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Decisione

32.2016.35

In concreto l'UAI, in applicazione della giurisprudenza federale, non avrebbe dovuto applicare il cosiddetto "Prozentvergleich" ma l'usuale raffronto dei redditi. Il ricorrente ha diritto a 3/4 di ren

13 febbraio 2017Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito

la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012

skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino al 2015 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA

36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA

del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr. 63'687.-

(Fr. 62'520.- : 101,8 x 103,7; cfr. Tabella

T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio federale

di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015,

ultimo dato disponibile (cfr. per

questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr.

anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les

entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio

ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr.

66'393.70 (Fr. 63'687 : 40 x 41,7), ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del

salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4 Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,

dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel

rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle

Considerandi

assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi

su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello

maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

Nel

caso di specie l’UAI, che aveva applicato il cosiddetto “Prozentvergleich”

non ha proceduto ad alcuna ulteriore deduzione.

Questo

TCA rileva che i periti del SAM hanno stabilito che l’interessato è abile al

lavoro al 50%, inteso come normale tempo di lavoro con metà rendimento (pag.

260.

incarto AI). Inoltre hanno precisato che “pause supplementari non sono

necessarie, essendo già contemplate nella diminuzione del rendimento del 50%,

che tiene già conto anche del tempo necessario per recarsi in bagno” (pag.

260.

incarto AI). Per questi aspetti non devono di conseguenza essere

riconosciute deduzioni (cfr. anche sentenza 8C_163/2015 del 16 giugno 2015

consid. 3.2.2). Neppure l’età va considerata quale fattore sfavorevole,

ritenuto che di principio con un’età avanzata il salario semmai aumenta.

Per

contro, dagli atti emerge che l’interessato può sollevare al massimo 5 kg senza

limitazioni (rapporto finale SMR del 28 settembre 2015, pag. 294 incarto AI;

cfr. sentenza 32.2014.130 del 24 settembre 2015 dove l’UAI aveva riconosciuto

una riduzione del 5% ad un assicurato non in grado di sollevare più di 10 kg) e

che l’attività leggera deve essere svolta unicamente in un luogo adeguato e

meglio che gli permetta di trovarsi nelle immediate vicinanze di servizi

igienici e che possa essere interrotta senza preavviso, ciò che potrebbe

incidere in maniera importante sulle prospettive salariali dell’interessato

(cfr. anche, in presenza di altre limitazioni, sentenza 32.2014.92 del 18

maggio 2015 e sentenza 9C_449/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 3.5).

Globalmente,

e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, una riduzione del 10%

risulta pertanto adeguata.

Raffrontando il reddito da

valido di fr. 82'213.30 con quello da invalido di fr. 66'393.70,

ridotto del 50% (incapacità lavorativa) a fr. 33'196.85 e del 10% (deduzione

sociale) a fr. 29'877.165, si ottiene un grado d’invalidità del 63.65%,

arrotondato conformemente alla DTF 130 V 121 al 64%, che

da diritto a ¾ di rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).

Per l’art. 88a cpv. 1 OAI

se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le

mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di

assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità si riduce, il cambiamento va

considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare.

In concreto l’assicurato è

tornato abile al lavoro al 50% dal 1° luglio 2015 (perizia SAM, pag. 258

incarto AI, rapporto finale SMR, pag. 294 incarto AI, annotazione SMR, pag. 298

incarto AI, valutazione consulente integrazione professionale pag. 308 incarto

AI).

Per cui, contrariamente a

quanto ritenuto dall’UAI, il cambiamento va considerato dal 1° ottobre 2015 e

non dal 1° novembre 2015. Ciò non comporta una reformatio in peius ritenuto che

in seguito l’assicurato ha diritto a ¾ di rendita in luogo di mezza rendita.

Ne segue che il

ricorso va parzialmente accolto.

2.6

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Alla luce dell’esito del

ricorso le spese vanno poste nella misura di fr. 200 a carico del ricorrente e

di fr. 300 a carico dell’UAI che dovrà rifondere le ripetibili al ricorrente

(cfr. art. 61 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione impugnata è modificata nel senso che dal 01.10.2015 RI 1 ha diritto a

¾ di rendita AI.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI nella misura di fr.

300.-- e del ricorrente nella misura di fr. 200.--. L’UAI verserà fr. 2'000.--

(IVA inclusa se dovuta) al ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti