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Decisione

32.2016.21

Definizione del metodo applicabile per il calcolo del grado d'invalidità. Rinvio degli atti per complemento istruttorio fermo restando il diritto a tre quarti di rendita dal 1. marzo 2015

13 febbraio 2017Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura

psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica

(dr. __________).

Sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il

citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza

sintomi psicotici (ICD-10 F 33.2) con fobia secondaria.

Sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F 41.1).

Disturbo di personalità misto (ICD-10 F 61.0) anacastico,

dipendente, schizoide, persecutorio.

Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Pregressa diagnosi di sindrome del tunnel carpale bilaterale,

attualmente reperto normale a livello del nervo mediano sin.

Cefalee di tipo tensivo, rispettivamente cervicogene.

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

(…)" (doc. AI 74/244)

Visti tutti gli atti

medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)

l'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale dell'A.,

nell'attività lucrativa svolta quale collaboratrice al servizio interno della __________

in qualità di __________ con contratto di lavoro nella misura del 50%, è

valutabile nella misura dello 0% e ciò principalmente a causa delle importanti

limitazioni sul piano psichiatrico. (…)” (doc. AI 74/250) – i periti

hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità

lavorativa e d’integrazione:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

0%.

8.1.1 A

quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità

lavorativa?

l deficit funzionali di questa A. si manifestano prevalentemente

sul piano psichiatrico; lo stato d'angoscia, l'ansia elevata e l'impatto sulle

funzioni cognitive e volitive la rendono discontinua, lenta, imprecisa, inaffidabile,

con una minore caricabilità ed una minore resistenza davanti ad ogni compito

che deve assumere.

Esigue sono invece le limitazioni in ambito somatico (reumatologico)

giustificate dal decondizionamento e dalla stanchezza causate dai dolori cronici

e dai disturbi del sonno.

8.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al

giorno.

0%.

8.1.2.1 Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

Non concerne.

8.1.2.2 Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

Non concerne.

8.1.2.3 Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Non concerne.

8.1.3 Facendo

riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?

Come riferito sopra la limitazione della capacità di lavoro

dell'A., quale __________ presso la __________, si giustifica in massima parte

nel quadro della seria affezione psichiatrica evidenziata e confermata dal

nostro consulente psichiatra il quale giudica che a decorrere dall'1.7.2013

l’A. presenta una capacità lavorativa nella misura del 20% ed a decorrere dal

12.5.2013 [ndr. recte: 2014; cfr. doc. AI 87/315-317] nella misura dello 0%. La

modica Iimitazione valetudinaria in ambito somatico non ha alcun effetto

cumulativo in quanto questi limiti di rendimento sono largamente presi in

considerazione sul piano psichiatrico. La prognosi valetudinaria sul piano

psichiatrico è descritta come riservata dal nostro consulente psichiatra, il

quale afferma che si assiste ad un processo regressivo di tutto l'apparato psichico.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

9.1.1 Quali

caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso

di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni

e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

Le importanti limitazioni

valetudinarie in ambito psichiatrico rendono al momento non praticabile

qualsiasi attività lucrativa anche se rispettosa delle esigenze reumatologiche

(mansionario leggero ed adatta in cui movimenti molto ripetitivi con gli arti

superiori e con il tronco siano non costanti).

9.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al

giorno.

0%.

9.1.2.1 Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.

Non concerne.

9.1.2.2 Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

Non concerne.

9.1.2.3 Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Non concerne.

9.1.3 Facendo

riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

Non concerne.

9.1.4 Esprimersi

anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle

diverse funzioni.

Facciamo notare che da sempre l'A.

vive con i genitori e con la madre sembra essersi instaurata una relazione piuttosto

simbiotica. Per le sole ragioni mediche I'A. va considerata capace al lavoro

quale casalinga nella misura del 40% in considerazione del fatto che si tratta

di un mansionario svolto in un luogo protetto dove tuttavia il rendimento e

l'affidabilità/autonomia dell'A. risultano ridotti sull'arco di un'usuale

giornata di lavoro.

9.2 Reintegrazione professionale

9.2.1 Sono

medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione

nella libera economia?

Attualmente provvedimenti professionali

volti alla reintegrazione sono impossibili per la gravità del quadro

psicopatologico evidenziato.

9.2.2 In

caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

Non concerne.

9.2.3 Di

quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

Non concerne.

9.2.4 Se

in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è

presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato

attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

No, come già riferito sopra l'A.

presenta un quadro psicopatologico grave e non è idonea per essere integrata in

un programma di allenamento al lavoro.

9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1 Adeguatezza

della terapia attuale, esigibilità di una terapia adeguata secondo le linee

guida?

ll trattamento messo in atto dalla

psichiatra curante Dr.ssa med. __________ è adeguato, segue le linee guida

dell'arte medica. Ciò nonostante si assiste ad un peggioramento del quadro psicopatologico.

9.3.2 Quale

miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare

con una terapia adeguata e in quanti mesi?

Si tratta di un grave quadro clinico

e con ogni probabilità si assiste ad un processo regressivo ed irreversibile

dell'apparato psichico.

9.3.3 Altri

suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di

lavoro, mezzi ausiliari ecc.)

Nessuno.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

10.1 Altri quesiti del medico SMR.

Quesiti peritali supplementari non sono posti.

10.2 Si chiede

al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo

rappresentante legale.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio

Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,

affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI

74/250-254)

I periti del SAM, interpellati

dal dr. __________ (doc. AI 85/309), nel complemento peritale dell’11 giugno

2015 (doc. AI 87/315/316) hanno rilevato: “(…) Se bene interpretiamo il

vostro scritto, ci sembra di capire la vostra difficoltà a considerare l’inizio

della limitazione prolungata della capacità di lavoro dell’A. come da noi

stabilito a decorrere dall’1.7.2013 e ciò alla luce degli attestati del datore

di lavoro e della cassa malati. Facciamo notare che l'importante limitazione

della capacità di lavoro dell’A. attiva quale spartitrice presso la __________

con contratto di lavoro nella misura del 50%, si basa sostanzialmente sugli

evidenti deficit funzionali descritti in ambito psichiatrico. Dalla

documentazione medica (vedasi i rapporti della psichiatra curante Dr.ssa med. __________)

non emerge con chiarezza una data precisa sebbene nel suo rapporto del

17.4.2014 fa riferimento a un peggioramento dello stato di salute a decorrere

dal mese di luglio 2013. Concordiamo pertanto con la valutazione del nostro consulente

psichiatra Dr. med. __________ riguardante un peggioramento dello stato valetudinario

dell'A. a decorrere dall'1.7.2013 (capacità lavorativa 20%) mentre a decorrere

dal 12.5.2014 (ci scusiamo per il refuso occorso a pagina 25 nel senso che si

tratta del 12.5.2014 e non 2013) nella misura dello 0%. In risposta alla vostra

richiesta facciamo notare che la nostra valutazione medico-teorica si riferisce

ai deficit funzionali presentati da quest'A. a decorrere dall'1.7.2013 vale a

dire che la stessa è diventata discontinua, lenta, imprecisa, inaffidabile

benché per il datore di lavoro fosse ancora presente sul posto di lavoro.

Intendiamo con ciò che il suo rendimento e la sua caricabilità erano

sicuramente non superiori a una capacità lavorativa nella misura del 20% e ciò

dall'1.7.2013 al 12.5.2014. (…)” (doc. AI 87/315).

2.9. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico

(SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha

rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una

perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti

dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie

SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della

parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Al riguardo, l’Alta Corte,

nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…)

Per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008

e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono

a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività

lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo

disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti).

(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27

gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.10. Ritornando al caso concreto,

dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato

a verificare se lo stato di salute é stato accuratamente vagliato prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in

dubbio la valutazione peritale del SAM, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al

considerando precedente. Questo per i motivi che seguono.

Dall’elenco atti (cfr.

doc. AI 74/228-233) risulta che il SAM ha considerato compiutamente tutta la

documentazione medica agli atti.

La valutazione dei periti non

è stata contestata e tantomeno messa in dubbio da nessun medico, né generico né

specialista.

L’insorgente, sia con le

osservazioni 20 novembre 2015 (doc. AI 97/338-339) che in sede di ricorso, non

ha prodotto alcuna documentazione medica limitandosi a contestare

l’applicazione del metodo misto per il calcolo del grado d’invalidità (cfr.

consid. 1.3 e 1.4).

Va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In concreto, nonostante

abbia avuto la facoltà, da ultimo ancora dopo la risposta di causa (cfr. doc. V),

di presentare eventuali altri mezzi di prova, l’insorgente non ha prodotto nessuna

documentazione medica.

2.11. Quanto alla valutazione

economica, ritenuto che l’assicurata va ritenuta salariata al 52% e casalinga

al 48% e che nel caso concreto va applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.7),

questo Tribunale rileva quanto segue.

2.11.1. Per quanto riguarda la parte salariata,

invitati a prendere posizione in merito all’inizio della malattia di lunga

durata visto che il datore di lavoro e l’assicuratore malattia riconoscevano

un’incapacità lavorativa del 100% dall’11 marzo 2014 (cfr. doc. AI 85/309 e l’“Annotazione

per SMR” del 1. giugno 2015 sub doc. AI 84), i periti del SAM, come

accennato (cfr. consid. 2.8), nel complemento peritale dell’11 giugno 2015

hanno confermato un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività dell’80% dal 1.

luglio 2013 e del 100% dal 12 maggio 2014 (cfr. doc. AI 87/315/316).

Il dr. __________, nel

rapporto finale SMR del 25 agosto 2015, ha confermato il complemento peritale

del SAM evidenziando, nelle osservazioni conclusive, in particolare che “(…)

con riferimento al mandato del 01.06.2015, alla mia richiesta di chiarimenti

presso il SAM della stessa data e alla risposta da parte del SAM del 12.06.2015

[ndr. recte: 11.06.2015, cfr. doc. AI 87/315-317], ritengo di

convalidare i contenuti della perizia SAM riportati nel presente rapporto.

(…)” (doc. AI 89/322).

La funzionaria __________,

nell’“Annotazione per SMR” del 3 settembre 2015, ha evidenziato: “(…)

Incarto da risottoporre a Dr. __________ come discusso in data odierna con il

capo servizio __________. Allestire un nuovo rapporto medico finale. Dalla

distinta delle assenze trasmessaci dal datore di lavoro (corrispondenza diversa

02.04.2015) risulta che la Signora RI 1 ha iniziato la malattia di lunga durata

senza interruzione dall'11.03.2014. L'ass.ta è già stata assente dal

02.09.2013 al 22.09.2013 e dal 17.10.2013 al 12.01.2014. Ha interrotto l'anno

d'attesa in quanto dal 13.01.2014 al 10.03.2014 ha lavorato. L'__________

(malattia dal 02.09.2013) ha versato indennità giornaliere dal 02.09.2013 al

22.09.2013, dal 17.10.2013 al 12.01.2014 e nuovamente dall'11.03.2014. Pertanto

l'inizio della MLD 11.03.2014 come già indicato nell'annotazione 01.06.2015.

(…)” (doc. AI 90/324).

Il dr. __________, nel

nuovo rapporto finale SMR sub doc. AI 91/325-328 (il doc. AI 91/325-328,

ancorché datato 25 agosto 2015 come il precedente rapporto sub doc. AI 89/319-323,

segue immediatamente la succitata annotazione per SMR del 3 settembre 2015) –

pur confermando il tenore delle osservazioni conclusive sopra riprodotte: doc.

AI 89/322 = doc. AI 91/327) – ha modificato la precedente valutazione (con

la quale, in linea con il SAM, aveva confermato un’incapacità lavorativa in

qualsiasi attività dell’80% dal 1. luglio 2013 e del 100% dal 12 maggio 2014

rispettivamente un’incapacità quale casalinga del 28.5% dal 1. luglio 2013;

cfr. doc. AI 89/320) e attestato un’incapacità lavorativa del 100% in

qualsiasi attività dall’11 marzo 2014 e del 28.5% quale casalinga dalla stessa

data (cfr. doc. AI 91/326).

Su questa base

l’amministrazione ha stabilito l’inizio della malattia di lunga durata all’11

marzo 2014 e quindi concluso che l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b

LAI è terminato nel marzo 2015.

Questo Tribunale – osservato, da una parte, che il dr. __________

non ha motivato per quali ragioni nell’ultimo rapporto finale sub doc. AI

91/325-328 si é scostato dalle conclusioni del SAM da lui già in precedenza

confermate e, soprattutto, dall’altra parte, che nel complemento dell’11 giugno

2015 i periti del SAM hanno precisato che “(…) in risposta alla vostra

richiesta facciamo notare che la nostra valutazione medico-teorica si riferisce

ai deficit funzionali presentati da quest'A. a decorrere dall'1.7.2013 vale a

dire che la stessa è diventata discontinua, lenta, imprecisa, inaffidabile

benché per il datore di lavoro fosse ancora presente sul posto di lavoro. Intendiamo

con ciò che il suo rendimento e la sua caricabilità erano sicuramente non

superiori a una capacità lavorativa nella misura del 20% e ciò dall'1.7.2013 al

12.5.2014. (…)” (doc. AI 87/315, la sottolineatura è del redattore) –, sulla sola base degli atti di causa, non

può confermare l’inizio dell’anno di carenza così come stabilito dall’Ufficio

AI.

Va qui ricordato che ai

sensi dell’art. 29 ter OAI, vi è interruzione notevole dell'incapacità al

lavoro, secondo l'articolo 28 cpv. 1 lett. b LAI, allorché l'assicurato è stato

interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi. Trattasi di

un’interruzione notevole allorché l'assicurato è interamente abile e presenta,

durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente

utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 pag. 571). Non vi

è per contro un’interruzione se il tentativo di ripresa del lavoro – essendo

provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato – è fallito, anche se esso

è durato più di 30 giorni (RCC 1964 pag. 168; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad

art. 28, n. 34, pag. 303).

Per quanto sopra esposto,

questo Tribunale ritiene che senza i necessari accertamenti (ad esempio

interpellando il datore di lavoro e il medico curante), l’Ufficio AI non può

ancora concludere con la sufficiente tranquillità che il periodo di lavoro dal

13.01.2014 al 10.03.2014 abbia interrotto l’anno di attesa ai sensi dell’art. 29

ter OAI come rilevato nell’annotazione del 3 settembre 2015 (cfr. doc. AI 90).

In altre parole, senza i

necessari accertamenti che l’amministrazione dovrà eseguire, non è possibile

escludere a priori, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante

richiesto in materia di assicurazioni sociali, che il periodo di lavoro dal

13.01.2014 al 10.03.2014 rappresenti un tentativo di ripresa del lavoro fallito

in quanto superiore alle forze dell’assicurata e pertanto non sufficiente per

interrompere notevolmente il periodo di incapacità lavorativa.

Va qui inoltre rilevato

che dalla lettera 20 agosto 2015 della dr.ssa __________ indirizzata

all’Ufficio AI si evince che __________ ha nel frattempo disdetto il rapporto

di lavoro con l’insorgente (cfr. doc. AI 88).

Osservato che, per quanto

si dirà ai prossimi considerandi, si giustifica l’annullamento della decisione

impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti,

questo Tribunale rileva che, allorquando emetterà il nuovo provvedimento (fermo

restando il diritto ad una rendita di tre quarti dal 1. marzo 2015)

l’amministrazione dovrà risolvere la contraddizione esistente tra le

conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM circa l’evoluzione della

capacità lavorativa nel tempo e l’assunto stante il quale l’inizio

dell’incapacità lavorativa di lunga durata vada fatta risalire al 1. marzo 2014

(cfr. doc. AI 87/315-316 e 90/324).

2.11.2. Per quel che concerne

l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone

che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come

si è visto (cfr. consid. 2.4 e 2.5), è stabilita confrontando le singole

attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può

eseguire una persona sana.

Nella Circolare

concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2015, allo scopo di garantire un'uguaglianza

di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione delle singole

attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a

ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

2

5.

5

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e

raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri

familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le

piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo

libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3087,

3088.

e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere

sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la

ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095.

l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero

ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra

valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo

schema (RCC 1986 pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il

danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a

migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,

acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.)

Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della

sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute

(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3).

Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione

della capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il

danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto

ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es.

metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici

adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in

considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in

grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di

lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).

L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei

familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04

e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il

danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

Al riguardo, il TFA (dal

1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide

ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste

effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste

(AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984

pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

L’allora TFA, in una

sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere

effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale

delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è

possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è

effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di

lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva

(RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del

29.

maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Nella già citata DTF 128 V

93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta

dell'ufficio AI, ha rilevato:

" (…)

Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung

an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der

örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner

gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01).

(…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94)

Con riferimento agli

assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza

9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19

pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in

ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per

l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla

patologia psichica:

" (…)

Die von einer qualifizierten Person durchgeführte

Abklärung vor Ort (vgl. Art. 69 Abs. 2 zweiter Satz der Verordnung vom 17.

Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]) ist für

gewöhnlich die geeignete Vorkehr zur Bestimmung der Behinderung im Haushalt.

Zwar ist der Abklärungsbericht seiner Natur nach in erster Linie auf die

Ermittlung des Ausmasses physisch bedingter Beeinträchtigungen zugeschnitten,

weshalb seine grundsätzliche Massgeblichkeit unter Umständen Einschränkungen

erfahren kann, wenn die versicherte Person an psychischen Beschwerden leidet.

Prinzipiell jedoch stellt er auch dann eine beweistaugliche Grundlage dar, wenn

es um die Bemessung einer psychisch bedingten Invalidität geht, d.h. wenn die

Beurteilung psychischer Erkrankungen im Vordergrund steht. Widersprechen sich

die Ergebnisse der Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen Feststellungen

zur Fähigkeit der versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, ist

aber in der Regel den ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht einzuräumen als

dem Bericht über die Haushaltabklärung, weil es der Abklärungsperson

regelmässig nur beschränkt möglich ist, das Ausmass des psychischen Leidens und

der damit verbundenen Einschränkungen zu erkennen (Urteil 9C_631/2009 vom 2.

Dezember 2009 E. 5.1.2; SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81, I 249/04 E. 5.1.1; AHI 2004

S. 137, I 311/03 E. 5.3; vgl. auch BGE 133 V 450 E. 11.1.1 S. 468 mit

Hinweisen; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2.

Aufl. 2010, S. 350).

(…)" (STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, consid. 2)

Questa giurisprudenza è

stata più volte confermata (cfr., fra le altre, anche la STF 8C_843/2011 del 29

maggio 2012 in un caso in cui la ricorrente si lamentava del fatto che

l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità lavorativa del

9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita dallo psichiatra, il TF,

dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia, ha nondimeno ritenuto

di dover riconoscere che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta a

domicilio l’assistente sociale aveva meglio tenuto in considerazione anche

l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai

famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche).

In tale contesto va

segnalata anche la STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016 nella quale il TF – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui

l’ufficio AI contestava la conclusione dell’autorità giudiziaria secondo la

quale l’inizio del diritto alla rendita intera andava riconosciuto dal 1.

aprile 2009 (ovvero sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ex

art. 29 cpv. 1 e 3 LAI) –, premesso che poteva restare aperta la

questione riguardo allo status dell’assicurata (salariata al 100%, lavoratrice

a tempo parziale o casalinga a tempo pieno) dal 1. aprile 2009 al 31 luglio

2012.

visto che il risultato non cambiava, ha sviluppato le seguenti

considerazioni riguardo alla valutazione della capacità lavorativa quale

casalinga:

" (…) 6.2.1. Die Beschwerdeführerin war davon

ausgegangen, die Beschwerdegegnerin sei im Aufgabenbereich als Hausfrau und

Mutter nicht eingeschränkt. Dabei stützte sie sich auf die Stellungnahme des

regionalärztlichen Dienstes (RAD) vom 13. Juni 2012 ab. Darin wurde zur

Begründung ausgeführt, gemäss den Schilderungen des psychiatrischen Gutachters

der MEDAS sei die Versicherte in dieser Tätigkeit nicht beeinträchtigt. Dafür

spreche auch der Umstand, dass sie gemäss den Experten in der Lage sei, ihre

älteren Vermieterinnen teilweise häuslich mitzuversorgen. Im Gutachten vom 2.

Mai 2012 wurde festgehalten, die jetzige Wohnung der Versicherten sei eine

Einliegerwohnung im unteren Stock eines Zweifamilienhauses. Im oberen Stock

wohnten zwei hochbetagte taube Schwestern, zu denen sie eine sehr gute

Beziehung habe und denen sie Hilfestellungen leiste. 6.2.2. Betreffend

die hier interessierende Zeit (April 2009 bis Juli 2012) zeigt sich indessen

ein ganz anderes Bild als von der Beschwerdeführerin angenommen: Die

Beschwerdegegnerin war ab........ im Heim B.________ untergebracht, bis 31.

August 2009 intern, danach bis 24. September 2012 in der Aussenwohnung. Gemäss

dem Schreiben der Heimleitung vom 6. Mai 2014 war sie sowohl in

Haushaltangelegenheiten als auch bei der Kinderbetreuung auf Unterstützung und

Begleitung angewiesen. Zu ihrer Entlastung sei die Tochter im Tageshort

gewesen; trotzdem sei es ihr nicht möglich gewesen, sich jeweils aufzuraffen und

den Haushalt in Schwung zu bringen; die Wohnung sei eher ungepflegt gewesen.

Die durch ihr Alter eingeschränkten beiden Vermieterinnen seien von deren

Nichte betreut worden; die Hilfe der Versicherten sei auf der

freundschaftlichen Ebene gewesen. Im Weitern hatte die Versicherte eine Woche

vor der Geburt ihrer Tochter bei einem Unfall eine distale intraartikuläre

Radiusfraktur links erlitten. Der Arm konnte lange Zeit nicht belastet, und

eine Fehlstellung musste im Mai 2008 operativ korrigiert werden. Aufgrund

dieser Unfallfolgen erscheint eine uneingeschränkte Leistungsfähigkeit in einem

Haushalt mit einem Kleinkind fraglich. Es kommt dazu, dass die Versicherte im

Sommer 2008 an einem neurogenen Tumor des linken Lungenunterlappens erkrankt

war und nach der Lobektomie vom........ sich komplizierend eine Infektion

(Lungenentzündung) eingestellt hatte (Aktennotiz RAD vom 15. Januar 2009).

Endlich musste die Versicherte im Sommer 2010 wegen "Multiorganversagen

bei schwerer Sepsis bei (Aspirations-) Pneumonie rechts" stationär

behandelt werden (Austrittsbericht Medizinische Intensivstation Spital

E.________ vom 8. Juli 2010), und sich ein Jahr später einer laparoskopischen

Bypass-Operation unterziehen. Der Hausarzt erwähnte in seinem Bericht vom 27.

März 2009 eine emotional instabile Persönlichkeit mit Suchtmittelabusus,

gehäufte febrile respiratorische Infekte, belastungsabhängige Schmerzen im

Bereich der Hand sowie einen Diabetes mellitus und Übergewicht. Die Gutachter

der MEDAS sprachen von einem ausserordentlich komplexen Krankheitsgeschehen,

wobei die seit 1998 bestehende Sucht bzw. Polytoxikomanie auf der emotional

instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ beruhe (und somit

invalidisierend sein kann; Urteil 8C_582/2015 vom 8. Oktober 2015 E. 2.2, in:

SVR 2016 IV Nr. 3 S. 7). 6.2.3. Aufgrund der multiplen, zum Teil

schweren und seit langem bestehenden Leiden bzw. der darauf zurückzuführenden

Unfähigkeit der Beschwerdegegnerin, für sich selber und ihre Tochter zu sorgen,

ist im fraglichen Zeitraum (April 2009 bis Juli 2012) von einer gänzlichen oder

zu mindestens 70 % betragenden Einschränkung (auch) im Aufgabenbereich

auszugehen. Selbst unter der Annahme, die Versicherte wäre im Gesundheitsfall

nicht erwerbstätig gewesen, hat sie somit Anspruch auf eine ganze Rente und ist

demzufolge der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen. Bei diesem Ergebnis

erübrigen sich Ausführungen zu den Erwägungen des kantonalen

Versicherungsgerichts zur gemischten Methode der Invaliditätsbemessung. (...)”

(STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016, consid. 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3).

2.11.3

Nella presente fattispecie i

periti del SAM, circa la capacità lavorativa in ambito domestico, hanno

rilevato che “(…) facciamo notare che da sempre l'A. vive con i genitori e

con la madre sembra essersi instaurata una relazione piuttosto simbiotica. Per

le sole ragioni mediche I'A. va considerata capace al lavoro quale casalinga

nella misura del 40% in considerazione del fatto che si tratta di un

mansionario svolto in un luogo protetto dove tuttavia il rendimento e

l'affidabilità/autonomia dell'A. risultano ridotti sull'arco di un'usuale

giornata di lavoro. (…)” (doc. AI 74/26, punto 9.1.4).

Dal canto suo il dr. __________,

nel consulto del 23 ottobre 2014 (doc. AI 74/258-270), circa la possibilità di

svolgere l’attività di casalinga, ha concluso che “(…) come casalinga

presenta una incapacità lavorativa nella misura del 60% per ragioni

psichiatriche dal 01.07.2013. Siccome si tratta di un luogo protetto per il

vissuto psicologico dell’assicurata, la stessa è in grado di eseguire alcune

mansioni delle attività come casalinga. (…)” (doc. AI 74/267, punto 9).

L’assistente sociale,

nell’inchiesta economica del 28 marzo 2015 (doc. AI 78/292-298), ha, tra

l’altro, espresso la seguente osservazione: “(…) Per quel che concerne la

valutazione come casalinga, il grado è certamente inferiore rispetto a quello

indicato nella perizia pluridisciplinare e riportato anche nel rapporto finale

SMR. Nella valutazione, infatti, si tiene conto di altri elementi, non solo dei

limiti funzionali a dossier, del fatto cioè che l’assicurata non dispone della

propria economia domestica e che anche precedentemente il danno alla salute non

era gravata da una carico di lavoro oneroso. La percentuale proposta a seguito

dell'inchiesta casalinga è del 28,5%, percentuale quest'ultima che diverge con

dalla IL medico-teorica del 60% presente a dossier. Per tale ragione, il

rapporto deve essere sottoposto al SMR per una presa di posizione. (…)”

(doc. AI 74/298).

Questo

Tribunale rileva che i periti del SAM, evidenziando che vive con i genitori,

hanno già considerato (come sottolineato dall’assistente sociale) che

l’assicurata non dispone di un’economia domestica. Gli stessi periti, osservato

che si tratta di un mansionario svolto in un luogo protetto e evidenziato che

il rendimento e l'affidabilità/autonomia sono ridotti, hanno poi concluso per

un’incapacità complessiva quale casalinga del 60%.

Vista la

notevole differenza tra la valutazione dell’assistente sociale e quella dei periti

del SAM (IL del 28.5% contro il 60%) e ritenuto che l’assicurata soffre di

patologie prettamente psichiatriche – che a detta dei periti riducono al

20% dal luglio 2013 e in maniera completa dal 12 maggio 2014 la sua capacità

lavorativa in qualsiasi attività –, conformemente alla succitata

giurisprudenza, una valutazione approfondita a livello psichiatrico (anche) sull'esigibilità

delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta appare

imprescindibile.

In questo

senso non basta la conclusione del medico SMR dr. __________ che, oltretutto

senza nemmeno essere specialista in materia, nel rapporto finale del 25 agosto

2015.

(doc. AI 89/319-323), ha osservato che “(…) dopo aver preso visione del

rapporto dell’assistente sociale, signora __________, ne approvo le conclusioni

confermando l’IL del 28.5% come casalinga. (…)” (doc. AI 89/322).

In queste

condizioni, ribadita la necessità di una valutazione approfondita a livello

psichiatrico sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta

domestica, è prematuro pronunciarsi sulle singole censure formulate dalla

ricorrente al riguardo.

L’amministrazione dovrà

dunque sottoporre l’inchiesta domestica ad un medico SMR specialista in

psichiatria che, se necessario consultandosi con i periti del SAM, si

pronuncerà sulla valutazione nelle singole mansioni formulata dall’assistente

sociale.

2.12

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione

(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein

in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Ora,

rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso –

ribadito che sulla sola base degli atti di causa non è possibile concludere con

la sufficiente tranquillità quando è iniziato il termine di carenza ai sensi

dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e in quale misura l’insorgente sia da

considerare abile nell’attività di casalinga – si

giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in

atto gli accertamenti necessari segnalati ai considerandi 2.11.1 e 2.11.2.

Di

conseguenza, visto tutto quanto precede, la decisione del 13 gennaio 2016,

fermo restando il diritto a tre quarti di rendita dal 1. marzo 2015, deve

essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda

conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sulla domanda di

prestazioni del 5 maggio 2013.

2.13

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell'Ufficio

AI il quale rifonderà alla ricorrente, rappresentata dall’avv. RA 1, fr. 1'800.--

a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA)

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché

proceda come indicato al consid. 2.12.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti