32.2016.36
Attribuzione di una rendita AI limitata nel tempo. Ricorso accolto con rinvio atti per nuovi accertamenti psichiatrici
23 giugno 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.36
rg/sc
Lugano
23 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 marzo 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 7 marzo 2016,
l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera (grado
d’invalidità del 100%) dal 1. aprile 2014 al 30 aprile 2015 essendo stata
attestata una modifica (miglioramento) della situazione invalidante a partire
da gennaio 2015;
- contro suddetta decisione
insorge dinanzi al TCA l’assicurata rappresentata dall’avv. RA 1 che,
producendo nuova documentazione medica (doc. D) e contestando la valutazione
medica posta alla base del querelato provvedimento, ne postula l’annullamento
con, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera a tempo
indeterminato e, in subordine, il rinvio degli atti all’amministrazione per
ulteriori accertamenti medici;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI, evidenziata – sulla base del parere SMR del 9 maggio 2016
concludente che “…in presenza di una probabile problematica
somatoforme risulta indispensabile disporre d’una valutazione peritale
psichiatrica con valutazione dei indicatori. In considerazione della complessità
della situazione si impone valutazione MEDAP comprendente valutazione
psichiatrica, reumatologica e neurologica” (doc. IV/1) – la necessità di
procedere ad una perizia pluridisciplinare, chiede la retrocessione degli atti
per comple-mento istruttorio e per consecutiva emissione di nuova decisione;
- con scritto 27 maggio 2016
il patrocinatore dell’insorgente co-munica di condividere la proposta formulata
dall’amministra-zione, osservando come questa corrisponda a quanto richiesto in
via subordinata nel gravame e precisando che l’assi-curata si è di recente
sottoposta ad ulteriori esami specialistici;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso
concreto questo TCA – alla luce delle certificazioni mediche contenute
negli atti AI (in particolare di quelle richia-mate dal medico SMR nel surriferito
suo parere del 9 maggio 2016; cfr. IV/1) e tenuto conto della nuova refertazione
prodotta col gravame (doc. D) – ritiene vi sia effettivamente la necessità
di approfondire l’aspetto psichiatrico, stante una “probabile problematica somatoforme”,
nonché quello reumatologico (doc. AI 66) e neurologico (doc. AI 79, 88 e 97) tramite
perizia pluridisciplinare;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein
in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, come detto, si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione, affinché proceda, come detto, ad una valutazione
peritale pluridisciplinare rendendo in seguito una nuova decisione sul diritto
di RI 1 a prestazioni;
- per quanto riguarda in
particolare la valutazione psichiatrica (in concreto, come accennato si
tratterebbe di una “probabile sindrome somatoforme”), l’amministrazione
dovrà tener presente che nella recente sentenza pubblicata in DTF
141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni
psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro
deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti
in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e
senza risultati predefiniti; in particolare la presunzione secondo cui
questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata (per quanto concerne gli
indicatori standard [cui ha per altro già accennato il medico SMR nella sua
annotazione del 9 maggio 2016] secondo la nuova citata giurisprudenza federale cfr. la lettera circolare AI nr. 339 del 9 settembre 2015);
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- all’insorgente, patrocinata
in causa da un avvocato, vanno riconosciute congrue ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 7
marzo 2016 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr.
1'500.-- per ripetibili (IVA compresa).
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
Considerandi
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti