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32.2016.28

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 febbraio 2017Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi, dalla cui

differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in

maniera precisa (cfr. STF 9C_632/2015 del 4 aprile 2016). Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.2. Per

poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di

ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228

seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur.

Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11

febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che

l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso

perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità

svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé

conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte

il Tribunale federale ha riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di divergenze,

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446). L'Alta Corte ha

inoltre puntualizzato che, in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e

4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C

85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2). Questi principi sono stati confermati da TFA anche nella sentenza

9C_120/2011 del 25 luglio 2011 al consid. 4.1).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

Infine va ricordato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V

294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta (cfr. in questo senso anche la STF 9C_815/2012 del

12 dicembre 2012 consid. 3 e le citate DTF 131 V 49 e 130 V 396) e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della

ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve

tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.3. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte

ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98

del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;

STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno

alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In una sentenza pubblicata

in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che

un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

In una sentenza I 770/03

del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere

confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è

poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64

sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In una sentenza

9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni

psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato

stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi

possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

2.4. Nel caso di specie, l’Ufficio

AI, al fine di valutare lo stato di salute dell’interessata, ha affidato, da

ultimo, il compito di esperire una perizia psichiatrica al Centro Peritale per

le Assicurazioni Sociali (CPAS), affidata, nell’aprile 2015, alla dr.ssa __________

(doc. 174).

Nel referto peritale del

20 maggio 2015 redatto su incarico del CPAS, la dr.ssa __________, spec. FMH in

psichiatrica e psicoterapia, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di “sindrome da disadattamento con disturbo misto delle

emozioni e della condotta (F43.25) e sindrome somatoforme da dolore persistente

(F45.4) in disturbo di personalità misto con tratti istrionici, dipendenti,

impulsivi (F61.0)”, escludendo per contro la presenza di diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. 174 pag. 6).

Passando, poi, alla

valutazione e alla prognosi, la dr.ssa __________ ha spiegato che dopo avere

beneficiato di una rendita di invalidità per motivi reumatologici, poi

soppressa a seguito della ristabilita piena abilità lavorativa dal profilo

somatico, l’assicurata ha sviluppato negli anni una sintomatologia psichica

valutata dalla dr.ssa __________, nel 2007, quale disturbo somatoforme da

dolore persistente, disturbo dell'adattamento e reazione mista

ansioso-depressiva in remissione, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa;

dal dr. __________, nel 2012, quale reazione depressiva per problemi correlati

a circostanze economiche e nel contesto di una condizione medica generale,

presente dal 2006, comportante una IL del 30% e, infine, dalla dr.ssa __________

nel 2014, quale disturbo di personalità misto, tratti dipendenti, istrionici ed

emotivamente instabili, una sindrome di somatizzazione, una sindrome mista,

ansiosodepressiva e conflitti con il coniuge, senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa.

La dr.ssa __________ ha

rilevato come diversa sia la valutazione della condizione psichica dell’assicurata

posta invece dalla psichiatra curante, dr.ssa __________, la quale “nei sui

molteplici rapporti all'UAl segnala una condizione clinica severa con IL totale

dovuta a una sindrome depressiva ricorrente in disturbo di personalità misto,

tratti dipendenti ed emotivamente instabile, inadeguato supporto familiare e,

dopo l'aggressione subita nel luglio 2014 da parte di un cane, la curante

sostiene (dicembre 2014) sia presente anche una reazione da stress”.

A tale riguardo, la dr.ssa

__________ ha evidenziato che “alla valutazione testistica (MMPI e TAT, gennaio

2014) è emerso che le somatizzazioni dell'ansia ed anche i problemi somatici

sono mantenuti oltre misura dalla presenza di vantaggi secondari”.

Alla luce della

documentazione medica agli atti e della valutazione clinica diretta, la dr.ssa __________

ha concluso di concordare “sul ritenere il disturbo affettivo non inquadrabile

come una sindrome ricorrente endogena, quanto piuttosto una sindrome di

disadattamento” e “concordo sulle precedenti valutazioni rispetto al disturbo personologico.

Non ritengo siano attualmente soddisfatti i criteri per il disturbo da stress

post-traumatico né per porre diagnosi di disturbo da somatizzazione. Ad oggi le

lamentele somatiche sono riferite ai distretti articolari e all'apparato

gastrointestinale, poggiano su un reperto clinico oggettivabile, sebbene poi il

vissuto della paziente sia amplificato, per una propria sensibilità con scarsa

tolleranza del dolore e risorse personali ed anche perché sostenute dal vantaggio

secondario di porsi in una condizione regressiva di malata bisognosa, non

tanto, o non solo per il possibile ritorno economico, ma anche nel contesto

familiare-sociale. (…) Propendo quindi piuttosto per un disturbo somatoforme,

che risponde ai criteri di Foerster, tenuto conto della co-morbidità reumatologica

(attualmente in cura con salazoprina), il disturbo personologico, il fatto che

le cure sono in corso da anni senza efficacia ed il ritiro sociale”.

Visti i disturbi

presentati, la dr.ssa __________ ha quindi concluso che l’assicurata è da

considerare inabile al lavoro nella misura del 40% sia nella precedente

attività, che in altre adeguate di tipo semplice, manuale e leggero, da

intendere quale riduzione del tempo e del rendimento, “a partire almeno dal

penultimo ricovero in __________ nel giugno 2014”, con una prognosi incerta

(doc. 174 pag. 7).

L’assicurata ha contestato

le conclusioni alle quali è giunta la specialista incaricata dal CPAS,

ritenendo invece di essere inabile al lavoro nella misura del 70%-80%, come

valutato dalla propria psichiatra curante, dr.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia (doc. 194).

Quest’ultima, nel referto

del 19 novembre 2015, poste le diagnosi di “1. Sindrome depressiva ricorrente,

attuale episodio di tipo medio (F33.1); 2. Disturbo di personalità di tipo

misto (ICD10-F61.0: tratti dipendenti ed emotivamente instabili); 3. Pregresso

disturbo post-traumatico da stress, ora in remissione non completa (vittima di

aggressione da parte di un cane nell’estate 2014) (F43.1)”, ha sollevato una

serie di obiezioni puntuali riguardo alla valutazione peritale della dr.ssa __________,

concludendo per un’abilità lavorativa dell’interessata, dal solo profilo

psichiatrico, nel migliore dei casi, del 20%-30% (cfr. doc. B).

Chiamata ad esprimersi in

merito alle minuziose critiche esposte dalla dr.ssa __________, la dr.ssa __________,

con complemento peritale del 14 gennaio 2016, ha risposto in maniera rigorosa, punto

per punto, alle obiezioni della psichiatra curante dell’interessata, rilevando,

in particolare, quanto segue:

" (…)

Punto 1 e punto 4: diagnosi

La diagnosi da me posta è di sindrome da disadattamento con

disturbo misto delle emozioni e della condotta e sindrome da dolore persistente

in disturbo di personalità misto con tratti istrionici, dipendenti ed

impulsivi. Ritengo infatti che i disturbi della sfera ansioso-depressiva

palesati dall'assicurata non siano da ricondurre ad una forma endogena di

depressione (quella che comunemente tra clinici si suole indicare con la

sindrome ricorrente), ma siano reattivi alla patologia somatica reumatologica

ed alle difficoltà socioeconomiche dovute alla perdita del diritto alla rendita

successiva alla risoluzione del disturbo reumatologico (eventi stressanti scatenanti).

La cronicizzazione del quadro clinico ed i ripetuti accessi ospedalieri sono

dovuti sia al soggiacente disturbo personologico sia soprattutto ai fattori

socio-economici che però non devono essere presi in considerazione in ambito di

valutazione del diritto ad una rendita. L'intento non è dunque di sminuire ma

di valutare secondo i criteri e le linee guida poste dalle Istituzioni

competenti. Già nel maggio 2007 in una prima valutazione del medico SMR Dr.ssa __________

poneva diagnosi di disturbo somatoforme da dolore persistente e disturbo

dell'adattamento reazione mista ansioso depressiva in remissione. In una

seconda valutazione peritale nel 2012 (Dr. __________) pone diagnosi di

reazione depressiva per problemi correlati a circostanze economiche e nel

contesto di una condizione medica generale mentre nel giugno 2014 la perita

Dr.ssa __________ poneva come diagnosi, senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa, un disturbo di personalità misto, una

sindrome di somatizzazione, una sindrome mista ansioso depressiva

e conflitti con il coniuge. La curante stessa del resto nelle sue osservazioni

(pag.5 punto 4) parla di una condizione

subdepressiva e di una sindrome affettiva persistente, non

compatibili con la diagnosi dì disturbo depressivo maggiore.

Tutti i diversi periti costatano una tendenza alla

teatralizzazione dei disturbi (vedasi in particolare Ie costatazioni obiettive

nella valutazione peritale della Dr.ssa __________ in cui è segnalata la discrepanza

tra l'incedere spedito ed autonomo dell'assicurata vista dalla finestra del suo

studio dalla perita e poi l'incedere lento, con la stampella, quando l'a. entra

nello studio della stessa).

Relativamente alla durata della perizia non si può dire che è

durata solo 90 minuti. Quello è il tempo dei colloqui, con un'assicurata che,

come segnalato nelle osservazioni oggettive, s'è mostrata poco incline al

contatto relazionale (verbalizzando più volte la richiesta di interrompere

l'incontro perché provata da problemi fisici) e che, come sopra detto, tende ad

accentuare i propri disturbi. La perizia si compone anche dalla lettura

approfondita della documentazione agli atti (646 pagine a cui si deve

aggiungere la documentazione nuova da me raccolta), dalle informazioni tratte

dalle telefonate (alla psichiatra curante, al medico curante Dr. __________, al

medico assistente di riferimento durante il ricovero in CPC).

Punto 2: disturbo post-traumatico da stress

In occasione della valutazione peritale in base al quadro clinico

osservato ed alle informazioni raccolte dal Dr. __________ (l'a. era degente in

__________ in occasione del primo colloquio con la scrivente,

cioè proprio nella Clinica dove, in un precedente ricovero

l'evento traumatico dell'aggressione da parte di un cane è avvenuto) non erano

presenti i criteri diagnostici per porre tale diagnosi, come

discusso anche telefonicamente con la curante (13.04.2015) che si

era allora detta concorde.

Punto 3: anamnesi

Non mi dilungherò sull'anamnesi non significa che questa non sia

stata raccolta e presa in debita considerazione, ma che non viene trascritta

pedissequamente dato che già presente agli atti, sia

nei numerosi scritti della curante che nella precedente

valutazione peritale del giugno 2014 della psichiatra Dr.ssa __________. Le

informazioni da me raccolte non discostavano

infatti da quelle già presenti agli atti per cui ho trascritto in

perizia solo l'aggiornamento anamnestico integrativo. Il numero di accessi

ospedalieri infine non necessariamente ha un influsso sulla CL se non per una

Considerandi

perdita di continuità lavorativa, che viene appunto tenuta in considerazione

nello stimare l'attuale CL.

Punto 5: organizzazione stato limite, intelligenza al limite,

prognosi

L'organizzazione stato limite e l'intelligenza al limite inferiore

della norma erano presenti già prima della comparsa dei sintomi

ansioso-depressivi e non hanno compromesso la capacità lavorativa dell'a. che

prima della problematica reumatologica ha regolarmente svolto l'attività

lucrativa abituale e quella casalinga al 100%.

Punto 6: progetto di cura

La presa a carico multidisciplinare da parte di un SPS e di un

centro diurno non è stata proposta in virtù della severità del quadro clinico

ma del disturbo personologico soggiacente che ritengo benefici di un un'équipe

curante piuttosto che di una sola figura di riferimento per ridurre anziché

favorire la tendenza regressiva e il bisogno di contenimento che si accentua

quando l'a. rimane a casa, da sola o con il marito. Ciò mi sembra confermato

anche dai dati raccolti dal medico curante in __________ che descrive una

paziente adeguata autonoma ed attiva in reparto. Tale misura terapeutica veniva

proposta dunque come tentativo per ridurre le ospedalizzazioni. Questa

motivazione era stata spiegata alla psichiatra curante nel corso della

telefonata da me fatta ed ella si era allora detta concorde.

Punto 7: terapia farmacologica

Ritengo che la terapia psichiatrica come riportata nelle

osservazioni della curante (Zoloft 50mgl/die al mattino; Orfiril long 500mg

1/die a cena; Lyrica 75mg 1 al mattino ed 1 la sera e Stilnox lOmg 1/die la

sera) sia compatibile con un'attività lucrativa.

Conclusioni

Confermo la mia precedente valutazione sia dal punto di vista

diagnostico, prognostico che delle ripercussioni sulla CL.” (Doc. 197)

2.5

In sede ricorsuale l’assicurata

ha nuovamente contestato le conclusioni peritali alle quali è giunta la dr.ssa __________,

basandosi sempre su quanto attestato dalla dr.ssa __________ nel referto del 19

novembre 2015 (doc. B).

Nella risposta di causa,

l’Ufficio AI ha osservato che “l’assicurata ha manifestato un dissenso

puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata

dall’amministrazione, senza tuttavia produrre – in sede di ricorso – eventuali

elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie

argomentazioni. Si rileva infatti che il rapporto della dr.ssa __________ del

19.11.2015

annesso al ricorso era già stato prodotto con le osservazioni del

30.11.2015

ed era stato debitamente valutato dalla perita del CPAS, a cui ha

risposto esaurientemente mediante lo scritto del 14.01.2016” (doc. IV).

L’assicurata ha contestato

tali considerazioni dell’amministrazione, trasmettendo un nuovo referto del 14

aprile 2016 della sua psichiatra curante, nel quale la dr.ssa __________ conferma

un’inabilità lavorativa del 100%, chiedendo “una attenta e approfondita

valutazione della capacità della paziente nel suo ruolo di casalinga, che a mio

avviso appare compromessa, in considerazione delle problematiche algiche e

affettive, post-traumatiche e del disturbo di personalità” tramite una

rivalutazione somato-psichiatrica nell’ambito di una perizia pluridisciplinare

(doc. VI/1).

Chiamato ad esprimersi in

merito a tale referto della dr.ssa __________, lo psichiatra del SMR, dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nelle annotazioni del 22 aprile 2016,

ha rilevato quanto segue:

" Ho

rivalutato le prese di posizione che si sono susseguite negli anni da parte dei

periti psichiatri.

Nonostante alcune divergenze superabili tra un perito e l'altro,

soprattutto in ambito di codifica diagnostica, emergono alcune osservazioni

comuni che sono degne di essere sottolineate.

L'assicurata presenta una tendenza regressiva importante, ancorata

sul suo disturbo della personalità.

La perdita dei vantaggi secondari legati alla rendita esaspera

questa tendenza regressiva unitamente a molteplici lamentele somatoformi.

La patologia psichiatrica non è considerabile come gravemente invalidante;

al contrario una completa invalidazione non farebbe altro che colludere con le

tendenze passive e rinunciatarie della personalità di base.

Nell'ultima perizia e nella successiva presa di posizione del

gennaio 2016, la Dr.ssa __________ ha ben esposto queste considerazioni ed ha tenuto conto in maniera articolata di tutti i pareri medici

implicati in questo caso.

ll giudizio sull'inabilità lavorativa formulato dalla Dr.ssa __________

è equilibrato e solido, in quanto tiene conto dei limiti oggettivi

dell'assicurata, dell'andamento cronico dei medesimi, con tendenza all'aggravamento.

Tuttavia dall'altra parte è attenta a distinguere i limiti psicopatologici da

fattori di amplificazione e da fattori di disadattamento sociale o di rivendicazione

che sono esclusi dall'Al.

Trovo che sia un eccellente lavoro.

Da parte sua la psichiatra curante continua a ribadire la sua posizione,

che è affatto differente rispetto ai periti, proponendo in maniera unilaterale

la sua lettura del caso, ma senza portare argomenti solidi che mettano in

discussione il valido ed esteso ragionamento fatto dal perito.

Propongo di confermare senz'altro le conclusioni del nostro ultimo

rapporto finale.” (Doc. VIII/1)

2.6

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata,

viste le risultanze mediche appena esposte e richiamata la giurisprudenza in

materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.2.), non ha

motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale psichiatrica della dr.ssa __________

del CPAS, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

In particolare, il TCA

ritiene di condividere l’analisi compiuta a proposito del referto peritale della

dr.ssa __________ dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 22 aprile

2016, nelle quali lo psichiatra del SMR ha ben illustrato come il referto

peritale della specialista del CPAS costituisca “un eccellente lavoro”, il

quale tiene conto “in maniera articolata di tutti i pareri medici implicati in

questo caso”, giungendo ad un giudizio sull'inabilità lavorativa “equilibrato e

solido, in quanto tiene conto dei limiti oggettivi dell'assicurata,

dell'andamento cronico dei medesimi, con tendenza all'aggravamento. Tuttavia

dall'altra parte è attenta a distinguere i limiti psicopatologici da fattori di

amplificazione e da fattori di disadattamento sociale o di rivendicazione che

sono esclusi dall'Al” (cfr. doc. VIII/1)

Questo Tribunale reputa, invece, che le considerazioni di senso

contrario espresse dalla psichiatra curante, dr.ssa __________, non siano atte

a mettere in discussione le conclusioni peritali, per i motivi qui di seguito

esposti.

Da una parte va rilevato che, già in sede peritale, la dr.ssa __________

ha esposto in maniera chiara e motivata le ragioni per le quali, a suo parere,

la valutazione di “una condizione clinica severa con IL totale” posta a più

riprese dalla dr.ssa __________ nei suoi certificati all’attenzione

dell’Ufficio AI non possa essere condivisa, non potendo nel caso

dell’interessata essere poste né la diagnosi di un disturbo post-traumatico da

stress, né quella di un disturbo da somatizzazione.

Ancora e soprattutto, d’altra parte, il TCA evidenzia come alle

puntuali critiche espresse dalla dr.ssa __________ nel referto del 19 novembre

2015.

riguardo all’analisi e alle conclusioni peritali (cfr. doc. B) abbia

risposto, in maniera dettagliata e minuziosa, punto per punto, la dr.ssa __________

nel complemento peritale del 14 gennaio 2016, spiegando diffusamente e con

argomentazioni solide le ragioni per le quali le obiezioni avanzate dalla

psichiatra curante dell’interessata non siano tali da rimettere in discussione

gli esiti della perizia CPAS.

Questo approfondito complemento peritale della specialista del

CPAS risulta, pertanto, a mente del TCA, atto a chiarire la questione

controversa, motivo per il quale questo Tribunale non ha motivo per distanziarsene.

Per le medesime ragioni,

il TCA ritiene che anche il referto del 14 aprile 2016 della dr.ssa __________,

prodotto in corso di causa - con il quale la psichiatra curante ha ribadito

quanto già attestato in precedenza, riaffermando in particolare il giudizio di

una totale incapacità lavorativa dell’interessata (cfr. doc. VI/1) - non sia

tale da potere inficiare le conclusioni peritali, come del resto valutato in

maniera motivata dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 22 aprile

2016.

(doc. VIII/1).

Giova

qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de

Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che

in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31

gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

(...) Par ailleurs, il y a

lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre

un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier

2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I

170.

consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments

objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise.

Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste

titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur

les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte ha

nuovamente confermato la sua giurisprudenza nella STF 9C_457/2012 del 28 agosto

2012, consid. 6.2, nella quale ha ribadito la correttezza della valutazione

eseguita dai periti del Centro peritale, anziché quella del curante, osservando

che “ a ciò si aggiunge che

la valutazione del primo giudice tiene meglio conto della differenza, a livello

probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr., tra le tante,

sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 5.1 con riferimenti)”.

In

una sentenza 9C_185/2013 del 17 aprile 2013, l’Alta Corte, confermando la STCA

36.2012.67

dell’11 febbraio 2013, ha ritenuto corretta, nonostante la

certificazione dello psichiatra curante, la valutazione peritale psichiatrica

eseguita dal SAM, ricordando che, in presenza di perizie esterne, il solo fatto

che uno o più curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimetterle in discussione e ad imporre nuovi accertamenti (cfr. fra le tante

9C_330/2012 del 7 settembre 2012 consid. 4;9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4. con riferimenti).

Questa

Corte ritiene, pertanto, che lo stato di salute dal profilo psichico

dell’assicurata sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla

dr.ssa Vitali del CPAS.

In conclusione, stante quanto

sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche

agli atti, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 con riferimenti), che

l'assicurata è inabile al lavoro al 40% sia nella sua precedente attività, sia

nello svolgimento di attività leggere adatte, rispettose dei suoi limiti

funzionali, dal giugno 2014.

2.7

Non essendo, quindi, le

argomentazioni della dr.ssa __________ tali da sollevare dubbi a proposito

della fedefacenza della valutazione peritale eseguita dalla dr.ssa __________

del CPAS, il TCA non può condividere la motivazione avanzata dall’assicurata al

fine di giustificare la propria richiesta di potere essere sottoposta ad una

perizia medica giudiziaria, vale a dire il fatto di essere in presenza di “due

valutazioni totalmente antitetiche e non conciliabili” (cfr. doc. X).

Per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio

2007.

consid. 6; STFA U 239/02 dell'11 dicembre 2003; STFA H 5/02 del 31 gennaio

2003; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA H 102/01

dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11

gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre

2001; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27

ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., Zurigo 1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra e, in particolare, delle

puntuali e ben motivate argomentazioni sviluppate dalla dr.ssa __________ del

CPAS nel complemento peritale del 14 gennaio 2016 in risposta ad ogni singola

obiezione sollevata dalla dr.ssa Maroni a proposito delle conclusioni peritali

(cfr. doc. 197 riprodotto per esteso al consid. 2.4.), questo Tribunale ritiene

la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario

procedere ad altri accertamenti medici.

2.8

Occorre quindi ora esaminare,

dal profilo economico, la capacità di guadagno residua dell'assicurata.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti, come correttamente ritenuto

dall’amministrazione, i dati del 2014.

2.9

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il

grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222

consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il

più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400.

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina

citata).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980.

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.9.1

Nel

caso di specie, nella decisione impugnata l’amministrazione ha indicato che

l’assicurata, senza il danno alla salute, nel 2014, avrebbe potuto percepire

fr. 39’594, conformemente a quanto comunicato dalla __________ di __________

per il 2012 e adeguando poi tale dato al 2014 (cfr. doc. 200).

Il

TCA non ha motivo per distanziarsi dall’importo citato, che, del resto, non è

stato contestato dall’assicurata.

2.10

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il

salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327)

(…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare

contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per

circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

2.10.1

Nella presente

fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 28’201 il reddito da

invalido, applicando la tabella RSS 2014 TA 1, livello

di competenza 1 (attività semplici di tipo fisico o manuale), donna, adattando

i dati ad una settimana lavorativa di 41.7 ore, operando poi una

decurtazione del 10% a titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 200).

Il TCA non

ha motivo per discostarsi neppure da tale dato, rimasto, del resto,

incontestato in sede ricorsuale.

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.

Utilizzando

i dati forniti da questa tabella, l’assicurata, svolgendo nel 2014 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare,

in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’300.

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo

proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso

ammonta a fr. 4’482.75 mensili oppure a fr. 53’793 per l'intero anno (fr.

4’482.75 x 12).

Considerata

un'esigibilità del 60%, il reddito da invalido corrisponde a fr.

32'275.80.

2.10.2

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il

principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che

non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.10.3

L’Ufficio

AI ha applicato una riduzione percentuale del 10% giustificata dalla necessità

di svolgere unicamente attività leggere (cfr. doc. 200).

Il

TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2)

non ha motivo di scostarsi da tale valutazione dell’amministrazione, rimasta

peraltro incontestata.

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a fr. 29’048.

2.11

In

concreto, raffrontando, nel 2014, il reddito da valido di fr. 39’594 con quello

da invalido di fr. 29’048, si ottiene un

grado di invalidità del 26,64% arrotondato al 27% (cfr.

DTF 130 V 121, consid. 3.2), percentuale che, come correttamente stabilito

dall’amministrazione, non dà diritto ad una rendita di invalidità.

La

decisione dell’Ufficio AI va, di conseguenza, tutelata e il ricorso respinto.

2.12

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti