32.2016.43
Invalidità. Carente accertamento dei fatti da parte dell'amministraziione. Rinvio atti
3 giugno 2016Italiano8 min
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Incarto
n.
32.2016.43
rg/sc
Lugano
3 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 17 marzo 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 17 marzo 2016,
l’Ufficio AI, in esito all’istrutto-ria di cui ai doc. AI 1-46, ha negato a RI
1, affetta da problematiche dermatologiche, il diritto a prestazioni (rendita
d’invalidità e provvedimenti integrativi professionali) sulla base delle
seguenti considerazioni:
"
(…)
La documentazione medica acquisita all’incarto
oggettiva la totale incapacità lavorativa nella professione abituale di
assistente di cura per il periodo dal 04.06.2015 al 18.11.2015, infatti in
seguito, evitando l’esposizione con le sostanze alle quali è allergica non vi
sono impedimenti.
Attività rispecchianti le indicazioni mediche sono da
sempre state esigibili in misura completa, così come non sono oggettivati
impedimenti nell’ambito della conduzione dell’economia domestica (casalinga per
il restante 60%).
Non è pertanto stato raggiunto l’anno d’attesa con
incapacità minima ed ininterrotta del 40%, dopo il quale sarebbe potuto
insorgere l’eventuale diritto a rendita, così come non permane perdita della capacità
al guadagno data da un danno alla salute che giustificherebbe l’assegnazione di
provvedimenti professionali.
In merito alle osservazioni presentate con raccomandata
datata 22 febbraio 2016, precisiamo che il certificato d’inabilità lavorativa
stilato dal Dr. __________ è stato sottoposto al vaglio del Servizio medico
regionale, il quale ha concluso ritenendo non porta alcun elemento atto a
modificare le conclusioni sopra esposte, in quanto assente di indicazioni chiare,
diagnosi e status.
Preso atto che, nel tempo in cui non è occupata presso
la __________ in qualità di assistente di cura è attiva quale gerente di
un’attività di vendita di cosmetici naturali, si precisa che in questo ambito
non s’intravvedono possibili limitazioni.” (doc. A)
- contro suddetto
provvedimento insorge dinanzi al TCA l’assi-curata. Producendo nuova
certificazione medica specialistica (doc. C-F), l’insorgente contesta in
sostanza la valutazione della sua capacità lavorativa operata dall’amministrazione
nonché lo status di casalinga al 60% ritenuto nel querelato provvedimento,
postulando il rinvio degli atti all’Ufficio AI per complemento istruttorio e
conseguente nuova decisione;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI – con riferimento alla documentazione contenuta nell’incarto LAINF
e di quanto emerso in relazione alla procedura pendente dinanzi all’assicurato-re
d’indennità giornaliera per malattia – sulla scorta del parere del medico
psichiatra SMR secondo cui “è opportuno attendere l’esito della procedura
istruttoria tuttora pendente presso altri assicuratori sottoponendo in seguito
l’intero dossier, adeguatamente aggiornato, per esame al Servizio medico
regionale” (doc. IV/1) – propone in via principale la retrocessione degli
atti per l’espletamento di ulteriori accertamenti medici come proposto dal SMR
ed economici volti a stabilire con chiarezza in che percentuale l’assicurata vada
ritenuta quale salariata rispettivamente quale casalinga (cfr. IV). In via
subordinata chiede la conferma della querelata decisione;
- con scritto 31 maggio 2016
la ricorrente ha comunicato al Tribunale che:
"
(…)
Prendo atto con piacere che anche l’UAI ritiene
opportuno completare la procedura d’istruttoria in relazione alla mia pratica.
Pertanto, a mia volta, chiedo agli Onorevoli Giudici
del TCA di accogliere il ricorso 2 maggio 2016, annullando di conseguenza la
decisione AI 17 marzo 2016 con contestuale retrocessione degli atti all’UAI.
Successivamente, sarà quindi mia premura fornire
all’UAI tutta la documentazione che mi verrà richiesta per il disbrigo della
pratica relativa alla mia domanda di prestazioni.
Ad ogni buon conto, auspico che l’UAI, prima di
emettere una nuova decisione, tenga debitamente conto delle considerazioni
espresse nel mio ricorso 2 maggio 2016.” (doc. VI)
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- richiamati in
particolare gli artt. 4 cpv. 1, 7 e 8 LPGA, 28 LAI nel caso concreto questo TCA
– alla luce in particolare della documentazione medica prodotta con il
gravame, segnatamente i rapporti medici del dermatologo dr. __________ 2016
(doc. C-F), e della documentazione agli atti relativa agli accertamenti in atto
dinanzi all’assicuratore LAINF (__________, sub doc. IV/3) e all’annuncio del
caso all’assicuratore malattia (__________, doc. AI 6, 53; doc. IV/2) – ritiene
effettivamente data la necessità di predisporre, nel senso indicato dal SMR
pendente lite (cfr. anche la nota del giurista AI al SMR del 6 maggio 2016 sub
doc. AI 54), ulteriori accertamenti medici nonché stabilire con precisione se e
quale sia nel caso concreto l’effettiva ripartizione tra l’attività salariata e
quella di casalinga e ciò con particolare riferimento a quanto evidenziato
dall’assicurata in sede ricorsuale (cfr. punto 3 del ricorso);
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rück-wiesung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen,
wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011. 115 del 27
ottobre 2011);
- nel caso concreto, stante
quanto sopra, si giustifica senz’altro il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché proceda ad ulteriori accertamenti medici
nel senso sopra indicato e definisca anche quale sia effettivamente il metodo
di calcolo dell’invalidità applicabile alla fattispecie;
- nell’ambito
della nuova procedura decisionale, quo all’even-tuale applicazione del metodo
misto di calcolo dell’invalidità, l’Ufficio AI dovrà inoltre tenere
conto delle considerazioni sviluppate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo
con la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro
Svizzera, che vedeva una casalinga/salariata contestare il metodo misto di
calcolo del grado d’invalidità, come pure dell’eventuale nuovo giudizio che
potrà essere emanato dal Tribunale Federale - visto che la ricorrente in quella
causa ha in-dicato di voler chiedere la revisione della STF 9C_49/2008 del 28
luglio 2008 (cfr. paragrafo 120 pag. 35: “(…) En l’espèce, la Cour note que la requérante,
dûment représentée par un avocat devant la Cour, a elle-même indiqué qu’elle
formulerait une demande de réparation dans le cadre d’une requête en révision
de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2008. Une telle possibilité étant
explicitement prévue à l’article 122 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 (paragraphe 29 ci-dessus), et rien ne suggérant que cette voie soit
illusoire – ce que la requérante ne prétend d’ailleurs pas –, la Cour estime
qu’il n’y a pas lieu d’octroyer un montant quelconque au titre du préjudice
matériel. (…)”) - o di eventuali
direttive che emanerà l’UFAS su questo tema (cfr. STCA 32.2015.66 del 17 marzo
2016);
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, equivalente ad una soccombenza dell’amministrazione, le spese per fr.
500.-- sono poste a carico di quest’ultima.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 17
marzo 2016 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti