32.2016.31
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
27 luglio 2016Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.31
FS
Lugano
27 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la “decisione” del 3 marzo 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, nel mese di gennaio 1986 ha inoltrato una richiesta di
prestazioni AI per adulti.
Con
decisione 16 ottobre 1989 – dopo
aver annullato una precedente decisione del 24 novembre 1987 con la quale aveva
negato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%
– l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità 80%) dal 1.
ottobre 1988 (cfr. la cronistoria dell’incarto sub. doc. AI 14).
1.2. Nell’ambito
delle rispettive revisioni intraprese d’ufficio negli anni 1991, 1994, 1998,
2000 e 2006 (doc. AI 49, 56, 64, 71 e 119), il diritto alla rendita intera (grado
d’invalidità 80% e 75%) è stato confermato dall’Ufficio AI del Canton Ticino e
dall’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (di seguito UAIE; dopo
il trasferimento del domicilio all’estero e meglio in __________ dal 1. giugno
1999 come risulta dal doc. AI 102) con comunicazioni del 12 novembre 1991, del
21 febbraio 1995, del 28 aprile 1998, del 7 dicembre 2001 e del 1. novembre
2006 (doc. AI 54, 59, 66, 123 e 124).
1.3. La
revisione intrapresa dall’UAIE nel mese di febbraio 2011 – viste le trasmissioni senza successo dei
formulari di revisione e l’assenza di contatti dell’assicurata anche dopo la
sospensione del versamento della prestazione –
è stata interrotta e il diritto alla rendita sospeso dal 1. maggio 2011.
Al
riguardo dagli atti risulta quanto segue.
L’UAIE
– dopo la lettera del 23 febbraio
2011 con cui ha trasmesso il questionario di revisione della rendita (doc. AI
128) – il 13 aprile 2011 ha
scritto all’assicurata una lettera raccomandata del seguente tenore: “(…)
Con lettera del 23.02.2011 abbiamo richiesto dei documenti (questionari) indispensabili
per Ia revisione del diritto alla rendita. Purtroppo a tutt'oggi non ci è
pervenuta alcuna risposta. Si fa presente che secondo l'art 28 cpv. 2 della
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA), gli assicurati devono fornire gratuitamente informazioni veritiere
circa i fatti e le circostanze conclusivi per il diritto e la determinazione
delle prestazioni. Di conseguenza, concediamo un termine di 30 giorni a partire
dalla presente per farci pervenire quanto richiesto. Trascorso detto termine
senza riscontro, saremo costretti a sopprimere la rendita. (…)” (doc. AI
129).
Dalla
nota interna del 5 gennaio 2012 risulta in effetti che “(…) Le courrier est revenu en retour. L'adresse de l'assurée est
correcte selon fAVS. Le Cervie est revenu en retour. La rente a donc été
supprimée depuis le mois de mai 2011. L’assurée ne s'est pas manifestée. Nous
cessons également la révision et la reprendrons si l'assurée se manifeste. (…)”
(doc. AI 130).
L’UAIE
– dopo aver ricevuto il 7 marzo
2012 il certificato in vita “Cervie” dall’ambasciata svizzera e chiesto con
lettera del 15 marzo 2012 la trasmissione compilata del questionario di
revisione della rendita (doc. AI 131) –
l’8 maggio 2012 ha scritto all’assicurata una lettera raccomandata del seguente
tenore: “(…) Con lettera del 15.03.2012 abbiamo richiesto dei documenti (questionari)
indispensabili per la revisione del diritto alla rendita. Purtroppo a tutt'oggi
non ci è pervenuta alcuna risposta. Si fa presente che secondo l'art. 28 cpv. 2
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), gli assicurati devono fornire gratuitamente informazioni veritiere
circa i fatti e le circostanze conclusivi per il diritto e la determinazione
delle prestazioni. Di conseguenza, concediamo un termine di 30 giorni a partire
dalla presente per farci pervenire quanto richiesto. Trascorso detto termine
senza riscontro, non potremmo trattare la revisione della rendita. Di
conseguenza il pagamento della rendita resterà sospeso. (…)” (doc. AI 132).
Dalla
nota interna del 17 luglio 2012 risulta in effetti che “(…) La caisse a reçu le Cervie de l'Ambassade Suisse le 7.3.2012, mais
n'a pas repris le paiement de la rente car nous n'avons pas terminé la révision
d'office. Le 15.03.2012 nous avons renvoyé le questionnaire révision à
l'adresse indiqué sur le Cervie. Pas de réponse. Renvoi du questionnaire en recommandé
le 8.5.2012 avec information que le paiement de la rente reste suspendu. Cette
lettre n'a pas pu être délivrée au destinataire et on l'a reçu de retour le
16.07.2012. La rente est suspendue depuis mai 2011. A part le Cervie, l'assurée
ne s'est jamais manifesté suite à la suspension. Je ferme le format “sans
suite”. Reprise de la révision d'office dès que l'assurée nous contacte. (…)”
(doc. AI 133).
L’UAIE
– ritenuti gli scritti del 7, 11 e
22 luglio e 12 agosto 2014 con cui l’assicurata ha ripreso contatto con
l’amministra-zione e visti i recapiti ivi indicati (presso i dottori __________
e __________ entrambi in __________, __________ e __________, __________; cfr.
doc. AI 134, 135, 137 e 139) – con
lettere del 16 luglio 2014 e dell’11 agosto 2014 ha interpellato nuovamente RI
1 (doc. AI 136 e 138) che, nel questionario di revisione della rendita 20
agosto 2014, ha indicato i suoi numeri telefonici e l’indirizzo all’estero (doc.
AI 142).
La
dr.ssa __________ – dopo una prima
comunicazione telefonica del 19 agosto 2014 (doc. AI 140) e così interpellata
(vedi la nota del 20 agosto 2014 del seguente tenore: “(…) Die Adresse c/o Dr. __________, __________, __________ ist gültig.
Frau Dr. __________ erklärt uns, dass die Versicherte weder ein Domizil noch
Geld hat, sie sei in einem sehr schlechten psychischen Zustand. Erkläre Ihr,
dass wir die Revision zu Ende führen müssen bevor eine Rentenzahlung wieder
aufgenommen werden kann. Wir brauchen also den Fragebogen für die
Rentenrevision, den wir ihr im Juli zugestellt haben sowie auch die
medizinischen Angaben. Je detaillierter der Rapport ausfällt (Angaben über den
Zustand seit 2010 bis heute), desto einfacher wird es für unseren medizinischen
Dienst, eine rasche Stellungsnahme abzugeben. Mache sie noch darauf aufmerksam,
dass unsere IV-Stelle nur die Kosten für den Bericht übernehmen kann, auf keinen
Fall Behandlungskosten, Hospitalisationen usw. (…)” (doc. AI 143) – ha trasmesso all’amministrazione il
rapporto medico intermedio del 25 agosto 2014 (doc. AI 144).
L’UAIE
– ottenuta la presa di posizione del
medico SMR dr.ssa __________ del 28 ottobre 2014 (doc. AI 148) e appurato che
l’assicurata è rappresentata dall’assistente sociale __________ (doc. AI 147,
149 e 150) –, con scritto del 21
novembre 2014 ha trasmesso, per competenza, l’incarto completo all’Ufficio AI
del Canton Ticino (doc. AI 151; di seguito Ufficio AI senza ulteriori
specificazioni).
1.4. Con
lettera del 14 gennaio 2015 (indirizzata al recapito indicato nella
lettera dell’11 novembre 2014 e meglio: __________, __________; cfr. doc. AI
146) l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurata “(…) come ha provveduto
al proprio sostentamento dal rientro in Svizzera ad oggi (…)” (doc. AI 156).
Il
4 febbraio 2015 l’assicurata ha comunicato all’Ufficio AI che ha “(…) provveduto
tramite risparmi personali, ed il sostegno economico di mio fratello. (…)”
(doc. AI 157).
Con
scritto del 30 marzo 2015 il Servizio psico-sociale di __________ ha trasmesso
all’Ufficio AI la procura a loro favore sottoscritta dall’assicurata il 30 ottobre
2014 (doc. AI 158 e 159).
Con
decisione del 1. luglio 2015, notificata sia all’assicurata che al Servizio
psico-sociale e preavvisata il 13 maggio 2015 (doc. AI 161), l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata nuovamente il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità
del 75%) dal 1. luglio 2014 (doc. AI 164 e motivazione sub doc. AI 163).
Circa
l’“Esito degli accertamenti”, nella motivazione, l’Ufficio AI ha
evidenziato che “(…) in data 23 febbraio 2011, l’Ufficio AI per gli
assicurati all’estero ha avviato una revisione d’ufficio in merito alla sua
rendita AI, chiedendo di ritornare, debitamente compilato, il formulario di
revisione. In assenza di un riscontro da parte sua, la rendita è stata soppressa
dal mese di maggio 2011. In data 07.07.2014, lei ha ripreso contatto con l’Ufficio
AI per gli assicurati all’estero e ritornato il formulario richiesto. In
seguito è stata quindi avviata una revisione d’ufficio. Dalla verifica, non
abbiamo constatato nessun cambiamento in merito alla rendita in precedenza
erogata. Continuerà a percepire una rendita intera con grado AI del 75%. (…)”
e quindi ha deciso che “(…) dal 01.07.2014 lei ha nuovamente diritto ad una
rendita intera con grado AI del 75%. (…)” (doc. AI 163).
1.5. L’assicurata,
tramite l’avv. RA 1, il 24 settembre 2015 ha chiesto all’Ufficio AI la
trasmissione dell’incarto completo (doc. AI 165).
Il
12 novembre 2015 l’avv. RA 1 ha scritto all’Ufficio AI una lettera del seguente
tenore: “(…) vi scrivo in nome e per conto della signora RI 1, alla quale
era stato sospeso il versamento della rendita AI da maggio 2011 – senza decisione
formale – in seguito ad apparenti difficoltà di contatto. Con decisione
1.7.2015, l’Ufficio AI del Canton Ticino ha accertato che “non abbiamo constatato nessun cambiamento in merito
alla rendita in precedenza erogata. Continuerà a percepire una rendita intera
con grado AI del 75%”. Tale rendita è stata versata dal 1.7.2014, dal
momento cioè in cui l’assicurata ha ripreso contatto con l’Ufficio AI. Da un
esame degli atti risulta che il versamento della rendita è stato sospeso in
attesa di riscontro da parte dell’assicurata, che a i tempi si trovava in __________.
Trattandosi di una semplice sospensione in attesa di verifica e alla luce del
fatto che non sono intervenuti cambiamenti, chiedo il versamento della rendita
per il periodo maggio 2011-giugno 2014. Ciò tenuto conto anche della malattia
di cui soffre l’assicurata e degli accertamenti in sede di revisione. Secondo
le indicazioni dell’Ufficio centrale di compensazione UCC, il pagamento è di
competenza della Cassa cantonale di Compensazione del Canton Ticino, dato che
la signora RI 1 è ora domiciliata in Svizzera (…)” (doc. A/5 = doc. AI 168).
Con
lettera del 12 gennaio 2016 l’Ufficio AI ha così risposto all’avv. RA 1: “(…)
ci riferiamo al suo scritto del 12.11.2015 volto a chiedere il versamento della
rendita d’invalidità della Signora RI 1 per il periodo da maggio 2011 a giugno
2014. In fase di revisione l’Ufficio AI per gli assicurati all’este-ro, considerata
la non ricezione dei questionari indispensabili per la revisione del diritto
alla rendita, ha avviato la procedura di diffida assegnando un relativo
adeguato termine di riflessione. A tale proposito, con lettera raccomandata del
08.05.2012 trasmessa all’indirizzo fornito dall’Ambasciata Svizzera,
l’assicurata veniva informata che il pagamento della rendita sarebbe stato
sospeso. La citata lettera non è potuta essere recapitata al destinatario ed in
data 16.07.2012 è ritornata al mittente. Rendiamo attenti che come da articolo
28 capoverso 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare
gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale. Inoltre
l’articolo 31 capoverso 1 LPGA cita che l’avente diritto, i suoi congiunti o i
terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assi-curatore
o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento
importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una
prestazione quali ad esempio un eventuale cambiamento d’indirizzo o un soggiorno
all’estero della durata superiore ai 3 mesi. Visto quanto sopra le comunichiamo
che non possiamo dare seguito alla sua richiesta. (…)” (doc. A/4 = doc. AI
169).
Con
ulteriore scritto dell’8 febbraio 2016 all’Ufficio AI – confermandosi nelle
proprie allegazioni con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in
seguito – l’avv. RA 1 ha concluso che: “(…) Chiedo pertanto nuovamente il
versamento delle rendite per il periodo maggio 2011- giugno 2014, dandomene
cortese conferma. Nel caso riteneste di non accogliere la presente richiesta,
chiedo di emettere una decisione formale, con indicazione dei rimedi di
diritto. (…)” (doc. A/3 = doc. AI 170).
Con
lettera del 3 marzo 2016 l’Ufficio AI ha comunicato all’avv. RA 1 quanto segue:
“(…) Faccio riferimento alla richiesta di emissione di una decisione formale
formulata con scritto dell’8 febbraio 2016. A tale proposito, le comunichiamo
che non sono dati i presupposti per l’emissione di una nuova decisione formale.
Questo in quanto, il 1° luglio 2015 è già stata intimata una decisione che si
esprimeva chiaramente in merito ai motivi ed alla decorrenza del ripristino del
versamento della rendita. Contro la citata decisione, è stata data la facoltà
di ricorrere al Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali entro
Fatti
i termini legali. Non essendo stata contestata, la decisione è pertanto
cresciuta in giudicato. (…)” (doc. A/1 = doc. AI 171).
1.6. Con
il presente ricorso – “(…)
avverso la decisione – non decisione del 3 marzo 2016 dell’Ufficio dell’assicurazione
invalidità del Cantone Ticino, Bellinzona con la quale quest’ultimo ritiene
di non esservi dati i presupposti per l’emissione di una decisione formale di
soppressione delle rendite AI dell’assicu-rata per il periodo maggio 2011-giuno
2014 rispettivamente di aver già deciso al riguardo (…)” (I) e con
argomentazioni di cui si dirà se necessario nel prosequio – l’insorgente ha postulato: “(…) Il
ricorso è accolto. Di conseguenza, è ordinato il versamento delle rendite d’invalidità
a RI 1 per il periodo maggio 2011-giugno 2014 compresi per un totale di CHF
67'895 (37 * 1835.00), con interessi del 5% dall’inoltro del presente ricorso.
In via subordinata, l’incarto è rinviato all’Ufficio AI perché decida circa
l’eventuale revisione della rendita per il periodo maggio 2011-giugno 2014
compresi. (…)” (I, pag. 8).
1.7. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, richiamato l’art. 56 cpv. 1 LPGA, ha fatto
valere, da una parte, che non trattandosi di una decisione ai sensi dell’art.
49 LPGA lo scritto del 3 marzo 2016 non può essere impugnato. Dall’altra parte,
richiamato l’art. 56 cpv. 2 LPGA, l’amministrazione ha evidenziato che “(…)
nell’ipotesi di ricorso interposto sulla base dell’art. 56 cpv. 2 LPGA per
denegata giustizia, lo scrivente Ufficio si limita ad indicare che
l’amministrazione ha emesso la decisione del 1° luglio 2015, cresciuta in
giudicato, con oggetto il ripristino della rendita d’invalidità in precedenza
sospesa. Non potendo esservi una ulteriore decisione sullo stesso merito come
già indicato nello scritto del 3 marzo 2016 indirizzato all’avv. RI 1, lo
scrivente Ufficio postula a codesto lodevole Tribunale delle assicurazioni di
voler respingere il ricorso. (…)” (IV).
1.8. Invitata
a presentare eventuali altri mezzi di prova (V) l’avv. RA 1, anche dopo la
chiesta proroga del termine (VI e VII), è rimasta silente.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
2.2. Secondo
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
La
nozione di decisione, mancando una concretizzazione nell’art. 49 LPGA, va
stabilita sulla base dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa
(PA) (DTF 133 V 50 consid. 4.1.2 e la giurisprudenza con la dottrina ivi
citati).
Il
cpv. 1 dell’art. 5 PA stabilisce che sono decisioni i provvedimenti delle autorità
nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: a. la
costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; b.
l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o
di obblighi; c. il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze
dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o
all'accertamento di diritti o di obblighi.
2.3. In
concreto, il succitato scritto dell’Ufficio AI del 3 marzo 2016 (doc. A/1) – non costituendo né modificando o
annullando diritti o obblighi e nemmeno accertando l’esistenza o meno rispettivamente
l’estensione degli stessi – non
raffigura, a prescindere dalla legittimazione o meno del funzionario che ha apposto
la propria firma a rappresentare l’Ufficio AI nell’ambi-to dell’emanazione di
una decisione formale, una decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA e non è quindi
impugnabile in base all’art. 56 cpv. 1 LPGA.
In
questo senso (come ravvisato a ragione dall’Ufficio AI) nella misura in cui si
fondasse sull’art. 56 cpv. 1 LPGA il ricorso è irricevibile.
Nel
merito
2.4. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI si è rifiutato di
emettere una decisione in merito al diritto alla rendita intera durante il
periodo dal maggio 2011 al giugno 2014.
Il
TCA è dunque chiamato a stabilire se l’Ufficio AI si è reso colpevole di un
diniego di giustizia nei confronti di RI 1.
2.5. L'art.
56 cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere inter-posto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'as-sicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione.
Secondo
l'art. 2 Lptca il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o
l'autorità competente, nonostante la doman-da dell'assicurato non emani una
decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
2.6. Secondo
l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il
ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di
giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in
presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa
o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine
previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché
l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V
407 consid. 1.1 pag. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti,
segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per
l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità
competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo
proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati
passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad
accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra
parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi
morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una
carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare
l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare
le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’ammini-strazione
della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti
ivi menzionati).
2.7. Secondo
l’art. 49 cpv. 1 LPGA “nei casi di ragguardevole entità o quando vi è
disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per iscritto le decisioni
in materia di prestazioni crediti e ingiunzioni”.
L’art.
51 LPGA stabilisce che “le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non
sono contemplati nell’articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con una
procedura semplificata” (cpv. 1) e che “l’interessato può esigere che
sia emanata una decisione formale” (cpv. 2 ).
L’art.
58 LAI, che regola l’assegnazione di prestazioni senza una decisione, prevede
che “il Consiglio federale può ordinare che, in deroga all’art. 49 cpv. 1
LPGA, la procedura semplificata di cui all’art. 51 LPGA sia applicabile anche
per determinate prestazioni rilevanti”.
L’esecutivo
federale, nell’ambito della succitata delega, ha emanato l’art. 74ter
OAI secondo il quale “se le condizioni per l'assegnazione di una prestazione
sono manifestamente adempiute e corrispondono alla richiesta dell'assicurato,
le seguenti prestazioni possono essere accordate o protratte senza la notificazione
di un preavviso o di una decisione (art. 58 LAI): a. provvedimenti sanitari; abis.
i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale; b.
provvedimenti d'ordine professionale; c. … d. mezzi ausiliari; e. rimborso
delle spese di viaggio; f. rendite e assegni per grandi invalidi in seguito a
una revisione effettuata d'ufficio, a condizione che non sia stata constatata alcuna
modificazione della situazione atta a influenzare il diritto alle prestazioni;
g. prestazione transitoria”.
L’art.
74quater OAI, che regola la comunicazione delle deliberazioni,
Considerandi
stabilisce che “(…) l’ufficio AI comunica per iscritto all’assicurato la
deliberazione emanata giusta articolo 74ter e gli segnala che, in caso
di contestazione, può chiedere la notificazione di una decisione”.
2.8
Nella
DTF 132 V 412, chiamato a pronunciarsi in merito agli articoli 49 cpv. 1 e 3
LPGA, 51 cpv. 1 e 2 LPGA, 124 lett. a e b OAINF e 19 LAINF, il TFA ha stabilito
che “(…) con la liquidazione del caso la sospensione della cura medica e
dell'indennità giornaliera deve essere decisa formalmente. Nel caso di
sospensione di prestazioni temporanee (indennità giornaliera, cura medica), la
rilevanza del provvedimento non si misura in funzione della durata della loro
erogazione; infatti la rilevanza della misura non risiede nel fatto che viene posto
termine alla precedente - più o meno lunga - riscossione di queste prestazioni,
bensì nella circostanza che il caso viene liquidato in quanto tale ex nunc et
pro futuro poiché la persona assicurata non può più contare su alcuna prestazione.
L'assicuratore (infortuni) deve pertanto liquidare il caso con decisione
formale e non può farlo in via informale. (…)” “regesto della DTF 132 V
412).
Una
decisione formale deve essere emessa anche nel caso in cui, nell’ambito di una
revisione intrapresa d’ufficio ex art. 17 LPGA, l’Ufficio AI decide di
sanzionare una violazione colpevole dell’obbligo di collaborare.
In
questo senso, nella STF 9C_961/2008 del 30 novembre 2009 = SVR 2010 IV Nr. 30
pag. 94 – chiamato a pronunciarsi
in un caso in cui l’autorità giudiziaria cantonale aveva confermato la
decisione con cui l’amministrazione (vista la violazione dell’obbligo di
collaborare nell’ambito della revisione intrapresa d’ufficio) ha deciso la
soppressione della rendita con effetto dal momento in cui il versamento era
stato sospeso – il TFA ha
confermato la soppressione della rendita in quanto ha ravvisato una violazione
degli articoli 28 cpv. 2 e 43 cpv. 3 LPGA e dell’art. 73 OAI in vigore fino al
31.
dicembre 2012.
Per
altri casi in cui, ravvisata una violazione colpevole dell’obbligo di collaborare,
l’Alta Corte ha confermato le decisioni con cui, nell’ambito delle rispettive
revisioni intraprese d’ufficio, l’amministrazione ha soppresso e/o sospeso il
diritto a prestazioni vedi anche le STF 9C_789/2015 del 29 gennaio 2016;
8C_431/2015 del 22 settembre 2015;8C_110/2012 del 16 novembre 2012 = SVR 2013
UV Nr. 6 pag. 21 e 8C_733/2010 del 10 dicembre 2010.
2.9
Nella
fattispecie concreta, l’amministrazione, relativamente alla soppressione/sospensione
della rendita nell’ambito della revisione intrapresa dall’UAIE nel mese di
febbraio 2011, non ha (ancora) emanato (come richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza
succitate; cfr. consid. 2.7 e 2.8) alcuna decisione formale.
Tali
non possono certo essere le lettere raccomandate del 13 aprile 2011 e dell’8
maggio 2012 (cfr. doc. AI 129, 132 e consid. 1.3) le quali hanno per oggetto la
comminatoria ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA –
secondo questo disposto “se l’assicurato o altre persone che pretendono
prestazioni, nonostante un ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di
compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicu-ratore può, dopo
diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver
impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
chiudere linchiesta e decidere di non entrare in materia” – e non la soppressione/sospensione in
quanto tale (cfr. anche consid. 2.10). In ogni caso una decisione formale deve
essere denominata come tale o almeno contenere un’indicazione circa il rimedio
di diritto (vedi Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,
Berna 2010, § 30, nota marginale dal 2233, pag. 435: “(…) Die Abgrenzung zwischen Verfügung und formlosen Verfahren hat in der
Weise zu erfolgen, dass eine Verfügung nur dann vorliegt, wenn das fragliche
Schrift-stück als solches bezeichnet ist oder zumindest eine
Rechts-mittelbelehrung enthält (vgl. BGE 134 V 148 E. 3.2). (…)”.
In
concreto le suddette lettere raccomandate non sono denominate quali decisioni e
nemmeno contengono alcuna indicazione circa i rimedi di diritto.
Nemmeno
l’Ufficio AI – dopo che l’UAIE gli
ha trasmesso gli atti per competenza (cfr. consid. 1.3); al riguardo va qui
ricordato che secondo il cpv. 2ter dell’art. 40 OAI, che regola la
competenza degli Uffici AI, se durante la procedura, un assicurato domiciliato
all’estero trasferisce la sua dimora abituale o il suo domicilio in Svizzera,
la competenza passa all’Ufficio AI nel cui campo d’attività l’assicurato ha la
sua dimora abituale o il suo domicilio conformemente al capoverso 1 lettera a. – ha emanato alcuna decisione formale con
la quale ha soppresso/sospeso il diritto alla rendita.
In
particolare, con la decisione del 15 luglio 2015 (doc. AI 164), l’Ufficio AI ha
ripristinato il diritto al versamento della rendita intera dal 1. luglio 2014 e
non ha statuito alcuna soppressione/sospensione della rendita visto che al riguardo
si è limitato a evidenziare nella motivazione che “(…) la rendita è stata
soppressa dal mese di maggio 2011. (…)” (doc. AI 163, la sottolineatura è
del redattore; vedi anche consid. 1.4).
Ora,
come appena visto, l’UAIE non ha invece emesso alcuna decisione formale con la
quale ha soppresso/sospeso il diritto alla rendita.
È
dunque a torto che l’Ufficio AI pretende (cfr. consid. 1.5) che, vista la decisione
del 1. luglio 2015, “(…) non sono dati i presupposti per l’emissione di una
nuova decisione formale. (…)” (doc. A/1 = doc. AI 171).
In
particolare – ribadito che
l’amministrazione fino ad oggi non ha ancora emanato una decisione formale di
soppressione/sospensione della rendita –
non può essere accolta la domanda di respingere il ricorso “(…) non potendo
esservi una ulteriore decisione sullo stesso merito (…)” (IV; vedi sul
principio “ne bis in idem” la DTF 134 V 257).
2.10
Nella
DTF 134 V 145, chiamata a pronunciarsi in un caso concernente l’assicurazione
contro gli infortuni circa il termine per contestare la chiusura del caso
comunicata a torto in modo informale, l’Alta Corte ha stabilito che “(…) se
l'assicuratore ha comunicato a torto il rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni
non già nella forma di una decisione, ma in modo informale, e la persona
interessata non accetta il disposto rifiuto, quest'ultima deve di principio
manifestare il proprio disaccordo entro il termine di un anno. In tale ipotesi
l'assicuratore emanerà una decisione formale, contro la quale è data la facoltà
di presentare opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione informale
diventa valida, così come se fosse stata resa correttamente a norma dell'art.
51.
cpv. 1 LPGA (…)” (regesto della DTF 134 V 145).
Nelle
succitate lettere raccomandate del 13 aprile 2011 e dell’8 maggio 2012 (cfr.
consid. 1.3), l’UAIE ha concluso che: “(…) Trascorso detto termine senza
riscontro, saremo costretti a sopprimere la rendita. (…)” (doc. AI
129, la sottolineatura è del redattore) rispettivamente che: “(…) Trascorso
detto termine senza riscontro, non potremmo trattare la revisione della
rendita. Di conseguenza il pagamento della rendita resterà sospeso.
(…)” (doc. AI 132, la sottolineatura è del redattore).
Con
detti scritti, come si evince dal loro tenore, l’UAIE si è limitato a minacciare
la soppressione della rendita rispettivamente a comunicare che il versamento
della rendita resterà sospeso.
Agli
atti non vi è tuttavia alcuna chiara comunicazione circa la soppressione/sospensione
della rendita che, conformemente all’art. 74quater OAI, oltre ad
essere scritta avrebbe dovuto contenere anche la segnalazione circa la possibilità
di chiedere la notificazione di una decisione in caso di contestazione.
Pertanto,
tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che nella fattispecie concreta
non vi è neppure una decisione informale di soppressione/sospensione della
rendita. Di conseguenza non può qui essere applicata la giurisprudenza federale
stante la quale senza tempestiva reazione, (ovvero entro un anno dalla relativa
comunicazione), la decisione informale diventa valida, così come se fosse stata
resa correttamente a norma dell'art. 51 cpv. 1 LPGA.
2.11
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede (ovvero l’assenza di qualsivoglia
decisione formale o informale circa il diritto alla rendita durante il periodo
in cui il versamento è stato sospeso (cfr. consid. 2.9. e 2.10), è accertata
una denegata giustizia per il fatto che l’amministrazione ha rifiutato a torto
di emettere una decisione in merito al diritto ad una rendita intera durante il
periodo di sospensione del versamento delle prestazioni dal 1. maggio 2011 al
30.
giugno 2014.
In
caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale
ordina all’assicuratore sociale di conclu-dere entro un termine ragionevole la
procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser,
ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 36 ad art. 56, pag. 743), il giudice non
può sostituire l’indagine che compete all’assicu-ratore con propri atti di
verifica e d’istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, esaminare il
merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di
una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte
dell’ammini-strazione.
In
concreto, da una parte, questo Tribunale non può pronunciarsi sulla domanda
principale con la quale la ricorrente ha chiesto di ordinare “(…) il versamento
delle rendite d’invalidità a RI 1 per il periodo maggio 2011-giugno 2014
compresi per un totale di CHF 67'895 (37 * 1835.00), con interessi del 5%
dall’inoltro del presente ricorso. (…)” (I, pag. 8).
D’altra
parte, accertata una denegata giustizia per il fatto che l’amministrazione ha
rifiutato a torto di emettere una decisione formale relativamente alla sospensione/soppressione
del versamento delle prestazioni dal 1. maggio 2011 al 30 giugno 2014, il
ricorso (nella misura in cui è ricevibile; cfr. consid. 2.3) va accolto e
all’Ufficio AI è fatto ordine di emanare senza indugio una decisione al riguardo.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Alla
ricorrente, patrocinata dall’avv. RA 1, vanno inoltre ri-conosciute le ripetibili
(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) per com-plessivi fr. 1'500.-- (IVA inclusa).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è accolto quale ricorso per denegata/ritardata
giustizia.
§ All’Ufficio
AI è fatto ordine di emanare senza indugio una decisione sul diritto o meno di RI
1 alla rendita dal 1. maggio 2011 al 30 giugno 2014.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà a RI
1 fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
Raffaele Guffi Stefania
Cagni