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Decisione

32.2016.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 luglio 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i termini legali. Non essendo stata contestata, la decisione è pertanto

cresciuta in giudicato. (…)” (doc. A/1 = doc. AI 171).

1.6. Con

il presente ricorso – “(…)

avverso la decisione – non decisione del 3 marzo 2016 dell’Ufficio dell’assicurazione

invalidità del Cantone Ticino, Bellinzona con la quale quest’ultimo ritiene

di non esservi dati i presupposti per l’emissione di una decisione formale di

soppressione delle rendite AI dell’assicu-rata per il periodo maggio 2011-giuno

2014 rispettivamente di aver già deciso al riguardo (…)” (I) e con

argomentazioni di cui si dirà se necessario nel prosequio – l’insorgente ha postulato: “(…) Il

ricorso è accolto. Di conseguenza, è ordinato il versamento delle rendite d’invalidità

a RI 1 per il periodo maggio 2011-giugno 2014 compresi per un totale di CHF

67'895 (37 * 1835.00), con interessi del 5% dall’inoltro del presente ricorso.

In via subordinata, l’incarto è rinviato all’Ufficio AI perché decida circa

l’eventuale revisione della rendita per il periodo maggio 2011-giugno 2014

compresi. (…)” (I, pag. 8).

1.7. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, richiamato l’art. 56 cpv. 1 LPGA, ha fatto

valere, da una parte, che non trattandosi di una decisione ai sensi dell’art.

49 LPGA lo scritto del 3 marzo 2016 non può essere impugnato. Dall’altra parte,

richiamato l’art. 56 cpv. 2 LPGA, l’amministrazione ha evidenziato che “(…)

nell’ipotesi di ricorso interposto sulla base dell’art. 56 cpv. 2 LPGA per

denegata giustizia, lo scrivente Ufficio si limita ad indicare che

l’amministrazione ha emesso la decisione del 1° luglio 2015, cresciuta in

giudicato, con oggetto il ripristino della rendita d’invalidità in precedenza

sospesa. Non potendo esservi una ulteriore decisione sullo stesso merito come

già indicato nello scritto del 3 marzo 2016 indirizzato all’avv. RI 1, lo

scrivente Ufficio postula a codesto lodevole Tribunale delle assicurazioni di

voler respingere il ricorso. (…)” (IV).

1.8. Invitata

a presentare eventuali altri mezzi di prova (V) l’avv. RA 1, anche dopo la

chiesta proroga del termine (VI e VII), è rimasta silente.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

2.2. Secondo

l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

La

nozione di decisione, mancando una concretizzazione nell’art. 49 LPGA, va

stabilita sulla base dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa

(PA) (DTF 133 V 50 consid. 4.1.2 e la giurisprudenza con la dottrina ivi

citati).

Il

cpv. 1 dell’art. 5 PA stabilisce che sono decisioni i provvedimenti delle autorità

nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: a. la

costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; b.

l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o

di obblighi; c. il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze

dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o

all'accertamento di diritti o di obblighi.

2.3. In

concreto, il succitato scritto dell’Ufficio AI del 3 marzo 2016 (doc. A/1) – non costituendo né modificando o

annullando diritti o obblighi e nemmeno accertando l’esistenza o meno rispettivamente

l’estensione degli stessi – non

raffigura, a prescindere dalla legittimazione o meno del funzionario che ha apposto

la propria firma a rappresentare l’Ufficio AI nell’ambi-to dell’emanazione di

una decisione formale, una decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA e non è quindi

impugnabile in base all’art. 56 cpv. 1 LPGA.

In

questo senso (come ravvisato a ragione dall’Ufficio AI) nella misura in cui si

fondasse sull’art. 56 cpv. 1 LPGA il ricorso è irricevibile.

Nel

merito

2.4. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI si è rifiutato di

emettere una decisione in merito al diritto alla rendita intera durante il

periodo dal maggio 2011 al giugno 2014.

Il

TCA è dunque chiamato a stabilire se l’Ufficio AI si è reso colpevole di un

diniego di giustizia nei confronti di RI 1.

2.5. L'art.

56 cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere inter-posto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'as-sicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione.

Secondo

l'art. 2 Lptca il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o

l'autorità competente, nonostante la doman-da dell'assicurato non emani una

decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

2.6. Secondo

l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è

competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il

ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di

giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in

presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa

o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine

previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché

l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V

407 consid. 1.1 pag. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti,

segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per

l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità

competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo

proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati

passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad

accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra

parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi

morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una

carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare

l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare

le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’ammini-strazione

della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti

ivi menzionati).

2.7. Secondo

l’art. 49 cpv. 1 LPGA “nei casi di ragguardevole entità o quando vi è

disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per iscritto le decisioni

in materia di prestazioni crediti e ingiunzioni”.

L’art.

51 LPGA stabilisce che “le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non

sono contemplati nell’articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con una

procedura semplificata” (cpv. 1) e che “l’interessato può esigere che

sia emanata una decisione formale” (cpv. 2 ).

L’art.

58 LAI, che regola l’assegnazione di prestazioni senza una decisione, prevede

che “il Consiglio federale può ordinare che, in deroga all’art. 49 cpv. 1

LPGA, la procedura semplificata di cui all’art. 51 LPGA sia applicabile anche

per determinate prestazioni rilevanti”.

L’esecutivo

federale, nell’ambito della succitata delega, ha emanato l’art. 74ter

OAI secondo il quale “se le condizioni per l'assegnazione di una prestazione

sono manifestamente adempiute e corrispondono alla richiesta dell'assicurato,

le seguenti prestazioni possono essere accordate o protratte senza la notificazione

di un preavviso o di una decisione (art. 58 LAI): a. provvedimenti sanitari; abis.

i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale; b.

provvedimenti d'ordine professionale; c. … d. mezzi ausiliari; e. rimborso

delle spese di viaggio; f. rendite e assegni per grandi invalidi in seguito a

una revisione effettuata d'ufficio, a condizione che non sia stata constatata alcuna

modificazione della situazione atta a influenzare il diritto alle prestazioni;

g. prestazione transitoria”.

L’art.

74quater OAI, che regola la comunicazione delle deliberazioni,

Considerandi

stabilisce che “(…) l’ufficio AI comunica per iscritto all’assicurato la

deliberazione emanata giusta articolo 74ter e gli segnala che, in caso

di contestazione, può chiedere la notificazione di una decisione”.

2.8

Nella

DTF 132 V 412, chiamato a pronunciarsi in merito agli articoli 49 cpv. 1 e 3

LPGA, 51 cpv. 1 e 2 LPGA, 124 lett. a e b OAINF e 19 LAINF, il TFA ha stabilito

che “(…) con la liquidazione del caso la sospensione della cura medica e

dell'indennità giornaliera deve essere decisa formalmente. Nel caso di

sospensione di prestazioni temporanee (indennità giornaliera, cura medica), la

rilevanza del provvedimento non si misura in funzione della durata della loro

erogazione; infatti la rilevanza della misura non risiede nel fatto che viene posto

termine alla precedente - più o meno lunga - riscossione di queste prestazioni,

bensì nella circostanza che il caso viene liquidato in quanto tale ex nunc et

pro futuro poiché la persona assicurata non può più contare su alcuna prestazione.

L'assicuratore (infortuni) deve pertanto liquidare il caso con decisione

formale e non può farlo in via informale. (…)” “regesto della DTF 132 V

412).

Una

decisione formale deve essere emessa anche nel caso in cui, nell’ambito di una

revisione intrapresa d’ufficio ex art. 17 LPGA, l’Ufficio AI decide di

sanzionare una violazione colpevole dell’obbligo di collaborare.

In

questo senso, nella STF 9C_961/2008 del 30 novembre 2009 = SVR 2010 IV Nr. 30

pag. 94 – chiamato a pronunciarsi

in un caso in cui l’autorità giudiziaria cantonale aveva confermato la

decisione con cui l’amministrazione (vista la violazione dell’obbligo di

collaborare nell’ambito della revisione intrapresa d’ufficio) ha deciso la

soppressione della rendita con effetto dal momento in cui il versamento era

stato sospeso – il TFA ha

confermato la soppressione della rendita in quanto ha ravvisato una violazione

degli articoli 28 cpv. 2 e 43 cpv. 3 LPGA e dell’art. 73 OAI in vigore fino al

31.

dicembre 2012.

Per

altri casi in cui, ravvisata una violazione colpevole dell’obbligo di collaborare,

l’Alta Corte ha confermato le decisioni con cui, nell’ambito delle rispettive

revisioni intraprese d’ufficio, l’amministrazione ha soppresso e/o sospeso il

diritto a prestazioni vedi anche le STF 9C_789/2015 del 29 gennaio 2016;

8C_431/2015 del 22 settembre 2015;8C_110/2012 del 16 novembre 2012 = SVR 2013

UV Nr. 6 pag. 21 e 8C_733/2010 del 10 dicembre 2010.

2.9

Nella

fattispecie concreta, l’amministrazione, relativamente alla soppressione/sospensione

della rendita nell’ambito della revisione intrapresa dall’UAIE nel mese di

febbraio 2011, non ha (ancora) emanato (come richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza

succitate; cfr. consid. 2.7 e 2.8) alcuna decisione formale.

Tali

non possono certo essere le lettere raccomandate del 13 aprile 2011 e dell’8

maggio 2012 (cfr. doc. AI 129, 132 e consid. 1.3) le quali hanno per oggetto la

comminatoria ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA

secondo questo disposto “se l’assicurato o altre persone che pretendono

prestazioni, nonostante un ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di

compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicu-ratore può, dopo

diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver

impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o

chiudere linchiesta e decidere di non entrare in materia” – e non la soppressione/sospensione in

quanto tale (cfr. anche consid. 2.10). In ogni caso una decisione formale deve

essere denominata come tale o almeno contenere un’indicazione circa il rimedio

di diritto (vedi Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,

Berna 2010, § 30, nota marginale dal 2233, pag. 435: “(…) Die Abgrenzung zwischen Verfügung und formlosen Verfahren hat in der

Weise zu erfolgen, dass eine Verfügung nur dann vorliegt, wenn das fragliche

Schrift-stück als solches bezeichnet ist oder zumindest eine

Rechts-mittelbelehrung enthält (vgl. BGE 134 V 148 E. 3.2). (…)”.

In

concreto le suddette lettere raccomandate non sono denominate quali decisioni e

nemmeno contengono alcuna indicazione circa i rimedi di diritto.

Nemmeno

l’Ufficio AI – dopo che l’UAIE gli

ha trasmesso gli atti per competenza (cfr. consid. 1.3); al riguardo va qui

ricordato che secondo il cpv. 2ter dell’art. 40 OAI, che regola la

competenza degli Uffici AI, se durante la procedura, un assicurato domiciliato

all’estero trasferisce la sua dimora abituale o il suo domicilio in Svizzera,

la competenza passa all’Ufficio AI nel cui campo d’attività l’assicurato ha la

sua dimora abituale o il suo domicilio conformemente al capoverso 1 lettera a. – ha emanato alcuna decisione formale con

la quale ha soppresso/sospeso il diritto alla rendita.

In

particolare, con la decisione del 15 luglio 2015 (doc. AI 164), l’Ufficio AI ha

ripristinato il diritto al versamento della rendita intera dal 1. luglio 2014 e

non ha statuito alcuna soppressione/sospensione della rendita visto che al riguardo

si è limitato a evidenziare nella motivazione che “(…) la rendita è stata

soppressa dal mese di maggio 2011. (…)” (doc. AI 163, la sottolineatura è

del redattore; vedi anche consid. 1.4).

Ora,

come appena visto, l’UAIE non ha invece emesso alcuna decisione formale con la

quale ha soppresso/sospeso il diritto alla rendita.

È

dunque a torto che l’Ufficio AI pretende (cfr. consid. 1.5) che, vista la decisione

del 1. luglio 2015, “(…) non sono dati i presupposti per l’emissione di una

nuova decisione formale. (…)” (doc. A/1 = doc. AI 171).

In

particolare – ribadito che

l’amministrazione fino ad oggi non ha ancora emanato una decisione formale di

soppressione/sospensione della rendita –

non può essere accolta la domanda di respingere il ricorso “(…) non potendo

esservi una ulteriore decisione sullo stesso merito (…)” (IV; vedi sul

principio “ne bis in idem” la DTF 134 V 257).

2.10

Nella

DTF 134 V 145, chiamata a pronunciarsi in un caso concernente l’assicurazione

contro gli infortuni circa il termine per contestare la chiusura del caso

comunicata a torto in modo informale, l’Alta Corte ha stabilito che “(…) se

l'assicuratore ha comunicato a torto il rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni

non già nella forma di una decisione, ma in modo informale, e la persona

interessata non accetta il disposto rifiuto, quest'ultima deve di principio

manifestare il proprio disaccordo entro il termine di un anno. In tale ipotesi

l'assicuratore emanerà una decisione formale, contro la quale è data la facoltà

di presentare opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione informale

diventa valida, così come se fosse stata resa correttamente a norma dell'art.

51.

cpv. 1 LPGA (…)” (regesto della DTF 134 V 145).

Nelle

succitate lettere raccomandate del 13 aprile 2011 e dell’8 maggio 2012 (cfr.

consid. 1.3), l’UAIE ha concluso che: “(…) Trascorso detto termine senza

riscontro, saremo costretti a sopprimere la rendita. (…)” (doc. AI

129, la sottolineatura è del redattore) rispettivamente che: “(…) Trascorso

detto termine senza riscontro, non potremmo trattare la revisione della

rendita. Di conseguenza il pagamento della rendita resterà sospeso.

(…)” (doc. AI 132, la sottolineatura è del redattore).

Con

detti scritti, come si evince dal loro tenore, l’UAIE si è limitato a minacciare

la soppressione della rendita rispettivamente a comunicare che il versamento

della rendita resterà sospeso.

Agli

atti non vi è tuttavia alcuna chiara comunicazione circa la soppressione/sospensione

della rendita che, conformemente all’art. 74quater OAI, oltre ad

essere scritta avrebbe dovuto contenere anche la segnalazione circa la possibilità

di chiedere la notificazione di una decisione in caso di contestazione.

Pertanto,

tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che nella fattispecie concreta

non vi è neppure una decisione informale di soppressione/sospensione della

rendita. Di conseguenza non può qui essere applicata la giurisprudenza federale

stante la quale senza tempestiva reazione, (ovvero entro un anno dalla relativa

comunicazione), la decisione informale diventa valida, così come se fosse stata

resa correttamente a norma dell'art. 51 cpv. 1 LPGA.

2.11

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede (ovvero l’assenza di qualsivoglia

decisione formale o informale circa il diritto alla rendita durante il periodo

in cui il versamento è stato sospeso (cfr. consid. 2.9. e 2.10), è accertata

una denegata giustizia per il fatto che l’amministrazione ha rifiutato a torto

di emettere una decisione in merito al diritto ad una rendita intera durante il

periodo di sospensione del versamento delle prestazioni dal 1. maggio 2011 al

30.

giugno 2014.

In

caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale

ordina all’assicuratore sociale di conclu-dere entro un termine ragionevole la

procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser,

ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 36 ad art. 56, pag. 743), il giudice non

può sostituire l’indagine che compete all’assicu-ratore con propri atti di

verifica e d’istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, esaminare il

merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di

una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte

dell’ammini-strazione.

In

concreto, da una parte, questo Tribunale non può pronunciarsi sulla domanda

principale con la quale la ricorrente ha chiesto di ordinare “(…) il versamento

delle rendite d’invalidità a RI 1 per il periodo maggio 2011-giugno 2014

compresi per un totale di CHF 67'895 (37 * 1835.00), con interessi del 5%

dall’inoltro del presente ricorso. (…)” (I, pag. 8).

D’altra

parte, accertata una denegata giustizia per il fatto che l’amministrazione ha

rifiutato a torto di emettere una decisione formale relativamente alla sospensione/soppressione

del versamento delle prestazioni dal 1. maggio 2011 al 30 giugno 2014, il

ricorso (nella misura in cui è ricevibile; cfr. consid. 2.3) va accolto e

all’Ufficio AI è fatto ordine di emanare senza indugio una decisione al riguardo.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Alla

ricorrente, patrocinata dall’avv. RA 1, vanno inoltre ri-conosciute le ripetibili

(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) per com-plessivi fr. 1'500.-- (IVA inclusa).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è accolto quale ricorso per denegata/ritardata

giustizia.

§ All’Ufficio

AI è fatto ordine di emanare senza indugio una decisione sul diritto o meno di RI

1 alla rendita dal 1. maggio 2011 al 30 giugno 2014.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà a RI

1 fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

Raffaele Guffi Stefania

Cagni