In tal senso, in una

sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un

infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio

attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito

LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere

determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa

non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V

123).

In una decisione U183/98

dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve

scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si

fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di

vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono

vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni,

allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto

dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in

successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non

vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni

o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI

2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).

L’Alta Corte ha infatti

statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione

o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante

il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la

valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica

effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

Il medesimo principio vale

anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata

dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF

133 V 549).

Successivamente il

Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non

è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli

infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6).

2.8. Dal punto di vista medico, nelle annotazioni del 7

maggio 2015, il dr. __________ del SMR, medico generico

con attestato corso SIM, ha considerato che, nel caso di specie,

Considerandi

l’assicurato presenti unicamente delle patologie di origine infortunistica.

Il medico del SMR ha,

infatti, indicato quanto segue:

" Per questo

A. 39enne, metacostruttore con:

- Esiti

da frattura del gomito sinistro (sottocapitale del radio sinistro) 28.01.2013

- Stato

dopo osteosintesi con placca e viti 01.02.2013

- Stato

dopo revisione con AMO, artrolisisi radio-ulnare, artrotomia anteriore,

débridement della fossa radiale e coronoidea e prelievo biopsie 29.08.2014

- Attualmente

sospetto di neuroma del nervo cutaneo antebrachii posterior del nervo radiale

sinistro e leggera sindrome del solco ulnare a sinistra

Trattasi solo di patologia infortunistica.

Vedi rapporto visita medica di chiusura

SUVA 25.03.2015

Con descrizione dei limiti funzionali

(esigibilità del lavoro, pag. 3)

Non può più riprendere l’attività di

metalcostruttore

Attività adeguata: 100% CL da subito

(25.03.2015).” (Doc. 108)

Il TCA, per i motivi che

meglio verranno illustrati qui di seguito, non può concordare con queste

considerazioni del medico del SMR.

Se da una parte, con

riferimento ai soli postumi organici infortunistici, questo Tribunale, come del

resto già deciso con sentenza 35.2015.120 del 9 maggio 2016, non ha motivo per

distanziarsi dalla valutazione fornita in occasione della visita medica di

chiusura del 25 marzo 2015 dalla dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e medico __________ dell’assicuratore LAINF - con la quale ha

ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua professione di metal-costruttore,

ma pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività leggere,

compatibili con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico –

d’altra parte non può non considerare che, unitamente al ricorso e poi in corso

di causa, l’assicurato ha trasmesso al TCA della documentazione medica

attestante l’esistenza di patologie sia di natura organica, che di origine

psichica, con influsso sulla sua capacità lavorativa.

In sede ricorsuale, infatti,

l’assicurato ha prodotto il seguente referto medico, datato 1° febbraio 2016,

redatto dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia:

" Si

certifica che il paziente a margine è seguito regolarmente presso il mio studio

medico dal 25.01.2016, data in cui ho visitato il paziente per la prima volta.

A causa del suo importante stato

ansioso-depressivo ho ritenuto necessario programmare un ricovero urgente

presso la Clinica psichiatrica __________ di __________ dove il paziente è degente

tuttora.

Pertanto, nel caso in cui fossero

necessarie ulteriori informazioni vi chiedo gentilmente di contattare la

suddetta Clinica.” (Doc. C)

In seguito, il ricorrente ha prodotto ulteriori referti medici e

meglio:

- Referto

del 24 marzo 2016 del dr. __________, del seguente tenore:

"

Si certifica che il paziente a margine è seguito presso il mio studio

medico dal 25.01.2016 in seguito a segnalazione del suo medico curante, dr. __________,

FMH medicina interna __________.

Il paziente presentava

una serie di importanti disturbi psichici con idee negative e un malessere

psicofisico generale, è stato ricoverato d’urgenza presso la Clinica __________

dove ha soggiornato dal 25.01.2016 al 07.03.2016 (vedi rapporto allegato).

Successivamente, egli

veniva dimesso per avere l’opportunità di farsi curare l’Epatite B attiva ben

presente tramite l’intervento del dr. __________, epatologo di __________.

Per quel che riguarda

la sua situazione psichica effettivamente egli soffre di un disturbo

dell’adattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD10-F43.2) e altri

disturbi di personalità e forme miste (ICD10-GM F61).

Tali patologie causano

tuttora un’inabilità lavorativa completa ragion per la quale il paziente

attualmente non è capace di svolgere alcuna attività lavorativa per un periodo

da determinare.

Terapia in corso:

Mirtazapina 30 mg

0-0-0-1

Dalmadorm 30 mg 0-0-0-1

Temesta 1 mg al bisogno

Patozol 20 mg 1-0-0-0

Olanzapina 10 mg

0-0-0-1

Seropram 20 mg

0-0-0-1.” (Doc. H)

- Rapporto

di dimissione del 18 marzo 2016 dalla Clinica __________, dove l’interessato è

rimasto degente dal 25 gennaio 2016 al 7 marzo 2016, nel quale gli specialisti

della Clinica, dopo aver posto le diagnosi psichiatriche di “disturbo

dell’adattamento, reazione ansioso depressiva (ICD10-GM F43.2); altri disturbi

di personalità e forme miste (ICD10-Gm F61)” e, quali diagnosi somatiche,

quelle di “epatopatia HBV positivo; cefalea”, hanno indicato che “circa un mese

fa ha ricevuto la notizia di avere ricevuto una bassa percentuale di AI. Da quel

momento è insorta una sintomatologia caratterizzata da deflessione del tono

dell’umore, angoscia pervasiva, paure per il futuro, insonnia persistente,

ruminazione sulla salute e sul futuro, ansia libera e somatizzata, insonnia

persistente ed idee pervasive di morte. Si rivolge al dr. __________ che ne

consiglia il ricovero presso la Clinica __________”. Quale valutazione e

decorso, essi hanno rilevato, tra l’altro, come “durante la degenza è comparso

un prurito sin causa con il riscontro degli enzimi epatici molto alterati.

Veniva pertanto fatta una valutazione internistica con un’indagine infettiva

approfondita che ha rivelato una positività per epatite b. Veniva quindi preso

un appuntamento con il dr. __________ epatologo per gli accertamenti del caso una

volta dimesso dalla Clinica. Veniva dimesso di comune accordo e inviato allo

psichiatra curante dr. __________” (doc. G).

- Referto

del 23 marzo 2016 stilato dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna e

gastroenterologia, il quale, poste le diagnosi di “1. Epatite B cronica con

persistenza antigene HBs; antigene HBe negativo; HBV-DNA 165'000 IU/ml;

transaminasi 1.5-2 volte la norma; anticorpi anti-Delta da determinare; 2. St.

dopo HAV; 3. Sindrome ansioso-depressiva con 02/2016 ricovero per episodio

depressivo di media gravità”, ha rilevato come l’assicurato sia “sicuramente da

considerare come un candidato per un trattamento antivirale. Le opzioni

terapeutiche sono sostanzialmente due, un trattamento con PEG-Interferone

(PEG-IFN) per 6 mesi oppure un trattamento a lungo termine con un antivirale

sistemico”, spiegando pro e contro di entrambi i trattamenti ed indicando che

“per aiutarmi a dirimere questo quesito mi sono permesso di chiedere un parere

al PD dr. __________, Gastroenterologo e Epatologo specializzato soprattutto

nel trattamento dell’HBV che ci legge in copia”. Il dr. __________ ha concluso

il proprio referto sottolineando come “il signor RI 1 è da considerare come

infettivo” (doc. E).

Chiamato dall’Ufficio AI ad

esprimersi in merito alla documentazione medica trasmessa dal ricorrente, il

dr. __________ del SMR, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nelle

annotazioni dell’8 aprile 2016, ha rilevato quanto segue:

" Ho preso

nozione dei documenti medici pervenuti in sede di ricorso, da cui si evince che

il peggioramento psichiatrico può essere fatto risalire al 25.01.2016, non

prima, visita del dr. __________ e conseguente ricovero alla Clinica __________.

Poiché al momento dell’ingresso in clinica sono

stati eseguiti accertamenti che hanno fatto insorgere il sospetto di un

peggioramento somatico, anche quest’ultimo può essere fatto risalire al 25

gennaio 2016, non prima.” (Doc. VIII/1)

Il TCA non può, senza che

prima vengano svolti ulteriori approfondimenti di natura medica, condividere

queste considerazioni dello psichiatra del SMR, con riferimento all’insorgenza sia

della patologia psichica, che di quella somatica.

È vero che, come ricordato

dall’amministrazione, secondo un’affermata giurisprudenza federale, la data di

emanazione della decisione impugnata (in casu, il 15 gennaio 2016) segna

il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; DTF

130.

V 140 e 129 V 4; cfr. pure sentenze 9C_863/2014 del 23 marzo

2015.

consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3).

Nel caso di specie,

tuttavia, questo Tribunale ritiene che dalla documentazione medica a

disposizione agli atti non sia possibile, senza prima svolgere ulteriori

accertamenti medici, concludere - come invece fatto dall’amministrazione nelle

osservazioni del 13 aprile 2016 richiamando “ad esempio la STCA 32.2015.61 del

4.

marzo 2016” - che il peggioramento dello stato di salute dell’interessato

possa essere fatto risalire unicamente al 25 gennaio 2016 e non prima (cfr.

doc. VIII).

Al riguardo, il TCA rileva

che nel caso citato dall’amministrazione – concernente un assicurato,

inizialmente seguito, a partire dal mese di febbraio 2015, dal proprio medico

curante generalista, il quale aveva riscontrato un umore depresso e aveva

instaurato un trattamento farmacologico e che solo successivamente, dal mese di

marzo 2015, era stato segnalato dallo stesso medico curante e quindi visitato

da uno specialista in psichiatria – il medico del SMR aveva considerato che non

potesse essere fatto risalire l’esordio della patologia psichica ad un periodo

antecedente il mese di febbraio 2015, non avendo presentato l’interessato,

prima di quel momento, alcuna evidenza oggettiva di un disturbo psichico

di qualsiasi tipo e gravità (cfr. STCA 32.2015.61 del 4 marzo 2016).

Nella fattispecie oggetto

della presente vertenza, questo Tribunale rileva che lo stesso psichiatra

curante dell’assicurato, dr. __________, nel referto del 24 marzo 2016, ha

indicato di avere preso a carico l’assicurato il 25 gennaio 2016 “in seguito

alla segnalazione del suo medico curante, dr. __________, FMH Medicina interna __________”

(cfr. doc. H).

Non è, tuttavia, dato

sapere, in mancanza di una completa documentazione medica al riguardo, quando

il dr. __________ sia stato a sua volta consultato dall’interessato, in quali

condizioni di salute si trovasse quest’ultimo a quel momento e quale cura sia

stata inizialmente prescritta dal medico curante.

Ciò appare di fondamentale

importanza e deve essere oggetto di approfondimento da parte

dell’amministrazione, visto che - proprio per analogia con la giurisprudenza di

cui alla la STCA 32.2015.61 del 4 marzo 2016 citata dall’amministrazione stessa

- l’oggettivo riscontro di problemi psichici da parte del medico curante va

tenuto in debita considerazione al fine di potere determinare il momento di

insorgenza del peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato.

Tale soluzione appare

tanto più corretta, ritenuto che al momento della prima consultazione presso il

dr. __________, in data 25 gennaio 2016, lo stato di salute psichica

dell’assicurato era già a tal punto compromesso, da richiederne l’immediato

ricovero presso la Clinica __________, dove egli è rimasto degente fino al 7

marzo 2016 (cfr. doc. G).

Inoltre, dal referto di

dimissione dalla stessa Clinica __________, emerge che l’insorgenza della

sintomatologia psichiatrica sia da far risalire a “circa un mese fa”, quando

l’assicurato “ha ricevuto la notizia di avere ricevuto una bassa percentuale di

AI” (doc. G).

Ora, al riguardo, il TCA rileva

che il periodo di esordio della sintomatologia psichiatrica, ricondotto dai

medici della Clinica __________ nel rapporto di dimissioni del 18 marzo 2016 a

quando l’interessato ha saputo di “avere ricevuto una bassa percentuale di AI”,

sia difficilmente interpretabile, visto che già mediante il progetto di

decisione del 17 luglio 2015, l’amministrazione aveva informato l’interessato a

proposito dei motivi per i quali gli veniva attribuita una rendita intera di

invalidità, limitatamente tuttavia al periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e

il 30 giugno 2015, poi soppressa a seguito di un grado di invalidità del 3%

(cfr. doc. 111).

Le motivazioni alla base

di questo progetto di decisione sono poi state ribadite con la decisione del 15

gennaio 2016 (doc. A).

Sulla base di tutti gli

elementi appena illustrati, in mancanza di ulteriori approfondimenti, tali da

chiarire quando sia insorto il disturbo psichico con ripercussioni sulla

capacità lavorativa dell’interessato - e così serio da rendere necessaria una

presa a carico specialistica con contestuale ricovero stazionario - il TCA non

può, con la necessaria tranquillità, escludere che, diversamente da quanto

valutato dal dr. __________ del SMR (cfr. doc. VIII/1), il peggioramento dello

stato di salute psichiatrico possa essere fatto risalire a prima del 25 gennaio

2016.

Analoghe considerazioni

valgono, inoltre, anche con riferimento all’insorgenza del peggioramento a

livello somatico, il quale, a mente del dr. __________ del SMR, non può essere

fatto risalire a prima del 25 gennaio 2016 “poiché al momento dell’ingresso in

clinica sono stati eseguiti accertamenti che hanno fatto sorgere il sospetto di

un peggioramento somatico” (cfr. doc. VIII/1).

A mente di questo

Tribunale, difatti, senza che prima vengano svolti gli approfondimenti del

caso, non può essere escluso che, contrariamente a quanto preteso dal medico

del SMR – peraltro non specialista in materia e al quale non può essere

pertanto prestato affidamento, ricordato che nel caso in cui sussista anche il

minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V

225.

e 135 V 465) - l’insorgenza dell’epatite B infettiva che affligge l’interessato

e che è stata individuata grazie agli esami eseguiti al momento del ricovero

del 25 gennaio 2016, sia avvenuta ben prima di tale data.

Stante quanto appena esposto, si

impongono dunque ulteriori accertamenti sia dal profilo psichiatrico, che da

quello somatico, prima di potersi esprimere in maniera compiuta ed esaustiva

riguardo alla capacità lavorativa residua dell’interessato.

2.9

Nella già citata sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, (cfr.

consid. 2.5.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale

cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi

può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel

auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder

die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

(STF 8C_59/2011

consid. 5.2)

Nella

presente fattispecie, il TCA constata che l’UAI ha fondato la decisione

impugnata esclusivamente sul parere del suo Servizio medico interno (e, più

precisamente, basandosi sulla valutazione espressa dal dr. __________, dapprima

e dal dr. __________, poi).

In un caso del genere, per

costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una perizia giudiziaria,

rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una perizia esterna ai sensi

dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015

consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.96

del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50

del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo "Les

erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans les assurances

sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).

Per le ragioni esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto

l’annullamento della decisione impugnata. L’Ufficio resistente, a cui gli atti

vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno

(cfr. art. 44 LPGA), di natura psichica e somatica, volto a definire quando

siano insorte le patologie che hanno determinato il peggioramento dello stato

di salute dell’interessato riconosciuto dallo stesso medico del SMR – seppure,

a suo modo di vedere, da ricondurre ad un’epoca posteriore alla decisione

impugnata – e quali ripercussioni abbiano sul grado complessivo di incapacità

lavorativa dell’interessato (a proposito della valutazione globale delle

patologie, cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9

aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15, STCA 32.2011.236 del 17 giugno 2013 e

32.2012

).

Quindi,

in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente sul diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato.

2.10

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 15 gennaio 2016 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai

considerandi 2.8. e 2.9..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre

versare all’assicurato fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti