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Decisione

32.2016.41

Attribuzione di mezza rendita AI ad una casalinga. Applicazione del metodo specifico. Modifica della decisione impugnata per quanto concerne l'inizio della riduzione della rendita da intera a metà (mi

13 marzo 2017Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i letti, ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

80%

percentuale di invalidità

12%

Pulizie

La Signora RI 1, in precedenza, si occupava delle

pulizie a fondo (aspirapolvere, lavare pavimenti, …) dell’intera abitazione,

una volta a settimana, mentre quotidianamente si dedicava a quelle più leggere

(riordino, rispolvero,…).

In seguito al danno la salute indica di aver mantenuto

l’incombenza delle pulizie leggere alle quali provvede tuttavia nel rispetto

dei suoi ritmi mentre quelle a fondo sono giocoforza delegate a terzi.

Viene spiegato che inizialmente tali incombenze erano

garantite dall’aiuto domiciliare del servizio __________ mentre attualmente è

il consorte ad occuparsene, il quale vi provvede nel fine settimana.

Pulizia dei sanitari

Prima del danno alla salute l’assicurata si occupava

quotidianamente della pulizia a fondo del bagno e dei servizi igienici.

Attualmente, invece, riferisce di occuparsene superficialmente ogni giorno

mentre quella approfondita è delegata al consorte, il quale vi provvede

settimanalmente.

Cambio biancheria da letto

Un tempo, provvedeva settimanalmente, da sola, al

cambio della biancheria da letto, di tutte le stanze dell’abitazione.

Attualmente, invece, a causa dei dolori, indica di

necessitare giocoforza dell’aiuto del marito oppure dell’amica. Rispetto al

passato vi provvede con minor frequenza, ovvero ogni due settimane, inoltre

riferisce di occuparsi del cambio della biancheria di una stanza alla volta.

Pulizie stagionali (vetri, tende, rolladen,…)

L’assicurata si occupava in precedenza mensilmente

della pulizia dei vetri e ogni sei mesi di quella delle tende. Attualmente,

invece, a causa dei dolori e della facile affaticabilità, viene riferito che

tali incombenze sono interamente delegate a terzi (marito e amica).

In considerazione delle importanti limitazioni

descritte dall’assicurata in colloquio, coerenti con le indicazioni mediche a

dossier, e della necessità dell’aiuto di terzi nello svolgimento di tali

mansioni, si propone una percentuale dell’80%.

L’esigibilità di collaborazione dei famigliari è stata

altresì considerata.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e

rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

60%

percentuale di invalidità

6%

Spese

In precedenza, ovvero prima del danno alla salute,

l’assicurata provvedeva settimanalmente alla spesa grossa in compagnia del

marito. Altresì, si occupava autonomamente delle piccole spese

infrasettimanali, recandosi a piedi nei vicini negozi.

Attualmente, invece, viene descritto che la spesa

grossa settimanale è delegata interamente al marito, dal momento che

l’assicurata è impossibilitata a provvedere al trasporto delle borse pesanti.

Inoltre, per quanto concerne le piccole spese infrasettimanali, spiega di

provvedervi ormai unicamente se accompagnata da terzi che possono provvedere al

trasporto dei piccoli acquisti, dal momento che riscontra difficoltà anche nel

portare pochi articoli da peso e dalle dimensioni ridotte.

Pagamenti e trattative ufficiali

In precedenza era l’assicurata a provvedere ai

pagamenti del nucleo famigliare recandosi autonomamente all’ufficio postale. In

seguito al danno alla salute, visto la sua facile affaticabilità nel percorrere

tragitti a piedi, viene riferito che tale incombenza viene assolta ora dal

marito.

Quest’ultimo, essendo per lavoro molto spesso assente

nel corso della settimana, ha optato per l’e-banking, in modo tale da poter

provvedere ai pagamenti anche la sera tardi quanto rientra oppure nel fine

settimana quando è a casa di riposo.

Le difficoltà riferite dall’assicurata nel trasporto

dei pesi sono coerenti con i limiti funzionali a dossier, i quali indicano un

carico massimo di 5 Kg, ciò nonostante va comunque considerata l’esigibilità di

collaborazione da parte del marito; da qui la percentuale proposta.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,

ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

80%

percentuale di invalidità

12%

Trasporto cesta

Viene riferito che il trasporto della cesta del

bucato, un tempo a carico dell’assicurata, è attualmente garantito dalla

sorella oppure dal cognato.

Bucato (caricare, scaricare, stendere i panni,…)

La Signora RI 1, un tempo, provvedeva autonomamente al

bucato. Attualmente, invece, a causa dei dolori a livello addominale e della

difficoltà nel piegarsi, tale incombenza è delegata a terzi. Spiega che l’unica

posizione che le consentirebbe di caricare e scaricare, da sola, sia la

lavatrice che l’asciugatrice è quella di stare in ginocchio. Sottolinea

tuttavia che essendo 5 in famiglia il carico di bucato è consistente e non è

pensabile occuparsene, più volte nel corso della giornata, stando in ginocchio.

Inizialmente tale incombenza era delegata all’aiuto domiciliare __________,

mentre attualmente è garantita da terzi (sorella, amica o marito).

Stirare

Per quanto concerne lo stiro viene riferito che un

tempo vi provvedeva in un’unica occasione. In seguito al danno alla salute e

fino a poco tempo fa, invece, tale incombenza era interamente delegata

all’aiuto domiciliare dell’__________ mentre attualmente è il marito ad

occuparsene.

L’assicurata spiega, infatti, di riuscire a stirare

solo pochi capi e di necessitare subito dopo stendersi sul divano, a causa dei

dolori addominali che sopraggiungono.

Sottolinea, altresì, che il vapore caldo emanato dal

ferro da stiro contribuisce ad infiammare l’addome.

Rispetto al passato piega molto di più e di stirare di

meno.

Cucito a macchina/lavorare a maglia/uncinetto

L’assicurata indica di non essere mai stata dedita né

al cucito a macchina né al lavoro a maglia.

Per quanto concerne, invece, l’uncinetto viene

riferito che prima del danno alla salute, se ne occupava volentieri.

Attualmente, invece, visto la facile affaticabilità tale attività è stata

abbandonata.

Nella percentuale proposta si è tenuto in

considerazione da una parte le difficoltà lamentate dell’assicurata sia nel

trasporto dei pesi, coerenti con i limiti funzionali presenti a dossier, sia

della necessità dell’aiuto di terzi nelle differenti attività. L’esigibilità di

collaborazione da parte dei famigliari è stata altresì considerata.

5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

6%

La Signora __________ riferisce di non aver mai

riscontrato difficoltà nell’educazione e nemmeno nel seguire le attività

scolastiche delle figlie.

Rispetto al passato, viene riferito tuttavia che

necessita sovente dell’aiuto di terzi (sorella o vicina di casa) per andare a

prendere o portare la figlia minore da casa a scuola e viceversa. Essa spiega

infatti di riscontrare sovente importanti problemi intestinali che la

costringono a restare in bagno a lungo. Per tale ragione, nel rispetto degli

orari imposti dalla scuola, deve far capo all’aiuto di terzi. Sottolinea

inoltre che a seguito di tali episodi è molto affaticata, pertanto necessita

giocoforza di riposarsi sul divano.

Entrambe le bimbe non hanno mai seguito attività

extrascolastiche dal momento che l’assicurata non dispone del permesso di guida

e pertanto sarebbe impossibilitata ad accompagnarle.

Nemmeno il marito, in considerazione delle assenze

dovute al suo lavoro, potrebbe occuparsene con regolarità.

Il considerazione delle limitazioni riferite

dall’assicurata e della necessità dell’aiuto di terzi, si propone una

percentuale del 30%.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,

attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,

volontariato

importanza assegnata

0%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

L’assicurata riferisce di non essere mai stata dedita

né al volontariato né alla creazione artistica.

Nell’economia domestica non vi sono animali ai quali

dover prestare le cure necessarie.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

50%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non

può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,

genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato

I famigliari (marito, sorella e figli) e l’amica.

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni

sulla capacità al lavoro?

La Signora RI 1 indica che il danno alla salute è tale

da marzo 2014 (…)" (incarto AI pag. 355 e seguenti)

2.7. Sulla

base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 50%.

Innanzitutto

va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente

Considerandi

contestato.

In

secondo luogo occorre prendere in considerazione l’aiuto dei famigliari nelle

faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l’insorgente, pur

rilevando che il coniuge svolge un’attività pesante di autotrasportatore che

gli impone orari irregolari che possono tenerlo lontano da casa anche il week

end, non contesta che lei stessa ha delegato alcune attività al marito, il

quale, già prima che dell’inchiesta a domicilio, si è dato da fare aiutando la

consorte (cfr. pag. 204 e seguenti incarto AI: “[…] Viene spiegato che

inizialmente tali incombenze erano garantite dall’aiuto domiciliare del

servizio __________ mentre attualmente è il consorte ad occuparsene, il quale

vi provvede nel fine settimana […]”; “[…] Attualmente, invece, riferisce

di occuparsene superficialmente ogni giorno mentre quella approfondita è

delegata al consorte, il quale vi provvede settimanalmente […]”) o ai figli

(cfr. pag. 203 incarto AI: “[…] Attualmente, invece, viene riferito che tale

incombenza è interamente delegata ai figli […]”).

A

questo proposito va rammentato che nei casi come quello in esame occorre tenere

conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo

di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale

consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;

Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro

di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con

riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le

quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in particolare

del marito e dei figli.

A

tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo

per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze

del TFA I 407/92 e I 35/00).

Nella

DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della

sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà

e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio

lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari:

"

Auszugehen ist dabei

vom Grundsatz, dass einem Leistungsansprecher im Rahmen der

Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten sind, die ein vernünftiger Mensch

in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei Entschädigung zu

erwarten hätte. Für die im Haushalt tätigen Versicherten bedeutet dies, dass

sie Verhaltensweisen zu entwickeln haben, welche die Auswirkungen der

Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich reduzieren und ihnen eine möglichst

vollständige und unabhängige Erledigung der Haushaltarbeiten ermöglichen. Kann

die versicherte Person wegen ihrer Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur

noch mühsam und mit viel höherem Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster

Linie ihre Arbeit einteilen und in üblichem Umfang die Mithilfe von

Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein invaliditätsbedingter Ausfall darf

bei im Haushalt tätigen Personen nur insoweit angenommen werden, als die

Aufgaben, welche nicht mehr erfüllt werden können, durch Drittpersonen gegen

Entlöhnung oder durch Angehörige verrichtet werden, denen dadurch

nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine unverhältnismässige

Belastung entsteht. Die im Rahmen der Invaliditätsbemessung bei einer Hausfrau

zu berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen geht daher

weiter als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise zu erwartende

Unterstützung (BGE 130 V 97 E. 3.3.3 S. 101; Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts I 90/02, E. 2.3.3 nicht publ. in BGE 129 V 67, aber publ.

in: AHI 2003 S. 215; ZAK 1984 S. 135 E. 5, I 761/ 81; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts

I 457/02 vom 18. Mai 2004, E. 8 nicht publ. In BGE 130 V 396, aber publ. in:

SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21, mit weiteren Hinweisen; Urteile des Eidg.

Versicherungsgerichts I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 685/02 vom

28.

Februar 2003, E. 3.2; I 175/01 vom 4. September 2001, E. 5b; I 407/92 vom

8.

November 1993, E. 2b; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, Zürich 1997, S. 222 f. mit Hinweisen).

Geht es um die Mitarbeit von

Familienangehörigen, ist danach zu fragen, wie sich eine vernünftige

Familiengemeinschaft einrichten würde, wenn keine Versicherungsleistungen zu

erwarten wären (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5.

Dezember 2006, E. 7.1.2; I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 407/92 vom

8.

November 1993, E. 2b). Dabei darf nach der Rechtsprechung - anders als der

angefochtene Entscheid unterstellt - unter dem Titel der

Schadenminderungspflicht nicht etwa die Bewältigung der Haushalttätigkeit in

einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen Familienmitglieder

überwälzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder festgestellten

Einschränkung danach gefragt werden müsste, ob sich ein Familienmitglied finden

lässt, das allenfalls für eine ersatzweise Ausführung der entsprechenden

Teilfunktion in Frage kommt (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 681/02

vom 11. August 2003, E. 4.4).

Entgegen der im angefochtenen Entscheid

vertretenen Auffassung vermag schliesslich die Tatsache, dass sich die der

Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB zwischen den

Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten

Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen (d.h. weder klagbar

noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt werden können

(HONSELL/VOGT/GEISER [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2006, N. 9 zu Art.

272.

ZGB; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., Zürich 1998, N. 168 zu Art.

159.

ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im Haushalt beschäftigten

Versicherten nichts zu ändern (vgl. auch Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts

I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2). Denn wie auch im Erwerbsbereich

darauf abzustellen ist, ob die verbleibende

Erwerbsfähigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar

ist, unabhängig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist,

ist auch in Bezug auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen

Realität üblich und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich

durchsetzbar ist.“

In una

sentenza 9C_701/2016 del 1° marzo 2017 il Tribunale federale ha ribadito questo

concetto, argomentando:

" (…)

4.3

Dass die Vorinstanz

von der "Schadenminderungspflicht der Familienangehörigen" gesprochen

hat, schadet nicht, hat sie doch mit Verweis auf BGE 133 V 504 E. 4.2 S. 509 f.

zutreffend präzisiert, dass die Versicherte (im Rahmen der sie selber

treffenden Schadenminderungspflicht) die Hilfe ihrer Familienangehörigen in

Anspruch nehmen muss (vgl. auch BGE 141 V 642 E. 4.3.2 S. 648 mit Hinweisen).

Anhaltspunkte dafür, dass die Abklärungsperson diese Mithilfe in unzumutbarem

Ausmass berücksichtigt haben soll, sind nicht ersichtlich. (…)“

Ora, tenuto conto

dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid.

3.3.3

pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in linea

di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere

a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del 9 ottobre 2015, vanno

confermate.

Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

In

concreto non solo non vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento

manifestamente erroneo, ma esso viene in sostanza confermato dalle percentuali

poste dal dr. med. __________ (50%; pag. 127 incarto AI) e dal dr. med. __________

(50%; pag. 192 incarto AI) e non è difforme da quanto accertato anche dal dr.

med. __________ (50%-80%; pag. 155 incarto AI). Infatti vi sono attività in cui

l’assicurata è effettivamente impedita nelle sue funzioni nella misura dell’80%

(ad esempio pulizia dell’appartamento, bucato, confezione e riparazione di

indumenti) ed attività dove l’impedimento è minore (60% per la spesa ed acquisti

diversi; 40% per l’alimentazione; 30% nella cura dei bambini e di altri membri

della famiglia; 0% nella conduzione dell’economia domestica). Inoltre, come già

detto più volte, occorre tenere in considerazione anche l’obbligo di reciproca

assistenza familiare.

Nel merito, quanto alle

difficoltà nel recarsi in posta per i pagamenti oppure nel recarsi nei negozi

per effettuare la spesa, oltre al fatto che l’assistente sociale ha già tenuto

conto delle menomazioni della ricorrente, va evidenziato come per i pagamenti

il marito ha già optato per l’e-banking (pag. 205 incarto AI) e per

la spesa va rammentato che oggigiorno i maggiori supermercati del nostro

Paese prevedono la possibilità di far capo alla consegna a domicilio, con gli

acquisiti che vengono portati dentro casa ed in alcuni casi fino in cucina

(cfr. www.__________; www.__________; www.__________). Questa modalità di

acquisto, che può essere effettuata tramite un computer, un tablet o uno

smartphone, e che può essere esatta da un’assicurata giovane e che di

conseguenza non dovrebbe avere difficoltà a districarsi con le nuove

tecnologie, sgraverebbe inoltre il marito con la conseguente possibilità di

poter aiutare maggiormente l’interessata nelle altre mansioni casalinghe. Sia

come sia, anche se la ricorrente non avesse a disposizione queste tecnologie,

ritenuta la collaborazione del coniuge e l’aiuto necessario per il trasporto

dei pesi, per i motivi esposti dall’assistente sociale, una percentuale degli

impedimenti del 60% per le spese e gli acquisti diversi è comunque da

confermare.

Per

quanto concerne la necessità di lavorare lentamente e con numerose pause, segnatamente

nell’ambito dell’alimentazione, delle pulizie e della spesa, va rilevato che

l’assistente sociale ne ha tenuto conto (pag. 203 incarto AI: “[…] Attualmente,

invece, a causa della costante spossatezza e dei dolori a livello addominale,

riferisce una cucina semplice e veloce […] sottolinea di impiegare molto più

tempo […]”; “[…] riferisce di necessitare di riposare sul divano prima

di provvedervi […] sottolinea di essere maggiormente rallentata rispetto ad un

tempo […]” e “[…] la percentuale proposta tiene in considerazione sia i

limiti funzionali […]”; pag. 204: “[…] in considerazione delle

importanti limitazioni descritte dall’assicurata in colloquio, coerenti con le

indicazioni mediche a dossier […]”). Ciò che risponde pure alla richiesta

della ricorrente di applicare la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 9 anche

al caso di specie poiché il rallentamento e l’affaticamento nelle singole

attività influirebbero negativamente sul tempo a disposizione e sugli

impedimenti delle altre attività.

Infine,

per quanto concerne la censura dell’attrice secondo cui “considerare

ed imputarle l’esigibilità dell’aiuto dei familiari viola il diritto al

rispetto della vita privata e familiare garantito dagli art. 13 cpv. 1 Cost. e

8.

CEDU, combinato con l’art. 14 CEDU (cfr. sentenza della Corte Europea dei

Diritti dell’UOMO del 2.2.2016 in re D.T. contro Svizzera, n. 7186/09), ovvero

i principi della parità di trattamento (tra i sessi) e del divieto di

discriminazione (delle donne) sanciti dall’art. 8 Cost.”, va rilevato come

la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo cui fa riferimento

l’insorgente si applica laddove si tratta di una costellazione come quella

descritta nelle sentenze 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016 e 9C_604/2016 del 1°

febbraio 2017, ossia la soppressione o la riduzione della rendita d’invalidità

in seguito alla modifica dello status della persona assicurata e meglio al

passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato

attivo parzialmente con mansioni consuete (cfr. STCA 32.2016.21 del 13 febbraio

2017.

non ancora cresciuta in giudicato e STCA 32.2016.39 del 9 marzo 2017,

nella quale al consid. 2.3 questo Tribunale, citando anche la dottrina, ha

sottolineato che tale soluzione è insoddisfacente).

In concreto, dovendosi

applicare il metodo specifico di calcolo e non il metodo misto, non è

ravvisabile alcuna discriminazione.

Stanti le

considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente

sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene

che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio

l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta

conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle

indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti

relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e

compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze

concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di

importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado

d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe

stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto la richiesta dell’insorgente di sentire l’assistente

sociale che ha condotto l’inchiesta a domicilio affinché possa illustrare i

parametri considerati e non considerati nell’ambito delle valutazioni

domiciliari va respinta essendo gli elementi risultanti dall’inchiesta medesima

sufficienti per decidere nel merito del ricorso.

2.8

In

queste condizioni, ritenuto che la ricorrente è stata completamente inabile nello

svolgere le mansioni consuete fino al 30 giugno 2015 e capace di svolgere le

mansioni consuete al 50% dal 1° luglio 2015, è a partire dal 1° ottobre 2015

(art. 88a cpv. 1 OAI) che all’interessata va ridotta la rendita da intera a

mezza. In tal senso il ricorso va parzialmente accolto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 400.-- sono poste a carico della

ricorrente e per fr. 100.-- a carico dell’UAI che verserà all’interessata

ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Il diritto ad una rendita

intera è dato fino al 30 settembre 2015. Dal 1° ottobre 2015 l’assicurata ha

diritto a mezza rendita AI.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente nella misura di fr. 400.-- e

dell’UAI nella misura di fr. 100.--. L’UAI verserà alla ricorrente fr. 200.-- a

titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti