32.2016.28
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
13 febbraio 2017Italiano47 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.28
cr
Lugano
13 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 28 gennaio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1965, da
ultimo attiva in qualità di operaia presso una ditta produttrice di punte per
trapani dentistici, beneficia di una rendita intera dal 1° novembre 1999 (decisione
del 13 luglio 2000).
Tale decisione è poi stata confermata alla fine della procedura di
revisione dell’aprile 2002 (cfr. comunicazione Ufficio AI del 13 novembre 2002).
1.2. In esito alla procedura di
revisione, avviata d’ufficio nel novembre 2005, con decisione del 15 maggio
2007, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera, ritenendo intervenuto un
miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa
dell’assicurata, giustificante una piena capacità lavorativa in qualsiasi
attività.
La decisione
amministrativa di soppressione della rendita intera è stata confermata da
questo Tribunale con sentenza 32.2007.187 del 18 giugno 2008 (doc. 82).
1.3. Nell’ottobre 2010
l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI, sfociata in una
decisione del 29 novembre 2010 dell’Ufficio AI di non entrata in materia, in
mancanza di documentazione medica atta a dimostrare un cambiamento dello stato
di salute.
1.4. Nel gennaio 2012 l’interessata
ha inoltrato un’ulteriore domanda di prestazioni AI, alla quale l’amministrazione
ha risposto rendendo in data 5 marzo 2012 una nuova decisione di non entrata in
materia, ritenendo non credibilmente dimostrata una modifica rilevante della
situazione rispetto alla precedente decisione di soppressione.
A seguito, tuttavia, della
trasmissione, da parte dell’interessata, di certificati medico specialistici
attestanti un peggioramento delle sue condizioni psicopatologiche, sui
quali lo stesso medico del SMR ha ritenuto imprescindibile la messa in atto di approfondimenti
specialistici, il TCA, con decreto di stralcio 32.2012.104 del 18 giugno 2012,
ha annullato la decisione del 5 marzo 2012 e rinviato gli atti all'Ufficio AI “al
fine di procedere ad una rivalutazione peritale psichiatrica dove particolare
attenzione sarà rivolta ai criteri di Förster, e all'emissione di una
successiva nuova decisione” (doc. 99).
1.5. Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare tramite la messa in atto di una
perizia specialistica ad opera del CPAS, con progetto di decisione del 2 aprile
2013 (doc. 127), poi confermato con decisione del 21 maggio 2013 (doc. 129),
l’Ufficio AI, ritenuta l’assicurata inabile al lavoro al 30% in qualsiasi
attività, ha rifiutato di attribuirle una rendita di invalidità, in difetto di
un grado di invalidità pensionabile.
Tale decisione è
cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.6. Una nuova richiesta di
prestazioni AI è stata presentata dall’assicurata nel luglio 2013.
Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, attraverso l’attuazione, in particolar modo, di
due nuove perizie specialistiche affidate al CPAS rispettivamente nel 2014 e
nel 2015 (cfr. doc. 159 e doc. 174), con progetto di decisione del 5 ottobre
2015 (doc. 189), poi confermato con decisione del 28 gennaio 2016 (doc. 200),
l’Ufficio AI ha nuovamente rifiutato all’interessata il diritto ad una rendita
di invalidità, facendo difetto un grado di invalidità pensionabile.
1.7. Con tempestivo ricorso del 4
marzo 2016, RI 1 ha personalmente chiesto l’annullamento della decisione del 28
gennaio 2016 e il rinvio degli atti all’Ufficio AI “al fine di rivedere i
calcoli di valutazione per l’attribuzione del grado di invalidità” o, in via
subordinata, “per una perizia pluridisciplinare sull’attuale stato di salute
della ricorrente e del nuovo calcolo del grado di invalidità” (doc. I).
Sostanzialmente
l’assicurata ha contestato le risultanze peritali sulle quali si è fondata
l’amministrazione per giungere alla decisione impugnata, ritenendo di essere,
contrariamente a quanto affermato dall’Ufficio AI, abile al lavoro, dal solo
profilo psichiatrico, nella misura al massimo del 30%, come valutato dalla sua
psichiatra curante, dr.ssa __________.
Di conseguenza, a suo modo
di vedere, da un corretto raffronto dei redditi, paragonando il reddito da
valida di fr. 39'594 a quello da invalida - nel migliore dei casi - al 70%,
pari a fr. 12'000, si ottiene un discapito economico del 70%, percentuale che
dà diritto ad una rendita intera di invalidità (doc. I).
1.8. L’Ufficio AI, in risposta, ha
chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.9. Con scritto del 7 aprile
2016, l’assicurata ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico della dr.ssa __________
(doc. VI + 1).
1.10. Con osservazioni del 25 aprile
2016 l’Ufficio AI, dopo avere richiesto una presa di posizione al SMR in merito
al referto medico prodotto dall’assicurata, ha confermato la correttezza della
propria decisione e chiesto nuovamente la reiezione del ricorso (doc. VIII +
1-2).
1.11. In data 3 giugno 2016
l’assicurata ha rilevato che la dr.ssa __________ ha “espresso in modo
professionale, chiaro e documentato il mio stato di salute dal profilo psichico,
valutazione che viene decisamente contestata dai medici dell’Ufficio
dell’Assicurazione Invalidità del Canton Ticino” e chiesto, visto le due
valutazioni “totalmente antitetiche e non conciliabili”, di poter essere
sottoposta “ad una perizia medica giudiziaria che accerti in modo oggettivo e
definitivo il mio reale stato di salute psichico, stabilendo il conseguente
grado di invalidità” (doc. X).
Queste considerazioni
della ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione (cfr. doc. XI), per
conoscenza.
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha rifiutato di riconoscere all’assicurata
il diritto ad una rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
L'assicurazione per
l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della
sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di
apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(cfr. STF 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 6.1 e 6.1.1.).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità
al guadagno.
Fatti
I due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa (cfr. STF 9C_632/2015 del 4 aprile 2016). Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.2. Per
poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228
seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05
del 25 aprile 2007).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il
Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza
federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di
accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità
alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur.
Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11
febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che
l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso
perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità
svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé
conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte
il Tribunale federale ha riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di divergenze,
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446). L'Alta Corte ha
inoltre puntualizzato che, in caso di accertata necessità di ulteriori
chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo
devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e
4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C
85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2). Questi principi sono stati confermati da TFA anche nella sentenza
9C_120/2011 del 25 luglio 2011 al consid. 4.1).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05
del 25 aprile 2007).
Infine va ricordato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V
294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta (cfr. in questo senso anche la STF 9C_815/2012 del
12 dicembre 2012 consid. 3 e le citate DTF 131 V 49 e 130 V 396) e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della
ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve
tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione
psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e
l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La
prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati
criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della
persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi
su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli
osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane
sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le
informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto
che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.3. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte
ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98
del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;
STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata
in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che
un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
In una sentenza I 770/03
del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere
confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è
poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64
sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In una sentenza
9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni
psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato
stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi
possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà
ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
2.4. Nel caso di specie, l’Ufficio
AI, al fine di valutare lo stato di salute dell’interessata, ha affidato, da
ultimo, il compito di esperire una perizia psichiatrica al Centro Peritale per
le Assicurazioni Sociali (CPAS), affidata, nell’aprile 2015, alla dr.ssa __________
(doc. 174).
Nel referto peritale del
20 maggio 2015 redatto su incarico del CPAS, la dr.ssa __________, spec. FMH in
psichiatrica e psicoterapia, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa di “sindrome da disadattamento con disturbo misto delle
emozioni e della condotta (F43.25) e sindrome somatoforme da dolore persistente
(F45.4) in disturbo di personalità misto con tratti istrionici, dipendenti,
impulsivi (F61.0)”, escludendo per contro la presenza di diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. 174 pag. 6).
Passando, poi, alla
valutazione e alla prognosi, la dr.ssa __________ ha spiegato che dopo avere
beneficiato di una rendita di invalidità per motivi reumatologici, poi
soppressa a seguito della ristabilita piena abilità lavorativa dal profilo
somatico, l’assicurata ha sviluppato negli anni una sintomatologia psichica
valutata dalla dr.ssa __________, nel 2007, quale disturbo somatoforme da
dolore persistente, disturbo dell'adattamento e reazione mista
ansioso-depressiva in remissione, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa;
dal dr. __________, nel 2012, quale reazione depressiva per problemi correlati
a circostanze economiche e nel contesto di una condizione medica generale,
presente dal 2006, comportante una IL del 30% e, infine, dalla dr.ssa __________
nel 2014, quale disturbo di personalità misto, tratti dipendenti, istrionici ed
emotivamente instabili, una sindrome di somatizzazione, una sindrome mista,
ansiosodepressiva e conflitti con il coniuge, senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa.
La dr.ssa __________ ha
rilevato come diversa sia la valutazione della condizione psichica dell’assicurata
posta invece dalla psichiatra curante, dr.ssa __________, la quale “nei sui
molteplici rapporti all'UAl segnala una condizione clinica severa con IL totale
dovuta a una sindrome depressiva ricorrente in disturbo di personalità misto,
tratti dipendenti ed emotivamente instabile, inadeguato supporto familiare e,
dopo l'aggressione subita nel luglio 2014 da parte di un cane, la curante
sostiene (dicembre 2014) sia presente anche una reazione da stress”.
A tale riguardo, la dr.ssa
__________ ha evidenziato che “alla valutazione testistica (MMPI e TAT, gennaio
2014) è emerso che le somatizzazioni dell'ansia ed anche i problemi somatici
sono mantenuti oltre misura dalla presenza di vantaggi secondari”.
Alla luce della
documentazione medica agli atti e della valutazione clinica diretta, la dr.ssa __________
ha concluso di concordare “sul ritenere il disturbo affettivo non inquadrabile
come una sindrome ricorrente endogena, quanto piuttosto una sindrome di
disadattamento” e “concordo sulle precedenti valutazioni rispetto al disturbo personologico.
Non ritengo siano attualmente soddisfatti i criteri per il disturbo da stress
post-traumatico né per porre diagnosi di disturbo da somatizzazione. Ad oggi le
lamentele somatiche sono riferite ai distretti articolari e all'apparato
gastrointestinale, poggiano su un reperto clinico oggettivabile, sebbene poi il
vissuto della paziente sia amplificato, per una propria sensibilità con scarsa
tolleranza del dolore e risorse personali ed anche perché sostenute dal vantaggio
secondario di porsi in una condizione regressiva di malata bisognosa, non
tanto, o non solo per il possibile ritorno economico, ma anche nel contesto
familiare-sociale. (…) Propendo quindi piuttosto per un disturbo somatoforme,
che risponde ai criteri di Foerster, tenuto conto della co-morbidità reumatologica
(attualmente in cura con salazoprina), il disturbo personologico, il fatto che
le cure sono in corso da anni senza efficacia ed il ritiro sociale”.
Visti i disturbi
presentati, la dr.ssa __________ ha quindi concluso che l’assicurata è da
considerare inabile al lavoro nella misura del 40% sia nella precedente
attività, che in altre adeguate di tipo semplice, manuale e leggero, da
intendere quale riduzione del tempo e del rendimento, “a partire almeno dal
penultimo ricovero in __________ nel giugno 2014”, con una prognosi incerta
(doc. 174 pag. 7).
L’assicurata ha contestato
le conclusioni alle quali è giunta la specialista incaricata dal CPAS,
ritenendo invece di essere inabile al lavoro nella misura del 70%-80%, come
valutato dalla propria psichiatra curante, dr.ssa __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia (doc. 194).
Quest’ultima, nel referto
del 19 novembre 2015, poste le diagnosi di “1. Sindrome depressiva ricorrente,
attuale episodio di tipo medio (F33.1); 2. Disturbo di personalità di tipo
misto (ICD10-F61.0: tratti dipendenti ed emotivamente instabili); 3. Pregresso
disturbo post-traumatico da stress, ora in remissione non completa (vittima di
aggressione da parte di un cane nell’estate 2014) (F43.1)”, ha sollevato una
serie di obiezioni puntuali riguardo alla valutazione peritale della dr.ssa __________,
concludendo per un’abilità lavorativa dell’interessata, dal solo profilo
psichiatrico, nel migliore dei casi, del 20%-30% (cfr. doc. B).
Chiamata ad esprimersi in
merito alle minuziose critiche esposte dalla dr.ssa __________, la dr.ssa __________,
con complemento peritale del 14 gennaio 2016, ha risposto in maniera rigorosa, punto
per punto, alle obiezioni della psichiatra curante dell’interessata, rilevando,
in particolare, quanto segue:
" (…)
Punto 1 e punto 4: diagnosi
La diagnosi da me posta è di sindrome da disadattamento con
disturbo misto delle emozioni e della condotta e sindrome da dolore persistente
in disturbo di personalità misto con tratti istrionici, dipendenti ed
impulsivi. Ritengo infatti che i disturbi della sfera ansioso-depressiva
palesati dall'assicurata non siano da ricondurre ad una forma endogena di
depressione (quella che comunemente tra clinici si suole indicare con la
sindrome ricorrente), ma siano reattivi alla patologia somatica reumatologica
ed alle difficoltà socioeconomiche dovute alla perdita del diritto alla rendita
successiva alla risoluzione del disturbo reumatologico (eventi stressanti scatenanti).
La cronicizzazione del quadro clinico ed i ripetuti accessi ospedalieri sono
dovuti sia al soggiacente disturbo personologico sia soprattutto ai fattori
socio-economici che però non devono essere presi in considerazione in ambito di
valutazione del diritto ad una rendita. L'intento non è dunque di sminuire ma
di valutare secondo i criteri e le linee guida poste dalle Istituzioni
competenti. Già nel maggio 2007 in una prima valutazione del medico SMR Dr.ssa __________
poneva diagnosi di disturbo somatoforme da dolore persistente e disturbo
dell'adattamento reazione mista ansioso depressiva in remissione. In una
seconda valutazione peritale nel 2012 (Dr. __________) pone diagnosi di
reazione depressiva per problemi correlati a circostanze economiche e nel
contesto di una condizione medica generale mentre nel giugno 2014 la perita
Dr.ssa __________ poneva come diagnosi, senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa, un disturbo di personalità misto, una
sindrome di somatizzazione, una sindrome mista ansioso depressiva
e conflitti con il coniuge. La curante stessa del resto nelle sue osservazioni
(pag.5 punto 4) parla di una condizione
subdepressiva e di una sindrome affettiva persistente, non
compatibili con la diagnosi dì disturbo depressivo maggiore.
Tutti i diversi periti costatano una tendenza alla
teatralizzazione dei disturbi (vedasi in particolare Ie costatazioni obiettive
nella valutazione peritale della Dr.ssa __________ in cui è segnalata la discrepanza
tra l'incedere spedito ed autonomo dell'assicurata vista dalla finestra del suo
studio dalla perita e poi l'incedere lento, con la stampella, quando l'a. entra
nello studio della stessa).
Relativamente alla durata della perizia non si può dire che è
durata solo 90 minuti. Quello è il tempo dei colloqui, con un'assicurata che,
come segnalato nelle osservazioni oggettive, s'è mostrata poco incline al
contatto relazionale (verbalizzando più volte la richiesta di interrompere
l'incontro perché provata da problemi fisici) e che, come sopra detto, tende ad
accentuare i propri disturbi. La perizia si compone anche dalla lettura
approfondita della documentazione agli atti (646 pagine a cui si deve
aggiungere la documentazione nuova da me raccolta), dalle informazioni tratte
dalle telefonate (alla psichiatra curante, al medico curante Dr. __________, al
medico assistente di riferimento durante il ricovero in CPC).
Punto 2: disturbo post-traumatico da stress
In occasione della valutazione peritale in base al quadro clinico
osservato ed alle informazioni raccolte dal Dr. __________ (l'a. era degente in
__________ in occasione del primo colloquio con la scrivente,
cioè proprio nella Clinica dove, in un precedente ricovero
l'evento traumatico dell'aggressione da parte di un cane è avvenuto) non erano
presenti i criteri diagnostici per porre tale diagnosi, come
discusso anche telefonicamente con la curante (13.04.2015) che si
era allora detta concorde.
Punto 3: anamnesi
Non mi dilungherò sull'anamnesi non significa che questa non sia
stata raccolta e presa in debita considerazione, ma che non viene trascritta
pedissequamente dato che già presente agli atti, sia
nei numerosi scritti della curante che nella precedente
valutazione peritale del giugno 2014 della psichiatra Dr.ssa __________. Le
informazioni da me raccolte non discostavano
infatti da quelle già presenti agli atti per cui ho trascritto in
perizia solo l'aggiornamento anamnestico integrativo. Il numero di accessi
ospedalieri infine non necessariamente ha un influsso sulla CL se non per una
Considerandi
perdita di continuità lavorativa, che viene appunto tenuta in considerazione
nello stimare l'attuale CL.
Punto 5: organizzazione stato limite, intelligenza al limite,
prognosi
L'organizzazione stato limite e l'intelligenza al limite inferiore
della norma erano presenti già prima della comparsa dei sintomi
ansioso-depressivi e non hanno compromesso la capacità lavorativa dell'a. che
prima della problematica reumatologica ha regolarmente svolto l'attività
lucrativa abituale e quella casalinga al 100%.
Punto 6: progetto di cura
La presa a carico multidisciplinare da parte di un SPS e di un
centro diurno non è stata proposta in virtù della severità del quadro clinico
ma del disturbo personologico soggiacente che ritengo benefici di un un'équipe
curante piuttosto che di una sola figura di riferimento per ridurre anziché
favorire la tendenza regressiva e il bisogno di contenimento che si accentua
quando l'a. rimane a casa, da sola o con il marito. Ciò mi sembra confermato
anche dai dati raccolti dal medico curante in __________ che descrive una
paziente adeguata autonoma ed attiva in reparto. Tale misura terapeutica veniva
proposta dunque come tentativo per ridurre le ospedalizzazioni. Questa
motivazione era stata spiegata alla psichiatra curante nel corso della
telefonata da me fatta ed ella si era allora detta concorde.
Punto 7: terapia farmacologica
Ritengo che la terapia psichiatrica come riportata nelle
osservazioni della curante (Zoloft 50mgl/die al mattino; Orfiril long 500mg
1/die a cena; Lyrica 75mg 1 al mattino ed 1 la sera e Stilnox lOmg 1/die la
sera) sia compatibile con un'attività lucrativa.
Conclusioni
Confermo la mia precedente valutazione sia dal punto di vista
diagnostico, prognostico che delle ripercussioni sulla CL.” (Doc. 197)
2.5
In sede ricorsuale l’assicurata
ha nuovamente contestato le conclusioni peritali alle quali è giunta la dr.ssa __________,
basandosi sempre su quanto attestato dalla dr.ssa __________ nel referto del 19
novembre 2015 (doc. B).
Nella risposta di causa,
l’Ufficio AI ha osservato che “l’assicurata ha manifestato un dissenso
puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata
dall’amministrazione, senza tuttavia produrre – in sede di ricorso – eventuali
elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie
argomentazioni. Si rileva infatti che il rapporto della dr.ssa __________ del
19.11.2015
annesso al ricorso era già stato prodotto con le osservazioni del
30.11.2015
ed era stato debitamente valutato dalla perita del CPAS, a cui ha
risposto esaurientemente mediante lo scritto del 14.01.2016” (doc. IV).
L’assicurata ha contestato
tali considerazioni dell’amministrazione, trasmettendo un nuovo referto del 14
aprile 2016 della sua psichiatra curante, nel quale la dr.ssa __________ conferma
un’inabilità lavorativa del 100%, chiedendo “una attenta e approfondita
valutazione della capacità della paziente nel suo ruolo di casalinga, che a mio
avviso appare compromessa, in considerazione delle problematiche algiche e
affettive, post-traumatiche e del disturbo di personalità” tramite una
rivalutazione somato-psichiatrica nell’ambito di una perizia pluridisciplinare
(doc. VI/1).
Chiamato ad esprimersi in
merito a tale referto della dr.ssa __________, lo psichiatra del SMR, dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nelle annotazioni del 22 aprile 2016,
ha rilevato quanto segue:
" Ho
rivalutato le prese di posizione che si sono susseguite negli anni da parte dei
periti psichiatri.
Nonostante alcune divergenze superabili tra un perito e l'altro,
soprattutto in ambito di codifica diagnostica, emergono alcune osservazioni
comuni che sono degne di essere sottolineate.
L'assicurata presenta una tendenza regressiva importante, ancorata
sul suo disturbo della personalità.
La perdita dei vantaggi secondari legati alla rendita esaspera
questa tendenza regressiva unitamente a molteplici lamentele somatoformi.
La patologia psichiatrica non è considerabile come gravemente invalidante;
al contrario una completa invalidazione non farebbe altro che colludere con le
tendenze passive e rinunciatarie della personalità di base.
Nell'ultima perizia e nella successiva presa di posizione del
gennaio 2016, la Dr.ssa __________ ha ben esposto queste considerazioni ed ha tenuto conto in maniera articolata di tutti i pareri medici
implicati in questo caso.
ll giudizio sull'inabilità lavorativa formulato dalla Dr.ssa __________
è equilibrato e solido, in quanto tiene conto dei limiti oggettivi
dell'assicurata, dell'andamento cronico dei medesimi, con tendenza all'aggravamento.
Tuttavia dall'altra parte è attenta a distinguere i limiti psicopatologici da
fattori di amplificazione e da fattori di disadattamento sociale o di rivendicazione
che sono esclusi dall'Al.
Trovo che sia un eccellente lavoro.
Da parte sua la psichiatra curante continua a ribadire la sua posizione,
che è affatto differente rispetto ai periti, proponendo in maniera unilaterale
la sua lettura del caso, ma senza portare argomenti solidi che mettano in
discussione il valido ed esteso ragionamento fatto dal perito.
Propongo di confermare senz'altro le conclusioni del nostro ultimo
rapporto finale.” (Doc. VIII/1)
2.6
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente
vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata,
viste le risultanze mediche appena esposte e richiamata la giurisprudenza in
materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.2.), non ha
motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale psichiatrica della dr.ssa __________
del CPAS, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
In particolare, il TCA
ritiene di condividere l’analisi compiuta a proposito del referto peritale della
dr.ssa __________ dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 22 aprile
2016, nelle quali lo psichiatra del SMR ha ben illustrato come il referto
peritale della specialista del CPAS costituisca “un eccellente lavoro”, il
quale tiene conto “in maniera articolata di tutti i pareri medici implicati in
questo caso”, giungendo ad un giudizio sull'inabilità lavorativa “equilibrato e
solido, in quanto tiene conto dei limiti oggettivi dell'assicurata,
dell'andamento cronico dei medesimi, con tendenza all'aggravamento. Tuttavia
dall'altra parte è attenta a distinguere i limiti psicopatologici da fattori di
amplificazione e da fattori di disadattamento sociale o di rivendicazione che
sono esclusi dall'Al” (cfr. doc. VIII/1)
Questo Tribunale reputa, invece, che le considerazioni di senso
contrario espresse dalla psichiatra curante, dr.ssa __________, non siano atte
a mettere in discussione le conclusioni peritali, per i motivi qui di seguito
esposti.
Da una parte va rilevato che, già in sede peritale, la dr.ssa __________
ha esposto in maniera chiara e motivata le ragioni per le quali, a suo parere,
la valutazione di “una condizione clinica severa con IL totale” posta a più
riprese dalla dr.ssa __________ nei suoi certificati all’attenzione
dell’Ufficio AI non possa essere condivisa, non potendo nel caso
dell’interessata essere poste né la diagnosi di un disturbo post-traumatico da
stress, né quella di un disturbo da somatizzazione.
Ancora e soprattutto, d’altra parte, il TCA evidenzia come alle
puntuali critiche espresse dalla dr.ssa __________ nel referto del 19 novembre
2015.
riguardo all’analisi e alle conclusioni peritali (cfr. doc. B) abbia
risposto, in maniera dettagliata e minuziosa, punto per punto, la dr.ssa __________
nel complemento peritale del 14 gennaio 2016, spiegando diffusamente e con
argomentazioni solide le ragioni per le quali le obiezioni avanzate dalla
psichiatra curante dell’interessata non siano tali da rimettere in discussione
gli esiti della perizia CPAS.
Questo approfondito complemento peritale della specialista del
CPAS risulta, pertanto, a mente del TCA, atto a chiarire la questione
controversa, motivo per il quale questo Tribunale non ha motivo per distanziarsene.
Per le medesime ragioni,
il TCA ritiene che anche il referto del 14 aprile 2016 della dr.ssa __________,
prodotto in corso di causa - con il quale la psichiatra curante ha ribadito
quanto già attestato in precedenza, riaffermando in particolare il giudizio di
una totale incapacità lavorativa dell’interessata (cfr. doc. VI/1) - non sia
tale da potere inficiare le conclusioni peritali, come del resto valutato in
maniera motivata dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 22 aprile
2016.
(doc. VIII/1).
Giova
qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima
Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche
se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno
un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega
al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353
consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve
en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de
Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che
in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla
posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31
gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
(...) Par ailleurs, il y a
lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre
un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier
2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I
170.
consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments
objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise.
Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste
titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur
les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte ha
nuovamente confermato la sua giurisprudenza nella STF 9C_457/2012 del 28 agosto
2012, consid. 6.2, nella quale ha ribadito la correttezza della valutazione
eseguita dai periti del Centro peritale, anziché quella del curante, osservando
che “ a ciò si aggiunge che
la valutazione del primo giudice tiene meglio conto della differenza, a livello
probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr., tra le tante,
sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 5.1 con riferimenti)”.
In
una sentenza 9C_185/2013 del 17 aprile 2013, l’Alta Corte, confermando la STCA
36.2012.67
dell’11 febbraio 2013, ha ritenuto corretta, nonostante la
certificazione dello psichiatra curante, la valutazione peritale psichiatrica
eseguita dal SAM, ricordando che, in presenza di perizie esterne, il solo fatto
che uno o più curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimetterle in discussione e ad imporre nuovi accertamenti (cfr. fra le tante
9C_330/2012 del 7 settembre 2012 consid. 4;9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4. con riferimenti).
Questa
Corte ritiene, pertanto, che lo stato di salute dal profilo psichico
dell’assicurata sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla
dr.ssa Vitali del CPAS.
In conclusione, stante quanto
sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche
agli atti, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400
e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo
il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore
delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218
consid. 6 con riferimenti), che
l'assicurata è inabile al lavoro al 40% sia nella sua precedente attività, sia
nello svolgimento di attività leggere adatte, rispettose dei suoi limiti
funzionali, dal giugno 2014.
2.7
Non essendo, quindi, le
argomentazioni della dr.ssa __________ tali da sollevare dubbi a proposito
della fedefacenza della valutazione peritale eseguita dalla dr.ssa __________
del CPAS, il TCA non può condividere la motivazione avanzata dall’assicurata al
fine di giustificare la propria richiesta di potere essere sottoposta ad una
perizia medica giudiziaria, vale a dire il fatto di essere in presenza di “due
valutazioni totalmente antitetiche e non conciliabili” (cfr. doc. X).
Per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio
2007.
consid. 6; STFA U 239/02 dell'11 dicembre 2003; STFA H 5/02 del 31 gennaio
2003; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA H 102/01
dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11
gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre
2001; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27
ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., Zurigo 1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra e, in particolare, delle
puntuali e ben motivate argomentazioni sviluppate dalla dr.ssa __________ del
CPAS nel complemento peritale del 14 gennaio 2016 in risposta ad ogni singola
obiezione sollevata dalla dr.ssa Maroni a proposito delle conclusioni peritali
(cfr. doc. 197 riprodotto per esteso al consid. 2.4.), questo Tribunale ritiene
la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario
procedere ad altri accertamenti medici.
2.8
Occorre quindi ora esaminare,
dal profilo economico, la capacità di guadagno residua dell'assicurata.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti, come correttamente ritenuto
dall’amministrazione, i dati del 2014.
2.9
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il
grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222
consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il
più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222.
consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza
l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.
248.
consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400.
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina
citata).
Un salario di punta può
essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC
1980.
pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno
in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
2.9.1
Nel
caso di specie, nella decisione impugnata l’amministrazione ha indicato che
l’assicurata, senza il danno alla salute, nel 2014, avrebbe potuto percepire
fr. 39’594, conformemente a quanto comunicato dalla __________ di __________
per il 2012 e adeguando poi tale dato al 2014 (cfr. doc. 200).
Il
TCA non ha motivo per distanziarsi dall’importo citato, che, del resto, non è
stato contestato dall’assicurata.
2.10
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA
I 222/04 del 5 settembre 2006).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il
salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è
inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il
reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.
Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327)
(…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno
effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico
usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi
della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare
contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per
circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,
segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
2.10.1
Nella presente
fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 28’201 il reddito da
invalido, applicando la tabella RSS 2014 TA 1, livello
di competenza 1 (attività semplici di tipo fisico o manuale), donna, adattando
i dati ad una settimana lavorativa di 41.7 ore, operando poi una
decurtazione del 10% a titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 200).
Il TCA non
ha motivo per discostarsi neppure da tale dato, rimasto, del resto,
incontestato in sede ricorsuale.
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.
Utilizzando
i dati forniti da questa tabella, l’assicurata, svolgendo nel 2014 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare,
in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’300.
Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo
proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso
ammonta a fr. 4’482.75 mensili oppure a fr. 53’793 per l'intero anno (fr.
4’482.75 x 12).
Considerata
un'esigibilità del 60%, il reddito da invalido corrisponde a fr.
32'275.80.
2.10.2
Secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il
principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve
avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di
tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata
anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19
aprile 2016 al consid. 4.6.
Con
sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che
non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in
considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
2.10.3
L’Ufficio
AI ha applicato una riduzione percentuale del 10% giustificata dalla necessità
di svolgere unicamente attività leggere (cfr. doc. 200).
Il
TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2)
non ha motivo di scostarsi da tale valutazione dell’amministrazione, rimasta
peraltro incontestata.
Il reddito da invalido,
tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a fr. 29’048.
2.11
In
concreto, raffrontando, nel 2014, il reddito da valido di fr. 39’594 con quello
da invalido di fr. 29’048, si ottiene un
grado di invalidità del 26,64% arrotondato al 27% (cfr.
DTF 130 V 121, consid. 3.2), percentuale che, come correttamente stabilito
dall’amministrazione, non dà diritto ad una rendita di invalidità.
La
decisione dell’Ufficio AI va, di conseguenza, tutelata e il ricorso respinto.
2.12
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti