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Decisione

32.2016.39

Applicazione del metodo misto e riassunto delle critiche formulate dalla dottrina alle recenti sentenze del TF emesse dopo la decisione della CEDU nella causa Di Trizio. Rinvio degli atti per effettua

9 marzo 2017Italiano77 min

Source ti.ch

Fatti

I periti hanno espresso la

seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e

d’integrazione:

" (…)

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

9.1.1 Quali

caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso

di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza

limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

Attività lavorative leggere e adatte:

sono limitate attività lavorative ripetitive, in parte anche manuali fini dov’è

necessario l’utilizzo della presa a pinza con il pollice. Vi sono limitazioni

in lavori da svolgere utilizzando il pollice contro resistenza. Vi è una certa

limitazione nell’utilizzo della mano ds., con una riduzione della forza del

30%. Una leggera limitazione è determinata anche dalla patologia alla spalla

ds., soprattutto nell’alzare dei pesi sopra l’orizzontale superiori ai 3-5 kg

ripetutamente o nel fare dei movimenti ripetuti di abduzione/elevazione del

braccio ds., soprattutto se accompagnati con movimenti rotativi. Non vi sono

limitazioni per quanto riguarda la patologia dell’indice ds. e i dolori a

livello lombare e lungo la gamba ds. In una tale attività lavorativa, che

rispetti quanto sopra esposto, l’A. deve essere ritenuta abile al lavoro nella

misura del 60%. Anche in questo caso sommiamo parzialmente l’incapacità

d’ordine psichiatrico a quella d’ordine reumatologico/ortopedico; questo sulla

base di quanto affermato sia dal Dr. med. __________, nella precedente perizia

SAM, che da quanto scaturito nella discussione globale. Quindi, anche in un’attività

lavorativa leggera e adatta, l’A. va ritenuta abile al lavoro nella misura del

60% a partire dal 26.11.2012 in avanti. Valgono le inabilità lavorative totali

menzionate al punto precedente.

9.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al

giorno.

Si intende un’attività lavorativa svolta sull’arco di un’intera

giornata lavorativa, con rendimento ridotto del 40%.

(…)

9.1.4 Esprimersi

anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle

diverse funzioni.

Come casalinga l’A. va ritenuta abile

al lavoro nella misura dell’80%. In questo caso vi è un’incapacità lavorativa

solo dal punto di vista ortopedico e reumatologico.

9.2 Reintegrazione professionale

9.2.1 Sono

medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione

nella libera economia?

Secondo il nostro consulente

psichiatra, una reintegrazione nel mondo lavorativo favorirebbe un’evoluzione

positiva della patologia psichiatrica.

9.2.2 In

caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

L’A. è abile al lavoro nella misura del 60% in qualsiasi attività

lavorativa a partire da subito. (…)”

Il 27 aprile 2015 il

medico SMR, dr. med. __________, ha confermato la citata valutazione, rilevando

che l’insorgente sia nella precedente attività che in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute è inabile al lavoro totalmente dal 12

settembre 2011 al 25 gennaio 2012, al 60% dal 23 gennaio 2012 al 25 gennaio

2012, al 50% dal 26 gennaio 2012 al 15 maggio 2012 ed al 40% dal 16 maggio 2012

(incarto AI pag. 340 e seguenti).

Il 4 maggio 2015 il dr.

med. __________, FMH reumatologia, ha trasmesso un certificato con il quale ha

affermato:

" (…)

La paziente summenzionata presenta uno stato dopo operazione per

rizartrosi dx. e artrosi ITF distale indice dx. (il 13.9.2011 intervento dal

dr. __________) con persistenti dolori.

Presenta uno stato dopo artroscopia, tenotomia e decompressione

sottoacromiale, asportazione della calcificazione della spalla dx. il 3.7.2012

con lesione parziale del sovraspinato, tendinite calcanea al sovraspinato,

tendinopatia del lungo capo del bicipite con persistenti dolori.

Presenta uno stato dopo trattamento conservativo della frattura

del dito V della mano dx.

Presenta delle lombalgie con radicolopatia S1 dx con

spondilartrosi L4/L5.

Tutto questo riduce la sua capacità lavorativa in maniera

importante per quel che concerne un’attività come quella di ausiliaria.

Rimangono dal valutare attività leggere.” (incarto AI pag. 344)

Il 2 marzo 2015 il dr.

med. __________, specialista FMH ginecologia e ostetricia ha trasmesso il

rapporto d’intervento di isterectomia vaginale (pag. 345 incarto AI), mentre il

dr. med. __________, del gastrocentro, ha redatto un referto relativo ad una

video colonoscopia totale del 13 maggio 2015, concludendo che “l’esame

endoscopico delle vie digestive inferiori ha dunque evidenziato un polipo che

veniva direttamente escisso mediante sonda bioptica (…) Consiglio quindi una

colonoscopia di controllo fra 5 anni. I disturbi lamentati dalla paziente

dovrebbero essere riferibili ad un colo irritabile” (pag. 346 incarto AI).

Il 15 ottobre 2015 il dr. med. __________ ha trasmesso un ulteriore certificato

simile a quello del 4 maggio 2015 (pag. 354 incarto AI).

Il 19 febbraio 2016,

nell’ambito delle osservazioni al progetto di decisione, il medico SMR dr. med.

__________ ha affermato che “le conclusioni della perizia SAM rispondono ai

criteri richiesti, le conclusioni sono coerenti e si basano su una valutazione

dettagliata e completa del caso” e che “l’inchiesta casalinghe ha mostrato un

impedimento “pratico” in pratica sovrapponibile a quello teorico. Non vi è

quindi nessuna motivazione per dover sottoporre il risultato dell’inchiesta ad

un psichiatra” (pag. 396 incarto AI).

Pendente causa

l’insorgente ha prodotto il certificato del 14 giugno 2016 del dr. med. __________,

medicina generale FMH, il quale ha affermato:

" (…)

Non ho seguito regolarmente come medico curante la paziente

citata, che ho comunque conosciuto la prima volta nel gennaio del 1986 e ho

visto relativamente frequentemente, tutto sommato per affezioni banali, fino al

1999.

In seguito l’ho vista un’unica volta nel 2007 per un’affezione

banale (stato grippale), quindi non l’ho più rivista fino al 2010, anno in cui

l’ho vista solo due volte anche per qualcosa di lieve entità risoltosi in pochi

giorni.

Quindi si è presentata senza appuntamento il 19.01.2016 nel mio

studio con richieste poco chiare, riguardante la sua affezione (spalla destra e

mano destra), per la quale mi pregava di aiutarla.

Non mi ha messo al corrente di tutto l’iter clinico e burocratico

riguardante la sua richiesta di invalidità.

In tale occasione le ho proposto di riprendere con la fisioterapia

alla spalla destra e ho inoltrato una richiesta di valutazione della mano al

Dr. __________ che l’aveva in precedenza visitata.

Solo l’11.05.2016 la paziente si è ripresentata da me dopo aver

sospeso spontaneamente la fisioterapia dopo alcune sedute e ho dovuto ricostruire

tutto l’iter e la sua situazione attuale che non conoscevo da anni con una

lunga consultazione rispettivamente anamnesi in data 11.05.2016. Oltre tutto la

paziente lamentava nuovi disturbi in particolare disturbi allo stomaco

(reflusso gastroesofageo), all’intestino (tendenza a stipsi), mi metteva al

corrente di essere stata operata di isterectomia e mi segnalava un dolore a suo

dire invalidante a livello dell’omero (non della spalla) sinistro. Per questo

la visitavo senza riuscire a giungere ad una diagnosi poiché l’espressione del

dolore era tale che alla minima manovra diagnostica già si lagnava di un dolore

insopportabile.

Per quanto riguarda la prima e la seconda perizia che ho letto

attentamente e alla quale non ho nulla da aggiungere, ho però rilevato che a

mio avviso mancano delle informazioni anamnestiche importanti.

Dopo la valutazione del Dr. __________, nella quale si dichiara la

paziente inabile al lavoro al 100%, veniva proposta una presa a carico

pluridisciplinare di durata almeno di 6 mesi della quale non si sa niente.

La paziente mi ha riferito che avrebbe fatto delle numerose sedute

di fisioterapia per la spalla e all’istituto di ergoterapia della __________ di

cui non si sa come si siano svolte e che successo e rispettivamente insuccesso

abbiano conseguito.

Inoltre facendo un passo indietro la valutazione del Dr. __________,

che definiva improbabile la ripresa al 100% sia per la conseguenza della

lesione che per l’attitudine della paziente verso il lavoro, non ho alcuna

informazione in proposito.

La paziente ha dichiarato che lavorava con estremo piacere ed era

molto apprezzata. Non so cosa ne pensino i datori di lavoro (Clinica __________

reparto di Oncologia). Sarebbe interessante avere la loro opinione.

Inoltre al termine della prima e della seconda perizia

pluridisciplinare si parla di una sindrome CRPS (nominato in precedenza come

Sudeck) non si fa menzione durante le valutazioni del dr. __________ né del Dr.

__________. In seguito però se ne prende nota come patologia acquisita.

Ho inoltre domandato alla paziente, ha proposito della depressione

scaturita dalla malattia e contemporaneamente dal tradimento del marito, di

cosa si trattasse.

Al momento attuale minimizza dicendo che non è stata una relazione

extra coniugale ma piuttosto dell’approccio di una cameriera di nazionalità

russa, che era intenzionata a lavorare nel bar di suo marito per ottenere il

permesso di residenza. Sotto questo aspetto va ridimensionata dunque la

causalità della depressione che secondo mio avviso è nata prevalentemente dal

decorso della malattia che la invalidata molto.

Inoltre a proposito della suicidalità mi ha confessato che c’è

stato un periodo in cui era molto marcata ed addirittura ha fatto un grezzo

tentativo di suicidio in strada per farsi investire da un automobile. Inseguito

il guidatore che è riuscito a frenare per tempo l’avrebbe pesantemente

insultata. Tutti questi sono dati anamnestici per cui vanno valutati come tali.

Per ciò che riguarda la sua abilità al lavoro a mio avviso ci

troviamo davanti ad un classico caso dove l’obbiettività e la soggettività sono

in netto contrasto. Questo accade molto frequentemente in

medicina-traumatologia quando esiste una problematica psichica sotto giacente,

fino al momento dell’evento non sintomatica. Come scrivono i due colleghi Dr. __________

e Dr.ssa __________, questo eventi producono un disequilibrio del benessere

psicofisico della persona, producendo queste sindrome dolorose somatoformi di

lunga durata e alterando il benessere psichico quindi l’attitudine al lavoro

dei pazienti. Spesso non è l’entità di un singolo danno, ma la somma di diversi

eventi avversi concomitanti che fa perdere la fiducia ai pazienti di poter

guarire riprendere la loro attività lavorativa che hanno svolto in precedenza

con piacere.

Mi sembra che nella medicina assicurativa questo aspetto sia

ancora oggetto di una discussione tuttora in atto e sulla quale non ci sono

direttive sempre chiare.

Non sono in grado di aiutarla ulteriormente ma penso, solo

basandomi sulla mia esperienza pluriennale, che la signora RI 1 ben

difficilmente riprenderà in maniera da poter svolgere anche in maniera parziale

un’attività lavorativa. “ (doc. X/1)

Il 4 luglio 2016 il

medico SMR, dr. med. __________, ha affermato di aver preso atto del sopra

citato referto. “Lo scritto non contiene nuovo elementi clinici che facciano

suppore una modifica dello stato di salute e non contiene elementi non presi in

considerazione in occasione della valutazione peritale. In questo senso non

ritengo indicato né necessario sottoporre lo scritto ai periti per presa di

posizione” (doc. XII/1).

Il 1° settembre 2016 il

dr. med. __________, rispondendo ad uno scritto della ricorrente, ha affermato:

" (…)

1.-

Sindrome lombovertebrale cronica recidivante

Dolori cronici alla mano dx dopo intervento per rizartrosi

Periartropatia omero-scapolare tendinotica impingement della

spalla dx con stato dopo intervento di decompressione/asportazione della

calcificazione del 03.07.’12 ed artroscopia diagnostica il 10.01’14.

Da anni.

2.-

La situazione rimane relativamente stabile con peggioramento della

sintomatologia algica.

3.-

a) Si a partire del 27.05.’13 (data dell’incapacità lavorativa da

me accertata) a tuttora.

b) In attività abituale come donna di pulizia la ritengo inabile

in misura uguale o superiore al 70%.

In attività lavorativa confacente al suo stato di salute, inabile

in misura del 50%.” (doc. XVI/B)

2.7. Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che

non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia

di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove

assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità

(consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I

148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo l’Alta Corte

ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,

consid. 3.2)

Secondo la giurisprudenza

del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le

alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del

18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.

182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno

alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Nella DTF 141 V 281 il TF

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile

è stata abbandonata.

2.9. Ritornando al caso concreto,

dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato

a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, per i motivi che seguono non può

confermare le valutazioni peritali del SAM, segnatamente per quanto concerne

l’aspetto psichiatrico.

La ricorrente contesta

infatti la perizia nella misura in cui non sarebbero stati applicati i nuovi

parametri sviluppati dal TF nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015

pubblicata in DTF 141 V 281 a proposito della sindrome somatoforme.

In

concreto il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, in occasione

della seconda perizia pluridisciplinare del SAM del 23 aprile 2015, e dunque

anteriore alla citata DTF 141 V 281, dopo che il medico SMR dr. med. __________

aveva indicato che “il quadro dovrà essere valutato sotto l’aspetto di una

patologia somatoforme (criteri di Förster)” ha diagnosticato, oltre alla

reazione depressiva prolungata su disadattamento cronico (ICD 10-F43.21), anche

la presenza di una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F45.4;

pag. 323 incarto AI), come segnalato dalla curante, dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico del 17 aprile 2014 (pag. 187

incarto AI) e contrariamente a quanto diagnosticato in occasione della prima

perizia (pag. 223 incarto AI) ed ha stabilito un’incapacità lavorativa, dal

lato psichiatrico, del 30% in qualsiasi attività (pag. 323-325 incarto AI),

come in occasione del primo esame (pag. 227 incarto AI).

Con

specifico riferimento alla diagnosi di sindrome somatoforme, va detto che secondo

la giurisprudenza del TF in vigore al momento della perizia, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non era di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale

disturbo poteva causare un’incapacità lavorativa e spettava comunque allo

specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità

della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza

12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid.

3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959 e

995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte aveva precisato che un’inesigibilità

presupponeva in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con

sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita

d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico

consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante

simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del

conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali

o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti

riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130

V 354 consid. 2.2.3; STFA

I

702/03 del 28 maggio 2004 e I 870/02 del 21 aprile 2004; Pratique

VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,

namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri

[editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80

segg.).

Nella fattispecie, per quanto riguarda i criteri di Förster, il

dr. med. __________ ha stabilito che “l’A. presenta una condizione

depressiva legata alle ferite emotive subite associata ad una reazione funzionale

di non utilizzazione della mano destra di origine somatoforme”, che “l’intensità

della sintomatologia depressiva da ricondurre al quadro di disadattamento

venutosi a creare non si configura come una entità clinica grave e potrebbe

ridursi a mio avviso nel caso di una reintegrazione nel mondo del lavoro”,

che “i disturbi accusati dall’A. sono stati oggetto di numerose

investigazioni cliniche a livello specialistico e non si sono modificati

nonostante l’effettuazione di numerose terapie indicate in questi casi”,

che “non ho riscontrato elementi che fanno pensare alla presenza di una

tendenza all’isolamento o alla esclusione sociale” (pag. 325 incarto AI).

Alla

luce di quanto affermato dal dr. med. __________, e meglio che non vi sarebbero

elementi che fanno pensare alla presenza di una tendenza all’isolamento o

all’esclusione sociale, oppure che l’intensità della sintomatologia depressiva

da ricondurre al quadro del disadattamento venutosi a creare non si configura

come una entità clinica grave e potrebbe ridursi in caso di reintegrazione nel

mondo del lavoro, e dunque l’assenza di almeno due criteri, non è motivata la

ragione per la quale è stata diagnostica, dai periti del SAM, la sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F45.4). Tanto più che essa non è

stata diagnosticata né a livello reumatologico (pag. 252 incarto AI), né a

livello neurologico (pag. 329 incarto AI) ed era assente nella precedente

valutazione malgrado fosse stata diagnosticata dalla curante.

Del

resto, malgrado questa diagnosi aggiuntiva, di non secondaria importanza e che

non era stata posta nell’ambito della precedente perizia (pag. 223 incarto AI),

il dr. med. __________ non ha modificato il grado dell’incapacità lavorativa a

livello psichiatrico (30%) né nella precedente attività, affermando inoltre che

“non avendo riscontrato elementi nuovi rispetto alla valutazione effettuata

l’anno scorso ribadisco il grado di inabilità lavorativa psichiatrica del 30%”

(pag. 323 incarto AI), né in altre attività confacenti al suo stato di salute

(pag. 325 incarto AI). Ora, a non averne dubbio, una diagnosi quale quella di sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F45.4) costituisce un nuovo elemento.

Inoltre,

nel referto del 23 aprile 2015, i periti affermano che il consulente, dr. med. __________,

“pone quindi le diagnosi già poste nell’ambito della precedente

perizia SAM, di reazione depressiva prolungata su disadattamento cronico

(ICD-10 F43.21) e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4)”

(sottolineatura del redattore), allorché, come visto in precedenza, la seconda

diagnosi non figurava nel referto del 2 settembre 2014 (pag. 308 incarto AI).

I

periti hanno pure evidenziato che “dal punto di vista psichiatrico il quadro

è sovrapponibile alla precedente perizia SAM, con la presenza di una

reazione depressiva prolungata su disadattamento cronico (ICD-10 F43.21) ed una

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4), che diminuiscono la

caricabilità, la resistenza e le motivazioni da investire nella vita quotidiana

da parte dell’A.” (pag. 310 incarto AI, sottolineatura del redattore),

allorché è stata posta una diagnosi supplementare.

Per

cui, per quanto concerne la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD-10 F45.4), la perizia non è coerente e contiene alcune

contraddizioni che devono essere risolte.

Tanto

più che, come dianzi anticipato, con sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata

in DTF 141 V 281, il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle

affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr.

comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) e secondo cui la capacità

di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare

stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente

essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Al consid. 8, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF

137 V 210, le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale

non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere

nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (“In intertemporalrechtlicher Hinsicht ist

sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen

Anforderungen an die medizinische Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid verlieren gemäss

altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se ihren Beweiswert.

Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des Einzelfalls mit seinen

spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen entscheidend, ob ein

abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen Beweisgrundlagen vor Bundesrecht

standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die

nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten Anforderungen ist in jedem

einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen administrativen und/oder

gerichtlichen Sachverständigengutachten - gegebenenfalls im Kontext mit

weiteren fachärztlichen Berichten - eine schlüssige Beurteilung im Lichte der

massgeblichen Indikatoren erlauben oder nicht. Je nach Abklärungstiefe und

-dichte kann zudem unter Umständen eine punktuelle Ergänzung genügen“).

Orbene,

in concreto la perizia del SAM del 23 aprile 2015, relativamente all’aspetto

psichiatrico, appare poco coerente già solo per quanto concerne l’esame dei

criteri della diagnosi della sindrome somatoforme secondo la vecchia

giurisprudenza. Per cui, a maggior ragione, non può neppure essere confermata e

ritenuta idonea a rispondere ai nuovi criteri posti dal TF.

È

vero che alla luce della contestazione sollevata dalla ricorrente in sede di

osservazioni al progetto di decisione, il medico SMR, dr. med. __________, ha

esaminato, sulla base della sopra citata giurisprudenza e della lettera

circolare n. 339 dell’UFAS dove vengono poste le domande cui i periti devono

rispondere in presenza di una sindrome somatoforme, se la valutazione peritale

eseguita è compatibile con la nuova giurisprudenza, affermando:

" (…)

I. Danno alla salute

L’assicurata è stata

ripetutamente valutata a livello peritale, ultima valutazione peritale in

ambito SAM nel 2015.

In ambito SAM è stato

escluso un danno alla salute di tipo neurologico.

L’assicurata è stata

valutata dal punto di vista psichiatrico. Presenta una condizione depressiva

legata alle ferite emotive subite quali il tradimento del marito ed il licenziamento.

L’esame psichiatrico

non evidenzia una sintomatologia psichiatrica severa:

Esame psichico

(…)

La prognosi

psichiatrica rimane favorevole secondo il perito.

A livello somatico è

stato escluso a livello della mano una restrizione anatomica, funzionale o

della mobilità.

La problematica lombare

risulta di entità limitata è ritenuta essere senza influsso sulla capacità

lavorativa.

Di influsso limitato

sulla CL la problematica a livello della spalla destra.

Considerandi

II. Contesto sociale

L’assicurata ha sofferto

per problematiche non di pertinenza AI quali debiti e tradimento da parte del

marito.

In occasione della

perizia SAM il contesto sociale è stato valutato in dettaglio.

La vita quotidiana è

stata analizzata dettagliatamente senza riscontro di un grave impedimento.

Prevalgono preoccupazioni per la situazione economica.

Viene aiutata dal

marito e dal figlio nelle faccende domestiche.

III. Diagnosi

(…)

IV. Cura e

reinserimento

Dal punto di vista

psichiatrico il perito ritiene che la presa a carico psichiatrica possa essere

intensificata. Un reinserimento lavorativo viene ritenuto quale elemento

necessario per una evoluzione favorevole, reinserimento ostacolato da una

soggettiva inabilità lavorativa completa. Un reinserimento lavorativo finora

non è stato tentato.

Dal punto di vista

somatico il caso è stato investigato ripetutamente e non sono identificabili

provvedimenti sanitari che possano migliorare la capacità lavorativa.

V Coerenza

I periti ritengono che

sulla base dei riscontri oggettivi una inabilità completa non sia giustificata.

L’assicurata mantiene delle risorse personali e psichiche che secondo i periti

dovrebbero permettere un reinserimento lavorativo in buona misura.

Conclusione:

- Le conclusioni

della perizia SAM rispondono ai criteri richiesti, le conclusioni sono coerenti

e si basano su una valutazione dettagliata e completa del caso.

- L’inchiesta

casalinghe ha mostrato un impedimento “pratico” in pratica sovrapponibile a

quello medico teorico. Non vi è quindi nessuna motivazione per dover sottoporre

il risultato dell’inchiesta ad un psichiatra.” (pag. 393 e seguenti incarto AI)

In

concreto, tuttavia, anche alla luce delle affermazioni del medico SMR, dr. med.

__________, secondo il quale “l’esame psichiatrico non evidenzia una sintomatologia

psichiatrica severa” e delle ulteriori valutazioni contenute nella presa di

posizione del 19 febbraio 2016, non emergono i motivi per i quali sia stata

diagnosticata una sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4 e la sua influenza

concreta sulla capacità lavorativa della ricorrente.

Si

impone pertanto l’allestimento di una nuova perizia che tenga conto di quanto

stabilito dal TF nella sentenza pubblicata in DTF 141 V 281, secondo cui la capacità

di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti e che aggiorni quella del 23 aprile

2015, tenendo conto delle considerazioni del dr. med. __________ (doc. X/1).

2.10

Per

quanto concerne l’aspetto economico, una sua valutazione appare prematura ed esso

potrà semmai essere nuovamente oggetto di contestazione nell’ambito della

prossima procedura. Va tuttavia segnalato, per quanto concerne l’utilizzo di

contratti collettivi per stabilire il salario da valido, la sentenza

9C_348/2016 del 7 dicembre 2016, in particolare al consid. 5.4, nonché, per

quanto concerne l’applicazione del cosiddetto “Prozentvergleich”, le

sentenze 9C_237/2016 del 24 agosto 2016,9C_225/2016 del 14 luglio 2016,9C_310/2009

del 14 aprile 2010,8C_294/2008 del 2 dicembre 2008.

2.11

Per quel che riguarda

l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone

che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la

rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare

concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2015, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione

delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo

attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1.

Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

2

5.

5

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e

raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire

i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le

piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va

escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3087,

3088.

e 3089 si legge ancora:

" Il totale

delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la

valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi

servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per

una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere

applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986

pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve

contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità

lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e

apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio

il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura

maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17

marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di

lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva

nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a

migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,

acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il

calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la

totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita

dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura

maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97

consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al

momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

Al riguardo, il TFA (dal

1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide

ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste

effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste

(AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984

pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento

da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente

erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

L’allora TFA, in una

sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere

effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale

delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è

possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è

effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di

lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva

(RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del

29.

maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Nella già citata DTF 128 V

93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta

dell'ufficio AI, ha rilevato:

" (…)

Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung

an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V

352.

Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist

wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche

Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens

der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und

Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die

Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der

Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss

plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage

stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung

mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der

Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht

eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt,

in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar

feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der

Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten

Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von

zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die

Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest

wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und

Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen

Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1

IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle

Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den

Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie

Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung

tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I

175/01).

(…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94)

Con riferimento agli

assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza

9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19

pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in

ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per

l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla

patologia psichica:

" (…)

Die von einer qualifizierten Person durchgeführte

Abklärung vor Ort (vgl. Art. 69 Abs. 2 zweiter Satz der Verordnung vom 17.

Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]) ist für

gewöhnlich die geeignete Vorkehr zur Bestimmung der Behinderung im Haushalt.

Zwar ist der Abklärungsbericht seiner Natur nach in erster Linie auf die

Ermittlung des Ausmasses physisch bedingter Beeinträchtigungen zugeschnitten,

weshalb seine grundsätzliche Massgeblichkeit unter Umständen Einschränkungen

erfahren kann, wenn die versicherte Person an psychischen Beschwerden leidet.

Prinzipiell jedoch stellt er auch dann eine beweistaugliche Grundlage dar, wenn

es um die Bemessung einer psychisch bedingten Invalidität geht, d.h. wenn die

Beurteilung psychischer Erkrankungen im Vordergrund steht. Widersprechen sich

die Ergebnisse der Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen Feststellungen

zur Fähigkeit der versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, ist

aber in der Regel den ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht einzuräumen als

dem Bericht über die Haushaltabklärung, weil es der Abklärungsperson

regelmässig nur beschränkt möglich ist, das Ausmass des psychischen Leidens und

der damit verbundenen Einschränkungen zu erkennen (Urteil 9C_631/2009 vom 2.

Dezember 2009 E. 5.1.2; SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81, I 249/04 E. 5.1.1; AHI 2004

S. 137, I 311/03 E. 5.3; vgl. auch BGE 133 V 450 E. 11.1.1 S. 468 mit

Hinweisen; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. 2010, S. 350).

(…)" (STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, consid. 2)

Questa giurisprudenza è

stata più volte confermata (cfr., fra le altre, anche la STF 8C_843/2011 del 29

maggio 2012 in un caso in cui la ricorrente si lamentava del fatto che

l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità lavorativa del

9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica e non quella del 50% stabilita dallo psichiatra, il TF, dopo aver

rammentato la giurisprudenza valida in materia, ha nondimeno ritenuto di dover

riconoscere che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta a domicilio

l’assistente sociale aveva meglio tenuto in considerazione anche l’obbligo

della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai famigliari

nell’ambito delle mansioni domestiche).

In tale contesto va

segnalata anche la STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016 nella quale il TF – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui

l’ufficio AI contestava la conclusione dell’autorità giudiziaria secondo la

quale l’inizio del diritto alla rendita intera andava riconosciuto dal 1.

aprile 2009 (ovvero sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ex

art. 29 cpv. 1 e 3 LAI) –, premesso che poteva restare aperta la

questione riguardo allo status dell’assicurata (salariata al 100%, lavoratrice

a tempo parziale o casalinga a tempo pieno) dal 1. aprile 2009 al 31 luglio

2012.

visto che il risultato non cambiava, ha sviluppato le seguenti

considerazioni riguardo alla valutazione della capacità lavorativa quale

casalinga:

" (…) 6.2.1. Die

Beschwerdeführerin war davon ausgegangen, die Beschwerdegegnerin sei im

Aufgabenbereich als Hausfrau und Mutter nicht eingeschränkt. Dabei stützte sie

sich auf die Stellungnahme des regionalärztlichen Dienstes (RAD) vom 13. Juni

2012.

ab. Darin wurde zur Begründung ausgeführt, gemäss den Schilderungen des

psychiatrischen Gutachters der MEDAS sei die Versicherte in dieser Tätigkeit

nicht beeinträchtigt. Dafür spreche auch der Umstand, dass sie gemäss den

Experten in der Lage sei, ihre älteren Vermieterinnen teilweise häuslich

mitzuversorgen. Im Gutachten vom 2. Mai 2012 wurde festgehalten, die jetzige

Wohnung der Versicherten sei eine Einliegerwohnung im unteren Stock eines

Zweifamilienhauses. Im oberen Stock wohnten zwei hochbetagte taube Schwestern,

zu denen sie eine sehr gute Beziehung habe und denen sie Hilfestellungen

leiste. 6.2.2. Betreffend die hier interessierende Zeit (April 2009 bis

Juli 2012) zeigt sich indessen ein ganz anderes Bild als von der

Beschwerdeführerin angenommen: Die Beschwerdegegnerin war ab........ im Heim

B.________ untergebracht, bis 31. August 2009 intern, danach bis 24. September 2012

in der Aussenwohnung. Gemäss dem Schreiben der Heimleitung vom 6. Mai 2014 war

sie sowohl in Haushaltangelegenheiten als auch bei der Kinderbetreuung auf

Unterstützung und Begleitung angewiesen. Zu ihrer Entlastung sei die Tochter im

Tageshort gewesen; trotzdem sei es ihr nicht möglich gewesen, sich jeweils

aufzuraffen und den Haushalt in Schwung zu bringen; die Wohnung sei eher

ungepflegt gewesen. Die durch ihr Alter eingeschränkten beiden Vermieterinnen

seien von deren Nichte betreut worden; die Hilfe der Versicherten sei auf der

freundschaftlichen Ebene gewesen. Im Weitern hatte die Versicherte eine Woche

vor der Geburt ihrer Tochter bei einem Unfall eine distale intraartikuläre

Radiusfraktur links erlitten. Der Arm konnte lange Zeit nicht belastet, und

eine Fehlstellung musste im Mai 2008 operativ korrigiert werden. Aufgrund

dieser Unfallfolgen erscheint eine uneingeschränkte Leistungsfähigkeit in einem

Haushalt mit einem Kleinkind fraglich. Es kommt dazu, dass die Versicherte im

Sommer 2008 an einem neurogenen Tumor des linken Lungenunterlappens erkrankt

war und nach der Lobektomie vom........ sich komplizierend eine Infektion

(Lungenentzündung) eingestellt hatte (Aktennotiz RAD vom 15. Januar 2009).

Endlich musste die Versicherte im Sommer 2010 wegen "Multiorganversagen

bei schwerer Sepsis bei (Aspirations-) Pneumonie rechts" stationär

behandelt werden (Austrittsbericht Medizinische Intensivstation Spital

E.________ vom 8. Juli 2010), und sich ein Jahr später einer laparoskopischen

Bypass-Operation unterziehen. Der Hausarzt erwähnte in seinem Bericht vom 27.

März 2009 eine emotional instabile Persönlichkeit mit Suchtmittelabusus,

gehäufte febrile respiratorische Infekte, belastungsabhängige Schmerzen im

Bereich der Hand sowie einen Diabetes mellitus und Übergewicht. Die Gutachter

der MEDAS sprachen von einem ausserordentlich komplexen Krankheitsgeschehen,

wobei die seit 1998 bestehende Sucht bzw. Polytoxikomanie auf der emotional

instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ beruhe (und somit invalidisierend

sein kann; Urteil 8C_582/2015 vom 8. Oktober 2015 E. 2.2, in: SVR 2016 IV Nr. 3

S. 7). 6.2.3. Aufgrund der multiplen, zum Teil schweren und seit langem

bestehenden Leiden bzw. der darauf zurückzuführenden Unfähigkeit der

Beschwerdegegnerin, für sich selber und ihre Tochter zu sorgen, ist im

fraglichen Zeitraum (April 2009 bis Juli 2012) von einer gänzlichen oder zu

mindestens 70 % betragenden Einschränkung (auch) im Aufgabenbereich auszugehen.

Selbst unter der Annahme, die Versicherte wäre im Gesundheitsfall nicht

erwerbstätig gewesen, hat sie somit Anspruch auf eine ganze Rente und ist

demzufolge der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen. Bei diesem Ergebnis

erübrigen sich Ausführungen zu den Erwägungen des kantonalen

Versicherungsgerichts zur gemischten Methode der Invaliditätsbemessung. (...)”

(STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016, consid. 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3).

2.12

Nella

fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di

esperire un'inchiesta, eseguita il 9 novembre 2015 (pag. 355 e seguenti incarto

AI).

Il

relativo rapporto è stato allestito il 26 novembre 2015 ed ha il seguente

tenore:

" (…)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del

lavoro, controllo

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

La capacità di pianificare e organizzare il proprio

ménage domestico è mantenuta.

5.2

Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

40%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

8%

La Signora RI 1 riferisce di essere impossibilitata

nell’uso dell’arto destro e quando può si serve quindi di quello sinistro, il

quale con il tempo e l’uso più frequente però inizia a provocare disturbi.

Prima della malattia preparava personalmente i pasti

mentre oggi il suo impegno è marginale e se ne occupa principalmente il

coniuge.

Egli prepara a volte in quantità maggiori così poi

riscaldano gli avanzi nei giorni a seguire. La signora RI 1 non riesce a

sbucciare né a tagliare e nonostante i mezzi ausiliari non è più in grado di

aprire i vasetti, bottiglie e scatole.

Carica la lavastoviglie servendosi dell’arto sinistro

ma è il marito che lava a mano le pentole. La pulizia a fondo della cucina da

quando ha questi problemi di salute è stata delegata alla figlia, che se ne

occupa nelle occasioni in cui fa visita ai genitori.

Nelle attività qui considerate l’uso delle mani è

necessario e sebbene in alcune mansioni possa servirsi di quella sinistra in

altre l’A.ta riscontra delle limitazioni. Tuttavia, si tiene conto del ménage

domestico composto da due persone e dell’esigibilità di collaborazione da parte

del coniuge. Inoltre, ad esempio per tagliare gli alimenti, la Signora RI 1

potrebbe dotarsi di un robot da cucina che le faciliterebbe il compito.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare

i letti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale di invalidità

10%

Precedentemente al danno alla salute l’A.ta si

occupava giornalmente della pulizia del bagno mentre per quella settimanale,

finché ha lavorato a tempo pieno, riceveva la collaborazione del marito.

Da quando si sono presentati i problemi alla mano ha

dovuto delegare al coniuge tutte le pulizie, essendo lei in grado unicamente di

spolverare o pulire con l’arto sinistro il lavandino in bagno. Anche in questo

ambito, quando la figlia arriva da __________ si occupa della pulizia più

approfondita dei locali.

Consideriamo le limitazioni sia fisiche che psichiche

evidenziate dai periti ma anche la possibilità di effettuare personalmente le

pulizie più leggere utilizzando l’arto sinistro; non è quindi giustificabile la

delega completa delle mansioni. Inoltre, è esigibile la collaborazione del

marito e la distribuzione delle attività su più giorni alla settimana.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e

rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

10%

percentuale di invalidità

1%

E’ sempre stato compito dell’A.ta provvedere agli

acquisti ma oggi delega l’incarico al marito; solo quando se la sente lo

accompagna, aggiunge la signora RI 1.

L’umore, a seguito del danno alla salute che l’ha resa

dipendente in molti ambiti, ne ha risentito molto e spesso preferisce rimanere

a casa da sola.

La Signora RI 1 può effettuare gli acquisti più

leggeri recandosi con maggior frequenza nei vicini negozi e dotandosi ad

esempio di una borsa carrello. E’ esigibile al contrario la collaborazione del

marito quando si tratta di sollevare merce pesante e trasportarla fino a casa.

Tuttavia, è tuttora l’A.ta a stilare la lista della spesa.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,

ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

4%

Nel palazzo è presente una lavanderia comune che si

trova nel seminterrato, regolamentata da turni, ma da quando l’A.ta soffre di

importanti limitazioni dell’arto ha fatto installare nel bagno una lavatrice.

In questo modo può caricarla quando più le fa comodo e non deve trasportare la

cesta, sebbene nel palazzo vi sia l’ascensore.

Oggi stende il marito perché l’A.ta fa molta fatica,

potendo usare unicamente l’arto destro. Al contrario, lo stiro è stato

completamente abbandonato ma fa pure fatica a piegare gli indumenti, che spesso

vengono appesi o piegati dal consorte.

Non è stata mai abitudine dedicarsi a lavori a maglia.

Potendo disporre della propria lavatrice l’A.ta può

eseguire il bucato nei momenti a lei più favorevoli. Tenendo conto dei limiti

funzionali all’incarto si può giustificare un allungamento dei tempi d’esecuzione

ma il carico è tuttavia modesto, essendo un ménage domestico di due persone. La

collaborazione del marito è esigibile.

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

0%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

5.7

Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,

attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,

volontariato

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

40%

percentuale di invalidità

2%

Prima che subentrasse il danno alla salute si recava

di sua spontanea volontà da una signora anziana alla quale, senza alcuna

retribuzione né regolarità, faceva compagnia oppure provvedeva alla spesa. Tale

attività è stata abbandonata a seguito dei problemi alla mano.

In questo ambito, come negli acquisti, teniamo conto

dei limiti funzionali e dell’impossibilità di effettuare la spesa più

voluminosa e ingombrante. Al contrario, rimane una residua capacità negli

acquisti più leggeri che potrebbe eseguire lei stessa.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

25%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non

può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,

genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato

Il marito.

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni

sulla capacità al lavoro?

Da settembre 2011 (…)" (incarto AI pag. 355 e

seguenti)

L’assistente

sociale – invitata a prendere posizione

in merito alle contestazioni sollevate dalla ricorrente con le osservazioni al

progetto di decisione – con annotazioni del

23.

febbraio 2016 ha inoltre precisato:

" (…)

Innanzitutto, va ricordato che il grado d’impedimento riconosciuto

per ciascuna attività ha tenuto conto prioritariamente dei limiti funzionali

indicati all’incarto, ma nondimeno della possibilità e dei mezzi di cui l’A.ta

è esigibile che si avvalga in ambito domestico per migliorare la propria

capacità lavorativa.

Sulla base delle dichiarazioni rese in sede di colloquio ho

valutato altresì l’esigibilità di collaborazione del marito, attualmente senza

attività lucrativa, il quale da sempre collabora attivamente alle mansioni

domestiche.

In virtù di questi elementi si sono considerati infine il carico

di lavoro e le dimensioni dell’alloggio.

Detto ciò, ci tengo a precisare che al punto concernente la

Conduzione e pianificazione dell’economica domestica si considerano

esclusivamente le mansioni di tipo organizzativo, di pianificazione e

ripartizione del lavoro, controllo delle attività, ambiti in cui all’incarto

non si hanno indicazioni mediche che segnalano per l’A.ta una possibile

incapacità.

Pertanto non si ravvedono motivazioni atte a giustificare un grado

d’impedimento in questo ambito.

Per quel che concerne le altre attività dell’inchiesta, le

contestazioni sollevate dal rappresentante legale concernono il grado di

inabilità riconosciuto, tuttavia non aggiungono elementi di novità rispetto al

contenuto dell’inchiesta, che viene pertanto confermata in questa sede.” (pag.

397.

incarto AI)

2.13

Sulla

base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 25%.

Innanzitutto

va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente

contestato.

Inoltre,

tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta:

DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e

ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di

mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali

in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito

consiste nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del

9.

novembre 2015 va di principio confermata.

Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

In concreto non solo non

vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso

trova conferma nelle motivazioni contenute nell’inchiesta medesima.

Stanti

le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni

dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo

Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere

in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale,

che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in

particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti

relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e

compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

La circostanza, sollevata in sede di ricorso, secondo cui il figlio

maggiorenne non vivrebbe più con i genitori non modifica le conclusioni

dell’inchiesta, ritenuto che la consulente ha unicamente esatto l’aiuto del

marito (cfr. anche pag. 357 incarto AI).

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze

concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di

importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado

d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe

stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Solo nella misura in cui

dalla nuova perizia che verrà effettuata dovesse emergere, per l’attività di

casalinga, una diversa valutazione psichiatrica, essa dovrà essere sottoposta ai

perito per una valutazione.

Infatti, i periti del SAM,

circa la capacità lavorativa in ambito domestico, hanno rilevato che

l’assicurata “va ritenuta abile al lavoro all’80%. In questo caso vi è

un’incapacità lavorativa solo dal punto di vista ortopedico e reumatologico”

(pag. 313 incarto AI), mentre il consulente dr. med. __________, psichiatria e

psicoterapia FMH, ha affermato che per l’assicurata “sia esigibile

l’attività di casalinga e questo dal lato strettamente psichiatrico” (pag.

325.

incarto AI). Ciò è stato ribadito anche dal medico SMR, dr. med. __________,

ancora il 16 febbraio 2016, dove ha rilevato che “l’inchiesta casalinghe ha

mostrato un impedimento “pratico” in pratica sovrapponibile a quello medico

teorico. Non vi è quindi nessuna motivazione per dover sottoporre il risultato

dell’inchiesta ad un psichiatra” (incarto AI, pag. 396).

La questione andrà comunque

nuovamente valutata a dipendenza dell’esito della nuova perizia.

2.14

Alla

luce di quanto sopra esposto, ribadita la necessità di una valutazione

approfondita circa la sindrome somatoforme da dolore persistente

applicando i criteri di cui alla DTF 141 V 281, l’incarto deve essere rinviato

all’UAI affinché proceda in tal senso.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in

precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali

svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento

(“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6

giugno 2016), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6

giugno 2016).

Ora,

rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso - ribadite

le incoerenze per quanto concerne l’aspetto psichiatrico e meglio della

sindrome somatoforme dal dolore persistente della perizia SAM - si

giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in

atto gli accertamenti necessari.

Di

conseguenza la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI

per i suoi incombenti.

2.15

Vincente in causa, la

ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un’indennità per

ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.

5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto

2010.

consid. 3).

2.16

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per ulteriori

accertamenti conformemente ai considerandi.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti