Lexipedia

Decisione

32.2016.30

Revisione di una rendita intera: sospensione della prestazione per tre mesi a causa del mancato ossequio da parte dell'assicurato dell'obbligo di seguire le cure psichiatriche. TCA conferma

23 febbraio 2017Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I problemi maggiori sono legati alla bassissima tolleranza alla

frustrazione con reazioni impulsive e rabbiose ad ogni minimo ostacolo o se

percepisce (anche a torto) critiche sul piano interpersonale. Ha poche

competenze sfruttabili e vive alla giornata, senza la capacità volitiva di

costruire qualcosa di utile nel lungo periodo.

Un approccio riabilitativo deve prima passare attraverso la ristrutturazione

del ritmo sonno veglia, dando maggior struttura e maggior senso alle giornate.

Questo si scontra con la scarsa capacità di giudizio del ragazzo

rispetto ai suoi problemi psichici. Egli nega di avere disturbi mentali, pur

riferendo diversi sintomi e una forte tensione interna.

Questa negazione, unita all'enorme rigidità di carattere, lo

rendono poco flessibile, incapace di impegnarsi in una cura a lungo termine,

incapace di confrontarsi con altre persone che possono avere disturbi psichici.

Si dice motivato rispetto ad un'attività lavorativa, ma solo se

potrà svolgerla a domicilio. Questo per evitare il confronto con gli altri, che

sente giudicanti in modo negativo e che non riesce a tollerare.

Già in passato avrebbe rinunciato a frequentare un ambiente

protetto a causa della presenza di utenti con disturbi psichici, che teme lo

possano schernire e trattare male. Teme a sua volta di rischiare di avere un

comportamento aggressivo verso persone simili qualora lo giudicassero male.

Con questi presupposti a livello psichico, la capacità lavorativa

in attività adeguata sostanzialmente nulla. L'assicurato deve essere coinvolto

in un lungo e strutturato processo motivazionale e riabilitativo (vedi sopra

art. 7 LPGA) prima di poter essere confrontato con le esigenze della formazione

e successivamente del mondo del lavoro.

Parimenti una presa a carico psichiatrica è esigibile ed

indispensabile prima di poter avviare il processo riabilitativo.

Grazie ad una presa a carico psichiatrica regolare unita ad un

percorso riabilitativo l'assicurato potrebbe migliorare la sua capacità

funzionale almeno del 50% nell'arco di tre anni.

Status internistico:

L'aspetto rispecchia l'età anagrafica dell'Assicurato, le

condizioni cliniche generali sono buone e non sono obbiettivabili segni di

malattia specifica internistica. PA 125/80 mmHg, fc 80 b/min. Sono evidenti

esiti di amputazione subtotale al braccio sinistro (l'assicurato è mancino) che

è stato reimpiantato dopo l'incidente e che non è funzionale per gli atti

quotidiani della vita e l'amputazione della gamba sinistra a livello della

coscia prossimale; a livello cutaneo sono presenti aree di psoriasi a placche

in regione dei gomiti, glutei, genitali e coscia destra. L'Assicurato ha

un'ortesi funzionale di anca con fissaggio a livello addominale che non

utilizza ormai da diversi anni (circa quattro) e che andrebbe riadattata ed

adeguata in quanto c'è stato nel tempo un aumento ponderale. Con l'utilizzo

dell'ortesi e di una stampella l'Assicurato dichiara che riusciva a percorrere

intervalli di marcia anche superiori a 500mt. Per le attività di B-ADL è

parzialmente dipendente per la vestizione e l'igiene personale, è continente

sia urinario che fecale, è autonomo per i transfer e per brevi spostamenti che

effettua con la sedia a rotelle spingendosi con il braccio destro mentre per

tragitti più lunghi necessita di aiuto si alimenta in autonomia, non può

prepararsi il pasto (Indice di Barthel ADL 55/100).

Deambulazione:

Possibile con l'utilizzo di un'ortesi che andrebbe riadattata, in

atto utilizza una sedia a rotelle gestita parzialmente in autonomia per brevi

spostamenti.

(…)

Valutazione / conclusione:

Assicurato valutato clinicamente presso SMR in data 11.03.2015

Dalla visita medica del 11.03.2015 emerge un quadro clinico

inasprito nelle difficoltà dettate dall'handicap fisico corrente e dai disturbi

di ordine psichiatrico, pertanto si ritiene presente una IL medico teorica in

qualsiasi attività, comprensiva anche degli aspetti somatici, del 100%,

migliorabile in tre anni di cure e riabilitazione in una CL residua del 50% in

attività sedentaria che escluda uso del braccio sinistro oppure in attività

eretta senza carichi superiori ai 3 kg. Esigibile presa a carico psichiatrica.

Le conclusioni cliniche del rapporto medico SMR vengono definite

sulla base della piena conoscenza dell'incarto e della visita SMR.” (Doc. AI

300)

In data 23 aprile

2015 si è tenuto un colloquio con l’assicurato presso l’amministrazione allo

scopo di informarlo della valutazione medica effettuata presso il SMR e “delle

misure mediche che gli verranno imposte per migliorare lo stato di salute”

(doc. AI 308). In particolare in tale verbale, controfirmato dall’assicurato,

si affermava che l'ufficio AI gli intimava di scegliere due curanti

(psichiatra e dietologo) per sottoporsi ai provvedimenti atti a migliorare il

suo stato di salute, quali in particolare una presa a carico regolare presso

uno psichiatra riconosciuto a livello svizzero, la completa astensione da

qualsiasi sostanza stupefacente e da bevande alcoliche o di farmaci

psicoattivi, la frequenza regolare delle strutture riabilitative individuate

dal medico psichiatra di riferimento, e la messa in atto di una dieta adeguata

grazie ad una opportuna e regolare consulenza dietologica (doc. AI 308).

Con ulteriore annotazione 16

giugno 2015 il dr. __________ del SMR precisava ulteriormente che “con

verosimiglianza preponderante, le terapie psichiatriche e le prescrizioni

dietetiche indicate porteranno un miglioramento del 50% delle capacità di

lavoro, in un'attività compatibile con i limiti fisici “ (doc. AI 313).

Di conseguenza, in data 19

giugno 2015 l’Ufficio AI ha inviato all’assicurato uno scritto del seguente

tenore:

" Come da

verbale del 23 aprile 2015 da lei controfirmato, l'ufficio dell'assicurazione

invalidità le ha ordinato di ricercare due curanti (psichiatra e dietologo) per

sottoporsi a dei provvedimenti atti a migliorare il suo stato di salute, ossia:

• Presa a carico

regolare presso uno psichiatra riconosciuto a livello svizzero;

• Completa astensione da qualsiasi sostanza stupefacente;

• Nessun abuso di bevande alcoliche o di farmaci psicoattivi;

• Frequenza

regolare delle strutture riabilitative che verranno individuate dal medico

psichiatra di riferimento;

• Messa in atto

di una dieta adeguata grazie ad una opportuna e regolare consulenza

dietologica, presentando anche una relazione periodica del dietologo all'Al

sugli obiettivi raggiunti e sulla verosimile adesione dell'assicurato alla

dieta prescritta.

Questi provvedimenti vengono richiamati dal rapporto medico del

nostro servizio SMR (Servizio Medico Regionale) redatto in data 13 marzo 2015 e

riconfermato il 16 giugno 2015 che esplicita quanto segue:

• In merito

al rapporto finale del 13 marzo 2015 preciso che, con verosimiglianza

preponderante, le terapie psichiatriche e le prescrizioni dietetiche indicate

porteranno un miglioramento del 50% delle capacità di lavoro, in un'attività

compatibile con i limiti fisici.

A questo proposito viene richiamato l'art. 21, cpv. 4 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),

il quale cita:

" Le

prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o

rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le

conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si

oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si

sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione

professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole

miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno."

Le intimiamo quindi a:

Ottemperare ai compiti descritti e decisi nel verbale

dell'incontro avvenuto in data 23 aprile 2015 da lei letto e approvato e

riassunto qui di seguito:

- Scegliere e

prendere contatto con un medico psichiatra per sottoporsi al provvedimento

indicato sui rapporto medico.

- Scegliere e

prendere contatto con un/a dietologo/a per sottoporsi al provvedimento indicato

sul rapporto medico.

- Informare

l'Assicurazione Invalidità dei curanti prescelti per poter indicare loro le

terapie da seguire indicate dal nostro servizio medico SMR.

Con la presente assegniamo un ultimo termine di 10 giorni per

indicarci i nominativi dei curanti (psichiatra e dietologo) scelti, e

dichiarare se lei, Signor RI 1, intende sottoporsi al provvedimento ordinato,

ritornando, debitamente firmata, la dichiarazione allegata.

Se non intende sottoporsi al provvedimento d'integrazione ordinato,

deve indicarci in modo esaustivo i motivi.

Trascorso infruttuoso il termine, emaneremo un progetto di

decisione con le sanzioni indicate nell'articolo 21 LPGA.”

(Doc. AI 316)

In data 6 luglio

e 28 agosto 2015 l’assicurato ha ritornato, sottoscritti, i formulari

inviatigli dall’Ufficio AI in cui egli dichiarava di ottemperare ai compiti

descritti nel succitato verbale, prendendo contatto con uno psichiatra e una

dietologa, informando altresì di aver scelto quale medico psichiatra il dr. __________

e quale dietologa la dr. __________ (doc. AI 318; la dr. __________ è in

seguito stata sostituita dalla dr.ssa ___________ dell’Ospedale __________ per

motivi logistici, cfr. doc. AI 325). In data 28 agosto 2015 si è tenuto presso

l’amministrazione un nuovo incontro con l’assicurato il cui verbale riporta quanto

segue:

" (…)

Argomenti discussi durante il colloquio

1. L'A.to ci

comunica che ha contattato il Dott. Psichiatra __________ e che finora si è

presentato due volte, inoltre ha contattato la dietologa Dott.ssa __________

che doveva vederla martedì 25.08.'15 ma essendo lo studio di difficile accesso

(presenza di scale senza lift) ha cambiato dietologa che sarà presso l'Ospedale

__________ di __________ il 4.09.2015.

SMR

Il Dr. Med. __________ concorda con

l'Ab che invieremo la perizia medica SMR al Dr. Med. __________ e alla Dr.ssa

med. __________.

Considerandi

2.

I consulenti

chiedono di essere informati per tempo su ogni appuntamento, sia dello

psichiatra che della dietologa. Questa informazione dovrà essere comunicata via

e-mail. Viene comunicato all'A.to che, in caso di impossibilità a presentarsi

agli appuntamenti, in primis deve avvisare i medici e di seguito presentare una

giustificazione scritta all'assicurazione invalidità.

3.

I

consulenti fanno notare che ogni volta che si è presentata la necessità di

contattarlo telefonicamente, questo non ha mai dato esito positivo. I

consulenti Al, per maggiore praticità, concordano telefonicamente la data e

l'orario dei colloqui con l'assicurato per evitare disdette o ritardi di

andamento delle pratiche Al. (…)” (Doc. AI 325)

Con due

comunicazioni dell’8 settembre 2015 l’amministrazione ha comunicato

all’assicurato che il diritto all’assegno per grandi invalidi e alla rendita di

invalidità erano confermati (doc. AI 326, 327). Nella comunicazione riferita

alla rendita, l’amministrazione precisava nuovamente quanto segue.

" Dalla

verifica del grado d'invalidità non abbiamo constatato alcun cambiamento in

riferimento alla rendita erogata.

Il Signor RI 1 continuerà pertanto a beneficiare della medesima

rendita d'invalidità ottenuta finora (grado d'invalidità: 100%).

Inoltre, con rapporto del 28.08.2015 (documento allegato) abbiamo

intimato al Signor RI 1 l'obbligo di sottoporsi a cure e l'abbiamo reso attento

sull'obbligo di collaborare e di ottemperare a tutte le condizioni descritte

nello stesso.

In caso di mancato adempimento delle condizioni esposte nel

suddetto rapporto saremo costretti ad applicare le sanzioni descritte

nell'articolo 21 cpv. 4 della legge Federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA), il quale cita:

" Le

prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o

rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le

conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si

oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si

sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione

professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole

miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non

si possono esigere cure e provvedimenti d'integrazione che rappresentano un

pericolo per la vita o per la salute." (Doc. AI 327)

Nell’ambito della

verifica dell’adempimento dei provvedimenti stabiliti, con scritto 16 novembre

2015.

la dr. __________, dietista all’Ospedale __________, ha comunicato all’Ufficio

AI quanto segue:

" Con la

presente la informo che il suo paziente, sig. RI 1 __________1993, non

si è presentato presso il nostro ambulatorio di dietologia ne in data

16.10

, né in data 06.11.2015.

Per il primo appuntamento del 16.10.2015, non essendosi

presentato, ho provato a contattare la madre la quale mi ha comunicato che non

si erano presentati per una dimenticanza e mi ha chiesto di concordare un nuovo

appuntamento.

Per il secondo appuntamento del 06.11.2015, la situazione non è

cambiata, mancando ancora una volta all'appuntamento prefissato ho cercato di

ricontattare RI 1, sempre con esito negativo.

In tutti e due i casi il sig. RI 1 non ha avvisato ne ha

portato alcun giustificativo.

Ci tengo a precisare che per quanto mi riguarda il paziente non è

per niente compliante e non verrà più ricontattato per un nuovo appuntamento

salvo una vostra ulteriore richiesta.” (Doc. AI 330)

Dal canto

suo il dr. __________, psichiatra, il 23 novembre 2015 ha comunicato di aver

visto presso il suo studio l’assicurato in data 10 luglio e 27 agosto 2015,

ritenuto che “al successivo appuntamento del 23.10 egli non si è presentato

né ha disdetto.

Ho

provato a contattarlo e a lasciare un messaggio in segreteria ma non ho avuto

più risposta”. Egli ha inoltre affermato:

" (…)

Stato clinico: Il paziente giunge puntuale ai primi due

colloqui, è stato accompagnato fin qui in auto. Riesce a muoversi con l'ausilio

di una sedia a rotelle. Declina l'aiuto offerto affermando cordialmente di

essere capace. Dimostra una discreta agilità fisica, una corporatura robusta

(alla prima visita dichiara un peso di 98 kg, alla seconda afferma di aver

perduto 7 kg). L'attenzione e la concentrazione si dimostra adeguata in

entrambe le occasioni. L'umore è sufficientemente eutimico e ben descrive che

le gioie e i dolori si equivalgono (la malattia della madre, il decesso della

nonna, la buona relazione con la compagna che gli offre la prospettiva di

godere delle gioie della famiglia e di un figlio). E' presente una certa

irritazione e insofferenza legata alle pretese dell'assicurazione invalidità,

asserisce che gli hanno procurato una protesi inutilizzabile in quanto si

dovrebbe sorreggere con l'aiuto del braccio sinistro che però è poco funzionale

e questo gli sarebbe stato confermato dallo stesso ortopedico. Non è d'accordo

che gli venga imputato di boicottare i tentativi riabilitativi e accusato di

essere un falso invalido: la sua limitazione è evidente! Rispetto alla

destrutturazione del ritmo sonno-veglia afferma che egli ha organizzato la sua

struttura della giornata adattandosi a delle attività con cui riesce meglio a

dedicarsi. Si alza quindi a mezzogiorno perchè poi può trascorrere la serata

(fino alle due di notte) con gli amici su giochi online, dato che questo è uno

dei pochi passatempi che ha. Evita di uscire in strada e luoghi di incontro

perché comunque imbarazzato dalla sua disabilità. L'umore è eutimico,

l'atteggiamento disponibile, il pensiero corretto per forma e contenuto. A

livello personologico si osservano delle rigidità, ma non è stato possibile

evidenziare un disturbo chiaro della personalità. Anche se egli ricorda perfettamente

il trauma, non emergono all'esame vissuti particolarmente angosciosi, né il

paziente li dichiara. Le difficoltà attuali, ma anche la progettualità nel

prossimo futuro, indicano un chiaro investimento nella vita.

Conclusioni: Non è stato possibile concludere l'indagine

relativa alla personalità dell'assicurato e definire chiaramente se vi sia

opposizione ai tentativi riabilitativi. L'impressione è che egli sia comunque

orientato a risolvere il problema deambulatorio tramite protesi, ma ritiene che

vi siano stati lungaggini e procedimenti inadeguati da parte dell'Ufficio

Assicurazione Invalidità, per cui non ë disposto ad accelerare ora i processi

con il suo solitario sacrificio. Il fatto che egli non sia giunto al terzo

appuntamento mi ha parzialmente stupito, e sarebbe opportuno verificare se vi

siano stati contrattempi con la salute della madre ed eventualmente della

fidanzata.” (Doc. AI 331)

Il medico SMR dr.

__________, presa visione di questi due scritti, nell’Annotazione 4 dicembre

2015, ha affermato:

" (…)

Ho preso visione dei rapporti redatti sia dal servizio dietetico

dell'Ospedale di __________ in GED 16.11.2015, sia dallo psichiatra curante

in GED 23.11.2015.

Non ci sono patologie psichiatriche che possano rendere

l'assicurato incapace di collaborare.

Raccomando pertanto di proseguire secondo le indicazioni

contenute nella diffida di giugno 2015.” (Doc. AI 333)

Con rapporto finale 17 dicembre

2015.

la consulente IP ha quindi concluso:

Stato di salute – danno alla

salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

Come descritto nel rapporto finale SMR del 13 marzo 2015,

l'assicurato dopo incidente "ferroviario" del 01.11.2007 subisce

l'amputazione subtotale del braccio sinistro con reimpianto e ridotta

funzionalità e l'amputazione della gamba sinistra a livello subtrocantere.

Una ulteriore diagnosi che influisce sulla capacità lavorativa definita come

Sindrome postraumatica da stress con modificazione duratura della personalità

dopo evento traumatico.

Ulteriori limiti funzionali

all'integrazione professionali sono da imputare a fattori psichici come

descritto nel "Mini ICF" allegato al rapporto medico citato.

Provvedimenti atti al miglioramento

di salute – senza (ri)formazione specifica

Il Servizio

Medico Regionale definisce dei provvedimenti che possono portare a un

essenziale miglioramento dello stato di salute dell'assicurato e alla minor

difficoltà di una integrazione professionale futura.

I

provvedimenti imposti sono definiti in una cura terapeutica psichiatrica e

dietologica, vedi annotazione SMR del 16.06.2015 in GED.

Questi provvedimenti sono stati

comunicati all'assicurato in un colloquio avvenuto il 19.06.2015 (vedi GED

del 19.06.2015) dove si indicava esattamente la procedura. L'assicurato viene

diffidato ad attenersi ai provvedimenti e a rispettare l'obbligo alla

collaborazione.

ln data 06.07.2015 l'assicurato dichiara

(vedi Corrispondenza assicurato del 07.07.2015 in GED) la collaborazione a

intraprendere i provvedimenti impartiti dal SMR scegliendo i medici curanti e

seguendo le terapie imposte.

Il 28.08.2015 in sede di colloquio

l'assicurato riconferma la volontà di collaborazione e di attenersi alle

disposizioni impartite vedi Rapporto.

Dopo un controllo presso i medici

curanti veniamo a sapere che l'assicurato non ha ottemperato agli obblighi di

collaborazione senza darne giustificazione ne all'assicurazione invalidità ne

ai medici curanti.

Risulta pure difficoltoso, per non dire

impossibile, il contatto telefonico con l'A.to per chiedere eventuali

spiegazioni in merito al non essersi sottoposto ai provvedi menti

ordinatigli.

Tenendo in considerazione che i

tentativi di far collaborare l'assicurato sono stati molteplici, e purtroppo

ognuno di questi sono risultati vani, per la completa mancanza di

collaborazione a sottoporsi ai provvedimenti ordinati dal nostro Servizio

Medico Regionale, si giunge alla conclusione di chiusura della pratica con le

rispettive conseguenze dettate dall'articolo 21 LPGA.

(doc. AI 335)

Di conseguenza, l’Ufficio AI,

mediante la decisione contestata del 17 febbraio 2016 (preceduta da un progetto

dell’8 gennaio 2016), richiamato tra gli altri il disposto di cui all’art. 21

LPGA, ha statuito quanto segue:

" Esito

degli accertamenti:

Con comunicazione del 07.09.2015 abbiamo confermato la

prestazione di cui è beneficiario il Signor RI 1, ovvero la rendita intera

con grado Al del 100%.

Con diffida del 19.06.2015 al Signor RI 1 era stato intimato di

sottoporsi regolarmente alle dovute cure psichiatriche in modo tale che il

suo stato di salute migliorasse e di riflesso anche la sua capacità di

lavorativa.

Il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ritiene che con le

suddette cure, l'assicurato avrebbe potuto raggiungere una capacità

lavorativa residua almeno del 50% in qualsiasi attività, queste condizioni

sono state lette e accettate dal Signor RI 1.

In sede di colloquio avvenuto in data 28.08.2015, il Signor RI 1

conferma nuovamente la volontà di collaborazione e la determinazione nel

voler ottemperare alle disposizioni impartitegli.

Per contro, nonostante tutto quanto summenzionato, dal rapporto

redatto il 17.12.2015 della nostra consulente d'integrazione professionale,

si evince che l'assicurato non ha ottemperato agli obblighi di collaborazione

che gli incombono. Tutto ciò senza presentare alcuna giustificazione né allo

scrivente Ufficio né ai medici coinvolti.

Nonostante i vari tentativi, neppure per via telefonica non è

risultato possibile reperire l'assicurato.

Visto quanto sopra menzionato, ci vediamo quindi costretti ad

applicare le sanzioni poste dall'articolo 21 cpv. 4 LPGA (vedi disposizioni

legali elencate), la rendita verrà pertanto diminuita al 50% per tre mesi e

nel caso in cui il Signor RI 1 continuasse a non collaborare, saremo

costretti a ridurre la rendita in modo definitivo.

Decidiamo pertanto:

La rendita intera con grado Al del 100% versata finora viene

ridotta a ½ rendita con grado Al del 50%.

La riduzione della prestazione decorre dal primo giorno del

secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2, lett.

a dell'Ordinanza sull'Assicurazione Invalidità (OAI)). (…)” (Doc. AI 338)

2.6

Ora, da

quanto precede risulta innanzitutto che effettivamente l’assicurato non si è

sottoposto con la dovuta regolarità ai provvedimenti predisposti

dall’amministrazione allo scopo di portare ad un essenziale miglioramento del

suo stato di salute e, quindi, della sua capacità lavorativa, segnatamente alla

terapia dietetica e psichiatrica, e questo nonostante la sollecitazione scritta

intimatagli indicante le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di

riflessione ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 LPGA.

Innanzitutto, l’assicurato

sembra non aver seguito il trattamento dietetico prescritto. Al riguardo, con

scritto 16 novembre 2015 la dr. __________, dietista all’Ospedale __________,

ha infatti riferito che l’assicurato non si era presentato ad alcuno dei due

appuntamenti previsti presso l’ambulatorio di dietologia, in entrambi i casi

senza preavviso e senza apportare alcun giustificativo. In ragione di tale

atteggiamento la specialista ha definito l’assicurato “per niente compliante”,

ragione per cui non sarebbe più stato ricontattato (Doc. AI 330).

Analogamente, per quanto attenente

alla terapia psichiatrica, il dr. __________, psichiatra, nel suo

scritto 23 novembre 2015 ha comunicato di aver visto presso il suo studio

l’assicurato in data 10 luglio e 27 agosto 2015, mentre che al successivo

appuntamento del 23 ottobre 2015 egli non si era presentato né aveva disdetto o

giustificato la sua assenza, osservato altresì che i tentativi successivi di

contattare l’assicurato si erano rilevati vani (doc. AI 331). Anche in questo

caso quindi, malgrado l’assicurato avesse inizialmente intrapreso la terapia

psichiatrica, egli l’ha poi abbandonata non presentandosi alle convocazioni

successive, senza giustificazione, non annunciandosi più successivamente, ma

anzi rendendosi irreperibile.

Va osservato

peraltro che alla luce della citata certificazione del dr. __________ (cfr. in

esteso al consid. 2.5), e dell’annotazione del 4 dicembre 2015 del dr. __________,

psichiatra (doc. AI 333), non sono in concreto presenti patologie

psichiatriche che possano rendere l'assicurato incapace di collaborare e,

quindi, di comprendere la necessità di seguire i provvedimenti sanitari

stabiliti. Del resto la necessità di seguire i provvedimenti in oggetto gli era

stata ampiamente illustrata in occasione dei colloqui presso l’amministrazione

il 23 aprile e 28 agosto 2015 (doc. AI 308, 325).

Come concluso dal medico SMR (doc.

AI 333) e dalla consulente IP nel rapporto finale 17 dicembre 2015 (doc. AI

335), alla luce delle citate dichiarazioni dei medici curanti emerge quindi che

l'assicurato non ha ottemperato agli obblighi di collaborazione senza darne

giustificazione né all'assicurazione invalidità né ai curanti medesimi. È pure

emerso che è risultato difficoltoso, per non dire impossibile, il contatto

telefonico per chiedere eventuali spiegazioni in merito alla mancata

frequentazione dei provvedimenti prescrittigli. E questo malgrado nel verbale

del colloquio tenutosi il 28 agosto 2015 egli fosse stato, tra l’altro,

invitato e rendersi reperibile telefonicamente e a segnalare tempestivamente

l’eventuale impossibilità a presentarsi agli appuntamenti (doc. AI 325; cfr. in

esteso al consid. 2.5)

L’assicurato del resto non

solo non ha mai contestato né contesta in questa sede di non essersi sottoposto

ai provvedimenti prescritti dall’amministrazione, ma nemmeno ha mai, né in sede

amministrativa né in questa sede, addotto alcuna giustificazione per la mancata

presenza agli appuntamenti stabiliti con la dietista e lo psichiatra, non

essendosi egli nemmeno premunito di segnalare l’assenza telefonicamente.

Ne discende che a ragione l’amministrazione

ha concluso che l’assicurato non ha ottemperato agli obblighi di collaborazione

che gli erano stati imposti, segnatamente non sottoponendosi, senza ragione, con

la dovuta regolarità ai prescritti programmi dietetico e psichiatrico.

Tale violazione

dell’obbligo di collaborazione è avvenuta nonostante la sollecitazione scritta

intimatagli dall’Ufficio AI.

Per quanto riguarda infatti

il requisito della diffida scritta indicante le conseguenze giuridiche e un

adeguato termine di riflessione ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 LPGA, dal fascicolo

processuale emerge che l’assicurato è stato espressamente diffidato a volersi

sottoporre alle cure (dietologiche e psichiatriche) previste.

Innanzitutto, già in occasione

della resa della decisione di attribuzione della rendita del 23 novembre 2012 l’Ufficio

AI aveva espressamente reso attento l’assicurato circa le sanzioni previste in

caso di mancata sottoposizione alle cure e ai trattamenti riabilitativi

richiesti al fine di migliorare il suo stato di salute e la sua capacità

lavorativa (cure psichiatriche e periodo di riabilitazione stazionaria a __________),

con richiamo alle conseguenze di cui all’art. 21 cpv. 4 LPGA in caso di mancata

collaborazione (doc. AI 247). Nell’ambito della successiva procedura di

revisione, preso atto degli esiti dei nuovi accertamenti eseguiti, segnatamente

un rapporto peritale del SMR, in occasione del colloquio del 23 aprile 2015

dapprima, con lettera 19 giugno 2015 poi, l’amministrazione ha nuovamente indicato

esattamente all’assicurato la procedura e formalmente diffidato l’assicurato ai

sensi dell’art. 21 cpv. 4 LPGA, intimandogli segnatamente di sottoporsi ai

provvedimenti di integrazione indicati (cura psichiatrica, cura dietetica) e a

rispettare l’obbligo di collaborazione, pena l’adozione delle sanzioni indicate

dal menzionato disposto legale (doc. AI 308 e 316). Veniva contestualmente

precisato che il SMR riteneva che le suddette terapie dietetiche e

psichiatriche avrebbero portato ad un miglioramento del 50% della capacità di

lavoro in un’attività compatibile. In data 6 luglio e 28 agosto 2015

l’assicurato ha fatto pervenire all’Ufficio AI la dichiarazione attestante

l’assunzione dell’impegno a sottoporsi ai provvedimenti psichiatrici e

dietetici necessari e indicati dai medici e impartiti dal SMR, segnalando anche

il nome degli specialisti scelti (doc. AI 318, 323; cfr. al consid. 2.5). Il 28

agosto 2015, in sede di un nuovo colloquio, l'assicurato ha nuovamente

riconfermato la volontà di collaborare e di attenersi alle disposizioni

impartite. Nella comunicazione di conferma della rendita intera dell’8

settembre 2015 l’amministrazione ha nuovamente richiamato l’assicurato

all’obbligo di collaborare e ottemperare alle condizioni poste in sede di

verbale del 28 agosto 2015, allegato alla comunicazione medesima, segnatamente

la necessità di sottoporsi ai dovuti provvedimenti psichiatrici e dietetici

sotto controllo medico, pena le conseguenze previste dall’art. 21 cpv. 4 LPGA

(doc. AI 324, 327).

La diffida in

parola appariva dunque chiara e motivata, riprendendo anche il tenore dei

colloqui avvenuti in presenza delle parti (doc. AI 308), e con espressa e

precisa indicazione di cosa avrebbe dovuto effettivamente fare l’interessato

per sottrarsi alle conseguenze della comminatoria.

A

titolo abbondanziale va osservato che l’assicurato era già stato oggetto di una

formale analoga diffida il 26 novembre 2010 allorquando l’amministrazione, richiamato

l’art. 21 cpv. 4 LPGA, aveva espressamente diffidato l’assicurato a, tra

l’altro, seguire una dieta sotto controllo medico (doc. AI 184). Già in

quell’occasione l’interessato non solo non aveva contestato le misure

predisposte, ma ne aveva espressamente riconosciuto il benfondato sottoscrivendo

un impegno esplicito in tal senso (doc. AI 186).

Non può dunque essere negato che

l’assicurato sia stato adeguatamente e sufficientemente messo nella condizione

di comprendere non solo la necessità di collaborare seguendo le terapiche

dietetiche e psichiatriche indicate, ma anche le conseguenze del suo comportamento

nel caso in cui non avesse ottemperato ai provvedimenti di cura medesimi.

Quanto all’esigibilità e

all’utilità delle misure imposte all’assicurato, va qui innanzitutto rilevato

che l’indicazione per tali provvedimenti è stata formulata da più specialisti a

diverse riprese.

Già con certificazione del

13.

luglio 2011 la dr.ssa __________, che aveva ai tempi in cura l’assicurato,

aveva sostanzialmente sottolineato la necessità di seguire le prescrizioni

dietetiche (oltre alla pessima compliance del paziente rispetto a qualsiasi terapia;

doc. AI 201). Anche secondo una prima valutazione del SMR del 16 settembre 2011,

era opportuno che l’assicurato seguisse una dieta sotto controllo medico atta a

diminuire o perlomeno mantenere il peso (valutazione SMR 16 settembre 2011, doc.

AI 206).

A seguito dell’approfondita

valutazione con visita del 13 marzo 2015 il SMR, nel rapporto finale, ha

concluso ritenendo necessaria la “Messa in atto di una dieta

adeguata grazie ad opportuna e regolare consulenza dietologica, prevedendo anche

una relazione periodica del dietologo all’AI sugli obiettivi raggiunti e sulla verosimile

adesione dell’assicurato alla dieta prescritta” (doc.

AI 300). Nell’annotazione 16 giugno 2015 il SMR ha ulteriormente affermato che

le prescrizioni dietetiche (oltre alla terapia psichiatrica) avrebbero portato “con

verosimiglianza preponderante” ad un miglioramento del 50% della capacità

di lavoro (doc. AI 313).

Per quanto riguarda la

terapia psichiatrica la necessità di seguire un adeguato trattamento è stata prima

di tutto indicata dallo specialista nel già citato rapporto allestito il 15

maggio 2012 dopo la degenza presso la clinica di __________, dal quale emergeva

che una terapia psichiatrica adeguata avrebbe portato a positivi e concreti

risultati già dopo qualche mese (doc. AI 229 pag. 9). In occasione del già

citato rapporto finale SMR con visita del 13 marzo 2015 il dr. __________ del

SMR ha concluso che “una presa a carico psichiatrica è esigibile ed

indispensabile prima di poter avviare il processo riabilitativo” ritenuto

che “grazie ad una presa a carico psichiatrica regolare unita ad un percorso

riabilitativo l'assicurato potrebbe migliorare la sua capacità funzionale

almeno del 50% nell'arco di tre anni”. A suo avviso l’attuale inabilità

lavorativa completa era quindi migliorabile in tre anni di cure e

riabilitazione fino a raggiungere una capacità residua del 50% in attività

sedentaria che escluda uso del braccio sinistro oppure in attività eretta senza

carichi superiori ai 3 kg (doc. AI 300). Tale conclusione è stata ribadita

espressamente nella già citata annotazione del dr. __________ del SMR del 16

giugno 2015 (doc. AI 313).

Da tali valutazioni

mediche - dalle cui conclusioni approfondite e motivate, basate su un adeguato

esame del caso, questo Tribunale non ha motivo di distanziarsi - a ragione

quindi l’amministrazione ha concluso, sulla scorta del parere del SMR del 13

marzo 2015, che tali provvedimenti (segnatamente la cura terapeutica

psichiatrica e dietologica) erano, ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 LPGA e della

relativa giurisprudenza (cfr. sopra consid. 2.4), esigibili e potevano concretamente

portare a un essenziale miglioramento dello stato di salute dell'assicurato, alla

minor difficoltà di una integrazione professionale futura e, quindi, di

riflesso ad un miglioramento della capacità lavorativa che poteva raggiungere

il 50% in qualsiasi attività.

Sia del resto sottolineato

che tale circostanza non è mai stata contestata dall’assicurato, il quale anzi

ha in più occasioni sottoscritto il suo formale impegno a ottemperare a tali

misure, non da ultimo in occasione del colloquio avvenuto il 28 agosto 2015,

allorquando l’assicurato ha confermato nuovamente la volontà di collaborazione

e la determinazione nel voler ottemperare alle disposizioni impartitegli, comunicando

anche il nominativo dei sanitari che aveva designato.

Ne consegue che appare

chiaramente dato anche il presupposto, ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 LPGA, di

provvedimenti ragionevolmente esigibili e atti a migliorare la capacità lavorativa.

Ne discende

che, tutto ben esaminato, considerata la mancata collaborazione nello

svolgimento delle cure predisposte dal SMR, malgrado la diffida scritta e la

sottoscrizione di un impegno scritto formale in tal senso con precisazione

delle conseguenze giuridiche (segnatamente la sospensione delle prestazioni) in

caso di mancata collaborazione, considerato inoltre come le cure prescritte

(dietetica e psichiatrica) fossero ragionevolmente esigibili e tali da

promettere un notevole miglioramento delle condizioni di salute e della capacità

lavorativa dell’interessato, ben poteva l’Ufficio AI applicare all’assicurato

le sanzioni contenute nella diffida medesima.

Sia detto di

transenna che la decisione in oggetto, che ha statuito la riduzione “solo”

temporanea per tre mesi della rendita, si appalesa altresì proporzionata.

Merita

quindi tutela il procedere dell’Ufficio AI, il quale, preso atto della mancata

collaborazione dimostrata dall’assicurato denunciata dalla dietista e dallo

psichiatra coinvolti (cfr. doc. AI 330 e 331), visto il rapporto finale del

consulente IP del 17 dicembre 2015 e l’annotazione 4 dicembre 2015 del SMR

(doc. AI 333 e 335), con progetto di decisione 8 gennaio 2016 dapprima e,

quindi, la decisione contestata 17 febbraio 2016, richiamato il disposto

dell’art. 21 cpv. 4 LPGA e osservato come l’assicurato non avesse ottemperato

all’obbligo di collaborazione non essendosi sottoposto regolarmente alle cure

psichiatriche e dietetiche prescritte allo scopo di migliorare il suo stato di

salute e di riflesso la sua capacità lavorativa, e ciò senza presentare alcuna

giustificazione, ha comunicato la diminuzione della rendita, da intera a mezza,

per il periodo di tre mesi (doc. AI 336).

Con

la decisione 23 marzo 2016 prodotta dall’Ufficio AI con la risposta di causa in

sostituzione della decisione impugnata l’amministrazione ha unicamente e ulteriormente

precisato che la riduzione a mezza rendita è limitata a tre mesi e meglio al

periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2016.

È già stato detto che nel

suo ricorso l’assicurato non ha apportato alcuna motivazione rilevante, ove

egli del resto non ha censurato i provvedimenti (dietetici e psichiatrici) che

gli sono stati prescritti dall’amministrazione, né il fatto di non averli

adeguatamente seguiti né del resto ha addotto qualsivoglia motivazione a

sostegno della sua mancata collaborazione. Del resto, in definitiva egli nemmeno

ha espressamente censurato le sanzioni ai sensi dell’art. 21 LPGA. In sostanza

egli si è espresso in modo generale sull’operato dell’amministrazione, definendolo

“disumano” e inutile (cfr. anche doc. A/3), avanzando le già menzionate (cfr.

consid. 2.1) pretese risarcitorie sulle quali il TCA non può tuttavia entrare

nel merito, ove nuovamente si rammenti che per costante giurisprudenza federale

la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF

130.

V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza

ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

In simili circostanze,

visto quanto precede, segnatamente l’adempimento dei presupposti necessari per

l’applicazione dell’art. 21 cpv. 4 LPGA (cfr. consid. 2.4), la decisione

impugnata va dunque confermata, con la precisazione che la riduzione della

rendita a mezza prestazione è da intendersi unicamente per il periodo dal 1

aprile al 30 giugno 2016. Il ricorso va pertanto respinto.

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’assicurato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti