32.2016.35
In concreto l'UAI, in applicazione della giurisprudenza federale, non avrebbe dovuto applicare il cosiddetto "Prozentvergleich" ma l'usuale raffronto dei redditi. Il ricorrente ha diritto a 3/4 di ren
13 febbraio 2017Italiano39 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.35
cs
Lugano
13 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 febbraio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1965, __________
e da ultimo assistente presso l’__________, il 14 ottobre 2013 ha inoltrato una
domanda di prestazioni AI (pag. 27 incarto AI).
1.2. Dopo aver sottoposto
l’interessato ad una perizia pluridisciplinare (psichiatrica: dr. med. __________;
reumatologica: dr. med. __________; gastroenterologica: dr. med. __________),
con decisione del 26 febbraio 2016 (pag. 325 e seguenti incarto AI),
preavvisata dal progetto del 14 dicembre 2015 (pag. 314 e seguenti incarto AI),
l’UAI ha riconosciuto a RI 1 una rendita intera dal 1° dicembre 2013 al 31
ottobre 2015 ed una mezza rendita dal 1° novembre 2015, ritenuto che essendo la
domanda tardiva il versamento della prestazione sarebbe avvenuto solo a partire
dal 1° aprile 2014, ossia 6 mesi dopo il deposito della domanda.
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di riconoscergli
una rendita intera d’invalidità con grado del 100% dal 1° dicembre 2013 e una
rendita intera d’invalidità con grado del 75% dal 1° novembre 2015 (doc. I). Il
ricorrente, che richiama dall’UAI l’intero incarto, non contesta l’aspetto
medico, ma censura il calcolo del grado d’invalidità effettuato dall’UAI.
Il ricorrente rammenta che
dal __________ ha svolto l’attività di autista presso il __________, diventando
nel __________ __________. Nel 2010 ha dovuto interrompere la sua attività in
seguito a problemi di salute dovuti ad esiti da resezione del sigma retto con
sintomatologia persistente caratterizzata da alternanza stipsi/diarrea
dell’alvo con episodi d’incontinenza rettale ed impellenza alla defecazione.
Ciò ha comportato anche l’insorgere di una sindrome da disadattamento cronico
sfociata in depressione psicogena di media gravità. Si è poi aggiunta una
sindrome panvertebrale con componente spondilogena. In seguito ad un intervento
chirurgico subito nel 2010 il datore di lavoro ha deciso di modificare le sue
mansioni, poiché gli attacchi improvvisi di diarrea con necessità di recarsi
immediatamente alla toilette erano incompatibili con i lunghi viaggi senza
sosta ed i turni discontinui di autista. La sua funzione è stata modificata in
assistente presso __________; in pratica svolgeva mansioni amministrative. In
seguito alle continue assenze dovute allo stato di salute, il rapporto di
lavoro è stato sciolto il 29 aprile 2014 con effetto al 30 novembre 2014.
L’insorgente evidenzia che
dalla perizia del SAM risulta un’inabilità del 100% quale autista e del 50%
quale assistente __________ e in altre attività adeguate.
L’insorgente contesta la
conclusione dell’UAI che ha in pratica ritenuto quale grado d’invalidità il
grado d’incapacità lavorativa del 50%.
L’interessato rileva di
aver da ultimo esercitato l’attività per la quale è ritenuto idoneo solo per 10
mesi e la circostanza che tale attività sia ancora esercitabile __________ __________,
così come altre mansioni che rispetterebbero i limiti ma che l’UAI non avrebbe
neppure indicato, non giustificherebbe prendere quale reddito da invalido
quello conseguito presso il __________.
Inoltre, il numero di tali
funzioni è estremamente ridotto __________. Il ricorrente sostiene che per
costante giurisprudenza per determinare il reddito da invalido nel caso di un
assicurato che non lavora al momento della decisione AI, occorre prendere in
considerazione le tabelle statistiche T1 del settore privato e occorre tener conto
della situazione personale e di formazione dell’assicurato. Ora, egli ha svolto
per 20 anni solo la professione di autista e malgrado sia di formazione
elettricista, ha lavorato solo un paio d’anni in tale qualità. Tenendo conto
del salario previsto dalle citate tabelle per le attività amministrative e di
servizi di supporto (fr. 53'712), ridotto del 50% (incapacità lavorativa) e del
25% (riduzione sociale), si ottiene un grado d’invalidità del 75% che dà
diritto ad una rendita intera a partire dal 1° novembre 2015.
1.4. Con risposta del 9 maggio
2016, cui ha allegato l’incarto AI richiamato dall’insorgente,
l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità.
Per l'art. 28 cpv. 2 LAI
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore. Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.2. In concreto oggetto del
contendere è unicamente il calcolo del grado d’invalidità del ricorrente.
Pacifico ed incontestato è
l’aspetto medico e meglio le risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM
del 21 settembre 2015 (pag. 226 e seguenti incarto AI) che del resto è stata
allestita conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza (cfr. DTF 137 V
210), alla quale occorre pertanto attribuire piena forza probante e secondo la
quale l’insorgente, affetto da esiti da resezione del sigma retto con
sintomatologia persistente caratterizzata da alternanza stipsi/diarrea
dell’alvo con episodi d’incontinenza rettale ed impellenza alla defecazione,
sindrome del disadattamento cronico (ICD-10 F 43.2) sfociata in depressione
psicogena di media gravità (ICD-10 F 32.9), tratti personologici ossessivi e
lavoro-dipendenti, sindrome panvertebrale con componente spondilogena in
uncartrosi cervicali plurisegmentali, protrusione discale erniaria paramediana
e recessale a sinistra in L2-L3, bulging discale L5-S1, disturbi statici del
rachide (appiattimento della dorsale con minima scoliosi sinistro-convessa),
decondizionamento e sbilancio muscolare, poliartrosi alle dita, è completamente
inabile al lavoro nella sua precedente attività di autista __________ __________,
mentre è stato inabile al 50% (metà rendimento per il normale tempo di lavoro),
in attività adatte alle sue condizioni di salute, compresa quella da ultimo
esercitata da giugno 2012 di assistente presso __________ (pag. 258
dell’incarto AI) dal 3 dicembre 2012 al 3 aprile 2013 ed al 100% dal 4 aprile
2013. Dal dal 1° luglio 2015 è nuovamente inabile al lavoro al 50% (pag.
258/259 incarto AI).
Va qui ancora evidenziato
che le patologie reumatologiche di cui è affetto l’insorgente lo limitano “solo”
nella misura del 25% nella precedente attività di autista. Ciò, di per sé, dal
punto di vista reumatologico, non gli impedisce pertanto di condurre un veicolo
(auto, moto). Tant’è che nell’anamnesi della perizia SAM viene indicato che “è
giunto a __________ con la propria auto” (pag. 232 incarto AI).
Il perito, dr. med. __________,
FMH reumatologia, afferma infatti da una parte che l’insorgente può “molto
spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti”, “può spesso
assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle
ginocchia” e dall’altra che “tenendo conto dei limiti funzionali e di
carico sopraevidenziati, giudico l’assicurato per l’attività di autista con
necessità di frequenti viaggi di lunga durata, abile al lavoro sull’arco di una
giornata lavorativa normale, di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento
del 25% (…), dato che si tratta di un’attività statica per la quale
l’assicurato necessita di alternare le posizioni dovendo così ogni tanto
interrompere il viaggio” (pag. 280 incarto AI).
L’incapacità lavorativa al
50% in attività adatte alle sue condizioni di salute deriva invece, oltre che
dalla patologia psichiatrica, anche dalla patologia intestinale (pag. 257
incarto AI), per le conseguenze della resezione del sigma retto, a causa della
quale non può più svolgere la precedente attività di autista, ritenuto che la
sintomatologia è caratterizzata “da frequenti scariche diarroiche con
impellenza alla defecazione ed incontinenza per piccole quantità di feci
liquide”, ciò che impedisce, tra l’altro, “un’attività lavorativa che
prevede spostamenti frequenti e medio lungo raggio” (pag. 284
incarto AI, sottolineatura del redattore), ma non, e contrario,
spostamenti su brevi tratti tramite auto o moto, in cui può decidere
autonomamente le proprie pause.
2.3. Il ricorrente contesta il
calcolo effettuato dall’UAI e meglio l’applicazione della cosiddetta “Prozentvergleich”,
ossia la deduzione del tasso di incapacità al guadagno
direttamente dal grado di incapacità lavorativa del 50% nella precedente (e in
ogni altra) professione e la rinuncia ad effettuare un raffronto dei redditi di
riferimento. Egli conferma che quale reddito da valido occorre prendere
in considerazione, come effettuato dall’UAI, l’ultimo salario conseguito senza
il danno alla salute, ma sostiene che per quanto concerne il reddito da
invalido occorre utilizzare i dati statistici evinti dalla tabella T1 (doc. I).
2.4. Per
quanto concerne il salario che l’assicurato avrebbe potuto conseguire da valido,
senza il danno alla salute, e che il ricorrente non censura (cfr. pag. 9 del
ricorso e calcolo del grado d’invalidità), l’UAI ha interpellato il __________,
che in data 13 novembre 2015 ha affermato come il “__________, colloca la
funzione di __________ __________”, che il ricorrente “era iscritto __________,
per un totale lordo annuo pari a fr. 82'213.30” e che “il trasferimento presso
__________, ha unicamente comportato una modifica della funzione ma non della
retribuzione annua, per cui confermiamo che negli anni 2012, 2013 e 2014, il
salario lordo non ha subito variazioni.” __________ ha inoltre rilevato che
“nella funzione di assistente, fintanto che il signor RI 1 ha lavorato, il
salario corrispondeva all’effettivo rendimento” e che “il rapporto di
lavoro è stato sciolto per il cumulo delle assenze di malattia” (pag. 304
incarto AI).
Rilevato
che dal 1° gennaio 2011 gli stipendi __________ non hanno subito ulteriori
aumenti dovuti al rincaro (cfr. il __________ __________), anche nel 2015 il
reddito da valido va confermato in fr. 82'213.30.
2.5. Circa
il salario da invalido, il ricorrente chiede che sia fissato in fr. 53'712
(4'476 x 12), pari all’importo evinto dalla Tabella T1, 2012, per le attività
amministrative e di supporto (77, 79-82 senza 78 ossia senza ricerca,
selezione, fornitura di personale).
L’amministrazione
sostiene invece che occorra prendere in considerazione il 50% del salario da
valido, potendo l’interessato continuare a svolgere la precedente attività in
tale misura.
2.5.1. In
concreto dagli atti emerge che l’insorgente ha esercitato l’attività di
elettricista nel 1986 e nel 1987 dopo aver ottenuto il diploma nel 1985 al
termine di 4 anni di apprendistato.
Nel
1987 ha iniziato a lavorare per __________, durante i primi tre anni come __________
ed in seguito, __________, quale autista. Dal __________ è stato __________
autista __________ __________, con funzione __________ __________. Da giugno
2012, per motivi di salute, ha cambiato la funzione __________, diventando
assistente __________ __________, con mansioni amministrative all’interno
dell’officina lavorando dapprima al 100%, in seguito da dicembre 2012 ad inizio
aprile 2013 al 50% ed infine allo 0%. Per quest’ultima attività è stato
giudicato nuovamente abile al lavoro al 50% dal 1° luglio 2015 (normale tempo
di lavoro con metà rendimento; cfr. pag. 233, 258, 294, 298, 308 e 312 incarto
AI).
__________
__________ il __________ ha disdetto il rapporto d’impiego del ricorrente con
effetto al 30 novembre 2014 a causa delle assenze dovute a motivi di salute (__________;
pag. 305 incarto AI).
Il
consulente in integrazione professionale il 16 ottobre 2015 ha confermato che
l’interessato deve essere ritenuto abile al lavoro al 50% nell’ultima attività
esercitata quale impiegato d’ufficio __________, oltre che in tutte quelle
attività semplici e ripetitive che rispettano le limitazioni espresse in sede
medica (pag. 309 incarto AI). Il consulente ha inoltre affermato che “il
caso è già stato ampiamente discusso sia con l’assicurato stesso che con i
responsabili della __________ (compresa la Dr.ssa __________), i quali hanno
sempre ritenuto che l’attività da ultimo svolta dall’assicurato presso __________
fosse adeguata” (pag. 309 incarto AI) ed ha invitato l’UAI a voler emettere
“un progetto di decisione di ½ rendita di invalidità” (pag. 310 incarto
AI). Quale complemento al rapporto SIP, il 2 dicembre 2015 è stato aggiunto che
il ricorrente “a causa del prolungato periodo di malattia ha perso l’ultimo
posto di lavoro. All’interno dell’__________ si ritiene comunque che esistano
dei posti di lavoro adeguati alle conoscenze professionali ed allo stato di
salute che gli potrebbero permettere di conseguire uno stipendio equivalente a
quello conseguito nell’ultima attività svolta. Facciamo inoltre notare che l’__________
__________ e quindi l’assicurato potrebbe regolarmente partecipare __________”
(pag. 311 incarto AI).
A
questo proposito la dr.ssa __________, medico __________, il 19 ottobre 2012
aveva affermato:
" (…)
Dal lato strettamente medico, le difficoltà
lavorative emerse in questi pochi mesi di inserimento presso __________ non
sono riconducibili ai noti problemi di salute; anzi il tipo di mansioni da
svolgere sono da considerare particolarmente adatte in quanto sono fisicamente
leggere, possono essere svolte con orari regolari e permettono di alternare
frequentemente la posizione.
E’ possibile che il signor RI 1 riscontri
qualche difficoltà a adattarsi ad un’attività lavorativa più complessa di
quella precedente, che richiede un certo periodo di “allenamento” per acquisire
le competenze necessarie.
L’attuale disagio appare essenzialmente reattivo
al contesto lavorativo, quindi non di pertinenza medica e da affrontare
piuttosto a livello amministrativo.
Il __________ __________ – interpellato in
merito – si dichiara disponibile per un colloquio di approfondimento con il
signor RI 1 al momento del suo rientro lavorativo previsto per il 22 ottobre
2012, alla presenza del __________, in modo di trovare le strategie adatte che
possano permettere al signor RI 1 di superare le attuali difficoltà” (pag.
64/78 incarto Cassa malati).
Da una nota interna
del 9 dicembre 2015 figura inoltre che:
" (…)
Si precisa che quando l’assicurato lavorava al
50% quale assistente c/o __________, l’attività veniva svolta per 4 ore
giornaliere (quindi il 50% era da intendersi quale presenza effettiva).
__________ del __________ il contratto di
lavoro è stato sciolto. L’assicurato di fatto, causa malattia, non lavora più
dal 04.04.2013.
Dalla perizia SAM del 21.09.2015 risulta che
l’A. è abile al lavoro in misura del 50% in attività idonee allo stato di
salute e rispettose di tutte le limitazioni funzionali. La capacità
lavorativa del 50% è da intendersi come metà rendimento per il normale tempo di
lavoro.
La valutazione della pratica da parte del
consulente AI ha permesso di determinare che all’interno __________ esistono
dei posti di lavoro adeguati alle conoscenze professionali e allo stato di
salute dell’assicurato e che gli potrebbero permettere di conseguire uno
stipendio equivalente a quello conseguito nell’ultima attività svolta.
La maggiore capacità di guadagno residua è
pertanto raggiunta nell’ultima attività svolta e allo stato attuale non risulta
ulteriormente incrementabile in altri ambiti professionali.
Il discapito economico rispettivamente il
grado d’invalidità ammonta quindi al 50%.” (pag. 312 incarto AI)
2.5.2. Circa
il metodo applicabile al calcolo del grado d’invalidità e meglio alla
cosiddetta “Prozentvergleich”, con sentenza 9C_225/2016 del 14 luglio
2016, il TF ha affermato:
" (…)
6.2.1. L'UAIE propone di dedurre il tasso di incapacità al guadagno
direttamente dal grado di inabilità lavorativa del 50% nella precedente (e in
ogni altra professione) e di rinunciare ad effettuare un raffronto dei redditi
di riferimento.
6.2.2. Ora, se la persona interessata non
sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa
residua, il reddito da invalido va di principio determinato alla luce dei dati
forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica
(ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con
riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a questo principio e fissare la
perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un
confronto percentuale (“Prozentvegleich”). Questo metodo costituisce una
variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il
reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il
reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità
lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado
d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e
8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR
2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG], 3 aed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a
LAI). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da
valido e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici,
oppure quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il
contratto di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo
lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché
per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido)
(sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2
dicembre 2008 consid. 6.4.1).”
Nella
citata sentenza 9C_225/2016 del 14 luglio 2016, il TF ha negato la possibilità
di applicare, nel caso giudicato, il confronto percentuale, affermando, al
consid. 6.2.3:
" (…)
Contrariamente a quanto asserito dall'UAIE, le
condizioni per eccezionalmente fare capo al confronto percentuale
("Prozentvergleich ") non sono date nella fattispecie. Infatti,
l'assicurato non ha più lavorato dal 2007 e il contratto presso il suo
ex-datore di lavoro è stato disdetto in quell'anno. Non gli sarebbe
quindi possibile riprendere la stessa attività. Non è inoltre dimostrato
che il lavoro di muratore gli possa offrire, alla luce delle patologie di cui è
affetto, le migliori possibilità di reintegrazione. La tesi dell'UAIE fa
inoltre astrazione del fatto che non vi è alcun automatismo nell'applicazione
di questo metodo, nel senso che il grado d'incapacità di guadagno non
corrisponde necessariamente a quello di lavoro: l'applicazione di questo metodo
non esime l'autorità dal verificare se la capacità di lavoro medicalmente
attestata non debba essere ulteriormente ridotta per tenere conto di altri
fattori, come la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato
(sentenza 8C_530/2015 del 6 gennaio 2016 consid. 6.2; Meyer/Reichmuth, op.
cit., n. 37 ad art. 28 a LAI). Ora, l'UAIE non ha operato alcun accertamento
in proposito e un'ulteriore riduzione non può essere esclusa a priori, ciò che
porterebbe al riconoscimento di un grado d'invalidità superiore al 50%. È
quindi a ragione che il Tribunale amministrativo federale ha operato un
raffronto dei redditi sulla base di un reddito da invalido calcolato su dati
statistici.” (sottolineature del redattore)
Va
ancora rammentato che con sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 il TF ha
mostrato le sue perplessità circa l’applicazione, nel caso di specie, del confronto
percentuale da parte del TAF, affermando:
" (…)
3.1 Unico oggetto del contendere è il calcolo
dell'invalidità operato dal Tribunale amministrativo federale. Controverso è in
particolare il fatto che i primi giudici, inferendo il tasso di incapacità al
guadagno direttamente dal grado - incontestato e risultante dagli atti - di
inabilità lavorativa (50 %) attestato nella precedente (e in ogni altra)
professione, abbiano rinunciato ad effettuare un raffronto dei redditi di
riferimento.
3.2 Come fa notare l'Ufficio ricorrente,
l'operato dei primi giudici può dare adito a qualche giustificata perplessità.
Avendo infatti rinunciato ad effettuare il raffronto dei redditi e omesso così
di tenere debitamente conto dell'elemento economico della nozione di invalidità,
ci si può effettivamente domandare se essi non siano così incorsi in una
violazione del diritto federale. Contrariamente a quanto evocato dalla
pronuncia impugnata, le condizioni per eccezionalmente fare capo al confronto
percentuale ("Prozentvergleich") non sembrano date (sul tema cfr. DTF 114 V 310 consid. 3c pag. 314 seg.;
sentenze 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1, I 1/03 del 15 aprile
2003 consid. 5.2 e I 35/01 del 30 maggio 2001 consid. 3a). Dalla sentenza
8C_692/2007 del 4 luglio 2008 - invocata dai primi giudici a sostegno della
loro tesi - non può in particolare dedursi nulla che faccia concludere nel
senso indicato dal Tribunale amministrativo federale.
Quest'ultimo ha accertato in maniera
vincolante che il precedente rapporto di lavoro è stato sciolto e che da allora
l'opponente non ha più ripreso una nuova attività lucrativa che le permette di
sfruttare in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità
lavorativa residua. In tali condizioni, tenuto anche conto dell'obbligo di
ridurre il danno, secondo cui l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e
sentenze ivi citate; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, 1995, pag. 296 segg.), il reddito da invalida poteva
essere determinato sulla base dei dati statistici salariali ISS e avrebbe
consentito di calcolare senza difficoltà il grado d'invalidità sulla scorta di
un raffronto dei redditi (DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 475; 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 76 con
riferimenti; sentenza citata 8C_294/2008, consid. 6.4.1 in fine). Tanto più che
la consulente in integrazione professionale, che era la persona più indicata
per verificare quali attività fossero possibili alla luce degli accertamenti
medici (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158; cfr. anche sentenza 9C_635/2007 del 21
agosto 2008 consid. 3.3; Ulrich Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, pag. 228 seg.), nel suo rapporto finale del 20 ottobre 2006 aveva
espressamente rilevato che, considerato anche il suo profilo
socio-professionale, l'assicurata poteva essere inserita in attività non
qualificate quali ad esempio quella di operaia in genere o di addetta al
confezionamento, al montaggio e/o imballaggio.”
Il
medesimo concetto è stato espresso nella sentenza 9C_237/2016 del 24 agosto
2016, dove il TF ha tuttavia confermato il confronto percentuale, affermando:
" (…)
3.2. Comme l'ont retenu les premiers juges, les
conditions étaient réunies pour procéder à une comparaison en pour-cent. En
effet, l'intimée était en mesure de reprendre l'activité qui était la sienne
avant la survenance de l'atteinte à la santé - l'office AI ayant retenu une
capacité de travail de 60 % dès le 2 juin 2007 dans l'activité habituelle, puis
de 100 % dès le 11 mars 2009. L'assurée a par ailleurs effectivement repris
cette activité après l'accident survenu le 25 mars 2007 à 60 % dès le 1 er juin
2007 (rapport d'expertise du CEMed du 25 janvier 2008 et questionnaire pour
l'employeur du 23 avril 2008). Le fait que son employeur l'a ultérieurement
licenciée (avec effet au 31 mai 2008) n'a pas d'incidence sur le choix de la
méthode à appliquer pour calculer le taux d'invalidité puisque l'intimée avait
déjà repris son ancienne activité en 2007. Elle a en outre conservé un éventail
relativement large de possibilités de réintégration sur un marché du travail
similaire à celui dans lequel se trouvait son activité de représentante et dont
les revenus concernés auraient ainsi été fondés sur les mêmes données
statistiques. En tout état de cause, il serait difficile de chiffrer les
revenus de l'assurée avec et sans invalidité, le salaire de cette dernière se
composant à raison de 50 % d'une part fixe et de 50 % d'une part variable en
fonction des commissions perçues.
Par conséquent, dans la mesure où l'intimée
était incapable de poursuivre son activité habituelle à raison de 40 % mais a
continué son activité à un taux de travail réduit, la perte de gain ne pouvait
que correspondre à la diminution de rendement. L'incapacité de travail se
confondait ainsi avec l'incapacité de gain. C'est dès lors à bon droit que la
juridiction cantonale a fixé le taux d'invalidité à 40 % sans analyse des
revenus mais en procédant à la comparaison en pour-cent.”
Con
sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 il TF ha invece stabilito
l’inapplicabilità del confronto percentuale (“Prozentvergleich”) poiché
il rapporto di lavoro era stato sciolto e la persona assicurata non aveva
ripreso alcuna attività esigibile:
" (…)
6.4.1 Bei der Festsetzung des
Invalideneinkommens ist zunächst umstritten - und als Rechtsfrage frei
überprüfbar (vgl. BGE 132 V 393 E. 3.3 S. 399 mit Hinweisen) -, ob die
Vorinstanz Tabellenlöhne hätte verwenden müssen.
Das kantonale Gericht hat dies verneint.
Das von ihm gewählte Vorgehen besteht zusammengefasst darin, vom Grad der
Arbeitsunfähigkeit auf den Grad der Erwerbsunfähigkeit zu schliessen. Das ist
indessen grundsätzlich nicht gestattet, da dabei das wirtschaftliche Element
des Invaliditätsbegriffs ausser Acht gelassen wird. Für eine ausnahmsweise
Anwendung dieser Methode besteht kein Anlass (zum Ganzen: BGE 114 V 310 E. 3c S. 314 f.; Urteile 9C_575/2007 vom
18. Oktober 2007 E. 3.3, I 168/06 vom 31. Juli 2007 E. 6.1 mit Hinweisen, I
1/03 vom 15. April 2003 E. 5.2 und I 35/01 vom 30. Mai 2001 E. 3a). Das im
angefochtenen Entscheid erwähnte Urteil RKUV 2006 Nr. U 568 S. 65 (U 87/05)
vermag die vorinstanzliche Betrachtungsweise nicht zu stützen. Der dort
beurteilte Sachverhalt unterscheidet sich insofern und entscheidend von dem
hier gegebenen, dass die versicherte Person in der angestammten Beschäftigung
bestmöglich eingegliedert war (E. 2.2 des besagten Urteils). Im vorliegenden
Fall trifft dies nicht zu. Das frühere Arbeitsverhältnis wurde, wie das
kantonale Gericht festgestellt hat, aufgelöst.
Da das frühere Arbeitsverhältnis nicht mehr
besteht und keine neu aufgenommene, die Restarbeitsfähigkeit voll ausschöpfende
Erwerbstätigkeit zur Diskussion steht, bietet sich für die Bestimmung der
Invalideneinkommens die Verwendung von Tabellenlöhnen an (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475; 126 V 75 E. 3b/bb S. 76 f. mit Hinweisen).” (sottolineatura
del redattore)
Va
infine rilevato che l’applicazione del confronto percentuale (“Prozentvergleich”)
non esclude di per sé la riduzione sociale del 25%. Con sentenza 8C_530/2015
del 6 gennaio 2016 in ambito di assicurazione contro gli infortuni il TF ha
ribadito che:
" (…)
6.2. Die Unfallversicherung beruft sich auf ein
Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2008 (9C_129/2008). In dessen Erwägung
3.3.1 wird mit Blick auf BGE 126 V 75 E. 75 E. 5b S. 79 ausgeführt, ein
sogenannter leidensbedingter Abzug von gesamthaft höchstens 25 % sei nur
vorzunehmen, wenn das Invalideneinkommen anhand von Tabellenlöhnen festgelegt
werde. Eine solch strikte Aussage lässt sich jedoch dem zitierten Leitentscheid
nicht entnehmen. Vielmehr muss auch bei der Anwendung des Prozentvergleiches
immer geprüft werden, ob weitere Faktoren, soweit sie anerkannt sind (BGE 126 V 75), dem Rentenansprecher die Verwertung der
Restarbeitsfähigkeit zusätzlich erschweren (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 3. Aufl. 2014, N. 37 zu Art. 28a). Nicht gekürzt werden
können nur Löhne, welche effektiv im Rahmen einer teilweisen Erwerbsfähigkeit
erzielt werden oder auch sogenannte DAP-Löhne (Dokumentation der SUVA zu
ausgewählten Arbeitsplätzen mit Angaben zu den ausbildungsmässigen und
körperlichen Anforderungen sowie dem dabei erzielten Verdienst)
(MEYER/REICHMUTH, a.a.O. N. 101 zu Art. 28a). Entgegen dem Vorbringen der
Unfallversicherung schliesst die von der Vorinstanz vorgenommene Variante des
Einkommensvergleichs die Berücksichtigung eines Abzuges vom Tabellenlohn nicht
aus, geht sie doch weder von einem konkret erzielten Lohn noch von einem
DAP-Lohn aus. Vielmehr macht sie einen "bezifferten
Schätzungsvergleich", ohne die beiden Vergleichseinkommen ziffernmässig
genau zu ermitteln. Dabei kann ein Abzug berücksichtigt werden
(MEYER/REICHMUTH, a.a.O. N. 35 zu Art. 28a mit Hinweis auf Urteil I 1/03 vom
15. April 2003 E. 5.2;). Das kantonale Gericht hat den von ihm vorgenommen
Abzug von 5 % mit den schlechteren Verdienstmöglichkeiten im Teilzeiterwerb
begründet. Daran ist nichts auszusetzen. Es bleibt bei dem von der Vorinstanz
auf 24 % festgelegten Invaliditätsgrad. Die Beschwerden sind abzuweisen.”
2.5.3. In
concreto alla luce della giurisprudenza federale, questo Tribunale ritiene che
al caso di specie non possa essere applicato il confronto percentuale (“Prozentvergleich”).
L’insorgente,
di formazione elettricista, attività svolta solo per un paio d’anni, dal 1987 è
stato alle dipendenze del __________, dapprima come __________ e dal __________
come autista. Per quest’ultima professione l’interessato è completamente
inabile al lavoro __________ (pag. 233 e 258 incarto AI). In seguito alla
totale inabilità quale autista, dal mese di giugno 2012 l’insorgente ha
iniziato, __________ senza riduzione di salario, una nuova attività, ossia
quella di assistente dell’__________, con mansioni amministrative all’interno
dell’officina. Dopo aver lavorato al 100%, dal 3 dicembre 2012 al 3 aprile 2013
l’interessato è stato dichiarato inabile al 50% e dal 4 aprile 2013 al 100%
(pag. 258 incarto AI).
__________
il __________ ha disdetto il rapporto d’impiego con effetto al 30 novembre 2014
a causa delle assenze per motivi di salute (pag. 305 incarto AI).
Dal
1° luglio 2015 il ricorrente è nuovamente abile al lavoro al 50% sia per
l’attività amministrativa precedentemente svolta, sia per altre attività adatte
alla sua salute, ossia lavoro leggero, prevalentemente sedentario ma senza
imposizione della posizione seduta che permetta di accedere liberamente ai
servizi igienici che devono trovarsi nelle immediate vicinanze (pag. 258
incarto AI).
Le
condizioni per eccezionalmente far capo al confronto percentuale (“Prozentvergleich”)
non sono pertanto date.
Infatti
l’insorgente, di formazione elettricista ed in seguito autista, e che ha svolto
solo per pochi mesi l’attività amministrativa presso il precedente datore di
lavoro (da giugno 2012 al 100% e da inizio dicembre 2012 ad inizio aprile 2013
al 50%), non ha più lavorato dal mese di aprile 2013 (inabile al 100%) e nel
2014 è stato licenziato (cfr. sentenza 9C_225/2016 del 14 luglio 2016 e
sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008). Egli inoltre non ha più
ripreso una nuova attività lucrativa che gli permette di sfruttare in maniera
completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua (cfr.
sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010; sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre
2008).
In
concreto, non vi sono inoltre difficoltà nel calcolare il grado d’invalidità
sulla scorta del raffronto dei redditi poiché il salario che l’interessato
avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute è stato comunicato dal
medesimo datore di lavoro (cfr. pag. 304 dell’incarto AI) ed il salario da invalido
può essere determinato sulla base dei dati statistici salariali ISS (cfr.
sentenza 9C_225/2016 del 14 luglio 2016; sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile
2010 e sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008). Tanto più che il consulente
in integrazione professionale, ossia la persona più indicata per verificare
quali attività siano possibili alla luce degli accertamenti medici, nel
rapporto finale del 16 ottobre 2015 ha indicato quali attività esigibili
adeguate, oltre a quella di impiegato d’ufficio presso la __________, anche
tutte quelle attività semplici e ripetitive che rispettano le limitazioni
espresse in sede medica (pag. 309 incarto AI).
A
nulla cambia la circostanza che il 19 ottobre 2012 la dr.ssa med. __________,
del __________ __________ ha osservato come le difficoltà di inserimento presso
__________ __________ emerse in quei mesi “non sono riconducibili ai noti
problemi di salute” e che “anzi il tipo di mansioni da svolgere sono da
considerare particolarmente adatte in quanto sono fisicamente leggere, possono
essere svolte von orari regolari e permettono di alternare frequentemente la
posizione” (pag. 64/78 incarto Cassa malati)). Infatti, tale valutazione,
anteriore del resto alla perizia SAM del 21 settembre 2015, si riferisce ad un
periodo in cui l’interessato lavorava ancora al 100%.
Il
caso di specie si differenzia inoltre da quello giudicato nel TF con la
sentenza 9C_237/2016 del 24 agosto 2016. Infatti, l’Alta
Corte, pur affermando che “Le fait que son employeur
l'a ultérieurement licenciée (avec effet au 31 mai 2008) n'a pas d'incidence
sur le choix de la méthode à appliquer pour calculer le taux d'invalidité
puisque l'intimée avait déjà repris son ancienne activité en 2007”, ha aggiunto che
in quel caso era inoltre difficile stabilire i redditi dell’assicurata con e
senza invalidità poiché il salario si componeva per il 50% di una parte fissa e
per il 50% di una parte variabile in funzione delle commissioni percepite (“En
tout état de cause, il serait difficile de chiffrer les revenus de l'assurée
avec et sans invalidité, le salaire de cette dernière se composant à raison de
50 % d'une part fixe et de 50 % d'une part variable en fonction des commissions
perçues”). In concreto, invece, sia il salario da
valido che quello da invalido sono agevolmente determinabili.
Abbondanzialmente
va poi evidenziato, __________. __________ non indica altre professioni, al di
fuori di quella presso __________, dove l’interessato potrebbe conseguire il
medesimo precedente salario.
L’assicurato
non può invece essere seguito laddove ritiene che nel caso di specie il salario
da invalido andrebbe determinato sulla base delle attività amministrative e di
servizio di supporto (n.79-82, senza 78) della Tabella TA1 per un importo
mensile lordo di fr. 4'476.
Infatti,
l’insorgente non è stato giudicato abile al lavoro al 50% solo in attività
prettamente amministrative, bensì in qualsiasi attività leggera, prevalentemente
sedentaria ma senza imposizione della posizione seduta, che permetta di
accedere liberamente ai servizi igienici che devono trovarsi nelle immediate
vicinanze (pag. 258 e 260 incarto AI). Pause supplementari non sono necessarie,
essendo già contemplate nella diminuzione del rendimento del 50%, che tiene già
conto anche del tempo necessario per recarsi in bagno (pag. 259 e 260 incarto
AI).
Quale
salario statistico da invalido occorre pertanto prendere in considerazione
quello relativo alle attività semplici e ripetitive.
A
questo proposito va rammentato che all’insorgente compete l’obbligo di ridurre
il danno e deve di conseguenza intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
invalidità, essendo tenuto a trovare, accettare o conservare ogni attività
esigibile adeguata alla sua invalidità come anche procedere a tutti i
cambiamenti per sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua (cfr.
Circolare sull’invalidità e la grande invalidità, marginale 1408.1).
Inoltre
secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro
concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito,
va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi
fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto
2012, consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008
consid. 4.6.3; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25
febbraio 2003, consid. 4.7).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare -
senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di
lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata
dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità
(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -
che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità
lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno
fisico rispetto a quella originariamente esercitata.
Ai fini dell’accertamento
dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto
avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per
pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non
realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma
talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la
conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione
irrealistica di un datore di lavoro medio.
In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel
mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di
controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo
interessano, sarebbe in grado di esercitare al 50%.
2.5.4. L’Alta Corte ha stabilito che
sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,
Fatti
i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito
la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012
skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. sentenza
9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato fino al 2015 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA
36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA
del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr. 63'687.-
(Fr. 62'520.- : 101,8 x 103,7; cfr. Tabella
T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio federale
di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,
consid. 4.2).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015,
ultimo dato disponibile (cfr. per
questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr.
anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les
entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio
ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr.
66'393.70 (Fr. 63'687 : 40 x 41,7), ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del
salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4 Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di
adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In
tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non
sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,
dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel
rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle
Considerandi
assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi
su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello
maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa
dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio
dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
Nel
caso di specie l’UAI, che aveva applicato il cosiddetto “Prozentvergleich”
non ha proceduto ad alcuna ulteriore deduzione.
Questo
TCA rileva che i periti del SAM hanno stabilito che l’interessato è abile al
lavoro al 50%, inteso come normale tempo di lavoro con metà rendimento (pag.
260.
incarto AI). Inoltre hanno precisato che “pause supplementari non sono
necessarie, essendo già contemplate nella diminuzione del rendimento del 50%,
che tiene già conto anche del tempo necessario per recarsi in bagno” (pag.
260.
incarto AI). Per questi aspetti non devono di conseguenza essere
riconosciute deduzioni (cfr. anche sentenza 8C_163/2015 del 16 giugno 2015
consid. 3.2.2). Neppure l’età va considerata quale fattore sfavorevole,
ritenuto che di principio con un’età avanzata il salario semmai aumenta.
Per
contro, dagli atti emerge che l’interessato può sollevare al massimo 5 kg senza
limitazioni (rapporto finale SMR del 28 settembre 2015, pag. 294 incarto AI;
cfr. sentenza 32.2014.130 del 24 settembre 2015 dove l’UAI aveva riconosciuto
una riduzione del 5% ad un assicurato non in grado di sollevare più di 10 kg) e
che l’attività leggera deve essere svolta unicamente in un luogo adeguato e
meglio che gli permetta di trovarsi nelle immediate vicinanze di servizi
igienici e che possa essere interrotta senza preavviso, ciò che potrebbe
incidere in maniera importante sulle prospettive salariali dell’interessato
(cfr. anche, in presenza di altre limitazioni, sentenza 32.2014.92 del 18
maggio 2015 e sentenza 9C_449/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 3.5).
Globalmente,
e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, una riduzione del 10%
risulta pertanto adeguata.
Raffrontando il reddito da
valido di fr. 82'213.30 con quello da invalido di fr. 66'393.70,
ridotto del 50% (incapacità lavorativa) a fr. 33'196.85 e del 10% (deduzione
sociale) a fr. 29'877.165, si ottiene un grado d’invalidità del 63.65%,
arrotondato conformemente alla DTF 130 V 121 al 64%, che
da diritto a ¾ di rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).
Per l’art. 88a cpv. 1 OAI
se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le
mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di
assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità si riduce, il cambiamento va
considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare.
In concreto l’assicurato è
tornato abile al lavoro al 50% dal 1° luglio 2015 (perizia SAM, pag. 258
incarto AI, rapporto finale SMR, pag. 294 incarto AI, annotazione SMR, pag. 298
incarto AI, valutazione consulente integrazione professionale pag. 308 incarto
AI).
Per cui, contrariamente a
quanto ritenuto dall’UAI, il cambiamento va considerato dal 1° ottobre 2015 e
non dal 1° novembre 2015. Ciò non comporta una reformatio in peius ritenuto che
in seguito l’assicurato ha diritto a ¾ di rendita in luogo di mezza rendita.
Ne segue che il
ricorso va parzialmente accolto.
2.6
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Alla luce dell’esito del
ricorso le spese vanno poste nella misura di fr. 200 a carico del ricorrente e
di fr. 300 a carico dell’UAI che dovrà rifondere le ripetibili al ricorrente
(cfr. art. 61 LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione impugnata è modificata nel senso che dal 01.10.2015 RI 1 ha diritto a
¾ di rendita AI.
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI nella misura di fr.
300.-- e del ricorrente nella misura di fr. 200.--. L’UAI verserà fr. 2'000.--
(IVA inclusa se dovuta) al ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti