32.2016.41
Attribuzione di mezza rendita AI ad una casalinga. Applicazione del metodo specifico. Modifica della decisione impugnata per quanto concerne l'inizio della riduzione della rendita da intera a metà (mi
13 marzo 2017Italiano46 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.41
cs
Lugano
13 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 marzo 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Il 22 gennaio 2015 RI 1, nata
nel 1967, casalinga e madre di tre figli, ha inoltrato una domanda di
prestazioni dell’AI (pag. 3 incarto AI).
1.2. Dopo aver acquisito gli atti
medici ritenuti necessari, tra cui un rapporto del 10 agosto 2015 del dr. med. __________
ed un rapporto del 21 agosto 2015 del dr. med. __________ ed aver fatto
esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica, l’UAI con decisione del 18 marzo 2016, preavvisata dal progetto del
13 novembre 2015, ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera dal 1°
marzo 2015 (scadenza dell’anno di attesa), con versamento dal 1° luglio 2015
(in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI), diminuita al 50% dal 1° agosto 2015
(art. 88a cpv. 1 OAI).
1.3. RI 1, rappresentata dall’avv.
RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via
principale di essere posta al beneficio di una rendita intera fino al 30
settembre 2015 a far tempo dal marzo 2015 e di ¾ di rendita in seguito ed in
via subordinata di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’UAI
per accertamenti e nuova decisione ai sensi dei considerandi (doc. I).
L’insorgente evidenzia di
essersi sottoposta il 17 marzo 2014 ad un intervento di resezione del sigma in
laparoscopia, ad un secondo intervento il 24 marzo 2014 e ad un terzo il 1°
aprile 2014, poiché la situazione peggiorava. Dopo aver subito un ulteriore
intervento il 7 aprile 2014, il 16 ottobre 2014 ha dovuto essere nuovamente
operata. Il 23 ottobre 2014 l’interessata è stata sottoposta ad un’ennesima
operazione. Il 16 febbraio 2015 ha subito un trattamento endoscopico di stenosi
colo-rettale ed il 20 marzo 2015 di “chiusura ileostomia protettiva”.
La ricorrente rammenta di
essere madre di tre figli di 8, 13 e 20 anni e di essere coniugata con un
autotrasportatore che ha turni irregolari, che lavora anche nei festivi e nei
fine settimana, ciò che gli impedisce di contribuire alla tenuta dell’economia
domestica. Ella si è sempre occupata in maniera autonoma dell’economia
domestica a tempo pieno. L’appartamento è grande e non dispone di lavanderia
propria, è necessario far capo alla lavanderia condominiale e la famiglia è
numerosa.
Secondo l’insorgente il
miglioramento dello stato di salute è avvenuto al più presto il 30 giugno 2015
come attestato dal dr. med. __________. In seguito la sua capacità di occuparsi
dell’economia domestica non è stata superiore al 35% (media tra il 50% e il 20%
attestato dallo stesso medico).
L’assicurata evidenzia
pure di necessitare di numerose pause e di essere fortemente rallentata in ogni
attività. Le percentuali degli impedimenti di cui all’indagine domestica
sarebbero troppo ridotte rispetto alla realtà. L’interessata ritiene di
impiegare molto tempo con una diminuzione della resa importante. A titolo di
esempio, secondo l’insorgente, per l’attività di pulizia quotidiana e
stagionale della cucina l’impedimento sarebbe almeno del 60%. Lo stesso vale
per la pulizia dell’appartamento, potendo svolgere solo le pulizie
superficiali. Quelle approfondite non può più farle. L’impedimento ammesso,
secondo l’assicurata, deve essere del 90%.
Nelle spese e negli
acquisti sarebbe impossibilitata al 100% poiché non può effettuare le spese
pesanti, né quelle piccole nell’ambito delle quali necessita di un
accompagnamento, per cui l’impedimento dovrebbe essere del 100%. Essa non può
neppure provvedere, come faceva in passato, ai pagamenti presso l’ufficio
postale.
L’assicurata evidenzia poi
di essere impossibilitata a fare il bucato ed a stirare, così come lavorare
all’uncinetto. L’impedimento nell’ambito delle attività di cui al punto 5.5 è
conseguentemente totale, considerato altresì il fatto che il bucato viene
eseguito nella lavanderia condominiale, nel piano seminterrato, con orari e
durate prestabilite, ciò che impedisce di ricorrere all’aiuto dei familiari.
La ricorrente sostiene che
il suo grado d’invalidità raggiunge almeno il 65%, ciò che collima con le
certificazioni del dr. med. __________ che ha definito un’incapacità tra il 50%
e l’80%.
L’assicurata fa poi
riferimento alla DTF 134 V 9 relativa alla possibilità di prendere in considerazione
gli influssi reciprochi dell’attività lavorativa e dello svolgimento di
mansioni consuete nell’ambito dell’applicazione del metodo misto. Secondo
l’insorgente sulla base di tale giurisprudenza occorre considerare per mera
coerenza e ragionamento logico anche il fatto che il rallentamento e
l’affaticamento nelle singole attività domestiche influisce negativamente sul
tempo a disposizione e sugli impedimenti delle altre attività. In tal senso se
l’assicurata fa fatica e soffre per la preparazione del pranzo e per il
riordino della cucina necessita poi nel pomeriggio di riposo. La sera inoltre
la fatica si fa sentire ciò che va ad influenzare negativamente lo svolgimento
delle altre attività. Occorre inoltre tenere in considerazione che ciò che
riesce a fare, viene svolto in maniera estremamente rallentata, con necessità
di pause regolari e riposo. Non si può pretendere che la ricorrente estenda
oltremodo il tempo dedicato alle attività domestiche per compensare gli
impedimenti che subiscono a causa dei problemi di salute di cui soffre. Inoltre
l’esigibilità di aiuto da parte del marito viene contestata perlomeno nella
misura considerata nell’ambito dell’indagine domestica, ritenuta in particolare
l’attività professionale da questi svolta e la sua assenza dal domicilio. Ciò
vale pure per gli altri familiari. La ricorrente ritiene inoltre che non è
stato considerato l’importante onere lavorativo che un’economia domestica di 5
persone comporta (quantità di spese, quantità di bucato, quantità di pasti da
cucinare, disordine, sporcizia, necessità di pulizie, ecc.). La ridotta
possibilità del marito e dei familiari nel sovvenire alle attività che la
moglie non può eseguire è dimostrata dal fatto che spesso non è lui a
sostituire la moglie, bensì un’amica.
L’assicurata afferma poi:
" (…)
A mente della ricorrente, considerare ed imputarle l’esigibilità
dell’aiuto dei familiari viola il diritto al rispetto della vita privata e
familiare garantito dagli art. 13 cpv. 1 Cost. e 8 CEDU, combinato con l’art.
14 CEDU (cfr. sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’UOMO del 2.2.2016
in re D.T. contro Svizzera, n. 7186/09), ovvero i principi della parità di
trattamenti (tra i sessi) e del divieto di discriminazione (delle donne)
sanciti dall’art. 8 Cost. Ciò vale in ogni caso e a maggior ragione se il
possibile aiuto viene imputato in maniera eccessiva, discriminando così il
lavoro casalingo, principalmente svolto dalle donne, rispetto alle attività
professionali rimunerate per le quali non viene imputato alcun aiuto da parte
di terzi” (doc. I)
L’insorgente
richiama infine gli atti AI, chiede l’assunzione dei necessari accertamenti,
segnatamente l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (doc. I).
1.4. Con risposta del 31 maggio
2016 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.5. Dopo aver chiesto (doc. VI) e
parzialmente ottenuto (doc. VII), una proroga per poter replicare, il 22 giugno
2016 l’insorgente ha ribadito la necessità di allestire una perizia
pluridisciplinare e di voler procedere con l’audizione di __________ che si è
occupata dell’inchiesta relativa all’economica domestica affinché “possa
illustrare i parametri considerati e non considerati nell’ambito delle valutazioni
domiciliari” (doc. VIII).
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:
Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.2. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non
è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete
all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR
1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V
136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità
dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni
consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda
un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione
dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
A sua volta, l'art. 27
cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della
sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non
vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella
sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge
collabora nell'impresa dell'altro.
2.3. In concreto, l’insorgente non
sembra contestare l’aspetto medico, sennonché in calce al ricorso (doc. I, pag.
7) e con lo scritto del 22 giugno 2016 (doc. VIII), chiede l’assunzione di una
perizia pluridisciplinare ed allega due fotografie personali del suo “ventre-addome”
(doc. I, pag. 7). Inoltre sostiene che se vi è stato un miglioramento esso è
avvenuto al più presto il 30 giugno 2015, come attestato dal dr. med. __________,
FMH medicina generale e suo medico curante.
Dagli atti emerge che
l’interessata è stata sottoposta il 17 marzo 2014 ad un intervento di resezione
del sigma in laparoscopia (pag. 29 incarto AI), cui sono seguiti numerose
ulteriori operazioni (24 marzo 2014 [pag. 33 incarto AI], 1° aprile 2014 [pag.
32 incarto AI], 7 aprile 2014 [pag. 28 incarto AI], 16 ottobre 2014 [pag. 68
incarto AI], 23 ottobre 2014 [pag. 66 incarto AI], 16 febbraio 2015 [pag. 165
incarto AI] e 20 marzo 2015 [pag. 167 incarto AI]).
L’UAI ha acquisito tutta
la documentazione medica relativa agli interventi operatori ed ha interpellato,
segnatamente, il dr. med. __________, FMH chirurgia, già __________ __________
di __________ e poi __________ presso l’Ospedale __________ di __________ ed il
dr. med. __________, medico curante.
Il 9 febbraio 2015
quest’ultimo ha evidenziato che vi era la presenza di un’importante astenia, di
dolori addominali sotto piccoli sforzi, che l’interessata era impossibilità a
fare la spesa e lavori impegnativi a casa (fare il letto, pulizia, piegarsi,
alzar pesi, fare il bucato) e che la “paziente dovrebbe, dopo il prossimo
intervento, lentamente riprendersi ed essere di nuovo in grado di fare i lavori
di casalinga” (pag. 43 incarto AI). Egli ha inoltre rilevato che dopo il
prossimo intervento chirurgico di “chiusura ileostomia” e dopo la fase
postoperatoria di riabilitazione, si prevede un recupero psico-fisico e che si
può contare su una ripresa 2-3 mesi dopo l’intervento (pag. 46 incarto AI).
Il 10 agosto 2015 il dr.
med. __________ ha aggiornato la situazione, ponendo la diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa di resezione del sigma in laparoscopia
in data 17.03.2014 per costipazione cronica con dolori addominali cronici per
dolico-sigma importanti, seguita da severe complicazioni post-operatorie con: laparotomia,
ricostruzione uretere sinistro (23.03.2014), resezione anastomosi,
re-anastomosi ed ileostomia protettiva per insufficienza dell’anastomosi
termino-terminale. In data 01.04.2014 resezione dell’anastomosi, colonstomia
terminale il 07.04.2014, sub-occlusione intestinale il 19.05.2014, laparotomia
mediana bassa, adesiolisi, chiusura di colostomia il 16.10.2014.
Ri-laparotomia, chiusura fistola retto-vaginale, ri-anastomosi colo-rettale e
confezione di ileostomia protettiva il 23.10.2014. Chiusura ileostomia
protettiva in data 20.03.2015, trattamento endoscopico di stenosi colo-rettale
mediante dilatazioni (02.2015; pag. 154 incarto AI).
Il medico ha attestato
un’incapacità lavorativa del 100% dal 17 marzo 2014 e del 50-80% dal 1° luglio
2015 ed ha affermato:
" (…)
Va decisamente male. Dopo il trattamento endoscopico di stenosi
colo-rettale mediante dilatazione e chiusura ileostomia protettiva del
20.03.2015 la paziente continua a lamentare sempre dolori e disturbi
addominali. Dolori violenti, crampiformi con alterazione del transito
intestinale. Deve assumere regolarmente dei lassativi. Dolore pure alla parete
addominale, fa fatica a fare lavori medi e pesanti, piegarsi ed alzare pesi a
causa di dolori alla parete dell’addome. Il peso è stabile. Importante astenia.
Difficoltà di gestione dei lavori casalinghi. Disturbo del sonno a causa dei
dolori addominali (…) Paziente che si muove con cautela, dolori a sdraiarsi sul
letto ed alzarsi a livello addominale. L’addome è molle però dolente alla
palpazione in modo diffuso
(…)
Lavori fisicamente impegnativi non sono possibili, fare pulizia,
piegarsi ripetutamente, alzare pesi nemmeno. Problemi a fare la spesa ed a
portare dei pesi.” (pag. 153 incarto AI)
Il dr. med. __________, già
__________ __________ di __________ e poi __________ presso l’Ospedale __________
di __________, il 21 agosto 2015, interpellato dall’UAI, ha rilevato che
l’interessata non può svolgere lavori fisici pesanti (pag. 174 incarto AI).
Il 25 settembre 2015 il
medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale, dopo aver esaminato tutta
la documentazione acquisita dall’UAI, ha accertato una completa incapacità nelle
mansioni consuete quale casalinga dal 17 marzo 2014 ed una capacità nelle
mansioni consuete quale casalinga del 50% dal 1° aprile 2015 (pag. 192 incarto
AI).
2.4. In
concreto, alla luce della documentazione agli atti, questo Tribunale non può
confermare la conclusione del medico SMR, secondo cui dal 1° aprile 2015, ossia
10 giorni dopo l’intervento di chiusura ileostomia protettiva del 20 marzo
2015, vi sarebbe stato un miglioramento dello stato di salute.
Come
stabilito dal medico curante, dr. med. __________, il 10 agosto 2015, il
miglioramento va fatto risalire al 1° luglio 2015, ossia circa tre mesi dopo l’ultima
operazione (pag. 152 incarto AI).
Ciò
trova conforto in numerosi atti medici.
Innanzitutto,
a differenza del medico SMR, che si è basato esclusivamente sugli atti
cartacei, il curante ha visitato l’assicurata in data 17 giugno 2015, potendosi
così cerziorare direttamente circa lo stato di salute della sua paziente.
Inoltre,
già il 9 febbraio 2015 il medesimo curante aveva indiato che dopo il “prossimo
intervento chirurgico di chiusura ileostomia e dopo la fase post-operatorio di
riabilitazione si prevede un ricupero psico-fisico” e ciò “2-3 mesi dopo
intervento chirurgia” (pag. 46 incarto AI).
Non
va poi dimenticato che dal referto del 15 aprile 2015 del dr. med. __________, allora
__________ presso l’Ospedale __________ di __________, che ha eseguito l’ultima
operazione, emerge che l’interessata è stata degente presso il precitato
istituto dal 19 marzo 2015 al 2 aprile 2015 (pag. 169 incarto AI; cfr.
anche pag. 170 incarto AI: “[…] In accordo con la paziente si decide in data
02.04.2015 per le dimissioni, con ferite chirurgiche e medicazioni in ordine ed
indicazioni sul procedere […]”). Ciò che rende impossibile un miglioramento
dello stato di salute già dal 1° aprile 2015.
Inoltre,
il medesimo specialista, ha attestato una completa incapacità lavorativa fino
al 15 aprile 2015 compreso (pag. 171 incarto AI) e nel referto del 12 febbraio
2015 aveva indicato la possibilità per la ricorrente di ricominciare
un’attività al 50% a partire da metà 2015 (pag. 127 incarto AI). Il 21 agosto
2015 il dr. med. __________, che afferma di non aver più visto la ricorrente
dal mese di marzo 2015, ha comunque rilevato che a marzo 2015 una ripresa
dell’attività lavorativa non era realistica (pag. 175 incarto AI).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale, applicando l’abituale grado
della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag.
221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193
consid. 2 pag. 195), deve concludere che il miglioramento dello stato di salute,
come attestato dal dr. med. __________, è avvenuto a partire dal 1° luglio
2015.
Per
quanto concerne la percentuale di capacità nelle mansioni consuete quale
casalinga la ricorrente sostiene che essa va fissata nel 65%, ossia la media
tra il 50% e l’80% fissata dal proprio curante dr. med. __________ e non sulla
base della percentuale del 50% stabilita dal medico SMR, dr. med. __________.
Questo
TCA evidenzia in primo luogo che anche il dr. med. __________, che ha da ultimo
operato l’interessata, il 12 febbraio 2015 aveva indicato che sarebbe stata
possibile, verso metà 2015, una ripresa dell’attività nella misura del 50%
(pag. 127 incarto AI, cfr. anche pag. 126).
In
secondo luogo va rilevato che il dr. med. __________ ha stabilito un’incapacità
lavorativa del 50-80% quale casalinga, indicando segnatamente che “lavori
fisicamente impegnativi non sono possibili, fare pulizia, piegarsi ripetutamente,
alzare pesi nemmeno. Problemi a fare la spesa ed a portare dei pesi” (pag.
153 incarto), senza tuttavia prendere in considerazioni tutte le mansioni di
casalinga, come invece ha fatto la funzionaria dell’AI nell’ambito della sua
inchiesta a domicilio (pag. 204 e seguenti incarto AI) e senza tener conto
dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca ed accresciuta assistenza
familiare (cfr. considerandi seguenti). Inoltre, come si vedrà in seguito, non
solo l’assistente sociale ha tenuto conto delle limitazioni espresse nei
certificati medici, ma gli impedimenti accertati in sede di visita domiciliare
sono compatibili con le percentuali poste dal dr. med. __________.
Per
cui la valutazione globale del medico SMR, dr. med. __________, di una capacità
del 50% nelle consuete mansioni di casalinga, che trova conforto nell’inchiesta
a domicilio, va confermata.
L’Alta
Corte ha del resto precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si
esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e
meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto
con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF
8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto
che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle
singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato
soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute
fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di
disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio
2003).
La richiesta
dell’insorgente di un approfondimento peritale o di ulteriori accertamenti
medici va di conseguenza respinta.
Va a questo proposito
evidenziato che conformemente alla co-stante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01;
DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V
344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.5. L'invalidità
delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia
domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al
richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2015, allo scopo di garantire
un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione
delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo
attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede:
Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana
occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della
sua attività complessiva:
Attività
Minimo
%
Massimo
%
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2 2
5 5
2. Alimentazione (preparare i pasti,
cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione
(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,
fare i letti)
5
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti
(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5
20
6. Accudire i figli o
altri familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i
malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire
abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
" Il totale
delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la
valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi
servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per
una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986
pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve
contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità
lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e
apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio
il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura
maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17
marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi
provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al
momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di
lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva
nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a
migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,
acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044
segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il
calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la
totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita
dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura
maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97
consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al
momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della
diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."
Al
riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di
massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.
235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,
consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02
dell’11 agosto 2003 consid. 2).
L’allora
TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1
della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di
queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve
essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza
percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si
esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e
meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto
con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF
8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto
tuttavia che una presa di posizione da parte di uno specialista
sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta –
strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un
danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si
è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I
685/02 del 28 febbraio 2003).
Nella
già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un
rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:
“(…)
Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V
352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist
wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche
Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der
Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und
Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die
Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der
Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss
plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage
stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in
Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all
dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,
sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben
umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden
Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das
gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente
Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall
zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des
Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die
Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01).
(…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94)
Con
riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche,
nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR
2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia
specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto
all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,
giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni
derivanti dalla patologia psichica.
2.6. Nella
fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di
esperire un'inchiesta, eseguita il 9 ottobre 2015 (pag. 200 e seguenti incarto
AI).
Il
relativo rapporto è stato allestito il 20 ottobre 2015 ed ha il seguente
tenore:
" (…)
5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del
lavoro, controllo
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
L’assicurata pianifica e organizza la propria economia
domestica con le abilità di sempre.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
35%
percentuale degli impedimenti
40%
percentuale di invalidità
14%
Preparazione pasti
Viene riferito che precedentemente il danno alla
salute, l’assicurata era dedita a una cucina elaborata (baccalà, fagiolata,…)
con lunghi tempi sia di preparazione che di cottura. Attualmente, invece, a
causa della costante spossatezza e dei dolori a livello addominale, riferisce
una cucina semplice e veloce (insalata, pasta, riso, ….). Sottolinea di
impiegare molto più tempo rispetto al passato, a causa della necessità di pause
durante la preparazione. Spiega infatti che gli intensi dolori addominali la
costringono a sdraiarsi sul per alcuni minuti.
Apparecchiare/sparecchiare
La Signora RI 1, un tempo, si occupava autonomamente
della “mise en place” della tavola.
Attualmente, invece, viene riferito che tale
incombenza è interamente delegata ai figli.
Pulizia quotidiana
In passato si occupava immediatamente del riassetto e
della pulizia sia della cucina che delle stoviglie, una volta terminato il
pasto. Attualmente, invece, riferisce di necessitare di riposare sul divano
prima di provvedervi, a causa degli intensi dolori addominali. Sottolinea di
essere maggiormente rallentata rispetto ad un tempo e di necessitare giocoforza
dell’aiuto dei famigliari, soprattutto la sera, quando è più stanca.
Pulizia stagionale
Tale incombenza, un tempo svolta dall’assicurata ogni
sei mesi, viene ora assolta interamente dall’amica.
Nonostante il danno alla salute, la Signora RI 1 ha
mantenuto la capacità di dedicarsi alla preparazione dei pasti adottando una
cucina semplice, con conseguente diminuzione dell’impegno. Seppur con
difficoltà, più o meno marcate, provvede altresì al riassetto e alla pulizia
della cucina. La percentuale proposta tiene in considerazione sia i limiti
funzionali a dossier che la necessità dell’aiuto dell’amica nelle pulizie stagionali
a fondo della cucina.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare
Fatti
i letti, ecc.
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
80%
percentuale di invalidità
12%
Pulizie
La Signora RI 1, in precedenza, si occupava delle
pulizie a fondo (aspirapolvere, lavare pavimenti, …) dell’intera abitazione,
una volta a settimana, mentre quotidianamente si dedicava a quelle più leggere
(riordino, rispolvero,…).
In seguito al danno la salute indica di aver mantenuto
l’incombenza delle pulizie leggere alle quali provvede tuttavia nel rispetto
dei suoi ritmi mentre quelle a fondo sono giocoforza delegate a terzi.
Viene spiegato che inizialmente tali incombenze erano
garantite dall’aiuto domiciliare del servizio __________ mentre attualmente è
il consorte ad occuparsene, il quale vi provvede nel fine settimana.
Pulizia dei sanitari
Prima del danno alla salute l’assicurata si occupava
quotidianamente della pulizia a fondo del bagno e dei servizi igienici.
Attualmente, invece, riferisce di occuparsene superficialmente ogni giorno
mentre quella approfondita è delegata al consorte, il quale vi provvede
settimanalmente.
Cambio biancheria da letto
Un tempo, provvedeva settimanalmente, da sola, al
cambio della biancheria da letto, di tutte le stanze dell’abitazione.
Attualmente, invece, a causa dei dolori, indica di
necessitare giocoforza dell’aiuto del marito oppure dell’amica. Rispetto al
passato vi provvede con minor frequenza, ovvero ogni due settimane, inoltre
riferisce di occuparsi del cambio della biancheria di una stanza alla volta.
Pulizie stagionali (vetri, tende, rolladen,…)
L’assicurata si occupava in precedenza mensilmente
della pulizia dei vetri e ogni sei mesi di quella delle tende. Attualmente,
invece, a causa dei dolori e della facile affaticabilità, viene riferito che
tali incombenze sono interamente delegate a terzi (marito e amica).
In considerazione delle importanti limitazioni
descritte dall’assicurata in colloquio, coerenti con le indicazioni mediche a
dossier, e della necessità dell’aiuto di terzi nello svolgimento di tali
mansioni, si propone una percentuale dell’80%.
L’esigibilità di collaborazione dei famigliari è stata
altresì considerata.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e
rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
60%
percentuale di invalidità
6%
Spese
In precedenza, ovvero prima del danno alla salute,
l’assicurata provvedeva settimanalmente alla spesa grossa in compagnia del
marito. Altresì, si occupava autonomamente delle piccole spese
infrasettimanali, recandosi a piedi nei vicini negozi.
Attualmente, invece, viene descritto che la spesa
grossa settimanale è delegata interamente al marito, dal momento che
l’assicurata è impossibilitata a provvedere al trasporto delle borse pesanti.
Inoltre, per quanto concerne le piccole spese infrasettimanali, spiega di
provvedervi ormai unicamente se accompagnata da terzi che possono provvedere al
trasporto dei piccoli acquisti, dal momento che riscontra difficoltà anche nel
portare pochi articoli da peso e dalle dimensioni ridotte.
Pagamenti e trattative ufficiali
In precedenza era l’assicurata a provvedere ai
pagamenti del nucleo famigliare recandosi autonomamente all’ufficio postale. In
seguito al danno alla salute, visto la sua facile affaticabilità nel percorrere
tragitti a piedi, viene riferito che tale incombenza viene assolta ora dal
marito.
Quest’ultimo, essendo per lavoro molto spesso assente
nel corso della settimana, ha optato per l’e-banking, in modo tale da poter
provvedere ai pagamenti anche la sera tardi quanto rientra oppure nel fine
settimana quando è a casa di riposo.
Le difficoltà riferite dall’assicurata nel trasporto
dei pesi sono coerenti con i limiti funzionali a dossier, i quali indicano un
carico massimo di 5 Kg, ciò nonostante va comunque considerata l’esigibilità di
collaborazione da parte del marito; da qui la percentuale proposta.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,
ecc.
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
80%
percentuale di invalidità
12%
Trasporto cesta
Viene riferito che il trasporto della cesta del
bucato, un tempo a carico dell’assicurata, è attualmente garantito dalla
sorella oppure dal cognato.
Bucato (caricare, scaricare, stendere i panni,…)
La Signora RI 1, un tempo, provvedeva autonomamente al
bucato. Attualmente, invece, a causa dei dolori a livello addominale e della
difficoltà nel piegarsi, tale incombenza è delegata a terzi. Spiega che l’unica
posizione che le consentirebbe di caricare e scaricare, da sola, sia la
lavatrice che l’asciugatrice è quella di stare in ginocchio. Sottolinea
tuttavia che essendo 5 in famiglia il carico di bucato è consistente e non è
pensabile occuparsene, più volte nel corso della giornata, stando in ginocchio.
Inizialmente tale incombenza era delegata all’aiuto domiciliare __________,
mentre attualmente è garantita da terzi (sorella, amica o marito).
Stirare
Per quanto concerne lo stiro viene riferito che un
tempo vi provvedeva in un’unica occasione. In seguito al danno alla salute e
fino a poco tempo fa, invece, tale incombenza era interamente delegata
all’aiuto domiciliare dell’__________ mentre attualmente è il marito ad
occuparsene.
L’assicurata spiega, infatti, di riuscire a stirare
solo pochi capi e di necessitare subito dopo stendersi sul divano, a causa dei
dolori addominali che sopraggiungono.
Sottolinea, altresì, che il vapore caldo emanato dal
ferro da stiro contribuisce ad infiammare l’addome.
Rispetto al passato piega molto di più e di stirare di
meno.
Cucito a macchina/lavorare a maglia/uncinetto
L’assicurata indica di non essere mai stata dedita né
al cucito a macchina né al lavoro a maglia.
Per quanto concerne, invece, l’uncinetto viene
riferito che prima del danno alla salute, se ne occupava volentieri.
Attualmente, invece, visto la facile affaticabilità tale attività è stata
abbandonata.
Nella percentuale proposta si è tenuto in
considerazione da una parte le difficoltà lamentate dell’assicurata sia nel
trasporto dei pesi, coerenti con i limiti funzionali presenti a dossier, sia
della necessità dell’aiuto di terzi nelle differenti attività. L’esigibilità di
collaborazione da parte dei famigliari è stata altresì considerata.
5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
6%
La Signora __________ riferisce di non aver mai
riscontrato difficoltà nell’educazione e nemmeno nel seguire le attività
scolastiche delle figlie.
Rispetto al passato, viene riferito tuttavia che
necessita sovente dell’aiuto di terzi (sorella o vicina di casa) per andare a
prendere o portare la figlia minore da casa a scuola e viceversa. Essa spiega
infatti di riscontrare sovente importanti problemi intestinali che la
costringono a restare in bagno a lungo. Per tale ragione, nel rispetto degli
orari imposti dalla scuola, deve far capo all’aiuto di terzi. Sottolinea
inoltre che a seguito di tali episodi è molto affaticata, pertanto necessita
giocoforza di riposarsi sul divano.
Entrambe le bimbe non hanno mai seguito attività
extrascolastiche dal momento che l’assicurata non dispone del permesso di guida
e pertanto sarebbe impossibilitata ad accompagnarle.
Nemmeno il marito, in considerazione delle assenze
dovute al suo lavoro, potrebbe occuparsene con regolarità.
Il considerazione delle limitazioni riferite
dall’assicurata e della necessità dell’aiuto di terzi, si propone una
percentuale del 30%.
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,
attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,
volontariato
importanza assegnata
0%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
L’assicurata riferisce di non essere mai stata dedita
né al volontariato né alla creazione artistica.
Nell’economia domestica non vi sono animali ai quali
dover prestare le cure necessarie.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
50%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non
può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,
genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato
I famigliari (marito, sorella e figli) e l’amica.
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni
sulla capacità al lavoro?
La Signora RI 1 indica che il danno alla salute è tale
da marzo 2014 (…)" (incarto AI pag. 355 e seguenti)
2.7. Sulla
base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 50%.
Innanzitutto
va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei
parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito
dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente
Considerandi
contestato.
In
secondo luogo occorre prendere in considerazione l’aiuto dei famigliari nelle
faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l’insorgente, pur
rilevando che il coniuge svolge un’attività pesante di autotrasportatore che
gli impone orari irregolari che possono tenerlo lontano da casa anche il week
end, non contesta che lei stessa ha delegato alcune attività al marito, il
quale, già prima che dell’inchiesta a domicilio, si è dato da fare aiutando la
consorte (cfr. pag. 204 e seguenti incarto AI: “[…] Viene spiegato che
inizialmente tali incombenze erano garantite dall’aiuto domiciliare del
servizio __________ mentre attualmente è il consorte ad occuparsene, il quale
vi provvede nel fine settimana […]”; “[…] Attualmente, invece, riferisce
di occuparsene superficialmente ogni giorno mentre quella approfondita è
delegata al consorte, il quale vi provvede settimanalmente […]”) o ai figli
(cfr. pag. 203 incarto AI: “[…] Attualmente, invece, viene riferito che tale
incombenza è interamente delegata ai figli […]”).
A
questo proposito va rammentato che nei casi come quello in esame occorre tenere
conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo
di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale
consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;
Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro
di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con
riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le
quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in particolare
del marito e dei figli.
A
tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo
per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze
del TFA I 407/92 e I 35/00).
Nella
DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della
sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà
e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio
lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari:
"
Auszugehen ist dabei
vom Grundsatz, dass einem Leistungsansprecher im Rahmen der
Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten sind, die ein vernünftiger Mensch
in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei Entschädigung zu
erwarten hätte. Für die im Haushalt tätigen Versicherten bedeutet dies, dass
sie Verhaltensweisen zu entwickeln haben, welche die Auswirkungen der
Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich reduzieren und ihnen eine möglichst
vollständige und unabhängige Erledigung der Haushaltarbeiten ermöglichen. Kann
die versicherte Person wegen ihrer Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur
noch mühsam und mit viel höherem Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster
Linie ihre Arbeit einteilen und in üblichem Umfang die Mithilfe von
Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein invaliditätsbedingter Ausfall darf
bei im Haushalt tätigen Personen nur insoweit angenommen werden, als die
Aufgaben, welche nicht mehr erfüllt werden können, durch Drittpersonen gegen
Entlöhnung oder durch Angehörige verrichtet werden, denen dadurch
nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine unverhältnismässige
Belastung entsteht. Die im Rahmen der Invaliditätsbemessung bei einer Hausfrau
zu berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen geht daher
weiter als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise zu erwartende
Unterstützung (BGE 130 V 97 E. 3.3.3 S. 101; Urteil des Eidg.
Versicherungsgerichts I 90/02, E. 2.3.3 nicht publ. in BGE 129 V 67, aber publ.
in: AHI 2003 S. 215; ZAK 1984 S. 135 E. 5, I 761/ 81; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts
I 457/02 vom 18. Mai 2004, E. 8 nicht publ. In BGE 130 V 396, aber publ. in:
SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21, mit weiteren Hinweisen; Urteile des Eidg.
Versicherungsgerichts I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 685/02 vom
28.
Februar 2003, E. 3.2; I 175/01 vom 4. September 2001, E. 5b; I 407/92 vom
8.
November 1993, E. 2b; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Zürich 1997, S. 222 f. mit Hinweisen).
Geht es um die Mitarbeit von
Familienangehörigen, ist danach zu fragen, wie sich eine vernünftige
Familiengemeinschaft einrichten würde, wenn keine Versicherungsleistungen zu
erwarten wären (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5.
Dezember 2006, E. 7.1.2; I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 407/92 vom
8.
November 1993, E. 2b). Dabei darf nach der Rechtsprechung - anders als der
angefochtene Entscheid unterstellt - unter dem Titel der
Schadenminderungspflicht nicht etwa die Bewältigung der Haushalttätigkeit in
einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen Familienmitglieder
überwälzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder festgestellten
Einschränkung danach gefragt werden müsste, ob sich ein Familienmitglied finden
lässt, das allenfalls für eine ersatzweise Ausführung der entsprechenden
Teilfunktion in Frage kommt (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 681/02
vom 11. August 2003, E. 4.4).
Entgegen der im angefochtenen Entscheid
vertretenen Auffassung vermag schliesslich die Tatsache, dass sich die der
Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB zwischen den
Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten
Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen (d.h. weder klagbar
noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt werden können
(HONSELL/VOGT/GEISER [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2006, N. 9 zu Art.
272.
ZGB; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., Zürich 1998, N. 168 zu Art.
159.
ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im Haushalt beschäftigten
Versicherten nichts zu ändern (vgl. auch Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts
I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2). Denn wie auch im Erwerbsbereich
darauf abzustellen ist, ob die verbleibende
Erwerbsfähigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar
ist, unabhängig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist,
ist auch in Bezug auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen
Realität üblich und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich
durchsetzbar ist.“
In una
sentenza 9C_701/2016 del 1° marzo 2017 il Tribunale federale ha ribadito questo
concetto, argomentando:
" (…)
4.3
Dass die Vorinstanz
von der "Schadenminderungspflicht der Familienangehörigen" gesprochen
hat, schadet nicht, hat sie doch mit Verweis auf BGE 133 V 504 E. 4.2 S. 509 f.
zutreffend präzisiert, dass die Versicherte (im Rahmen der sie selber
treffenden Schadenminderungspflicht) die Hilfe ihrer Familienangehörigen in
Anspruch nehmen muss (vgl. auch BGE 141 V 642 E. 4.3.2 S. 648 mit Hinweisen).
Anhaltspunkte dafür, dass die Abklärungsperson diese Mithilfe in unzumutbarem
Ausmass berücksichtigt haben soll, sind nicht ersichtlich. (…)“
Ora, tenuto conto
dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid.
3.3.3
pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in linea
di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere
a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del 9 ottobre 2015, vanno
confermate.
Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003
consid. 2).
In
concreto non solo non vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento
manifestamente erroneo, ma esso viene in sostanza confermato dalle percentuali
poste dal dr. med. __________ (50%; pag. 127 incarto AI) e dal dr. med. __________
(50%; pag. 192 incarto AI) e non è difforme da quanto accertato anche dal dr.
med. __________ (50%-80%; pag. 155 incarto AI). Infatti vi sono attività in cui
l’assicurata è effettivamente impedita nelle sue funzioni nella misura dell’80%
(ad esempio pulizia dell’appartamento, bucato, confezione e riparazione di
indumenti) ed attività dove l’impedimento è minore (60% per la spesa ed acquisti
diversi; 40% per l’alimentazione; 30% nella cura dei bambini e di altri membri
della famiglia; 0% nella conduzione dell’economia domestica). Inoltre, come già
detto più volte, occorre tenere in considerazione anche l’obbligo di reciproca
assistenza familiare.
Nel merito, quanto alle
difficoltà nel recarsi in posta per i pagamenti oppure nel recarsi nei negozi
per effettuare la spesa, oltre al fatto che l’assistente sociale ha già tenuto
conto delle menomazioni della ricorrente, va evidenziato come per i pagamenti
il marito ha già optato per l’e-banking (pag. 205 incarto AI) e per
la spesa va rammentato che oggigiorno i maggiori supermercati del nostro
Paese prevedono la possibilità di far capo alla consegna a domicilio, con gli
acquisiti che vengono portati dentro casa ed in alcuni casi fino in cucina
(cfr. www.__________; www.__________; www.__________). Questa modalità di
acquisto, che può essere effettuata tramite un computer, un tablet o uno
smartphone, e che può essere esatta da un’assicurata giovane e che di
conseguenza non dovrebbe avere difficoltà a districarsi con le nuove
tecnologie, sgraverebbe inoltre il marito con la conseguente possibilità di
poter aiutare maggiormente l’interessata nelle altre mansioni casalinghe. Sia
come sia, anche se la ricorrente non avesse a disposizione queste tecnologie,
ritenuta la collaborazione del coniuge e l’aiuto necessario per il trasporto
dei pesi, per i motivi esposti dall’assistente sociale, una percentuale degli
impedimenti del 60% per le spese e gli acquisti diversi è comunque da
confermare.
Per
quanto concerne la necessità di lavorare lentamente e con numerose pause, segnatamente
nell’ambito dell’alimentazione, delle pulizie e della spesa, va rilevato che
l’assistente sociale ne ha tenuto conto (pag. 203 incarto AI: “[…] Attualmente,
invece, a causa della costante spossatezza e dei dolori a livello addominale,
riferisce una cucina semplice e veloce […] sottolinea di impiegare molto più
tempo […]”; “[…] riferisce di necessitare di riposare sul divano prima
di provvedervi […] sottolinea di essere maggiormente rallentata rispetto ad un
tempo […]” e “[…] la percentuale proposta tiene in considerazione sia i
limiti funzionali […]”; pag. 204: “[…] in considerazione delle
importanti limitazioni descritte dall’assicurata in colloquio, coerenti con le
indicazioni mediche a dossier […]”). Ciò che risponde pure alla richiesta
della ricorrente di applicare la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 9 anche
al caso di specie poiché il rallentamento e l’affaticamento nelle singole
attività influirebbero negativamente sul tempo a disposizione e sugli
impedimenti delle altre attività.
Infine,
per quanto concerne la censura dell’attrice secondo cui “considerare
ed imputarle l’esigibilità dell’aiuto dei familiari viola il diritto al
rispetto della vita privata e familiare garantito dagli art. 13 cpv. 1 Cost. e
8.
CEDU, combinato con l’art. 14 CEDU (cfr. sentenza della Corte Europea dei
Diritti dell’UOMO del 2.2.2016 in re D.T. contro Svizzera, n. 7186/09), ovvero
i principi della parità di trattamento (tra i sessi) e del divieto di
discriminazione (delle donne) sanciti dall’art. 8 Cost.”, va rilevato come
la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo cui fa riferimento
l’insorgente si applica laddove si tratta di una costellazione come quella
descritta nelle sentenze 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016 e 9C_604/2016 del 1°
febbraio 2017, ossia la soppressione o la riduzione della rendita d’invalidità
in seguito alla modifica dello status della persona assicurata e meglio al
passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato
attivo parzialmente con mansioni consuete (cfr. STCA 32.2016.21 del 13 febbraio
2017.
non ancora cresciuta in giudicato e STCA 32.2016.39 del 9 marzo 2017,
nella quale al consid. 2.3 questo Tribunale, citando anche la dottrina, ha
sottolineato che tale soluzione è insoddisfacente).
In concreto, dovendosi
applicare il metodo specifico di calcolo e non il metodo misto, non è
ravvisabile alcuna discriminazione.
Stanti le
considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente
sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene
che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio
l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta
conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle
indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta
domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti
relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e
compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze
concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di
importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado
d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe
stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto la richiesta dell’insorgente di sentire l’assistente
sociale che ha condotto l’inchiesta a domicilio affinché possa illustrare i
parametri considerati e non considerati nell’ambito delle valutazioni
domiciliari va respinta essendo gli elementi risultanti dall’inchiesta medesima
sufficienti per decidere nel merito del ricorso.
2.8
In
queste condizioni, ritenuto che la ricorrente è stata completamente inabile nello
svolgere le mansioni consuete fino al 30 giugno 2015 e capace di svolgere le
mansioni consuete al 50% dal 1° luglio 2015, è a partire dal 1° ottobre 2015
(art. 88a cpv. 1 OAI) che all’interessata va ridotta la rendita da intera a
mezza. In tal senso il ricorso va parzialmente accolto.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 400.-- sono poste a carico della
ricorrente e per fr. 100.-- a carico dell’UAI che verserà all’interessata
ripetibili ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Il diritto ad una rendita
intera è dato fino al 30 settembre 2015. Dal 1° ottobre 2015 l’assicurata ha
diritto a mezza rendita AI.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente nella misura di fr. 400.-- e
dell’UAI nella misura di fr. 100.--. L’UAI verserà alla ricorrente fr. 200.-- a
titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti