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Decisione

32.2016.34

Prima domanda di prestazioni respinta. Conferma della valutazione medica operata dal SMR. Nessun grado d'invalidità pensionabile

10 febbraio 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i tre summenzionati funzionari, la __________, la __________ “ed altri enti

che si spacciano per associazione di aiuto agli invalidi ma che invece spesso

li discrimino”.

1.4. Con

la risposta di causa, l’amministrazione postula la reiezione del ricorso,

confermando sia la valutazione medico-teorica che economica.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad un rendita d’invalidità. Di

conseguenza la richiesta di essere posto al beneficio di un assegno per grandi

invalidi esula dalla presente procedura, la cui richiesta, come visto al

consid. 1.1 è stata respinta. Inoltre, questo TCA non è competente per decidere

in merito alla sospensione dei citati tre funzionari dell’Ufficio AI, come pure

d’inoltrare le chieste denunce penali.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01

del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Nella

presente fattispecie, questo TCA ritiene che correttamente l’Ufficio AI ha

concluso, con effetto dal 1° luglio 2015, per una piena abilità lavorativa

dell’assicurato in attività adeguate e questo per i motivi che seguono.

Con

rapporto finale 4 settembre 2015 il Servizio medico regionale dell’AI (SMR),

sulla base della documentazione medica raccolta, ha ritenuto l’assicurato

inabile al 100% nella sua originaria attività lucrativa con effetto dal 22 luglio

2014, ma abile al 100 % dal 1° luglio 2015 (previo brevi periodi di totale

inabilità lavorativa dal 22 luglio 2014 al 5 agosto 2014 e dal 18 novembre al

30 giugno 2015) in attività adeguate. Da evitare, causa limitazione uditiva,

sono attività con contatto con il pubblico e pure altre attività che richiedono

l’uso dell’udito. Infine, il citato sanitario ha ritenuto esigibile un adattamento

degli apparecchi acustici per un pieno recupero della capacità lavorativa nella

sua abituale attività (dossier AI pag. 632). Pure con rapporto 5 gennaio 2016

il consulente in integrazione professionale ha confermato l’esigibilità

dell’assicurato di farsi adattare gli apparecchi acustici per poter

ripristinare una piena abilità lavorativa (doc. AI 191).

La

totale abilità lavorativa in attività adeguate trova fondamento nel rapporto 3

giugno 2015 del dr. __________, Capoclinica ORL all’Ospedale __________ di __________.

Rilevando in particolare come a causa di una recidiva all’orecchio sinistro

deve essere operato, ritiene tuttavia che l’assicurato può svolgere attività

semplici, come magazziniere o in ufficio, per le quali non deve sentire suoni

di allarmi “(“Einfachere Arbeiten als Lagerist oder im Büro, wo Herr RI 1

nicht auf akustisce Warnsignale angewiesen ist, wären jedoch möglich”) (doc.

AI 111).

In

tal senso, nel rapporto 14 aprile 2016, allegato alla risposta di causa, il consulente

ha individuato le seguenti attività esigibili: attività in ufficio, magazzino,

operaio generico in attività quale assembleaggio o controllo macchinari, aiuto

cucino ecc. (IV/1).

Del

resto l’assicurato ha prodotto documentazione medica idonea a smentire la

succitata valutazione medico-teorica ed economica.

A

tal riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

Considerandi

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.5

Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario

(cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata ed

è rimasto incontestato.

Secondo

giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado

di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo

sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn")

(DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua

nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Nel caso di specie, questo TCA conferma il calcolo eseguito

dall’amministrazione ed esposto nella decisione contestata, a cui va fatto riferimento.

In particolare correttamente è stato preso in considerazione – visto che

l’assicurato al momento dell’insorgenza del danno alla salute non svolgeva

attività lucrativa – quale reddito da valido un importo di fr. 62'076.-- corrispondente

al salario statistico previsto nel 2014 per la categoria professionale di

venditore con conoscenze specializzate. Altrettanto rettamente il reddito da

invalido è stato fissato in fr. 66'170.-- pari al salario statistico per

attività semplici e ripetitive, come visto ritenute esigibili.

Dal raffronto tra il reddito da valido e quello da invalido non risulta

un grado d’invalidità.

2.6

Da

ultimo l’assicurato ha chiesto in via eventuale di essere posto al beneficio di

una riformazione professionale ai sensi dell’art. 17 LAI. A prescindere dal

fatto che l’assicurato non presenta un grado d’invalidità minimo del 20%, soglia

minima per conferire il diritto a simili provvedimenti (fra le tante al riguardo

cfr. DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b), va fatto riferimento

al già citato rapporto 14 aprile 2016 ove il consulente in integrazione professionale

ha elencato le attività esigibili nonostante il problema uditivo (cfr. consid.

2.

). Va poi ricordato che con l’adattamento degli apparecchi acustici

l’assicurato può riacquistare una piena capacità lavorativa anche nel sua originaria

attività.

In

queste circostanze rettamente l’amministrazione ha ritenuto non adempiuti i requisiti

per una riformazione professionale.

2.7

Considerato

che l’assicurato ha saputo esporre chiaramente le ragioni per cui non condivide

la decisione contestata, così come nella STCA 18 aprile 2016 questo TCA non

ritiene necessaria la designazione di un avvocato d’ufficio ai sensi dell’art.

28.

Lptca (“Quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre

e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi

entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione

di un patrocinatore d’ufficio”).

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata

fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

L’assicurato

ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione

dalle tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG]).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da

sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità

dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato in causa.

La presente vertenza doveva

apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al

momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito

favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In

effetti, da una parte l’assicurato non ha presentato documentazione medica che

smentisse quanto valutato dal SMR, dall’altra egli ha unicamente riproposto

quanto già prodotto in sede di procedura amministrativa.

In simili

condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di esonero dalle spese di giustizia deve essere

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. La

richiesta volta alla designazione di un avvocato d’ufficio è respinta.

3. La

domanda d’esenzione dal pagamento delle spese di giustizia è respinta.

Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti