32.2016.39
Applicazione del metodo misto e riassunto delle critiche formulate dalla dottrina alle recenti sentenze del TF emesse dopo la decisione della CEDU nella causa Di Trizio. Rinvio degli atti per effettua
9 marzo 2017Italiano77 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.39
cs
Lugano
9 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° marzo 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1962, da
ultimo ausiliaria di pulizie all’80%, il 23 febbraio 2012 ha inoltrato una
domanda di prestazioni AI per adulti (incarto AI, pag. 16).
1.2. Dopo aver sottoposto
l’interessata ad una perizia pluridisciplinare del SAM del 2 settembre 2014 (pag.
209 e seguenti incarto AI), relativa all’aspetto reumatologico, di chirurgia
della mano e psichiatrico, completata il 23 aprile 2015 (pag. 276 e seguenti
incarto AI) ed aver fatto allestire un rapporto d’inchiesta per casalinghe del
26 novembre 2015 (pag. 355 incarto AI), con decisione del 1° marzo 2016 (pag.
398 e seguenti incarto AI), preavvisata dal progetto del 1° dicembre 2015 (pag.
367 incarto AI), l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni avendo calcolato
un grado d’invalidità del 25%.
1.3. RI 1, rappresentata dall’avv.
RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone in via principale
l’annullamento ed il diritto di beneficiare di una rendita invalidità ed in via
subordinata il rinvio degli atti all’UAI per ulteriori accertamenti medici ed
economici volti a stabilire il suo diritto a beneficiare di prestazioni
dell’AI. Contestualmente ha chiesto di essere ammessa all’assistenza
giudiziaria e conseguentemente di essere dispensata dall’obbligo di pagare le
spese e le tasse giudiziarie e di essere messa al beneficio del gratuito
patrocinio dell’avv. RA 1.
L’insorgente evidenzia che
per la quota parte di salariata (80%) l’UAI ha fatto eseguire due perizie
pluridisciplinari del SAM che hanno stabilito un’incapacità lavorativa del 40%,
intesa quale riduzione del rendimento, nello svolgimento dell’abituale attività
lavorativa (ausiliaria di pulizia), come pure nello svolgimento di un’attività
adeguata rispettosa delle limitazioni indicate. La ricorrente sostiene che alla
sopra menzionata perizia non può essere attribuito pieno valore probatorio
poiché non tiene conto del fatto che nella sentenza pubblicata in DTF 141 V 281
il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi
dolorosi persistenti. L’UAI non avrebbe esaminato se erano adempiuti i
requisiti posti dalla modifica giurisprudenziale, segnatamente se alla luce
delle specifiche caratteristiche del caso ci si poteva fondare esclusivamente
sui referti peritali del SAM del 2 settembre 2014 e del 23 aprile 2015. La
ricorrente rileva inoltre che i periti del SAM non avrebbero correttamente
preso in considerazione i danni alla salute di cui si duole, sottovalutandoli e
d’altra parte gli accertamenti non risultano più essere attuali visto il tempo
trascorso anche perché, prima della notifica della decisione impugnata, è
insorta una problematica relativa alla mano sinistra di cui i periti non si
sono occupati.
Circa la quota parte di
casalinga, la ricorrente evidenzia che dall’inchiesta economica emerge una
percentuale di impedimento nello svolgere le attività di casalinghe del 25%.
Per la ricorrente, alla luce del peggioramento dello stato di salute, neppure
questa valutazione può ancora essere considerata attuale, tenuto anche conto
del fatto che il figlio non abita più con i genitori, tanto da dover richiedere
un ulteriore aiuto da parte di terze persone. La ricorrente evidenzia inoltre
come il consulente psichiatrico del SAM non si è pronunciato sul quesito di
conoscere se, ed in che misura, l’assicurata presenta eventuali impedimenti
nell’esercizio delle diverse mansioni dell’attività casalinga.
Per quanto concerne
l’aspetto economico, la ricorrente sostiene che il reddito da invalido è
sovrastimato. Rilevato che il 21 maggio 2012 il contratto di lavoro è stato
disdetto al 31 luglio 2012, poi prorogato al 31 ottobre 2012, occorre prendere
in considerazioni i dati dell’Ufficio federale di statistica. Ciò che darebbe
un grado d’invalidità del 46%, tenuto conto sia della riduzione del rendimento
del 40% sia della riduzione del 15% per motivi sociali, corrispondente al 37%
se si tiene conto della percentuale dell’80% della quota parte di salariata. In
via subordinata l’insorgente ritiene che comunque occorrerebbe ritenere un
salario massimo annuo di fr. 25'992 in applicazione del CCL per il personale
delle Imprese di pulizia e facility services del Canton Ticino sulla base di
un’attività svolta al 60%. Ciò darebbe, come in precedenza, un grado
d’invalidità del 37% per la sola attività salariata.
1.4. Con risposta del 18 maggio
2016 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.5. Dopo aver chiesto (doc.
VIII), e parzialmente ottenuto (doc. IX), una proroga, la ricorrente ha
prodotto un referto del 14 giugno 2016 del dr. med. __________, medicina
generale FMH (doc. X/1), su cui l’UAI si è espressa il 4 luglio 2016 (doc.
XII), allegando un parere del medico SMR, dr. med. __________ (doc. XII+1).
1.6. Chiamata a presentare
eventuali osservazioni scritte in merito (doc. XIII), l’insorgente ha dapprima
richiesto una proroga (doc. XIV), parzialmente concessa (doc. XV) ed in seguito
ha prodotto un certificato del dr. med. __________, FMH reumatologia (doc.
XVI/B). Contestualmente l’assicurata ha ribadito che gli accertamenti
effettuati non rispondono ai criteri stabiliti in DTF 141 V 281 ed ha rilevato
che con sentenza n. 7186/09 del 2 febbraio 2016 nel caso Di Trizio contro Svizzera
la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo avrebbe rilevato che i lavoratori a
tempo parziale in Svizzera sono discriminati nell’ambito della determinazione
del diritto ad una rendita d’invalidità. Per cui l’interessata chiede che venga
applicato il metodo utilizzato in ambito LAINF. Nel raffronto dei redditi il salario
da valido va calcolato sulla base di un impiego a tempo pieno, mentre del tempo
parziale si tiene conto unicamente al momento in cui il grado d’impedimento
così calcolato va rapportato alla quota parte di salariata, contrapposta alla
quota parte di casalinga.
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:
Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.2. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non
è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità
al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76
pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo
senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non
esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non
si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è
valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di
svolgere le mansioni consuete.
A sua volta, l'art. 27
cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della
sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non
vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella
sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente
(RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa
dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione
professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi
tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della
famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa
dell'altro.
2.3. Nel caso in cui, invece,
l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti)
solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3
LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a
tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità
per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le
mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il
capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa
o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello
svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due
ambiti.
Questo metodo di
graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in
Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è
stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo
l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al
31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga
consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del
metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è
applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in
un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza
consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,
l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che “(…)
la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei
redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni
consuete, deve essere precisata nel senso che la limitazione nell'ambito
lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività
lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (consid. 7.
(…)” (regesto della DTV 142 V 290).
Nella sentenza 7186_09 del
2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera – divenuta
definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande
Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata
dalla Svizzera di un riesame della stessa –, la seconda sezione della
Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie
in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso
di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del
metodo misto non raggiungeva più un grado d’invalidità pensionabile (STF
9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3)
che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non
va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6
CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8
CEDU preso da solo.
La Corte europea – ricordato
che non incombe a lei di annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto
interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente
un carattere declaratorio – ha precisato che la Svizzera può scegliere
liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili con le
conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46 CEDU
evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al principio
della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso
esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni
giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi
pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20
dicembre 2016 (destinata a pubblicazione) il TF ha dovuto pronunciarsi sulla
domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della
succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti
dell’uomo.
La nostra Massima istanza – analizzati i presupposti per poter
procedere ad una revisione di una sentenza del TF per violazione della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo ai sensi dell’art. 122 LTF e esposte
le motivazioni per le quali è stato ritenuto violato l’art. 14 (Divieto di
discriminazione) in combinato disposto con l’art. 8 (Diritto al rispetto della
vita privata e familiare) della CEDU (cfr. i consid. 1, 2 e 3 della STF
9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) –
ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata
che, al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è
vista in seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la
nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata
considerata una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione
di un’economia domestica).
Questo nuovo status,
motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da
applicare per il calcolo del grado d’invalidità – dal metodo ordinario
del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a
tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo
parziale e svolgimento di mansioni consuete) – che, nel caso concreto,
ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente
alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto
retroattivo.
Il TF ha perciò concluso
che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le
scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla
persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status
e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado
d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di
revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita
riconosciuta con effetto retroattivo (“(…) Als
Verletzung von Art. 14 in Verbindung mit Art. 8 EMRK ist demnach zu betrachten,
wenn die von der versicherten Person getroffenen, in den Schutzbereich des Art.
8 EMRK fallenden Dispositionen - die Geburt von Kindern und die damit
(hypothetisch) verbundene teilweise Aufgabe der Erwerbstätigkeit - die einzige
Grundlage des Statuswechsels bilden und aus der Änderung der
Invaliditätsbemessungs-methode (Anwendbarkeit der gemischten statt der
Einkommensvergleichsmethode) die revisionsweise Aufhebung der Invalidenrente
(bzw. die Befristung der rückwirkend zugesprochenen Rente) resultiert. (…)” (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, consid. 4.1)).
In una tale costellazione,
allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e
meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di
assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato
conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi
dell’art. 17 LPGA.
Il TF ha pertanto concluso
che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è
conforme alla CEDU.
Per la ricorrente ciò ha
significato che il diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il
31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza –
rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della
domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla
Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS – ha infine
specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte
europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al
considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto: “(…) Es bleibt darauf hinzuweisen, dass das EGMR-Urteil vom 2. Februar 2016
unter der geltenden Rechtslage nichts daran ändert, dass die gemischte Methode
in Fällen, welche ausserhalb der in E. 4.1 beschriebenen Konstellation (vgl.
IV-Rundschreiben Nr. 355 des BSV vom 31. Oktober 2016) liegen, weiterhin
Anwendung finden kann. Zu denken ist beispielsweise an eine versicherte Person,
deren Statusfestsetzung als Teilerwerbstätige mit einem Aufgabenbereich nicht
familiär bedingt ist (Urteile 9C_179/2016 vom 11. August 2016 E. 5 und
9C_650/2015 vom 11. August 2016 E. 5.5), oder an die erstmalige Rentenzusprache
an eine während des ganzen massgebenden Beurteilungszeitraums als
teilerwerbstätig mit Aufgabenbereich zu qualifizierende versicherte Person (in
diesem Sinne auch Urteil 8C_633/2015 vom 12. Februar 2016 E. 4.3). (…)”
(STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, consid. 4.4).
Con sentenza 9C_604/2016
del 1° febbraio 2017, destinata a pubblicazione, il TF ha confermato il
contenuto della sentenza 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, aggiungendo che essa
non si applica solo nel caso di soppressione di una rendita in caso di
revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di
status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a
quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel
caso di riduzione della prestazione in caso di revisione (consid. 3.3.3: “Wie im Sachverhalt, der dem
Urteil des EGMR vom 2. Februar 2016 zugrunde lag, sprechen auch im Falle der
Beschwerdeführerin allein familiäre Gründe (die Geburt eines Kindes und die
damit einhergehende Reduktion des Erwerbspensums) für den erwähnten
Statuswechsel und führt auch bei ihr die neu anstelle des Einkommensvergleichs
angewendete gemischte Methode zu einem tieferen Invaliditätsgrad. Die beiden
Fälle unterscheiden sich lediglich insofern, als es im bereits entschiedenen um
eine revisionsweise Rentenaufhebung ging (neu ermittelter Invaliditätsgrad von
weniger als 40 %) und hier - weil der neu ermittelte Invaliditätsgrad (43.7 %
gemäss angefochtenem Entscheid) über der anspruchserheblichen Schwelle von 40 %
(Art. 28 Abs. 2 IVG) liegt - eine revisionsweise Rentenherabsetzung in Frage
steht. Dabei handelt es sich um einen rein quantitativen Unterschied. Das im
Urteil 9F_8/2016 vom 20. Dezember 2016 zur revisionsweisen
Rentenaufhebung bei allein familiär bedingtem Statuswechsel von
"vollerwerbstätig" zu "teilerwerbstätig mit
Aufgabenbereich" Gesagte verliert deswegen nicht seine Gültigkeit (vgl. in
diesem Sinne wohl auch IV-Rundschreiben Nr. 355 des BSV vom 31. Oktober 2016)”).
Questo
Tribunale non può esimersi dal sottolineare come la soluzione contenuta nella Lettera
circolare N° 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS e fatta propria dal Tribunale
federale (cfr. STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 4.4; STF 9C_473/2016
del 25 gennaio 2017 consid. 4) sia insoddisfacente (cfr. al riguardo STCA
32.2015.170 del 16 novembre 2016 consid. 2.13).
Essa
non tiene conto delle numerose critiche formulate dalla grande maggioranza
della dottrina nei confronti della più recente giurisprudenza federale (cfr.
sentenza Di Trizio n. 71) concernente l’applicazione del metodo misto, in
particolare quella relativa alla fissazione del grado d’invalidità per la parte
salariata (sul tema cfr. DTF 137 V 334 consid. 5.1 pag. 341; U.
Kieser, “Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung” in HAVE
2016 pag. 471 seg. (474); A. Mengis, “IV: Mutloser Entscheid des
Brundesgerichts” in plädoyer 1/17 pag. 12 seg. (in particolare pag. 17 :
“(…) weil sie den Teilzeitfaktor doppelt berücksichtigt und deshalb zu tieferen
Invaliditätsgraden führt”); Procap, “Le Tribunal fédéral corrige son arrêt sur
le travail à temps partiel”. Comunicato del 15 febbraio 2017; D. Cattaneo,
“Novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni sociali” in
RtiD II-2016 pag. 325 seg. (345-348)) e crea nuove disuguaglianze di
trattamento tra chi è vittima di un evento invalidante prima di avere avuto dei
figli e chi invece ne è colpito dopo avere già avuto dei figli (ed avere a quel
momento già ridotto la propria attività lucrativa salariata per dedicarsi alla
famiglia; sul tema cfr. sentenza Di Trizio n. 62, n. 80, n. 88, n. 89 e n.
96-102).
Sta
dunque al Consiglio federale o al Parlamento risolvere adeguatamente il
problema (cfr. STCA 32.2015.170 del 16 novembre 2016 consid. 2.14 in fine; A.
Mengis, art. cit. pag. 17; U. Kieser, art. cit. pag. 473; A. S. Dupont, “Arrêt
Di Trizio c. Suisse - une appréciation” in HAVE 2016 pag. 463 seg. (479)), come
peraltro sottolineato dallo stesso Tribunale federale già nel 2011 (cfr. DTF
137 V 334 consid. 7.2 pag. 351 e sentenza Di Trizio n. 99).
2.4. Al fine di determinare il
metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto
appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi
sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del
danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività
lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non
esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non
fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto
modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare
sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni
finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale,
le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va
tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato
raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di
un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile
attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in
argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la
giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente
prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto
fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF
9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006,
consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.5. Nella
fattispecie in esame, al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI,
applicando il metodo misto e sulla base dei dati forniti dalla ricorrente, ha considerato
l’assicurata salariata all’80% e casalinga per la restante parte del 20%.
Tale
suddivisione non è contestata (doc. I) e va di conseguenza confermata.
Quanto all’utilizzazione
del metodo misto, considerato che nella fattispecie concreta si tratta di
statuire su una decisione con la quale è stato negato il diritto ad una rendita
nell’ambito di una prima domanda, non trattandosi quindi di una costellazione
come quella descritta nelle sentenze 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016 e
9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, conformemente alla succitata giurisprudenza
federale (cfr. consid. 2.3), nulla osta alla sua applicazione.
2.6. In concreto, visti i referti
medici prodotti, l’UAI ha dapprima fatto allestire una perizia
pluridisciplinare ad opera dal SAM.
Dalla perizia
pluridisciplinare del SAM del 2 settembre 2014 (incarto AI pag. 209 e
seguenti), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni
specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. med. __________),
chirurgia della mano (dr. med. __________) e psichiatrica (dr. med. __________),
al termine della quale il dr. med. __________, medico SMR, ha ritenuto
necessario, dopo aver interpellato il dr. med. __________ per chiedere
spiegazioni (incarto AI, pag. 259 e seguenti) espletare un complemento peritale
da parte del SAM con valutazione neurologica e psichiatrica per definire
l’esatta esigibilità lavorativa dell’assicurata e “in assenza di una
problematica neurologica di rilievo invalidante il quadro dovrà essere valutato
sotto l’aspetto di una patologia somatoforme (criteri di Förster)” (pag.
264 incarto AI).
Con complemento alla perizia
del 23 aprile 2015 (pag. 276 e seguenti incarto AI), in seguito al consulto
neurologico del dr. med. __________ e psichiatrico del dr. med. __________, i
periti del SAM hanno posto le diagnosi psichiatriche e reumatologiche con
influenza sulla capacità lavorativa di reazione depressiva prolungata su
disadattamento cronico (ICD-10 F43.21) e sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD-10 F45.4), nonché rizartrosi trapezio metarcapale del pollice
destro stadio 3-4 secondo Eaton Littler e artrosi interfalangea distale
dell’indice della mano ds, rizartrosi trattata con intervento chirurgico nel
settembre 2011 con trapezectomia e legamentoplastica di sospensione e artrodesi
interfalangea distale dell’indice: negli esiti dell’intervento l’assicurata ha
sviluppato un’algodistrofia (CRPS) con un’esclusione totale almeno del pollice
e dell’indice della mano destra, periartropatia omero-scapolare tendinopatica e
leggera sintomatologia d’impingement alla spalla destra in stato dopo
artroscopia, tenotomia, decompressione sottoacromiale e asportazione di una
calcificazione per lesione parziale del sovraspinato nonché tendinite calcarea
del sovraspinato con impingement sottoacromiale e tendinopatia del capoluogo
del bicipite alla spalla il 3.7.2012, stato dopo artroscopia diagnostica in
data 10.1.2014. Sono inoltre state poste le diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa di sindrome algica cronica alla mano destra dopo intervento
per rizartrosi, senza deficit neurologici associati, sindrome lombovertebrale
cronica senza deficit radicolari associati, probabile emicrania senz’aura (DD:
cefalea tensiva), lombalgie nell’ambito di alterazioni statiche e in relazione
con una problematica di reumatismo delle parti molli con sintomatologia di
un’emisindrome dolorosa a destra, metatarsalgie a destra nell’ambito di una deformazione
in piede piano trasverso ed alluce valgo bilaterale, sovrappeso con BMI 30 kg/m2.
Visti tutti gli atti
medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti hanno stabilito che il
grado di capacità lavorativa dell’assicurata nell’attività da ultimo svolta di
ausiliaria di pulizia è valutata nella misura del 60%, dovuta alla patologia in
ambito psichiatrico e reumatologico/della chirurgia della mano.
Fatti
I periti hanno espresso la
seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e
d’integrazione:
" (…)
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE
9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata
9.1.1 Quali
caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso
di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza
limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)
Attività lavorative leggere e adatte:
sono limitate attività lavorative ripetitive, in parte anche manuali fini dov’è
necessario l’utilizzo della presa a pinza con il pollice. Vi sono limitazioni
in lavori da svolgere utilizzando il pollice contro resistenza. Vi è una certa
limitazione nell’utilizzo della mano ds., con una riduzione della forza del
30%. Una leggera limitazione è determinata anche dalla patologia alla spalla
ds., soprattutto nell’alzare dei pesi sopra l’orizzontale superiori ai 3-5 kg
ripetutamente o nel fare dei movimenti ripetuti di abduzione/elevazione del
braccio ds., soprattutto se accompagnati con movimenti rotativi. Non vi sono
limitazioni per quanto riguarda la patologia dell’indice ds. e i dolori a
livello lombare e lungo la gamba ds. In una tale attività lavorativa, che
rispetti quanto sopra esposto, l’A. deve essere ritenuta abile al lavoro nella
misura del 60%. Anche in questo caso sommiamo parzialmente l’incapacità
d’ordine psichiatrico a quella d’ordine reumatologico/ortopedico; questo sulla
base di quanto affermato sia dal Dr. med. __________, nella precedente perizia
SAM, che da quanto scaturito nella discussione globale. Quindi, anche in un’attività
lavorativa leggera e adatta, l’A. va ritenuta abile al lavoro nella misura del
60% a partire dal 26.11.2012 in avanti. Valgono le inabilità lavorative totali
menzionate al punto precedente.
9.1.2 Indicare
la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al
giorno.
Si intende un’attività lavorativa svolta sull’arco di un’intera
giornata lavorativa, con rendimento ridotto del 40%.
(…)
9.1.4 Esprimersi
anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle
diverse funzioni.
Come casalinga l’A. va ritenuta abile
al lavoro nella misura dell’80%. In questo caso vi è un’incapacità lavorativa
solo dal punto di vista ortopedico e reumatologico.
9.2 Reintegrazione professionale
9.2.1 Sono
medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione
nella libera economia?
Secondo il nostro consulente
psichiatra, una reintegrazione nel mondo lavorativo favorirebbe un’evoluzione
positiva della patologia psichiatrica.
9.2.2 In
caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?
L’A. è abile al lavoro nella misura del 60% in qualsiasi attività
lavorativa a partire da subito. (…)”
Il 27 aprile 2015 il
medico SMR, dr. med. __________, ha confermato la citata valutazione, rilevando
che l’insorgente sia nella precedente attività che in attività leggere e
confacenti al suo stato di salute è inabile al lavoro totalmente dal 12
settembre 2011 al 25 gennaio 2012, al 60% dal 23 gennaio 2012 al 25 gennaio
2012, al 50% dal 26 gennaio 2012 al 15 maggio 2012 ed al 40% dal 16 maggio 2012
(incarto AI pag. 340 e seguenti).
Il 4 maggio 2015 il dr.
med. __________, FMH reumatologia, ha trasmesso un certificato con il quale ha
affermato:
" (…)
La paziente summenzionata presenta uno stato dopo operazione per
rizartrosi dx. e artrosi ITF distale indice dx. (il 13.9.2011 intervento dal
dr. __________) con persistenti dolori.
Presenta uno stato dopo artroscopia, tenotomia e decompressione
sottoacromiale, asportazione della calcificazione della spalla dx. il 3.7.2012
con lesione parziale del sovraspinato, tendinite calcanea al sovraspinato,
tendinopatia del lungo capo del bicipite con persistenti dolori.
Presenta uno stato dopo trattamento conservativo della frattura
del dito V della mano dx.
Presenta delle lombalgie con radicolopatia S1 dx con
spondilartrosi L4/L5.
Tutto questo riduce la sua capacità lavorativa in maniera
importante per quel che concerne un’attività come quella di ausiliaria.
Rimangono dal valutare attività leggere.” (incarto AI pag. 344)
Il 2 marzo 2015 il dr.
med. __________, specialista FMH ginecologia e ostetricia ha trasmesso il
rapporto d’intervento di isterectomia vaginale (pag. 345 incarto AI), mentre il
dr. med. __________, del gastrocentro, ha redatto un referto relativo ad una
video colonoscopia totale del 13 maggio 2015, concludendo che “l’esame
endoscopico delle vie digestive inferiori ha dunque evidenziato un polipo che
veniva direttamente escisso mediante sonda bioptica (…) Consiglio quindi una
colonoscopia di controllo fra 5 anni. I disturbi lamentati dalla paziente
dovrebbero essere riferibili ad un colo irritabile” (pag. 346 incarto AI).
Il 15 ottobre 2015 il dr. med. __________ ha trasmesso un ulteriore certificato
simile a quello del 4 maggio 2015 (pag. 354 incarto AI).
Il 19 febbraio 2016,
nell’ambito delle osservazioni al progetto di decisione, il medico SMR dr. med.
__________ ha affermato che “le conclusioni della perizia SAM rispondono ai
criteri richiesti, le conclusioni sono coerenti e si basano su una valutazione
dettagliata e completa del caso” e che “l’inchiesta casalinghe ha mostrato un
impedimento “pratico” in pratica sovrapponibile a quello teorico. Non vi è
quindi nessuna motivazione per dover sottoporre il risultato dell’inchiesta ad
un psichiatra” (pag. 396 incarto AI).
Pendente causa
l’insorgente ha prodotto il certificato del 14 giugno 2016 del dr. med. __________,
medicina generale FMH, il quale ha affermato:
" (…)
Non ho seguito regolarmente come medico curante la paziente
citata, che ho comunque conosciuto la prima volta nel gennaio del 1986 e ho
visto relativamente frequentemente, tutto sommato per affezioni banali, fino al
1999.
In seguito l’ho vista un’unica volta nel 2007 per un’affezione
banale (stato grippale), quindi non l’ho più rivista fino al 2010, anno in cui
l’ho vista solo due volte anche per qualcosa di lieve entità risoltosi in pochi
giorni.
Quindi si è presentata senza appuntamento il 19.01.2016 nel mio
studio con richieste poco chiare, riguardante la sua affezione (spalla destra e
mano destra), per la quale mi pregava di aiutarla.
Non mi ha messo al corrente di tutto l’iter clinico e burocratico
riguardante la sua richiesta di invalidità.
In tale occasione le ho proposto di riprendere con la fisioterapia
alla spalla destra e ho inoltrato una richiesta di valutazione della mano al
Dr. __________ che l’aveva in precedenza visitata.
Solo l’11.05.2016 la paziente si è ripresentata da me dopo aver
sospeso spontaneamente la fisioterapia dopo alcune sedute e ho dovuto ricostruire
tutto l’iter e la sua situazione attuale che non conoscevo da anni con una
lunga consultazione rispettivamente anamnesi in data 11.05.2016. Oltre tutto la
paziente lamentava nuovi disturbi in particolare disturbi allo stomaco
(reflusso gastroesofageo), all’intestino (tendenza a stipsi), mi metteva al
corrente di essere stata operata di isterectomia e mi segnalava un dolore a suo
dire invalidante a livello dell’omero (non della spalla) sinistro. Per questo
la visitavo senza riuscire a giungere ad una diagnosi poiché l’espressione del
dolore era tale che alla minima manovra diagnostica già si lagnava di un dolore
insopportabile.
Per quanto riguarda la prima e la seconda perizia che ho letto
attentamente e alla quale non ho nulla da aggiungere, ho però rilevato che a
mio avviso mancano delle informazioni anamnestiche importanti.
Dopo la valutazione del Dr. __________, nella quale si dichiara la
paziente inabile al lavoro al 100%, veniva proposta una presa a carico
pluridisciplinare di durata almeno di 6 mesi della quale non si sa niente.
La paziente mi ha riferito che avrebbe fatto delle numerose sedute
di fisioterapia per la spalla e all’istituto di ergoterapia della __________ di
cui non si sa come si siano svolte e che successo e rispettivamente insuccesso
abbiano conseguito.
Inoltre facendo un passo indietro la valutazione del Dr. __________,
che definiva improbabile la ripresa al 100% sia per la conseguenza della
lesione che per l’attitudine della paziente verso il lavoro, non ho alcuna
informazione in proposito.
La paziente ha dichiarato che lavorava con estremo piacere ed era
molto apprezzata. Non so cosa ne pensino i datori di lavoro (Clinica __________
reparto di Oncologia). Sarebbe interessante avere la loro opinione.
Inoltre al termine della prima e della seconda perizia
pluridisciplinare si parla di una sindrome CRPS (nominato in precedenza come
Sudeck) non si fa menzione durante le valutazioni del dr. __________ né del Dr.
__________. In seguito però se ne prende nota come patologia acquisita.
Ho inoltre domandato alla paziente, ha proposito della depressione
scaturita dalla malattia e contemporaneamente dal tradimento del marito, di
cosa si trattasse.
Al momento attuale minimizza dicendo che non è stata una relazione
extra coniugale ma piuttosto dell’approccio di una cameriera di nazionalità
russa, che era intenzionata a lavorare nel bar di suo marito per ottenere il
permesso di residenza. Sotto questo aspetto va ridimensionata dunque la
causalità della depressione che secondo mio avviso è nata prevalentemente dal
decorso della malattia che la invalidata molto.
Inoltre a proposito della suicidalità mi ha confessato che c’è
stato un periodo in cui era molto marcata ed addirittura ha fatto un grezzo
tentativo di suicidio in strada per farsi investire da un automobile. Inseguito
il guidatore che è riuscito a frenare per tempo l’avrebbe pesantemente
insultata. Tutti questi sono dati anamnestici per cui vanno valutati come tali.
Per ciò che riguarda la sua abilità al lavoro a mio avviso ci
troviamo davanti ad un classico caso dove l’obbiettività e la soggettività sono
in netto contrasto. Questo accade molto frequentemente in
medicina-traumatologia quando esiste una problematica psichica sotto giacente,
fino al momento dell’evento non sintomatica. Come scrivono i due colleghi Dr. __________
e Dr.ssa __________, questo eventi producono un disequilibrio del benessere
psicofisico della persona, producendo queste sindrome dolorose somatoformi di
lunga durata e alterando il benessere psichico quindi l’attitudine al lavoro
dei pazienti. Spesso non è l’entità di un singolo danno, ma la somma di diversi
eventi avversi concomitanti che fa perdere la fiducia ai pazienti di poter
guarire riprendere la loro attività lavorativa che hanno svolto in precedenza
con piacere.
Mi sembra che nella medicina assicurativa questo aspetto sia
ancora oggetto di una discussione tuttora in atto e sulla quale non ci sono
direttive sempre chiare.
Non sono in grado di aiutarla ulteriormente ma penso, solo
basandomi sulla mia esperienza pluriennale, che la signora RI 1 ben
difficilmente riprenderà in maniera da poter svolgere anche in maniera parziale
un’attività lavorativa. “ (doc. X/1)
Il 4 luglio 2016 il
medico SMR, dr. med. __________, ha affermato di aver preso atto del sopra
citato referto. “Lo scritto non contiene nuovo elementi clinici che facciano
suppore una modifica dello stato di salute e non contiene elementi non presi in
considerazione in occasione della valutazione peritale. In questo senso non
ritengo indicato né necessario sottoporre lo scritto ai periti per presa di
posizione” (doc. XII/1).
Il 1° settembre 2016 il
dr. med. __________, rispondendo ad uno scritto della ricorrente, ha affermato:
" (…)
1.-
Sindrome lombovertebrale cronica recidivante
Dolori cronici alla mano dx dopo intervento per rizartrosi
Periartropatia omero-scapolare tendinotica impingement della
spalla dx con stato dopo intervento di decompressione/asportazione della
calcificazione del 03.07.’12 ed artroscopia diagnostica il 10.01’14.
Da anni.
2.-
La situazione rimane relativamente stabile con peggioramento della
sintomatologia algica.
3.-
a) Si a partire del 27.05.’13 (data dell’incapacità lavorativa da
me accertata) a tuttora.
b) In attività abituale come donna di pulizia la ritengo inabile
in misura uguale o superiore al 70%.
In attività lavorativa confacente al suo stato di salute, inabile
in misura del 50%.” (doc. XVI/B)
2.7. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che
non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376
il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia
di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove
assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente
le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM
nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità
(consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
2.8. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo l’Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza
del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 141 V 281 il TF
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile
è stata abbandonata.
2.9. Ritornando al caso concreto,
dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato
a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, per i motivi che seguono non può
confermare le valutazioni peritali del SAM, segnatamente per quanto concerne
l’aspetto psichiatrico.
La ricorrente contesta
infatti la perizia nella misura in cui non sarebbero stati applicati i nuovi
parametri sviluppati dal TF nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015
pubblicata in DTF 141 V 281 a proposito della sindrome somatoforme.
In
concreto il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, in occasione
della seconda perizia pluridisciplinare del SAM del 23 aprile 2015, e dunque
anteriore alla citata DTF 141 V 281, dopo che il medico SMR dr. med. __________
aveva indicato che “il quadro dovrà essere valutato sotto l’aspetto di una
patologia somatoforme (criteri di Förster)” ha diagnosticato, oltre alla
reazione depressiva prolungata su disadattamento cronico (ICD 10-F43.21), anche
la presenza di una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F45.4;
pag. 323 incarto AI), come segnalato dalla curante, dr.ssa med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico del 17 aprile 2014 (pag. 187
incarto AI) e contrariamente a quanto diagnosticato in occasione della prima
perizia (pag. 223 incarto AI) ed ha stabilito un’incapacità lavorativa, dal
lato psichiatrico, del 30% in qualsiasi attività (pag. 323-325 incarto AI),
come in occasione del primo esame (pag. 227 incarto AI).
Con
specifico riferimento alla diagnosi di sindrome somatoforme, va detto che secondo
la giurisprudenza del TF in vigore al momento della perizia, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non era di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo poteva causare un’incapacità lavorativa e spettava comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza
12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid.
3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959 e
995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte aveva precisato che un’inesigibilità
presupponeva in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con
sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita
d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante
simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del
conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130
V 354 consid. 2.2.3; STFA
I
702/03 del 28 maggio 2004 e I 870/02 del 21 aprile 2004; Pratique
VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri
[editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80
segg.).
Nella fattispecie, per quanto riguarda i criteri di Förster, il
dr. med. __________ ha stabilito che “l’A. presenta una condizione
depressiva legata alle ferite emotive subite associata ad una reazione funzionale
di non utilizzazione della mano destra di origine somatoforme”, che “l’intensità
della sintomatologia depressiva da ricondurre al quadro di disadattamento
venutosi a creare non si configura come una entità clinica grave e potrebbe
ridursi a mio avviso nel caso di una reintegrazione nel mondo del lavoro”,
che “i disturbi accusati dall’A. sono stati oggetto di numerose
investigazioni cliniche a livello specialistico e non si sono modificati
nonostante l’effettuazione di numerose terapie indicate in questi casi”,
che “non ho riscontrato elementi che fanno pensare alla presenza di una
tendenza all’isolamento o alla esclusione sociale” (pag. 325 incarto AI).
Alla
luce di quanto affermato dal dr. med. __________, e meglio che non vi sarebbero
elementi che fanno pensare alla presenza di una tendenza all’isolamento o
all’esclusione sociale, oppure che l’intensità della sintomatologia depressiva
da ricondurre al quadro del disadattamento venutosi a creare non si configura
come una entità clinica grave e potrebbe ridursi in caso di reintegrazione nel
mondo del lavoro, e dunque l’assenza di almeno due criteri, non è motivata la
ragione per la quale è stata diagnostica, dai periti del SAM, la sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F45.4). Tanto più che essa non è
stata diagnosticata né a livello reumatologico (pag. 252 incarto AI), né a
livello neurologico (pag. 329 incarto AI) ed era assente nella precedente
valutazione malgrado fosse stata diagnosticata dalla curante.
Del
resto, malgrado questa diagnosi aggiuntiva, di non secondaria importanza e che
non era stata posta nell’ambito della precedente perizia (pag. 223 incarto AI),
il dr. med. __________ non ha modificato il grado dell’incapacità lavorativa a
livello psichiatrico (30%) né nella precedente attività, affermando inoltre che
“non avendo riscontrato elementi nuovi rispetto alla valutazione effettuata
l’anno scorso ribadisco il grado di inabilità lavorativa psichiatrica del 30%”
(pag. 323 incarto AI), né in altre attività confacenti al suo stato di salute
(pag. 325 incarto AI). Ora, a non averne dubbio, una diagnosi quale quella di sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F45.4) costituisce un nuovo elemento.
Inoltre,
nel referto del 23 aprile 2015, i periti affermano che il consulente, dr. med. __________,
“pone quindi le diagnosi già poste nell’ambito della precedente
perizia SAM, di reazione depressiva prolungata su disadattamento cronico
(ICD-10 F43.21) e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4)”
(sottolineatura del redattore), allorché, come visto in precedenza, la seconda
diagnosi non figurava nel referto del 2 settembre 2014 (pag. 308 incarto AI).
I
periti hanno pure evidenziato che “dal punto di vista psichiatrico il quadro
è sovrapponibile alla precedente perizia SAM, con la presenza di una
reazione depressiva prolungata su disadattamento cronico (ICD-10 F43.21) ed una
sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4), che diminuiscono la
caricabilità, la resistenza e le motivazioni da investire nella vita quotidiana
da parte dell’A.” (pag. 310 incarto AI, sottolineatura del redattore),
allorché è stata posta una diagnosi supplementare.
Per
cui, per quanto concerne la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD-10 F45.4), la perizia non è coerente e contiene alcune
contraddizioni che devono essere risolte.
Tanto
più che, come dianzi anticipato, con sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata
in DTF 141 V 281, il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle
affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr.
comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) e secondo cui la capacità
di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare
stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente
essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Al consid. 8, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF
137 V 210, le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale
non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere
nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (“In intertemporalrechtlicher Hinsicht ist
sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen
Anforderungen an die medizinische Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid verlieren gemäss
altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se ihren Beweiswert.
Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des Einzelfalls mit seinen
spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen entscheidend, ob ein
abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen Beweisgrundlagen vor Bundesrecht
standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die
nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten Anforderungen ist in jedem
einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen administrativen und/oder
gerichtlichen Sachverständigengutachten - gegebenenfalls im Kontext mit
weiteren fachärztlichen Berichten - eine schlüssige Beurteilung im Lichte der
massgeblichen Indikatoren erlauben oder nicht. Je nach Abklärungstiefe und
-dichte kann zudem unter Umständen eine punktuelle Ergänzung genügen“).
Orbene,
in concreto la perizia del SAM del 23 aprile 2015, relativamente all’aspetto
psichiatrico, appare poco coerente già solo per quanto concerne l’esame dei
criteri della diagnosi della sindrome somatoforme secondo la vecchia
giurisprudenza. Per cui, a maggior ragione, non può neppure essere confermata e
ritenuta idonea a rispondere ai nuovi criteri posti dal TF.
È
vero che alla luce della contestazione sollevata dalla ricorrente in sede di
osservazioni al progetto di decisione, il medico SMR, dr. med. __________, ha
esaminato, sulla base della sopra citata giurisprudenza e della lettera
circolare n. 339 dell’UFAS dove vengono poste le domande cui i periti devono
rispondere in presenza di una sindrome somatoforme, se la valutazione peritale
eseguita è compatibile con la nuova giurisprudenza, affermando:
" (…)
I. Danno alla salute
L’assicurata è stata
ripetutamente valutata a livello peritale, ultima valutazione peritale in
ambito SAM nel 2015.
In ambito SAM è stato
escluso un danno alla salute di tipo neurologico.
L’assicurata è stata
valutata dal punto di vista psichiatrico. Presenta una condizione depressiva
legata alle ferite emotive subite quali il tradimento del marito ed il licenziamento.
L’esame psichiatrico
non evidenzia una sintomatologia psichiatrica severa:
Esame psichico
(…)
La prognosi
psichiatrica rimane favorevole secondo il perito.
A livello somatico è
stato escluso a livello della mano una restrizione anatomica, funzionale o
della mobilità.
La problematica lombare
risulta di entità limitata è ritenuta essere senza influsso sulla capacità
lavorativa.
Di influsso limitato
sulla CL la problematica a livello della spalla destra.
Considerandi
II. Contesto sociale
L’assicurata ha sofferto
per problematiche non di pertinenza AI quali debiti e tradimento da parte del
marito.
In occasione della
perizia SAM il contesto sociale è stato valutato in dettaglio.
La vita quotidiana è
stata analizzata dettagliatamente senza riscontro di un grave impedimento.
Prevalgono preoccupazioni per la situazione economica.
Viene aiutata dal
marito e dal figlio nelle faccende domestiche.
III. Diagnosi
(…)
IV. Cura e
reinserimento
Dal punto di vista
psichiatrico il perito ritiene che la presa a carico psichiatrica possa essere
intensificata. Un reinserimento lavorativo viene ritenuto quale elemento
necessario per una evoluzione favorevole, reinserimento ostacolato da una
soggettiva inabilità lavorativa completa. Un reinserimento lavorativo finora
non è stato tentato.
Dal punto di vista
somatico il caso è stato investigato ripetutamente e non sono identificabili
provvedimenti sanitari che possano migliorare la capacità lavorativa.
V Coerenza
I periti ritengono che
sulla base dei riscontri oggettivi una inabilità completa non sia giustificata.
L’assicurata mantiene delle risorse personali e psichiche che secondo i periti
dovrebbero permettere un reinserimento lavorativo in buona misura.
Conclusione:
- Le conclusioni
della perizia SAM rispondono ai criteri richiesti, le conclusioni sono coerenti
e si basano su una valutazione dettagliata e completa del caso.
- L’inchiesta
casalinghe ha mostrato un impedimento “pratico” in pratica sovrapponibile a
quello medico teorico. Non vi è quindi nessuna motivazione per dover sottoporre
il risultato dell’inchiesta ad un psichiatra.” (pag. 393 e seguenti incarto AI)
In
concreto, tuttavia, anche alla luce delle affermazioni del medico SMR, dr. med.
__________, secondo il quale “l’esame psichiatrico non evidenzia una sintomatologia
psichiatrica severa” e delle ulteriori valutazioni contenute nella presa di
posizione del 19 febbraio 2016, non emergono i motivi per i quali sia stata
diagnosticata una sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4 e la sua influenza
concreta sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Si
impone pertanto l’allestimento di una nuova perizia che tenga conto di quanto
stabilito dal TF nella sentenza pubblicata in DTF 141 V 281, secondo cui la capacità
di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti e che aggiorni quella del 23 aprile
2015, tenendo conto delle considerazioni del dr. med. __________ (doc. X/1).
2.10
Per
quanto concerne l’aspetto economico, una sua valutazione appare prematura ed esso
potrà semmai essere nuovamente oggetto di contestazione nell’ambito della
prossima procedura. Va tuttavia segnalato, per quanto concerne l’utilizzo di
contratti collettivi per stabilire il salario da valido, la sentenza
9C_348/2016 del 7 dicembre 2016, in particolare al consid. 5.4, nonché, per
quanto concerne l’applicazione del cosiddetto “Prozentvergleich”, le
sentenze 9C_237/2016 del 24 agosto 2016,9C_225/2016 del 14 luglio 2016,9C_310/2009
del 14 aprile 2010,8C_294/2008 del 2 dicembre 2008.
2.11
Per quel che riguarda
l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone
che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è
stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la
rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare
concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2015, allo scopo di garantire
un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione
delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo
attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori
di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo
%
Massimo
%
1.
Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
2
5.
5
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,
uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e
raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire
i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le
piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va
escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3087,
3088.
e 3089 si legge ancora:
" Il totale
delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la
valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi
servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per
una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986
pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve
contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità
lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e
apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio
il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura
maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17
marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi
provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al
momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di
lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva
nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a
migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,
acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044
segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il
calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la
totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita
dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura
maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97
consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al
momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della
diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."
Al riguardo, il TFA (dal
1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide
ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste
effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori
specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste
(AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984
pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento
da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata
dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente
erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
L’allora TFA, in una
sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF
9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere
effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale
delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è
possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è
effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di
lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva
(RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del
29.
maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Nella già citata DTF 128 V
93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta
dell'ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung
an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V
352.
Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist
wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche
Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens
der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und
Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die
Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der
Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss
plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage
stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung
mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der
Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht
eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt,
in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar
feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der
Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten
Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von
zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die
Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest
wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und
Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen
Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1
IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle
Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den
Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie
Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung
tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I
175/01).
(…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94)
Con riferimento agli
assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza
9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19
pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in
ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per
l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla
patologia psichica:
" (…)
Die von einer qualifizierten Person durchgeführte
Abklärung vor Ort (vgl. Art. 69 Abs. 2 zweiter Satz der Verordnung vom 17.
Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]) ist für
gewöhnlich die geeignete Vorkehr zur Bestimmung der Behinderung im Haushalt.
Zwar ist der Abklärungsbericht seiner Natur nach in erster Linie auf die
Ermittlung des Ausmasses physisch bedingter Beeinträchtigungen zugeschnitten,
weshalb seine grundsätzliche Massgeblichkeit unter Umständen Einschränkungen
erfahren kann, wenn die versicherte Person an psychischen Beschwerden leidet.
Prinzipiell jedoch stellt er auch dann eine beweistaugliche Grundlage dar, wenn
es um die Bemessung einer psychisch bedingten Invalidität geht, d.h. wenn die
Beurteilung psychischer Erkrankungen im Vordergrund steht. Widersprechen sich
die Ergebnisse der Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen Feststellungen
zur Fähigkeit der versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, ist
aber in der Regel den ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht einzuräumen als
dem Bericht über die Haushaltabklärung, weil es der Abklärungsperson
regelmässig nur beschränkt möglich ist, das Ausmass des psychischen Leidens und
der damit verbundenen Einschränkungen zu erkennen (Urteil 9C_631/2009 vom 2.
Dezember 2009 E. 5.1.2; SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81, I 249/04 E. 5.1.1; AHI 2004
S. 137, I 311/03 E. 5.3; vgl. auch BGE 133 V 450 E. 11.1.1 S. 468 mit
Hinweisen; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. 2010, S. 350).
(…)" (STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, consid. 2)
Questa giurisprudenza è
stata più volte confermata (cfr., fra le altre, anche la STF 8C_843/2011 del 29
maggio 2012 in un caso in cui la ricorrente si lamentava del fatto che
l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità lavorativa del
9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica e non quella del 50% stabilita dallo psichiatra, il TF, dopo aver
rammentato la giurisprudenza valida in materia, ha nondimeno ritenuto di dover
riconoscere che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta a domicilio
l’assistente sociale aveva meglio tenuto in considerazione anche l’obbligo
della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai famigliari
nell’ambito delle mansioni domestiche).
In tale contesto va
segnalata anche la STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016 nella quale il TF – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui
l’ufficio AI contestava la conclusione dell’autorità giudiziaria secondo la
quale l’inizio del diritto alla rendita intera andava riconosciuto dal 1.
aprile 2009 (ovvero sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ex
art. 29 cpv. 1 e 3 LAI) –, premesso che poteva restare aperta la
questione riguardo allo status dell’assicurata (salariata al 100%, lavoratrice
a tempo parziale o casalinga a tempo pieno) dal 1. aprile 2009 al 31 luglio
2012.
visto che il risultato non cambiava, ha sviluppato le seguenti
considerazioni riguardo alla valutazione della capacità lavorativa quale
casalinga:
" (…) 6.2.1. Die
Beschwerdeführerin war davon ausgegangen, die Beschwerdegegnerin sei im
Aufgabenbereich als Hausfrau und Mutter nicht eingeschränkt. Dabei stützte sie
sich auf die Stellungnahme des regionalärztlichen Dienstes (RAD) vom 13. Juni
2012.
ab. Darin wurde zur Begründung ausgeführt, gemäss den Schilderungen des
psychiatrischen Gutachters der MEDAS sei die Versicherte in dieser Tätigkeit
nicht beeinträchtigt. Dafür spreche auch der Umstand, dass sie gemäss den
Experten in der Lage sei, ihre älteren Vermieterinnen teilweise häuslich
mitzuversorgen. Im Gutachten vom 2. Mai 2012 wurde festgehalten, die jetzige
Wohnung der Versicherten sei eine Einliegerwohnung im unteren Stock eines
Zweifamilienhauses. Im oberen Stock wohnten zwei hochbetagte taube Schwestern,
zu denen sie eine sehr gute Beziehung habe und denen sie Hilfestellungen
leiste. 6.2.2. Betreffend die hier interessierende Zeit (April 2009 bis
Juli 2012) zeigt sich indessen ein ganz anderes Bild als von der
Beschwerdeführerin angenommen: Die Beschwerdegegnerin war ab........ im Heim
B.________ untergebracht, bis 31. August 2009 intern, danach bis 24. September 2012
in der Aussenwohnung. Gemäss dem Schreiben der Heimleitung vom 6. Mai 2014 war
sie sowohl in Haushaltangelegenheiten als auch bei der Kinderbetreuung auf
Unterstützung und Begleitung angewiesen. Zu ihrer Entlastung sei die Tochter im
Tageshort gewesen; trotzdem sei es ihr nicht möglich gewesen, sich jeweils
aufzuraffen und den Haushalt in Schwung zu bringen; die Wohnung sei eher
ungepflegt gewesen. Die durch ihr Alter eingeschränkten beiden Vermieterinnen
seien von deren Nichte betreut worden; die Hilfe der Versicherten sei auf der
freundschaftlichen Ebene gewesen. Im Weitern hatte die Versicherte eine Woche
vor der Geburt ihrer Tochter bei einem Unfall eine distale intraartikuläre
Radiusfraktur links erlitten. Der Arm konnte lange Zeit nicht belastet, und
eine Fehlstellung musste im Mai 2008 operativ korrigiert werden. Aufgrund
dieser Unfallfolgen erscheint eine uneingeschränkte Leistungsfähigkeit in einem
Haushalt mit einem Kleinkind fraglich. Es kommt dazu, dass die Versicherte im
Sommer 2008 an einem neurogenen Tumor des linken Lungenunterlappens erkrankt
war und nach der Lobektomie vom........ sich komplizierend eine Infektion
(Lungenentzündung) eingestellt hatte (Aktennotiz RAD vom 15. Januar 2009).
Endlich musste die Versicherte im Sommer 2010 wegen "Multiorganversagen
bei schwerer Sepsis bei (Aspirations-) Pneumonie rechts" stationär
behandelt werden (Austrittsbericht Medizinische Intensivstation Spital
E.________ vom 8. Juli 2010), und sich ein Jahr später einer laparoskopischen
Bypass-Operation unterziehen. Der Hausarzt erwähnte in seinem Bericht vom 27.
März 2009 eine emotional instabile Persönlichkeit mit Suchtmittelabusus,
gehäufte febrile respiratorische Infekte, belastungsabhängige Schmerzen im
Bereich der Hand sowie einen Diabetes mellitus und Übergewicht. Die Gutachter
der MEDAS sprachen von einem ausserordentlich komplexen Krankheitsgeschehen,
wobei die seit 1998 bestehende Sucht bzw. Polytoxikomanie auf der emotional
instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ beruhe (und somit invalidisierend
sein kann; Urteil 8C_582/2015 vom 8. Oktober 2015 E. 2.2, in: SVR 2016 IV Nr. 3
S. 7). 6.2.3. Aufgrund der multiplen, zum Teil schweren und seit langem
bestehenden Leiden bzw. der darauf zurückzuführenden Unfähigkeit der
Beschwerdegegnerin, für sich selber und ihre Tochter zu sorgen, ist im
fraglichen Zeitraum (April 2009 bis Juli 2012) von einer gänzlichen oder zu
mindestens 70 % betragenden Einschränkung (auch) im Aufgabenbereich auszugehen.
Selbst unter der Annahme, die Versicherte wäre im Gesundheitsfall nicht
erwerbstätig gewesen, hat sie somit Anspruch auf eine ganze Rente und ist
demzufolge der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen. Bei diesem Ergebnis
erübrigen sich Ausführungen zu den Erwägungen des kantonalen
Versicherungsgerichts zur gemischten Methode der Invaliditätsbemessung. (...)”
(STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016, consid. 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3).
2.12
Nella
fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di
esperire un'inchiesta, eseguita il 9 novembre 2015 (pag. 355 e seguenti incarto
AI).
Il
relativo rapporto è stato allestito il 26 novembre 2015 ed ha il seguente
tenore:
" (…)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del
lavoro, controllo
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
La capacità di pianificare e organizzare il proprio
ménage domestico è mantenuta.
5.2
Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
40%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
8%
La Signora RI 1 riferisce di essere impossibilitata
nell’uso dell’arto destro e quando può si serve quindi di quello sinistro, il
quale con il tempo e l’uso più frequente però inizia a provocare disturbi.
Prima della malattia preparava personalmente i pasti
mentre oggi il suo impegno è marginale e se ne occupa principalmente il
coniuge.
Egli prepara a volte in quantità maggiori così poi
riscaldano gli avanzi nei giorni a seguire. La signora RI 1 non riesce a
sbucciare né a tagliare e nonostante i mezzi ausiliari non è più in grado di
aprire i vasetti, bottiglie e scatole.
Carica la lavastoviglie servendosi dell’arto sinistro
ma è il marito che lava a mano le pentole. La pulizia a fondo della cucina da
quando ha questi problemi di salute è stata delegata alla figlia, che se ne
occupa nelle occasioni in cui fa visita ai genitori.
Nelle attività qui considerate l’uso delle mani è
necessario e sebbene in alcune mansioni possa servirsi di quella sinistra in
altre l’A.ta riscontra delle limitazioni. Tuttavia, si tiene conto del ménage
domestico composto da due persone e dell’esigibilità di collaborazione da parte
del coniuge. Inoltre, ad esempio per tagliare gli alimenti, la Signora RI 1
potrebbe dotarsi di un robot da cucina che le faciliterebbe il compito.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare
i letti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
50%
percentuale di invalidità
10%
Precedentemente al danno alla salute l’A.ta si
occupava giornalmente della pulizia del bagno mentre per quella settimanale,
finché ha lavorato a tempo pieno, riceveva la collaborazione del marito.
Da quando si sono presentati i problemi alla mano ha
dovuto delegare al coniuge tutte le pulizie, essendo lei in grado unicamente di
spolverare o pulire con l’arto sinistro il lavandino in bagno. Anche in questo
ambito, quando la figlia arriva da __________ si occupa della pulizia più
approfondita dei locali.
Consideriamo le limitazioni sia fisiche che psichiche
evidenziate dai periti ma anche la possibilità di effettuare personalmente le
pulizie più leggere utilizzando l’arto sinistro; non è quindi giustificabile la
delega completa delle mansioni. Inoltre, è esigibile la collaborazione del
marito e la distribuzione delle attività su più giorni alla settimana.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e
rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
10%
percentuale di invalidità
1%
E’ sempre stato compito dell’A.ta provvedere agli
acquisti ma oggi delega l’incarico al marito; solo quando se la sente lo
accompagna, aggiunge la signora RI 1.
L’umore, a seguito del danno alla salute che l’ha resa
dipendente in molti ambiti, ne ha risentito molto e spesso preferisce rimanere
a casa da sola.
La Signora RI 1 può effettuare gli acquisti più
leggeri recandosi con maggior frequenza nei vicini negozi e dotandosi ad
esempio di una borsa carrello. E’ esigibile al contrario la collaborazione del
marito quando si tratta di sollevare merce pesante e trasportarla fino a casa.
Tuttavia, è tuttora l’A.ta a stilare la lista della spesa.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,
ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
4%
Nel palazzo è presente una lavanderia comune che si
trova nel seminterrato, regolamentata da turni, ma da quando l’A.ta soffre di
importanti limitazioni dell’arto ha fatto installare nel bagno una lavatrice.
In questo modo può caricarla quando più le fa comodo e non deve trasportare la
cesta, sebbene nel palazzo vi sia l’ascensore.
Oggi stende il marito perché l’A.ta fa molta fatica,
potendo usare unicamente l’arto destro. Al contrario, lo stiro è stato
completamente abbandonato ma fa pure fatica a piegare gli indumenti, che spesso
vengono appesi o piegati dal consorte.
Non è stata mai abitudine dedicarsi a lavori a maglia.
Potendo disporre della propria lavatrice l’A.ta può
eseguire il bucato nei momenti a lei più favorevoli. Tenendo conto dei limiti
funzionali all’incarto si può giustificare un allungamento dei tempi d’esecuzione
ma il carico è tuttavia modesto, essendo un ménage domestico di due persone. La
collaborazione del marito è esigibile.
5.6
Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
0%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
5.7
Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,
attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,
volontariato
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
40%
percentuale di invalidità
2%
Prima che subentrasse il danno alla salute si recava
di sua spontanea volontà da una signora anziana alla quale, senza alcuna
retribuzione né regolarità, faceva compagnia oppure provvedeva alla spesa. Tale
attività è stata abbandonata a seguito dei problemi alla mano.
In questo ambito, come negli acquisti, teniamo conto
dei limiti funzionali e dell’impossibilità di effettuare la spesa più
voluminosa e ingombrante. Al contrario, rimane una residua capacità negli
acquisti più leggeri che potrebbe eseguire lei stessa.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
25%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non
può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,
genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato
Il marito.
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni
sulla capacità al lavoro?
Da settembre 2011 (…)" (incarto AI pag. 355 e
seguenti)
L’assistente
sociale – invitata a prendere posizione
in merito alle contestazioni sollevate dalla ricorrente con le osservazioni al
progetto di decisione – con annotazioni del
23.
febbraio 2016 ha inoltre precisato:
" (…)
Innanzitutto, va ricordato che il grado d’impedimento riconosciuto
per ciascuna attività ha tenuto conto prioritariamente dei limiti funzionali
indicati all’incarto, ma nondimeno della possibilità e dei mezzi di cui l’A.ta
è esigibile che si avvalga in ambito domestico per migliorare la propria
capacità lavorativa.
Sulla base delle dichiarazioni rese in sede di colloquio ho
valutato altresì l’esigibilità di collaborazione del marito, attualmente senza
attività lucrativa, il quale da sempre collabora attivamente alle mansioni
domestiche.
In virtù di questi elementi si sono considerati infine il carico
di lavoro e le dimensioni dell’alloggio.
Detto ciò, ci tengo a precisare che al punto concernente la
Conduzione e pianificazione dell’economica domestica si considerano
esclusivamente le mansioni di tipo organizzativo, di pianificazione e
ripartizione del lavoro, controllo delle attività, ambiti in cui all’incarto
non si hanno indicazioni mediche che segnalano per l’A.ta una possibile
incapacità.
Pertanto non si ravvedono motivazioni atte a giustificare un grado
d’impedimento in questo ambito.
Per quel che concerne le altre attività dell’inchiesta, le
contestazioni sollevate dal rappresentante legale concernono il grado di
inabilità riconosciuto, tuttavia non aggiungono elementi di novità rispetto al
contenuto dell’inchiesta, che viene pertanto confermata in questa sede.” (pag.
397.
incarto AI)
2.13
Sulla
base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 25%.
Innanzitutto
va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei
parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito
dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente
contestato.
Inoltre,
tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta:
DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e
ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di
mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali
in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito
consiste nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del
9.
novembre 2015 va di principio confermata.
Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003
consid. 2).
In concreto non solo non
vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso
trova conferma nelle motivazioni contenute nell’inchiesta medesima.
Stanti
le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni
dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo
Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere
in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale,
che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in
particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta
domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti
relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e
compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.
La circostanza, sollevata in sede di ricorso, secondo cui il figlio
maggiorenne non vivrebbe più con i genitori non modifica le conclusioni
dell’inchiesta, ritenuto che la consulente ha unicamente esatto l’aiuto del
marito (cfr. anche pag. 357 incarto AI).
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze
concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di
importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado
d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe
stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.
Solo nella misura in cui
dalla nuova perizia che verrà effettuata dovesse emergere, per l’attività di
casalinga, una diversa valutazione psichiatrica, essa dovrà essere sottoposta ai
perito per una valutazione.
Infatti, i periti del SAM,
circa la capacità lavorativa in ambito domestico, hanno rilevato che
l’assicurata “va ritenuta abile al lavoro all’80%. In questo caso vi è
un’incapacità lavorativa solo dal punto di vista ortopedico e reumatologico”
(pag. 313 incarto AI), mentre il consulente dr. med. __________, psichiatria e
psicoterapia FMH, ha affermato che per l’assicurata “sia esigibile
l’attività di casalinga e questo dal lato strettamente psichiatrico” (pag.
325.
incarto AI). Ciò è stato ribadito anche dal medico SMR, dr. med. __________,
ancora il 16 febbraio 2016, dove ha rilevato che “l’inchiesta casalinghe ha
mostrato un impedimento “pratico” in pratica sovrapponibile a quello medico
teorico. Non vi è quindi nessuna motivazione per dover sottoporre il risultato
dell’inchiesta ad un psichiatra” (incarto AI, pag. 396).
La questione andrà comunque
nuovamente valutata a dipendenza dell’esito della nuova perizia.
2.14
Alla
luce di quanto sopra esposto, ribadita la necessità di una valutazione
approfondita circa la sindrome somatoforme da dolore persistente
applicando i criteri di cui alla DTF 141 V 281, l’incarto deve essere rinviato
all’UAI affinché proceda in tal senso.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti
all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in
precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali
svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento
(“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6
giugno 2016), o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6
giugno 2016).
Ora,
rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso - ribadite
le incoerenze per quanto concerne l’aspetto psichiatrico e meglio della
sindrome somatoforme dal dolore persistente della perizia SAM - si
giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in
atto gli accertamenti necessari.
Di
conseguenza la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI
per i suoi incombenti.
2.15
Vincente in causa, la
ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un’indennità per
ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.
5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto
2010.
consid. 3).
2.16
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per ulteriori
accertamenti conformemente ai considerandi.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti